RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

23.12.2013 - (COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Michael Cramer


Procedura : 2013/0297(COD)
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Ciclo del documento :  
A7-0002/2014
Testi presentati :
A7-0002/2014
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0611),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0249/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0002/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Eurostat dovrebbe collaborare strettamente con l'Agenzia ferroviaria europea nell'ambito della raccolta dei dati relativi agli incidenti, onde garantire che i dati ottenuti siano coerenti e pienamente comparabili. Nel campo della sicurezza ferroviaria è opportuno continuare a rafforzare il ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea.

Motivazione

Una cooperazione efficiente tra entrambi gli organismi è necessaria per garantire che i dati raccolti siano compatibili e coerenti e per evitare eventuali disfunzioni nel passaggio di responsabilità da Eurostat all'Agenzia ferroviaria europea.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione menziona che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario.

(7) Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione menziona che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sul modo in cui viene applicato il presente regolamento.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È particolarmente importante che la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportune consultazioni, anche sentendo il parere degli esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(10) È particolarmente importante che la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportune consultazioni, anche sentendo il parere degli esperti e tenendo conto della posizione del settore ferroviario. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Al momento di preparare ed elaborare gli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare il settore ferroviario per garantire che sia tenuta sufficientemente in conto la posizione delle società ferroviarie, sia come fornitrici che come utenti delle statistiche dei trasporti ferroviari.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione4.

(12) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati, e per quanto concerne le disposizioni relative alla divulgazione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat). Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione4. Per l'adozione di questi atti, data la loro portata generale, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame.

__________________

__________________

4 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

4 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, punto 4 (articolo 7 del regolamento (CE) n. 91/2003).

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 3 – paragrafo 1 – punti 24-30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) al paragrafo 1, i punti 24-30 sono soppressi.

soppressa

Motivazione

In linea con l'emendamento inteso a conservare l'allegato H riguardante le statistiche sugli incidenti.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettere b), d), h)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) al paragrafo 1, le lettere b), d) e h) sono soppresse;

(a) al paragrafo 1, le lettere b) e d) sono soppresse;

Motivazione

In linea con l'emendamento inteso a conservare l'allegato H riguardante le statistiche sugli incidenti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 4 – punto 1 – lettera g bis) (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

 

"g bis) statistiche sull'infrastruttura ferroviaria (allegato G bis);";

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) all'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Eurostat collabora strettamente con l'Agenzia ferroviaria europea per quanto concerne la raccolta dei dati relativi agli incidenti e la qualificazione dei dati, onde garantire che i dati sugli incidenti ferroviari, raccolti dall'ERA a norma dell'allegato della direttiva 2009/149/CE sulla sicurezza ferroviaria, siano pienamente comparabili con i dati sugli incidenti raccolti da Eurostat per altri modi di trasporto."

Motivazione

In futuro le statistiche sugli incidenti ferroviari dovrebbero essere raccolte soltanto dall'ERA per evitare duplicazioni nelle informazioni da trasmettere. Tuttavia occorre che l'Eurostat e l'ERA cooperino strettamente nell'ambito dei dati sugli incidenti, soprattutto per quanto concerne le qualificazioni dei dati.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, per quanto riguarda l'adeguamento del contenuto degli allegati e le soglie per la trasmissione di cui ai paragrafi 1 e 3, per tener conto degli sviluppi economici e tecnici.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ove necessario, conformemente all'articolo 10, per quanto riguarda l'adeguamento del contenuto degli allegati e le soglie per la trasmissione di cui ai paragrafi 1 e 3, per tener conto degli sviluppi economici e tecnici.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati A, C, E, F, G ed L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat).

Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati A, C, E, F, G, G bis, H ed L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine del periodo cui i risultati si riferiscono.

 

Le disposizioni riguardanti la divulgazione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) All'articolo 8, è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi."

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'articolo 9 è soppresso.

(6) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 9

 

Relazione

 

Entro [gg/mm/aaaa] [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione, previa consultazione del Comitato per il programma statistico, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione:

 

(a) valuta, in rapporto ai costi delle statistiche elaborate, i benefici che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri, i fornitori e gli utilizzatori delle informazioni statistiche;

 

(b) valuta la qualità delle statistiche realizzate, in particolare per quanto concerne le perdite di dati, dovute all'abrogazione della trasmissione dei dati semplificati;

 

(c) individua settori potenzialmente migliorabili ed eventuali modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti."

Motivazione

Occorre garantire che gli sforzi per ridurre gli oneri che gravano sui fornitori dei dati non comportino una perdita significativa in termini di qualità dei dati, in particolare per quanto concerne quelli connessi all'abrogazione della trasmissione dei dati semplificati.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento n. 91/2003

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato A – colonna 2 – casella 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) All'allegato A, seconda colonna, prima casella

 

è aggiunta la voce seguente:

 

"Carri merci a bassa rumorosità dotati di – o "riequipaggiati" con – suole frenanti composite in:

 

- numero."

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegati B, D, H, I

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli allegati B, D, H e I sono soppressi.

(10) Gli allegati B, D e I sono soppressi.

Motivazione

Il requisito della raccolta di dati sugli incidenti dovrebbe continuare a riguardare sia Eurostat sia l'Agenzia ferroviaria europea.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato F – colonna 2 – casella 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) L'allegato F è così modificato:

 

(a) Nella seconda colonna, prima casella, prima voce, è aggiunto il seguente trattino:

 

"– tonnellate-km";

 

(b) Nella seconda colonna, prima casella, seconda voce, è aggiunto il seguente trattino:

 

"– passeggeri-km".

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato F – colonna 2 – casella 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) L'allegato F è così modificato:

 

(a) Nella seconda colonna, prima casella, è aggiunta la seguente voce:

 

"- quote modali del trasporto ferroviario delle merci, basate sulle distanze, in tonnellate-km secondo la seguente ripartizione per distanze:

 

– d ≤ 50 km

 

– 50 km < d ≤ 150 km

 

– 150 km < d ≤ 300 km

 

– 300 km < d ≤ 500 km

 

– 500 km < d ≤ 750 km

 

– 750 km < d ≤ 1000 km

 

– d > 1000 km"

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato F – colonna 2 – casella 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quater) L'allegato F è così modificato:

 

(b) Nella seconda colonna, la terza casella è così modificata:

 

"– per "tonnellate" e "tonnellate-km": ogni anno":

 

­– per "numero di passeggeri" e "passeggeri-km": ogni cinque anni."

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato H

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quinquies) L'allegato H è così modificato:

 

(a) Nella seconda colonna, prima casella, è aggiunto il seguente trattino:

 

"– numero di incidenti (tabella H2)";

 

(b) Nella seconda colonna, quarta casella, la seconda voce è sostituita dalla seguente:

 

"Tabella H2: numero di incidenti e di evenienze riguardanti il trasporto di merci pericolose";

 

(c) Nella seconda colonna, settima casella, punto 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

 

"– incidenti a passaggi a livello e incidenti non causati da treni";

 

(d) Nella seconda colonna, settima casella, punto 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

"– numero totale di incidenti e di evenienze riguardanti almeno un veicolo ferroviario trasportante merci pericolose, secondo la definizione dell'elenco delle merci coperte dall'allegato K";

 

(e) Nella seconda colonna, settima casella, punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

 

"– numero di tali incidenti e di tali evenienze in cui si è verificata la dispersione nell'ambiente di merci pericolose".

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegati L e G bis (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È aggiunto l'allegato L di cui all'allegato del presente regolamento.

(12) Sono aggiunti gli allegati G bis e L di cui all'allegato del presente regolamento.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 91/2003

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e viene consolidato con il regolamento (CE) N. 91/2003 entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Allegato C – colonna 2 – casella 1 – comma 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato C

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Locomotori dotati del sistema ERTMS in:

 

– numero

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Allegato C bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 91/2003

Allegato G bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) È inserito il seguente allegato:

 

"Allegato G bis

 

Dati relativi all'infrastruttura ferroviaria

 

1. Numero di chilometri di infrastruttura ferroviaria dotata del sistema ERTMS.

 

1 bis. Lunghezza in chilometri dell'infrastruttura ferroviaria dotata senza soluzione di continuità del sistema ERTMS (nello Stato membro).

 

2. Numero di punti dell'infrastruttura ferroviaria transfrontaliera utilizzati per il trasporto di passeggeri con una frequenza superiore a ogni ora, superiore a ogni due ore e inferiore a ogni due ore.

 

3. Numero di punti ferroviari transfrontalieri non più utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci, o di infrastrutture ferroviarie smantellate.

 

4. Numero di stazioni, senza barriere, accessibili a persone con mobilità ridotta (PMR) e a persone disabili".

MOTIVAZIONE

Contesto

Il regolamento (CE) n. 91/2003, che la Commissione propone di modificare, stabilisce norme comuni per la realizzazione di statistiche dei trasporti ferroviari nell'Unione. I dati raccolti in materia riguardano le merci e i passeggeri, i flussi di traffico, la rete ferroviaria e gli incidenti.

La proposta della Commissione

La proposta semplifica il regolamento (CE) n. 91/2003 in quanto prevede soltanto la trasmissione di dati "particolareggiati" e l'abbandono del concetto di dati "semplificati", riducendo in questo modo l'onere per gli Stati membri e i rispondenti, senza perdite significative in termini di qualità dei dati relativi al trasporto ferroviario di merci e passeggeri e accorciando i tempi per la diffusione dei dati relativi ai passeggeri.

Per le imprese di dimensioni ridotte e che non superano una determinata soglia, gli Stati membri dovranno comunicare in un allegato specifico i dati "generali" relativi agli indicatori aggregati.

La Commissione propone di sopprimere l'obbligo di raccogliere i dati sugli incidenti, in quanto tali dati vengono raccolti anche dall'Agenzia ferroviaria europea (ERA).

Infine, la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 91/2003 tiene conto degli adattamenti al trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore l'intenzione della Commissione di semplificare le norme per l'elaborazione delle statistiche sui trasporti ferroviari nell'Unione e di allineare le esistenti disposizioni in materia di comitatologia agli atti delegati e di esecuzione.

Tuttavia il relatore ritiene che la raccolta dati debba essere estesa ai dati sulle infrastrutture ferroviarie e che sia necessario includere un numero maggiore di variabili per la misurazione del trasporto passeggeri, in particolare per quanto concerne i collegamenti transfrontalieri, che dovrebbero rivestire un ruolo centrale nella politica dei trasporti dell'UE. Il relatore propone di aggiungere alcune categorie di dati quali il numero e il tipo di treni, il trasporto di biciclette (secondo l'articolo 6 del regolamento sul trasporto ferroviario di passeggeri), il numero dei vagoni merci silenziosi nuovi e riequipaggiato con suole frenanti composite (sulla base di quanto previsto nel nuovo regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa (CEF)).

Egli ritiene inoltre che per salvaguardare le prerogative del Parlamento sia necessario razionalizzare le competenze delegate alla Commissione.

Il relatore è del parere che l'ufficio Eurostat non debba essere privato dell'obbligo di raccogliere i dati sugli incidenti. In materia di raccolta dati occorre invece garantire e attuare una collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea. Inoltre va aggiunto l'obbligo di raccogliere i dati sugli incidenti, in quanto tale aspetto contribuisce ad aumentare la sicurezza ferroviaria.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

Riferimenti

COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.8.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

10.9.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

10.9.2013

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

11.9.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Esame in commissione

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ivo Strejček

Deposito

6.1.2014