RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti
23.12.2013 - (COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Michael Cramer
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti
(COM(2013)0611 – C7‑0249/2013 – 2013/0297(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0611),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0249/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0002/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Eurostat dovrebbe collaborare strettamente con l'Agenzia ferroviaria europea nell'ambito della raccolta dei dati relativi agli incidenti, onde garantire che i dati ottenuti siano coerenti e pienamente comparabili. Nel campo della sicurezza ferroviaria è opportuno continuare a rafforzare il ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una cooperazione efficiente tra entrambi gli organismi è necessaria per garantire che i dati raccolti siano compatibili e coerenti e per evitare eventuali disfunzioni nel passaggio di responsabilità da Eurostat all'Agenzia ferroviaria europea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione menziona che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. |
(7) Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione menziona che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sul modo in cui viene applicato il presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) È particolarmente importante che la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportune consultazioni, anche sentendo il parere degli esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(10) È particolarmente importante che la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportune consultazioni, anche sentendo il parere degli esperti e tenendo conto della posizione del settore ferroviario. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al momento di preparare ed elaborare gli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare il settore ferroviario per garantire che sia tenuta sufficientemente in conto la posizione delle società ferroviarie, sia come fornitrici che come utenti delle statistiche dei trasporti ferroviari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione4. |
(12) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati, e per quanto concerne le disposizioni relative alla divulgazione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat). Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione4. Per l'adozione di questi atti, data la loro portata generale, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
4 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, punto 4 (articolo 7 del regolamento (CE) n. 91/2003). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 91/2003 Articolo 3 – paragrafo 1 – punti 24-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In linea con l'emendamento inteso a conservare l'allegato H riguardante le statistiche sugli incidenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera a Regolamento (CE) n. 91/2003 Articolo 4 – paragrafo 1 – lettere b), d), h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In linea con l'emendamento inteso a conservare l'allegato H riguardante le statistiche sugli incidenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 91/2003 Articolo 4 – punto 1 – lettera g bis) (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera a ter (nuova) Regolamento (CE) n. 91/2003 Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In futuro le statistiche sugli incidenti ferroviari dovrebbero essere raccolte soltanto dall'ERA per evitare duplicazioni nelle informazioni da trasmettere. Tuttavia occorre che l'Eurostat e l'ERA cooperino strettamente nell'ambito dei dati sugli incidenti, soprattutto per quanto concerne le qualificazioni dei dati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera d Regolamento (CE) n. 91/2003 Articolo 4 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 91/2003 Articolo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 91/2003 Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 91/2003 Articolo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre garantire che gli sforzi per ridurre gli oneri che gravano sui fornitori dei dati non comportino una perdita significativa in termini di qualità dei dati, in particolare per quanto concerne quelli connessi all'abrogazione della trasmissione dei dati semplificati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento n. 91/2003 Articolo 10 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegato A – colonna 2 – casella 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegati B, D, H, I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il requisito della raccolta di dati sugli incidenti dovrebbe continuare a riguardare sia Eurostat sia l'Agenzia ferroviaria europea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegato F – colonna 2 – casella 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegato F – colonna 2 – casella 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegato F – colonna 2 – casella 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 quinquies (nuovo) Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegato H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegati L e G bis (nuovi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 91/2003 Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Allegato C – colonna 2 – casella 1 – comma 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegato C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Allegato C bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 91/2003 Allegato G bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Contesto
Il regolamento (CE) n. 91/2003, che la Commissione propone di modificare, stabilisce norme comuni per la realizzazione di statistiche dei trasporti ferroviari nell'Unione. I dati raccolti in materia riguardano le merci e i passeggeri, i flussi di traffico, la rete ferroviaria e gli incidenti.
La proposta della Commissione
La proposta semplifica il regolamento (CE) n. 91/2003 in quanto prevede soltanto la trasmissione di dati "particolareggiati" e l'abbandono del concetto di dati "semplificati", riducendo in questo modo l'onere per gli Stati membri e i rispondenti, senza perdite significative in termini di qualità dei dati relativi al trasporto ferroviario di merci e passeggeri e accorciando i tempi per la diffusione dei dati relativi ai passeggeri.
Per le imprese di dimensioni ridotte e che non superano una determinata soglia, gli Stati membri dovranno comunicare in un allegato specifico i dati "generali" relativi agli indicatori aggregati.
La Commissione propone di sopprimere l'obbligo di raccogliere i dati sugli incidenti, in quanto tali dati vengono raccolti anche dall'Agenzia ferroviaria europea (ERA).
Infine, la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 91/2003 tiene conto degli adattamenti al trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione.
Posizione del relatore
Il relatore accoglie con favore l'intenzione della Commissione di semplificare le norme per l'elaborazione delle statistiche sui trasporti ferroviari nell'Unione e di allineare le esistenti disposizioni in materia di comitatologia agli atti delegati e di esecuzione.
Tuttavia il relatore ritiene che la raccolta dati debba essere estesa ai dati sulle infrastrutture ferroviarie e che sia necessario includere un numero maggiore di variabili per la misurazione del trasporto passeggeri, in particolare per quanto concerne i collegamenti transfrontalieri, che dovrebbero rivestire un ruolo centrale nella politica dei trasporti dell'UE. Il relatore propone di aggiungere alcune categorie di dati quali il numero e il tipo di treni, il trasporto di biciclette (secondo l'articolo 6 del regolamento sul trasporto ferroviario di passeggeri), il numero dei vagoni merci silenziosi nuovi e riequipaggiato con suole frenanti composite (sulla base di quanto previsto nel nuovo regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa (CEF)).
Egli ritiene inoltre che per salvaguardare le prerogative del Parlamento sia necessario razionalizzare le competenze delegate alla Commissione.
Il relatore è del parere che l'ufficio Eurostat non debba essere privato dell'obbligo di raccogliere i dati sugli incidenti. In materia di raccolta dati occorre invece garantire e attuare una collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea. Inoltre va aggiunto l'obbligo di raccogliere i dati sugli incidenti, in quanto tale aspetto contribuisce ad aumentare la sicurezza ferroviaria.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti |
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Riferimenti |
COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
30.8.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 10.9.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 10.9.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 11.9.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Michael Cramer 25.9.2013 |
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Esame in commissione |
14.11.2013 |
16.12.2013 |
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Approvazione |
17.12.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 5 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ivo Strejček |
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Deposito |
6.1.2014 |
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