RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure

23.12.2013 - (COM(2013)0484 – C7‑0205/2013 – 2013/0226(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Eva Lichtenberger


Procedura : 2013/0226(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0003/2014
Testi presentati :
A7-0003/2014
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure

(COM(2013)0484 – C7‑0205/2013 – 2013/0226(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0484),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0205/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0003/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Con riguardo al regolamento (CE) n. 1365/2006, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto attiene all'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, all'adeguamento delle definizioni esistenti e all'adozione di definizioni supplementari. Inoltre, al fine di adeguare il campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

(5) Con riguardo al regolamento (CE) n. 1365/2006, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione con l'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, l'adeguamento delle definizioni esistenti e l'adozione di definizioni supplementari nonché l'adeguamento del contenuto degli allegati.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La Commissione deve garantire che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per le unità rispondenti.

(6) La Commissione deve garantire che tali atti delegati non impongano un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri e i rispondenti.

Motivazione

Emendamento linguistico.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Onde garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché al fine di sviluppare e pubblicare prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(8) Onde garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché al fine di sviluppare e pubblicare prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. La procedura d'esame deve essere utilizzata per l'adozione di questi atti, in ragione della loro portata generale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato, stabilire norme al riguardo nel settore delle statistiche dei trasporti. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(9) Nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilire norme comuni al riguardo nel settore delle statistiche dei trasporti Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è soppressa;

Motivazione

È opportuno raccogliere dati sia sulle merci, sia sui passeggeri

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è soppressa;

Motivazione

È opportuno raccogliere dati sia sulle merci, sia sui passeggeri

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 2 – paragrafo 5 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne."

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, se necessario, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne."

Motivazione

È importante seguire le evoluzioni economiche del settore per garantire la coerenza delle decisioni in ambito legislativo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 3 – paragrafo 1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento delle definizioni e l'adozione di definizioni supplementari.

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito, se necessario, il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento delle definizioni e l'adozione di definizioni supplementari.

Motivazione

È importante seguire le evoluzioni economiche del settore per garantire la coerenza delle decisioni in ambito legislativo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 4 – paragrafo 4 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento del campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati.

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito, se necessario, il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento del campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati.

Motivazione

È importante seguire le evoluzioni economiche del settore per garantire la coerenza delle decisioni in ambito legislativo.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 7 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) all'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

 

'3 bis. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

 

 

3 ter. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2."

 

________________

 

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(6 ter) All'articolo 8, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"Entro il 15 ottobre 2009 la Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare la relazione è intesa a:

'By + "Entro il e successivamente ogni tre anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare la relazione è intesa a:

 

________________

 

+ GU: si prega di inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 9 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esercizio dei poteri delegati

Esercizio della delega

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (Pubblication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation).

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal (Pubblication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Allegato B – Tabella B1

 

Testo in vigore

 

 

Tabella B1. Trasporti per nazionalità dell'imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi

Codice

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

‘B1’

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

‘yyyy’

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (*)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (*)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1= Nazionale

 

 

 

2 = Internazionale (escluso transito)

 

 

 

3= Transito

 

Tipo di imbarcazione

1 cifra

1= Chiatta motorizzata

 

 

 

2= Chiatta non motorizzata

 

 

 

3= Chiatta cisterna motorizzata

 

 

 

4= Chiatta cisterna non motorizzata

 

 

 

5= Altra imbarcazione per il trasporto di merci

 

 

 

6= Imbarcazione autonoma

 

Nazionalità dell'imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (**)

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-chilometro

(*) Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:

– "NUTS0 + ZZ" quando esiste il codice NUTS per il paese partner.

– "codice ISO + ZZ" quando non esiste il codice NUTS per il paese partner.

– "ZZZZ" quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(**)Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice "ZZ".

 

Emendamento

 

(8 bis) Nell'allegato B, la tabella B1 è modificata come segue:

"Tabella B1. Trasporto di passeggeri e merci per nazionalità dell'imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi

Codice

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

‘B1’

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

‘yyyy’

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (*)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (*)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1= Nazionale

 

 

 

2 = Internazionale (escluso transito)

 

 

 

3= Transito

 

Tipo di imbarcazione

1 cifra

1= Chiatta motorizzata

 

 

 

2= Chiatta non motorizzata

 

 

 

3= Chiatta cisterna motorizzata

 

 

 

4= Chiatta cisterna non motorizzata

 

 

 

5= Altra imbarcazione per il trasporto di merci

 

 

 

6= Imbarcazione autonoma

 

 

 

7= Navi da crociera che trasportano più di 100 passeggeri

 

 

 

8= Traghetti per il trasporto di passeggeri su oltre 300 metri

 

Nazionalità dell'imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (**)

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-chilometro

Passeggeri trasportati

12 cifre

 

Passeggeri

Passeggeri-chilometro

12 cifre

 

Passeggeri

Posti passeggeri disponibili

12 cifre

 

Posti passeggeri

(*) Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:

– "NUTS0 + ZZ" quando esiste il codice NUTS per il paese partner.

– "codice ISO + ZZ" quando non esiste il codice NUTS per il paese partner.

– "ZZZZ" quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(**)Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice "ZZ"."

Motivazione

Onde sviluppare una politica adeguata relativa al trasporto sulle vie navigabili interne e assicurare coerenza nella raccolta dei dati statistici per tutte le modalità di trasporto, è necessario raccogliere dati sui passeggeri e sulle merci trasportate.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il regolamento (CE) n. 1365/2006, che la Commissione propone di emendare, fissa norme comuni per la produzione di statistiche comunitarie riguardanti il trasporto sulle vie navigabili interne. I dati raccolti in questo ambito riguardano esclusivamente il trasporto di merci.

La proposta della Commissione prevede l'adeguamento delle disposizioni sulla comitatologia previste dal regolamento (CE) n. 1365/2006 agli atti delegati e di esecuzione in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. La Commissione non ha proposto altri cambiamenti.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore l'intenzione della Commissione di allineare le disposizioni esistenti sulla comitatologia agli atti delegati e di esecuzione. Il relatore reputa però necessario semplificare i poteri delegati alla Commissione, onde preservare le prerogative del Parlamento.

Il relatore ritiene inoltre che, limitando questa proposta a un esercizio di allineamento, la Commissione perde l'opportunità di ottimizzare e rafforzare la raccolta di statistiche relative al trasporto sulle vie navigabili interne.

Con l'adozione del programma NAIADES II, la Commissione ha sottolineato la necessità di cambiamenti strutturali di lungo periodo nel settore del trasporto sulle vie navigabili interne, affinché quest'ultimo possa contribuire pienamente alla strategia UE2020. La Commissione ha evidenziato che occorrerebbe migliorare le condizioni di funzionamento del settore, ivi comprese le infrastrutture, il risultato ambientale, i mercati e l'innovazione, i posti di lavoro e le competenze, nonché l'integrazione nella catena logistica. Onde raggiungere tali obiettivi, la Commissione intende mettere a punto azioni specifiche per l'attuazione del programma fino al 2020.

Il relatore è fermamente convinto che una politica di successo, volta a consolidare il ruolo della navigazione sulle vie navigabili interne nel settore dei trasporti, debba basarsi su statistiche obiettive, raffrontabili e affidabili, che evidenzino i risultati della politica stessa e la sua evoluzione verso una modalità di trasporto ben gestita, sicura, pulita, competitiva (ivi compreso per gli aspetti sociali) e integrata. Allo stato attuale delle cose, le statistiche riguardanti il trasporto sulle vie navigabili interne sarebbero insufficienti per indirizzare e valutare la politica dell'UE in tale settore.

Il relatore ha rilevato altresì che, nel settore dei trasporti, sembra che l'approccio adottato dalla Commissione non sia coerente per ciò che attiene alla portata delle rilevazioni statistiche. Ad esempio, le statistiche relative al trasporto marittimo[1], aereo[2] e ferroviario[3] coprono sia il trasporto di merci che il trasporto di passeggeri, mentre quelle legate al trasporto di merci su strada, pur essendo incentrate unicamente sulle merci, richiedono informazioni sulle variabili riguardanti i veicoli, quali l'età dell'automezzo utilizzato per il trasporto. Inoltre, le statistiche ferroviarie includono anche gli incidenti Queste importanti informazioni non sono raccolte per il trasporto sulle vie navigabili interne.

Il relatore ritiene che il trasporto sulle vie navigabili interne debba svolgere un ruolo importante, non solo per il trasporto di merci ma anche per il trasporto di passeggeri, in particolare nelle conurbazioni attraversate dai fiumi. Il relatore è pertanto favorevole ad un maggiore utilizzo delle vie navigabili interne per il trasporto di merci e persone, dal momento che questa modalità di trasporto (in particolare quando sono utilizzate imbarcazioni innovative che utilizzano fonti alternative di energia per la propulsione) rappresenta la modalità di trasporto più pulita non ostacolata dalla congestione. Il relatore è consapevole del fatto che le imbarcazioni utilizzate sulle vie navigabili interne sono spesso vecchie e che un rinnovamento o adeguamento della flotta assicurerebbe ulteriori benefici ambientali. Per una migliore valutazione delle condizioni della flotta e del tasso di rinnovamento o adeguamento sarebbero necessari dati statistici e, secondo il relatore, l'attuale revisione rappresenta una buona opportunità per raccoglierli.

Inoltre, la navigazione sulle vie navigabili interne spesso è limitata o complicata per la mancanza di infrastrutture adeguate o oneri finanziari (pescaggio ridotto, ponti bassi, chiuse, oneri infrastrutturali ecc.) Onde ottenere un quadro preciso della navigabilità nell'Unione, sarebbero necessari dati relativi all'infrastruttura per la navigazione interna.

Il relatore evidenzia che dati utili sono raccolti anche attraverso la messa a punto di questionari gestiti congiuntamente da Eurostat, ITF e UNECE presso il gruppo di lavoro intersegretariato sulle statistiche dei trasporti, che ha il compito di contribuire allo sviluppo di un sistema statistico coordinato per i trasporti. Alcuni di questi dati sono raccolti unicamente su base facoltativa. Onde assicurare set di dati e serie temporali completi, il relatore ritiene che la raccolta di dati importanti debba essere obbligatoria.

  • [1]  Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) - GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29
  • [2]  Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta - GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1
  • [3]  Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari - GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell’adozione di alcune misure

Riferimenti

COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.6.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

4.7.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

4.7.2013

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

10.9.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Eva Lichtenberger

10.7.2013

 

 

 

Esame in commissione

14.11.2013

16.12.2013

 

 

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ivo Strejček

Deposito

6.1.2014