RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europeauna serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla proceduradi regolamentazione con controllo

8.1.2014 - (COM(2013)0451 – C7‑0198/2013 – 2013/0218(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: József Szájer


Procedura : 2013/0218(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0010/2014
Testi presentati :
A7-0010/2014
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(COM(2013)0451 – C7‑0198/2013 – 2013/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0451),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207 e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0198/2013),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013[1],

–       vista la lettera inviata dal Presidente del Comitato delle regioni al Presidente del Parlamento in data 11 ottobre 2013,

–       vista l'intesa comune sugli atti delegati, quale approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti,

–       visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea[2], in particolare il punto 15 e l'allegato I,

–       vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa[3],

–       vista la relazione sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, approvata dalla commissione giuridica il 26 novembre 2013[4],

–       visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–       visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0010/2014),

A.     considerando che la Commissione si è impegnata ad accertare entro la fine del 2012 il numero di atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimasti in vigore, al fine di elaborare le opportune iniziative legislative e quindi completare l'adattamento al nuovo quadro giuridico; che l'obiettivo annunciato consisteva nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura del Parlamento, tutte le disposizioni facenti riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo fossero soppresse da tutti gli strumenti legislativi; che la Commissione ha presentato le proposte che soddisfano tale impegno, anche se molto più tardi del previsto;

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, il periodo per sollevare obiezioni è fissato a tre mesi, prorogabili di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, per gli atti delegati adottati ai sensi dei regolamenti elencati ai punti 816 bis, 826 ter, 856 quater, 866 quinquies, da 90 a 936 sexies della sezione G, e ai punti 956 septies della sezione H dell'allegato.

 

___________________

 

6 bis Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio.

 

6 ter Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione).

 

6 quater Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

 

6 quinquies Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale.

 

6 sexies Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali; regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati; regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità; regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale.

 

6 septies Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

Motivazione

Alla luce della natura estremamente tecnica e complessa degli atti delegati che rientrano nel mandato della commissione ECON, le istituzioni hanno concordato informalmente che il termine abituale per il controllo di tali atti è di tre mesi, prorogabili di altri tre mesi. È necessario che la proposta in esame rispecchi tale accordo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Allegato – Titolo – Nota a pie' di pagina 1

Testo della Commissione

Emendamento

1 Per informazione, nel presente allegato gli atti giuridici contenenti un riferimento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicati con **, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con ***.

1 Per informazione, nel presente allegato gli atti giuridici contenenti un riferimento al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 sono indicati con **, gli atti giuridici contenenti un riferimento alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 3 e al termine ridotto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono indicati con *** e gli atti giuridici di cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, sono indicati con ****.

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione F – punto 55

Testo della Commissione

Emendamento

55. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

soppresso

Motivazione

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento separata recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (cfr. COM(2013)0516), che prevede, tra l'altro, il ricorso ad atti delegati. Per motivi di coerenza, le relative disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 devono essere allineate integralmente all'interno della proposta di regolamento modificativo.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione G – punto 81

Testo della Commissione

Emendamento

81. Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio

81. Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio****

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione G – punto 82

Testo della Commissione

Emendamento

82. Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione)

82. Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione)****

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione G – punto 85

Testo della Commissione

Emendamento

85. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici

85. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici****

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione G – punto 86

Testo della Commissione

Emendamento

86. Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

86. Regolamento (CE) n.1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale****

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione G – punto 90

Testo della Commissione

Emendamento

90. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali

90. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali****

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione G – punto 91

Testo della Commissione

Emendamento

91. Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

91. Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati****

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione G – punto 92

Testo della Commissione

Emendamento

92. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

92. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità****

 

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione G – punto 93

Testo della Commissione

Emendamento

93. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale

93. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale****

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Allegato – Sezione H – punto 95

Testo della Commissione

Emendamento

95. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

95. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali****

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
  • [3]  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.
  • [4]  A7-0435/2013.

MOTIVAZIONE

Al momento dell'adozione del regolamento di comitatologia[1], la Commissione europea ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Per quanto riguarda gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione riesaminerà le disposizioni concernenti tale procedura in ciascuno degli strumenti che intende modificare, per adattarle in tempo utile ai criteri stabiliti nel trattato. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio avranno la possibilità di segnalare atti di base che ritengono importante adattare con urgenza.

La Commissione valuterà i risultati di questo processo entro la fine del 2012, per stimare quanti atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimangano in vigore, e poi elaborerà le opportune iniziative legislative per completare l'adattamento. L'obiettivo generale della Commissione consiste nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura, tutte le disposizioni che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo siano soppresse da tutti gli strumenti legislativi.". [2]

In linea con tale affermazione e in seguito all'annunciato vaglio della legislazione vigente, la Commissione ha presentato tre proposte di regolamento che adeguano all'articolo 290 del TFUE una serie di atti giuridici che prevedono l'utilizzo della procedura di regolamentazione con controllo (PRC)[3]. In effetti, la definizione di atti delegati contenuta nell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE è molto simile alla definizione degli atti ai quali si applica la PRC quale stabilita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE[4], ora abrogata dall'articolo 12 del regolamento di comitatologia. In entrambi i casi si tratta di atti di applicazione generale volti a modificare o integrare determinati elementi non essenziali dello strumento legislativo.

Un primo esercizio di allineamento ha avuto luogo nel 2007-2008, dopo l'introduzione della PRC. In quell'occasione, la Conferenza dei presidenti designò la commissione giuridica quale commissione competente per il merito e le commissioni specializzate quali commissioni competenti per parere. La Conferenza dei presidenti di commissione, che poi avallò tale decisione, ha confermato il suo approccio nei confronti delle nuove proposte di allineamento e il 19 novembre 2013 ha approvato le modalità di cooperazione tra la commissione giuridica e le altre commissioni interessate.

Il presente progetto di relazione riguarda una proposta che copre 160 atti legislativi in vari settori. Il relatore ha proposto alle commissioni competenti per parere di considerare le tre proposte come un pacchetto, soggetto al medesimo calendario e approvato il prima possibile, in modo da poter idealmente completare il processo di allineamento entro la fine dell'attuale legislatura. Il presente progetto di relazione contiene un numero limitato di emendamenti proposti dalle commissioni specializzate nei loro pareri.

  • [1]  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
  • [2]  Questa dichiarazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale unitamente al regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19).
  • [3]  Cfr. rispettivamente i COM (2013) 451, 452 e 751.
  • [4]  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (10.12.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
(COM(2013)0451 – C7‑0198/2013 – 2013/0218(COD))

Relatore per parere: Sharon Bowles

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, l'atto delegato adottato ai sensi dei regolamenti elencati ai punti 81, 82, 85, 86, 90-93 della sezione G e, per quanto riguarda i principi contabili internazionali, al punto 95 della sezione H dell'allegato6 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

___________________

 

6 bis 81. Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio

 

82. Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione)

 

85. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici

 

86. Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

 

90. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali

 

91. Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

 

92. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

 

93. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale

 

95. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Motivazione

Esiste un accordo informale tra le istituzioni in base al quale il termine abituale per il controllo degli atti delegati in ambito economico è di tre mesi, prorogabili di altri tre mesi, data la natura estremamente tecnica e complessa di detti atti. È necessario che la proposta omnibus in esame rispecchi tale accordo.

PROCEDURA

Titolo

Adattamento all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

Riferimenti

COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

4.7.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

4.7.2013

Relatore per parere

       Nomina

Sharon Bowles

10.9.2013

Approvazione

9.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt

ALLEGATO - LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

EXPO-COM-INTA D (2013)63427

GFC/sp

Klaus-Heiner Lehne

Presidente della commissione giuridica

Oggetto: Parere della commissione INTA mediante lettera sul pacchetto di allineamento PRC (2013/0218(COD), 2013/0220(COD), 2013/0365(COD))

Signor Presidente,

Le scrivo a nome della commissione INTA per esprimere una serie di considerazione relative al pacchetto composto dalle tre proposte adottate dalla Commissione al fine di allineare al regime del trattato di Lisbona sugli atti delegati e di esecuzione i numerosi strumenti legislativi che contengono ancora riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC) .

La commissione INTA accoglie con favore tale pacchetto. Nel mese di giugno abbiamo raggiunto un accordo interistituzionale sui due omnibus commerciali, allineando in tal modo una parte considerevole della legislazione nel campo della politica commerciale agli articoli 290 e 291 del TFUE. Il pacchetto PRC costituisce un altro significativo passo avanti verso un allineamento globale della legislazione dell'UE al nuovo regime degli atti delegati e di esecuzione, come stabilito dal trattato di Lisbona circa quattro anni fa. Il processo di allineamento era atteso da tempo.

Il pacchetto PRC non riguarda direttamente il processo decisionale nel campo della politica commerciale. La mancanza di riferimenti alla PRC nella legislazione in materia commerciale non sorprende, poiché tale procedura si applicava solamente agli atti legislativi adottati nel quadro della procedura di codecisione, che non era applicabile alla politica commerciale comune fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Parlamento europeo e il Consiglio, all'entrata in vigore di tale trattato, non potevano più inserire nei nuovi atti di base nuove disposizioni che prevedevano il ricorso alla PRC. Gli atti legislativi nel campo della politica commerciale sono stati allora allineati mediante il "Trade Omnibus I", riguardante le procedure decisionali non soggette alla decisione sulla comitatologia, e mediante il "Trade Omnibus II", riguardante le procedure soggette a tale decisione.

Detto ciò, vi sono due ragioni per cui la commissione INTA esprime la sua opinione su tale iniziativa. Innanzitutto, vi è un numero ristretto di fascicoli connessi al commercio che sono interessati dall'allineamento. È il caso per esempio degli atti legislativi sul commercio del prodotti derivati dalla foca, sulle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, sugli scambi internazionali di servizi e sugli investimenti diretti all'estero, sul dumping e sulle sovvenzioni nel settore dei vettori aerei, sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, sull'omologazione dei veicoli a motore, sugli organismi geneticamente modificati e sui nuovi prodotti alimentari, sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e in generale sull'etichettatura e sulla normalizzazione. In secondo luogo, la commissione INTA dovrebbe condividere l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti nei negoziati dei "Trade Omnibus" riguardanti il regime degli atti delegati e di esecuzione. Di conseguenza, il parere della commissione INTA s'incentra su diverse questioni orizzontali piuttosto che sui singoli fascicoli legislativi.

La prima questioni riguarda la durata della delega di potere. Le tre proposte si propongono di allineare le disposizioni relative alla PRC di diversi atti legislativi all'articolo 290 del TFUE conferendo alla Commissione poteri delegati "per un periodo indeterminato". Il risultato dei "Trade Omnibus" ha invece concesso la delega del potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni, tacitamente prorogabile per un periodo di identica durata. Si tratta di una soluzione ragionevole: rafforza il controllo legislativo, dal momento che la Commissione deve presentare una relazione sull'esercizio della delega nove mesi prima della scadenza dell'attribuzione, ma non sovraccarica in alcun modo i legislatori, dato che la proroga è soggetta a rinnovo tacito.

La seconda questione riguarda il periodo concesso al Parlamento per sollevare obiezioni a un progetto di atto delegato. Le proposte in esame fissano tale periodo a due mesi, prorogabili di altri due mesi. Nei negoziati dei "Trade Omnibus", la commissione INTA ha proposto di estendere tale periodo di controllo da parte del Parlamento europeo da quattro mesi (due più due) a sei mesi (due più quattro). La posizione della commissione INTA è prevalsa per alcuni fascicoli, ma non per tutti. La commissione ha ottenuto un periodo di controllo più lungo per gli atti delegati che comportano elementi di significativa discrezione politica. Appare pertanto opportuno non proporre un approccio due più quattro per tutti i fascicoli, ma selezionare attentamente quelli che prevedono atti delegati per questioni che richiedono discrezione politica, per non trovarsi intrappolati in questioni relative a mere modifiche tecniche e semiautomatiche degli atti di base.

La terza questione riguarda i termini ridotti per l'opposizione agli atti delegati in alcune situazioni. La prima e la terza proposta propongono che, laddove i termini per l'opposizione siano ridotti, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione sulla comitatologia, si applichi un termine di un mese, prorogabile di un altro mese. Nella valutazione di tale aspetto della proposta, occorre tenere presente che, con questi termini, la struttura decisionale del Parlamento europeo deve contenere la sua capacità di valutare adeguatamente e, se del caso, sollevare obiezioni agli atti delegati. Anche se in taluni casi è possibile giustificare dei termini ristretti, sembra essere giustificata un'accoglienza limitata della loro applicabilità per tutelare le prerogative del Parlamento europeo nel contesto degli atti delegati. Non bisogna dimenticare che, in casi urgenti, esiste già una procedura di tempestiva non obiezione e, anche se si tratta di una procedura complessa che necessiterebbe di una semplificazione mediante una modifica del regolamento del Parlamento, la sua esistenza mette in dubbio la necessità di tempi ristretti.

La quarta e più importante questione riguarda il fatto che la terza proposta del pacchetto propone di allineare alcuni atti giuridici che prevedono la PRC all'articolo 291 del TFUE relativo agli atti di esecuzione piuttosto che agli atti delegati. Come afferma la stessa Commissione, la definizione di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE è molto simile e corrisponde in linea di massima a quella degli atti soggetti alla PRC. A prescindere dalla simmetria delle definizioni, nel merito e in virtù di prerogative istituzionali, in particolare per quanto riguarda il Parlamento europeo, tutte le misure che prevedono la PRC dovrebbero essere allineate all'articolo 290 del TFUE e assumere la forma di atti delegati. Infatti, le disposizioni che prevedono la PRC riguardano norme e regole e la regolamentazione non dovrebbe essere effettuata mediante atti di esecuzione, dal momento che il Parlamento non ha alcun potere di controllo su di essi. In un sistema costituzionale basato sulla separazione dei poteri, l'organo esecutivo dovrebbe potere stabilire norme solamente in virtù di una delega concessa dai legislatori. Il Parlamento europeo si è già pronunciato su tale questione nella relazione d'iniziativa Szájer del 2010 sul potere di delega legislativa, dove ha insistito che "i colegislatori hanno il potere di decidere che i provvedimenti precedentemente adottati con la procedura di regolamentazione con controllo possono essere adottati o a norma dell'articolo 290 TFUE oppure nell'ambito della procedura legislativa ordinaria", non mediante atti di esecuzione. Ciò è stato recentemente confermato nella relazione d'iniziativa Szájer del 2013 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, approvata all'unanimità dalla commissione JURI il 26 novembre, secondo cui "almeno tutti i casi in precedenza trattati con la procedura di regolamentazione con controllo" dovrebbero "ora essere allineati all'articolo 290 del TFUE", dal momento che le misure PRC "sono altresì misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base, tra l'altro sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto di base mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali". È possibile che la Commissione proponga di allineare alcuni atti giuridici che prevedono la PRC all'articolo 291 del TFUE relativo agli atti di esecuzione al fine di evitare spiacevoli discussioni con il Parlamento europeo, anche se vi sono tutte le condizioni per gli atti delegati. Sembra essere il caso, ad esempio, del regolamento n. 184/2005 relativo alle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (dove si propone di adottare il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità mediante atti di esecuzione), del regolamento n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (dove si propone di autorizzare le indicazioni sulla salute mediante atti di esecuzione, anche se il Parlamento europeo ha già sollevato diverse obiezioni) e del regolamento n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (dove si propone di determinare se un tipo di alimento rientra nel campo di applicazione del regolamento, una questione essenzialmente politica, mediante atti di esecuzione).

La quinta questione riguarda le riunioni con gli esperti nel contesto della preparazione degli atti delegati. In una dichiarazione allegata ai "Trade Omnibus", la Commissione ricorda "l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea di fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati". Ciò dovrebbe costituire un punto di riferimento minimo per qualsiasi negoziato sugli atti delegati, e sarà naturalmente accolto con favore qualsiasi miglioramento relativo all'invito automatico dagli esperti del Parlamento a tali riunioni.

La sesta questione riguarda il fatto che nella terza proposta del pacchetto si propone l'allineamento distinto di alcuni atti giuridici in una fase successiva, senza alcun calendario vincolante. Per esempio, l'allineamento di un regolamento sulle statistiche sul commercio esterno con paesi terzi che contiene riferimenti alla PRC avviene attualmente mediante una proposta separata. È difficile individuare le ragioni per cui tali proposte vengono selezionate e sottoposte a un esercizio distinto. È pertanto importante fissare almeno un termine per la loro revisione sostanziale distinta. È inaccettabile che le misure che PRC continuino ad esistere oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Crediamo che il parere della commissione INTA, espresso nella presente lettera, possa essere utile per il procedimento della commissione JURI. La commissione INTA rimane a disposizione per condividere l'esperienza acquista nel processo di adattamento della legislazione sul commercio nell'esercizio dei "Trade Omnibus".

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

On. Vital Moreira

Cc:      József Szájer, deputato al PE, relatore della commissione JURI (PPE)

ALLEGATO - LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

MK/ch

D(2013)62115

Klaus-Heiner Lehne

Presidente della commissione giuridica

ASP 10E205

Oggetto:  Parere mediante lettera sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0218 (COD) - (COM (2013)451 def.)

Onorevole Presidente,

nella riunione del 9 dicembre 2013, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, alla luce della Sua lettera del 20 novembre 2013 sul calendario della commissione JURI per l'esame delle proposte omnibus, considerate come un pacchetto, ha deciso di formulare un parere mediante lettera alla commissione JURI sulla succitata proposta "Omnibus I", giungendo alle conclusioni seguenti.

La commissione EMPL ha recentemente concluso un accordo in prima lettera con il Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria relativa alla direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), entrata in vigore il 1° luglio 2013, che prevede il regime degli atti delegati. Non è pertanto necessario alcun allineamento della direttiva, inserita nella motivazione della Commissione come uno degli atti di base contenenti un riferimento alla PRC attualmente sottoposti a revisione.

La commissione EMPL concorda con l'analisi della Commissione secondo cui, sulla base dei criteri di cui al TFUE, gli strumenti legislativi che si riferiscono alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC) elencati nell'allegato della proposta richiedono la trasformazione della PRC in atti delegati. La commissione EMPL approva inoltre l'elenco di atti legislativi nell'allegato della proposta della Commissione, ovvero la sezione B: Occupazione, affari sociali e inclusione, che contiene 20 atti giuridici, e la sezione G: Statistiche, che contiene 3 atti giuridici connessi ai dati sulla manodopera.

La commissione EMPL concorda con la Commissione sul metodo di adeguamento degli strumenti legislativi che fanno ancora riferimento alla PRC (riferimento all'articolo 5 bis della decisione sulla comitatologia) per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Tuttavia, ritiene importante prevedere nel regime degli atti delegati un'indicazione specifica dei termini per la delega di potere alla Commissione, in particolare per quanto riguarda gli strumenti giuridici nell'ambito di competenza della commissione EMPL.

A tal proposito, vorrei pertanto chiederLe, a nome della commissione EMPL, che la commissione JURI competente per il merito preveda nella sua relazione un periodo di cinque anni per quanto riguarda il periodo di tempo a disposizione della Commissione per adottare atti delegati (articolo 2, paragrafo 2).

La commissione EMPL ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe redigere una relazione sull'esercizio della delega di potere; propone pertanto la seguente aggiunta all'articolo 2, paragrafo 2, della proposta della Commissione:

"La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo".

Le modifiche sopra proposte sono ispirate dall'accordo in prima lettura con il Consiglio sulla succitata direttiva relativa ai campi elettromagnetici.

A nome della commissione EMPL, sarei grato che se la commissione JURI potesse tenere conto di tali punti nel suo successivo lavoro sulla proposta di regolamento.

A tal fine, vorrei tuttavia segnalare alla commissione JURI che, a causa della presentazione tardiva delle attuali proposte omnibus da parte della Commissione, vi è il rischio che il termine della delega di potere conferita alla Commissione coincida sempre con la fine della legislatura e che il Parlamento debba sempre esaminare la relazione della Commissione e l'eventuale proroga della delega nell'ultimo anno del suo mandato. Ciò potrebbe compromettere il potere di controllo del Parlamento degli atti delegati. Di conseguenza, la commissione EMPL invita la commissione JURI a individuare i possibili modi per evitare tale rischio prevedendo un periodo di cinque anni per la delega di potere alla Commissione.

In previsione di un possibile approccio orizzontale, vorrei inoltre invitare la commissione JURI, in quanto commissione competente per il merito, a coinvolgere le commissioni settoriali nella definizione di un approccio comune a tali questioni.

Vorrei infine informarLa che la proposta "Omnibus III" non è ancora stata sottoposta all'esame della commissione EMPL e che pertanto la commissione adotterà il suo parere solo durante la riunione del 17 dicembre.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

On. Pervenche Berès

Copia: On. József Szájer

ALLEGATO - LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Il presidente

IPOL-COM.ENVI D (2013) 62886

On. Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

Commissione giuridica

ASP 10E205

Parlamento europeo

Bruxelles

Signor presidente,

nella Sua lettera del 20 novembre 2013 ha chiesto alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare di formulare il suo parere sulle proposte omnibus volte ad adattare una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento "che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo" - 2013/0218(COD), i coordinatori della commissione ENVI hanno concordato, nella riunione del 28 novembre 2013, di formulare il seguente parere:

1. la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare è nel complesso soddisfatta della proposta della Commissione sull'adeguamento delle attuali disposizioni che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al regime degli atti delegati per gli atti giuridici inclusi nell'allegato della proposta che rientrano nel mandato della commissione;

2. la commissione sottolinea che, per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, incluso nella proposta omnibus al punto 55 dell'allegato, la Commissione ha presentato una proposta separata di regolamento modificativo (COM(2013)0516 dell'11 luglio 2013 - 2013/0239(COD)). La proposta include inoltre, tra l'altro, disposizioni riguardanti gli atti delegati. La commissione sta attualmente elaborando la sua relazione sulla proposta. Nel progetto di relazione, il relatore, on. Bart Staes, ritiene che per motivi di coerenza le disposizioni di comitatologia contenute nel regolamento (CE) n. 1013/2006 debbano essere allineate integralmente alla proposta di regolamento modificativo relativo alle spedizioni di rifiuti[1].

Alla luce di quanto sopra, il regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbe essere eliminato dalla proposta omnibus. A tal fine, la commissione propone di includere un emendamento nella relazione della commissione giuridica, presentato in allegato.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Matthias GROOTE

Allegato

Allegato

Proposta della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare per la relazione della commissione giuridica sulla proposta che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0218(COD)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Allegato – punto 55

Testo della Commissione

Emendamento

55. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

soppresso

  • [1]  Emendamento 29, PR - PE522.903v03-00

ALLEGATO - LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

La presidente

Klaus-Heiner Lehne

Presidente

Commissione giuridica

Parlamento europeo

Rif.: IPOL-COM-ITRE D(2013) 63850

VA/py

Strasburgo,

Oggetto:        Adattamento all'articolo 290 del TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0218(COD)

Adattamento all'articolo 290 del TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0220(COD)

                 Adattamento agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0365(COD)

Signor presidente,

La ringrazio della Sua lettera del 20 novembre in cui mostra il Suo interesse per un contributo della nostra commissione riguardo agli omnibus che adattano agli articoli 290 e 291 del TFUE un numero significativo di testi legislativi.

In linea di principio mi oppongo a qualsiasi adattamento all'articolo 291 della procedura di regolamentazione con controllo e deploro il fatto che la Commissione proponga tale adattamento per alcuni atti giuridici senza motivazioni singole e dettagliate.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (2013/0365(COD)), propongo pertanto di spostare i due fascicoli di competenza della commissione ITRE[1] dall'allegato II (atti di esecuzione) all'allegato I (atti delegati).

Vorrei inoltre richiamare la Sua attenzione sul fatto che la Commissione ha proposto parallelamente di modificare il secondo fascicolo nel contesto della proposta sul mercato unico delle telecomunicazioni[2] e la commissione ITRE sta attualmente definendo la sua posizione, anche per quanto riguarda la delega di potere.

Alla luce dell'importanza del pacchetto, Le sarei grata se potesse informare regolarmente la mia commissione in merito al procedimento, qualora i negoziati con il Consiglio comincino durante questa legislatura.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Amalia SARTORI

cc.: Coordinamento legislativo

  • [1]  1) Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)
    Articolo 9, paragrafo 3*
    2) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)
    Articolo 9 ter, paragrafo 3
    Articolo 10, paragrafo 4
    Articolo 15, paragrafo 4
    Articolo 17, paragrafo 6, lettera a)
    Articolo 19, paragrafo 4, punto 2
  • [2]  REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012

ALLEGATO - LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

JT/gf

D(2013)63959

Klaus-Heiner Lehne

Presidente della commissione JURI

ASP 10 E 205

Oggetto:        Adattamento all'articolo 290 del TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0218(COD) - COM(2013) 451 def.

                       Adattamento agli articoli 290 e 291del TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0365(COD) - COM(2013) 751 def.

Onorevole Presidente,

in seguito alla Sua lettera del 22 novembre 2013, in cui ha richiesto, entro il 12 dicembre 2013, i pareri delle altre commissioni sulle recenti proposte legislative succitate, Le invio di seguito le considerazioni della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori relative agli atti per cui è competente.

La prima proposta, adottata dalla Commissione il 27 giugno 2013 (COM(2013)451), contiene nove atti di competenza della commissione IMCO, elencati nell'allegato ai punti 31, 34, 35, 36, 38, 46, 94, 137 e 160. La proposta di adattamento delle disposizioni pertinenti per sostituire la procedura di regolamentazione con controllo (PRC) con le adeguate disposizioni sugli atti delegati è soddisfacente e non vi è pertanto la necessità di presentare emendamenti alla proposta.

Tuttavia, la seconda proposta, adottata dalla Commissione il 30 ottobre 2013 (COM(2013)751), propone, tra l'altro, di sostituire tre disposizioni specifiche che prevedono il ricorso alla PRC (due al punto 2 e una al punto 6 dell'allegato II) conferendo alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione. La modifica può essere accettata solo se viene confermato che tali misure non rispettano le condizioni di cui all'articolo 290 del TFUE.

L'atto giuridico in esame nel primo di questi casi è la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e in particolare le sue disposizioni specifiche che consentono alla Commissione di adottare "misure tecniche di attuazione" per assicurare un accesso efficace ai servizi del "112" negli Stati membri (articolo 26, paragrafo 7) e l'effettiva attuazione dell'arco di numerazione "116" (articolo 27 bis, paragrafo 5). Dal momento che la Commissione non ha ancora sfruttato tale possibilità (cosa che avrebbe fatto a norma delle disposizioni vigenti con una PRC), non è possibile escludere che i contenuti di tali misure, pur essendo denominate "misure tecniche di attuazione", possano essere considerati come atti delegati.

L'altro atto interessato è la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, per cui è stata adottata nel 2011 una misura unica che limita "l'immissione sul mercato di macchine" e che, alla luce della formulazione dell'articolo 9, sembra indicare che tale misura è sufficientemente generale da considerarsi un atto delegato.

La proposta della Commissione contiene inoltre un allineamento delle disposizioni riguardanti la PRC al regime degli atti delegati nella direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa. In un caso (articolo 68, paragrafo 1), si tratta di una revisione delle soglie in contemporanea con una corrispondente revisione delle soglie di un altro atto giuridico sugli appalti pubblici, già allineato al regime degli atti delegati. In un altro caso (articolo 69, paragrafo 2), si tratta della possibilità di applicare una procedura d'urgenza, che rimane inalterata. La commissione IMCO può approvare tali proposte.

Alla luce delle suddette considerazioni, sarei pertanto grato se la commissione giuridica potesse includere nel suo progetto di relazione sul COM(2013)751 def. emendamenti volti a trasferire i relativi riferimenti dall'allegato II all'allegato I (dove ai punti 2 e 8 sono elencate le altre disposizioni riguardanti la PRC della direttiva relativa al servizio universale e della direttiva relativa alle macchine, al fine di sostituirle con atti delegati) e potesse informare la commissione IMCO di eventuali sviluppi futuri.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Malcolm Harbour CBE

ALLEGATO - LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

TRAN/D/2013/59561

Klaus-Heiner Lehne

Presidente

Commissione giuridica

ASP 10E205

Parlamento europeo

Oggetto:         Adattamento all'articolo 290 del TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0218(COD)

Adattamento all'articolo 290 del TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0220(COD)

Adattamento agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - 2013/0365(COD)

Signor presidente,

La ringrazio della Sua lettera del 20 novembre in cui mostra il Suo interesse per un contributo della nostra commissione riguardo agli omnibus che adattano agli articoli 290 e 291 del TFUE un numero significativo di testi legislativi.

A tal proposito, sarei grato se la commissione giuridica potesse tenere conto dei seguenti emendamenti:

· alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (2013/0218 (COD)):

Emendamento 1

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

 

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

Or. [en]

· alla proposta di regolamento che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (2013/0365(COD)):

Emendamento 1

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre adattare all'articolo 291 del TFUE una serie di atti giuridici già in vigore che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo e che soddisfano i criteri dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE.

soppresso

 

 

Or. [en]

Emendamento 2

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

 

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

Or. [en]

 

 

Emendamento 3

 

Proposta di regolamento

Allegato II – lettera g

 

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

G. Mobilità e trasporti

18.        Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Articolo 10, paragrafo 3**

19.        Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

Articolo 8, lettera a), primo trattino

 

 

soppresso

 

 

Or. [en]

 

 

Emendamento 4

 

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera H – punto 27 bis (nuovo)

 

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

27 bis. Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Articolo 10, paragrafo 3**

 

 

Or. [en]

 

 

Emendamento 5

 

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera H – punto 27 ter (nuovo)

 

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

27 ter. Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

Articolo 8, lettera a), primo trattino

 

Or. [en]

Alla luce dell'importanza del pacchetto, Le sarei grato se potesse informare regolarmente la mia commissione in merito al procedimento, qualora i negoziati con il Consiglio comincino durante questa legislatura.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

On. Brian Simpson

Cc.: Coordinamento legislativo

PROCEDURA

Titolo

Adattamento all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

Riferimenti

COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)

Presentazione della proposta al PE

27.6.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

4.7.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

ENVI

4.7.2013

ITRE

4.7.2013

 

IMCO

4.7.2013

TRAN

4.7.2013

LIBE

4.7.2013

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

28.11.2013

ITRE

8.7.2013

IMCO

17.10.2013

TRAN

8.7.2013

 

LIBE

9.7.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

József Szájer

1.7.2013

 

 

 

Esame in commissione

26.11.2013

 

 

 

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

Deposito

8.1.2014