RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

10.1.2014 - (COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Anthea McIntyre


Procedura : 2013/0023(COD)
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A7-0018/2014
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A7-0018/2014
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0042),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0033/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2013[1],

–   visto il parere della Banca centrale europea del 28 maggio 2013[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0018/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L’euro, in quanto moneta unica condivisa dagli Stati membri della zona euro, è diventato un elemento importante dell’economia dell’Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. È nell’interesse dell’Unione nel suo complesso contrastare e reprimere le attività che possono compromettere l’autenticità dell’euro mediante falsificazione.

(1) L’euro, in quanto moneta unica condivisa dagli Stati membri della zona euro, è diventato un elemento importante dell’economia dell’Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. Tuttavia, da quando è stato introdotto nel 2002, la sua contraffazione ha provocato danni finanziari ammontanti ad almeno 500 milioni di euro, poiché è una valuta che continua a essere nel mirino della criminalità organizzata attiva nel settore della falsificazione monetaria. È nell’interesse dell’Unione nel suo complesso contrastare e reprimere le attività che possono compromettere l’autenticità dell’euro mediante falsificazione.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La moneta falsificata ha considerevoli ripercussioni negative sulla società. Danneggia i cittadini e le imprese, i quali non sono rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede. È di importanza fondamentale garantire la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli istituti finanziari nell’autenticità delle banconote e delle monete metalliche.

(2) La moneta falsificata ha considerevoli ripercussioni negative sulla società. Danneggia i cittadini e le imprese, i quali non sono rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede. È di importanza fondamentale garantire la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli istituti finanziari nell’autenticità delle banconote e delle monete metalliche ed è di importanza parimenti cruciale proteggere i cittadini dalla falsificazione quando esercitano la loro libertà di circolazione, di lavoro e di residenza in tutta l'Unione.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È essenziale assicurare che l’euro e le altre monete autorizzate legalmente alla circolazione siano protette in modo adeguato in tutti gli Stati membri mediante misure efficaci di diritto penale.

(3) È essenziale assicurare che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per proteggere l’euro e le altre monete autorizzate legalmente alla circolazione. Tali misure dovrebbero includere misure preventive nonché esecutive.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Come misura preventiva significativa l'Unione dovrebbe abolire l'uso delle banconote da 500 euro, poiché è dimostrato che oltre il 90% di esse è utilizzato unicamente dalla criminalità organizzata.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La protezione dell’euro e di altre monete richiede una definizione comune dei reati connessi alla falsificazione monetaria nonché tipi comuni di sanzioni nei confronti sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Per assicurare uniformità con la convenzione di Ginevra, occorre che la presente direttiva preveda gli stessi reati punibili ai sensi della convenzione. Occorre pertanto considerare reato la produzione di banconote e monete falsificate e la loro distribuzione. È opportuno che le condotte preparatorie del reato, ad esempio la produzione di strumenti e componenti per la falsificazione, siano punite in maniera indipendente. L’obiettivo comune delle definizioni di reato deve essere quello di dissuadere dal compimento di atti aventi a oggetto banconote e monete metalliche falsificate e gli strumenti per la falsificazione.

(10) La protezione dell’euro e di altre monete richiede una definizione comune dei reati connessi alla falsificazione monetaria nonché pene efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Per assicurare uniformità con la convenzione di Ginevra, occorre che la presente direttiva preveda gli stessi reati punibili ai sensi della convenzione. Occorre pertanto considerare reato la produzione di banconote e monete falsificate e la loro distribuzione. È opportuno che le condotte preparatorie del reato, ad esempio la produzione di strumenti e componenti per la falsificazione, siano punite in maniera indipendente. L’obiettivo comune delle definizioni di reato deve essere quello di dissuadere dal compimento di atti aventi a oggetto banconote e monete metalliche falsificate e gli strumenti per la falsificazione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) È di fondamentale importanza garantire che i cittadini, le imprese e gli istituti finanziari possano fidarsi dell'autenticità delle banconote e delle monete metalliche. La falsificazione monetaria provoca considerevoli danni pecuniari e non pecuniari alla società, agli individui e alle imprese in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi. Essa potrebbe indurre i consumatori a dubitare dell'adeguatezza della protezione dei contanti e a temere di ricevere banconote e monete metalliche falsificate. Di conseguenza, i consumatori potrebbero preferire altri mezzi di pagamento rispetto ai contanti. La falsificazione monetaria potrebbe pertanto avere ripercussioni sul sistema di circolazione del denaro attraverso altre modalità di pagamento. I reati in materia di falsificazione sono spesso caratterizzati da una dimensione transfrontaliera e da connessioni con la criminalità organizzata.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Riguardo ai reati contemplati nella presente direttiva, l'intenzionalità deve essere parte di tutti gli elementi costituitivi dei reati di cui alla presente direttiva. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione può essere dedotto da circostanze oggettive e fattuali. I reati commessi da persone fisiche che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono disciplinati dalla presente direttiva.

Motivazione

Il diritto penale dell'Unione europea deve essere inteso come una extrema ratio e, in linea di massima, coprire solo gli atti o le omissioni intenzionali.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Occorre che le sanzioni per i reati di falsificazione siano efficaci, proporzionate e dissuasive in tutta l’Unione.

soppresso

Motivazione

Il testo figura all'emendamento al considerando 10.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Pertanto, occorre che gli Stati membri prevedano alcuni tipi e livelli minimi di sanzioni. Il concetto di pene minime è attualmente contemplato nella maggior parte degli Stati membri. L'adozione di questo approccio anche a livello dell’Unione risponde a esigenze di uniformità e di opportunità.

(16) Pertanto, occorre che gli Stati membri prevedano livelli minimi di sanzioni massime. Date le disparità sostanziali tra gli Stati membri, l'introduzione di sanzioni minime per la contraffazione dell'euro e di altre valute comporterebbe il rischio di applicare pene minime non uniformi all'interno di un medesimo sistema giuridico nazionale.

 

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Occorre che i livelli delle sanzioni siano efficaci, dissuasivi e proporzionati ai reati. Occorre pertanto che la pena a carico delle persone fisiche nei casi gravi, ossia per i principali reati di produzione e distribuzione di monete falsificate che comportino grandi quantitativi di banconote e monete metalliche falsificate o che presentino aspetti di particolare gravità, sia una pena minima di almeno sei mesi e una pena massima di almeno otto anni di reclusione.

(17) Occorre che i livelli delle sanzioni siano efficaci, dissuasivi e proporzionati ai reati.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La pena minima di sei mesi di reclusione consente di assicurare che le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie diano uguale priorità ai reati di falsificazione dell’euro e delle altre monete, facilitando in tal modo la cooperazione transfrontaliera. Essa contribuisce a ridurre il rischio del cosiddetto "forum shopping" (ossia la ricerca del giudice potenzialmente più favorevole). Inoltre, essa consente la consegna dei condannati a seguito di un mandato di arresto europeo per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza privative della libertà.

(18) È opportuno che le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie diano uguale priorità ai reati di falsificazione dell’euro e delle altre monete, il che facilita la cooperazione transfrontaliera, tra l'altro attraverso il mandato di arresto europeo e riduce il rischio il rischio del cosiddetto "forum shopping" (ossia la ricerca del giudice potenzialmente più favorevole).

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Occorre che gli Stati membri abbiano la possibilità di imporre una pena detentiva di breve durata o di non imporre una pena detentiva nei casi in cui il valore nominale totale delle banconote e delle monete metalliche falsificate non è significativo o nei casi che non presentano aspetti di particolare gravità. Occorre che tale valore sia inferiore a 5 000 EUR, ossia dieci volte la denominazione massima dell’euro, per i casi punibili con pena diversa dalla reclusione, e inferiore a 10 000 EUR per i casi punibili con la reclusione di durata inferiore a sei mesi.

(19) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di imporre una pena detentiva di breve durata o di non imporre una pena detentiva nei casi in cui il valore potenziale o nominale totale delle banconote e delle monete metalliche falsificate non è significativo o nei casi che non presentano aspetti di particolare gravità.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale avverso i reati di falsificazione monetaria, occorre che i responsabili dell’indagine e dell’azione penale avverso tali reati abbiano accesso agli strumenti di indagine usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tra questi strumenti rientrano, ad esempio, l’intercettazione di comunicazioni, i controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari e altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l’altro, del principio di proporzionalità e della natura e della gravità dei reati oggetto d’indagine.

(22) Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale avverso i reati di falsificazione monetaria, occorre che i responsabili dell’indagine e dell’azione penale avverso tali reati abbiano accesso agli strumenti di indagine usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tra questi strumenti rientrano, ad esempio, l’intercettazione di comunicazioni, i controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari e altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l’altro, del principio di proporzionalità e della natura e della gravità dei reati oggetto d’indagine, oltre che del diritto alla tutela dei dati personali.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Occorre che gli Stati membri esercitino la loro giurisdizione nel rispetto della convenzione di Ginevra e delle disposizioni in materia di giurisdizione contenute in altri atti normativi dell’Unione in materia di diritto penale, ossia per i reati commessi sul loro territorio e per i reati commessi dai loro cittadini. Il ruolo preminente dell’euro per l’economia e per la società dell’Unione europea, nonché la minaccia specifica all’euro come moneta di importanza mondiale richiedono misure aggiuntive per tutelarlo. Pertanto, occorre che ogni Stato membro la cui moneta è l’euro eserciti la giurisdizione universale sui reati contro l’euro commessi fuori dell’Unione europea, quando l’autore del reato sia catturato o gli euro falsificati connessi al reato siano rinvenuti sul territorio dello Stato membro. Nell’esercitare la giurisdizione universale, occorre che gli Stati membri rispettino il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le condanne inflitte da un paese terzo per la stessa condotta.

(23) È opportuno che gli Stati membri esercitino la loro giurisdizione nel rispetto della convenzione di Ginevra e delle disposizioni in materia di giurisdizione contenute in altri atti normativi dell’Unione in materia di diritto penale, ossia per i reati commessi sul loro territorio e per i reati commessi dai loro cittadini, rilevando che è preferibile trattare i reati nell'ambito del sistema di giustizia penale dello Stato in cui si verificano. Il principio del ne bis in idem deve essere rispettato, il che significa che non dovrebbe essere avviata nessuna azione giudiziaria nei confronti di coloro che sono stati definitivamente condannati o assolti in un processo precedente.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva fissa norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell’euro e di altre monete. Essa introduce anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta contro tali reati e migliorare le indagini al riguardo.

La presente direttiva fissa norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell’euro e di altre monete. Essa introduce anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta contro tali reati, migliorare le indagini al riguardo e assicurare un miglior coordinamento delle misure anticontraffazione tra le autorità nazionali all'interno e all'esterno della zona euro.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "persona giuridica": soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

b) "persona giuridica", soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati;

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b). immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate;

b) messa in circolazione di monete falsificate;

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) strumenti, oggetti, programmi informatici od ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all’alterazione di monete; o

i) strumenti, oggetti, programmi informatici od ogni altro mezzo che per loro natura sono specificamente atti alla contraffazione o all’alterazione di monete; o

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) ologrammi o altri componenti della moneta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

ii) ologrammi, filigrane o altri componenti della moneta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Tra le condotte di cui al paragrafo 1 rientra la condotta per quanto riguarda banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione ed aventi corso legale.

3. Tra le condotte di cui al paragrafo 1 rientra la condotta per quanto riguarda banconote o monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione ed aventi corso legale.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la multa e la reclusione.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili ai sensi del diritto nazionale con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la multa e la reclusione.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale inferiore a 5 000 EUR e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere una pena diversa dalla reclusione.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere una pena diversa dalla reclusione

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno 5 000 EUR, sono puniti con la pena massima di almeno otto anni di reclusione.

soppresso

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno 10 000 EUR o che presentino aspetti di particolare gravità, sono puniti con

4. I reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono puniti ai sensi del diritto nazionale con una pena massima di almeno otto anni di reclusione.

a) la pena minima di almeno sei mesi di reclusione;

 

b) la pena massima di almeno otto anni di reclusione.

 

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Per l'applicazione e l'esecuzione di sentenze relative ai reati previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri applicano le norme e i principi generali del diritto penale nazionale secondo le circostanze specifiche di ciascun caso.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I revisori incaricati del controllo dei conti annuali delle persone giuridiche rivelano alle autorità giudiziarie competenti i reati comprovati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva senza che ciò metta in causa la loro responsabilità.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 quando:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che la territorialità sia il principale fattore determinante, quando:

a) il reato è stato commesso totalmente o parzialmente sul proprio territorio; o

a) il reato è stato commesso totalmente o parzialmente sul proprio territorio; o

b) l'autore del reato sia un proprio cittadino.

b) l'autore del reato sia un proprio cittadino.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro la cui moneta è l’euro prende le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori dell’Unione europea, almeno nella misura in cui riguardino l’euro e quando

soppresso

a) l’autore del reato si trova sul territorio dello Stato membro o

 

b) le banconote o le monete metalliche falsificate connesse con il reato sono state rinvenute nello Stato membro.

 

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'azione penale contro i reati, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che la propria competenza giurisdizionale non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

soppresso

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri si astengono dall'intentare procedimenti penali se i reati di cui agli articoli 3 e 4 sono già stati oggetto di procedimenti penali sfociati nell'assoluzione o condanna definitiva dell'indagato.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Compilazione di dati sul numero di incidenti riguardanti banconote e monete metalliche in euro falsificate

 

Gli Stati membri elaborano periodicamente dati affidabili sul numero di incidenti riguardanti banconote e monete metalliche in euro falsificate con particolare riferimento ai procedimenti penali avviati e a quelli conclusisi con successo. Tali dati sono messi a disposizione dell'OLAF.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se i necessari campioni di banconote e di monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possono essere trasmessi perché è necessario conservarli come mezzo di prova nel procedimento penale, in modo da garantire il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e i diritti della difesa del sospetto autore del reato, al centro nazionale di analisi e al centro nazionale di analisi delle monete metalliche viene concesso senza indugio l'accesso ai campioni.

2. Se i necessari campioni di banconote e di monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possono essere trasmessi perché è necessario conservarli come mezzo di prova nel procedimento penale, in modo da garantire il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e i diritti della difesa del sospetto autore del reato, al centro nazionale di analisi e al centro nazionale di analisi delle monete metalliche viene concesso senza indugio l'accesso ai campioni. Non appena conclusi i procedimenti, le autorità giudiziarie trasmettono i necessari campioni di ciascun tipo di banconota e di moneta metallica di cui si sospetta la falsificazione rispettivamente al centro nazionale di analisi e al centro nazionale di analisi delle monete metalliche.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

Relazione della banca centrale europea

 

La Banca centrale europea, in consultazione con la Commissione, adotta, entro ... *, una relazione sulle banconote da 200 euro e da 500 euro. La relazione valuta in che misura l'emissione di tali denominazioni è giustificata alla luce dei rischi di contraffazione e riciclaggio di denaro. La relazione è corredata, se necessario, da una proposta di decisione.

 

____________

* GU: Indicare la data: Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame – disposizioni finali

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione, a nome dell'Unione, valuta la possibilità di negoziare appositi accordi con i paesi terzi che utilizzano l'euro come moneta al fine di contrastare e perseguire qualsiasi attività potenzialmente in grado di mettere in discussione l'autenticità dell'euro mediante falsificazione nonché al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

  • [1]  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 42.
  • [2]  GU C 179 del 25.6.2013, pag. 9.

MOTIVAZIONE

Questa breve relazione verte su raccomandazioni che incoraggino gli Stati membri ad affrontare il reato di falsificazione secondo le modalità che ritengono più opportune. In particolare, la modifica dell'articolo 8 è stata concepita per garantire il primato della territorialità nello stabilire la competenza giurisdizionale, in quanto non è né pratico né giusto chiedere agli Stati membri di assumersi la responsabilità per i reati che si verificano al di fuori del proprio territorio per mano di uno dei loro cittadini.

Secondo i dati della Banca centrale europea, nel 2012 sono state ritirate dalla circolazione 184 000 monete metalliche in euro falsificate e 531 000 banconote in euro falsificate. L'OLAF stima che dall'introduzione dell'euro, nel 2002, la falsificazione sia costata alle aziende e ai consumatori europei circa 500 milioni di euro. I consumatori e le imprese incorrono in questo costo diretto in quanto non sono rimborsati in caso di falsificazione.

L'euro è la seconda valuta internazionale più utilizzata al mondo e questo lo rende un bersaglio per i gruppi della criminalità organizzata specializzati nella falsificazione monetaria. Europol spende una considerevole quantità di tempo e risorse per sequestrare banconote e monete metalliche in euro falsificate e smantellare stamperie e zecche illegali.

La Commissione europea ritiene che un approccio armonizzato per stabilire sanzioni penali costituirebbe un deterrente utile, tuttavia un numero significativo di Stati membri ritiene che tali sanzioni siano eccessivamente ambiziose e in contrasto con il principio di sussidiarietà. Inoltre, considerando le disparità economiche tra gli Stati membri, la fissazione di sanzioni minime armonizzate è suscettibile di provocare effetti deterrenti discordanti nell'Unione, e quindi rivelarsi controproducente.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (25.9.2013)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio
(COM(2013)0042 – C7‑0033/2013 – 2013/0023(COD))

Relatore per parere: Pablo Zalba Bidegain

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva mira ad ammodernare il vigente quadro giuridico penale dell'UE per la protezione dalla falsificazione dell'euro e di altre monete. Essa sostituisce l'attuale regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, andando oltre le disposizioni ivi contenute in particolare per quanto riguarda il miglioramento dei regimi sanzionatori, gli strumenti di indagine per i reati di falsificazione gravi e l'obbligo di trasmissione dei sospetti falsi ai centri nazionali di analisi (CNA) e ai centri nazionali di analisi delle monete metalliche (CNAC).

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione dei regimi sanzionatori. Un livello minimo di armonizzazione in tal senso è pienamente giustificato considerando che l'euro, moneta comune di 17 Stati membri, svolge un ruolo importante per l'integrazione economica e finanziaria dell'UE, e che la fiducia dei cittadini dell'Unione nella moneta è essenziale per la stabilità finanziaria. Occorre pertanto garantire lo stesso livello di protezione dell'euro in tutta l'UE.

Il relatore per parere suggerisce ulteriori emendamenti alla legislazione proposta nei seguenti ambiti:

- Pubblicità delle condanne

Al fine di garantire sanzioni efficaci e dissuasive, le condanne pronunciate vanno rese pubbliche, a meno che tale pubblicazione non comprometta seriamente le indagini ufficiali in corso.

- Proporzionalità delle sanzioni

In linea con i principi fondamentali di proporzionalità e sussidiarietà, le autorità nazionali dovrebbero applicare il regime sanzionatorio in maniera proporzionata. Si tratta di un aspetto che potrebbe essere specificato in maggior dettaglio aggiungendo un nuovo comma al paragrafo 1 dell'articolo 5.

- Ambito di applicazione: banconote e monete metalliche falsificate non ultimate

Il concetto di banconote e monete metalliche falsificate non deve necessariamente essere limitato alle banconote e monete metalliche ultimate, ma può anche riguardare quelle non ultimate che sono in corso di produzione.

Tali falsi non ultimati non avrebbero un valore nominale ma piuttosto un valore nominale potenziale, il quale dovrebbe essere preso in considerazione per la determinazione di una sanzione proporzionata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva proposta. Il considerando 19 e l'articolo 5 andrebbero pertanto modificati in modo da includere un riferimento al valore nominale potenziale relativo ai falsi non ultimati. Il valore nominale potenziale dovrebbe essere considerato come un ulteriore criterio in sede di applicazione di sanzioni proporzionate per i singoli reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva proposta.

- Ambito di applicazione: l'euro e le altre monete

Conformemente al principio di non discriminazione delle monete sancito dalla convenzione di Ginevra, gli Stati membri sono tenuti ad applicare lo stesso regime sanzionatorio per la valuta del paese e per quelle estere. Si tratta di un aspetto che potrebbe essere precisato ulteriormente nel testo legislativo proposto attraverso una modifica del considerando 19 e dell'articolo 5 atta a specificare che l'applicazione si estende anche alle banconote e monete falsificate appartenenti a valute diverse dall'euro.

- Reati relativi ai mezzi di produzione e alle materie prime per banconote e monete metalliche

Al fine di rafforzare gli effetti deterrenti della legislazione proposta, anche alla luce del fatto che gli strumenti di falsificazione svolgono un ruolo essenziale per le fattispecie criminose in questione, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) dovrebbero essere puniti, previa valutazione della proporzionalità, con le medesime pene minime e massime previste all'articolo 5, paragrafo 4.

- Trasmissione dei sospetti falsi ai CNA e CNAC nel corso dei procedimenti giudiziari

L'articolo 10 della proposta introduce l'obbligo di trasmettere i sospetti falsi ai centri nazionali di analisi e ai centri nazionali di analisi delle monete metalliche di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. Tuttavia, in talune circostanze, in particolare laddove siano in corso procedimenti giudiziari, i campioni delle banconote e delle monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possono essere trasmessi in quanto è necessario conservarli come mezzi di prova. In simili casi i campioni di banconote e monete falsificate in questione vanno trasmessi senza indugio ai CNA o CNAC al termine dei relativi procedimenti.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) È opportuno che l'armonizzazione del diritto penale nell'Unione europea contribuisca allo sviluppo di una cultura giuridica comune dell'Unione in materia di lotta alla criminalità in quanto elemento potenzialmente in grado di produrre effetti positivi sulla fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

.

(10 bis) È di fondamentale importanza garantire, sotto tutti i punti di vista, la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli istituti finanziari nell'autenticità delle banconote e delle monete metalliche. La falsificazione monetaria provoca considerevoli danni pecuniari e non alla società, agli individui e alle imprese, non solo in tutti gli Stati membri ma anche nei paesi terzi. Essa potrebbe indurre i consumatori a dubitare dell'adeguatezza della protezione dei contanti e a temere di ricevere banconote e monete metalliche falsificate. Di conseguenza, i consumatori potrebbero preferire altri mezzi di pagamento rispetto ai contanti. La falsificazione monetaria potrebbe pertanto avere ripercussioni sul sistema di circolazione dei capitali basato su mezzi di pagamento diversi. I reati in materia di falsificazione sono spesso caratterizzati da una dimensione transfrontaliera e da legami con la criminalità organizzata.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) È necessario che tutte le condanne pronunciate a norma della presente direttiva siano prontamente rese pubbliche e contengano, a titolo di informazioni minime, quelle riguardanti la tipologia e la natura del reato nonché della sanzione e l'identità della persona fisica o giuridica oggetto della condanna, purché tale pubblicazione non comprometta seriamente le indagini ufficiali in corso.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Occorre che gli Stati membri abbiano la possibilità di imporre una pena detentiva di breve durata o di non imporre una pena detentiva nei casi in cui il valore nominale totale delle banconote e delle monete metalliche falsificate non è significativo o nei casi che non presentano aspetti di particolare gravità. Occorre che tale valore sia inferiore a 5 000 EUR, ossia dieci volte la denominazione massima dell'euro, per i casi punibili con pena diversa dalla reclusione, e inferiore a 10 000 EUR per i casi punibili con la reclusione di durata inferiore a sei mesi.

(19) Occorre che gli Stati membri abbiano la possibilità di imporre una pena detentiva di breve durata o di non imporre una pena detentiva nei casi in cui il valore nominale totale o potenziale delle banconote e delle monete metalliche falsificate non è significativo o nei casi che non presentano aspetti di particolare gravità. Occorre che tale valore sia inferiore a 5 000 EUR o all'importo equivalente nella valuta delle banconote o monete metalliche falsificate in questione, ossia dieci volte la denominazione massima dell'euro, per i casi punibili con pena diversa dalla reclusione, e inferiore a 10 000 EUR o all'importo equivalente nella valuta delle banconote o monete metalliche falsificate in questione per i casi punibili con la reclusione di durata inferiore a sei mesi.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per garantire che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, gli Stati membri pubblicano, se del caso, le sanzioni penali di cui al primo comma senza ingiustificati ritardi, includendo, a titolo di informazioni minime, quelle riguardanti la tipologia e la natura del reato nonché l'identità dei responsabili, a meno che tale pubblicazione non comprometta seriamente la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate, gli Stati membri pubblicano le sanzioni penali in forma anonima.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nel valutare la proporzionalità delle sanzioni gli Stati membri tengono conto dei proventi realizzati o delle perdite evitate dalle persone ritenute responsabili nonché dei danni a terzi causati dal reato commesso e, se del caso, del danno al funzionamento dei mercati o all'economia in generale.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale inferiore a 5 000 EUR e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere una pena diversa dalla reclusione.

2. Per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale o potenziale inferiore a 5 000 EUR o all'importo equivalente nella valuta delle banconote o monete metalliche falsificate in questione, e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere una pena diversa dalla reclusione.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno 5 000 EUR, sono puniti con la pena massima di almeno otto anni di reclusione.

3. I reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale o potenziale di almeno 5 000 EUR o dell'importo equivalente nella valuta delle banconote o monete metalliche falsificate in questione, sono puniti con la pena massima di almeno otto anni di reclusione.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. I reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno 10 000 EUR o che presentino aspetti di particolare gravità, sono puniti con

4. I reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale o potenziale di almeno 10 000 EUR o dell'importo equivalente nella valuta delle banconote o monete metalliche falsificate in questione, o che presentino aspetti di particolare gravità, sono puniti con

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Le sanzioni di cui al paragrafo 4 si applicano anche ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) laddove presentino aspetti di particolare gravità.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se i necessari campioni di banconote e di monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possono essere trasmessi perché è necessario conservarli come mezzo di prova nel procedimento penale, in modo da garantire il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e i diritti della difesa del sospetto autore del reato, al centro nazionale di analisi e al centro nazionale di analisi delle monete metalliche viene concesso senza indugio l'accesso ai campioni.

2. Se i necessari campioni di banconote e di monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione non possono essere trasmessi perché è necessario conservarli come mezzo di prova nel procedimento penale, in modo da garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa del sospetto autore del reato, al centro nazionale di analisi e al centro nazionale di analisi delle monete metalliche viene concesso senza indugio l'accesso ai campioni. Immediatamente dopo la conclusione di tali procedimenti le autorità giudiziarie trasmettono i necessari campioni di ciascun tipo di banconota o moneta metallica di cui si sospetta la falsificazione rispettivamente al centro nazionale di analisi e al centro nazionale di analisi delle monete metalliche competenti.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Al più tardi [un anno dopo l'entrata in vigore] la Banca centrale europea, in consultazione con la Commissione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle banconote del valore unitario di 200 EUR e 500 EUR mirante a determinare se la relativa emissione sia giustificata o meno alla luce, in particolare, dei rischi di falsificazione e riciclaggio. La relazione è corredata, se necessario, da una proposta di decisione.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame - disposizioni finali

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione valuta la possibilità di negoziare con i paesi terzi che utilizzano l'euro come moneta, a nome dell'Unione, apposite convenzioni volte a contrastare e perseguire qualunque attività potenzialmente in grado di mettere in discussione l'autenticità dell'euro mediante falsificazione nonché, più in generale, a conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

PROCEDURA

Titolo

Protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione (sostituzione della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio)

Riferimenti

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Commissione(i) competente(i) per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

 

12.3.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

12.3.2013

Relatore per parere

       Nomina

Pablo Zalba Bidegain

12.3.2013

Esame in commissione

5.9.2013

24.9.2013

 

 

Approvazione

24.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zdravka Bušić, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Nils Torvalds

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Rita Borsellino

PROCEDURA

Titolo

Protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione (sostituzione della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio)

Riferimenti

COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD)

Presentazione della proposta al PE

5.2.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

12.3.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

20.3.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Anthea McIntyre

31.1.2013

 

 

 

Esame in commissione

20.2.2013

19.6.2013

16.9.2013

17.12.2013

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Leonardo Domenici

Deposito

10.1.2014