RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli
22.1.2014 - (COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Georges Bach
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli
(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0130),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0066/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0020/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) I servizi di trasporto aereo sono prepagati dai passeggeri e direttamente o indirettamente sovvenzionati dai contribuenti. I biglietti aerei devono perciò essere considerati "contratti di risultato", in cui le compagnie aeree garantiscono di adempiere gli obblighi del contratto con la massima diligenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) Al fine di migliorare la certezza giuridica per i vettori aerei e per i passeggeri, è necessaria una definizione più precisa del concetto di "circostanze eccezionali", che tenga conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-549/07 (Wallentin-Hermann). Occorre chiarire ulteriormente tale definizione con un elenco non tassativo di circostanze chiaramente definite eccezionali o meno. |
(3) Al fine di migliorare la certezza giuridica per i vettori aerei e per i passeggeri, è necessaria una definizione più precisa del concetto di "circostanze eccezionali", che tenga conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-549/07 (Wallentin-Hermann). È opportuno chiarire ulteriormente tale definizione con un elenco tassativo di circostanze chiaramente definite eccezionali. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare aggiunte a tale elenco ove ciò si renda necessario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per assicurare la certezza del diritto riguardo alla definizione di circostanze eccezionali, è opportuno che l'elenco sia tassativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) Nella causa C-22/11 (Finnair), la Corte di giustizia ha stabilito che la nozione di "negato imbarco" deve essere interpretata non solo in relazione ai casi in cui l'imbarco è negato in seguito a sovraprenotazione (overbooking), ma anche a quelli in cui l'imbarco è negato per altri motivi, ad esempio per ragioni operative. Data questa conferma, non ci sono motivi validi per modificare l'attuale definizione di "negato imbarco". |
(5) Nella causa C-22/11 (Finnair), la Corte di giustizia ha stabilito che la nozione di "negato imbarco" deve essere interpretata non solo in relazione ai casi in cui l'imbarco è negato in seguito a sovraprenotazione (overbooking), ma anche a quelli in cui l'imbarco è negato per altri motivi, ad esempio per ragioni operative. È opportuno che la definizione di "negato imbarco" comprenda i casi in cui l'orario di partenza previsto è stato anticipato, con la conseguenza che il passeggero perde il volo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre modificare l'attuale definizione di "negato imbarco" in modo da includervi i casi in cui un passeggero perde il volo perché l'orario di partenza è stato anticipato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, occorre chiarire che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"17. I passeggeri possono scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I passeggeri non devono preoccuparsi di come i vettori aerei e gli operatori turistici si ripartiscono tali reclami. |
(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, andrebbe chiarito che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"17. I passeggeri possono scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I vettori aerei e gli operatori turistici dovrebbero fornire ai passeggeri gli elementi necessari per completare senza ritardi i reclami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59. |
17 GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La soppressione dell'ultima frase chiarisce il fatto che il regolamento 261/2004 e la direttiva 90/314/CEE sui viaggi tutto compreso sono due atti giuridici distinti, il che significa che i passeggeri devono presentare i loro reclami solo alla compagnia aerea che opera il volo. Se, tuttavia, vi è coincidenza tra gli obblighi previsti dal regolamento 261 e quelli a norma della direttiva sui viaggi tutto compreso, i passeggeri possono scegliere la normativa in base alla quale presentare reclamo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7) Per migliorare i livelli di protezione, ai passeggeri non deve essere negato l'imbarco su un volo di ritorno compreso in un biglietto di andata e ritorno per non aver utilizzato il volo di andata. |
(7) Per migliorare i livelli di protezione, non dovrebbe essere possibile negare ai passeggeri l'imbarco su una tratta di un viaggio coperto da un biglietto di andata e ritorno per la ragione che non hanno utilizzato tutte le tratte comprese nel biglietto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento prevede un divieto generale della politica seguita in caso di mancata presentazione all'imbarco ("no show policy"). Se il volo prenotato si compone di varie tratte, il passeggero deve poter utilizzare solo una o alcune di esse senza essere sanzionato con la perdita delle tratte rimanenti o con una forte maggiorazione del prezzo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8) Attualmente in alcuni casi ai passeggeri sono comminate sanzioni amministrative punitive per aver commesso errori ortografici nel proprio nome. Occorre consentire gratuitamente una ragionevole correzione degli errori di prenotazione, purché essi non implichino la modifica degli orari, della data, dell'itinerario o del passeggero. |
(8) Attualmente in alcuni casi ai passeggeri sono comminate sanzioni amministrative punitive per aver commesso errori ortografici nel proprio nome. È opportuno consentire gratuitamente la correzione degli errori di prenotazione, purché essi non implichino la modifica degli orari, della data, dell'itinerario o del passeggero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La nozione di correzione "ragionevole" lascia troppo spazio all'interpretazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9) È necessario chiarire che in caso di cancellazione, la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprogrammazione o il viaggio in una data successiva spetta al passeggero e non al vettore aereo. |
(9) È opportuno chiarire che in caso di cancellazione la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprotezione o il viaggio a un'ora successiva dello stesso giorno o in una data successiva spetta al passeggero e non al vettore aereo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) In caso di cancellazione del volo da parte del passeggero, i vettori aerei dovrebbero essere tenuti a rimborsare le tasse già pagate, senza alcun addebito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcuni vettori aerei addebitano in questi casi dei costi di servizio spesso eccessivi. Si tratta di una prassi inaccettabile. Le tasse non dovute vanno rimborsate per intero. Il fatto stesso di non prendere un volo già pagato dovrebbe essere di per sé una "sanzione" sufficiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 ter) Se il passeggero sceglie, in base a un accordo, di viaggiare in un momento successivo, le spese sostenute per recarsi all'aeroporto per il volo non utilizzato e per farne ritorno dovrebbero essere sempre rimborsate integralmente. Dovrebbero sempre esservi incluse le tariffe del trasporto pubblico, le spese di taxi e il costo del parcheggio all'aeroporto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 quater) La tutela finanziaria dei passeggeri in caso di fallimento della compagnia aerea è una componente chiave di un regime dei diritti dei passeggeri efficace. Per rafforzare la tutela dei passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione di voli dovuta al fallimento di un vettore aereo o all'interruzione delle sue operazioni a causa della revoca della licenza di esercizio, è opportuno obbligare i vettori aerei a fornire prove sufficienti di disporre di garanzie per il rimborso dei passeggeri o per il loro rimpatrio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'obbligo di produrre prove sufficienti delle garanzie esistenti lascia ai vettori aerei la possibilità di adottare vari tipi di misure per tutelare i passeggeri in caso di fallimento. Potrebbe trattarsi anche di un fondo o di un'assicurazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 9 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 quinquies) Ad esempio, la creazione di un fondo di garanzia o di un sistema di assicurazione obbligatoria consentirà ai vettori aerei di garantire il rimborso dei passeggeri o il loro rimpatrio qualora i loro voli siano cancellati per il fallimento del vettore aereo o per l'interruzione delle sue operazioni in conseguenza della revoca della licenza di esercizio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La creazione di un fondo di garanzia o di un sistema di assicurazione garantirebbe la tutela dei passeggeri in caso di fallimento dei vettori o di revoca della loro licenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10) Gli aeroporti e i loro utenti, quali i vettori aerei e le società che prestano servizi a terra, devono collaborare per ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, sono tenuti a elaborare piani di emergenza per tali situazioni e a collaborare allo sviluppo di detti piani. |
(10) Il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, quali i vettori aerei, le società che prestano servizi a terra, i fornitori di servizi di navigazione aerea e coloro che forniscono assistenza ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri a mobilità ridotta, dovrebbero adottare misure adeguate per ottenere il coordinamento e la collaborazione fra gli utenti dell'aeroporto al fine di ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, i gestori aeroportuali dovrebbero assicurare un adeguato coordinamento mediante un appropriato piano di emergenza per tali situazioni e dovrebbero collaborare con le autorità nazionali, regionali o locali allo sviluppo di detti piani. Tali piani dovrebbero essere valutati dagli organismi nazionali di applicazione, che potranno, se del caso, richiedere adeguamenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) È opportuno che i vettori aerei stabiliscano procedure e azioni coordinate per fornire informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra. Tali procedure dovrebbero indicare chiaramente a chi spetta, in ciascun aeroporto, la responsabilità di organizzare l'assistenza, la riprotezione o il rimborso, e dovrebbero definire le modalità e le condizioni per la fornitura di tali servizi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 ter) Al fine di assistere i passeggeri in caso di interruzioni dei voli o di ritardo, danneggiamento o smarrimento dei bagagli, è opportuno che i vettori aerei istituiscano negli aeroporti degli sportelli presso i quali il loro personale o terzi da loro incaricati forniscano ai passeggeri le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, comprese le procedure di reclamo, e li aiutino a prendere provvedimenti immediati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). Al contempo, le soglie che danno diritto al risarcimento devono essere aumentate per tenere conto dell'impatto finanziario sul settore e per evitare il conseguente aumento della frequenza delle cancellazioni. Per garantire condizioni di risarcimento omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE, la soglia deve essere uguale per tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma deve dipendere dalla distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani. |
(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon) e con il principio della parità di trattamento, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso. Le soglie che danno diritto al risarcimento dovrebbero essere aumentate, anche per tenere conto dell'impatto finanziario sul settore. Esse dovrebbero avere l'effetto di garantire condizioni di risarcimento omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE. Al contempo, determinate soglie dovrebbero essere fissate a un livello più alto in funzione della distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani. Per quanto riguarda l'importo del risarcimento, è opportuno che esso sia sempre uguale a parità di distanza del volo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento tiene conto della posizione del relatore per quanto riguarda le soglie oltre le quali i ritardi dovrebbero dar diritto a un risarcimento. A giudizio del relatore, tali soglie vanno fissate in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Sturgeon, che riconosce ai passeggeri, in caso di ritardi prolungati, cioè di più di tre ore, gli stessi diritti dei passeggeri i cui voli sono cancellati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 deve confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha lo stesso impatto sui passeggeri rispetto ai ritardi prolungati e che pertanto dà origine a diritti analoghi. |
(12) Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 dovrebbe confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha sui passeggeri un impatto simile ai ritardi prolungati o al negato imbarco e che pertanto dà origine a diritti analoghi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13) I passeggeri che perdono una coincidenza devono ricevere un'assistenza adeguata in attesa della riprotezione. Nel rispetto del principio di parità di trattamento, tali passeggeri devono poter chiedere un risarcimento su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione, in funzione del ritardo accumulato quando raggiungono la destinazione finale del viaggio. |
(13) I passeggeri che perdono una coincidenza a causa di una modifica dell'orario o di un ritardo dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata in attesa della riprotezione. Nel rispetto del principio di parità di trattamento e in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-11/11 (Air France/Folkerts), tali passeggeri dovrebbero poter chiedere un risarcimento su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione, in funzione del ritardo accumulato quando raggiungono la destinazione finale del viaggio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) In linea di principio, il soggetto tenuto a offrire l'assistenza e la riprotezione dovrebbe essere il vettore aereo che causa la modifica di orario o il ritardo. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere economico per il vettore aereo interessato, è opportuno che il risarcimento da versare al passeggero sia in relazione al ritardo della coincidenza precedente al punto di trasferimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore è del parere che, alla luce del gran numero di vettori che operano voli regionali a corto raggio all'interno dell'UE, l'onere finanziario derivante dal pagamento dei risarcimenti debba essere ridotto per tali vettori. Tenendo presente ciò, viene aggiunta, per ragioni di proporzionalità, una duplice condizione, da applicare nel caso in cui il vettore aereo precedente abbia causato solo un breve ritardo che ha come risultato la perdita della coincidenza da parte del passeggero e un ritardo molto maggiore alla destinazione finale . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 ter) I passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta che perdono una coincidenza per un ritardo causato dai servizi di assistenza dell'aeroporto dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata mentre sono in attesa della riprotezione. Essi dovrebbero poter chiedere un risarcimento al gestore aeroportuale su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione imputabile al vettore aereo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) Attualmente i vettori aerei hanno una responsabilità illimitata per la sistemazione in albergo dei passeggeri in caso di circostanze eccezionali di lunga durata. Questa incertezza e l'assenza di un limite di tempo ragionevole rischiano di compromettere la stabilità finanziaria del vettore. Un vettore aereo deve pertanto essere in grado di limitare l'offerta di assistenza dopo un determinato periodo di tempo. Inoltre, i piani di emergenza e la riprotezione rapida devono limitare il rischio per i passeggeri di rimanere a terra per lunghi periodi. |
(16) Attualmente i vettori aerei hanno una responsabilità illimitata per la sistemazione in albergo dei passeggeri in caso di circostanze eccezionali di lunga durata. Un vettore aereo dovrebbe tuttavia essere in grado di limitare l'offerta di assistenza per quanto riguarda la durata della sistemazione in albergo e, nei casi in cui i passeggeri provvedono in proprio alla sistemazione, per quanto riguarda i costi e l'assistenza dopo un determinato periodo di tempo. Inoltre, i piani di emergenza e la riprotezione rapida devono limitare il rischio per i passeggeri di rimanere a terra per lunghi periodi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In caso di interruzioni su vasta scala, dovrebbero essere tutte le parti coinvolte (autorità, aeroporti, compagnie aeree, alberghi e passeggeri) ad assumersi in comune la responsabilità di risolvere la situazione. L'obbligo della compagnia aerea di fornire assistenza può essere limitata per quanto riguarda il costo della sistemazione per notte e per passeggero. Si può introdurre un'eccezione a questa regola per i casi in cui i passeggeri provvedono in proprio alla sistemazione. In questo caso, la compagnia aerea può limitare il costo della sistemazione e dell'assistenza dopo un certo tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) È stato dimostrato che l'applicazione di alcuni diritti dei passeggeri, in particolare il diritto alla sistemazione in albergo, risulta sproporzionata rispetto alle entrate dei vettori aerei per alcune operazioni di portata ridotta. I vettori che operano voli con aeromobili di piccole dimensioni su brevi distanze devono pertanto essere esentati dall'obbligo di pagare le spese della sistemazione in albergo, sebbene il vettore debba comunque aiutare il passeggero a trovare una sistemazione. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18) Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del volo. Pertanto, le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali o per le operazioni regionali non si applicano a queste categorie di passeggeri. |
(18) Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del volo. Pertanto le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali non dovrebbero applicarsi in nessun caso a queste categorie di passeggeri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Qualora il vettore aereo dell'UE richieda che le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta siano accompagnate da un assistente, quest'ultimo non dovrebbe essere soggetto al pagamento della relativa tassa aeroportuale di partenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 ter) I fornitori di servizi dovrebbero garantire che le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità abbiano in qualsiasi momento il diritto di utilizzare gratuitamente, a bordo dell'aeromobile, apparecchi respiratori omologati come sicuri. È opportuno che la Commissione rediga un elenco di dispositivi medici omologati per la somministrazione di ossigeno in collaborazione con l'industria e con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, tenendo debitamente conto dei requisiti di sicurezza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire informazioni anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. |
(20) I passeggeri dovrebbero essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, modifica dell'orario e negato imbarco, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È opportuno che tali informazioni siano fornite dal vettore aereo anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. I passeggeri dovrebbero inoltre essere informati in merito alle procedure più semplici e rapide per presentare reclamo, così da essere messi in condizione di esercitare i propri diritti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il vettore aereo è l'unica fonte affidabile d'informazioni sulle cause delle interruzioni dei voli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 bis) Per coadiuvare gli organismi nazionali di applicazione nello svolgimento del loro ruolo concernente l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che i vettori aerei forniscano a detti organismi la pertinente documentazione di conformità che dimostri la loro ottemperanza a tutti i pertinenti articoli del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 ter) Essendo l'aviazione commerciale un mercato integrato dell'Unione, le misure volte a garantire l'applicazione del presente regolamento saranno più efficaci a livello dell'Unione se vi sarà un maggiore coinvolgimento della Commissione europea. Specificamente, la Commissione dovrebbe sensibilizzare il pubblico interessato circa il rispetto da parte dei vettori aerei degli obblighi relativi ai diritti dei passeggeri, pubblicando un elenco di vettori che violano sistematicamente il presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere risposta entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. |
(22) È opportuno che i passeggeri ricevano informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, vengano avvertiti dei termini stabiliti al riguardo, in particolare quelli di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2, e ottengano risposta entro il più breve tempo possibile. Inoltre, i passeggeri dovrebbero avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero prevedere adeguati servizi di mediazione per i casi in cui non sia stato possibile comporre una controversia tra il passeggero e la compagnia aerea. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non dovrebbero impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. A tal fine è opportuno che siano sempre loro comunicati gli indirizzi e le altre informazioni di contatto di tutti gli organismi preposti allo svolgimento delle pertinenti formalità in ciascun paese. Per consentire un trattamento agevole, rapido ed economico delle controversie nei procedimenti sia giudiziali che extragiudiziali, è opportuno fare riferimento in particolare alle procedure alternative e online di risoluzione delle controversie e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) La richiesta di risarcimento per vie legali dovrebbe sempre essere preceduta da un reclamo.
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(23) Nella causa C-139/11 (Moré/KLM) la Corte di giustizia ha chiarito che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette a ottenere il risarcimento è stabilito nel rispetto delle norme nazionali di ciascuno Stato membro. |
(23) Nella causa C-139/11 (Moré/KLM) la Corte di giustizia ha chiarito che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette a ottenere il risarcimento è stabilito nel rispetto delle norme nazionali di ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda le composizioni extragiudiziali, i termini sono determinati in conformità della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)17bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17bis GU L 165 del 18.6.2013, pag. 65. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 bis) Al fine di migliorare la certezza giuridica per i passeggeri e per i vettori aerei, dovrebbe essere possibile chiarire il concetto di "circostanze eccezionali" sulla base del lavoro degli organismi nazionali di applicazione e delle sentenze della Corte. È particolarmente importante che la Commissione conduca appropriate consultazioni durante i lavori preparatori con gli organismi nazionali di applicazione. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27) Al fine di garantire il risarcimento dell'intero valore delle attrezzature per la mobilità smarrite o danneggiate, i vettori aerei devono offrire gratuitamente alle persone a mobilità ridotta la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse che, nel rispetto della convenzione di Montreal, consenta loro di chiedere il pieno risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento di tali attrezzature. |
(27) Al fine di garantire il risarcimento dell'intero valore delle attrezzature per la mobilità smarrite o danneggiate, i vettori aerei e i servizi di assistenza aeroportuale informano i passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta, al momento della prenotazione e nuovamente al momento dell'accettazione (check-in), della possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse che, nel rispetto della convenzione di Montreal, consenta loro di chiedere il pieno risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento di tali attrezzature. I vettori aerei dovrebbero informare i passeggeri in merito a tale dichiarazione e ai diritti che ne derivano ogni volta che i passeggeri prenotano un biglietto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(29) Per quanto possibile gli strumenti musicali devono essere accettati come bagaglio in cabina passeggeri e, ove ciò non sia possibile, devono essere trasportati se possibile in condizioni adeguate nella stiva dell'aeromobile. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2027/97. |
(29) È opportuno che gli strumenti musicali siano accettati come bagaglio in cabina passeggeri e, ove ciò non sia possibile, siano trasportati in condizioni adeguate nella stiva dell'aeromobile. Per consentire ai passeggeri interessati di accertare se il loro strumento possa essere alloggiato in cabina, i vettori aerei dovrebbero informarli in merito alle dimensioni degli alloggiamenti. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2027/97. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(31) Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai passeggeri la possibilità di presentare un reclamo, fornendo un modulo di reclamo all'aeroporto. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report). |
(31) Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, è opportuno che in tutti gli aeroporti sia istituito un apposito servizio reclami per i bagagli, al quale i passeggeri abbiano la possibilità di presentare un reclamo al momento dell'arrivo. A questo scopo, i vettori aerei dovrebbero fornire ai passeggeri un modulo di reclamo in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report). La Commissione dovrebbe stabilire la forma del modulo di reclamo standardizzato mediante atti di esecuzione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per ragioni pratiche, è opportuno che in ogni aeroporto sia disponibile un apposito servizio reclami bagagli, per accelerare e facilitare la procedura. Con la revisione del regolamento andrebbe reso disponibile un modulo di reclamo armonizzato per tutta l'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 bis) Al fine di migliorare la protezione dei passeggeri oltre i confini dell'Unione, è auspicabile che il tema dei diritti dei passeggeri sia trattato in sede di accordi bilaterali e internazionali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 35 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 ter) È opportuno fornire gratuitamente strutture specifiche per i passeggeri con disabilità gravi che hanno bisogno di disporre di spogliatoi e servizi igienici (i cosiddetti "changing place") in tutti gli aeroporti dell'UE con un traffico annuale superiore a 1 milione di passeggeri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 35 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 quater) Gli organismi nazionali di applicazione istituiti dagli Stati membri ("ONA") non sempre dispongono del potere sufficiente a garantire l'efficace protezione dei diritti dei passeggeri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dotare gli ONA del potere sufficiente a sanzionare le violazioni e a risolvere le controversie tra i passeggeri e le compagnie aeree; inoltre, tutti gli ONA dovrebbero compiere indagine esaustive su tutti i reclami ricevuti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 1 – punto1 – lettera c bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il caso indicato alla lettera c bis) è disciplinato dall'articolo 10, paragrafo 2, e pertanto va incluso nell'elenco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla luce del nuovo articolo 6 bis sulla "perdita delle coincidenze", l'oggetto del regolamento definito all'articolo 1, paragrafo 1, dev'essere modificato corrispondentemente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per rendere la disposizione più comprensibile e facile da utilizzare, è meglio evitare ogni tipo di riferimenti ad altre disposizioni e riportare invece chiaramente nel presente regolamento tutte le definizioni pertinenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è in linea con la nuova definizione figurante all'articolo 2, lettera d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante avere una definizione chiara ed esaustiva di "persona con disabilità o persona a mobilità ridotta" nel regolamento, anziché un riferimento alla legislazione esistente, cioè il regolamento (CE) n. 1107/2006. È altresì importante sottolineare che l'espressione "persona con disabilità" non può essere utilizzata come sinonimo di "persona a mobilità ridotta", e ciò dev'essere sottolineato dalla definizione utilizzata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 - lettera c bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre modificare l'attuale definizione di "negato imbarco" in modo da includervi i casi in cui un passeggero perde il volo perché l'orario di partenza è stato anticipato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera d Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il termine "inerenti" non è chiaro, e ha significati diversi nelle varie lingue. Un vettore aereo che ha agito in piena conformità alle norme e agli obblighi di sicurezza e manutenzione e che, quindi, ha fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare una perturbazione del servizio, non deve essere punito attraverso l'obbligo di pagare un risarcimento. In realtà, il pagamento di risarcimenti può incentivare un migliore comportamento delle compagnie aeree solo se la causa è effettivamente sotto il loro controllo. L'allegato non è limitativo e fornisce solo esempi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si aggiunge il concetto di "unica prenotazione" a fini di chiarimento, per evitare problemi nei casi in cui con un'unica operazione vengono acquistati insieme dei biglietti separati. L'aggiunta dell'articolo 6 bis fa riferimento alle disposizioni in materia di coincidenze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta impone nuovi compiti ai gestori aeroportuali, incluso il controllo delle attività di tutti i portatori d'interesse che operano in aeroporto. Tale controllo è inattuabile, ed esula dai doveri del gestore aeroportuale. La relativa disposizione va pertanto soppressa, onde evitare confusioni circa il ruolo e la responsabilità del gestore aeroportuale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per motivi di chiarezza e comparabilità, è necessario definire un pacchetto base di servizi che devono essere inclusi nel prezzo del biglietto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il concetto di "prezzo del volo" proposto dalla Commissione non è applicabile quando il volo è offerto come parte di un pacchetto vacanza, dal momento che in tal caso il "prezzo del volo" non figura sul biglietto. L'emendamento proposto mira a porre rimedio a questa situazione. La parte di definizione aggiunta stabilisce che il livello del rimborso sia pari al valore di un posto di classe superiore sul volo in questione. Questa definizione si applicherebbe nel contesto di un rimborso parziale a seguito di sistemazione in classe inferiore (downgrading). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La durata dell'imbarco non va computata nella determinazione del ritardo in pista, in quanto dipende dalle dimensioni dell'aeromobile. Il ritardo deve essere calcolato in termini assoluti e non in relazione a ciascun aeromobile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera y bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera y ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento modifica il testo in conformità con il nuovo articolo 6 bis sulla "perdita delle coincidenze". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 3 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 3 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 3 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è introdotto a scopo di chiarimento. Il regolamento 261/2004 e la direttiva 90/314/CEE sui viaggi tutto compreso sono due atti giuridici distinti. Dev'essere chiaro che i passeggeri non possono cumulare diritti a titolo di entrambi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento intende garantire ai volontari lo stesso livello di informazioni e di assistenza fornito a tutti gli altri passeggeri così che, prima di accettare qualunque offerta dal vettore aereo operativo, possano prendere decisioni basate su informazioni complete . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento in vigore prevede l'applicazione dell'articolo 9 senza dilazioni. È opportuno non modificare tale previsione. Non è giusto che i passeggeri cui viene negata la partenza senza loro responsabilità debbano, nell'attesa della partenza alternativa, aspettare due ore prima di ricevere ristoro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pratica seguita dalle compagnie aeree è contraria agli interessi dei consumatori e bisogna impedirla in futuro mediante una chiara base giuridica. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 9, cfr. l'emendamento precedente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La motivazione dell'emendamento presentato non concerne la versione italiana, nella quale l'unica modifica apportata riguarda un'omissione nel testo italiano della proposta della Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento 35 (del progetto di relazione), rivisto, è in linea con la posizione del relatore in materia di diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, e in particolare con l'emendamento 1 al considerando 5, l'emendamento 11 al considerando 12, l'emendamento 32 all'articolo 4, paragrafo 3, e l'emendamento 33 all'articolo 4, paragrafo 4. Nell'emendamento 35, il terzo paragrafo dovrebbe pertanto essere soppresso e completato con il riferimento agli articoli 7, 8 e 9, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 4. (Nella presente motivazione tutti gli emendamenti sono indicati con riferimento alla numerazione del progetto di relazione). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento mira a rafforzare il diritto dei passeggeri all'informazione in caso di cancellazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera c Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nell'interesse dei passeggeri, la soglia di tre milioni di passeggeri all'anno per gli aeroporti è considerata troppo elevata e va ridotta a 1,5 milioni. Per l'istituzione dei piani di emergenza, deve essere chiaramente indicato il coinvolgimento di tutti gli utenti aeroportuali e delle autorità nazionali, regionali o locali. L'obiettivo principale da raggiungere con la creazione dei piani d' emergenza è quello di garantire un adeguato coordinamento di tutte le parti interessate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 - lettera c bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è strettamente collegato al precedente emendamento all'articolo 5, paragrafo 5, e ha lo scopo di indicare in modo più dettagliato quali prestazioni esattamente i piani d'emergenza dovrebbero assicurare in fatto di informazione e assistenza. Le esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta richiedono una particolare attenzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 - lettera c ter (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo emendamento sostituisce l'emendamento 41 del relatore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 - lettera c quater (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 5 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il fallimento, l'insolvenza, o la sospensione o cessazione delle attività di un vettore aereo possono dar luogo a violazioni dei diritti dei passeggeri: cancellazione del volo e costo della riprotezione a carico del passeggero. Spetta pertanto alle compagnie aeree proteggere i passeggeri da tali evenienze, e tale protezione non può essere subordinata a una scelta del passeggero e a un suo pagamento a tal fine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Non concerne la versione italiana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 1 – punto ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è in accordo con la sentenza della Corte di giustizia europea nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon contro Condor e Böck & Lepuschitz contro Air France, che riconosce ai passeggeri, in caso di ritardi prolungati, cioè di più di tre ore, gli stessi diritti dei passeggeri i cui voli sono cancellati. La soglia di cinque ore è quindi ridotta a tre ore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 1 – punto iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è in accordo con la sentenza della Corte di giustizia europea nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon contro Condor e Böck & Lepuschitz contro Air France, che riconosce ai passeggeri, in caso di ritardi prolungati, cioè di più di tre ore, gli stessi diritti dei passeggeri i cui voli sono cancellati. La soglia di cinque ore è quindi ridotta a tre ore. Cfr. anche l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, punto ii). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando la modifica dell'orario comporta una differenza eccessiva, ai passeggeri dev'essere offerta la possibilità di chiedere il rimborso o la riprotezione. Inoltre, secondo la nuova disposizione dell'articolo 8, paragrafo 6 bis, ai passeggeri dev'essere offerta la possibilità di organizzare essi stessi un trasporto alternativo e di chiedere il rimborso dei relativi costi qualora il vettore aereo operativo non offra la scelta della riprotezione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 2 – lettere a, b e c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo emendamento sostituisce l'emendamento 50 del relatore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento sostituisce l'emendamento 51 del relatore, con il riferimento aggiuntivo al diritto al rimborso o al ritorno o alla riprotezione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 1 – punto iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è in linea con i precedenti emendamenti riguardanti le soglie previste all'articolo 6. Inoltre è necessaria maggiore chiarezza, in quanto l'attuale formulazione potrebbe essere fraintesa nel senso che la sistemazione sarebbe offerta a titolo di risarcimento solo se nel ritardo è inclusa una notte intera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo emendamento sostituisce l'emendamento 54 del relatore. Il testo specifica che i 90 minuti di ritardo sono calcolati facendo riferimento all'ora di arrivo dell'aeromobile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La modifica è necessaria per garantire la coerenza con l'articolo 3, paragrafo 1, concernente l'ambito di applicazione del regolamento e per evitare problemi di extraterritorialità in relazione ai vettori di paesi terzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento vigente definisce un risarcimento per i "voli" e tale concetto deve rimanere nella revisione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si verificano problemi con i vettori che pagano i risarcimenti mediante assegni bancari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 61 del relatore. Senza di esso, sarebbe possibile prevedere che i passeggeri firmino tale documento in anticipo, al momento della prenotazione del volo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa disposizione specifica con chiarezza a chi incombe l'onere della prova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – primo trattino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiarimento volto a precisare che si tratta di giorni lavorativi e non di calendario. Inoltre il rimborso va rapportato al prezzo del biglietto come definito all'articolo 2, lettera s e non al prezzo del volo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non devono esservi limitazioni di prezzo o condizioni che impongono l'uso di un mezzo di trasporto a causa delle défaillance di un altro mezzo. Non è chiaro, poi, come potrebbe essere applicata in pratica la nozione di "prezzo superiore al prezzo medio pagato dai propri passeggeri per servizi equivalenti negli ultimi tre mesi". Inoltre l'emendamento precisa che l'obbligo di organizzare il trasporto del passeggero continua a incombere al vettore aereo operativo i cui servizi sono interrotti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Va notato che esistano accordi di riprotezione tra diversi modi di trasporto che descrivono in dettaglio le condizioni di tale riprotezione e sarebbero applicabili in questi casi specifici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il passeggero deve anche avere la scelta di organizzare egli stesso un trasporto alternativo senza perdere il diritto di chiedere il rimborso delle spese che ne derivano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il telex è un mezzo superato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a ter (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a quater (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo emendamento sostituisce l'emendamento 69 del relatore. L'obbligo dei vettori aerei di offrire una sistemazione resta illimitato a eccezione dei casi in cui il passeggero sceglie di provvedere in proprio a una sistemazione. Il limite deve tuttavia essere aumentato da 100 EUR a 125 EUR. La limitazione non deve riguardare l'obbligo del vettore aereo di offrire una sistemazione in via prioritaria e non si applica nei casi in cui il vettore non adempie a tale obbligo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le spese in questione includono il costo degli spostamenti da e verso l'aeroporto con bus, treno e taxi, nonché il costo del parcheggio presso l'aeroporto, dal momento che si tratta di spese dimostrabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto -10 (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 11 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 12 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le disposizioni originarie si prestavano a diverse interpretazioni e questa ambiguità va eliminata. Al momento è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea una causa in materia (rif. X ZR/111/12). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presente disposizione non incide sui contratti di esclusione della responsabilità esistenti (ad esempio tra aeroporti e compagnie aeree). È necessario chiarire che ciò non riguarda i passeggeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno tenere conto anche dell'anticipo dell'orario di partenza di un volo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presenza di un punto di contatto locale in rappresentanza del vettore aereo in un aeroporto, il quale in caso di necessità sia in grado di intervenire immediatamente per conto del vettore aereo, contribuirebbe a far sì che i passeggeri fruiscano dei loro diritti. Soltanto le compagnie aeree dispongono di tutte le informazioni concernenti l'eventuale interruzione di un volo e la perdita o il ritardo dei bagagli. È necessario migliorare le informazioni relative ai diritti dei passeggeri e alle possibilità di presentare reclami e domande di risarcimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 37 del relatore, specifica le modalità di informazione, orali e scritte, ed estende agli organizzatori l'obbligo di informare i passeggeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è in linea con i precedenti emendamenti riguardanti la definizione completa di "persona disabile o a mobilità ridotta" e allarga la categoria a tutte le persone disabili e a mobilità ridotta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gestore aeroportuale non è in possesso di informazioni relative ai singoli passeggeri. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui sopra, tali informazioni devono pervenire in primo luogo dai vettori aerei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come si legge al considerando 20 della proposta della Commissione, i passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. Il presente emendamento intende rafforzare le informazioni fornite ai passeggeri in tempo reale nei casi di ritardo o cancellazione, onde consentire loro di esercitare efficacemente i propri diritti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 5 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il consenso del passeggero va acquisito nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati, la quale non specifica la forma del consenso ("scritta"). Il termine "autorizzazione" viene sostituito con "consenso", conformemente alla formulazione utilizzata nella normativa europea sulla protezione dei dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli intermediari non dovrebbero essere considerati responsabili per la comunicazione delle informazioni qualora il passeggero abbia deciso di non fornire le proprie informazioni di contatto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 7 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indipendentemente dall'obbligo di presentare un avviso scritto contenente le regole in materia di risarcimento ai sensi del paragrafo 2 (obbligo che, in base ai sondaggi, è comunque poco rispettato), la notifica stessa della cancellazione o del ritardo deve contenere un riferimento agli eventuali diritti di risarcimento e assistenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento si applica anche alle violazioni avvenute negli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri dell'UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento specifica un termine entro il quale i vettori aerei e i gestori aeroportuali sono tenuti a soddisfare le richieste di documenti ed elimina le attività di applicazione degli ONA, che sono elencate meglio in un nuovo paragrafo successivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I vettori aerei devono essere obbligati a fornire informazioni agli organismi nazionali di applicazione sulle circostanze e i motivi relativi ai problemi tecnici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallo studio intrapreso nel 2012 per conto della Commissione europea è emerso che le sanzioni sono troppo basse perché i vettori siano incentivati da un punto di vista economico a rispettare il regolamento, considerando anche che soltanto un numero limitato di passeggeri interessati da una violazione del regolamento ha probabilità di presentare un reclamo all'ONA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo emendamento sostituisce l'emendamento 81 del relatore. La richiesta di un meccanismo a livello dell'Unione per lo scambio di informazioni è stata inserita nell'articolo 16 ter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento viene presentato per garantire che gli organismi nazionali di applicazione mantengano le competenze relative alla gestione dei reclami fino all'entrata in vigore della direttiva sull'ADR nel 2015. Fino all'istituzione del nuovo organismo di risoluzione delle controversie, i passeggeri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di presentare i singoli reclami all'organismo nazionale di applicazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 -bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il documento di conformità sarebbe un modo economicamente conveniente per affrontare il problema principale connesso al regolamento, ovvero l'applicazione. Il contenuto prescritto dei documenti potrebbe essere determinato dal Comitato per i diritti dei passeggeri di cui all'articolo 16 quater del testo proposto. Essi potrebbero includere tra l'altro piani di emergenza per le interruzioni gravi, il personale incaricato dell'assistenza dei passeggeri, le procedure per il negato imbarco, la cancellazione dei voli, l'informativa ai passeggeri ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario migliorare le informazioni destinate ai passeggeri e riguardanti le procedure di reclamo. Se del caso, l'organizzatore trasmette ai passeggeri le informazioni generali sulle procedure e i recapiti degli organismi competenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 85 del relatore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento modifica l'articolo conformemente alla nuova direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 5 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 ter – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 ter – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 ter – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento si ricollega all'emendamento 81 del relatore. La richiesta di un meccanismo a livello dell'Unione per lo scambio di informazioni è stata eliminata dall'articolo 16, paragrafo 4, e inserita nell'articolo 16 ter concernente la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 ter – paragrafo 5 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di creare un flusso coerente di informazioni, la Commissione deve essere in grado di ottenere le informazioni dagli ONA tramite una pertinente disposizione del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 ter – paragrafo 5 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Considerando 16 quater bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 15 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Considerando 16 quater ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore ritiene che la relazione della Commissione debba contenere informazioni più dettagliate onde valutare l'impatto, l'attuazione e l'applicazione del regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 3 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo emendamento sostituisce l'emendamento 92 del relatore. Come tutti gli atti di esecuzione, il modulo di reclamo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue dell'UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo emendamento sostituisce l'emendamento 93 del relatore. Un modello contribuirebbe a facilitare la procedura di dichiarazione. Esso aiuterebbe sia i passeggeri che i vettori a fornire le informazioni pertinenti e la documentazione necessaria in caso di distruzione, perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In numerosi aeroporti dell'UE non è consentito l'utilizzo di sedie a rotelle per persone a mobilità ridotta o di passeggini per bambini fino alla porta di imbarco e tali oggetti vengono talvolta restituiti solo nella zona di riconsegna bagagli. Ciò limita enormemente la mobilità di tali persone e pertanto occorre garantire il trasporto delle loro sedie a rotelle fino alla porta di imbarco. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per motivi di sicurezza, occorre mettere gratuitamente a disposizione mezzi di mobilità alternativi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 ter – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come in altre parti del regolamento, i dispositivi di assistenza sono da considerarsi alla stessa stregua delle attrezzature per la mobilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 quater – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il testo è stato adattato al periodo standard della delega di potere conferita dal Parlamento alla Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 95 del relatore al fine di aumentare la richiesta di trasparenza dei prezzi e la libertà del commercio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le compagnie aeree devono determinare un bagaglio massimo consentito per peso o per dimensioni, ma deve essere vietata la possibilità di limitare il numero di oggetti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 quinquies – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento intende tenere conto di circostanze eccezionali dovute all'aeromobile o a motivi di sicurezza che possono impedire il trasporto in cabina di una parte del bagaglio di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafi 1 bis e 1 ter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 sexies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 sexies – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di migliorare la struttura dell'articolo, il testo cancellato è stato diviso e integrato nell'articolo 6 sexies, paragrafo 2 bis nuovo e 2 ter nuovo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 sexies – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 sexies – paragrafo 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 septies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 160 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onde assicurare la certezza del diritto in merito alla definizione di circostanze eccezionali, l'elenco stilato dovrebbe essere esaustivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 161 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento tattico in opposizione all'emendamento 101? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 162 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto ii bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il comportamento dei volatili nell'atmosfera sfugge al controllo delle compagnie aeree, quali che siano le misure precauzionali che queste possono adottare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 163 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto iii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 164 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto iv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 165 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 166 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 167 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 168 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Introduzione
Negli ultimi anni il settore dell'aviazione ha subito cambiamenti rilevanti collegati all'aumento del numero di passeggeri e dei voli nel mercato europeo liberalizzato. Tale evoluzione, tuttavia, generalmente positiva, è stata in qualche modo accompagnata da pratiche sleali e dalla riduzione della qualità dei servizi, che hanno avuto un impatto negativo sui viaggiatori. Dall'entrata in vigore del regolamento nel 2004, inoltre, i problemi possono essere osservati secondo interpretazioni diverse a causa delle zone grigie e delle lacune esistenti nel regolamento in vigore, della mancata uniformità applicativa negli Stati membri e delle difficoltà dei passeggeri a far valere i propri diritti quando i vettori infrangono la normativa. Il Parlamento si è già espresso in diverse occasioni in materia nell'ambito delle sue risoluzioni adottate nel 2012[1].
I seguenti elementi della proposta della Commissione potrebbero essere evidenziati come passi in avanti nell'applicazione dei diritti dei passeggeri aerei: il ruolo degli organismi nazionali di applicazione è stato definito meglio ed è stato esteso ai reclami riguardanti i bagagli; è stata introdotta una procedura di reclamo con termini temporali chiari ed è stato precisato il ruolo di un nuovo organismo che verrà istituito per gestire i reclami; sono state introdotte nuove disposizioni relative ai casi di negato imbarco, perdita di coincidenze e lunghi ritardi; è stato stilato un elenco non esaustivo di circostanze straordinarie onde chiarire i casi in cui i vettori aerei sono esonerati da pagamenti compensativi; è stato rafforzato l'obbligo a carico del vettore aereo di informare adeguatamente e tempestivamente i passeggeri; sono state introdotte nuove disposizioni sul trasporto di attrezzature per la mobilità e strumenti musicali.
Principali preoccupazioni
L'attuazione incompleta e incoerente del regolamento esistente da parte dei vettori e delle autorità nazionali provoca confusione nei passeggeri e nel settore. Inoltre i passeggeri non dispongono di informazioni sui propri diritti e sono insoddisfatti delle circostanze e dei costi connessi al rispetto dei loro diritti.
L'incertezza giuridica ha portato a una serie di sentenze da parte della Corte di giustizia europea, che con il passare del tempo hanno prodotto un'ampia giurisprudenza sui diritti dei passeggeri. Tuttavia è difficile avere una visione d'insieme su tale aspetto. I dati mostrano che in realtà soltanto un numero esiguo di passeggeri, pur avendo in teoria diritto a benefici e compensazioni, presenta una richiesta in tal senso o ne è destinatario.
L'elemento principale è il fatto che i vettori non riconoscono automaticamente i diritti dei passeggeri interessati, i quali devono dunque far valere individualmente i loro diritti presso grandi compagnie internazionali. In tali casi i clienti si sentono spesso insicuri, anche a causa della complessità della procedura. Molti passeggeri sono restii ad adire un tribunale a causa dei costi elevati e dell'impegno che ciò comporta, aspetti che sono sfruttati da alcune compagnie aeree per evitare di fornire tali servizi.
Pertanto le proposte del relatore sono generalmente orientate verso il rafforzamento dei diritti dei passeggeri.
Diritto al risarcimento in caso di ritardi prolungati:
Il regolamento rivisto dovrebbe essere esplicito in merito al diritto all'assistenza e al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi. I ritardi al di sopra dei quali si ha diritto all'assistenza o al risarcimento dovrebbero essere fissati in accordo con la sentenza della Corte di giustizia europea (cause C-407/07 e C-432/07 - Sturgeon) che riconosce ai passeggeri, in caso di ritardi prolungati, cioè di più di tre ore, gli stessi diritti dei passeggeri i cui voli sono stati cancellati. Il relatore accoglie favorevolmente il fatto che la proposta della Commissione tiene conto della sentenza Sturgeon.
Il relatore condivide il parere della Commissione secondo cui le soglie dovrebbero essere uguali per tutti i viaggi all'interno dell'UE, ma debbano dipendere dalla distanza nel caso dei viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative incontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani.
Alla luce della decisione della Corte di giustizia europea, tuttavia, il relatore non condivide il parere della Commissione secondo cui tutte le soglie debbano essere aumentate al fine di alleviare l'impatto finanziario sul vettore aereo e ridurre al minimo il rischio che possano cancellare più voli (considerando 11). Inoltre le soglie proposte sono ritenute troppo estese, in particolare per i voli all'interno dell'UE dove la durata del volo non supera solitamente le tre ore. Per tale ragione il relatore ha modificato l'articolo 6 sostituendo le soglie di cinque, nove e dodici ore rispettivamente con soglie di tre e cinque ore.
Al fine di agevolare ulteriormente l'applicazione dell'attuale sistema e fornire maggiore chiarezza ai passeggeri e alle compagnie aeree, il relatore propone inoltre di semplificare gli aspetti che fanno sorgere il diritto e gli importi dei risarcimenti di cui agli articoli 6, 6 bis e 7 introducendo i seguenti margini: 300 EUR per le tratte all'interno dell'Unione (indipendentemente dalla distanza del volo); 300 EUR per tutte le altre tratte fino a 3 500 km; 600 EUR per tutte le altre tratte di lunghezza superiore a 3 500 km.
Gli accordi volontari tra i vettori e i passeggeri circa il risarcimento dovrebbero essere applicabili soltanto se riguardano le modalità ma non il risarcimento stesso (articolo 7, paragrafo 5).
Diritti relativi alle coincidenze:
Destano particolare preoccupazione i casi in cui un passeggero perda una coincidenza in seguito alla modifica dell'orario o di un ritardo. Per questo motivo la Commissione ha introdotto giustamente un nuovo articolo 6 bis che impone al vettore aereo precedente che ha causato il ritardo al punto di trasferimento di offrire assistenza e riprotezione ai passeggeri che perdono la coincidenza.
I passeggeri che perdono una coincidenza devono inoltre poter chiedere un risarcimento come i passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione. Tuttavia il relatore è del parere che, alla luce del gran numero di vettori che operano voli regionali a corto raggio all'interno dell'UE, l'onere finanziario debba essere ridotto per tali vettori. In quest'ottica, il relatore ha aggiunto una soglia di 90 minuti di ritardo del volo precedente al punto di trasferimento che darebbe al passeggero il diritto al risarcimento (considerando 13 bis nuovo, articolo 6 bis, paragrafo 2), a condizione che il ritardo alla destinazione finale del viaggio sia di più di 3 o 5 ore, rispettivamente. Per ragioni di proporzionalità viene aggiunta una duplice condizione, che è giustificata nel caso in cui il vettore aereo precedente abbia causato solo un breve ritardo che ha come risultato la perdita della coincidenza e un ritardo più prolungato alla destinazione finale.
Negato imbarco:
Il negato imbarco può verificarsi a seguito di sovraprenotazione (overbooking) per ragioni operative, come confermato dalla Corte. Un caso particolare di negato imbarco è la cosiddetta politica in caso di mancata presentazione all'imbarco praticata dai vettori aerei. In pratica i vettori aerei negano l'imbarco dei passeggeri su un volo di ritorno se non hanno utilizzato il viaggio di andata di un biglietto. Tale politica contrasta con l'interesse dei consumatori e dovrebbe essere chiaramente vietata. Il relatore propone pertanto di rafforzare la proposta della Commissione (considerando 7, articolo 4, paragrafo 4).
Il regolamento dovrebbe inoltre precisare che il " negato imbarco" deve comprendere i casi in cui la partenza è stata anticipata, con la conseguenza che un passeggero perde il volo, a meno che il passeggero non ne sia stato informato con almeno 24 ore di anticipo (considerando 5, articolo 2, lettera j), articolo 4 (5 bis nuovo). Se il cambio dell'orario è rilevante, il passeggero dovrebbe avere il diritto al rimborso o alla riprotezione (articolo 6, paragrafo 1, punto iii).
Inoltre, se una partenza è stata posticipata a un orario successivo, i diritti dovrebbero essere analoghi a quelli che scaturiscono in caso di un ritardo (considerando 12).
Il relatore ritiene che i passeggeri ai quali sia stato negato l'imbarco contro la loro volontà non debbano subire limitazioni in materia di assistenza e che si debba applicare immediatamente l'articolo 9. Per questa ragione non è d'accordo con la proposta della Commissione di applicare l'articolo 9 soltanto dopo un'attesa di due ore nel caso il passeggero abbia optato per una riprotezione dopo un negato imbarco (articolo 4, paragrafo 3, articolo 4, paragrafo 4).
Tutela in caso di ripetute interruzioni del volo:
Insolvenza
I casi di Spanair e Malev Airline mostrano quanto sia importante tutelare i diritti dei passeggeri quando si tratta di compagnie aeree che cessano la loro attività in seguito a difficoltà economiche. Di norma tali casi di cancellazione del volo sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 261/2004 e prevedono per il passeggero interessato un rimborso o l'offerta di un mezzo di trasporto alternativo. Tuttavia la pratica mostra che in caso di insolvenza persistono alcune incertezze in relazione ai pagamenti e che riguardano indirettamente anche i pacchetti dei tour operator. Pertanto occorre migliorare la normativa dell'UE.
Contrariamente a quanto previsto dalla Commissione, che non ha affrontato il problema principale della tutela dei passeggeri, il relatore ritiene che il riesame del regolamento debba contenere disposizioni in materia. Per garantire in modo efficace che il passeggero abbia diritto al risarcimento o a un biglietto di ritorno occorre obbligare i vettori aerei a fornire prove sufficienti sulla garanzia del rimborso dei passeggeri o del loro rimpatrio (considerando 9 bis nuovo, articolo 5 (5 quater nuovo)). Tale obbligo lascia ai vettori aerei la possibilità di adottare vari tipi di misure (ad esempio un fondo o un'assicurazione) per tutelare i passeggeri in tali casi.
Piani di emergenza
Un nuovo importante elemento introdotto dalla Commissione riguarda l'obbligo per i gestori aeroportuali e gli utenti degli aeroporti di istituire piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo e organizzare in modo coordinato l'assistenza e la riprotezione dei passeggeri. Se improvvisamente un vettore aereo cessa di operare, tali piani hanno la funzione di aiutare in particolare i passeggeri rimasti a terra. Il relatore ritiene che la soglia di 3 milioni di passeggeri sia troppo alta per gli aeroporti e debba essere ridotta a 1,5 milioni. È importante che le autorità nazionali, regionali o locali partecipino allo sviluppo di tali piani di emergenza (considerando 10, articolo 5, paragrafo 5)). Appositi emendamenti evidenziano la necessità di un'azione coordinata da parte di tutti i soggetti, di una maggiore precisazione sul contenuto dei piani di emergenza in merito alle informazioni e all'assistenza destinate ai passeggeri e di un obbligo specifico dei vettori aerei di mettere in atto procedure in caso di interruzioni di volo (considerando 10 bis nuovo, articolo 5, paragrafo 5, articolo 5 (5 bis nuovo).
Circostanze eccezionali:
I vettori aerei possono essere esonerati dal pagamento dei rimborsi se possono provare che i problemi sono causati da determinate circostanze eccezionali. Tuttavia sussiste molta incertezza sull'interpretazione di tale termine. Le specifiche sentenze della Corte di giustizia europea dovrebbero contribuire a formulare le disposizioni dell'UE con maggiore sicurezza. L'elenco allegato al presente regolamento funge da orientamento, mentre al concetto di "problemi tecnici" è riservata una particolare attenzione. Di fatto, le compagnie aeree spesso giustificano i loro ritardi o le cancellazioni dei voli con "problemi tecnici", senza dare ai passeggeri la possibilità di appurare le circostanze.
Il regolamento rivisto dovrebbe precisare il tipo di circostanza eccezionale che consente ai vettori aerei di non dover effettuare pagamenti compensativi. Il relatore ha apportato notevoli modifiche all'elenco non esaustivo allegato alla proposta della Commissione. L'emendamento di più ampia portata riguarda l'inclusione o l'esclusione di problemi tecnici in caso di circostanze eccezionali. Il relatore concorda con la decisione della Corte adottata nel caso Wallentin/Herrmann secondo cui come regola generale i difetti tecnici non rappresentano circostanze eccezionali. I problemi tecnici dovrebbero essere considerati, in via eccezionale, circostanze eccezionali, se sono causati da circostanze che non sono gestibili dal vettore aereo operativo, che riguardano la sicurezza del volo e impediscono il normale proseguimento del volo.
Inoltre un emendamento dovrebbe chiarire che anche se l'interruzione di un volo può essere causata da circostanze eccezionali, occorre provare che il vettore aereo ha adottato correttamente tutte le misure per evitare la cancellazione. Soltanto se entrambe le condizioni sono soddisfatte il vettore aereo è esonerato da pagamenti compensativi (articolo 5, paragrafo 3).
Diritto alla sistemazione in albergo:
In linea di principio, il diritto alla sistemazione in albergo è pacifico in caso di cancellazione del volo, mancata coincidenza o ritardi prolungati, se sono soddisfatte determinate condizioni. Il relatore concorda con la Commissione secondo cui in caso di circostanze eccezionali di lunga durata occorre limitare l'attuale responsabilità illimitata del vettore aereo di fornire una sistemazione. Tuttavia, contrariamente alla Commissione, il relatore propone di limitare soltanto i costi del pernottamento e non la durata stessa. Il relatore ritiene che i passeggeri che subiscono le circostanze eccezionali di lunga durata non debbano ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello che ricevono i passeggeri meno esposti a tali circostanze. In via eccezionale, i costi e la durata dell'assistenza per i passeggeri che provvedono autonomamente alla sistemazione potrebbero essere stabiliti in misura inferiore dal vettore aereo (considerando 16, articolo 9, paragrafo 4)). Con l'abbinamento delle proposte il relatore tiene conto sia degli interessi dei passeggeri che degli interessi delle compagnie.
L'assistenza limitata in caso di circostanze eccezionali non dovrebbe tuttavia sollevare il vettore aereo dal suo obbligo di fornire una sistemazione (articolo 9, paragrafo 4).
Diritto all'informazione:
Informare i passeggeri e la trasparenza sono elementi fondamentali nel contesto della revisione del regolamento esistente. Si tratta del loro diritto a essere informati adeguatamente in caso di interruzioni del volo, ma anche della causa dell'interruzione, di eventuali altre modalità di trasporto (articolo 14, paragrafo 4), dell'accesso alle procedure di reclamo e ai moduli di reclami, ecc. Dato che i vettori sono i principali responsabili e le fonti più affidabili per la fornitura di tali informazioni (considerando 20, articolo 5, paragrafo 2), il relatore ritiene che sia possibile migliorare sostanzialmente le informazioni e l'assistenza ai passeggeri attraverso una presenza adeguata dei vettori negli aeroporti (articolo 14 (1 bis nuovo).
Trasparenza dei prezzi:
Vi è anche l'esigenza di migliorare la struttura dei prezzi dei biglietti. Spesso i prezzi dei biglietti non sono sufficientemente trasparenti, il che confonde i passeggeri e rende difficile confrontare i prezzi. Il legislatore deve garantire che il regolamento sia concepito in modo tale da escludere ampiamente l'abuso. La definizione di "prezzo del biglietto" dovrebbe essere quanto più chiara e completa possibile. Il relatore propone pertanto di aggiungere alla definizione della Commissione alcuni servizi di base che dovranno essere sempre inclusi nel prezzo del biglietto come l'emissione della carta d'imbarco, il bagaglio minimo autorizzato e i costi connessi al pagamento come quelli relativi alle carte di credito (articolo 2, lettera s).
Procedura di reclamo:
Relativamente all'articolo 16 bis sulle procedure di reclamo sono stati introdotti vari emendamenti onde armonizzare il testo con la nuova direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR)[2][1] che obbliga gli Stati membri a istituire gli organismi nazionali per la risoluzione extragiudiziale, ovvero i futuri organismi incaricati della gestione dei reclami dei passeggeri. Il rifiuto delle compagnie aeree di partecipare ai sistemi e alle procedure ADR costituiscono un problema particolare e pertanto il regolamento dovrebbe prevedere l'obbligo per le compagnie di aderire ai sistemi ADR. La procedura di reclamo presso il vettore aereo non pregiudica il diritto dei passeggeri di adire il sistema giudiziario e di tentare la risoluzione extragiudiziale (articolo 16 bis, paragrafo 2).
Ritardi in pista:
In merito ai ritardi in pista il relatore propone di definire i ritardi in pista in relazione alla fine dell'imbarco e non all'inizio dell'imbarco come propone la Commissione, in quanto l'imbarco dipende dalle dimensioni dell'aeromobile. Il ritardo deve essere calcolato in termini assoluti e non in relazione a ciascun aeromobile (articolo 2, lettera w). La proposta della Commissione di fissare il ritardo in pista a un minimo di cinque ore prima che i passeggeri siano autorizzati a scendere appare troppo lungo. Il relatore propone di ridurre a due ore il ritardo in pista.
Bagaglio autorizzato:
Un esempio illustre della mancanza di informazioni adeguate riguarda le pratiche dei vettori aerei in ordine ai bagagli autorizzati dei passeggeri. Alcuni vettori aerei autorizzano i passeggeri a imbarcare un unico bagaglio a mano e prevedono oneri aggiuntivi per qualsiasi oggetto aggiuntivo quali gli acquisti effettuati in aeroporto. Onde evitare confusione tra i passeggeri e consentire loro di confrontare i prezzi, è necessario che in caso di oneri aggiuntivi siano disponibili informazioni trasparenti sul bagaglio ammesso prima della procedura di prenotazione (considerando 28, articolo 6 quinquies, paragrafo 1).
Inoltre il relatore ritiene che i passeggeri debbano poter imbarcare in cabina oggetti o effetti personali essenziali, compresi gli acquisti effettuati in aeroporto, senza costi supplementari e in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato (articolo 6 quinquies (1 bis nuovo). Una politica meno restrittiva da parte dei vettori aerei mitigherebbe il declino nelle vendite nei negozi.
Diversi emendamenti mirano a migliorare il trasporto degli strumenti musicali. In linea di principio i vettori aerei dovrebbero consentire ai passeggeri di imbarcare uno strumento musicale nella cabina dell'aeromobile. Uno strumento musicale dovrebbe far parte del bagaglio a mano autorizzato. Il vettore aereo dovrebbe indicare chiaramente gli oneri e le condizioni validi per l'imbarco sull'aeromobile.
Smarrimento, danneggiamento o ritardo dei bagagli:
Per agevolare la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il danneggiamento o il ritardo del bagaglio, è opportuno che in ogni aeroporto sia istituito, in linea di principio, un apposito servizio reclami bagagli, già presente in numerosi aeroporti. Tale servizio consente ai passeggeri di presentare un reclamo al momento dell'arrivo e permette di accelerare le procedure. Inoltre a livello UE dovrebbe essere elaborato un modello di reclamo standardizzato il quale andrebbe inserito in un allegato del regolamento, il che ne consente la traduzione in tutte le lingue dell'UE (considerando 31, articolo 3, paragrafo 2).
- [1] Testi approvati, P7_TA-(2012)0371 e P7_TA-PROV(2012)0099.
- [2] [1] GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (8.11.2013)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli
(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))
Relatore per parere: Hans-Peter Mayer
BREVE MOTIVAZIONE
Alla luce del fatto che la Corte di giustizia dell'UE è stata adita più volte, e continua a esserlo, a causa di incertezze giuridiche in particolare in connessione con il regolamento (CE) n. 261/2004, una revisione è urgentemente necessaria. In quest'ambito è necessario garantire un equilibrio corretto tra gli interessi dei passeggeri e dei vettori aerei. L'obiettivo della revisione deve altresì essere che i vettori aerei si occupino del miglioramento del proprio servizio e del proprio business model.
Per conseguire una semplificazione, in particolare per i consumatori-passeggeri europei interessati, non ci si deve limitare a chiarire singole parti della normativa ma occorre anche procedere a una semplificazione del testo, migliorandone la comprensibilità e la leggibilità.
Regolamento (CE) n. 261/2004:
Diritti e soglie:
Uno degli aspetti fondamentali relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 è la questione di quali ritardi configurano diritti e quali soglie si applicano a essi. A riguardo, nel parere il relatore si è orientato alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Inoltre, nell'interesse della chiarezza, prevede una suddivisione in due sole categorie, relative a distanze superiori e inferiori a 3 500 km. Nella prima classe di distanze, fino a 3 500 km e per voli all'interno dell'UE, sono inclusi esplicitamente anche i dipartimenti d'oltremare dell'Unione. In tali casi deve essere possibile un risarcimento danni di 250 EUR al massimo per volo, a partire da un ritardo di 3 ore. La seconda categoria include i voli a partire da 3 500 km di distanza. Per tali casi si prevede un diritto di risarcimento fino a un massimo di 600 EUR a partire da un ritardo di 5 ore.
Per tener conto in modo adeguato della situazione economica delle cosiddette "compagnie low cost", è opportuno prevedere una limitazione in base al prezzo del biglietto. Occorre conteggiare comunque l'intero prezzo del biglietto, inclusi l'andata e il ritorno e tutti i costi accessori, in particolare il bagaglio aggiuntivo. Gli importi menzionati di 250 EUR e 600 EUR devono, di conseguenza, costituire i valori massimi. In questo modo diviene possibile evitare un trattamento sproporzionato.
È necessario che il diritto al risarcimento copra i danni in modo forfettario. Il relatore per parere ha pertanto cercato di chiarire la disposizione di cui all'articolo 12, paragrafo I, seconda frase, in modo che non sia possibile detrarre il risarcimento concesso dal risarcimento supplementare. La necessità di questo chiarimento emerge anche dalla causa X ZR111 /12 pendente presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Un altro punto chiave è rappresentato dalla mancata presentazione all'imbarco. Il negato imbarco sul volo di coincidenza o di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata o una sua tratta deve essere vietato, perché è opportuno evitare che delle norme europee legittimino la violazione di un contratto, anche quando si tratta di risarcimento danni.
In caso di ritardo, il relatore per parere prevede inoltre di limitare l'attesa in pista a un massimo di 2 ore. In caso di imminenza del decollo (probabile decollo entro 30 minuti) l'attesa potrà essere protratta oltre le due ore. In tali casi saranno i piloti a decidere in base alla situazione del momento. Inoltre il relatore intende prevedere il diritto alla riprotezione per un ritardo non superiore alle 3 ore. Nel contempo, il parere prevede che l'assistenza ai sensi degli articoli 8 e 9 vada prestata in modo tempestivo.
La commissione ritiene che in caso di ritardi o annullamenti a loro non imputabili, i vettori aerei siano tenuti a offrire un massimo di cinque pernottamenti in albergo fino a un importo di 175 EUR a notte. L'importo fissato dalla Commissione sembra essere troppo basso per alcune destinazioni, in particolare nel caso sia necessario pernottare nelle vicinanze dell'aeroporto per un eventuale proseguimento del volo.
Il parere si allinea inoltre all'articolo 12 della direttiva 2013/11 relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, laddove stabilisce che il termine per la presentazione dei reclami sia fissato uniformemente a due anni. Esige inoltre che i vettori aerei siano tenuti a fare esplicitamente riferimento alle scadenze.
Elenco delle circostanze eccezionali nell'allegato I:
Il parere modifica l'elencazione delle circostanze da considerare vincolanti, ordinandole per importanza. Include i problemi tecnici, ampliando però la lista al settore dei rischi alla sicurezza.
Prevede, inoltre, una differenza in caso di vertenze di lavoro: è necessario distinguere tra il vettore effettivo da un lato e gli altri vettori e i fornitori di servizi essenziali dall'altro.
Solo per questi ultimi si può parlare di circostanze eccezionali.
In entrambi gli elenchi le circostanze eccezionali e quelle che non lo sono dovranno essere non esaustivi per evitare che in futuro si verifichino problemi dovuti alla mancata menzione di questa o quella circostanza. Gli elenchi in questione sono già stati estesi per effetto delle decisioni dei tribunali europei. Gli atti delegati potranno adattarli ma non ridurli.
Possibilità di reclamo:
Numerose testimonianze di passeggeri mostrano come la trattazione delle richieste e dei reclami dei passeggeri non appaia soddisfacente. Spesso il vettore aereo prova inizialmente a rifiutare il diritto al risarcimento, a volte indicando motivi non veritieri. Per tali casi è opportuno prevedere sanzioni.
Per agevolare l'applicazione, è inoltre opportuno prevedere un diritto di ricevere informazioni complete quanto ai motivi del ritardo, dell'annullamento e della modifica dell'orario del volo. In caso contrario non si raggiungerà l'obiettivo di garantire una migliore esercitabilità dei diritti dei passeggeri.
Regolamento (CE) n. 2027/97:
Dal momento che si tratta di un regolamento dell'UE, è opportuno che come unità di misura si utilizzi l'euro. Di conseguenza, ai fini della chiarezza il parere prevede di eliminare il concetto di diritto speciale di prelievo (DSP) come unità di misura. Sono invece indicati importi arrotondati, sul modello del valore attuale degli importi DSP citati.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, occorre chiarire che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». I passeggeri possono scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I passeggeri non devono preoccuparsi di come i vettori aerei e gli operatori turistici si ripartiscono tali reclami. |
(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, occorre chiarire che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», anche quando una rivendicazione separata o contemporanea sarebbe in linea di massima possibile. I passeggeri possono scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I passeggeri non devono preoccuparsi di come i vettori aerei e gli operatori turistici si ripartiscono tali reclami. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) È opportuno chiarire che quando il passeggero desidera non utilizzare una parte del proprio viaggio può comunicarlo al vettore aereo già prima della partenza programmata e non solo in seguito per rivendicare la restituzione delle tasse. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 ter) In caso di cancellazione del volo da parte del passeggero le compagnie aeree devono essere tenute a rimborsare le tasse già versate senza alcun addebito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alcuni vettori aerei addebitano in questi casi delle "service charges" che in molti casi sono sproporzionate. Si tratta di una prassi inaccettabile. Le tasse non dovute devono essere rimborsate per intero. Il fatto stesso di non prendere un volo già pagato costituisce una "service charge" sufficiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 9 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 quater) Quando il passeggero sceglie una riprotezione in un momento successivo nell'ambito di un accordo, è necessario che le spese di partenza e di arrivo relative al volo non utilizzato siano rimborsate integralmente. Esse includono le spese per i trasporti pubblici, le spese per il taxi e l'importo del parcheggio presso l'aeroporto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 quinquies) I passeggeri devono beneficiare di una tutela specifica in caso di cancellazione di voli dovuta all'insolvenza di un vettore aereo o alla sospensione delle sue attività conseguente alla revoca della sua licenza di esercizio; occorre che i vettori siano tenuti a dimostrare che è garantito il rimborso e/o il rimpatrio dei passeggeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre prevedere la protezione dei passeggeri nel caso in cui la compagnia cessi le sue attività, assicurando il rimborso dei biglietti non utilizzati o il rimpatrio qualora i viaggiatori restino bloccati all'estero. Le compagnie godono al riguardo di un certo margine di discrezionalità (fondi, assicurazioni ecc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(10) Gli aeroporti e i loro utenti, quali i vettori aerei e le società che prestano servizi a terra, devono collaborare per ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, sono tenuti a elaborare piani di emergenza per tali situazioni e a collaborare allo sviluppo di detti piani. |
(10) Gli aeroporti e i loro utenti, quali i vettori aerei, le società che prestano servizi a terra e i servizi di controllo del traffico aereo, devono collaborare per ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, sono tenuti a elaborare piani di emergenza per tali situazioni e a collaborare con le autorità europee, nazionali, regionali o locali allo sviluppo di detti piani. I piani di emergenza attuali devono eventualmente essere adattati di conseguenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). Al contempo, le soglie che danno diritto al risarcimento devono essere aumentate per tenere conto dell'impatto finanziario sul settore e per evitare il conseguente aumento della frequenza delle cancellazioni. Per garantire condizioni di risarcimento omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE, la soglia deve essere uguale per tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma deve dipendere dalla distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani. |
(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). Per garantire condizioni di risarcimento omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE, la soglia deve essere uguale per tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma deve dipendere dalla distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Per tener conto dell'impatto finanziario sul settore del trasporto aereo anche nella fascia low cost, deve essere possibile reclamare risarcimenti pari al prezzo complessivo del biglietto pagato, ma per un importo massimo non superiore a quello indicato nel presente regolamento. Il prezzo del biglietto deve includere l'andata e il ritorno, compresi tutti i costi accessori, ad esempio per i bagagli. Tale diritto deve potersi esercitare per ciascun volo in ritardo, per il relativo ammontare. Pertanto, quando il ritardo riguarda sia il volo di andata che il volo di ritorno i risarcimenti devono essere due, ognuno pari all'intero prezzo del biglietto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 deve confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha lo stesso impatto sui passeggeri rispetto ai ritardi prolungati e che pertanto dà origine a diritti analoghi. |
(12) Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 deve confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha lo stesso impatto sui passeggeri rispetto ai ritardi prolungati e alle cancellazioni e dà pertanto origine a diritti analoghi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) È stato dimostrato che l'applicazione di alcuni diritti dei passeggeri, in particolare il diritto alla sistemazione in albergo, risulta sproporzionata rispetto alle entrate dei vettori aerei per alcune operazioni di portata ridotta. I vettori che operano voli con aeromobili di piccole dimensioni su brevi distanze devono pertanto essere esentati dall'obbligo di pagare le spese della sistemazione in albergo, sebbene il vettore debba comunque aiutare il passeggero a trovare una sistemazione. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nel relativo articolo non si parla solo di aeromobili di piccole dimensioni, ma anche di distanze inferiori ai 250 km. Se un passeggero è bloccato nel mezzo della notte in un aeroporto e non dispone di nessuna opzione di proseguimento immediato o alternativo del viaggio, deve godere di una sistemazione in albergo. Il fatto che si tratti di un aeromobile di piccole dimensioni non dipende dal consumatore. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(18) Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del volo. Pertanto, le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali o per le operazioni regionali non si applicano a queste categorie di passeggeri. |
(18) Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del volo. Pertanto le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali non devono mai applicarsi a queste categorie di passeggeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire informazioni anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. |
(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di ritardi, annullamenti, interruzioni o modifiche dell'orario del volo, ma anche riguardo alle loro cause, non appena tali informazioni siano disponibili. Il mancato riconoscimento di tale diritto deve dar luogo a sanzioni. Tale diritto si configura anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire informazioni anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. |
(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire informazioni anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. Occorre anche informare i passeggeri in merito alle procedure di reclamo più semplici e rapide per metterli in condizione di esercitare i loro diritti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(21) Al fine di garantire una migliore applicazione dei diritti dei passeggeri, il ruolo degli organismi nazionali di applicazione deve essere definito con maggiore precisione e chiaramente distinto dalla gestione dei singoli reclami dei passeggeri. |
(21) Al fine di garantire una migliore applicazione dei diritti dei passeggeri, il ruolo degli organismi nazionali di applicazione deve essere definito con maggiore precisione e chiaramente distinto dalla gestione dei singoli reclami dei passeggeri. Nell'interesse dei consumatori europei è inoltre necessario chiarire che non è possibile superare il termine massimo di trattamento di 90 giorni. Le competenze per il trattamento dei singoli reclami devono essere chiaramente definite onde evitare che gli organismi nazionali preposti al controllo dell'applicazione delle norme (National Enforcement Bodies - NEB) rinviino gli interessati da un ufficio all'altro invece di trattare il reclamo con rapidità. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere risposta entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. |
(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei. Al riguardo deve essere richiamata la loro attenzione sui termini di tempo applicabili, in particolare quelli di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2. Devono ottenere una risposta entro due mesi dalla presentazione del reclamo. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. Per un trattamento semplice, rapido ed economico delle richieste di risarcimento nei procedimenti giudiziali ed extragiudiziali occorre in particolare fare riferimento alle procedure di risoluzione alternative e online delle controversie e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere risposta entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. |
(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere risposta entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. A tal fine devono essere loro comunicati gli estremi e gli indirizzi degli organismi preposti al trattamento dei reclami nei vari paesi. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) I vettori aerei devono far parte di sistemi di mediazione delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 22 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 ter) Per garantire condizioni uniformi i reclami ai sensi del presente regolamento cadono in prescrizione 2 anni dopo il momento in cui è sorto il diritto, ossia il giorno del decollo del volo prenotato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(31) Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai passeggeri la possibilità di presentare un reclamo, fornendo un modulo di reclamo all'aeroporto. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report). |
(31) Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai passeggeri la possibilità di presentare un reclamo, fornendo un modulo di reclamo all'aeroporto in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(33) Occorre modificare i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97 per tenere conto dell'evoluzione della situazione economica, in base alla revisione effettuata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) nel 2009 a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. |
(33) Occorre modificare tramite atti di esecuzione i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97 per tenere conto dell'evoluzione della situazione economica. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(34 bis) Il presente regolamento si applica anche all'aeroporto di Gibilterra. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 1 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta della Commissione non elimina dal regolamento del 2004 la clausola sospensiva per l'Aeroporto di Gibilterra. Nel 2006 il Regno Unito e il governo di Gibilterra hanno raggiunto un accordo costruttivo volto a permettere l'inclusione dell'Aeroporto di Gibilterra nel mercato unico per il settore dell'aviazione. Gibilterra è un aeroporto dell'UE e secondo i trattati tutte le misure adottate dall'UE nel settore devono essere estese a Gibilterra. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per migliorare la comprensibilità e la semplicità d'utilizzo per i consumatori è meglio evitare i riferimenti di ogni tipo e citare chiaramente tutte le relative definizioni nel presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nella versione inglese all'articolo 3, paragrafo 2, si parla ora di "boarding" (imbarco), mentre nella versione tedesca si parla di accettazione. Ciò è fuorviante alla luce dei 45 minuti indicati come tempo (si tratta del check-in o dell'imbarco sull'aeromobile?). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per migliorare la comprensibilità e la semplicità d'utilizzo per i consumatori è meglio evitare i riferimenti di ogni tipo e citare chiaramente tutte le relative definizioni nel presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera l | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera m | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera s | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiarisce che il "prezzo del biglietto" si riferisce esclusivamente ai servizi connessi al trasporto aereo (e non ad altri servizi quali le prenotazioni alberghiere e i noleggi di autovetture). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 2 – lettera w | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
I tempi di imbarco non devono comprendere i ritardi in pista. E' opportuno che siano calcolati "boarding completed". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non è chiaro che cosa si intende con accettazione. Con la modifica e con la nuova definizione di "accettazione" proposta si chiarisce che non si intende l'imbarco effettivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 3 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 3 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non deve essere pertinente se il volo di andata è stato utilizzato o meno. Inoltre non è accettabile che a un passeggero siano offerte bibite solo dopo 2 ore di ritardo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non deve essere consentito negare al passeggero l'imbarco sul volo di ritorno o di transito per non aver egli utilizzato il viaggio di andata o una sua tratta. In linea con l'emendamento 25 del relatore. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 4 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
I passeggeri vanno garantiti dai casi di cancellazione per insolvenza o per qualunque altro motivo. Ciò comprende anche il caso di revoca di una licenza operativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 1 – punto i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non può essere accettabile che un passeggero debba aspettare 2 ore prima di ricevere un bicchiere d'acqua. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 1 – punto ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'ordine dei sottopunti ii) e iii) deve essere invertito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 1 –punto iii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'ordine dei sottopunti ii) e iii) deve essere invertito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La durata massima deve orientarsi alla giurisprudenza esistente. Inoltre la presente disposizione deve applicarsi anche ai dipartimenti d'oltremare appartenenti all'UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ci devono essere al massimo due categorie diverse. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anche l'anticipo del volo è importante, dal momento che se non viene comunicato tempestivamente può far perdere il volo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non è chiaro perché i passeggeri debbano rimanere fino a 5 ore su un aeromobile quando potrebbero anche aspettare nell'area di transito dell'aeroporto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 1 – frase introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 1 – punto i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non può essere accettabile che un passeggero debba aspettare 2 ore prima di ricevere un bicchiere d'acqua. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 1 –punto iii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 1 –parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gli importi sono eccessivi per le compagnie low cost. Se il biglietto costa solo €49, è antieconomico versare un risarcimento di 250. Il diritto ad ottenere il prezzo del biglietto va pertanto limitato agli importi indicati. L'importo in questione può essere comunque rimborsato due volte se sia il volo di andata che quello di ritorno subiscono ritardi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera a Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera a ter (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il termine tedesco "Endziel" potrebbe essere interpretato anche come destinazione intermedia. L'alternativa proposta ("das endgültige Ziel") è un concetto più chiaro. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 7 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
In caso contrario sarebbe possibile far firmare ai passeggeri un documento di questo tipo già durante la prenotazione del volo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 8 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 8 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È il vettore aereo responsabile a dover organizzare il volo in questione, non è compito del passeggero occuparsene. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 8 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 8 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viene riformulato l'originario articolo 9, paragrafo 2, non ripreso nella revisione, nel quale si parlava ancora di telex, strumento che ormai è, però, diventato obsoleto e di conseguenza non più pertinente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non è chiaro perché vi siano condizioni relative alla distanza o alle dimensioni dell'aeromobile. Il passeggero non ha alcuna influenza sulla dimensione dell'aeromobile. Anche un volo breve può concludersi di notte. Non per questo il passeggero dovrà pernottare su una panchina. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tali spese includono il costo di arrivo e partenza con bus, treno e taxi, nonché il costo del parcheggio presso l'aeroporto, dal momento che si tratta di spese dimostrabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera b Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 9 – paragrafo 7 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 11 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 11 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La notifica non deve avere alcuna importanza, dal momento che questi gruppi di persone devono sempre godere di una tutela particolare. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 11 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 12 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La disposizione originaria si prestava a diverse opzioni interpretative, ambiguità che va eliminata. Al momento è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea una causa in materia ( X ZR/111/12). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 12 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Se i passeggeri sono informati solo 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, passano già un'ora al gate (boarding time) senza sapere nulla. L'informazione deve venire comunicata prima. I passeggeri devono essere informati in loco, non tramite le informazioni di contatto. Non tutti i passeggeri verificano tali informazioni, non sono obbligati a farlo. Inoltre, alcuni passeggeri potrebbero eventualmente già aver spento il cellulare a causa dell'imminente procedura di imbarco. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 13 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 14 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per garantire condizioni uniformi e per semplificare la situazione a vantaggio dei consumatori occorre applicare regole uniformi. Il contenuto del presente paragrafo è identico alla direttiva recentemente adottata sulla risoluzione alternativa delle controversie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ci si rifà alla direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie che prevede una proroga del termine di 90 giorni, anche se solo in casi eccezionali caratterizzati da una certa complessità. Si tratta dei casi che presentano una grande difficoltà tecnica e necessitano di calcoli complessi - come nelle controversie assicurative - o di perizie. Queste caratteristiche sono qui poco pertinenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 bis – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 ter – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno procedere tramite un atto delegato. L'elenco non è comunque esaustivo. Le conseguenze per i consumatori/passeggeri sono rilevanti. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 16 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 3 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 5 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 Regolamento (CE) n. 261/2004 Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Come già introdotto con il regolamento (CE) n. 1008/2008, qui si sottolinea ancora una volta l'obbligo di trasparenza dei prezzi all'inizio della procedura di prenotazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
I valori citati sono quelli più bassi tra i vettori aerei in attività al momento. Con questi valori minimi si evita che in futuro siano introdotti oneri aggiuntivi per bagagli a mano a partire da una dimensione minima. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 quinquies – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per il bagaglio massimo autorizzato in cabina è opportuno fissare uno standard minimo in termini di peso e volume, in modo da avere un minimo di chiarezza per i passeggeri (cfr. em. 73 del relatore); per gli oggetti ed effetti personali occorre comunque stabilire un massimo di peso. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 sexies – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Articolo 6 sexies – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quando è necessario acquistare un ulteriore posto per uno strumento, esso deve essere esente dalle tasse applicabili, per lo meno dalle tasse aeroportuali. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a tutti i voli e a tutte le tratte il cui orario di decollo prenotato è previsto a partire dalle 00.00 di tale giorno. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 96 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – sequenza dei punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'ordine deve seguire l'importanza delle cause. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 98 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto ii bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 99 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto iii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 100 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 punto iv | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Non è chiaro chi deve valutare quando un rischio sanitario è potenzialmente mortale. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 101 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vi bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 102 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 103 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vii bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 104 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 – punto i | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
I problemi tecnici sono sempre di competenza della compagnia aerea, mai dei viaggiatori. Eccezion fatta per il caso in cui siano estranei alla normale operatività dell'aeromobile e derivino da un difetto occulto di fabbricazione, non devono poter essere giustificabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trattasi di uno dei rischi a carico del vettore che, ad es. in caso di personale indisposto, deve provvedere tempestivamente alle necessarie sostituzioni o ricorrere a un equipaggio stand-by. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 106 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesso i vettori aerei decidono di non decollare adducendo le cattive condizioni meteorologiche. Tale decisione tuttavia non sempre è da ricondurre alle condizioni proibitive del tempo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 108 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
In questi casi i vettori hanno fino al volo successivo tempo sufficiente per organizzare un volo sostitutivo con relativo equipaggio. Non sono ravvisabili in questo caso legami temporali o spaziali con il volo successivo. Lo stesso principio resta valido anche in caso di sabotaggio del volo precedente, di imprevisti di carattere medico, di precedenti chiusure dello spazio aereo e così via. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 109 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Casi di questo tipo non possono che essere dovuti a carenze in fatto di sicurezza, ma non devono essere i viaggiatori a patirne le conseguenze. I vettori possono comunque rivalersi sui servizi responsabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 110 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii sexies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
In caso di necessità deve essere possibile procedere al de-icing. Gli aeroporti devono tenere scorte di antigelo sufficienti a coprire periodi prolungati di cattivo tempo e sono tenuti a gestire tale rischio. In questi casi i vettori possono reclamare risarcimenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 111 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii septies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
In tali casi il vettore può reclamare risarcimenti al soggetto terzo responsabile. E' comunque inaccettabile che i passeggeri, che nulla possono fare per rimediare, debbano essere privati dei loro diritti. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 112 Proposta di regolamento Allegato 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii octies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le vertenze di lavoro presso il vettore aereo operativo sono gestibili ed evitabili. Non possono pertanto essere considerate circostanze eccezionali ai fini del presente regolamento. La situazione è diversa per quanto riguarda le vertenze di lavoro presso altre compagnie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 113 Proposta di regolamento Allegato 2 – paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 2027/97 Allegato 2 – Titolo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 114 Proposta di regolamento Allegato 2 – paragrafo 3 Regolamento (CE) n. 2027/97 Allegato 2 – Titolo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 115 Proposta di regolamento Allegato 2 – paragrafo 4 Regolamento (CE) n. 2027/97 Allegato 2 – Titolo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 116 Proposta di regolamento Allegato 2 – paragrafo 5 Regolamento (CE) n. 2027/97 Allegato 2 – Titolo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 117 Proposta di regolamento Allegato 2 – paragrafo 6 Regolamento (CE) n. 2027/97 Allegato 2 – Titolo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 118 Proposta di regolamento Allegato 2 – paragrafo 7 Regolamento (CE) n. 2027/97 Allegato 2 – Titolo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA
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Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e del regolamento (CE) n. 2027/97, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli |
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Riferimenti |
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 16.4.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 16.4.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Hans-Peter Mayer 29.5.2013 |
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Esame in commissione |
26.9.2013 |
4.11.2013 |
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Approvazione |
5.11.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler, Kerstin Westphal |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Sylvana Rapti |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Eva Ortiz Vilella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid |
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PROCEDURA
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Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e del regolamento (CE) n. 2027/97, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli |
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Riferimenti |
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
13.3.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 16.4.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 16.4.2013 |
IMCO 16.4.2013 |
JURI 16.4.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 26.3.2013 |
JURI 15.4.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Georges Bach 28.3.2013 |
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Esame in commissione |
16.9.2013 |
4.11.2013 |
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Approvazione |
17.12.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 3 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Phil Bennion, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils |
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Deposito |
13.1.2014 |
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