RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli

22.1.2014 - (COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Georges Bach


Procedura : 2013/0072(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0020/2014

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli

(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0130),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0066/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013[1],

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0020/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) I servizi di trasporto aereo sono prepagati dai passeggeri e direttamente o indirettamente sovvenzionati dai contribuenti. I biglietti aerei devono perciò essere considerati "contratti di risultato", in cui le compagnie aeree garantiscono di adempiere gli obblighi del contratto con la massima diligenza.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di migliorare la certezza giuridica per i vettori aerei e per i passeggeri, è necessaria una definizione più precisa del concetto di "circostanze eccezionali", che tenga conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-549/07 (Wallentin-Hermann). Occorre chiarire ulteriormente tale definizione con un elenco non tassativo di circostanze chiaramente definite eccezionali o meno.

(3) Al fine di migliorare la certezza giuridica per i vettori aerei e per i passeggeri, è necessaria una definizione più precisa del concetto di "circostanze eccezionali", che tenga conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-549/07 (Wallentin-Hermann). È opportuno chiarire ulteriormente tale definizione con un elenco tassativo di circostanze chiaramente definite eccezionali. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare aggiunte a tale elenco ove ciò si renda necessario.

Motivazione

Per assicurare la certezza del diritto riguardo alla definizione di circostanze eccezionali, è opportuno che l'elenco sia tassativo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nella causa C-22/11 (Finnair), la Corte di giustizia ha stabilito che la nozione di "negato imbarco" deve essere interpretata non solo in relazione ai casi in cui l'imbarco è negato in seguito a sovraprenotazione (overbooking), ma anche a quelli in cui l'imbarco è negato per altri motivi, ad esempio per ragioni operative. Data questa conferma, non ci sono motivi validi per modificare l'attuale definizione di "negato imbarco".

(5) Nella causa C-22/11 (Finnair), la Corte di giustizia ha stabilito che la nozione di "negato imbarco" deve essere interpretata non solo in relazione ai casi in cui l'imbarco è negato in seguito a sovraprenotazione (overbooking), ma anche a quelli in cui l'imbarco è negato per altri motivi, ad esempio per ragioni operative. È opportuno che la definizione di "negato imbarco" comprenda i casi in cui l'orario di partenza previsto è stato anticipato, con la conseguenza che il passeggero perde il volo.

Motivazione

Occorre modificare l'attuale definizione di "negato imbarco" in modo da includervi i casi in cui un passeggero perde il volo perché l'orario di partenza è stato anticipato.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, occorre chiarire che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"17. I passeggeri possono scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I passeggeri non devono preoccuparsi di come i vettori aerei e gli operatori turistici si ripartiscono tali reclami.

(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, andrebbe chiarito che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"17. I passeggeri possono scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I vettori aerei e gli operatori turistici dovrebbero fornire ai passeggeri gli elementi necessari per completare senza ritardi i reclami.

_____________

_____________

17 GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

17 GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Motivazione

La soppressione dell'ultima frase chiarisce il fatto che il regolamento 261/2004 e la direttiva 90/314/CEE sui viaggi tutto compreso sono due atti giuridici distinti, il che significa che i passeggeri devono presentare i loro reclami solo alla compagnia aerea che opera il volo. Se, tuttavia, vi è coincidenza tra gli obblighi previsti dal regolamento 261 e quelli a norma della direttiva sui viaggi tutto compreso, i passeggeri possono scegliere la normativa in base alla quale presentare reclamo.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Per migliorare i livelli di protezione, ai passeggeri non deve essere negato l'imbarco su un volo di ritorno compreso in un biglietto di andata e ritorno per non aver utilizzato il volo di andata.

(7) Per migliorare i livelli di protezione, non dovrebbe essere possibile negare ai passeggeri l'imbarco su una tratta di un viaggio coperto da un biglietto di andata e ritorno per la ragione che non hanno utilizzato tutte le tratte comprese nel biglietto.

 

 

Motivazione

L'emendamento prevede un divieto generale della politica seguita in caso di mancata presentazione all'imbarco ("no show policy"). Se il volo prenotato si compone di varie tratte, il passeggero deve poter utilizzare solo una o alcune di esse senza essere sanzionato con la perdita delle tratte rimanenti o con una forte maggiorazione del prezzo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Attualmente in alcuni casi ai passeggeri sono comminate sanzioni amministrative punitive per aver commesso errori ortografici nel proprio nome. Occorre consentire gratuitamente una ragionevole correzione degli errori di prenotazione, purché essi non implichino la modifica degli orari, della data, dell'itinerario o del passeggero.

(8) Attualmente in alcuni casi ai passeggeri sono comminate sanzioni amministrative punitive per aver commesso errori ortografici nel proprio nome. È opportuno consentire gratuitamente la correzione degli errori di prenotazione, purché essi non implichino la modifica degli orari, della data, dell'itinerario o del passeggero.

Motivazione

La nozione di correzione "ragionevole" lascia troppo spazio all'interpretazione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È necessario chiarire che in caso di cancellazione, la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprogrammazione o il viaggio in una data successiva spetta al passeggero e non al vettore aereo.

(9) È opportuno chiarire che in caso di cancellazione la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprotezione o il viaggio a un'ora successiva dello stesso giorno o in una data successiva spetta al passeggero e non al vettore aereo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) In caso di cancellazione del volo da parte del passeggero, i vettori aerei dovrebbero essere tenuti a rimborsare le tasse già pagate, senza alcun addebito.

Motivazione

Alcuni vettori aerei addebitano in questi casi dei costi di servizio spesso eccessivi. Si tratta di una prassi inaccettabile. Le tasse non dovute vanno rimborsate per intero. Il fatto stesso di non prendere un volo già pagato dovrebbe essere di per sé una "sanzione" sufficiente.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Se il passeggero sceglie, in base a un accordo, di viaggiare in un momento successivo, le spese sostenute per recarsi all'aeroporto per il volo non utilizzato e per farne ritorno dovrebbero essere sempre rimborsate integralmente. Dovrebbero sempre esservi incluse le tariffe del trasporto pubblico, le spese di taxi e il costo del parcheggio all'aeroporto.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) La tutela finanziaria dei passeggeri in caso di fallimento della compagnia aerea è una componente chiave di un regime dei diritti dei passeggeri efficace. Per rafforzare la tutela dei passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione di voli dovuta al fallimento di un vettore aereo o all'interruzione delle sue operazioni a causa della revoca della licenza di esercizio, è opportuno obbligare i vettori aerei a fornire prove sufficienti di disporre di garanzie per il rimborso dei passeggeri o per il loro rimpatrio.

Motivazione

L'obbligo di produrre prove sufficienti delle garanzie esistenti lascia ai vettori aerei la possibilità di adottare vari tipi di misure per tutelare i passeggeri in caso di fallimento. Potrebbe trattarsi anche di un fondo o di un'assicurazione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies) Ad esempio, la creazione di un fondo di garanzia o di un sistema di assicurazione obbligatoria consentirà ai vettori aerei di garantire il rimborso dei passeggeri o il loro rimpatrio qualora i loro voli siano cancellati per il fallimento del vettore aereo o per l'interruzione delle sue operazioni in conseguenza della revoca della licenza di esercizio.

Motivazione

La creazione di un fondo di garanzia o di un sistema di assicurazione garantirebbe la tutela dei passeggeri in caso di fallimento dei vettori o di revoca della loro licenza.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli aeroporti e i loro utenti, quali i vettori aerei e le società che prestano servizi a terra, devono collaborare per ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, sono tenuti a elaborare piani di emergenza per tali situazioni e a collaborare allo sviluppo di detti piani.

(10) Il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, quali i vettori aerei, le società che prestano servizi a terra, i fornitori di servizi di navigazione aerea e coloro che forniscono assistenza ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri a mobilità ridotta, dovrebbero adottare misure adeguate per ottenere il coordinamento e la collaborazione fra gli utenti dell'aeroporto al fine di ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, i gestori aeroportuali dovrebbero assicurare un adeguato coordinamento mediante un appropriato piano di emergenza per tali situazioni e dovrebbero collaborare con le autorità nazionali, regionali o locali allo sviluppo di detti piani. Tali piani dovrebbero essere valutati dagli organismi nazionali di applicazione, che potranno, se del caso, richiedere adeguamenti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) È opportuno che i vettori aerei stabiliscano procedure e azioni coordinate per fornire informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra. Tali procedure dovrebbero indicare chiaramente a chi spetta, in ciascun aeroporto, la responsabilità di organizzare l'assistenza, la riprotezione o il rimborso, e dovrebbero definire le modalità e le condizioni per la fornitura di tali servizi.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Al fine di assistere i passeggeri in caso di interruzioni dei voli o di ritardo, danneggiamento o smarrimento dei bagagli, è opportuno che i vettori aerei istituiscano negli aeroporti degli sportelli presso i quali il loro personale o terzi da loro incaricati forniscano ai passeggeri le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, comprese le procedure di reclamo, e li aiutino a prendere provvedimenti immediati.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). Al contempo, le soglie che danno diritto al risarcimento devono essere aumentate per tenere conto dell'impatto finanziario sul settore e per evitare il conseguente aumento della frequenza delle cancellazioni. Per garantire condizioni di risarcimento omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE, la soglia deve essere uguale per tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma deve dipendere dalla distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani.

(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon) e con il principio della parità di trattamento, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso. Le soglie che danno diritto al risarcimento dovrebbero essere aumentate, anche per tenere conto dell'impatto finanziario sul settore. Esse dovrebbero avere l'effetto di garantire condizioni di risarcimento omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE. Al contempo, determinate soglie dovrebbero essere fissate a un livello più alto in funzione della distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani. Per quanto riguarda l'importo del risarcimento, è opportuno che esso sia sempre uguale a parità di distanza del volo.

Motivazione

L'emendamento tiene conto della posizione del relatore per quanto riguarda le soglie oltre le quali i ritardi dovrebbero dar diritto a un risarcimento. A giudizio del relatore, tali soglie vanno fissate in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Sturgeon, che riconosce ai passeggeri, in caso di ritardi prolungati, cioè di più di tre ore, gli stessi diritti dei passeggeri i cui voli sono cancellati.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 deve confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha lo stesso impatto sui passeggeri rispetto ai ritardi prolungati e che pertanto dà origine a diritti analoghi.

(12) Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 dovrebbe confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha sui passeggeri un impatto simile ai ritardi prolungati o al negato imbarco e che pertanto dà origine a diritti analoghi.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I passeggeri che perdono una coincidenza devono ricevere un'assistenza adeguata in attesa della riprotezione. Nel rispetto del principio di parità di trattamento, tali passeggeri devono poter chiedere un risarcimento su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione, in funzione del ritardo accumulato quando raggiungono la destinazione finale del viaggio.

(13) I passeggeri che perdono una coincidenza a causa di una modifica dell'orario o di un ritardo dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata in attesa della riprotezione. Nel rispetto del principio di parità di trattamento e in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-11/11 (Air France/Folkerts), tali passeggeri dovrebbero poter chiedere un risarcimento su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione, in funzione del ritardo accumulato quando raggiungono la destinazione finale del viaggio.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) In linea di principio, il soggetto tenuto a offrire l'assistenza e la riprotezione dovrebbe essere il vettore aereo che causa la modifica di orario o il ritardo. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere economico per il vettore aereo interessato, è opportuno che il risarcimento da versare al passeggero sia in relazione al ritardo della coincidenza precedente al punto di trasferimento.

Motivazione

Il relatore è del parere che, alla luce del gran numero di vettori che operano voli regionali a corto raggio all'interno dell'UE, l'onere finanziario derivante dal pagamento dei risarcimenti debba essere ridotto per tali vettori. Tenendo presente ciò, viene aggiunta, per ragioni di proporzionalità, una duplice condizione, da applicare nel caso in cui il vettore aereo precedente abbia causato solo un breve ritardo che ha come risultato la perdita della coincidenza da parte del passeggero e un ritardo molto maggiore alla destinazione finale .

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) I passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta che perdono una coincidenza per un ritardo causato dai servizi di assistenza dell'aeroporto dovrebbero ricevere un'assistenza adeguata mentre sono in attesa della riprotezione. Essi dovrebbero poter chiedere un risarcimento al gestore aeroportuale su una base analoga ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione imputabile al vettore aereo.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Attualmente i vettori aerei hanno una responsabilità illimitata per la sistemazione in albergo dei passeggeri in caso di circostanze eccezionali di lunga durata. Questa incertezza e l'assenza di un limite di tempo ragionevole rischiano di compromettere la stabilità finanziaria del vettore. Un vettore aereo deve pertanto essere in grado di limitare l'offerta di assistenza dopo un determinato periodo di tempo. Inoltre, i piani di emergenza e la riprotezione rapida devono limitare il rischio per i passeggeri di rimanere a terra per lunghi periodi.

(16) Attualmente i vettori aerei hanno una responsabilità illimitata per la sistemazione in albergo dei passeggeri in caso di circostanze eccezionali di lunga durata. Un vettore aereo dovrebbe tuttavia essere in grado di limitare l'offerta di assistenza per quanto riguarda la durata della sistemazione in albergo e, nei casi in cui i passeggeri provvedono in proprio alla sistemazione, per quanto riguarda i costi e l'assistenza dopo un determinato periodo di tempo. Inoltre, i piani di emergenza e la riprotezione rapida devono limitare il rischio per i passeggeri di rimanere a terra per lunghi periodi.

Motivazione

In caso di interruzioni su vasta scala, dovrebbero essere tutte le parti coinvolte (autorità, aeroporti, compagnie aeree, alberghi e passeggeri) ad assumersi in comune la responsabilità di risolvere la situazione. L'obbligo della compagnia aerea di fornire assistenza può essere limitata per quanto riguarda il costo della sistemazione per notte e per passeggero. Si può introdurre un'eccezione a questa regola per i casi in cui i passeggeri provvedono in proprio alla sistemazione. In questo caso, la compagnia aerea può limitare il costo della sistemazione e dell'assistenza dopo un certo tempo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È stato dimostrato che l'applicazione di alcuni diritti dei passeggeri, in particolare il diritto alla sistemazione in albergo, risulta sproporzionata rispetto alle entrate dei vettori aerei per alcune operazioni di portata ridotta. I vettori che operano voli con aeromobili di piccole dimensioni su brevi distanze devono pertanto essere esentati dall'obbligo di pagare le spese della sistemazione in albergo, sebbene il vettore debba comunque aiutare il passeggero a trovare una sistemazione.

soppresso

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del volo. Pertanto, le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali o per le operazioni regionali non si applicano a queste categorie di passeggeri.

(18) Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del volo. Pertanto le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali non dovrebbero applicarsi in nessun caso a queste categorie di passeggeri.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Qualora il vettore aereo dell'UE richieda che le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta siano accompagnate da un assistente, quest'ultimo non dovrebbe essere soggetto al pagamento della relativa tassa aeroportuale di partenza.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) I fornitori di servizi dovrebbero garantire che le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità abbiano in qualsiasi momento il diritto di utilizzare gratuitamente, a bordo dell'aeromobile, apparecchi respiratori omologati come sicuri. È opportuno che la Commissione rediga un elenco di dispositivi medici omologati per la somministrazione di ossigeno in collaborazione con l'industria e con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, tenendo debitamente conto dei requisiti di sicurezza.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire informazioni anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione.

(20) I passeggeri dovrebbero essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, modifica dell'orario e negato imbarco, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È opportuno che tali informazioni siano fornite dal vettore aereo anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. I passeggeri dovrebbero inoltre essere informati in merito alle procedure più semplici e rapide per presentare reclamo, così da essere messi in condizione di esercitare i propri diritti.

Motivazione

Il vettore aereo è l'unica fonte affidabile d'informazioni sulle cause delle interruzioni dei voli.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Per coadiuvare gli organismi nazionali di applicazione nello svolgimento del loro ruolo concernente l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che i vettori aerei forniscano a detti organismi la pertinente documentazione di conformità che dimostri la loro ottemperanza a tutti i pertinenti articoli del presente regolamento.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) Essendo l'aviazione commerciale un mercato integrato dell'Unione, le misure volte a garantire l'applicazione del presente regolamento saranno più efficaci a livello dell'Unione se vi sarà un maggiore coinvolgimento della Commissione europea. Specificamente, la Commissione dovrebbe sensibilizzare il pubblico interessato circa il rispetto da parte dei vettori aerei degli obblighi relativi ai diritti dei passeggeri, pubblicando un elenco di vettori che violano sistematicamente il presente regolamento.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere risposta entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia.

(22) È opportuno che i passeggeri ricevano informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, vengano avvertiti dei termini stabiliti al riguardo, in particolare quelli di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2, e ottengano risposta entro il più breve tempo possibile. Inoltre, i passeggeri dovrebbero avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero prevedere adeguati servizi di mediazione per i casi in cui non sia stato possibile comporre una controversia tra il passeggero e la compagnia aerea. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non dovrebbero impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. A tal fine è opportuno che siano sempre loro comunicati gli indirizzi e le altre informazioni di contatto di tutti gli organismi preposti allo svolgimento delle pertinenti formalità in ciascun paese. Per consentire un trattamento agevole, rapido ed economico delle controversie nei procedimenti sia giudiziali che extragiudiziali, è opportuno fare riferimento in particolare alle procedure alternative e online di risoluzione delle controversie e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) La richiesta di risarcimento per vie legali dovrebbe sempre essere preceduta da un reclamo.

 

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Nella causa C-139/11 (Moré/KLM) la Corte di giustizia ha chiarito che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette a ottenere il risarcimento è stabilito nel rispetto delle norme nazionali di ciascuno Stato membro.

(23) Nella causa C-139/11 (Moré/KLM) la Corte di giustizia ha chiarito che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette a ottenere il risarcimento è stabilito nel rispetto delle norme nazionali di ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda le composizioni extragiudiziali, i termini sono determinati in conformità della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)17bis.

 

___________________

 

17bis GU L 165 del 18.6.2013, pag. 65.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Al fine di migliorare la certezza giuridica per i passeggeri e per i vettori aerei, dovrebbe essere possibile chiarire il concetto di "circostanze eccezionali" sulla base del lavoro degli organismi nazionali di applicazione e delle sentenze della Corte. È particolarmente importante che la Commissione conduca appropriate consultazioni durante i lavori preparatori con gli organismi nazionali di applicazione. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Al fine di garantire il risarcimento dell'intero valore delle attrezzature per la mobilità smarrite o danneggiate, i vettori aerei devono offrire gratuitamente alle persone a mobilità ridotta la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse che, nel rispetto della convenzione di Montreal, consenta loro di chiedere il pieno risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento di tali attrezzature.

(27) Al fine di garantire il risarcimento dell'intero valore delle attrezzature per la mobilità smarrite o danneggiate, i vettori aerei e i servizi di assistenza aeroportuale informano i passeggeri con disabilità o i passeggeri a mobilità ridotta, al momento della prenotazione e nuovamente al momento dell'accettazione (check-in), della possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse che, nel rispetto della convenzione di Montreal, consenta loro di chiedere il pieno risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento di tali attrezzature. I vettori aerei dovrebbero informare i passeggeri in merito a tale dichiarazione e ai diritti che ne derivano ogni volta che i passeggeri prenotano un biglietto.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Per quanto possibile gli strumenti musicali devono essere accettati come bagaglio in cabina passeggeri e, ove ciò non sia possibile, devono essere trasportati se possibile in condizioni adeguate nella stiva dell'aeromobile. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2027/97.

(29) È opportuno che gli strumenti musicali siano accettati come bagaglio in cabina passeggeri e, ove ciò non sia possibile, siano trasportati in condizioni adeguate nella stiva dell'aeromobile. Per consentire ai passeggeri interessati di accertare se il loro strumento possa essere alloggiato in cabina, i vettori aerei dovrebbero informarli in merito alle dimensioni degli alloggiamenti. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2027/97.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai passeggeri la possibilità di presentare un reclamo, fornendo un modulo di reclamo all'aeroporto. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report).

(31) Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, è opportuno che in tutti gli aeroporti sia istituito un apposito servizio reclami per i bagagli, al quale i passeggeri abbiano la possibilità di presentare un reclamo al momento dell'arrivo. A questo scopo, i vettori aerei dovrebbero fornire ai passeggeri un modulo di reclamo in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report). La Commissione dovrebbe stabilire la forma del modulo di reclamo standardizzato mediante atti di esecuzione.

Motivazione

Per ragioni pratiche, è opportuno che in ogni aeroporto sia disponibile un apposito servizio reclami bagagli, per accelerare e facilitare la procedura. Con la revisione del regolamento andrebbe reso disponibile un modulo di reclamo armonizzato per tutta l'Unione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis) Al fine di migliorare la protezione dei passeggeri oltre i confini dell'Unione, è auspicabile che il tema dei diritti dei passeggeri sia trattato in sede di accordi bilaterali e internazionali.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter) È opportuno fornire gratuitamente strutture specifiche per i passeggeri con disabilità gravi che hanno bisogno di disporre di spogliatoi e servizi igienici (i cosiddetti "changing place") in tutti gli aeroporti dell'UE con un traffico annuale superiore a 1 milione di passeggeri.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 quater) Gli organismi nazionali di applicazione istituiti dagli Stati membri ("ONA") non sempre dispongono del potere sufficiente a garantire l'efficace protezione dei diritti dei passeggeri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dotare gli ONA del potere sufficiente a sanzionare le violazioni e a risolvere le controversie tra i passeggeri e le compagnie aeree; inoltre, tutti gli ONA dovrebbero compiere indagine esaustive su tutti i reclami ricevuti.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 1 – punto1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

 

"c bis) sistemazione in classe inferiore (downgrading)."

Motivazione

Il caso indicato alla lettera c bis) è disciplinato dall'articolo 10, paragrafo 2, e pertanto va incluso nell'elenco.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"c ter) perdita di una coincidenza."

Motivazione

Alla luce del nuovo articolo 6 bis sulla "perdita delle coincidenze", l'oggetto del regolamento definito all'articolo 1, paragrafo 1, dev'essere modificato corrispondentemente.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

"«organizzatore»: un soggetto ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso".

d) "«organizzatore»: la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita, direttamente o tramite un venditore";

Motivazione

Per rendere la disposizione più comprensibile e facile da utilizzare, è meglio evitare ogni tipo di riferimenti ad altre disposizioni e riportare invece chiaramente nel presente regolamento tutte le definizioni pertinenti.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La definizione della lettera g) è sostituita dalla seguente:

 

"g) «prenotazione»: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'organizzatore;"

Motivazione

L'emendamento è in linea con la nuova definizione figurante all'articolo 2, lettera d.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

"«persona a mobilità ridotta»: un soggetto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo22.".

i) "«persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta»: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;".

__________________

__________________

22 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

22 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

Motivazione

È importante avere una definizione chiara ed esaustiva di "persona con disabilità o persona a mobilità ridotta" nel regolamento, anziché un riferimento alla legislazione esistente, cioè il regolamento (CE) n. 1107/2006. È altresì importante sottolineare che l'espressione "persona con disabilità" non può essere utilizzata come sinonimo di "persona a mobilità ridotta", e ciò dev'essere sottolineato dalla definizione utilizzata.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 - lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis). La definizione della lettera j) è sostituita dalla seguente:

 

"j) «negato imbarco»: il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati; un volo il cui orario di partenza previsto è stato anticipato con la conseguenza che il passeggero perde il volo è considerato un volo per il quale al passeggero è stato negato l'imbarco;"

Motivazione

Occorre modificare l'attuale definizione di "negato imbarco" in modo da includervi i casi in cui un passeggero perde il volo perché l'orario di partenza è stato anticipato.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera d

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Si considera cancellato un volo in cui l'aeromobile è decollato ma, per qualsiasi ragione, in seguito è stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione o a tornare all'aeroporto di partenza.".

l) "Si considera cancellato un volo in cui l'aeromobile è decollato ma in seguito è stato costretto a tornare all'aeroporto di partenza e in cui i passeggeri dell'aeromobile stesso sono stati trasferiti alla partenza su altri voli.".

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

(m) «circostanze eccezionali»: circostanze che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. Ai fini del presente regolamento, le circostanze eccezionali includono le circostanze di cui in allegato;

m) «circostanze eccezionali»: circostanze che sfuggono al controllo del vettore aereo interessato nel normale esercizio della sua attività ed esulano dagli obblighi imposti dalle pertinenti norme di sicurezza da osservare. Ai fini del presente regolamento, sono circostanze eccezionali esclusivamente quelle di cui all'allegato 1;

Motivazione

Il termine "inerenti" non è chiaro, e ha significati diversi nelle varie lingue. Un vettore aereo che ha agito in piena conformità alle norme e agli obblighi di sicurezza e manutenzione e che, quindi, ha fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare una perturbazione del servizio, non deve essere punito attraverso l'obbligo di pagare un risarcimento. In realtà, il pagamento di risarcimenti può incentivare un migliore comportamento delle compagnie aeree solo se la causa è effettivamente sotto il loro controllo. L'allegato non è limitativo e fornisce solo esempi.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera o

 

Testo della Commissione

Emendamento

(o) «coincidenza»: un volo che, nell'ambito di un unico contratto di trasporto, intende consentire al passeggero di giungere a un punto di trasferimento per ripartire con un altro volo o, ove opportuno in base al contesto, tale volo in partenza dal punto di trasferimento;

o) «coincidenza»: un volo che, nell'ambito di un unico contratto di trasporto o di un unico riferimento di prenotazione, intende consentire al passeggero di giungere a un punto di trasferimento per ripartire con un altro volo o, ove opportuno nel contesto dell'articolo 6 bis, tale volo in partenza dal punto di trasferimento;

Motivazione

Si aggiunge il concetto di "unica prenotazione" a fini di chiarimento, per evitare problemi nei casi in cui con un'unica operazione vengono acquistati insieme dei biglietti separati. L'aggiunta dell'articolo 6 bis fa riferimento alle disposizioni in materia di coincidenze.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera r

 

Testo della Commissione

Emendamento

(r) «gestore aeroportuale»: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale nonché di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale in questione;

r) «gestore aeroportuale»: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale nonché di coordinare i vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale in questione secondo le sue competenze;

Motivazione

La proposta impone nuovi compiti ai gestori aeroportuali, incluso il controllo delle attività di tutti i portatori d'interesse che operano in aeroporto. Tale controllo è inattuabile, ed esula dai doveri del gestore aeroportuale. La relativa disposizione va pertanto soppressa, onde evitare confusioni circa il ruolo e la responsabilità del gestore aeroportuale.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera s

 

Testo della Commissione

Emendamento

(s) «prezzo del biglietto»: il prezzo totale pagato per un biglietto che comprende la tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, le imposte e i supplementi versati per tutti i servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel biglietto;

s) «prezzo del biglietto»: il prezzo totale pagato per un biglietto che comprende la tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, le imposte e i supplementi versati per tutti i servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel biglietto, quali tutti i costi di check-in, fornitura dei biglietti ed emissione delle carte d'imbarco e trasporto di una quantità minima di bagaglio, comprendente un collo di bagaglio a mano, uno di bagaglio da stiva e beni di prima necessità, nonché tutti i costi connessi al pagamento, ad esempio le commissioni per il pagamento mediante carta di credito; il prezzo del biglietto pubblicato anticipatamente rispecchia sempre il prezzo finale da pagare per il biglietto.

Motivazione

Per motivi di chiarezza e comparabilità, è necessario definire un pacchetto base di servizi che devono essere inclusi nel prezzo del biglietto.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera t

 

Testo della Commissione

Emendamento

(t) «prezzo del volo»: il valore ottenuto moltiplicando il prezzo del biglietto per il rapporto tra la distanza del volo e la distanza totale della tratta o delle tratte comprese nel biglietto;

t) «prezzo del volo»: il valore ottenuto moltiplicando il prezzo del biglietto per il rapporto tra la distanza del volo e la distanza totale della tratta o delle tratte comprese nel biglietto; nel caso in cui il prezzo del biglietto non sia noto, il valore dell'eventuale rimborso è pari al supplemento pagato per un posto di classe superiore sul volo;

Motivazione

Il concetto di "prezzo del volo" proposto dalla Commissione non è applicabile quando il volo è offerto come parte di un pacchetto vacanza, dal momento che in tal caso il "prezzo del volo" non figura sul biglietto. L'emendamento proposto mira a porre rimedio a questa situazione. La parte di definizione aggiunta stabilisce che il livello del rimborso sia pari al valore di un posto di classe superiore sul volo in questione. Questa definizione si applicherebbe nel contesto di un rimborso parziale a seguito di sistemazione in classe inferiore (downgrading).

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera w

 

Testo della Commissione

Emendamento

(w) «ritardi in pista»: alla partenza, il tempo di permanenza a terra dell'aeromobile tra l'inizio dell'imbarco dei passeggeri e l'orario di decollo dell'aeromobile oppure, all'arrivo, il tempo trascorso tra il contatto dell'aeromobile con il suolo e l'inizio delle operazioni di sbarco dei passeggeri;

w) «ritardi in pista»: alla partenza, il tempo di permanenza a terra dell'aeromobile tra la fine dell'imbarco dei passeggeri e l'orario di decollo dell'aeromobile oppure, all'arrivo, il tempo trascorso tra il contatto dell'aeromobile con il suolo e l'inizio delle operazioni di sbarco dei passeggeri;

Motivazione

La durata dell'imbarco non va computata nella determinazione del ritardo in pista, in quanto dipende dalle dimensioni dell'aeromobile. Il ritardo deve essere calcolato in termini assoluti e non in relazione a ciascun aeromobile.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

All'articolo 2 è inserita la seguente lettera:

 

"y bis) «ritardo all'arrivo»: la differenza tra l'orario d'arrivo del volo indicato sul biglietto del passeggero e l'orario dell'arrivo effettivo del volo. Un volo in cui l'aeromobile è decollato ma in seguito è stato costretto a tornare all'aeroporto di partenza ed è nuovamente decollato in un momento successivo è considerato soggetto a un ritardo all'arrivo. Allo stesso modo, un volo che viene deviato ma alla fine raggiunge la sua destinazione finale o un aeroporto nelle vicinanze della destinazione finale è considerato soggetto a un ritardo all'arrivo.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera y ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

All'articolo 2 è inserita la seguente lettera:

 

"y ter) «riprotezione»: l'offerta di un trasporto alternativo, senza supplemento di prezzo, che consente al passeggero di raggiungere la sua destinazione finale.".

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5 e in caso di modifica dell'orario di partenza previsto di cui all'articolo 6, si presentino all'accettazione:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5 e in caso di modifica dell'orario di partenza previsto di cui all'articolo 6 o nel caso di una coincidenza di cui all'articolo 6 bis, si presentino all'accettazione:

Motivazione

L'emendamento modifica il testo in conformità con il nuovo articolo 6 bis sulla "perdita delle coincidenze".

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(a bis) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.

"3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta che non è accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico al pubblico, compresi i bambini di età inferiore ai due anni per i quali non è stato prenotato un posto separato. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici."

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'articolo 3, paragrafo 3 - che non è stato trattato nella proposta della Commissione.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. Tuttavia, qualora una parte del viaggio sia effettuata, conformemente al contratto di trasporto, con altri mezzi di trasporto o in elicottero, il presente regolamento si applica all'intera tratta e la parte del viaggio effettuata con un mezzo alternativo è considerata come una coincidenza ai fini del presente regolamento.

4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata. Tuttavia, qualora una parte del viaggio sia effettuata, conformemente a un unico contratto di trasporto e sulla base di un'unica prenotazione, con altri mezzi di trasporto o in elicottero, l'articolo 6 bis si applica all'intera tratta a condizione che tale altro mezzo di trasporto sia stato indicato nel contratto di trasporto. Il vettore aereo è responsabile dell'applicazione del presente regolamento all'intera tratta.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 3 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il presente regolamento si applica anche ai passeggeri trasportati nell'ambito di contratti "tutto compreso" ma lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri a norma della direttiva 90/314/CEE del Consiglio. Il passeggero ha diritto a presentare reclamo a norma del presente regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, ma in relazione agli stessi fatti non potrà cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato o ritardato per motivi diversi dalla cancellazione o dal ritardo del volo.

6. Il presente regolamento si applica anche ai passeggeri del trasporto aereo trasportati nell'ambito di contratti "tutto compreso" ma lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri a norma della direttiva 90/314/CEE del Consiglio. Il passeggero ha diritto a presentare reclamo al vettore aereo a norma del presente regolamento e all'organizzatore a norma della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, ma in relazione agli stessi fatti non potrà cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato o ritardato per motivi diversi dalla cancellazione o dal ritardo del volo.

Motivazione

L'emendamento è introdotto a scopo di chiarimento. Il regolamento 261/2004 e la direttiva 90/314/CEE sui viaggi tutto compreso sono due atti giuridici distinti. Dev'essere chiaro che i passeggeri non possono cumulare diritti a titolo di entrambi.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a) Il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo.

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari sono informati dei loro diritti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8 e, qualora l'orario di partenza concordato sia almeno due ore dopo l'orario di partenza originario, il vettore aereo operativo offre al passeggero l'assistenza di cui all'articolo 9. Tale assistenza di cui agli articoli 8 e 9 si aggiunge ai benefici di cui alla prima frase."

Motivazione

L'emendamento intende garantire ai volontari lo stesso livello di informazioni e di assistenza fornito a tutti gli altri passeggeri così che, prima di accettare qualunque offerta dal vettore aereo operativo, possano prendere decisioni basate su informazioni complete .

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

soppresso

"3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare un risarcimento ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma dell'articolo 8. Se il passeggero sceglie di essere riprotetto non appena possibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di partenza è almeno due ore dopo l'orario di partenza iniziale, il vettore operativo assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9".

 

Motivazione

Il regolamento in vigore prevede l'applicazione dell'articolo 9 senza dilazioni. È opportuno non modificare tale previsione. Non è giusto che i passeggeri cui viene negata la partenza senza loro responsabilità debbano, nell'attesa della partenza alternativa, aspettare due ore prima di ricevere ristoro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

"4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai biglietti di ritorno quando al passeggero è negato l'imbarco su un volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata o non aver pagato diritti aggiuntivi a tale scopo.

"4. Ai passeggeri non è negato l'imbarco su un viaggio di ritorno, anche se composto di più voli, per non aver utilizzato il viaggio di andata di un biglietto di andata e ritorno o per non aver pagato diritti aggiuntivi a tale scopo. In caso di negato imbarco per i suddetti motivi a passeggeri non consenzienti, si applicano i paragrafi 1 e 2. Inoltre il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare un risarcimento ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.

 

Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora il biglietto includa voli a tagliandi multipli e ai passeggeri sia negato l'imbarco perché il trasporto per il viaggio non è utilizzato su tutti i singoli voli o non è utilizzato nella sequenza concordata indicata sul biglietto.

Motivazione

La pratica seguita dalle compagnie aeree è contraria agli interessi dei consumatori e bisogna impedirla in futuro mediante una chiara base giuridica. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 9, cfr. l'emendamento precedente.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se un passeggero o un intermediario che agisce per suo conto segnalano errori ortografici nel nome di uno o più passeggeri inclusi nello stesso contratto di trasporto che potrebbero giustificare il negato imbarco, il vettore aereo li corregge fino a 48 ore prima della partenza senza oneri aggiuntivi per il passeggero o l'intermediario, fatte salve le eventuali norme nazionali o internazionali che lo vietano.

5. Se un passeggero o un intermediario che agisce per suo conto segnalano errori ortografici nel nome di uno o più passeggeri inclusi nello stesso contratto di trasporto che potrebbero giustificare il negato imbarco, il vettore aereo li corregge almeno una volta fino a 48 ore prima della partenza senza oneri aggiuntivi per il passeggero o l'intermediario, fatte salve le eventuali norme nazionali o internazionali che lo vietano.

Motivazione

La motivazione dell'emendamento presentato non concerne la versione italiana, nella quale l'unica modifica apportata riguarda un'omissione nel testo italiano della proposta della Commissione.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) È aggiunto il paragrafo seguente:

 

"5 bis. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano anche se il passeggero perde il volo perché:

 

 

a) il volo è decollato prima dell'orario di partenza previsto, mentre il passeggero è arrivato in aeroporto puntualmente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2; o

 

b) l'orario di partenza previsto del volo è stato anticipato e il passeggero non ne è stato informato almeno 24 ore prima; l'onere di provare che il passeggero è stato informato a tempo debito del cambiamento dell'orario di partenza previsto incombe al vettore aereo operativo.

 

Inoltre il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare un risarcimento al passeggero in questione a norma dell'articolo 7 e gli presta assistenza a norma degli articoli 8 e 9."

Motivazione

L'emendamento 35 (del progetto di relazione), rivisto, è in linea con la posizione del relatore in materia di diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, e in particolare con l'emendamento 1 al considerando 5, l'emendamento 11 al considerando 12, l'emendamento 32 all'articolo 4, paragrafo 3, e l'emendamento 33 all'articolo 4, paragrafo 4. Nell'emendamento 35, il terzo paragrafo dovrebbe pertanto essere soppresso e completato con il riferimento agli articoli 7, 8 e 9, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 4. (Nella presente motivazione tutti gli emendamenti sono indicati con riferimento alla numerazione del progetto di relazione).

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

 

"Biglietti a più tratte

 

1. Quando un biglietto a più tratte può essere utilizzato per dei voli in successione, il vettore aereo o il venditore di biglietti, quale definito nel regolamento (CE) n. 2111/2005, si accerta che il passeggero sia pienamente consapevole delle condizioni specifiche cui è subordinata la tariffa offerta, e lo invita a contattare il vettore, tramite i recapiti forniti, qualora sia impossibilitato a effettuare uno dei voli.

 

2. Qualora il passeggero non abbia effettuato il volo o la tratta di andata o un volo di collegamento, il vettore non cancella la prenotazione sul volo o la tratta di ritorno o sul volo successivo.

 

3. Il passeggero, se ha contattato il vettore prima del volo o tratta di ritorno o del volo successivo, può effettuare tale volo senza alcun onere aggiuntivo.

 

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3 il vettore, se è in grado di provare che le disposizioni del paragrafo 1 sono state rispettate, può applicare un supplemento tariffario d'importo non superiore alla differenza tra il prezzo già pagato per il volo indicato nel biglietto e il prezzo del singolo volo in questione alla data della prenotazione.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

"a) è offerta dal vettore operativo la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprotezione o il viaggio in una data successiva, a norma dell'articolo 8;

"(a) "a) è offerta dal vettore operativo la scelta tra il rimborso, il proseguimento del viaggio mediante riprotezione o il viaggio a un'ora successiva dello stesso giorno o in una data successiva, a norma dell'articolo 8;

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

"2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono pienamente informati dal vettore operativo o dall'organizzatore dei loro diritti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e delle eventuali modalità alternative di trasporto possibili."

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare il diritto dei passeggeri all'informazione in caso di cancellazione.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali e che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile.

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento a norma dell'articolo 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. In mancanza di prove, fornite dal vettore aereo in forma scritta, attestanti l'esistenza di circostanze eccezionali, il vettore aereo paga il risarcimento di cui all'articolo 7.

 

Le disposizioni del primo comma non esonerano i vettori aerei dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera c

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Negli aeroporti con un transito annuo di passeggeri di almeno tre milioni di unità per almeno tre anni consecutivi, il gestore assicura che le operazioni dell'aeroporto e degli utenti aeroportuali, in particolare dei vettori aerei e dei prestatori di servizi a terra, siano coordinate attraverso un adeguato piano di emergenza in caso di eventuali situazioni di cancellazioni e/o ritardi molteplici dei voli che bloccano un numero significativo di passeggeri nell'aeroporto, compresi i casi di fallimento della compagnia aerea o di revoca della licenza di esercizio. Il piano di emergenza viene elaborato per assicurare informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri rimasti a terra. Il gestore aeroportuale comunica il piano di emergenza e le modifiche allo stesso agli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma dell'articolo 16. Negli aeroporti che non raggiungono il numero di passeggeri indicato, il gestore aeroportuale adotta ogni misura ragionevole per coordinare gli utenti dell'aeroporto nonché per assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.".

5. In caso di eventuali situazioni di cancellazioni e/o ritardi molteplici dei voli che bloccano un numero significativo di passeggeri nell'aeroporto, compresi i casi di fallimento della compagnia aerea o di revoca di licenze di esercizio, negli aeroporti dell'Unione con un transito annuo di passeggeri di almeno un milione e mezzo di unità per almeno tre anni consecutivi i gestori aeroportuali dovrebbero garantire l'opportuno coordinamento degli utenti aeroportuali mediante un adeguato piano di emergenza.

 

Il piano di emergenza viene elaborato dal gestore aeroportuale in cooperazione con gli utenti aeroportuali, in particolare i vettori aerei, i prestatori di servizi a terra, i fornitori di servizi di navigazione aerea, i punti di vendita al dettaglio dell'aeroporto e coloro che forniscono assistenza speciale ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, e con la partecipazione, ove opportuno, delle pertinenti autorità e organizzazioni nazionali, regionali o locali.

 

Il gestore aeroportuale comunica il piano di emergenza e le modifiche allo stesso agli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma dell'articolo 16. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di applicazione abbiano sia le capacità che le risorse per agire efficacemente in relazione ai piani d'emergenza e per modificarli se necessario.

 

Negli aeroporti che non raggiungono il numero di passeggeri indicato, il gestore aeroportuale adotta ogni misura ragionevole per coordinare gli utenti dell'aeroporto nonché per assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.

Motivazione

Nell'interesse dei passeggeri, la soglia di tre milioni di passeggeri all'anno per gli aeroporti è considerata troppo elevata e va ridotta a 1,5 milioni. Per l'istituzione dei piani di emergenza, deve essere chiaramente indicato il coinvolgimento di tutti gli utenti aeroportuali e delle autorità nazionali, regionali o locali. L'obiettivo principale da raggiungere con la creazione dei piani d' emergenza è quello di garantire un adeguato coordinamento di tutte le parti interessate.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 - lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) È aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

 

"5 bis. Mentre i vettori aerei non possono ridurre i loro obblighi definiti a norma del presente regolamento, il piano di emergenza di cui al paragrafo 5 è istituito per definire un'azione coordinata nei casi in cui essa sia necessaria per garantire la fornitura di informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri bloccati a terra, e in particolare alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, segnatamente per quanto riguarda:

 

– la fornitura di informazioni ai passeggeri bloccati nell'aeroporto o che si stanno dirigendo verso l'aeroporto per iniziare il viaggio aereo;

 

– la fornitura di una sistemazione in loco nel caso in cui il gran numero di passeggeri bloccati superi la disponibilità di sistemazioni alberghiere;

 

– la fornitura di informazioni e assistenza ai passeggeri interessati dalle limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5;

 

– la riprotezione dei passeggeri rimasti a terra da parte di vettori alternativi e con mezzi di trasporto alternativi, senza costi o con costi limitati per i passeggeri, nel caso in cui il vettore operativo abbia cessato le operazioni.

Motivazione

L'emendamento è strettamente collegato al precedente emendamento all'articolo 5, paragrafo 5, e ha lo scopo di indicare in modo più dettagliato quali prestazioni esattamente i piani d'emergenza dovrebbero assicurare in fatto di informazione e assistenza. Le esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta richiedono una particolare attenzione.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 - lettera c ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) È aggiunto il seguente paragrafo 5 ter:

 

"5 ter. I vettori aerei sviluppano e mettono in atto procedure dettagliate che consentono loro di rispettare in modo efficace e coerente il presente regolamento, in particolare in caso di ritardi, cancellazioni, negato imbarco, interruzioni su vasta scala e fallimento. Dette procedure indicano chiaramente il referente della compagnia aerea, in ogni aeroporto, che ha la responsabilità di fornire informazioni affidabili riguardo all'assistenza, alla riprotezione o al rimborso e di adottare le misure immediate che si rendano necessarie. Il vettore aereo definisce le procedure e le condizioni per la fornitura di tali servizi in modo tale che detto rappresentante possa adempiere tempestivamente tale obbligo. Il vettore aereo comunica tali procedure e le loro eventuali modifiche all'organismo nazionale di applicazione designato a norma dell'articolo 16.

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 41 del relatore.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 - lettera c quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) E aggiunto il seguente paragrafo 5 quater:

 

"5 quater. In caso di cancellazione del volo a causa d'insolvenza, fallimento, oppure sospensione o cessazione delle attività di un vettore aereo, i passeggeri rimasti a terra hanno diritto al rimborso, a un volo di ritorno fino al punto di partenza o alla riprotezione, nonché all'assistenza, a norma degli articoli 8 e 9 del presente regolamento. Allo stesso modo, hanno diritto al rimborso i passeggeri che non hanno ancora iniziato il loro viaggio. I vettori aerei forniscono la prova di aver adottato tutte le misure necessarie, quali la sottoscrizione di un'assicurazione o l'istituzione di fondi di garanzia, affinché, all'occorrenza, ai passeggeri rimasti a terra siano assicurati l'assistenza, il rimborso o la riprotezione. Tali diritti spettano a tutti i passeggeri indipendentemente dal luogo di residenza, dal punto di partenza o dal luogo in cui hanno acquistato il biglietto.

Motivazione

Il fallimento, l'insolvenza, o la sospensione o cessazione delle attività di un vettore aereo possono dar luogo a violazioni dei diritti dei passeggeri: cancellazione del volo e costo della riprotezione a carico del passeggero. Spetta pertanto alle compagnie aeree proteggere i passeggeri da tali evenienze, e tale protezione non può essere subordinata a una scelta del passeggero e a un suo pagamento a tal fine.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se un vettore aereo operativo può ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato rispetto all'orario di partenza previsto o qualora posticipi l'orario di partenza previsto, offre ai passeggeri:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) quando il ritardo è di almeno cinque ore e include una o più notti;

ii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) quando il ritardo è di almeno tre ore e include ore notturne;

Motivazione

L'emendamento è in accordo con la sentenza della Corte di giustizia europea nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon contro Condor e Böck & Lepuschitz contro Air France, che riconosce ai passeggeri, in caso di ritardi prolungati, cioè di più di tre ore, gli stessi diritti dei passeggeri i cui voli sono cancellati. La soglia di cinque ore è quindi ridotta a tre ore.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) l'assistenza prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) quando il ritardo è di almeno cinque ore.

iii) l'assistenza prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, quando il ritardo è di almeno tre ore.

Motivazione

L'emendamento è in accordo con la sentenza della Corte di giustizia europea nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon contro Condor e Böck & Lepuschitz contro Air France, che riconosce ai passeggeri, in caso di ritardi prolungati, cioè di più di tre ore, gli stessi diritti dei passeggeri i cui voli sono cancellati. La soglia di cinque ore è quindi ridotta a tre ore. Cfr. anche l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, punto ii).

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"1 bis. Se un vettore aereo operativo anticipa di più di tre ore l'orario di partenza previsto, offre ai passeggeri il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o la riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Il passeggero può organizzare la propria riprotezione e può chiedere il rimborso delle spese corrispondenti se il vettore aereo operativo non offre la scelta della riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)."

Motivazione

Quando la modifica dell'orario comporta una differenza eccessiva, ai passeggeri dev'essere offerta la possibilità di chiedere il rimborso o la riprotezione. Inoltre, secondo la nuova disposizione dell'articolo 8, paragrafo 6 bis, ai passeggeri dev'essere offerta la possibilità di organizzare essi stessi un trasporto alternativo e di chiedere il rimborso dei relativi costi qualora il vettore aereo operativo non offra la scelta della riprotezione.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettere a, b e c

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) cinque o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per tutte le tratte interne all'UE e per le tratte da/verso i paesi terzi fino a 3 500 km;

a) tre o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per tutte le tratte fino a 2 500 km;

b) nove o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte da/verso paesi terzi comprese tra 3 500 e 6 000 km;

b) cinque o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte interne all'UE superiori a 2 500 km o per le tratte da/verso paesi terzi comprese tra 2 500 e 6 000 km ;

c) dodici o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte da/verso paesi terzi uguali o superiori a 6 000 km.

c) sette o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte da/verso paesi terzi superiori a 6 000 km.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che il ritardo o la modifica dell'orario sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile.

4. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento a norma dell'articolo 7 se può dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali.

 

Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. In mancanza di prove, fornite dal vettore aereo in forma scritta, attestanti l'esistenza di circostanze eccezionali, il vettore aereo paga il risarcimento di cui all'articolo 7. Quanto precede non esonera i vettori aerei dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 50 del relatore.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, qualora un ritardo in pista sia superiore a un'ora, il vettore aereo operativo offre gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e all'acqua potabile, assicura l'adeguato riscaldamento o raffreddamento della cabina passeggeri e garantisce che sia messa a disposizione l'assistenza medica ove necessario. Quando un ritardo in pista si protrae per cinque ore al massimo, l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si posiziona in un'altra zona consona allo sbarco dove i passeggeri possono sbarcare e beneficiare della stessa assistenza specificata al paragrafo 1, a meno che non esistano motivi di sicurezza che impediscono all'aeromobile di abbandonare la propria posizione sulla pista.

5. Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, qualora un ritardo in pista sia superiore a un'ora, il vettore aereo operativo offre gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e all'acqua potabile, assicura l'adeguato riscaldamento o raffreddamento della cabina passeggeri e garantisce che sia messa a disposizione l'assistenza medica ove necessario. Quando un ritardo in pista si protrae per due ore al massimo, l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si posiziona in un'altra zona consona allo sbarco dove i passeggeri possono sbarcare, a meno che non esistano motivi di sicurezza che impediscono all'aeromobile di abbandonare la propria posizione sulla pista. Dopo un ritardo complessivo di più di tre ore rispetto all'orario di partenza iniziale, i passeggeri beneficiano della stessa assistenza specificata al paragrafo 1, incluse le opzioni di rimborso, volo di ritorno e riprotezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e ricevono le informazioni del caso.

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 51 del relatore, con il riferimento aggiuntivo al diritto al rimborso o al ritorno o alla riprotezione.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un passeggero perda una coincidenza in seguito al ritardo o alla modifica dell'orario di un volo precedente, il vettore aereo comunitario che opera la coincidenza gli offre:

Qualora un passeggero, in seguito al ritardo o alla modifica dell'orario di un volo precedente, perda una coincidenza per la quale ha una prenotazione, ivi compresa l'eventuale prenotazione su un volo alternativo in caso di riprotezione, il vettore aereo dell'Unione che opera detto volo precedente e che è responsabile di detto ritardo o di detta modifica dell'orario gli offre:

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), se l'orario di partenza del volo o del mezzo di trasporto alternativi messi a disposizione a norma dell'articolo 8 è previsto almeno cinque ore dopo l'orario di partenza previsto del volo perso e il ritardo include una o più notti.

iii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), se l'orario di partenza del volo o del mezzo di trasporto alternativi messi a disposizione a norma dell'articolo 8 è previsto almeno tre ore dopo l'orario di partenza previsto del volo perso e il ritardo include ore notturne.

Motivazione

L'emendamento è in linea con i precedenti emendamenti riguardanti le soglie previste all'articolo 6. Inoltre è necessaria maggiore chiarezza, in quanto l'attuale formulazione potrebbe essere fraintesa nel senso che la sistemazione sarebbe offerta a titolo di risarcimento solo se nel ritardo è inclusa una notte intera.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il passeggero che perde una coincidenza in seguito al ritardo di una delle coincidenze precedenti ha diritto al risarcimento da parte del vettore aereo comunitario che ha operato la coincidenza precedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il ritardo è calcolato facendo riferimento all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale.

2. Il passeggero che perde una coincidenza in seguito al cambiamento d'orario o al ritardo di una delle coincidenze precedenti di almeno 90 minuti, calcolato facendo riferimento all'ora di arrivo al punto di trasferimento, ha diritto al risarcimento da parte del vettore aereo dell'Unione che ha operato la coincidenza precedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il ritardo complessivo è calcolato facendo riferimento all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale.

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 54 del relatore. Il testo specifica che i 90 minuti di ritardo sono calcolati facendo riferimento all'ora di arrivo dell'aeromobile.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai vettori aerei dei paesi terzi che operano una coincidenza da o verso un aeroporto dell'UE.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai vettori aerei dei paesi terzi che operano una coincidenza da un aeroporto situato nell'Unione verso un altro aeroporto situato nell'Unione, o da un aeroporto situato nell'Unione verso un aeroporto situato fuori dall'Unione .

Motivazione

La modifica è necessaria per garantire la coerenza con l'articolo 3, paragrafo 1, concernente l'ambito di applicazione del regolamento e per evitare problemi di extraterritorialità in relazione ai vettori di paesi terzi.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

"1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

a) 300 EUR per tutte le tratte inferiori o pari a 2 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte comprese tra 2 500 e 6 000 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

c) 600 EUR per tutte le tratte pari o superiori a 6 000 chilometri.

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo."

L'emendamento mira a sostituire una disposizione dell'atto vigente - l'articolo 7, paragrafo 1 - che non è stata ripresa interamente nella proposta della Commissione.

Motivazione

Il regolamento vigente definisce un risarcimento per i "voli" e tale concetto deve rimanere nella revisione.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è pagato in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari.

3. Con l'accordo del passeggero, il risarcimento di cui al paragrafo 1 è pagato mediante trasferimento bancario elettronico, rimborso sulla carta di credito o versamento sul conto indicato dal passeggero avente diritto. La Commissione aumenta gli importi del risarcimento previa consultazione del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16.

Motivazione

Si verificano problemi con i vettori che pagano i risarcimenti mediante assegni bancari.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il vettore aereo può raggiungere un accordo volontario con il passeggero che sostituisca le disposizioni in materia di risarcimento di cui al paragrafo 1, a condizione che tale accordo sia confermato da un documento sottoscritto dal passeggero e che ricordi a quest'ultimo il diritto al risarcimento previsto dal presente regolamento.".

5. Il vettore aereo può raggiungere un accordo volontario con il passeggero che sostituisca il risarcimento di cui al paragrafo 1 con altri benefici, non monetari, di valore almeno equivalente (per esempio buoni di volo senza scadenza d'importo pari al 100% del diritto al risarcimento), a condizione che tale accordo sia confermato da un documento sottoscritto dal passeggero e che informi quest'ultimo in modo inequivocabile del diritto al risarcimento previsto dal presente regolamento. Un accordo di questo tipo può essere stipulato esclusivamente dopo che si siano verificati gli eventi che fanno sorgere il diritto.

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 61 del relatore. Senza di esso, sarebbe possibile prevedere che i passeggeri firmino tale documento in anticipo, al momento della prenotazione del volo.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. L'onere di provare quando e in che modo il passeggero ha accettato la forma di pagamento del risarcimento o di rimborso del costo del biglietto di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nonché se e quando il passeggero ha accettato l'accordo di cui al paragrafo 5, incombe al vettore aereo operativo.

Motivazione

Questa disposizione specifica con chiarezza a chi incombe l'onere della prova.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – primo trattino

Testo della Commissione

Emendamento

– il rimborso entro sette giorni dalla richiesta del passeggero, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo del volo per la o le parti di tratta non effettuate e per la o le parti di tratta già effettuate se il volo in questione risulta inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

‒ il rimborso entro sette giorni lavorativi dalla richiesta del passeggero, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo del biglietto per la o le parti di tratta non effettuate e per la o le parti di tratta già effettuate se il volo in questione risulta inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

Motivazione

Chiarimento volto a precisare che si tratta di giorni lavorativi e non di calendario. Inoltre il rimborso va rapportato al prezzo del biglietto come definito all'articolo 2, lettera s e non al prezzo del volo.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il paragrafo 1, lettera b), si applica anche ai casi in cui l'aeromobile è decollato ma in seguito è stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione. A norma del paragrafo 3, il vettore aereo si fa carico delle spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il vettore aereo operativo che offre a un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, si fa carico delle spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero.

3. Il vettore aereo operativo che offre a un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, si fa carico delle spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se il passeggero sceglie l'opzione di cui al paragrafo 1, lettera b), a seconda della disponibilità, ha diritto alla riprotezione con un altro vettore o a utilizzare altri mezzi di trasporto, qualora il vettore aereo operativo non possa trasportare il passeggero con i propri servizi e in tempo per giungere alla destinazione finale entro 12 ore rispetto all'orario di arrivo previsto. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/200823, l'altro vettore od operatore del trasporto non può addebitare al vettore contraente un prezzo superiore al prezzo medio pagato dai propri passeggeri per servizi equivalenti negli ultimi tre mesi.

5. Se il passeggero sceglie l'opzione di cui al paragrafo 1, lettera b), a seconda della disponibilità e a condizione che esistano alternative ragionevoli e comparabili, ha diritto alla riprotezione, non appena possibile, con un altro vettore aereo o a utilizzare altri mezzi di trasporto, qualora il vettore aereo operativo non possa trasportare il passeggero con i propri servizi e in tempo per giungere alla destinazione finale entro otto ore rispetto all'orario di arrivo previsto. Entro i 30 minuti successivi all'orario di partenza previsto, il vettore aereo comunica al passeggero se provvederà al trasporto entro i tempi previsti con i propri servizi. Il passeggero ha il diritto di rifiutare di viaggiare con altri mezzi di trasporto e, in tal caso, conserva i suoi diritti all'assistenza di cui all'articolo 9, in attesa della riprotezione.

____________

 

23 GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

 

Motivazione

Non devono esservi limitazioni di prezzo o condizioni che impongono l'uso di un mezzo di trasporto a causa delle défaillance di un altro mezzo. Non è chiaro, poi, come potrebbe essere applicata in pratica la nozione di "prezzo superiore al prezzo medio pagato dai propri passeggeri per servizi equivalenti negli ultimi tre mesi". Inoltre l'emendamento precisa che l'obbligo di organizzare il trasporto del passeggero continua a incombere al vettore aereo operativo i cui servizi sono interrotti.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se ai passeggeri viene offerta, a norma del paragrafo 1, una riprotezione totale o parziale con un altro mezzo di trasporto, il presente regolamento si applica al trasporto effettuato con tali mezzi alternativi come se esso fosse effettuato da un aeromobile a velatura fissa.

6. Se ai passeggeri viene offerta, a norma del paragrafo 1, una riprotezione totale o parziale con un altro mezzo di trasporto, l'articolo 6 bis si applica al trasporto effettuato con tali mezzi alternativi in conformità degli accordi di riprotezione in atto tra la compagnia aerea operativa e l'altro mezzo di trasporto. Il vettore aereo rimane responsabile dell'applicazione del presente regolamento per l'intero viaggio.

Motivazione

Va notato che esistano accordi di riprotezione tra diversi modi di trasporto che descrivono in dettaglio le condizioni di tale riprotezione e sarebbero applicabili in questi casi specifici.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"6 bis. Il passeggero può organizzare egli stesso la propria riprotezione e chiedere il rimborso delle spese corrispondenti se il vettore aereo operativo non offre la scelta della riprotezione di cui al paragrafo 1, lettera b)."

Motivazione

Il passeggero deve anche avere la scelta di organizzare egli stesso un trasporto alternativo senza perdere il diritto di chiedere il rimborso delle spese che ne derivano.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;

"a) a pasti e bevande; il vettore aereo offre acqua potabile per accompagnare i pasti, automaticamente e ogniqualvolta i passeggeri ne facciano richiesta."

 

L'emendamento è volto a modificare una disposizione figurante nell'atto vigente (all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) che non è menzionata nella proposta della Commissione.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo, luogo di residenza del passeggero o altro)

c) al trasporto dall'aeroporto al luogo di sistemazione (albergo, luogo di residenza del passeggero o altro) e ritorno.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche e messaggi via [...] fax o posta elettronica."

Motivazione

Il telex è un mezzo superato.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a ter) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.

"3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e di tutti i loro accompagnatori, ai bisogni delle madri o dei padri che viaggiano con bambini piccoli nonché ai bisogni dei bambini che viaggiano senza l'accompagnamento di adulti."

 

L'emendamento è volto a modificare una disposizione figurante nell'atto vigente (all'articolo 9, paragrafo 3) che non è menzionata nella proposta della Commissione.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater) È inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Il gestore aeroportuale fornisce gratuitamente strutture specifiche per i passeggeri con disabilità gravi che necessitano di spogliatoi e servizi igienici in tutti gli aeroporti dell'Unione aventi un traffico annuale superiore a un milione di passeggeri."

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione, il ritardo o la modifica del volo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, esso può limitare i costi totali della sistemazione in albergo a 100 EUR a notte e per passeggero e a un massimo di tre pernottamenti, a norma del paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo operativo che decide di applicare la limitazione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili dopo i tre pernottamenti, oltre a mantenere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 14.

4. Se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione, il ritardo o la modifica del volo sono dovuti a circostanze eccezionali e non si sarebbero comunque potuti evitare anche se fossero state correttamente adottate tutte le misure del caso, esso può limitare la durata totale della sistemazione in albergo a norma del paragrafo 1, lettera b), a un massimo di cinque pernottamenti. Se il passeggero provvede in proprio alla sistemazione, il vettore aereo può limitare i costi della sistemazione a 125 EUR a notte per passeggero. Il vettore aereo operativo che decide di applicare la limitazione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili dopo i cinque pernottamenti, oltre a mantenere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 14.

 

Tale limitazione non pregiudica, in ogni caso, l'obbligo del vettore aereo operativo di offrire una sistemazione, che rimane prioritario. La limitazione non si applica se il vettore aereo non è stato in grado di offrire la sistemazione.

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 69 del relatore. L'obbligo dei vettori aerei di offrire una sistemazione resta illimitato a eccezione dei casi in cui il passeggero sceglie di provvedere in proprio a una sistemazione. Il limite deve tuttavia essere aumentato da 100 EUR a 125 EUR. La limitazione non deve riguardare l'obbligo del vettore aereo di offrire una sistemazione in via prioritaria e non si applica nei casi in cui il vettore non adempie a tale obbligo.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'obbligo di offrire una sistemazione in albergo a norma del paragrafo 1, lettera b), non si applica se il volo in questione copre una distanza uguale o inferiore a 250 km e se sarà operato da un aeromobile con una capacità massima uguale o inferiore a 80 posti, salvo se il volo è una coincidenza Il vettore aereo operativo che sceglie di applicare tale esenzione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili.

soppresso

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il passeggero che opta per il rimborso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), mentre si trova all'aeroporto di partenza della sua tratta, o che sceglie la riprotezione in una data successiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non beneficia di maggiori diritti all'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, in relazione al volo in questione.

6. Il passeggero che opta per il rimborso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o che sceglie la riprotezione in una data successiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non beneficia di maggiori diritti all'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, in relazione al volo in questione. Se il passeggero, a seguito di tale decisione, sostiene spese dimostrabili per spostamenti da e verso l'aeroporto, ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per tali spostamenti in relazione alla tratta non utilizzata.

 

Motivazione

Le spese in questione includono il costo degli spostamenti da e verso l'aeroporto con bus, treno e taxi, nonché il costo del parcheggio presso l'aeroporto, dal momento che si tratta di spese dimostrabili.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto -10 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-10) All'articolo 10, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dal testo seguente:

 

"2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni lavorativi, secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3:"

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 11, si aggiunge il seguente paragrafo:

All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3. Il vettore aereo operativo non applica le limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, se il passeggero è una persona a mobilità ridotta o un suo accompagnatore, un minore non accompagnato, una donna in stato di gravidanza o una persona che necessità di specifica assistenza medica, a condizione che le loro particolari esigenze di assistenza siano notificate al vettore, al suo agente o all'organizzatore almeno 48 ore prima dell'orario di partenza previsto. Si ritiene che tali notifiche coprano l'intera tratta e la tratta di ritorno se entrambe le tratte sono state acquistate con lo stesso vettore aereo.".

"3. Il vettore aereo operativo non applica le limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, se il passeggero è una persona con disabilità o a mobilità ridotta o un suo accompagnatore, un minore non accompagnato, una donna in stato di gravidanza o una persona che necessità di specifica assistenza medica, a condizione che le loro particolari esigenze di assistenza siano notificate al vettore operativo, al suo agente o all'organizzatore almeno 48 ore prima dell'orario di partenza previsto. Si ritiene che tali notifiche coprano l'intero viaggio e il viaggio di ritorno se entrambe le tratte figurano nello stesso biglietto.

 

I vettori aerei si adoperano, inoltre, affinché sia riservato un buon trattamento ai cani guida e da assistenza. Le informazioni relative all'assistenza e alle disposizioni previste sono fornite mediante vari mezzi di comunicazione accessibili."

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"3 bis. Il personale navigante è formato per assistere i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta onde agevolarne l'imbarco e lo sbarco dall'aeromobile."

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"3 ter. Una compagnia aerea non può negare l'imbarco a un passeggero con disabilità o a mobilità ridotta adducendo quale motivazione l'assenza di un accompagnatore, né può insistere sulla presenza sistematica di un accompagnatore."

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1."

"2. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero a un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento non può essere detratto da detto risarcimento."

 

L'emendamento è volto a modificare una disposizione figurante nell'atto vigente (all'articolo 12, paragrafo 2) che non è menzionata nella proposta della Commissione.

Motivazione

Le disposizioni originarie si prestavano a diverse interpretazioni e questa ambiguità va eliminata. Al momento è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea una causa in materia (rif. X ZR/111/12).

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora il vettore aereo operativo versi un risarcimento o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione del presente regolamento o della legislazione nazionale può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento per i costi sostenuti a titolo del presente regolamento ai terzi che hanno contribuito a far sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi.

Qualora il vettore aereo operativo versi un risarcimento o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, fatti salvi i contratti di esclusione della responsabilità conclusi con soggetti terzi vigenti al momento del contenzioso in questione, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento o un rimborso integrale per i costi sostenuti a titolo del presente regolamento ai soggetti, compresi soggetti terzi, che hanno contribuito a far sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi a norma del diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento o un rimborso dei costi a un aeroporto o a qualunque altro soggetto terzo con cui abbia stipulato un contratto.

Motivazione

La presente disposizione non incide sui contratti di esclusione della responsabilità esistenti (ad esempio tra aeroporti e compagnie aeree). È necessario chiarire che ciò non riguarda i passeggeri.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il gestore aeroportuale e il vettore aereo operativo provvedono affinché nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione) e alla porta di imbarco sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per tutti un avviso contenente il testo seguente: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che elenca i diritti del passeggero, in particolare in materia di assistenza e di risarcimento".

1. Il gestore aeroportuale e il vettore aereo operativo provvedono affinché nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione) e alla porta di imbarco sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per tutti un avviso contenente il testo seguente: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore o anticipato di almeno due ore rispetto all'orario di partenza previsto del volo rispetto all'orario previsto iniziale indicato sul biglietto, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che elenca i diritti del passeggero, in particolare in materia di assistenza e di risarcimento".

Motivazione

È opportuno tenere conto anche dell'anticipo dell'orario di partenza di un volo.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"1 bis. I vettori aerei istituiscono, in ogni aeroporto in cui operano, punti di contatto presso i quali assicurano la presenza di personale di contatto o di soggetti terzi incaricati dal vettore aereo interessato di fornire ai passeggeri le necessarie informazioni sui loro diritti, ivi comprese le procedure di reclamo, di prestare loro assistenza e di intervenire immediatamente in caso di cancellazione o ritardo di voli, imbarco negato e perdita o ritardo di bagagli. Tali punti di contatto sono disponibili durante gli orari operativi dei vettori aerei e fino al completamento dello sbarco dei passeggeri dall'ultimo aereo, al fine di assistere i passeggeri, fra l'altro, in relazione a rimborsi, riprotezioni e riprenotazioni nonché per accogliere i loro reclami."

Motivazione

La presenza di un punto di contatto locale in rappresentanza del vettore aereo in un aeroporto, il quale in caso di necessità sia in grado di intervenire immediatamente per conto del vettore aereo, contribuirebbe a far sì che i passeggeri fruiscano dei loro diritti. Soltanto le compagnie aeree dispongono di tutte le informazioni concernenti l'eventuale interruzione di un volo e la perdita o il ritardo dei bagagli. È necessario migliorare le informazioni relative ai diritti dei passeggeri e alle possibilità di presentare reclami e domande di risarcimento.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"1 ter. Il vettore aereo operativo fornisce ai passeggeri informazioni trasparenti e chiaramente leggibili in merito ai diritti dei passeggeri e ai contatti per ricevere aiuto e assistenza sui biglietti elettronici e sulle versioni elettroniche e stampate di una carta d'imbarco."

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il vettore aereo operativo che nega l'imbarco o cancella un volo presenta a ogni passeggero in questione un avviso scritto contenente le regole in materia di risarcimento e assistenza stabilite dal presente regolamento, comprese le informazioni sulle eventuali limitazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una modifica dell'orario di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 bis.

2. In caso di imbarco negato, cancellazione del volo, ritardo o modifica dell'orario di almeno due ore, il vettore aereo operativo ne informa pienamente quanto prima il passeggero in questione tramite un avviso scritto o in formato elettronico contenente le regole in materia di risarcimento e assistenza stabilite dal presente regolamento, comprese le informazioni sulle eventuali limitazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e le informazioni circa i possibili mezzi di trasporto alternativi. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni relative all'indirizzo del vettore cui inviare il reclamo e le modalità per prendere contatto con l'organismo nazionale di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 bis.

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 37 del relatore, specifica le modalità di informazione, orali e scritte, ed estende agli organizzatori l'obbligo di informare i passeggeri.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.

3. Per quanto concerne le persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi adeguati e utilizzando formati adeguati.

Motivazione

L'emendamento è in linea con i precedenti emendamenti riguardanti la definizione completa di "persona disabile o a mobilità ridotta" e allarga la categoria a tutte le persone disabili e a mobilità ridotta.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il gestore aeroportuale assicura che le informazioni generali sui diritti dei passeggeri siano esposte in modo chiaro e visibile nella zona passeggeri dell'aeroporto. Assicura inoltre che tutti i passeggeri presenti all'aeroporto siano informati in merito alla cancellazione del volo e ai propri diritti nel caso in cui la compagnia aerea interrompa inaspettatamente le operazioni, come in caso di fallimento o di revoca della licenza di esercizio.

4. Il gestore aeroportuale assicura che le informazioni generali sui diritti dei passeggeri siano esposte in modo chiaro e visibile nella zona passeggeri dell'aeroporto. Sulla base delle informazioni ricevute, assicura inoltre che tutti i passeggeri presenti all'aeroporto siano informati in merito ai motivi e ai propri diritti in caso di ritardi e interruzioni del volo, come la cancellazione del volo, e in merito ai propri diritti nel caso in cui la compagnia aerea interrompa inaspettatamente le operazioni, come in caso di fallimento o di revoca della licenza di esercizio.

Motivazione

Il gestore aeroportuale non è in possesso di informazioni relative ai singoli passeggeri. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui sopra, tali informazioni devono pervenire in primo luogo dai vettori aerei.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore aereo operativo informa i passeggeri della situazione non appena possibile, e in ogni caso non oltre 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, e li informa altresì dell'orario di partenza previsto non appena tale informazione è disponibile, a condizione che il vettore abbia ricevuto le informazioni di contatto del passeggero a norma dei paragrafi 6 e 7, qualora il biglietto fosse acquistato da un intermediario.

5. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore aereo operativo informa i passeggeri della situazione, compresa la causa dell'interruzione, non appena l'informazione sia disponibile, e in ogni caso non oltre 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, e li informa altresì dell'orario di partenza previsto, a condizione che il vettore abbia ricevuto le informazioni di contatto del passeggero a norma dei paragrafi 6 e 7, qualora il biglietto fosse acquistato da un intermediario.

Motivazione

Come si legge al considerando 20 della proposta della Commissione, i passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. Il presente emendamento intende rafforzare le informazioni fornite ai passeggeri in tempo reale nei casi di ritardo o cancellazione, onde consentire loro di esercitare efficacemente i propri diritti.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"5 bis. Il vettore aereo dispone, al banco di accettazione e di imbarco, di documenti contenenti la Carta europea dei diritti dei passeggeri aerei, che il personale mette a disposizione su richiesta dei passeggeri. La Commissione europea aggiorna tali documenti contenenti la Carta ogniqualvolta i diritti dei passeggeri aerei siano modificati in modo sostanziale."

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"5 ter. Le compagnie aeree forniscono un'assistenza telefonica accessibile ed efficace a tutti i passeggeri che hanno prenotato un viaggio. In caso di interruzione del viaggio, il servizio di assistenza fornisce informazioni e propone soluzioni alternative. Il costo della chiamata non supera in nessun caso il costo di una chiamata locale."

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente dal vettore aereo operativo ma da un suo intermediario stabilito nell'Unione, quest'ultimo fornisce al vettore le informazioni per contattare il passeggero, a condizione che il passeggero abbia dato un'autorizzazione esplicita e in forma scritta. L'autorizzazione può avvenire solo sulla base dell'esplicito consenso del passeggero ("opt-in"). Il vettore può utilizzare queste informazioni esclusivamente per soddisfare gli obblighi di informazione a norma del presente articolo, e non a scopo di marketing, ed è tenuto a cancellarli entro 72 ore dal completamento del contratto di trasporto. L'elaborazione, l'archiviazione e l'accesso alle informazioni sono effettuati ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati24.

6. Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente dal vettore aereo operativo ma da un suo intermediario stabilito nell'Unione, quest'ultimo fornisce al vettore le informazioni per contattare il passeggero, a condizione che il passeggero abbia dato il suo consenso. Tale consenso può avvenire solo mediante una scelta esplicita ("opt-in"). Il vettore può utilizzare queste informazioni esclusivamente per soddisfare gli obblighi di informazione a norma del presente articolo, e non a scopo di marketing, ed è tenuto a cancellarli entro 72 ore dal completamento del contratto di trasporto. Il consenso del passeggero relativamente al trasferimento delle proprie informazioni di contatto al vettore aereo e all'elaborazione, l'archiviazione e l'accesso alle informazioni è acquisito ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati24.

____________

_____________

24 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

24 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Motivazione

Il consenso del passeggero va acquisito nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati, la quale non specifica la forma del consenso ("scritta"). Il termine "autorizzazione" viene sostituito con "consenso", conformemente alla formulazione utilizzata nella normativa europea sulla protezione dei dati.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il paragrafo 6 non si applica a un intermediario che può dimostrare l'esistenza di un sistema alternativo che garantisce l'informazione del passeggero senza che vengano trasmesse le pertinenti informazioni di contatto.

7. Gli obblighi di cui al paragrafo 6 non si applicano a un intermediario che può dimostrare l'esistenza di un sistema alternativo che garantisce l'informazione del passeggero senza che vengano trasmesse le pertinenti informazioni di contatto o qualora il passeggero abbia deciso di non fornire le proprie informazioni di contatto.

Motivazione

Gli intermediari non dovrebbero essere considerati responsabili per la comunicazione delle informazioni qualora il passeggero abbia deciso di non fornire le proprie informazioni di contatto.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Il fornitore di servizi offre l'accesso diretto a informazioni accurate e obiettive sull'impatto ambientale (tra cui quello climatico) e sull'efficienza energetica del viaggio. Tali informazioni sono pubblicate e chiaramente visibili sia sui siti web dei vettori aerei e degli operatori turistici, sia sui biglietti stessi; la Commissione sostiene il lavoro in atto in tal senso.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter. Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 2, le comunicazioni elettroniche inviate al passeggero per informarlo della cancellazione, del ritardo prolungato o della modifica dell'orario indicano in modo esplicito che il passeggero può avere diritto al risarcimento e/o all'assistenza ai sensi del presente regolamento.

Motivazione

Indipendentemente dall'obbligo di presentare un avviso scritto contenente le regole in materia di risarcimento ai sensi del paragrafo 2 (obbligo che, in base ai sondaggi, è comunque poco rispettato), la notifica stessa della cancellazione o del ritardo deve contenere un riferimento agli eventuali diritti di risarcimento e assistenza.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le violazioni del presente regolamento avvenute negli aeroporti situati nel suo territorio, i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

Motivazione

Il regolamento si applica anche alle violazioni avvenute negli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri dell'UE.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'organismo nazionale di applicazione vigila attentamente sul rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine, i vettori aerei e i gestori aeroportuali forniscono i pertinenti documenti richiesti dall'organismo nazionale di applicazione. Per svolgere le proprie funzioni, quest'ultimo tiene conto altresì delle informazioni fornite dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. L'ONA può inoltre decidere di intraprendere azioni applicative in base ai singoli reclami trasmessi dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis.

2. L'organismo nazionale di applicazione vigila attentamente sul rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine, i vettori aerei e i gestori aeroportuali forniscono i pertinenti documenti richiesti dall'organismo nazionale di applicazione entro un mese dalla sua richiesta, fatti salvi gli obblighi dei vettori aerei di cui all'articolo 14 bis. Per svolgere le proprie funzioni, quest'ultimo tiene conto altresì delle informazioni fornite dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. L'ONA intraprende azioni applicative in base ai singoli reclami trasmessi dall'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. Gli Stati membri garantiscono che il rispettivo organismo nazionale di applicazione disponga di poteri sufficienti per sanzionare efficacemente le violazioni.

Motivazione

L'emendamento specifica un termine entro il quale i vettori aerei e i gestori aeroportuali sono tenuti a soddisfare le richieste di documenti ed elimina le attività di applicazione degli ONA, che sono elencate meglio in un nuovo paragrafo successivo.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I vettori aerei forniscono attivamente all'organismo nazionale di applicazione informazioni esaustive in merito al verificarsi di problemi tecnici, in particolare sui relativi motivi. L'organismo nazionale di applicazione condivide tali informazioni con gli organismi responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 16 bis.

Motivazione

I vettori aerei devono essere obbligati a fornire informazioni agli organismi nazionali di applicazione sulle circostanze e i motivi relativi ai problemi tecnici.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per le violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per le violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate, dissuasive e sufficienti a fornire ai vettori un incentivo finanziario a rispettare in modo coerente il presente regolamento.

Motivazione

Dallo studio intrapreso nel 2012 per conto della Commissione europea è emerso che le sanzioni sono troppo basse perché i vettori siano incentivati da un punto di vista economico a rispettare il regolamento, considerando anche che soltanto un numero limitato di passeggeri interessati da una violazione del regolamento ha probabilità di presentare un reclamo all'ONA.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora gli organismi istituiti a norma degli articoli 16 e 16 bis siano diversi, occorre istituire meccanismi di comunicazione che garantiscano lo scambio di informazioni tra i vari organismi e consentano all'organismo nazionale di applicazione di svolgere il proprio compito di vigilanza e di applicazione e all'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis di raccogliere le informazioni necessarie a esaminare i singoli reclami.

4. Conformemente alla direttiva 2013/11/UE, sono istituiti meccanismi di cooperazione fra l'organismo nazionale di applicazione e l'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis. Tali meccanismi di cooperazione comprendono scambi vicendevoli di informazioni per consentire all'organismo nazionale di applicazione di svolgere il proprio compito di vigilanza e di applicazione e all'organismo istituito a norma dell'articolo 16 bis di raccogliere le informazioni necessarie e acquisire la competenza tecnica necessaria per gestire i singoli reclami.

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 81 del relatore. La richiesta di un meccanismo a livello dell'Unione per lo scambio di informazioni è stata inserita nell'articolo 16 ter.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per ogni anno, al massimo entro la fine di aprile dell'anno successivo, gli organismi nazionali di applicazione pubblicano le statistiche relative alla propria attività, comprese le sanzioni comminate.

5. Per ogni anno, al massimo entro la fine di aprile dell'anno successivo, gli organismi nazionali di applicazione pubblicano le statistiche relative alla propria attività, comprese le sanzioni comminate. Gli organismi nazionali di applicazione pubblicano altresì, sulla base delle informazioni che i vettori aerei e i gestori aeroportuali sono tenuti a conservare e trasmettere, statistiche relative al numero e alla natura dei reclami, al numero delle cancellazioni, degli imbarchi negati e dei ritardi (con relativa durata) nonché al numero dei bagagli smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ai fini del presente regolamento, i vettori aerei comunicano le proprie informazioni di contatto agli organismi nazionali di applicazione degli Stati membri in cui operano.

6. In attesa del recepimento da parte degli Stati membri delle disposizioni della direttiva 2013/11/UE, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo nazionale di applicazione in merito a una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo e diretto a tali aeroporti.

Motivazione

Il presente emendamento viene presentato per garantire che gli organismi nazionali di applicazione mantengano le competenze relative alla gestione dei reclami fino all'entrata in vigore della direttiva sull'ADR nel 2015. Fino all'istituzione del nuovo organismo di risoluzione delle controversie, i passeggeri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di presentare i singoli reclami all'organismo nazionale di applicazione.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 -bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis. È aggiunto il seguente articolo:

 

"Articolo 16 -bis

 

Documenti di conformità

 

1. I vettori aerei comunitari elaborano e presentano all'organismo nazionale di applicazione dello Stato membro che ha rilasciato la relativa licenza di esercizio ai sensi del regolamento 1008/2008 e alla Commissione, entro il 1° gennaio 2016, un documento che dimostra in modo ragionevolmente dettagliato che le loro procedure operative sono sufficienti per garantire il rispetto sistematico di tutti i pertinenti articoli del presente regolamento.

 

1 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il contenuto minimo di siffatti documenti di conformità. Il contenuto minimo prevede almeno i piani di emergenza in caso di interruzioni gravi e identifica i soggetti responsabili della prestazione di assistenza e di altri diritti, le modalità pratiche e le procedure per la gestione dei reclami, la prestazione di assistenza e la concessione di risarcimenti nonché le procedure e le modalità di comunicazione con i passeggeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16 ter, paragrafo 2.

 

2. Qualsiasi altro vettore che presta servizi da un aeroporto dell'Unione presenta un documento di conformità agli ONA di tutti gli Stati membri in cui opera e alla Commissione.

 

3. I vettori aerei rivedono ogni tre anni, a partire dal 1° gennaio 2019, i loro documenti di conformità e presentano versioni aggiornate agli ONA competenti e alla Commissione.

 

4. L'organismo nazionale di applicazione tiene conto dei documenti di conformità presentati dai vettori aerei, verificando ove possibile la validità di tali documenti a fronte delle informazioni relative ai reclami.

Motivazione

Il documento di conformità sarebbe un modo economicamente conveniente per affrontare il problema principale connesso al regolamento, ovvero l'applicazione. Il contenuto prescritto dei documenti potrebbe essere determinato dal Comitato per i diritti dei passeggeri di cui all'articolo 16 quater del testo proposto. Essi potrebbero includere tra l'altro piani di emergenza per le interruzioni gravi, il personale incaricato dell'assistenza dei passeggeri, le procedure per il negato imbarco, la cancellazione dei voli, l'informativa ai passeggeri ecc.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al momento della prenotazione, i vettori forniscono ai passeggeri le informazioni sulle procedure di gestione dei reclami relativi ai loro diritti stabiliti nel presente regolamento nonché i dati per contattarli, che il passeggero può utilizzare per presentare un reclamo, anche per via elettronica. Il vettore indica inoltre ai passeggeri l'organismo o gli organismi responsabili della gestione dei reclami dei passeggeri.

1. I vettori, gli organizzatori o i venditori di biglietti di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2111/2005 forniscono ai passeggeri le informazioni sulle procedure dei vettori per la gestione dei reclami e sui termini pertinenti di cui al paragrafo 2 relativamente ai loro diritti stabiliti nel presente regolamento nonché i dati per contattarli, che il passeggero può utilizzare per presentare un reclamo, anche per via elettronica. Il vettore e, se del caso, l'organizzatore, indicano inoltre ai passeggeri l'organismo o gli organismi responsabili della gestione dei reclami dei passeggeri istituiti dagli Stati membri a norma del presente articolo e dell'articolo 16. Le informazioni pertinenti sono comunicate al momento della prenotazione, sono accessibili a chiunque, sono indicate chiaramente sul biglietto del passeggero e sul sito web del vettore, sono fornite presso gli sportelli dei vettori situati negli aeroporti e sono comunicate nel messaggio di posta elettronica che informa il passeggero della cancellazione o del ritardo del volo. Al passeggero viene fornito, su richiesta, un modulo per la presentazione del reclamo.

Motivazione

È necessario migliorare le informazioni destinate ai passeggeri e riguardanti le procedure di reclamo. Se del caso, l'organizzatore trasmette ai passeggeri le informazioni generali sulle procedure e i recapiti degli organismi competenti.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'onere della prova riguardante la comunicazione delle informazioni necessarie ai passeggeri è a carico del vettore.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il passeggero che desidera presentare un reclamo al vettore aereo in merito ai propri diritti stabiliti dal presente regolamento deve presentarlo entro tre mesi dalla data in cui è stato effettuato il volo o in cui esso era previsto. Il vettore aereo accusa ricevimento del reclamo entro sette giorni dalla sua ricezione. Entro due mesi dal ricevimento del reclamo, il vettore fornisce una risposta completa al passeggero.

2. Il passeggero che desidera presentare un reclamo al vettore aereo in merito ai propri diritti stabiliti dal presente regolamento deve presentarlo entro tre mesi dalla data in cui è stato effettuato il volo o in cui esso era previsto. Il diritto del passeggero di far valere i diritti riconosciutigli dal presente regolamento dinanzi a un tribunale e mediante una procedura di conciliazione rimane impregiudicato dalla presentazione di un reclamo entro tre mesi e dopo tale scadenza. Il vettore aereo accusa ricevimento del reclamo entro sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Entro due mesi dal ricevimento del reclamo, il vettore fornisce una risposta completa al passeggero. Qualora il vettore aereo non dovesse comunicare una risposta completa entro il termine dei due mesi, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero.

 

Se, nella risposta, invoca il verificarsi di circostanze eccezionali, il vettore aereo illustra al passeggero le circostanze specifiche che hanno determinato la cancellazione o il ritardo. Il vettore aereo indica, inoltre, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione o il ritardo.

 

Nella risposta completa, il vettore aereo comunica inoltre al passeggero interessato le informazioni di contatto relative all'organismo istituito ai sensi del paragrafo 3, tra cui l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo email e l'indirizzo del sito web.

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 85 del relatore.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In conformità alla pertinente legislazione nazionale e dell'UE, ciascuno Stato membro istituisce uno o più organismi nazionali responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie tra i vettori aerei e i passeggeri sorte in merito ai diritti di cui al presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i passeggeri del trasporto aereo abbiano la possibilità di presentare le controversie sorte con i vettori aerei in merito ai diritti e ai doveri stabiliti nel presente regolamento a meccanismi di risoluzione extragiudiziale indipendenti, efficaci ed efficienti. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce uno o più organismi nazionali responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie tra i vettori aerei e i passeggeri sorte in merito ai diritti e ai doveri di cui al presente regolamento. Tali organismi sono distinti dagli organismi responsabili dell'applicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi abbiano il potere di comporre le controversie sorte tra i passeggeri aerei e i vettori aerei mediante decisioni giuridicamente vincolanti e applicabili per entrambe le parti. Per quanto concerne le controversie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11/UE, si applica soltanto la citata direttiva. I vettori aerei che operano voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o da un paese terzo diretto a tali aeroporti seguono il sistema di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla direttiva 2013/11/UE, che consente una composizione extragiudiziale semplice, rapida ed economica delle controversie tra passeggeri e vettori aerei.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo nazionale designato a norma del paragrafo 3 in merito a una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio. I reclami possono essere presentati non meno di due mesi dopo la presentazione del reclamo al vettore in questione, salvo se il vettore ha già fornito una risposta definitiva a tale reclamo.

4. Dopo aver ricevuto una risposta completa dal vettore aereo, il passeggero interessato può presentare reclamo presso qualsiasi organismo nazionale designato a norma del paragrafo 3 per la composizione extragiudiziale delle controversie in merito a una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo e diretto a tali aeroporti. I reclami possono essere presentati entro un termine prestabilito non inferiore a un anno dalla data in cui il passeggero ha presentato il reclamo al vettore interessato.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Se la compagnia aerea si dimostra inadempiente, l'organismo di gestione dei reclami informa l'organismo nazionale di applicazione, il quale, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2, adotta misure per garantire l'applicazione.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro sette giorni dal ricevimento del reclamo, l'organismo competente ne conferma la ricezione e ne trasmette una copia al pertinente organismo nazionale di applicazione. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo. Una copia della risposta definitiva deve essere trasmessa anche all'organismo nazionale di applicazione.

5. Quando l'organismo istituito riceve un reclamo ne dà notifica alle parti della controversia non appena riceve tutti i documenti contenenti le informazioni relative al reclamo. Esso trasmette una copia dei documenti relativi al reclamo al pertinente organismo nazionale di applicazione. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i 90 giorni di calendario dalla data in cui l'organismo designato ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo. Una copia della risposta definitiva deve essere trasmessa anche all'organismo nazionale di applicazione.

Motivazione

L'emendamento modifica l'articolo conformemente alla nuova direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Al fine di essere contattati riguardo alle questioni trattate dal presente regolamento, i vettori aerei comunicano le proprie informazioni di contatto agli organismi, istituiti ai sensi del presente articolo, degli Stati membri in cui operano.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Se sono invocati motivi di sicurezza a norma del presente regolamento, l'onere della prova incombe alla compagnia aerea interessata.

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis bis

 

Gli Stati membri prevedono organismi di mediazione ben attrezzati e indipendenti che contribuiscano, a titolo gratuito, alla ricerca di soluzioni in caso di conflitti tra i passeggeri e le compagnie aeree e i fornitori di servizi di altri modi di trasporto.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione facilita il dialogo tra gli Stati membri in materia di interpretazione e applicazione a livello nazionale del presente regolamento per il tramite del comitato di cui all'articolo 16 quater.

1. La Commissione facilita il dialogo e promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di interpretazione e applicazione a livello nazionale del presente regolamento per il tramite del comitato di cui all'articolo 16 quater.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione una relazione in merito alle proprie attività entro la fine di aprile di ogni anno successivo. La Commissione può decidere le questioni da affrontare in tali relazioni mediante atti delegati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16 quater.

2. Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione una relazione in merito alle proprie attività, ivi comprese le statistiche di cui all'articolo 16, paragrafo 5, entro la fine di aprile di ogni anno successivo. La Commissione può decidere le questioni da affrontare in tali relazioni mediante atti delegati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16 quater.

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La Commissione e gli Stati membri istituiscono un meccanismo a livello dell'Unione composto da tutti gli organismi istituiti a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 16 bis per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto concerne le violazioni, le sanzioni e le migliori pratiche riguardanti l'applicazione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri in formato elettronico.

Motivazione

Il presente emendamento si ricollega all'emendamento 81 del relatore. La richiesta di un meccanismo a livello dell'Unione per lo scambio di informazioni è stata eliminata dall'articolo 16, paragrafo 4, e inserita nell'articolo 16 ter concernente la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 ter – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Gli organismi nazionali di applicazione forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni e documenti pertinenti relativi ai singoli casi di violazione.

Motivazione

Al fine di creare un flusso coerente di informazioni, la Commissione deve essere in grado di ottenere le informazioni dagli ONA tramite una pertinente disposizione del presente regolamento.

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 ter – paragrafo 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater. La Commissione pubblica sul proprio sito web e aggiorna regolarmente, a decorrere al più tardi dal 1° maggio 2015, un elenco di tutti i vettori aerei operanti nell'Unione che violano sistematicamente le disposizioni del presente regolamento. A prescindere dalla dimensione o dalla nazionalità, si ritiene che qualsiasi vettore per il quale la Commissione ha ricevuto le prove delle violazioni ai sensi dell'articolo 16 ter, paragrafo 5 ter, avvenute nei confronti dei passeggeri di oltre 10 voli diversi in un anno di calendario e relative a più di un articolo del presente regolamento, violi sistematicamente il regolamento.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Considerando 16 quater bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 bis. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 16 quater bis

 

Atti delegati

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 quater ter riguardo all'aggiunta di elementi all'elenco esaustivo di circostanze considerate estraordinarie, derivante dal lavoro degli organismi nazionali di applicazione e dalle sentenze della Corte europea di giustizia."

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 15 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Considerando 16 quater ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 ter. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 16 quater ter

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 16 quater bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 quater bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

_________________

 

* GU si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2017 in merito al funzionamento e ai risultati del presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'impatto del risarcimento per ritardi prolungati e la limitazione della sistemazione in albergo in circostanze eccezionali di lunga durata. La Commissione trasmette inoltre una relazione in merito al potenziamento della protezione dei passeggeri del trasporto aereo sui voli provenienti da paesi terzi operati da vettori non comunitari, nell'ambito degli accordi relativi al trasporto aereo internazionale. Se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2017 in merito al funzionamento e ai risultati del presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'impatto del risarcimento per ritardi prolungati e la limitazione della sistemazione in albergo in circostanze eccezionali di lunga durata, le questioni concernenti l'interpretazione delle circostanze eccezionali, le statistiche pubblicate dagli organismi nazionali di applicazione sulle proprie attività e sulle sanzioni e le conclusioni riguardanti le pratiche di presunta violazione dei vettori aerei, i progressi compiuti nell'ambito dell'istituzione di organismi nazionali incaricati della composizione extragiudiziale delle controversie e le attività di questi ultimi. La Commissione trasmette inoltre una relazione in merito al potenziamento della protezione dei passeggeri del trasporto aereo sui voli provenienti da paesi terzi operati da vettori non unionali, nell'ambito degli accordi relativi al trasporto aereo internazionale. La Commissione presenta inoltre una relazione sull'efficacia delle misure e delle sanzioni adottate dagli organismi di cui all'articolo 16 e sull'eventuale opportunità di un approccio armonizzato; se necessario, tale relazione è accompagnata da proposte legislative.

Motivazione

Il relatore ritiene che la relazione della Commissione debba contenere informazioni più dettagliate onde valutare l'impatto, l'attuazione e l'applicazione del regolamento.

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. All'aeroporto il vettore comunitario fornisce un modulo di reclamo che consenta al passeggero di presentare immediatamente il reclamo per il ritardo o il danneggiamento del bagaglio. Tale modulo, che può assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Questa possibilità lascia impregiudicato il diritto del passeggero di presentare un reclamo con altri mezzi entro i termini stabiliti dalla convenzione di Montreal.

2. In tutti gli aeroporti dell'Unione il vettore unionale e il prestatore di servizi di assistenza a terra che opera per suo conto istituiscono un servizio il quale fornisce ai passeggeri un modulo di reclamo che consenta loro di presentare immediatamente, all'arrivo, il reclamo per il ritardo o il danneggiamento del bagaglio. Analogamente, il vettore unionale distribuisce, su richiesta dei passeggeri, il suddetto modulo per il reclamo nella zona di registrazione o al proprio sportello di servizio in aeroporto, o presso entrambi, e mette a disposizione il modulo sul proprio sito web. Il modulo, che può assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Questa possibilità lascia impregiudicato il diritto del passeggero di presentare un reclamo con altri mezzi entro i termini prescritti dalla convenzione di Montreal.

 

2 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato del modulo di reclamo standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva/d'esame di cui all'articolo 16 septies, paragrafo 2.

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 92 del relatore. Come tutti gli atti di esecuzione, il modulo di reclamo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue dell'UE.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. In caso di perdita, ritardo o danneggiamento del bagaglio, le compagnie aeree risarciscono per primi i passeggeri con i quali è stato sottoscritto un contratto prima di poter chiedere agli aeroporti o ai fornitori di servizi un indennizzo per i danni subiti, dei quali le compagnie aeree non sono necessariamente responsabili. "

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Durante il trasporto di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza registrati, il vettore aereo e i suoi agenti offrono a ciascuna persona a mobilità ridotta ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1107/200625 la possibilità di effettuare, senza oneri aggiuntivi, una dichiarazione speciale di interesse a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, al momento della prenotazione e al più tardi quando l'attrezzatura è consegnata al vettore.

1. Durante il trasporto di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza registrati, il vettore aereo e i suoi agenti sensibilizzano i passeggeri ai propri diritti e offrono a ciascuna persona con disabilità o a mobilità ridotta ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1107/200625 la possibilità di effettuare, senza oneri aggiuntivi, una dichiarazione speciale di interesse a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, al momento della prenotazione e al più tardi quando l'attrezzatura è consegnata al vettore. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato del modulo da utilizzare per tale dichiarazione di interesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16 septies, paragrafo 2.

__________________

__________________

25 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

25 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

Motivazione

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 93 del relatore. Un modello contribuirebbe a facilitare la procedura di dichiarazione. Esso aiuterebbe sia i passeggeri che i vettori a fornire le informazioni pertinenti e la documentazione necessaria in caso di distruzione, perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Le compagnie aeree garantiscono ai passeggeri, senza addebitare costi aggiuntivi, la possibilità di utilizzare fino alla porta d'imbarco le proprie sedie a rotelle, compresi i passeggini per bambini, che sono loro restituiti al portellone dell'aeromobile. Se per motivi di sicurezza ciò non è possibile, le compagnie aeree forniscono agli utilizzatori di sedie a rotelle un mezzo alternativo per spostarsi all'interno del terminal dell'aeroporto fintanto che questi non possano recuperare la propria sedia a rotelle. Se tali motivi di sicurezza sono direttamente correlati al terminal, il gestore aeroportuale ha la responsabilità di fornire il mezzo alternativo di spostamento di cui al presente paragrafo.

Motivazione

In numerosi aeroporti dell'UE non è consentito l'utilizzo di sedie a rotelle per persone a mobilità ridotta o di passeggini per bambini fino alla porta di imbarco e tali oggetti vengono talvolta restituiti solo nella zona di riconsegna bagagli. Ciò limita enormemente la mobilità di tali persone e pertanto occorre garantire il trasporto delle loro sedie a rotelle fino alla porta di imbarco. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per motivi di sicurezza, occorre mettere gratuitamente a disposizione mezzi di mobilità alternativi.

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del controllo della protezione dei passeggeri con disabilità o a modalità ridotta in caso di danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità, l'organismo nazionale di applicazione esamina e prende in considerazione anche le informazioni relative ai reclami in merito alle attrezzature per la mobilità presentate agli organismi di cui all'articolo 16 bis del regolamento 261/2004.

2. Ai fini del controllo della protezione dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta in caso di danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità o dei loro dispositivi di assistenza, l'organismo nazionale di applicazione esamina e prende in considerazione anche le informazioni relative ai reclami in merito alle attrezzature per la mobilità presentate agli organismi di cui all'articolo 16 bis del regolamento 261/2004.

Motivazione

Come in altre parti del regolamento, i dispositivi di assistenza sono da considerarsi alla stessa stregua delle attrezzature per la mobilità.

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 quater – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal …*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

____________

 

* GU si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Il testo è stato adattato al periodo standard della delega di potere conferita dal Parlamento alla Commissione.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 quinquies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Pur avendo una totale libertà commerciale per stabilire le condizioni con cui consentono il trasporto dei bagagli, i vettori aerei indicano chiaramente, al momento della prenotazione e nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione), il bagaglio massimo autorizzato che i passeggeri possono imbarcare in cabina o nella stiva dell'aeromobile su ciascun volo incluso nella loro prenotazione, precisando se il numero dei bagagli è limitato. Se sono previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei bagagli, i vettori aerei indicano chiaramente i dettagli di tali oneri al momento della prenotazione e su richiesta all'aeroporto.

1. I vettori aerei indicano chiaramente, nella fase iniziale della procedura di prenotazione, in tutti i canali di distribuzione utilizzati, tra cui i sistemi di prenotazione informatici, e nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione), il bagaglio massimo autorizzato che i passeggeri possono imbarcare in cabina o nella stiva dell'aeromobile su ciascun volo incluso nella loro prenotazione, precisando se il numero dei bagagli sarà limitato e se saranno applicate limitazioni agli acquisti effettuati in aeroporto. I dettagli degli oneri aggiuntivi applicabili al trasporto dei bagagli sono comunicati nella fase iniziale della procedura di prenotazione e, su richiesta, all'aeroporto in modo chiaro, trasparente e inequivocabile. I principali servizi di viaggio e gli oneri aggiuntivi devono essere chiaramente identificabili e acquistabili separatamente gli uni dagli altri.

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 95 del relatore al fine di aumentare la richiesta di trasparenza dei prezzi e la libertà del commercio.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ai passeggeri è consentito portare a bordo in cabina, a titolo gratuito, oggetti o effetti personali essenziali, ad esempio soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2006, il bagaglio a mano autorizzato può essere espresso nelle dimensioni massime e/o nel peso massimo del bagaglio a mano totale consentito per ciascun passeggero, ma senza alcuna limitazione riguardo al numero specifico di oggetti trasportati.

Motivazione

Le compagnie aeree devono determinare un bagaglio massimo consentito per peso o per dimensioni, ma deve essere vietata la possibilità di limitare il numero di oggetti.

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 quinquies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora circostanze eccezionali, quali motivi di sicurezza o la modifica del tipo di aeromobile successiva alla prenotazione, impediscano il trasporto in cabina di una parte del bagaglio considerata bagaglio a mano autorizzato, il vettore può trasportare tali bagagli nella stiva dell'aeromobile senza oneri aggiuntivi per il passeggero.

2. Il vettore aereo può disporre che gli oggetti di cui sopra siano trasportati nella stiva dell'aeromobile qualora circostanze eccezionali, dovute a motivi di sicurezza, e le caratteristiche specifiche dell'aeromobile ne impediscano la sistemazione in cabina. In tali casi non sono applicati addebiti supplementari.

Motivazione

Il presente emendamento intende tenere conto di circostanze eccezionali dovute all'aeromobile o a motivi di sicurezza che possono impedire il trasporto in cabina di una parte del bagaglio di cui all'articolo 6 quinquies, paragrafi 1 bis e 1 ter.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se, prima dell'imbarco o del decollo, il bagaglio a mano è spostato dalla cabina dell'aeromobile alla stiva, deve essere consegnato al passeggero come bagaglio a mano al momento dello sbarco dall'aeromobile.

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 sexies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un vettore aereo comunitario consente ai passeggeri di trasportare uno strumento musicale nella cabina passeggeri di un aeromobile nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nonché delle specifiche tecniche e dei limiti dell'aeromobile in questione. Il trasporto di strumenti musicali nella cabina dell'aeromobile è consentito a condizione che tali strumenti possano essere sistemati in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero. Un vettore aereo può stabilire che uno strumento musicale fa parte del bagaglio a mano cui ha diritto un passeggero e che non può essere trasportato in aggiunta a tale bagaglio.

1. Un vettore aereo unionale consente ai passeggeri di trasportare uno strumento musicale nella cabina passeggeri di un aeromobile nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nonché delle specifiche tecniche e dei limiti dell'aeromobile in questione. Il trasporto di strumenti musicali nella cabina dell'aeromobile è consentito a condizione che tali strumenti possano essere sistemati in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero. Dopo che ne è stato autorizzato il trasporto nella cabina di un aeromobile, uno strumento musicale fa parte del bagaglio a mano cui ha diritto un passeggero. Il vettore aereo può stabilire l'applicazione di oneri aggiuntivi per il bagaglio a mano trasportato in aggiunta a tale bagaglio.

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 sexies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se uno strumento musicale è troppo voluminoso per essere sistemato in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero, il vettore può chiedere il pagamento di un secondo biglietto se lo strumento musicale è trasportato come bagaglio a mano su un altro posto. Se è stato acquistato un secondo posto, il vettore aereo deve effettuare ogni sforzo ragionevole per sistemare il passeggero e lo strumento musicale in questione in posti vicini. Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. Il vettore aereo indica chiaramente nelle sue condizioni contrattuali le modalità di trasporto degli strumenti musicali e le tariffe applicabili.

2. Se uno strumento musicale è troppo voluminoso per essere sistemato in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero, il vettore può chiedere il pagamento di un secondo biglietto se lo strumento musicale è trasportato come bagaglio a mano su un altro posto. Tale biglietto aggiuntivo non è soggetto al pagamento della relativa tassa aeroportuale. Se è stato acquistato un secondo posto, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per sistemare il passeggero e lo strumento musicale in questione in posti vicini.

Motivazione

Al fine di migliorare la struttura dell'articolo, il testo cancellato è stato diviso e integrato nell'articolo 6 sexies, paragrafo 2 bis nuovo e 2 ter nuovo.

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 sexies – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. I vettori aerei forniscono speciali targhette da applicare in modo chiaro sugli strumenti musicali affinché siano movimentati con la dovuta attenzione. Sono ammessi al trasporto nella stiva di un aeromobile soltanto gli strumenti che sono imballati in modo idoneo in una custodia rigida e/o resistente concepita appositamente per tali oggetti.

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 sexies – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Un vettore aereo indica chiaramente al momento della prenotazione e nei suoi termini e condizioni i presupposti per il trasporto degli strumenti musicali, nonché gli oneri applicabili, i sistemi di cui è dotato l'aeromobile interessato per il trasporto di strumenti musicali e le dimensioni di tali sistemi. Se è necessario prenotare un secondo posto, ai passeggeri è offerta la possibilità di prenotare un secondo posto online.

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 septies

 

1. La Commissione è assistita dal Comitato per i diritti dei passeggeri. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Allegato: elenco non tassativo di circostanze considerate eccezionali ai fini del presente regolamento

"Allegato: elenco esaustivo di circostanze considerate eccezionali ai fini del presente regolamento

Motivazione

Onde assicurare la certezza del diritto in merito alla definizione di circostanze eccezionali, l'elenco stilato dovrebbe essere esaustivo.

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii. problemi tecnici non inerenti al normale funzionamento dell'aeromobile, quali l'identificazione di un difetto durante le operazioni di volo in questione, e che impediscono il normale proseguimento del volo, o un difetto di fabbricazione nascosto comunicato dal produttore o da un'autorità competente e che pregiudica la sicurezza del volo;

ii. problemi tecnici dell'aeromobile direttamente causati da un difetto di fabbricazione nascosto, riconosciuto ufficialmente come tale dal produttore o da un'autorità competente, emerso durante i controlli di manutenzione precedenti al volo o dopo la messa in servizio dell'aeromobile, che pregiudica la sicurezza del volo;

Motivazione

Emendamento tattico in opposizione all'emendamento 101?

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis. danni causati dall'impatto con volatili;

Motivazione

Il comportamento dei volatili nell'atmosfera sfugge al controllo delle compagnie aeree, quali che siano le misure precauzionali che queste possono adottare.

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii. i rischi legati alla sicurezza, gli atti di sabotaggio o di terrorismo che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;

iii. le guerre, i disordini politici, gli atti di sabotaggio o di terrorismo che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto iv

 

Testo della Commissione

Emendamento

iv. i rischi sanitari potenzialmente mortali o le emergenze sanitarie che richiedono l'interruzione o la deviazione del volo in questione;

iv. i rischi sanitari o le emergenze sanitarie che richiedono l'interruzione o la deviazione del volo in questione;

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto v

 

Testo della Commissione

Emendamento

v. limitazioni alla gestione del traffico aereo o la chiusura dello spazio aereo o di un aeroporto;

v. limitazioni impreviste alla gestione del traffico aereo o la chiusura imprevista dello spazio aereo, ivi comprese le chiusure della pista da parte delle autorità;

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vi

 

Testo della Commissione

Emendamento

vi. condizioni meteorologiche incompatibili con la sicurezza del volo;

vi. condizioni meteorologiche che sono incompatibili con la sicurezza del volo o che hanno danneggiato l'aeromobile in volo o sulla pista dopo la messa in servizio dell'aeromobile, rendendo così impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vii

 

Testo della Commissione

Emendamento

vii. vertenze di lavoro presso il vettore aereo operativo o presso i fornitori di servizi fondamentali, quali gli aeroporti o i fornitori di servizi di navigazione aerea.

vii. vertenze di lavoro impreviste presso il vettore aereo operativo o presso i fornitori di servizi fondamentali, quali gli aeroporti o i fornitori di servizi di navigazione aerea.

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le seguenti circostanze non sono considerate eccezionali:

soppresso

i. problemi tecnici relativi al normale funzionamento dell'aeromobile, quali i problemi rilevati durante la manutenzione ordinaria o durante i controlli dell'aeromobile che precedono il volo o che derivano dal fatto che tale manutenzione e tali controlli non sono stati effettuati correttamente;

 

ii. indisponibilità dell'equipaggio di volo o di cabina (salvo se tale indisponibilità è dovuta a vertenze di lavoro).

 

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Negli ultimi anni il settore dell'aviazione ha subito cambiamenti rilevanti collegati all'aumento del numero di passeggeri e dei voli nel mercato europeo liberalizzato. Tale evoluzione, tuttavia, generalmente positiva, è stata in qualche modo accompagnata da pratiche sleali e dalla riduzione della qualità dei servizi, che hanno avuto un impatto negativo sui viaggiatori. Dall'entrata in vigore del regolamento nel 2004, inoltre, i problemi possono essere osservati secondo interpretazioni diverse a causa delle zone grigie e delle lacune esistenti nel regolamento in vigore, della mancata uniformità applicativa negli Stati membri e delle difficoltà dei passeggeri a far valere i propri diritti quando i vettori infrangono la normativa. Il Parlamento si è già espresso in diverse occasioni in materia nell'ambito delle sue risoluzioni adottate nel 2012[1].

I seguenti elementi della proposta della Commissione potrebbero essere evidenziati come passi in avanti nell'applicazione dei diritti dei passeggeri aerei: il ruolo degli organismi nazionali di applicazione è stato definito meglio ed è stato esteso ai reclami riguardanti i bagagli; è stata introdotta una procedura di reclamo con termini temporali chiari ed è stato precisato il ruolo di un nuovo organismo che verrà istituito per gestire i reclami; sono state introdotte nuove disposizioni relative ai casi di negato imbarco, perdita di coincidenze e lunghi ritardi; è stato stilato un elenco non esaustivo di circostanze straordinarie onde chiarire i casi in cui i vettori aerei sono esonerati da pagamenti compensativi; è stato rafforzato l'obbligo a carico del vettore aereo di informare adeguatamente e tempestivamente i passeggeri; sono state introdotte nuove disposizioni sul trasporto di attrezzature per la mobilità e strumenti musicali.

Principali preoccupazioni

L'attuazione incompleta e incoerente del regolamento esistente da parte dei vettori e delle autorità nazionali provoca confusione nei passeggeri e nel settore. Inoltre i passeggeri non dispongono di informazioni sui propri diritti e sono insoddisfatti delle circostanze e dei costi connessi al rispetto dei loro diritti.

L'incertezza giuridica ha portato a una serie di sentenze da parte della Corte di giustizia europea, che con il passare del tempo hanno prodotto un'ampia giurisprudenza sui diritti dei passeggeri. Tuttavia è difficile avere una visione d'insieme su tale aspetto. I dati mostrano che in realtà soltanto un numero esiguo di passeggeri, pur avendo in teoria diritto a benefici e compensazioni, presenta una richiesta in tal senso o ne è destinatario.

L'elemento principale è il fatto che i vettori non riconoscono automaticamente i diritti dei passeggeri interessati, i quali devono dunque far valere individualmente i loro diritti presso grandi compagnie internazionali. In tali casi i clienti si sentono spesso insicuri, anche a causa della complessità della procedura. Molti passeggeri sono restii ad adire un tribunale a causa dei costi elevati e dell'impegno che ciò comporta, aspetti che sono sfruttati da alcune compagnie aeree per evitare di fornire tali servizi.

Pertanto le proposte del relatore sono generalmente orientate verso il rafforzamento dei diritti dei passeggeri.

Diritto al risarcimento in caso di ritardi prolungati:

Il regolamento rivisto dovrebbe essere esplicito in merito al diritto all'assistenza e al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi. I ritardi al di sopra dei quali si ha diritto all'assistenza o al risarcimento dovrebbero essere fissati in accordo con la sentenza della Corte di giustizia europea (cause C-407/07 e C-432/07 - Sturgeon) che riconosce ai passeggeri, in caso di ritardi prolungati, cioè di più di tre ore, gli stessi diritti dei passeggeri i cui voli sono stati cancellati. Il relatore accoglie favorevolmente il fatto che la proposta della Commissione tiene conto della sentenza Sturgeon.

Il relatore condivide il parere della Commissione secondo cui le soglie dovrebbero essere uguali per tutti i viaggi all'interno dell'UE, ma debbano dipendere dalla distanza nel caso dei viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative incontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani.

Alla luce della decisione della Corte di giustizia europea, tuttavia, il relatore non condivide il parere della Commissione secondo cui tutte le soglie debbano essere aumentate al fine di alleviare l'impatto finanziario sul vettore aereo e ridurre al minimo il rischio che possano cancellare più voli (considerando 11). Inoltre le soglie proposte sono ritenute troppo estese, in particolare per i voli all'interno dell'UE dove la durata del volo non supera solitamente le tre ore. Per tale ragione il relatore ha modificato l'articolo 6 sostituendo le soglie di cinque, nove e dodici ore rispettivamente con soglie di tre e cinque ore.

Al fine di agevolare ulteriormente l'applicazione dell'attuale sistema e fornire maggiore chiarezza ai passeggeri e alle compagnie aeree, il relatore propone inoltre di semplificare gli aspetti che fanno sorgere il diritto e gli importi dei risarcimenti di cui agli articoli 6, 6 bis e 7 introducendo i seguenti margini: 300 EUR per le tratte all'interno dell'Unione (indipendentemente dalla distanza del volo); 300 EUR per tutte le altre tratte fino a 3 500 km; 600 EUR per tutte le altre tratte di lunghezza superiore a 3 500 km.

Gli accordi volontari tra i vettori e i passeggeri circa il risarcimento dovrebbero essere applicabili soltanto se riguardano le modalità ma non il risarcimento stesso (articolo 7, paragrafo 5).

Diritti relativi alle coincidenze:

Destano particolare preoccupazione i casi in cui un passeggero perda una coincidenza in seguito alla modifica dell'orario o di un ritardo. Per questo motivo la Commissione ha introdotto giustamente un nuovo articolo 6 bis che impone al vettore aereo precedente che ha causato il ritardo al punto di trasferimento di offrire assistenza e riprotezione ai passeggeri che perdono la coincidenza.

I passeggeri che perdono una coincidenza devono inoltre poter chiedere un risarcimento come i passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una cancellazione. Tuttavia il relatore è del parere che, alla luce del gran numero di vettori che operano voli regionali a corto raggio all'interno dell'UE, l'onere finanziario debba essere ridotto per tali vettori. In quest'ottica, il relatore ha aggiunto una soglia di 90 minuti di ritardo del volo precedente al punto di trasferimento che darebbe al passeggero il diritto al risarcimento (considerando 13 bis nuovo, articolo 6 bis, paragrafo 2), a condizione che il ritardo alla destinazione finale del viaggio sia di più di 3 o 5 ore, rispettivamente. Per ragioni di proporzionalità viene aggiunta una duplice condizione, che è giustificata nel caso in cui il vettore aereo precedente abbia causato solo un breve ritardo che ha come risultato la perdita della coincidenza e un ritardo più prolungato alla destinazione finale.

Negato imbarco:

Il negato imbarco può verificarsi a seguito di sovraprenotazione (overbooking) per ragioni operative, come confermato dalla Corte. Un caso particolare di negato imbarco è la cosiddetta politica in caso di mancata presentazione all'imbarco praticata dai vettori aerei. In pratica i vettori aerei negano l'imbarco dei passeggeri su un volo di ritorno se non hanno utilizzato il viaggio di andata di un biglietto. Tale politica contrasta con l'interesse dei consumatori e dovrebbe essere chiaramente vietata. Il relatore propone pertanto di rafforzare la proposta della Commissione (considerando 7, articolo 4, paragrafo 4).

Il regolamento dovrebbe inoltre precisare che il " negato imbarco" deve comprendere i casi in cui la partenza è stata anticipata, con la conseguenza che un passeggero perde il volo, a meno che il passeggero non ne sia stato informato con almeno 24 ore di anticipo (considerando 5, articolo 2, lettera j), articolo 4 (5 bis nuovo). Se il cambio dell'orario è rilevante, il passeggero dovrebbe avere il diritto al rimborso o alla riprotezione (articolo 6, paragrafo 1, punto iii).

Inoltre, se una partenza è stata posticipata a un orario successivo, i diritti dovrebbero essere analoghi a quelli che scaturiscono in caso di un ritardo (considerando 12).

Il relatore ritiene che i passeggeri ai quali sia stato negato l'imbarco contro la loro volontà non debbano subire limitazioni in materia di assistenza e che si debba applicare immediatamente l'articolo 9. Per questa ragione non è d'accordo con la proposta della Commissione di applicare l'articolo 9 soltanto dopo un'attesa di due ore nel caso il passeggero abbia optato per una riprotezione dopo un negato imbarco (articolo 4, paragrafo 3, articolo 4, paragrafo 4).

Tutela in caso di ripetute interruzioni del volo:

Insolvenza

I casi di Spanair e Malev Airline mostrano quanto sia importante tutelare i diritti dei passeggeri quando si tratta di compagnie aeree che cessano la loro attività in seguito a difficoltà economiche. Di norma tali casi di cancellazione del volo sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 261/2004 e prevedono per il passeggero interessato un rimborso o l'offerta di un mezzo di trasporto alternativo. Tuttavia la pratica mostra che in caso di insolvenza persistono alcune incertezze in relazione ai pagamenti e che riguardano indirettamente anche i pacchetti dei tour operator. Pertanto occorre migliorare la normativa dell'UE.

Contrariamente a quanto previsto dalla Commissione, che non ha affrontato il problema principale della tutela dei passeggeri, il relatore ritiene che il riesame del regolamento debba contenere disposizioni in materia. Per garantire in modo efficace che il passeggero abbia diritto al risarcimento o a un biglietto di ritorno occorre obbligare i vettori aerei a fornire prove sufficienti sulla garanzia del rimborso dei passeggeri o del loro rimpatrio (considerando 9 bis nuovo, articolo 5 (5 quater nuovo)). Tale obbligo lascia ai vettori aerei la possibilità di adottare vari tipi di misure (ad esempio un fondo o un'assicurazione) per tutelare i passeggeri in tali casi.

Piani di emergenza

Un nuovo importante elemento introdotto dalla Commissione riguarda l'obbligo per i gestori aeroportuali e gli utenti degli aeroporti di istituire piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo e organizzare in modo coordinato l'assistenza e la riprotezione dei passeggeri. Se improvvisamente un vettore aereo cessa di operare, tali piani hanno la funzione di aiutare in particolare i passeggeri rimasti a terra. Il relatore ritiene che la soglia di 3 milioni di passeggeri sia troppo alta per gli aeroporti e debba essere ridotta a 1,5 milioni. È importante che le autorità nazionali, regionali o locali partecipino allo sviluppo di tali piani di emergenza (considerando 10, articolo 5, paragrafo 5)). Appositi emendamenti evidenziano la necessità di un'azione coordinata da parte di tutti i soggetti, di una maggiore precisazione sul contenuto dei piani di emergenza in merito alle informazioni e all'assistenza destinate ai passeggeri e di un obbligo specifico dei vettori aerei di mettere in atto procedure in caso di interruzioni di volo (considerando 10 bis nuovo, articolo 5, paragrafo 5, articolo 5 (5 bis nuovo).

Circostanze eccezionali:

I vettori aerei possono essere esonerati dal pagamento dei rimborsi se possono provare che i problemi sono causati da determinate circostanze eccezionali. Tuttavia sussiste molta incertezza sull'interpretazione di tale termine. Le specifiche sentenze della Corte di giustizia europea dovrebbero contribuire a formulare le disposizioni dell'UE con maggiore sicurezza. L'elenco allegato al presente regolamento funge da orientamento, mentre al concetto di "problemi tecnici" è riservata una particolare attenzione. Di fatto, le compagnie aeree spesso giustificano i loro ritardi o le cancellazioni dei voli con "problemi tecnici", senza dare ai passeggeri la possibilità di appurare le circostanze.

Il regolamento rivisto dovrebbe precisare il tipo di circostanza eccezionale che consente ai vettori aerei di non dover effettuare pagamenti compensativi. Il relatore ha apportato notevoli modifiche all'elenco non esaustivo allegato alla proposta della Commissione. L'emendamento di più ampia portata riguarda l'inclusione o l'esclusione di problemi tecnici in caso di circostanze eccezionali. Il relatore concorda con la decisione della Corte adottata nel caso Wallentin/Herrmann secondo cui come regola generale i difetti tecnici non rappresentano circostanze eccezionali. I problemi tecnici dovrebbero essere considerati, in via eccezionale, circostanze eccezionali, se sono causati da circostanze che non sono gestibili dal vettore aereo operativo, che riguardano la sicurezza del volo e impediscono il normale proseguimento del volo.

Inoltre un emendamento dovrebbe chiarire che anche se l'interruzione di un volo può essere causata da circostanze eccezionali, occorre provare che il vettore aereo ha adottato correttamente tutte le misure per evitare la cancellazione. Soltanto se entrambe le condizioni sono soddisfatte il vettore aereo è esonerato da pagamenti compensativi (articolo 5, paragrafo 3).

Diritto alla sistemazione in albergo:

In linea di principio, il diritto alla sistemazione in albergo è pacifico in caso di cancellazione del volo, mancata coincidenza o ritardi prolungati, se sono soddisfatte determinate condizioni. Il relatore concorda con la Commissione secondo cui in caso di circostanze eccezionali di lunga durata occorre limitare l'attuale responsabilità illimitata del vettore aereo di fornire una sistemazione. Tuttavia, contrariamente alla Commissione, il relatore propone di limitare soltanto i costi del pernottamento e non la durata stessa. Il relatore ritiene che i passeggeri che subiscono le circostanze eccezionali di lunga durata non debbano ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello che ricevono i passeggeri meno esposti a tali circostanze. In via eccezionale, i costi e la durata dell'assistenza per i passeggeri che provvedono autonomamente alla sistemazione potrebbero essere stabiliti in misura inferiore dal vettore aereo (considerando 16, articolo 9, paragrafo 4)). Con l'abbinamento delle proposte il relatore tiene conto sia degli interessi dei passeggeri che degli interessi delle compagnie.

L'assistenza limitata in caso di circostanze eccezionali non dovrebbe tuttavia sollevare il vettore aereo dal suo obbligo di fornire una sistemazione (articolo 9, paragrafo 4).

Diritto all'informazione:

Informare i passeggeri e la trasparenza sono elementi fondamentali nel contesto della revisione del regolamento esistente. Si tratta del loro diritto a essere informati adeguatamente in caso di interruzioni del volo, ma anche della causa dell'interruzione, di eventuali altre modalità di trasporto (articolo 14, paragrafo 4), dell'accesso alle procedure di reclamo e ai moduli di reclami, ecc. Dato che i vettori sono i principali responsabili e le fonti più affidabili per la fornitura di tali informazioni (considerando 20, articolo 5, paragrafo 2), il relatore ritiene che sia possibile migliorare sostanzialmente le informazioni e l'assistenza ai passeggeri attraverso una presenza adeguata dei vettori negli aeroporti (articolo 14 (1 bis nuovo).

Trasparenza dei prezzi:

Vi è anche l'esigenza di migliorare la struttura dei prezzi dei biglietti. Spesso i prezzi dei biglietti non sono sufficientemente trasparenti, il che confonde i passeggeri e rende difficile confrontare i prezzi. Il legislatore deve garantire che il regolamento sia concepito in modo tale da escludere ampiamente l'abuso. La definizione di "prezzo del biglietto" dovrebbe essere quanto più chiara e completa possibile. Il relatore propone pertanto di aggiungere alla definizione della Commissione alcuni servizi di base che dovranno essere sempre inclusi nel prezzo del biglietto come l'emissione della carta d'imbarco, il bagaglio minimo autorizzato e i costi connessi al pagamento come quelli relativi alle carte di credito (articolo 2, lettera s).

Procedura di reclamo:

Relativamente all'articolo 16 bis sulle procedure di reclamo sono stati introdotti vari emendamenti onde armonizzare il testo con la nuova direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR)[2][1] che obbliga gli Stati membri a istituire gli organismi nazionali per la risoluzione extragiudiziale, ovvero i futuri organismi incaricati della gestione dei reclami dei passeggeri. Il rifiuto delle compagnie aeree di partecipare ai sistemi e alle procedure ADR costituiscono un problema particolare e pertanto il regolamento dovrebbe prevedere l'obbligo per le compagnie di aderire ai sistemi ADR. La procedura di reclamo presso il vettore aereo non pregiudica il diritto dei passeggeri di adire il sistema giudiziario e di tentare la risoluzione extragiudiziale (articolo 16 bis, paragrafo 2).

Ritardi in pista:

In merito ai ritardi in pista il relatore propone di definire i ritardi in pista in relazione alla fine dell'imbarco e non all'inizio dell'imbarco come propone la Commissione, in quanto l'imbarco dipende dalle dimensioni dell'aeromobile. Il ritardo deve essere calcolato in termini assoluti e non in relazione a ciascun aeromobile (articolo 2, lettera w). La proposta della Commissione di fissare il ritardo in pista a un minimo di cinque ore prima che i passeggeri siano autorizzati a scendere appare troppo lungo. Il relatore propone di ridurre a due ore il ritardo in pista.

Bagaglio autorizzato:

Un esempio illustre della mancanza di informazioni adeguate riguarda le pratiche dei vettori aerei in ordine ai bagagli autorizzati dei passeggeri. Alcuni vettori aerei autorizzano i passeggeri a imbarcare un unico bagaglio a mano e prevedono oneri aggiuntivi per qualsiasi oggetto aggiuntivo quali gli acquisti effettuati in aeroporto. Onde evitare confusione tra i passeggeri e consentire loro di confrontare i prezzi, è necessario che in caso di oneri aggiuntivi siano disponibili informazioni trasparenti sul bagaglio ammesso prima della procedura di prenotazione (considerando 28, articolo 6 quinquies, paragrafo 1).

Inoltre il relatore ritiene che i passeggeri debbano poter imbarcare in cabina oggetti o effetti personali essenziali, compresi gli acquisti effettuati in aeroporto, senza costi supplementari e in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato (articolo 6 quinquies (1 bis nuovo). Una politica meno restrittiva da parte dei vettori aerei mitigherebbe il declino nelle vendite nei negozi.

Diversi emendamenti mirano a migliorare il trasporto degli strumenti musicali. In linea di principio i vettori aerei dovrebbero consentire ai passeggeri di imbarcare uno strumento musicale nella cabina dell'aeromobile. Uno strumento musicale dovrebbe far parte del bagaglio a mano autorizzato. Il vettore aereo dovrebbe indicare chiaramente gli oneri e le condizioni validi per l'imbarco sull'aeromobile.

Smarrimento, danneggiamento o ritardo dei bagagli:

Per agevolare la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il danneggiamento o il ritardo del bagaglio, è opportuno che in ogni aeroporto sia istituito, in linea di principio, un apposito servizio reclami bagagli, già presente in numerosi aeroporti. Tale servizio consente ai passeggeri di presentare un reclamo al momento dell'arrivo e permette di accelerare le procedure. Inoltre a livello UE dovrebbe essere elaborato un modello di reclamo standardizzato il quale andrebbe inserito in un allegato del regolamento, il che ne consente la traduzione in tutte le lingue dell'UE (considerando 31, articolo 3, paragrafo 2).

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (8.11.2013)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli
(COM(2013)0130 – C7‑0066/2013 – 2013/0072(COD))

Relatore per parere: Hans-Peter Mayer

BREVE MOTIVAZIONE

Alla luce del fatto che la Corte di giustizia dell'UE è stata adita più volte, e continua a esserlo, a causa di incertezze giuridiche in particolare in connessione con il regolamento (CE) n. 261/2004, una revisione è urgentemente necessaria. In quest'ambito è necessario garantire un equilibrio corretto tra gli interessi dei passeggeri e dei vettori aerei. L'obiettivo della revisione deve altresì essere che i vettori aerei si occupino del miglioramento del proprio servizio e del proprio business model.

Per conseguire una semplificazione, in particolare per i consumatori-passeggeri europei interessati, non ci si deve limitare a chiarire singole parti della normativa ma occorre anche procedere a una semplificazione del testo, migliorandone la comprensibilità e la leggibilità.

Regolamento (CE) n. 261/2004:

Diritti e soglie:

Uno degli aspetti fondamentali relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 è la questione di quali ritardi configurano diritti e quali soglie si applicano a essi. A riguardo, nel parere il relatore si è orientato alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Inoltre, nell'interesse della chiarezza, prevede una suddivisione in due sole categorie, relative a distanze superiori e inferiori a 3 500 km. Nella prima classe di distanze, fino a 3 500 km e per voli all'interno dell'UE, sono inclusi esplicitamente anche i dipartimenti d'oltremare dell'Unione. In tali casi deve essere possibile un risarcimento danni di 250 EUR al massimo per volo, a partire da un ritardo di 3 ore. La seconda categoria include i voli a partire da 3 500 km di distanza. Per tali casi si prevede un diritto di risarcimento fino a un massimo di 600 EUR a partire da un ritardo di 5 ore.

Per tener conto in modo adeguato della situazione economica delle cosiddette "compagnie low cost", è opportuno prevedere una limitazione in base al prezzo del biglietto. Occorre conteggiare comunque l'intero prezzo del biglietto, inclusi l'andata e il ritorno e tutti i costi accessori, in particolare il bagaglio aggiuntivo. Gli importi menzionati di 250 EUR e 600 EUR devono, di conseguenza, costituire i valori massimi. In questo modo diviene possibile evitare un trattamento sproporzionato.

È necessario che il diritto al risarcimento copra i danni in modo forfettario. Il relatore per parere ha pertanto cercato di chiarire la disposizione di cui all'articolo 12, paragrafo I, seconda frase, in modo che non sia possibile detrarre il risarcimento concesso dal risarcimento supplementare. La necessità di questo chiarimento emerge anche dalla causa X ZR111 /12 pendente presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Un altro punto chiave è rappresentato dalla mancata presentazione all'imbarco. Il negato imbarco sul volo di coincidenza o di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata o una sua tratta deve essere vietato, perché è opportuno evitare che delle norme europee legittimino la violazione di un contratto, anche quando si tratta di risarcimento danni.

In caso di ritardo, il relatore per parere prevede inoltre di limitare l'attesa in pista a un massimo di 2 ore. In caso di imminenza del decollo (probabile decollo entro 30 minuti) l'attesa potrà essere protratta oltre le due ore. In tali casi saranno i piloti a decidere in base alla situazione del momento. Inoltre il relatore intende prevedere il diritto alla riprotezione per un ritardo non superiore alle 3 ore. Nel contempo, il parere prevede che l'assistenza ai sensi degli articoli 8 e 9 vada prestata in modo tempestivo.

La commissione ritiene che in caso di ritardi o annullamenti a loro non imputabili, i vettori aerei siano tenuti a offrire un massimo di cinque pernottamenti in albergo fino a un importo di 175 EUR a notte. L'importo fissato dalla Commissione sembra essere troppo basso per alcune destinazioni, in particolare nel caso sia necessario pernottare nelle vicinanze dell'aeroporto per un eventuale proseguimento del volo.

Il parere si allinea inoltre all'articolo 12 della direttiva 2013/11 relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, laddove stabilisce che il termine per la presentazione dei reclami sia fissato uniformemente a due anni. Esige inoltre che i vettori aerei siano tenuti a fare esplicitamente riferimento alle scadenze.

Elenco delle circostanze eccezionali nell'allegato I:

Il parere modifica l'elencazione delle circostanze da considerare vincolanti, ordinandole per importanza. Include i problemi tecnici, ampliando però la lista al settore dei rischi alla sicurezza.

Prevede, inoltre, una differenza in caso di vertenze di lavoro: è necessario distinguere tra il vettore effettivo da un lato e gli altri vettori e i fornitori di servizi essenziali dall'altro.

Solo per questi ultimi si può parlare di circostanze eccezionali.

In entrambi gli elenchi le circostanze eccezionali e quelle che non lo sono dovranno essere non esaustivi per evitare che in futuro si verifichino problemi dovuti alla mancata menzione di questa o quella circostanza. Gli elenchi in questione sono già stati estesi per effetto delle decisioni dei tribunali europei. Gli atti delegati potranno adattarli ma non ridurli.

Possibilità di reclamo:

Numerose testimonianze di passeggeri mostrano come la trattazione delle richieste e dei reclami dei passeggeri non appaia soddisfacente. Spesso il vettore aereo prova inizialmente a rifiutare il diritto al risarcimento, a volte indicando motivi non veritieri. Per tali casi è opportuno prevedere sanzioni.

Per agevolare l'applicazione, è inoltre opportuno prevedere un diritto di ricevere informazioni complete quanto ai motivi del ritardo, dell'annullamento e della modifica dell'orario del volo. In caso contrario non si raggiungerà l'obiettivo di garantire una migliore esercitabilità dei diritti dei passeggeri.

Regolamento (CE) n. 2027/97:

Dal momento che si tratta di un regolamento dell'UE, è opportuno che come unità di misura si utilizzi l'euro. Di conseguenza, ai fini della chiarezza il parere prevede di eliminare il concetto di diritto speciale di prelievo (DSP) come unità di misura. Sono invece indicati importi arrotondati, sul modello del valore attuale degli importi DSP citati.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, occorre chiarire che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». I passeggeri possono scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I passeggeri non devono preoccuparsi di come i vettori aerei e gli operatori turistici si ripartiscono tali reclami.

(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si applica anche ai passeggeri cha hanno prenotato il volo aereo nell'ambito di un viaggio "tutto compreso". Tuttavia, occorre chiarire che i passeggeri non possono cumulare i diritti connessi, in particolare a norma di tale regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», anche quando una rivendicazione separata o contemporanea sarebbe in linea di massima possibile. I passeggeri possono scegliere dove presentare i propri reclami, ma non possono cumulare risarcimenti per il medesimo problema in base a entrambi gli atti giuridici. I passeggeri non devono preoccuparsi di come i vettori aerei e gli operatori turistici si ripartiscono tali reclami.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) È opportuno chiarire che quando il passeggero desidera non utilizzare una parte del proprio viaggio può comunicarlo al vettore aereo già prima della partenza programmata e non solo in seguito per rivendicare la restituzione delle tasse.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) In caso di cancellazione del volo da parte del passeggero le compagnie aeree devono essere tenute a rimborsare le tasse già versate senza alcun addebito.

Motivazione

Alcuni vettori aerei addebitano in questi casi delle "service charges" che in molti casi sono sproporzionate. Si tratta di una prassi inaccettabile. Le tasse non dovute devono essere rimborsate per intero. Il fatto stesso di non prendere un volo già pagato costituisce una "service charge" sufficiente.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) Quando il passeggero sceglie una riprotezione in un momento successivo nell'ambito di un accordo, è necessario che le spese di partenza e di arrivo relative al volo non utilizzato siano rimborsate integralmente. Esse includono le spese per i trasporti pubblici, le spese per il taxi e l'importo del parcheggio presso l'aeroporto.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies) I passeggeri devono beneficiare di una tutela specifica in caso di cancellazione di voli dovuta all'insolvenza di un vettore aereo o alla sospensione delle sue attività conseguente alla revoca della sua licenza di esercizio; occorre che i vettori siano tenuti a dimostrare che è garantito il rimborso e/o il rimpatrio dei passeggeri.

Motivazione

Occorre prevedere la protezione dei passeggeri nel caso in cui la compagnia cessi le sue attività, assicurando il rimborso dei biglietti non utilizzati o il rimpatrio qualora i viaggiatori restino bloccati all'estero. Le compagnie godono al riguardo di un certo margine di discrezionalità (fondi, assicurazioni ecc.).

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli aeroporti e i loro utenti, quali i vettori aerei e le società che prestano servizi a terra, devono collaborare per ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, sono tenuti a elaborare piani di emergenza per tali situazioni e a collaborare allo sviluppo di detti piani.

(10) Gli aeroporti e i loro utenti, quali i vettori aerei, le società che prestano servizi a terra e i servizi di controllo del traffico aereo, devono collaborare per ridurre al minimo l'impatto di molteplici interruzioni del volo sui passeggeri, garantendo loro l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, sono tenuti a elaborare piani di emergenza per tali situazioni e a collaborare con le autorità europee, nazionali, regionali o locali allo sviluppo di detti piani. I piani di emergenza attuali devono eventualmente essere adattati di conseguenza.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). Al contempo, le soglie che danno diritto al risarcimento devono essere aumentate per tenere conto dell'impatto finanziario sul settore e per evitare il conseguente aumento della frequenza delle cancellazioni. Per garantire condizioni di risarcimento omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE, la soglia deve essere uguale per tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma deve dipendere dalla distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani.

(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve prevedere esplicitamente il diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono gravi ritardi, in linea con le sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). Per garantire condizioni di risarcimento omogenee per i cittadini che viaggiano nell'UE, la soglia deve essere uguale per tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma deve dipendere dalla distanza della tratta per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di tenere conto delle difficoltà operative riscontrate dai vettori aerei nel gestire i ritardi in aeroporti lontani.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Per tener conto dell'impatto finanziario sul settore del trasporto aereo anche nella fascia low cost, deve essere possibile reclamare risarcimenti pari al prezzo complessivo del biglietto pagato, ma per un importo massimo non superiore a quello indicato nel presente regolamento. Il prezzo del biglietto deve includere l'andata e il ritorno, compresi tutti i costi accessori, ad esempio per i bagagli. Tale diritto deve potersi esercitare per ciascun volo in ritardo, per il relativo ammontare. Pertanto, quando il ritardo riguarda sia il volo di andata che il volo di ritorno i risarcimenti devono essere due, ognuno pari all'intero prezzo del biglietto.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 deve confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha lo stesso impatto sui passeggeri rispetto ai ritardi prolungati e che pertanto origine a diritti analoghi.

(12) Per assicurare la certezza giuridica, il regolamento (CE) n. 261/2004 deve confermare esplicitamente che la modifica dei programmi di volo ha lo stesso impatto sui passeggeri rispetto ai ritardi prolungati e alle cancellazioni e dà pertanto origine a diritti analoghi.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È stato dimostrato che l'applicazione di alcuni diritti dei passeggeri, in particolare il diritto alla sistemazione in albergo, risulta sproporzionata rispetto alle entrate dei vettori aerei per alcune operazioni di portata ridotta. I vettori che operano voli con aeromobili di piccole dimensioni su brevi distanze devono pertanto essere esentati dall'obbligo di pagare le spese della sistemazione in albergo, sebbene il vettore debba comunque aiutare il passeggero a trovare una sistemazione.

soppresso

Motivazione

Nel relativo articolo non si parla solo di aeromobili di piccole dimensioni, ma anche di distanze inferiori ai 250 km. Se un passeggero è bloccato nel mezzo della notte in un aeroporto e non dispone di nessuna opzione di proseguimento immediato o alternativo del viaggio, deve godere di una sistemazione in albergo. Il fatto che si tratti di un aeromobile di piccole dimensioni non dipende dal consumatore.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del volo. Pertanto, le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali o per le operazioni regionali non si applicano a queste categorie di passeggeri.

(18) Per le persone disabili, le persone a mobilità ridotta o altre persone con esigenze particolari, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza e le persone che necessitano di specifica assistenza medica, può essere più difficile trovare una sistemazione in caso di interruzione del volo. Pertanto le limitazioni al diritto alla sistemazione in albergo in caso di circostanze eccezionali non devono mai applicarsi a queste categorie di passeggeri.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire informazioni anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione.

(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di ritardi, annullamenti, interruzioni o modifiche dell'orario del volo, ma anche riguardo alle loro cause, non appena tali informazioni siano disponibili. Il mancato riconoscimento di tale diritto deve dar luogo a sanzioni. Tale diritto si configura anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire informazioni anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione.

(20) I passeggeri devono essere informati correttamente non solo in merito ai propri diritti in caso di interruzioni del volo, ma anche riguardo alle cause dell'interruzione stessa, non appena tali informazioni siano disponibili. È necessario fornire informazioni anche nel caso in cui il passeggero abbia acquistato il biglietto tramite un intermediario stabilito nell'Unione. Occorre anche informare i passeggeri in merito alle procedure di reclamo più semplici e rapide per metterli in condizione di esercitare i loro diritti.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Al fine di garantire una migliore applicazione dei diritti dei passeggeri, il ruolo degli organismi nazionali di applicazione deve essere definito con maggiore precisione e chiaramente distinto dalla gestione dei singoli reclami dei passeggeri.

(21) Al fine di garantire una migliore applicazione dei diritti dei passeggeri, il ruolo degli organismi nazionali di applicazione deve essere definito con maggiore precisione e chiaramente distinto dalla gestione dei singoli reclami dei passeggeri. Nell'interesse dei consumatori europei è inoltre necessario chiarire che non è possibile superare il termine massimo di trattamento di 90 giorni. Le competenze per il trattamento dei singoli reclami devono essere chiaramente definite onde evitare che gli organismi nazionali preposti al controllo dell'applicazione delle norme (National Enforcement Bodies - NEB) rinviino gli interessati da un ufficio all'altro invece di trattare il reclamo con rapidità.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere risposta entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia.

(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei. Al riguardo deve essere richiamata la loro attenzione sui termini di tempo applicabili, in particolare quelli di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2. Devono ottenere una risposta entro due mesi dalla presentazione del reclamo. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia. Per un trattamento semplice, rapido ed economico delle richieste di risarcimento nei procedimenti giudiziali ed extragiudiziali occorre in particolare fare riferimento alle procedure di risoluzione alternative e online delle controversie e al procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere risposta entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia.

(22) I passeggeri devono ricevere informazioni adeguate in merito alle procedure per presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei, dai quali devono ottenere risposta entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono avere la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei vettori aerei attraverso sistemi extragiudiziali. A tal fine devono essere loro comunicati gli estremi e gli indirizzi degli organismi preposti al trattamento dei reclami nei vari paesi. Tuttavia, dato che il ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tali strumenti non devono impedire o limitare l'accesso dei passeggeri alla giustizia.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) I vettori aerei devono far parte di sistemi di mediazione delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 ter) Per garantire condizioni uniformi i reclami ai sensi del presente regolamento cadono in prescrizione 2 anni dopo il momento in cui è sorto il diritto, ossia il giorno del decollo del volo prenotato.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai passeggeri la possibilità di presentare un reclamo, fornendo un modulo di reclamo all'aeroporto. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report).

(31) Dati i termini limitati per la presentazione dei reclami per lo smarrimento, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai passeggeri la possibilità di presentare un reclamo, fornendo un modulo di reclamo all'aeroporto in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Il modulo potrebbe anche essere un normale modulo PIR (Property Irregularity Report).

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Occorre modificare i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97 per tenere conto dell'evoluzione della situazione economica, in base alla revisione effettuata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) nel 2009 a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.

(33) Occorre modificare tramite atti di esecuzione i limiti monetari stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97 per tenere conto dell'evoluzione della situazione economica.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) Il presente regolamento si applica anche all'aeroporto di Gibilterra.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 1 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in applicazione.

soppresso

Motivazione

La proposta della Commissione non elimina dal regolamento del 2004 la clausola sospensiva per l'Aeroporto di Gibilterra. Nel 2006 il Regno Unito e il governo di Gibilterra hanno raggiunto un accordo costruttivo volto a permettere l'inclusione dell'Aeroporto di Gibilterra nel mercato unico per il settore dell'aviazione. Gibilterra è un aeroporto dell'UE e secondo i trattati tutte le misure adottate dall'UE nel settore devono essere estese a Gibilterra.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

«organizzatore»: un soggetto ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso".

"organizzatore": la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore";

Motivazione

Per migliorare la comprensibilità e la semplicità d'utilizzo per i consumatori è meglio evitare i riferimenti di ogni tipo e citare chiaramente tutte le relative definizioni nel presente regolamento.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) «accettazione di un passeggero»: la registrazione per un volo tramite il vettore aereo stesso, tramite una società di registrazione oppure tramite l'effettuazione del check-in on line;

Motivazione

Nella versione inglese all'articolo 3, paragrafo 2, si parla ora di "boarding" (imbarco), mentre nella versione tedesca si parla di accettazione. Ciò è fuorviante alla luce dei 45 minuti indicati come tempo (si tratta del check-in o dell'imbarco sull'aeromobile?).

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

«persona a mobilità ridotta»: un soggetto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

“persone disabili" o "persone a mobilità ridotta”: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o incapacità intellettiva, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

Motivazione

Per migliorare la comprensibilità e la semplicità d'utilizzo per i consumatori è meglio evitare i riferimenti di ogni tipo e citare chiaramente tutte le relative definizioni nel presente regolamento.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) Alla definizione di «cancellazione del volo» alla lettera l) è aggiunta la frase seguente:

d) Alla definizione di «cancellazione del volo» alla lettera l) è aggiunta la frase seguente:

"Si considera cancellato un volo in cui l'aeromobile è decollato ma, per qualsiasi ragione, in seguito è stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione o a tornare all'aeroporto di partenza.".

"Quanto alle conseguenze per le compagnie aeree e i passeggeri, si considera cancellato un volo in cui l'aeromobile è decollato ma, per qualsiasi ragione, in seguito è stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione o a tornare all'aeroporto di partenza.".

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

m) «circostanze eccezionali»: circostanze che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. Ai fini del presente regolamento, le circostanze eccezionali includono le circostanze di cui in allegato;

m) «circostanze eccezionali»: circostanze che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. Ai fini del presente regolamento, le circostanze eccezionali includono le circostanze indicate nell'elenco non esaustivo dell'allegato 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 16 quinquies per aggiungere all'elenco dell'Allegato 1 circostanze da considerare straordinaria agli effetti del presente regolamento;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera s

 

Testo della Commissione

Emendamento

«prezzo del biglietto»: il prezzo totale pagato per un biglietto che comprende la tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, le imposte e i supplementi versati per tutti i servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel biglietto;

«prezzo del biglietto»: il prezzo totale pagato per un biglietto che comprende la tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, le imposte e i supplementi versati per tutti i servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel biglietto relativamente alla parte del viaggio effettuata in aereo;

Motivazione

Chiarisce che il "prezzo del biglietto" si riferisce esclusivamente ai servizi connessi al trasporto aereo (e non ad altri servizi quali le prenotazioni alberghiere e i noleggi di autovetture).

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 2 – lettera w

 

Testo della Commissione

Emendamento

«ritardi in pista»: alla partenza, il tempo di permanenza a terra dell'aeromobile tra l'inizio dell'imbarco dei passeggeri e l'orario di decollo dell'aeromobile oppure, all'arrivo, il tempo trascorso tra il contatto dell'aeromobile con il suolo e l'inizio delle operazioni di sbarco dei passeggeri;

«ritardi in pista»: alla partenza, il tempo di permanenza a terra dell'aeromobile tra la fine delle operazioni di imbarco dei passeggeri e l'orario di decollo dell'aeromobile oppure, all'arrivo, il tempo trascorso tra il contatto dell'aeromobile con il suolo e l'inizio delle operazioni di sbarco dei passeggeri;

Motivazione

I tempi di imbarco non devono comprendere i ritardi in pista. E' opportuno che siano calcolati "boarding completed".

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5 e in caso di modifica dell'orario di partenza previsto di cui all'articolo 6, si presentino all'accettazione:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5 e in caso di modifica dell'orario di partenza previsto di cui all'articolo 6, si siano presentati all'accettazione e questa circostanza sia stata confermata dall'emissione del biglietto:

- secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, organizzatore o agente di viaggio autorizzato,

- secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, organizzatore o agente di viaggio autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l'ora,

oppure, qualora non sia indicata l'ora,

- al più tardi quarantacinque minuti prima dell'orario di partenza previsto; or

- al più tardi quarantacinque minuti prima dell'orario di partenza previsto; or

Motivazione

Non è chiaro che cosa si intende con accettazione. Con la modifica e con la nuova definizione di "accettazione" proposta si chiarisce che non si intende l'imbarco effettivo.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore comunitario o il volo in questione sia un volo di ritorno prenotato da un vettore comunitario insieme a un volo in coincidenza in partenza da un aeroporto dell'UE.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 3 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il presente regolamento si applica anche ai passeggeri trasportati nell'ambito di contratti "tutto compreso" ma lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri a norma della direttiva 90/314/CEE del Consiglio. Il passeggero ha diritto a presentare reclamo a norma del presente regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, ma in relazione agli stessi fatti non potrà cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato o ritardato per motivi diversi dalla cancellazione o dal ritardo del volo.

6. Il presente regolamento si applica anche ai passeggeri trasportati nell'ambito di contratti "tutto compreso" ma lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri a norma della direttiva 90/314/CEE del Consiglio. Il passeggero ha diritto a presentare reclamo, separatamente o contemporaneamente, a norma del presente regolamento e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, ma in relazione agli stessi fatti non potrà cumulare i diritti sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali diritti tutelano il medesimo interesse o hanno lo stesso obiettivo. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito "tutto compreso" è cancellato o ritardato per motivi diversi dalla cancellazione o dal ritardo del volo.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare un risarcimento ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma dell'articolo 8. Se il passeggero sceglie di essere riprotetto non appena possibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di partenza è almeno due ore dopo l'orario di partenza iniziale, il vettore operativo assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9.

3. In caso di negato imbarco sul volo di andata o ritorno a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede il prima possibile a versare un risarcimento ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma dell'articolo 8. Se tali passeggeri scelgono di essere riprotetti non appena possibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il vettore operativo assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9.

Motivazione

Non deve essere pertinente se il volo di andata è stato utilizzato o meno. Inoltre non è accettabile che a un passeggero siano offerte bibite solo dopo 2 ore di ritardo.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare un risarcimento ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma dell'articolo 8. Se il passeggero sceglie di essere riprotetto non appena possibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di partenza è almeno due ore dopo l'orario di partenza iniziale, il vettore operativo assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9.

In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente e senza alcuna formalità a versare un risarcimento ai passeggeri in questione a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma dell'articolo 8. Se il passeggero sceglie di essere riprotetto non appena possibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di partenza è almeno due ore dopo l'orario di partenza iniziale, il vettore operativo assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai biglietti di ritorno quando al passeggero è negato l'imbarco su un volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata o non aver pagato diritti aggiuntivi a tale scopo.

4. E' vietato negare al passeggero l'imbarco sul volo di ritorno o di transito per non aver egli utilizzato il viaggio di andata o una sua tratta

Motivazione

Non deve essere consentito negare al passeggero l'imbarco sul volo di ritorno o di transito per non aver egli utilizzato il viaggio di andata o una sua tratta. In linea con l'emendamento 25 del relatore.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai biglietti di ritorno quando al passeggero è negato l'imbarco su un volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata o non aver pagato diritti aggiuntivi a tale scopo.

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai biglietti di ritorno quando al passeggero è negato l'imbarco su un volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata o non aver pagato diritti aggiuntivi a tale scopo.

 

(L'emendamento riguarda solo la versione greca. Si tratta di correggere un errore nella versione greca della proposta della Commissione, che fa riferimento ai paragrafi 1 e 2 e non ai paragrafi 1, 2 e 3 come nelle altre versioni linguistiche.)

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se un passeggero o un intermediario che agisce per suo conto segnalano errori ortografici nel nome di uno o più passeggeri inclusi nello stesso contratto di trasporto che potrebbero giustificare il negato imbarco, il vettore aereo li corregge fino a 48 ore prima della partenza senza oneri aggiuntivi per il passeggero o l'intermediario, fatte salve le eventuali norme nazionali o internazionali che lo vietano.

5. Se un passeggero o un intermediario che agisce per suo conto segnalano errori ortografici nel nome o nell'appellativo di uno o più passeggeri inclusi nello stesso contratto di trasporto che potrebbero giustificare il negato imbarco, il vettore aereo li corregge fino a 48 ore prima della partenza senza oneri aggiuntivi per il passeggero o l'intermediario, fatte salve le eventuali norme nazionali o internazionali che lo vietano.".

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9 in caso di riprotezione quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno due ore rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato; e

a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9 in caso di riprotezione; e

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali e che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile.

Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali e che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. Se il vettore non fornisce la relativa documentazione scritta, il risarcimento al passeggero resta dovuto.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Negli aeroporti con un transito annuo di passeggeri di almeno tre milioni di unità per almeno tre anni consecutivi, il gestore assicura che le operazioni dell'aeroporto e degli utenti aeroportuali, in particolare dei vettori aerei e dei prestatori di servizi a terra, siano coordinate attraverso un adeguato piano di emergenza in caso di eventuali situazioni di cancellazioni e/o ritardi molteplici dei voli che bloccano un numero significativo di passeggeri nell'aeroporto, compresi i casi di fallimento della compagnia aerea o di revoca della licenza di esercizio. Il piano di emergenza viene elaborato per assicurare informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri rimasti a terra. Il gestore aeroportuale comunica il piano di emergenza e le modifiche allo stesso agli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma dell'articolo 16. Negli aeroporti che non raggiungono il numero di passeggeri indicato, il gestore aeroportuale adotta ogni misura ragionevole per coordinare gli utenti dell'aeroporto nonché per assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.

5. Negli aeroporti dell'Unione con un transito annuo di passeggeri di almeno tre milioni di unità per almeno tre anni consecutivi, il gestore assicura che le operazioni dell'aeroporto e degli utenti aeroportuali, in particolare dei vettori aerei e dei prestatori di servizi a terra, siano coordinate attraverso un adeguato piano di emergenza in caso di eventuali situazioni di cancellazioni e/o ritardi molteplici dei voli che bloccano un numero significativo di passeggeri nell'aeroporto, compresi i casi di fallimento della compagnia aerea o di revoca della licenza di esercizio. Il piano di emergenza viene elaborato per assicurare informazioni e assistenza adeguate ai passeggeri rimasti a terra. Il gestore aeroportuale comunica il piano di emergenza e le modifiche allo stesso agli organismi nazionali di applicazione istituiti a norma dell'articolo 16. Negli aeroporti che non raggiungono il numero di passeggeri indicato, il gestore aeroportuale adotta ogni misura ragionevole per coordinare gli utenti dell'aeroporto nonché per assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) È aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

 

"5 bis. In caso di cancellazione del volo per fallimento o interruzione delle operazioni di un vettore aereo, i passeggeri hanno diritto al rimborso del biglietto o a un volo di ritorno verso il punto di partenza secondo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), nonché all'assistenza di cui all'articolo 9. I vettori aerei danno sufficienti garanzie per il rimborso degli importo versati e per il rimpatrio."

Motivazione

I passeggeri vanno garantiti dai casi di cancellazione per insolvenza o per qualunque altro motivo. Ciò comprende anche il caso di revoca di una licenza operativa.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ritardi prolungati

Ritardi

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 9, paragrafo 2, quando il ritardo è di almeno due ore; e

i) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 9, paragrafo 2; e

Motivazione

Non può essere accettabile che un passeggero debba aspettare 2 ore prima di ricevere un bicchiere d'acqua.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 1 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) quando il ritardo è di almeno cinque ore e include una o più notti; e

ii) l'assistenza prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, quando il ritardo è di almeno tre ore.

Motivazione

L'ordine dei sottopunti ii) e iii) deve essere invertito.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 1 –punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) l'assistenza prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) quando il ritardo è di almeno cinque ore.

iii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) quando il ritardo è di almeno tre ore e include una o più notti; e

Motivazione

L'ordine dei sottopunti ii) e iii) deve essere invertito.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) cinque o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per tutte le tratte interne all'UE e per le tratte da/verso i paesi terzi fino a 3 500 km;

a) tre o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per tutte le tratte interne all'UE, inclusi i Dipartimenti d'oltremare degli Stati membri, e per le tratte da/verso i paesi terzi fino a 3 500 km;

Motivazione

La durata massima deve orientarsi alla giurisprudenza esistente. Inoltre la presente disposizione deve applicarsi anche ai dipartimenti d'oltremare appartenenti all'UE.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) nove o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte da/verso paesi terzi comprese tra 3 500 e 6 000 km;

b) cinque o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte da/verso paesi terzi di oltre 3.500 km;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) dodici o più ore dopo l'orario di arrivo previsto per le tratte da/verso paesi terzi uguali o superiori a 6 000 km.

soppresso

Motivazione

Ci devono essere al massimo due categorie diverse.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il paragrafo 2 si applica anche nel caso in cui il vettore aereo abbia modificato gli orari di partenza e di arrivo previsti, causando un ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto in origine, a meno che avesse comunicato al passeggero la modifica dell'orario almeno 15 giorni prima dell'orario di partenza originariamente previsto.

3. Il paragrafo 2 si applica anche nel caso in cui il vettore aereo abbia modificato gli orari di partenza e di arrivo previsti, causando un ritardo o un anticipo rispetto all'orario di arrivo previsto in origine, a meno che avesse comunicato al passeggero la modifica dell'orario almeno 15 giorni prima dell'orario di partenza originariamente previsto.

Motivazione

Anche l'anticipo del volo è importante, dal momento che se non viene comunicato tempestivamente può far perdere il volo.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che il ritardo o la modifica dell'orario sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile.

4. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare un risarcimento a norma dell'articolo 7, se può documentare che il ritardo o la modifica dell'orario sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Tali circostanze eccezionali possono essere invocate solo se si ripercuotono sul volo in questione o sul volo precedente operato dallo stesso aeromobile. Il passeggero ha diritto a ottenere sufficienti informazioni circa tali circostanze eccezionali, con previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 5

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, qualora un ritardo in pista sia superiore a un'ora, il vettore aereo operativo offre gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e all'acqua potabile, assicura l'adeguato riscaldamento o raffreddamento della cabina passeggeri e garantisce che sia messa a disposizione l'assistenza medica ove necessario. Quando un ritardo in pista si protrae per cinque ore al massimo, l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si posiziona in un'altra zona consona allo sbarco dove i passeggeri possono sbarcare e beneficiare della stessa assistenza specificata al paragrafo 1, a meno che non esistano motivi di sicurezza che impediscono all'aeromobile di abbandonare la propria posizione sulla pista.

5. Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, qualora si verifichi un ritardo in pista, il vettore aereo operativo offre gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e all'acqua potabile, assicura l'adeguato riscaldamento o raffreddamento della cabina passeggeri e garantisce che sia messa a disposizione l'assistenza medica ove necessario. Quando un ritardo in pista si protrae per due ore al massimo, l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si posiziona in un'altra zona consona allo sbarco dove i passeggeri possono sbarcare e beneficiare della stessa assistenza specificata al paragrafo 1, a meno che non esistano motivi di sicurezza che impediscono all'aeromobile di abbandonare la propria posizione sulla pista o che il decollo sia imminente, ossia che avverrà verosimilmente nei trenta minuti successivi.

Motivazione

Non è chiaro perché i passeggeri debbano rimanere fino a 5 ore su un aeromobile quando potrebbero anche aspettare nell'area di transito dell'aeroporto.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un passeggero perda una coincidenza in seguito al ritardo o alla modifica dell'orario di un volo precedente, il vettore aereo comunitario che opera la coincidenza gli offre:

Qualora un passeggero perda una coincidenza in seguito al ritardo o alla modifica dell'orario di un volo precedente, il vettore aereo comunitario responsabile del ritardo gli offre:

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – frase introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora un passeggero perda una coincidenza in seguito al ritardo o alla modifica dell'orario di un volo precedente, il vettore aereo comunitario che opera la coincidenza gli offre:

1. Qualora un passeggero perda una coincidenza in seguito al ritardo, all'annullamento o alla modifica dell'orario di un volo precedente, il vettore aereo comunitario che opera la coincidenza gli offre:

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 9, paragrafo 2, se i tempi di attesa del passeggero si protraggono per almeno due ore; nonché

i) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 9, paragrafo 2; nonché

Motivazione

Non può essere accettabile che un passeggero debba aspettare 2 ore prima di ricevere un bicchiere d'acqua.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 1 –punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), se l'orario di partenza del volo o del mezzo di trasporto alternativi messi a disposizione a norma dell'articolo 8 è previsto almeno cinque ore dopo l'orario di partenza previsto del volo perso e il ritardo include una o più notti.

iii) l'assistenza prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), se l'orario di partenza del volo o del mezzo di trasporto alternativi messi a disposizione a norma dell'articolo 8 è previsto almeno tre ore dopo l'orario di partenza previsto del volo perso e il ritardo include una o più notti.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 6

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il passeggero che perde una coincidenza in seguito al ritardo di una delle coincidenze precedenti ha diritto al risarcimento da parte del vettore aereo comunitario che ha operato la coincidenza precedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il ritardo è calcolato facendo riferimento all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale.

2. Il passeggero che perde una coincidenza in seguito al ritardo, all'annullamento o alla modifica dell'orario di una delle coincidenze precedenti ha diritto al risarcimento da parte del vettore aereo comunitario che ha operato la coincidenza precedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il ritardo è calcolato facendo riferimento all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 1 –parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) al paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono per ciascun volo in ritardo un risarcimento pari al prezzo complessivo del biglietto pagato, fino a un massimo pari a:"

Motivazione

Gli importi sono eccessivi per le compagnie low cost. Se il biglietto costa solo €49, è antieconomico versare un risarcimento di 250. Il diritto ad ottenere il prezzo del biglietto va pertanto limitato agli importi indicati. L'importo in questione può essere comunque rimborsato due volte se sia il volo di andata che quello di ritorno subiscono ritardi.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera a

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) al paragrafo 1, il termine "voli" è sostituito da "tratte".

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

'a) 250 EUR per tutte le tratte interne all'UE inclusi i Dipartimenti d'oltremare nonché le tratte da/verso paesi terzi pari o inferiori a 3 500 km;"

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

'b) 600 EUR per tutte le tratte da/verso paesi terzi superiori a 3 500 km;"

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) al paragrafo 1 la lettera c) è soppressa;

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il passeggero ha scelto di proseguire il viaggio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il diritto al risarcimento può essere esercitato solo una volta durante il viaggio verso la destinazione finale, anche se dovessero verificarsi nuove cancellazioni o la perdita di una coincidenza durante la riprotezione.

2. (Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Il termine tedesco "Endziel" potrebbe essere interpretato anche come destinazione intermedia. L'alternativa proposta ("das endgültige Ziel") è un concetto più chiaro.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il vettore aereo può raggiungere un accordo volontario con il passeggero che sostituisca le disposizioni in materia di risarcimento di cui al paragrafo 1, a condizione che tale accordo sia confermato da un documento sottoscritto dal passeggero e che ricordi a quest'ultimo il diritto al risarcimento previsto dal presente regolamento.

5. Il vettore aereo può raggiungere un accordo volontario con il passeggero che sostituisca le disposizioni in materia di risarcimento di cui al paragrafo 1, a condizione che tale accordo sia confermato da un documento sottoscritto dal passeggero e che ricordi a quest'ultimo il diritto al risarcimento previsto dal presente regolamento. Un accordo di questo tipo può essere stipulato esclusivamente dopo gli eventi che fanno sorgere il diritto.

Motivazione

In caso contrario sarebbe possibile far firmare ai passeggeri un documento di questo tipo già durante la prenotazione del volo.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 8

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il rimborso entro sette giorni dalla richiesta del passeggero, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo del volo per la o le parti di tratta non effettuate e per la o le parti di tratta già effettuate se il volo in questione risulta inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

a) il rimborso entro sette giorni dalla richiesta del passeggero, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo del volo per la o le parti di tratta non effettuate e per la o le parti di tratta già effettuate se il volo in questione risulta inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se il passeggero lo desidera:

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 8

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, la cui organizzazione spetta al vettore aereo responsabile, non appena possibile;

Motivazione

È il vettore aereo responsabile a dover organizzare il volo in questione, non è compito del passeggero occuparsene.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 8

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se il passeggero sceglie l'opzione di cui al paragrafo 1, lettera b), a seconda della disponibilità, ha diritto alla riprotezione con un altro vettore o a utilizzare altri mezzi di trasporto, qualora il vettore aereo operativo non possa trasportare il passeggero con i propri servizi e in tempo per giungere alla destinazione finale entro 12 ore rispetto all'orario di arrivo previsto. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'altro vettore od operatore del trasporto non può addebitare al vettore contraente un prezzo superiore al prezzo medio pagato dai propri passeggeri per servizi equivalenti negli ultimi tre mesi.

5. Se il passeggero sceglie l'opzione di cui al paragrafo 1, lettera b), a seconda della disponibilità, ha diritto alla riprotezione con un altro vettore o a utilizzare altri mezzi di trasporto, qualora il vettore aereo operativo non possa trasportare il passeggero con i propri servizi e in tempo per giungere alla destinazione finale entro tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto. Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'altro vettore od operatore del trasporto non può addebitare al vettore contraente un prezzo superiore al prezzo medio pagato dai propri passeggeri per servizi equivalenti negli ultimi tre mesi.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2. Inoltre, il passeggero ha diritto a effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o a inviare messaggi via fax o posta elettronica.

Motivazione

Viene riformulato l'originario articolo 9, paragrafo 2, non ripreso nella revisione, nel quale si parlava ancora di telex, strumento che ormai è, però, diventato obsoleto e di conseguenza non più pertinente.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione, il ritardo o la modifica del volo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, esso può limitare i costi totali della sistemazione in albergo a 100 EUR a notte e per passeggero e a un massimo di tre pernottamenti, a norma del paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo operativo che decide di applicare la limitazione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili dopo i tre pernottamenti, oltre a mantenere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 14.

4. Se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione, il ritardo o la modifica del volo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, esso può limitare i costi totali della sistemazione in albergo a 175 EUR a notte e per passeggero e a un massimo di cinque pernottamenti, a norma del paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo operativo che decide di applicare la limitazione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili dopo i cinque pernottamenti, oltre a mantenere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 14.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'obbligo di offrire una sistemazione in albergo a norma del paragrafo 1, lettera b), non si applica se il volo in questione copre una distanza uguale o inferiore a 250 km e se sarà operato da un aeromobile con una capacità massima uguale o inferiore a 80 posti, salvo se il volo è una coincidenza Il vettore aereo operativo che sceglie di applicare tale esenzione fornisce comunque ai passeggeri le informazioni in merito agli alloggi disponibili.

soppresso

Motivazione

Non è chiaro perché vi siano condizioni relative alla distanza o alle dimensioni dell'aeromobile. Il passeggero non ha alcuna influenza sulla dimensione dell'aeromobile. Anche un volo breve può concludersi di notte. Non per questo il passeggero dovrà pernottare su una panchina.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il passeggero che opta per il rimborso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), mentre si trova all'aeroporto di partenza della sua tratta, o che sceglie la riprotezione in una data successiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non beneficia di maggiori diritti all'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, in relazione al volo in questione."

6. Il passeggero che opta per il rimborso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o che sceglie la riprotezione in una data successiva a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non beneficia di maggiori diritti all'assistenza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, in relazione al volo in questione. Nella misura in cui il passeggero a causa di tale decisione sopporta spese dimostrabili per l'arrivo e la partenza all'aeroporto, tali spese per l'arrivo alla tratta non utilizzata gli vanno interamente rimborsate.

Motivazione

Tali spese includono il costo di arrivo e partenza con bus, treno e taxi, nonché il costo del parcheggio presso l'aeroporto, dal momento che si tratta di spese dimostrabili.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 9 – lettera b

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 9 – paragrafo 7 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7. Un vettore aereo può interrompere o eliminare l'assistenza esclusivamente quando l'offerta e la prestazione dell'assistenza avrebbero l'effetto manifesto di ritardare ulteriormente la partenza.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 11

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il vettore aereo operativo non applica le limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, se il passeggero è una persona a mobilità ridotta o un suo accompagnatore, un minore non accompagnato, una donna in stato di gravidanza o una persona che necessità di specifica assistenza medica, a condizione che le loro particolari esigenze di assistenza siano notificate al vettore, al suo agente o all'organizzatore almeno 48 ore prima dell'orario di partenza previsto. Si ritiene che tali notifiche coprano l'intera tratta e la tratta di ritorno se entrambe le tratte sono state acquistate con lo stesso vettore aereo.

3. Il vettore aereo operativo non applica le limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, se il passeggero è una persona a mobilità ridotta o un suo accompagnatore, un minore non accompagnato, una donna in stato di gravidanza o una persona che necessità di specifica assistenza medica..

Motivazione

La notifica non deve avere alcuna importanza, dal momento che questi gruppi di persone devono sempre godere di una tutela particolare.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'articolo 12, paragrafo 2, deve essere così modificato:

 

ll presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero a un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento non può essere detratto da detto risarcimento.

Motivazione

La disposizione originaria si prestava a diverse opzioni interpretative, ambiguità che va eliminata. Al momento è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea una causa in materia ( X ZR/111/12).

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 12

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora il vettore aereo operativo versi un risarcimento o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione del presente regolamento o della legislazione nazionale può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento per i costi sostenuti a titolo del presente regolamento ai terzi che hanno contribuito a far sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi.

Qualora il vettore aereo operativo versi un risarcimento o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione del presente regolamento, della legislazione nazionale o delle condizioni contrattuali può essere interpretata come limitazione al suo diritto di ricevere un risarcimento per i costi sostenuti a titolo del presente regolamento da parte dei terzi che hanno contribuito a far sorgere il diritto al risarcimento o ad altri obblighi.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Prima del paragrafo 1, è inserito il seguente testo:

 

-1. I vettori aerei garantiscono in ogni aeroporto in cui operano la presenza di personale di contatto o di soggetti terzi da essi incaricati, per fornire ai passeggeri le necessarie informazioni sui loro diritti, sulle procedure di reclamo, per assisterli e per adottare immediate misure in caso di interruzione del volo o di perdita o ritardo dei bagagli.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il vettore aereo operativo che nega l'imbarco o cancella un volo presenta a ogni passeggero in questione un avviso scritto contenente le regole in materia di risarcimento e assistenza stabilite dal presente regolamento, comprese le informazioni sulle eventuali limitazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una modifica dell'orario di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 bis.

2. Il vettore aereo operativo che nega l'imbarco o cancella un volo presenta immediatamente a ogni passeggero in questione un avviso scritto contenente le regole in materia di risarcimento e assistenza stabilite dal presente regolamento, comprese le informazioni sulle eventuali limitazioni a norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, nonché un riferimento esplicito al termine di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2, per la rivendicazione del diritto. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo o una modifica dell'orario di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale di gestione dei reclami di cui all'articolo 16 bis e con gli organismi nazionali di applicazione (NEB).

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore aereo operativo informa i passeggeri della situazione non appena possibile, e in ogni caso non oltre 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, e li informa altresì dell'orario di partenza previsto non appena tale informazione è disponibile, a condizione che il vettore abbia ricevuto le informazioni di contatto del passeggero a norma dei paragrafi 6 e 7, qualora il biglietto fosse acquistato da un intermediario.

5. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore aereo operativo informa i passeggeri della situazione non appena possibile, e in ogni caso non oltre l'orario di partenza previsto, e li informa altresì dell'orario di partenza previsto non appena tale informazione è disponibile.

Motivazione

Se i passeggeri sono informati solo 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, passano già un'ora al gate (boarding time) senza sapere nulla. L'informazione deve venire comunicata prima. I passeggeri devono essere informati in loco, non tramite le informazioni di contatto. Non tutti i passeggeri verificano tali informazioni, non sono obbligati a farlo. Inoltre, alcuni passeggeri potrebbero eventualmente già aver spento il cellulare a causa dell'imminente procedura di imbarco.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 13

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 14 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente dal vettore aereo operativo ma da un suo intermediario stabilito nell'Unione, quest'ultimo fornisce al vettore le informazioni per contattare il passeggero, a condizione che il passeggero abbia dato un'autorizzazione esplicita e in forma scritta. L'autorizzazione può avvenire solo sulla base dell'esplicito consenso del passeggero ("opt-in"). Il vettore può utilizzare queste informazioni esclusivamente per soddisfare gli obblighi di informazione a norma del presente articolo, e non a scopo di marketing, ed è tenuto a cancellarli entro 72 ore dal completamento del contratto di trasporto. L'elaborazione, l'archiviazione e l'accesso alle informazioni sono effettuati ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

6. Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente dal vettore aereo operativo ma da un suo intermediario stabilito nell'Unione, quest'ultimo fornisce al vettore le informazioni per contattare il passeggero, a condizione che il passeggero abbia dato un'autorizzazione esplicita e in forma scritta. L'autorizzazione può avvenire solo sulla base dell'esplicito consenso del passeggero ("opt-in"). Il vettore può utilizzare queste informazioni esclusivamente per soddisfare gli obblighi di informazione a norma del presente regolamento, e non a scopo di marketing, ed è tenuto a cancellarli entro 7 giorni dal completamento del contratto di trasporto. L'elaborazione, l'archiviazione e l'accesso alle informazioni sono effettuati ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al momento della prenotazione, i vettori forniscono ai passeggeri le informazioni sulle procedure di gestione dei reclami relativi ai loro diritti stabiliti nel presente regolamento nonché i dati per contattarli, che il passeggero può utilizzare per presentare un reclamo, anche per via elettronica. Il vettore indica inoltre ai passeggeri l'organismo o gli organismi responsabili della gestione dei reclami dei passeggeri.

1. Al momento della prenotazione, i vettori forniscono ai passeggeri le informazioni sulle procedure di gestione dei reclami relativi ai loro diritti stabiliti nel presente regolamento nonché i dati per contattarli, che il passeggero può utilizzare per presentare un reclamo, anche per via elettronica. Il vettore indica inoltre ai passeggeri l'organismo o gli organismi responsabili della gestione dei reclami dei passeggeri e il termine di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 per la rivendicazione di un diritto.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il passeggero che desidera presentare un reclamo al vettore aereo in merito ai propri diritti stabiliti dal presente regolamento deve presentarlo entro tre mesi dalla data in cui è stato effettuato il volo o in cui esso era previsto. Il vettore aereo accusa ricevimento del reclamo entro sette giorni dalla sua ricezione. Entro due mesi dal ricevimento del reclamo, il vettore fornisce una risposta completa al passeggero.

Il passeggero che desidera presentare un reclamo o una richiesta di risarcimento al vettore aereo in relazione ai diritti stabiliti dal presente regolamento deve farlo per iscritto o in forma elettronica entro sei mesi dalla data dell'orario di partenza del volo prenotato. Se si verifica uno dei casi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il vettore informa senza indebiti ritardi e per iscritto i passeggeri dell'indirizzo per i reclami e del termine (sei mesi) entro cui vanno presentati. Il vettore aereo deve accusare ricezione del reclamo o della richiesta di risarcimento entro sette giorni dal suo ricevimento. Entro due mesi dal ricevimento del reclamo, il vettore è tenuto a trasmettere una risposta completa al passeggero.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La rivendicazione civile cade in prescrizione se non è fatta valere nelle sedi giurisdizionali entro 2 anni dal suo sorgere. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che, nel tentativo di dirimere una controversia, avviano procedimenti dinanzi a organismi nazionali di applicazione o a organismi di risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 il cui risultato non sia vincolante, non sia successivamente impedito di avviare in relazione alla controversia un procedimento giudiziario per scadenza dei termini di prescrizione. Questo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla prescrizione contenute negli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.

Motivazione

Per garantire condizioni uniformi e per semplificare la situazione a vantaggio dei consumatori occorre applicare regole uniformi. Il contenuto del presente paragrafo è identico alla direttiva recentemente adottata sulla risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. In conformità alla pertinente legislazione nazionale e dell'UE, ciascuno Stato membro istituisce uno o più organismi nazionali responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie tra i vettori aerei e i passeggeri sorte in merito ai diritti di cui al presente regolamento.

3. In conformità alla pertinente legislazione nazionale e dell'UE, ciascuno Stato membro istituisce uno o più organismi nazionali responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie tra i vettori aerei e i passeggeri (rivendicazioni) sorte in merito ai diritti di cui al presente regolamento.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro sette giorni dal ricevimento del reclamo, l'organismo competente ne conferma la ricezione e ne trasmette una copia al pertinente organismo nazionale di applicazione. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo. Una copia della risposta definitiva deve essere trasmessa anche all'organismo nazionale di applicazione.

Entro sette giorni dal ricevimento del reclamo, l'organismo competente è tenuto a confermarne la ricezione e a trasmetterne copia al pertinente organismo nazionale di applicazione. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non può superare i 90 giorni dal ricevimento del reclamo. Una copia della risposta definitiva deve essere trasmessa anche all'organismo nazionale di applicazione.

Motivazione

Ci si rifà alla direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie che prevede una proroga del termine di 90 giorni, anche se solo in casi eccezionali caratterizzati da una certa complessità. Si tratta dei casi che presentano una grande difficoltà tecnica e necessitano di calcoli complessi - come nelle controversie assicurative - o di perizie. Queste caratteristiche sono qui poco pertinenti.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Indipendentemente dagli organismi nazionali di applicazione nominati, rimane impregiudicato il diritto del passeggero di adire un tribunale civile.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 ter – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina i casi in cui emergono divergenze nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in merito all'interpretazione della nozione di circostanze eccezionali, e chiarisce le disposizioni del presente regolamento al fine di favorire un approccio comune. A tal fine, la Commissione può adottare una raccomandazione dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 16 quater.

4. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina i casi in cui emergono divergenze nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in merito all'interpretazione della nozione di circostanze eccezionali, e chiarisce le disposizioni del presente regolamento tramite un atto delegato che completa adeguatamente l'allegato I. A tal fine, la Commissione può adottare una raccomandazione dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 16 quater.

Motivazione

È opportuno procedere tramite un atto delegato. L'elenco non è comunque esaustivo. Le conseguenze per i consumatori/passeggeri sono rilevanti.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 16 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"Articolo 16 quinquies

 

Esercizio della delega di poteri

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 2, lettera m, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

3. La delega di potere di cui all’articolo 2, lettera m, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, lettera m, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

'2. All'aeroporto il vettore comunitario fornisce un modulo di reclamo che consenta al passeggero di presentare immediatamente il reclamo per il ritardo o il danneggiamento del bagaglio. Tale modulo, che può assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Questa possibilità lascia impregiudicato il diritto del passeggero di presentare un reclamo con altri mezzi entro i termini stabiliti dalla convenzione di Montreal.".

'2. All'aeroporto il vettore comunitario fornisce un modulo di reclamo in tutte le lingue ufficiali dell'UE che consenta al passeggero di presentare immediatamente il reclamo per il ritardo o il danneggiamento del bagaglio. Tale modulo, che può assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Questa possibilità lascia impregiudicato il diritto del passeggero di presentare un reclamo con altri mezzi entro i termini stabiliti dalla convenzione di Montreal.".

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte gli importi anticipati non sono inferiori all'equivalente in euro di 18 096 DSP per passeggero. Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 6 quater, di adeguare tale importo alla luce di una decisione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Gli adeguamenti degli importi citati modificano anche gli importi corrispondenti nell'allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte gli importi anticipati non sono inferiori a 20 000 EUR per passeggero. Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 6 quater, di adeguare tale importo alla luce di una decisione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione di Montreal. Gli adeguamenti degli importi citati modificano anche gli importi corrispondenti nell'allegato.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Regolamento (CE) n. 261/2004

Articolo 6 quinquies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Pur avendo una totale libertà commerciale per stabilire le condizioni con cui consentono il trasporto dei bagagli, i vettori aerei indicano chiaramente, al momento della prenotazione e nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione), il bagaglio massimo autorizzato che i passeggeri possono imbarcare in cabina o nella stiva dell'aeromobile su ciascun volo incluso nella loro prenotazione, precisando se il numero dei bagagli è limitato. Se sono previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei bagagli, i vettori aerei indicano chiaramente i dettagli di tali oneri al momento della prenotazione e su richiesta all'aeroporto.

1. I vettori aerei indicano chiaramente, all'inizio di ogni operazione di prenotazione e nella zona di registrazione (compresi i terminali automatici per la registrazione), il bagaglio massimo autorizzato che i passeggeri possono imbarcare in cabina o nella stiva dell'aeromobile su ciascun volo incluso nella loro prenotazione, precisando se il numero dei bagagli è limitato. Se sono previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei bagagli, i vettori aerei indicano chiaramente i dettagli di tali oneri all'inizio di ogni operazione di prenotazione e all'aeroporto.

 

Gli oneri aggiuntivi devono essere comunicati in modo chiaro e trasparente e devono poter essere pagati con l'operazione di prenotazione del viaggio, indipendentemente dalla tipologia di prenotazione. Tale obbligo si applica anche agli operatori che offrono prestazioni di viaggio a nome dei vettori aerei. Gli oneri aggiuntivi fanno parte del prezzo complessivo del biglietto.

 

Il disposto del presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 22 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

Motivazione

Come già introdotto con il regolamento (CE) n. 1008/2008, qui si sottolinea ancora una volta l'obbligo di trasparenza dei prezzi all'inizio della procedura di prenotazione.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le dimensioni del bagaglio a mano sono almeno pari a 55 cm x 40 cm x 20 cm e il peso massimo deve essere di almeno 6 kg.

Motivazione

I valori citati sono quelli più bassi tra i vettori aerei in attività al momento. Con questi valori minimi si evita che in futuro siano introdotti oneri aggiuntivi per bagagli a mano a partire da una dimensione minima.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se prima dell'imbarco sull'aeromobile o prima del decollo il bagaglio a mano è spostato dall'aeromobile alla stiva merci, deve essere consegnato al passeggero come bagaglio a mano quando questi lascia l'aeromobile.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 quinquies – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

E' inserito il seguente articolo 6 quinquies:

 

"3 bis. Oltre al bagaglio massimo autorizzato ai passeggeri è consentito portare in cabina fino a 5 kg. di oggetti o effetti personali essenziali, compresi gli acquisti effettuati in aeroporto, senza costi aggiuntivi. Il vettore aereo può disporre che gli oggetti di cui sopra siano trasportati nella stiva dell'aeromobile qualora circostanze eccezionali dovute a motivi di sicurezza e le specifiche caratteristiche dell'aeromobile ne impediscano la sistemazione in cabina. In tali casi non possono essere applicati addebiti supplementari."

Motivazione

Per il bagaglio massimo autorizzato in cabina è opportuno fissare uno standard minimo in termini di peso e volume, in modo da avere un minimo di chiarezza per i passeggeri (cfr. em. 73 del relatore); per gli oggetti ed effetti personali occorre comunque stabilire un massimo di peso.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 sexies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un vettore aereo comunitario consente ai passeggeri di trasportare uno strumento musicale nella cabina passeggeri di un aeromobile nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nonché delle specifiche tecniche e dei limiti dell'aeromobile in questione. Il trasporto di strumenti musicali nella cabina dell'aeromobile è consentito a condizione che tali strumenti possano essere sistemati in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero. Un vettore aereo può stabilire che uno strumento musicale fa parte del bagaglio a mano cui ha diritto un passeggero e che non può essere trasportato in aggiunta a tale bagaglio.

1. Un vettore aereo comunitario può consentire ai passeggeri di trasportare uno strumento musicale nella cabina passeggeri di un aeromobile nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nonché delle specifiche tecniche e dei limiti dell'aeromobile in questione. Il trasporto di strumenti musicali nella cabina dell'aeromobile è consentito a condizione che tali strumenti possano essere sistemati in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero. Un vettore aereo può stabilire che uno strumento musicale fa parte del bagaglio a mano cui ha diritto un passeggero e che non può essere trasportato in aggiunta a tale bagaglio.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Articolo 6 sexies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se uno strumento musicale è troppo voluminoso per essere sistemato in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero, il vettore può chiedere il pagamento di un secondo biglietto se lo strumento musicale è trasportato come bagaglio a mano su un altro posto. Se è stato acquistato un secondo posto, il vettore aereo deve effettuare ogni sforzo ragionevole per sistemare il passeggero e lo strumento musicale in questione in posti vicini. Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. Il vettore aereo indica chiaramente nelle sue condizioni contrattuali le modalità di trasporto degli strumenti musicali e le tariffe applicabili.".

2. Se uno strumento musicale è troppo voluminoso per essere sistemato in modo sicuro in un vano bagagli adeguato all'interno della cabina o sotto al sedile del passeggero, il vettore può chiedere il pagamento di un secondo biglietto, che deve essere esonerato dalle tasse aeroportuali applicabili, se lo strumento musicale è trasportato come bagaglio a mano su un altro posto. Se è stato acquistato un secondo posto, il vettore aereo deve effettuare ogni sforzo ragionevole per sistemare il passeggero e lo strumento musicale in questione in posti vicini. Su richiesta e in base alla disponibilità, gli strumenti musicali sono trasportati in una zona riscaldata della stiva dell'aeromobile, in base alle norme di sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle specifiche tecniche dell'aeromobile in questione. I vettori aerei devono applicare speciali etichette a tali strumenti onde assicurare che siano movimentati con la dovuta cura. Il vettore aereo indica chiaramente nelle sue condizioni contrattuali le modalità di trasporto degli strumenti musicali e le tariffe applicabili.".

Motivazione

Quando è necessario acquistare un ulteriore posto per uno strumento, esso deve essere esente dalle tasse applicabili, per lo meno dalle tasse aeroportuali.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a tutti i voli e a tutte le tratte il cui orario di decollo prenotato è previsto a partire dalle 00.00 di tale giorno.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le seguenti circostanze sono considerate eccezionali:

1. Sono considerate sempre eccezionali, con norma vincolante, le seguenti circostanze:

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – sequenza dei punti

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii.

 

i.

 

iv.

 

ii.

 

v.

 

vi.

 

vii.

Motivazione

L'ordine deve seguire l'importanza delle cause.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii. problemi tecnici non inerenti al normale funzionamento dell'aeromobile, quali l'identificazione di un difetto durante le operazioni di volo in questione, e che impediscono il normale proseguimento del volo; o un difetto di fabbricazione nascosto comunicato dal produttore o da un'autorità competente e che pregiudica la sicurezza del volo;

ii. problemi tecnici non inerenti al normale funzionamento dell'aeromobile, quali l'identificazione di un difetto durante le operazioni di volo in questione, e che impediscono il normale proseguimento del volo, e un difetto di fabbricazione nascosto comunicato dal produttore o da un'autorità competente e che pregiudica la sicurezza del volo;

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

guerre, disordini e agitazioni politiche che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

i rischi legati alla sicurezza, gli atti di sabotaggio o di terrorismo che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;

guerre, conflitti, instabilità politica, rischi per la sicurezza, atti di sabotaggio o di terrorismo che rendono impossibile effettuare il volo in condizioni di sicurezza;

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 punto iv

 

Testo della Commissione

Emendamento

iv. i rischi sanitari potenzialmente mortali o le emergenze sanitarie che richiedono l'interruzione o la deviazione del volo in questione;

iv. i rischi sanitari o le emergenze sanitarie che richiedono l'interruzione o la deviazione del volo in questione;

Motivazione

Non è chiaro chi deve valutare quando un rischio sanitario è potenzialmente mortale.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vi bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

bird strike (impatto violento con volatili);

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vii

 

Testo della Commissione

Emendamento

vii. vertenze di lavoro presso il vettore aereo operativo o presso i fornitori di servizi fondamentali, quali gli aeroporti o i fornitori di servizi di navigazione aerea.

vii. vertenze di lavoro presso i fornitori di servizi fondamentali, quali gli aeroporti o i fornitori di servizi di navigazione aerea;

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 1 – punto vii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

black-out radar ufficialmente dichiarato nello spazio aereo interessato e chiusura dell'aeroporto da parte delle autorità aeroportuali;

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

problemi tecnici relativi al normale funzionamento dell'aeromobile, quali i problemi rilevati durante la manutenzione ordinaria o durante i controlli dell'aeromobile che precedono il volo o che derivano dal fatto che tale manutenzione e tali controlli non sono stati effettuati correttamente; nonché

problemi tecnici che non possono essere considerati eccezionali ai sensi del punto 1, punto ii);

Motivazione

I problemi tecnici sono sempre di competenza della compagnia aerea, mai dei viaggiatori. Eccezion fatta per il caso in cui siano estranei alla normale operatività dell'aeromobile e derivino da un difetto occulto di fabbricazione, non devono poter essere giustificabili.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

indisponibilità dell'equipaggio di volo o di cabina (salvo se tale indisponibilità è dovuta a vertenze di lavoro)."

indisponibilità dell'equipaggio di volo o di cabina.

Motivazione

Trattasi di uno dei rischi a carico del vettore che, ad es. in caso di personale indisposto, deve provvedere tempestivamente alle necessarie sostituzioni o ricorrere a un equipaggio stand-by.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

cattive condizioni meteorologiche, quando le autorità aeroportuali non abbiano ufficialmente chiuso lo spazio aereo o l'aeroporto;

Motivazione

Spesso i vettori aerei decidono di non decollare adducendo le cattive condizioni meteorologiche. Tale decisione tuttavia non sempre è da ricondurre alle condizioni proibitive del tempo.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

sopraggiungere dell'inverno, dovendo l'aeromobile essere mantenuto in stato di operatività;

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

eventuali ritardi causati da eventi imprevisti che hanno interessato un precedente volo;

Motivazione

In questi casi i vettori hanno fino al volo successivo tempo sufficiente per organizzare un volo sostitutivo con relativo equipaggio. Non sono ravvisabili in questo caso legami temporali o spaziali con il volo successivo. Lo stesso principio resta valido anche in caso di sabotaggio del volo precedente, di imprevisti di carattere medico, di precedenti chiusure dello spazio aereo e così via.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

rimozione di bagagli abbandonati dalla stiva;

Motivazione

Casi di questo tipo non possono che essere dovuti a carenze in fatto di sicurezza, ma non devono essere i viaggiatori a patirne le conseguenze. I vettori possono comunque rivalersi sui servizi responsabili.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

congelamento del motore; mancanza di prodotti antigelo;

Motivazione

In caso di necessità deve essere possibile procedere al de-icing. Gli aeroporti devono tenere scorte di antigelo sufficienti a coprire periodi prolungati di cattivo tempo e sono tenuti a gestire tale rischio. In questi casi i vettori possono reclamare risarcimenti.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

danni provocati all'aeromobile in pista da terzi poco prima dell'orario previsto di decollo;

Motivazione

In tali casi il vettore può reclamare risarcimenti al soggetto terzo responsabile. E' comunque inaccettabile che i passeggeri, che nulla possono fare per rimediare, debbano essere privati dei loro diritti.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato 1

Regolamento (CE) n. 261/2004

Allegato 1 – paragrafo 2 – punto ii octies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

vertenze di lavoro presso il vettore aereo operativo;

Motivazione

Le vertenze di lavoro presso il vettore aereo operativo sono gestibili ed evitabili. Non possono pertanto essere considerate circostanze eccezionali ai fini del presente regolamento. La situazione è diversa per quanto riguarda le vertenze di lavoro presso altre compagnie.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Allegato 2 – paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 2027/97

Allegato 2 – Titolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Non esistono limiti finanziari alla responsabilità per le lesioni o la morte del passeggero causate da un incidente a bordo dell'aeromobile o durante le operazioni di imbarco e di sbarco. Per danni fino a 113 100 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità. Al di sopra di questo importo, il vettore aereo non è responsabile se dimostra che il danno non è dovuto a negligenza o a colpa, o che il danno è dovuto esclusivamente a negligenza o a colpa di un terzo.

Non esistono limiti finanziari alla responsabilità per le lesioni o la morte del passeggero causate da un incidente a bordo dell'aeromobile o durante le operazioni di imbarco e di sbarco. Per danni fino a 130 000 EUR il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità. Al di sopra di questo importo, il vettore aereo non è responsabile se dimostra che il danno non è dovuto a negligenza o a colpa, o che il danno è dovuto esclusivamente a negligenza o a colpa di un terzo.

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Allegato 2 – paragrafo 3

Regolamento (CE) n. 2027/97

Allegato 2 – Titolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 18 096 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte l'anticipo non può essere inferiore a 21 000 euro.

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Allegato 2 – paragrafo 4

Regolamento (CE) n. 2027/97

Allegato 2 – Titolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4 694 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 5 200 EUR.

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Allegato 2 – paragrafo 5

Regolamento (CE) n. 2027/97

Allegato 2 – Titolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di smarrimento, ritardo o danneggiamento del bagaglio, il vettore aereo è responsabile fino a 1 113 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). Questo limite di risarcimento si applica per passeggero e non per bagaglio registrato, salvo se è stato concordato un limite superiore tra il vettore e il passeggero mediante una dichiarazione speciale di interesse. Per i bagagli danneggiati o smarriti, il vettore aereo non è responsabile se il danno o lo smarrimento sono imputabili a una qualità o a un difetto del bagaglio. Per i bagagli in ritardo, il vettore non è responsabile se ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno derivante dal ritardo del bagaglio o se è stato impossibile adottare tali misure. In caso di bagaglio a mano, compresi gli effetti personali, la compagnia aerea è responsabile solo se il danno è imputabile a colpa.

Dopo 15 giorni un bagaglio è considerato perso. In caso di smarrimento, ritardo o danneggiamento del bagaglio, il vettore aereo è responsabile fino a 1 300 EUR. Questo limite di risarcimento si applica per passeggero e non per bagaglio registrato, salvo se è stato concordato un limite superiore tra il vettore e il passeggero mediante una dichiarazione speciale di interesse. Per i bagagli danneggiati o smarriti, il vettore aereo non è responsabile se il danno o lo smarrimento sono imputabili a una qualità o a un difetto del bagaglio. Per i bagagli in ritardo, il vettore non è responsabile se ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno derivante dal ritardo del bagaglio o se è stato impossibile adottare tali misure. In caso di bagaglio a mano, compresi gli effetti personali, la compagnia aerea è responsabile solo se il danno è imputabile a colpa.

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Allegato 2 – paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 2027/97

Allegato 2 – Titolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento. Tali supplementi si basano su una tariffa correlata ai costi supplementari connessi al trasporto e all'assicurazione del bagaglio in questione, in aggiunta al limite di responsabilità di 1 131 DSP. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda. Ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta viene offerta sistematicamente, senza oneri aggiuntivi, la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse per il trasporto delle proprie attrezzature per la mobilità.

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento. Tali supplementi si basano su una tariffa correlata ai costi supplementari connessi al trasporto e all'assicurazione del bagaglio in questione, in aggiunta al limite di responsabilità di 1.150 EUR. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda. Ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta viene offerta sistematicamente, senza oneri aggiuntivi, la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse per il trasporto delle proprie attrezzature per la mobilità.

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Allegato 2 – paragrafo 7

Regolamento (CE) n. 2027/97

Allegato 2 – Titolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di danneggiamento, ritardo, smarrimento o distruzione del bagaglio, il passeggero deve presentare quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Per la presentazione di un reclamo in caso di danneggiamento del bagaglio si applica un termine di sette giorni, mentre in caso di ritardo si applica un termine di 21 giorni, in entrambi i casi a partire dalla data in cui il bagaglio viene messo a disposizione del passeggero. Per consentire il rispetto di tali termini, il vettore aereo deve dare ai passeggeri la possibilità di compilare un modulo per la presentazione del reclamo all'aeroporto. Tale modulo, che può anche assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio.

In caso di danneggiamento, ritardo, smarrimento o distruzione del bagaglio, il passeggero deve presentare quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Per la presentazione di un reclamo in caso di danneggiamento e ritardo del bagaglio si applica un termine di 28 giorni a partire dalla data in cui il bagaglio viene messo a disposizione del passeggero. Per consentire il rispetto di tali termini, il vettore aereo deve dare ai passeggeri la possibilità di compilare un modulo per la presentazione del reclamo all'aeroporto. Tale modulo, che può anche assumere la forma di un documento PIR (Property Irregularity Report), deve essere messo a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e accettato dal vettore aereo presso l'aeroporto come un reclamo vero e proprio.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e del regolamento (CE) n. 2027/97, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli

Riferimenti

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

IMCO

16.4.2013

Relatore per parere

Nomina

Hans-Peter Mayer

29.5.2013

Esame in commissione

26.9.2013

4.11.2013

 

 

Approvazione

5.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler, Kerstin Westphal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claudio Morganti, Sylvana Rapti

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eva Ortiz Vilella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e del regolamento (CE) n. 2027/97, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli

Riferimenti

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.3.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

ENVI

16.4.2013

IMCO

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

Pareri non espressi

Decisione

ENVI

26.3.2013

JURI

15.4.2013

 

 

Relatore(i)

Nomina

Georges Bach

28.3.2013

 

 

 

Esame in commissione

16.9.2013

4.11.2013

 

 

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Phil Bennion, Spyros Danellis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Sabine Wils

Deposito

13.1.2014