RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

16.1.2014 - (COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Mathieu Grosch


Procedura : 2013/0028(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0034/2014

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

(COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0028),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0024/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Prima camera e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-00034/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità e qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione delle esigenze.

(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità, prezzi e qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione di altri modi di trasporto. Muovendo da questa constatazione, si devono trarre tutti gli opportuni insegnamenti dall'approccio adottato dall'Unione nel corso delle tre precedenti riforme del settore ferroviario.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il trasporto per ferrovia svolge un ruolo fondamentale a livello sociale e ambientale e in termini di pianificazione della mobilità, e può accrescere in misura considerevole la sua quota globale del trasporto europeo di passeggeri. A tale riguardo, gli investimenti nella ricerca ed anche nelle infrastrutture e nel materiale rotabile possono contribuire in modo significativo a una rinnovata crescita, favorendo così l'occupazione sia direttamente, nel settore ferroviario, che indirettamente, aumentando la mobilità dei lavoratori in altri settori. Il trasporto per ferrovia ha le potenzialità per diventare un importante, moderno comparto industriale dell'Unione, purché gli Stati membri si accordino per una maggiore collaborazione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Per garantire che ai passeggeri sia fornito un servizio di alta qualità e, al contempo, realizzare gli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri, i diritti di libero accesso dovrebbero essere la regola ed essere coordinati, tra l'altro, mediante procedure di gara obbligatorie per i contratti di servizio pubblico.

Motivazione

Le operazioni nel quadro del libero accesso si basano unicamente sui risultati commerciali e sulla soddisfazione dei passeggeri e possono quindi assicurare al meglio servizi di alta qualità.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) L'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico dovrebbe essere limitata a situazioni specifiche che si possono verificare, ad esempio il rischio di interruzioni nell'erogazione dei servizi, e dovrebbe pertanto essere di durata limitata.

Motivazione

L'aggiudicazione diretta dei contratti deve essere l'eccezione e non la regola.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nel Libro bianco sulla politica dei trasporti del 28 marzo 2011 la Commissione ha annunciato l'intenzione di completare il mercato interno ferroviario permettendo alle imprese ferroviarie dell'Unione di prestare tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario senza ostacoli tecnici o amministrativi superflui.

(3) Nel Libro bianco sulla politica dei trasporti del 28 marzo 2011 la Commissione ha annunciato l'intenzione di completare il mercato interno ferroviario permettendo alle imprese ferroviarie dell'Unione di prestare tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario senza ostacoli tecnici o amministrativi superflui. Per meglio conseguire questo obiettivo, l'attuale riforma deve essere concepita alla luce dei modelli ferroviari che hanno dimostrato di essere efficaci nell'Unione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) I servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia andrebbero migliorati nella qualità e resi più efficienti, venendo nel contempo mantenuti gli attuali servizi pubblici di trasporto passeggeri che funzionano in modo efficiente.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Il completamento dell'apertura del mercato ferroviario dell'Unione dovrebbe essere considerato essenziale affinché la ferrovia diventi un'alternativa credibile ad altri modi di trasporto in termini di prezzo e qualità.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) È essenziale che le autorità competenti svolgano un ruolo centrale nell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri. È loro compito pianificare i servizi pubblici di trasporto passeggeri, anche individuando le linee da destinare al libero accesso o da attribuire mediante contratti di servizio pubblico e stabilendo la procedura di aggiudicazione. Esse dovrebbero inoltre fornire e pubblicare la motivazione in base alla quale solo la procedura di aggiudicazione da loro scelta consente di realizzare gli obiettivi auspicati in termini di vitalità economica, efficienza e qualità.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico che lascino spazio a soluzioni di trasporto orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato.

(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico sostenibili che lascino spazio a soluzioni di trasporto orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico.

(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sostenibili sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione della qualità elevata e dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico. Ciò significa anche evitare la sovracompensazione e la sottocompensazione, dovute ai contenuti degli obblighi di servizio pubblico, o il mancato adempimento, da parte dell'autorità competente, dei propri impegni finanziari.

 

Gli obblighi di servizio pubblico possono riferirsi a reti nelle quali alcuni servizi possono essere gestiti con un equo profitto senza compensazione finanziaria; l'inclusione di tali servizi nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico non deve dar luogo alla corresponsione di compensazioni eccedenti l'importo necessario per assicurare l'insieme dei servizi della rete.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Per favorire la concorrenza nei contratti di servizio pubblico, occorre fissare un loro volume annuo massimo nel trasporto di passeggeri per ferrovia, lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di considerazioni economiche e operative.

(7) Per favorire la concorrenza nei contratti di servizio pubblico tra i piccoli offerenti, i nuovi operatori che si affacciano sul mercato e l'operatore storico, occorre fissare un loro volume annuo massimo nel trasporto di passeggeri per ferrovia, lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di considerazioni economiche e operative.

Motivazione

Il volume di un contratto di servizio pubblico deve essere fissato in modo da incoraggiare i nuovi operatori che si affacciano sul mercato e i piccoli offerenti a partecipare alla procedura di gara.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico.

(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti, pur tutelando il segreto d'impresa, devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico, tali da evitare che si possa ritenere che vi sia stata da parte dell'amministrazione aggiudicatrice una discriminazione a loro danno rispetto ad altri concorrenti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Il principio di reciprocità costituisce uno strumento importante per evitare distorsioni della concorrenza. Tale principio dovrebbe applicarsi non solo agli Stati membri, ma anche alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a procedure d'appalto nell'Unione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore.

(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore che siano applicabili in maniera armonizzata in tutti gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle specificità di ciascuno Stato membro.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Al fine di garantire una concorrenza equa ed impedire l'uso improprio delle compensazioni, è opportuno applicare il principio di reciprocità. Le imprese che ottengono contratti di servizio pubblico con procedura di aggiudicazione diretta non dovrebbero partecipare a procedure di gara per contratti di servizio pubblico.

Motivazione

Le imprese non dovrebbero sfruttare i vantaggi che possono aver acquisito attraverso una procedura di aggiudicazione diretta per falsare la concorrenza. Dovrebbe essere ancora possibile utilizzare procedure di aggiudicazione diretta, ma alle imprese interessate dovrebbe poi essere vietato di prendere parte ad altre procedure d'appalto.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente beneficio dall'effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri assicurino ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello adeguato di protezione sociale.

(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente beneficio dall'effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri assicurino:

 

a) un livello adeguato di protezione sociale ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico;

 

b) un livello minimo di servizi durante gli scioperi dei trasporti pubblici.

Motivazione

I servizi forniti nell'ambito di un contratto di servizio pubblico sono finanziati con denaro pubblico. Per assicurare che i passeggeri possano sempre contare su tali servizi, gli Stati membri sono tenuti a garantire un livello minimo di servizi durante gli scioperi.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:

Fatta salva la legislazione dell'Unione europea in materia di appalti pubblici [direttiva …, non ancora pubblicata], il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:

Motivazione

La revisione del regolamento (CE) n. 1370/2007 non deve interferire con la legislazione generale dell'Unione in materia di appalti pubblici.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) all'articolo 2 è inserita la seguente lettera:

"a bis) «trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia»: il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, a esclusione del trasporto di passeggeri con altre modalità di trasporto su rotaia, come le metropolitane, i tram o, se gli Stati membri lo decidono, i sistemi tram-treno;";

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

"c) «autorità competente a livello locale»: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto di un agglomerato urbano o di un bacino rurale;";

"c) «autorità competente a livello locale»: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto, fra l'altro, di un agglomerato urbano e/o di una zona rurale, o di una regione, anche a livello transfrontaliero;";

Motivazione

L'emendamento è necessario a fini di chiarimento, non esistendo al momento una definizione europea di "agglomerato urbano" o di "zona rurale".

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 – lettera e)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Esulano dall'ambito di applicazione degli obblighi di servizio pubblico tutti i servizi di trasporto pubblico che vanno oltre quanto necessario per sfruttare gli effetti di rete locali, regionali o subnazionali;";

"L'ambito di applicazione degli obblighi di servizio pubblico include i servizi di trasporto pubblico che sono necessari, fra l'altro, affinché i benefici degli effetti di rete di natura economica, tecnica o geografica siano sfruttati a livello locale, regionale o subnazionale; tali effetti di rete scaturiscono dall'integrazione dei servizi di trasporto, che rende il trasporto pubblico più appetibile per i passeggeri e più efficiente per il settore del trasporto pubblico; effetti di rete possono essere generati sia da servizi che raggiungono il pareggio dei conti sia da servizi che non lo raggiungono, nonché a vari livelli geografici, di orario ferroviario o di tariffe;";

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Piani di trasporto pubblico e obblighi di servizio pubblico

Piani di trasporto pubblico multimodali e sostenibili e obblighi di servizio pubblico

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità competente stende e periodicamente aggiorna un piano di trasporto pubblico di passeggeri relativo a tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che le fa capo. Il piano di trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi della politica del trasporto pubblico e i relativi mezzi di conseguimento per tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che fa capo all'autorità. Esso riporta almeno:

1. L'autorità competente stende e periodicamente aggiorna un piano multimodale di trasporto pubblico di passeggeri relativo a tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che le fa capo. Il piano di trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi della politica del trasporto pubblico e i relativi mezzi di conseguimento per tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che fa capo all'autorità, promuovendo in tal modo la coesione sociale e territoriale. Tale piano può consistere in informazioni su piani di trasporto pubblico già di dominio pubblico. Si tiene conto degli eventuali servizi interregionali già esistenti. Tale piano riporta almeno:

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, come accessibilità, connettività territoriale, sicurezza, interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali, caratteristiche dell'offerta quali orario di circolazione, frequenza del servizio e grado minimo di utilizzazione della capacità;

b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, comprendenti, fra l'altro, l'accessibilità per le persone con disabilità e le interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali;

Motivazione

I requisiti imposti a tali piani di trasporto non dovrebbero andare oltre quanto necessario. Conformemente al principio di sussidiarietà, la definizione di requisiti specifici dovrebbe essere lasciata alla discrezione dell'autorità competente.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, criteri di efficienza comprendenti fra l'altro la quota modale del trasporto pubblico, la puntualità, l'efficienza in termini di costi, la frequenza dei servizi, la soddisfazione dei clienti e la qualità del materiale rotabile;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) norme di qualità per voci quali attrezzature di fermate e materiale rotabile, puntualità e affidabilità, pulizia, servizio e informazioni alla clientela, gestione dei reclami e risarcimento, monitoraggio della qualità del servizio;

c) norme di qualità e di sicurezza, nonché aspetti relativi ai controlli per il materiale rotabile, l'infrastruttura e i servizi, compresa l'informazione;

Motivazione

I requisiti imposti a tali piani di trasporto non dovrebbero andare oltre quanto necessario. Conformemente al principio di sussidiarietà, la definizione di requisiti specifici dovrebbe essere lasciata alla discrezione delle autorità competenti.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) principi di politica tariffaria;

d) principi di politica tariffaria, come l'applicazione di tariffe sociali;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) requisiti operativi quali trasporto di biciclette, gestione del traffico, piano di emergenza in caso di perturbazioni.

e) norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri, di condizioni sociali e occupazionali e di tutela dell'ambiente, nonché obiettivi in campo ambientale.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nella stesura del piano di trasporto pubblico l'autorità competente tiene presenti, in particolare, le norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri, protezione sociale, occupazione e tutela dell'ambiente.

soppresso

Motivazione

Onde attribuire loro maggiore importanza, questi aspetti sono stati già inclusi all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), e possono pertanto essere eliminati qui.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente adotta il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse e lo pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse da considerare comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, laddove appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative.

L'autorità competente adotta e pubblica il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse, che comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono consoni al conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico;

b) sono consoni al conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico, vale a dire determinano la procedura di aggiudicazione in termini di norme di qualità da rispettare e gli strumenti appropriati per farlo, al fine di realizzare gli obiettivi del piano di trasporto pubblico;

Motivazione

Occorre chiarire il significato dell'aggettivo "consoni".

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) non vanno oltre quanto necessario e proporzionato ai fini del conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico.

c) sono necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico e, per quanto riguarda il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, tengono conto della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1.

 

____________

 

1Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione dell'adeguatezza di cui alla lettera b) considera se l'intervento pubblico nell'offerta di trasporto passeggeri costituisce un mezzo idoneo per conseguire gli obiettivi del piano di trasporto pubblico.

soppresso

Motivazione

Le spiegazioni relative all'adeguatezza sono state già incluse all'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera b), e possono pertanto essere eliminate qui.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia la valutazione della necessità e della proporzionalità di cui alla lettera c) tiene conto dei servizi di trasporto prestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) e considera tutte le informazioni fornite ai gestori dell'infrastruttura e agli organismi di regolamentazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, prima frase, della stessa.

soppresso

Motivazione

Il contenuto del presente comma è stato inserito all'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera c).

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e la collegata compensazione dell'effetto finanziario netto degli obblighi di servizio pubblico assicurano:

Le specifiche degli obblighi di servizio pubblico e la collegata compensazione dell'effetto finanziario netto degli obblighi di servizio pubblico assicurano il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico con la massima efficienza in termini di costi e la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri.

(a) il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico con la massima efficienza in termini di costi;

 

(b) la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nel piano di trasporto pubblico.

 

Motivazione

L'emendamento rende il paragrafo di più facile lettura.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente consulta adeguatamente su dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali, perlomeno, gli operatori di trasporto, laddove appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative e tiene conto delle posizioni da essi espresse.

L'autorità competente consulta su dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative, e tiene conto delle posizioni da essi espresse.

Motivazione

Le consultazioni svolte dalle autorità competenti devono includere sempre, non solo "laddove appropriato", le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE assicura la conformità della valutazione e della procedura previste dal presente articolo, anche di propria iniziativa;

a) l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE assicura la conformità della valutazione e della procedura previste dal presente articolo, su richiesta di qualsiasi pertinente portatore d'interesse;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il volume annuo massimo del contratto di servizio pubblico in treno-km è il valore più alto tra 10 milioni di treno-km e un terzo del volume totale di trasporto pubblico nazionale di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico.

b) il numero minimo di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario in uno Stato membro è di:

 

- uno, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico inferiore o pari a 20 milioni di treno-km;

 

- due, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico superiore a 20 milioni di treno-km e inferiore o pari a 100 milioni di treno-km, a condizione che l'entità di un singolo contratto non superi il 75% del volume complessivo del mercato coperto da contratti di servizio pubblico;

 

- tre, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico superiore a 100 milioni di treno-km e inferiore o pari a 200 milioni di treno-km, a condizione che l'entità di un singolo contratto non superi il 65% del volume complessivo del mercato coperto da contratti di servizio pubblico;

 

- quattro, nel caso di un volume del mercato nazionale del trasporto di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico superiore a 200 milioni di treno-km, a condizione che l'entità di un singolo contratto non superi il 50% del volume complessivo del mercato coperto da contratti di servizio pubblico;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera c (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c) l'autorità competente determina le linee da attribuire con contratti di servizio pubblico in conformità della direttiva 2012/34/EU.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"(a) "definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico stabiliti a norma dell'articolo 2, lettera e), e dell'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate;";

(a) definiscono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico stabiliti a norma dell'articolo 2, lettera e), e dell'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve assolvere e le reti di trasporto interessate, e impongono all'operatore di fornire all'autorità competente tutte le informazioni essenziali per l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, nel rispetto del segreto d'impresa;

Motivazione

Occorre assicurare che l'autorità competente riceva dall'operatore tutte le informazioni essenziali per redigere i contratti di servizio.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b) – ultima frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;";

"Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare né essere inferiore all'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;";

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(b ter) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. Fatta salva la legislazione nazionale e comunitaria, compresi i contratti collettivi tra le parti sociali, le autorità competenti possono imporre all'operatore del servizio pubblico prescelto di garantire al personale precedentemente assunto per fornire i servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Qualora le autorità competenti impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio pubblico individuano il personale interessato e ne precisano in modo trasparente i diritti contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti siano vincolati ai servizi.

"Fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione, compresi i contratti collettivi tra le parti sociali rappresentativi, le autorità competenti impongono all'operatore del servizio pubblico prescelto di garantire al personale condizioni di lavoro basate sugli standard sociali nazionali, regionali o locali vincolanti e/o di attuare il trasferimento obbligatorio del personale in caso di cambio di operatore. Se ha luogo tale trasferimento, al personale precedentemente assunto dall'operatore precedente per fornire i servizi sono garantiti gli stessi diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. Qualora le autorità competenti impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio pubblico individuano il personale interessato e ne precisano in modo trasparente i diritti contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti siano vincolati ai servizi."

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'articolo 4, paragrafo 5 - che non è stata ripresa nella proposta della Commissione

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Qualora l'autorità competente imponga all'operatore di servizio pubblico, in conformità del diritto nazionale, di conformarsi a taluni parametri qualitativi e sociali, ovvero qualora stabilisca criteri sociali e qualitativi, tali parametri e criteri sono indicati nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico.";

"6. In conformità del diritto nazionale, l'autorità competente fissa parametri qualitativi e sociali vincolanti e stabilisce criteri sociali e qualitativi appropriati, compreso l'obbligo degli operatori di servizio pubblico di rispettare i contratti collettivi rappresentativi e di garantire condizioni d'impiego e di lavoro dignitose, indicandoli o facendovi riferimento nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico, qualunque sia la procedura d'aggiudicazione.";

 

 

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera d

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

"8. Le autorità competenti mettono a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti alla predisposizione dell'offerta in una procedura di gara. Affinché dette parti siano in grado di elaborare piani d'attività con cognizione di causa, le informazioni indicano la domanda di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi inerenti al trasporto pubblico di passeggeri oggetto della gara e i dettagli delle specifiche d'infrastruttura pertinenti all'esercizio dei veicoli o del materiale rotabile necessari. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria collaborano con le autorità competenti mettendo a disposizione tutte le pertinenti specifiche d'infrastruttura. L'inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo è soggetta alla verifica giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 7.";

"8. Le autorità competenti mettono a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti alla predisposizione dell'offerta in una procedura di gara, tutelando il segreto d'impresa. Affinché dette parti siano in grado di elaborare piani d'attività con cognizione di causa, le informazioni indicano la domanda di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi inerenti al trasporto pubblico di passeggeri oggetto della gara e i dettagli delle specifiche d'infrastruttura pertinenti all'esercizio dei veicoli o del materiale rotabile necessari. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria collaborano con le autorità competenti mettendo a disposizione tutte le pertinenti specifiche d'infrastruttura. L'inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo è soggetta alla verifica giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 7.";

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Qualunque autorità competente, sia che si tratti di una singola autorità che di un gruppo di autorità, anche di più Stati membri, può aggiudicare contratti di servizio pubblico conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento."

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a bis) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

(d) in mancanza di un’autorità competente a livello locale, le lettere a), b) e c) si applicano a un’autorità nazionale per una zona geografica non nazionale, a condizione che l’operatore interno non partecipi a gare pubbliche indette per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri al di fuori della zona per la quale è stato aggiudicato il contratto di servizio pubblico;

"d) in mancanza di un’autorità competente a livello locale, le lettere a), b) e c) si applicano a un’autorità nazionale, a condizione che l’operatore interno non partecipi a gare pubbliche indette per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri al di fuori della zona per la quale è stato aggiudicato il contratto di servizio pubblico;"

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) - che non è stata ripresa nella proposta della Commissione.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a ter) è inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Fino alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri e, se consentito dal diritto nazionale, le autorità competenti possono escludere dalle procedure di gara organizzate dalle autorità competenti nel loro territorio a norma del paragrafo 3 qualsiasi impresa ferroviaria o operatore ferroviario, o qualsiasi società affiliata direttamente o indirettamente controllata da imprese ferroviarie o da loro società holding, se è presente almeno una delle seguenti condizioni:

 

a) l'impresa ferroviaria controllante è titolare di una licenza o la società holding controllante è stabilita in uno Stato membro in cui le autorità competenti non hanno la facoltà di aggiudicare contratti di servizio pubblico mediante procedure di gara, o

 

b) l'impresa ferroviaria e le sue affiliate hanno beneficiato di contratti di servizio pubblico per servizi di trasporto ferroviario aggiudicati direttamente la cui quota, in termini di valore, è superiore al 50% del valore complessivo di tutti i contratti di servizio pubblico per servizi di trasporto ferroviario aggiudicati a tale impresa ferroviaria e alle sue affiliate.

 

Ai fini del presente paragrafo, per controllo si intende ogni genere di diritti, contratti o altri mezzi che, sia separatamente che in combinazione, e avendo riguardo a ogni pertinente considerazione di fatto o di diritto, conferiscono la possibilità di esercitare un'influenza decisiva su un'impresa, in particolare attraverso:

 

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parte del patrimonio di tale impresa;

 

b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza decisiva sulla composizione, il voto o le deliberazioni degli organi sociali di tale impresa.

 

L'autorità competente può escludere dalle procedure di gara qualsiasi operatore o impresa direttamente o indirettamente controllato/a da una o più persone giuridiche o fisiche registrate in uno o più paesi terzi, a meno che questi ultimi abbiano adottato misure che consentono l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico mediante gara a imprese ferroviarie titolari di licenza in uno Stato membro."

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o inferiore a 150 000 chilometri l'anno per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia.

b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 veicoli/km l'anno o inferiore a 500 000 veicoli/km l'anno per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia.

Motivazione

La soglia proposta dalla Commissione non corrisponde al valore espresso in euro all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e occorre pertanto adeguare il testo per riflettere i prezzi medi dei biglietti. Le autorità competenti, inoltre, devono fornire prove basate sugli aspetti economici, sull'efficienza e sugli obiettivi di qualità.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in esercizio non più di 23 veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure alla prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600 000 chilometri l'anno.";

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in esercizio non più di 23 veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure alla prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600 000 veicoli/km l'anno.";

Motivazione

Il limite massimo di 23 veicoli stradali stabilito nel regolamento appare arbitrario, in quanto non è in linea con l'attuale definizione di PMI della Commissione europea (raccomandazione 2003/361/CE).

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(a bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.

"5. L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. Una situazione di emergenza può includere l'impossibilità per l'autorità competente di avviare tempestivamente una procedura di gara per un contratto di servizio pubblico e/o di aggiudicare tempestivamente tale contratto a un operatore."

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'articolo 5, paragrafo 5 - che non è stata ripresa nella proposta della Commissione.

Motivazione

Si propone di includere una nuova eccezione al principio della procedura di gara qualora vi siano troppi contratti che scadono contemporaneamente in uno Stato membro. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro potrebbero non avere la capacità amministrativa per preparare adeguatamente diverse procedure allo stesso tempo. Inoltre, gli operatori ferroviari potrebbero non essere in grado di preparare più di un certo numero di offerte contemporaneamente.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti possono, per aumentare la concorrenza nel settore, decidere di aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine, prima di indire la procedura di gara le autorità competenti possono decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi.";

"6. In conformità della direttiva 2012/34/EU, e a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti responsabili della stesura dei piani di trasporto pubblico di cui all'articolo 2 bis possono decidere di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico concernenti servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, alle seguenti condizioni:

 

a) il piano di trasporto pubblico prevede requisiti applicabili per l'intera la durata del contratto per quanto riguarda:

 

– l'evoluzione dei volumi di passeggeri,

 

‒ la puntualità dei servizi,

 

– l'efficienza dei costi in termini di produttività del capitale,

 

– la frequenza delle operazioni ferroviarie,

 

– la soddisfazione della clientela,

 

– la qualità del materiale rotabile;

 

b) l'autorità competente pubblica, almeno 18 mesi prima dell'inizio del contratto, le modalità da seguire per conformarsi ai requisiti di cui alla lettera a) attraverso l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico e valuta periodicamente la conformità a detti requisiti nella relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1; in caso di reclamo presentato da un operatore ferroviario interessato o da un'impresa ferroviaria interessata riguardo all'aggiudicazione diretta del contratto, l'organismo di regolamentazione valuta le ragioni fornite dall'autorità competente e prende una decisione entro due mesi dalla data di presentazione del reclamo; l'organismo di regolamentazione può agire anche di propria iniziativa;

 

 

c) l'organismo di regolamentazione valuta, almeno 24 mesi prima della scadenza del contratto in corso, se i requisiti di cui alla lettera a), valutati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, sono stati rispettati; l'autorità competente fornisce all'organismo di regolamentazione tutti i dati necessari per la sua valutazione.

 

Se l'organismo di regolamentazione conclude che i requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo non sono stati rispettati, obbliga senza indugio l'autorità competente ad aggiudicare un nuovo contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 5 paragrafo 3. La decisione dell'autorità di regolamentazione indipendente è vincolante e immediatamente applicabile.

 

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore a nove anni.

 

La Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 9 bis, che specificano i requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo".

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, l'accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

1. Le autorità competenti adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, le condizioni per un accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente può assolvere l'obbligo sancito al primo comma in uno dei modi seguenti:

L'autorità competente può assolvere l'obbligo sancito al primo comma in vari modi atti a favorire le economie di scala, quali i seguenti:

Motivazione

Le modalità di acquisizione del materiale devono favorire le economie di scala.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) acquistando essa stessa il materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto di servizio pubblico, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore di servizio pubblico selezionato al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6 e, se applicabile, dell'allegato;

a) acquistando essa stessa al prezzo di mercato il materiale rotabile necessario per l'esecuzione del contratto di servizio pubblico, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore di servizio pubblico selezionato al prezzo di mercato ovvero nel quadro del contratto di servizio pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6 e, se applicabile, dell'allegato;

Motivazione

La principale preoccupazione è di garantire parità di accesso e di rimuovere le barriere all'accesso al materiale rotabile. In tale contesto, è fondamentale che tali misure di sostegno non siano prese in considerazione nell'ambito del meccanismo di aggiudicazione. The cost of the needed support measures applicable to one applicant shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The competent authority should also be able to determine the viability of the support measures chosen before the execution of the new PSO contract. Market price should be the basis of this cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) cooperando con gli enti locali limitrofi al fine di creare un bacino più ampio di materiale rotabile.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata alle quotazioni di mercato.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 2, secondo comma, l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata alle quotazioni di mercato.

 

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il materiale rotabile è ceduto a un nuovo operatore di trasporto pubblico, l'autorità competente indica nei documenti di gara informazioni particolareggiate sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile.

4. Se il materiale rotabile è ceduto a un nuovo operatore di trasporto pubblico, l'autorità competente indica nei documenti di gara informazioni particolareggiate sul costo di manutenzione e sullo stato del materiale rotabile.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta le misure che illustrano la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2.

 

soppresso

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 costituisce una lex specialis in materia di aiuti di Stato, che consente, nel caso dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, di derogare alle norme generali sugli aiuti di Stato. L'attuazione del dispositivo proposto agli emendamenti da 21 a 23 non richiede atti d'esecuzione preventivi. Pertanto non occorre fare riferimento a misure della Commissione.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune.";

"1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione valuta i risultati ottenuti in termini di conformità e specifica tutti gli indicatori relativi ai servizi di trasporto, tra cui la puntualità, l'affidabilità, la pulizia, la soddisfazione degli utenti misurata tramite sondaggi pubblici e il tasso minimo di utilizzo della capacità. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune. La Commissione elabora una sintesi di tali relazioni e la trasmette, in tutte le lingue di lavoro, al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, eccettuati altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram, si conforma all'articolo 5, paragrafo 3, a decorrere dal 3 dicembre 2019. Tutti i contratti di servizio pubblico inerenti ad altri modi di trasporto su rotaia o al trasporto su strada devono essere stati aggiudicati in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, entro il 3 dicembre 2019. Durante il periodo di transizione fino al 3 dicembre 2019 gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.";

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto su strada e ad altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana, tram o sistemi tram-treno si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia sono aggiudicati in conformità dell'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2022. Entro il 3 dicembre 2022 sono conferiti alle autorità competenti responsabili della stesura dei piani di trasporto pubblico di cui all'articolo 2 bis tutti i poteri necessari per aggiudicare i contratti di servizio pubblico in conformità dell'articolo 5. Durante i periodi di transizione gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.";

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"Entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l’accento sull’attuazione dell’aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico che sono conformi all’articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione può proporre loro misure appropriate.";

Motivazione

Visto il numero di contratti che saranno da aggiudicare mediante gara nel settore ferroviario, è necessario un lasso di tempo adeguato onde evitare che vi siano troppe procedure di gara nello stesso momento e assicurarsi delle capacità di risposta di tutti gli operatori interessati.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 8 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia aggiudicati direttamente tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019 possono restare in vigore fino alla data di scadenza. Tuttavia, essi non vanno in nessun caso oltre il 31 dicembre 2022.";

"2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia non conformi all'articolo 5, aggiudicati direttamente prima del 3 dicembre 2022, scadono in ogni caso al più tardi il …*.";

 

_______________

 

* GU: si prega di inserire la data corrispondente a 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (cioè dell'atto modificativo, procedura 2013/0028(COD))

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È reso disponibile in forma di testo consolidato con il regolamento (CE) n. 1370/2007, che esso modifica, entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Il trasporto di passeggeri per ferrovia rappresenta, in passeggero-km, circa il 7% del trasporto di passeggeri nell'Unione europea[1], una percentuale che occorre aumentare. Gli investimenti in tale modo di trasporto sostenibile non vanno solo a vantaggio dell'ambiente e dell'economia, ma promuovono anche la crescita e l'occupazione. È assolutamente necessario che il trasporto di passeggeri per ferrovia diventi più efficiente. Anche l'obiettivo stabilito dal Parlamento europeo nella sua proposta di risoluzione sul Libro bianco, vale a dire aumentare il numero di utenti dei trasporti pubblici, può essere conseguito solo se anche il trasporto di passeggeri per ferrovia diventerà più efficiente in tutta Europa.

Il mercato del trasporto transfrontaliero di passeggeri per ferrovia è stato aperto il 1° gennaio 2010. Il mercato del trasporto interno di passeggeri, invece, rimane pressoché chiuso nella maggior parte degli Stati membri. Così come accade per le altre modalità di trasporto passeggeri, vale a dire l'autobus, il tram e la metropolitana, al momento anche il servizio pubblico di trasporto passeggeri per ferrovia nella maggior parte dei casi non può essere prestato su base commerciale, ma è invece assicurato mediante contratti di servizio pubblico, che prevedono una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico.

Il quadro normativo europeo in materia è costituito dal regolamento (CE) n. 1370/2007, attualmente in vigore. Il principio fondamentale sancito dal regolamento è quello dell'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico mediante gara d'appalto, limitato però da varie forme di aggiudicazione diretta di tali contratti. In particolare, le autorità competenti hanno facoltà, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di decidere se prestare i servizi di trasporto attraverso una loro impresa (il cosiddetto "operatore interno"), o se indire invece una gara d'appalto. La possibilità dell'aggiudicazione diretta è soggetta a una clausola di reciprocità, per cui l'operatore interno non può partecipare a procedure di gara organizzate fuori del territorio dell'autorità competente a livello locale.

Durante la procedura legislativa che ha portato all'approvazione del regolamento vigente, era stato il Consiglio ad imporre l'introduzione della possibilità, a livello generale, di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico per il trasporto di passeggeri per ferrovia (cfr. l'articolo 5, paragrafo 6). Circa il 90% dei viaggi ferroviari effettuati nell'UE, principalmente con la ferrovia urbana e con i treni regionali, è oggetto di un contratto di servizio pubblico. Una parte considerevole di tali contratti continua a essere aggiudicata direttamente agli operatori tradizionali.

Parallelamente a quanto avvenuto nel trasporto urbano e regionale, nell'ultimo decennio sono stati adottati tre "pacchetti ferroviari", volti ad aprire progressivamente i mercati e ad aumentare la competitività del trasporto ferroviario. Di recente, nel quadro della direttiva 2012/34/UE, il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione a procedere a una valutazione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. La Commissione avrebbe quindi dovuto presentare entro il 31 dicembre 2012 una relazione che valutasse, tra l'altro, anche l'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 e costituisse eventualmente la base per presentare altre misure legislative per l'apertura dei mercati nazionali del trasporto ferroviario di passeggeri.

2) La proposta della Commissione

Nella sua proposta, la Commissione si concentra principalmente sul trasporto di passeggeri per ferrovia. Nonostante gli sviluppi positivi constatati in alcuni Stati membri, occorre che tale modalità di trasporto diventi più efficiente, in termini di numero di passeggeri, qualità dei servizi, infrastrutture e biglietti. In molti Stati membri i costi sostenuti dallo Stato sono ancora eccessivi se paragonati alla qualità del servizio, mentre le barriere all'ingresso sul mercato rimangono spesso insormontabili per i nuovi entranti.

La Commissione ritiene che i problemi riscontrati possano essere risolti soprattutto rafforzando il ricorso alle procedure di gara, così come previsto nel quadro del quarto pacchetto ferroviario. L'elemento centrale della proposta della Commissione è, quindi, l'eliminazione della possibilità, a livello generale, di aggiudicare direttamente i contratti per il trasporto di passeggeri per ferrovia, prevista all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1370/2007 attualmente in vigore. Questa misura è poi accompagnata da una serie di proposte relative all'accesso al materiale rotabile.

La proposta della Commissione, però, non si limita al trasporto per ferrovia, ma ha un impatto anche sulle altre modalità di trasporto. La proposta introduce, infatti, un nuovo articolo 2 bis relativo ai piani di trasporto pubblico e agli obblighi di servizio pubblico, con requisiti puntuali, che le autorità competenti devono definire per ciascuna modalità di trasporto pertinente. La Commissione propone, inoltre, di rivedere i periodi transitori di cui all'articolo 8, il che potrebbe ripercuotersi sulle procedure di gara per il trasporto in autobus, tram e metropolitana.

3) La posizione del relatore

3.1 Aspetti generali relativi alla concorrenza

Il relatore appoggia in linea di principio la proposta della Commissione, intesa ad accrescere la concorrenza nel trasporto ferroviario. La concorrenza, però, non dovrebbe essere fine a se stessa, quanto piuttosto uno strumento per aumentare gradualmente la qualità, il volume e l'efficienza dei servizi di trasporto passeggeri. Le strutture efficienti che già esistono, quindi, dovrebbero essere conservate e non dovrebbero perdere in efficienza a causa del nuovo regolamento.

Cambiare sistemi complessi come i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia, poi, richiede un lasso di tempo sufficiente, se si vogliono ottenere i risultati sperati. I termini proposti dalla Commissione, vale a dire il 2019 per i nuovi contratti e il 2022 per la scadenza dei contratti già aggiudicati, sembrano pertanto troppo vicini.

Le autorità competenti, in particolare, necessitano di più tempo per prepararsi alle procedure di gara. Per quanto condivida la proposta della Commissione di non prevedere più la possibilità, in generale, dell'aggiudicazione diretta per il trasporto di passeggeri per ferrovia (cfr. l'articolo 5, paragrafo 6), il relatore chiede comunque che sia stabilito un termine più realistico.

3.2. Aggiudicazione diretta e procedura di gara

Per l'aggiudicazione diretta a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, il relatore propone di modificare la soglia espressa in treno-chilometro, onde rendere più realistica la possibilità dell'aggiudicazione diretta per quei contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia che sono molto piccoli.

In considerazione delle ripercussioni che la scelta di una determinata modalità di aggiudicazione può avere, le autorità competenti devono, se optano per un'aggiudicazione diretta, preparare e pubblicare una giustificazione, onde consentire agli altri operatori interessati di sottoporla a scrutinio e, se del caso, muovere obiezioni tempestivamente.

Il principio della reciprocità dovrebbe applicarsi, infine, anche alle imprese di paesi terzi, che dovrebbero poter partecipare alle gare d'appalto solo se questi ultimi hanno aperto i loro mercati alle imprese dell'UE.

3.3 Ruolo fondamentale delle autorità competenti

A giudizio del relatore, l'autorità competente svolge un ruolo centrale. Conformemente al principio di sussidiarietà, è all'autorità competente che dovrebbe incombere la responsabilità di preparare un piano per il trasporto locale e di valutare i servizi necessari per il trasporto pubblico di passeggeri, così come di definire gli obblighi di servizio pubblico. Le autorità competenti, infatti, sono nella posizione migliore per valutare quali obblighi di servizio pubblico debbano essere definiti in loco, per quali tratte debba essere consentito un libero accesso e per quali tratte il libero accesso debba, invece, essere limitato mediante l'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. Proprio il rapporto tra il concetto di "libero accesso" e i contratti di servizio pubblico è particolarmente sensibile. Se il principio del "libero accesso" è interpretato in modo troppo ampio, il rischio è sempre che gli offerenti privati scelgano l'alternativa che preferiscono a discapito del settore pubblico.

La questione, che riguarda il concetto dell'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, deve essere chiarita con coerenza non solo nella presente relazione, ma anche nella relazione sullo sviluppo di uno spazio unico ferroviario europeo.

Per prendere una simile decisione, poi, l'autorità competente deve poter contare su tutte le informazioni necessarie.

La proposta della Commissione impone, inoltre, alle autorità competenti l'obbligo di elaborare dei piani di trasporto pubblico. Il relatore condivide tale proposta, ma ritiene che il regolamento debba lasciare all'autorità competente un margine di manovra sufficiente per definire gli obiettivi. L'autorità competente deve, inoltre, elaborare criteri specifici rispetto alle norme qualitative e sociali e indicarli nei documenti di gara. Occorre, infine, dare maggiore risalto al concetto di sostenibilità in tali piani.

3.4. Volume dei contratti di servizio pubblico per il trasporto di passeggeri per ferrovia

La Commissione propone che il volume dei contratti di servizio pubblico sia al massimo 10 milioni di treno-km, o un terzo del volume totale di trasporto pubblico nazionale. Il relatore ritiene che una simile disposizione imporrebbe, soprattutto nei piccoli Stati membri dell'UE, una tripartizione artificiosa, senza con ciò migliorare l'efficienza del servizio.

3.5 Potenziali ripercussioni sul trasporto in autobus, tram e metropolitana

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 doveva essere gradualmente attuato entro il 2019. L'impatto della modifica dei periodi transitori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che propone ora la Commissione non si limita al trasporto ferroviario di passeggeri. La formulazione scelta dalla Commissione, che si presta a varie interpretazioni, rischia quantomeno di scardinare alcune disposizioni fondamentali, in particolare quelle relative all'aggiudicazione diretta a "operatori interni". Secondo il relatore, è preferibile non andare a toccare i difficili compromessi raggiunti nei sette anni di negoziati che si sono resi necessari per completare la procedura legislativa per l'approvazione del regolamento vigente.

3.6 Altre modifiche

Il relatore propone, infine, alcune modifiche di carattere tecnico, intese, da un lato, a chiarire alcuni concetti (introducendo per esempio una definizione chiara di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia) e, dall'altro, a semplificare e snellire il testo.

  • [1]  Autobus: 8,9%; tram e metropolitana: 1,6%; automobile: 82,5%.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (20.11.2013)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
(COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD))

Relatore per parere: Frédéric Daerden

BREVE MOTIVAZIONE

Le diverse liberalizzazioni dei settori dei servizi operate dall'Unione europea negli ultimi decenni, ivi incluso nel settore del trasporto ferroviario, rientrano nel quadro dell'attuazione dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono pertanto parte integrante del suo progetto.

L'instaurazione di un mercato comune non deve costituire un fine di per sé, ma piuttosto mirare alla riduzione dei costi dei servizi per i consumatori mantenendo nel contempo un livello elevato di qualità di servizi accessibili a tutti.

A posteriori, le diverse iniziative di liberalizzazione condotte nei settori in cui i servizi sono stati storicamente assicurati da operatori pubblici mediante monopoli nazionali non sembrano essere riuscite a conseguire questo duplice obiettivo.

Anche considerando il solo settore ferroviario, non mancano gli esempi di insoddisfazione.

•     Per quanto concerne il trasporto internazionale di passeggeri, aperto alla concorrenza dal 2010, l'aumento della concorrenza non si è tradotto in una riduzione significativa dei costi e ha comportato la chiusura di vecchie linee transfrontaliere che non funzionavano sul modello dell'alta velocità. Il settore non ha inoltre beneficiato della crescita prevista, e le sue quote di mercato si devono ottenere più sul piano intermodale che intramodale.

•     Per quanto concerne il trasporto nazionale di passeggeri nel Regno Unito (lo Stato membro più avanzato in termini di normativa sulle liberalizzazioni), il CESE sottolinea l'insoddisfazione degli utenti britannici e la necessità ricorrente di fare appello allo Stato per l'integrazione del settore (tariffe, distribuzione, orari, ecc.).

•     Per quanto concerne il trasporto nazionale di passeggeri nella totalità dell'Unione, si registrano almeno 15 procedure di infrazione per recepimento inadeguato, a riprova del ritmo troppo sostenuto con cui è stata condotta questa liberalizzazione, la quale, per contribuire alla costruzione del progetto europeo, deve essere effettuata senza arrecare danno ai modelli nazionali che hanno fornito ai cittadini un modello di qualità per diversi decenni.

In considerazione di quanto sopra, il relatore ritiene che la necessità di liberalizzare ulteriormente il settore del trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia non sia stata dimostrata; con i suoi emendamenti, egli intende attenuare il rischio di conseguenze negative per i cittadini e, in particolare, per i lavoratori del settore, concentrandosi su diversi punti:

•     una governance con il maggior grado di integrazione possibile: sebbene la rigida separazione tra gestori delle infrastrutture e operatori dei servizi di trasporto sia fondata sul piano concorrenziale, i timori che essa suscita tra le associazioni di utenti, i sindacati del settore o gli operatori "tradizionali" inducono il relatore ad evitare un approccio manicheo. Molto probabilmente, tale separazione determinerà una minore mutualizzazione delle risorse per gli investimenti materiali e un aumento della burocrazia, con effetti nefasti sulla qualità del servizio e sulla sicurezza degli utenti. Il relatore ha quindi scelto di concedere all'autorità di regolamentazione nazionale la più ampia libertà in materia, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 febbraio 2013;

•     la possibilità per gli Stati membri di scegliere con la massima libertà se ricorrere a una gara d'appalto o all'aggiudicazione diretta delle concessioni di servizi pubblici, aumentando in maniera considerevole i massimali;

•     l'introduzione di disposizioni a tutela degli utenti, dei lavoratori e dell'ambiente nei piani nazionali per un trasporto pubblico sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, in modo che tali criteri qualitativi, sociali e ambientali possano essere integrati più agevolmente nei bandi di gara;

•     una maggiore tutela dei lavoratori tramite vaste possibilità di trasferimento del personale all'interno della nuova impresa concessionaria di un servizio pubblico, l'intensificazione del dialogo sociale nelle strutture, la precisazione delle disposizioni in materia sociale applicabili al personale di bordo (in particolare tramite la certificazione di tale personale) e la definizione, da parte degli Stati membri, di una responsabilità sociale e solidale dell'offerente e dei suoi subcontraenti per evitare il dumping sociale;

•     la necessaria reciprocità quanto all'apertura dei mercati tra Stati membri;

•     un periodo transitorio più lungo (fino al 2029) per la trasposizione da parte degli Stati membri, in modo da lasciare ai decisori politici dell'Unione il tempo di riflessione e analisi sufficiente prima di progredire nella liberalizzazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il trasporto per ferrovia svolge un ruolo fondamentale sia a livello sociale ed ecologico che in termini di pianificazione della mobilità e può accrescere in modo considerevole la sua quota globale nel trasporto europeo dei passeggeri. A tale proposito, gli investimenti nella ricerca, ma anche nelle infrastrutture e nel materiale rotabile, possono contribuire in modo significativo a una rinnovata crescita del settore e, di conseguenza, favorire l'occupazione direttamente nel settore ferroviario e, indirettamente, in altri settori, aumentando la mobilità dei lavoratori. Il trasporto per ferrovia può assurgere a moderno e importante comparto industriale dell'Unione, purché gli Stati membri convengano di rafforzare la collaborazione nel settore.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il mercato unionale dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia è aperto alla concorrenza dal 2010 e alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni.

(2) Il mercato unionale dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia è aperto alla concorrenza dal 2010 e alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni, nel rispetto del protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale ("protocollo n. 26") allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico che lascino spazio a soluzioni di trasporto orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato.

(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio, e che gli obiettivi sociali del TUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del protocollo n. 26, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità siano rispettati. Tale politica dovrebbe essere illustrata in tutti i piani per un trasporto pubblico sostenibile che lascino spazio a soluzioni di trasporto basate sulle esigenze degli utenti, tra cui le famiglie, gli anziani e le persone con disabilità. Occorre assicurare che il processo di definizione di tali piani di trasporto pubblico multimodali e degli obblighi di servizio pubblico integri una dimensione economica, sociale ed ecologica e sia trasparente nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico.

(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'elevata qualità e dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Procedure di appalto basate sul principio del prezzo più basso favoriscono il dumping sociale, spesso legato alle offerte più economiche, realizzando in tal modo risparmi che vanno a scapito dei lavoratori: salari più bassi, orari di lavoro più lunghi e organico ridotto. Per garantire che le procedure di appalto non vadano a scapito dell'efficienza e della qualità del servizio o delle condizioni di lavoro del personale, non siano basate sul principio del prezzo più basso ma piuttosto sui criteri di qualità, e per tener conto delle specificità nazionali, le modalità delle procedure di appalto devono includere dei criteri sociali.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Ai fini del buon funzionamento del mercato nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, è particolarmente importante che le autorità competenti si attengano a detti criteri relativamente agli obblighi di servizio pubblico e all'ambito di applicazione dei relativi contratti, perché occorre coordinare adeguatamente le operazioni di trasporto nel quadro del libero accesso con quelle inserite nei contratti di servizio pubblico. Occorre pertanto che l'organismo indipendente di regolamentazione del settore ferroviario provveda a che il processo sia seguito correttamente e in trasparenza.

(6) Ai fini del buon funzionamento del mercato nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e affinché esso soddisfi le esigenze dei suoi clienti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori del settore, è particolarmente importante che le autorità competenti si attengano a detti criteri relativamente agli obblighi di servizio pubblico e all'ambito di applicazione dei relativi contratti, perché occorre coordinare adeguatamente le operazioni di trasporto nel quadro del libero accesso con quelle inserite nei contratti di servizio pubblico. Occorre pertanto che l'organismo indipendente di regolamentazione del settore ferroviario provveda a che il processo sia seguito correttamente e in trasparenza.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Nel trasporto ferroviario occorre adattare taluni massimali per l'aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico alle condizioni economiche specifiche a cui si svolgono le procedure di gara in questo settore.

(9) Nel trasporto ferroviario occorre adattare taluni massimali per l'aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico agli obblighi sociali e territoriali dei servizi di interesse generale e alle condizioni economiche a cui si svolgono le procedure di gara in questo settore.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il principio della reciprocità costituisce uno strumento importante per impedire la distorsione della concorrenza; è opportuno che tale principio non sia applicato solo alle imprese ferroviarie e alle loro affiliate negli Stati membri, bensì anche alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a procedure di gara nell'Unione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore.

(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore, che rispettino anche gli obiettivi sociali e gli obblighi dei servizi di interesse generale di cui al TUE e al TFUE e tengano conto delle circostanze specifiche di ciascun paese, al fine di garantire una parità di condizioni per tutti i potenziali offerenti.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente beneficio dall'effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri assicurino ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello adeguato di protezione sociale.

(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno a tutti i membri della società di trarre pienamente beneficio da un'offerta di elevata qualità di servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia che siano conformi agli obiettivi sociali di cui al TUE e agli obiettivi relativi ai servizi di interesse generale di cui al protocollo n. 26 del TFUE, è importante che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico buone condizioni di lavoro e un livello elevato di protezione sociale contro il dumping sociale a livello nazionale, regionale o locale, nel rispetto degli accordi collettivi del settore. Il livello adeguato dovrebbe essere garantito, al più tardi all'apertura del mercato ferroviario domestico, da leggi nazionali e/o da accordi collettivi di settore mediante la definizione di norme sociali e l'obbligo di trasferimento del personale per il settore interessato. Attraverso l'elaborazione di contratti collettivi nazionali per il settore ferroviario, come pure attraverso la riassunzione del personale nell'ambito delle procedure di aggiudicazione, le autorità competenti daranno vita a un quadro sociale di qualità.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Se la conclusione di un contratto di servizio pubblico può comportare il cambiamento dell'operatore di servizio pubblico, le autorità competenti dovrebbero chiedere all'operatore di servizio pubblico prescelto di osservare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. La suddetta direttiva non osta a che gli Stati membri salvaguardino condizioni di trasferimento di diritti dei lavoratori diverse da quelle contemplate da tale direttiva. Gli Stati membri tengono pertanto conto, se del caso, delle norme in materia sociale e del lavoro più favorevoli ai lavoratori fissate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, dai contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le autorità competenti dovrebbero stabilire criteri sociali e qualitativi al fine di salvaguardare e rafforzare le norme di qualità per gli obblighi di servizio pubblico, per esempio riguardo alle condizioni minime di lavoro, ai diritti dei passeggeri, alle esigenze delle persone a mobilità ridotta, alla tutela dell'ambiente, alla salute e alla sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori nonché agli obblighi derivanti dai contratti collettivi e ad altre norme e accordi in materia di luogo di lavoro e protezione sociale nel luogo in cui viene prestato il servizio.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Coerentemente con la logica interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo di indire procedure di gara per i contratti di servizio pubblico.

(14) Coerentemente con la logica interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo di indire procedure di gara per i contratti di servizio pubblico. Il periodo di transizione consentirà agli Stati membri di assicurare che le procedure di gara rispettino gli obiettivi sociali e promuovano la coesione sociale e territoriale conformemente al TUE e al protocollo n. 26.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Prepararsi all'obbligatorietà delle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

(15) Prepararsi alle procedure di gara facoltative per i contratti di servizi pubblico e garantire un adeguato livello di protezione sociale nonché condizioni di lavoro favorevoli per i dipendenti degli operatori di servizio pubblico nello Stato membro interessato implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È in ogni caso necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

 

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Una volta aperto il mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, occorre prevedere disposizioni adeguate qualora le autorità competenti debbano adottare misure per assicurare un livello elevato di concorrenza limitando il numero di contratti che una singola impresa ferroviaria può aggiudicarsi.

(16) Una volta aperto il mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, occorre prevedere disposizioni adeguate qualora le autorità competenti debbano adottare misure per assicurare un livello adeguato di concorrenza limitando il numero di contratti che una singola impresa ferroviaria può aggiudicarsi.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) "autorità competente a livello locale": qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto di un agglomerato urbano o di un bacino rurale;

c) "autorità competente a livello locale": qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto, ad esempio, di una regione, di un agglomerato urbano o di un bacino rurale;

Motivazione

Il trasporto pubblico è spesso organizzato a livello di regioni o di altre unità amministrative negli Stati membri dell'Unione e, pertanto, è necessario ampliare la definizione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Piani di trasporto pubblico e obblighi di servizio pubblico

Piani per un trasporto pubblico sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico e obblighi di servizio pubblico

Motivazione

Il concetto di sostenibilità va posto in evidenza in tutti gli aspetti dei piani in questione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, come accessibilità, connettività territoriale, sicurezza, interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali, caratteristiche dell'offerta quali orario di circolazione, frequenza del servizio e grado minimo di utilizzazione della capacità;

b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, come disponibilità, accessibilità, anche economica, connettività territoriale, sicurezza, interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali, caratteristiche dell'offerta quali orario di circolazione, frequenza del servizio e grado minimo di utilizzazione della capacità;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera c)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) norme di qualità per voci quali attrezzature di fermate e materiale rotabile, puntualità e affidabilità, pulizia, servizio e informazioni alla clientela, gestione dei reclami e risarcimento, monitoraggio della qualità del servizio;

c) norme di qualità per voci quali attrezzature di fermate e materiale rotabile, puntualità e affidabilità, pulizia, servizio alla clientela, compresi i servizi per i minori, le famiglie e gli anziani, nonché relativo sostegno e informazioni, gestione dei reclami e risarcimento, monitoraggio della qualità del servizio e tutti i servizi necessari a garantire l'accessibilità conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis –paragrafo 1 – da lettera d bis) a lettera d quinquies) (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri;

d ter) norme applicabili in materia di protezione sociale e occupazionale;

d quater) norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

d quinquies) norme applicabili in materia di tutela dell'ambiente;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera e)

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) requisiti operativi quali trasporto di biciclette, gestione del traffico, piano di emergenza in caso di perturbazioni.

e) requisiti operativi quali trasporto di biciclette, carrozzine, sedie a rotelle, bagagli nonché gestione del traffico, piano di emergenza in caso di perturbazioni.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nella stesura del piano di trasporto pubblico l'autorità competente tiene presenti, in particolare, le norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri, protezione sociale, occupazione e tutela dell'ambiente.

Per garantire condizioni di concorrenza trasparenti e comparabili tra operatori ed evitare il rischio di dumping sociale, l'autorità competente può imporre specifici standard sociali e di qualità del servizio.

Motivazione

Questi aspetti del paragrafo originale sono stati anticipati alle lettere pertinenti dell'articolo 2 bis nuovo per sottolinearne l'importanza. Il nuovo testo è necessario per garantire autorità in questo senso.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente adotta il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse e lo pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse da considerare comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, laddove appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative.

L'autorità competente adotta il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse e lo pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse da considerare comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura, le associazioni di passeggeri e di dipendenti e le organizzazioni rappresentative delle persone disabili e degli anziani.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione dell'adeguatezza di cui alla lettera b) considera se l'intervento pubblico nell'offerta di trasporto passeggeri costituisce un mezzo idoneo per conseguire gli obiettivi del piano di trasporto pubblico.

soppresso

Motivazione

Le spiegazioni relative all'adeguatezza sono state anticipate all'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera b), e possono, pertanto, essere eliminate dal presente comma.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 4 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico con la massima efficienza in termini di costi;

a) il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico con la massima efficienza e garantendo un'elevata qualità, inclusa l'accessibilità in termini sociali e territoriali;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 4 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nel piano di trasporto pubblico.

b) la sostenibilità finanziaria, a lungo termine, della prestazione del trasporto pubblico di passeggeri secondo i requisiti stabiliti nel piano di trasporto pubblico e con un approccio integrato.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente consulta adeguatamente su dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali, perlomeno, gli operatori di trasporto, laddove appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative e tiene conto delle posizioni da essi espresse.

L'autorità competente consulta adeguatamente su dette specifiche i pertinenti portatori d'interesse quali, perlomeno, gli operatori di trasporto, i gestori dell'infrastruttura, le associazioni di passeggeri e di dipendenti e le organizzazioni rappresentative delle persone disabili e degli anziani, e tiene conto delle posizioni da essi espresse.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il volume annuo massimo del contratto di servizio pubblico in treno-km è il valore più alto tra 10 milioni di treno-km e un terzo del volume totale di trasporto pubblico nazionale di passeggeri per ferrovia coperto dal contratto di servizio pubblico.

soppresso

Motivazione

Queste cifre dovrebbero tener conto delle differenze tra Stati membri.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b) – ultima frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;

"Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole e dell'importo degli investimenti necessari per migliorare la disponibilità, l'accessibilità e la qualità dei servizi per i passeggeri";

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis) (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

b bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. "Fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione, compresi i contratti collettivi tra le parti sociali, le autorità competenti impongono all'operatore del servizio pubblico prescelto di garantire al personale precedentemente assunto per fornire i servizi i diritti di cui avrebbe beneficiato se avesse avuto luogo un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23/CE. La suddetta direttiva non osta a che gli Stati membri salvaguardino condizioni di trasferimento di diritti dei lavoratori diverse da quelle contemplate dalla direttiva 2001/23/CE. Gli Stati membri tengono conto delle norme in materia sociale e del lavoro più favorevoli ai lavoratori fissate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, dai contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali.

Qualora le autorità competenti impongano a un operatore di servizio pubblico di conformarsi a taluni standard sociali, i documenti di gara e i contratti di servizio pubblico individuano il personale interessato e ne precisano in modo trasparente i diritti contrattuali e le condizioni alle quali si ritiene che i dipendenti siano vincolati ai servizi."

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Qualora l'autorità competente imponga all'operatore di servizio pubblico, in conformità del diritto nazionale, di conformarsi a taluni parametri qualitativi e sociali, ovvero qualora stabilisca criteri sociali e qualitativi, tali parametri e criteri sono indicati nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico.

6. Fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione, compresi i contratti collettivi conclusi tra le parti sociali, l'autorità competente stabilisce i parametri qualitativi, sociali e ambientali applicabili, definisce i criteri sociali e qualitativi appropriati e integra tali parametri e criteri nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico, a prescindere dalla modalità di aggiudicazione, a meno che per il personale interessato non esista a livello nazionale, regionale o locale una legge, un regolamento o un contratto collettivo settoriale vincolante, che includa norme sociali vincolanti e/o il trasferimento obbligatorio del personale in caso di cambio di operatore.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a) (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

-a) è inserito il seguente paragrafo:

3 bis. L'autorità competente può escludere dalle procedure di gara operatori o imprese il cui controllo spetti direttamente o indirettamente a una o più persone di uno o più paesi terzi, se tali paesi non prevedono disposizioni che permettano aggiudicazione mediante gara alle imprese degli Stati membri o non forniscono un effettivo accesso ai loro mercati. Ai fini del presente paragrafo, il controllo si intende costituito da diritti, contratti o altri mezzi che conferiscano, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante su di un'impresa, in particolare tramite:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa."

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

soppresso

"4. A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico

 

a) il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR o inferiore a 5 000 000 EUR per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia, oppure

 

(b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o inferiore a 150 000 chilometri l'anno per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia.

 

Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che ha in esercizio non più di 23 veicoli stradali, dette soglie possono essere aumentate a un valore annuo medio stimato inferiore a 2 000 000 EUR oppure alla prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 600 000 chilometri l'anno."

 

 

 

Motivazione

Il relatore propone di respingere la proposta della Commissione e di ripristinare l'originale paragrafo 4 dell'articolo 5 (2012/34/UE). Gli Stati devono avere la facoltà di scegliere, in base alle loro particolari esigenze (che differiscono da uno Stato membro all'altro), quale strumento siano maggiormente appropriato. La decisione della Commissione europea di abolire la possibilità di scelta è indice di mancanza di fiducia e dell'intenzione di gestire le decisioni sovrane degli Stati membri (una critica già mossa da una serie di parlamenti nazionali per la mancanza di rispetto del principio di sussidiarietà) e va pertanto respinta da parte del Parlamento europeo.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) sulla base di una relazione tecnica precisa, elaborata al più tardi 24 mesi prima del termine del contratto in corso e indirizzata all'autorità di regolamentazione nazionale indipendente, che soddisfi i seguenti criteri:

 

– una complessità della rete che necessita di un approccio multimodale globale alla luce della densità del sistema ferroviario della zona geografica interessata e della sua frequenza di servizi o nel caso di un sistema ferroviario che presenta specifiche tecniche che differiscono sostanzialmente dalle norme tradizionali;

 

– una dimensione economica che consenta di giustificare la sostenibilità di un contratto di servizio pubblico attraverso la perequazione tra zone redditizie e zone non redditizie e/o gli incrementi di produttività e il miglioramento della prestazione di un operatore come auspicato dall'autorità competente;

 

– un livello elevato di soddisfazione degli utenti del contratto di servizio pubblico in corso, descritto nella relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

 

L'autorità di regolamentazione nazionale indipendente si pronuncia, alla ricezione di questa relazione, sulla validità della richiesta dell'autorità competente. Il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale indipendente è vincolante e immediatamente applicabile.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

soppresso

"Le autorità competenti possono, per aumentare la concorrenza nel settore, decidere di aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine, prima di indire la procedura di gara le autorità competenti possono decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi.";

 

Motivazione

La proposta intende sopprimere l'articolo 5, paragrafo 6, e sostituirlo con il testo sopra riportato; tuttavia, è importante mantenere il paragrafo 6 originale – questo nuovo testo può essere aggiunto successivamente.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis) (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo:

 

"6 bis. Le autorità competenti possono, per aumentare la concorrenza tra le imprese ferroviarie, decidere di aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. A tal fine, prima di indire la procedura di gara le autorità competenti possono decidere di limitare il numero di contratti che una stessa impresa ferroviaria può aggiudicarsi. Tuttavia, ciò non deve rendere i servizi meno accessibili ai passeggeri, creare o aggravare eventuali barriere o ridurre la portata dei servizi."

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, l'accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

1. Le autorità competenti adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, l'accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata alle quotazioni di mercato.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'autorità competente ha il diritto d'imporre all'operatore di servizio pubblico di cedere il materiale rotabile, alla scadenza del contratto di servizio pubblico, al nuovo operatore cui è aggiudicato l'appalto. L'autorità competente ha facoltà d'imporre al nuovo operatore di trasporto pubblico di acquisire detto materiale rotabile. La cessione è effettuata ai prezzi di mercato.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune.";

"1. Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sulla data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, sugli operatori di servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione illustra nel dettaglio il rispetto dei risultati ottenuti e specifica tutti gli indicatori relativi all'offerta di trasporto, tra cui la puntualità, l'affidabilità, la pulizia, la soddisfazione degli utenti misurata tramite sondaggi pubblici e il tasso minimo di utilizzo della capacità. La relazione fa distinzione fra trasporti mediante autobus e trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi. Gli Stati membri agevolano l'accesso centralizzato a tali relazioni, ad esempio mediante un portale internet comune. La Commissione elabora una sintesi di tali relazioni e la trasmette, in tutte le lingue di lavoro, al Parlamento europeo e al Consiglio".

 

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, eccettuati altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram, si conforma all'articolo 5, paragrafo 3, a decorrere dal 3 dicembre 2019. Tutti i contratti di servizio pubblico inerenti ad altri modi di trasporto su rotaia o al trasporto su strada devono essere stati aggiudicati in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, i. Durante il periodo di transizione fino al 3 dicembre 2019 gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.";

Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto su strada e ad altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana e tram si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. L'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto di passeggeri per ferrovia si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2029. Durante tali periodi transitori gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, paragrafo 3, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.

Motivazione

Sinora, solo pochissimi paesi hanno fatto ricorso all'aggiudicazione dei contratti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e, pertanto, occorre prorogare il termine al 2029.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera b)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 8 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia aggiudicati direttamente tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019 possono restare in vigore fino alla data di scadenza. Tuttavia, essi non vanno in nessun caso oltre il 31 dicembre 2022.";

"2 bis. I contratti di servizio pubblico inerenti al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia aggiudicati direttamente prima del 3 dicembre 2029 possono restare in vigore fino alla data di scadenza."

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è disponibile in forma consolidata con il regolamento che modifica entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

Riferimenti

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

7.2.2013

Relatore per parere

       Nomina

Frédéric Daerden

25.3.2013

Esame in commissione

18.9.2013

17.10.2013

14.11.2013

 

Approvazione

18.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

7

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marita Ulvskog

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (16.10.2013)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
(COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD))

Relatore per parere: Rosa Estaràs Ferragut

BREVE MOTIVAZIONE

Principale finalità della politica dei trasporti dell'Unione europea è istituire un mercato interno dei trasporti che contribuisca a un livello elevato di competitività e allo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche.

La concorrenza tra imprese ferroviarie è ancora ostacolata dall'atteggiamento protezionista di alcuni operatori storici e dalla gestione collusiva dell'infrastruttura ferroviaria. I nuovi operatori che desiderano accedere al mercato sono soggetti a un trattamento discriminatorio nell'accesso alle infrastrutture e ai servizi ferroviari, che spesso sono di proprietà delle stesse imprese storiche che le gestiscono.

Dal 2000, i suddetti principi in materia di competitività e di sviluppo economico armonioso, equilibrato e sostenibile sono stati gradualmente concretizzati, non da ultimo mediante l'adozione di tre successivi pacchetti di misure legislative dell'UE. Tuttavia la quota modale delle ferrovie rimane modesta, in parte per questioni di idoneità al fine di affrontare numerosi tragitti urbani di breve distanza, ma anche per via di ostacoli all'accesso al mercato che inibiscono la concorrenza e l'innovazione.

Nel 2012 alcune parti dell'attuale legislazione sono state semplificate, consolidate e ulteriormente rafforzate mediante la direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, potenziando le disposizioni esistenti in materia di concorrenza, di controllo dell’ottemperanza alle norme e di architettura finanziaria del settore ferroviario.

Si stima che il 90 % dei servizi passeggeri sia coperto da obblighi di servizio pubblico, il che offre alle amministrazioni un ampio margine per concludere contratti di servizio pubblico o procedere ad aggiudicazioni dirette. L'obbligatorietà dell'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico mediante gara mira a intensificare la pressione concorrenziale sui mercati ferroviari nazionali al fine di aumentare la quantità e migliorare la qualità dei servizi di trasporto passeggeri.

L'apertura dei mercati ferroviari nazionali alla concorrenza transfrontaliera costituisce un importante passo avanti verso la creazione di uno spazio ferroviario europeo integrato. Il quarto pacchetto ferroviario integra la legislazione vigente dell'Unione europea in materia di accesso al mercato ferroviario e con esso la Commissione intende eliminare gli ostacoli alla concorrenza equa.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità e qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione delle esigenze.

(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità, di prezzo e di qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti, rispetto agli altri mezzi di trasporto, a mantenersi al passo con l'evoluzione delle esigenze.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico.

(5) Per conseguire gli obiettivi dei piani di trasporto pubblico in modo efficiente, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico.

Motivazione

Riformulazione del testo per migliorarne la comprensione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico.

(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico, affinché essi non siano penalizzati dagli enti appaltanti rispetto agli altri concorrenti.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Il principio della reciprocità è uno strumento importante per evitare una distorsione della concorrenza; è opportuno che tale principio sia applicato alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a una procedura di gara nell'Unione.

Motivazione

I paesi terzi non dovrebbero poter partecipare a procedure di gara indette dagli Stati membri dell'UE fintantoché non avranno aperto i loro mercati a questi ultimi.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Occorre che le autorità competenti favoriscano, mediante misure adeguate ed efficaci, l'accesso degli operatori di servizio pubblico al materiale rotabile ferroviario laddove il mercato non sia in grado di garantirlo a condizioni economiche idonee e non discriminatorie.

(12) È opportuno che le autorità competenti favoriscano l'accesso degli operatori di servizio pubblico al materiale rotabile ferroviario laddove il mercato non sia in grado di garantirlo a condizioni economiche idonee e non discriminatorie. Esse vegliano tuttavia a non penalizzare un operatore rispetto agli altri.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Prepararsi all'obbligatorietà delle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

(15) Prepararsi alle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Nel contesto delle modifiche del regolamento (CE) n. 994/98 (regolamento di abilitazione), la Commissione introduce, tra l'altro, una modifica nel regolamento (CE) n. 1370/2007. Al fine di armonizzare l'approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 4, e all'articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all'articolo 93 del trattato, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento di abilitazione.

soppresso

Motivazione

Se il principio di esenzione dall'obbligo di notificare le compensazioni è trasferito a un altro impianto normativo, cambia l'intera logica del regolamento sugli obblighi di servizio pubblico, comportando un grave rischio di incertezza giuridica per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 – lettera c)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"c) "autorità competente a livello locale": qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non è estesa al territorio nazionale e cui fanno capo le esigenze di trasporto di un agglomerato urbano o di un bacino rurale;";

"c) "autorità competente a livello locale": qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza geografica non comprende l'intero territorio di uno Stato membro o cui fanno capo le esigenze di trasporto di una regione, di un agglomerato urbano o di un bacino rurale, anche a livello transfrontaliero;";

Motivazione

La definizione deve essere formulata in modo più chiaro, per tenere conto dell'emergere di autorità di trasporto aventi compiti transfrontalieri. Inoltre, va chiarito che il regolamento si applica anche alle regioni.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 – lettera e)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Esulano dall'ambito di applicazione degli obblighi di servizio pubblico tutti i servizi di trasporto pubblico che vanno oltre quanto necessario per sfruttare gli effetti di rete locali, regionali o subnazionali;";

"Rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio pubblico tutti i servizi di trasporto pubblico che creano effetti di rete locali, regionali o subnazionali; tali effetti di rete possono derivare dalla combinazione di tratte redditizie e tratte non redditizie;";

Motivazione

Quando una tratta ferroviaria regionale raggiunge un equilibrio economico o realizza benefici, deve poter essere combinata ai sensi di un contratto di servizio pubblico con tratte nelle quali si registrano perdite, per contribuire con i suoi benefici a finanziare queste ultime e, se necessario, permettere di ottimizzare le risorse tecniche necessarie per il funzionamento.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità competente stende e periodicamente aggiorna un piano di trasporto pubblico di passeggeri relativo a tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che le fa capo. Il piano di trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi della politica del trasporto pubblico e i relativi mezzi di conseguimento per tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che fa capo all'autorità. Esso riporta almeno:

1. L'autorità competente stende e periodicamente aggiorna un piano pluriennale di trasporto pubblico di passeggeri relativo a tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che le fa capo. Il piano di trasporto pubblico stabilisce gli obiettivi della politica del trasporto pubblico e i relativi mezzi di conseguimento per tutti i pertinenti modi di trasporto nel territorio che fa capo all'autorità. Esso riporta almeno:

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, come accessibilità, connettività territoriale, sicurezza, interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali, caratteristiche dell'offerta quali orario di circolazione, frequenza del servizio e grado minimo di utilizzazione della capacità;

b) requisiti di base che l'offerta di trasporto pubblico deve soddisfare, come accessibilità, connettività territoriale, sicurezza, interconnessioni modali e intermodali nei nodi principali, caratteristiche dell'offerta quali i principi di fissazione dell'orario di circolazione e la frequenza del servizio;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) le esigenze di coesione sociale e territoriale;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nella stesura del piano di trasporto pubblico l'autorità competente tiene presenti, in particolare, le norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri, protezione sociale, occupazione e tutela dell'ambiente.

Nella stesura del piano di trasporto pubblico l'autorità competente tiene presenti, in particolare, le norme applicabili in materia di diritti dei passeggeri, protezione sociale, occupazione e tutela dell'ambiente.

 

I piani di trasporto pubblico sono trasmessi per parere all'organismo di regolamentazione un mese prima della loro pubblicazione.

 

Le autorità competenti coordinano le informazioni contenute nei rispettivi piani di trasporto e definiscono piani di trasporto comuni per i servizi di trasporto regionali transfrontalieri.

Motivazione

Occorre promuovere l'intermodalità e il coordinamento transfrontaliero.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis (nuovo) – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente adotta il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse e lo pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse da considerare comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, laddove appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative.

L'autorità competente adotta il piano di trasporto pubblico previa consultazione dei pertinenti portatori d'interesse e lo pubblica. Ai fini del presente regolamento i pertinenti portatori d'interesse da considerare comprendono perlomeno gli operatori di trasporto, laddove appropriato i gestori dell'infrastruttura, e le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative.

 

I prestatori di servizi pubblici esistenti sono tenuti a presentare entro un mese alle autorità competenti i dati necessari, su richiesta di queste ultime. Ciò si applica anche alle autorità di uno Stato membro limitrofo.

Motivazione

Per il trasporto pubblico sono necessari dati accurati riguardo all'evoluzione dei mercati per i singoli modi di trasporto. I partecipanti al mercato dispongono delle fonti di informazione più importanti e devono condividere tali informazioni con le autorità pertinenti.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 2 bis – paragrafo 4 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico con la massima efficienza in termini di costi;

a) il conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico in modo efficiente;

Motivazione

Nel caso di contratti derivati di obblighi di servizio pubblico, l'efficienza in termini di costi non è per definizione possibile. Di conseguenza, la valutazione del conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico deve essere effettuata utilizzando criteri più ampi.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 4 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

"8. Le autorità competenti mettono a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti alla predisposizione dell'offerta in una procedura di gara. Affinché dette parti siano in grado di elaborare piani d'attività con cognizione di causa, le informazioni indicano la domanda di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi inerenti al trasporto pubblico di passeggeri oggetto della gara e i dettagli delle specifiche d'infrastruttura pertinenti all'esercizio dei veicoli o del materiale rotabile necessari. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria collaborano con le autorità competenti mettendo a disposizione tutte le pertinenti specifiche d'infrastruttura. L'inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo è soggetta alla verifica giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 7.";

"8. Le autorità competenti mettono a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti alla predisposizione dell'offerta in una procedura di gara. I gestori delle infrastrutture, in particolare gli operatori del traffico ferroviario, che attuano o hanno attuato un contratto pubblico di prestazione di servizi, devono collaborare con le autorità competenti fornendo loro tutte le informazioni pertinenti. Essi sono responsabili dell'accuratezza dei dati forniti all'autorità competente, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza delle operazioni commerciali. Affinché dette parti siano in grado di elaborare piani d'attività con cognizione di causa, le informazioni indicano la domanda di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi inerenti al trasporto pubblico di passeggeri oggetto della gara e i dettagli delle specifiche d'infrastruttura pertinenti all'esercizio dei veicoli o del materiale rotabile necessari. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria collaborano con le autorità competenti mettendo a disposizione tutte le pertinenti specifiche d'infrastruttura. L'inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo è soggetta alla verifica giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 7. L'attuale operatore di una tratta o di una rete ferroviaria oggetto di un bando di gara secondo la procedura di appalto, trasmette gratuitamente all'autorità competente le informazioni complete e accurate necessarie alla preparazione di un'offerta, in particolare per quanto riguarda la domanda di trasporto e le entrate conseguite con il trasporto di passeggeri. Il precedente operatore del traffico ferroviario e il gestore dell'infrastruttura compensano gli altri operatori per le perdite che questi ultimi hanno eventualmente sostenuto a seguito di informazioni erronee o incomplete nella presentazione dell'offerta.";

Motivazione

Le informazioni del gestore dell'infrastruttura non sono sufficienti, perché non comprendono i dati commerciali dell'operatore del traffico ferroviario. I fornitori di servizi precedenti o attuali e, soprattutto, gli operatori affermati, devono fornire le informazioni pertinenti per assicurare un accesso non discriminatorio alle informazioni. Ciò è necessario perché altrimenti le autorità competenti si vedono soggette a obblighi ai quali non possono fare fronte.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4 – lettera -a) (nuova)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) è inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis. L'autorità competente può escludere da una gara gli operatori di un paese terzo se quest'ultimo non prevede procedure per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese degli Stati membri."

Motivazione

I paesi terzi non dovrebbero poter partecipare a procedure di gara indette dagli Stati membri dell'UE fintantoché non avranno aperto i loro mercati a questi ultimi.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR o inferiore a 5 000 000 EUR per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia, oppure

a) il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR o inferiore a 5 000 000 EUR per il contratto che include il trasporto pubblico per ferrovia, oppure

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a)

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o inferiore a 150 000 chilometri l'anno per il contratto di servizio pubblico che include il trasporto pubblico per ferrovia.

b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o inferiore a 1 500 000 chilometri l'anno per il contratto che include il trasporto pubblico per ferrovia.

Motivazione

La cifra di 150 000 chilometri, rispetto a quella di 300 000, non è coerente con la cifra della lettera a). Occorre modificare la cifra a 1 500 000 chilometri per contratti che includono il trasporto per ferrovia.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis (nuovo) – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, l'accesso effettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

1. Gli Stati membri adottano, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, le misure necessarie ad assicurare, agli operatori che intendono prestare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia nel quadro di un contratto di servizio pubblico, pari condizioni e un accesso non discriminatorio a materiale rotabile idoneo a detto trasporto.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente può assolvere l'obbligo sancito al primo comma in uno dei modi seguenti:

L'autorità competente può assolvere l'obbligo sancito al primo comma secondo diverse modalità che possano generare economie di scala:

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettere c bis) e c ter) (nuove)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) realizzando una collaborazione con le autorità locali vicinanti al fine di rendere disponibile un maggiore parco di materiale rotante;

 

(c ter) chiedendo un contributo del proprio Stato membro quale misura di accompagnamento a una delle modalità per coprire il valore rimanente del materiale rotante.

Motivazione

Nessuna forma di finanziamento (garanzia, ripresa, acquisto diretto, ecc.) deve essere esclusa. Tuttavia, gli Stati membri non possono sottrarsi alle proprie responsabilità lasciando ingiustamente l'onere alle autorità locali. Le misure legislative e regolamentari devono essere configurate in modo da stimolare il mercato del materiale rotante, in particolare promuovendo economie di scala e adeguate soluzioni di finanziamento.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

Riferimenti

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

7.2.2013

Relatore per parere

       Nomina

Rosa Estaràs Ferragut

19.2.2013

Approvazione

14.10.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Giommaria Uggias, Derek Vaughan

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edvard Kožušník

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

Riferimenti

COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.1.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

7.2.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

7.2.2013

ENVI

7.2.2013

ITRE

7.2.2013

IMCO

7.2.2013

 

REGI

7.2.2013

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

19.2.2013

ITRE

20.2.2013

IMCO

20.2.2013

 

Relatore(i)

       Nomina

Mathieu Grosch

6.3.2013

 

 

 

Esame in commissione

8.7.2013

14.10.2013

 

 

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

11

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ivo Strejček

Deposito

16.1.2014