RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
16.1.2014 - (COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Mathieu Grosch
- 001-062 (PDF - 251 KB)
- 001-062 (DOC - 259 KB)
- 063-063 (PDF - 86 KB)
- 063-063 (DOC - 271 KB)
- 064-069 (PDF - 116 KB)
- 064-069 (DOC - 306 KB)
- 070-071 (PDF - 93 KB)
- 070-071 (DOC - 151 KB)
- 072-075 (PDF - 106 KB)
- 072-075 (DOC - 186 KB)
- 076-076 (PDF - 94 KB)
- 076-076 (DOC - 162 KB)
- 077-085 (PDF - 147 KB)
- 077-085 (DOC - 341 KB)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
(COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0028),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0024/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese, dalla Prima camera e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-00034/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità e qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione delle esigenze. |
(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità, prezzi e qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione di altri modi di trasporto. Muovendo da questa constatazione, si devono trarre tutti gli opportuni insegnamenti dall'approccio adottato dall'Unione nel corso delle tre precedenti riforme del settore ferroviario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1 bis) Il trasporto per ferrovia svolge un ruolo fondamentale a livello sociale e ambientale e in termini di pianificazione della mobilità, e può accrescere in misura considerevole la sua quota globale del trasporto europeo di passeggeri. A tale riguardo, gli investimenti nella ricerca ed anche nelle infrastrutture e nel materiale rotabile possono contribuire in modo significativo a una rinnovata crescita, favorendo così l'occupazione sia direttamente, nel settore ferroviario, che indirettamente, aumentando la mobilità dei lavoratori in altri settori. Il trasporto per ferrovia ha le potenzialità per diventare un importante, moderno comparto industriale dell'Unione, purché gli Stati membri si accordino per una maggiore collaborazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2 bis) Per garantire che ai passeggeri sia fornito un servizio di alta qualità e, al contempo, realizzare gli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri, i diritti di libero accesso dovrebbero essere la regola ed essere coordinati, tra l'altro, mediante procedure di gara obbligatorie per i contratti di servizio pubblico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le operazioni nel quadro del libero accesso si basano unicamente sui risultati commerciali e sulla soddisfazione dei passeggeri e possono quindi assicurare al meglio servizi di alta qualità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2 ter) L'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico dovrebbe essere limitata a situazioni specifiche che si possono verificare, ad esempio il rischio di interruzioni nell'erogazione dei servizi, e dovrebbe pertanto essere di durata limitata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'aggiudicazione diretta dei contratti deve essere l'eccezione e non la regola. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Nel Libro bianco sulla politica dei trasporti del 28 marzo 2011 la Commissione ha annunciato l'intenzione di completare il mercato interno ferroviario permettendo alle imprese ferroviarie dell'Unione di prestare tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario senza ostacoli tecnici o amministrativi superflui. |
(3) Nel Libro bianco sulla politica dei trasporti del 28 marzo 2011 la Commissione ha annunciato l'intenzione di completare il mercato interno ferroviario permettendo alle imprese ferroviarie dell'Unione di prestare tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario senza ostacoli tecnici o amministrativi superflui. Per meglio conseguire questo obiettivo, l'attuale riforma deve essere concepita alla luce dei modelli ferroviari che hanno dimostrato di essere efficaci nell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3 bis) I servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia andrebbero migliorati nella qualità e resi più efficienti, venendo nel contempo mantenuti gli attuali servizi pubblici di trasporto passeggeri che funzionano in modo efficiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3 ter) Il completamento dell'apertura del mercato ferroviario dell'Unione dovrebbe essere considerato essenziale affinché la ferrovia diventi un'alternativa credibile ad altri modi di trasporto in termini di prezzo e qualità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 3 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3 quater) È essenziale che le autorità competenti svolgano un ruolo centrale nell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri. È loro compito pianificare i servizi pubblici di trasporto passeggeri, anche individuando le linee da destinare al libero accesso o da attribuire mediante contratti di servizio pubblico e stabilendo la procedura di aggiudicazione. Esse dovrebbero inoltre fornire e pubblicare la motivazione in base alla quale solo la procedura di aggiudicazione da loro scelta consente di realizzare gli obiettivi auspicati in termini di vitalità economica, efficienza e qualità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico che lascino spazio a soluzioni di trasporto orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato. |
(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico sostenibili che lascino spazio a soluzioni di trasporto orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico. |
(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sostenibili sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione della qualità elevata e dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico. Ciò significa anche evitare la sovracompensazione e la sottocompensazione, dovute ai contenuti degli obblighi di servizio pubblico, o il mancato adempimento, da parte dell'autorità competente, dei propri impegni finanziari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gli obblighi di servizio pubblico possono riferirsi a reti nelle quali alcuni servizi possono essere gestiti con un equo profitto senza compensazione finanziaria; l'inclusione di tali servizi nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico non deve dar luogo alla corresponsione di compensazioni eccedenti l'importo necessario per assicurare l'insieme dei servizi della rete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Per favorire la concorrenza nei contratti di servizio pubblico, occorre fissare un loro volume annuo massimo nel trasporto di passeggeri per ferrovia, lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di considerazioni economiche e operative. |
(7) Per favorire la concorrenza nei contratti di servizio pubblico tra i piccoli offerenti, i nuovi operatori che si affacciano sul mercato e l'operatore storico, occorre fissare un loro volume annuo massimo nel trasporto di passeggeri per ferrovia, lasciando alle autorità competenti un certo margine di manovra per ottimizzarlo in funzione di considerazioni economiche e operative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il volume di un contratto di servizio pubblico deve essere fissato in modo da incoraggiare i nuovi operatori che si affacciano sul mercato e i piccoli offerenti a partecipare alla procedura di gara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico. |
(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti, pur tutelando il segreto d'impresa, devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico, tali da evitare che si possa ritenere che vi sia stata da parte dell'amministrazione aggiudicatrice una discriminazione a loro danno rispetto ad altri concorrenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(9 bis) Il principio di reciprocità costituisce uno strumento importante per evitare distorsioni della concorrenza. Tale principio dovrebbe applicarsi non solo agli Stati membri, ma anche alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a procedure d'appalto nell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore. |
(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore che siano applicabili in maniera armonizzata in tutti gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle specificità di ciascuno Stato membro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(10 bis) Al fine di garantire una concorrenza equa ed impedire l'uso improprio delle compensazioni, è opportuno applicare il principio di reciprocità. Le imprese che ottengono contratti di servizio pubblico con procedura di aggiudicazione diretta non dovrebbero partecipare a procedure di gara per contratti di servizio pubblico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le imprese non dovrebbero sfruttare i vantaggi che possono aver acquisito attraverso una procedura di aggiudicazione diretta per falsare la concorrenza. Dovrebbe essere ancora possibile utilizzare procedure di aggiudicazione diretta, ma alle imprese interessate dovrebbe poi essere vietato di prendere parte ad altre procedure d'appalto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente beneficio dall'effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri assicurino ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello adeguato di protezione sociale. |
(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente beneficio dall'effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri assicurino: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) un livello adeguato di protezione sociale ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) un livello minimo di servizi durante gli scioperi dei trasporti pubblici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I servizi forniti nell'ambito di un contratto di servizio pubblico sono finanziati con denaro pubblico. Per assicurare che i passeggeri possano sempre contare su tali servizi, gli Stati membri sono tenuti a garantire un livello minimo di servizi durante gli scioperi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato: |
Fatta salva la legislazione dell'Unione europea in materia di appalti pubblici [direttiva …, non ancora pubblicata], il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La revisione del regolamento (CE) n. 1370/2007 non deve interferire con la legislazione generale dell'Unione in materia di appalti pubblici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 – lettera a bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è necessario a fini di chiarimento, non esistendo al momento una definizione europea di "agglomerato urbano" o di "zona rurale". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera b Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 – lettera e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I requisiti imposti a tali piani di trasporto non dovrebbero andare oltre quanto necessario. Conformemente al principio di sussidiarietà, la definizione di requisiti specifici dovrebbe essere lasciata alla discrezione dell'autorità competente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I requisiti imposti a tali piani di trasporto non dovrebbero andare oltre quanto necessario. Conformemente al principio di sussidiarietà, la definizione di requisiti specifici dovrebbe essere lasciata alla discrezione delle autorità competenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onde attribuire loro maggiore importanza, questi aspetti sono stati già inclusi all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), e possono pertanto essere eliminati qui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre chiarire il significato dell'aggettivo "consoni". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le spiegazioni relative all'adeguatezza sono state già incluse all'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera b), e possono pertanto essere eliminate qui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il contenuto del presente comma è stato inserito all'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera c). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento rende il paragrafo di più facile lettura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 5 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le consultazioni svolte dalle autorità competenti devono includere sempre, non solo "laddove appropriato", le associazioni di passeggeri e di dipendenti rappresentative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera c (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre assicurare che l'autorità competente riceva dall'operatore tutte le informazioni essenziali per redigere i contratti di servizio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b) – ultima frase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b ter (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 4 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera c Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 4 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera d Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 4 – paragrafo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera -a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera -a ter (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La soglia proposta dalla Commissione non corrisponde al valore espresso in euro all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e occorre pertanto adeguare il testo per riflettere i prezzi medi dei biglietti. Le autorità competenti, inoltre, devono fornire prove basate sugli aspetti economici, sull'efficienza e sugli obiettivi di qualità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il limite massimo di 23 veicoli stradali stabilito nel regolamento appare arbitrario, in quanto non è in linea con l'attuale definizione di PMI della Commissione europea (raccomandazione 2003/361/CE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si propone di includere una nuova eccezione al principio della procedura di gara qualora vi siano troppi contratti che scadono contemporaneamente in uno Stato membro. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro potrebbero non avere la capacità amministrativa per preparare adeguatamente diverse procedure allo stesso tempo. Inoltre, gli operatori ferroviari potrebbero non essere in grado di preparare più di un certo numero di offerte contemporaneamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera b Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le modalità di acquisizione del materiale devono favorire le economie di scala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La principale preoccupazione è di garantire parità di accesso e di rimuovere le barriere all'accesso al materiale rotabile. In tale contesto, è fondamentale che tali misure di sostegno non siano prese in considerazione nell'ambito del meccanismo di aggiudicazione. The cost of the needed support measures applicable to one applicant shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The competent authority should also be able to determine the viability of the support measures chosen before the execution of the new PSO contract. Market price should be the basis of this cost assessment in order to avoid any competition distortion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento (CE) n. 1370/2007 costituisce una lex specialis in materia di aiuti di Stato, che consente, nel caso dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, di derogare alle norme generali sugli aiuti di Stato. L'attuazione del dispositivo proposto agli emendamenti da 21 a 23 non richiede atti d'esecuzione preventivi. Pertanto non occorre fare riferimento a misure della Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera a Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 7 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 – lettera a Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 – lettera a Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visto il numero di contratti che saranno da aggiudicare mediante gara nel settore ferroviario, è necessario un lasso di tempo adeguato onde evitare che vi siano troppe procedure di gara nello stesso momento e assicurarsi delle capacità di risposta di tutti gli operatori interessati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 – lettera b Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 8 – paragrafo 2 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È reso disponibile in forma di testo consolidato con il regolamento (CE) n. 1370/2007, che esso modifica, entro tre mesi dalla sua pubblicazione. |
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Il trasporto di passeggeri per ferrovia rappresenta, in passeggero-km, circa il 7% del trasporto di passeggeri nell'Unione europea[1], una percentuale che occorre aumentare. Gli investimenti in tale modo di trasporto sostenibile non vanno solo a vantaggio dell'ambiente e dell'economia, ma promuovono anche la crescita e l'occupazione. È assolutamente necessario che il trasporto di passeggeri per ferrovia diventi più efficiente. Anche l'obiettivo stabilito dal Parlamento europeo nella sua proposta di risoluzione sul Libro bianco, vale a dire aumentare il numero di utenti dei trasporti pubblici, può essere conseguito solo se anche il trasporto di passeggeri per ferrovia diventerà più efficiente in tutta Europa.
Il mercato del trasporto transfrontaliero di passeggeri per ferrovia è stato aperto il 1° gennaio 2010. Il mercato del trasporto interno di passeggeri, invece, rimane pressoché chiuso nella maggior parte degli Stati membri. Così come accade per le altre modalità di trasporto passeggeri, vale a dire l'autobus, il tram e la metropolitana, al momento anche il servizio pubblico di trasporto passeggeri per ferrovia nella maggior parte dei casi non può essere prestato su base commerciale, ma è invece assicurato mediante contratti di servizio pubblico, che prevedono una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico.
Il quadro normativo europeo in materia è costituito dal regolamento (CE) n. 1370/2007, attualmente in vigore. Il principio fondamentale sancito dal regolamento è quello dell'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico mediante gara d'appalto, limitato però da varie forme di aggiudicazione diretta di tali contratti. In particolare, le autorità competenti hanno facoltà, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di decidere se prestare i servizi di trasporto attraverso una loro impresa (il cosiddetto "operatore interno"), o se indire invece una gara d'appalto. La possibilità dell'aggiudicazione diretta è soggetta a una clausola di reciprocità, per cui l'operatore interno non può partecipare a procedure di gara organizzate fuori del territorio dell'autorità competente a livello locale.
Durante la procedura legislativa che ha portato all'approvazione del regolamento vigente, era stato il Consiglio ad imporre l'introduzione della possibilità, a livello generale, di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico per il trasporto di passeggeri per ferrovia (cfr. l'articolo 5, paragrafo 6). Circa il 90% dei viaggi ferroviari effettuati nell'UE, principalmente con la ferrovia urbana e con i treni regionali, è oggetto di un contratto di servizio pubblico. Una parte considerevole di tali contratti continua a essere aggiudicata direttamente agli operatori tradizionali.
Parallelamente a quanto avvenuto nel trasporto urbano e regionale, nell'ultimo decennio sono stati adottati tre "pacchetti ferroviari", volti ad aprire progressivamente i mercati e ad aumentare la competitività del trasporto ferroviario. Di recente, nel quadro della direttiva 2012/34/UE, il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione a procedere a una valutazione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. La Commissione avrebbe quindi dovuto presentare entro il 31 dicembre 2012 una relazione che valutasse, tra l'altro, anche l'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 e costituisse eventualmente la base per presentare altre misure legislative per l'apertura dei mercati nazionali del trasporto ferroviario di passeggeri.
2) La proposta della Commissione
Nella sua proposta, la Commissione si concentra principalmente sul trasporto di passeggeri per ferrovia. Nonostante gli sviluppi positivi constatati in alcuni Stati membri, occorre che tale modalità di trasporto diventi più efficiente, in termini di numero di passeggeri, qualità dei servizi, infrastrutture e biglietti. In molti Stati membri i costi sostenuti dallo Stato sono ancora eccessivi se paragonati alla qualità del servizio, mentre le barriere all'ingresso sul mercato rimangono spesso insormontabili per i nuovi entranti.
La Commissione ritiene che i problemi riscontrati possano essere risolti soprattutto rafforzando il ricorso alle procedure di gara, così come previsto nel quadro del quarto pacchetto ferroviario. L'elemento centrale della proposta della Commissione è, quindi, l'eliminazione della possibilità, a livello generale, di aggiudicare direttamente i contratti per il trasporto di passeggeri per ferrovia, prevista all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1370/2007 attualmente in vigore. Questa misura è poi accompagnata da una serie di proposte relative all'accesso al materiale rotabile.
La proposta della Commissione, però, non si limita al trasporto per ferrovia, ma ha un impatto anche sulle altre modalità di trasporto. La proposta introduce, infatti, un nuovo articolo 2 bis relativo ai piani di trasporto pubblico e agli obblighi di servizio pubblico, con requisiti puntuali, che le autorità competenti devono definire per ciascuna modalità di trasporto pertinente. La Commissione propone, inoltre, di rivedere i periodi transitori di cui all'articolo 8, il che potrebbe ripercuotersi sulle procedure di gara per il trasporto in autobus, tram e metropolitana.
3) La posizione del relatore
3.1 Aspetti generali relativi alla concorrenza
Il relatore appoggia in linea di principio la proposta della Commissione, intesa ad accrescere la concorrenza nel trasporto ferroviario. La concorrenza, però, non dovrebbe essere fine a se stessa, quanto piuttosto uno strumento per aumentare gradualmente la qualità, il volume e l'efficienza dei servizi di trasporto passeggeri. Le strutture efficienti che già esistono, quindi, dovrebbero essere conservate e non dovrebbero perdere in efficienza a causa del nuovo regolamento.
Cambiare sistemi complessi come i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia, poi, richiede un lasso di tempo sufficiente, se si vogliono ottenere i risultati sperati. I termini proposti dalla Commissione, vale a dire il 2019 per i nuovi contratti e il 2022 per la scadenza dei contratti già aggiudicati, sembrano pertanto troppo vicini.
Le autorità competenti, in particolare, necessitano di più tempo per prepararsi alle procedure di gara. Per quanto condivida la proposta della Commissione di non prevedere più la possibilità, in generale, dell'aggiudicazione diretta per il trasporto di passeggeri per ferrovia (cfr. l'articolo 5, paragrafo 6), il relatore chiede comunque che sia stabilito un termine più realistico.
3.2. Aggiudicazione diretta e procedura di gara
Per l'aggiudicazione diretta a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, il relatore propone di modificare la soglia espressa in treno-chilometro, onde rendere più realistica la possibilità dell'aggiudicazione diretta per quei contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia che sono molto piccoli.
In considerazione delle ripercussioni che la scelta di una determinata modalità di aggiudicazione può avere, le autorità competenti devono, se optano per un'aggiudicazione diretta, preparare e pubblicare una giustificazione, onde consentire agli altri operatori interessati di sottoporla a scrutinio e, se del caso, muovere obiezioni tempestivamente.
Il principio della reciprocità dovrebbe applicarsi, infine, anche alle imprese di paesi terzi, che dovrebbero poter partecipare alle gare d'appalto solo se questi ultimi hanno aperto i loro mercati alle imprese dell'UE.
3.3 Ruolo fondamentale delle autorità competenti
A giudizio del relatore, l'autorità competente svolge un ruolo centrale. Conformemente al principio di sussidiarietà, è all'autorità competente che dovrebbe incombere la responsabilità di preparare un piano per il trasporto locale e di valutare i servizi necessari per il trasporto pubblico di passeggeri, così come di definire gli obblighi di servizio pubblico. Le autorità competenti, infatti, sono nella posizione migliore per valutare quali obblighi di servizio pubblico debbano essere definiti in loco, per quali tratte debba essere consentito un libero accesso e per quali tratte il libero accesso debba, invece, essere limitato mediante l'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. Proprio il rapporto tra il concetto di "libero accesso" e i contratti di servizio pubblico è particolarmente sensibile. Se il principio del "libero accesso" è interpretato in modo troppo ampio, il rischio è sempre che gli offerenti privati scelgano l'alternativa che preferiscono a discapito del settore pubblico.
La questione, che riguarda il concetto dell'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, deve essere chiarita con coerenza non solo nella presente relazione, ma anche nella relazione sullo sviluppo di uno spazio unico ferroviario europeo.
Per prendere una simile decisione, poi, l'autorità competente deve poter contare su tutte le informazioni necessarie.
La proposta della Commissione impone, inoltre, alle autorità competenti l'obbligo di elaborare dei piani di trasporto pubblico. Il relatore condivide tale proposta, ma ritiene che il regolamento debba lasciare all'autorità competente un margine di manovra sufficiente per definire gli obiettivi. L'autorità competente deve, inoltre, elaborare criteri specifici rispetto alle norme qualitative e sociali e indicarli nei documenti di gara. Occorre, infine, dare maggiore risalto al concetto di sostenibilità in tali piani.
3.4. Volume dei contratti di servizio pubblico per il trasporto di passeggeri per ferrovia
La Commissione propone che il volume dei contratti di servizio pubblico sia al massimo 10 milioni di treno-km, o un terzo del volume totale di trasporto pubblico nazionale. Il relatore ritiene che una simile disposizione imporrebbe, soprattutto nei piccoli Stati membri dell'UE, una tripartizione artificiosa, senza con ciò migliorare l'efficienza del servizio.
3.5 Potenziali ripercussioni sul trasporto in autobus, tram e metropolitana
Il regolamento (CE) n. 1370/2007 doveva essere gradualmente attuato entro il 2019. L'impatto della modifica dei periodi transitori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che propone ora la Commissione non si limita al trasporto ferroviario di passeggeri. La formulazione scelta dalla Commissione, che si presta a varie interpretazioni, rischia quantomeno di scardinare alcune disposizioni fondamentali, in particolare quelle relative all'aggiudicazione diretta a "operatori interni". Secondo il relatore, è preferibile non andare a toccare i difficili compromessi raggiunti nei sette anni di negoziati che si sono resi necessari per completare la procedura legislativa per l'approvazione del regolamento vigente.
3.6 Altre modifiche
Il relatore propone, infine, alcune modifiche di carattere tecnico, intese, da un lato, a chiarire alcuni concetti (introducendo per esempio una definizione chiara di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia) e, dall'altro, a semplificare e snellire il testo.
- [1] Autobus: 8,9%; tram e metropolitana: 1,6%; automobile: 82,5%.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (20.11.2013)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
(COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD))
Relatore per parere: Frédéric Daerden
BREVE MOTIVAZIONE
Le diverse liberalizzazioni dei settori dei servizi operate dall'Unione europea negli ultimi decenni, ivi incluso nel settore del trasporto ferroviario, rientrano nel quadro dell'attuazione dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono pertanto parte integrante del suo progetto.
L'instaurazione di un mercato comune non deve costituire un fine di per sé, ma piuttosto mirare alla riduzione dei costi dei servizi per i consumatori mantenendo nel contempo un livello elevato di qualità di servizi accessibili a tutti.
A posteriori, le diverse iniziative di liberalizzazione condotte nei settori in cui i servizi sono stati storicamente assicurati da operatori pubblici mediante monopoli nazionali non sembrano essere riuscite a conseguire questo duplice obiettivo.
Anche considerando il solo settore ferroviario, non mancano gli esempi di insoddisfazione.
• Per quanto concerne il trasporto internazionale di passeggeri, aperto alla concorrenza dal 2010, l'aumento della concorrenza non si è tradotto in una riduzione significativa dei costi e ha comportato la chiusura di vecchie linee transfrontaliere che non funzionavano sul modello dell'alta velocità. Il settore non ha inoltre beneficiato della crescita prevista, e le sue quote di mercato si devono ottenere più sul piano intermodale che intramodale.
• Per quanto concerne il trasporto nazionale di passeggeri nel Regno Unito (lo Stato membro più avanzato in termini di normativa sulle liberalizzazioni), il CESE sottolinea l'insoddisfazione degli utenti britannici e la necessità ricorrente di fare appello allo Stato per l'integrazione del settore (tariffe, distribuzione, orari, ecc.).
• Per quanto concerne il trasporto nazionale di passeggeri nella totalità dell'Unione, si registrano almeno 15 procedure di infrazione per recepimento inadeguato, a riprova del ritmo troppo sostenuto con cui è stata condotta questa liberalizzazione, la quale, per contribuire alla costruzione del progetto europeo, deve essere effettuata senza arrecare danno ai modelli nazionali che hanno fornito ai cittadini un modello di qualità per diversi decenni.
In considerazione di quanto sopra, il relatore ritiene che la necessità di liberalizzare ulteriormente il settore del trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia non sia stata dimostrata; con i suoi emendamenti, egli intende attenuare il rischio di conseguenze negative per i cittadini e, in particolare, per i lavoratori del settore, concentrandosi su diversi punti:
• una governance con il maggior grado di integrazione possibile: sebbene la rigida separazione tra gestori delle infrastrutture e operatori dei servizi di trasporto sia fondata sul piano concorrenziale, i timori che essa suscita tra le associazioni di utenti, i sindacati del settore o gli operatori "tradizionali" inducono il relatore ad evitare un approccio manicheo. Molto probabilmente, tale separazione determinerà una minore mutualizzazione delle risorse per gli investimenti materiali e un aumento della burocrazia, con effetti nefasti sulla qualità del servizio e sulla sicurezza degli utenti. Il relatore ha quindi scelto di concedere all'autorità di regolamentazione nazionale la più ampia libertà in materia, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 febbraio 2013;
• la possibilità per gli Stati membri di scegliere con la massima libertà se ricorrere a una gara d'appalto o all'aggiudicazione diretta delle concessioni di servizi pubblici, aumentando in maniera considerevole i massimali;
• l'introduzione di disposizioni a tutela degli utenti, dei lavoratori e dell'ambiente nei piani nazionali per un trasporto pubblico sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, in modo che tali criteri qualitativi, sociali e ambientali possano essere integrati più agevolmente nei bandi di gara;
• una maggiore tutela dei lavoratori tramite vaste possibilità di trasferimento del personale all'interno della nuova impresa concessionaria di un servizio pubblico, l'intensificazione del dialogo sociale nelle strutture, la precisazione delle disposizioni in materia sociale applicabili al personale di bordo (in particolare tramite la certificazione di tale personale) e la definizione, da parte degli Stati membri, di una responsabilità sociale e solidale dell'offerente e dei suoi subcontraenti per evitare il dumping sociale;
• la necessaria reciprocità quanto all'apertura dei mercati tra Stati membri;
• un periodo transitorio più lungo (fino al 2029) per la trasposizione da parte degli Stati membri, in modo da lasciare ai decisori politici dell'Unione il tempo di riflessione e analisi sufficiente prima di progredire nella liberalizzazione.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1 bis) Il trasporto per ferrovia svolge un ruolo fondamentale sia a livello sociale ed ecologico che in termini di pianificazione della mobilità e può accrescere in modo considerevole la sua quota globale nel trasporto europeo dei passeggeri. A tale proposito, gli investimenti nella ricerca, ma anche nelle infrastrutture e nel materiale rotabile, possono contribuire in modo significativo a una rinnovata crescita del settore e, di conseguenza, favorire l'occupazione direttamente nel settore ferroviario e, indirettamente, in altri settori, aumentando la mobilità dei lavoratori. Il trasporto per ferrovia può assurgere a moderno e importante comparto industriale dell'Unione, purché gli Stati membri convengano di rafforzare la collaborazione nel settore. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(2) Il mercato unionale dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia è aperto alla concorrenza dal 2010 e alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni. |
(2) Il mercato unionale dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia è aperto alla concorrenza dal 2010 e alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni, nel rispetto del protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale ("protocollo n. 26") allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio. Tale politica dovrebbe essere illustrata in piani di trasporto pubblico che lascino spazio a soluzioni di trasporto orientate al mercato. Occorre assicurare la trasparenza del processo di definizione dei piani di trasporto pubblico e degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato. |
(4) Nell'organizzare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli obblighi di servizio pubblico e l'ambito geografico dei contratti di servizio pubblico siano adeguati, necessari e proporzionati ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica del trasporto pubblico di passeggeri nel loro territorio, e che gli obiettivi sociali del TUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del protocollo n. 26, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità siano rispettati. Tale politica dovrebbe essere illustrata in tutti i piani per un trasporto pubblico sostenibile che lascino spazio a soluzioni di trasporto basate sulle esigenze degli utenti, tra cui le famiglie, gli anziani e le persone con disabilità. Occorre assicurare che il processo di definizione di tali piani di trasporto pubblico multimodali e degli obblighi di servizio pubblico integri una dimensione economica, sociale ed ecologica e sia trasparente nei confronti dei pertinenti portatori d'interesse, compresi i potenziali operatori che si affacciano sul mercato. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico. |
(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'elevata qualità e dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5 bis) Procedure di appalto basate sul principio del prezzo più basso favoriscono il dumping sociale, spesso legato alle offerte più economiche, realizzando in tal modo risparmi che vanno a scapito dei lavoratori: salari più bassi, orari di lavoro più lunghi e organico ridotto. Per garantire che le procedure di appalto non vadano a scapito dell'efficienza e della qualità del servizio o delle condizioni di lavoro del personale, non siano basate sul principio del prezzo più basso ma piuttosto sui criteri di qualità, e per tener conto delle specificità nazionali, le modalità delle procedure di appalto devono includere dei criteri sociali. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(6) Ai fini del buon funzionamento del mercato nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia, è particolarmente importante che le autorità competenti si attengano a detti criteri relativamente agli obblighi di servizio pubblico e all'ambito di applicazione dei relativi contratti, perché occorre coordinare adeguatamente le operazioni di trasporto nel quadro del libero accesso con quelle inserite nei contratti di servizio pubblico. Occorre pertanto che l'organismo indipendente di regolamentazione del settore ferroviario provveda a che il processo sia seguito correttamente e in trasparenza. |
(6) Ai fini del buon funzionamento del mercato nel trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e affinché esso soddisfi le esigenze dei suoi clienti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori del settore, è particolarmente importante che le autorità competenti si attengano a detti criteri relativamente agli obblighi di servizio pubblico e all'ambito di applicazione dei relativi contratti, perché occorre coordinare adeguatamente le operazioni di trasporto nel quadro del libero accesso con quelle inserite nei contratti di servizio pubblico. Occorre pertanto che l'organismo indipendente di regolamentazione del settore ferroviario provveda a che il processo sia seguito correttamente e in trasparenza. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(9) Nel trasporto ferroviario occorre adattare taluni massimali per l'aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico alle condizioni economiche specifiche a cui si svolgono le procedure di gara in questo settore. |
(9) Nel trasporto ferroviario occorre adattare taluni massimali per l'aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico agli obblighi sociali e territoriali dei servizi di interesse generale e alle condizioni economiche a cui si svolgono le procedure di gara in questo settore. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
(9 bis) Il principio della reciprocità costituisce uno strumento importante per impedire la distorsione della concorrenza; è opportuno che tale principio non sia applicato solo alle imprese ferroviarie e alle loro affiliate negli Stati membri, bensì anche alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a procedure di gara nell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore. |
(10) L'istituzione del mercato interno dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia implica l'applicazione armonizzata, in tutti gli Stati membri, di norme comuni sulle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico nel settore, che rispettino anche gli obiettivi sociali e gli obblighi dei servizi di interesse generale di cui al TUE e al TFUE e tengano conto delle circostanze specifiche di ciascun paese, al fine di garantire una parità di condizioni per tutti i potenziali offerenti. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno alla società di trarre pienamente beneficio dall'effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, è importante che gli Stati membri assicurino ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico un livello adeguato di protezione sociale. |
(11) Al fine d'instaurare le condizioni generali che consentiranno a tutti i membri della società di trarre pienamente beneficio da un'offerta di elevata qualità di servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia che siano conformi agli obiettivi sociali di cui al TUE e agli obiettivi relativi ai servizi di interesse generale di cui al protocollo n. 26 del TFUE, è importante che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai dipendenti degli operatori di servizio pubblico buone condizioni di lavoro e un livello elevato di protezione sociale contro il dumping sociale a livello nazionale, regionale o locale, nel rispetto degli accordi collettivi del settore. Il livello adeguato dovrebbe essere garantito, al più tardi all'apertura del mercato ferroviario domestico, da leggi nazionali e/o da accordi collettivi di settore mediante la definizione di norme sociali e l'obbligo di trasferimento del personale per il settore interessato. Attraverso l'elaborazione di contratti collettivi nazionali per il settore ferroviario, come pure attraverso la riassunzione del personale nell'ambito delle procedure di aggiudicazione, le autorità competenti daranno vita a un quadro sociale di qualità. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
(11 bis) Se la conclusione di un contratto di servizio pubblico può comportare il cambiamento dell'operatore di servizio pubblico, le autorità competenti dovrebbero chiedere all'operatore di servizio pubblico prescelto di osservare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. La suddetta direttiva non osta a che gli Stati membri salvaguardino condizioni di trasferimento di diritti dei lavoratori diverse da quelle contemplate da tale direttiva. Gli Stati membri tengono pertanto conto, se del caso, delle norme in materia sociale e del lavoro più favorevoli ai lavoratori fissate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, dai contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
(11 ter) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le autorità competenti dovrebbero stabilire criteri sociali e qualitativi al fine di salvaguardare e rafforzare le norme di qualità per gli obblighi di servizio pubblico, per esempio riguardo alle condizioni minime di lavoro, ai diritti dei passeggeri, alle esigenze delle persone a mobilità ridotta, alla tutela dell'ambiente, alla salute e alla sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori nonché agli obblighi derivanti dai contratti collettivi e ad altre norme e accordi in materia di luogo di lavoro e protezione sociale nel luogo in cui viene prestato il servizio. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(14) Coerentemente con la logica interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo di indire procedure di gara per i contratti di servizio pubblico. |
(14) Coerentemente con la logica interna del regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno precisare che il periodo di transizione fino al 2 dicembre 2019 riguarda soltanto l'obbligo di indire procedure di gara per i contratti di servizio pubblico. Il periodo di transizione consentirà agli Stati membri di assicurare che le procedure di gara rispettino gli obiettivi sociali e promuovano la coesione sociale e territoriale conformemente al TUE e al protocollo n. 26. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(15) Prepararsi all'obbligatorietà delle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019. |
(15) Prepararsi alle procedure di gara facoltative per i contratti di servizi pubblico e garantire un adeguato livello di protezione sociale nonché condizioni di lavoro favorevoli per i dipendenti degli operatori di servizio pubblico nello Stato membro interessato implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È in ogni caso necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019.
| |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(16) Una volta aperto il mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, occorre prevedere disposizioni adeguate qualora le autorità competenti debbano adottare misure per assicurare un livello elevato di concorrenza limitando il numero di contratti che una singola impresa ferroviaria può aggiudicarsi. |
(16) Una volta aperto il mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia, occorre prevedere disposizioni adeguate qualora le autorità competenti debbano adottare misure per assicurare un livello adeguato di concorrenza limitando il numero di contratti che una singola impresa ferroviaria può aggiudicarsi. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il trasporto pubblico è spesso organizzato a livello di regioni o di altre unità amministrative negli Stati membri dell'Unione e, pertanto, è necessario ampliare la definizione. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il concetto di sostenibilità va posto in evidenza in tutti gli aspetti dei piani in questione. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera b) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera c) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis –paragrafo 1 – da lettera d bis) a lettera d quinquies) (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Questi aspetti del paragrafo originale sono stati anticipati alle lettere pertinenti dell'articolo 2 bis nuovo per sottolinearne l'importanza. Il nuovo testo è necessario per garantire autorità in questo senso. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Le spiegazioni relative all'adeguatezza sono state anticipate all'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera b), e possono, pertanto, essere eliminate dal presente comma. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 4 – lettera a) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 4 – lettera b) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 5 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 6 – lettera b) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Queste cifre dovrebbero tener conto delle differenze tra Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b) – ultima frase | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis) (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 4 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera c) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 4 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera -a) (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone di respingere la proposta della Commissione e di ripristinare l'originale paragrafo 4 dell'articolo 5 (2012/34/UE). Gli Stati devono avere la facoltà di scegliere, in base alle loro particolari esigenze (che differiscono da uno Stato membro all'altro), quale strumento siano maggiormente appropriato. La decisione della Commissione europea di abolire la possibilità di scelta è indice di mancanza di fiducia e dell'intenzione di gestire le decisioni sovrane degli Stati membri (una critica già mossa da una serie di parlamenti nazionali per la mancanza di rispetto del principio di sussidiarietà) e va pertanto respinta da parte del Parlamento europeo. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis) (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera b) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
La proposta intende sopprimere l'articolo 5, paragrafo 6, e sostituirlo con il testo sopra riportato; tuttavia, è importante mantenere il paragrafo 6 originale – questo nuovo testo può essere aggiunto successivamente. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis) (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera a) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 7 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 – lettera a) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinora, solo pochissimi paesi hanno fatto ricorso all'aggiudicazione dei contratti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e, pertanto, occorre prorogare il termine al 2029. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 – lettera b) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 8 – paragrafo 2 bis | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è disponibile in forma consolidata con il regolamento che modifica entro tre mesi dalla sua entrata in vigore. |
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia |
||||
Riferimenti |
COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 7.2.2013 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 7.2.2013 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Frédéric Daerden 25.3.2013 |
||||
Esame in commissione |
18.9.2013 |
17.10.2013 |
14.11.2013 |
|
|
Approvazione |
18.11.2013 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 7 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Nicole Sinclaire, Gabriele Stauner, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Marita Ulvskog |
||||
PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (16.10.2013)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia
(COM(2013)0028 – C7‑0024/2013 – 2013/0028(COD))
Relatore per parere: Rosa Estaràs Ferragut
BREVE MOTIVAZIONE
Principale finalità della politica dei trasporti dell'Unione europea è istituire un mercato interno dei trasporti che contribuisca a un livello elevato di competitività e allo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche.
La concorrenza tra imprese ferroviarie è ancora ostacolata dall'atteggiamento protezionista di alcuni operatori storici e dalla gestione collusiva dell'infrastruttura ferroviaria. I nuovi operatori che desiderano accedere al mercato sono soggetti a un trattamento discriminatorio nell'accesso alle infrastrutture e ai servizi ferroviari, che spesso sono di proprietà delle stesse imprese storiche che le gestiscono.
Dal 2000, i suddetti principi in materia di competitività e di sviluppo economico armonioso, equilibrato e sostenibile sono stati gradualmente concretizzati, non da ultimo mediante l'adozione di tre successivi pacchetti di misure legislative dell'UE. Tuttavia la quota modale delle ferrovie rimane modesta, in parte per questioni di idoneità al fine di affrontare numerosi tragitti urbani di breve distanza, ma anche per via di ostacoli all'accesso al mercato che inibiscono la concorrenza e l'innovazione.
Nel 2012 alcune parti dell'attuale legislazione sono state semplificate, consolidate e ulteriormente rafforzate mediante la direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, potenziando le disposizioni esistenti in materia di concorrenza, di controllo dell’ottemperanza alle norme e di architettura finanziaria del settore ferroviario.
Si stima che il 90 % dei servizi passeggeri sia coperto da obblighi di servizio pubblico, il che offre alle amministrazioni un ampio margine per concludere contratti di servizio pubblico o procedere ad aggiudicazioni dirette. L'obbligatorietà dell'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico mediante gara mira a intensificare la pressione concorrenziale sui mercati ferroviari nazionali al fine di aumentare la quantità e migliorare la qualità dei servizi di trasporto passeggeri.
L'apertura dei mercati ferroviari nazionali alla concorrenza transfrontaliera costituisce un importante passo avanti verso la creazione di uno spazio ferroviario europeo integrato. Il quarto pacchetto ferroviario integra la legislazione vigente dell'Unione europea in materia di accesso al mercato ferroviario e con esso la Commissione intende eliminare gli ostacoli alla concorrenza equa.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità e qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti a mantenersi al passo con l'evoluzione delle esigenze. |
(1) Nell'ultimo decennio la crescita del traffico passeggeri per ferrovia non è stata sufficiente ad aumentarne la quota modale rispetto al trasporto su strada o per via aerea. Il trasporto di passeggeri per ferrovia si è mantenuto pressoché stabilmente al 6% di quota modale nell'Unione europea. In termini di disponibilità, di prezzo e di qualità i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia non sono riusciti, rispetto agli altri mezzi di trasporto, a mantenersi al passo con l'evoluzione delle esigenze. | ||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(5) Affinché agli obiettivi dei piani di trasporto pubblico sia destinato un finanziamento congruo, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico. |
(5) Per conseguire gli obiettivi dei piani di trasporto pubblico in modo efficiente, le autorità competenti devono, da un lato, delineare gli obblighi di trasporto pubblico in funzione dell'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle finalità del trasporto pubblico, tenendo conto della compensazione dell'effetto finanziario netto degli stessi, e, dall'altro, assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine del trasporto pubblico offerto nel quadro dei contratti di servizio pubblico. | ||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Riformulazione del testo per migliorarne la comprensione. | |||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico. |
(8) Per agevolare la predisposizione delle offerte e, quindi, per favorire la concorrenza, le autorità competenti devono provvedere a mettere a disposizione di tutti gli operatori di servizio pubblico interessati a presentare una siffatta offerta determinate informazioni sui servizi di trasporto e sull'infrastruttura che rientrano nel contratto di servizio pubblico, affinché essi non siano penalizzati dagli enti appaltanti rispetto agli altri concorrenti. | ||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
|
(9 bis) Il principio della reciprocità è uno strumento importante per evitare una distorsione della concorrenza; è opportuno che tale principio sia applicato alle imprese di paesi terzi che intendono partecipare a una procedura di gara nell'Unione. | ||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
I paesi terzi non dovrebbero poter partecipare a procedure di gara indette dagli Stati membri dell'UE fintantoché non avranno aperto i loro mercati a questi ultimi. | |||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 12 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(12) Occorre che le autorità competenti favoriscano, mediante misure adeguate ed efficaci, l'accesso degli operatori di servizio pubblico al materiale rotabile ferroviario laddove il mercato non sia in grado di garantirlo a condizioni economiche idonee e non discriminatorie. |
(12) È opportuno che le autorità competenti favoriscano l'accesso degli operatori di servizio pubblico al materiale rotabile ferroviario laddove il mercato non sia in grado di garantirlo a condizioni economiche idonee e non discriminatorie. Esse vegliano tuttavia a non penalizzare un operatore rispetto agli altri. | ||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(15) Prepararsi all'obbligatorietà delle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019. |
(15) Prepararsi alle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico implica per le imprese ferroviarie disporre di un lasso di tempo in cui le imprese che, in passato, godevano dell'aggiudicazione diretta di tali contratti possano procedere ad una ristrutturazione interna efficace e sostenibile. È pertanto necessario prevedere misure transitorie per i contratti aggiudicati direttamente nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 3 dicembre 2019. | ||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
(18) Nel contesto delle modifiche del regolamento (CE) n. 994/98 (regolamento di abilitazione), la Commissione introduce, tra l'altro, una modifica nel regolamento (CE) n. 1370/2007. Al fine di armonizzare l'approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 4, e all'articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all'articolo 93 del trattato, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento di abilitazione. |
soppresso | ||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Se il principio di esenzione dall'obbligo di notificare le compensazioni è trasferito a un altro impianto normativo, cambia l'intera logica del regolamento sugli obblighi di servizio pubblico, comportando un grave rischio di incertezza giuridica per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri. | |||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 – lettera c) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
La definizione deve essere formulata in modo più chiaro, per tenere conto dell'emergere di autorità di trasporto aventi compiti transfrontalieri. Inoltre, va chiarito che il regolamento si applica anche alle regioni. | |||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 – lettera e) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Quando una tratta ferroviaria regionale raggiunge un equilibrio economico o realizza benefici, deve poter essere combinata ai sensi di un contratto di servizio pubblico con tratte nelle quali si registrano perdite, per contribuire con i suoi benefici a finanziare queste ultime e, se necessario, permettere di ottimizzare le risorse tecniche necessarie per il funzionamento. | |||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera b) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Occorre promuovere l'intermodalità e il coordinamento transfrontaliero. | |||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis (nuovo) – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Per il trasporto pubblico sono necessari dati accurati riguardo all'evoluzione dei mercati per i singoli modi di trasporto. I partecipanti al mercato dispongono delle fonti di informazione più importanti e devono condividere tali informazioni con le autorità pertinenti. | |||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 2 bis – paragrafo 4 – lettera a) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Nel caso di contratti derivati di obblighi di servizio pubblico, l'efficienza in termini di costi non è per definizione possibile. Di conseguenza, la valutazione del conseguimento degli obiettivi del piano di trasporto pubblico deve essere effettuata utilizzando criteri più ampi. | |||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 4 – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Le informazioni del gestore dell'infrastruttura non sono sufficienti, perché non comprendono i dati commerciali dell'operatore del traffico ferroviario. I fornitori di servizi precedenti o attuali e, soprattutto, gli operatori affermati, devono fornire le informazioni pertinenti per assicurare un accesso non discriminatorio alle informazioni. Ciò è necessario perché altrimenti le autorità competenti si vedono soggette a obblighi ai quali non possono fare fronte. | |||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4 – lettera -a) (nuova) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
I paesi terzi non dovrebbero poter partecipare a procedure di gara indette dagli Stati membri dell'UE fintantoché non avranno aperto i loro mercati a questi ultimi. | |||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a) Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
La cifra di 150 000 chilometri, rispetto a quella di 300 000, non è coerente con la cifra della lettera a). Occorre modificare la cifra a 1 500 000 chilometri per contratti che includono il trasporto per ferrovia. | |||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis (nuovo) – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1370/2007 Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettere c bis) e c ter) (nuove) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||
Nessuna forma di finanziamento (garanzia, ripresa, acquisto diretto, ecc.) deve essere esclusa. Tuttavia, gli Stati membri non possono sottrarsi alle proprie responsabilità lasciando ingiustamente l'onere alle autorità locali. Le misure legislative e regolamentari devono essere configurate in modo da stimolare il mercato del materiale rotante, in particolare promuovendo economie di scala e adeguate soluzioni di finanziamento. |
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia |
||||
Riferimenti |
COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 7.2.2013 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
REGI 7.2.2013 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Rosa Estaràs Ferragut 19.2.2013 |
||||
Approvazione |
14.10.2013 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 0 1 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Cornelia Ernst, Catherine Grèze, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Giommaria Uggias, Derek Vaughan |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Edvard Kožušník |
||||
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia |
||||
Riferimenti |
COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
30.1.2013 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 7.2.2013 |
|
|
|
|
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
EMPL 7.2.2013 |
ENVI 7.2.2013 |
ITRE 7.2.2013 |
IMCO 7.2.2013 |
|
|
REGI 7.2.2013 |
|
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
ENVI 19.2.2013 |
ITRE 20.2.2013 |
IMCO 20.2.2013 |
|
|
Relatore(i) Nomina |
Mathieu Grosch 6.3.2013 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
8.7.2013 |
14.10.2013 |
|
|
|
Approvazione |
17.12.2013 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 11 6 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ivo Strejček |
||||
Deposito |
16.1.2014 |
||||