RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure
23.1.2014 - (COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Vital Moreira
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure
(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0579),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0243/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0042/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 471/2009, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare misure riguardanti i codici da utilizzare per i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, e misure riguardanti il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati registrati a norma dello stesso articolo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(9) Il comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi (comitato Extrastat) di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 471/2009 fornisce alla Commissione consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (di seguito "SSE") volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno del SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (di seguito "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee9, un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
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9 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. |
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(11) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 471/2009, procedendo a sostituire il riferimento al comitato Extrastat con un riferimento al comitato SSE. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 471/2009 Articolo 5 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Solide considerazioni costituzionali sulla separazione dei poteri indicano che gli atti di natura normativa (ossia la legislazione) dovrebbero essere di esclusiva competenza del legislatore e che la loro adozione da parte del ramo esecutivo del governo può essere permessa soltanto su delega del legislatore, mai come un potere di esecuzione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera a Regolamento (CE) n. 471/2009 Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Solide considerazioni costituzionali sulla separazione dei poteri indicano che gli atti di natura normativa (ossia la legislazione) dovrebbero essere di esclusiva competenza del legislatore e che la loro adozione da parte del ramo esecutivo del governo può essere permessa soltanto su delega del legislatore, mai come un potere di esecuzione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 471/2009 Articolo 10 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il relatore ritiene opportuno limitare nel tempo il conferimento di poteri alla Commissione. Tale limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la Commissione a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo di identica durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l'attuazione della politica commerciale comune. Ciò rispecchia i cambiamenti introdotti dai due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali (Trade Omnibus) e dai successivi allineamenti della procedura di comitato. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 471/2009 Articolo 11 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è consolidata con il regolamento che esso modifica entro i tre mesi successivi alla sua entrata in vigore. | ||||||||||||||||||||||||
MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione in esame mira ad allineare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi al regime di atti di esecuzione e atti delegati introdotto dal trattato di Lisbona (articoli 290 e 291 TFUE).
Sinora, la maggior parte della normativa nel settore della politica commerciale comune è stata allineata al nuovo regime costituzionale tramite gli strumenti Omnibus I e II in materia di scambi commerciali (Trade Omnibus I e II) e tramite vari allineamenti individuali e successivi. La Commissione si è impegnata a presentare la seconda serie di allineamenti della procedura di comitato (relativi agli atti legislativi contenenti la procedura di regolamentazione con controllo) entro il termine della settima legislatura. In questo contesto, la Commissione propone di modificare il regolamento (CE) 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie, quale unico atto legislativo nel settore della politica commerciale comune a far riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo.
La Commissione propone di ricorrere agli atti delegati in quasi tutti i casi in cui, in origine, si applicava la procedura di regolamentazione con controllo. Gli atti di esecuzione sono proposti in due casi, ossia per l'adozione di:
- misure relative ai codici da utilizzare per i dati statistici; nonché
- misure relative al collegamento tra i dati sulle importazioni ed esportazioni e quelli sulle imprese.
Negli emendamenti da 1 a 9 e nell'emendamento 11, il relatore propone che suddetti atti di esecuzione siano convertiti in atti delegati, in quanto è convinto che il Parlamento debba essere più esigente per quanto riguarda la separazione tra atti delegati e di esecuzione.
I criteri per scegliere tra le due categorie di atti non consistono nella distinzione tra questioni sostanziali e questioni non sostanziali, quanto piuttosto tra atti che stabiliscono norme (ossia atti che trattano situazioni astratte) e atti che si applicano unicamente a una situazione concreta o a una serie di situazioni definite concretamente. Per questo motivo, a prescindere dalla loro natura "sostanziale", le regole e le norme dovrebbero sempre essere adottate mediante atti delegati, onde rispettare la competenza normativa del Parlamento. L'accettazione, da parte del Parlamento, di atti di esecuzione di portata generale/astratta permetterebbe alla Commissione di stabilire norme sotto il controllo degli Stati membri, senza che il Parlamento svolga alcun ruolo.
Nell'emendamento 10, il relatore propone di limitare a 5 anni il conferimento di poteri alla Commissione. Tale limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la Commissione a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo di identica durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l'attuazione della politica commerciale comune. Questo emendamento tiene conto dell'esito dei negoziati relativi agli strumenti Omnibus I e II in materia di scambi commerciali, dove è stato seguito lo stesso approccio.
Infine, l'emendamento 12 mira a far sì che la versione consolidata del regolamento modificato sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento modificativo.
Tale emendamento favorisce la certezza giuridica e la leggibilità delle norme per il pubblico.
PROCEDURA
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Titolo |
Statistiche del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l’adozione di alcune misure |
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Riferimenti |
COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
8.8.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 10.9.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Vital Moreira 16.9.2013 |
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Esame in commissione |
27.11.2013 |
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Approvazione |
21.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 10 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Sophie Auconie |
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Deposito |
23.1.2014 |
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