RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro
24.1.2014 - (2013/2189(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Cecilia Wikström
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Zbigniew Ziobro, trasmessa il 24 giugno 2013, dalla Procura della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento penale pendente presso il tribunale distrettuale di Varsavia centro, sezione V (penale) [prot. n. V K199] e comunicata in Aula il 9 settembre 2013,
– avendo ascoltato Zbigniew Ziobro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011[1],
– visto l'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia,
– visti l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0045/2014),
A. considerando che il Procuratore della Repubblica di Polonia ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Zbigniew Ziobro, deputato al Parlamento europeo, nel quadro di un'azione giudiziaria attinente a un presunto reato penale;
B. considerando che la richiesta del Procuratore della Repubblica si riferisce ad un reato soggetto ad azione in giudizio privata ai sensi dell'articolo 212, paragrafi 1 e 2, del Codice penale polacco;
C. considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
D. considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
E. considerando che, ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia, "il deputato non è chiamato a rispondere dell'attività esercitata nell'ambito del suo mandato parlamentare né durante il suo corso né dopo il suo completamento. Per quanto riguarda tali attività, il deputato può essere chiamato a rispondere solo dinanzi al Sejm e, qualora abbia violato i diritti di terzi, può essere oggetto di azione giudiziaria dinanzi a un tribunale solo con il consenso del Sejm";
F. considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se in un determinato caso l'immunità debba o non debba essere revocata; che il Parlamento può ragionevolmente tenere conto della posizione del deputato nel raggiungere la sua decisione sulla revoca o meno della sua immunità[2];
G. considerando che il presunto reato non ha un nesso diretto ed evidente con l'esercizio dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle proprie funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
H. considerando che il procedimento penale avviato contro Zbigniew Ziobro non ha alcun rapporto con la sua posizione di deputato al Parlamento europeo;
I. considerando che in questo caso il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e preciso che l'azione sia stata avviata con l'intento di provocare danno politico al deputato interessato;
J. considerando che la richiesta origina da una domanda riconvenzionale e che, in tale contesto, la decisione di non revocare l'immunità di un deputato impedirebbe all'altra parte privata di far valere i propri diritti dinanzi al tribunale nel quadro della propria difesa;
1. decide di revocare l'immunità di Zbigniew Ziobro;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia nonché a Zbigniew Ziobro.
- [1] Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195, Causa 149/85 Wybot/Faure e altri [1986] Racc. 2391, Causa T-345/05 Mote/Parlamento [2008] Racc. II-2849, Cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente [2008] Racc. I-7929, Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento [2010] Racc. II-01135 e Causa C-163/10 Patriciello [2011] Racc. I-07565.
- [2] Causa T-345/05 Mote/Parlamento [2008] Racc. II-2849, par. 28.
MOTIVAZIONE
1. Contesto
Il 24 novembre 2011, in risposta a un'intervista di Artur Balazs, ex ministro polacco dell'agricoltura, a www.wpolityce.pl, l'on. Zbigniew Ziobro, ex ministro polacco della giustizia del governo Kaczyński, ha rilasciato la seguente dichiarazione in un articolo dal titolo "Ziobro intende denunciare Balazs" stampato alla pagina 5 del quotidiano "Gazeta Polska Codzienne" e comparso nello stesso giorno sul sito www.niezalezna.pl: "E' assolutamente pacifico che Balazs ha confuso i suoi ruoli pensando di poter piegare i membri della procura al suo volere. Ha cercato di interferire in un'indagine riguardante la mafia del carburante. Egli vorrebbe che revocassi l'incarico al pubblico ministero che stava indagando sugli oscuri legami che lui o i suoi soci avevano con la mafia del carburante".
Il 10 aprile 2012, avendo Ziobro portato la vicenda dell'intervista di Balazs dinanzi a un tribunale, Balazs ha presentato una domanda riconvenzionale presso il tribunale distrettuale di Varsavia centro, V sezione penale, motivandola con il fatto che, con la dichiarazione di cui sopra, l'on. Ziobro aveva agito in modo suscettibile di screditarlo agli occhi dell'opinione pubblica o di comportare una perdita di fiducia nella sua capacità di espletare le attività politiche o di rivestire un incarico pubblico, anche a livello nazionale.
Il tribunale ha proposto di deferire il caso al Mediatore, cosa che Balazs ha accettato ma Ziobro ha rifiutato.
Nella seduta del 9 settembre 2013, il Presidente ha comunicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, di aver ricevuto una richiesta in data 24 giugno 2013 dall'ufficio del Procuratore generale della Repubblica di Polonia riguardante la revoca dell'immunità parlamentare di Zbigniew Ziobro con riferimento agli articolo 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
Il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2. L'on. Ziobro è stato ascoltato dalla commissione il 21 gennaio 2014 in conformità con l'articolo 7, paragrafo 5[1].
2. Diritto e procedura in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo
Gli articoli 8 e 9 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea recita:
Articolo 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
Gli articoli 6 e 7 del regolamento del Parlamento europeo recitano:
Articolo 6 - Revoca dell'immunità:
1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nel presente articolo. (...).
Articolo 7 - Procedure in materia di immunità:
1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.
2. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità.
3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
4. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.
5. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.
Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.
Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.
Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione non è impugnabile.
Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato col secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato. (...)
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione. (...)
L'articolo 105, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica polacca recita:
"Il deputato non è chiamato a rispondere dell'attività esercitata nell'ambito del suo mandato parlamentare né durante il suo corso né dopo il suo completamento. Per quanto riguarda tali attività, il deputato può essere chiamato a rispondere solo dinanzi al Sejm e, qualora abbia violato i diritti di terzi, può essere oggetto di azione giudiziaria dinanzi a un tribunale solo con il consenso del Sejm" (...)
L'articolo 212, paragrafi 1 e 2, del Codice penale polacco recita:
1. Chiunque imputi ad un'altra persona, a un gruppo di persone, a un'istituzione o ad un'unità organizzativa che non rivesta lo status di persona giuridica, una condotta o caratteristiche che possano screditarli di fronte all'opinione pubblica o comportare una perdita della fiducia necessaria per una determinata posizione, occupazione o tipo di attività, è soggetto ad ammenda, a pena di restrizione della libertà o a pena detentiva.
2. Se il responsabile commette l'atto di cui al paragrafo 1 attraverso i mass media, è soggetto ad ammenda, a pena di restrizione della libertà o a pena detentiva fino a un massimo di 1 anno. (...)
3. Motivazione della decisione proposta
Al presente caso si può applicare l'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. È vero che le dichiarazioni presumibilmente diffamatorie possono in linea di principio essere coperte dall'immunità assoluta di cui all'articolo 8 del Protocollo (che si riferisce ad opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni). Tuttavia, la Corte di giustizia ha fissato chiare delimitazioni a tale disposizione precisando che " una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro d'origine dell'interessato per il reato di calunnia costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell'immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di funzioni siffatte"[2]. La Corte ha inoltre recentemente ribadito la propria giurisprudenza nella causa Gollnisch[3] secondo la quale l'opinione (nel senso più ampio) di un DPE è coperta da immunità - stabilita sulla base del diritto UE - solo qualora sia espressa "nell'esercizio delle sue funzioni", il che implica la necessità di un nesso tra l'opinione espressa e l'esercizio delle funzioni parlamentari. Tale nesso deve essere diretto ed evidente.
Sulla base delle circostanze del caso in parola, non vi sono motivi per stabilire il necessario nesso diretto ed evidente. Il caso non rientra nell'ambito delle attività politiche dell'on. Ziobro in quanto deputato al Parlamento europeo perché riguarda attività di natura meramente nazionale. In effetti, le dichiarazioni dell'on. Ziobro sono state rilasciate in risposta ad un'intervista dell'ex ministro polacco dell'agricoltura e si riferivano a fatti avvenuti nel 2006, allorché l'on. Ziobro era ministro della giustizia nel governo guidato dallo scomparso Jarosław Kaczyński. Tali fatti precedono quindi e sono distinti dalla sua attività di deputato al Parlamento europeo. La presunta azione non ha quindi un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo dell'on. Ziobro né costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai fini dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Il procedimento penale avviato nei confronti dell'on. Ziobro non ha inoltre alcun nesso con il suo attuale incarico di deputato al Parlamento europeo.
Ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo, i deputati beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. L'articolo 105, paragrafo 1, della Costituzione polacca sancisce che, per quanto riguarda l'attività esercitata nell'ambito del proprio mandato, un membro del Sejm polacco può essere chiamato a rispondere solo dinanzi a quest'ultimo e, qualora abbia violato diritti di terzi, può essere citato dinanzi ad un tribunale solo con il consenso del Sejm polacco. È necessaria quindi una decisione del Parlamento europeo perché l'azione nei confronti dell'on. Ziobro possa procedere.
Al fine di decidere se revocare o meno l'immunità parlamentare di un deputato, il Parlamento applica con coerenza i propri principi. Anche se l'attuale azione privata risulta essere stata intentata nel quadro di un confronto politico, la commissione non ha ravvisato prove di fumus persecutionis, vale a dire il sospetto sufficientemente serio e preciso che la questione sia stata portata dinanzi ad un tribunale con l'intento di provocare danno politico al deputato interessato.
Giova ricordare che la richiesta risulta da una domanda riconvenzionale e, in tale contesto, la decisione di non revocare l'immunità di un deputato impedirebbe all'altra parte privata di far valere i propri diritti dinanzi al tribunale nel quadro della propria difesa.
Da ultimo ma non meno importante, all'atto della presentazione della richiesta di revoca, il Procuratore generale non ha fatto che approvare l'avvio dell'azione privata chiarendo di non essere intervenuto nella questione, per motivi d'interesse generale, né di avere avviato procedure né di essere intervenuto nella procedura.
4. Conclusione
Sulla base delle considerazioni precedenti e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, la commissione giuridica raccomanda al Parlamento europeo di revocare l'immunità parlamentare all'on. Zbigniew Ziobro.
- [1] Giova ricordare che nel gennaio 2013 era stata presentata un'altra richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Ziobro. Tuttavia, la richiesta era stata formulata dal giudice del Tribunale distrettuale di Varsavia centro, sezione V (penale), su richiesta di una parte privata e non, come indicato dalle autorità polacche in una precedente occasione con lettera del 26 luglio 2011, dall'ufficio del Procuratore pubblico. La commissione giuridica ha ritenuto che la richiesta di revoca dell'immunità non fosse stata trasmessa quindi al Parlamento europeo dall'autorità competente e l'ha considerata irricevibile.
- [2] Patriciello, già citata nel dispositivo e nel paragrafo 41, corsivo di chi scrive.
- [3] Cause congiunte T-346/11 e T-347/11 Bruno Gollnisch / Parlamento, già citata.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
21.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
10 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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