RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
27.1.2014 - (COM(2013)0192 – C7‑0097/2013 – 2013/0103(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Christofer Fjellner
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
(COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0192),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0097/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0053/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni. |
(3) Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte dei paesi terzi, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a determinare i soggetti che possono avviare una ritorsione nei confronti dell'UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, le parti interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, devono essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Il termine concesso deve corrispondere al periodo intercorrente tra la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato antidumping, istituito in forza dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1225/2009, e al comitato antisovvenzioni, istituito in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 597/2009, e l'adozione di tale atto da parte della Commissione. Tale termine è fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, nel quadro di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo del fatto che tali misure non saranno loro inflitte. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni. |
(6) Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. In circostanze particolari, come nel caso di settori industriali differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), le disposizioni esistenti prevedono l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, i produttori dell'Unione devono essere tenuti a fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione. |
(7) Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, è necessario inviare una richiesta di cooperazione ai produttori dell'Unione affinché forniscano le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione. Le piccole e microimprese dovrebbero essere esenti da questo obbligo al fine di risparmiare loro oneri e costi amministrativi irragionevoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non può essere un "obbligo" in quanto non sono previste sanzioni. È, pertanto, più sensato fare riferimento a una richiesta di cooperazione, lasciando ai produttori dell'Unione la facoltà di rispondervi positivamente o meno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Al fine di ottimizzare la procedura di riesame, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sono rimborsati agli importatori, qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò è opportuno in quanto non sono state riscontrate, durante lo svolgimento dell'inchiesta, le condizioni necessarie per la proroga delle misure. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Qualsiasi documento inteso a chiarire le prassi consolidate della Commissione relativamente all’applicazione del presente regolamento (compresi i quattro progetti di orientamenti sulla selezione del paese analogo, sul riesame in previsione della scadenza, sulla durata delle misure, sul margine di pregiudizio e sull’interesse dell'Unione) dovrebbe essere adottato dalla Commissione soltanto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e previa debita consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a garantire che gli orientamenti che saranno adottati dalla Commissione tengano conto delle modifiche apportate dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla proposta di regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 ter) L'Unione, a differenza dei suoi Stati membri, non è parte delle convenzioni dell'OIL. Per il momento, soltanto le convenzioni "chiave" dell'OIL sono state ratificate dalla totalità degli Stati membri dell’Unione. Al fine di mantenere aggiornata la definizione di livello sufficiente di norme sociali sulla base delle convenzioni dell'OIL di cui all'allegato I bis del regolamento (UE) n. 1225/2009, la Commissione aggiornerà, mediante atti delegati, tale allegato non appena gli Stati membri dell'Unione avranno ratificato altre convenzioni "prioritarie" dell'OIL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The benchmark for determining a "sufficient level of social standards" is based on ILO Conventions. This is consistent with the approach the EU has been using also in FTAs' Trade and Sustainable Development chapters and for the GSP+ scheme. However, since the Member States, and not the EU, are parties to ILO Conventions, it is important to make sure, for the sake of consistency, that all Member States have ratified those conventions in order to identify a minimum common denominator that can be used for the benchmark. For the time being, such minimum common denominator is represented by the "Core" ILO Conventions; but, as soon as all Member States have ratified other ILO Conventions, notably "Priority" Conventions, the Commission should update the benchmark according to such new minimum common denominator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) I settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI hanno difficoltà ad accedere ai procedimenti di difesa commerciale a causa della complessità delle procedure e dei costi elevati delle stesse. È opportuno migliorare l’accesso delle PMI allo strumento rafforzando il ruolo dell'helpdesk per le PMI, che dovrebbe aiutare le PMI a presentare le denunce e a raggiungere le soglie necessarie per l'avvio delle inchieste. Anche le procedure amministrative inerenti ai procedimenti di difesa commerciale dovrebbero essere più rispondenti alle limitazioni delle PMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 ter) Nelle cause di antidumping la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 12 mesi dall’avvio del procedimento. Nelle cause antisovvenzioni la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 10 mesi dall’avvio del procedimento. In ogni caso, i dazi provvisori andrebbero imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 12 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quater) Le informazioni non riservate riguardanti gli impegni presentate alla Commissione dovrebbero essere comunicate con maggiore chiarezza alle parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio. La consultazione dell’industria dell'Unione da parte della Commissione dovrebbe divenire obbligatoria prima dell’accettazione di qualsiasi offerta d’impegno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento CE) n. 1225/2009 e del regolamento (CE) n. 597/2009 consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale nell’ambito di un dialogo interistituzionale strutturato in materia. La pubblicazione di detta relazione, entro sei mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio, garantisce la trasparenza degli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle parti interessate e dei cittadini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 ter) La Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza dei procedimenti, delle procedure interne e dei risultati delle inchieste e tutti i fascicoli non riservati dovrebbero essere resi accessibili alle parti interessate mediante una piattaforma online. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 18 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 quater) È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'avvio di qualsiasi inchiesta e dei relativi sviluppi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 18 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 quinquies) Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, la Commissione, nel selezionare il campione di produttori, dovrebbe tenere pienamente conto della quota di PMI presente nel campione, in particolare nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di dissuadere i partner commerciali dell'UE dal dedicarsi a pratiche che creano distorsioni commerciali strutturali, la regola del dazio inferiore non si applica nei casi in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali o nei casi in cui i denuncianti siano PMI. Si applica, tuttavia, sempre quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno sviluppato per salvaguardare i pubblici interessi e legittimare gli obiettivi di sviluppo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e delle prassi internazionali, l'UE deve applicare lo strumento antidumping anche ai prodotti destinati ad essere utilizzati nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva dei suoi Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 1 – paragrafo 4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre fornire alcune definizioni per chiarire che cosa si intende per "materie prime" ai fini del presente regolamento. Esse comprendono l'energia, i materiali nonché qualsiasi altro tipo di elemento che corrisponde ai suddetti criteri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 1 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario fornire nel quadro del presente regolamento gli elementi di definizione del termine "distorsione strutturale", condizione della non applicazione della regola del dazio inferiore. La seconda frase indica tipi di distorsioni correnti lasciando comunque alla Commissione un margine di intervento per tenere conto dei nuovi tipi di distorsioni corrispondenti a questa definizione che potrebbe apparire in futuro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 5 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 6 – paragrafo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 6 – paragrafo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 6 – paragrafo 10 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per mantenere la fiducia di produttori e consumatori nonché la legittimità dello strumento è necessario migliorare la trasparenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 6 – punto 10 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI nel quadro dei procedimenti e migliorare il livello di cooperazione, i questionari dovrebbero essere disponibili su richiesta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per migliorare la prevedibilità, le inchieste che comportano misure provvisorie dovrebbero essere ridotte da nove a sette mesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 7 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La regola del dazio inferiore non si applica nelle cause antidumping qualora si dimostri che il paese esportatore si dedica a pratiche che distorcono in modo significativo la normale prassi commerciale, nel caso in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali o nel caso in cui i denuncianti siano PMI. Si applica, tuttavia, sempre quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare i pubblici interessi e legittimare gli obiettivi di sviluppo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 8 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 8 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di migliorare la trasparenza degli impegni sui prezzi, sarebbe opportuno condividere le informazioni con le parti interessate all'interno dell'Unione e con le società salvo misure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 – lettera b Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 9 – paragrafo 4 – ultima frase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La regola del dazio inferiore non si applica nelle cause antidumping qualora si dimostri che il paese esportatore si dedica a pratiche che distorcono in modo significativo la normale prassi commerciale, nel caso in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali o nel caso in cui i denuncianti siano PMI. Si applica, tuttavia, sempre quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare i pubblici interessi e legittimare gli obiettivi di sviluppo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 11 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il persistere di distorsioni strutturali dovrebbe costituire un ulteriore elemento di prova della proroga delle misure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 11 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per mantenere l'equilibrio dello strumento, non è auspicabile adottare questa nuova forma, burocratica e complessa, di rimborso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 14 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di evitare l'elusione delle misure antidumping, è opportuno allineare l'ambito di applicazione della legislazione in materia di difesa commerciale alle pertinenti disposizioni del codice doganale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 14 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di attenuare il rischio di stoccaggio, la registrazione delle importazioni deve avvenire successivamente alla presentazione di una richiesta motivata e a decorrere dalla data di avvio se giustificato dalla denuncia. La Commissione deve altresì avere la possibilità di ordinare detta registrazione su propria iniziativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 14 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di migliorare la trasparenza, è opportuno che la Commissione condivida le informazioni sulle importazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 17 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per garantire dati migliori, il campionamento dovrebbe includere sia i denunzianti sia i non denunzianti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 19 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La comunicazione preventiva delle informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori aumenta il rischio di ulteriore politicizzazione del procedimento. Le inchieste di difesa commerciale devono essere effettuate su base tecnica ed è opportuno ridurre le opportunità di lobbying. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 21 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non bisogna modificare l'attuale prassi della Commissione per quanto concerne la valutazione dell'interesse dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Articolo 22 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1225/2009 Allegato I bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di dissuadere i partner commerciali dell'UE dal dedicarsi a pratiche di sovvenzionamento, la regola del dazio inferiore non si applica in questi casi. Il considerando 9 della proposta legislativa della Commissione deve essere spostato nel regolamento antisovvenzioni di base. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e delle prassi internazionali, l'UE deve applicare lo strumento antisovvenzioni anche ai prodotti destinati ad essere utilizzati nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva dei suoi Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 10 – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 11 – paragrafo 2 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 11 – paragrafo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 11 – paragrafo 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 11 – paragrafo 11 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per mantenere la fiducia di produttori e consumatori nonché la legittimità dello strumento è necessario migliorare la trasparenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 11 – paragrafo 11 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per mantenere la fiducia di produttori e consumatori nonché la legittimità dello strumento è necessario migliorare la trasparenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 11 – paragrafo 11 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI nel quadro dei procedimenti e migliorare il livello di cooperazione, i questionari dovrebbero essere disponibili su richiesta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli impegni possono essere accettati soltanto se eliminano di fatto il pregiudizio causato dalla sovvenzione. Inoltre, in conformità delle altre disposizioni sulla regola del dazio inferiore, quest'ultima non si applica nei procedimenti antisovvenzioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 13 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6 – lettera a Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 7 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per mantenere l'equilibrio dello strumento, non è auspicabile adottare questa nuova forma, burocratica e complessa, di rimborso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 24 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di evitare l'elusione delle misure antisovvenzioni, è opportuno allineare l'ambito di applicazione della legislazione in materia di difesa commerciale alle pertinenti disposizioni del codice doganale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 24 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di attenuare il rischio di stoccaggio, la registrazione delle importazioni deve avvenire successivamente alla presentazione di una richiesta motivata e a decorrere dalla data di avvio se giustificato dalla denuncia. La Commissione deve altresì avere la possibilità di ordinare detta registrazione su propria iniziativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 24 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 quinquies (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 27 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per garantire dati migliori, il campionamento dovrebbe includere sia i denunzianti sia i non denunzianti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 29 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 31 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno non modificare l'attuale prassi della Commissione relativamente alla valutazione dell'interesse dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 597/2009 Articolo 33 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(È consolidato con il regolamento (CE) n. 1225/2009 e con il regolamento (CE) n. 597/20069.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* GU: si prega di inserire la data corrispondente a tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
MOTIVAZIONE
Introduzione
La proposta della Commissione, che intende modernizzare i regolamenti antidumping e antisovvenzioni, prevede quattro modifiche principali: l'eliminazione della regola del dazio inferiore in casi di antidumping in cui esistano distorsioni strutturali a livello di materie prime e in tutti i casi di antisovvenzioni, l'obbligo dei produttori dell'Unione di collaborare alle inchieste d'ufficio, la restituzione dei dazi raccolti durante i riesami in previsione della scadenza e il preavviso di due settimane prima dell'introduzione di dazi provvisori, normalmente indicata come clausola sulle spedizioni. La logica adottata dalla Commissione persegue tre obiettivi: aumentare l'efficacia degli strumenti, ridurre il rischio di ritorsioni da parte dei paesi terzi e aumentare la trasparenza e la prevedibilità. Il relatore accoglie con favore questi tre obiettivi e ritiene che debbano essere combinati per mantenere la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti degli strumenti. Il relatore intende mettere in luce il nucleo centrale del progetto di relazione ponendo le seguenti domande.
In quale misura la proposta della Commissione garantisce un impiego efficace degli strumenti?
Il relatore concorda con la Commissione riguardo al fatto che l'efficacia sia fondamentale per garantire che lo strumento raggiunga il proprio scopo, ovvero prevenire i danni provocati da dumping e sovvenzioni illeciti. Per quanto riguarda l'efficacia, la Commissione afferma che il rimborso dei dazi raccolti durante i riesami in previsione della scadenza e l'eliminazione parziale della regola del dazio inferiore sono elementi essenziali.
Rimborso dei dazi raccolti durante le revisioni in previsione della scadenza
La Commissione propone di rimborsare i dazi raccolti durante le revisioni in previsione della scadenza, se viene dimostrato che le pratiche di dumping o sovvenzionamento sono cessate, in quanto sostiene che tale misura garantirebbe l'efficacia. È lecito chiedersi, tuttavia, come sia giunta a tale conclusione. Si potrebbe sostenere che la restituzione proposta non sia necessaria, dato che nei regolamenti è già prevista una procedura di rimborso. Il relatore propone pertanto di eliminare tale paragrafo.
Eliminazione parziale della regola del dazio inferiore
La Commissione propone di eliminare la regola del dazio inferiore in casi di antidumping in cui emergano distorsioni strutturali a livello di materie prime e in tutti i casi di antisovvenzioni, in quanto sostiene che tale eliminazione migliorerebbe l'efficacia degli strumenti. Ancora una volta, tuttavia, è difficile comprendere come sia giunta a tale conclusione. Secondo l'OMC, le pratiche di dumping non sono intrinsecamente illecite, mentre lo sono le pratiche di dumping pregiudizievole. Pertanto, la regola del dazio inferiore garantisce l'eliminazione del pregiudizio causato ai produttori dell'Unione ed è lecito chiedersi se tariffe più alte ne rafforzino l'efficacia. La motivazione alla base della modifica proposta potrebbe essere la deterrenza, ma è necessario tenere conto delle possibili ripercussioni. Visto il carattere molto più globalizzato delle odierne catene di valore, dove oltre il 50% delle importazioni dell'Unione è costituito da beni intermedi, l'aumento del livello dei dazi non solo impedirà alle merci di paesi terzi sostenute da pratiche di dumping e sovvenzioni di entrare nel mercato dell'UE, ma potrebbe avere un effetto significativo sull'accesso dell'Unione ai beni intermedi utilizzati nelle esportazioni dell'Unione. Pertanto, con l'aumento delle tariffe, non si pone rimedio solo alla distorsione, ma si generano ripercussioni anche sulle esportazioni dell'UE, che garantiscono la crescita economica.
L'assenza di una definizione precisa delle distorsioni strutturali a livello di materie prime, inoltre, può risultare problematica. Finora la Commissione non ha presentato una definizione uniforme, dando vita a numerose congetture. È stato suggerito un eventuale accertamento ad hoc, ma si è detto anche che i costi dell'energia e del lavoro saranno inclusi in tale concetto. Se si utilizza come base un concetto indefinito e imprevedibile, il risultato ottenuto potrebbe essere altrettanto imprevedibile, facendo pertanto sorgere forti dubbi sull'efficacia dell'eliminazione della regola del dazio inferiore. Il concetto, inoltre, sfuma i confini tra antidumping e antisovvenzioni, un aspetto che potrebbe essere considerato in contrasto con l'articolo 32.1 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Pertanto, prima di conoscere l'impiego previsto del concetto di distorsioni strutturali a livello di materie prime, è difficile determinare in quale misura esso rafforzerebbe l'efficacia dello strumento, o se l'incertezza giuridica potrebbe, di fatto, ridurre tale efficacia.
La proposta affronta adeguatamente la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi?
Nella proposta della Commissione, quest'ultima prende atto delle crescenti preoccupazioni dei produttori dell'Unione circa le minacce di ritorsioni da parte dei produttori di paesi terzi in seguito alla presentazione di una denuncia antidumping o antisovvenzioni e ha pertanto proposto l'obbligo di collaborare nel quadro dei procedimenti d'ufficio. Tuttavia, come già menzionato in precedenza, il relatore nutre preoccupazioni riguardo ad altre parti della proposta della Commissione, che potrebbero mettere a repentaglio l'obiettivo di tutelare l'Unione da un crescente ricorso alle ritorsioni, come la parte relativa alla parziale eliminazione della regola del dazio inferiore.
Obbligo di collaborare ai procedimenti d'ufficio
Secondo la Commissione, la minaccia di ritorsioni può essere gestita con l'avvio di inchieste d'ufficio, ovvero garantendo che la Commissione avvii un'inchiesta anche in assenza di una denuncia formale da parte di un produttore dell'Unione. Tale proposta comporta vantaggi significativi, non ultimo l'accesso esteso ai dati. Ciò potrebbe migliorare il campionamento nell'inchiesta, consentendo di ottenere, in tal modo, conclusioni migliori e più precise. Tuttavia, vi sono ancora questioni irrisolte non affrontate dalla proposta. In primo luogo, occorre specificare che la capacità della Commissione di avviare procedimenti d'ufficio è già prevista dai regolamenti; ci si chiede, pertanto, perché la Commissione veda negli interventi d'ufficio la risposta alla minaccia di ritorsioni in questo specifico momento. In secondo luogo, nonostante si argomenti che tale soluzione riduce il rischio di ritorsioni, in realtà non lo elimina del tutto. Si può tranquillamente presumere che un produttore di un paese terzo, ben informato, possa desumere, senza difficoltà, per conto di quale produttore dell'Unione la Commissione stia agendo. In terzo luogo, non si devono sottovalutare gli oneri amministrativi della partecipazione a un'inchiesta, in particolare per le PMI, e alcune imprese potrebbe essere restie a fornire alla Commissione informazioni commerciali sensibili. Quarto, le conseguenze della non ottemperanza a tali richieste d'informazioni non sono chiare.
Inoltre, un fenomeno più recente e preoccupante è la tendenza dei paesi terzi a penalizzare e adottare ritorsioni nei confronti di alcuni Stati membri dell'UE, o di settori essenziali non necessariamente collegati al settore interessato dalle pratiche di dumping o sovvenzionamento del paese terzo. Si potrebbe quindi sostenere che, per non subire gli effetti di ritorsioni intrasettoriali, si aumenta il rischio di creare ritorsioni intersettoriali, molto più dannose e inique, oppure di ritorsioni incrociate. In questo senso, i produttori dell'Unione di altri settori, che non hanno alcun interesse all'esito dell'inchiesta, sono interessati dalle iniziative intraprese dalla Commissione. Il relatore la considera una tendenza tutt'altro che auspicabile.
Nonostante queste preoccupazioni, tuttavia, si potrebbe sostenere che i vantaggi di un migliore campionamento siano superiori agli svantaggi e che, pertanto, tale pratica debba essere considerata legittima. Per fare da contrappeso alle preoccupazioni esposte in precedenza, il relatore propone di rafforzare l'helpdesk PMI, ma anche di soppesare i potenziali effetti negativi di altre modifiche politiche, come la parziale eliminazione della regola del dazio inferiore.
Eliminazione parziale della regola del dazio inferiore
Come menzionato in precedenza, la proposta della Commissione di eliminare parzialmente il dazio inferiore potrebbe avere effetti sulla minaccia di ritorsioni. L'eliminazione della regola del dazio inferiore potrebbe essere considerata una modifica della natura degli strumenti, che passerebbero da misure correttive a misure di penalizzazione. Tale aspetto, in combinazione con il fatto che non esiste una definizione uniforme di distorsioni strutturali a livello di materie prime, potrebbe essere interpretato come un tentativo di favorire una mentalità basata sul desiderio di "ripagare con la stessa moneta". L'obiettivo principale della regola del dazio inferiore è di eliminare le distorsioni presenti, non quello di penalizzare i partner commerciali dell'Unione, che è la logica alla base dell'impulso dato dall'Unione all'inclusione di regole del dazio inferiore nei negoziati dell'OMC. È lecito chiedersi, pertanto, se la limitazione della regola del dazio inferiore aumenti l'efficacia o, di fatto, aggravi la minaccia di ritorsioni. Il relatore ritiene che i tentativi di rendere più efficace lo strumento potrebbero essere infruttuosi se la minaccia di ritorsioni risultasse esacerbata. Le preoccupazioni indicate nella sezione precedente circa le ritorsioni che da intrasettoriali potrebbero diventare intersettoriali vanno pertanto sottolineate ancora una volta. Il relatore propone quindi di sopprimere l'eliminazione parziale della regola del dazio inferiore.
La proposta garantisce sufficiente trasparenza e prevedibilità?
La trasparenza e la prevedibilità sono essenziali per tutte le parti coinvolte e hanno lo scopo di garantire il mantenimento della fiducia dell'opinione pubblica, nonché la responsabilità e la legittimità degli strumenti. Il relatore intende soffermarsi su tre ambiti: la clausola applicate alle spedizioni, la tempistica dell'imposizione di dazi provvisori e l'accesso alle informazioni.
Clausola sulle spedizioni
La clausola applicata alle spedizioni, o il preavviso di due settimane prima dell'introduzione di dazi provvisori, offrirebbe agli importatori la certezza giuridica che l'attività può proseguire come sempre fino a quando non emerga la prova iniziale di pratiche di dumping e sovvenzioni. Secondo la Commissione, questa proposta intende aumentare la prevedibilità delle inchieste e molti soggetti interessati la considerano una misura di equità. Gli stessi soggetti interessati, tuttavia, hanno sollevato la questione dell'eccessiva lunghezza o brevità del periodo fissato. Per le importazioni dalla Russia non è necessaria una clausola sulle spedizioni che preveda tempi di due settimane, ma forse solo di quattro o cinque giorni. Le importazioni dall'Asia orientale, invece, potrebbero richiedere una clausola sulle spedizioni di sei settimane. Altri hanno sottolineato i possibili rischi di accumulo delle scorte. La proposta, inoltre, contiene un elemento di discriminazione, dato che solo le parti interessate registrate possono avvalersi della clausola sulle spedizioni. Il relatore propone pertanto di sostituire il preavviso con una vera clausola sulle spedizioni, ispirata al regolamento di salvaguardia, che affermi che il prodotto in questione in viaggio verso l'Unione non deve essere soggetto a dazi provvisori.
Tempistiche dei dazi provvisori
In combinazione con una vera clausola sulle spedizioni, esistono altri ambiti delle inchieste antidumping e antisovvenzioni dove è possibile rafforzare la trasparenza e la prevedibilità. Nella stragrande maggioranza dei casi, i dazi provvisori vengono introdotti alla scadenza dei nove mesi o nell'ultima settimana prima della scadenza. Solo in casi eccezionali i dazi provvisori sono stati introdotti prima. Tenuto conto di tali dati, il relatore propone di introdurre una clausola in cui si dica che i dazi provvisori possono essere imposti solo durante l'ultima settimana dell'inchiesta.
Accesso all'informazione
Nel regolamento attuale, le parti interessate hanno un accesso limitato ai fascicoli pertinenti delle inchieste. Tale preoccupazione è stata sollevata dai soggetti interessati, che sostengono che i fascicoli non riservati accessibili sono di qualità troppo scadente per essere utili. Pertanto, per evitare calcoli errati e l'uso improprio dei dati, è opportuno intervenire in modo più incisivo per migliorare l'accesso sia ai fascicoli non riservati che a quelli riservati. Il relatore propone pertanto alcune disposizioni. Oltre al consigliere-auditore, la Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza con l'introduzione di un sistema di notificazione con il quale ai legali rappresentanti o alle parti interessate sia notificata l'aggiunta di nuovi fascicoli all'inchiesta, insieme a un accesso online a tutti i fascicoli non riservati.
In quale misura la proposta tiene conto delle sfide per il futuro?
La proposta della Commissione è comunemente indicata come una modernizzazione, un adattamento alle moderne evoluzioni del commercio. Ciò premesso, il relatore ritiene che si debba tenere conto sia di Omnibus che delle preoccupazioni politiche dell'Unione di più ampio respiro.
Omnibus
Con l'imminente adozione della legge generale sul commercio (Trade Omnibus) I e II, è opportuno che il Parlamento controlli il rafforzamento dei poteri di cui la Commissione beneficerà. L'equilibrio della modernizzazione va visto alla luce di queste imminenti modifiche ed è lecito chiedersi in quale misura l'attuale proposta tenga conto di tali aspetti. Il relatore riconosce che la modernizzazione non può e non deve alterare o invertire, in sé, Omnibus I e II, ma deve invece dare nuovo impulso al miglioramento del controllo degli strumenti e al rafforzamento della certezza giuridica dei regolamenti. Il relatore propone pertanto di rafforzare la relazione annuale sugli strumenti di difesa commerciale, introdotta dopo l'adozione di Omnibus I, che è oggetto di una risoluzione del Parlamento.
Altre preoccupazioni politiche
Per quanto riguarda il desiderio di rendere lo strumento idoneo a un ambiente moderno, si potrebbe tenere conto di altre preoccupazioni politiche in misura maggiore di quanto sia avvenuto in passato. È importante che il commercio affronti sfide che non sono direttamente correlate agli scambi commerciali, ma che comunque influenzano la politica commerciale. Gli strumenti di difesa commerciale non costituiscono un'eccezione. L'analisi dell'interesse dell'Unione è un elemento essenziale per garantire tale coerenza politica. Tuttavia, esiste il pericolo di una politicizzazione dello strumento in caso di non idonea definizione dell'interesse dell'Unione. L'analisi dell'interesse dell'Unione nelle inchieste sugli strumenti di difesa commerciale dovrebbe garantire che la Commissione parli con unica voce ai suoi cittadini e consumatori, oltre che ai paesi terzi. Il relatore propone pertanto di rafforzare i criteri relativi all'analisi dell'interesse dell'Unione con l'ausilio degli orientamenti della Commissione.
Conclusione
In conclusione, il relatore accoglie con favore gli obiettivi perseguiti dalla Commissione. L'efficacia, la riduzione della minaccia di ritorsioni, la trasparenza e la prevedibilità sono obiettivi eccellenti, che insieme assicurano la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti dello strumento. In sintesi, il relatore non intende andare al di là di questi obiettivi, ma ritiene esistano ambiti in cui i suddetti obiettivi possano essere rafforzati, trovando le risposte alle domande riportate sopra.
PROCEDURA
Titolo |
Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea |
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Riferimenti |
COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
10.4.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 18.4.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Christofer Fjellner 25.4.2013 |
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Esame in commissione |
10.7.2013 |
28.11.2013 |
17.12.2013 |
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Approvazione |
21.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 6 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Deposito |
27.1.2014 |
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