RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

27.1.2014 - (COM(2013)0192 – C7‑0097/2013 – 2013/0103(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Christofer Fjellner


Procedura : 2013/0103(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

(COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0192),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0097/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0053/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame. Inoltre occorre inserire nei regolamenti talune pratiche che, negli ultimi anni, sono state applicate nel contesto delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(3) Alla luce di tale revisione, talune disposizioni dei regolamenti vanno modificate al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, di adottare misure efficaci per lottare contro le ritorsioni da parte dei paesi terzi, di migliorare l'efficacia e l'esecuzione e di ottimizzare le procedure di riesame.

Motivazione

L'emendamento è inteso a determinare i soggetti che possono avviare una ritorsione nei confronti dell'UE.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, le parti interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, devono essere a conoscenza dell'istituzione imminente delle misure. Il termine concesso deve corrispondere al periodo intercorrente tra la presentazione del progetto di atto di esecuzione al comitato antidumping, istituito in forza dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1225/2009, e al comitato antisovvenzioni, istituito in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 597/2009, e l'adozione di tale atto da parte della Commissione. Tale termine è fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, nel quadro di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo del fatto che tali misure non saranno loro inflitte.

soppresso

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. Le disposizioni esistenti prevedono in circostanze particolari l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni.

(6) Al fine di garantire l'efficacia delle misure di lotta contro le ritorsioni, i produttori dell'Unione devono poter fare affidamento sui regolamenti senza timore di ritorsioni da parte di terzi. In circostanze particolari, come nel caso di settori industriali differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), le disposizioni esistenti prevedono l'apertura di un'inchiesta senza che sia stata presentata una denuncia, laddove esistano sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping, di sovvenzioni compensabili, di pregiudizio e di nesso di causalità. Tra le suddette circostanze particolari deve figurare la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, i produttori dell'Unione devono essere tenuti a fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione.

(7) Allorché un'indagine non è avviata a seguito di una denuncia, è necessario inviare una richiesta di cooperazione ai produttori dell'Unione affinché forniscano le informazioni necessarie allo svolgimento dell'inchiesta per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti per lo svolgimento dell'inchiesta nell'eventualità già citata di minacce di ritorsione. Le piccole e microimprese dovrebbero essere esenti da questo obbligo al fine di risparmiare loro oneri e costi amministrativi irragionevoli.

Motivazione

Non può essere un "obbligo" in quanto non sono previste sanzioni. È, pertanto, più sensato fare riferimento a una richiesta di cooperazione, lasciando ai produttori dell'Unione la facoltà di rispondervi positivamente o meno.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di ottimizzare la procedura di riesame, i dazi riscossi nel corso dell'inchiesta sono rimborsati agli importatori, qualora le misure non siano prorogate dopo la conclusione di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò è opportuno in quanto non sono state riscontrate, durante lo svolgimento dell'inchiesta, le condizioni necessarie per la proroga delle misure.

soppresso

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Qualsiasi documento inteso a chiarire le prassi consolidate della Commissione relativamente all’applicazione del presente regolamento (compresi i quattro progetti di orientamenti sulla selezione del paese analogo, sul riesame in previsione della scadenza, sulla durata delle misure, sul margine di pregiudizio e sull’interesse dell'Unione) dovrebbe essere adottato dalla Commissione soltanto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e previa debita consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che gli orientamenti che saranno adottati dalla Commissione tengano conto delle modifiche apportate dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla proposta di regolamento.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) L'Unione, a differenza dei suoi Stati membri, non è parte delle convenzioni dell'OIL. Per il momento, soltanto le convenzioni "chiave" dell'OIL sono state ratificate dalla totalità degli Stati membri dell’Unione. Al fine di mantenere aggiornata la definizione di livello sufficiente di norme sociali sulla base delle convenzioni dell'OIL di cui all'allegato I bis del regolamento (UE) n. 1225/2009, la Commissione aggiornerà, mediante atti delegati, tale allegato non appena gli Stati membri dell'Unione avranno ratificato altre convenzioni "prioritarie" dell'OIL.

Motivazione

The benchmark for determining a "sufficient level of social standards" is based on ILO Conventions. This is consistent with the approach the EU has been using also in FTAs' Trade and Sustainable Development chapters and for the GSP+ scheme. However, since the Member States, and not the EU, are parties to ILO Conventions, it is important to make sure, for the sake of consistency, that all Member States have ratified those conventions in order to identify a minimum common denominator that can be used for the benchmark. For the time being, such minimum common denominator is represented by the "Core" ILO Conventions; but, as soon as all Member States have ratified other ILO Conventions, notably "Priority" Conventions, the Commission should update the benchmark according to such new minimum common denominator.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) I settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI hanno difficoltà ad accedere ai procedimenti di difesa commerciale a causa della complessità delle procedure e dei costi elevati delle stesse. È opportuno migliorare l’accesso delle PMI allo strumento rafforzando il ruolo dell'helpdesk per le PMI, che dovrebbe aiutare le PMI a presentare le denunce e a raggiungere le soglie necessarie per l'avvio delle inchieste. Anche le procedure amministrative inerenti ai procedimenti di difesa commerciale dovrebbero essere più rispondenti alle limitazioni delle PMI.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Nelle cause di antidumping la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 12 mesi dall’avvio del procedimento. Nelle cause antisovvenzioni la durata dell’inchiesta dovrebbe essere limitata a nove mesi e le inchieste si dovrebbero concludere entro 10 mesi dall’avvio del procedimento. In ogni caso, i dazi provvisori andrebbero imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) Le informazioni non riservate riguardanti gli impegni presentate alla Commissione dovrebbero essere comunicate con maggiore chiarezza alle parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio. La consultazione dell’industria dell'Unione da parte della Commissione dovrebbe divenire obbligatoria prima dell’accettazione di qualsiasi offerta d’impegno.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento CE) n. 1225/2009 e del regolamento (CE) n. 597/2009 consente un monitoraggio tempestivo e regolare degli strumenti di difesa commerciale nell’ambito di un dialogo interistituzionale strutturato in materia. La pubblicazione di detta relazione, entro sei mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio, garantisce la trasparenza degli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle parti interessate e dei cittadini.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) La Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza dei procedimenti, delle procedure interne e dei risultati delle inchieste e tutti i fascicoli non riservati dovrebbero essere resi accessibili alle parti interessate mediante una piattaforma online.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quater) È opportuno che la Commissione informi regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'avvio di qualsiasi inchiesta e dei relativi sviluppi.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 18 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quinquies) Se il numero di produttori nell'Unione è così elevato da rendere necessario il ricorso al campionamento, la Commissione, nel selezionare il campione di produttori, dovrebbe tenere pienamente conto della quota di PMI presente nel campione, in particolare nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.

 

(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009)

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) I paesi terzi interferiscono in misura crescente negli scambi con l'obiettivo di giovare ai produttori nazionali, ad esempio imponendo tasse all'esportazione o istituendo regimi di doppia tariffazione. Tali interferenze creano ulteriori distorsioni commerciali. Pertanto, i produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori dei paesi terzi coinvolti in tali pratiche, subiscono ulteriori distorsioni degli scambi. Le differenze in termini di livello delle norme in materia di lavoro e ambiente possono anche comportare ulteriori distorsioni degli scambi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali. Il livello sufficiente è definito dalla ratifica delle convenzioni chiave dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e degli accordi ambientali multilaterali (AAM) di cui l'Unione è parte. Le PMI sono particolarmente soggette alla concorrenza sleale in quanto la loro dimensione ridotta non consente loro di adattarvisi. La regola del dazio inferiore non si dovrebbe pertanto applicare nei casi in cui la denuncia sia stata presentata per conto di un settore composto prevalentemente da PMI. La regola del dazio inferiore si dovrebbe però sempre applicare quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare l’interesse pubblico.

Motivazione

Al fine di dissuadere i partner commerciali dell'UE dal dedicarsi a pratiche che creano distorsioni commerciali strutturali, la regola del dazio inferiore non si applica nei casi in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali o nei casi in cui i denuncianti siano PMI. Si applica, tuttavia, sempre quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno sviluppato per salvaguardare i pubblici interessi e legittimare gli obiettivi di sviluppo.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. All'articolo 1, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

 

“L'utilizzo di qualsiasi prodotto oggetto di dumping in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione."

Motivazione

In conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e delle prassi internazionali, l'UE deve applicare lo strumento antidumping anche ai prodotti destinati ad essere utilizzati nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva dei suoi Stati membri.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1 – paragrafo 4 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

“4 bis. Ai fini del presente regolamento, per materia prima si intende il fattore produttivo di un dato prodotto avente un impatto determinante sul suo costo di produzione."

Motivazione

Occorre fornire alcune definizioni per chiarire che cosa si intende per "materie prime" ai fini del presente regolamento. Esse comprendono l'energia, i materiali nonché qualsiasi altro tipo di elemento che corrisponde ai suddetti criteri.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 ter. Si ritiene che una materia prima sia oggetto di una distorsione strutturale quando il suo prezzo non è solamente il risultato della normale operazione delle forze di mercato che riflettono la domanda e l'offerta. Tali distorsioni sono il risultato di interferenze da parte di paesi terzi che comprendono tra l'altro tasse all'esportazione, restrizioni all'esportazione nonché sistemi di doppio prezzo.”

Motivazione

È necessario fornire nel quadro del presente regolamento gli elementi di definizione del termine "distorsione strutturale", condizione della non applicazione della regola del dazio inferiore. La seconda frase indica tipi di distorsioni correnti lasciando comunque alla Commissione un margine di intervento per tenere conto dei nuovi tipi di distorsioni corrispondenti a questa definizione che potrebbe apparire in futuro.

Emendamento           20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. All'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori dell'industria differenziati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

 

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping, delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio.

 

L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

 

Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

 

Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

 

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.

 

Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati."

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. All'articolo 5, paragrafo 4, è inserito il comma seguente:

 

"Nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese, la Commissione agevola il raggiungimento di queste soglie attraverso il sostegno dell'helpdesk per le PMI."

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 quater. All'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

"6. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da piccole e medie imprese, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l’inchiesta per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2."

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. All'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.

"9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa entro nove mesi. In ogni caso, tale inchiesta si conclude entro un anno dall’inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

I produttori dell'Unione del prodotto simile, eccettuati i piccoli e micro produttori dell'Unione, sono invitati a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis. La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il possibile accesso alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta, ai fascicoli dell'inchiesta, di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 – paragrafo 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 ter. La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite, se del caso, un consigliere-auditore.

Motivazione

Per mantenere la fiducia di produttori e consumatori nonché la legittimità dello strumento è necessario migliorare la trasparenza.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 – punto 10 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 quater. La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.

Motivazione

Per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI nel quadro dei procedimenti e migliorare il livello di cooperazione, i questionari dovrebbero essere disponibili su richiesta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

Motivazione

Per migliorare la prevedibilità, le inchieste che comportano misure provvisorie dovrebbero essere ridotte da nove a sette mesi.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

soppresso

"I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 19 bis. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione."

 

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo deve essere inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell’Unione.

 

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:

 

a) sono state rilevate distorsioni strutturali o un’interferenza statale significativa che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo, per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore;

 

b) il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;

 

c) il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;

 

d) l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.

 

Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

 

__________

 

* Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

Motivazione

La regola del dazio inferiore non si applica nelle cause antidumping qualora si dimostri che il paese esportatore si dedica a pratiche che distorcono in modo significativo la normale prassi commerciale, nel caso in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali o nel caso in cui i denuncianti siano PMI. Si applica, tuttavia, sempre quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare i pubblici interessi e legittimare gli obiettivi di sviluppo.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis. All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

"1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, previa specifica consultazione del comitato consultivo, a condizione che tali offerte eliminino di fatto il pregiudizio causato dal dumping. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, sempreché la Commissione, nell’imporre i dazi provvisori o definitivi, non abbia deciso che tale dazio inferiore non si applica.";

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter. All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.

"4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio. Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.”

Motivazione

Al fine di migliorare la trasparenza degli impegni sui prezzi, sarebbe opportuno condividere le informazioni con le parti interessate all'interno dell'Unione e con le società salvo misure.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 9 – paragrafo 4 – ultima frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo del dazio antidumping non supera il margine di dumping accertato. Salvo il caso in cui siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore, il suddetto importo è inferiore al margine di dumping qualora tale dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

 

Tale regola del dazio inferiore non si applica nei seguenti casi:

 

a) sono state rilevate distorsioni strutturali o interferenze statali significative che riguardano, fra l'altro, i prezzi, i costi e i fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime e l'energia, la ricerca e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, i tassi di cambio e le condizioni di finanziamento del commercio equo per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore;

 

b) il paese esportatore non presenta un livello sufficiente di norme sociali e ambientali, stabilito sulla base della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte del paese terzo, degli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte in qualsiasi momento e delle convenzioni dell'OIL elencate all'allegato I bis;

 

b) il denunciante rappresenta un settore industriale differenziato e frammentato, composto prevalentemente da PMI;

 

c) l'inchiesta o un'inchiesta antisovvenzioni distinta hanno stabilito, almeno per il momento, che il paese esportatore fornisce una o più sovvenzioni ai produttori esportatori del prodotto in esame.

 

Tuttavia, la regola del dazio inferiore deve essere sempre applicata qualora siano rilevate distorsioni strutturali a livello di materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame nel paese esportatore e tale paese sia un paese meno avanzato elencato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.

Motivazione

La regola del dazio inferiore non si applica nelle cause antidumping qualora si dimostri che il paese esportatore si dedica a pratiche che distorcono in modo significativo la normale prassi commerciale, nel caso in cui il paese esportatore disponga di un livello insufficiente di norme sociali e ambientali o nel caso in cui i denuncianti siano PMI. Si applica, tuttavia, sempre quando le distorsioni strutturali a livello di materie prime sono il frutto di una scelta deliberata effettuata da un paese meno avanzato per salvaguardare i pubblici interessi e legittimare gli obiettivi di sviluppo.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.

2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.

Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Tale probabilità può essere sostenuta dal persistere di interferenze da parte degli Stati.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori comunitari, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame a norma del secondo comma. Viene inoltre pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

 

Motivazione

Il persistere di distorsioni strutturali dovrebbe costituire un ulteriore elemento di prova della proroga delle misure.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

soppresso

"Se, a seguito di un'inchiesta a norma del paragrafo 2, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta vengono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate."

 

Motivazione

Per mantenere l'equilibrio dello strumento, non è auspicabile adottare questa nuova forma, burocratica e complessa, di rimborso.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 bis. All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento.

"3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.”

Motivazione

Al fine di evitare l'elusione delle misure antidumping, è opportuno allineare l'ambito di applicazione della legislazione in materia di difesa commerciale alle pertinenti disposizioni del codice doganale.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 ter. All'articolo 14, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

"5. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

 

Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere soggette a registrazione su iniziativa della Commissione.

 

 

Le importazioni possono essere soggette a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell’Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine.

 

La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.”

Motivazione

Al fine di attenuare il rischio di stoccaggio, la registrazione delle importazioni deve avvenire successivamente alla presentazione di una richiesta motivata e a decorrere dalla data di avvio se giustificato dalla denuncia. La Commissione deve altresì avere la possibilità di ordinare detta registrazione su propria iniziativa.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quater. All'articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

”6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato consultivo, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti.”

Motivazione

Al fine di migliorare la trasparenza, è opportuno che la Commissione condivida le informazioni sulle importazioni.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quinquies. All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"7 bis. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.”

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile."

“1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta con il loro consenso, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni con l'utilizzo di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato."

Motivazione

Per garantire dati migliori, il campionamento dovrebbe includere sia i denunzianti sia i non denunzianti.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 19 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I produttori dell'Unione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori. Le informazioni devono comprendere:

soppresso

a) una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e

 

b) il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

 

Motivazione

La comunicazione preventiva delle informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori aumenta il rischio di ulteriore politicizzazione del procedimento. Le inchieste di difesa commerciale devono essere effettuate su base tecnica ed è opportuno ridurre le opportunità di lobbying.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

“2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito."

 

Motivazione

Non bisogna modificare l'attuale prassi della Commissione per quanto concerne la valutazione dell'interesse dell'Unione.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quater. All'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Non appena tutti gli Stati membri hanno ratificato nuove convenzioni OIL, la Commissione aggiorna di conseguenza l'allegato I bis, in conformità della procedura di cui all'articolo 290 del TFUE."

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 22 bis

 

Relazione

 

1. Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale . La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

 

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di una risoluzione.

 

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio."

Motivazione

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Allegato I bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quater. È aggiunto il seguente allegato:

 

"Allegato I bis

 

Convenzioni OIL di cui agli articoli 7, 8 e 9

 

1. Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930)

 

2. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

 

3. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)

 

4. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)

 

5. Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)

 

6. Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e professioni, n. 111 (1958)

 

7. Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973)

 

8. Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)”

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell’ 11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea

 

(La presente modifica si applica all’intero regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009.)

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. È inserito il considerando seguente:

 

"(9 bis) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta in linea di massima le sovvenzioni compensabili all'interno dell'Unione. Le sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno dunque un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi. L'importo degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione è stato progressivamente ridotto nel tempo. Relativamente allo strumento antisovvenzioni, la regola del dazio inferiore non deve quindi più essere applicata alle importazioni provenienti da uno o più paesi che concedono sovvenzioni."

Motivazione

Al fine di dissuadere i partner commerciali dell'UE dal dedicarsi a pratiche di sovvenzionamento, la regola del dazio inferiore non si applica in questi casi. Il considerando 9 della proposta legislativa della Commissione deve essere spostato nel regolamento antisovvenzioni di base.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

“L'utilizzo di qualsiasi prodotto sovvenzionato in relazione all'esplorazione della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro, o allo sfruttamento delle sue risorse, è assimilato a un'importazione nel quadro del presente regolamento e sarà tassato di conseguenza qualora sia causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione."

Motivazione

In conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) e delle prassi internazionali, l'UE deve applicare lo strumento antisovvenzioni anche ai prodotti destinati ad essere utilizzati nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva dei suoi Stati membri.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 10 – paragrafo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis. All'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8. Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

"8. Qualora, in circostanze particolari, segnatamente nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la Commissione decida di iniziare un’inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l’inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2."

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"11. I produttori UE del prodotto simile sono tenuti a cooperare nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8."

soppresso

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 9

 

Testo in vigore

Emendamento

9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dallinizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dellarticolo 13 per gli impegni e dellarticolo 15 per i provvedimenti.

9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro nove mesi. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro dieci mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 10 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con il periodo contabile.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento da parte di settori differenziati e frammentati, composti prevalentemente da PMI, nel contesto delle cause antidumping, attraverso un helpdesk PMI.

 

L'helpdesk per le PMI favorisce la conoscenza dello strumento, fornisce informazioni e spiegazioni sulle cause, sulle modalità di presentazione di una denuncia e di una migliore presentazione degli elementi di prova del dumping/delle sovvenzioni compensabili e del pregiudizio. L’helpdesk PMI mette a disposizione formulari standard per i dati statistici da presentare ai fini dell'esame della rappresentatività e questionari.

 

Dopo l'avvio di un'inchiesta, esso informa le PMI e le loro pertinenti associazioni che potrebbero essere interessate dall'avvio del procedimento e comunica loro le relative scadenze per la registrazione in qualità di parti interessate.

 

Fornisce assistenza nelle questioni relative al completamento dei questionari, dove viene prestata particolare attenzione ai quesiti delle PMI circa le inchieste avviate a norma dell'articolo 10, paragrafo 8. Nella misura del possibile, contribuisce alla diminuzione dell'onere generato dalle barriere linguistiche.

 

Qualora le PMI forniscano elementi di prova prima facie dell'esistenza del dumping o di sovvenzioni passibili di misure compensative, l’helpdesk PMI fornisce alle PMI informazioni sull'evoluzione del volume e del valore delle importazioni del prodotto in esame, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

 

Fornisce altresì orientamenti circa le ulteriori possibilità di mettersi in contatto con il consigliere-auditore e con le autorità doganali nazionali. L'helpdesk PMI informa inoltre le PMI delle possibilità e condizioni in virtù delle quali chiedere un riesame delle misure e la restituzione dei dazi antidumping pagati."

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 ter. La Commissione garantisce a tutte le parti interessate il miglior accesso possibile alle informazioni, mediante un sistema di informazione con il quale alle parti interessate viene notificata l'aggiunta ai fascicoli dell'inchiesta di nuove informazioni non riservate. Le informazioni non riservate sono inoltre rese accessibili mediante una piattaforma web.

Motivazione

Per mantenere la fiducia di produttori e consumatori nonché la legittimità dello strumento è necessario migliorare la trasparenza.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 11 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 quater. La Commissione tutela l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e garantisce che i procedimenti siano gestiti in modo imparziale, obiettivo ed entro un termine ragionevole, tramite se del caso un consigliere-auditore.

Motivazione

Per mantenere la fiducia di produttori e consumatori nonché la legittimità dello strumento è necessario migliorare la trasparenza.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 11 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 quinquies. La Commissione mette a disposizione i questionari utilizzati nelle inchieste in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, su richiesta delle parti interessate.

Motivazione

Per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI nel quadro dei procedimenti e migliorare il livello di cooperazione, i questionari dovrebbero essere disponibili su richiesta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.”

"I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento."

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) alla fine della frase precedente è aggiunto il seguente comma:

soppresso

"I dazi provvisori non vengono applicati entro un termine di due settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 ter. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione."

 

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis. All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali:

"1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie in base alle quali:

a) il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

a) il paese d’origine e/o d’esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

b) l’esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, concluda che leffetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, a condizione che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, abbia stabilito che l’effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.

La regola del dazio inferiore non si applica ai prezzi concordati in conformità di tali impegni nel quadro dei procedimenti antisovvenzioni.

Motivazione

Gli impegni possono essere accettati soltanto se eliminano di fatto il pregiudizio causato dalla sovvenzione. Inoltre, in conformità delle altre disposizioni sulla regola del dazio inferiore, quest'ultima non si applica nei procedimenti antisovvenzioni.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter. All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.

"4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire un’eloquente versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio. Le parti sono invitate a divulgare quante più informazioni possibili per quanto riguarda il contenuto e la natura dell'impegno, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 29. Inoltre, prima di accettare una simile offerta, la Commissione consulta l'industria dell'Unione in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.”

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 7 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

soppresso

"Se, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 18, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dopo la data dell'apertura di tale inchiesta sono rimborsati. Il rimborso va richiesto alle autorità doganali nazionali conformemente alla vigente legislazione doganale dell'Unione."

 

Motivazione

Per mantenere l'equilibrio dello strumento, non è auspicabile adottare questa nuova forma, burocratica e complessa, di rimborso.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 bis. All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, possono essere adottate a norma del presente regolamento.

“3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario o in conformità del rispettivo articolo 2, possono essere adottate a norma del presente regolamento.”

Motivazione

Al fine di evitare l'elusione delle misure antisovvenzioni, è opportuno allineare l'ambito di applicazione della legislazione in materia di difesa commerciale alle pertinenti disposizioni del codice doganale.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 ter. All'articolo 24, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

"5. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini, ad esempio, della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere soggette a registrazione su iniziativa della Commissione.

 

Le importazioni possono essere soggette a registrazione a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta se la denuncia presentata dall'industria dell’Unione contiene una richiesta di registrazione ed elementi di prova sufficienti a tal fine.

La registrazione è disposta con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.”

Motivazione

Al fine di attenuare il rischio di stoccaggio, la registrazione delle importazioni deve avvenire successivamente alla presentazione di una richiesta motivata e a decorrere dalla data di avvio se giustificato dalla denuncia. La Commissione deve altresì avere la possibilità di ordinare detta registrazione su propria iniziativa.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 quater. All'articolo 24, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata e una volta ricevuto il parere del comitato consultivo, decidere di comunicare loro le informazioni riguardanti il volume e i valori di importazione di tali prodotti.”

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quinquies. All'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"7 bis. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare o pubblicare documenti intesi a chiarire la prassi consolidata della Commissione relativamente all'applicazione del presente regolamento in ciascuno dei suoi elementi, la Commissione, prima dell'adozione o della pubblicazione, consulta il Parlamento europeo e il Consiglio allo scopo di ottenere un consenso in vista dell’approvazione del documento in questione. Ogni successiva modifica di tali documenti è soggetta a simili requisiti procedurali. In ogni caso, ciascuno di questi documenti è pienamente conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nessuno dei detti documenti può ampliare il margine di manovra della Commissione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne l'adozione delle misure.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. All'articolo 27, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

8. All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori, tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:

"1. "Nei casi in cui il numero di produttori dell'Unione, esportatori o importatori che cooperano all'inchiesta, o tipi di prodotto od operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:

 

a) a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione; o

 

b) al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

 

Nel caso di settori industriali diversificati e frammentati, costituiti in gran parte da PMI, la selezione finale delle parti deve, ove possibile, tenere conto della loro quota nel settore interessato."

Motivazione

Per garantire dati migliori, il campionamento dovrebbe includere sia i denunzianti sia i non denunzianti.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 29 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:

soppresso

"Articolo 29 ter

 

Informazioni sulle misure provvisorie

 

1. I produttori, gli importatori, gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti almeno due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per l'imposizione dei dazi provvisori.

 

Le informazioni devono comprendere:

 

a) una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo, e

 

b) il calcolo dettagliato del margine di sovvenzione e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

 

2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate vengono informate della mancata imposizione di dazi due settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori."

 

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. All'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

"2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito."

 

Motivazione

È opportuno non modificare l'attuale prassi della Commissione relativamente alla valutazione dell'interesse dell'Unione.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 33 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 33 bis

 

Relazione

 

1. Al fine di agevolare la vigilanza sull'applicazione del regolamento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta una relazione annuale sull'applicazione e attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito di un dialogo tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio sugli strumenti di difesa commerciale. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura d'inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione, delle informazioni sulla ripresa dell'industria dell'Unione interessata dalle misure imposte e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.

 

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì essere oggetto di a una risoluzione.

 

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(È consolidato con il regolamento (CE) n. 1225/2009 e con il regolamento (CE) n. 597/20069.)

 

____________

 

* GU: si prega di inserire la data corrispondente a tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La proposta della Commissione, che intende modernizzare i regolamenti antidumping e antisovvenzioni, prevede quattro modifiche principali: l'eliminazione della regola del dazio inferiore in casi di antidumping in cui esistano distorsioni strutturali a livello di materie prime e in tutti i casi di antisovvenzioni, l'obbligo dei produttori dell'Unione di collaborare alle inchieste d'ufficio, la restituzione dei dazi raccolti durante i riesami in previsione della scadenza e il preavviso di due settimane prima dell'introduzione di dazi provvisori, normalmente indicata come clausola sulle spedizioni. La logica adottata dalla Commissione persegue tre obiettivi: aumentare l'efficacia degli strumenti, ridurre il rischio di ritorsioni da parte dei paesi terzi e aumentare la trasparenza e la prevedibilità. Il relatore accoglie con favore questi tre obiettivi e ritiene che debbano essere combinati per mantenere la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti degli strumenti. Il relatore intende mettere in luce il nucleo centrale del progetto di relazione ponendo le seguenti domande.

In quale misura la proposta della Commissione garantisce un impiego efficace degli strumenti?

Il relatore concorda con la Commissione riguardo al fatto che l'efficacia sia fondamentale per garantire che lo strumento raggiunga il proprio scopo, ovvero prevenire i danni provocati da dumping e sovvenzioni illeciti. Per quanto riguarda l'efficacia, la Commissione afferma che il rimborso dei dazi raccolti durante i riesami in previsione della scadenza e l'eliminazione parziale della regola del dazio inferiore sono elementi essenziali.

Rimborso dei dazi raccolti durante le revisioni in previsione della scadenza

La Commissione propone di rimborsare i dazi raccolti durante le revisioni in previsione della scadenza, se viene dimostrato che le pratiche di dumping o sovvenzionamento sono cessate, in quanto sostiene che tale misura garantirebbe l'efficacia. È lecito chiedersi, tuttavia, come sia giunta a tale conclusione. Si potrebbe sostenere che la restituzione proposta non sia necessaria, dato che nei regolamenti è già prevista una procedura di rimborso. Il relatore propone pertanto di eliminare tale paragrafo.

Eliminazione parziale della regola del dazio inferiore

La Commissione propone di eliminare la regola del dazio inferiore in casi di antidumping in cui emergano distorsioni strutturali a livello di materie prime e in tutti i casi di antisovvenzioni, in quanto sostiene che tale eliminazione migliorerebbe l'efficacia degli strumenti. Ancora una volta, tuttavia, è difficile comprendere come sia giunta a tale conclusione. Secondo l'OMC, le pratiche di dumping non sono intrinsecamente illecite, mentre lo sono le pratiche di dumping pregiudizievole. Pertanto, la regola del dazio inferiore garantisce l'eliminazione del pregiudizio causato ai produttori dell'Unione ed è lecito chiedersi se tariffe più alte ne rafforzino l'efficacia. La motivazione alla base della modifica proposta potrebbe essere la deterrenza, ma è necessario tenere conto delle possibili ripercussioni. Visto il carattere molto più globalizzato delle odierne catene di valore, dove oltre il 50% delle importazioni dell'Unione è costituito da beni intermedi, l'aumento del livello dei dazi non solo impedirà alle merci di paesi terzi sostenute da pratiche di dumping e sovvenzioni di entrare nel mercato dell'UE, ma potrebbe avere un effetto significativo sull'accesso dell'Unione ai beni intermedi utilizzati nelle esportazioni dell'Unione. Pertanto, con l'aumento delle tariffe, non si pone rimedio solo alla distorsione, ma si generano ripercussioni anche sulle esportazioni dell'UE, che garantiscono la crescita economica.

L'assenza di una definizione precisa delle distorsioni strutturali a livello di materie prime, inoltre, può risultare problematica. Finora la Commissione non ha presentato una definizione uniforme, dando vita a numerose congetture. È stato suggerito un eventuale accertamento ad hoc, ma si è detto anche che i costi dell'energia e del lavoro saranno inclusi in tale concetto. Se si utilizza come base un concetto indefinito e imprevedibile, il risultato ottenuto potrebbe essere altrettanto imprevedibile, facendo pertanto sorgere forti dubbi sull'efficacia dell'eliminazione della regola del dazio inferiore. Il concetto, inoltre, sfuma i confini tra antidumping e antisovvenzioni, un aspetto che potrebbe essere considerato in contrasto con l'articolo 32.1 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Pertanto, prima di conoscere l'impiego previsto del concetto di distorsioni strutturali a livello di materie prime, è difficile determinare in quale misura esso rafforzerebbe l'efficacia dello strumento, o se l'incertezza giuridica potrebbe, di fatto, ridurre tale efficacia.

La proposta affronta adeguatamente la minaccia di ritorsioni da parte di paesi terzi?

Nella proposta della Commissione, quest'ultima prende atto delle crescenti preoccupazioni dei produttori dell'Unione circa le minacce di ritorsioni da parte dei produttori di paesi terzi in seguito alla presentazione di una denuncia antidumping o antisovvenzioni e ha pertanto proposto l'obbligo di collaborare nel quadro dei procedimenti d'ufficio. Tuttavia, come già menzionato in precedenza, il relatore nutre preoccupazioni riguardo ad altre parti della proposta della Commissione, che potrebbero mettere a repentaglio l'obiettivo di tutelare l'Unione da un crescente ricorso alle ritorsioni, come la parte relativa alla parziale eliminazione della regola del dazio inferiore.

Obbligo di collaborare ai procedimenti d'ufficio

Secondo la Commissione, la minaccia di ritorsioni può essere gestita con l'avvio di inchieste d'ufficio, ovvero garantendo che la Commissione avvii un'inchiesta anche in assenza di una denuncia formale da parte di un produttore dell'Unione. Tale proposta comporta vantaggi significativi, non ultimo l'accesso esteso ai dati. Ciò potrebbe migliorare il campionamento nell'inchiesta, consentendo di ottenere, in tal modo, conclusioni migliori e più precise. Tuttavia, vi sono ancora questioni irrisolte non affrontate dalla proposta. In primo luogo, occorre specificare che la capacità della Commissione di avviare procedimenti d'ufficio è già prevista dai regolamenti; ci si chiede, pertanto, perché la Commissione veda negli interventi d'ufficio la risposta alla minaccia di ritorsioni in questo specifico momento. In secondo luogo, nonostante si argomenti che tale soluzione riduce il rischio di ritorsioni, in realtà non lo elimina del tutto. Si può tranquillamente presumere che un produttore di un paese terzo, ben informato, possa desumere, senza difficoltà, per conto di quale produttore dell'Unione la Commissione stia agendo. In terzo luogo, non si devono sottovalutare gli oneri amministrativi della partecipazione a un'inchiesta, in particolare per le PMI, e alcune imprese potrebbe essere restie a fornire alla Commissione informazioni commerciali sensibili. Quarto, le conseguenze della non ottemperanza a tali richieste d'informazioni non sono chiare.

Inoltre, un fenomeno più recente e preoccupante è la tendenza dei paesi terzi a penalizzare e adottare ritorsioni nei confronti di alcuni Stati membri dell'UE, o di settori essenziali non necessariamente collegati al settore interessato dalle pratiche di dumping o sovvenzionamento del paese terzo. Si potrebbe quindi sostenere che, per non subire gli effetti di ritorsioni intrasettoriali, si aumenta il rischio di creare ritorsioni intersettoriali, molto più dannose e inique, oppure di ritorsioni incrociate. In questo senso, i produttori dell'Unione di altri settori, che non hanno alcun interesse all'esito dell'inchiesta, sono interessati dalle iniziative intraprese dalla Commissione. Il relatore la considera una tendenza tutt'altro che auspicabile.

Nonostante queste preoccupazioni, tuttavia, si potrebbe sostenere che i vantaggi di un migliore campionamento siano superiori agli svantaggi e che, pertanto, tale pratica debba essere considerata legittima. Per fare da contrappeso alle preoccupazioni esposte in precedenza, il relatore propone di rafforzare l'helpdesk PMI, ma anche di soppesare i potenziali effetti negativi di altre modifiche politiche, come la parziale eliminazione della regola del dazio inferiore.

           Eliminazione parziale della regola del dazio inferiore

Come menzionato in precedenza, la proposta della Commissione di eliminare parzialmente il dazio inferiore potrebbe avere effetti sulla minaccia di ritorsioni. L'eliminazione della regola del dazio inferiore potrebbe essere considerata una modifica della natura degli strumenti, che passerebbero da misure correttive a misure di penalizzazione. Tale aspetto, in combinazione con il fatto che non esiste una definizione uniforme di distorsioni strutturali a livello di materie prime, potrebbe essere interpretato come un tentativo di favorire una mentalità basata sul desiderio di "ripagare con la stessa moneta". L'obiettivo principale della regola del dazio inferiore è di eliminare le distorsioni presenti, non quello di penalizzare i partner commerciali dell'Unione, che è la logica alla base dell'impulso dato dall'Unione all'inclusione di regole del dazio inferiore nei negoziati dell'OMC. È lecito chiedersi, pertanto, se la limitazione della regola del dazio inferiore aumenti l'efficacia o, di fatto, aggravi la minaccia di ritorsioni. Il relatore ritiene che i tentativi di rendere più efficace lo strumento potrebbero essere infruttuosi se la minaccia di ritorsioni risultasse esacerbata. Le preoccupazioni indicate nella sezione precedente circa le ritorsioni che da intrasettoriali potrebbero diventare intersettoriali vanno pertanto sottolineate ancora una volta. Il relatore propone quindi di sopprimere l'eliminazione parziale della regola del dazio inferiore.

La proposta garantisce sufficiente trasparenza e prevedibilità?

La trasparenza e la prevedibilità sono essenziali per tutte le parti coinvolte e hanno lo scopo di garantire il mantenimento della fiducia dell'opinione pubblica, nonché la responsabilità e la legittimità degli strumenti. Il relatore intende soffermarsi su tre ambiti: la clausola applicate alle spedizioni, la tempistica dell'imposizione di dazi provvisori e l'accesso alle informazioni.

Clausola sulle spedizioni

La clausola applicata alle spedizioni, o il preavviso di due settimane prima dell'introduzione di dazi provvisori, offrirebbe agli importatori la certezza giuridica che l'attività può proseguire come sempre fino a quando non emerga la prova iniziale di pratiche di dumping e sovvenzioni. Secondo la Commissione, questa proposta intende aumentare la prevedibilità delle inchieste e molti soggetti interessati la considerano una misura di equità. Gli stessi soggetti interessati, tuttavia, hanno sollevato la questione dell'eccessiva lunghezza o brevità del periodo fissato. Per le importazioni dalla Russia non è necessaria una clausola sulle spedizioni che preveda tempi di due settimane, ma forse solo di quattro o cinque giorni. Le importazioni dall'Asia orientale, invece, potrebbero richiedere una clausola sulle spedizioni di sei settimane. Altri hanno sottolineato i possibili rischi di accumulo delle scorte. La proposta, inoltre, contiene un elemento di discriminazione, dato che solo le parti interessate registrate possono avvalersi della clausola sulle spedizioni. Il relatore propone pertanto di sostituire il preavviso con una vera clausola sulle spedizioni, ispirata al regolamento di salvaguardia, che affermi che il prodotto in questione in viaggio verso l'Unione non deve essere soggetto a dazi provvisori.

Tempistiche dei dazi provvisori

In combinazione con una vera clausola sulle spedizioni, esistono altri ambiti delle inchieste antidumping e antisovvenzioni dove è possibile rafforzare la trasparenza e la prevedibilità. Nella stragrande maggioranza dei casi, i dazi provvisori vengono introdotti alla scadenza dei nove mesi o nell'ultima settimana prima della scadenza. Solo in casi eccezionali i dazi provvisori sono stati introdotti prima. Tenuto conto di tali dati, il relatore propone di introdurre una clausola in cui si dica che i dazi provvisori possono essere imposti solo durante l'ultima settimana dell'inchiesta.

           Accesso all'informazione

Nel regolamento attuale, le parti interessate hanno un accesso limitato ai fascicoli pertinenti delle inchieste. Tale preoccupazione è stata sollevata dai soggetti interessati, che sostengono che i fascicoli non riservati accessibili sono di qualità troppo scadente per essere utili. Pertanto, per evitare calcoli errati e l'uso improprio dei dati, è opportuno intervenire in modo più incisivo per migliorare l'accesso sia ai fascicoli non riservati che a quelli riservati. Il relatore propone pertanto alcune disposizioni. Oltre al consigliere-auditore, la Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza con l'introduzione di un sistema di notificazione con il quale ai legali rappresentanti o alle parti interessate sia notificata l'aggiunta di nuovi fascicoli all'inchiesta, insieme a un accesso online a tutti i fascicoli non riservati.

In quale misura la proposta tiene conto delle sfide per il futuro?

La proposta della Commissione è comunemente indicata come una modernizzazione, un adattamento alle moderne evoluzioni del commercio. Ciò premesso, il relatore ritiene che si debba tenere conto sia di Omnibus che delle preoccupazioni politiche dell'Unione di più ampio respiro.

Omnibus

Con l'imminente adozione della legge generale sul commercio (Trade Omnibus) I e II, è opportuno che il Parlamento controlli il rafforzamento dei poteri di cui la Commissione beneficerà. L'equilibrio della modernizzazione va visto alla luce di queste imminenti modifiche ed è lecito chiedersi in quale misura l'attuale proposta tenga conto di tali aspetti. Il relatore riconosce che la modernizzazione non può e non deve alterare o invertire, in sé, Omnibus I e II, ma deve invece dare nuovo impulso al miglioramento del controllo degli strumenti e al rafforzamento della certezza giuridica dei regolamenti. Il relatore propone pertanto di rafforzare la relazione annuale sugli strumenti di difesa commerciale, introdotta dopo l'adozione di Omnibus I, che è oggetto di una risoluzione del Parlamento.

Altre preoccupazioni politiche

Per quanto riguarda il desiderio di rendere lo strumento idoneo a un ambiente moderno, si potrebbe tenere conto di altre preoccupazioni politiche in misura maggiore di quanto sia avvenuto in passato. È importante che il commercio affronti sfide che non sono direttamente correlate agli scambi commerciali, ma che comunque influenzano la politica commerciale. Gli strumenti di difesa commerciale non costituiscono un'eccezione. L'analisi dell'interesse dell'Unione è un elemento essenziale per garantire tale coerenza politica. Tuttavia, esiste il pericolo di una politicizzazione dello strumento in caso di non idonea definizione dell'interesse dell'Unione. L'analisi dell'interesse dell'Unione nelle inchieste sugli strumenti di difesa commerciale dovrebbe garantire che la Commissione parli con unica voce ai suoi cittadini e consumatori, oltre che ai paesi terzi. Il relatore propone pertanto di rafforzare i criteri relativi all'analisi dell'interesse dell'Unione con l'ausilio degli orientamenti della Commissione.

Conclusione

In conclusione, il relatore accoglie con favore gli obiettivi perseguiti dalla Commissione. L'efficacia, la riduzione della minaccia di ritorsioni, la trasparenza e la prevedibilità sono obiettivi eccellenti, che insieme assicurano la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti dello strumento. In sintesi, il relatore non intende andare al di là di questi obiettivi, ma ritiene esistano ambiti in cui i suddetti obiettivi possano essere rafforzati, trovando le risposte alle domande riportate sopra.

PROCEDURA

Titolo

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea

Riferimenti

COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.4.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

18.4.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Christofer Fjellner

25.4.2013

 

 

 

Esame in commissione

10.7.2013

28.11.2013

17.12.2013

 

Approvazione

21.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Deposito

27.1.2014