RELAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

27.1.2014 - (12274/13 – C7‑0237/2013 – 2011/0410(CNS)) - *

Commissione per lo sviluppo
Relatore: Ricardo Cortés Lastra


Procedura : 2011/0410(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0054/2014
Testi presentati :
A7-0054/2014
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro

(12274/2013 – C7‑0237/2013 – 2011/0410(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (12274/2013),

–   visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0237/2013),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0054/2014),

1.  approva il progetto del Consiglio quale emendato;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo del Consiglio

Emendamento

(10) È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.

(10) È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri nei settori in cui ha maggiore incidenza, date le sue capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide globali quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo e la crescita sostenibili e inclusivi o la promozione della democrazia a livello mondiale, il buon governo, i diritti umani e lo stato di diritto, il suo impegno affidabile e a lungo termine nel fornire assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo del Consiglio

Emendamento

(11) Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.

(11) Occorre che il partenariato UE-Groenlandia costituisca un quadro per lo svolgimento di discussioni regolari su argomenti di interesse per l'Unione o la Groenlandia, come le questioni globali, rispetto alle quali lo scambio di punti di vista, e un'eventuale convergenza di idee e opinioni, potrebbe andare a vantaggio di entrambe le parti. Il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e l'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali, incluse le materie prime e l’istruzione, la ricerca e l'innovazione, sono questioni che richiedono dialogo e una cooperazione rafforzata.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

(11 bis) Il governo della Groenlandia dovrebbe elaborare e presentare un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia. Tale documento dovrebbe essere elaborato, attuato e valutato sulla base di un approccio trasparente e partecipativo.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo del Consiglio

Emendamento

(13) È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su uno o al massimo due ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.

(13) È opportuno che il sostegno finanziario dell'Unione per il periodo 2014-2020 si concentri su un numero ridotto di ambiti di cooperazione, per sfruttare quanto più possibile l'impatto del partenariato e permettere economie di scala, effetti di sinergia, maggiore efficacia e visibilità dell'azione dell'Unione.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

(13 bis) Qualsiasi cooperazione nel settore dell'esplorazione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali della Groenlandia, in particolare minerali, petrolio e gas, dovrebbe rispettare le massime norme di sicurezza, sociali e ambientali, nonché rigorosi criteri in materia di gestione ambientale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse e conservare il prezioso quanto fragile ecosistema dell'Artico.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo del Consiglio

Emendamento

(17) I documenti di programmazione e le misure finanziarie necessarie all'attuazione della presente decisione, devono essere adottati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione5. Tenuto conto della loro natura, soprattutto del loro carattere di orientamento politico o della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione devono, in linea generale, essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure tecniche di esecuzione aventi una portata finanziaria limitata.

soppresso

__________________

 

5 GU L 55, del 28.02.2011, pagg. 13 - 18.

 

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

(17 bis) Il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per l'adozione di documenti di programmazione e misure finanziarie necessari per l'attuazione della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo del Consiglio

Emendamento

2. Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica, le questioni legate alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse naturali, incluse le materie prime, e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in questi ambiti.

2. Il partenariato riconosce la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica e garantisce una cooperazione rafforzata e il dialogo politico in ambiti di comune interesse per le due parti.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo del Consiglio

Emendamento

– questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;

– questioni di portata globale come l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, la biodiversità, le risorse naturali, comprese le materie prime, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione;

Emendamento  10

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo del Consiglio

Emendamento

– questioni relative all'Artico.

– questioni relative all'Artico, compresa la partecipazione dell'Unione europea come osservatore permanente al Consiglio artico..

Emendamento  11

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo del Consiglio

Emendamento

(a) assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

(a) assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nello sviluppo e nella diversificazione sostenibili dell'economia, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

Emendamento  12

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo del Consiglio

Emendamento

(a) assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche dei ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

(a) assicurare appoggio e cooperazione alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, anche nel settore minerario e scientifico, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il conseguimento di tali obiettivi sarà valutato in base al saldo della bilancia commerciale in percentuale sul PIL, alla quota del settore della pesca nelle esportazioni totali e ai risultati degli indicatori statistici in materia di istruzione nonché di altri indicatori ritenuti idonei;

Emendamento  13

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo del Consiglio

Emendamento

(c) l'energia, il clima, l'ambiente e la biodiversità;

(c) l'energia, il cambiamento climatico, l'ambiente e la biodiversità;

Emendamento  14

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo del Consiglio

Emendamento

Il DPSS si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le autorità locali e altri soggetti interessati e tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi, al fine di garantire una sufficiente titolarità del DPSS.

Il DPSS si basa su consultazioni e un dialogo con la società civile, le parti sociali, il parlamento le autorità locali e altri soggetti interessati della Groenlandia e tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi, al fine di garantire una sufficiente titolarità del DPSS.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo del Consiglio

Emendamento

6. Il DPSS è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20% dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

6. Il DPSS è approvato secondo mediante atti delegati in conformità della procedura di cui, rispettivamente, agli articoli 9 bis e 9 ter. Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione; non si applica alle modifiche non sostanziali del DPSS che riguardano correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20% dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel DPSS. In tali casi le correzioni devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo del Consiglio

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate, inclusi i soggetti non statali e le autorità locali.

1. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca intraprendono un riesame intermedio del DPSS e del suo impatto generale sulla Groenlandia. La Commissione riunisce tutte le parti interessate di cui all’articolo 4, paragrafo 4.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1bis. Qualora il governo della Groenlandia decida di inserire nel DPSS una richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito dell'istruzione e della formazione, tale assistenza deve tenere debitamente conto della necessità di contribuire agli sforzi della Groenlandia per potenziare lo sviluppo di capacità in tale ambito e di fornire supporto tecnico.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Delega dei poteri alla Commissione

 

La Commissione europea ha il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 9 bis per l’approvazione del DPSS.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 9 ter (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 9 ter

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 9 bis è conferita alla Commissione per il periodo di validità della presente decisione.

 

3. La delega di potere di cui all’articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere, informa il Parlamento europeo e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato a norma dell’articolo 9 bis entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

 

Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 10

Testo del Consiglio

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Procedura di comitato

 

1. La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito "il comitato"). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice di membri del comitato lo richieda.

 

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 11

Testo del Consiglio

Emendamento

L'importo indicativo per l'attuazione delle presente decisione per il periodo 2014 – 2020 è di [217,8 milioni di] EUR.6

La prosecuzione dell'impegno finanziario dell'UE nei confronti della Groenlandia viene confermata alla luce del rapporto prolungato e speciale tra l'UE e la Groenlandia e dell'aumento dell’importanza globale della regione artica. L'importo indicativo per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2014 – 2020 è quindi di 217,8 milioni di EUR.

__________________

 

6 Tutti gli importi di riferimento saranno inseriti dopo la conclusione dei negoziati relativi al quadro pluriennale (2014-2020).

 

MOTIVAZIONE

La Groenlandia è uno dei 26 paesi e territori d'oltremare disciplinati nella parte IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed elencati nell'allegato II di tale trattato.

La Groenlandia è l'isola più grande del pianeta, ma l'81% della sua superficie si trova sotto i ghiacci. La sua popolazione è pari a 57 500 persone e il PIL pro-capite è di circa 36 000 USD. L'economia del territorio è prevalentemente in mano al settore pubblico e dipende in gran misura dalla pesca, che rappresenta l'80% delle sue esportazioni. Il livello di sviluppo umano è piuttosto elevato, ma ciò si deve in buona misura al sostegno finanziario della Danimarca. Inoltre, il livello di istruzione e formazione professionale della sua popolazione è generalmente insufficiente, i giovani non hanno accesso a un orientamento adeguato in materia di istruzione e lavoro, e la percentuale di abbandono scolastico è elevata.

L'ubicazione della Groenlandia nell'Artico e il suo clima estremo l'hanno relegata in un secondo piano dal punto di vista geostrategico per secoli. Ciononostante, l'influenza della regione dell'Artico è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, grazie principalmente agli effetti che il cambiamento climatico inizia ad avere in questa zona. Il progressivo disgelo faciliterà lo sfruttamento delle sue risorse naturali, compresi i minerali, il gas e il petrolio, e la navigazione nelle sue acque durante la maggior parte dell'anno, il che renderà più sostenibile un corridoio marino tra Europa, Asia e America. Inoltre, altri settori economici, come il turismo, potranno svilupparsi più facilmente. Tuttavia, il cambiamento climatico avrà senza dubbio conseguenze negative sulla fauna e la flora locali, nonché sui costumi e i modi di vita delle sue genti. Lo sviluppo economico, e in particolare lo sfruttamento di minerali, gas e petrolio, può comportare rischi gravi ed evidenti per il suo fragile ecosistema.

La proposta di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro, oggetto della presente relazione, stabilisce il quadro di riferimento per la cooperazione tra le parti nel periodo 2014-2020 e sostituirà la decisione 2006/526/CE del Consiglio, che riguardava il periodo 2006-2013.

Le questioni relative alla pesca, di grande importanza per la Groenlandia in considerazione della percentuale rappresentata dalle esportazioni di pesce e prodotti ittici nella bilancia commerciale, hanno un ruolo marginale nelle decisioni del Consiglio dal momento che sono coperte da uno specifico accordo di partenariato nell'ambito della pesca tra UE e Groenlandia.

Il relatore manifesta soddisfazione per la presente proposta della Commissione e si augura che la nuova decisione del Consiglio, basata essenzialmente sul testo e i risultati della precedente decisione, contribuisca al rafforzamento delle eccellenti relazioni che uniscono l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro.

La decisione 2006/56/CE comprendeva l'istruzione e la formazione, le risorse minerarie, l'energia, il turismo e la cultura, la ricerca e la sicurezza alimentare come ambiti di cooperazione dell'accordo. La decisione disponeva di un importo di riferimento finanziario pari a 175 milioni di euro messo a disposizione mediante la modalità del sostegno di bilancio. Sulla base di tale decisione, il governo autonomo della Groenlandia e la Commissione hanno adottato un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile della Groenlandia che ha identificato nell'istruzione e nella formazione professionale il settore centrale della cooperazione per il periodo di validità della decisione. Gli aiuti finanziari dell'Unione sono stati, pertanto, messi a disposizione dello sviluppo del programma d'istruzione della Groenlandia, una strategia con una durata di 14 anni (dal 2006 al 2020) divisa in fasi ed elaborata dal governo della Groenlandia. Secondo la valutazione intermedia dell'accordo di partenariato del 2006, il programma d'istruzione della Groenlandia sta raggiungendo pienamente i suoi obiettivi, come dimostra l'evoluzione positiva di una serie di indicatori. La valutazione intermedia sottolinea inoltre che il programma d'istruzione della Groenlandia ha un effetto positivo sulla crescita economica sostenibile e su una maggiore indipendenza economica del territorio.

Il riepilogo dei principali elementi della decisione 2006/56/CE che sarà sostituita dalla presente proposta di decisione è importante per comprendere uno dei principali aspetti oggetto di modifica nell'attuale progetto di relazione: il relatore ritiene che la proposta di decisione della Commissione metta l'accento, in modo eccessivo e fors'anche ossessivo, sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali della Groenlandia, il che, a parere del relatore, è in contrasto con l'auspicabile neutralità del documento dal momento che, come indica la stessa proposta di decisione, "le attività di cooperazione sono decise in stretta concertazione tra la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca", le quali si realizzeranno "nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner". L'articolo 4, paragrafo 1, aggiunge che "nell'ambito del partenariato, il governo della Groenlandia si impegna a formulare e adottare politiche settoriali negli ambiti della cooperazione quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2".

Pertanto, al fine di garantire il carattere di neutralità della proposta e la libertà di decisione delle autorità della Groenlandia sul settore o sui settori di cooperazione che saranno oggetto del sostegno finanziario dell'UE, il relatore ha eliminato una serie di riferimenti alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse naturali. A tal proposito, il relatore desidera insistere sull'opinione chiaramente favorevole espressa nell'ambito della valutazione intermedia dell'accordo di partenariato del 2006 in merito all'esecuzione del programma d'istruzione della Groenlandia e sul fatto che tale programma rimarrà in vigore fino al 2020. Il relatore ritiene che, se le autorità della Groenlandia lo ritengono opportuno, il sostegno finanziario dell'UE potrebbe continuare a essere focalizzato sul proseguimento di tale programma.

D'altra parte, e a titolo personale, il relatore ritiene che il sostegno finanziario dell'UE dovrebbe essere rivolto a programmi destinati allo sviluppo umano e sociale della Groenlandia, privilegiando lo sviluppo economico di tale territorio, dal momento che le grandi opportunità di sviluppo nell'ambito della ricerca e dello sfruttamento delle risorse naturali, compresi il gas e il petrolio, attrarranno sicuramente gli investimenti privati necessari o prestiti della Banca europea per gli investimenti, senza necessità di apportare capitale pubblico.

A tal proposito, il relatore desidera sottolineare la necessità di adottare tutte le misure di prevenzione affinché lo sfruttamento delle risorse naturali della Groenlandia si svolga nel rispetto di rigorosi criteri di sostenibilità ambientale, al fine di proteggere il delicato ecosistema dell'area.

O

O O

Un'altra questione fondamentale del progetto di relazione riguarda le questioni di "comitatologia". La proposta della Commissione suggerisce che il documento di programmazione e sviluppo sostenibile della Groenlandia nonché qualsiasi altra modifica sostanziale alla strategia o alla sua programmazione siano approvati dal Consiglio in linea con la procedura per gli atti di esecuzione dell'articolo 291 del TFUE.

Agendo in tal modo, la Commissione potrebbe aver voluto trasferire mutatis mutandis nella proposta di decisione il modello della "comitatologia" presente nella decisione 2006/526/CE del Consiglio, precedente al trattato di Lisbona. Questo non è più possibile.

Il relatore desidera mettere in evidenza il fatto che il TFUE modifica radicalmente il precedente sistema della comitatologia con l'introduzione degli articoli 290 e 291. Il relatore desidera inoltre ricordare che tutte le istituzioni sono soggette al principio della legalità e che la scelta del modello degli atti delegati dell'articolo 290 del TFUE o degli atti di esecuzione dell'articolo 291 del TFUE non è una questione di scelte politiche. Anzi, la scelta di un atto di un tipo o di un altro deve essere basata sui criteri enunciati in tali articoli del trattato e, secondo il relatore, è evidente che la presente proposta di decisione deve applicare le disposizioni di cui all'articolo 290 del TFUE dal momento che si tratta di delegare alla Commissione atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'attuale proposta di decisione. Per tale motivo, il relatore ha introdotto una serie di emendamenti al fine di rendere esplicito il fatto che gli atti di esecuzione della presente decisione saranno atti delegati in linea con i criteri dell'articolo 290 del TFUE.

Il relatore desidera avvertire il Consiglio che la scelta di una procedura di "comitatologia" non conforme a quanto disposto nel TFUE può dar luogo alla presentazione di un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea la quale, nel caso la domanda sia accolta, dichiarerebbe la nullità non solo dello strumento giuridico in questione, ma anche degli strumenti di esecuzione che la Commissione potrebbe adottare in virtù di tale strumento giuridico. Nel contempo, il relatore desidera ricordare alla Commissione, in virtù del suo ruolo di custode e garante dei trattati, la sua responsabilità in materia.

Oltre alla questione dell'adeguata procedura di comitatologia, è necessario affrontare la questione dell'implicazione del Parlamento in tale procedura. Il relatore è consapevole del fatto che si tratta di un atto emanato unicamente dal Consiglio e che il Parlamento ne è solo consultato. Tuttavia, il relatore ritiene che nel caso di revoca della delega o delle obiezioni a una proposta di atto delegato, la mancata partecipazione del Parlamento potrebbe essere considerata alla stregua della violazione del diritto del Parlamento di essere consultato e del principio di leale cooperazione tra le istituzioni previsto dall'articolo 13, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea. Pertanto, il relatore, consapevole dell'esistenza di precedenti in procedure simili, ha introdotto una serie di emendamenti al fine di consentire un'adeguata informazione del Parlamento e che questi possa reagire di fronte a qualsiasi intenzione di revoca della delega, di presentazione di proposte di atti delegati o dell'eventuale intenzione del Consiglio di presentare qualsiasi obiezione su tali proposte.

PROCEDURA

Titolo

Relazioni fra l’UE, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altro

Riferimenti

12274/2013 – C7-0237/2013 – COM(2011)0846 – C7-0016/2012 – 2011/0410(CNS)

Consultazione del PE

20.1.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

DEVE

2.2.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

2.2.2012

REGI

2.2.2012

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

6.3.2012

REGI

27.2.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ricardo Cortés Lastra

25.1.2012

 

 

 

Esame in commissione

3.10.2013

 

 

 

Approvazione

21.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philippe Boulland, Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda

Deposito

27.1.2014