RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)
28.1.2014 - (COM(2013)0311 – C7‑0147/2013 – 2013/0162(COD)) - ***I
Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatore: Marie-Christine Vergiat
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)
(COM(2013)0311 – C7‑0147/2013 – 2013/0162(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0311),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0147/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013[1],
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],
– vista la lettera in data 5 novembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per la cultura e l'istruzione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0058/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Va osservato che nei trattati europei è ora fatto esplicito riferimento alle questioni culturali. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Va ricordato che i beni culturali sono destinatari di particolari tutele. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(4) La direttiva 93/7/CEE istituisce un sistema che permette agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, appartenenti alle categorie comuni di beni culturali di cui all'allegato della direttiva e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali23, nonché i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni. |
(4) La direttiva 93/7/CEE istituisce un sistema che permette agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, appartenenti alle categorie comuni di beni culturali di cui all'allegato della direttiva e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 200823, nonché i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni, e dei beni culturali provenienti da scavi illeciti. | |||||||||||||||||||||
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23 GU L 39 del 10.02.2009, pag. 1. |
23 Regolamento (CE) n.116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(11) È opportuno intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per favorire un'applicazione più efficace e uniforme della presente direttiva. A questo fine, occorre contemplare l'uso, da parte delle autorità centrali, del sistema di informazione del mercato interno (in appresso, "l'IMI") previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione24. È altresì opportuno che le altre autorità competenti degli Stati membri utilizzino, nella misura del possibile, lo stesso sistema. |
(11) È opportuno intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per favorire un'applicazione più efficace e uniforme della presente direttiva. A questo fine, occorre contemplare l'uso, da parte delle autorità centrali, del sistema di informazione del mercato interno (in appresso, "l'IMI") previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È altresì opportuno che le altre autorità competenti degli Stati membri utilizzino, nella misura del possibile, lo stesso sistema e che la autorità centrali degli Stati membri condividano informazioni sui beni culturali che hanno definito o classificati tesori nazionali e sugli oggetti classificati tesori nazionali che sono stati rubati o sono usciti illecitamente dal loro territorio, compresi i reperti provenienti dagli scavi clandestini. | |||||||||||||||||||||
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Al fine di migliorare l'applicazione della presente direttiva, è opportuno stabilire un quadro speciale nel sistema IMI per adeguarsi alla specificità dei beni culturali, come oggetti completamente diversi dagli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato; | |||||||||||||||||||||
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24 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1. |
24 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministsrativa attraverso il sistema di formazione del Mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(11 bis) Gli Stati membri sono invitati a presentare una definizione di "bene del patrimonio nazionale". | |||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(19 bis) Per l'attuazione agevole della presente direttiva è necessario istituire un comitato consultivo di esperti nazionali, che rappresenterà l'organismo che sarà coinvolto nell'adattamento del sistema IMI alle specifiche caratteristiche dei beni culturali, contribuirà allo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e identificherà eventuali problemi che potrebbero emergere nell'attuazione della presente direttiva. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo -1 (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Articolo -1 | |||||||||||||||||||||
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La presente direttiva si prefigge la restituzione dei beni culturali definiti o classificati da uno Stato membro tra i "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, anche quando provengono da scavi archeologici illeciti; la presente direttiva si applica indipendentemente dal fatto che l'oggetto in questione sia stato classificato o definito da uno Stato membro "bene del patrimonio nazionale" prima o dopo la sua sottrazione dal territorio di tale Stato membro. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
1) "bene culturale": un bene che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato ; |
1) "bene culturale": un bene che è qualificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, come uno dei "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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8 ter) "IMI": una sezione del sistema d'informazione del mercato interno specialmente adattata ai requisiti dei beni culturali. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto -1 (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 14 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'emendamento mira a ripristinare un articolo soppresso dalla Commissione. Vista la scarsa efficacia della direttiva 1993/7/CE, è necessario che il comitato continui a riunirsi regolarmente al fine di seguire l'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, concentrando l'attività in particolare sui punti citati in questo articolo. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 2013, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro è stata adottata per assicurare la tutela dei beni culturali, e in particolare del patrimonio nazionale, al momento della soppressione dei controlli alle frontiere interne dell'UE, il 1°gennaio 1993.
Temendo di essere sommersi da richieste di restituzione, gli Stati membri hanno adottato una legislazione piuttosto restrittiva e strettamente controllata.
Innanzitutto, solo i beni culturali classificati come "patrimonio nazionale" ai sensi dell’articolo 36 dei trattati possono essere oggetto di una restituzione, mentre l'articolo 1 ne dà una definizione che fa riferimento a un allegato piuttosto rigoroso delle categorie dei beni culturali classificati patrimonio nazionale che possono essere oggetto di un'azione di restituzione e, almeno per la maggior parte di essi, richiede d'altronde che rispettino limiti di antichità e di valore monetario.
Nel maggio 2013 la Commissione europea ha proposto una rifusione della direttiva del 1993, sulla base delle relazioni di valutazione della direttiva e, in particolare, della quarta relazione.
La valutazione d'impatto che accompagna la proposta di rifusione constata che, dal 1993, sono state messe in atto solo 15 azioni di restituzione: 3 fra il 1999 e il 2003, 6 fra il 2004 e il 2007 e 6 fra il 2008 e il 2011[1]; solo 7 di esse si sono effettivamente tradotte in restituzioni. Possiamo pertanto concludere che la direttiva del 1993 ha avuto un effetto limitato, anche se una restituzione può riguardare vari oggetti culturali, come avvenuto nel caso di una di esse, concernente 30 000 documenti d'archivio.
Queste cifre si riferiscono al numero di 46[2] restituzioni operate nel quadro di una procedura all'amichevole, ma anche alla quantità di beni culturali rubati o oggetto di traffici transfrontalieri. Così, fra il 2008 e il 2011, oltre 10 000 oggetti culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono stati ritrovati in Italia e in Romania e 365 in Grecia[3]. Allo stesso modo, fra il 2007 e il 2010, sono stati rilevati in media 8 000 reati[4] contro il patrimonio, concentrati in alcuni Stati membri: Francia[5], Germania, Polonia, Italia (che da soli rappresentano il 79% dei reati constati nel 2007), mentre la Repubblica Ceca è invece il principale Stato vittima di questo tipo di reati.
Stando alla Commissione, il traffico di beni culturali, e in particolare di tesori nazionali, è considerevolmente aumentato negli ultimi anni. In termini di entrate per la criminalità organizzata, esso è per importanza al terzo posto.
Le ragioni della scarsa efficacia
Per spiegare l'inefficacia della direttiva la Commissione propone tre ragioni: le condizioni poste nel caso dei beni classificati "patrimonio nazionale" per poter essere oggetto di una restituzione (categorie, limiti finanziari e di antichità), i brevi tempi per l'esercizio dell'azione di restituzione e per la prescrizione e il costo degli indennizzi.
Obiettivi della rifusione
L'obiettivo della rifusione è di aumentare la quantità delle restituzioni di beni culturali qualificati "patrimonio nazionale". A tal fine la Commissione propone di sopprimere l'allegato della direttiva del 1993 e di prorogare i termini relativi all'attuazione dell'azione di restituzione e alla prescrizione di detta azione.
Un altro obiettivo della rifusione è quello di ravvicinare la normativa degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di indennizzo del proprietario del bene oggetto della restituzione, imponendo l'onere della prova sul proprietario, e non più rinviando la questione alla legislazione degli Stati membri. Il proprietario del bene dovrà pertanto dimostrare di avere esercitato la dovuta diligenza al momento dell'acquisizione, vale a dire di aver intrapreso le opportune misure per assicurarsi dell'origine lecita del bene stesso. È pertanto ovvio che al proprietario, il più delle volte un agente del mercato dell'arte, sia richiesto di aver fatto il possibile per assicurarsi della liceità del bene culturale, prima di beneficiare di una compensazione.
La Commissione propone inoltre di migliorare la cooperazione fra le amministrazioni nazionali competenti in materia di restituzione di beni culturali, onde evitare quanto più possibile le procedure giudiziarie. A tal fine, propone che le suddette autorità ricorrano a un nuovo strumento di cooperazione amministrativa dell'Unione europea: il sistema d'informazione del mercato interno (IMI). Si tratta di uno strumento elettronico concepito per migliorare la comunicazione e la collaborazione fra le amministrazioni degli Stati membri nel quadro dell'attuazione della legislazione relativa al mercato interno. Il relatore ha messo in dubbio l'adeguatezza di tale strumento per quanto riguarda i beni culturali. Sembra che, fra gli strumenti esistenti nell'UE, l'IMI sia quello che meglio si adatta alle esigenze dell'attuazione della direttiva, fra l'altro grazie all'informazione sui beni culturali definiti o classificati patrimonio nazionale e sui beni culturali rubati, a un accesso a Internet sicurizzato e all'uso di tutte le lingue dell'Unione europea. Esso è inoltre accessibile a tutte le amministrazioni dei trenta paesi dello Spazio economico europeo (SEE).
Beni culturali – patrimonio nazionale
Si ricorda che, per natura, non esiste una definizione comune agli Stati membri di patrimonio nazionale dotato di valore artistico, storico e archeologico. Tale nozione rimanda all'articolo 36 del TFUE che consente agli Stati membri di tutelare determinati loro beni culturali.
Taluni Stati membri non hanno ritenuto utile dare la minima definizione di questa nozione, mentre in altri essa può assumere forme molto diverse, tenuto in particolare conto del patrimonio culturale molto diversificato negli Stati dell'UE.
L'allegato alla direttiva del 1993 non era volto a definire un patrimonio nazionale, bensì a determinare le categorie di patrimoni nazionali che possono essere oggetto di una richiesta di restituzione, fermo restando che le collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche o i beni culturali indicati negli inventari delle istituzioni ecclesiastiche[6] sono per la loro natura stessa integrati ai campi di applicazione della direttiva senza figurare nell'allegato.
La confusione è persistita a causa di un allegato pressoché identico a quello della direttiva, riportato nel regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, ma che riguarda l'insieme dei beni culturali e non il solo patrimonio nazionale.
Il ricorso alla nozione di beni culturali sembra spiegarsi essenzialmente con il riferimento alle Convenzioni dell'UNESCO del 1970, concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, e UNIDROIT del 1995, sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. Per questo motivo il relatore reputa che una modifica al titolo della direttiva, con un chiaro riferimento alla nozione di patrimonio nazionale, avrebbe avuto il merito di chiarire ulteriormente la situazione.
L'approccio "mercato interno"
La base giuridica della revisione proposta dalla Commissione rimane quella concernente il ravvicinamento delle legislazioni nazionali (articolo 114 del TFUE) e si inscrive nel quadro delle misure volte a stabilire o ad assicurare il funzionamento del mercato interno, come proposto dall'articolo 26 del TFUE cui l'articolo 114 si riferisce.
Il relatore ben comprende tale approccio che, come precisato sopra, ha ragioni storiche, tuttavia non si tratta solo di libera circolazione di beni, ma anche di tutela del patrimonio culturale. Pertanto, un riferimento all'articolo 167 del TFUE relativo all'azione dell'UE nel settore culturale, in particolare al suo paragrafo 2, concernente la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea, di cui i patrimoni nazionali sono parte, e la cooperazione fra Stati membri, avrebbe consentito un approccio più conforme alle ambizioni dell'UE in materia culturale.
La procedura di rifusione
Alla luce di quanto sopra, il vostro relatore condivide ampiamente la necessità di rivedere la direttiva, ma deplora il fatto che la Commissione abbia adottato la procedura di rifusione che limita i poteri di emendamento del Parlamento europeo e lo autorizza a modificare solo le parti della direttiva che la Commissione gli consente di modificare.
Nonostante dette constatazioni e difficoltà, il relatore propone degli emendamenti che, a suo parere, sono necessari per rafforzare gli obiettivi perseguiti dalla proposta di rifusione.
Il relatore propone di modificare l'articolo 1 della proposta di direttiva e di sopprimere nell'allegato solo i riferimenti ai limiti, finanziari o di antichità, e di attribuirgli un valore puramente indicativo.
Il relatore propone altresì di modificare la frase "un bene culturale classificato prima o dopo essere uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro", ritenendo che tale formulazione comporti insicurezza giuridica. Reputa che sia inoltre necessario fare riferimento ai beni culturali immessi sul mercato e provenienti da scavi illeciti.
Il relatore propone anche di modificare la frase introduttiva relativa alla buona fede, di cui all'articolo 9, onde eliminare determinate ambiguità giuridiche e individuare con chiarezza il nesso fra diritto al risarcimento e diligenza esercitata dal proprietario del bene culturale oggetto di un'azione di restituzione.
Vista la scarsa efficacia della direttiva del 1993, il relatore propone di mantenere il comitato incaricato di seguire l'applicazione di questo testo.
Il relatore propone inoltre che gli Stati membri rendano conto dell'attuazione della nuova direttiva entro un periodo di circa tre anni dall'adozione della presente revisione; ritiene che tale modifica sia necessaria affinché gli Stati membri e la Commissione possano, in collaborazione con il Parlamento europeo, discutere su come migliorare ulteriormente la realizzazione dell'obiettivo della presente revisione.
Il relatore propone inoltre emendamenti che riguardano l'IMI, volti a introdurre un chiaro riferimento al rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela dei dati personali.
Altri emendamenti proposti puntano semplicemente a instaurare una certa coerenza fra le disposizioni della direttiva e a facilitarne l'applicazione: è il caso degli emendamenti alle frasi introduttive 2 e 3 dell'articolo 4. Essi ristabiliscono in particolare l'obbligo degli Stati membri di condividere l'informazione in materia di restituzione.
Il relatore propone inoltre di emendare i considerando attinenti alle modifiche proposte a vari articoli.
Si propone infine di invitare gli Stati membri e l'UE a firmare e a ratificare le convenzioni dell'UNESCO e UNIDROIT concernenti i beni culturali.
- [1] Cfr. pag. 11 dello studio d'impatto; purtroppo, a differenza delle restituzioni in via amichevole, la Commissione non precisa quali siano gli Stati membri interessati.
- [2] Cfr. pag. 11 dello studio d'impatto.
- [3] Cfr. pagg. 9 e 12 dello studio d'impatto.
- [4] Cfr. pag. 9 dello studio d'impatto.
- [5] Nel periodo 2007-2009 i reati commessi in Francia sono diminuiti di circa il 50%, mentre lo sono di meno in Germania.
- [6] Articolo 1 della direttiva del 1993.
ALLEGATO : LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
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PARLAMENTO EUROPEO |
2009 - 2014 |
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Commissione giuridica
Doris Pack
Presidente, commissione per la cultura e l'istruzione
ASP 10E102
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro (rifusione) 2013/0162(COD) COM(2013)139
Signor Presidente,
La commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.
Il paragrafo 3 di detto articolo recita:
"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.
Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."
Sulla scorta del parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modificazioni sostanziali diverse da quelle che sono indicate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.
In conclusione, dopo aver discusso della questione nella riunione del 5 novembre 2013, la commissione giuridica, all'unanimità con 21 voti[1], raccomanda che la commissione per la cultura e l'istruzione, proceda in qualità di commissione competente per il merito, all'esame della proposta in linea con i suoi suggerimenti e in conformità dell'articolo 87.
(Formula di saluto)
Allegato
ALLEGATO : PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
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GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI |
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Bruxelles, 1º ottobre 2013
PARERE
ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio xxx (rifusione)
COM(2013)0311 del 31.5.2013 – 2013/0162(COD)
Con riferimento all’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare al punto 9 dello stesso, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ha tenuto il 4 luglio 2013 una riunione dedicata fra l'altro all’esame della succitata proposta della Commissione.
Nel corso dell'esame[1] della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla rifusione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, il gruppo ha di comune accordo constatato quanto segue:
1) Per quanto riguarda la motivazione, affinché sia redatta in piena conformità con le pertinenti disposizioni dell’accordo interistituzionale, sarebbe stato necessario che le disposizioni dell’atto precedente rimaste immutate vi fossero indicate con precisione, come previsto al punto 6.a)iii) dell’accordo.
2) Nella proposta di rifusione le seguenti parti del testo avrebbero dovuto essere contraddistinte su fondo grigio, generalmente utilizzato per individuare le modifiche di merito:
- al considerando 4, la soppressione della seconda, terza e quarta frase del terzo considerando della direttiva 93/7/CEE del seguente tenore: "che la realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo di applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali che pertanto l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi del suddetto articolo 36, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva";
- all’articolo 7, paragrafo 1, l’inserimento delle parole "l'autorità centrale di";
- all’articolo 9, la soppressione delle parole "che sia convinto" e l’aggiunta delle parole "dimostra che".
L'esame ha così permesso al gruppo di constatare di comune accordo che la proposta non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni invariate dell'atto precedente con le succitate modifiche sostanziali, il gruppo ha potuto inoltre constatare che la proposta si limita effettivamente a una semplice codificazione, senza modificare la sostanza degli atti che ne costituiscono l'oggetto.
C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENAGiureconsulto
Giureconsulto Direttore generale
- [1] Il gruppo disponeva delle versioni francese, inglese e tedesca della proposta e ha lavorato basandosi sulla versione francese, ossia la versione originale del documento di lavoro.
PROCEDURA
Titolo |
Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Rifusione) |
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Riferimenti |
COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
28.5.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
CULT 10.6.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 10.6.2013 |
JURI 10.6.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Marie-Christine Vergiat 25.6.2013 |
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Esame in commissione |
17.9.2013 |
27.11.2013 |
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Approvazione |
21.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 1 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Joanna Katarzyna Skrzydlewska |
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Deposito |
28.1.2014 |
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