RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)

28.1.2014 - (COM(2013)0311 – C7‑0147/2013 – 2013/0162(COD)) - ***I

Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatore: Marie-Christine Vergiat
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)


Procedura : 2013/0162(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0058/2014
Testi presentati :
A7-0058/2014
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (rifusione)

(COM(2013)0311 – C7‑0147/2013 – 2013/0162(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0311),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0147/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013[1],

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–   vista la lettera in data 5 novembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per la cultura e l'istruzione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0058/2014),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente di prendere misure per proteggere i beni culturali definiti o classificati come tesori nazionali nel quadro dell'apertura delle frontiere interne dell'Unione. Riconosce quindi la necessità per i beni culturali di usufruire di una speciale tutela nei confronti delle norme del mercato interno. Questo articolo fa quindi riferimento alla specificità dei beni culturali e all'eccezione culturale. Inoltre, l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottolinea che l'UE contribuisce allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto della loro diversità, e il paragrafo 2 del presente articolo è volto alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea di cui fanno parte i tesori nazionali. L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea incoraggia anche la cooperazione tra gli Stati membri nelle attività culturali dell'Unione.

mento

 

Motivazione

Va osservato che nei trattati europei è ora fatto esplicito riferimento alle questioni culturali.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di protezione dei beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico.

(2) Anche se il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato, i beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico non possono essere trattati alla stregua di qualsiasi altra merce, anche in considerazione degli impegni sottoscritti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Motivazione

Va ricordato che i beni culturali sono destinatari di particolari tutele.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La direttiva 93/7/CEE istituisce un sistema che permette agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, appartenenti alle categorie comuni di beni culturali di cui all'allegato della direttiva e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali23, nonché i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni.

(4) La direttiva 93/7/CEE istituisce un sistema che permette agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, appartenenti alle categorie comuni di beni culturali di cui all'allegato della direttiva e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 200823, nonché i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni, e dei beni culturali provenienti da scavi illeciti.

__________________

__________________

23 GU L 39 del 10.02.2009, pag. 1.

23 Regolamento (CE) n.116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il funzionamento della direttiva 93/7/CEE ha messo in luce i limiti del sistema destinato a ottenere la restituzione dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e rinvenuti nel territorio di un altro Stato membro.

(8) L'obiettivo della direttiva 93/7/CEE è quello di garantire la restituzione fisica dei beni culturali che sono classificati o definiti tesori nazionali allo Stato membro dal cui territorio gli oggetti sono usciti illecitamente. Il funzionamento di tale direttiva ha messo in luce i limiti del sistema destinato a ottenere la restituzione dei beni classificati come beni del patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e rinvenuti nel territorio di un altro Stato membro. Le relazioni nazionali sull'applicazione di tale direttiva ne hanno evidenziato l'applicazione poco frequente, dovuta in particolare alla limitazione del suo campo di applicazione, a seguito di vincoli imposti dall'Allegato a detta direttiva per quanto riguarda le categorie dei beni culturali coperti, le soglie che stabilisce in termini di età e di valore finanziario, e i termini troppo brevi per il completamento delle procedure e l'avvio di un ricorso.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È opportuno che gli Stati membri abbiano a disposizione un sistema che garantisca che l'uscita illecita di un bene culturale classificato come bene del patrimonio nazionale verso un altro Stato membro non presenti lo stesso rischio di quello della sua esportazione illecita al di fuori dell'Unione.

soppresso

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La presente direttiva deve estendere il proprio campo di applicazione a qualsiasi bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale avente un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato. In questo senso, è opportuno sopprimere il criterio di appartenenza a una delle categorie di cui all'allegato della direttiva 93/7/CEE e, di conseguenza, il suddetto allegato nonché il criterio di essere parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche. Il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di protezione dei beni culturali è riconosciuto dall'articolo 36 del trattato. In questo contesto, sono dunque indispensabili fiducia reciproca, spirito di cooperazione e mutua comprensione tra Stati membri.

(10) La presente direttiva deve estendere il proprio campo di applicazione a qualsiasi bene culturale designato o classificato da uno Stato membro come "bene del patrimonio nazionale avente un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato. La presente direttiva contempla pertanto beni culturali quali beni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico o valore scientifico, siano essi parte di collezioni pubbliche o di altro tipo oppure singoli elementi, purché siano classificati o definiti come beni del patrimonio nazionale. Inoltre, i beni culturali classificati o definiti come beni del patrimonio nazionale non devono rispettare le soglie di antichità e/o di valore per poter essere classificati beni da restituire a norma della presente direttiva. È auspicabile favore la fiducia reciproca, uno spirito di cooperazione e la reciproca comprensione tra gli Stati membri, in modo da impedire l'esportazione illegale di beni culturali all'interno e all'esterno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere invitati a definire la portata del termine "Tesoro nazionale" nel quadro dell'articolo 36 del trattato che riconosce la diversità dei regimi nazionali di protezione dei beni culturali.

 

Nello stesso spirito di cooperazione e di reciproca comprensione, e per favorire la restituzione dei beni culturali tra gli Stati membri, anche oltre l'applicazione della presente direttiva, sarebbe utile se gli Stati membri dell'Unione firmassero e ratificassero la Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È opportuno intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per favorire un'applicazione più efficace e uniforme della presente direttiva. A questo fine, occorre contemplare l'uso, da parte delle autorità centrali, del sistema di informazione del mercato interno (in appresso, "l'IMI") previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione24. È altresì opportuno che le altre autorità competenti degli Stati membri utilizzino, nella misura del possibile, lo stesso sistema.

(11) È opportuno intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per favorire un'applicazione più efficace e uniforme della presente direttiva. A questo fine, occorre contemplare l'uso, da parte delle autorità centrali, del sistema di informazione del mercato interno (in appresso, "l'IMI") previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È altresì opportuno che le altre autorità competenti degli Stati membri utilizzino, nella misura del possibile, lo stesso sistema e che la autorità centrali degli Stati membri condividano informazioni sui beni culturali che hanno definito o classificati tesori nazionali e sugli oggetti classificati tesori nazionali che sono stati rubati o sono usciti illecitamente dal loro territorio, compresi i reperti provenienti dagli scavi clandestini.

 

Al fine di migliorare l'applicazione della presente direttiva, è opportuno stabilire un quadro speciale nel sistema IMI per adeguarsi alla specificità dei beni culturali, come oggetti completamente diversi dagli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato;

_______________

_______________

24 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

24 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministsrativa attraverso il sistema di formazione del Mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Gli Stati membri sono invitati a presentare una definizione di "bene del patrimonio nazionale".

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di garantire la protezione dei dati personali, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti devono essere conformi alle norme enunciate nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati25 e, qualora sia utilizzato il sistema di informazione del mercato interno, nel regolamento (UE) n. 1024/2012.

(12) Al fine di garantire la protezione dei dati personali, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti devono essere conformi alle norme enunciate nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio25bis e qualora sia utilizzato il sistema di informazione del mercato interno nel regolamento (UE) n. 1024/2012. Le definizioni utilizzate nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano anche ai fini della presente direttiva e della cooperazione amministrativa e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

_______________

______________

25 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1.

25 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle presone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1).

 

25 bis Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli orgnanismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È altrettanto necessario portare il termine per esercitare l'azione di restituzione a tre anni a decorrere dalla data in cui lo Stato richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore. Per questioni di chiarezza, è opportuno precisare che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale dello Stato membro richiedente viene a conoscenza dei fatti.

(14) È altrettanto necessario portare il termine per esercitare l'azione di restituzione a tre anni a decorrere dalla data in cui lo Stato richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore. Per questioni di chiarezza, è opportuno precisare che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale dello Stato membro richiedente viene a conoscenza dei fatti. La direttiva 93/7/CEE prevede che, in ogni caso, l'azione di restituzione si prescrivesse entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale era uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte di collezioni pubbliche e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione è soggetta a un termine più lungo in determinate circostanze.

 

Gli Stati membri posso aver stabilito un regime di protezione speciale ai sensi della legislazione nazionale, mentre è opportuno continuare ad applicare gli altri termini di ricorso in materia di collezioni pubbliche e di inventari delle istituzioni.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) È inoltre opportuno garantire che tutti gli attori del mercato dei beni culturali mostrino diligenza nelle transazioni dei beni culturali. Le conseguenze dell'acquisizione di un bene culturale di provenienza illecita saranno davvero dissuasive solo se l'obbligo di restituire è accompagnato da quello di dimostrare l'esercizio, da parte del possessore del bene, della diligenza richiesta come condizione per ottenere un indennizzo. In questo senso, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di prevenzione e di lotta contro il traffico illecito di beni culturali, è opportuno stabilire per il possessore il dovere di dimostrare di aver esercitato la diligenza richiesta al momento dell'acquisizione del bene come condizione per ottenere un indennizzo, e stabilire l'impossibilità per il possessore di invocare la propria buona fede se non ha esercitato il livello di diligenza richiesta dalle circostanze del caso concreto.

(16) È inoltre opportuno fare in modo che tutti gli attori del mercato dei beni culturali mostrino tutta la necessaria diligenza per prevenire o impedire transazioni illecite a norma della legislazione di uno Stato membro. Le conseguenze dell'acquisizione di un bene culturale di origine illecita saranno davvero dissuasive solo se il pagamento di un'indennità compensatoria al possessore del bene restituito sia sottoposto all'obbligo di dimostrare l'esercizio, da parte del possessore del bene, della diligenza richiesta al momento dell'acquisizione del bene. Questa diligenza deve essere richiesta anche quando si sospetta che i beni culturali provengano da scavi illegali o non autorizzati.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) A tale scopo è altresì auspicabile che ogni persona, e in particolare ogni attore del mercato dei beni culturali abbia facilmente accesso alle informazioni pubbliche sui beni culturali definiti o classificati come beni del patrimonio nazionale dagli Stati membri. Gli Stati emmbri dovrebbero adottare le msiure adeguate per facilitare l'acecsso a tali informaizoni pubbliche, che dovrebbero essere pubblicate online. La banca dati dell'UNESCO sulle legislazioni nazionali del patrimonio culturale, creata nel 2005, può costituire un utile strumento informativo in quest'ambito.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Per l'attuazione agevole della presente direttiva è necessario istituire un comitato consultivo di esperti nazionali, che rappresenterà l'organismo che sarà coinvolto nell'adattamento del sistema IMI alle specifiche caratteristiche dei beni culturali, contribuirà allo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e identificherà eventuali problemi che potrebbero emergere nell'attuazione della presente direttiva.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -1

 

La presente direttiva si prefigge la restituzione dei beni culturali definiti o classificati da uno Stato membro tra i "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, anche quando provengono da scavi archeologici illeciti; la presente direttiva si applica indipendentemente dal fatto che l'oggetto in questione sia stato classificato o definito da uno Stato membro "bene del patrimonio nazionale" prima o dopo la sua sottrazione dal territorio di tale Stato membro.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) "bene culturale": un bene che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato ;

1) "bene culturale": un bene che è qualificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, come uno dei "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8) "collezioni pubbliche": le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro, che siano classificate come "pubbliche" conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione, a condizione che il suddetto ente sia di proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale, oppure che sia finanziato in modo significativo dagli stessi.

8) "collezioni pubbliche": le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro, che siano classificate come "pubbliche" conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione, a condizione che il suddetto ente sia di proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale, oppure che sia finanziato in modo significativo dagli stessi. Per "collezioni pubbliche" si intendono anche collezioni private, nella misura in cui sono riconosciute, approvate e controllate dalle autorità centrali dello Stato membro interessato.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter) "IMI": una sezione del sistema d'informazione del mercato interno specialmente adattata ai requisiti dei beni culturali.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 4 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1) diffondere tutte le informazioni relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal loro territorio figuranti nei loro registri o in qualsiasi dispositivo analogo;

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – comma 1 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3) facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro cinque mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;

3) facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro sei mesi dalla notifica prevista al punto 2. A tale scopo, lo Stato membro interpellato deve rispondere allo Stato membro richiedente al più presto possibile in modo che possa procedere con la verifica entro il termine di cui sopra. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli scambi d'informazioni avvengono mediante l'IMI.

Gli scambi d'informazioni, compresi quelli previsti all'articolo 4 concernenti beni usciti illecitamente, avvengono essenzialmente mediante l'IMI, nel rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela dei dati personali e della vita privata. Tuttavia, questo comma non preclude la possibilità per le competenti autorità centrali di ricorrere ad altri mezzi di informazione, oltre all'IMI, soprattutto quando saranno dettati dai passi specifici nel quadro di una procedura di restituzione.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 8) , e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 8, e dei beni degli inventari di istituzioni ecclesiastiche o di altre istituzioni religiose o laiche negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il possessore non può invocare la buona fede se non ha esercitato il livello di diligenza imposto dalle circostanze.

Il possessore non può esigere l'indennità se non ha esercitato il livello di diligenza imposto dalle circostanze.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a beni culturali diversi da quelli definiti all'articolo 1, punto 1) .

1. Ciascuno Stato membro può accettare di estendere l'obbligo della restituzione a beni culturali diversi da quelli definiti all'articolo 1, ivi compresi i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1º gennaio 1993.

2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1º gennaio 1993.

 

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni cinque anni, per la prima volta nel […] , una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni cinque anni, e per la prima volta entro e non oltre il 1° dicembre 2017, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva. Tale relazione è eventualmente accompagnata da proposte idonee.

2. Ogni cinque anni, e per la prima volta entro e non oltre il 1° luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva. Tale relazione è eventualmente accompagnata da proposte idonee di revisione della presente direttiva.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16

 

È istituito un comitato di esperti nazionali per esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva e , in particolare, l'adeguamento del sistema IMI alle specificità dei beni culturali, lo scambio di informazione fra Stati membri e le buone pratiche applicate dagli Stati membri stessi.

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare un articolo soppresso dalla Commissione. Vista la scarsa efficacia della direttiva 1993/7/CE, è necessario che il comitato continui a riunirsi regolarmente al fine di seguire l'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, concentrando l'attività in particolare sui punti citati in questo articolo.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli [seguenti: articolo 1, punto 1, articolo 4, primo comma, punto 3, articolo 4, quarto comma, articolo 6, terzo comma, articolo 7, articolo 9 e articolo 16] della presente direttiva entro dodici mesi dalla sua adozione.

Gli Stati membri provvedono a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 12 mesi dopo la data di adozione.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 2013, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro è stata adottata per assicurare la tutela dei beni culturali, e in particolare del patrimonio nazionale, al momento della soppressione dei controlli alle frontiere interne dell'UE, il 1°gennaio 1993.

Temendo di essere sommersi da richieste di restituzione, gli Stati membri hanno adottato una legislazione piuttosto restrittiva e strettamente controllata.

Innanzitutto, solo i beni culturali classificati come "patrimonio nazionale" ai sensi dell’articolo 36 dei trattati possono essere oggetto di una restituzione, mentre l'articolo 1 ne dà una definizione che fa riferimento a un allegato piuttosto rigoroso delle categorie dei beni culturali classificati patrimonio nazionale che possono essere oggetto di un'azione di restituzione e, almeno per la maggior parte di essi, richiede d'altronde che rispettino limiti di antichità e di valore monetario.

Nel maggio 2013 la Commissione europea ha proposto una rifusione della direttiva del 1993, sulla base delle relazioni di valutazione della direttiva e, in particolare, della quarta relazione.

La valutazione d'impatto che accompagna la proposta di rifusione constata che, dal 1993, sono state messe in atto solo 15 azioni di restituzione: 3 fra il 1999 e il 2003, 6 fra il 2004 e il 2007 e 6 fra il 2008 e il 2011[1]; solo 7 di esse si sono effettivamente tradotte in restituzioni. Possiamo pertanto concludere che la direttiva del 1993 ha avuto un effetto limitato, anche se una restituzione può riguardare vari oggetti culturali, come avvenuto nel caso di una di esse, concernente 30 000 documenti d'archivio.

Queste cifre si riferiscono al numero di 46[2] restituzioni operate nel quadro di una procedura all'amichevole, ma anche alla quantità di beni culturali rubati o oggetto di traffici transfrontalieri. Così, fra il 2008 e il 2011, oltre 10 000 oggetti culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono stati ritrovati in Italia e in Romania e 365 in Grecia[3]. Allo stesso modo, fra il 2007 e il 2010, sono stati rilevati in media 8 000 reati[4] contro il patrimonio, concentrati in alcuni Stati membri: Francia[5], Germania, Polonia, Italia (che da soli rappresentano il 79% dei reati constati nel 2007), mentre la Repubblica Ceca è invece il principale Stato vittima di questo tipo di reati.

Stando alla Commissione, il traffico di beni culturali, e in particolare di tesori nazionali, è considerevolmente aumentato negli ultimi anni. In termini di entrate per la criminalità organizzata, esso è per importanza al terzo posto.

Le ragioni della scarsa efficacia

Per spiegare l'inefficacia della direttiva la Commissione propone tre ragioni: le condizioni poste nel caso dei beni classificati "patrimonio nazionale" per poter essere oggetto di una restituzione (categorie, limiti finanziari e di antichità), i brevi tempi per l'esercizio dell'azione di restituzione e per la prescrizione e il costo degli indennizzi.

Obiettivi della rifusione

L'obiettivo della rifusione è di aumentare la quantità delle restituzioni di beni culturali qualificati "patrimonio nazionale". A tal fine la Commissione propone di sopprimere l'allegato della direttiva del 1993 e di prorogare i termini relativi all'attuazione dell'azione di restituzione e alla prescrizione di detta azione.

Un altro obiettivo della rifusione è quello di ravvicinare la normativa degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di indennizzo del proprietario del bene oggetto della restituzione, imponendo l'onere della prova sul proprietario, e non più rinviando la questione alla legislazione degli Stati membri. Il proprietario del bene dovrà pertanto dimostrare di avere esercitato la dovuta diligenza al momento dell'acquisizione, vale a dire di aver intrapreso le opportune misure per assicurarsi dell'origine lecita del bene stesso. È pertanto ovvio che al proprietario, il più delle volte un agente del mercato dell'arte, sia richiesto di aver fatto il possibile per assicurarsi della liceità del bene culturale, prima di beneficiare di una compensazione.

La Commissione propone inoltre di migliorare la cooperazione fra le amministrazioni nazionali competenti in materia di restituzione di beni culturali, onde evitare quanto più possibile le procedure giudiziarie. A tal fine, propone che le suddette autorità ricorrano a un nuovo strumento di cooperazione amministrativa dell'Unione europea: il sistema d'informazione del mercato interno (IMI). Si tratta di uno strumento elettronico concepito per migliorare la comunicazione e la collaborazione fra le amministrazioni degli Stati membri nel quadro dell'attuazione della legislazione relativa al mercato interno. Il relatore ha messo in dubbio l'adeguatezza di tale strumento per quanto riguarda i beni culturali. Sembra che, fra gli strumenti esistenti nell'UE, l'IMI sia quello che meglio si adatta alle esigenze dell'attuazione della direttiva, fra l'altro grazie all'informazione sui beni culturali definiti o classificati patrimonio nazionale e sui beni culturali rubati, a un accesso a Internet sicurizzato e all'uso di tutte le lingue dell'Unione europea. Esso è inoltre accessibile a tutte le amministrazioni dei trenta paesi dello Spazio economico europeo (SEE).

Beni culturali – patrimonio nazionale

Si ricorda che, per natura, non esiste una definizione comune agli Stati membri di patrimonio nazionale dotato di valore artistico, storico e archeologico. Tale nozione rimanda all'articolo 36 del TFUE che consente agli Stati membri di tutelare determinati loro beni culturali.

Taluni Stati membri non hanno ritenuto utile dare la minima definizione di questa nozione, mentre in altri essa può assumere forme molto diverse, tenuto in particolare conto del patrimonio culturale molto diversificato negli Stati dell'UE.

L'allegato alla direttiva del 1993 non era volto a definire un patrimonio nazionale, bensì a determinare le categorie di patrimoni nazionali che possono essere oggetto di una richiesta di restituzione, fermo restando che le collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche o i beni culturali indicati negli inventari delle istituzioni ecclesiastiche[6] sono per la loro natura stessa integrati ai campi di applicazione della direttiva senza figurare nell'allegato.

La confusione è persistita a causa di un allegato pressoché identico a quello della direttiva, riportato nel regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, ma che riguarda l'insieme dei beni culturali e non il solo patrimonio nazionale.

Il ricorso alla nozione di beni culturali sembra spiegarsi essenzialmente con il riferimento alle Convenzioni dell'UNESCO del 1970, concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, e UNIDROIT del 1995, sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. Per questo motivo il relatore reputa che una modifica al titolo della direttiva, con un chiaro riferimento alla nozione di patrimonio nazionale, avrebbe avuto il merito di chiarire ulteriormente la situazione.

L'approccio "mercato interno"

La base giuridica della revisione proposta dalla Commissione rimane quella concernente il ravvicinamento delle legislazioni nazionali (articolo 114 del TFUE) e si inscrive nel quadro delle misure volte a stabilire o ad assicurare il funzionamento del mercato interno, come proposto dall'articolo 26 del TFUE cui l'articolo 114 si riferisce.

Il relatore ben comprende tale approccio che, come precisato sopra, ha ragioni storiche, tuttavia non si tratta solo di libera circolazione di beni, ma anche di tutela del patrimonio culturale. Pertanto, un riferimento all'articolo 167 del TFUE relativo all'azione dell'UE nel settore culturale, in particolare al suo paragrafo 2, concernente la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea, di cui i patrimoni nazionali sono parte, e la cooperazione fra Stati membri, avrebbe consentito un approccio più conforme alle ambizioni dell'UE in materia culturale.

La procedura di rifusione

Alla luce di quanto sopra, il vostro relatore condivide ampiamente la necessità di rivedere la direttiva, ma deplora il fatto che la Commissione abbia adottato la procedura di rifusione che limita i poteri di emendamento del Parlamento europeo e lo autorizza a modificare solo le parti della direttiva che la Commissione gli consente di modificare.

Nonostante dette constatazioni e difficoltà, il relatore propone degli emendamenti che, a suo parere, sono necessari per rafforzare gli obiettivi perseguiti dalla proposta di rifusione.

Il relatore propone di modificare l'articolo 1 della proposta di direttiva e di sopprimere nell'allegato solo i riferimenti ai limiti, finanziari o di antichità, e di attribuirgli un valore puramente indicativo.

Il relatore propone altresì di modificare la frase "un bene culturale classificato prima o dopo essere uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro", ritenendo che tale formulazione comporti insicurezza giuridica. Reputa che sia inoltre necessario fare riferimento ai beni culturali immessi sul mercato e provenienti da scavi illeciti.

Il relatore propone anche di modificare la frase introduttiva relativa alla buona fede, di cui all'articolo 9, onde eliminare determinate ambiguità giuridiche e individuare con chiarezza il nesso fra diritto al risarcimento e diligenza esercitata dal proprietario del bene culturale oggetto di un'azione di restituzione.

Vista la scarsa efficacia della direttiva del 1993, il relatore propone di mantenere il comitato incaricato di seguire l'applicazione di questo testo.

Il relatore propone inoltre che gli Stati membri rendano conto dell'attuazione della nuova direttiva entro un periodo di circa tre anni dall'adozione della presente revisione; ritiene che tale modifica sia necessaria affinché gli Stati membri e la Commissione possano, in collaborazione con il Parlamento europeo, discutere su come migliorare ulteriormente la realizzazione dell'obiettivo della presente revisione.

Il relatore propone inoltre emendamenti che riguardano l'IMI, volti a introdurre un chiaro riferimento al rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela dei dati personali.

Altri emendamenti proposti puntano semplicemente a instaurare una certa coerenza fra le disposizioni della direttiva e a facilitarne l'applicazione: è il caso degli emendamenti alle frasi introduttive 2 e 3 dell'articolo 4. Essi ristabiliscono in particolare l'obbligo degli Stati membri di condividere l'informazione in materia di restituzione.

Il relatore propone inoltre di emendare i considerando attinenti alle modifiche proposte a vari articoli.

Si propone infine di invitare gli Stati membri e l'UE a firmare e a ratificare le convenzioni dell'UNESCO e UNIDROIT concernenti i beni culturali.

  • [1]  Cfr. pag. 11 dello studio d'impatto; purtroppo, a differenza delle restituzioni in via amichevole, la Commissione non precisa quali siano gli Stati membri interessati.
  • [2]  Cfr. pag. 11 dello studio d'impatto.
  • [3]  Cfr. pagg. 9 e 12 dello studio d'impatto.
  • [4]  Cfr. pag. 9 dello studio d'impatto.
  • [5]  Nel periodo 2007-2009 i reati commessi in Francia sono diminuiti di circa il 50%, mentre lo sono di meno in Germania.
  • [6]  Articolo 1 della direttiva del 1993.

ALLEGATO : LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

 

 

 

PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

Doris Pack

Presidente, commissione per la cultura e l'istruzione

ASP 10E102

Oggetto:     Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro (rifusione) 2013/0162(COD) COM(2013)139

Signor Presidente,

La commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."

Sulla scorta del parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modificazioni sostanziali diverse da quelle che sono indicate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

In conclusione, dopo aver discusso della questione nella riunione del 5 novembre 2013, la commissione giuridica, all'unanimità con 21 voti[1], raccomanda che la commissione per la cultura e l'istruzione, proceda in qualità di commissione competente per il merito, all'esame della proposta in linea con i suoi suggerimenti e in conformità dell'articolo 87.

(Formula di saluto)

Allegato

ALLEGATO : PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 1º ottobre 2013

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio xxx (rifusione)

COM(2013)0311 del 31.5.2013 – 2013/0162(COD)

Con riferimento all’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare al punto 9 dello stesso, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ha tenuto il 4 luglio 2013 una riunione dedicata fra l'altro all’esame della succitata proposta della Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla rifusione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, il gruppo ha di comune accordo constatato quanto segue:

1) Per quanto riguarda la motivazione, affinché sia redatta in piena conformità con le pertinenti disposizioni dell’accordo interistituzionale, sarebbe stato necessario che le disposizioni dell’atto precedente rimaste immutate vi fossero indicate con precisione, come previsto al punto 6.a)iii) dell’accordo.

2) Nella proposta di rifusione le seguenti parti del testo avrebbero dovuto essere contraddistinte su fondo grigio, generalmente utilizzato per individuare le modifiche di merito:

- al considerando 4, la soppressione della seconda, terza e quarta frase del terzo considerando della direttiva 93/7/CEE del seguente tenore: "che la realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo di applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali che pertanto l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi del suddetto articolo 36, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva";

- all’articolo 7, paragrafo 1, l’inserimento delle parole "l'autorità centrale di";

- all’articolo 9, la soppressione delle parole "che sia convinto" e l’aggiunta delle parole "dimostra che".

L'esame ha così permesso al gruppo di constatare di comune accordo che la proposta non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni invariate dell'atto precedente con le succitate modifiche sostanziali, il gruppo ha potuto inoltre constatare che la proposta si limita effettivamente a una semplice codificazione, senza modificare la sostanza degli atti che ne costituiscono l'oggetto.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENAGiureconsulto

        Giureconsulto      Direttore generale

  • [1]       Il gruppo disponeva delle versioni francese, inglese e tedesca della proposta e ha lavorato basandosi sulla versione francese, ossia la versione originale del documento di lavoro.

PROCEDURA

Titolo

Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Rifusione)

Riferimenti

COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.5.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CULT

10.6.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

10.6.2013

JURI

10.6.2013

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Marie-Christine Vergiat

25.6.2013

 

 

 

Esame in commissione

17.9.2013

27.11.2013

 

 

Approvazione

21.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Deposito

28.1.2014