RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

3.3.2014 - (COM(2013)0430 – C7‑0177/2013 – 2013/0202(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Frédéric Daerden


Procedura : 2013/0202(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0072/2014

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

(COM(2013)0430 – C7‑0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0430),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0177/2013),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0072/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di decisione

Visto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 149 e 14,

Emendamento  2

Proposta di decisione

Visto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 29 e 36,

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo19 ha approvato la proposta della Commissione per una strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva20. Il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell'UE a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata. I servizi pubblici per l'impiego (SPI) svolgono un ruolo cruciale per raggiungere l'obiettivo in materia di occupazione fissato dalla strategia Europa 2020, vale a dire un tasso di impiego del 75% tra donne e uomini di età compresa tra i 20 ed i 64 anni.

(1) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo19 ha approvato la proposta della Commissione per una strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva20. Il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata. I servizi pubblici per l'impiego (SPI) svolgono un ruolo cruciale in relazione al raggiungimento dell'obiettivo in materia di occupazione fissato dalla strategia Europa 2020, vale a dire un tasso di impiego del 75% tra donne e uomini di età compresa tra i 20 ed i 64 anni, in particolare attraverso la riduzione della disoccupazione giovanile.

__________________

__________________

19 Num. EUCO 13/10 del 17 giugno 2010

19 Num. EUCO 13/10 del 17 giugno 2010

20 Comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010)2020 del 3 marzo 2010

20 Comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010)2020 del 3 marzo 2010

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) I servizi pubblici per l'impiego sono servizi di interesse economico generale e sono disciplinati, in quanto tali, dall'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Peraltro, l'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che "ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito";

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Tali raccomandazioni risulterebbero più efficaci se supportate da una base fattuale più solida e da reazioni all'esito dell'attuazione delle politiche e della cooperazione tra gli SPI degli Stati membri. A tal fine la rete degli SPI istituita in forza della presente decisione dovrà prendere iniziative concrete quali, ad esempio, costituire sistemi comuni per la definizione di parametri di riferimento basati su elementi concreti, avviare corrispondenti attività di apprendimento reciproco, assicurare l'assistenza reciproca tra i membri della rete e attuare interventi di ampia portata per la modernizzazione degli SPI. Le conoscenze specifiche della rete e dei suoi singoli membri dovranno altresì essere impiegate per fornire elementi a sostegno dello sviluppo di politiche in materia di occupazione su richiesta del Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori (Consiglio EPSCO) e del comitato per l'occupazione (EMCO).

(4) Tali raccomandazioni risulterebbero più efficaci se supportate dal ricorso a una base fattuale più solida e da reazioni all'esito dell'attuazione delle politiche e della cooperazione tra gli SPI degli Stati membri. A tal fine la rete di SPI istituita in forza della presente decisione dovrebbe realizzare iniziative concrete quali, ad esempio, costituire sistemi comuni per la definizione di parametri di riferimento basati su elementi concreti, avviare corrispondenti attività di apprendimento reciproco, assicurare l'assistenza reciproca tra i suoi membri e attuare interventi strategici per la modernizzazione degli SPI. Le conoscenze specifiche della rete di SPI e dei suoi membri dovrebbero altresì essere impiegate per fornire elementi a sostegno dello sviluppo di politiche in materia di occupazione incentrate nello specifico sulla lotta all'elevato tasso di disoccupazione tra i gruppi vulnerabili e i giovani in particolare, su richiesta del Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori (Consiglio EPSCO), del comitato per l'occupazione (EMCO) e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Durante la sessione informale del Consiglio EPSCO è stato riconosciuto che una cooperazione tra gli SPI più stretta e mirata consentirebbe di migliorare la condivisione di pratiche ottimali ed è stata richiesta una proposta dettagliata per un'iniziativa di "riferimento nel campo dell'apprendimento".

(5) Una cooperazione tra gli SPI più stretta e mirata consentirebbe di migliorare la condivisione di pratiche ottimali e quindi dovrebbe essere richiesta una proposta dettagliata per un'iniziativa di "riferimento nel campo dell'apprendimento".

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La rete di SPI istituita a norma della presente decisione dovrà operare in stretta cooperazione con l'EMCO, secondo quanto stabilito dall'articolo 150 del TFUE, e contribuire ai lavori di quest'ultimo fornendo concreti elementi di prova e rapporti sull'attuazione delle politiche in questo campo. I contribuiti da parte della rete degli SPI al Consiglio saranno inviati tramite l'EMCO. I decisori a livello nazionale e di Unione possono in particolare avvalersi delle conoscenze congiunte della rete di SPI sulla realizzazione di politiche in materia di occupazione e sull'analisi comparativa degli SPI per valutare e definire le politiche in materia di occupazione.

(6) La rete di SPI istituita a norma della presente decisione dovrebbe operare in stretta cooperazione con l'EMCO, secondo quanto stabilito dall'articolo 150 del TFUE, soprattutto al livello dei rispettivi segretariati, e contribuire ai lavori dell'EMCO fornendo concreti elementi di prova e relazioni sull'attuazione delle politiche in questo campo. I contribuiti da parte della rete di SPI al Parlamento e al Consiglio dovranno essere inviati tramite l'EMCO senza alcuna modifica e accompagnati dalle osservazioni eventualmente opportune. I decisori a livello nazionale e di Unione possono in particolare avvalersi delle conoscenze della rete di SPI sulla realizzazione di politiche in materia di occupazione, unite all'analisi comparativa degli SPI, per valutare e definire le politiche in materia di occupazione, così da contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici per paese e alla promozione del tasso di occupazione, affrontando il problema delle offerte di lavoro non soddisfatte. L'EMCO terrà altresì informata la rete di SPI in merito alle sue attività.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Le politiche pubbliche sono caratterizzate da processi composti da una fase di concezione e una di attuazione. In tale contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, quali colegislatori finali, dovrebbero avere una visione delle due prospettive. Se da un lato l'EMCO si occupa della fase di concezione, la rete di SPI dovrebbe concentrarsi su quella di attuazione delle politiche pubbliche in materia di occupazione. Lo scambio reciproco di informazioni tra l'EMCO e la rete di SPI è essenziale nel contesto in esame. Laddove l'EMCO dovesse avere la possibilità di formulare osservazioni sui contributi della rete di SPI, non dovrebbe essergli consentito di modificarli. Allo stesso modo non dovrebbe sussistere alcun meccanismo di approvazione delle relazioni o dei programmi annuali di lavoro da parte dell'EMCO. Tuttavia, i segretariati dei due organi dovrebbero cooperare strettamente.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La rete di SPI dovrà contribuire all'attuazione di iniziative strategiche nel settore dell'occupazione, come disposto dalla raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani. La rete potrà inoltre sostenere iniziative intese ad agevolare la transizione dall'istruzione e dalla formazione all'occupazione, anche migliorando la trasparenza di competenze e qualifiche.

(7) La rete di SPI dovrebbe contribuire all'attuazione di iniziative strategiche nel settore dell'occupazione, come disposto dalla raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani. La rete di SPI dovrebbe definire e condividere le migliori pratiche sull'identificazione dei i giovani disoccupati che non seguono corsi di istruzione o formazione (NEET) e sullo sviluppo di iniziative atte a garantire che i giovani in questione acquisiscano le competenze necessarie per entrare e rimanere nel mercato del lavoro. La rete di SPI potrà inoltre sostenere iniziative intese ad agevolare la transizione dall'istruzione e dalla formazione all'occupazione, a prestare consulenza su tirocini e proseguimento del percorso di studi alle persone in cerca di lavoro, nonché a promuovere gli apprendistati e l'apprendimento sul lavoro, migliorando la trasparenza di competenze e qualifiche necessarie per soddisfare le esigenze e i requisiti dei datori di lavoro.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Il 16 gennaio 2013 il Parlamento ha approvato una risoluzione sull'istituzione di una garanzia per i giovani di cui si dovrebbe tenere conto in sede di redazione di qualsiasi nuovo testo legislativo che abbia un impatto sul mercato del lavoro.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e pratiche ottimali in ogni area di competenza degli SPI, l'analisi comparativa e attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego. L'istituzione di questa rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le pratiche ottimali. Grazie a tali risultati i membri della rete saranno posti in grado di definire la forma e l'organizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative condotte dalla rete miglioreranno l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa.

(8) La rete di SPI dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e pratiche ottimali in ogni area di competenza degli SPI, elaborare analisi comparative e attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'erogazione di servizi per l'impiego. L'istituzione di questa rete renderà possibile un confronto globale di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le pratiche ottimali e le strutture operative dei servizi per l'impiego negli Stati membri. Tenendo conto di tali risultati i membri dovrebbero essere in grado di definire la forma e l'erogazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità, garantendo così una migliore corrispondenza delle competenze e delle qualifiche delle persone in cerca di lavoro con le esigenze dei datori di lavoro. Le iniziative condotte dalla rete di SPI dovrebbero migliorare l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa. La rete di SPI dovrebbe altresì cooperare con altri fornitori di servizi per l'impiego.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) In ragione della varietà dei modelli, dei compiti e delle forme di erogazione dei servizi da parte degli SPI, spetta a ciascuno Stato membro nominare un membro per il consiglio direttivo della rete di SPI, da reperire fra i dirigenti dei rispettivi servizi pubblici dell'impiego. Ove applicabile, in seno al consiglio il membro dovrà rappresentare gli altri servizi pubblici per l'impiego dello Stato membro di origine. I membri nominati avranno facoltà di prendere decisioni per conto delle rispettive organizzazioni di appartenenza. Al fine di garantire che tutti gli SPI siano coinvolti nei lavori della rete le attività saranno aperte a partecipanti ad ogni livello.

(10) In ragione della varietà dei modelli, dei compiti e delle forme di erogazione dei servizi da parte degli SPI, spetta a ciascuno Stato membro nominare un membro titolare e uno o più supplenti del consiglio direttivo della rete di SPI, da reperire fra i dirigenti dei rispettivi servizi pubblici dell'impiego. Ove applicabile, in seno al consiglio il membro titolare e/o i supplenti dovrebbero rappresentare gli altri servizi pubblici per l'impiego dello Stato membro in questione. I membri nominati avranno facoltà di prendere decisioni per conto delle rispettive organizzazioni di appartenenza. Al fine di garantire che tutti gli SPI siano coinvolti nei lavori della rete di SPI le attività saranno aperte a partecipanti ad ogni livello.

 

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Al fine di rendere il comune lavoro degli SPI più conforme alla realtà del mercato del lavoro, è opportuno che Eurostat disponga in tempo reale dei dati relativi alla disoccupazione al livello NUTS 3.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Articolo 1 – Titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Istituzione

Oggetto

Emendamento  15

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

E' istituita una rete europea di servizi pubblici per l'impiego (SPI), nel seguito denominata "la rete", per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2020. La rete condurrà le iniziative di cui all'articolo 3.

È istituita una rete europea di servizi pubblici per l'impiego (SPI) ("la rete"), per il periodo dal [primo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea] al 31 dicembre 2020. La rete realizza le iniziative di cui all'articolo 3.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 2, lettere a e b

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) i servizi pubblici per l'impiego designati dagli Stati membri, e

a) i servizi pubblici per l'impiego designati dai singoli Stati membri, e

b) la Commissione

b) la Commissione

Gli Stati membri in cui siano presenti servizi pubblici per l'impiego regionali autonomi sono tenuti a garantire che questi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete.

Gli Stati membri che possiedano servizi pubblici per l'impiego locali o regionali autonomi sono tenuti a garantire che tali servizi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete nonché a definire l'autorità pubblica competente incaricata di istituire e gestire gli SPI. Laddove per motivi costituzionali non sia possibile individuare un'unica autorità pubblica, lo Stato membro stabilisce quali siano le autorità pubbliche competenti. Ogni Stato membro dispone di un voto nella rete, indipendentemente dal numero di servizi pubblici per l'impiego locali o regionali individuati. I rappresentanti dei servizi pubblici per l'impiego nazionali si impegnano il più possibile per garantire che i pareri e le esperienze delle autorità locali e regionali siano tenuti in considerazione nell'ambito delle attività della rete, e che tali autorità siano tenute al corrente delle attività stesse.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Definizioni

 

Ai fini della presente decisione si applica la definizione seguente: "riferimento nel campo dell'apprendimento", la creazione di un nesso sistematico e integrato tra le attività di confronto incrociato e di apprendimento reciproco, raggiunta mediante identificazione dei risultati positivi nei settori di attività chiave attraverso un confronto basato su indicatori, sull'individuazione delle buone pratiche e sulla condivisione di esperienze e migliori pratiche attraverso il processo di apprendimento;

Emendamento  18

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) attuare la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed il conseguimento dei suoi principali obiettivi, in particolar modo quelli relativi all'impiego;

a) attuare le pertinenti politiche dell'Unione, compresa la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed il conseguimento dei suoi principali obiettivi, in particolar modo quelli relativi all'impiego, ad esempio attraverso una maggiore cooperazione su specifiche iniziative per la modernizzazione degli SPI;

Emendamento  19

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) sostenere i gruppi sociali più vulnerabili caratterizzati da tassi di disoccupazione elevati, specialmente i lavoratori più anziani e i NEET, attraverso il controllo e il sostegno dell'attuazione di iniziative come la garanzia per i giovani;

Emendamento  20

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) promuovere il lavoro dignitoso e sostenibile;

Emendamento  21

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro nell'Unione;

b) migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro nell'Unione confrontando la prestazione dei servizi pubblici per l'impiego con appositi parametri di riferimento;

Emendamento  22

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) creare una corrispondenza tra competenze ed esigenze di lavoratori e datori di lavoro;

Emendamento  23

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) migliorare l'integrazione dei mercati del lavoro;

c) identificare le migliori pratiche e migliorare l'integrazione dei mercati del lavoro;

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) incrementare la mobilità geografica e professionale;

d) incrementare la mobilità geografica e professionale volontaria, senza dumping sociale, nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile;

 

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) incrementare l'impegno degli Stati membri a livello di "riferimento nel campo dell'apprendimento" per attuare più efficacemente le migliori pratiche di successo;

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) identificare le lacune a livello di competenze e fornire informazioni in merito alla portata e ai settori cui si riferiscono;

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater) contribuire alla valutazione e all'analisi, allo scopo di introdurre le iniziative politiche riguardanti il mercato del lavoro necessarie nel breve termine.

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici per l'impiego a livello europeo sistemi per la definizione di parametri di riferimento basati su elementi concreti, che si fondino sull'uso di indicatori quantitativi e qualitativi per valutare le prestazioni degli SPI e raccogliere dati per individuare un idoneo veicolo di apprendimento reciproco. Essa partecipa inoltre attivamente all'attuazione di queste iniziative mediante la condivisione di dati, conoscenze e pratiche;

a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici per l'impiego a livello europeo sistemi di riferimento nel campo dell'apprendimento basati su elementi concreti, che si fondino sull'uso di indicatori quantitativi e qualitativi per valutare le prestazioni degli SPI e raccogliere dati da tutti gli Stati membri per individuare un idoneo veicolo di apprendimento reciproco. La rete partecipa inoltre attivamente all'attuazione di queste iniziative mediante la condivisione di dati, conoscenze e migliori pratiche. Lo scopo non deve in nessun caso essere quello di stilare una "classifica" degli SPI in termini di prestazioni, ma piuttosto quello di facilitare l'apprendimento sulla base di una metodologia comune.

 

(La sostituzione di "sistemi per la definizione di parametri" con "sistemi di riferimento nel campo dell'apprendimento" si applica all'intero testo legislativo in esame).

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) adotta ed attua un piano per modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale;

c) adotta ed attua un piano per modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale, in linea con gli obiettivi generali in ambito sociale, promuovendo l'apprendimento reciproco nonché migliorando la capacità e l'efficienza dei servizi;

Emendamento  30

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) redige rapporti nel settore dell'impiego, su richiesta del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa;

d) redige relazioni nel settore dell'impiego, su richiesta del Consiglio, della Commissione o del Parlamento europeo, oppure di propria iniziativa;

Emendamento  31

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) contribuisce all'attuazione di iniziative nel campo dell'occupazione.

e) contribuisce all'attuazione di iniziative nei campi sociale e dell'occupazione.

Emendamento  32

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) definisce e condivide le migliori pratiche in materia di identificazione dei NEET e di sviluppo di iniziative volte a garantire che i giovani in questione acquisiscano le competenze necessarie per entrare e rimanere nel mercato del lavoro.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter) valuta l'impatto dell'attuazione delle normative in relazione alla mobilità dei lavoratori dell'Unione sui mercati del lavoro degli Stati membri.

Emendamento  34

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La rete stabilisce un meccanismo di rendicontazione rispetto alle iniziative 3,1a e 3,1b. In forza della presente disposizione i membri della rete sono tenuti a presentare relazioni sulla loro attività con cadenza annuale.

2. La rete stabilisce un meccanismo di rendicontazione rispetto a tutte le iniziative di cui al paragrafo 1. In virtù di tale meccanismo i membri sono tenuti a presentare alla rete relazioni sulla loro attività con cadenza annuale.

Emendamento  35

Proposta di decisione

Articolo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La rete coopera con le parti sociali, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e negli incontri della rete e scambiando informazioni e dati.

1. La rete coopera, esclusivamente di propria iniziativa, con i vari soggetti del mercato del lavoro, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego come ad esempio, se del caso, le parti sociali, le organizzazioni rappresentative di disoccupati o gruppi vulnerabili, le organizzazioni non governative (ONG) operanti nel campo dell'occupazione, le autorità locali e regionali, la rete europea per le politiche in materia di orientamento permanente, i servizi per l'impiego privati e gli ispettorati nazionali del lavoro, coinvolgendoli nelle attività e negli incontri della rete nonché scambiando informazioni e dati.

Emendamento  36

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La rete è retta da un consiglio direttivo per il quale ciascuno Stato membro dovrà nominare un membro proveniente dalla dirigenza dei rispettivi servizi pubblici per l'impiego nonché un supplente. La Commissione nomina un membro e un supplente per il consiglio direttivo. I supplenti sostituiscono i membri ogniqualvolta ciò si renda necessario.

1. La rete è retta da un consiglio direttivo per il quale ciascuno Stato membro nomina un membro titolare e uno o più supplenti provenienti dalla dirigenza dei rispettivi servizi pubblici per l'impiego, nel rispetto del ruolo delle autorità locali e regionali, quale illustrato al terzo comma dell'articolo 1, e in linea con il grado di accentramento delle competenze per le politiche in materia di occupazione nello Stato membro interessato. La Commissione nomina un membro e un supplente per il consiglio direttivo. I supplenti sostituiscono o accompagnano i membri titolari, senza diritti di voto aggiuntivi, ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Emendamento  37

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio direttivo adotta all'unanimità il regolamento interno che include, tra l'altro, disposizioni sulle modalità di decisione del consiglio direttivo e sulla nomina e durata dell'incarico del presidente e dei vice-presidenti della rete. Il consiglio direttivo decide a maggioranza il programma di lavoro annuale, che comprende la costituzione di gruppi di lavoro e la scelta del regime linguistico delle riunioni della rete ed adotta il rapporto annuale della rete, che dovrà essere pubblicato.

3. Il consiglio direttivo adotta all'unanimità il regolamento interno che include, tra l'altro, disposizioni sulle modalità di decisione del consiglio direttivo e sulla nomina e durata dell'incarico del presidente e dei vice-presidenti della rete. Il consiglio direttivo decide a maggioranza il programma di lavoro annuale, anche per quanto riguarda le regole per l'istituzione di gruppi di lavoro, la scelta del regime linguistico delle riunioni della rete e le regole applicabili alla trasmissione della relazione annuale della rete. Quest'ultima, oltre a essere pubblicata, è trasmessa al Consiglio nonché, a fini di valutazione, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo.

Emendamento  38

Proposta di decisione

Articolo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per il cambiamento sociale e l'innovazione, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)

Emendamento  39

Proposta di decisione

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Adozione di un quadro generale

Adozione di un quadro tecnico

In conformità dell'articolo 8 la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati che definiranno un approccio generale per l'attuazione delle iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco di cui all'articolo 3.1, che comprendano la metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni degli SPI, lo strumento di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 riguardo a un quadro tecnico per l'attuazione delle iniziative di riferimento nel campo dell'apprendimento e per l'apprendimento reciproco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che comprendano la metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni degli SPI, lo strumento di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative. L'attuazione delle restanti iniziative di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compete alla rete.

 

(La sostituzione di "generale" con "tecnico" si applica all'intero testo legislativo in esame).

Emendamento  40

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato ovvero se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  41

Proposta di decisione

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quattro anni dopo la sua entrata in vigore la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione dovrà stabilire in che misura la rete abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e se abbia assolto le sue funzioni.

Due anni dopo la sua entrata in vigore la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione stabilisce in particolare in che misura la rete abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e se ha assolto le sue funzioni. Ove necessario la Commissione presenta una proposta di revisione della presente decisione.

MOTIVAZIONE

Nel contesto della crisi economica e della disoccupazione che l'accompagna, oltre che per effetto della trasformazione dei mercati nazionali dell'occupazione a causa delle evoluzioni tecnologiche o delle mutevoli esigenze di manodopera ovvero delle trasformazioni delle carriere (mobilità tra settori o geografica, interruzioni e riprese della carriera), i compiti e le modalità di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego si sono trasformati.

In virtù dell'impegno assunto dagli Stati membri in vista di un miglior coordinamento delle rispettive politiche economiche e occupazionali in seno all'Unione, devono essere attivati tutti gli strumenti possibili affinché l'Unione accompagni la trasformazione in atto.

Nell'ambito del semestre europeo, ad esempio, gli Stati membri raffrontano i rispettivi orientamenti in materia di politiche pubbliche dell'occupazione, soprattutto dal punto di vista finanziario, al fine di definire quali si adattino a ciascuno Stato membro in funzione della situazione economica dello stesso e di quella degli altri per pervenire all'obiettivo numerico della strategia UE 2020 (tasso di occupazione del 75% per la popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni).

Al di là della scelta strategica di una politica pubblica piuttosto di un'altra, un elemento essenziale dell'efficacia in tal senso è la corretta applicazione, ed è a questo stadio che intervengono i servizi pubblici per l'impiego.

Il relatore approva quindi l'iniziativa adottata dalla Commissione per formalizzare a una rete preesistente di rappresentanti di tali servizi pubblici per l'impiego nazionali in modo che possano raffrontare, sulla base di precisi dati quantitativi, l'efficacia delle misure adottate sul mercato del lavoro che devono attuare nei rispettivi Stati membri.

A seguito di tale raffronto, i vantaggi e le debolezze dell'una o dell'altra misura possono essere successivamente oggettivati e integrati dai vari membri nelle rispettive attività.

Per il relatore, tale cooperazione può essere migliorata attraverso:

•   l'aggiunta agli obiettivi riguardanti la particolare attenzione richiesta per la lotta contro la disoccupazione giovanile della promozione dell'occupazione duratura o della lotta contro il dumping sociale;

•   il coinvolgimento delle parti sociali e degli ispettorati nazionali del lavoro;

•   il rispetto dell'organizzazione delle competenze nei vari Stati membri.

Al di là degli elementi di fondo citati, il relatore non ritiene che, su un piano esclusivamente tecnico, si possa procedere alla un'adozione che consenta di attuare concretamente lo strumento entro il 1° gennaio 2014; si impegna tuttavia a farlo adottare il più presto possibile. In ogni caso modificherà tutti gli elementi del testo in un'ottica di coerenza con altre negoziazioni riguardanti basi giuridiche o di bilancio (PSCI/EASI).

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Pervenche Berès

Presidente

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013)04302013/0202(COD))

Signor Presidente,

con lettera del 12 dicembre 2013 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, sull'opportunità di aggiungere l'articolo 14 del TFUE come seconda base giuridica della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013)0430).

I. Contesto generale

Il 16 giugno 2013 la Commissione ha pubblicato una proposta di decisione su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (COM(2013)0430, "la decisione"), avente l'articolo 149 del TFUE quale base giuridica.

Il 9 dicembre 2013 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, ha approvato la propria relazione, incluso l'emendamento 1 proposto dal relatore, Frédéric Daerden, inteso ad aggiungere l'articolo 14 del TFUE quale seconda base giuridica.

Con lettera del 12 dicembre 2013 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, di esprimere il suo parere sull'opportunità della base giuridica, e di indicare in particolare:

•   se l'articolo 149 del TFUE costituisce l'unica base giuridica appropriata; e

•   se gli articoli 149 e 14 del TFUE possono essere adottati come base giuridica congiunta della proposta di decisione.

II. La proposta

La proposta di decisione è intesa a rafforzare la cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) degli Stati membri. Compito degli SPI è attuare politiche attive del mercato del lavoro ed erogare servizi per l'impiego nell'interesse pubblico. Tali servizi fanno capo a ministeri, enti pubblici o organizzazioni di diritto pubblico pertinenti in questo settore. Il rafforzamento della cooperazione tra gli SPI nell'Unione è stato riconosciuto quale elemento decisivo per raggiungere gli obiettivi in tema di occupazione stabiliti dalla Strategia Europa 2020. Secondo quanto indicato nella relazione della proposta, essa rappresenta una misura di incentivazione ai sensi dell'articolo 149.

III. Le basi giuridiche proposte

La base giuridica unica proposta dalla Commissione per la decisione in oggetto è l'articolo 149 del TFUE. Tale articolo recita:

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.

La relazione approvata dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali intende aggiungere una seconda base giuridica, l'articolo 14 del TFUE. Tale articolo recita:

Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

IV. La giurisprudenza

Secondo una giurisprudenza costante, la scelta del fondamento normativo di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto[1].

In linea di principio, un atto deve fondarsi su un'unica base giuridica. Se l'esame dello scopo e del contenuto di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente, che rientra nell'ambito di basi giuridiche diverse, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, tale atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante[2].

Un atto può essere fondato su una duplice base giuridica soltanto se persegue contemporaneamente più obiettivi o ha più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro[3], a condizione che le procedure previste relativamente all'una e all'altra base giuridica non siano incompatibili[4].

V. Analisi della proposta di decisione su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego

Al fine di determinare la base giuridica corretta per il caso in esame, è necessario esaminare la finalità e il contenuto dell'atto proposto. La proposta giuridica si configura quale misura di incentivazione intesa a rafforzare la cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri. Essa mira ad ampliare, rafforzare e consolidare le iniziative in corso, a beneficio di tutti gli SPI.

A tal fine, si propone di istituire una rete di SPI più formale che dovrebbe attuare iniziative sotto forma di misure di incentivazione intese a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'occupazione. Tale struttura costituirebbe il prerequisito per migliorare il potenziale della rete di contribuire a sviluppare provvedimenti di attuazione innovativi e basati su elementi concreti, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Consentirebbe inoltre di agevolare l'attuazione dei progetti concernenti il mercato del lavoro finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE).

L'articolo 149 del TFUE costituisce la base giuridica delle misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri nel settore dell'occupazione. La procedura prevista da questa base giuridica è la procedura legislativa ordinaria. In questa misura, la finalità e il contenuto della decisione sembrano essere una chiara attuazione dell'articolo 149 del TFUE, ragione per cui tale base giuridica è appropriata ai fini della decisione.

L'articolo 14 del TFUE riguarda i servizi di interesse economico generale. L'aggiunta di questo articolo quale seconda base giuridica è prevista dall'emendamento 2 presentato dal relatore, che fa riferimento all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali, che recita:

"al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati".

È tuttavia opportuno ricordare che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE non costituisce una base giuridica.

La procedura prevista per l'adozione di misure a norma dell'articolo 14 è la procedura legislativa ordinaria, e sarebbe pertanto compatibile con l'articolo 149 del TFUE. Tuttavia è importante sottolineare che l'articolo 14 del TFUE fa esplicito riferimento all'adozione di regolamenti, mentre la misura in questione è una decisione. L'articolo 14 del TFUE non può pertanto costituire la base giuridica dell'atto proposto, a meno che la forma dello stesso non venga modificata.

Per quanto concerne il contenuto della decisione, non vi è alcun dubbio che i servizi pubblici per l'impiego oggetto della decisione costituiscano servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 14 del TFUE. Ciò non viene in alcun modo messo in discussione dalla proposta. Va sottolineato che l'articolo 14 del TFUE è finalizzato a stabilire i principi e a fissare le condizioni alla base del funzionamento di tali servizi (in particolare le condizioni economiche e finanziarie), che consentano loro di assolvere i propri compiti, nel rispetto delle competenze di base degli Stati membri in questo ambito.

Si deve pertanto concludere che l'obiettivo dell'articolo 14 del TFUE non è quello di istituire una rete di cooperazione o di stabilire misure di incentivazione analoghe a quelle previste dalla proposta di decisione. Poiché l'articolo 149 del TFUE fornisce già una base giuridica specifica per il tipo di misure di incentivazione previste dalla decisione, l'aggiunta di una seconda base giuridica non appare né necessaria né, più in generale, giustificata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, in quanto la proposta di decisione può fondarsi nella sua totalità sull'articolo 149.

VI. Conclusione e raccomandazione

La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 21 gennaio 2014. In tale riunione la commissione ha deciso, all'unanimità[5], di raccomandare che la proposta di decisione su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego si basi sul solo articolo 149 del TFUE quale unica base giuridica appropriata.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Causa C-440/05, Commissione/Consiglio (Raccolta 2007, pag. I-9097).
  • [2]  Causa C-137/12, Commissione/Consiglio, sentenza (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013, punto 53.
  • [3]  Causa C-411/06, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio (Raccolta 2009, pag. I-07585, punto 47).
  • [4]  Causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("biossido di titanio") (Raccolta 1991, pag. I-2867, punti 17-25).
  • [5]  Erano presenti al momento della votazione finale: Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepresidente/relatore per parere), Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka.

PROCEDURA

Titolo

Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

Riferimenti

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)

Presentazione della proposta al PE

17.6.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

1.7.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

1.7.2013

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

27.6.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Frédéric Daerden

12.6.2013

 

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

21.1.2014

 

 

 

Esame in commissione

10.10.2013

26.11.2013

5.12.2013

 

Approvazione

9.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Philippe De Backer, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer

Deposito

31.1.2014