RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)
3.3.2014 - (COM(2013)0430 – C7‑0177/2013 – 2013/0202(COD)) - ***I
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Frédéric Daerden
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)
(COM(2013)0430 – C7‑0177/2013 – 2013/0202(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0430),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0177/2013),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0072/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di decisione Visto 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di decisione Visto 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di decisione Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di decisione Considerando 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di decisione Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di decisione Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di decisione Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di decisione Considerando 10 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di decisione Articolo 1 – Titolo | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di decisione Articolo 1 – comma 2, lettere a e b | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di decisione Articolo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera e quater (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di decisione Articolo 4 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di decisione Articolo 6 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di decisione Articolo 7 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di decisione Articolo 9 | ||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Nel contesto della crisi economica e della disoccupazione che l'accompagna, oltre che per effetto della trasformazione dei mercati nazionali dell'occupazione a causa delle evoluzioni tecnologiche o delle mutevoli esigenze di manodopera ovvero delle trasformazioni delle carriere (mobilità tra settori o geografica, interruzioni e riprese della carriera), i compiti e le modalità di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego si sono trasformati.
In virtù dell'impegno assunto dagli Stati membri in vista di un miglior coordinamento delle rispettive politiche economiche e occupazionali in seno all'Unione, devono essere attivati tutti gli strumenti possibili affinché l'Unione accompagni la trasformazione in atto.
Nell'ambito del semestre europeo, ad esempio, gli Stati membri raffrontano i rispettivi orientamenti in materia di politiche pubbliche dell'occupazione, soprattutto dal punto di vista finanziario, al fine di definire quali si adattino a ciascuno Stato membro in funzione della situazione economica dello stesso e di quella degli altri per pervenire all'obiettivo numerico della strategia UE 2020 (tasso di occupazione del 75% per la popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni).
Al di là della scelta strategica di una politica pubblica piuttosto di un'altra, un elemento essenziale dell'efficacia in tal senso è la corretta applicazione, ed è a questo stadio che intervengono i servizi pubblici per l'impiego.
Il relatore approva quindi l'iniziativa adottata dalla Commissione per formalizzare a una rete preesistente di rappresentanti di tali servizi pubblici per l'impiego nazionali in modo che possano raffrontare, sulla base di precisi dati quantitativi, l'efficacia delle misure adottate sul mercato del lavoro che devono attuare nei rispettivi Stati membri.
A seguito di tale raffronto, i vantaggi e le debolezze dell'una o dell'altra misura possono essere successivamente oggettivati e integrati dai vari membri nelle rispettive attività.
Per il relatore, tale cooperazione può essere migliorata attraverso:
• l'aggiunta agli obiettivi riguardanti la particolare attenzione richiesta per la lotta contro la disoccupazione giovanile della promozione dell'occupazione duratura o della lotta contro il dumping sociale;
• il coinvolgimento delle parti sociali e degli ispettorati nazionali del lavoro;
• il rispetto dell'organizzazione delle competenze nei vari Stati membri.
Al di là degli elementi di fondo citati, il relatore non ritiene che, su un piano esclusivamente tecnico, si possa procedere alla un'adozione che consenta di attuare concretamente lo strumento entro il 1° gennaio 2014; si impegna tuttavia a farlo adottare il più presto possibile. In ogni caso modificherà tutti gli elementi del testo in un'ottica di coerenza con altre negoziazioni riguardanti basi giuridiche o di bilancio (PSCI/EASI).
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Pervenche Berès
Presidente
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013)0430 – 2013/0202(COD))
Signor Presidente,
con lettera del 12 dicembre 2013 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, sull'opportunità di aggiungere l'articolo 14 del TFUE come seconda base giuridica della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013)0430).
I. Contesto generale
Il 16 giugno 2013 la Commissione ha pubblicato una proposta di decisione su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (COM(2013)0430, "la decisione"), avente l'articolo 149 del TFUE quale base giuridica.
Il 9 dicembre 2013 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, ha approvato la propria relazione, incluso l'emendamento 1 proposto dal relatore, Frédéric Daerden, inteso ad aggiungere l'articolo 14 del TFUE quale seconda base giuridica.
Con lettera del 12 dicembre 2013 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, di esprimere il suo parere sull'opportunità della base giuridica, e di indicare in particolare:
• se l'articolo 149 del TFUE costituisce l'unica base giuridica appropriata; e
• se gli articoli 149 e 14 del TFUE possono essere adottati come base giuridica congiunta della proposta di decisione.
II. La proposta
La proposta di decisione è intesa a rafforzare la cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) degli Stati membri. Compito degli SPI è attuare politiche attive del mercato del lavoro ed erogare servizi per l'impiego nell'interesse pubblico. Tali servizi fanno capo a ministeri, enti pubblici o organizzazioni di diritto pubblico pertinenti in questo settore. Il rafforzamento della cooperazione tra gli SPI nell'Unione è stato riconosciuto quale elemento decisivo per raggiungere gli obiettivi in tema di occupazione stabiliti dalla Strategia Europa 2020. Secondo quanto indicato nella relazione della proposta, essa rappresenta una misura di incentivazione ai sensi dell'articolo 149.
III. Le basi giuridiche proposte
La base giuridica unica proposta dalla Commissione per la decisione in oggetto è l'articolo 149 del TFUE. Tale articolo recita:
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
La relazione approvata dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali intende aggiungere una seconda base giuridica, l'articolo 14 del TFUE. Tale articolo recita:
Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
IV. La giurisprudenza
Secondo una giurisprudenza costante, la scelta del fondamento normativo di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto[1].
In linea di principio, un atto deve fondarsi su un'unica base giuridica. Se l'esame dello scopo e del contenuto di un atto dell'Unione dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente, che rientra nell'ambito di basi giuridiche diverse, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, tale atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante[2].
Un atto può essere fondato su una duplice base giuridica soltanto se persegue contemporaneamente più obiettivi o ha più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro[3], a condizione che le procedure previste relativamente all'una e all'altra base giuridica non siano incompatibili[4].
V. Analisi della proposta di decisione su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego
Al fine di determinare la base giuridica corretta per il caso in esame, è necessario esaminare la finalità e il contenuto dell'atto proposto. La proposta giuridica si configura quale misura di incentivazione intesa a rafforzare la cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri. Essa mira ad ampliare, rafforzare e consolidare le iniziative in corso, a beneficio di tutti gli SPI.
A tal fine, si propone di istituire una rete di SPI più formale che dovrebbe attuare iniziative sotto forma di misure di incentivazione intese a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'occupazione. Tale struttura costituirebbe il prerequisito per migliorare il potenziale della rete di contribuire a sviluppare provvedimenti di attuazione innovativi e basati su elementi concreti, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Consentirebbe inoltre di agevolare l'attuazione dei progetti concernenti il mercato del lavoro finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE).
L'articolo 149 del TFUE costituisce la base giuridica delle misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri nel settore dell'occupazione. La procedura prevista da questa base giuridica è la procedura legislativa ordinaria. In questa misura, la finalità e il contenuto della decisione sembrano essere una chiara attuazione dell'articolo 149 del TFUE, ragione per cui tale base giuridica è appropriata ai fini della decisione.
L'articolo 14 del TFUE riguarda i servizi di interesse economico generale. L'aggiunta di questo articolo quale seconda base giuridica è prevista dall'emendamento 2 presentato dal relatore, che fa riferimento all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali, che recita:
"al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati".
È tuttavia opportuno ricordare che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE non costituisce una base giuridica.
La procedura prevista per l'adozione di misure a norma dell'articolo 14 è la procedura legislativa ordinaria, e sarebbe pertanto compatibile con l'articolo 149 del TFUE. Tuttavia è importante sottolineare che l'articolo 14 del TFUE fa esplicito riferimento all'adozione di regolamenti, mentre la misura in questione è una decisione. L'articolo 14 del TFUE non può pertanto costituire la base giuridica dell'atto proposto, a meno che la forma dello stesso non venga modificata.
Per quanto concerne il contenuto della decisione, non vi è alcun dubbio che i servizi pubblici per l'impiego oggetto della decisione costituiscano servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 14 del TFUE. Ciò non viene in alcun modo messo in discussione dalla proposta. Va sottolineato che l'articolo 14 del TFUE è finalizzato a stabilire i principi e a fissare le condizioni alla base del funzionamento di tali servizi (in particolare le condizioni economiche e finanziarie), che consentano loro di assolvere i propri compiti, nel rispetto delle competenze di base degli Stati membri in questo ambito.
Si deve pertanto concludere che l'obiettivo dell'articolo 14 del TFUE non è quello di istituire una rete di cooperazione o di stabilire misure di incentivazione analoghe a quelle previste dalla proposta di decisione. Poiché l'articolo 149 del TFUE fornisce già una base giuridica specifica per il tipo di misure di incentivazione previste dalla decisione, l'aggiunta di una seconda base giuridica non appare né necessaria né, più in generale, giustificata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, in quanto la proposta di decisione può fondarsi nella sua totalità sull'articolo 149.
VI. Conclusione e raccomandazione
La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 21 gennaio 2014. In tale riunione la commissione ha deciso, all'unanimità[5], di raccomandare che la proposta di decisione su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego si basi sul solo articolo 149 del TFUE quale unica base giuridica appropriata.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Klaus-Heiner Lehne
- [1] Causa C-440/05, Commissione/Consiglio (Raccolta 2007, pag. I-9097).
- [2] Causa C-137/12, Commissione/Consiglio, sentenza (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013, punto 53.
- [3] Causa C-411/06, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio (Raccolta 2009, pag. I-07585, punto 47).
- [4] Causa C-300/89, Commissione/Consiglio ("biossido di titanio") (Raccolta 1991, pag. I-2867, punti 17-25).
- [5] Erano presenti al momento della votazione finale: Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepresidente/relatore per parere), Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka.
PROCEDURA
Titolo |
Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) |
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Riferimenti |
COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
17.6.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
EMPL 1.7.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 1.7.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 27.6.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Frédéric Daerden 12.6.2013 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 21.1.2014 |
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Esame in commissione |
10.10.2013 |
26.11.2013 |
5.12.2013 |
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Approvazione |
9.12.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Philippe De Backer, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer |
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Deposito |
31.1.2014 |
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