Relazione - A7-0076/2014Relazione
A7-0076/2014

RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri

31.1.2014 - (COM(2013)0500 – C7‑0219/2013 – 2013/0233(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Claude Turmes


Procedura : 2013/0233(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0076/2014
Testi presentati :
A7-0076/2014
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri

(COM(2013)0500 – C7‑0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0500),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0219/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0076/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 20135 (in appresso "programma quadro Orizzonte 2020") intende dare un maggiore impulso alla ricerca e all'innovazione, contribuendo al rafforzamento dei partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato.

 

(2) Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 20135 (in appresso "programma quadro Orizzonte 2020") intende dare un maggiore impulso alla ricerca e all'innovazione sviluppando sinergie più strette, rafforzando il coordinamento ed evitando inutili sovrapposizioni con i programmi di ricerca internazionali, nazionali e regionali. I partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri conformemente all'articolo 185 del trattato, dovrebbero conseguire tali obiettivi, soddisfare le condizioni definite in tale regolamento, in particolare all'articolo 20, ed essere pienamente conformi ai principi generali applicabili a Orizzonte 2020.

__________________

__________________

5 GU … [PQ Orizzonte 2020]

5 GU … [PQ Orizzonte 2020]

Motivazione

L'integrazione pone l'accento sugli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su Orizzonte 2020 relativamente ai partenariati pubblico-pubblico e ai risultati che si attendono da essi.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Le attività di ricerca e innovazione condotte nell'ambito del programma AAL dovrebbero rispettare pienamente i principi generali del programma quadro Orizzonte 2020, in particolare per quanto riguarda la parità di genere, l'accesso aperto e i principi etici. Esse dovrebbero inoltre rispettare i principi etici e gli altri principi pertinenti della legislazione nazionale, unionale e internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli. Occorre prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

 

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Il programma quadro Orizzonte 2020 stabilisce, all'articolo 16, che Orizzonte 2020 garantisce l'efficace promozione dell'uguaglianza di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. È opportuno prestare particolare attenzione all'obiettivo di assicurare l'equilibrio di genere, in funzione della situazione nel settore, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i gruppi consultivi e i gruppi di esperti. È necessario integrare adeguatamente la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione a livello di strategie, programmi e progetti, e mantenerla in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia, condotta da un gruppo di esperti, del programma comune AAL8. In generale, il gruppo di esperti ritiene che il programma comune AAL abbia registrato risultati positivi e importanti progressi nel conseguimento dei suoi obiettivi e che sia quindi opportuno un suo proseguimento anche oltre l'attuale periodo di finanziamento. Il gruppo di esperti ha rilevato tuttavia alcune carenze, in particolare la necessità di un maggiore coinvolgimento degli utenti nei progetti e di ulteriori miglioramenti nelle prestazioni operative per accorciare i tempi per la firma dei contratti e per i pagamenti.

(4) Nel dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia, condotta da un gruppo di esperti, del programma comune AAL8. In generale, il gruppo di esperti ritiene che il programma comune AAL abbia registrato risultati positivi e importanti progressi nel conseguimento dei suoi obiettivi e che sia quindi opportuno un suo proseguimento anche oltre l'attuale periodo di finanziamento. Il gruppo di esperti ha rilevato tuttavia alcune carenze, in particolare la necessità di un maggiore coinvolgimento degli utenti nei progetti fin dalle primissime fasi e di ulteriori miglioramenti nelle prestazioni operative per accorciare i tempi per la firma dei contratti e per i pagamenti.

__________________

__________________

8 COM(2010) 763 definitivo del 16 dicembre 2010.

8 COM(2010) 763 definitivo del 16 dicembre 2010.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La valutazione intermedia del 2010 e il processo di consultazione del 2012 hanno messo in evidenza, in particolare, che la frammentazione e l'insufficiente coordinamento dei diversi strumenti finanziari, dei criteri di ammissibilità e dei sistemi di rimborso pregiudicano la partecipazione e costituiscono un ostacolo all'innovazione. Per ciascun invito, gli Stati partecipanti, attraverso l'assemblea generale AAL, dovrebbero concordare regole di finanziamento uniformi che dovranno essere applicate in maniera coerente con le regole del programma quadro Orizzonte 2020;

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Nella comunicazione intitolata "Iniziativa faro Europa 2020, l'Unione dell'innovazione"10, la Commissione ha individuato nell'invecchiamento della popolazione una delle sfide per la società e uno dei settori in cui i progressi nell'innovazione potranno dare grande impulso alla competitività, mettendo le imprese europee nelle condizioni di essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie, di crescere e di assumere un ruolo di punta a livello mondiale sui nuovi mercati in crescita, di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi pubblici così da contribuire a creare un gran numero di posti di lavoro di buona qualità.

(6) Nella comunicazione intitolata "Iniziativa faro Europa 2020, l'Unione dell'innovazione"10, la Commissione ha individuato nell'invecchiamento della popolazione una delle sfide per la società e uno dei settori in cui i progressi nell'innovazione potranno svolgere un ruolo importante, mettendo le imprese europee nelle condizioni di essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie, di crescere e di assumere un ruolo di punta a livello mondiale sui nuovi mercati in crescita, di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi pubblici così da contribuire a creare un gran numero di posti di lavoro di buona qualità.

__________________

__________________

10 COM(2010) 546 defintivo del 6 ottobre 2012.

10 COM(2010) 546 defintivo del 6 ottobre 2012.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Nell'Unione sono circa 20 milioni le persone che svolgono "lavori in camice bianco" nel settore sanitario e dei servizi sociali, una cifra che dovrebbe aumentare nei prossimi anni a causa dell'invecchiamento della popolazione. La formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dovrebbero essere una priorità centrale in questo delicato settore. È quindi necessario valutare con maggiore precisione le esigenze in materia di lavori bianchi e di investimenti nelle competenze moderne, come l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, istituito nel quadro della "Unione dell'innovazione", punta sull'importante ruolo svolto dalle soluzioni TIC per conseguire l'obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini entro il 2020, oltre a migliorare la loro qualità della vita e l'efficienza dei sistemi di assistenza nell'Unione. Il piano strategico di attuazione stabilisce le priorità per accelerare e ampliare l'innovazione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l'Unione in tre settori: prevenzione e promozione della salute; assistenza e cure; vita indipendente e inclusione sociale.

(9) Il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, istituito nel quadro della "Unione dell'innovazione", punta sull'importante ruolo svolto dalle soluzioni innovative, che includono prodotti e servizi che si avvalgono delle TIC, per conseguire l'obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini entro il 2020, senza discriminazioni per motivi di età, genere, origine etnica, disabilità, religione o orientamento sessuale, oltre a migliorare la loro qualità della vita e l'efficienza dei sistemi di assistenza nell'Unione. Il piano strategico di attuazione stabilisce le priorità per accelerare e ampliare l'innovazione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l'Unione in tre settori: prevenzione e promozione della salute; assistenza e cure; vita indipendente e inclusione sociale; l'integrazione della dimensione di età e di genere costituisce un metodo e uno strumento indispensabile ai fini della definizione delle politiche nei settori pertinenti.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Poiché i sistemi TIC trattano una grande quantità di profili e dati personali e operano attraverso la comunicazione in tempo reale, comportando quindi un rischio elevato di violazione della sicurezza dei dati, la valutazione della protezione dei dati e della riservatezza dei dati dei progetti dovrebbe essere condotta nell'ambito del programma per garantire un livello elevato di tutela e di sicurezza dei dati.

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È opportuno che il programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (in appresso "il programma AAL") porti avanti i risultati ottenuti grazie al precedente programma e colmi le sue lacune, attraverso una maggiore partecipazione degli utenti ai progetti e una maggiore flessibilità nell'attuazione del programma.

(10) È opportuno che il programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (in appresso "il programma AAL") porti avanti i risultati ottenuti grazie al precedente programma e colmi le sue lacune, assicurando una forte partecipazione degli utenti a tutti i progetti fin dalla fase iniziale, per garantire che le soluzioni sviluppate siano accettabili e rispondano a esigenze specifiche. Inoltre, il programma deve essere attuato in maniera semplificata, coerente e flessibile.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Il programma AAL dovrebbe tenere conto di una definizione ampia di innovazione, che comprenda gli aspetti organizzativi, commerciali, tecnologici, sociali e ambientali. Esso dovrebbe garantire un approccio multidisciplinare e l'integrazione delle scienze sociali all'interno del programma.

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Conformemente all'obiettivo quantitativo relativo alla partecipazione delle PMI alle azioni indirette del programma quadro Orizzonte 2020, è opportuno che il programma AAL si proponga di destinare alle PMI il 20% della propria dotazione per le azioni indirette.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater) L'attuazione del programma AAL dovrebbe tenere presente la dimensione di genere, che dovrebbe essere adeguatamente integrata nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e mantenuta in tutte le fasi del ciclo di ricerca, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla prevenzione delle malattie delle donne legate all'età1 bis nonché nella risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia1 ter.

 

____________

 

1bis Testi approvati, P7_TA(2012)0482.

 

1ter GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 49.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Le entità degli Stati membri non partecipanti che desiderano prendere parte alle attività del programma AAL non dovrebbero essere discriminate per quanto riguarda l'accesso ai fondi di Orizzonte 2020 nell'ambito del presente programma. Tali entità devono poter partecipare agli inviti, a condizione che garantiscano il proprio cofinanziamento.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. .../2013 [PQ H2020], qualsiasi Stato membro e paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 ha il diritto di partecipare al programma AAL.

(12) Conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. .../2013 [PQ H2020], qualsiasi Stato membro e paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 ha il diritto di partecipare al programma AAL in qualsiasi momento.

Emendamento  16

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'attuazione congiunta del programma AAL richiede una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura di esecuzione del programma AAL e nel 2007 hanno istituito l'associazione AAL (Ambient Assisted Living) IASBL, un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso "associazione AAL"). Dato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia, l'attuale struttura di gestione del programma comune AAL, ovvero l'associazione AAL, si è dimostrata efficiente e di qualità, è opportuno continuare a utilizzarla come struttura esecutiva, con la funzione di organo di allocazione e monitoraggio del programma AAL. L'associazione AAL avrebbe pertanto il compito di gestire il contributo finanziario dell'Unione e garantire un'attuazione efficiente del programma AAL.

(14) L'attuazione congiunta del programma AAL richiede una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura di esecuzione del programma AAL e nel 2007 hanno istituito l'associazione AAL (Ambient Assisted Living) IASBL, un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso "associazione AAL"). Dato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia, l'attuale struttura di gestione del programma comune AAL, ovvero l'associazione AAL, si è dimostrata efficiente e di qualità, è opportuno continuare a utilizzarla come struttura esecutiva, con la funzione di organo di allocazione e monitoraggio del programma AAL. L'associazione AAL avrebbe pertanto il compito di gestire il contributo finanziario dell'Unione e garantire un'attuazione efficiente del programma AAL. È opportuno che le differenze tra uomini e donne nel settore economico e in quello sociale siano prese in considerazione nella progettazione e nell'attuazione del programma AAL. Occorre inoltre prestare particolare attenzione all'obiettivo di garantire una migliore partecipazione delle donne al processo di ricerca e al processo di definizione delle politiche.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario che la Commissione disponga della facoltà di ridurre, sospendere o cessare il contributo finanziario dell'Unione se il programma AAL è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, o se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma AAL. È necessario che l'accordo di delega da concludersi tra l'Unione e l'associazione AAL specifichi tale facoltà.

(17) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario che la Commissione disponga della facoltà –attraverso misure proporzionate – di recuperare, ridurre, sospendere o cessare il contributo finanziario dell'Unione se il programma AAL è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, o se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma AAL. È necessario che l'accordo di delega da concludersi tra l'Unione e l'associazione AAL specifichi tale facoltà.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dal programma AAL rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di "Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)"15. Tuttavia, a causa di specifiche esigenze operative del programma AAL è necessario prevedere deroghe al regolamento in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento.

(18) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dal programma AAL rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di "Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)"15. Tuttavia, a causa di specifiche esigenze operative del programma AAL è necessario prevedere deroghe al regolamento in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento. È altresì necessario ridurre la frammentazione e migliorare il coordinamento, attualmente insufficiente, dei diversi strumenti finanziari, dei criteri di ammissibilità e dei sistemi di rimborso, che ostacolano l'innovazione.

__________________

__________________

15 GU L…del …, pag. … [PQ Orizzonte 2020].

15 GU L…del …, pag. … [PQ Orizzonte 2020].

Emendamento  19

Proposta di decisione

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Sono necessarie specifiche deroghe al regolamento (UE) n. .../2013 [regolamento PQ H2020] in quanto il programma AAL è concepito come un programma per l'innovazione "vicino al mercato", in cui confluiscono diverse risorse nazionali di finanziamento (come i programmi di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, la sanità e l'industria). Tali programmi nazionali hanno, per loro natura, regole di partecipazione diverse e non è possibile un allineamento totale con il regolamento (UE) n. .../2013 [Orizzonte 2020, norme in materia di partecipazione]. Inoltre, il programma AAL si concentra in particolare sulle piccole e medie imprese e le organizzazioni di utenti che in genere non partecipano alle attività di ricerca e innovazione dell'UE. Per facilitare la partecipazione di queste imprese e organizzazioni, il contributo finanziario dell'Unione viene erogato in conformità alle norme relative ai programmi di finanziamento nazionali, che sono già note, e sarà erogato sotto forma di una sovvenzione unica che comprende il finanziamento unionale e quello nazionale corrispondente.

(19) Sono necessarie specifiche deroghe al regolamento (UE) n. .../2013 [regolamento PQ H2020] in quanto il programma AAL è concepito come un programma per l'innovazione "vicino al mercato", in cui confluiscono diverse risorse nazionali di finanziamento (come i programmi di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, la sanità e l'industria). Tali programmi nazionali hanno, per loro natura, regole di partecipazione diverse e non è possibile un immediato allineamento totale con il regolamento (UE) n. .../2013 [Orizzonte 2020, norme in materia di partecipazione]. Tuttavia, è opportuno che il programma AAL affronti in maniera più approfondita la complessità derivante dalle regole nazionali dei vari paesi in materia finanziaria e di ammissibilità e gli effetti che ne derivano in termini di attuazione e partecipazione. Inoltre, il programma AAL si concentra in particolare sulle piccole e medie imprese e le organizzazioni di utenti che in genere non partecipano alle attività di ricerca e innovazione dell'UE. Per facilitare la partecipazione di queste imprese e organizzazioni, è opportuno che il contributo finanziario dell'Unione venga erogato attraverso gli organismi nazionali di finanziamento in conformità alle norme che sono già note, sotto forma di una sovvenzione unica che comprenda il finanziamento unionale e quello nazionale corrispondente.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia, in particolare sulla qualità e l'efficienza del programma AAL e sui progressi compiuti verso gli obiettivi stabiliti, e una valutazione finale e che, sulla base di tali valutazioni, rediga una relazione.

(21) È opportuno che la Commissione effettui una valutazione esterna intermedia, in particolare sulla qualità e l'efficienza del programma AAL, sui progressi compiuti verso gli obiettivi stabiliti e sul contributo generale dell'iniziativa al rafforzamento del coordinamento e dell'interoperabilità dei programmi nazionali di ricerca e innovazione, nonché una valutazione esterna finale e che, sulla base di tali valutazioni, rediga una relazione.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Le azioni previste nel quadro del programma AAL dovrebbero contribuire a rafforzare i sistemi sanitari pubblici europei e la copertura sanitaria, che costituiscono strumenti fondamentali per salvaguardare il benessere sociale e ridurre le disparità in termini di assistenza tra regioni e fasce della popolazione, che si stanno accentuando in modo preoccupante a causa dell'attuale crisi socioeconomica.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) È opportuno che il programma AAL garantisca l'efficace promozione della parità di genere e il rispetto dei principi etici, come previsto dal programma quadro Orizzonte 2020.

(23) È opportuno che il programma AAL garantisca l'efficace promozione della parità di genere e il rispetto dei principi etici, come stabilito dal programma quadro Orizzonte 2020.

Emendamento  23

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi altro paese associato al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), Orizzonte 2020, istituito con il regolamento (UE) n. .../2013 (in appresso "programma quadro Orizzonte 2020") può partecipare al programma AAL, a condizione di soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Ai fini della presente decisione, gli Stati membri e i paesi associati che soddisfano la condizione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono considerati Stati partecipanti.

2. Qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi altro paese associato al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), Orizzonte 2020, istituito con il regolamento (UE) n. .../2013 (in appresso "programma quadro Orizzonte 2020") può in qualsiasi momento partecipare al programma AAL, a condizione di soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Ai fini della presente decisione, gli Stati membri e i paesi associati che soddisfano la condizione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono considerati Stati partecipanti.

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualsiasi entità di un altro paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 può in qualsiasi momento partecipare alle azioni indirette del programma AAL, a condizione che garantisca il proprio cofinanziamento.

 

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il contributo finanziario massimo dell'Unione a copertura dei costi amministrativi ed operativi del programma AAL è pari a 175 000 000 EUR. Il contributo è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle pertinenti parti del programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione .../2013/UE conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

1. Il contributo finanziario massimo dell'Unione a copertura dei costi amministrativi ed operativi del programma AAL è pari a 166 250 000 EUR. Il contributo è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle pertinenti parti del programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione .../2013/UE conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) la fornitura della prova, da parte degli Stati partecipanti, dell'istituzione del programma AAL conformemente agli obiettivi e alle priorità di ricerca stabiliti nel programma quadro Orizzonte 2020;

Motivazione

L'integrazione proposta pone l'accento sulla necessità di una stringente coerenza tra le attività dei partenariati pubblico-pubblico e le priorità di ricerca definite nel programma quadro Orizzonte 2020.

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) la fornitura della prova, da parte degli Stati partecipanti, dell'istituzione del programma AAL conformemente ai principi generali stabiliti nel programma quadro Orizzonte 2020, segnatamente all'articolo 16 sulla parità di genere;

Motivazione

L'integrazione proposta pone l'accento sull'importanza che i partenariati pubblico-pubblico rispettino i principi generali applicabili al programma quadro Orizzonte 2020 – quali l'accesso libero, la parità di genere e la non discriminazione – concordati duranti i negoziati su Orizzonte 2020.

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a quater) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater) la fornitura della prova, da parte degli Stati partecipanti, dell'istituzione del programma AAL conformemente alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013;

Motivazione

L'integrazione pone l'accento sugli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su Orizzonte 2020 relativamente ai partenariati pubblico-pubblico e ai risultati che si attendono da essi.

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafi da 3 a 5

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], le convenzioni di sovvenzione con i partecipanti sono stipulate dall'agenzia di gestione del programma nazionale designata.

3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], le convenzioni di sovvenzione con i partecipanti sono stipulate dall'agenzia di gestione del programma nazionale designata. I tempi per la firma dei contratti sono pubblicati e sono limitati a cinque mesi.

4. In deroga all'articolo 19, [paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7] e agli articoli da 22 a 29 del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], le norme di finanziamento dei programmi nazionali designati si applicano alle sovvenzioni gestite dalle agenzie di gestione del programma nazionale designate.

4. In deroga all'articolo 19, [paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7] e agli articoli da 22 a 29 del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], la norma di finanziamento dei programmi nazionali designati si applica alle sovvenzioni gestite dalle agenzie di gestione del programma nazionale designate e firmate prima del 31 dicembre 2015.

 

Entro il 31 dicembre 2015, gli Stati partecipanti, in collaborazione con l'AAL, valutano le norme di finanziamento vigenti e adottano un insieme unico di norme di finanziamento che si applica alle sovvenzioni firmate a partire dal 2016, al fine di ridurre la frammentazione e le complessità legate all'utilizzo di norme di finanziamento di programmi nazionali diversi.

5. In deroga agli articoli da 38 a 46 del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], si applicano le norme dei programmi nazionali che disciplinano i risultati, i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e ai risultati.

5. Si applicano gli articoli da 38 a 46 del regolamento (UE) n. .../2013 [regole di partecipazione e diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020] per quanto riguarda i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e ai risultati, inclusi i requisiti relativi al libero accesso alle pubblicazioni scientifiche che deve essere garantito nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020.

 

Conformemente ai principi di trasparenza e non discriminazione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli inviti a presentare proposte emananti dal programma comune AAL sono pubblicati sul portale web dei partecipanti di Orizzonte 2020.

Emendamento  30

Proposta di decisione

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma AAL. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione organizza una valutazione intermedia indipendente del programma AAL. La Commissione stila un rapporto di valutazione comprensivo delle conclusioni della valutazione indipendente e delle proprie osservazioni. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. Il risultato della valutazione intermedia indipendente del programma AAL è presa in considerazione nella valutazione intermedia del programma quadro Orizzonte 2020.

 

Al fine di far fronte a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, in seguito alla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1291/2013, riesaminare il programma attuale, compreso, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il bilancio del programma AAL.

2. Al termine della partecipazione dell'Unione al programma AAL, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include i risultati della valutazione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Al termine della partecipazione dell'Unione al programma AAL, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale indipendente del programma. La Commissione redige una relazione su tale valutazione indipendente che include i risultati della valutazione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  31

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dal programma AAL. Tale relazione contiene un resoconto dettagliato dell'attuazione, segnatamente il numero di proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche per paese.

Emendamento  32

Proposta di decisione

Allegato I – punti da 1.1 a 1.3

Testo della Commissione

Emendamento

1.1. accelerare l'avvento di prodotti e servizi innovativi basati sulle TIC per l'invecchiamento attivo e in buona salute, a casa, nella comunità o sul lavoro, migliorando così la qualità della vita, l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l'occupabilità degli adulti più anziani e aumentando l'efficienza dell'assistenza sanitaria e sociale;

1.1. accelerare l'avvento di soluzioni, prodotti e servizi innovativi integrati, pertinenti e a prezzi accessibili, anche basati sulle TIC per le persone con disabilità e per l'invecchiamento attivo e in buona salute, a casa, nella comunità o sul lavoro, allo scopo di migliorare la loro qualità di vita, il benessere e l'inclusione sociale, l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l'occupabilità degli adulti più anziani e di aumentare l'efficienza, la pertinenza e l'efficacia dell'assistenza sanitaria e sociale;

 

1.1 bis. promuovere lo sviluppo di soluzioni che contribuiscano a rendere indipendenti le persone anziane e ad alleviare il loro senso di isolamento sociale, laddove la componente TIC non dovrebbe sostituirsi ai contatti umani, ma è complementare ad essi. Le soluzioni basate sulle TIC finanziate nell'ambito del programma dovrebbero integrare in sede di progettazione gli aspetti che esulano dalle TIC;

1.2. mantenere e sviluppare ulteriormente una massa critica per la ricerca applicata, lo sviluppo e l'innovazione a livello dell'Unione nel campo dei prodotti e servizi basati sulle TIC per un invecchiamento attivo e sano;

1.2. mantenere e sviluppare ulteriormente una massa critica per la ricerca applicata, lo sviluppo e l'innovazione a livello dell'Unione integrando soluzioni, prodotti e servizi, anche basati sulle TIC, per un invecchiamento attivo e sano e per le persone con disabilità;

1.3. sviluppare soluzioni con un buon rapporto costi-benefici, definendo anche le relative norme di interoperabilità e promuovendo la localizzazione e l'adattamento di soluzioni comuni che siano compatibili con le diverse preferenze sociali e i diversi aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale, rispettino la vita privata e la dignità degli adulti più anziani e, se del caso, consentano l'accesso ai servizi nelle zone rurali e periferiche o siano disponibili per altre categorie di persone, come le persone con disabilità.

1.3. sviluppare soluzioni con un buon rapporto costi-benefici ed efficienti sotto il profilo energetico, definendo anche le relative norme di interoperabilità e promuovendo la localizzazione e l'adattamento di soluzioni comuni che siano compatibili con le diverse preferenze sociali, i fattori socioeconomici (comprese la povertà energetica e l'inclusione sociale), le questioni di genere e i diversi aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale, rispettino la vita privata e la dignità degli adulti più anziani, garantiscano la protezione e la sicurezza dei dati personali, e, se del caso, consentano l'accesso ai servizi nelle zone rurali e periferiche o siano disponibili per altre categorie di persone, come le persone con disabilità. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'obbligo di applicare il concetto di "progettazione universale" ("Design for All") assicurerà la messa a punto e la diffusione di prodotti pienamente accessibili per gli anziani, le persone con disabilità e l'intera popolazione in senso lato;

 

1.3. bis assicurare che tutti i prodotti e servizi TIC da finanziare includano elementi inerenti alla tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione ("privacy-by-design") per garantire i massimi livelli di riservatezza dei dati personali e di protezione dei dati e della vita privata fin dalla fase di progettazione;

 

1.3. ter proteggere gli anziani da bollette energetiche elevate e contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici promuovendo soluzioni che migliorino l'efficienza energetica, anche dalla prospettiva degli utenti finali.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il programma AAL crea un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese.

2. Il programma AAL crea un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese. Ogni consorzio che riceve sovvenzioni nel quadro degli inviti annuali deve comprendere almeno una PMI.

Emendamento  34

Proposta di decisione

Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il programma AAL garantisce l'effettiva promozione della parità di genere.

Emendamento  35

Proposta di decisione

Allegato I – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il programma AAL si concentra sulla ricerca e l'innovazione "vicina al mercato" e integra le relative attività di ricerca e di innovazione a lungo termine e su ampia scala previste nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020, nonché altre iniziative europee e nazionali. Esso contribuisce inoltre all'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute.

3. Il programma AAL si concentra sulla ricerca e l'innovazione "vicina al mercato" e integra le relative attività di ricerca e di innovazione a lungo termine previste nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020, ed è coordinato, se del caso, con altre iniziative europee e nazionali quali le iniziative di programmazione congiunta e le attività intraprese nell'ambito dell'Istituto europeo di tecnologia e delle comunità della conoscenza e dell'innovazione. Esso contribuisce inoltre all'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute.

Emendamento  36

Proposta di decisione

Allegato II – parte I

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'attuazione del programma AAL sostiene principalmente progetti di ricerca e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute orientati al mercato, che dimostrino la capacità di sfruttare i risultati in un arco di tempo realistico. Il finanziamento di tali azioni indirette nell'ambito del programma AAL è erogato essenzialmente sotto forma di sovvenzioni, ma può anche avvenire in altri modi, ad esempio attraverso premi, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative.

1. L'attuazione del programma AAL sostiene principalmente progetti di ricerca e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute orientati al mercato, che dimostrino la capacità di sfruttare i risultati in un arco di tempo realistico. Il finanziamento di tali azioni indirette nell'ambito del programma AAL è erogato essenzialmente sotto forma di sovvenzioni, ma può anche avvenire in altri modi, ad esempio attraverso premi, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative, nonché attraverso l'accesso a strumenti finanziari.

2. Inoltre, possono beneficiare dell'aiuto le azioni rivolte ad attività di intermediazione, promozione del programma, sensibilizzazione nei confronti delle attuali capacità, diffusione di soluzioni innovative e le azioni intese a mettere in relazione le organizzazioni e gli investitori sul versante dell'offerta e della domanda di tali soluzioni.

2. Inoltre, possono beneficiare dell'aiuto le azioni rivolte ad attività di intermediazione, promozione del programma, sensibilizzazione nei confronti delle attuali capacità, diffusione di soluzioni innovative che mettano in relazione le organizzazioni e gli investitori sul versante dell'offerta e della domanda di tali soluzioni.

3. Possono essere sostenute anche le azioni dirette a migliorare la qualità delle proposte, gli studi di fattibilità e i seminari. Si può prevedere una collaborazione con le regioni dell'Unione per ampliare il gruppo di soggetti partecipanti al programma AAL.

3. Possono essere sostenute anche le azioni dirette a migliorare la qualità delle proposte, gli studi di fattibilità e i seminari. Si può prevedere una collaborazione con le regioni dell'Unione, di paesi partecipanti o non partecipanti, per ampliare il gruppo di soggetti partecipanti al programma AAL.

 

3 bis. Si sostengono le iniziative volte a valutare e migliorare l'efficienza energetica delle proposte, ad esempio fornendo assistenza per quantificare l'impronta ambientale dei prodotti, delle reti e dei servizi basati sulle TIC, anche dal punto di vista degli utenti finali.

 

3 ter. Le azioni puntano a consolidare e analizzare vari metodi di coinvolgimento degli utenti finali per mettere a punto orientamenti in materia di migliori prassi basati su elementi concreti.

Emendamento  37

Proposta di decisione

Allegato II – parte I – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. Il programma AAL promuove l'innovazione sanitaria e la sanità online aumentando l'interoperabilità dei registri di pazienti e incentivando altre forme di sanità online, come quelle che utilizzano l'internet degli oggetti (IoT).

Emendamento  38

Proposta di decisione

Allegato II – parte II

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il programma AAL è attuato in base a programmi di lavoro annuali che individuano i temi degli inviti a presentare proposte.

1. Il programma AAL è attuato in base a programmi di lavoro annuali che individuano le sfide e le priorità da affrontare e i tipi di strumenti utilizzati (inviti a presentare proposte o altre forme, ad esempio premi, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative).

2. I programmi di lavoro annuali sono approvati dalla Commissione per l'erogazione della partecipazione finanziaria dell'Unione.

2. I programmi di lavoro annuali sono approvati dalla Commissione per l'erogazione della partecipazione finanziaria dell'Unione.

3. L'attuazione del programma AAL prevede consultazioni delle parti interessate (compresi i responsabili delle decisioni negli enti pubblici, i rappresentanti degli utenti, i fornitori di servizi e assicurazioni privati, nonché il mondo dell'industria, comprese le piccole e medie imprese) in merito alle priorità nella ricerca applicata e nell'innovazione.

3. L'attuazione del programma AAL prevede consultazioni delle parti interessate sui programmi di lavoro annuali (compresi i responsabili delle decisioni negli enti pubblici, i rappresentanti degli utenti, i fornitori di servizi e assicurazioni privati, nonché il mondo dell'industria, comprese le piccole e medie imprese) in merito alle priorità nella ricerca applicata e nell'innovazione.

4. L'attuazione del programma AAL tiene conto delle tendenze demografiche e della ricerca demografica onde fornire soluzioni che riflettano la situazione sociale ed economica in tutta l'Unione.

4. L'attuazione del programma AAL tiene conto delle tendenze demografiche e della ricerca demografica onde fornire soluzioni che riflettano la situazione sociale ed economica in tutta l'Unione.

 

4 bis. L'attuazione del programma AAL tiene conto di una definizione ampia di innovazione, che comprende gli aspetti organizzativi, commerciali, tecnologici, sociali e ambientali. Essa garantisce un approccio multidisciplinare e l'integrazione delle scienze sociali all'interno del programma.

 

4 ter. L'attuazione del programma AAL deve tenere conto delle situazioni derivanti dal divario digitale e garantire pertanto il coinvolgimento degli utenti finali nel programma.

 

4 quater. L'attuazione del programma AAL contribuisce agli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione, promuovendo l'efficienza energetica e tenendo conto della necessità di combattere la povertà energetica.

5. Si tiene adeguatamente conto delle eventuali questioni di genere, etiche e connesse alla tutela della vita privata, in conformità alle linee guida internazionali.

5. Si tiene adeguatamente conto delle questioni di genere, etiche e connesse alla tutela della vita privata, in conformità ai principi e alle regole del programma Orizzonte 2020, alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione e alle linee guida internazionali. In particolare, l'attuazione del programma AAL rispetta i principi etici e la pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli. Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

6. In linea con la "vicinanza al mercato" che caratterizza il programma AAL e nel rispetto delle norme del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, l'associazione AAL stabilisce obiettivi di prestazione minimi adeguati relativamente ai tempi di concessione delle sovvenzioni e di pagamento in conformità alle [regole di partecipazione e] e al [regolamento finanziario] e garantisce la conformità agli stessi da parte degli Stati partecipanti nel corso dell'attuazione del programma AAL.

6. In linea con la "vicinanza al mercato" che caratterizza il programma AAL e nel rispetto delle norme del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, l'associazione AAL stabilisce obiettivi di prestazione minimi adeguati relativamente ai tempi di concessione delle sovvenzioni e di pagamento in conformità alle [regole di partecipazione e] e al [regolamento finanziario] e garantisce la conformità agli stessi da parte degli Stati partecipanti nel corso dell'attuazione del programma AAL. In particolare, gli Stati partecipanti comunicano ai partecipanti al programma i tempi di concessione delle sovvenzioni, che in ogni caso non superano i cinque mesi.

7. Ciascuno Stato partecipante favorisce la partecipazione di organizzazioni che rappresentano il versante della domanda.

7. Ciascuno Stato partecipante garantisce la partecipazione di organizzazioni che rappresentano il versante della domanda, le quali sono coinvolte fin dalle primissime fasi di tutti i progetti di ricerca e innovazione finanziati nell'ambito del programma.

8. Ciascuno Stato partecipante cofinanzia i progetti selezionati dei partecipanti ai loro programmi nazionali tramite le agenzie nazionali di gestione di tali programmi designate. Tali agenzie ripartiscono poi i fondi dell'Unione provenienti dall'associazione AAL, in base a una descrizione del progetto comune, che fa parte di un accordo tra le agenzie nazionali designate per la gestione del programma e i rispettivi partecipanti per ciascun progetto finanziato.

8. Ciascuno Stato partecipante cofinanzia i progetti selezionati dei partecipanti ai loro programmi nazionali tramite le agenzie nazionali di gestione di tali programmi designate. Tali agenzie ripartiscono poi i fondi dell'Unione provenienti dall'associazione AAL, in base a una descrizione del progetto comune, che fa parte di un accordo tra le agenzie nazionali designate per la gestione del programma e i rispettivi partecipanti per ciascun progetto finanziato.

9. Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte di progetto, l'associazione AAL procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie nazionali designate per la gestione del programma. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità pubblicati con l'invito a presentare proposte.

9. Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte di progetto, l'associazione AAL procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie nazionali designate per la gestione del programma. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità pubblicati con l'invito a presentare proposte.

10. L'associazione AAL, assistita dalle agenzie nazionali di gestione del programma, verifica il soddisfacimento di ulteriori criteri nazionali di ammissibilità indicati di volta in volta negli inviti a presentare proposte di progetto.

10. L'associazione AAL, assistita dalle agenzie nazionali di gestione del programma, verifica il soddisfacimento di ulteriori criteri nazionali di ammissibilità indicati di volta in volta negli inviti a presentare proposte di progetto.

11. I criteri di ammissibilità nazionali riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta e comprendono i seguenti aspetti:

11. I criteri di ammissibilità nazionali riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta e comprendono i seguenti aspetti:

11.1. tipo di candidato, compresi status giuridico e finalità;

11.1. tipo di candidato, compresi status giuridico e finalità;

11.2. responsabilità e validità, compresi solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali e sociali.

11.2. responsabilità e validità, compresi solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali e sociali.

12. Le proposte di progetti ammissibili sono valutate e selezionate dall'associazione AAL con l'assistenza di esperti indipendenti, in funzione di criteri di valutazione comuni e trasparenti fissati nell'invito a presentare proposte. La graduatoria delle proposte selezionate, una volta adottata dall'assemblea generale dell'associazione AAL, è vincolante per gli Stati partecipanti.

12. Le proposte di progetti ammissibili sono valutate e selezionate dall'associazione AAL con l'assistenza di esperti indipendenti, in funzione di criteri di valutazione comuni e trasparenti fissati nell'invito a presentare proposte. La graduatoria delle proposte selezionate, una volta adottata dall'assemblea generale dell'associazione AAL, è vincolante per gli Stati partecipanti.

13. Se un partecipante a un progetto non soddisfa uno o più dei criteri nazionali di ammissibilità o se il corrispondente impegno di bilancio nazionale ha esaurito i fondi, il comitato esecutivo dell'associazione AAL può decidere di effettuare, a livello centrale e con l'assistenza di esperti indipendenti, un'ulteriore valutazione indipendente della proposta in questione che non preveda la partecipazione del candidato in questione o che preveda un altro candidato proposto come alternativa.

13. Se un partecipante a un progetto non soddisfa uno o più dei criteri nazionali di ammissibilità o se il corrispondente impegno di bilancio nazionale ha esaurito i fondi, il comitato esecutivo dell'associazione AAL può decidere di effettuare, a livello centrale e con l'assistenza di esperti indipendenti, un'ulteriore valutazione indipendente della proposta in questione che non preveda la partecipazione del candidato in questione o che preveda un altro candidato proposto come alternativa.

14. Le questioni di natura giuridica e finanziaria riguardanti i partecipanti ai progetti selezionati per il finanziamento sono trattate dalle agenzie nazionali designate per la gestione del programma, in applicazione alle norme e ai principi amministrativi nazionali vigenti.

14. Le questioni di natura giuridica e finanziaria riguardanti i partecipanti ai progetti selezionati per il finanziamento sono trattate dalle agenzie nazionali designate per la gestione del programma, in applicazione alle norme e ai principi amministrativi nazionali vigenti.

 

14 bis. Al fine di garantire un'efficace e tempestiva attuazione del programma, i tempi per concludere accordi consortili tra i partecipanti ai progetti selezionati per il finanziamento sono limitati. Gli accordi consortili tra i partecipanti ai progetti sono firmati entro cinque mesi al massimo dalla data in cui viene notificato loro che sono stati selezionati.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il previsto aumento del numero di persone di età compresa tra 65 e 80 anni (40% tra il 2010 e il 2030) porrà l'Europa del 21esimo secolo di fronte all'importante e urgente sfida di trovare soluzioni per far fronte al cambiamento demografico e favorire l'invecchiamento attivo e in buona salute. Inoltre, l'economia "grigia" rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi e prodotti innovativi che soddisfino le esigenze sociali e promuovano lo sviluppo economico e nuovi modelli d'impresa.

Nel settore europeo della ricerca (SER) sono state avviate numerose iniziative per raccogliere la sfida dell'"invecchiamento attivo e in buona salute", tra cui il partenariato europeo per l'innovazione e la futura creazione di una comunità della conoscenza e dell'innovazione nell'ambito dell'Istituto europeo di tecnologia. Il relatore ritiene che la messa a disposizione di finanziamenti tramite il programma a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL) sia giustificata e complementare a tali iniziative, e si compiace dell'allineamento del programma AAL2 agli obiettivi del partenariato europeo per l'innovazione.

La valutazione intermedia del dicembre 2010 e la consultazione pubblica condotta in vista della valutazione di impatto che accompagna la proposta legislativa hanno tuttavia messo in evidenza problemi e mancanze a cui l'attuale proposta della Commissione fornisce soltanto una soluzione parziale. Il relatore raccomanda pertanto una serie di modifiche al fine di tener conto di questi aspetti e rafforzare le finalità del programma per quanto riguarda gli obiettivi strategici più generali, l'efficacia della sua attuazione e l'allineamento alla portata del programma quadro Orizzonte 2020.

Garantire il coinvolgimento degli utenti finali sin dalle prime fasi e promuovere l'innovazione sociale

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) possono svolgere un ruolo importante per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e le rispettive carriere, nonché per accrescere l'efficacia, sotto il profilo dei costi, dell'assistenza. Sia la valutazione esterna intermedia che la valutazione di impatto hanno individuato come principale ostacolo all'innovazione in materia di TIC e invecchiamento lo scarso coinvolgimento degli utenti finali nella fase di sviluppo. In particolare nel settore sanitario, tale coinvolgimento nel processo di innovazione sin dalle primissime fasi è essenziale per lo sviluppo di soluzioni che siano accettate e volute dagli utenti finali.

Il relatore si compiace pertanto dell'enfasi posta sulla necessità di migliorare la partecipazione degli utenti finali al programma e propone che tale partecipazione sia assurta a requisito formale per tutti i progetti sin dalle prime fasi. Il programma dovrebbe inoltre adottare una definizione ampia di innovazione, che comprenda gli aspetti organizzativi, commerciali, tecnologici, sociali e ambientali; esso deve garantire un approccio multidisciplinare e l'integrazione delle scienze sociali al suo interno, in modo non solo da migliorare gli aspetti legati all'efficacia sotto il profilo dei costi, ma anche da integrare debitamente altri fattori socioeconomici come l'inclusione sociale, il benessere, la sostenibilità.

Sostenere le soluzioni efficienti sul piano energetico, anche per l'utente finale

Le soluzioni basate sulle TIC possono accrescere l'efficienza energetica nei sistemi di assistenza sanitaria e assistenza sociale, riducendo ad esempio, in alcuni casi, il bisogno di trasporti. Tuttavia, il moltiplicarsi delle tecnologie della domotica, se non valutato correttamente, potrebbe, dall'altro lato, trasferire i costi alla bolletta energetica degli utenti finali, con effetti particolarmente negativi per coloro che vivono in un contesto di povertà energetica o non hanno accesso a moderni servizi energetici.

Nella messa a punto delle soluzioni è necessario tenere debitamente conto di queste considerazioni. Le iniziative volte a valutare e migliorare l'efficienza energetica delle proposte andrebbero sostenute, ad esempio fornendo assistenza per quantificare l'impronta ambientale dei prodotti, delle reti e dei servizi basati sulle TIC, anche dal punto di vista degli utenti finali.

Rispondere alle esigenze delle persone disabili

Nell'ambito della sfida p "1.4.1 Invecchiamento attivo, vita indipendente e assistita", il programma specifico Orizzonte 2020 definisce le attività prioritarie da affrontare in questo settore. Le persone disabili sono menzionate esplicitamente come gruppo di beneficiari, insieme agli anziani, sebbene ciò non sia espresso in maniera sufficientemente chiara nell'attuale proposta AAL. Il relatore propone di garantire un migliore allineamento a queste priorità politiche.

Assicurare il rispetto dei principi etici e, in particolare, dei requisiti in materia di protezione dei dati e della privacy

Finanziate dal programma Orizzonte 2020, le attività del programma AAL devono rispettarne appieno i requisiti e gli obiettivi generali. In particolare, esse devono essere in linea con principi etici e con la pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i suoi protocolli addizionali.

Come stabilito nel programma quadro Orizzonte 2020, particolare attenzione va rivolta al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana. Tali requisiti sono particolarmente rilevanti ai fini di questo programma, che combina tecnologie delle TIC e assistenza alla persona.

Le soluzioni TIC operano utilizzando numerosi profili e dati personali, ivi comprese le comunicazioni in tempo reale, e comportano pertanto un rischio elevato di problemi in materia di dati, violazione della sicurezza e privacy. La valutazione della protezione dei dati e della riservatezza degli stessi dovrebbe essere condotta nell'ambito del programma per garantire un livello elevato di tutela e sicurezza dei dati, e il programma dovrebbe esigere che ogni progetto finanziato tenga conto degli aspetti inerenti alla protezione della privacy sin dalla fase di progettazione (privacy-by-design).

Semplificazione e ulteriore contributo alla costruzione dello spazio europeo della ricerca

Le iniziative a norma dell'articolo 185 sono uno degli strumenti dello spazio europeo della ricerca, introdotto con l'obiettivo di conseguire una graduale integrazione dei programmi nazionali di finanziamento a livello europeo. Il programma AAL, sfociato nell'elaborazione di un programma annuale congiunto, con inviti a presentare proposte a livello europeo messi a punto dagli Stati partecipanti, è un buon esempio di questo processo.

Tuttavia, la valutazione intermedia e il processo di consultazione hanno indicato chiaramente che la frammentazione e lo scarso coordinamento dei vari strumenti finanziari, delle regole di ammissibilità e dei sistemi di rimborso rappresentano un ostacolo all'innovazione. La complessità derivante dalle differenti regole nazionali in materia di finanziamento e ammissibilità nell'attuazione del programma si ripercuote sulla partecipazione. La mancata corrispondenza tra i calendari nazionali dei pagamenti e i tempi di realizzazione dei progetti crea problemi di liquidità. La complessa struttura di gestione genera ritardi nella conclusione dei contratti e oneri amministrativi sia per i partecipanti che per gli organismi nazionali di finanziamento.

Il relatore si rammarica che la Commissione abbia avanzato poche proposte concrete per affrontare i problemi individuati e garantire il proseguimento dell'integrazione del SER, quale processo evolutivo, tramite questo strumento.

Il relatore propone pertanto di ricercare soluzioni che garantiscano regole più uniformi e semplificate, allineando il più possibile le regole per la partecipazione al programma AAL a quelle di Orizzonte 2020.

In particolare, è importante prevedere l'allineamento delle regole relative alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, così da garantire a tutti i partecipanti la stessa certezza giuridica, gli stessi diritti e gli stessi doveri. Occorre inoltre stabilire regole uniformi in materia di rimborsi per ciascun invito a presentare proposte, onde semplificare e accelerare le procedure amministrative.

Le modalità precise per l'attuazione del programma nell'ambito di un quadro più uniforme e semplificato, incluso il ruolo dell'associazione AAL, della Commissione e degli enti nazionali di finanziamento, dovrebbero costituire l'oggetto di un più ampio dibattito in seno al Parlamento europeo e con tutti i soggetti interessati.

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (18.12.2013)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri
(COM(2013)0500 – C7‑0219/2013 – 2013/0233(COD))

Relatore per parere: Chrysoula Paliadeli

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Il programma quadro Orizzonte 2020 stabilisce, al capo II, sezione 1, che Orizzonte 2020 garantisce l'efficace promozione dell'uguaglianza di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. È opportuno prestare particolare attenzione all'obiettivo di assicurare l'equilibrio di genere, in funzione della situazione nel settore, in seno ai comitati di valutazione e agli organismi quali i gruppi consultivi e i gruppi di esperti. Occorre integrare adeguatamente la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione a livello di strategie, programmi e progetti, e mantenerla in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nella comunicazione intitolata "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità"9, la Commissione ha sottolineato che l'invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti gli Stati membri e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell'economia dell'Unione.

(5) Nella comunicazione intitolata "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" 9, la Commissione ha sottolineato che l'invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti gli Stati membri e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, ad esempio sfruttando la loro esperienza in qualità di tutor d'impresa, migliorando nel contempo anche la competitività dell'economia dell'Unione.

__________________

__________________

9 COM(2006) 571 definitivo del 12 ottobre 2006.

9 COM(2006) 571 definitivo del 12 ottobre 2006.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, istituito nel quadro della "Unione dell'innovazione", punta sull'importante ruolo svolto dalle soluzioni TIC per conseguire l'obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini entro il 2020, oltre a migliorare la loro qualità della vita e l'efficienza dei sistemi di assistenza nell'Unione. Il piano strategico di attuazione stabilisce le priorità per accelerare e ampliare l'innovazione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l'Unione in tre settori: prevenzione e promozione della salute; assistenza e cure; vita indipendente e inclusione sociale.

(9) Il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, istituito nel quadro della "Unione dell'innovazione", punta sull'importante ruolo svolto dalle soluzioni TIC per conseguire l'obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini entro il 2020, senza discriminazioni per motivi di età, genere, origine etnica, disabilità, religione o orientamento sessuale, oltre a migliorare la loro qualità della vita e l'efficienza dei sistemi di assistenza nell'Unione. Il piano strategico di attuazione stabilisce le priorità per accelerare e ampliare l'innovazione nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l'Unione in tre settori: prevenzione e promozione della salute; assistenza e cure; vita indipendente e inclusione sociale; l'integrazione della dimensione di età e di genere costituisce un metodo e uno strumento indispensabili ai fini della definizione delle politiche nei settori pertinenti.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Occorre inoltre che l'attuazione del programma AAL tenga presente la dimensione di genere, che dovrebbe essere adeguatamente integrata nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e mantenuta in tutte le fasi del ciclo di ricerca, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla prevenzione delle malattie delle donne legate all'età12 bis nonché nella risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia12 ter.

 

____________

 

12 bis Testi approvati, P7_TA(2012)0482.

 

12 ter GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 49.

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'attuazione congiunta del programma AAL richiede una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura di esecuzione del programma AAL e nel 2007 hanno istituito l'associazione AAL (Ambient Assisted Living) IASBL, un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso "associazione AAL"). Dato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia, l'attuale struttura di gestione del programma comune AAL, ovvero l'associazione AAL, si è dimostrata efficiente e di qualità, è opportuno continuare a utilizzarla come struttura esecutiva, con la funzione di organo di allocazione e monitoraggio del programma AAL. L'associazione AAL avrebbe pertanto il compito di gestire il contributo finanziario dell'Unione e garantire un'attuazione efficiente del programma AAL.

(14) L'attuazione congiunta del programma AAL richiede una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura di esecuzione del programma AAL e nel 2007 hanno istituito l'associazione AAL (Ambient Assisted Living) IASBL, un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso "associazione AAL"). Dato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia, l'attuale struttura di gestione del programma comune AAL, ovvero l'associazione AAL, si è dimostrata efficiente e di qualità, è opportuno continuare a utilizzarla come struttura esecutiva, con la funzione di organo di allocazione e monitoraggio del programma AAL. L'associazione AAL avrebbe pertanto il compito di gestire il contributo finanziario dell'Unione e garantire un'attuazione efficiente del programma AAL. È opportuno che le differenze tra uomini e donne nel settore economico e in quello sociale siano prese in considerazione nella progettazione e nell'attuazione del programma AAL. Occorre inoltre prestare particolare attenzione all'obiettivo di garantire una migliore partecipazione delle donne al processo di ricerca e al processo di definizione delle politiche.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario che la Commissione disponga della facoltà di ridurre, sospendere o cessare il contributo finanziario dell'Unione se il programma AAL è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, o se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma AAL. È necessario che l'accordo di delega da concludersi tra l'Unione e l'associazione AAL specifichi tale facoltà.

(17) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario che la Commissione disponga della facoltà –attraverso misure proporzionate – di recuperare, ridurre, sospendere o cessare il contributo finanziario dell'Unione se il programma AAL è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, o se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma AAL. È necessario che l'accordo di delega da concludersi tra l'Unione e l'associazione AAL specifichi tale facoltà.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. la fornitura della prova, da parte degli Stati partecipanti, dell'istituzione del programma AAL conformemente ai principi stabiliti nel programma quadro Orizzonte 2020, segnatamente all'articolo 15 sull'uguaglianza di genere.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione, risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'associazione AAL, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini, nei limiti delle rispettive competenze.

3. I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione, risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente gli Stati membri, la Commissione, l'associazione AAL, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini, nei limiti delle rispettive competenze.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma AAL. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma AAL applicando criteri appropriati e realistici, che debbono includere una dimensione relativa all'uguaglianza di genere, al fine di determinare se il programma AAL ha avuto successo. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.

PROCEDURA

Titolo

Partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri

Riferimenti

COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

10.9.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

10.9.2013

Relatore per parere

       Nomina

Chrysoula Paliadeli

5.9.2013

Esame in commissione

26.11.2013

 

 

 

Approvazione

16.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Britta Thomsen, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Doris Pack, Rui Tavares, Angelika Werthmann

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Biljana Borzan, Hans-Peter Mayer

PROCEDURA

Titolo

Partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri

Riferimenti

COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.7.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

10.9.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

10.9.2013

EMPL

10.9.2013

FEMM

10.9.2013

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

5.9.2013

EMPL

9.10.2013

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Claude Turmes

15.10.2013

 

 

 

Esame in commissione

9.1.2014

 

 

 

Approvazione

23.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Norbert Glante, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Věra Flasarová, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Vladko Todorov Panayotov, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset

Deposito

31.1.2014