RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea
31.1.2014 - (COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD)) - ***I
Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Rosa Estaràs Ferragut
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea
(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0522),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, comma 3 e l'articolo 212, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0231/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0078/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1bis) Il Fondo si applica essenzialmente alle catastrofi naturali, ma è comunque necessario disporre di uno strumento solido e flessibile al servizio dell'Unione, che consenta a quest'ultima di dare un chiaro segnale politico ai suoi cittadini colpiti da gravi situazioni di emergenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1ter) Dopo l'istituzione del Fondo nell'Unione europea le catastrofi naturali sono aumentate notevolmente per numero, gravità e intensità in conseguenza del cambiamento climatico. Pertanto, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e di adattamento ai cambiamenti climatici, il funzionamento del Fondo deve essere migliorato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Una "catastrofe naturale grave" ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 deve essere definita come una catastrofe che ha provocato danni diretti al di sopra di una determinata soglia espressa in termini finanziari, nei prezzi di un anno di riferimento o come percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dello Stato interessato. |
(8) Una "catastrofe naturale grave" deve essere definita come una catastrofe che provoca danni gravi e/o implica una grave perturbazione delle condizioni normali di vita in una determinata area geografica, sia essa provocata da fenomeni naturali o da effetti catastrofici accidentali di un'azione umana, e che richiede un'attenzione particolare da parte delle autorità pubbliche e di altre organizzazioni umanitarie o di servizio sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8bis) Il Fondo deve essere attivato quando una catastrofe naturale grave provoca danni diretti superiori a una soglia espressa in termini finanziari e nei prezzi di un anno di riferimento o come percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dello Stato interessato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Al fine di prendere meglio in considerazione la natura specifica delle catastrofi che, pur considerevoli, non raggiungono le soglie minime richieste per poter beneficiare di un contributo del Fondo, occorre fissare i criteri relativi alle catastrofi regionali sulla base dei danni calcolabili in riferimento al prodotto interno lordo (PIL) regionale. Tali criteri devono essere definiti in modo chiaro e semplice per diminuire la possibilità che siano presentate domande non conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2012/2002. |
(9) Al fine di prendere meglio in considerazione la natura specifica delle catastrofi che, pur avendo gravi ripercussioni sullo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate, non raggiungono le soglie minime richieste per poter beneficiare di un contributo del Fondo, occorre fissare i criteri relativi alle catastrofi regionali sulla base dei danni calcolabili in riferimento al prodotto interno lordo (PIL) regionale. Tali criteri devono essere definiti in modo chiaro e semplice per diminuire la possibilità che siano presentate domande non conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2012/2002. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Il Fondo deve contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l'intero periodo di attuazione. Occorre inoltre definire l'arco di tempo durante il quale l'alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza della catastrofe può essere considerato provvisorio. |
(11) Il Fondo deve contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture o in condizioni tali da essere meglio in grado di resistere a catastrofi naturali, compreso lo spostamento, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l'intero periodo di attuazione e, qualora necessario, all'assistenza tecnica. Occorre inoltre definire l'arco di tempo durante il quale l'alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza della catastrofe può essere considerato provvisorio, tenendo conto della natura e delle dimensioni della stessa, nonché delle capacità di ripresa dei singoli Stati membri e/o regioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Occorre inoltre precisare che le spese per l'assistenza tecnica sono escluse dalle operazioni ammissibili. |
(13) Occorre inoltre precisare che le operazioni ammissibili dovrebbero anche poter includere le spese per l'assistenza tecnica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Alcuni tipi di catastrofi naturali, come la siccità, si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che se ne risentano gli effetti disastrosi. Devono essere previste disposizioni per consentire il ricorso al Fondo anche in tali casi. |
(15) Alcuni tipi di catastrofi naturali, che si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che i loro effetti disastrosi diventino catastrofici, devono essere ammissibili all'assistenza del Fondo. Le disposizioni devono consentire una sufficiente flessibilità nella definizione delle catastrofi naturali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) È importante garantire che gli Stati ammissibili prendano i provvedimenti necessari per prevenire il verificarsi delle catastrofi e mitigarne gli effetti, anche grazie alla piena attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe nonché grazie all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione per investimenti pertinenti. Occorre pertanto disporre che il mancato rispetto della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, da parte di uno Stato membro che ha già ricevuto un contributo del Fondo per un precedente catastrofe naturale, può comportare il rigetto della domanda o una riduzione dell'importo del contributo in caso di una nuova domanda per una catastrofe dello stesso tipo. |
(16) È importante garantire che gli Stati ammissibili prendano i provvedimenti necessari per prevenire il verificarsi delle catastrofi e mitigarne gli effetti, anche grazie alla piena attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe nonché grazie all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione per investimenti pertinenti. Occorre pertanto disporre che il mancato rispetto della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione sostenibile dei rischi di catastrofe, da parte di uno Stato membro che ha già ricevuto un contributo del Fondo per un precedente catastrofe naturale, può comportare il rigetto della domanda o una riduzione dell'importo del contributo in caso di una nuova domanda per una catastrofe dello stesso tipo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Le procedure amministrative che portano al pagamento di un contributo devono essere il più semplici e rapide possibile. Occorre quindi che, per gli Stati membri, disposizioni dettagliate sull'attuazione del contributo del Fondo figurino nelle decisioni di esecuzione con cui è concesso tale contributo. Per motivi giuridici è tuttavia opportuno mantenere convenzioni di attuazione distinte per gli Stati beneficiari che non hanno ancora aderito all'Unione. |
(18) Le procedure amministrative che portano al pagamento di un contributo devono essere il più semplici e rapide possibile. Occorre quindi che, per gli Stati membri, disposizioni dettagliate sull'attuazione del contributo del Fondo figurino nelle decisioni con cui è concesso tale contributo. Per motivi giuridici è tuttavia opportuno mantenere convenzioni di attuazione distinte per gli Stati beneficiari che non hanno ancora aderito all'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera a Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettere a), b) e c) Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 4 – paragrafi 1, 1 bis e 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
CONTESTO
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato creato per permettere di rispondere a situazioni di catastrofe naturale e manifestare la solidarietà dell'Unione nei confronti delle regioni europee colpite. Esso è stato creato a seguito delle diverse inondazioni verificatesi in Europa centrale nell'estate del 2002, e fornisce sovvenzioni agli Stati membri e ai paesi candidati colpiti da una catastrofe naturale.
Le caratteristiche principali di questo strumento sono state finora:
• in caso di "catastrofe naturale", si applica un solo criterio di ammissibilità: il danno deve superare una soglia specifica fissata per ciascun paese;
• il Fondo può intervenire anche in caso di eventi di minore rilievo, le cosiddette "catastrofi regionali", che colpiscono la maggior parte della popolazione di una regione, e quando si considera che la catastrofe avrà ripercussioni gravi e durature sulla stabilità economica e le condizioni di vita nella regione;
• il finanziamento è effettuato con un versamento unico; non vi è programmazione o necessità di cofinanziamento;
• poiché le risorse supplementari sono al di fuori del bilancio unionale, la Commissione non può decidere da sola in merito all'aiuto finanziario; se ritiene che una domanda soddisfi i requisiti, essa propone all'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento europeo) di mobilitare il Fondo.
Il FSUE presuppone uno sforzo di spesa pubblica da parte degli Stati membri per finanziare le operazioni essenziali di emergenza svolte dalle autorità pubbliche, quali:
• ripristino di infrastrutture essenziali (energia, acqua, trasporti, telecomunicazioni, sanità e istruzione);
• fornitura di alloggio provvisorio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione;
• messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione, quali dighe e argini;
• misure di protezione del patrimonio culturale;
• operazioni di ripulitura.
I danni di natura privata, ad esempio i danni alla proprietà o la perdita di reddito, anche nell'ambito dell'agricoltura, sono considerati danni assicurabili, per cui non sono coperti dal Fondo.
Le autorità nazionali dei paesi interessati possono presentare una domanda alla Commissione entro dieci settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni. La Commissione valuta poi la domanda e decide se attivare il Fondo, determina l'importo degli aiuti ritenuto opportuno e propone all'autorità di bilancio di mobilitare il Fondo. L'aiuto è versato in un'unica soluzione dopo la firma di una convenzione di attuazione con lo Stato beneficiario.
Dal 2002, il Fondo è stato mobilitato per 52 catastrofi, comprendenti eventi diversi come inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste e siccità. Ventitré paesi europei sono stati assistiti finora, per un importo di 3,2 miliardi di EUR.
Perché modificare la LEGISLAZIONE ATTUALE
Sin dalla creazione del FSUE, era evidente che occorreva apportare modifiche per soddisfare le aspettative dei paesi e delle regioni colpite da catastrofi, che si aspettano aiuti dell'Unione europea. Anche se lo strumento generalmente raggiunge i suoi obiettivi, si ritiene che la sua capacità di risposta non sia sufficiente, un fatto che si riflette, ad esempio, in alcuni dei criteri di attivazione, che sono troppo complessi o insufficientemente chiari.
La procedura per la concessione degli aiuti è molto lunga; in genere, le sovvenzioni sono erogate circa un anno dopo la catastrofe.
Anche se lo strumento funziona bene per le grandi catastrofi naturali, due terzi delle domande pervenute riguardano le cosiddette catastrofi regionali, con danni inferiori alla soglia. La maggior parte di queste domande non soddisfa i criteri e deve essere respinta, facendo perdere tempo e risorse e deludendo le aspettative.
Pertanto, per snellire il Fondo di solidarietà e renderlo più visibile, occorre migliorare e semplificare le procedure, introdurre la possibilità versare anticipi e chiarire alcune disposizioni che consentano di erogare l'aiuto più rapidamente.
LA NUOVA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE
I principali cambiamenti proposti dalla Commissione possono essere sintetizzati come segue:
- si precisa il campo di applicazione del Fondo di solidarietà, limitandolo alle catastrofi naturali ed estendendolo alle siccità;
- si introducono disposizioni più chiare riguardo all'ammissibilità alle sovvenzioni per le catastrofi regionali, introducendo una soglia unica di danno per beneficiare dell'assistenza, pari all'1,5% del prodotto interno lordo regionale;
- si introduce, per la prima volta, la possibilità di erogare anticipi, pari al 10% del contributo previsto, con un massimale di 30 milioni di EUR;
- si definisce una procedura amministrativa più rapida per l'erogazione dell'aiuto, grazie alla fusione delle decisioni di concessione degli aiuti e delle convenzioni di attuazione in un atto unico;
- si introducono disposizioni volte a incoraggiare strategie di prevenzione delle catastrofi, quali obblighi di rendicontazione ed eventuali condizioni per l'erogazione degli aiuti.
Il campo di applicazione del Fondo continua a essere limitato alle catastrofi naturali negli Stati membri e nei paesi con cui sono in corso negoziati di adesione all'Unione. I paesi devono presentare le domande entro dieci settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni. La soglia per attivare il Fondo rimane la stessa (danni pari allo 0,6 % del reddito nazionale lordo o 3 miliardi di EUR), così come il tipo di operazioni ammissibili a beneficiare degli aiuti. L'attuazione degli interventi, compresa la selezione dei progetti, la verifica contabile e il controllo sono a carico del destinatario. Le modifiche non hanno influenza sul livello probabile della spesa.
Il FSUE è finanziato al di fuori dal bilancio unionale mediante un bilancio rettificativo, come stabilito nell'accordo interistituzionale. Ciascuna sovvenzione è concordata separatamente mediante una proposta della Commissione approvata dagli Stati membri e dal Parlamento europeo. Occorre rispettare un periodo minimo di legge di almeno 8-10 settimane per poter adottare qualsiasi bilancio rettificativo.
CONCLUSIONI DEL RELATORE
Il FSUE è una chiara espressione di solidarietà nei confronti delle regioni e dei paesi europei che ne hanno maggiormente bisogno. La proposta della Commissione riprende molte delle proposte avanzate dalla relazione del Parlamento europeo del dicembre 2012 e renderà il Fondo di solidarietà più rapido, più chiaro e più facile da usare. Essa incoraggerà inoltre i paesi ad intensificare i loro sforzi di prevenzione e gestione delle catastrofi.
La nuova proposta legislativa semplifica le regole esistenti per consentire di erogare l'aiuto più rapidamente. Si introduce anche la possibilità, per la prima volta, di versare anticipi. Le norme precisano meglio i criteri di ammissibilità, soprattutto per quanto riguarda le catastrofi regionali. Inoltre, il testo modificato incoraggia gli Stati membri a sviluppare strategie di gestione del rischio e di prevenzione delle catastrofi. I principi del Fondo rimangono invariati, così come il suo finanziamento al di fuori del bilancio dell'Unione europea.
Va ricordato che questo è uno degli strumenti europei che dà maggiore soddisfazione ai cittadini europei, e che la sua esistenza non è mai stata contestata in sé: ci si propone solo di correggerne la mancanza di flessibilità e la lentezza.
Occorre anche riconoscere e accettare il fatto che, come è stato palese già durante i negoziati sul bilancio pluriennale 2014-2020, la crisi rende molto difficile aumentare i livelli di spesa a livello europeo o nazionale, sia per gli Stati membri che per l'Unione. Per questo, vista la tendenza generale della spesa di bilancio, è comprensibile che fosse impensabile aumentare le risorse per il Fondo di solidarietà e, di conseguenza, estenderne la portata. Tuttavia, è difficile accettare che il fondo sia ridotto del 50% (è passato dai 1 000 milioni dell'esercizio 2007-2013 a 500 milioni l'anno dal 2014) quando, purtroppo, il numero e la gravità delle catastrofi naturali sono aumentati notevolmente negli ultimi anni e, a causa dei cambiamenti climatici, non si può prevedere che diminuiscano, anche se si mettono in atto operazioni e requisiti di prevenzione.
Il nuovo trattato sul funzionamento dell'Unione europea menziona la responsabilità dell'Unione e dei suoi Stati membri di affrontare le conseguenze di calamità naturali o di attacchi terroristici sul territorio unionale e prevede che l'Unione si doti delle risorse necessarie ad assistere la popolazione civile in tal caso.
L'Unione europea deve essere e vuole essere qualcosa di più di un mercato comune: essa è unita nel suo destino e deve essere in grado di dimostrarlo nei momenti più difficili. Il Fondo di solidarietà non deve essere ridotto all'applicazione di una serie di norme amministrative e burocratiche; occorre adattarlo e renderlo flessibile in modo che gli interventi dell'Unione a favore dei suoi cittadini divengano più visibili, e occorre migliorarne la capacità di risposta soprattutto quando si verifica una catastrofe che ha conseguenze dirette sulle persone. L'Unione europea è, paradossalmente, più visibile e dotata di maggiori risorse finanziarie per far fronte a catastrofi o crisi umanitarie all'estero che sul proprio territorio; essa è il principale donatore al mondo di aiuti umanitari e allo sviluppo e, quindi, a volte è difficile per i cittadini capire che non sia in grado di rispondere alle tragedie che colpiscono direttamente la popolazione del suo territorio, anche se queste, rispetto a quelle che si verificano in paesi terzi, possono essere di minore entità.
Ciò nonostante e anche se si può essere un po' delusi dalla portata limitata della proposta di modifica, non si deve minimizzare l'importanza dei cambiamenti presentati, in quanto sono volti a migliorare e semplificare l'attuale funzionamento di questo strumento, che potrà quindi intervenire con maggiore efficacia ed efficienza.
Il bilancio dell'Unione europea per i prossimi sette anni, approvato di recente, ha registrato una riduzione in termini reali delle risorse complessive e nessuno si aspettava che il FSUE fosse modificato nel senso annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione dell'anno scorso; va notato, tuttavia, che nel 2005 si è persa una grande opportunità di trasformare questo strumento europeo, che mira ad essere l'espressione più visibile, decisiva e importante della solidarietà europea nei confronti dei suoi cittadini quando questo sono confrontati a una situazione difficile.
Tutti i criteri trattati dalla Commissione nella sua proposta di modifica semplificheranno e faciliteranno, per gli Stati membri, l'analisi e l'elaborazione di una domanda di assistenza a titolo del Fondo e, senza dubbio, semplificheranno ulteriormente il trattamento delle domande alla Commissione, in quanto diminuirà il numero di domande che essa riceverà. La cosa più difficile, per il relatore, è condividere la convinzione della Commissione che, parallelamente alla diminuzione del numero di domande di aiuto, diminuirà il numero delle delusioni o dei delusi al vedersi respinta la domanda di aiuto. Sarà così, semplicemente, perché non sarà possibile presentarla. Ci saranno meno domande e, quindi, ci saranno meno rifiuti, ma ci sarà anche meno aiuto.
La nuova proposta di regolamento continua a non poter rispondere a tutti i cittadini confrontati a una situazione difficile e tragica, e che si aspettano dalla loro appartenenza all'Unione un gesto di solidarietà quando sono vittime di una catastrofe. Tuttavia, dinanzi all'impossibilità di adottare uno strumento rafforzato sul piano finanziario, diamo la nostra approvazione alle modifiche proposte in quanto snelliscono il funzionamento di questo importante strumento di solidarietà, migliorandone l'efficacia e l'efficienza.
PARERE della commissione per i bilanci (22.1.2014)
destinato alla commissione per lo sviluppo regionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea
(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))
Relatore (per parere): Georgios Stavrakakis
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione intende modificare l'attuale regolamento (CE) n. 2012/2002[1] che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), per semplificarne il funzionamento e aumentarne la visibilità presso i cittadini attraverso un numero limitato di adeguamenti tecnici al regolamento. I principi dello strumento restano invariati, come pure il suo metodo di finanziamento al di fuori del quadro finanziario pluriennale (QFP) e il probabile livello di spesa.
Le principali caratteristiche della proposta includono una definizione chiara dell'ambito di intervento dell'FSUE limitato alle catastrofi naturali; un nuovo criterio, unico e semplice, per la mobilitazione eccezionale del Fondo di solidarietà in caso di cosiddette catastrofi regionali straordinarie, sulla base di una soglia fissata in funzione del PIL; l'introduzione della possibilità di erogare rapidamente anticipi su richiesta dello Stato membro interessato; l'inserimento di una disposizione specifica per le catastrofi in lenta evoluzione come la siccità; l'introduzione di disposizioni che incoraggiano una più efficace prevenzione delle catastrofi; la fusione delle decisioni di concessione degli aiuti e delle convenzioni di attuazione delle decisioni in un atto unico.
Sotto il profilo del bilancio, l'FSUE resterà al di fuori del QFP 2014-2020, per cui le risorse di bilancio necessarie per concedere aiuti finanziari sono stanziate in aggiunta ai massimali del QFP con una decisione dell'autorità di bilancio, nei limiti di una dotazione massima annua di 500 milioni di EUR (prezzi del 2011). Le spese effettive dipenderanno dalle domande di assistenza presentate da Stati ammissibili in seguito al verificarsi di catastrofi naturali e dall'importo massimo della dotazione annuale a disposizione del Fondo, come deciso nell'AII.
La decisione di esprimere la dotazione massima annua del Fondo a prezzi del 2011 (invece che a prezzi correnti) viene rispecchiata nella proposta dall'applicazione della stessa base all'importo di 3 miliardi di EUR, che costituisce una delle due soglie di danni ai fini della definizione delle "catastrofi gravi". L'altra soglia, pari allo 0,6% del reddito nazionale lordo, non è interessata.
Il relatore è favorevole a mantenere immutati i principi generali e il finanziamento dell'FSUE, ma ritiene che le attuali norme in materia di FSUE non garantiscano una capacità di risposta e una visibilità adeguate e che, per quanto riguarda determinati criteri per la sua attivazione, si tratti di disposizioni troppo complicate e non sufficientemente chiare. Il relatore sostiene con vigore l'obiettivo principale della proposta, ovvero migliorare il funzionamento dello strumento in modo che intervenga più rapidamente, goda di maggiore visibilità presso i cittadini, sia di più facile utilizzo e contenga disposizioni più chiare. Il relatore suggerisce, pertanto, pochi emendamenti, al fine di accelerare il processo di valutazione in seno ai servizi della Commissione.
Sostiene, inoltre, un chiarimento della definizione di "catastrofe naturale", compresa una disposizione specifica per le catastrofi in lenta evoluzione come la siccità, che contribuirebbe a eliminare le attuali incertezze giuridiche relative al campo di applicazione ed eviterebbe, in tal modo, la presentazione di domande che non soddisfano le condizioni.
Il relatore concorda con l'introduzione di un nuovo criterio, unico e semplice, per la mobilitazione eccezionale del Fondo di solidarietà in caso di cosiddette catastrofi regionali straordinarie, sulla base di una soglia fissata in funzione del PIL, che dovrebbe consentire una notevole semplificazione e contribuire considerevolmente ad accelerare le procedure decisionali e l'erogazione delle sovvenzioni. Suggerisce, tuttavia, di ridurre la soglia dell'1,5% del PIL della regione all'1,0%, consentendo in tal modo a più casi di beneficiare dell'assistenza, per raggiungere un maggior numero di cittadini europei nei casi di catastrofi regionali straordinarie.
È inoltre favorevole all'introduzione della possibilità di erogare rapidamente anticipi su richiesta dello Stato membro interessato, ma ritiene che il limite del 10% dell'importo previsto dell'aiuto finanziario entro il massimale di 30 milioni di EUR non sia sufficiente per tener conto delle esigenze dei paesi colpiti durante le prime fasi successive alla catastrofe. Ritiene quindi che i limiti del 15% e di 40 milioni di EUR siano più ragionevoli.
Il relatore suggerisce, inoltre, di ammettere l'assistenza tecnica al contributo del Fondo, a condizione che non superi il 2% dell'importo complessivo del contributo.
Il relatore accoglie con favore il fatto che le raccomandazioni formulate nella relazione di audit della Corte dei conti europea sull'aiuto finanziario all'Italia a seguito del terremoto dell'Aquila[2] siano state prese in considerazione dalla Commissione con l'introduzione di una definizione più chiara delle espressioni "misure provvisorie di alloggio" e "interventi di emergenza immediati" come pure di una disposizione sulla generazione di entrate.
Il relatore ritiene che occorra un certo grado di flessibilità affinché gli aiuti finanziari possano essere messi a disposizione il più rapidamente possibile dopo il verificarsi di una catastrofe grave, compresa la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda il processo, generalmente assai lungo, di designazione delle autorità di esecuzione, comprese quelle di audit e controllo, nonché per quanto riguarda il calendario delle relazioni annuali. Tale flessibilità, tuttavia, non dovrebbe mettere a repentaglio la sana gestione finanziaria del contributo del Fondo.
Il relatore è del parere che la prevenzione e la preparazione alle catastrofi sia importante, dato che nel medio-lungo periodo risulta economicamente più conveniente prepararsi e prevenire le calamità, piuttosto che intervenire dopo che si sono verificate. A tale proposito, evidenzia la necessità della complementarietà del FSUE con altri strumenti di finanziamento, come i Fondi strutturali, al momento di prepararsi e fornire una risposta a situazioni di calamità naturale, traendo vantaggio dalla creazione di sinergie con tali meccanismi e con i programmi a questi connessi.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a tenere conto dei seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 13 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(13) Occorre inoltre precisare che le spese per l'assistenza tecnica sono escluse dalle operazioni ammissibili. |
soppresso | |||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 2 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 2 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 3 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 4 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 1 bis – paragrafo 2 – comma 4 | ||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 4 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 4 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 2012/2002 Articolo 8 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Fondo di solidarietà dell’Unione europea |
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Riferimenti |
COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
REGI 10.9.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 10.9.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Georgios Stavrakakis 5.9.2013 |
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Approvazione |
22.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Da Graça Carvalho, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis |
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- [1] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
- [2] Corte dei conti europea, relazione speciale n. 24 2012, il Fondo di solidarietà dell'UE in risposta al terremoto in Abruzzo del 2009: pertinenza e costo delle operazioni.
PROCEDURA
Titolo |
Fondo di solidarietà dell’Unione europea |
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Riferimenti |
COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
24.7.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
REGI 10.9.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 10.9.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Rosa Estaràs Ferragut 24.9.2013 |
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Approvazione |
22.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 0 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan |
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Deposito |
31.1.2014 |
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