RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

31.1.2014 - (COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD)) - ***I

Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Rosa Estaràs Ferragut


Procedura : 2013/0248(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0078/2014
Testi presentati :
A7-0078/2014
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0522),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, comma 3 e l'articolo 212, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0231/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0078/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1bis) Il Fondo si applica essenzialmente alle catastrofi naturali, ma è comunque necessario disporre di uno strumento solido e flessibile al servizio dell'Unione, che consenta a quest'ultima di dare un chiaro segnale politico ai suoi cittadini colpiti da gravi situazioni di emergenza.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1ter) Dopo l'istituzione del Fondo nell'Unione europea le catastrofi naturali sono aumentate notevolmente per numero, gravità e intensità in conseguenza del cambiamento climatico. Pertanto, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e di adattamento ai cambiamenti climatici, il funzionamento del Fondo deve essere migliorato.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Una "catastrofe naturale grave" ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 deve essere definita come una catastrofe che ha provocato danni diretti al di sopra di una determinata soglia espressa in termini finanziari, nei prezzi di un anno di riferimento o come percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dello Stato interessato.

(8) Una "catastrofe naturale grave" deve essere definita come una catastrofe che provoca danni gravi e/o implica una grave perturbazione delle condizioni normali di vita in una determinata area geografica, sia essa provocata da fenomeni naturali o da effetti catastrofici accidentali di un'azione umana, e che richiede un'attenzione particolare da parte delle autorità pubbliche e di altre organizzazioni umanitarie o di servizio sociale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8bis) Il Fondo deve essere attivato quando una catastrofe naturale grave provoca danni diretti superiori a una soglia espressa in termini finanziari e nei prezzi di un anno di riferimento o come percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dello Stato interessato.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di prendere meglio in considerazione la natura specifica delle catastrofi che, pur considerevoli, non raggiungono le soglie minime richieste per poter beneficiare di un contributo del Fondo, occorre fissare i criteri relativi alle catastrofi regionali sulla base dei danni calcolabili in riferimento al prodotto interno lordo (PIL) regionale. Tali criteri devono essere definiti in modo chiaro e semplice per diminuire la possibilità che siano presentate domande non conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2012/2002.

(9) Al fine di prendere meglio in considerazione la natura specifica delle catastrofi che, pur avendo gravi ripercussioni sullo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate, non raggiungono le soglie minime richieste per poter beneficiare di un contributo del Fondo, occorre fissare i criteri relativi alle catastrofi regionali sulla base dei danni calcolabili in riferimento al prodotto interno lordo (PIL) regionale. Tali criteri devono essere definiti in modo chiaro e semplice per diminuire la possibilità che siano presentate domande non conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2012/2002.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il Fondo deve contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l'intero periodo di attuazione. Occorre inoltre definire l'arco di tempo durante il quale l'alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza della catastrofe può essere considerato provvisorio.

(11) Il Fondo deve contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture o in condizioni tali da essere meglio in grado di resistere a catastrofi naturali, compreso lo spostamento, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l'intero periodo di attuazione e, qualora necessario, all'assistenza tecnica. Occorre inoltre definire l'arco di tempo durante il quale l'alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza della catastrofe può essere considerato provvisorio, tenendo conto della natura e delle dimensioni della stessa, nonché delle capacità di ripresa dei singoli Stati membri e/o regioni.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre inoltre precisare che le spese per l'assistenza tecnica sono escluse dalle operazioni ammissibili.

(13) Occorre inoltre precisare che le operazioni ammissibili dovrebbero anche poter includere le spese per l'assistenza tecnica.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Alcuni tipi di catastrofi naturali, come la siccità, si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che se ne risentano gli effetti disastrosi. Devono essere previste disposizioni per consentire il ricorso al Fondo anche in tali casi.

(15) Alcuni tipi di catastrofi naturali, che si sviluppano su un arco di tempo più lungo prima che i loro effetti disastrosi diventino catastrofici, devono essere ammissibili all'assistenza del Fondo. Le disposizioni devono consentire una sufficiente flessibilità nella definizione delle catastrofi naturali.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) È importante garantire che gli Stati ammissibili prendano i provvedimenti necessari per prevenire il verificarsi delle catastrofi e mitigarne gli effetti, anche grazie alla piena attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe nonché grazie all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione per investimenti pertinenti. Occorre pertanto disporre che il mancato rispetto della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, da parte di uno Stato membro che ha già ricevuto un contributo del Fondo per un precedente catastrofe naturale, può comportare il rigetto della domanda o una riduzione dell'importo del contributo in caso di una nuova domanda per una catastrofe dello stesso tipo.

(16) È importante garantire che gli Stati ammissibili prendano i provvedimenti necessari per prevenire il verificarsi delle catastrofi e mitigarne gli effetti, anche grazie alla piena attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe nonché grazie all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione per investimenti pertinenti. Occorre pertanto disporre che il mancato rispetto della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione sostenibile dei rischi di catastrofe, da parte di uno Stato membro che ha già ricevuto un contributo del Fondo per un precedente catastrofe naturale, può comportare il rigetto della domanda o una riduzione dell'importo del contributo in caso di una nuova domanda per una catastrofe dello stesso tipo.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Le procedure amministrative che portano al pagamento di un contributo devono essere il più semplici e rapide possibile. Occorre quindi che, per gli Stati membri, disposizioni dettagliate sull'attuazione del contributo del Fondo figurino nelle decisioni di esecuzione con cui è concesso tale contributo. Per motivi giuridici è tuttavia opportuno mantenere convenzioni di attuazione distinte per gli Stati beneficiari che non hanno ancora aderito all'Unione.

(18) Le procedure amministrative che portano al pagamento di un contributo devono essere il più semplici e rapide possibile. Occorre quindi che, per gli Stati membri, disposizioni dettagliate sull'attuazione del contributo del Fondo figurino nelle decisioni con cui è concesso tale contributo. Per motivi giuridici è tuttavia opportuno mantenere convenzioni di attuazione distinte per gli Stati beneficiari che non hanno ancora aderito all'Unione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, il Fondo può essere mobilitato qualora si producano serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni di tale Stato o paese a seguito del verificarsi di una catastrofe naturale grave o regionale sul territorio dello stesso Stato o paese, di uno Stato membro limitrofo o di un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione (nel seguito "Stato ammissibile"). I danni diretti causati da una catastrofe provocata dall'uomo che è la conseguenza diretta di una catastrofe naturale sono considerati parte dei danni diretti causati da tale catastrofe naturale.

1. Su richiesta di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, il Fondo può essere mobilitato qualora si producano serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni di tale Stato o paese a seguito del verificarsi di una catastrofe naturale grave o regionale sul territorio dello stesso Stato o paese, di uno Stato membro limitrofo o di un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione (nel seguito "Stato ammissibile"). I danni diretti causati da una catastrofe provocata dall'uomo che è la conseguenza diretta di una catastrofe naturale sono considerati parte dei danni diretti causati da tale catastrofe naturale.

2. Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale grave" si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in uno Stato membro o in un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, danni diretti stimati a oltre 3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6% del suo reddito nazionale lordo (RNL).

2. Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale grave" si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in uno Stato membro o in un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, danni diretti stimati a oltre 3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6% del suo reddito nazionale lordo (RNL).

3. Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale regionale" si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in una regione a livello NUTS 2 di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, danni diretti superiori all'1,5% del prodotto interno lordo (PIL) della regione. Se la catastrofe riguarda diverse regioni a livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media ponderata del PIL di queste regioni.

3. Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale regionale" si intende una catastrofe naturale che provoca danni diretti superiori all'1% del prodotto interno lordo (PIL) in una regione a livello NUTS 2 o in diverse regioni contigue a livello NUTS 3 che costituiscano insieme un territorio corrispondente al criterio minimo del livello NUTS 2, di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione; se la catastrofe riguarda diverse regioni che possono chiedere l'assistenza del Fondo, a livello NUTS 2 o NUTS 3 che costituiscano un territorio equivalente a un'unità NUTS 2, la soglia è applicata alla media ponderata del PIL di queste regioni.

 

La particolare situazione delle regioni distanti e isolate, come le regioni insulari e ultraperiferiche, sempreché si verifichi un impatto diretto su tutto un settore di attività o una categoria di infrastrutture, è altresì considerata al momento di valutare i danni di cui al presente paragrafo.

4. Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce una catastrofe naturale grave in uno Stato membro limitrofo o in un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione.

4. Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile e che costituisce una catastrofe naturale grave o una catastrofe naturale regionale in uno Stato membro limitrofo o in un paese limitrofo con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione.

5. Ai fini del presente articolo sono utilizzati dati statistici armonizzati forniti da EUROSTAT.".

5. Ai fini del presente articolo sono utilizzati gli ultimi dati statistici armonizzati disponibili forniti da EUROSTAT.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'assistenza è concessa sotto forma di un contributo del Fondo. Per ogni catastrofe naturale è concesso a uno Stato ammissibile un unico contributo.

1. L'assistenza è concessa sotto forma di un contributo del Fondo. Per ogni catastrofe naturale è concesso a uno Stato ammissibile un unico contributo.

2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, secondo la natura della catastrofe, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, secondo la natura della catastrofe, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

(a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

(a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti e delle attrezzature di trasporto come pure della sanità e dell'istruzione;

 

(b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

(b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

(c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

(c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

(d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali.

(d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, sulla base di approcci ecosistemici.

 

Ai fini della lettera a), per "ripristino della funzionalità" si intende il ripristino della situazione originaria, qualora appropriato, o il ripristino in una forma che possa migliorare la capacità di resistere a future catastrofi naturali, compreso il trasferimento di progetti di infrastrutture chiaramente situati in un luogo che potrebbe essere nuovamente minacciato da una catastrofe naturale.

 

Ai fini della lettera b) per "misure provvisorie di alloggio" si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite.

Ai fini della lettera b) per "misure provvisorie di alloggio" si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite.

3. I pagamenti a titolo del Fondo si limitano a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili e sono recuperati qualora i costi sostenuti per riparare i danni siano in seguito coperti da terzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.".

3. I pagamenti a titolo del Fondo si limitano a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili e sono recuperati qualora i costi sostenuti per riparare i danni siano in seguito coperti da terzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.".

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

5. L'assistenza tecnica, compresi la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit, non è ammissibile per il contributo del Fondo.

5. L'assistenza tecnica esterna, compresi la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit, può essere ammissibile per il contributo del Fondo, purché ciò sia essenziale per effettuare i lavori di ripristino e non superi il 2% dell'importo complessivo del contributo.

6. Il contributo totale del Fondo non comporta la generazione di entrate che superino il costo totale delle operazioni di emergenza e di recupero sostenuto da uno Stato. Lo Stato beneficiario allega una dichiarazione in tal senso nella relazione sull'attuazione del contributo del Fondo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

6. Il contributo totale del Fondo non comporta la generazione di entrate che superino il costo totale delle operazioni di emergenza e di recupero sostenuto da uno Stato. Lo Stato beneficiario allega una dichiarazione in tal senso nella relazione sull'attuazione del contributo del Fondo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

7. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto dell'importo annuo per coprire i fabbisogni che si presentassero entro la fine dell'anno."

7. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto dell'importo annuo per coprire i fabbisogni che si presentassero entro la fine dell'anno."

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) ripristino di condizioni di sicurezza delle infrastrutture aeroportuali e portuali, porti di rifugio e porti turistici, e interventi per proteggere il patrimonio costiero nonché per creare condizioni di sicurezza nelle zone costiere;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettere a), b) e c)

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 – paragrafi 1, 1 bis e 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale, uno Stato può presentare alla Commissione una domanda di contributo del Fondo fornendo tutte le informazioni disponibili almeno in merito:

1. Non appena possibile, e comunque non oltre quindici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale, uno Stato può presentare alla Commissione una domanda di contributo del Fondo fornendo tutte le informazioni disponibili almeno in merito:

(a) ai danni diretti totali provocati dalla catastrofe e al loro impatto sulla popolazione, sull'economia e sull'ambiente interessati;

(a) ai danni diretti totali provocati dalla catastrofe e al loro impatto sulla popolazione, sull'economia e sull'ambiente interessati;

(b) alla stima dei costi delle operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(b) alla stima dei costi delle operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(c) alle altre fonti di finanziamento dell'Unione;

(c) alle altre fonti di finanziamento dell'Unione;

(d) ad ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata, che potrebbe contribuire a coprire i costi di riparazione dei danni;

(d) ad ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata, che potrebbe contribuire a coprire i costi di riparazione dei danni;

(e) all'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe;

(e) ad una breve valutazione dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe;

(f) a qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe.".

(f) a qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe.".

1 bis. In caso di catastrofe naturale in evoluzione progressiva, il termine di dieci settimane per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 decorre dalla data in cui le autorità pubbliche dello Stato ammissibile adottano i primi provvedimenti ufficiali contro gli effetti della catastrofe.";

1 bis. In caso di catastrofe naturale in evoluzione progressiva, il termine di quindici settimane per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 decorre dalla data in cui le autorità pubbliche dello Stato ammissibile adottano i primi provvedimenti ufficiali contro gli effetti della catastrofe.

2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato ammissibile, la Commissione valuta se sussistono le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo del Fondo nel minor tempo possibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato ammissibile, la Commissione valuta se sussistono le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo del Fondo nel minor tempo possibile, e al più tardi entro sei settimane dal ricevimento della domanda, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa e senza contare il tempo necessario per la traduzione, e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Se la Commissione ha concesso un contributo del Fondo sulla base di una domanda pervenuta dopo il [dd//mm/aaaa] per una catastrofe di una determinata natura, può respingere una nuova domanda di contributo relativa a una catastrofe della stessa natura o ridurre l'importo da assegnare se lo Stato membro ammissibile è oggetto di una procedura di infrazione e ha ricevuto un parere motivato per non aver attuato la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe il cui oggetto corrisponde alla natura della catastrofe subita.

Se la Commissione ha concesso un contributo del Fondo sulla base di una domanda pervenuta dopo il [dd//mm/aaaa] per una catastrofe di una determinata natura, può respingere una nuova domanda di contributo relativa a una catastrofe della stessa natura o ridurre l'importo da assegnare se lo Stato membro ammissibile è oggetto di una procedura di infrazione e ha ricevuto un parere motivato per non aver attuato la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe il cui oggetto corrisponde alla natura della catastrofe subita.

La Commissione riserva a tutte le domande di contributo del Fondo un trattamento equo.".

La Commissione riserva a tutte le domande di contributo del Fondo un trattamento equo.".

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al momento della presentazione di una domanda di contributo del Fondo alla Commissione, uno Stato membro può chiedere il versamento di un anticipo.

1. Al momento della presentazione di una domanda di contributo del Fondo alla Commissione, uno Stato membro può chiedere il versamento di un anticipo.

La Commissione effettua una valutazione preliminare per accertare se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle risorse di bilancio. Ove tali condizioni siano soddisfatte e siano disponibili risorse sufficienti, la Commissione può adottare una decisione con cui è concesso l'anticipo e versare tale anticipo senza indugio prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di un anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.

La Commissione effettua una valutazione preliminare per accertare se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle risorse di bilancio. Ove tali condizioni siano soddisfatte e siano disponibili risorse sufficienti, la Commissione può adottare una decisione con cui è concesso l'anticipo e versare tale anticipo senza indugio prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di un anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.

2. L'importo dell'anticipo non supera il 10% dell'importo del contributo previsto e in nessun caso è superiore a 30 000 000 EUR. Una volta che l'importo finale del contributo sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell'importo dell'anticipo prima di provvedere al saldo del contributo. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.

2. L'importo dell'anticipo non supera il 15% dell'importo del contributo previsto e in nessun caso è superiore a 40 000 000 EUR. Una volta che l'importo finale del contributo sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell'importo dell'anticipo prima di provvedere al saldo del contributo. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.

3. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse di bilancio, gli importi del Fondo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione recuperati presso gli Stati membri sono messi a disposizione del Fondo, fino ad un massimo di 50 000 000 EUR, come entrate con destinazione specifica interne. Gli importi versati per gli anticipi o disimpegnati in bilancio sono sostituiti non appena siano recuperati nuovi importi presso gli Stati membri.

3. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse di bilancio, gli importi del Fondo recuperati presso gli Stati membri sono messi a disposizione del Fondo, fino ad un massimo di 50 000 000 EUR, come entrate con destinazione specifica interne. Gli importi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione recuperati presso gli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1083/2006 possono essere messi a disposizione come entrate interne con destinazione specifica se i recuperi del FSUE sono insufficienti. Gli importi versati per gli anticipi o disimpegnati in bilancio sono sostituiti non appena siano recuperati nuovi importi presso gli Stati membri.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle misure dell'Unione, in particolare in materia di gestione finanziaria e appalti pubblici, e agli strumenti di assistenza della preadesione. Tali operazioni contribuiscono, ove possibile, agli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe e adattamento ai cambiamenti climatici.".

Le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle misure dell'Unione, in particolare in materia di gestione finanziaria e appalti pubblici, e agli strumenti di assistenza della preadesione. Tali operazioni contribuiscono, ove applicabile, agli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe e adattamento ai cambiamenti climatici, anche con impostazioni ecosistemiche.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il contributo del Fondo è utilizzato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

1. Il contributo del Fondo è utilizzato entro un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

2. Gli Stati beneficiari cercano di ottenere ogni possibile indennizzo da terzi.

2. Gli Stati beneficiari cercano di ottenere da terzi ogni indennizzo legalmente consentito.

3. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di un anno di cui al paragrafo 1, lo Stato beneficiario presenta una relazione sull'attuazione del contributo del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le operazioni interessate, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi.

3. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di un 18 mesi di cui al paragrafo 1, lo Stato beneficiario presenta una relazione sull'attuazione del contributo del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le operazioni interessate, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi.

La relazione di attuazione descrive le misure di prevenzione introdotte o proposte dallo Stato beneficiario per limitare futuri danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di tali catastrofi, compreso l'uso a tal fine dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione, nonché lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe. Essa riferisce inoltre sull'esperienza acquisita con la catastrofe nonché sui provvedimenti adottati o proposti per garantire la resilienza in relazione ai cambiamenti climatici e alle catastrofi.

La relazione di attuazione descrive le misure di prevenzione adottate o proposte dallo Stato beneficiario per limitare futuri danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di tali catastrofi, compreso l'uso a tal fine dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione, nonché lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe. Essa riferisce inoltre sull'esperienza acquisita con la catastrofe nonché sui provvedimenti adottati o proposti per garantire la protezione dell'ambiente e la resilienza in relazione ai cambiamenti climatici e alle catastrofi.

La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, che accerta che la dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro fedele e che il contributo del Fondo è legale e regolare, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, e all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, che accerta che la dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro fedele e che il contributo del Fondo è legale e regolare, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, e all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Al termine della procedura di cui al primo comma la Commissione effettua la chiusura dell'assistenza del Fondo.

Al termine della procedura di cui al primo comma la Commissione effettua la chiusura dell'assistenza del Fondo.

4. Qualora il costo di indennizzo dei danni sia successivamente coperto da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nel contributo del Fondo.

4. Qualora il costo di indennizzo dei danni sia successivamente coperto da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nel contributo del Fondo.

MOTIVAZIONE

CONTESTO

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato creato per permettere di rispondere a situazioni di catastrofe naturale e manifestare la solidarietà dell'Unione nei confronti delle regioni europee colpite. Esso è stato creato a seguito delle diverse inondazioni verificatesi in Europa centrale nell'estate del 2002, e fornisce sovvenzioni agli Stati membri e ai paesi candidati colpiti da una catastrofe naturale.

Le caratteristiche principali di questo strumento sono state finora:

•       in caso di "catastrofe naturale", si applica un solo criterio di ammissibilità: il danno deve superare una soglia specifica fissata per ciascun paese;

•       il Fondo può intervenire anche in caso di eventi di minore rilievo, le cosiddette "catastrofi regionali", che colpiscono la maggior parte della popolazione di una regione, e quando si considera che la catastrofe avrà ripercussioni gravi e durature sulla stabilità economica e le condizioni di vita nella regione;

•       il finanziamento è effettuato con un versamento unico; non vi è programmazione o necessità di cofinanziamento;

•       poiché le risorse supplementari sono al di fuori del bilancio unionale, la Commissione non può decidere da sola in merito all'aiuto finanziario; se ritiene che una domanda soddisfi i requisiti, essa propone all'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento europeo) di mobilitare il Fondo.

Il FSUE presuppone uno sforzo di spesa pubblica da parte degli Stati membri per finanziare le operazioni essenziali di emergenza svolte dalle autorità pubbliche, quali:

•       ripristino di infrastrutture essenziali (energia, acqua, trasporti, telecomunicazioni, sanità e istruzione);

•       fornitura di alloggio provvisorio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione;

•       messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione, quali dighe e argini;

•       misure di protezione del patrimonio culturale;

•       operazioni di ripulitura.

I danni di natura privata, ad esempio i danni alla proprietà o la perdita di reddito, anche nell'ambito dell'agricoltura, sono considerati danni assicurabili, per cui non sono coperti dal Fondo.

Le autorità nazionali dei paesi interessati possono presentare una domanda alla Commissione entro dieci settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni. La Commissione valuta poi la domanda e decide se attivare il Fondo, determina l'importo degli aiuti ritenuto opportuno e propone all'autorità di bilancio di mobilitare il Fondo. L'aiuto è versato in un'unica soluzione dopo la firma di una convenzione di attuazione con lo Stato beneficiario.

Dal 2002, il Fondo è stato mobilitato per 52 catastrofi, comprendenti eventi diversi come inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste e siccità. Ventitré paesi europei sono stati assistiti finora, per un importo di 3,2 miliardi di EUR.

Perché modificare la LEGISLAZIONE ATTUALE

Sin dalla creazione del FSUE, era evidente che occorreva apportare modifiche per soddisfare le aspettative dei paesi e delle regioni colpite da catastrofi, che si aspettano aiuti dell'Unione europea. Anche se lo strumento generalmente raggiunge i suoi obiettivi, si ritiene che la sua capacità di risposta non sia sufficiente, un fatto che si riflette, ad esempio, in alcuni dei criteri di attivazione, che sono troppo complessi o insufficientemente chiari.

La procedura per la concessione degli aiuti è molto lunga; in genere, le sovvenzioni sono erogate circa un anno dopo la catastrofe.

Anche se lo strumento funziona bene per le grandi catastrofi naturali, due terzi delle domande pervenute riguardano le cosiddette catastrofi regionali, con danni inferiori alla soglia. La maggior parte di queste domande non soddisfa i criteri e deve essere respinta, facendo perdere tempo e risorse e deludendo le aspettative.

Pertanto, per snellire il Fondo di solidarietà e renderlo più visibile, occorre migliorare e semplificare le procedure, introdurre la possibilità versare anticipi e chiarire alcune disposizioni che consentano di erogare l'aiuto più rapidamente.

LA NUOVA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE

I principali cambiamenti proposti dalla Commissione possono essere sintetizzati come segue:

-     si precisa il campo di applicazione del Fondo di solidarietà, limitandolo alle catastrofi naturali ed estendendolo alle siccità;

-     si introducono disposizioni più chiare riguardo all'ammissibilità alle sovvenzioni per le catastrofi regionali, introducendo una soglia unica di danno per beneficiare dell'assistenza, pari all'1,5% del prodotto interno lordo regionale;

-     si introduce, per la prima volta, la possibilità di erogare anticipi, pari al 10% del contributo previsto, con un massimale di 30 milioni di EUR;

-     si definisce una procedura amministrativa più rapida per l'erogazione dell'aiuto, grazie alla fusione delle decisioni di concessione degli aiuti e delle convenzioni di attuazione in un atto unico;

-     si introducono disposizioni volte a incoraggiare strategie di prevenzione delle catastrofi, quali obblighi di rendicontazione ed eventuali condizioni per l'erogazione degli aiuti.

Il campo di applicazione del Fondo continua a essere limitato alle catastrofi naturali negli Stati membri e nei paesi con cui sono in corso negoziati di adesione all'Unione. I paesi devono presentare le domande entro dieci settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni. La soglia per attivare il Fondo rimane la stessa (danni pari allo 0,6 % del reddito nazionale lordo o 3 miliardi di EUR), così come il tipo di operazioni ammissibili a beneficiare degli aiuti. L'attuazione degli interventi, compresa la selezione dei progetti, la verifica contabile e il controllo sono a carico del destinatario. Le modifiche non hanno influenza sul livello probabile della spesa.

Il FSUE è finanziato al di fuori dal bilancio unionale mediante un bilancio rettificativo, come stabilito nell'accordo interistituzionale. Ciascuna sovvenzione è concordata separatamente mediante una proposta della Commissione approvata dagli Stati membri e dal Parlamento europeo. Occorre rispettare un periodo minimo di legge di almeno 8-10 settimane per poter adottare qualsiasi bilancio rettificativo.

CONCLUSIONI DEL RELATORE

Il FSUE è una chiara espressione di solidarietà nei confronti delle regioni e dei paesi europei che ne hanno maggiormente bisogno. La proposta della Commissione riprende molte delle proposte avanzate dalla relazione del Parlamento europeo del dicembre 2012 e renderà il Fondo di solidarietà più rapido, più chiaro e più facile da usare. Essa incoraggerà inoltre i paesi ad intensificare i loro sforzi di prevenzione e gestione delle catastrofi.

La nuova proposta legislativa semplifica le regole esistenti per consentire di erogare l'aiuto più rapidamente. Si introduce anche la possibilità, per la prima volta, di versare anticipi. Le norme precisano meglio i criteri di ammissibilità, soprattutto per quanto riguarda le catastrofi regionali. Inoltre, il testo modificato incoraggia gli Stati membri a sviluppare strategie di gestione del rischio e di prevenzione delle catastrofi. I principi del Fondo rimangono invariati, così come il suo finanziamento al di fuori del bilancio dell'Unione europea.

Va ricordato che questo è uno degli strumenti europei che dà maggiore soddisfazione ai cittadini europei, e che la sua esistenza non è mai stata contestata in sé: ci si propone solo di correggerne la mancanza di flessibilità e la lentezza.

Occorre anche riconoscere e accettare il fatto che, come è stato palese già durante i negoziati sul bilancio pluriennale 2014-2020, la crisi rende molto difficile aumentare i livelli di spesa a livello europeo o nazionale, sia per gli Stati membri che per l'Unione. Per questo, vista la tendenza generale della spesa di bilancio, è comprensibile che fosse impensabile aumentare le risorse per il Fondo di solidarietà e, di conseguenza, estenderne la portata. Tuttavia, è difficile accettare che il fondo sia ridotto del 50% (è passato dai 1 000 milioni dell'esercizio 2007-2013 a 500 milioni l'anno dal 2014) quando, purtroppo, il numero e la gravità delle catastrofi naturali sono aumentati notevolmente negli ultimi anni e, a causa dei cambiamenti climatici, non si può prevedere che diminuiscano, anche se si mettono in atto operazioni e requisiti di prevenzione.

Il nuovo trattato sul funzionamento dell'Unione europea menziona la responsabilità dell'Unione e dei suoi Stati membri di affrontare le conseguenze di calamità naturali o di attacchi terroristici sul territorio unionale e prevede che l'Unione si doti delle risorse necessarie ad assistere la popolazione civile in tal caso.

L'Unione europea deve essere e vuole essere qualcosa di più di un mercato comune: essa è unita nel suo destino e deve essere in grado di dimostrarlo nei momenti più difficili. Il Fondo di solidarietà non deve essere ridotto all'applicazione di una serie di norme amministrative e burocratiche; occorre adattarlo e renderlo flessibile in modo che gli interventi dell'Unione a favore dei suoi cittadini divengano più visibili, e occorre migliorarne la capacità di risposta soprattutto quando si verifica una catastrofe che ha conseguenze dirette sulle persone. L'Unione europea è, paradossalmente, più visibile e dotata di maggiori risorse finanziarie per far fronte a catastrofi o crisi umanitarie all'estero che sul proprio territorio; essa è il principale donatore al mondo di aiuti umanitari e allo sviluppo e, quindi, a volte è difficile per i cittadini capire che non sia in grado di rispondere alle tragedie che colpiscono direttamente la popolazione del suo territorio, anche se queste, rispetto a quelle che si verificano in paesi terzi, possono essere di minore entità.

Ciò nonostante e anche se si può essere un po' delusi dalla portata limitata della proposta di modifica, non si deve minimizzare l'importanza dei cambiamenti presentati, in quanto sono volti a migliorare e semplificare l'attuale funzionamento di questo strumento, che potrà quindi intervenire con maggiore efficacia ed efficienza.

Il bilancio dell'Unione europea per i prossimi sette anni, approvato di recente, ha registrato una riduzione in termini reali delle risorse complessive e nessuno si aspettava che il FSUE fosse modificato nel senso annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione dell'anno scorso; va notato, tuttavia, che nel 2005 si è persa una grande opportunità di trasformare questo strumento europeo, che mira ad essere l'espressione più visibile, decisiva e importante della solidarietà europea nei confronti dei suoi cittadini quando questo sono confrontati a una situazione difficile.

Tutti i criteri trattati dalla Commissione nella sua proposta di modifica semplificheranno e faciliteranno, per gli Stati membri, l'analisi e l'elaborazione di una domanda di assistenza a titolo del Fondo e, senza dubbio, semplificheranno ulteriormente il trattamento delle domande alla Commissione, in quanto diminuirà il numero di domande che essa riceverà. La cosa più difficile, per il relatore, è condividere la convinzione della Commissione che, parallelamente alla diminuzione del numero di domande di aiuto, diminuirà il numero delle delusioni o dei delusi al vedersi respinta la domanda di aiuto. Sarà così, semplicemente, perché non sarà possibile presentarla. Ci saranno meno domande e, quindi, ci saranno meno rifiuti, ma ci sarà anche meno aiuto.

La nuova proposta di regolamento continua a non poter rispondere a tutti i cittadini confrontati a una situazione difficile e tragica, e che si aspettano dalla loro appartenenza all'Unione un gesto di solidarietà quando sono vittime di una catastrofe. Tuttavia, dinanzi all'impossibilità di adottare uno strumento rafforzato sul piano finanziario, diamo la nostra approvazione alle modifiche proposte in quanto snelliscono il funzionamento di questo importante strumento di solidarietà, migliorandone l'efficacia e l'efficienza.

PARERE della commissione per i bilanci (22.1.2014)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea
(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))

Relatore (per parere): Georgios Stavrakakis

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione intende modificare l'attuale regolamento (CE) n. 2012/2002[1] che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), per semplificarne il funzionamento e aumentarne la visibilità presso i cittadini attraverso un numero limitato di adeguamenti tecnici al regolamento. I principi dello strumento restano invariati, come pure il suo metodo di finanziamento al di fuori del quadro finanziario pluriennale (QFP) e il probabile livello di spesa.

Le principali caratteristiche della proposta includono una definizione chiara dell'ambito di intervento dell'FSUE limitato alle catastrofi naturali; un nuovo criterio, unico e semplice, per la mobilitazione eccezionale del Fondo di solidarietà in caso di cosiddette catastrofi regionali straordinarie, sulla base di una soglia fissata in funzione del PIL; l'introduzione della possibilità di erogare rapidamente anticipi su richiesta dello Stato membro interessato; l'inserimento di una disposizione specifica per le catastrofi in lenta evoluzione come la siccità; l'introduzione di disposizioni che incoraggiano una più efficace prevenzione delle catastrofi; la fusione delle decisioni di concessione degli aiuti e delle convenzioni di attuazione delle decisioni in un atto unico.

Sotto il profilo del bilancio, l'FSUE resterà al di fuori del QFP 2014-2020, per cui le risorse di bilancio necessarie per concedere aiuti finanziari sono stanziate in aggiunta ai massimali del QFP con una decisione dell'autorità di bilancio, nei limiti di una dotazione massima annua di 500 milioni di EUR (prezzi del 2011). Le spese effettive dipenderanno dalle domande di assistenza presentate da Stati ammissibili in seguito al verificarsi di catastrofi naturali e dall'importo massimo della dotazione annuale a disposizione del Fondo, come deciso nell'AII.

La decisione di esprimere la dotazione massima annua del Fondo a prezzi del 2011 (invece che a prezzi correnti) viene rispecchiata nella proposta dall'applicazione della stessa base all'importo di 3 miliardi di EUR, che costituisce una delle due soglie di danni ai fini della definizione delle "catastrofi gravi". L'altra soglia, pari allo 0,6% del reddito nazionale lordo, non è interessata.

Il relatore è favorevole a mantenere immutati i principi generali e il finanziamento dell'FSUE, ma ritiene che le attuali norme in materia di FSUE non garantiscano una capacità di risposta e una visibilità adeguate e che, per quanto riguarda determinati criteri per la sua attivazione, si tratti di disposizioni troppo complicate e non sufficientemente chiare. Il relatore sostiene con vigore l'obiettivo principale della proposta, ovvero migliorare il funzionamento dello strumento in modo che intervenga più rapidamente, goda di maggiore visibilità presso i cittadini, sia di più facile utilizzo e contenga disposizioni più chiare. Il relatore suggerisce, pertanto, pochi emendamenti, al fine di accelerare il processo di valutazione in seno ai servizi della Commissione.

Sostiene, inoltre, un chiarimento della definizione di "catastrofe naturale", compresa una disposizione specifica per le catastrofi in lenta evoluzione come la siccità, che contribuirebbe a eliminare le attuali incertezze giuridiche relative al campo di applicazione ed eviterebbe, in tal modo, la presentazione di domande che non soddisfano le condizioni.

Il relatore concorda con l'introduzione di un nuovo criterio, unico e semplice, per la mobilitazione eccezionale del Fondo di solidarietà in caso di cosiddette catastrofi regionali straordinarie, sulla base di una soglia fissata in funzione del PIL, che dovrebbe consentire una notevole semplificazione e contribuire considerevolmente ad accelerare le procedure decisionali e l'erogazione delle sovvenzioni. Suggerisce, tuttavia, di ridurre la soglia dell'1,5% del PIL della regione all'1,0%, consentendo in tal modo a più casi di beneficiare dell'assistenza, per raggiungere un maggior numero di cittadini europei nei casi di catastrofi regionali straordinarie.

È inoltre favorevole all'introduzione della possibilità di erogare rapidamente anticipi su richiesta dello Stato membro interessato, ma ritiene che il limite del 10% dell'importo previsto dell'aiuto finanziario entro il massimale di 30 milioni di EUR non sia sufficiente per tener conto delle esigenze dei paesi colpiti durante le prime fasi successive alla catastrofe. Ritiene quindi che i limiti del 15% e di 40 milioni di EUR siano più ragionevoli.

Il relatore suggerisce, inoltre, di ammettere l'assistenza tecnica al contributo del Fondo, a condizione che non superi il 2% dell'importo complessivo del contributo.

Il relatore accoglie con favore il fatto che le raccomandazioni formulate nella relazione di audit della Corte dei conti europea sull'aiuto finanziario all'Italia a seguito del terremoto dell'Aquila[2] siano state prese in considerazione dalla Commissione con l'introduzione di una definizione più chiara delle espressioni "misure provvisorie di alloggio" e "interventi di emergenza immediati" come pure di una disposizione sulla generazione di entrate.

Il relatore ritiene che occorra un certo grado di flessibilità affinché gli aiuti finanziari possano essere messi a disposizione il più rapidamente possibile dopo il verificarsi di una catastrofe grave, compresa la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda il processo, generalmente assai lungo, di designazione delle autorità di esecuzione, comprese quelle di audit e controllo, nonché per quanto riguarda il calendario delle relazioni annuali. Tale flessibilità, tuttavia, non dovrebbe mettere a repentaglio la sana gestione finanziaria del contributo del Fondo.

Il relatore è del parere che la prevenzione e la preparazione alle catastrofi sia importante, dato che nel medio-lungo periodo risulta economicamente più conveniente prepararsi e prevenire le calamità, piuttosto che intervenire dopo che si sono verificate. A tale proposito, evidenzia la necessità della complementarietà del FSUE con altri strumenti di finanziamento, come i Fondi strutturali, al momento di prepararsi e fornire una risposta a situazioni di calamità naturale, traendo vantaggio dalla creazione di sinergie con tali meccanismi e con i programmi a questi connessi.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a tenere conto dei seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre inoltre precisare che le spese per l'assistenza tecnica sono escluse dalle operazioni ammissibili.

soppresso

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale regionale" si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in una regione a livello NUTS 2 di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, danni diretti superiori all'1,5% del prodotto interno lordo (PIL) della regione. Se la catastrofe riguarda diverse regioni a livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media ponderata del PIL di queste regioni.

3. Ai fini del presente regolamento per "catastrofe naturale regionale" si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in una regione a livello NUTS 2 di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, danni diretti superiori all'1% del prodotto interno lordo (PIL) della regione. Se la catastrofe riguarda diverse regioni a livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media ponderata del PIL di queste regioni.

 

In circostanze eccezionali, tuttavia, anche laddove i criteri quantitativi stabiliti al primo paragrafo non siano soddisfatti, una regione colpita da una catastrofe straordinaria può beneficiare del Fondo, soprattutto qualora si tratti di una catastrofe naturale avente conseguenze sulla maggior parte della popolazione, con ripercussioni serie e prolungate sulle condizioni di vita e sulla stabilità economica della regione. L'assistenza massima annua concessa conformemente al presente paragrafo non supera il 7,5% della dotazione annua messa a disposizione del Fondo. Si presta particolare attenzione alle regioni periferiche o isolate, quali le isole e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato. La Commissione esamina col massimo rigore le domande che le verranno presentate ai sensi del presente paragrafo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Un'attenzione particolare è rivolta alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, che sono più vulnerabili ai fenomeni meteorologici estremi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 2 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ai fini del presente articolo sono utilizzati dati statistici armonizzati forniti da EUROSTAT.".

5. Ai fini del presente articolo sono utilizzati gli ultimi dati statistici armonizzati disponibili forniti da EUROSTAT.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'assistenza tecnica, compresi la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit, non è ammissibile per il contributo del Fondo.

5. L'assistenza tecnica, compresi la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit, è ammissibile per il contributo del Fondo, ma non può superare il 2% dell'importo complessivo del contributo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato ammissibile, la Commissione valuta se sussistono le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo del Fondo nel minor tempo possibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato ammissibile, la Commissione valuta se sussistono le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo del Fondo nel minor tempo possibile, entro cinque settimane dal ricevimento della domanda e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 1 bis – paragrafo 2 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione effettua una valutazione preliminare per accertare se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle risorse di bilancio. Ove tali condizioni siano soddisfatte e siano disponibili risorse sufficienti, la Commissione può adottare una decisione con cui è concesso l'anticipo e versare tale anticipo senza indugio prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di un anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.

La Commissione effettua quanto prima una valutazione preliminare per accertare se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle risorse di bilancio. Ove tali condizioni siano soddisfatte e siano disponibili risorse sufficienti, la Commissione può adottare una decisione con cui è concesso l'anticipo e versare tale anticipo senza indugio prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di un anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo dell'anticipo non supera il 10% dell'importo del contributo previsto e in nessun caso è superiore a 30 000 000 EUR. Una volta che l'importo finale del contributo sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell'importo dell'anticipo prima di provvedere al saldo del contributo. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.

2. L'importo dell'anticipo non supera il 15% dell'importo del contributo previsto e in nessun caso è superiore a 40 000 000 EUR. Una volta che l'importo finale del contributo sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell'importo dell'anticipo prima di provvedere al saldo del contributo. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse di bilancio, gli importi del Fondo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione recuperati presso gli Stati membri sono messi a disposizione del Fondo, fino ad un massimo di 50 000 000 EUR, come entrate con destinazione specifica interne. Gli importi versati per gli anticipi o disimpegnati in bilancio sono sostituiti non appena siano recuperati nuovi importi presso gli Stati membri.".

3. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse di bilancio, gli importi del Fondo recuperati presso gli Stati membri sono messi a disposizione del Fondo, fino ad un massimo di 50 000 000 EUR, come entrate con destinazione specifica interne. Anche gli importi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione recuperati presso gli Stati membri a norma del regolamento 1303/2013 e del regolamento 1083/2006 possono essere messi a disposizione come entrate con destinazione specifica interne qualora i recuperi del FSUE siano insufficienti. Gli importi versati per gli anticipi o disimpegnati in bilancio sono sostituiti non appena siano recuperati nuovi importi presso gli Stati membri.".

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il contributo del Fondo è utilizzato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

1. Il contributo del Fondo è utilizzato entro un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

PROCEDURA

Titolo

Fondo di solidarietà dell’Unione europea

Riferimenti

COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

10.9.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

10.9.2013

Relatore per parere

       Nomina

Georgios Stavrakakis

5.9.2013

Approvazione

22.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Da Graça Carvalho, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  • [1]  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
  • [2]  Corte dei conti europea, relazione speciale n. 24 2012, il Fondo di solidarietà dell'UE in risposta al terremoto in Abruzzo del 2009: pertinenza e costo delle operazioni.

PROCEDURA

Titolo

Fondo di solidarietà dell’Unione europea

Riferimenti

COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD)

Presentazione della proposta al PE

24.7.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

10.9.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

10.9.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Rosa Estaràs Ferragut

24.9.2013

 

 

 

Approvazione

22.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

Deposito

31.1.2014