RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013

31.1.2014 - (COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Theodoros Skylakakis


Procedura : 2013/0224(COD)
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A7-0080/2014
Testi presentati :
A7-0080/2014
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013

(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0480),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0201/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0080/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento   1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE)n. 525/2013

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il trasporto marittimo ha un'incidenza sul clima globale e sulla qualità dell'aria, per effetto delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre emissioni, compresi gli ossidi di azoto (NOx), gli ossidi di zolfo (SOx), il metano (CHx), il particolato (PM) e il nero di carbonio.

Emendamento   3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Il trasporto marittimo internazionale rimane l'unico ramo del settore trasporti non incluso nell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Secondo la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta di regolamento, le emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo internazionale dell'Unione sono aumentate del 48% tra il 1990 e il 2007.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche degli effetti sul clima globale di sostanze diverse dal CO2 generate dal trasporto marittimo, è opportuno condurre periodicamente, nel contesto del presente regolamento, una valutazione aggiornata di tali effetti. Sulla base delle sue valutazioni e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal CO2 che incidono sul clima, è opportuno che la Commissione analizzi le implicazioni per le politiche e le misure al fine di ridurre tali emissioni.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) È necessario, inoltre, che la Commissione intervenga per affrontare altre attività che generano emissioni di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici non coperti dal presente regolamento, ovvero l'impiego di refrigeranti da parte dei pescherecci, ed emissioni per evaporazione durante le operazioni di carico e scarico dei carburanti e della merce alla rinfusa (ad esempio COV o particolato).

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 sexies) Il Libro bianco della Commissione "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti" del 2011 chiede una riduzione del 40% (e, se praticabile, del 50%) delle emissioni generate dal trasporto marittimo entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005, segnatamente attraverso l'applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga".

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 septies) La risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (2011/2096(INI)) chiede una riduzione uniforme del 30% a livello di Unione delle emissioni di CO2 e degli inquinanti nel trasporto marittimo, a cui gli accordi IMO sull'indice di efficienza energetica in materia di progettazione e il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi intendono contribuire.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Secondo i dati forniti dallIMO, il consumo di energia e le emissioni di CO2 delle navi potrebbero essere ridotti fino al 75% mediante lapplicazione di misure operative e lutilizzo delle tecnologie esistenti; una parte significativa di tali misure può essere considerata economicamente efficiente dal momento che la riduzione dei costi del carburante compensa gli eventuali costi operativi o di investimento.

(3) Secondo i dati forniti dall'IMO, il consumo di energia e le emissioni di CO2 delle navi potrebbero essere ridotti del 25-75% mediante l'applicazione di misure operative e l'utilizzo delle tecnologie esistenti; una parte significativa di tali misure può essere considerata economicamente efficiente e capace di offrire al settore benefici netti, dal momento che la riduzione dei costi del carburante compensa gli eventuali costi operativi o di investimento.

Emendamento   9

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica dovute al trasporto marittimo a livello dell’Unione, la migliore soluzione è la creazione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di CO2 in base al consumo di carburante delle navi, come primo passo di un approccio graduale per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell’impegno dell’Unione in termini di riduzione dei gas a effetto serra.

(4) Al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica dovute al trasporto marittimo a livello dell’Unione, la migliore soluzione è l'attuazione di una misura basata sul mercato, in particolare stabilendo i prezzi delle emissioni o un prelievo fiscale, che richiede la creazione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di gas a effetto serra in base al consumo di carburante delle navi. La raccolta di dati su tali emissioni rappresenta il primo passo di un approccio graduale, giustificato dalla necessità di ridurre tali emissioni, per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell’impegno dell’Unione in termini di riduzione dei gas a effetto serra. L'accesso pubblico ai dati relativi alle emissioni contribuirà a rimuovere gli ostacoli sul mercato che impediscono la diffusione di molte misure che permetterebbero di risparmiare e che ridurrebbero le emissioni del settore.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Dalla consultazione delle parti interessate e dai dibattiti con i partner internazionali emerge che dovrebbe essere applicato un approccio graduale per linserimento delle emissioni del trasporto marittimo nellimpegno dellUnione di riduzione dei gas a effetto serra approntando un solido sistema MRV per le emissioni di CO2 del trasporto marittimo come primo passo e stabilendo i prezzi di queste emissioni in una fase successiva. Questo approccio favorisce progressi significativi a livello internazionale sull’accordo degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e su ulteriori misure per conseguire tali riduzioni al minimo costo.

(6) Dalla consultazione delle parti interessate e dai dibattiti con i partner internazionali emerge che dovrebbe essere applicato un approccio graduale per l'inserimento delle emissioni del trasporto marittimo nell'impegno dell'Unione di riduzione dei gas a effetto serra approntando un solido sistema MRV per le emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo come primo passo e l'introduzione di nuovi strumenti politici, in particolare stabilendo i prezzi delle emissioni o un prelievo fiscale, in una fase successiva. Questo approccio favorisce progressi significativi a livello internazionale sull’accordo degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e su ulteriori misure per conseguire tali riduzioni al minimo costo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Lintroduzione di un sistema MRV dellUnione dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni fino al 2% rispetto allo status quo e a una riduzione dei costi netti complessivi fino a 1,2 miliardi di EUR entro il 2030, in quanto potrebbe contribuire alla rimozione degli ostacoli sul mercato, in particolare quelli legati alla mancanza di informazioni circa l’efficienza delle navi. La riduzione dei costi di trasporto dovrebbe agevolare gli scambi internazionali. Inoltre, un sistema MRV solido è una condizione fondamentale per qualsiasi misura o norma di efficienza basate sul mercato, applicata a livello di Unione o mondiale. Inoltre, fornisce dati affidabili per stabilire obiettivi precisi di riduzione delle emissioni e valutare i progressi del contributo dei trasporti marittimi verso il raggiungimento di un’economia a basse emissioni di carbonio.

(7) L'introduzione di un sistema MRV dell'Unione dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni, in quanto potrebbe contribuire alla rimozione degli ostacoli sul mercato. La riduzione dei costi di trasporto dovrebbe agevolare gli scambi internazionali. Inoltre, un sistema MRV solido è una condizione fondamentale per qualsiasi misura basata sul mercato o altre misure volte a istituire una base migliore a favore del principio "chi inquina paga", applicate a livello di Unione o mondiale. Data la natura internazionale del trasporto marittimo, un'azione coordinata a livello mondiale può rappresentare il metodo privilegiato e più efficace per ridurre le emissioni del trasporto marittimo internazionale. Inoltre, fornisce dati affidabili per stabilire obiettivi precisi di riduzione delle emissioni e valutare i progressi del contributo dei trasporti marittimi verso il raggiungimento di un’economia a basse emissioni di carbonio.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO2 occorre tenere conto di tutte le tratte intra-Unione, tutte le tratte di arrivo dall’ultimo porto al di fuori dell’Unione al primo porto di scalo dell’Unione e tutte le tratte di partenza da un porto dell’Unione al successivo porto di scalo al di fuori dell’Unione. È opportuno prendere in considerazione le emissioni di CO2 nei porti dellUnione, anche quando le navi sono ormeggiate o si muovono allinterno di un porto, in particolare se sono disponibili misure specifiche intese a ridurle o a evitarle. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera.

(8) Ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO2 occorre tenere conto di tutte le tratte intra-Unione, tutte le tratte di arrivo dall’ultimo porto al di fuori dell’Unione al primo porto di scalo dell’Unione e tutte le tratte di partenza da un porto dell’Unione al successivo porto di scalo al di fuori dell’Unione. È opportuno prendere in considerazione le emissioni di gas a effetto serra nei porti dell'Unione, anche quando le navi sono ormeggiate o si muovono all'interno di un porto, in particolare se sono disponibili misure specifiche e tecnologie alternative, quali, ad esempio, le infrastrutture per il collegamento delle navi ormeggiate alla rete elettrica terrestre, intese a ridurle o a evitarle. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera.

Motivazione

Nelle città portuali, le emissioni delle navi rappresentano una fonte importante di inquinamento urbano. Il collegamento alla rete elettrica consentirebbe alle navi ormeggiate di spegnere i motori, eliminando in tal modo parte delle perturbazioni ambientali. Questa tecnologia è già matura e presenta molti vantaggi a livello ambientale, in aggiunta al potenziale industriale che può rappresentare.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Data la portata geografica e la concomitante necessità di monitorare le emissioni di CO2 al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, e vista l'inclusione di società di navigazione con sede in tutte le parti del mondo, la Commissione dovrebbe informare tempestivamente e in modo adeguato i paesi terzi in merito al sistema MRV, onde assicurare che esso goda della massima accettazione a livello internazionale.

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Un sistema MRV dellUnione affidabile e specifico per le navi deve basarsi sul calcolo delle emissioni generate dal consumo di carburante per le tratte da e verso i porti dellUnione, dal momento che, per via della grande capacità dei serbatoi delle navi, i dati relativi alla vendita di carburante non possono fornire stime adeguatamente accurate del consumo di carburante in questo ambito specifico.

(10) Un sistema MRV dell'Unione affidabile e specifico per le navi deve basarsi sul calcolo delle emissioni generate dal consumo di carburante o su un reporting accurato delle emissioni effettive per le tratte da e verso i porti dell'Unione, dal momento che, per via della grande capacità dei serbatoi delle navi, i dati relativi alla vendita di carburante non possono fornire stime adeguatamente accurate del consumo di carburante in questo ambito specifico.

Motivazione

Le navi che ricorrono al monitoraggio continuo ottengono informazioni accurate circa le loro emissioni e non è opportuno che le convertano nuovamente in consumo di carburante.

Emendamento   15

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il sistema MRV dell’Unione deve riguardare anche altre informazioni in relazione al clima che consentono di determinare l’efficienza delle navi o di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni. Questo campo di applicazione consente inoltre di adeguare il sistema MRV dell’Unione alle iniziative internazionali a favore dell’introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e contribuisce alla rimozione degli ostacoli sul mercato dovuti alla carenza di informazioni.

(11) Il sistema MRV dell’Unione dovrebbe riguardare anche altre informazioni al fine di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni, di allineare il sistema MRV dell’Unione alle iniziative internazionali a favore dell’introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e di contribuire alla rimozione degli ostacoli sul mercato dovuti alla carenza di informazioni.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli armatori e gli esercenti navali, in particolare per le piccole e medie imprese, e ottimizzare l’efficienza economica del sistema MRV senza compromettere l’obiettivo di coprire buona parte delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, le norme per il sistema MRV dovrebbero applicarsi solo ai grandi emettitori. La soglia di 5 000 tonnellate di stazza lorda è stata scelta dopo una dettagliata analisi oggettiva delle dimensioni e delle emissioni delle navi che viaggiano da e verso i porti dell’Unione. Le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate rappresentano circa il 55% delle navi che fanno scalo nei porti dell’Unione e approssimativamente il 90% delle emissioni. Questa soglia non discriminatoria garantirebbe la copertura dei principali emettitori. Una soglia inferiore comporterebbe un maggiore carico amministrativo mentre una soglia più elevata limiterebbe la copertura delle emissioni e quindi l’efficacia ambientale del sistema.

(12) Al fine di garantire la coerenza del sistema MRV dell'Unione con la normativa internazionale esistente, in particolare l'allegato VI della convenzione MARPOL, le norme per il sistema MRV dovrebbero applicarsi alle navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate. Questa soglia non discriminatoria, che dovrebbe essere applicata con il minimo carico amministrativo per armatori ed esercenti navali, garantirebbe la copertura dei principali emettitori, creerebbe condizioni di parità e contribuirebbe al conseguimento di un accordo internazionale sul sistema MRV.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per ridurre ulteriormente l’onere amministrativo per gli armatori e esercenti navali, è necessario che le norme di monitoraggio si incentrino sul CO2, il gas a effetto serra di gran lunga più importante emesso dal trasporto marittimo, che rappresenta fino al 98% delle emissioni complessive di gas a effetto serra di questo settore.

soppresso

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per evitare di dover installare apparecchiature di misurazione non sufficientemente affidabili e disponibili in commercio, che potrebbero pregiudicare l’attuazione del sistema MRV dellUnione, non è necessario che il sistema MRV dell’Unione contempli in questa fase altri gas a effetto serra, forzanti climatici o inquinanti atmosferici.

(16) Il sistema MRV offre l'opportunità di garantire una regolamentazione del settore del trasporto marittimo coerente con quella di altri settori, pertanto occorre che il monitoraggio del NOx, contenuto anche nell'allegato VI della convenzione MARPOL, sia incluso nel sistema MRV dell'Unione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) La convenzione MARPOL prevede l'applicazione obbligatoria dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) alle nuove navi e l'impiego dei piani di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) nell'intera flotta mondiale.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La verifica da parte di verificatori accreditati deve garantire che i piani di monitoraggio e le comunicazioni delle emissioni siano corretti e compatibili con quanto prescritto nel presente regolamento. Per semplificare la verifica, occorre che i verificatori accertino la credibilità dei dati confrontandoli con le stime fondate sui dati di posizionamento e sulle caratteristiche delle navi. Tali stime potrebbero essere fornite dalla Commissione. È opportuno che i verificatori siano persone o soggetti giuridici indipendenti e competenti e che siano accreditati da organismi nazionali di accreditamento istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/9319.

(18) La verifica da parte di verificatori accreditati deve garantire che i piani di monitoraggio e le comunicazioni delle emissioni siano corretti e compatibili con quanto prescritto nel presente regolamento. Pertanto, i requisiti di competenza sono essenziali affinché un verificatore possa svolgere attività di verifica a norma del regolamento. Per semplificare la verifica, occorre che i verificatori accertino la credibilità dei dati confrontandoli con le stime fondate sui dati di posizionamento e sulle caratteristiche delle navi. Tali stime potrebbero essere fornite dalla Commissione. È opportuno che i verificatori siano persone o soggetti giuridici indipendenti e competenti e che siano accreditati da organismi nazionali di accreditamento istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/9319.

__________________

__________________

19 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

19 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Al fine di avvalersi delle migliori pratiche e prove scientifiche disponibili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente allarticolo 290 del trattato in vista del riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2 prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle relazioni sulle emissioni e dellaccreditamento dei verificatori. Occorre in particolare che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(25) Al fine di avvalersi delle migliori pratiche e prove scientifiche disponibili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista del riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle relazioni sulle emissioni e dell'accreditamento dei verificatori. Occorre in particolare che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne lutilizzo di sistemi automatizzati e modelli elettronici standard per la comunicazione normalizzata alla Commissione e agli Stati interessati in materia di emissioni e di altre informazioni pertinenti sul clima, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dellesercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione23.

(26) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne l'utilizzo di sistemi automatizzati e modelli elettronici standard per la comunicazione normalizzata alla Commissione e agli Stati interessati in materia di emissioni e di altre informazioni pertinenti, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione23.

__________________

__________________

23 GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.

23 GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Lobiettivo dellazione proposta, vale a dire monitorare, comunicare e verificare le emissioni di CO2 delle navi nella fase iniziale di un approccio graduale per ridurre dette emissioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa della natura internazionale del trasporto marittimo e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dellazione in questione, essere realizzato meglio a livello di Unione. L’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire monitorare, comunicare e verificare le emissioni di gas a effetto serra delle navi nella fase iniziale di un approccio graduale per ridurre dette emissioni, per realizzare gli obiettivi stabiliti nel Libro bianco della Commissione "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti", non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa della natura internazionale del trasporto marittimo e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello di Unione. L’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti sul clima in relazione alle navi che arrivano circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto marittimo.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni rilasciate durante le tratte effettuate dall’ultimo porto di scalo verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 400 tonnellate per le emissioni rilasciate durante le tratte effettuate dall’ultimo porto di scalo verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sono esclusi dallambito di applicazione del presente regolamento, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica e le navi di Stato usate per scopi non commerciali.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica e le navi di Stato usate per scopi non commerciali.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)emissioni, il rilascio di CO2 nellatmosfera da parte delle navi di cui allarticolo 2;

a) "emissioni", il rilascio di CO2 e NOX nell'atmosfera da parte delle navi di cui all'articolo 2;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)verificatore, un soggetto giuridico che svolge attività di verifica accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio26 e del presente regolamento;

e) "verificatore", un soggetto giuridico che svolge attività di verifica accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio26 e del presente regolamento o un'agenzia responsabile di un sistema di modellazione per il monitoraggio delle emissioni di una nave;

__________________

__________________

26 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

26 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Motivazione

Includendo un'agenzia come verificatore, il regolamento consente agli armatori di utilizzare la modellazione come strumento di monitoraggio delle emissioni.

Emendamento   29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)altre informazioni pertinenti sul clima, informazioni relative al consumo di carburante, all’attività di trasporto e all’efficienza energetica delle navi che permettono di analizzare le tendenze delle emissioni e valutare le prestazioni delle navi;

g) "altre informazioni pertinenti sul clima", informazioni relative alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal consumo di carburante, dalla distanza percorsa, dalle possibilità di collegamento delle navi ormeggiate alla rete elettrica terrestre e dall'efficienza energetica delle navi, che permettono di analizzare le tendenze delle emissioni e indicare le prestazioni delle navi;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)stima conservativa, la definizione di una serie di ipotesi in modo da garantire che le emissioni annuali non siano sottovalutate o che le distanze o i quantitativi di merci trasportate non siano sopravvalutati;

j) "stima conservativa", la definizione di una serie di ipotesi in modo da garantire che le emissioni annuali non siano sottovalutate o che le distanze non siano sopravvalutate;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) “tonnellate di CO2”, tonnellaggio metrico di CO2;

soppresso

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) "nave all'ormeggio", una nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto dell'Unione per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l ter) "classe ghiaccio", l'indicazione assegnata alla nave dall'amministrazione o da un'organizzazione riconosciuta dall'amministrazione che indica che la nave è stata concepita per la navigazione in condizioni di mare ghiacciato.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le società monitorano e comunicano per ogni nave la quantità e il tipo di carburante consumato in un anno civile all’interno di ogni porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per ogni tratta di arrivo e di partenza presso un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro a norma dei paragrafi da 2 a 6.

1. Le società monitorano e comunicano per ogni nave la quantità e il tipo di carburante consumato in un anno di riferimento all'interno di tutti i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per tutte le tratte di arrivo e di partenza presso un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro a norma dei paragrafi da 2 a 6.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni risultanti dalla combustione dei carburanti. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano le emissioni di CO2 e NOx risultanti dalla combustione dei carburanti, quando la nave è in mare nonché quando è ormeggiata. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Le società tengono conto delle raccomandazioni incluse nelle relazioni di verifica pubblicate ai sensi dell'articolo 13 nel monitoraggio e nella comunicazione successivi.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dellapplicazione dellarticolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, le società determinano le loro emissioni e le altre informazioni pertinenti sul clima per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate secondo uno dei metodi di cui allallegato I.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, le società determinano le loro emissioni e le altre informazioni pertinenti per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 400 tonnellate secondo uno dei metodi di cui all'allegato I.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora sia conseguito un accordo internazionale per monitorare le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione rivede i metodi di cui all'allegato I e le è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, concernenti, se del caso, modifiche di tale allegato al fine di specificare l'uso di flussometri per i processi di combustione interessati e la misurazione diretta delle emissioni.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 agosto 2017 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti sul clima per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate.

1. Entro il 31 agosto 2017 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 400 tonnellate.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) lidentificazione e la tipologia della nave, compreso il nome della nave, il numero di registrazione dellOrganizzazione marittima internazionale (IMO), il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dellarmatore della nave;

a) l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome della nave, il numero di registrazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza, la "classe ghiaccio" e il nome dell'armatore della nave;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) una descrizione delle fonti di emissione a bordo della nave, tra cui i motori principali, i motori ausiliari, le caldaie e i generatori di gas inerte e i tipi di carburanti utilizzati;

c) una descrizione delle seguenti fonti di emissione e dei tipi di carburante a esse associati, a bordo della nave, come segue:

 

i) motori principali;

 

ii) motori ausiliari;

 

iii) caldaie;

 

iv) generatori di gas inerte;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità predisposti per aggiornare la completezza dellelenco delle fonti di emissioni per l’anno di monitoraggio allo scopo di garantire la completezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni della nave;

d) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità predisposti per aggiornare la completezza dell'elenco delle fonti di emissioni per il periodo di monitoraggio allo scopo di garantire la completezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni della nave;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per stabilire e registrare il carico trasportato e il numero di passeggeri, a seconda del caso;

soppresso

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per stabilire e registrare la distanza percorsa e il tempo trascorso navigando fra i ghiacci;

Emendamento   45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) la data dell’ultima modifica del piano di monitoraggio.

soppresso

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revisioni.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. Le norme tecniche che stabiliscono i modelli per i piani di monitoraggio di cui al paragrafo 1 sono determinate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

4. Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 24 al fine di stabilire le norme tecniche che stabiliscono i modelli per i piani di monitoraggio di cui al paragrafo 1. Tali modelli sono quanto più semplici possibile e non determinano oneri burocratici inutili.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Una società modifica il piano di monitoraggio nelle situazioni seguenti:

Una società modifica il piano di monitoraggio nelle situazioni di cui alle lettere da a) ad e). Il piano di monitoraggio è modificato solo in relazione alle modifiche specifiche verificatesi in seguito a tali situazioni.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) quando si verifica un cambio di proprietà di navi;

a) quando si verifica un cambio di proprietà di navi, o del titolare del documento di conformità o della bandiera;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il monitoraggio può essere sospeso nei periodi in cui una nave si trova in una situazione di emergenza, comprese eventuali operazioni di salvataggio.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale operando una distinzione tra carburante utilizzato all’interno e all’esterno delle zone di controllo delle emissioni;

b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) emissione di CO2;

c) emissione di CO2 e NOx;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) merci trasportate;

soppresso

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) efficienza energetica, come stabilita all'allegato II;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) attività di trasporto.

soppresso

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) data e ora dell'inizio e della fine dei periodi in cui il monitoraggio è stato sospeso a causa di situazioni di emergenza, come attività di salvataggio, insieme a una descrizione di tali situazioni.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per il trasporto marittimo d'altura con scalo in una serie di porti dell'Unione, la tappa europea deve essere considerata un'unica tratta.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, le navi che operano esclusivamente nel quadro del presente regolamento e che effettuano varie tratte al giorno sono esentate dal monitoraggio delle emissioni per tratta.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 10

Monitoraggio su base annua

Monitoraggio su base annua

Sulla base del piano di monitoraggio approvato in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni anno civile, le società monitorano in conformità della parte A dell’allegato I e dell’allegato II, i seguenti parametri:

Sulla base del piano di monitoraggio approvato in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni anno civile, le società monitorano in conformità della parte A dell’allegato I e dell’allegato II, i seguenti parametri:

a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale operando una distinzione tra carburante utilizzato all’interno e all’esterno delle zone di controllo delle emissioni;

a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;

b) totale emissione di CO2;

b) totale emissione di CO2 e NOx;

c) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) dato aggregato delle emissioni di CO2 e NOx di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

d) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte di partenza effettuate da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

d) dato aggregato delle emissioni di CO2 e NOx di tutte le tratte di partenza effettuate da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

e) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

e) dato aggregato delle emissioni di CO2 e NOx di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

f) emissioni di CO2 nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi allormeggio;

f) emissioni di CO2 e NOx nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio;

g) distanza totale percorsa;

g) distanza totale percorsa;

h) tempo totale trascorso in mare;

h) tempo totale trascorso in mare e all'ormeggio;

i) attività di trasporto totale;

 

j) efficienza energetica media.

j) efficienza energetica media.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) la "classe ghiaccio" della nave;

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) lefficienza tecnica della nave (l’indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) o il valore stimato dell’indice (EIV) in base alla risoluzione dell’IMO MEPC.215 (63), ove applicabile);

iv) l'efficienza tecnica certificata della nave, espressa dall'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) ove applicabile al tipo di nave pertinente;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a – punto ix

Testo della Commissione

Emendamento

ix) indirizzo, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;

ix) indirizzo, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) i dettagli dei periodi di sospensione del monitoraggio a causa di situazioni di emergenza e di salvataggio.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In particolare, il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni utili relative al clima incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio di cui allarticolo 6. Il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni pertinenti sul clima dichiarate nelle relazioni sono coerenti con i dati calcolati da altre fonti, conformemente agli allegati I e II.

3. In particolare, il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni utili incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio di cui all'articolo 6. Il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni pertinenti dichiarate nelle relazioni sono coerenti con i dati calcolati da altre fonti, conformemente agli allegati I e II.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Se il verificatore ha individuato aree in cui è possibile migliorare il rendimento della società in relazione al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, anche per quanto attiene al conseguimento di maggiore accuratezza e al miglioramento dell'efficienza nel monitoraggio e nella comunicazione, include nella relazione di verifica raccomandazioni finalizzate al miglioramento.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando le emissioni dichiarate con i dati stimati sulla base dei dati e delle caratteristiche di localizzazione come la potenza del motore installato. Nel caso di divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi.

soppresso

Motivazione

La procedura di verifica descritta deve essere una soluzione per la società al fine di monitorare le emissioni delle navi e si consiglia pertanto la soppressione.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Nel corso delle visite e delle ispezioni intraprese dall'EMSA per monitorare l'attuazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, l'Agenzia monitorerà anche l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 da parte delle autorità competenti degli Stati membri e comunicherà i risultati alla Commissione.

Motivazione

L'EMSA effettua già 4-6 visite all'anno presso gli Stati membri per valutare l'attuazione del regime del controllo da parte dello Stato di approdo.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste non sono meno rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di emissioni di gas a effetto serra in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori e sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2017 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2017 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione pubblica le emissioni comunicate a norma dellarticolo 11 e le informazioni sulla conformità della società ai requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli 11 e 17.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione pubblica le emissioni comunicate a norma dell'articolo 11, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali per la tutela del legittimo interesse economico, ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 2003/4/CE1bis del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

__________________

 

1bis Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) lidentità della nave (nome, numero di registrazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);

a) l'identità della nave (nome, numero di registrazione IMO, porto di immatricolazione o porto di appartenenza e "classe ghiaccio" della nave);

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) efficienza tecnica della nave (EEDI o EIV, a seconda dei casi);

c) efficienza tecnica della nave (EEDI, ove applicabile al tipo di nave pertinente);

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) emissioni annuali di CO2;

d) emissioni annuali di CO2 e NOX;

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di gas a effetto serra per la distanza percorsa e merci trasportate sulle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

soppresso

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) tempo totale annuo trascorso in mare nelle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

soppresso

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni e sulle altre informazioni pertinenti sul clima relative al trasporto marittimo.

3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni e sulle altre informazioni pertinenti relative al trasporto marittimo.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e può, se del caso, proporre modifiche al presente regolamento.

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e ne garantisce l'allineamento con le pertinenti norme internazionali stabilite dall'IMO.

Emendamento   77

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

Articolo 23

Delega dei poteri

Delega dei poteri

È conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell’articolo 24, nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento, il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II onde tener conto dell’aggiornamento delle prove scientifiche disponibili, dei dati disponibili a bordo delle navi e delle pertinenti norme internazionali e norme accettate a livello internazionale, di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare laccuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II, onde tener conto dell’aggiornamento delle prove scientifiche disponibili e per allineare gli allegati ai pertinenti regolamenti internazionali secondo quanto deciso dall'IMO, al fine di garantire la conformità ai regolamenti internazionali, nell'intento di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare l'accuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni. Tale potere è conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 24, solo nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° luglio 2015.

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all’articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 15, 16 e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

4. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, dell'articolo 6, paragrafo 4, e degli articoli 15, 16 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento   81

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Regolamento (UE) n. 525/2013

Articolo 21 bis – punti da 1 a 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. È inserito il seguente “articolo 21 bis”:

2. È inserito il seguente “articolo 21 bis”:

Articolo 21 bis

Articolo 21 bis

Comunicazione delle emissioni del trasporto marittimo

Comunicazione delle emissioni del trasporto marittimo

(1) “Gli Stati membri riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno (“anno X”) per l’anno X-2, le emissioni di CO2 del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX.

(1) “Gli Stati membri riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno (“anno X”) per l’anno X-2, le emissioni di CO2 e NOx del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX.

(2) La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma [dellarticolo 25 del presente regolamento] per specificare i requisiti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX e tenendo conto, se del caso, delle pertinenti decisioni adottate dagli organi dellUNFCCC e del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro nel quadro dellOrganizzazione marittima internazionale.

(2) La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma [dell'articolo 25 del presente regolamento] per specificare i requisiti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e NOX del trasporto marittimo ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX e tenendo conto, se del caso, delle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale.

(3) La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione a cura degli Stati membri delle emissioni di CO2 prodotte dal trasporto marittimo, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’[articolo 26, paragrafo 2].”

(3) La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione a cura degli Stati membri delle emissioni di CO2 e NOx prodotte dal trasporto marittimo, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’[articolo 26, paragrafo 2].”

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Regolamento (UE) n. 525/2013

Articolo 21 bis – punto 3 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 bis) La Commissione valuta a cadenza biennale le ripercussioni globali del settore del trasporto marittimo sul clima mondiale, comprese quelle legate a emissioni o effetti di sostanze diverse dal CO2, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 e/o come previsto dal regolamento (UE) n. XXXX/XXXX, e migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul traffico marittimo.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) modellizzazione tramite le informazioni sui movimenti delle navi (AIS) e i dati specifici sulle navi.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

È possibile utilizzare qualsiasi combinazione dei metodi indicati in precedenza approvata dal verificatore, se migliora l'accuratezza globale della misurazione.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Questo approccio non deve essere utilizzato quando le BDN non sono disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come carburante, per esempio levaporazione del gas naturale liquefatto (GNL).

Nel caso in cui le BDN non siano disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come carburate, per esempio l'evaporazione del gas naturale liquefatto (GNL), si utilizzano soltanto i rilevamenti delle letture del carburante e degli oli combustibili presenti nei serbatoi.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando le BDN non sono disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come carburate, per esempio l'evaporazione del gas naturale liquefatto (GNL), si utilizzano solo i rilevamenti delle letture del carburante e degli oli combustibili presente nei serbatoi.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – paragrafo 2 – comma 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) la densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato incaricato dell'analisi del carburante, laddove disponibile.

Motivazione

La densità reale del carburante determinata in un laboratorio incaricato dell'analisi del carburante, nei casi in cui la società lo possieda, è più accurata rispetto alla densità standard per il tipo di carburante utilizzato e pertanto deve essere inclusa come possibilità.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Allegato I – punto B – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La misurazione diretta delle emissioni può essere utilizzata per le tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e per le emissioni che si verificano nei porti situati nella giurisdizione di uno Stato membro. Il CO2 emesso comprende quello emesso dai motori principali, dai motori ausiliari, dalle caldaie e dai generatori di gas inerte. Per le navi la cui comunicazione si basa su questo metodo, il consumo di carburante è calcolato utilizzando le emissioni di CO2 misurate e il fattore di emissione applicabile dei carburanti pertinenti.

La misurazione diretta delle emissioni può essere utilizzata per le tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e per le emissioni che si verificano nei porti situati nella giurisdizione di uno Stato membro. Il CO2 e il NOX emessi comprendono quelli emessi dai motori principali, dai motori ausiliari, dalle caldaie e dai generatori di gas inerte.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Allegato I – punto B – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Questo metodo si basa sulla determinazione dei flussi di emissione di CO2 in camini di scarico (imbuti) moltiplicando la concentrazione di CO2 del gas di scarico per il flusso dei gas di scarico.

Questo metodo si basa sulla determinazione dei flussi di emissione di CO2 e NOX in camini di scarico (imbuti) moltiplicando la concentrazione di CO2 e NOX del gas di scarico per il flusso dei gas di scarico.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Metodo D bis: Modellizzazione tramite le informazioni sui movimenti delle navi (AIS) e i dati specifici sulle navi

 

L'agenzia responsabile del sistema di modellazione conclude un accordo scritto con l'armatore della nave in questione. Alla fine del periodo di monitoraggio, le emissioni di CO2 calcolate sono confrontate con il registro degli oli minerali della nave e le BDN al fine di individuare e correggere eventuali differenze.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Per le navi passeggeri, il numero dei passeggeri è usato per esprimere il carico trasportato. Per tutte le altre categorie di navi, la quantità di carico è espressa in tonnellate metriche e metri cubi di carico.

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato II – parte A – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

L’attività di trasporto deve essere determinata moltiplicando la distanza percorsa per la quantità di carico trasportato.

soppresso

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Allegato II – parte B – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Lefficienza energetica media è monitorata utilizzando almeno quattro indicatori, il consumo di carburante per distanza, il consumo di carburante per attività di trasporto, le emissioni di CO2 per distanza e le emissioni di CO2 per attività di trasporto, calcolati come segue:

L'efficienza energetica media è monitorata utilizzando due indicatori, il consumo di carburante per distanza e le emissioni di CO2 e NOX per distanza, calcolati come segue:

Consumo di carburante per distanza = consumo totale annuo di carburante / distanza totale percorsa

Consumo di carburante per distanza = consumo totale annuo di carburante / distanza totale percorsa

Consumo di carburante per attività di trasporto = consumo totale annuo di carburante / attività di trasporto totale

 

Emissioni di CO2 per distanza = emissioni totali annue di CO2 / distanza totale percorsa

Emissioni di CO2 e NOX per distanza = emissioni totali annue di CO2 e NOX / distanza totale percorsa

Emissioni di CO2 per attività di trasporto = emissioni totali annue di CO2 / attività di trasporto totale

 

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il settore del trasporto marittimo svolge un ruolo essenziale nell'economia europea. È responsabile di una percentuale notevole del trasporto internazionale di merci tra i paesi dell'UE-27 e il resto del mondo e fornisce, allo stesso tempo, un contributo significativo al trasporto di merci all'interno dell'UE. Nel 2010, secondo la pubblicazione "EU TRANSPORT in figures, 2012", nel settore del trasporto marittimo sono state trasportate merci per circa 1 400 miliardi di tonnellate-chilometro (tkm) nell'UE-27, al secondo posto dopo il trasporto su strada (1 800 miliardi di tkm). Il trasporto marittimo ha un'importanza inferiore quando si tratta di trasporto passeggeri all'interno dell'UE-27, in termini di numero di passeggeri trasportati; resta, comunque, un importante modo di trasporto in zone dove gli altri modi di trasporto sono limitati dalla conformazione geografica (per esempio nelle isole).

A causa della dipendenza dai combustibili fossili e del fatto che si tratta di una delle fonti di emissioni antropogeniche meno regolamentate, le emissioni del settore del trasporto marittimo contribuiscono sia all'inquinamento atmosferico che al cambiamento climatico. Le ripercussioni ambientali del settore derivanti da emissioni quali il biossido di carbonio (CO2), gli ossidi di azoto (NOX), gli ossidi di zolfo (SOX), il metano (CH4), il particolato e il nero di carbonio generati da trasporti marittimi effettuati in acque europee contribuiscono fino al 10-20% delle emissioni a livello mondiale da parte dei trasporti marittimi. Quando si prende in considerazione tutto il traffico dei trasporti marittimi nazionali e internazionali che arrivano o partono da porti dell'UE-27, il contributo può raggiungere addirittura il 30%, quando si tratta di CO2. Una recente relazione tecnica del SEE (n. 4/2013) si è occupata degli effetti del settore sulla qualità dell'aria e sul cambiamento climatico in Europa. Le stime indicano che le emissioni di NOX generate da trasporti marittimi internazionali in acque europee sono in crescita e potrebbero raggiungere il medesimo livello delle fonti terrestri dal 2020 in avanti. A livello mondiale, le emissioni del trasporto marittimo di inquinanti atmosferici e gas a effetto serra (GHG) con un'incidenza diretta e indiretta sul cambiamento climatico indicano un netto effetto di raffreddamento nonostante l'aumento significativo delle emissioni di CO2. La prevista riduzione delle emissioni di SO2 e particolato del trasporto marittimo internazionale porterà a una riduzione dell'effetto diretto di raffreddamento da aerosol sull'Europa. La relazione SEE mette in luce l'importanza di tenere conto del duplice effetto delle emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale sulla qualità dell'aria e sul cambiamento climatico. Pertanto, un sistema integrato di misurazione, comunicazione e verifica e (MRV) delle emissioni di inquinanti atmosferici e gas a effetto serra contribuirà a fornire migliori informazioni sui benefici collaterali e sulle scelte di compromesso delle politiche correlate in Europa.

Contesto normativo e sfide tecnologiche

Nel quadro della definizione di politiche internazionali ed europee per la qualità dell'aria e il clima, è emersa l'esigenza di una regolamentazione internazionale delle emissioni generate dalle navi. Nel 1997 è stato aggiunto un nuovo allegato alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). L'allegato VI della convenzione MARPOL intende ridurre al minimo le emissioni generate dalle navi [SOX, NOX, sostanze che distruggono l'ozono (ODS), composti organici volatili (COV)] e il loro contributo all'inquinamento locale dell'aria e ai problemi ambientali globali. L'allegato VI è entrato in vigore il 19 maggio 2005 e un allegato VI riveduto, con limiti di emissione notevolmente più rigorosi, è entrato in vigore il 1° luglio 2010. Nel 2007, secondo le stime, le emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale avevano contributo per circa il 2,7% alle emissioni globali di CO2. L'IMO ha anche adottato misure tecniche e operative obbligatorie per l'efficienza energetica, al fine di ridurre le emissioni di CO2 nell'ambito del trasporto marittimo internazionale.

A livello dell'UE, la direttiva 2009/29/CE prevede "una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale […] nell'obiettivo comunitario di riduzione in vista dell'entrata in vigore dell'atto proposto entro il 2013". Nel 2011, il Libro bianco sui trasporti della Commissione ha chiesto che "le emissioni di CO2 dovute al settore del trasporto marittimo dovrebbero essere ridotte del 40% (e, se praticabile, del 50%) entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005". L'anno scorso, la Commissione ha annunciato che non avrebbe rispettato tale scadenza, senza avanzare una proposta per limitare le emissioni. Nel giugno 2013, la Commissione ha presentato una proposta per un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo internazionale. In parallelo, la Commissione ha pubblicato una comunicazione con punti di discussione aperti su come integrare, in futuro, le emissioni del trasporto marittimo internazionale nelle politiche dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

In futuro si prevede una notevole crescita del commercio mondiale in ragione del previsto incremento della popolazione di due miliardi di persone nei prossimi decenni, oltre alla partecipazione attiva di altri due miliardi di persone all'economia mondiale. Questa crescita rappresenta una sfida per il settore marittimo circa il rispetto dell'obiettivo di emissioni richiesto per ottenere una stabilizzazione delle temperature globali. In parallelo, quindi, è necessario sviluppare anche tecnologie e prassi da applicare in futuro per la qualità/cambio del carburante, le tecnologie di riduzione delle emissioni e le misure operative per le navi.

Osservazioni del relatore

Il presente regolamento offre l'opportunità di adottare un approccio europeo per un sistema MRV che comprenda sia i gas a effetto serra che gli inquinanti atmosferici generati dal settore dei trasporti marittimi. Tale approccio consentirà all'Europa di sviluppare, nel prossimo futuro, politiche di riduzione delle emissioni per il settore marittimo coerenti con le politiche globali in tema di clima, inquinamento atmosferico e tutela della salute umana. È quindi necessario ampliarne il campo di applicazione, includendo il sistema MRV per le emissioni di NOX in aggiunta a quello per le emissioni di CO2. Sia le emissioni marittime di CO2 che quelle di NOX stanno aumentando in modo significativo, con una pesante incidenza sul cambiamento climatico. Analogamente al regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione concernente il settore dell'aviazione, viene proposta una valutazione degli effetti ambientali del trasporto marittimo sul clima globale mediante una modifica del suddetto regolamento. Sulla base di tale valutazione, la Commissione deve affrontare gli effetti ambientali delle emissioni marittime che comprendono particolato, nero di carbonio e CH4, oltre ad altre attività che generano emissioni di inquinanti atmosferici e gas a effetto serra, ovvero l'utilizzo di refrigeranti da parte dei pescherecci e le emissioni per evaporazione durante le operazioni di carico e scarico dei carburanti e della merce alla rinfusa (ad esempio COV e particolato).

La Commissione ha proposto di limitare il campo di applicazione del regolamento alle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate. Per migliorare la copertura delle emissioni e rafforzare la coerenza con altre norme internazionali, come quelle contenute nell'allegato VI della convenzione MARPOL, il campo di applicazione deve essere esteso a tutte le navi di stazza lorda superiore a 400 tonnellate. Dato che questo limite è stato proposto nel quadro di discussioni in sede IMO, consentirebbe di allineare le norme dell'UE a un possibile quadro internazionale futuro.

Benché sia importante garantire che il presente regolamento affronti le emissioni marittime nel modo più coerente possibile, è altrettanto essenziale concentrare l'attenzione sugli elementi più importanti e limitare i costi di attuazione e gli oneri amministrativi. Analogamente, le imprese non devono essere obbligate a pubblicare informazioni sensibili dal punto di vista commerciale e potenzialmente fuorvianti. Il relatore propone pertanto di escludere l'attività di trasporto dalle altre informazioni pertinenti per il clima, dato che non riguarda la misurazione delle emissioni. Il mercato marittimo ha già, in ragione degli alti costi dei carburanti, incentivi elevati per il miglioramento della sua efficienza energetica e l'efficienza energetica dell'attività di trasporto nella vita reale è una questione molto più complessa, che non può essere determinata senza una conoscenza delle specifiche circostanze di mercato che influenzano le decisioni degli armatori e degli operatori marittimi. Senza la conoscenza dei carichi disponibili, della loro massa rispetto al peso, delle condizioni meteorologiche, dei prezzi pertinenti, delle limitazioni geografiche e di altro genere, dei tempi di consegna ecc., la reale efficienza energetica di una tratta e i suoi effetti sul benessere sociale non possono essere determinati. Al contrario, la pubblicazione parziale di tali informazioni potrebbe generare disinformazione nell'opinione pubblica circa l'effettiva efficienza energetica e far sorgere inutili controversie.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (20.1.2014)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013
(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

Relatore per parere: Marita Ulvskog

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la proposta di regolamento concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

Il fatto che il trasporto internazionale sia escluso dagli impegni assunti dall'UE in materia di emissioni continua a rappresentare un problema considerevole. È assurdo che una modalità di trasporto debba essere esentata dalla politica climatica e per questo la Commissione avrebbe già dovuto proporre, anche in assenza di un accordo internazionale, strumenti di riduzione delle emissioni in questo settore. Nonostante sia in vigore da numerosi anni, la procedura dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) non ha dato risultati soddisfacenti. La politica dell'UE in questo settore è inadeguata e occorre innalzare il livello di ambizione.

Le misure proposte nel regolamento in esame sono necessarie per produrre un impegno concreto in materia di emissioni nel trasporto marittimo internazionale e per mettere a punto il più rapidamente possibile adeguati strumenti basati sul mercato.

La relatrice ritiene ragionevole dare alla procedura IMO un'altra possibilità, ma se entro il 31 dicembre 2015 non verrà firmato nessun accordo internazionale che preveda impegni di riduzione delle emissioni, la Commissione dovrà presentare una proposta legislativa riguardante la riduzione delle emissioni e gli strumenti a tal fine.

La relatrice ritiene che il calendario proposto per l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento sia troppo lento e propone pertanto tempi più brevi che riflettano l'importanza di un'azione rapida in ambito climatico.

La Commissione propone che le navi da pesca superiori alle 5 000 tonnellate di stazza lorda vengano esonerate dal regolamento in esame. Tale deroga non è motivata e la relatrice ne propone la soppressione.

La relatrice ritiene inoltre che il regolamento dovrebbe promuovere i metodi di determinazione delle emissioni che più di altri possano fornire dati accurati e chiari incentivi di riduzione delle emissioni da parte delle navi di cui trattasi. Si propone quindi che le aziende interessate dal regolamento possano scegliere tra misuratori di portata per i processi di combustione applicabili e misurazioni dirette delle emissioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il pacchetto clima ed energia17 che richiede contributi di tutti i settori dell’economia per realizzare le riduzioni di emissioni in questione, fra cui il trasporto marittimo internazionale, fornisce un mandato chiaro: "… in caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell’Organizzazione marittima internazionale, o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro dell’UNFCCC da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale nell’obiettivo comunitario di riduzione in vista dell’entrata in vigore entro il 2013 dell’atto proposto. Tale proposta dovrebbe limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività della Comunità, tenendo conto al contempo dei potenziali vantaggi per l’ambiente."

(1) Il pacchetto clima ed energia17 richiede contributi di tutti i settori dell’economia per realizzare le riduzioni di emissioni in questione, tranne il trasporto marittimo internazionale, ma fornisce un mandato chiaro: "… in caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell’Organizzazione marittima internazionale, o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro dell’UNFCCC da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale nell’obiettivo comunitario di riduzione in vista dell’entrata in vigore entro il 2013 dell’atto proposto. Tale proposta dovrebbe limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività della Comunità, tenendo conto al contempo dei potenziali vantaggi per l’ambiente."

__________________

__________________

17 Decisione 406/2009/CE e direttiva n. 2009/29/CE.

17 Decisione 406/2009/CE e direttiva n. 2009/29/CE.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il trasporto marittimo internazionale rimane l'unico ramo del settore trasporti non incluso nell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Secondo la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta di regolamento, le emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo internazionale dell'Unione sono aumentate del 48% tra il 1990 e il 2008.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Nel 2011 il Libro bianco della Commissione sui trasporti stabiliva per il 2050 un obiettivo di riduzione delle emissioni del 40% rispetto al 2005 per il trasporto marittimo internazionale dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nel luglio 2011 l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato misure tecniche e operative, in particolare l’indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) e il piano di gestione per l’efficienza energetica delle navi (SEEMP), che permetteranno di limitare l’aumento previsto delle emissioni di gas a effetto serra, ma da sole non potranno determinare le riduzioni drastiche delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo internazionale necessarie per mantenere gli sforzi in linea con l’obiettivo globale di limitare l’aumento della temperatura globale a 2 °C.

(2) Nel luglio 2011 l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato misure tecniche e operative, in particolare l’indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) e il piano di gestione per l’efficienza energetica delle navi (SEEMP), che permetteranno di limitare l’aumento previsto delle emissioni di gas a effetto serra, ma da sole non potranno determinare le riduzioni drastiche delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo internazionale necessarie per mantenere gli sforzi in linea con l’obiettivo globale di limitare l’aumento della temperatura globale a 2 °C. Anche tenendo conto di queste misure dell'IMO, le proiezioni relative al commercio mondiale mostrano che le emissioni da trasporto dell'UE aumenteranno di un ulteriore 51% da qui al 2050 rispetto ai livelli del 2010, il che indica la necessità di misure supplementari.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il sistema MRV dell’Unione deve riguardare anche altre informazioni in relazione al clima che consentono di determinare l’efficienza delle navi o di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni. Questo campo di applicazione consente inoltre di adeguare il sistema MRV dell’Unione alle iniziative internazionali a favore dell’introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e contribuisce alla rimozione degli ostacoli sul mercato dovuti alla carenza di informazioni.

soppresso

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) L'Unione si è astenuta dal fissare obiettivi di riduzione per il trasporto marittimo internazionale in attesa di un accordo globale. Un impegno globale sarebbe preferibile all'azione unilaterale dell'Unione, in quanto un campo d'applicazione più ampio sarebbe più efficace per ridurre le emissioni.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter) L'Unione non ha ancora fissato obiettivi di riduzione di CO2 per il trasporto marittimo internazionale dal momento che in quest'ambito sarebbe preferibile un accordo globale nel quadro dell'IMO. Ciononostante, se non sarà possibile raggiungere un accordo a livello globale prima della fine del 2015, la Commissione europea dovrà valutare le possibilità di creare un obiettivo unionale di riduzione di CO2 per il trasporto marittimo internazionale ed eventuali meccanismi di sostegno.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Al fine di avvalersi delle migliori pratiche e prove scientifiche disponibili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato in vista del riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2 prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle relazioni sulle emissioni e dell’accreditamento dei verificatori. Occorre in particolare che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne l’utilizzo di sistemi automatizzati e modelli elettronici standard per la comunicazione normalizzata alla Commissione e agli Stati interessati in materia di emissioni e di altre informazioni pertinenti sul clima, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione23.

soppresso

__________________

 

23 GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.

 

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti sul clima in relazione alle navi che arrivano circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) "altre informazioni pertinenti sul clima", informazioni relative al consumo di carburante, all’attività di trasporto e all'efficienza energetica delle navi che permettono di analizzare le tendenze delle emissioni e valutare le prestazioni delle navi;

soppressa

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni risultanti dalla combustione dei carburanti. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

2. Il monitoraggio e la comunicazione riguardano le emissioni di CO2 risultanti dalla combustione dei carburanti, quando la nave è in mare e quando è ormeggiata. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 agosto 2017 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti sul clima per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate.

1. Entro il 31 agosto 2015 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti sul clima per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, per le navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2018, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo in un porto che è sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

2. In deroga al paragrafo 1, per le navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2016, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo in un porto che è sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) procedure, responsabilità e fonti di dati per stabilire e registrare la distanza per tratta percorsa;

soppresso

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per stabilire e registrare il carico trasportato e il numero di passeggeri, a seconda del caso;

soppresso

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per determinare e registrare il tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo;

soppresso

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Dal 1° gennaio 2018 le società, in base al piano di monitoraggio approvato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato fra quelli di cui alla parte B dell’allegato I e calcolando le emissioni conformemente alla parte A dell’allegato I.

Dal 1° gennaio 2016 le società, in base al piano di monitoraggio approvato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato fra quelli di cui alla parte B dell’allegato I e calcolando le emissioni conformemente alla parte A dell’allegato I.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale operando una distinzione tra carburante utilizzato all’interno e all’esterno delle zone di controllo delle emissioni;

(b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) distanza percorsa;

soppressa

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) tempo trascorso in mare;

soppressa

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) merci trasportate;

soppressa

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) attività di trasporto.

soppressa

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, le navi che operano esclusivamente nel campo di applicazione del presente regolamento sono esonerate dal monitoraggio delle emissioni per tratta.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale operando una distinzione tra carburante utilizzato all’interno e all’esterno delle zone di controllo delle emissioni;

(a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) distanza totale percorsa;

soppressa

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) tempo totale trascorso in mare;

soppressa

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) attività di trasporto totale;

soppressa

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) efficienza energetica media.

soppressa

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A partire dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presentano alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni relative alle emissioni e a altre informazioni pertinenti sul clima che riguardano l’intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma delle prescrizioni di cui all’articolo 14.

1. A partire dal 2017, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presentano alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni relative alle emissioni di CO2 e a altre informazioni pertinenti sul clima che riguardano l’intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma delle prescrizioni di cui all’articolo 14.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In particolare, il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni utili relative al clima incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio di cui all’articolo 6. Il verificatore garantisce che le emissioni e le altre informazioni pertinenti sul clima dichiarate nelle relazioni sono coerenti con i dati calcolati da altre fonti, conformemente agli allegati I e II.

3. In particolare, il verificatore garantisce che le emissioni di CO2 incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio di cui all'articolo 6. Il verificatore garantisce che le emissioni di CO2 dichiarate nelle relazioni sono coerenti con i dati calcolati da altre fonti, conformemente agli allegati I e II.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) i calcoli per determinare l’efficienza energetica;

soppressa

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Dal 30 giugno 2019 le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro hanno a bordo un documento valido attestante la conformità della nave con gli obblighi di comunicazione e monitoraggio per il periodo di riferimento in questione, rilasciato ai sensi dell’articolo 17.

Dal 30 giugno 2017 le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro hanno a bordo un documento valido attestante la conformità della nave con gli obblighi di comunicazione e monitoraggio per il periodo di riferimento in questione, rilasciato ai sensi dell’articolo 17.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste non sono meno rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di emissioni di gas a effetto serra in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori e sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2017 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste non sono meno rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di emissioni di gas a effetto serra in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori e sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2015 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di gas a effetto serra per la distanza percorsa di viaggi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

soppressa

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di gas a effetto serra per la distanza percorsa e merci trasportate sulle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

soppressa

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) tempo totale annuo trascorso in mare nelle tratte che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

soppressa

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni e sulle altre informazioni pertinenti sul clima relative al trasporto marittimo.

3. La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni di CO2 relative al trasporto marittimo.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e può, se del caso, proporre modifiche al presente regolamento.

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione si impegna a proporre senza indugio il recepimento nel diritto dell'UE di quanto convenuto a livello internazionale.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

soppresso

Delega dei poteri

 

È conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell’articolo 24, nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento, il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II onde tener conto dell’aggiornamento delle prove scientifiche disponibili, dei dati disponibili a bordo delle navi e delle pertinenti norme internazionali e norme accettate a livello internazionale, di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare l’accuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni.

 

Motivazione

In attesa di un accordo internazionale sull'adozione di misure a livello internazionale, non è opportuno permettere alla Commissione di bypassare i colegislatori tramite poteri delegati e competenze di esecuzione eccessivi.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

soppresso

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° luglio 2015.

 

2. La delega di potere di cui all’articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

4. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Motivazione

In attesa di un accordo internazionale sull'adozione di misure a livello internazionale, non è opportuno permettere alla Commissione di bypassare i colegislatori tramite poteri delegati e competenze di esecuzione eccessivi.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25

soppresso

Atti di esecuzione

 

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 8 della decisione 93/389/CEE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Motivazione

In attesa di un accordo internazionale sull'adozione di misure a livello internazionale, non è opportuno permettere alla Commissione di bypassare i colegislatori tramite poteri delegati e competenze di esecuzione eccessivi.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2015.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

PROCEDURA

Titolo

Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

Riferimenti

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

4.7.2013

Relatore per parere

       Nomina

Marita Ulvskog

4.9.2013

Approvazione

9.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

14

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sandrine Bélier, Jean Lambert

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (31.1.2014)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013
(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

Relatore per parere: Brian Simpson

BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Secondo una relazione di un gruppo di esperti dell'IMO del 2009, le emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale sono aumentate rapidamente negli ultimi anni e, in mancanza di una regolamentazione, si prevede che continueranno a salire fino a raggiungere 1 475 milioni di tonnellate entro il 2020, pari al 6% del totale delle emissioni globali di CO2. Nel 2007 il trasporto marittimo era responsabile del 2,7% del totale delle emissioni globali di CO2.

A livello europeo, le navi in arrivo o in partenza dai porti dell'UE-27 contribuiscono fino al 30% delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo mondiale[1]. L'Agenzia europea dell'ambiente riferisce inoltre che al trasporto marittimo che si svolge in acque europee si deve una parte significativa delle emissioni di NOx (10-20%), SO2 (10-25%) e PM2,5 globali (10-25%), con circa il 70% delle emissioni globali entro 400 km dalla costa. Studi epidemiologici hanno dimostrato che le emissioni generate dal trasporto marittimo hanno ripercussioni sulla salute e sono responsabili di circa 50 000 decessi ogni anno solamente a causa dell'inquinamento atmosferico che producono[2].

L'introduzione nel 2011 da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di un indice obbligatorio di efficienza energetica in materia di progettazione ("Energy Efficiency Design Index", EEDI) per determinate categorie di nuove navi e l'uso obbligatorio dei piani di gestione per l'efficienza energetica delle navi ("Ship Energy Efficient Management Plans", SEEMP) nella flotta esistente rappresentano un primo passo verso la riduzione delle emissioni di CO2 nel trasporto marittimo. Come tuttavia riconosce la Commissione, queste misure non saranno sufficienti per ridurre la tendenza all'aumento delle emissioni di CO2 nel settore del trasporto marittimo né per realizzare gli obiettivi di riduzione del 40% (e, se praticabile, del 50%) entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005 stabiliti dal Libro bianco della Commissione del 2011 "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti".

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il Libro bianco della Commissione "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti" del 2011 chiede una riduzione del 40% (e, se praticabile, del 50%) delle emissioni generate dal trasporto marittimo entro il 2050 rispetto ai livelli del 2005, segnatamente attraverso l'applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga".

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) La risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (2011/2096(INI)) chiede "una riduzione del 30% uniforme in tutta l'UE delle emissioni di CO2 e di inquinanti della navigazione, alla quale contribuiranno gli accordi raggiunti nel quadro dell'IMO relativamente a un indice di efficienza energetica in materia di progettazione e a un piano di gestione per l'efficienza energetica" e chiede inoltre "che tutti gli obiettivi di cui al presente paragrafo siano considerati prioritari e vengano perciò verificati annualmente".

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Secondo i dati forniti dall'IMO, il consumo di energia e le emissioni di CO2 delle navi potrebbero essere ridotti fino al 75% mediante l'applicazione di misure operative e l'utilizzo delle tecnologie esistenti; una parte significativa di tali misure può essere considerata economicamente efficiente dal momento che la riduzione dei costi del carburante compensa gli eventuali costi operativi o di investimento.

(3) Secondo i dati forniti dall'IMO, il consumo di energia e le emissioni di CO2 delle navi potrebbero essere ridotti fino al 75% mediante l'applicazione di misure operative e l'utilizzo delle tecnologie esistenti; una parte significativa di tali misure può essere considerata economicamente efficiente o persino offrire al settore benefici netti, dal momento che la riduzione dei costi del carburante compensa gli eventuali costi operativi o di investimento.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica dovute al trasporto marittimo a livello dell'Unione, la migliore soluzione è la creazione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di CO2 in base al consumo di carburante delle navi, come primo passo di un approccio graduale per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell'impegno dell'Unione in termini di riduzione dei gas a effetto serra.

(4) Al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica dovute al trasporto marittimo a livello dell'Unione, la migliore soluzione è l'attuazione di una misura basata sul mercato in cui la creazione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di CO2 in base al consumo di carburante delle navi rappresenti il primo passo di un approccio graduale per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell'impegno dell'Unione in termini di riduzione dei gas a effetto serra.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Dalla consultazione delle parti interessate e dai dibattiti con i partner internazionali emerge che dovrebbe essere applicato un approccio graduale per l'inserimento delle emissioni del trasporto marittimo nell'impegno dell'Unione di riduzione dei gas a effetto serra approntando un solido sistema MRV per le emissioni di CO2 del trasporto marittimo come primo passo e stabilendo i prezzi di queste emissioni in una fase successiva. Questo approccio favorisce progressi significativi a livello internazionale sull'accordo degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e su ulteriori misure per conseguire tali riduzioni al minimo costo.

(6) Dalla consultazione delle parti interessate e dai dibattiti con i partner internazionali emerge che dovrebbe essere applicato un approccio graduale per l'inserimento delle emissioni del trasporto marittimo nell'impegno dell'Unione di riduzione dei gas a effetto serra approntando, in questa fase, un solido sistema MRV per le sole emissioni di CO2 del trasporto marittimo come primo passo e stabilendo i prezzi di queste emissioni in una fase successiva. Questo approccio favorisce progressi significativi a livello internazionale sull'accordo degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e su ulteriori misure per conseguire tali riduzioni al minimo costo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'introduzione di un sistema MRV dell'Unione dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni fino al 2% rispetto allo status quo e a una riduzione dei costi netti complessivi fino a 1,2 miliardi di EUR entro il 2030, in quanto potrebbe contribuire alla rimozione degli ostacoli sul mercato, in particolare quelli legati alla mancanza di informazioni circa l'efficienza delle navi. La riduzione dei costi di trasporto dovrebbe agevolare gli scambi internazionali. Inoltre, un sistema MRV solido è una condizione fondamentale per qualsiasi misura o norma di efficienza basate sul mercato, applicata a livello di Unione o mondiale. Inoltre, fornisce dati affidabili per stabilire obiettivi precisi di riduzione delle emissioni e valutare i progressi del contributo dei trasporti marittimi verso il raggiungimento di un'economia a basse emissioni di carbonio.

(7) L'introduzione di un sistema MRV dell'Unione dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni fino al 2% rispetto allo status quo e a una riduzione dei costi netti complessivi fino a 1,2 miliardi di EUR entro il 2030, in quanto potrebbe contribuire alla rimozione degli ostacoli sul mercato, in particolare quelli legati alla mancanza di informazioni circa l'efficienza delle navi. La riduzione dei costi di trasporto dovrebbe agevolare gli scambi internazionali. Inoltre, un sistema MRV solido è una condizione fondamentale per qualsiasi misura o norma di efficienza basate sul mercato. Data la natura internazionale del trasporto marittimo, un'azione coordinata a livello mondiale può rappresentare il metodo privilegiato e più efficace per ridurre le emissioni del trasporto marittimo internazionale. Inoltre, fornisce dati affidabili per stabilire obiettivi precisi di riduzione delle emissioni e valutare i progressi del contributo dei trasporti marittimi verso il raggiungimento di un'economia a basse emissioni di carbonio.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO2 occorre tenere conto di tutte le tratte intra-Unione, tutte le tratte di arrivo dall'ultimo porto al di fuori dell'Unione al primo porto di scalo dell'Unione e tutte le tratte di partenza da un porto dell'Unione al successivo porto di scalo al di fuori dell'Unione. È opportuno prendere in considerazione le emissioni di CO2 nei porti dell'Unione, anche quando le navi sono ormeggiate o si muovono all'interno di un porto, in particolare se sono disponibili misure specifiche intese a ridurle o a evitarle. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera.

(8) Ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO2 occorre tenere conto di tutte le tratte intra-Unione, tutte le tratte di arrivo dall'ultimo porto al di fuori dell'Unione al primo porto di scalo dell'Unione e tutte le tratte di partenza da un porto dell'Unione al successivo porto di scalo al di fuori dell'Unione. È opportuno prendere in considerazione le emissioni nei porti dell'Unione, anche quando le navi sono ormeggiate o si muovono all'interno di un porto, in particolare se sono disponibili misure specifiche intese a ridurle o a evitarle. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, dopo che la Commissione si è accertata che i paesi terzi non abbiano espresso riserve al riguardo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Data la portata geografica e la concomitante necessità di monitorare le emissioni di CO2 al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, e vista l'inclusione di società di navigazione con sede in tutte le parti del mondo, la Commissione dovrebbe informare tempestivamente e in modo adeguato i paesi terzi in merito al sistema MRV, onde assicurare che esso goda della massima accettazione a livello internazionale.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il sistema MRV dell'Unione deve riguardare anche altre informazioni in relazione al clima che consentono di determinare l'efficienza delle navi o di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni. Questo campo di applicazione consente inoltre di adeguare il sistema MRV dell'Unione alle iniziative internazionali a favore dell'introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e contribuisce alla rimozione degli ostacoli sul mercato dovuti alla carenza di informazioni.

(11) Il sistema MRV dell'Unione dovrebbe consentire di determinare l'efficienza delle navi o di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni. Questo campo di applicazione consente inoltre di adeguare il sistema MRV dell'Unione alle iniziative internazionali a favore dell'introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e contribuisce alla rimozione degli ostacoli sul mercato dovuti alla carenza di informazioni.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli armatori e gli esercenti navali, in particolare per le piccole e medie imprese, e ottimizzare l'efficienza economica del sistema MRV senza compromettere l'obiettivo di coprire buona parte delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, le norme per il sistema MRV dovrebbero applicarsi solo ai grandi emettitori. La soglia di 5 000 tonnellate di stazza lorda è stata scelta dopo una dettagliata analisi oggettiva delle dimensioni e delle emissioni delle navi che viaggiano da e verso i porti dell'Unione. Le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate rappresentano circa il 55% delle navi che fanno scalo nei porti dell'Unione e approssimativamente il 90% delle emissioni. Questa soglia non discriminatoria garantirebbe la copertura dei principali emettitori. Una soglia inferiore comporterebbe un maggiore carico amministrativo mentre una soglia più elevata limiterebbe la copertura delle emissioni e quindi l'efficacia ambientale del sistema.

(12) Al fine di garantire la coerenza con il diritto internazionale vigente, in particolare con la convenzione MARPOL VI, il sistema MRV dovrebbe applicarsi alle navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per ridurre ulteriormente l'onere amministrativo per gli armatori e esercenti navali, è necessario che le norme di monitoraggio si incentrino sul CO2 , il gas a effetto serra di gran lunga più importante emesso dal trasporto marittimo, che rappresenta fino al 98% delle emissioni complessive di gas a effetto serra di questo settore.

(13) Per ridurre ulteriormente l'onere amministrativo per gli armatori e esercenti navali, è necessario che in questa fase le norme di monitoraggio si incentrino soltanto sul CO2 , trattandosi del gas a effetto serra di gran lunga più importante emesso dal trasporto marittimo, che rappresenta fino al 98% delle emissioni complessive di gas a effetto serra di questo settore.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le norme devono tener conto delle prescrizioni esistenti e dei dati disponibili a bordo delle navi; pertanto è opportuno concedere agli armatori la possibilità di selezionare uno dei seguenti quattro metodi di monitoraggio: l'uso delle bolle di consegna dei combustibili, il monitoraggio dei serbatoi dei combustibili, i flussometri per i processi di combustione interessati o la misurazione diretta delle emissioni. Un piano di monitoraggio specifico per le navi deve precisare il metodo scelto e fornire ulteriori dettagli sulla sua applicazione.

(14) Le norme devono tener conto delle prescrizioni esistenti e dei dati disponibili a bordo delle navi; pertanto è opportuno concedere agli armatori la possibilità di selezionare uno dei seguenti quattro metodi di monitoraggio: l'uso delle bolle di consegna dei combustibili, il monitoraggio dei serbatoi dei combustibili, i flussometri per i processi di combustione interessati o la misurazione diretta delle emissioni. Un piano di monitoraggio specifico per le navi deve precisare il metodo scelto e fornire ulteriori dettagli sulla sua applicazione. Al termine di due periodi di riferimento, la Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni sui metodi di monitoraggio per quanto riguarda l'accuratezza, la pertinenza ai fini della riduzione delle emissioni, l'accessibilità economica e gli oneri amministrativi a carico dell'equipaggio.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per evitare di dover installare apparecchiature di misurazione non sufficientemente affidabili e disponibili in commercio, che potrebbero pregiudicare l'attuazione del sistema MRV dell'Unione, non è necessario che il sistema MRV dell'Unione contempli in questa fase altri gas a effetto serra, forzanti climatici o inquinanti atmosferici.

(16) Per evitare di dover installare apparecchiature di misurazione non sufficientemente affidabili e disponibili in commercio, che potrebbero pregiudicare l'attuazione del sistema MRV dell'Unione, non è necessario che il sistema MRV dell'Unione contempli in questa fase altri gas a effetto serra, forzanti climatici o inquinanti atmosferici. Qualora i futuri progressi tecnologici consentissero di misurare altre sostanze aventi ripercussioni sul clima senza consistenti oneri aggiuntivi a carico degli armatori, sarebbe opportuno includere tali sostanze nel sistema MRV. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo in merito agli sviluppi tecnologici a intervalli regolari di due anni.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per armatori e esercenti navali, è opportuno prevedere la comunicazione e la pubblicazione delle informazioni su base annuale. Per ragioni di riservatezza è opportuno limitare alle medie annuali e ai dati complessivi la pubblicazione delle informazioni concernenti le emissioni, il consumo di carburante e l'efficienza. I dati trasmessi alla Commissione devono essere integrati con i dati statistici nella misura in cui siano pertinenti per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee, ai sensi della decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat18.

(17) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per armatori e esercenti navali, è opportuno prevedere la comunicazione e la pubblicazione delle informazioni su base annuale. Per ragioni di riservatezza è opportuno limitare alle medie annuali e ai dati complessivi la pubblicazione delle informazioni concernenti le emissioni, il consumo di carburante e l'efficienza. D'altro canto, è importante fornire ai noleggiatori e alle altre parti interessate del settore dati specifici in funzione della rotta, per garantire la rimozione degli ostacoli sul mercato e premiare le navi più efficienti. I dati trasmessi alla Commissione devono essere integrati con i dati statistici nella misura in cui siano pertinenti per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee, ai sensi della decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat18.

__________________

__________________

18 GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.

18 GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Allo scopo di stabilire le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo da parte degli Stati membri a norma del presente regolamento, occorre modificare il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea22.

(23) Allo scopo di stabilire le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo da parte degli Stati membri a norma del presente regolamento, occorre modificare il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle sole emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea22.

__________________

__________________

22 GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

22 GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13-40.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) È opportuno che il sistema MRV dell'Unione funga da modello per l'istituzione di un sistema MRV globale che è l'opzione preferibile in quanto potrebbe essere più efficace data la sua portata più ampia. In questo contesto, è necessario che la Commissione condivida su base regolare le informazioni pertinenti relative all'attuazione del presente regolamento con l'IMO e altri organismi internazionali competenti, e che siano comunicati all'IMO i dati pertinenti. Una volta raggiunto un accordo su un sistema MRV globale, è necessario che la Commissione riveda il sistema MRV dell'Unione allo scopo di allinearlo con il sistema globale.

(24) È opportuno che il sistema MRV dell'Unione funga da modello per l'istituzione di un sistema MRV globale che è l'opzione preferibile in quanto potrebbe essere più efficace data la sua portata più ampia. Una volta raggiunto un accordo su un sistema MRV globale, sarà necessario che la Commissione riveda il sistema MRV dell'Unione allo scopo di allinearlo con il sistema globale.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Al fine di avvalersi delle migliori pratiche e prove scientifiche disponibili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato in vista del riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2 prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle relazioni sulle emissioni e dell'accreditamento dei verificatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(25) Al fine di avvalersi delle migliori pratiche e prove scientifiche disponibili, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione, in questa fase, delle sole emissioni di CO2 prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle relazioni sulle emissioni e dell'accreditamento dei verificatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire monitorare, comunicare e verificare le emissioni di CO2 delle navi nella fase iniziale di un approccio graduale per ridurre dette emissioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa della natura internazionale del trasporto marittimo e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello di Unione. L'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire monitorare, comunicare e verificare le sole emissioni di CO2 delle navi nella fase iniziale di un approccio graduale per ridurre dette emissioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa della natura internazionale del trasporto marittimo e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello di Unione. L'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 1° luglio 2015 al fine di garantire che gli Stati membri e le parti interessate abbiano il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per l'efficace applicazione del presente regolamento prima del primo periodo di riferimento che inizia il 1° gennaio 2018,

(29) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 1° luglio 2017 al fine di garantire che gli Stati membri e le parti interessate abbiano il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per l'efficace applicazione del presente regolamento prima del primo periodo di riferimento che inizia il 1° gennaio 2022,

Motivazione

Prima di adottare misure troppo onerose in termini di burocrazia, è opportuno considerare tempi più lunghi per consentire il superamento dell'attuale crisi economica. È inoltre opportuno concedere al prossimo Parlamento europeo e alla prossima Commissione il tempo necessario per esaminare detti testi ed eventualmente modificarli prima della loro applicazione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2 ) e di altre informazioni pertinenti sul clima in relazione alle navi che arrivano circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati, in questa fase, delle sole emissioni di anidride carbonica (CO2 ), trattandosi del gas a effetto serra di gran lunga più importante emesso dal trasporto marittimo, e di altre informazioni pertinenti sul clima in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni rilasciate durante le tratte effettuate dall'ultimo porto di scalo verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

1. Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 400 tonnellate per le emissioni rilasciate durante le tratte effettuate dall'ultimo porto di scalo verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Motivazione

Il diritto internazionale, in particolare la convenzione MARPOL VI, si applica alle navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate. Peraltro, le navi da 500 tonnellate di stazza lorda sono spesso traghetti passeggeri che operano ad esempio lungo le coste e tra le isole; è quindi opportuno includerle.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "emissioni", il rilascio di CO2 nell'atmosfera da parte delle navi di cui all'articolo 2;

a) ''emissioni'', il rilascio esclusivamente di CO2 nell'atmosfera da parte delle navi di cui all'articolo 2;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) ''classe ICE'', l'indicazione attribuita alla nave dall'amministrazione o da un'organizzazione riconosciuta dall'amministrazione che dimostra che l'imbarcazione è stata progettata per la navigazione fra i ghiacci marini.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 4 ‒ paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni risultanti dalla combustione dei carburanti. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

2. Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano le emissioni di anidride carbonica (CO2) risultanti dalla combustione dei carburanti. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 6 ‒ paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 agosto 2017 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti sul clima per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate.

1. Entro il 31 agosto 2015 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni e altre informazioni pertinenti sul clima per ciascuna delle loro navi di stazza lorda superiore a 400 tonnellate.

Motivazione

Visto l'impegno risoluto delle istituzioni dell'UE a estendere entro il 2013 il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra al settore del trasporto marittimo, non è accettabile la definizione di tempistiche che non consentirebbero di adottare misure concrete nel breve termine.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 6 ‒ paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, per le navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, per la prima volta dopo il 1 ° gennaio 2018, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo in un porto che è sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

2. In deroga al paragrafo 1, per le navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2016, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo in un porto che è sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome della nave, il numero di registrazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dell'armatore della nave;

a) l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome della nave, il numero di registrazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza, la classe ICE e il nome dell'armatore della nave;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per stabilire e registrare la distanza percorsa e il tempo trascorso navigando fra i ghiacci;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 6 ‒ paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. Le norme tecniche che stabiliscono i modelli per i piani di monitoraggio di cui al paragrafo 1 sono determinate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

4. Le società utilizzano modelli standardizzati per presentare i loro piani di monitoraggio. La presentazione e il contenuto dei modelli per i piani di monitoraggio di cui al paragrafo 1 sono determinate mediante atti delegati. I modelli sono quanto più possibile semplici e non determinano oneri burocratici inutili. Tali atti delegati sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Dal 1° gennaio 2018 le società, in base al piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato fra quelli di cui alla parte B dell'allegato I e calcolando le emissioni conformemente alla parte A dell'allegato I.

Dal 1° gennaio 2016 le società, in base al piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni per ogni nave e per tratta, o su base mensile per il traffico a corto raggio, applicando il metodo più appropriato fra quelli di cui alla parte B dell'allegato I e calcolando le emissioni conformemente alla parte A dell'allegato I.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base del piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni tratta di arrivo e partenza in un porto soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e dell'allegato II, le seguenti informazioni:

Sulla base del piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni tratta di arrivo e partenza in un porto soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, o su base mensile per il traffico a corto raggio, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e dell'allegato II, le seguenti informazioni:

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) emissione di CO2 ;

c) le sole emissioni di CO2 ;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) tempo trascorso in mare;

e) data e ora dell'inizio e della fine dei periodi in cui il monitoraggio è stato sospeso a causa di situazioni di emergenza, ad esempio per attività di soccorso;

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) merci trasportate;

soppresso

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) data e ora dell'inizio e della fine dei periodi in cui il monitoraggio è stato sospeso a causa di situazioni di emergenza e di pericolo, ad esempio per attività di soccorso.

Motivazione

Le situazioni di emergenza e di pericolo non dovrebbero essere prese in considerazione.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In deroga al primo comma, le navi che operano esclusivamente nel quadro del presente regolamento e che effettuano varie tratte al giorno sono esentate dal monitoraggio delle emissioni per tratta.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) totale emissione di CO2 ;

b) totale delle sole emissioni di CO2 ;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) dato aggregato delle sole emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte di partenza effettuate da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

d) dato aggregato delle sole emissioni di CO2 di tutte le tratte di partenza effettuate da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

e) dato aggregato delle sole emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) emissioni di CO2 nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio;

f) soltanto le emissioni di CO2 nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A partire dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presentano alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni relativa alle emissioni e a altre informazioni pertinenti sul clima che riguardano l'intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma delle prescrizioni di cui all'articolo 14.

1. A partire dal 2017, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presentano alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni relativa alle emissioni e a altre informazioni pertinenti sul clima che riguardano l'intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma delle prescrizioni di cui all'articolo 14.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) la classe ICE della nave;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La relazione sulle emissioni di cui all'articolo 11 è trasmessa utilizzando sistemi automatizzati e formati di scambio di dati completi, inclusi modelli elettronici.

1. Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico delle società, la relazione sulle emissioni di cui all'articolo 11 è trasmessa utilizzando sistemi automatizzati, standard per lo scambio di dati e modelli elettronici.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le norme tecniche che stabiliscono il formato di scambio dei dati, compresi i modelli elettronici di cui al paragrafo 1, sono determinate per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Le modalità di presentazione dei dati alla Commissione, compresi gli standard per lo scambio dei dati e il formato dei modelli elettronici di cui al paragrafo 1, sono determinate per mezzo di atti delegati. Tali atti delegati sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Senza indugio, il verificatore informa la Commissione e l'autorità dello Stato di bandiera in merito al rilascio di un documento di conformità e trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio dei dati completi, inclusi modelli elettronici stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura istituita nel presente regolamento.

4. Senza indugio, il verificatore informa la Commissione e l'autorità dello Stato di bandiera in merito al rilascio di un documento di conformità e trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 utilizzando sistemi automatizzati, standard per lo scambio dei dati e modelli elettronici stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura istituita nel presente regolamento.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le norme tecniche che stabiliscono il formato di scambio dei dati, compresi i modelli elettronici di cui al paragrafo 4, sono determinate per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

5. Le modalità di presentazione dei dati alla Commissione, compresi gli standard per lo scambio dei dati e il formato dei modelli elettronici di cui al paragrafo 4, sono determinate per mezzo di atti delegati. Tali atti delegati sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dal 30 giugno 2019 le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro hanno a bordo un documento valido attestante la conformità della nave con gli obblighi di comunicazione e monitoraggio per il periodo di riferimento in questione, rilasciato ai sensi dell'articolo 17.

Dal 30 giugno 2017 le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro hanno a bordo un documento valido attestante la conformità della nave con gli obblighi di comunicazione e monitoraggio per il periodo di riferimento in questione, rilasciato ai sensi dell'articolo 17.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste non sono meno rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di emissioni di gas a effetto serra in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori e sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2017 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste non sono meno rigorose di quelle previste dalla normativa nazionale in materia di emissioni di gas a effetto serra in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori e sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2015 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche di tali disposizioni.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione pubblica le emissioni comunicate a norma dell'articolo 11 e le informazioni sulla conformità della società ai requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli 11 e 17.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione pubblica i dati aggregati relativi alle emissioni comunicati a norma dell'articolo 11 e le informazioni sulla conformità della società ai requisiti di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli 11 e 17.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'identità della nave (nome, numero di registrazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);

a) l'identità della nave (nome, numero di registrazione IMO, porto di immatricolazione o porto di appartenenza e classe ICE della nave);

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) emissioni annuali di CO2 ;

d) emissioni annuali soltanto di CO2 ;

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione informa periodicamente l'IMO e altri organismi internazionali competenti circa l'attuazione del presente regolamento, al fine di agevolare lo sviluppo di norme internazionali all'interno dell'IMO per quando concerne il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas serra dovute ai trasporti marittimi.

1. La Commissione informa periodicamente l'IMO e altri organismi internazionali competenti circa l'attuazione del presente regolamento, nell'intento di allineare il regolamento con i progressi realizzati nell'ambito dell'IMO per quando concerne il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas serra dovute ai trasporti marittimi.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e può, se del caso, proporre modifiche al presente regolamento.

3. Qualora venga raggiunto un accordo internazionale sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e ne garantisce l'allineamento con le pertinenti norme internazionali stabilite dall'IMO.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione, alle condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 24, nella misura in cui si tratta di elementi non essenziali del presente regolamento, il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e modificare le disposizioni degli allegati I e II onde tener conto dell'aggiornamento delle prove scientifiche disponibili, dei dati disponibili a bordo delle navi e delle pertinenti norme internazionali e norme accettate a livello internazionale, di individuare i metodi più accurati ed efficienti per il monitoraggio delle emissioni, nonché di migliorare l'accuratezza delle informazioni richieste relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 24 che modifica l'allegato I per adeguare i metodi di monitoraggio ai progressi tecnici e scientifici e alle norme accettate a livello internazionale al fine di migliorare l'attendibilità, la validità e l'accuratezza dei dati sulle emissioni.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 24 che modifica l'allegato II per precisare e adeguare ulteriormente il monitoraggio dei metodi di informazione rilevanti per il clima ai progressi tecnici e scientifici e alle norme accettate a livello internazionale al fine di migliorare l'attendibilità, la validità e l'accuratezza dei dati sulle emissioni.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 15, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° luglio 2015.

1. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12 bis, 15, 16 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal [gg/mm/aaaa] [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2. La delega di potere di cui agli articoli 12 bis, 15, 16 e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

4. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12 bis, 15, 16 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2015.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014.

Motivazione

Per preparare l'attuazione del regolamento nel 2015 occorre tempo sufficiente per elaborare le disposizioni pertinenti.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Questo metodo è basato sulla quantità e sul tipo di carburante, definito sulla BDN unitamente a rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi mediante letture del serbatoio. Il carburante consumato nel periodo di riferimento è dato dal carburante disponibile all'inizio del periodo, cui vanno aggiunte le consegne e detratto il carburante disponibile alla fine del periodo e il carburante non soggetto a bunkeraggio tra l'inizio del periodo e la fine del periodo.

Questo metodo è basato sulla quantità e sul tipo di carburante, definito sulla BDN (se disponibile) unitamente a rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi mediante letture del serbatoio. Il carburante consumato nel periodo di riferimento è dato dal carburante disponibile all'inizio del periodo, cui vanno aggiunte le consegne e detratto il carburante disponibile alla fine del periodo e il carburante non soggetto a bunkeraggio tra l'inizio del periodo e la fine del periodo.

PROCEDURA

Titolo

Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

Riferimenti

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Commissione competente per il merito

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ENVI

4.7.2013

 

 

 

Parere espresso da

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TRAN

4.7.2013

Relatore per parere

Nomina

Michael Cramer

11.9.2013

Esame in commissione

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Approvazione

21.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

11

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Phil Bennion, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vittorio Prodi

  • [1]  Relazione tecnica AEA n. 4/2013 – "The impact of international shipping on European air quality and climate forcing" (L'impatto del trasporto marittimo internazionale sulla qualità dell'aria e la forzatura del clima in Europa).
  • [2]  Cfr. http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/events/doc/2011_06_01_stakeholder-event/item4.pdf.

PROCEDURA

Titolo

Monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

Riferimenti

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Presentazione della proposta al PE

28.6.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

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4.7.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

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ITRE

4.7.2013

TRAN

4.7.2013

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Theodoros Skylakakis

5.9.2013

 

 

 

Esame in commissione

28.11.2013

22.1.2014

 

 

Approvazione

30.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

6

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Fabrizio Bertot, Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Deposito

31.1.2014