RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
4.2.2014 - (COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Pavel Poc
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
(COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0620),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0264/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 gennaio 2014[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la pesca (A7-0088/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Pur tuttavia, se le specie esotiche raggiungono un numero considerevole possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ma anche sull'economia e sulla società. Nell'ambiente dell'Unione e di altri paesi europei sono presenti pressoché 12 000 specie esotiche, circa 10-15% delle quali ritenute invasive. |
(1) La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Pur tuttavia, se le specie esotiche raggiungono un numero considerevole possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità, in ambiente sia rurale che urbano, e sui servizi ecosistemici, ma anche sull'economia e sulla società. Nell'ambiente dell'Unione e di altri paesi europei sono presenti pressoché 12 000 specie esotiche, oltre il 40% delle quali autoctone in alcuni paesi europei ma introdotte dall'uomo in altri paesi d'Europa, e circa il 10-15% delle quali ritenute invasive. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno che il presente regolamento non escluda le specie autoctone in una regione biografica, ma esotiche e invasive in un'altra regione. Una specie invasiva per la quale sarebbero utili misure di cooperazione a livello di Unione è di rilevanza unionale, indipendentemente dal fatto che sia autoctona o meno dell'Unione europea. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici7, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)9, e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque10, il presente regolamento si deve prefiggere in primo luogo di prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni economici e sociali. |
(6) Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici7, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)9, e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque10, il presente regolamento si dovrebbe prefiggere in primo luogo di prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici e sulla sicurezza e sulla salute pubblica, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni economici e sociali. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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7 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. |
7 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. |
8 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. |
9 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. |
10 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le specie esotiche invasive possono causare gravi danni alla sicurezza e alla salute pubblica; basti l'esempio dei Paesi Bassi, dove le inondazioni possono divenire un grave problema se il topo muschiato non è oggetto di misure di contenimento, dal momento che questa specie esotica invasiva danneggia gravemente le opere idrauliche. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Alcune specie migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali. Per questa ragione non devono essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente ed essere quindi escluse dal campo di applicazione delle nuove norme sulle specie esotiche. |
(7) Alcune specie migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali. Per questa ragione non dovrebbero essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente e dovrebbero essere quindi escluse dal campo di applicazione delle nuove norme sulle specie esotiche, a condizione che non mettano in pericolo gli ecosistemi esistenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8) A livello unionale, la proposta di nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale11 include disposizioni sulle malattie degli animali e il nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante fissa norme per gli organismi nocivi per le piante12, e la direttiva 2001/18/CE13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio stabilisce il regime applicabile agli organismi geneticamente modificati. Occorre pertanto che le nuove norme sulle specie esotiche invasive si affianchino agli atti unionali summenzionati e non vi si sovrappongano, escludendo dal campo di applicazione gli organismi oggetto degli stessi. |
(8) A livello unionale, la proposta di nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale11 include disposizioni sugli agenti patogeni che causano malattie degli animali, il nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante12 fissa norme per gli organismi nocivi per le piante e la direttiva 2001/18/CE13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio stabilisce il regime applicabile agli organismi geneticamente modificati. È pertanto opportuno che le nuove norme sulle specie esotiche invasive si affianchino agli atti unionali summenzionati e non vi si sovrappongano, escludendo dal campo di applicazione gli organismi oggetto degli stessi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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11 COM(2013) 260 final. |
11 COM(2013) 260 final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 COM(2013) 267 final. |
12 COM(2013) 267 final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. |
13 GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dal momento che il regolamento riguarda le "specie", sarebbe più appropriato e chiaro parlare di "agenti patogeni" anziché di "malattie animali". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti14, il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi15 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE16 contengono norme riguardanti l'autorizzazione all'uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell'entrata in vigore delle presenti nuove norme, l'uso di alcune specie che non costituiscono un rischio inaccettabile per l'ambiente, la salute e l'economia sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate dalle nuove norme. |
(9) Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi15 e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE16 contengono norme riguardanti l'autorizzazione all'uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell'entrata in vigore delle presenti nuove norme, l'uso di alcune specie che non costituiscono un rischio inaccettabile per l'ambiente, la salute e l'economia sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate dalle nuove norme. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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14 GU L 168 del 28.6.2007, pag.1. |
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15 GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. |
15 GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. |
16 GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento (CE) n. 708/2007 tratta dell'impiego in acquacoltura di specie esotiche invasive nell'Unione e le specie elencate nel suo allegato IV sono escluse dalle procedure che esso stabilisce. Il campo di applicazione del regolamento sulle specie invasive è più ampio, in quanto comprende le specie esotiche invasive impiegate in altri comparti industriali e in altri settori, ad esempio nel commercio degli animali da compagnia o nei giardini zoologici e negli acquari. Se è quindi opportuno escludere le specie elencate nell'allegato IV soprammenzionato dalle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 708/2007, ai fini del regolamento sulle specie invasive dette specie dovrebbero essere incluse e oggetto delle procedure che esso propone. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine occorre stilare un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, occorre stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi e prevedendo come gruppo iniziale il 3% delle specie in testa alla lista delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità. |
(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine è opportuno stilare un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La percentuale indicata è arbitraria e non giustificata, e non può quindi essere accettata. Inoltre, l'inserimento nell'elenco dovrebbe essere basato su criteri chiari e non si dovrebbe stabilire alcun limite. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il fatto di prevedere una scadenza esplicita per l'adozione del primo elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unione è importante per l'efficace applicazione delle nuove disposizioni, oltre a offrire maggiore trasparenza in merito all'intero processo e a fornire ai soggetti interessati la possibilità di adattarsi e di reagire alla nuova situazione legislativa. Sebbene la proposta di regolamento contenga disposizioni dettagliate in merito alle valutazioni dei rischi che dovrebbero essere condotte per selezionare le specie che saranno soggette alla regolamentazione, non vengono fornite indicazioni quanto alla base dei criteri di selezione. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Per garantire la conformità con la normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio e assicurare l'applicazione coerente delle presenti nuove norme occorre stabilire criteri comuni in base ai quali condurre la valutazione dei rischi. Tali criteri devono ricorrere, ove del caso, a norme nazionali e internazionali e devono contemplare i seguenti elementi: i vari aspetti delle caratteristiche delle specie, il rischio e le vie d'ingresso nell'Unione, gli effetti negativi delle specie sull'economia, sulla società e sulla biodiversità, i benefici potenziali derivanti dal loro uso e i costi per mitigarne i concomitanti effetti negativi, nonché la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni ambientali, economici e sociali a livello unionale che dimostrino l'entità del rischio per l'Unione e ne giustifichino l'intervento. Per sviluppare il sistema in modo graduale e potersi avvalere dell'esperienza via via acquisita, occorre valutare l'impostazione generale adottata cinque anni dopo la sua introduzione. |
(12) Per garantire la conformità con la normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio e assicurare l'applicazione coerente delle presenti nuove norme è opportuno stabilire criteri comuni in base ai quali condurre la valutazione dei rischi. Tali criteri dovrebbero ricorrere, ove del caso, a norme nazionali e internazionali e dovrebbero contemplare i seguenti elementi: i vari aspetti delle caratteristiche delle specie, il rischio e le vie d'ingresso nell'Unione, gli effetti negativi delle specie sull'economia, sulla società e sulla biodiversità, i benefici potenziali derivanti dal loro uso e i costi per mitigarne i concomitanti effetti negativi, nonché una valutazione dei costi potenziali imputabili ai danni ambientali, economici e sociali a livello unionale che dimostrino l'entità del rischio per l'Unione. Per sviluppare il sistema in modo graduale e potersi avvalere dell'esperienza via via acquisita, occorre valutare l'impostazione generale adottata cinque anni dopo la sua introduzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agli Stati membri occorre maggiore flessibilità, in particolare per affrontare i problemi legati a specie autoctone in una determinata regione ma invasive in un'altra. Le deroghe dovrebbero essere concesse solo per il territorio dello Stato membro richiedente. Vanno previste deroghe anche in caso di condizioni socioeconomiche particolarmente difficili, quando i costi impedirebbero una corretta attuazione delle misure necessarie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Alcune specie invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e viceversa. Nella comunicazione della Commissione Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa18 si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche richiede l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire e gestire le specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy19 e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte20. Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme devono pertanto applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, tranne le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia protetta a dovere, è opportuno che gli Stati membri interessati stilino, a complemento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni ultraperiferiche alle quali devono ugualmente applicarsi le presenti nuove norme. |
(15) Alcune specie invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e viceversa. Nella comunicazione della Commissione Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa18 si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche richiede l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire e gestire le specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718 del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy19 e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte20. Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme devono pertanto applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, tranne le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia protetta a dovere, è opportuno che, ogniqualvolta appropriato, gli Stati membri interessati stilino e aggiornino, a complemento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni ultraperiferiche alle quali devono ugualmente applicarsi le presenti nuove norme. L'elenco dovrebbe restare aperto ed essere rivisto ogni qual volta siano individuate nuove specie esotiche invasive che possano rappresentare un rischio, tenendo conto del fatto che alcune delle specie esotiche invasive nell'Unione potrebbero essere autoctone in alcune parti dell'Unione o nelle regioni ultraperiferiche e viceversa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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18 COM(2008) 642 final. |
18 COM(2008) 642 final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4. |
19 GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 GU L 204 del 31.07.2012, pag. 131. |
20 GU L 204 del 31.07.2012, pag. 131. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(16) I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell'Unione l'introduzione deliberata nell'Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che si intervenga in modo coerente in tutto il territorio dell'Unione onde evitare distorsioni del mercato interno ed evitare l'insorgere di situazioni in cui l'azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall'inerzia di un altro. |
(16) I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell'Unione l'introduzione deliberata o per negligenza in uno Stato membro, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che si intervenga in modo coerente in tutto il territorio dell'Unione onde evitare distorsioni del mercato interno ed evitare l'insorgere di situazioni in cui l'azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall'inerzia di un altro. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Allo scopo di permettere la conduzione di ricerche scientifiche e attività di conservazione ex situ, è necessario prevedere norme specifiche per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale oggetto di dette attività. Tali attività devono essere condotte al chiuso, in strutture che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. |
(17) Allo scopo di permettere la conduzione di ricerche scientifiche e attività di conservazione ex situ, e in alcuni casi la coltivazione o l'allevamento a fini commerciali di specie di elevato valore economico, sociale o ambientale, è necessario prevedere norme specifiche per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale oggetto di dette attività. Tali attività dovrebbero essere condotte al chiuso, in strutture che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nel far fronte alle specie esotiche invasive è fondamentale prendere in considerazione il benessere degli animali. Tale aspetto è anche un elemento chiave per assicurarsi il sostegno dei cittadini nell'azione contro tali specie. Le migliori pratiche comprendono, ad esempio, i principi guida sul benessere degli animali messi a punto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri applicano attualmente vari divieti sulle importazioni, gli scambi e/o la commercializzazione di specie esotiche invasive; norme di questo tipo sono già state adottate in 13 Stati membri. Nella consapevolezza che risorse limitate possono ostacolare l'attuazione di determinate misure, è necessario concepire il sistema in un'ottica di flessibilità, ove possibile, e riconoscere che gli Stati membri stanno già intervenendo per affrontare il problema delle specie esotiche invasive. Occorre quindi specificare che gli Stati membri possono adottare o mantenere misure più rigorose. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bisognerebbe fornire un elenco non esaustivo, con esempi delle misure più adeguate. La possibilità per gli Stati membri di adottare misure più severe è oggetto di un altro considerando. È opportuno precisare che gli Stati membri possono prendere qualsiasi misura necessaria per proteggere la loro flora e la loro fauna autoctone, comprese restrizioni commerciali a livello nazionale, per lottare contro le specie invasive. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. Occorre prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. |
(20) Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. Si dovrebbero prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a ratificare tale convenzione, promuovendo, tra l'altro, le opportunità di dialogo a livello ministeriale. Nonostante le disposizioni relative ai piani d'azione degli Stati membri, entro [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione dovrebbe riferire in merito all'attuazione delle suddette misure volontarie da parte degli Stati membri e presentare, se del caso, proposte legislative volte a incorporare tali misure nel diritto dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Al momento dell'elaborazione della valutazione di impatto della Commissione, solo quattro Stati membri avevano ratificato la convenzione; la relazione 2010 dell'IEEP (Institute for European Environmental Policy) destinata alla Commissione indicava tuttavia che lo scarico di acque di zavorra non trattate e le incrostazioni dello scafo costituiscono di gran lunga i vettori più significativi di introduzione accidentale di specie esotiche. Pertanto, nel caso in cui le misure volontarie non risultassero efficaci, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di un'azione legislativa in questo ambito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla risoluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. I sistemi di sorveglianza, dato che offrono i mezzi più adatti per individuare sul nascere la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, devono contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d'interesse, tra i quali le comunità locali. È tacito che detti sistemi vadano predisposti per individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione. A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo delle frontiere, la sorveglianza e il monitoraggio previsti dalla legislazione dell'Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE e 2000/60/CE. |
(21) Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla risoluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie e procedano allo scambio delle migliori prassi in materia di prevenzione e gestione delle specie esotiche invasive. I sistemi di sorveglianza, dato che offrono i mezzi più adatti per individuare sul nascere la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, dovrebbero contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d'interesse, tra i quali le autorità regionali. È tacito che detti sistemi vadano predisposti per individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione e siano intesi, in particolare, a fornire un quadro altamente efficace e coerente a livello unionale. A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo delle frontiere, la sorveglianza e il monitoraggio previsti dalla legislazione dell'Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE e 2000/60/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
I vari sistemi (di allerta, informazione, seguito) che forniscono la base di conoscenze non devono essere lasciati esclusivamente ai singoli paesi, ma dovrebbero fornire, invece, un quadro coerente e altamente efficace a livello unionale durante l'intero ciclo di gestione delle specie esotiche invasive. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24) L'eradicazione e la gestione di alcune specie esotiche invasive, seppure necessarie, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prende parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive devono prendere le dovute misure per rendere minimi il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE). |
(24) L'eradicazione e la gestione di alcune specie esotiche invasive, ove ritenute necessarie, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prende parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive dovrebbero prendere le dovute misure per evitare il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE). Qualora si prenda in considerazione l'eradicazione o la gestione, è auspicabile utilizzare metodi non crudeli e scientificamente testati e gli Stati membri dovrebbero coinvolgere nel processo decisionale tutti i portatori d'interesse e gli esperti scientifici pertinenti. Dovrebbero essere presi in considerazione metodi non letali e tutte le azioni adottate dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il riferimento al benessere degli animali contenuto nel considerando 24 è senz'altro positivo, ma occorre spingersi oltre. Il dolore, l'angoscia o altre forme di sofferenza non sono accettabili e dovrebbero essere evitati, non ridotti al minimo. Quando il controllo si dimostra necessario (sulla base di sufficienti prove scientifiche), dovrebbero essere utilizzati solo metodi non crudeli e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a includere nel processo decisionale i portatori d'interesse, come le organizzazioni per il benessere degli animali. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(25) Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. Sono pertanto necessarie misure atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE. |
(25) Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. È pertanto opportuno adottare misure adeguate, atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE. Gli operatori considerati responsabili dell'introduzione o della diffusione deliberata o per negligenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale dovrebbero essere chiamati a risponderne e dovrebbero contribuire in misura rilevante a coprire i costi del ripristino, in conformità del principio "chi inquina paga". | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga e metta a confronto le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione, ecologia, invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali. |
(26) Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga e metta a confronto le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione e la loro ecologia, le invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali, nonché lo scambio di buone prassi. La cooperazione transfrontaliera, in particolare con i paesi vicini, e il coordinamento tra gli Stati membri, segnatamente all'interno della medesima regione biogeografica dell'Unione quale definita nella direttiva del Consiglio 92/43/CEE, costituiscono una condizione indispensabile ai fini dell'efficacia del presente regolamento. Il sistema informativo sulle specie esotiche invasive dovrebbe includere le informazioni provenienti dalle banche dati esistenti riguardanti i singoli Stati membri, le regioni europee (Nobanis) e l'Europa nel suo insieme (Daisie). Nella messa a punto del sistema informativo centralizzato è opportuno che la Commissione possa appoggiarsi sull'Agenzia europea dell'ambiente, ove debitamente giustificato dalla natura dell'azione e dalle specifiche conoscenze specialistiche dell'Agenzia. Qualora la Commissione faccia ricorso all'Agenzia, dovrebbe tener conto dell'incidenza sulla struttura di governance e sulle risorse finanziarie e umane di quest'ultima. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La direttiva Habitat (92/43/CEE) fa riferimento a nove regioni biogeografiche dell'UE con caratteristiche specifiche: la regione alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica. Il sistema informativo centrale coordinato è fondamentale per il successo delle misure proposte ed è opportuno che la Commissione utilizzi tutte le risorse disponibili per sostenere il processo di attuazione, comprese, in particolare, le conoscenze specialistiche estremamente pertinenti dell'Agenzia europea dell'ambiente. Il personale dovrebbe essere assegnato in base alle esigenze, tenuto conto, naturalmente, dell'efficienza in termini di costi della delega dei compiti. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il pubblico è sempre molto sensibile alle misure restrittive. Non è possibile compiere progressi nella gestione del problema delle specie esotiche invasive senza l'effettivo sostegno dell'opinione pubblica. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(27 bis) L'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, la valutazione dei rischi, le misure di emergenza e le misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione, dovrebbe basarsi su solidi dati scientifici, il che richiede il coinvolgimento continuo ed efficace dei pertinenti esponenti della comunità scientifica. Tale contributo va attivamente ricercato tramite consultazioni regolari con gli studiosi, in particolare attraverso l'istituzione di un organismo dedicato (il "forum scientifico") che fornisca consulenza alla Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(30) Per assicurare la conformità con il presente regolamento, è importante che le sanzioni imposte dagli Stati membri per le infrazioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e tengano conto della natura e gravità dell'infrazione. |
(30) Per assicurare la conformità con il presente regolamento, è importante che le sanzioni imposte dagli Stati membri per le infrazioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e tengano conto della natura e gravità dell'infrazione. Le sanzioni dovrebbero tenere conto del principio "chi inquina paga" e applicarsi a tutti i soggetti (commerciali e non commerciali) volontariamente o involontariamente responsabili dell'introduzione di specie alloctone. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale costituisce un precedente per l'applicazione legislativa del principio "chi inquina paga", specialmente nel contesto della protezione delle specie e degli habitat naturali. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(32) Affinché gli operatori commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per sopprimere, vendere o dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ. |
(32) Affinché gli operatori commerciali, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per sopprimere in modo indolore, vendere o, se del caso, dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il termine "slaughter" figurante nella versione inglese non è indicato in questo contesto, in quanto viene spesso utilizzato per fare riferimento alla macellazione degli animali per scopi alimentari o per l'ottenimento del pelame: meglio sostituirlo con la dizione "humanely cull", in italiano "sopprimere in modo indolore". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive dell'Unione quali definite nell'articolo 3, paragrafo 2. |
1. Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive quali definite nell'articolo 3, paragrafo 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) alle malattie degli animali quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo alla sanità animale - COM(2013) 260 final]; |
c) agli agenti patogeni che provocano malattie degli animali quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo alla sanità animale - COM(2013) 260 final]; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dal momento che il regolamento riguarda le specie, sarebbe più opportuno e chiaro parlare di "agenti patogeni" anziché solo di "malattie degli animali". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
e) alle specie che figurano nell'elenco contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per garantire la coerenza del quadro giuridico per le specie esotiche invasive (si veda anche il considerando 9), le specie o le attività dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento solo se un'altra normativa permette di evitare i loro effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. Le specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 sono escluse dalle procedure fissate in detto regolamento per l'acquacoltura, ma il campo di applicazione del regolamento relativo alle specie esotiche invasive è più ampio, poiché comprende specie utilizzate in altri settori, per esempio nel commercio degli animali da compagnia o nei giardini zoologici e negli acquari: tali specie dovrebbero pertanto essere incluse nel regolamento in esame ed essere sottoposte alle procedure ivi contemplate. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; |
(1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale o migrato nel suo areale di distribuzione attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché le specie domestiche inselvatichite, gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui introduzione o diffusione è risultata essere, in seguito a una valutazione dei rischi, una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull'economia; |
(2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui introduzione e diffusione è risultata, in seguito a una valutazione dei rischi, essere una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e avere un impatto su di essi, nonché essere possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana, sull'economia e sulla società in generale; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Questa piccola modifica garantisce la coerenza con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Precisazione in linea con l'obiettivo principale del presente regolamento quale enunciato all'articolo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) "specie esotica invasiva di rilevanza unionale", una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2; |
(3) "specie esotica invasiva di rilevanza unionale", una specie esotica invasiva estranea al territorio dell'Unione, eccetto le regioni ultraperiferiche, o estranea a una regione biogeografica dell'Unione ma autoctona di un'altra, i cui effetti negativi in uno o più Stati membri sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) "specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro considera significativi per il proprio territorio o una parte di esso, sulla base di dati scientifici, gli effetti negativi in caso di rilascio e diffusione, anche laddove non interamente accertati e che richiede un intervento a livello di tale Stato membro; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) "ricerca", l'attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per acquisire nuove conoscenze o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto l'invasività, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive; |
(7) "ricerca", l'attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, al fine di acquisire nuovi dati scientifici o sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici delle specie esotiche invasive – eccetto le proprietà che rendono una specie invasiva –, solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(12) "eradicazione", l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi fisici, chimici o biologici; |
(12) "eradicazione", l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi fisici, chimici o biologici letali o non letali; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(14) "gestione", qualsiasi intervento fisico, chimico o biologico volto all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva; |
(14) "gestione", qualsiasi intervento fisico, chimico o biologico, letale o non letale, volto all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva, evitando nel contempo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(16) "controllo demografico", azioni fisiche, chimiche o biologiche applicate alla popolazione di una specie esotica invasiva allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell'impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, o sulla salute umana e sull'economia. |
(16) "controllo demografico", azioni fisiche, chimiche o biologiche, letali o non letali, applicate alla popolazione di una specie esotica invasiva, evitando nel contempo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat, allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell'impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, o sulla salute umana e sull'economia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno allegare all'atto di base l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, dati la sua importanza fondamentale e il suo stretto collegamento con il campo d'applicazione dell'atto stesso. L'inserimento dell'elenco nell'atto di base sotto forma di allegato garantisce, inoltre, maggiore chiarezza giuridica rispetto a un elenco autonomo. Analogamente, la procedura più adatta per stilare e aggiornare un elenco in un allegato del regolamento consiste nel ricorso ad atti delegati. Il regolamento dovrebbe, se del caso, includere i gruppi tassonomici di specie aventi requisiti ecologici simili per evitare la sostituzione negli scambi commerciali di una specie di rilevanza unionale inclusa nell'elenco con una specie simile ma non inclusa nell'elenco (per esempio, quando la tartaruga dalle guance rosse è stata aggiunta all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, è stata sostituita negli scambi commerciali con la tartaruga dalle orecchie gialle). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il fatto di prevedere una scadenza esplicita per l'adozione del primo elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unione è importante per l'efficace applicazione delle nuove disposizioni, oltre a offrire maggiore trasparenza in merito all'intero processo e fornire ai soggetti interessati la possibilità di adattarsi e di reagire alla nuova situazione legislativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La procedura di aggiornamento dell'elenco deve essere chiaramente separata dalla procedura per la sua compilazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le specie esotiche invasive sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 solo se rispondono a tutti i seguenti criteri: |
Le specie esotiche invasive o i gruppi tassonomici di specie sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 1 solo se rispondono a tutti i seguenti criteri: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento dovrebbe includere i gruppi tassonomici di specie apparentate aventi requisiti ecologici simili per evitare la sostituzione negli scambi commerciali di una specie di rilevanza unionale inclusa nell'elenco con una specie simile ma non inclusa nell'elenco (per esempio, quando la tartaruga dalle guance rosse è stata aggiunta all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, è stata sostituita negli scambi commerciali con la tartaruga dalle orecchie gialle). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; |
a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, essere specie estranee invasive in uno o più Stati membri, eccetto le regioni ultraperiferiche, o estranee a una regione biogeografica dell'Unione ma autoctone in un'altra; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento riguarda attualmente solo le specie estranee all'intero territorio dell'UE. L'emendamento è necessario per includere nel campo di applicazione del regolamento le specie che sono invasive in una parte dell'Unione ma autoctone in un'altra. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente, alle condizioni climatiche attuali o conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in qualsiasi punto del territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; |
b) risultano, in base alle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente, alle condizioni climatiche attuali o conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in qualsiasi punto del territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) il nome della specie; |
a) il nome della specie o del gruppo tassonomico di specie; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Le specie che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 saranno selezionate sulla base di criteri che tengano conto della misura in cui la specie è o può diventare invasiva nel territorio dell'Unione e dell'entità dell'impatto effettivo o potenziale sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici e sulla salute umana o sugli interessi economici.
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebbene la proposta di regolamento contenga disposizioni dettagliate in merito alle valutazioni dei rischi che dovrebbero essere condotte per selezionare le specie che saranno soggette alla regolamentazione, non vengono fornite indicazioni quanto alla base dei criteri di selezione. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. L'elenco previsto al paragrafo 1 comprende al massimo cinquanta specie, ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all'articolo 9. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 4 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Deroghe nazionali per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale autoctone in uno Stato membro non sono soggette, nel territorio dello Stato membro in cui sono autoctone, alle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g), all'articolo 8, agli articoli da 11 a 13 e all'articolo 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di deroga rispetto a una o tutte le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g), all'articolo 8, agli articoli da 11 a 15 e all'articolo 19 relativamente a una specie esotica invasiva di rilevanza unionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La richiesta di deroga può essere presentata solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||
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a) è dimostrato, sulla base di solidi dati scientifici, che la specie non è invasiva per il territorio di tale Stato membro e che non causa danni significativi negli Stati membri limitrofi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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b) un'analisi costi-benefici dimostra, sulla base dei dati disponibili e con un ragionevole grado di certezza, che i costi sarebbero eccezionalmente elevati e sproporzionati rispetto ai benefici, tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4. La richiesta di deroga è debitamente motivata e corredata dei dati di cui al paragrafo 3, lettera a) o b). | ||||||||||||||||||||||||||||||
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5. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se accogliere o respingere la richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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6. Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere misure di contenimento per evitare un'ulteriore diffusione delle specie in attesa dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 5 |
Articolo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione dei rischi e atti delegati |
Valutazione dei rischi e atti delegati | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commissione o gli Stati membri, a seconda dei casi, eseguono la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), prendendo in considerazione i seguenti elementi: |
1. La Commissione, assistita se del caso dagli Stati membri, esegue la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), prendendo in considerazione i seguenti elementi: | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) la descrizione della specie, con la relativa identità tassonomica, la storia, l'areale naturale e quello potenziale; |
a) la descrizione della specie, con la relativa identità tassonomica, la storia, l'areale naturale e quello potenziale; | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) la descrizione dei modi di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione; |
b) la descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) la descrizione dei potenziali vettori d'ingresso e di diffusione, sia deliberati che accidentali, se del caso con l'indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate; |
c) la descrizione dei potenziali vettori d'ingresso e di diffusione, sia deliberati che accidentali, se del caso con l'indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate; | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) la valutazione approfondita dei rischi d'ingresso, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici; |
d) la valutazione approfondita dei rischi d'ingresso, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici; | ||||||||||||||||||||||||||||||
e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se la specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti; |
e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se la specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti in quanto specie autoctona o esotica, includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura; | ||||||||||||||||||||||||||||||
f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana e sull'economia, accompagnata dalla valutazione dell'entità degli effetti futuri; |
f) la descrizione, o la stima basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sull'economia, sulla salute pubblica e sulla sicurezza; | ||||||||||||||||||||||||||||||
g) la previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione, in modo da giustificare ulteriormente l'intervento dimostrando che il danno complessivo sarebbe superiore al costo della mitigazione; |
g) la valutazione dei potenziali costi imputabili ai danni a livello unionale a dimostrazione della rilevanza del problema per l'Unione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
h) la descrizione dei possibili usi delle specie, e relativi vantaggi. |
h) la descrizione dei possibili usi delle specie, e relativi vantaggi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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h bis) la valutazione e selezione delle opzioni di riduzione del rischio di introduzione e diffusione di specie esotiche invasive. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate a danni economici significativi o che potrebbero esserne causa, ivi compresi i danni derivanti dalla perdita di biodiversità. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e per fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h bis), del presente articolo, ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie associate a danni significativi per la salute umana e l'economia o che potrebbero esserne causa, ivi compresi i danni derivanti dalla perdita di biodiversità. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dal momento che esiste la definizione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è preferibile farvi esplicitamente riferimento nell'intero testo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 7 |
Articolo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Divieto relativo alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale |
Restrizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non sono deliberatamente: |
1. Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono deliberatamente o negligentemente: | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) portate o fatte transitare nel territorio dell'Unione; |
a) introdotte o fatte transitare in uno Stato membro; | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) poste in condizione di riprodursi; |
b) poste in condizione di riprodursi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) trasportate, tranne se il trasporto è verso strutture per la loro eradicazione; |
c) trasportate, tranne se il trasporto è verso strutture nel contesto della loro eradicazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) immesse sul mercato; |
d) immesse sul mercato o messe in vendita; | ||||||||||||||||||||||||||||||
e) utilizzate o scambiate; |
e) utilizzate o scambiate; | ||||||||||||||||||||||||||||||
f) tenute o coltivate, anche in confinamento; |
f) fermo restando l'articolo 8, tenute o coltivate, anche in confinamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||
g) rilasciate nell'ambiente. |
g) rilasciate nell'ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri prevengono l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in conformità con quanto disposto dall'articolo 11, paragrafi 3 e 4. |
2. Gli Stati membri prevengono qualunque altra introduzione accidentale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in conformità con quanto disposto dall'articolo 11, paragrafi 3 e 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(La sostituzione di "divieto" con "restrizioni" si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 8 |
Articolo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizzazioni per la ricerca e la conservazione ex situ |
Autorizzazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che consenta agli istituti autorizzati a svolgere ricerca o conservazione ex situ di condurre tali attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. |
1. In deroga alle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che consenta agli istituti autorizzati a svolgere ricerca o conservazione ex situ di condurre tali attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Gli Stati membri possono altresì instaurare un regime che consenta agli istituti specializzati che, a fini commerciali, coltivano specie vegetali o allevano animali di cui alla direttiva del Consiglio 98/58/CE di condurre tali attività in relazione a specie esotiche invasive di rilevanza unionale, a condizione che tali specie abbiano un elevato valore economico, sociale o ambientale e senza pregiudizio dell'articolo 22, lettera b), della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 11 della direttiva 2009/147/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri conferiscono alle pertinenti autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 per condurre attività in confinamento che soddisfino tutte le seguenti condizioni: |
2. Gli Stati membri conferiscono alle pertinenti autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 per condurre attività in confinamento che soddisfino tutte le seguenti condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata al chiuso, secondo le modalità descritte nel paragrafo 3; |
a) la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata al chiuso, secondo le modalità descritte nel paragrafo 3; | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) l'attività è condotta da personale in possesso delle qualifiche scientifiche e tecniche prescritte dalle autorità competenti; |
b) l'attività è condotta da personale in possesso delle qualifiche scientifiche o tecniche prescritte dalle autorità competenti; | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) il trasporto verso e dalla struttura chiusa è autorizzato dall'autorità competente e avviene in condizioni che escludano la fuoriuscita della specie esotica invasiva; |
c) il trasporto verso e dalla struttura chiusa è autorizzato dall'autorità competente e avviene in condizioni che escludano la fuoriuscita della specie esotica invasiva; | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) in caso di specie esotica invasiva animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile; |
d) nel caso in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale sia una specie animale, gli esemplari sono marchiati, laddove possibile, ricorrendo a metodi che non causino dolore, angoscia o sofferenza prevenibili; | ||||||||||||||||||||||||||||||
e) il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia, tenendo conto dell'identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell'attività e della struttura chiusa prevista, dell'interazione con l'ambiente e di ogni altro fattore rilevante inerente ai rischi posti dalla specie in questione; |
e) il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia, tenendo conto dell'identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell'attività e della struttura chiusa prevista, dell'interazione con l'ambiente e di ogni altro fattore rilevante inerente ai rischi posti dalla specie in questione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, è stilato un piano di emergenza e di sorveglianza continua, incluso un piano di eradicazione; |
f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, è stilato un piano di emergenza e di sorveglianza continua, incluso, come soluzione estrema, un piano di eradicazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
g) L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 copre il numero di specie e di esemplari necessario per la ricerca o la conservazione ex situ e non supera la capacità della struttura chiusa. Include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione. Accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, introduzione e trasporto all'interno dell'Unione. |
g) l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata a un numero di specie e di esemplari che non supera la capacità della struttura chiusa. Include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione. Accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione e introduzione e del suo trasporto all'interno dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Si ritiene che gli esemplari sono tenuti al chiuso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
3. Si ritiene che gli esemplari sono tenuti al chiuso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) essi sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture in cui sono tenuti da persone non autorizzate; i protocolli di pulizia e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possa fuoriuscire, diffondersi o essere rimosso da persone non autorizzate; |
a) essi sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire dalle strutture in cui sono tenuti, diffondersi né essere rimossi da persone non autorizzate; i protocolli di pulizia, gestione dei rifiuti e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possa fuoriuscire, diffondersi o essere rimosso da persone non autorizzate; | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) la rimozione dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture. |
b) la rimozione dalle strutture, lo smaltimento, la distruzione o la soppressione indolore avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Quando richiede l'autorizzazione, l'istituto di ricerca o conservazione ex situ fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte. |
4. Quando richiede l'autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte delle autorità competenti al fine di garantire che le strutture di cui al paragrafo 3 siano conformi alle condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4 ter. Mediante un atto di esecuzione, la Commissione può sollevare obiezioni rispetto a un'autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 2, qualora una delle condizioni menzionate in detto paragrafo non sia rispettata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dal giorno dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
3. Lo Stato membro interessato o la Commissione, se del caso, valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 12 mesi dal giorno dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere la specie nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Qualora la Commissione abbia già condotto una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di tali informazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 10 |
Articolo 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Restrizioni al rilascio deliberato di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale |
Restrizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri vietano il rilascio deliberato nell'ambiente, ossia il processo mediante il quale un organismo è posto nell'ambiente, a qualsiasi fine, senza le opportune misure per impedirne la fuoriuscita o la diffusione, di specie esotiche invasive diverse dalle specie esotiche invasive di rilevanza unionale il cui rilascio e diffusione provocano effetti negativi che, pur se non completamente appurati, sono considerati dagli Stati membri, sulla base di prove scientifiche, rilevanti per il territorio nazionale ("specie esotiche invasive di rilevanza nazionale"). |
1. In relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, gli Stati membri adottano misure consistenti in una delle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ovvero mantengono o adottano disposizioni nazionali più rigorose per prevenire la loro introduzione o controllare l'insediamento e lo sviluppo delle relative popolazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e le restrizioni stabilite conformemente al paragrafo 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. All'atto di adottare misure riguardanti specie esotiche invasive di rilevanza nazionale all'interno del loro territorio nazionale, gli Stati membri assicurano il coordinamento delle loro attività con i pertinenti Stati membri limitrofi, qualora vi sia il rischio significativo di diffusione di una siffatta specie esotica invasiva nel territorio degli Stati membri limitrofi, ovvero qualora un'azione congiunta si riveli più efficace, allo scopo di elaborare piani d'azione comuni per tali specie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni per determinati rilasci deliberati di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, a patto che siano pienamente rispettate le seguenti condizioni: |
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a) non esiste un'altra specie non invasiva che possa essere utilizzata per ottenere benefici analoghi; |
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b) i benefici derivanti dal rilascio sono eccezionalmente alti in confronto ai rischi dei danni imputabili alla specie in questione; |
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c) il rilascio sarà accompagnato da misure di mitigazione per rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, nonché sulla salute umana e sull'economia; |
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d) vige una sorveglianza adeguata ed è stilato un piano di emergenza per eradicare la specie da attuarsi qualora l'autorità competente ritenga inaccettabili i danni causati dalla specie in questione. |
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4. Le autorizzazioni per l'introduzione di specie esotiche da utilizzarsi in acquacoltura sono rilasciate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 708/2007. |
4. Le autorizzazioni per l'introduzione di specie esotiche da utilizzarsi in acquacoltura sono rilasciate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 708/2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'intero processo si deve svolgere in sequenza: gli Stati membri non possono sviluppare un piano d'azione fintanto che non sarà stato stabilito l'elenco delle specie invasive. Viene anche proposta una proroga dei tempi per procedere all'analisi, dato che quelli originariamente previsti potrebbero essere irrealistici. Emendamenti analoghi sono stati presentati anche all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo, 1 e all'articolo 13, paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Il piano d'azione di cui al paragrafo 2 prevede misure elaborate in base a un'analisi dei costi e dei benefici, tra le quali rientrano almeno le seguenti: |
3. Il piano d'azione di cui al paragrafo 2 prevede, tra l'altro, misure fra le quali rientrano, a seconda dei casi, misure normative o volontarie e codici di buona pratica al fine di: | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) misure di sensibilizzazione; |
a) fare opera di sensibilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) misure normative per ridurre al minimo la contaminazione da parte di specie esotiche invasive di merci, prodotti di base, veicoli e attrezzature, ivi comprese misure destinate al trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi; |
b) ridurre al minimo il rischio di introduzione di specie esotiche invasive quali "passeggeri indesiderati" durante il trasporto di merci e prodotti di base e lo spostamento di veicoli e attrezzature, ivi comprese misure destinate al trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) misure normative per garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 13; |
c) garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 13; | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) le misure della convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. |
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure utilizzate nell'ambito dei piani d'azione riguardanti i vettori dovrebbero essere le più adeguate e non dovrebbero essere limitate, ad esempio, alle sole misure regolamentari. Non è opportuno vincolare l'Unione europea a una convenzione che è stata firmata solamente da quattro Stati membri. Inoltre, le acque di zavorra costituiscono solo uno dei molti vettori; non è quindi il caso di fare una distinzione. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La formulazione proposta riflette meglio gli obiettivi del sistema di sorveglianza. Nel quadro della sorveglianza, è importante registrare l'assenza di una determinata specie, dato che ciò può rendere più agevole il calcolo delle probabilità che una specie sia presente ma non sia stata individuata. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Gli Stati membri introducono un obbligo di notifica per il possesso a scopo non commerciale di animali da compagnia di specie rientranti nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È importante menzionare le fasi di sviluppo, in particolare per le larve, le ninfe, le pupe degli invertebrati o gli embrioni dei vertebrati nonché le fasi ontogenetiche degli anfibi o dei pesci. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Le autorità degli Stati membri preposte ai controlli alle frontiere tengono un registro delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale sulle quali hanno ricevuto informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo, 2 e che hanno individuato nel corso dei loro controlli. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È importante che le informazioni relative al rilevamento di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale non vadano perdute. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Gli Stati membri elaborano orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale mediante la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al paragrafo 2. I programmi di formazione per le autorità doganali prevedono informazioni sulla compilazione del documento amministrativo unico mediante il quale è resa la dichiarazione doganale. |
7. La Commissione elabora unitamente agli Stati membri, sulla base delle migliori prassi, orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale nonché, nella misura del possibile, di quelle di rilevanza nazionale, mediante la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al paragrafo 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È importante inserire, nella misura del possibile, le informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in quanto sono quelle più suscettibili di diventare di rilevanza unionale e la loro incidenza in quanto specie esotiche invasive è dimostrata. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e garantendo che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili. |
2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e garantendo che sia agli animali cui sono destinate tali misure sia a quelli non destinatari delle stesse siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a far sì che si presti adeguata attenzione anche agli animali non destinatari di misure. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le richieste di deroga si fondano su validi dati scientifici e sono presentate solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
Le richieste di deroga si fondano su validi dati scientifici e sono presentate solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
I motivi elencati per richiedere deroghe alla necessità di adottare misure di eradicazione rapida sono indipendenti l'uno dall'altro e non cumulativi. Quando uno o più di essi sono soddisfatti, la deroga può essere concessa. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti molto gravi sulla salute umana o sull'ambiente. |
c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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c bis) la specie esotica invasiva interessata non comporta effetti negativi importanti a livello transfrontaliero. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Se gli Stati membri chiedono una deroga per un tipo di specie, occorre escludere che la deroga abbia effetti negativi per gli altri Stati membri (limitrofi). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Entro 12 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18. |
1. Entro 12 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione includono un'analisi costi/benefici che tiene conto dell'impatto sull'ambiente, nonché le misure di ripristino di cui all'articolo 18. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il termine "includono" consente maggiore flessibilità agli Stati membri quanto alla definizione delle misure di gestione adeguate. Non è né sufficiente né opportuno limitare le decisioni ai soli aspetti economici (si consideri, per esempio, il caso della panace gigante). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future. |
2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 12 è concepito e utilizzato anche per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, sulla salute umana o sull'economia. |
4. Il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 12 è concepito e utilizzato anche per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, sulla salute umana o sull'economia. Il monitoraggio valuta anche l'impatto sulle specie non destinatarie e l'impatto sul benessere delle specie destinatarie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il monitoraggio può contribuire a perfezionare ulteriormente le misure di gestione. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Qualora il monitoraggio accerti che le misure di eradicazione, controllo della popolazione o contenimento sono inefficaci in termini di riduzione al minimo degli effetti di cui al paragrafo 4, si procede a un'analisi dell'opportunità di modificare o sospendere tali misure. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Se si accerta che una misura è inefficace, occorre predisporre una valutazione per stabilire se modificarla o sospenderla, onde evitare lo spreco di risorse ed effetti illogici. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda in uno Stato membro confinante, lo Stato membro in cui la specie è già ampiamente diffusa ne dà immediata notifica agli Stati membri confinanti e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa considera l'opportunità di informare i paesi terzi interessati. |
5. Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda in uno Stato membro confinante, lo Stato membro in cui la specie è già ampiamente diffusa ne dà immediata notifica agli Stati membri confinanti e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa informa i paesi terzi interessati. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'informazione dei paesi terzi interessati rientra nell'interesse degli Stati membri dell'UE ed è in linea con l'obiettivo del presente regolamento, ossia evitare la diffusione di specie esotiche invasive. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 18 |
Articolo 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ripristino degli ecosistemi danneggiati |
Ripristino degli ecosistemi danneggiati | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino proporzionate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale. |
1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino adeguate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tranne nel caso in cui l'analisi costi-benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di tali misure sarebbero eccezionalmente elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le misure di ripristino di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti: |
2. Le misure di ripristino di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti: | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi; |
a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) misure volte a garantire la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione. |
b) misure volte a contribuire alla prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 18 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Responsabilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sulla base del principio "chi inquina paga", al fine di prevenire danni all'ecosistema provocati da specie esotiche invasive e di porvi rimedio, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l'operatore (persona fisica o giuridica, soggetto pubblico e privato) che risulta essere responsabile dell'introduzione o diffusione, intenzionale o per negligenza, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia chiamato a risponderne e sia tenuto a contribuire in misura rilevante alla copertura del costo del ripristino. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La responsabilità per il ripristino facente capo all'operatore che risulta essere responsabile dell'introduzione e diffusione, intenzionale o per negligenza, di specie esotiche invasive sussiste fino a quando le specie siano state effettivamente rimosse e l'ecosistema sia stato ripristinato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti nel loro territorio; |
b) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti nel loro territorio e nelle loro acque marine, ivi incluse informazioni sui modelli di migrazione e riproduzione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tali informazioni serviranno a segnalare agli altri Stati membri il rischio potenziale posto da determinate specie esotiche invasive marine. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
f) il formato delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. |
f) il formato e il numero delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e i risultati delle ispezioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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f bis) i costi dell'attuazione del regolamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
In molti casi i cittadini possono contribuire a evitare la diffusione ulteriore delle specie esotiche. È pertanto importante che gli Stati membri adottino misure intese a tenerli informati. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Entro 5 anni dal [data di adozione], la Commissione valuta l'efficacia del presente regolamento, in particolare dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dei piani d'azione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del sistema di sorveglianza, dei controlli frontalieri, dell'obbligo di eradicazione e degli obblighi di gestione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che corredare di proposte di modifica, ivi comprese modifiche all'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
3. Entro 5 anni dal [data di adozione], la Commissione valuta l'efficacia del presente regolamento, in particolare dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dei piani d'azione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del sistema di sorveglianza, dei controlli frontalieri, dell'obbligo di eradicazione e degli obblighi di gestione, nonché l'adeguatezza dei finanziamenti per la sua attuazione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che può essere corredata di proposte di modifica, ivi comprese modifiche all'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e che, alla luce dell'esame del contesto finanziario, contiene una proposta in merito al sostegno finanziario dell'Unione europea nel prossimo ciclo finanziario. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebbene in base alle stime finora pubblicate il costo della lotta contro le specie esotiche invasive di rilevanza unionale ammonti a 12 miliardi di euro l'anno, non esistono fonti di finanziamento disponibili per agevolare l'attuazione delle disposizioni del regolamento in esame che siano specialmente concepite a tale scopo. Diventa pertanto estremamente importante che la valutazione quinquennale copra anche gli aspetti finanziari e che la relazione da presentare al Parlamento e al Consiglio comprenda anche una proposta sul futuro del finanziamento, che potrà essere attuata più efficacemente in sede di preparazione e negoziazione del prossimo ciclo finanziario. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 20 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È preferibile utilizzare il termine "sistema" anziché "meccanismo"; in questo modo si evitano confusioni con il meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il sistema informativo di supporto è un elemento essenziale del supporto informatico dell'intero processo e deve pertanto essere instaurato integralmente entro un termine preciso. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il sistema informativo centrale coordinato è fondamentale per il successo delle misure proposte ed è opportuno che la Commissione utilizzi tutte le risorse disponibili per sostenere il processo di attuazione, comprese, in particolare, le conoscenze specialistiche estremamente pertinenti dell'Agenzia europea dell'ambiente. Il personale deve essere assegnato in base alle esigenze, tenuto conto, naturalmente, dell'efficienza in termini di costi della delega dei compiti. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 21 |
Articolo 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione del pubblico |
Partecipazione del pubblico e dei portatori d'interesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri, nel predisporre i piani d'azione in conformità dell'articolo 11 e le misure in conformità dell'articolo 17, provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione, modifica o riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE. |
1. Gli Stati membri, nel predisporre i piani d'azione in conformità dell'articolo 11 e le misure in conformità dell'articolo 17, provvedono affinché al pubblico e ai pertinenti portatori d'interesse vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla preparazione, alla modifica o al riesame di detti piani e misure mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. La Commissione garantisce la partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e degli altri soggetti interessati, inclusi i pertinenti portatori d'interesse, sulle questioni connesse all'attuazione del presente regolamento, anche per quanto concerne la stesura e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e l'adozione delle misure d'emergenza di cui all'articolo 9, paragrafo 4. Tali soggetti si riuniscono in un forum consultivo. La Commissione utilizza altresì il forum per promuovere lo scambio di informazioni concernenti la distribuzione e le opzioni di gestione delle specie, ivi inclusi metodi di controllo non crudeli. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 22 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Forum scientifico | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La Commissione istituisce un forum scientifico quale organismo dedicato. Esso formula pareri destinati alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 22 su qualsiasi questione scientifica o tecnica connessa all'attuazione del presente regolamento, segnatamente per quanto concerne gli articoli 4 e 5, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 16. In particolare, il forum scientifico: | ||||||||||||||||||||||||||||||
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a) formula pareri riguardo alle specie da prendere eventualmente in considerazione nella valutazione del rischio ai fini di una loro possibile inclusione nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, alla luce del rischio reale o potenziale che divengano invasive nell'Unione; esso viene altresì consultato dalla Commissione prima che questa proponga di rimuovere una specie dall'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale; e | ||||||||||||||||||||||||||||||
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b) effettua, su richiesta, valutazioni dei rischi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Il forum scientifico è presieduto dalla Commissione. Esso si compone di rappresentanti della comunità scientifica nominati dagli Stati membri in base alla loro esperienza e competenza in relazione all'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1. Il numero dei membri del forum scientifico è fissato in funzione delle esigenze e tenendo conto della distribuzione geografica, in modo tale da rispecchiare la molteplicità di problemi e approcci scientifici esistenti nell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 24 |
Articolo 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Misure e sanzioni amministrative |
Misure e sanzioni amministrative | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di misure amministrative e sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di misure amministrative e sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Fatti salvi i loro poteri di vigilanza, le autorità competenti hanno il potere di imporre almeno le seguenti misure amministrative e sanzioni: | ||||||||||||||||||||||||||||||
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a) un'ingiunzione che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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b) un'ingiunzione di confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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c) il divieto temporaneo di svolgere un'attività; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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d) il ritiro definitivo dell'autorizzazione a svolgere un'attività; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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e) sanzioni amministrative pecuniarie; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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f) un'ingiunzione che impone alla persona fisica o giuridica di prendere misure correttive ovvero di contribuire concretamente alla copertura dei costi delle misure di ripristino, o entrambe le cose. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter. Nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui: | ||||||||||||||||||||||||||||||
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a) la gravità e la durata della violazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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b) il grado di coinvolgimento della persona responsabile dell'invasione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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c) il profitto che la persona fisica o giuridica trae dalla violazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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d) i danni ambientali, sociali ed economici causati dalla violazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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e) il grado di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona responsabile; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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f) precedenti violazioni commesse dalla persona responsabile; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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g) l'impatto economico del danno provocato e il principio "chi inquina paga". | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 quater. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente articolo siano impugnabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 25 |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poteri sanzionatori |
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1. Le autorità competenti hanno il potere di imporre misure amministrative e sanzioni ad ogni persona fisica o giuridica che non rispetta il presente regolamento. |
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2. Fatti salvi i loro poteri di vigilanza, le autorità competenti hanno il potere di imporre almeno le seguenti misure amministrative e sanzioni: |
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a) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo; |
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b) l'ingiunzione di confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi; |
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c) il divieto temporaneo di svolgere un'attività; |
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d) il ritiro permanente dell'autorizzazione a svolgere un'attività; |
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e) sanzioni amministrative pecuniarie; |
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3. Nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui: |
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a) la gravità e la durata della violazione; |
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b) il grado di coinvolgimento della persona responsabile dell'invasione; |
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c) il profitto che la persona fisica o giuridica trae dalla violazione; |
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d) i danni ambientali, sociali ed economici causati dalla violazione; |
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e) il grado di cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente; |
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f) violazioni precedenti commesse dalla persona responsabile. |
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4. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente articolo siano impugnabili. |
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Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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a bis) le autorità competenti sono state informate; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) gli esemplari sono marchiati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d); | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri offrono loro la possibilità di rilevare gli esemplari e, nel manipolarli, prestano la dovuta attenzione al benessere degli animali. |
3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ritirano gli esemplari provvedendo a che siano loro risparmiati dolore, angoscia o sofferenze evitabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è necessario per evitare che i proprietari che non sono in grado di conformarsi ai requisiti del paragrafo 1 possano tenere i propri animali da compagnia; la finalità perseguita è quella di impedire la fuga o il rilascio di detti animali. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Gli esemplari di cui al paragrafo 3 possono essere tenuti nelle strutture di cui all'articolo 8 o in strutture appositamente predisposte. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all'articolo 8, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte. |
1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati, fino a 12 mesi dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili a scopo di vendita o consegna, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli in modo indolore per esaurire le scorte. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vi è il rischio che, introducendo restrizioni alla vendita agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ degli stock esistenti prima dell'adozione del presente regolamento, i commercianti subiscano perdite di valore. Come soluzione di compromesso, la restrizione viene soppressa, ma il periodo entro il quale deve avvenire la vendita è ridotto a 12 mesi. Inoltre, il termine "slaughter" figurante nella versione inglese non è indicato in questo contesto, in quanto viene spesso utilizzato per fare riferimento alla macellazione degli animali per scopi alimentari o per l'ottenimento del pelame; meglio sostituirlo con la dizione "humanely cull", in italiano "sopprimere in modo indolore". |
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Le specie esotiche sono trasportate al di fuori del loro areale naturale, valicando le barriere ecologiche, in seguito all'azione umana diretta o indiretta. Alcune di queste specie non sono in grado di adattarsi al nuovo ambiente e scompaiono rapidamente, mentre altre riescono a sopravvivere, riprodursi e diffondersi.
Le specie esotiche invasive sono specie la cui introduzione o diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici, oppure ha un impatto negativo sull'ambiente, sulla salute umana e sullo sviluppo socioeconomico. Le specie esotiche invasive includono animali, piante, funghi e microrganismi e interessano la massa terrestre e i corpi idrici, i mari e le isole.
Solo l'11% di oltre 12 000 specie esotiche registrate in Europa ha un impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi, mentre il 13% ha un impatto economico.
I loro effetti sulla biodiversità, tuttavia, sono significativi e le specie esotiche invasive sono considerate seconde per importanza solo alla perdita di habitat quali fattori di perdita di biodiversità e sono riconosciute come una causa importante di estinzione di specie.
Quando si parla di effetti sociali ed economici, le specie esotiche invasive possono essere vettori di malattie o causa diretta di problemi sanitari (per esempio asma, dermatiti, allergie). Le specie esotiche invasive possono danneggiare le infrastrutture e le strutture ricreative nonché ostacolare la selvicoltura, o provocare perdite in agricoltura.
Si prevede che le invasioni biologiche in Europa aumenteranno. Secondo stime basate su dati affidabili, il numero di specie esotiche invasive di taxon modello, tipi di habitat o parti di continenti interessati è aumentato del 76% in Europa negli ultimi 35 anni.
Le tendenze attuali relative all'insediamento di nuove specie indicano che il problema è lungi dall'essere sotto controllo, con un impatto sulla biodiversità che dovrebbe aumentare a causa del numero sempre più elevato di specie coinvolte e della crescente vulnerabilità degli ecosistemi alle invasioni, che deriva da altre pressioni come la perdita di habitat, il loro degrado, la loro frammentazione, lo sfruttamento eccessivo e il cambiamento climatico.
Secondo le stime, le specie esotiche invasive hanno avuto per l'UE un costo pari ad almeno 12 miliardi di euro all'anno negli ultimi 20 anni e i costi dei danni continuano a crescere. Nell'UE il costo della prevenzione della diffusione delle specie invasive e della loro regolazione ed eradicazione oscilla tra i 40 e i 100 milioni di euro all'anno.
Contesto della proposta
Le specie esotiche invasive sono una questione prioritaria nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica con un obiettivo post-Nagoya specifico (obiettivo 9 di Aichi in materia di biodiversità) secondo il quale, entro il 2020, le specie esotiche invasive e i vettori devono essere identificati e prioritarizzati, le specie prioritarie devono essere controllate o eradicate e devono essere poste in essere misure per gestire i vettori e impedire l'introduzione e l'insediamento delle specie.
Nel 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio Ambiente hanno sostenuto con vigore lo sviluppo di una strategia per le specie esotiche invasive a livello dell'UE.
Queste ultime erano uno dei dieci obiettivi prioritari del piano d'azione sulla biodiversità nonché il quinto obiettivo della strategia dell'UE per la biodiversità 2020 tesa a garantire una risposta coordinata e completa dell'UE al fine di prevenire e controllare l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive dannose nell'Unione.
Nel quadro della nuova strategia in tema di biodiversità, la Commissione avrebbe dovuto proporre uno strumento legislativo dedicato entro il 2012 per affrontare le sfide comuni associate alle specie esotiche invasive nell'UE.
Proposta della Commissione
Il 9 settembre 2013 la Commissione europea ha pubblicato una proposta legislativa volta a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.
In precedenza, la Commissione aveva già concluso che uno strumento legislativo di base sarebbe stata l'unica opzione utile per affrontare in modo efficace il problema delle specie esotiche invasive. Tale conclusione è stata confermata dalla valutazione d'impatto. Di conseguenza, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento. Per garantirne l'efficacia, esso dovrebbe essere accompagnato dall'obbligo di eradicazione rapida delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di nuovo insediamento.
Tale opzione obbliga gli Stati membri ad agire senza indugio e a condividere le informazioni. Sono ammesse deroghe con l'approvazione della Commissione.
Il nucleo centrale del progetto di proposta è un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il cui impatto negativo richiede un'azione concertata a livello di Unione. Tale elenco sarà stilato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Le specie elencate come specie di rilevanza unionale saranno bandite, con alcune deroghe limitate. Gli Stati membri dovranno adottare misure per garantire che tali specie non vengano introdotte, commercializzate, tenute, allevate o rilasciate nell'UE. Le suddette specie possono provocare danni in tutta l'Unione o solo in alcune zone dell'UE, ma la gravità del loro impatto è tale da giustificare che venga richiesta l'assistenza degli altri Stati membri dell'UE.
La Commissione propone di limitare a 50 specie al massimo le specie di rilevanza unionale iscritte nell'elenco per concentrare l'attenzione, in un primo tempo, sulle specie più pericolose e fornire una certezza regolamentare sufficiente agli Stati membri per la creazione delle strutture di gestione necessarie.
La proposta prevede inoltre un sistema di preallarme. Gli Stati membri dovranno avvertire immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri se individuano specie esotiche invasive comparse improvvisamente nel loro territorio, per bloccarne qualunque ulteriore diffusione.
Qualora una specie inclusa nell'elenco delle specie di rilevanza unionale sia già presente in alcuni Stati membri, tali Stati dovranno adottare misure per eradicare o gestire tale specie e assicurarsi che sia tenuta sotto controllo.
Le proposte del relatore
Il relatore concorda con la Commissione sul fatto che la proposta si debba basare su tre principi chiave:
• PREVENZIONE
La prevenzione mira a ridurre il numero di nuove specie esotiche invasive che entrano nell'UE, evitando in tal modo l'aumento delle minacce per la biodiversità e gli effetti negativi sulla società e sull'economia.
• PRIORITARIZZAZIONE
La prioritizzazione consentirà di intervenire in modo efficiente concentrando le risorse sulle specie esotiche invasive più dannose, ovvero dove è possibile ottenere il massimo beneficio per la biodiversità, la società e l'economia.
• COORDINAMENTO
Un intervento coerente e coordinato in tutta l'UE aumenterà l'efficacia delle azioni a livello di Unione, evitando che un intervento in uno Stato membro sia vanificato dall'inerzia di un altro Stato membro.
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, ma ritiene che vari aspetti debbano essere modificati.
Principali modifiche proposte nel progetto di relazione
• Limite massimo al numero di specie contenute nell'elenco
Il limite proposto di 50 specie esotiche invasive con l'opzione di un riesame solo dopo cinque anni è una grave lacuna della proposta. La valutazione d'impatto non tiene conto del limite di 50 specie e nella sintesi di tale valutazione si afferma addirittura che "è impossibile sapere in anticipo quante e quali invasioni sarà necessario affrontare, così come quali e quante specie figureranno nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale".
Il numero di specie esotiche invasive che si diffondono in Europa deve essere ridotto al minimo e a tale scopo è opportuno adottare misure di gestione per ridurre a livelli accettabili l'impatto, quantomeno, delle specie esotiche invasive più pericolose. Non è previsto, tuttavia, un obiettivo quantitativo per tale indicatore.
La comunità scientifica concorda sul fatto che limitare l'applicazione del presente regolamento a un elenco di sole 50 specie, come proposto, non ha alcun fondamento scientifico e porterà quasi sicuramente al mancato raggiungimento, da parte dell'UE, dell'obiettivo 9 di Aichi in tema di biodiversità per il 2020. Occorre eliminare tale limite e sostituire il sistema con un'alternativa flessibile, reattiva e che possa essere aggiornata con la frequenza necessaria.
• Definizione e aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive
È opportuno allegare all'atto di base l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, data la sua importanza fondamentale e il suo stretto collegamento con l'ambito dell'atto stesso. L'inserimento dell'elenco nell'atto di base sotto forma di allegato fornisce, inoltre, maggiore chiarezza giuridica rispetto a un elenco autonomo. Analogamente, la procedura più adatta per definire e aggiornare l'elenco è il ricorso ad atti delegati anziché ad atti di esecuzione.
• Specie autoctone in alcune zone d'Europa, ma invasive in altre
Le misure di cooperazione a livello di Unione possono essere utili per affrontare il problema di specie specifiche che sono invasive in alcune zone del territorio dell'Unione, indipendentemente dal fatto che tali specie siano autoctone di un'altra zona dell'Unione o provengano dall'esterno dell'UE. L'effetto di un'elencazione esaustiva di tutte le specie invasive, autoctone o meno dell'UE, imporrebbe a tutti gli Stati membri di valutare quale livello di collaborazione sia necessario o giustificato per prevenire o gestire gli eventuali effetti.
• Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale (azione volontaria)
È utile consentire l'intervento a livello di Stato membro nei confronti delle specie esotiche invasive non incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ma riguardo alle quali gli Stati membri ritengono che il danno derivante dal loro rilascio, sebbene non interamente accertato, possa essere significativo. Sarà ciascuno Stato membro a decidere se una specie esotica possa essere considerata di rilevanza nazionale. L'unico obbligo che ciò comporterà sarà l'introduzione, da parte degli Stati membri, di un sistema di autorizzazioni per il rilascio nell'ambiente delle specie ritenute di rilevanza nazionale.
• Possibilità di norme più severe
Nella consapevolezza che risorse limitate possono ostacolare l'attuazione di determinate misure, è necessario definire il sistema in un'ottica di flessibilità, ove possibile, e riconoscere il fatto che gli Stati membri stanno già intervenendo per affrontare il problema delle specie esotiche invasive. Il relatore propone pertanto di consentire agli Stati membri di attuare o mantenere misure più severe.
• Deroghe
Lo scopo e l'effetto di eventuali deroghe alla maggior parte delle restrizioni e degli obblighi – ma non a tutti – è consentire variazioni regionali nella motivazione ed esigenza di interventi tesi a prevenire l'insediamento o la diffusione delle specie, consentendo agli Stati membri di definire la priorità delle azioni sulla base delle condizioni del rispettivo territorio e di ridurre, in tal modo, le implicazioni in termini di costi su base biogeografica.
• Sistema informativo di supporto
Il relatore ritiene che il sistema informativo di supporto sia una condizione preliminare per la corretta attuazione del regolamento e che debba essere istituito entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il sistema può inoltre trarre beneficio dalle competenze pertinenti dell'Agenzia europea dell'ambiente.
• Partecipazione del pubblico
Le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico dovrebbero essere rafforzate, dato che l'effettiva partecipazione del pubblico consentirebbe da un lato di esprimere pareri e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro permetterebbe ai responsabili di tener conto di tali rilievi, accrescendo in tal modo la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate.
• Forum scientifico
Considerata l'ampia copertura del regolamento, è importante istituire un organismo tecnico/scientifico dedicato per coadiuvare il processo decisionale grazie alle competenze di esperti.
PARERE della commissione per il commercio internazionale (24.1.2014)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
(COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))
Relatore: Catherine Bearder
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, da lungo attesa, per un regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il regolamento intende istituire un quadro giuridico comprendente i principi della prevenzione, del rilevamento precoce, dell'eradicazione rapida, della gestione e del controllo a lungo termine. Tali principi assicureranno che l'inestimabile biodiversità dell'Europa sia gestita per anni e che l'Unione europea sia nelle condizioni migliori per coordinare gli interventi in tale ambito. Le 12 000 specie animali e vegetali stimate presenti nell'Unione europea che non si trovano in natura sono il risultato di azioni deliberate e accidentali.
Il relatore condivide il parere della Commissione secondo cui un approccio forte e coordinato alla gestione e al controllo delle specie esotiche invasive sia il modo migliore per assicurare la protezione della nostra preziosa biodiversità e per minimizzare i danni economici, ambientali ed ecologici potenzialmente devastanti che si possono verificare come conseguenza dell'introduzione intenzionale o accidentale di specie esotiche invasive, attualmente valutati in 12 miliardi di EUR l'anno in danni e perdite di produzione.
Egli accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento affronti non solo le conseguenze ambientali, ma anche il considerevole conseguente impatto socio-economico dell'introduzione di specie esotiche invasive nell'UE; ritiene tuttavia che limitare a solo cinquanta specie l'elenco di specie attivamente monitorate sia inutilmente restrittivo e in contrasto con il campo d'azione complessivo necessario per affrontare veramente la questione delle specie esotiche invasive. Tale limitazione non è coerente con la valutazione d'impatto fornita. Pertanto, estendendo il concetto di "specie" ai gruppi tassonomici si impedirà lo spostamento, negli scambi commerciali, da specie incluse nell'elenco dell'Unione a specie simili, non contenute nell'elenco ma appartenenti allo stesso gruppo tassonomico.
Nel 2010, nel solo Regno Unito, il commercio legale di animali domestici e alimenti a essi destinati valeva 5,9 miliardi di GBP. Tuttavia, non tutto il commercio è legale e il contrabbando e il traffico di animali minacciati di estinzione o esotici rappresentano un'alternativa redditizia alle vie legali e una minaccia considerevole alla flora e alla fauna naturali. Si stima che il commercio illegale di fauna selvatica valga 7,8-10 miliardi di USD a livello globale. Il regolamento affronta le potenziali conseguenze del commercio legale, ma considerando che il mercato nero del legname vale 7 miliardi di USD e quello del pesce tra 4,2 e 9,5 miliardi di USD, sono necessarie misure supplementari per assicurare che le autorità frontaliere siano competenti nell'assicurare un efficace controllo alle frontiere.
EMENDAMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione si adopererà per presentare al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie. |
(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione presenterà al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri si basino sulle più recenti prove scientifiche e includano una valutazione dei rischi in conformità delle disposizioni in vigore degli accordi pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(16) I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell'Unione l'introduzione deliberata nell'Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che si intervenga in modo coerente in tutto il territorio dell'Unione onde evitare distorsioni del mercato interno ed evitare l'insorgere di situazioni in cui l'azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall'inerzia di un altro. |
(16) I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell'Unione l'introduzione deliberata nell'Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che si intervenga in modo tempestivo e coerente in tutto il territorio dell'Unione onde evitare distorsioni del mercato interno ed evitare l'insorgere di situazioni in cui l'azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall'inerzia di un altro. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) È opportuno consentire agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore norme nazionali più rigorose di quelle stabilite nel presente regolamento per la gestione delle specie esotiche invasive. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 20 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(20) Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. Occorre prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. |
(20) Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire in modo più efficace i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. Dovrebbero essere previste sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(33 bis) Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore norme nazionali più rigorose di quelle stabilite nel presente regolamento per la gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e possono estendere le disposizioni riguardanti le specie esotiche invasive di rilevanza unionale alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(g bis) alle specie utilizzate in impianti di acquacoltura chiusi a norma del regolamento (CE) n. 708/2007; | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; |
(1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché le specie domestiche inselvatichite, gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) "specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro considera significativi gli effetti negativi (anche non interamente accertati) in caso di rilascio e diffusione sul proprio territorio; | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; |
a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, essere specie esotiche invasive in uno o più Stati membri, eccetto le regioni ultraperiferiche dell'Unione; | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
1. Le specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non sono deliberatamente: |
1. Le specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non sono deliberatamente o negligentemente: | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive |
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Riferimenti |
COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 12.9.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
INTA 24.10.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Catherine Bearder 27.11.2013 |
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Approvazione |
21.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Sophie Auconie, Franco Frigo |
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PARERE della commissione per la pesca (23.1.2014)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
(COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD))
Relatore per parere: Chris Davies
BREVE MOTIVAZIONE
Si stima che nell'Unione europea vi siano oltre 12 000 specie animali e vegetali che non vi si trovavano originariamente allo stato naturale. Tale numero continua ad aumentare in ragione della circolazione delle persone, dell'incremento degli scambi e del cambiamento climatico. Nel 10‑15% circa dei casi, queste specie possono riprodursi rapidamente e in modo incontrollato, con gravi conseguenze economiche e ambientali.
La valutazione di impatto condotta dalla Commissione indica che i costi imputabili a questo fenomeno ammontano già a 12 miliardi di euro all'anno per danni e perdita di produzione, senza contare le gravi ripercussioni sulla biodiversità. Il problema, che continua ad aggravarsi, presenta una natura transfrontaliera e richiede un'azione coordinata. Le proposte della Commissione sono finalizzate a evitare la diffusione delle specie in questione, a eradicarle e, se del caso, a provvedere alla loro gestione.
Sarà concordato un elenco di specie esotiche invasive che non possono essere portate nell'Unione, tenute, vendute, coltivate o rilasciate nell'ambiente. Gli Stati membri possono introdurre misure di controllo di emergenza, se necessario, e saranno tenuti a predisporre piani d'azione che consentano di riconoscere l'arrivo di tali specie e di far fronte alle stesse qualora siano già presenti. Gli Stati membri saranno altresì tenuti ad adottare varie misure volte a ripristinare gli ecosistemi danneggiati.
Alla luce delle restrizioni agli scambi previste, potrebbe essere necessario risolvere alcune questioni in relazione al mercato interno e all'OMC.
Benché all'interno del Consiglio non vengano sollevate obiezioni in merito al principio dell'approccio proposto dalla Commissione, i costi e l'efficacia delle misure proposte non fanno l'unanimità.
Per il Parlamento, la commissione competente per il merito è la commissione per l'ambiente. Nel progetto di parere in esame, il relatore per parere ha pertanto circoscritto le proprie proposte alle questioni che possono essere rilevanti per l'ambiente marino o l'acquacoltura.
Un primo passo fondamentale deve essere la modifica della proposta della Commissione di limitare a cinquanta il numero delle specie considerate di rilevanza unionale. Si tratta di un concetto del tutto artificiale, che contrasta con la posizione sostenuta dalla Commissione stessa, secondo cui l'incapacità di affrontare il problema avrebbe conseguenze onerose. Il solo Belgio, ad esempio, ha individuato 28 specie vegetali che non devono essere piantate. Nonostante la necessità di stabilire delle priorità, l'elenco dell'Unione dovrebbe essere redatto sulla base delle migliori consulenze fornite da un gruppo consultivo scientifico.
Alcune specie presenti allo stato naturale in certe regioni dell'Unione europea possono costituire un problema se rilasciate in Stati membri caratterizzati da condizioni ambientali diverse. Il relatore per parere suggerisce che in questi casi valgano le stesse restrizioni e la stessa necessità di azione applicabili alle specie esotiche.
Lo scarico delle acque di zavorra da parte delle navi che operano in tutto il mondo ha contribuito sensibilmente all'introduzione di specie esotiche invasive nell'ambiente acquatico. Al momento della redazione del progetto di parere, solo quattro Stati membri hanno ratificato la convenzione sulle acque di zavorra. Il Parlamento dovrebbe promuovere sforzi concertati per persuadere tutti gli Stati membri costieri a sostenere la convenzione.
EMENDAMENTI
La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
La definizione di un limite massimo per il numero di specie esotiche invasive di rilevanza unionale impedisce di applicare efficacemente la legislazione. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione si adopererà per presentare al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie. |
(11) I criteri in base ai quali stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione si adopererà per presentare al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie. Detti criteri dovrebbero essere fissati da un gruppo composto da diversi esperti, nominati dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(15) Alcune specie invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e viceversa. Nella comunicazione della Commissione Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa18 si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche richiede l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire e gestire le specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy19e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte20. Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme devono pertanto applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, tranne le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia protetta a dovere, è opportuno che gli Stati membri interessati stilino, a complemento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni ultraperiferiche alle quali devono ugualmente applicarsi le presenti nuove norme. |
(15) Alcune specie invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e viceversa. Nella comunicazione della Commissione Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa18 si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche richiede l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire e gestire le specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy19e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte20. Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme dovrebbero pertanto applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, tranne le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia protetta a dovere, è opportuno che, ogniqualvolta sia appropriato, gli Stati membri interessati stilino e aggiornino, a complemento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni ultraperiferiche alle quali dovrebbero ugualmente applicarsi le presenti nuove norme. Tali elenchi dovrebbero restare aperti ed essere rivisti qualora siano individuate nuove specie esotiche invasive che possano rappresentare un rischio. Alcune specie esotiche che risultano invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune parti dell'UE o nelle sue regioni ultraperiferiche, e viceversa. | |||||||||||||||||||||||||||
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__________________ | |||||||||||||||||||||||||||
18 COM(2008) 642 definitivo. |
18 COM(2008) 642 definitivo. | |||||||||||||||||||||||||||
19 GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4. |
19 GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4. | |||||||||||||||||||||||||||
20 GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131. |
20 GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Al momento dell'elaborazione della valutazione di impatto della Commissione, solo quattro Stati membri avevano ratificato la convenzione; la relazione 2010 dell'IEEP destinata alla Commissione indicava tuttavia che lo scarico di acque di zavorra non trattate e le incrostazioni dello scafo costituiscono di gran lunga i vettori più significativi di introduzione accidentale di specie esotiche. Pertanto, nel caso in cui le misure volontarie non risultassero efficaci, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di un'azione legislativa in questo ambito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
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(27 bis) L'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, gli elementi di valutazione del rischio, le misure di emergenza e i provvedimenti per l'eradicazione rapida nelle fasi iniziali dell'invasione, dovrebbe essere suffragata da valide prove scientifiche. Ciò presuppone il coinvolgimento attivo dei pertinenti membri della comunità scientifica; è quindi opportuno ricercare attivamente un parere specialistico mediante consultazioni regolari con gli studiosi e in particolare istituendo un organismo consultivo della Commissione dedicato (il "gruppo consultivo scientifico"). | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il parere scientifico di esperti del settore specifico assicurerà un'attuazione efficace e coerente della legislazione. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
In alcuni casi specie autoctone di una regione dell'Unione possono essere esotiche e invasive in un'altra regione; per tali specie occorre pertanto prevedere un approccio differenziato tra gli Stati membri. L'inclusione nella lista unionale dei gruppi tassonomici di specie aventi requisiti ecologici simili contribuirà ad evitare le sostituzioni negli scambi commerciali e semplificherà l'attuazione del regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Definizione aggiuntiva in linea con le modifiche apportate nell'emendamento 12 (articolo 10, paragrafo 1). | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; |
a) risultano, in base alle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente, alle condizioni climatiche attuali o conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in qualsiasi punto del territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; |
b) risultano, in base alle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente, alle condizioni climatiche attuali o conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in qualsiasi punto del territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Nei casi in cui uno Stato membro individui come invasiva per il proprio territorio una specie che è autoctona o non invasiva in un altro Stato membro, quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di adottare un approccio differenziato per il controllo di tale specie, a condizione di soddisfare determinati obblighi. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
I rischi e i costi potenziali imputabili alle specie esotiche invasive sono difficili da quantificare. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno includere la definizione corrispondente all'articolo 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Tali informazioni consentiranno di informare altri Stati membri in merito al rischio potenziale posto da determinate specie esotiche invasive marine. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
In molti casi i cittadini possono contribuire a evitare la diffusione ulteriore delle specie esotiche. È pertanto importante che gli Stati membri adottino misure intese a tenerli informati. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il parere scientifico di esperti del settore specifico assicurerà che l'attuazione e il controllo della legislazione siano efficaci, coerenti e corretti. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 21 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 21 ter | |||||||||||||||||||||||||||
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Gruppo di revisione scientifica | |||||||||||||||||||||||||||
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1. È istituito un gruppo di revisione scientifica. | |||||||||||||||||||||||||||
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Il gruppo di revisione scientifica è responsabile dell'elaborazione del parere esaminato dalla Commissione e dal comitato di cui all'articolo 22 e riguardante i seguenti aspetti: | |||||||||||||||||||||||||||
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a) elaborazione e aggiornamento dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; | |||||||||||||||||||||||||||
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b) aspetti tecnici e scientifici riguardanti il tipo di prove specifiche ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e l'applicazione degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) ad h), ivi compresa la metodologia da utilizzarsi nella valutazione di detti elementi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2; | |||||||||||||||||||||||||||
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c) valutazioni dei rischi eseguite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1; | |||||||||||||||||||||||||||
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d) misure di emergenza per l'Unione da adottare in virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, in relazione alle specie esotiche invasive non figuranti nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1; | |||||||||||||||||||||||||||
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e) su richiesta della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri, qualunque altra questione tecnica o scientifica legata all'applicazione del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||
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2. I membri del gruppo di revisione scientifica sono nominati dalla Commissione sulla base della loro esperienza e competenza in relazione all'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, tenendo conto della distribuzione geografica in modo tale da rispecchiare la diversità dei problemi e degli approcci scientifici dell'Unione. La Commissione determina il numero dei membri in funzione delle esigenze. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
La corretta attuazione del regolamento in esame, in particolare in relazione alle misure preventive, presuppone la presenza di un organo consultivo indipendente. È necessaria una consulenza tecnica e scientifica per prevedere quali organismi potrebbero essere introdotti o diventare problematici. Occorre pertanto istituire un gruppo composto da esperti tecnici e scientifici indipendenti. I compiti principali di detto gruppo includono l'elaborazione di pareri sulle specie da inserire nell'elenco e l'esame delle valutazioni dei rischi. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 21 – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione del pubblico |
Partecipazione del pubblico, coinvolgimento delle parti interessate e scambio di informazioni | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Onde facilitare uno scambio di informazioni efficace e trasparente in merito all'attuazione dei vari aspetti del regolamento, la Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum sulle specie esotiche invasive composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie e dei settori interessati nonché delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e il benessere degli animali. | |||||||||||||||||||||||||||
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In particolare, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del forum per l'elaborazione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e delle misure di emergenza per l'Unione da adottare in virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, in relazione alle specie esotiche invasive non figuranti nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La Commissione utilizza altresì il forum per promuovere lo scambio di informazioni concernenti la distribuzione e le opzioni di gestione delle specie, ivi inclusi i metodi di controllo da parte dell'uomo. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Le pertinenti parti interessate dovrebbero avere l'opportunità di partecipare all'elaborazione dell'elenco di specie di rilevanza europea nonché ad azioni finalizzate al sostegno della prevenzione e all'applicazione di metodi di controllo da parte dell'uomo. Per assicurare uno scambio di informazioni attivo ed efficace tra gli Stati membri, le industrie e i settori interessati, le pertinenti organizzazioni non governative e la Commissione, occorre istituire un forum operante in modo trasparente. |
PROCEDURA
Titolo |
Prevenzione e gestione dell'introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive |
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Riferimenti |
COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 12.9.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
PECH 12.9.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Chris Davies 23.9.2013 |
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Esame in commissione |
17.10.2013 |
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Approvazione |
22.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
13 7 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson |
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PROCEDURA
Titolo |
Prevenzione e gestione dell’introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive |
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Riferimenti |
COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
9.9.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 12.9.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
INTA 24.10.2013 |
ITRE 12.9.2013 |
REGI 12.9.2013 |
AGRI 12.9.2013 |
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PECH 12.9.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 25.9.2013 |
REGI 24.9.2013 |
AGRI 30.9.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Pavel Poc 23.9.2013 |
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Esame in commissione |
16.12.2013 |
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Approvazione |
30.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
49 4 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Fabrizio Bertot, Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn |
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Deposito |
4.2.2014 |
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