RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
4.2.2014 - (COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Andreas Schwab
Relatore per parere (*):
Bernhard Rapkay, commissione giuridica
(*) Commissione associata – Articolo 50 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
(COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0404),
– visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 103 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0170/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo / Comitato delle regioni del 16 ottobre 2013[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7‑0089/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*
alla proposta della Commissione
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 114,
vista la proposta della Commissione europea ▌,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[4],
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono una questione di ordine pubblico ed è opportuno provvedere alla loro applicazione efficace in tutta l'Unione per garantire che la concorrenza nel mercato interno non venga distorta.
(2) L'applicazione a livello pubblico di queste disposizioni del trattato è garantita dalla Commissione in virtù dei poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea[5]. Gli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea sono diventati gli articoli 101 e 102 del TFUE e restano sostanzialmente identici. Provvedono all'applicazione a livello pubblico anche le autorità nazionali garanti della concorrenza, che possono adottare le decisioni elencate all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003.
(3) Gli articoli 101 e 102 del TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra singoli e attribuiscono ai singoli interessati diritti ed obblighi che i giudici nazionali devono applicare. Le giurisdizioni nazionali hanno quindi un ruolo di uguale importanza da svolgere nell'applicazione delle regole di concorrenza. Esse tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto dell'Unione europea nelle controversie fra privati, in particolare accordando risarcimenti alle parti danneggiate dalle infrazioni. Per una piena efficacia degli articoli 101 e 102 del TFUE, ed in particolare per realizzare l'effetto utile dei divieti da essi previsti, è necessario che chiunque, compresi consumatori e imprese o autorità pubbliche, possa richiedere un risarcimento dinanzi a giudici nazionali per i danni subiti a causa di un'infrazione a tali disposizioni. Questo diritto al risarcimento previsto dall'Unione si applica anche alle violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE commesse da imprese pubbliche o da imprese a cui gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 106 del TFUE.
(4) Il diritto ▌al risarcimento del danno previsto dalla legislazione dell'Unione per le violazioni del diritto della concorrenza nazionale e dell'Unione richiede a ciascuno Stato membro di disporre di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di effettivi mezzi di ricorso procedurali deriva a sua volta dal diritto a un'efficace tutela giurisdizionale come previsto all'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[6] (la Carta) e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli Stati membri dovrebbero garantire un'efficace tutela giuridica nelle materie disciplinate dal diritto dell'Unione.
(4 bis) Le azioni per il risarcimento del danno rappresentano soltanto uno degli elementi costitutivi di un sistema efficace di applicazione a livello privato del diritto della concorrenza in caso di violazioni e sono accompagnate da forme di ricorso stragiudiziale, come la composizione consensuale delle controversie o decisioni di applicazione a livello pubblico che incentivano le parti a fornire il risarcimento.
(5) Per garantire efficaci azioni di applicazione a livello privato a norma del diritto civile e un'efficace applicazione a livello pubblico da parte delle autorità garanti della concorrenza, entrambi gli strumenti devono interagire per assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza. È necessario regolamentare in maniera coerente il modo in cui coordinare queste due forme, ad esempio per quanto riguarda l'accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Questo coordinamento a livello dell'Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.
(6) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone e servizi. Esistono grosse differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Tali differenze causano incertezza quanto alle condizioni a cui i soggetti danneggiati possono esercitare il diritto al risarcimento conferito loro dal TFUE, e compromettono l'effettivo esercizio di tale diritto. Poiché i soggetti danneggiati spesso scelgono il foro del loro Stato membro di stabilimento per presentare la domanda di risarcimento, le discrepanze fra le norme nazionali portano a condizioni disomogenee per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno e possono incidere sulla concorrenza nei mercati in cui operano tali soggetti così come le imprese autrici dell'infrazione.
(7) Le imprese stabilite e operanti in Stati membri diversi sono soggette a norme procedurali che incidono fortemente sulla misura in cui possono essere considerate responsabili di violazioni del diritto della concorrenza. Questa applicazione disomogenea del diritto al risarcimento previsto dal diritto dell'Unione può portare ad un vantaggio concorrenziale per certe imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 del TFUE, e può disincentivare l'esercizio del diritto di stabilimento e di fornitura di beni e servizi negli Stati membri in cui il diritto al risarcimento è applicato in modo più efficace. Di conseguenza, dal momento che le differenze fra i regimi di responsabilità applicabili negli Stati membri possono ▌incidere negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che la direttiva si fondi sulla duplice base giuridica degli articoli 103 e 114 del TFUE.
(8) È pertanto necessario, tenendo presente che la natura delle violazioni su larga scala del diritto della concorrenza presenta spesso un elemento transfrontaliero, garantire condizioni più uniformi per le imprese operanti nel mercato comune e migliorare le condizioni a cui i consumatori possono esercitare i diritti loro derivanti dal mercato interno. Occorre inoltre aumentare la certezza del diritto e ridurre le differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione e, quando applicato parallelamente a queste ultime, del diritto nazionale della concorrenza. Un ravvicinamento di queste norme contribuirà inoltre a prevenire il sorgere di più ampie differenze fra le disposizioni degli Stati membri che disciplinano suddette azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla concorrenza.
(9) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 "[q]uando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo [101], paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo [101] del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo [102] del trattato, esse applicano anche l'articolo [102] del trattato." Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e nell'ottica di una maggiore certezza del diritto e di condizioni più uniformi per le imprese e i consumatori, occorre che il campo d'applicazione della presente direttiva si estenda alle azioni per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto nazionale della concorrenza quando applicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Applicare norme divergenti in materia di responsabilità civile per le violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE e per le violazioni delle norme del diritto della concorrenza nazionale che devono essere applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione nuocerebbe altrimenti alla posizione degli attori nello stesso caso e all'ambito delle loro richieste, e costituirebbe un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno.
(10) In mancanza di una legislazione dell'Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri. Tutte le norme nazionali che disciplinano l'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da una violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE, comprese quelle relative ad aspetti non trattati nella presente direttiva come la nozione di nesso causale fra l'infrazione e il danno, devono rispettare i principi di efficacia e di equivalenza. Questo significa che esse non dovrebbero essere formulate o applicate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio del diritto al risarcimento garantito dal TFUE, e che non dovrebbero essere formulate o applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle applicabili ad azioni nazionali simili.
(11) La presente direttiva ribadisce l'acquis comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento previsto dal diritto dell'Unione per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danni, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione può chiedere un risarcimento per la perdita effettivamente subita (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (mancato guadagno o lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi, fatte salve l'esistenza o l'entità del diritto agli interessi riconosciuto dalla legislazione nazionale. Tale diritto è riconosciuto per ogni persona fisica o giuridica – consumatori, imprese e anche pubbliche autorità – a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice dell'infrazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato un'infrazione. Nessuna disposizione relativa al risarcimento danni di carattere punitivo o ad altri tipi di risarcimenti e sanzioni dovrebbe risultare in un risarcimento eccessivo della vittima. Il risarcimento per perdita di opportunità non dovrebbe essere considerato come fattore di risarcimento eccessivo.
(11 bis) È preferibile giungere a una "risoluzione definitiva" per i convenuti al fine di ridurre le incertezze e gli effetti economici sproporzionati che potrebbero ripercuotersi negativamente su dipendenti, fornitori, subappaltatori e altri soggetti estranei.
(12) Le azioni per il risarcimento del danno causato da infrazioni alle norme nazionali o dell'Unione europea in materia di concorrenza richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso in possesso della controparte o di terzi e non sono sufficientemente noti e accessibili all'attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all'inizio di un'azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l'esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE. Tuttavia, nel valutare le domande di ammissibilità, i giudici nazionali dovrebbero tenere in dovuta considerazione l'eventuale abuso di diritti relativi alla divulgazione di prove e le informazioni ottenute in base a tali disposizioni.
(13) La prova è un elemento importante delle azioni per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Il contenzioso in materia di antitrust è però caratterizzato da un'asimmetria delle informazioni. Occorre garantire ai soggetti danneggiati il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta ▌. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte dei soggetti danneggiati. I giudici nazionali possono anche ingiungere la divulgazione delle prove da parte di terzi. Quando il giudice nazionale intende disporre la divulgazione di prove da parte della Commissione, si applicano il principio di sincera cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, del TUE) e l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda le richieste di informazioni.
(14) La divulgazione di prove pertinenti dovrebbe avvenire in base ad una decisione del giudice nazionale e sotto il suo rigoroso controllo, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura. Dall'esigenza di proporzionalità deriva che le richieste di divulgazione possono scattare solo quando una parte danneggiata ha reso plausibile – sulla base di fatti ragionevolmente disponibili – il fatto di aver subito un danno causato dal convenuto. ▐
(15) L'esigenza di proporzionalità dovrebbe inoltre essere attentamente esaminata quando la divulgazione rischia di scardinare la strategia di indagine di un'autorità garante della concorrenza rivelando quali documenti facciano parte del fascicolo, o di intralciare il modo in cui le società cooperano con l'autorità garante della concorrenza. È opportuno prestare particolare attenzione a impedire che si creino domande non circostanziate, ossia richieste indiscriminate di presentazione di informazioni o documenti, nella speranza di scoprire materiale utile a costituire un caso.
(16) Qualora il giudice nazionale chieda che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove o chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio[7].
(17) Se le prove pertinenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate dovrebbero in linea di principio essere disponibili nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno, tali informazioni riservate devono essere adeguatamente protette. I giudici nazionali dovrebbero quindi avere a disposizione una serie di misure per tutelare tali informazioni riservate contro ogni divulgazione nel corso del procedimento. Ciò può comprendere la possibilità di revisionare parti sensibili di un documento, condurre audizioni a porte chiuse, limitare il numero di persone aventi diritto a prendere conoscenza delle prove e conferire ad esperti l'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Le misure che tutelano i segreti aziendali ed altre informazioni riservate non devono comunque impedire l'esercizio del diritto al risarcimento ▌.
(18) L'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza richiedono un metodo comune a livello dell'Unione per quanto riguarda l'interazione tra le norme relative alla divulgazione delle prove e il modo in cui tali articoli sono applicati da un'autorità garante della concorrenza. È opportuno che la divulgazione delle prove non comprometta indebitamente l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante e che le limitazioni fissate quanto alla divulgazione delle prove non impediscano alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le loro decisioni conformemente alle vigenti norme dell'Unione o nazionali.
(19) I programmi di trattamento favorevole e le procedure di transazione sono strumenti importanti per l'applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza dell'UE, poiché contribuiscono ad individuare, perseguire efficacemente e sanzionare le infrazioni più gravi di tali norme. Le imprese potrebbero essere dissuase dal cooperare in questo contesto se la divulgazione dei documenti che esse presentano soltanto a tal fine dovesse esporle alla responsabilità civile a condizioni peggiori di quelle applicate ai coautori dell'infrazione che non collaborano con le autorità garanti della concorrenza. Per garantire che le imprese siano disposte a presentare dichiarazioni volontarie che ammettano la loro partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale ad un'autorità garante della concorrenza nel contesto di un programma di trattamento favorevole o di una procedura di transazione, è necessario che tali dichiarazioni siano esentate dalla divulgazione delle prove.
(20) Un'eccezione alla divulgazione dovrebbe inoltre applicarsi a qualsiasi misura di divulgazione che interferisca in modo indebito con un'indagine in corso da parte di un'autorità garante della concorrenza in merito ad un'infrazione alle norme nazionali o dell'Unione europea in materia di concorrenza. Le informazioni preparate da un'autorità garante della concorrenza nel corso di un suo procedimento d'applicazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione (come una comunicazione degli addebiti), oppure da una parte del procedimento (come le risposte alle richieste di informazioni dell'autorità garante della concorrenza) dovrebbero quindi essere divulgabili, nelle azioni per il risarcimento del danno, solo dopo che l'autorità garante della concorrenza abbia constatato un'infrazione delle norme nazionali o europee in materia di concorrenza o abbia altrimenti chiuso il procedimento.
(21) I giudici nazionali dovrebbero poter ingiungere, nel contesto di un'azione per il risarcimento del danno, la divulgazione delle prove disponibili indipendentemente dal procedimento avviato dall'autorità garante della concorrenza ("informazioni pre-esistenti").
(22) Ogni persona fisica o giuridica che ottenga delle prove grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio dei suoi diritti di difesa in relazione ad un'indagine di detta autorità può usare tali prove ai fini di un'azione per il risarcimento del danno di cui è parte. Tale uso dovrebbe anche essere consentito alla persona fisica o giuridica che le è succeduta nei diritti ed obblighi, anche attraverso il rilevamento della pretesa. Nel caso in cui le prove siano state ottenute da una persona giuridica facente parte di un gruppo societario equivalente a una sola impresa ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, l'uso di tali prove è consentito anche alle altre entità giuridiche rientranti nella stessa impresa.
(23) L'uso di prove ottenute tramite un'autorità garante della concorrenza non dovrebbe tuttavia ostacolare indebitamente l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza da parte di tale autorità garante. ▌Le prove ottenute tramite un'autorità garante della concorrenza nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa non dovrebbero inoltre diventare oggetto di scambio. È quindi opportuno che la possibilità di usare prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza sia limitata alla persona fisica o giuridica che ha esercitato il diritto di difesa e ai suoi successori legali, come indicato nel considerando precedente. Questa limitazione, tuttavia, non impedisce a un giudice nazionale di ingiungere la divulgazione di tali prove alle condizioni previste nella presente direttiva.
(24) La presentazione di una domanda di risarcimento del danno, o l'avvio di un'indagine da parte di un'autorità garante della concorrenza, comporta il rischio che le imprese interessate possano distruggere od occultare prove utili ai soggetti danneggiati per comprovare la domanda di risarcimento. Onde impedire la distruzione di prove rilevanti e garantire che vengano rispettate le decisioni giudiziarie di divulgazione, i giudici nazionali dovrebbero poter applicare sanzioni sufficientemente dissuasive. Per quanto riguarda le parti del procedimento, il rischio di conclusioni sfavorevoli nel procedimento avviato per richiedere il risarcimento del danno può essere una sanzione particolarmente efficace e può evitare ritardi. Dovrebbero essere disponibili sanzioni anche per l'inosservanza degli obblighi di tutelare le informazioni riservate e per l'utilizzo abusivo di informazioni ottenute attraverso la divulgazione. Analogamente, occorre prevedere sanzioni nel caso di utilizzo abusivo, in un'azione per il risarcimento del danno, di informazioni ottenute tramite l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio del diritto di difesa in relazione ad indagini di detta autorità.
(25) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 prevede che, quando si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 101 o 102 del TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, le giurisdizioni nazionali non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Onde migliorare la certezza del diritto, evitare contraddizioni nell'applicazione delle disposizioni del trattato, aumentare l'efficacia e l'efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del danno e promuovere il funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, non dovrebbe neanche essere possibile mettere in discussione la decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso che constati un'infrazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del TFUE in azioni per il risarcimento del danno riguardanti la medesima violazione, indipendentemente dal fatto che l'azione venga intentata o meno nello Stato membro dell'autorità o dell'istanza di ricorso. Lo stesso dovrebbe applicarsi alle decisioni in cui si è stabilita una violazione di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in casi in cui le norme in materia di concorrenza nazionali e dell'Unione sono applicate nello stesso caso e in parallelo. Tale effetto delle decisioni emesse dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalle istanze di ricorso che accertano un'infrazione delle norme in materia di concorrenza dovrebbe applicarsi in particolare al dispositivo della decisione e ai considerando che lo sostengono. A tal fine, la Commissione dovrebbe garantire l'applicazione coerente del diritto della concorrenza dell'Unione, fornendo in maniera trasparente, nel quadro della rete europea della concorrenza, un deciso orientamento alle autorità nazionali garanti della concorrenza per quanto concerne le loro decisioni. Questo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 267 del TFUE.
(26) Le norme nazionali riguardanti l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di un'infrazione da parte di un'autorità garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso. Dovrebbe quindi essere ancora possibile intentare un'azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un'autorità garante della concorrenza ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti che siano applicabili in generale.
(27) Per il caso in cui più imprese violino insieme le norme in materia di concorrenza (come nel caso di un cartello), occorre prevedere che gli autori congiunti dell'infrazione siano considerati responsabili in solido per tutto il pregiudizio causato dal loro comportamento illecito. Se una delle imprese autrici dell'infrazione ha pagato più della quota che le spetta, occorre prevedere il diritto di ottenere un contributo da regolare fra i coautori dell'infrazione. La determinazione di tale quota corrispondente alla responsabilità relativa di una data impresa, e i criteri rilevanti quali il fatturato, la quota di mercato o il ruolo nel cartello, rientrano nel diritto nazionale fermo restando il rispetto dei principi di efficacia e di equivalenza.
(28) Le imprese che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole svolgono un ruolo determinante nell'individuazione delle infrazioni commesse sotto forma di intese segrete e nella loro cessazione, permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione fosse continuata. Occorre quindi prevedere delle disposizioni che proteggano da un'esposizione ingiustificata alle richieste di risarcimento le imprese che hanno ottenuto da un'autorità garante della concorrenza un'immunità dalle ammende nel quadro di un programma di trattamento favorevole – tenendo presente che per i beneficiari dell'immunità le decisioni delle autorità garanti della concorrenza che constatano un'infrazione possono diventare definitive prima che per altre imprese non beneficiarie dell'immunità. È quindi opportuno che il beneficiario dell'immunità sia in linea di principio sollevato dalla responsabilità in solido per quanto riguarda la totalità del danno, e che il suo contributo non superi l'ammontare del danno causato ai suoi propri acquirenti diretti o indiretti o, nel caso di un cartello di acquisti, ai suoi fornitori diretti o indiretti. Nella misura in cui un cartello ha danneggiato soggetti diversi dai clienti/fornitori delle imprese autrici dell'infrazione, il contributo del beneficiario dell'immunità non dovrebbe superare l'importo corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato dal cartello. Questa quota dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per stabilire i contributi fra le imprese autrici dell'infrazione ▌. Il beneficiario dell'immunità dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si trovino nell'impossibilità di ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese autrici dell'infrazione.
(29) Le imprese e i consumatori danneggiati da un'infrazione delle norme nazionali o dell'Unione europea in materia di concorrenza hanno diritto ad un risarcimento per il danno realmente subito e per il mancato guadagno. Il danno reale può risultare dalla differenza tra il prezzo che è stato effettivamente pagato e quanto sarebbe stato pagato in assenza dell'infrazione. Quando un soggetto danneggiato ha ridotto il danno reale trasferendolo, interamente o in parte, sui propri acquirenti, il danno trasferito non costituisce più un pregiudizio per il quale tale parte debba essere risarcita. È pertanto opportuno in linea di principio permettere ad un'impresa autrice di un'infrazione di invocare l'avvenuto trasferimento del danno reale a fronte di una domanda di risarcimento del danno. Occorre prevedere disposizioni che stabiliscano che l'impresa autrice dell'infrazione, nella misura in cui invoca l'eccezione del trasferimento, debba dimostrare l'esistenza e l'entità della ripercussione del sovrapprezzo.
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(31) I consumatori o le imprese sui quali è stato trasferito il danno reale subiscono il pregiudizio derivante dalla violazione delle norme nazionali o dell'Unione europea in materia di concorrenza. Il danno dovrebbe essere rimborsato dall'impresa autrice dell'infrazione: può essere tuttavia particolarmente difficile comprovarne la portata per i consumatori o le imprese che non hanno acquistato direttamente da tale impresa. Al fine di provare l'esistenza della ripercussione, l'acquirente indiretto deve pertanto almeno dimostrare che il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione, che la violazione ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto, che l'acquirente indiretto ha acquistato i beni o servizi oggetto della violazione o ha acquistato beni o servizi derivanti da o contenenti i beni o servizi oggetto della violazione e che l'acquirente indiretto ha acquistato tali beni o servizi dall'acquirente diretto o da un altro acquirente indiretto il quale è direttamente collegato al convenuto nella catena di commercializzazione. Per quanto riguarda la quantificazione di tale ripercussione, il giudice nazionale adito dovrebbe avere la facoltà di stimare quale quota del sovrapprezzo sia stata trasferita al livello degli acquirenti indiretti. ▐
(32) Le violazioni del diritto della concorrenza spesso riguardano le condizioni e il prezzo a cui i beni o i servizi sono venduti, e portano a un sovrapprezzo, e ad altri pregiudizi, per i clienti delle imprese autrici dell'infrazione. La violazione può anche riguardare le forniture all'impresa autrice dell'infrazione (ad es. nel caso di un cartello fra acquirenti). La presente direttiva e, in particolare, le disposizioni relative al trasferimento del sovrapprezzo devono applicarsi di conseguenza.
(33) Le azioni per il risarcimento del danno possono essere intentate sia da soggetti danneggiati che hanno acquistato beni o servizi dall'impresa autrice dell'infrazione che dagli acquirenti che si trovano in un punto successivo della catena della commercializzazione. Onde incoraggiare la coerenza tra decisioni giudiziarie risultanti da tali procedimenti connessi ed evitare pertanto che il danno causato dall'infrazione delle norme nazionali o dell'Unione europea in materia di concorrenza non venga risarcito interamente o che all'impresa autrice dell'infrazione si richieda di risarcire danni che non sono stati subiti, i giudici nazionali dovrebbero tenere in dovuta considerazione, nella misura in cui lo consentono il diritto dell'Unione e il diritto nazionale, eventuali azioni connesse e le relative decisioni, in particolare qualora venga comprovato che è avvenuto il trasferimento del sovrapprezzo. Ciò non deve compromettere il diritto fondamentale alla difesa, a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, per coloro che non erano parti in questo procedimento giudiziario. Le azioni di questo tipo pendenti dinanzi a giudici di Stati membri diversi possono essere considerate connesse ai sensi dell'articolo 30 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Ai sensi di tale disposizione, il giudice nazionale successivamente adito può sospendere il procedimento o, in determinate circostanze, dichiarare la propria incompetenza.
(34) Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un pregiudizio a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l'entità del danno ai fini dell'ottenimento del risarcimento. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust è un processo che richiede l'analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l'applicazione di modelli economici complessi. È spesso molto costosa e i soggetti danneggiati possono incontrare difficoltà nell'ottenere i dati necessari a comprovare le loro richieste. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust può quindi costituire una considerevole barriera che impedisce ai soggetti danneggiati di ottenere una riparazione per il danno subito. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le loro regole per quanto concerne la determinazione della quota. Per assicurare norme chiare e prevedibilità, la Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti a livello dell'Unione.
(35) Per rimediare ▌ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno causato dalla violazione delle norme antitrust, i giudici nazionali dovrebbero poter stabilire l'esistenza e stimare l'ammontare del danno tenendo conto delle prove presentate dalle parti.
(36) In mancanza di norme dell'Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e alle giurisdizioni nazionali stabilire quali condizioni il soggetto danneggiato deve osservare nel dimostrare l'ammontare del danno subito, con quale grado di precisione deve provarne l'entità, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il non rispettare pienamente le condizioni stabilite. Queste condizioni nazionali non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento sancito dall'Unione (principio di efficacia). È opportuno a tale proposito tenere conto di ogni asimmetria nelle informazioni fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l'andamento del mercato in questione in assenza dell'infrazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno conferire alle giurisdizioni nazionali il potere di valutare il danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza. Gli Stati membri assicurano che, laddove richiesto, le autorità nazionali garanti della concorrenza forniscono un orientamento in termini di quota.
(37) I soggetti danneggiati e le imprese autrici dell'infrazione dovrebbero essere incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle controversie, come le composizioni stragiudiziali, l'arbitrato e la mediazione. Quando è possibile, la composizione consensuale delle controversie dovrebbe interessare quante più parti danneggiate possibili e quante più possibili imprese autrici delle infrazioni. Le disposizioni della presente direttiva sulla composizione consensuale delle controversie sono pertanto volte a facilitare il ricorso a tali meccanismi e ad aumentarne l'efficacia.
(38) I termini di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno possono essere tali da non lasciare ai soggetti danneggiati e alle imprese autrici dell'infrazione tempo sufficiente per giungere a un accordo sull'indennizzo da corrispondere. Per dare a entrambe le parti una reale occasione di procedere a una composizione consensuale della controversia prima di intentare un'azione dinanzi al giudice nazionale, il termine di prescrizione deve quindi essere sospeso per la durata della procedura di composizione consensuale.
(39) Inoltre, quando le parti decidono di ricorrere alla composizione consensuale della controversia dopo aver intentato un'azione davanti alla giurisdizione nazionale per la stessa domanda, tale giurisdizione dovrebbe poter sospendere il procedimento pendente per la durata della procedura di composizione consensuale. Nel considerare se sospendere il procedimento, la giurisdizione nazionale dovrebbe tenere conto dell'interesse che rappresenta una procedura rapida.
(40) Per incoraggiare le transazioni consensuali, un'impresa autrice di un'infrazione che paga un risarcimento a seguito di una composizione consensuale non dovrebbe ritrovarsi in una situazione peggiore, rispetto ai coautori dell'infrazione, di quella in cui si troverebbe se non avesse fatto ricorso a questo tipo di transazione. Ciò potrebbe accadere se l'autore di un'infrazione e parte di una transazione, anche dopo una composizione consensuale, continuasse ad essere responsabile in solido per il pregiudizio causato dall'infrazione. In linea di principio, l'autore di un'infrazione che partecipa a una transazione non dovrebbe quindi essere tenuto al pagamento del contributo ai coautori dell'infrazione che non sono parti della transazione e che hanno pagato il risarcimento al soggetto danneggiato con cui egli ha già trovato un accordo. Il corollario di questa regola del non-contributo è che la parte del danno causata dall'autore dell'infrazione che è parte della transazione deve essere dedotta dall'importo del risarcimento cui ha diritto il soggetto danneggiato. Questa quota dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per stabilire i contributi fra le imprese autrici dell'infrazione ▌. Senza una tale riduzione, gli autori dell'infrazione che non scelgono la composizione consensuale sarebbero indebitamente penalizzati dalla transazione di cui non sono parti. Il coautore dell'infrazione che opta per la procedura consensuale dovrà comunque pagare i danni qualora ciò sia l'unico modo, per il soggetto danneggiato, di ottenere il pieno risarcimento.
(41) Quando i coautori di un'infrazione partecipanti a una transazione vengono invitati a contribuire al risarcimento pagato successivamente dai coautori dell'infrazione che non sono parte della transazione, la giurisdizione nazionale dovrebbe prendere in considerazione il risarcimento già versato a titolo della composizione consensuale, tenendo conto del fatto che non tutti i coautori dell'infrazione sono necessariamente coinvolti allo stesso grado nell'insieme dell'infrazione, dal punto di vista materiale, temporale e geografico.
(42) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta ▌.
(43) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia stabilire norme concernenti le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione al fine di garantire la piena attuazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e il corretto funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono invece essere realizzati al meglio a livello dell'Unione, vista la necessità di efficacia e coerenza nell'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(44) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011[9] degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
(44 bis) Poiché la presente direttiva cambierà sostanzialmente le leggi di molti Stati membri in materia di controversie civili, in particolare in relazione alla divulgazione delle prove, è opportuno istituire un regime transitorio adeguato per i contenziosi in essere alla data di entrata in vigore della direttiva stessa. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative degli Stati membri adottati per recepire la presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi solo alle questioni denunciate all'autorità giudiziaria nazionale dopo la data di entrata in vigore della direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Campo di applicazione della direttiva
1. La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del TFUE o del diritto nazionale della concorrenza da parte di un'impresa o di un gruppo di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto ad ottenere il pieno risarcimento del danno da parte di tale impresa o gruppo. Stabilisce inoltre norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione europea.
2. La presente direttiva stabilisce inoltre norme che disciplinano il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
Articolo 2
Diritto a un pieno risarcimento
1. Gli Stati membri garantiscono che una persona che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale pregiudizio.
2. Pieno risarcimento significa ripristinare, per una persona che abbia subito un danno, la situazione in cui si sarebbe trovata se l'infrazione non fosse stata commessa. Esso comprende ▌il risarcimento per il danno realmente subito e per il mancato guadagno, e il pagamento di interessi ▌.
2 bis. Il pieno risarcimento non comprende altri tipi di risarcimento, quali le penalizzazioni, i risarcimenti multipli e che comportano un risarcimento eccessivo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti danneggiati possano effettivamente esercitare il diritto di chiedere il risarcimento del danno.
3 bis. L'entità complessiva delle ammende e dei danni risarciti non è condizionata da procedimenti dell'autorità garante della concorrenza che seguono un'azione privata o la precedono. Le autorità garanti della concorrenza collegano l'entità complessiva delle ammende e dei risarcimenti versati, ad esempio mediante il rinvio di una parte dell'ammenda qualora sia probabile un procedimento successivo. Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che ciò non comporti, per le imprese autrici di infrazioni, lungaggini e incertezze riguardo al regolamento definitivo né condizioni il diritto dei singoli e delle imprese a essere risarciti per il danno subito.
Articolo 3
Principi di efficacia e di equivalenza
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da garantire che ogni soggetto danneggiato possa effettivamente esercitare il diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. Le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del TFUE non sono meno favorevoli, per le parti danneggiate, di quelle che disciplinano azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni del diritto nazionale.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) "violazione del diritto della concorrenza": una violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del TFUE o del diritto nazionale della concorrenza;
2) "diritto nazionale della concorrenza": le disposizioni di diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le norme di concorrenza.
3) "azione per il risarcimento del danno": un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui un soggetto danneggiato adisce un giudice nazionale per una domanda di risarcimento del danno; può anche designare, qualora il diritto nazionale preveda questa possibilità, un'azione con cui una persona che agisce per conto di uno o più soggetti danneggiati adisce il giudice nazionale per una domanda di risarcimento del danno;
4) "domanda di risarcimento del danno": domanda di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza;
5) "soggetto danneggiato": chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza;
6) "autorità nazionale garante della concorrenza": autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione del diritto della concorrenza;
7) "autorità garante della concorrenza": la Commissione o un'autorità nazionale garante della concorrenza;
8) "giudice nazionale": un organo giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 del trattato;
9) "istanza di ricorso": giurisdizione che ha la facoltà di rivedere le decisioni emesse dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, il che può comprendere, in tale contesto, la facoltà di constatare una violazione del diritto della concorrenza;
10) "decisione relativa a un'infrazione": decisione di un'autorità garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;
11) "decisione definitiva relativa a un'infrazione": decisione relativa a un'infrazione che non è più soggetta a impugnazione;
12) "cartello": due o più concorrenti orizzontali che coordinano il proprio comportamento all'interno del mercato per ottenere introiti superiori a quelli possibili nel regime di concorrenza normale o che coordinano il loro comportamento in un mercato per escludere le imprese che operano nelle normali condizioni di mercato, impedendo loro di conquistarne una quota, mediante pratiche consistenti, ad esempio, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, nel ricorrere a prassi di licenza abusive, nell'assegnare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;
13) "programma di trattamento favorevole": programma correlato all'applicazione dell'articolo 101 del TFUE o della disposizione corrispondente ai sensi del diritto nazionale in base al quale un partecipante a un'intesa segreta, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora ad un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente gli elementi di sua conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno e ricevendo in cambio l'immunità dalle ammende irrogate al cartello o una loro riduzione;
14) "dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole": dichiarazione orale o scritta, o registrazione di una tale dichiarazione, presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, che descrive la conoscenza dell'impresa in merito a un cartello ▌e il ruolo svolto al suo interno, redatta specificamente per essere presentata all'autorità allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di trattamento favorevole relativo all'applicazione dell'articolo 101 del TFUE o della disposizione corrispondente del diritto nazionale; non comprende documenti o informazioni esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorità garante della concorrenza ("informazioni pre-esistenti");
15) "proposta di transazione": dichiarazione presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa a un'autorità garante della concorrenza, che illustra il riconoscimento, da parte dell'impresa, della sua partecipazione ad una violazione del diritto della concorrenza e della propria responsabilità in detta violazione, redatta specificamente come richiesta formale all'autorità di applicare una procedura accelerata;
16) "sovrapprezzo": qualsiasi differenza ▌tra il prezzo effettivamente pagato a causa di una violazione del diritto della concorrenza e il prezzo che sarebbe prevalso in assenza di tale violazione▌;
17) "transazione consensuale": un accordo in base al quale il risarcimento è pagato a seguito di una composizione consensuale delle controversie;
17 bis) "acquirente diretto": il cliente diretto di un'impresa che ha commesso una violazione del diritto della concorrenza;
17 ter) "acquirente indiretto": l'acquirente di beni o servizi di un'impresa che ha commesso una violazione del diritto della concorrenza, il quale non ha acquistato tali prodotti direttamente dall'impresa autrice della violazione.
CAPO II
DIVULGAZIONE DELLE PROVE
Articolo 5
Divulgazione delle prove
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in un procedimento relativo a un'azione per il risarcimento del danno dinanzi a un giudice nazionale nell'Unione, su richiesta di un attore che abbia presentato una giustificazione motivata contenente fatti e prove disponibili sufficienti per sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ingiungere al convenuto o a terzi la divulgazione delle prove pertinenti, fatte salve le condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici possano anche ingiungere all'attore o a un terzo la divulgazione delle prove su richiesta del convenuto.
Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001.
1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali facciano richiesta di divulgazione delle prove all'autorità nazionale per la concorrenza quando il convenuto non ha fornito le prove richieste.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ingiungere la divulgazione di parti specifiche di tali prove o categorie delle stesse, di cui l'altra parte o terzi hanno il controllo e che sono necessarie ai fini della valutazione del danno causato, a norma dell'articolo 2, definendole nella giustificazione motivata nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili.
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3. Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato e relativo a un'azione per il risarcimento del danno intentata nell'Unione. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi pubblici in questione e gli interessi legittimi di tutti i privati e i terzi interessati. In particolare:
a) valutano la probabilità che la presunta violazione del diritto della concorrenza sia effettivamente avvenuta;
a bis) prendono in esame la necessità di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblico del diritto in materia di concorrenza;
b) esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati anche al fine di prevenire domande non circostanziate;
c) valutano se le prove da divulgare contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità di protezione di tali informazioni riservate; nonché
d) nei casi in cui la violazione del diritto della concorrenza sia o sia stata oggetto di un'indagine di un'autorità garante della concorrenza, valutano se la richiesta è stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto di tali documenti ▌presentati a un'autorità garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano della facoltà di ingiungere la divulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano pertinenti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. Gli Stati membri provvedono affinché, allorquando ingiungono la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali diano piena attuazione ai privilegi giuridici professionali applicabili previsti dalla legislazione nazionale o dell'Unione allorquando ingiungono la divulgazione delle prove.
L'interesse delle imprese a evitare azioni per il risarcimento del danno a seguito di una violazione del diritto della concorrenza non costituisce un interesse da tutelare.
5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate in possesso di un documento di cui è stata chiesta la divulgazione siano sentite prima che il giudice nazionale ingiunga la divulgazione ai sensi del presente articolo in merito alle informazioni estratte dai documenti specifici.
6. Nella misura in cui i giudici nazionali hanno la facoltà di ingiungere la divulgazione di prove senza interpellare la persona che deve comunicare gli elementi in questione, gli Stati membri provvedono affinché non possa essere imposta alcuna sanzione per inosservanza di tale ingiunzione fintantoché al destinatario non sia stata data la possibilità di essere sentito dal giudice nazionale.
7. Tra le prove sono compresi tutti i tipi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal mezzo sul quale le informazioni sono registrate.
8. Fermi restando l'obbligo di cui al paragrafo 4 e i limiti fissati all'articolo 6, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre norme che prevedono un sistema di divulgazione più ampia delle prove.
Articolo 6
▌ Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, allorquando i giudici nazionali ingiungono la divulgazione ▌ di prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, si applichino le seguenti disposizioni, conformemente all'articolo 5.
Il presente capo lascia impregiudicate le norme e le prassi stabilite dal diritto dell'Unione in materia di accesso ai documenti.
1 bis. Nel valutare la proporzionalità di un'ingiunzione a divulgare informazioni, conformemente ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i giudici nazionali valutano se la richiesta è stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto di tali documenti, invece che con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza, e se la parte che richiede la divulgazione lo fa nell'ambito di un'azione per il risarcimento del danno dinanzi a un giudice nazionale.
Nel valutare la proporzionalità di un'ingiunzione a divulgare prove a norma dei paragrafi 2 e 2 bis, i giudici nazionali tengono conto dell'interesse dell'efficace applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza.
2. ▌I giudici nazionali possono ingiungere la divulgazione delle categorie di prove sotto indicate solo dopo che l'autorità garante della concorrenza ha chiuso il suo procedimento con qualsiasi mezzo:
a) informazioni preparate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un'autorità garante della concorrenza;
b) informazioni preparate e inviate alle parti da un'autorità garante della concorrenza nel corso del suo procedimento;
b bis) offerte di transazione consensuale che sono state ritirate.
2 bis. In genere i giudici nazionali non ingiungono a una parte o a un terzo di divulgare in alcuna forma prove rientranti nelle seguenti categorie:
a) dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole, oppure
b) proposte di transazione.
2 ter. Qualora un attore abbia presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili, sufficienti a sostenere in modo plausibile che determinati dati e informazioni concernenti documenti contenuti nel fascicolo dell'autorità garante della concorrenza, che non possono essere altrimenti presentati, sono necessari per determinare il danno e sostenere la richiesta di risarcimento, il giudice nazionale, se la pretesa dell'attore è giustificata prima facie e fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 5, può:
a) accedere al documento e analizzarlo;
b) sentire le parti interessate in possesso di tali prove, nonché
c) ingiungere la divulgazione limitata dei dati pertinenti o delle parti del documento interessato che sono strettamente necessari per fornire all'attore il livello di informazioni richiesto a tale scopo in condizioni adeguate a tutela dell'interesse pubblico e della riservatezza delle informazioni.
3. La divulgazione di prove provenienti dal fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui al presente articolo può essere disposta ad ogni momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, fatto salvo il presente articolo.
3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità garanti della concorrenza o le parti interessate in possesso di un documento relativo a un'azione per il risarcimento del danno siano sentite prima che un giudice nazionale ingiunga la divulgazione di tale documento o di informazioni da esso derivanti ai sensi del presente articolo.
Articolo 7
Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza
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2. Gli Stati membri provvedono affinché le prove ▌elencate all'articolo 6, paragrafo 2, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento n. 1/2003 o della disposizione corrispondente del diritto nazionale, non siano ammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno finché l'autorità garante della concorrenza non ha chiuso il procedimento o non ha adottato una delle decisioni di cui all'articolo 5 o al capitolo III del regolamento n. 1/2003.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le prove ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento n. 1/2003 o della disposizione corrispondente del diritto nazionale, e che non sono inammissibili ai sensi del paragrafo 2, possano essere usate nelle azioni per il risarcimento del danno solo da tale persona o dalla persona fisica e giuridica che è il suo successore legale, inclusa la persona che rileva la sua domanda.
Articolo 8
Sanzioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali applichino efficacemente sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro rappresentanti legali in caso di:
a) mancato rispetto o rifiuto di rispettare l'ingiunzione di divulgazione di un giudice nazionale;
b) distruzione di prove pertinenti, se ▌:
i) la parte che ha distrutto le prove era o era stata parte del procedimento di un'autorità garante della concorrenza in merito al comportamento alla base dell'azione per il risarcimento del danno, oppure
ii) la parte che ha distrutto le prove sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che il giudice nazionale era stato adito per un'azione per il risarcimento del danno, e che le prove erano rilevanti per corroborare o la richiesta di risarcimento o i mezzi di difesa, oppure
iii) la parte che ha distrutto le prove sapeva che le prove erano rilevanti per azioni per il risarcimento del danno pendenti o future intentate da lei o contro di lei;
c) mancato rispetto o rifiuto di rispettare gli obblighi imposti dall'ingiunzione di un giudice nazionale a tutela di informazioni riservate, oppure
d) abuso di diritti relativi alla divulgazione di prove previsti nel presente capo, e delle prove e delle informazioni ottenute in base a tali disposizioni, in particolare quando le informazioni ottenute dalla divulgazione sono comunicate a terzi o utilizzate in altri procedimenti in violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b ter.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni imposte dai giudici nazionali siano effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni di cui dispongono i giudici nazionali comprendono, per quanto riguarda il comportamento di una parte dell'azione per il risarcimento del danno, la possibilità di trarre conclusioni negative quali presupporre che la questione sia stata comprovata o respingere in tutto o in parte domande e eccezioni, e la possibilità di ingiungere il pagamento delle spese.
CAPO III
EFFETTO DELLE DECISIONI NAZIONALI, TERMINI DI PRESCRIZIONE E RESPONSABILITÀ IN SOLIDO
Articolo 9
Effetto delle decisioni nazionali
Quando i giudici nazionali si pronunciano, nel contesto di azioni per il risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza, su accordi, decisioni e pratiche che sono già oggetto di una decisione definitiva relativa a un'infrazione adottata da un'autorità nazionale garante della concorrenza o da un giudice nazionale, gli Stati membri provvedono affinché tali giurisdizioni non possano prendere decisioni che siano in contrasto con tale constatazione di violazione del diritto della concorrenza. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 267 del TFUE, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nonché i diritti della difesa di cui agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un equo processo a norma dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Articolo 10
Termini di prescrizione
1. Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno conformemente al presente articolo. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine può essere interrotto o sospeso.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione ▌inizi alla data più tardiva da quando un soggetto danneggiato abbia, o si possa ragionevolmente presumere che abbia, conoscenza:
a) del comportamento che costituisce la violazione del diritto della concorrenza;
b) della qualifica di tale comportamento come una violazione del diritto della concorrenza;
c) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un pregiudizio, nonché
d) dell'identità dell'impresa autrice dell'infrazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima del giorno in cui una violazione continuata o ripetuta del diritto della concorrenza sia cessata.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso se un'autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o del suo procedimento rispetto alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il risarcimento del danno. La sospensione finisce al più presto due anni dopo che la decisione di chiusura della procedura relativa alla violazione o alla presunta violazione del diritto della concorrenza è diventata definitiva. ▐
Articolo 11
Responsabilità in solido
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che hanno violato il diritto della concorrenza con un comportamento congiunto siano responsabili in solido per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza: ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità, e il soggetto danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente indennizzato.
Qualora l'impresa sia una piccola o media impresa ai sensi della definizione di cui alla raccomandazione della Commissione C(2003)1422[10], non abbia causato o indotto la violazione del diritto della concorrenza da parte di altre imprese e abbia dimostrato che la responsabilità relativa per il danno causato dalla violazione è inferiore al 5% del totale, può essere ritenuta responsabile solo nei confronti dei suoi acquirenti diretti e indiretti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'impresa che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole sia responsabile, nei confronti dei soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti, solo quando tali soggetti danneggiati dimostrano di non poter ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.
3. Gli Stati membri provvedono affinché un'impresa autrice di un'infrazione possa recuperare da ogni altra impresa autrice dell'infrazione un contributo il cui importo è determinato alla luce delle loro responsabilità relative per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza. L'importo del contributo di un'impresa che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole non supera l'importo del danno che essa ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui la violazione del diritto della concorrenza ha causato un danno a soggetti diversi dagli acquirenti o fornitori diretti o indiretti dell'impresa autrice dell'infrazione, l'importo del contributo del beneficiario dell'immunità sia determinato alla luce della sua responsabilità relativa per tale danno.
CAPO IV
TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO
Articolo 12
Eccezione del trasferimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché il convenuto in un'azione per il risarcimento del danno possa invocare, contro una domanda di risarcimento del danno, il fatto che l'attore abbia trasferito in parte o in toto il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza, salvo nel caso in cui l'attore non abbia subito un mancato guadagno. L'onere della prova del fatto che il sovrapprezzo sia stato trasferito spetta al convenuto, che può ragionevolmente richiedere che l'attore presenti delle informazioni. Il convenuto non può essere tenuto a pagare più del valore dell'intero ammontare del danno causato dalla violazione.
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita.
2. Nella misura in cui il sovrapprezzo è stato trasferito su persone situate al livello successivo della catena di commercializzazione e che si trovano nell'impossibilità giuridica di chiedere un risarcimento per il danno subito, il convenuto non può invocare il mezzo di difesa di cui al paragrafo 1.
Articolo 13
Acquirenti indiretti
1. Qualora, in un'azione per il risarcimento del danno, l'esistenza di una domanda di risarcimento o l'importo da accordare a questo titolo dipendono dal fatto che il sovrapprezzo sia stato trasferito o meno sull'attore – e in quale misura –, senza compromettere la presunzione commerciale che gli aumenti di prezzo siano stati trasferiti a valle della catena di approvvigionamento, gli Stati membri provvedono affinché l'onere di dimostrare l'esistenza e la portata di tale ripercussione incomba all'attore che può ragionevolmente richiedere che l'attore presenti delle informazioni.
2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, si ritiene che l'acquirente indiretto abbia dimostrato l'avvenuta ripercussione su di sé qualora mostri:
a) che il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza;
b) che la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per il cliente diretto del convenuto, nonché
c) che l'attore ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi derivanti o contenenti beni o servizi oggetto della violazione.
Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita all'acquirente indiretto. I giudici nazionali sono coadiuvati da orientamenti chiari, semplici e completi forniti dalla Commissione.
Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dell'impresa autrice dell'infrazione a dimostrare che il sovrapprezzo non è stato trasferito, o non lo è stato interamente, sull'acquirente indiretto.
Articolo 14
Mancato guadagno e violazione del diritto della concorrenza a livello della fornitura
1. Le norme stabilite al presente capo non pregiudicano il diritto dei soggetti danneggiati che hanno subito un pregiudizio a chiedere il risarcimento per il mancato guadagno, il danno realmente subito e il pagamento di interessi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme stabilite nel presente capo si applichino nello stesso modo qualora la violazione del diritto della concorrenza riguardi la fornitura dell'impresa autrice dell'infrazione.
Articolo 15
Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di commercializzazione
1. Gli Stati membri garantiscono che, nel valutare se l'onere della prova risultante dall'applicazione degli articoli 12 e 13 è soddisfatto, i giudici nazionali aditi per un'azione per il risarcimento del danno tengano debito conto:
a) delle azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione del diritto della concorrenza, ma intentate da attori che si trovano ad un altro livello della catena di commercializzazione, o
b) delle decisioni giudiziarie risultanti da azioni di questo tipo;
b bis) di eventuali esiti pertinenti di cause sulla concorrenza a livello pubblico.
2. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
CAPO V
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Articolo 16
Quantificazione del danno
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un'infrazione sotto forma di cartello, si presuma che essa abbia causato un pregiudizio all'interno del mercato. L'impresa autrice dell'infrazione ha il diritto di confutare tale presunzione.
2. Gli Stati membri garantiscono che l'onere e il grado di rilevanza della prova ▌richiesti per la quantificazione del danno non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile ▌l'esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché ai giudici nazionali si conferisca la facoltà di valutare l'ammontare del danno se l'attore non è in grado di sostanziare direttamente l'importo del pregiudizio subito. Laddove richiesto, le autorità garanti della concorrenza forniscono un orientamento sulla quantificazione del danno.
CAPO VI
COMPOSIZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 17
Effetto sospensivo della composizione consensuale delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno sia sospeso per la durata del procedimento di composizione consensuale delle controversie. La sospensione del termine di prescrizione si applica solo nei confronti delle parti che sono o sono state coinvolte in tale procedura.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali aditi per un'azione per il risarcimento del danno possano sospendere il procedimento se le parti di detto procedimento partecipano a una composizione consensuale delle controversie riguardante la richiesta interessata dall'azione per il risarcimento del danno.
2 bis. La sospensione di cui al paragrafo 2 non è superiore a un anno.
2 ter. A seguito di una transazione consensuale, un'autorità garante della concorrenza può prendere in considerazione il risarcimento versato prima della decisione come attenuante nella definizione delle ammende.
Articolo 18
Effetto delle transazioni consensuali sulle successive azioni per il risarcimento del danno
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito di una transazione consensuale, dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha partecipato a tale procedura sia sottratta la parte di danno del coautore dell'infrazione che ha partecipato a sua volta alla procedura consensuale. I coautori dell'infrazione non partecipanti alla transazione consensuale non possono chiedere al coautore che è parte della procedura il contributo per il resto della domanda. È solo quando i coautori dell'infrazione non partecipanti alla procedura non sono in grado di pagare il danno corrispondente al resto della richiesta che il coautore che ha partecipato alla transazione consensuale può essere tenuto a pagare i danni alla parte danneggiata che è parte della transazione, salvo nei casi in cui ciò sia espressamente escluso nelle condizioni della transazione consensuale.
2. Nel determinare il contributo di ciascun coautore dell'infrazione, i giudici nazionali tengono in debita considerazione ogni transazione consensuale precedente a cui ha partecipato il coautore interessato.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Riesame
La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro […*] [GU, inserire la data: quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].
Se opportuno, il riesame è accompagnato da una proposta legislativa. Si invita la Commissione a tener conto nella sua proposta del fatto che tempestive offerte di transazione consensuale nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza, presentate prima che l'autorità garante della concorrenza abbia constatato la violazione e comunicate tempestivamente all'autorità garante della concorrenza competente, possono costituire una circostanza attenuante nell'imposizione di ammende ai sensi del diritto della concorrenza.
Articolo 20
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...* [GU, inserire la data: due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 20 bis
Periodo transitorio
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 20 non si applicano alle violazioni del diritto della concorrenza che sono oggetto di un'azione per il risarcimento del danno pendente dinanzi a un giudice nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva o prima di tale data.
Articolo 21
Entrata in vigore e norme transitorie sulle cause in corso
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a [...], il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
- [1] Parere del 16 ottobre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] Parere del 16 ottobre 2013 (GU C , , pag. ).
- [4] Posizione del Parlamento europeo del ...
- [5] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
- [6] GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
- [7] Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
- [8] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 78).
- [9] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
- [10] Raccomandazione C(2003)1422 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
PARERE della commissione giuridica (*) (27.1.2014)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
(COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD))
Relatore (*): Bernhard Rapkay
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
La possibile introduzione di norme comuni sulle azioni per il risarcimento del danno a seguito della violazione del diritto della concorrenza è oggetto di attenta valutazione da almeno un decennio. Pertanto, la proposta di direttiva della Commissione è accolta positivamente, dal momento che può aiutare i consumatori e le piccole e medie imprese a esercitare il loro diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza. L'assenza di norme nazionali che disciplinino adeguatamente le azioni per il risarcimento del danno o, d'altro canto, la divergenza delle legislazioni nazionali pone in una posizione di disuguaglianza non solo i soggetti danneggiati ma anche i responsabili delle violazioni del diritto della concorrenza. Ciò potrebbe anche fornire un vantaggio concorrenziale alle imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma che non sono stabilite o non conducono attività in uno Stato membro la cui legislazione sia favorevole agli attori. Queste divergenze delle norme in materia di responsabilità possono danneggiare la concorrenza e ostacolare l'adeguato funzionamento del mercato interno. Pertanto, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione volta ad agevolare l'accesso alla giustizia e permettere ai soggetti danneggiati di ottenere un risarcimento.
In linea di principio il relatore sostiene i programmi di trattamento favorevole, dal momento che possono permettere di individuare le violazioni, e ritiene che la cooperazione delle imprese non dovrebbe essere scoraggiata. Tuttavia, tali programmi non dovrebbero proteggere le imprese più del necessario. In particolare, non dovrebbero assolvere gli autori dell'infrazione dal pagamento dei danni ai soggetti danneggiati, né comportare una protezione eccessiva delle informazioni di cui gli attori necessitano quali prove per intentare un'azione per il risarcimento del danno.
Analogamente, il relatore è favorevole all'incentivazione delle transazioni consensuali, pur sottolineando che esse devono essere di natura puramente facoltativa. Onde facilitare transazioni eque, gli attori devono poter ottenere informazioni pre-contenzioso dalle autorità nazionali o europee garanti della concorrenza in merito alla portata del danno o della perdita subita.
Ottenere le prove è un fattore essenziale per esercitare il diritto d'appello. Pertanto, il relatore reputa essenziale rafforzare ulteriormente le disposizioni proposte dalla Commissione per consentire un accesso proporzionato, sotto sorveglianza giudiziaria, alle informazioni pertinenti e necessarie per le azioni. Sebbene alcune tipologie di documenti o certe informazioni in essi contenute possano richiedere la riservatezza, il relatore ritiene che nessuna categoria di documenti debba essere esclusa a priori da una valutazione dell'opportunità della divulgazione.
Nel corso delle precedenti riflessioni su come rafforzare la posizione degli attori, i ricorsi collettivi sono stati presentati come una modalità per migliorare l'equivalenza degli strumenti delle parti nelle controversie per danni. Sebbene reputi opportuno incentivare il mantenimento o l'introduzione di simili meccanismi, anche senza che ciò diventi un obbligo per gli Stati membri, il relatore ritiene che sarebbe importante evitare talune prassi, quali richiedere ai soggetti danneggiati di rinunciare esplicitamente a un'azione collettiva o consentire quote liti o danni punitivi.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a tenere conto dei seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Il diritto, garantito dall'Unione, al risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme antitrust richiede a ciascuno Stato membro di disporre di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di effettivi mezzi di ricorso procedurali deriva a sua volta dal diritto a un'efficace tutela giurisdizionale come previsto all'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea53 e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea. |
(4) Il diritto, garantito dall'Unione, al risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme antitrust richiede a ciascuno Stato membro di disporre di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di effettivi mezzi di ricorso procedurali deriva a sua volta dal diritto a un'efficace tutela giurisdizionale come previsto all'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea53 e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391. |
53 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Per garantire un'efficace applicazione a livello pubblico e a livello privato delle regole di concorrenza è necessario regolamentare il modo in cui coordinare queste due forme, ad esempio per quanto riguarda l'accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Questo coordinamento a livello dell'Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno. |
(5) Per garantire azioni efficaci in materia di applicazione a livello privato a norma del diritto civile e un'efficace applicazione a livello pubblico da parte delle autorità garanti della concorrenza, entrambi gli strumenti dovrebbero interagire per garantire la massima efficacia delle regole di concorrenza. È necessario regolamentare il modo in cui coordinare queste due forme, ad esempio per quanto riguarda l'accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Questo coordinamento a livello dell'Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le argomentazioni presentate nel considerando portano alla logica conclusione secondo cui è necessario che la direttiva si basi sulla duplice base giuridica dell'articolo 103 e dell'articolo 114 del TFUE; ai fini della chiarezza, tale conclusione dovrebbe altresì essere esplicitata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le violazioni su larga scala del diritto della concorrenza non sono generalmente limitate a un solo Stato membro ma hanno ripercussioni transfrontaliere, con conseguenze sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e, pertanto, sul funzionamento del mercato interno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) La prova è un elemento importante per intentare un'azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Il contenzioso in materia di antitrust è però caratterizzato da un'asimmetria delle informazioni. Occorre garantire ai soggetti danneggiati il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, per loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte dei soggetti danneggiati. I giudici nazionali possono anche ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi. Quando il giudice nazionale intende disporre la divulgazione di prove da parte della Commissione, si applicano il principio di sincera cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, del TUE) e l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda le richieste di informazioni. |
(13) La prova è un elemento importante per intentare un'azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Il contenzioso in materia di antitrust è però caratterizzato da un'asimmetria delle informazioni. Occorre garantire ai soggetti danneggiati il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte dei soggetti danneggiati. I giudici nazionali possono anche ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi. Quando il giudice nazionale intende disporre la divulgazione di prove da parte della Commissione, si applicano il principio di sincera cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, del TUE) e l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda le richieste di informazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) La divulgazione di prove pertinenti dovrebbe avvenire in base ad una decisione del giudice e sotto il suo rigoroso controllo, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura. Dall'esigenza di proporzionalità deriva che le richieste di divulgazione possono scattare solo quando una parte danneggiata ha reso plausibile – sulla base di fatti ragionevolmente disponibili – il fatto di aver subito un danno causato dal convenuto. La richiesta di divulgazione dovrebbe fare riferimento a categorie di prove il più possibile precise e limitate sulla base di fatti ragionevolmente disponibili. |
(14) La divulgazione di prove pertinenti dovrebbe avvenire in base ad una decisione del giudice e sotto il suo rigoroso controllo, in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura. Dall'esigenza di proporzionalità deriva che le richieste di divulgazione possono scattare solo quando una parte danneggiata ha reso plausibile – sulla base di fatti ragionevolmente disponibili – il fatto di aver subito un danno causato dal convenuto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento si spiega da sé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventuali informazioni sensibili contenute nei documenti, come i dati relativi a terzi non pertinenti ai fini della procedura, potranno essere segretate. Se necessario, i procedimenti potranno tenersi a porte chiuse, al fine di proteggere informazioni particolarmente delicate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) I programmi di trattamento favorevole e le procedure di transazione sono strumenti importanti per l'applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza dell'UE, poiché contribuiscono ad inviduare, perseguire efficacemente e sanzionare le infrazioni più gravi di tali norme. Le imprese potrebbero essere dissuase dal cooperare in questo contesto se la divulgazione dei documenti che esse presentano soltanto a tal fine dovesse esporle alla responsabilità civile a condizioni peggiori di quelle applicate ai coautori dell'infrazione che non collaborano con le autorità garanti della concorrenza. Per garantire che le imprese siano disposte a presentare dichiarazioni volontarie che ammettano la loro partecipazione ad un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale ad un'autorità garante della concorrenza nel contesto di un programma di trattamento favorevole o di una procedura di transazione, è necessario che tali dichiarazioni siano escluse dalla divulgazione delle prove. |
(19) I programmi di trattamento favorevole e le procedure di transazione sono strumenti importanti per l'applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza dell'UE, poiché contribuiscono ad individuare, perseguire efficacemente e sanzionare le infrazioni più gravi di tali norme. Le imprese potrebbero essere dissuase dal cooperare in questo contesto se la divulgazione dei documenti che esse presentano soltanto a tal fine dovesse esporle alla responsabilità civile a condizioni peggiori di quelle applicate ai coautori dell'infrazione che non collaborano con le autorità garanti della concorrenza. Per garantire che le imprese siano disposte a presentare dichiarazioni volontarie che ammettano la loro partecipazione ad un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale ad un'autorità garante della concorrenza nel contesto di un programma di trattamento favorevole o di una procedura di transazione, i giudici dovrebbero valutare se tali dichiarazioni debbano essere escluse dalla divulgazione delle prove. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Le norme nazionali riguardanti l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di un'infrazione da parte di un'autorità garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso. I soggetti danneggiati dovrebbero conservare la possibilità di intentare un'azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un'autorità garante della concorrenza ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza nazionale e dell'Unione. |
(26) Le norme nazionali riguardanti l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di un'infrazione da parte di un'autorità garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso. I soggetti danneggiati dovrebbero conservare la possibilità di intentare un'azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un'autorità garante della concorrenza ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti che siano applicabili in generale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Le imprese che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole svolgono un ruolo determinante nell'individuazione delle infrazioni commesse sotto forma di intese segrete e nella loro cessazione, permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione fosse continuata. Occorre quindi prevedere delle disposizioni che proteggano da un'esposizione ingiustificata alle richieste di risarcimento le imprese che hanno ottenuto da un'autorità garante della concorrenza un'immunità dalle ammende nel quadro di un programma di trattamento favorevole – tenendo presente che per i beneficiari dell'immunità le decisioni delle autorità garanti della concorrenza che constatano un'infrazione possono diventare definitive prima che per altre imprese non beneficiarie dell'immunità. È quindi opportuno che il beneficiario dell'immunità sia in linea di principio sollevato dalla responsabilità in solido per quanto riguarda la totalità del danno, e che il suo contributo non superi l'ammontare del danno causato ai suoi propri acquirenti diretti o indiretti o, nel caso di un cartello di acquisti, ai suoi fornitori diretti o indiretti. Nella misura in cui un cartello ha danneggiato soggetti diversi dai clienti/fornitori delle imprese autrici dell''infrazione, il contributo del beneficiario dell'immunità non dovrebbe superare l'importo corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato dal cartello. Questa quota va determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per definire i contributi fra le imprese autrici dell'infrazione (cfr. sopra, considerando 27). Il beneficiario dell'immunità dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si trovino nell'impossibilità di ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese autrici dell'infrazione. |
(28) Le imprese che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole svolgono un ruolo determinante nell'individuazione delle infrazioni commesse sotto forma di intese segrete e nella loro cessazione, permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione fosse continuata. Nella misura in cui un cartello ha danneggiato soggetti diversi dai clienti/fornitori delle imprese autrici dell''infrazione, il contributo del beneficiario dell'immunità non dovrebbe superare l'importo corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato dal cartello. Questa quota dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per definire i contributi fra le imprese autrici dell'infrazione (cfr. sopra, considerando 27). Il beneficiario dell'immunità dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si trovino nell'impossibilità di ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese autrici dell'infrazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o del diritto nazionale della concorrenza possa esercitare in maniera efficace il diritto ad ottenere il pieno risarcimento di tale danno. Stabilisce inoltre norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione europea. |
1. La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o del diritto nazionale della concorrenza commessa da un'impresa o da un gruppo di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto a chiedere il pieno risarcimento di tale danno da parte degli autori dell'infrazione. Stabilisce inoltre norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale deve poter chiedere il pieno risarcimento per tale pregiudizio. |
1. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale deve poter chiedere il pieno risarcimento per tale pregiudizio agli autori dell'infrazione nell'ambito di una causa diretta o di un'azione di follow-on. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. "diritto nazionale della concorrenza": le disposizioni di diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del trattato e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003; |
2. "diritto nazionale della concorrenza": le disposizioni di diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del trattato e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Questa definizione non si applica a leggi nazionali che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante tenere conto delle disposizioni di diritto penale in vigore in alcuni Stati membri. La formulazione del considerando 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 dovrebbe pertanto essere ripresa nell'articolo in esame. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non possano in nessun momento ordinare a una parte o a un terzo di divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non ordinino, in generale, a un'autorità garante della concorrenza di divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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documenti interni dell'autorità nazionale garante della concorrenza, la corrispondenza tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza o la corrispondenza tra queste ultime nell'ambito della Rete europea della concorrenza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione delle categorie di prove sotto indicate solo dopo che l'autorità garante della concorrenza ha chiuso il suo procedimento o ha adottato una delle decisioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1/2003 o al capitolo III dello stesso. Le categorie in oggetto sono le seguenti: |
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di quanto sotto indicato solo dopo che l'autorità garante della concorrenza ha chiuso il suo procedimento o ha adottato una delle decisioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1/2003 o al capitolo III dello stesso: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La divulgazione di prove provenienti dal fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui ai paragrafi 1 o 2 può essere disposta ad ogni momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. |
3. La divulgazione di prove provenienti dal fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui ai paragrafi 1 o 2 può essere disposta ad ogni momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. L'articolo 5, paragrafi da 3 a 7, si applica mutatis mutandis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 7 |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 1, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento n. 1/2003 o della disposizione corrispondente del diritto nazionale, non siano ammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno. |
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2. Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 2, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento n. 1/2003 o della disposizione corrispondente del diritto nazionale, non siano ammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno finché l'autorità garante della concorrenza non ha chiuso il procedimento o non ha adottato una delle decisioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1/2003 o al capitolo III dello stesso. |
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3. Gli Stati membri provvedono affinché le prove ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento n. 1/2003 o della disposizione corrispondente del diritto nazionale, e che non sono inammissibili ai sensi del paragrafo 1 o 2, possano essere usate nelle azioni per il risarcimento del danno solo da tale persona o dalla persona fisica e giuridica che è il suo successore legale, inclusa la persona che rileva la sua domanda. |
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) distruzione di prove pertinenti se, al momento della distruzione: |
b) distruzione di prove pertinenti; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) la parte che ha distrutto le prove era o era stata parte del procedimento di un'autorità garante della concorrenza in merito al comportamento alla base dell'azione per il risarcimento del danno, oppure |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) la parte che ha distrutto le prove sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che il giudice nazionale era stato adito per un'azione per il risarcimento del danno, e che le prove erano rilevanti per corroborare o la richiesta di risarcimento o i mezzi di difesa, oppure |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) la parte che ha distrutto le prove sapeva che le prove erano rilevanti per azioni per il risarcimento del danno pendenti o future intentate da lei o contro di lei; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni imposte dai giudici nazionali siano effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni di cui dispongono i giudici nazionali comprendono, per quanto riguarda il comportamento di una parte dell'azione per il risarcimento del danno, la possibilità di trarre conclusioni negative quali presupporre che la questione sia stata comprovata o respingere in tutto o in parte domande e eccezioni, e la possibilità di ordinare il pagamento delle spese. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto o rifiuto di rispettare l'ordine di divulgazione di un giudice o l'ordine di un giudice a tutela di informazioni riservate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima che un soggetto danneggiato abbia, o si possa ragionevolmente presumere che abbia, conoscenza: |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione inizi a decorrere dalla data più tardiva in cui un soggetto danneggiato abbia, o si possa ragionevolmente presumere che abbia, conoscenza: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima che un soggetto danneggiato abbia, o si possa ragionevolmente presumere che abbia, conoscenza: |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima che l'infrazione sia cessata e che un soggetto danneggiato abbia, o si possa ragionevolmente presumere che abbia, conoscenza: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il termine di prescrizione dovrebbe essere sufficientemente lungo da consentire un effettivo accesso alla giustizia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'impresa che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole sia responsabile, nei confronti dei soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti, solo quando tali soggetti danneggiati dimostrano di non poter ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nella situazione di cui al paragrafo 1, si ritiene che l'acquirente indiretto abbia dimostrato l'avvenuta ripercussione su di sé qualora mostri: |
Nella situazione di cui al paragrafo 1, l'acquirente indiretto dimostra l'avvenuta ripercussione su di sé qualora mostri almeno: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le norme stabilite al presente capo non pregiudicano il diritto di un soggetto danneggiato a chiedere il risarcimento per il mancato guadagno. |
1. Le norme stabilite al presente capo non pregiudicano il diritto di un soggetto danneggiato a chiedere il risarcimento per il mancato guadagno, il danno realmente subito e gli interessi decorrenti dal momento in cui il danno si è prodotto fino al versamento relativo a tale danno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) di tutti gli esiti pertinenti di cause sulla concorrenza a livello pubblico che contribuiscono a soddisfare i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un'infrazione sotto forma di cartello, si presuma che essa ha causato un pregiudizio. L'impresa autrice dell'infrazione ha il diritto di confutare tale presunzione. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un'infrazione sotto forma di cartello, si presuma che essa ha causato un pregiudizio nel mercato. L'impresa autrice dell'infrazione ha il diritto di confutare tale presunzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito di una transazione consensuale, dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha partecipato a tale procedura sia sottratta la parte di danno del coautore dell'infrazione che ha partecipato a sua volta alla procedura consensuale. I coautori dell'infrazione non partecipanti alla transazione consensuale non possono chiedere al coautore che è parte della procedura il contributo per il resto della domanda. È solo quando i coautori dell'infrazione non partecipanti alla procedura non sono in grado di pagare il danno corrispondente al resto della richiesta che il coautore che ha partecipato alla transazione consensuale può essere tenuto a pagare i danni alla parte danneggiata che è parte della transazione. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito di una transazione consensuale, dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha partecipato a tale procedura sia sottratta la parte di danno del coautore dell'infrazione che ha partecipato a sua volta alla procedura consensuale. I coautori dell'infrazione non partecipanti alla transazione consensuale non possono chiedere al coautore che è parte della procedura il contributo per il resto della domanda. È solo quando i coautori dell'infrazione non partecipanti alla procedura non sono in grado di pagare il danno corrispondente al resto della richiesta che il coautore che ha partecipato alla transazione consensuale può essere tenuto a pagare i danni alla parte danneggiata che è parte della transazione, a meno che ciò non sia espressamente escluso in virtù delle condizioni della transazione. |
PROCEDURA
Titolo |
Norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea |
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Riferimenti |
COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 1.7.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 1.7.2013 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
12.12.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Bernhard Rapkay 19.6.2013 |
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Esame in commissione |
16.12.2013 |
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Approvazione |
21.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
María Irigoyen Pérez |
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PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (9.1.2014)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
(COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD))
Relatore per parere: Olle Schmidt
BREVE MOTIVAZIONE
Dopo circa dieci anni di attenta valutazione, il relatore esprime piena soddisfazione per la proposta di direttiva giunta dalla Commissione. Al momento, ai consumatori e alle piccole e medie imprese è preclusa la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento, a loro riconosciuto dalla legislazione unionale, per i danni causati dalla violazione del diritto della concorrenza.
Per quanto concerne l'applicazione a livello privato, il relatore auspica che si introducano meccanismi di ricorso rappresentativo e collettivo. Nella sua dichiarazione di seguito alla risoluzione del Parlamento europeo (P6_TA(2009)0187), la Commissione ha concordato sulla necessità di adottare un approccio integrato in materia di ricorsi collettivi onde garantire un trattamento coerente delle richieste di risarcimento presentate nell'ambito del diritto della concorrenza dell'Unione. Misure orizzontali vincolanti per i ricorsi collettivi non sono ancora una realtà. Le azioni legali collettive consentirebbero a organismi autentici e qualificati, come ad esempio le associazioni dei consumatori o le organizzazioni professionali, di intentare azioni legali per conto del singolo attore. Il relatore chiede tuttavia che ad agire in qualità di rappresentante e prendere parte all'azione legale sia soltanto un gruppo chiaramente identificato di persone. Poiché l'identificazione deve avvenire prima che si intenti l'azione, il relatore propone di seguire un modello "opt-in". Dal momento che all'interno dell'Unione soltanto il 25% dei casi di cartelli tra imprese porta ad azioni per il risarcimento del danno, occorre fare di più per incoraggiare i consumatori a rivendicare i loro diritti.
Il relatore riconosce che le domande per i programmi di trattamento favorevole contribuiscono in grande misura a far emergere i cartelli di imprese, consentendo pertanto soprattutto la presentazione di richieste di risarcimento del danno. Tuttavia, egli non condivide la proposta della Commissione di introdurre una lista grigia di limitazioni alla divulgazione delle prove dopo la chiusura del procedimento da parte un'autorità garante della concorrenza. È opportuno che tutte le prove presentate dai richiedenti trattamento favorevole siano disciplinate dalle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 6, a prescindere dal fatto che siano state ricevute con l'istanza di trattamento favorevole o in seguito alla richiesta da parte dell'autorità garante della concorrenza.
Sebbene a volte possano emergere casi di concorrenza grazie alle segnalazioni di un informatore, non vi è un riferimento specifico a essi nella proposta della Commissione. La protezione degli informatori riguarda esclusivamente la loro identità e non le informazioni fornite: l'identità è infatti irrilevante ai fini del danno o della sua quantificazione. Oggi l'identità degli informatori è protetta dal diritto degli Stati membri. Al fine di garantire la prevedibilità e decisioni equivalenti, è opportuno che la proposta della Commissione contempli anche i dati personali.
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di far incombere al convenuto l'onere della prova, poiché, in tal modo, gli attori sarebbero facilitati nell'avanzare le loro richieste. La mancanza di prove favorirebbe infatti l'attore e rappresenterebbe un evidente vantaggio per gli acquirenti diretti. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche gli acquirenti indiretti devono godere del diritto a intentare un'azione. Le norme proposte, tuttavia, prevedono sia una presunzione di assenza che una presunzione di esistenza della ripercussione del sovrapprezzo sugli acquirenti indiretti. Tale circostanza comporterà verosimilmente richieste da parte sia degli attori diretti che di quelli indiretti. Il relatore non è favorevole a questo duplice sistema e propone che, in assenza di prove sufficienti a dimostrare la ripercussione, l'onere della prova incomba all'acquirente indiretto. In questo modo si crea un sistema a un pilastro che fornisce un chiaro orientamento ai tribunali nazionali.
Il danno subito deve essere risarcito: si tratta di un punto determinante per far sì che i cartelli di imprese si rendano conto del danno reale provocato sui mercati e ai consumatori. Per aumentare la protezione del soggetto danneggiato da una violazione del diritto della concorrenza è importante assicurare che esso possa far sentire chiaramente la propria voce in sede di procedimento giudiziario. Di conseguenza, il relatore propone che il soggetto danneggiato goda di una posizione favorevole per quanto concerne la formulazione delle stime e auspica che esse si basino sulle valutazioni effettuate da tale soggetto. In aggiunta, questo approccio disincentiverebbe ulteriormente la partecipazione a un cartello dal momento che si ridurrebbe il potere degli autori delle infrazioni nei procedimenti giudiziari.
Il rischio di dover pagare le spese processuali in caso di soccombenza può costituire un forte disincentivo per un consumatore, un'organizzazione di consumatori o un'impresa di piccole dimensioni a presentare una richiesta di risarcimento. Per aumentare la possibilità di presentare tali richieste, il relatore propone di istituire un fondo finanziato con le ammende versate nell'ambito dei casi di violazione del diritto della concorrenza. Il fondo servirebbe a sovvenzionare un primo verdetto indicativo di un'eventuale causa sulla base delle prove fornite da un potenziale attore. In tal modo si abbasserebbe la soglia per chiedere il risarcimento del danno e si ridurrebbe il numero di azioni legali non necessarie intentate dinanzi ai tribunali. Occorre infine sottolineare che andrebbe mantenuta la regola secondo cui i soccombenti sono tenuti al pagamento delle spese.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) L'applicazione a livello privato costituisce un meccanismo fondamentale ai fini dell'applicazione effettiva del diritto della concorrenza. Tuttavia, solamente le azioni legali individuali non saranno sufficienti ed è pertanto necessario consentire nella presente direttiva azioni legali collettive. |
Motivazione | |
È necessario un approccio integrato in materia di ricorsi collettivi al fine di garantire un trattamento coerente delle azioni per il risarcimento del danno, come ad esempio una normativa a tutela dei consumatori. Dato che tali misure orizzontali ancora non esistono, il relatore desidera introdurle nella presente direttiva. In considerazione del numero esiguo di azioni per il risarcimento del danno, occorre fare di più per incoraggiare i consumatori a rivendicare i loro diritti. Le azioni legali collettive renderanno i tribunali nazionali più accessibili ai consumatori. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 ter) Nel rispetto della loro prerogativa di introdurre regimi di ricorso collettivo differenti, è opportuno che gli Stati membri, in fase di definizione di un regime di questo tipo, introducano soltanto un sistema opt-in e si astengano dal prevedere il ricorso a una quota lite, la possibilità di accordare un risarcimento danni di carattere punitivo o un finanziamento da parte di terzi nel caso in cui al finanziatore sia corrisposta una remunerazione sulla base dell'accordo raggiunto o del risarcimento accordato. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Mezzi efficaci per garantire che i consumatori e le imprese ottengano un risarcimento dissuaderanno le imprese dal commettere violazioni e garantiranno un maggiore rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza. Di conseguenza, ai fini del miglioramento dell'applicazione a livello pubblico delle norme dell'Unione in materia di concorrenza, è auspicabile incoraggiare il risarcimento efficace in termini di costi, tempestivo ed efficiente delle vittime di violazioni di tali norme. La promozione del risarcimento consensuale delle vittime dovrebbe lasciare impregiudicata la necessità di armonizzare le norme degli Stati membri che disciplinano le azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme nazionali o dell'Unione in materia di concorrenza. |
Motivazione | |
È opportuno che il risarcimento del danno sia efficace in termini di costi, tempestivo ed efficiente, nell'interesse dei consumatori e delle imprese. Occorre pertanto incoraggiare una rapida composizione consensuale delle controversie, offrendo un incentivo legato alle ammende stabilite dalle autorità garanti della concorrenza, in modo da assicurare che il risarcimento sia di fatto efficace in termini di costi, tempestivo ed efficiente. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) La presente direttiva ribadisce l’acquis comunitario relativo al diritto, garantito dall’Unione, di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione può chiedere un risarcimento per la perdita effettivamente subita (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (mancato guadagno o lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi che decorrono dal momento in cui il danno si è prodotto fino all’effettivo risarcimento. Tale diritto è riconosciuto per ogni persona fisica o giuridica – consumatori, imprese e anche pubbliche autorità - a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l’impresa autrice dell’infrazione, e a prescindere dal fatto che un’autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato un’infrazione. È opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato. |
(11) La presente direttiva ribadisce l’acquis comunitario relativo al diritto, garantito dall’Unione, di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione può chiedere un risarcimento per la perdita effettivamente subita (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (mancato guadagno o lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi che decorrono dal momento in cui il danno si è prodotto fino all'effettivo risarcimento, fatta salva la tipologia di interessi riconosciuti dalla legge nazionale. Tale diritto è riconosciuto per ogni persona fisica o giuridica – consumatori, imprese e anche pubbliche autorità - a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice dell'infrazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato un'infrazione. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(11 bis) La corretta applicazione del diritto della concorrenza e l'effettivo esercizio del diritto al risarcimento sia da parte delle imprese che dei consumatori sono strettamente collegati e sono essenziali per ottenere una crescita competitiva. A tale proposito, un diritto europeo ai ricorsi collettivi contribuirà al completamento del mercato interno e allo sviluppo di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
Motivazione | |
Nel febbraio 2012 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione dal titolo "Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi", in cui chiedeva la presentazione di proposte concernenti i ricorsi collettivi, compresa una serie di principi comuni che garantissero un accesso uniforme alla giustizia attraverso i ricorsi collettivi nell'UE relativi alla violazione dei diritti dei consumatori. Un meccanismo di ricorso collettivo rafforzerebbe notevolmente l'applicazione effettiva del diritto della concorrenza e aumenterebbe la tutela dei consumatori. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) La prova è un elemento importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell’Unione. Il contenzioso in materia di antitrust è però caratterizzato da un’asimmetria delle informazioni. Occorre garantire ai soggetti danneggiati il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, per loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte dei soggetti danneggiati. I giudici nazionali possono anche ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi. Quando il giudice nazionale intende disporre la divulgazione di prove da parte della Commissione, si applicano il principio di sincera cooperazione fra l’Unione europea e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, del TUE) e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda le richieste di informazioni. |
(13) La prova è un elemento importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell’Unione. Il contenzioso in materia di antitrust è però caratterizzato da un'asimmetria delle informazioni. Occorre garantire ai soggetti danneggiati il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo da poter chiedere la divulgazione di prove da parte dei soggetti danneggiati. I giudici nazionali possono anche ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi. Quando il giudice nazionale intende disporre la divulgazione di prove da parte della Commissione, si applicano il principio di sincera cooperazione fra l’Unione europea e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, del TUE) e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda le richieste di informazioni. |
Motivazione | |
È opportuno specificare gli elementi di prova nel modo più preciso e restrittivo possibile, per evitare domande non circostanziate che potrebbero arrecare un danno considerevole all'efficienza e al buon funzionamento del mercato interno. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 bis) È importante che le informazioni fornite dai richiedenti trattamento favorevole siano protette, dal momento che ciò rafforzerà l'incentivo per i partecipanti al cartello a farsi avanti e prendere parte ai programmi di trattamento favorevole. Pertanto, è opportuno ampliare le limitazioni fissate quanto alla divulgazione delle prove da parte di un'autorità garante della concorrenza al fine di includere tutte le informazioni fornite dal richiedente trattamento favorevole, a prescindere dal fatto che le informazioni siano state fornite su iniziativa del partecipante al cartello o meno, oppure in seguito a una richiesta da parte dell'autorità garante. |
Motivazione | |
Le domande per i programmi di trattamento favorevole contribuiscono in modo decisivo a far emergere i cartelli, consentendo in tal modo soprattutto l'avvio di procedimenti giudiziari su iniziativa dei privati. È opportuno che tutte le prove presentate dai richiedenti trattamento favorevole siano disciplinate dalle disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 6, a prescindere dal fatto che siano state ricevute nell'ambito delle dichiarazioni legate ai programmi di trattamento favorevole o a seguito di una richiesta presentata dall'autorità garante della concorrenza. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Benché il ruolo dei singoli informatori sia stato finora modesto, è opportuno che la protezione di persone che forniscono informazioni sia espressamente prevista dalla presente direttiva. Soltanto i dati personali e le informazioni collegate a questi ultimi dovrebbero figurare tra le informazioni di cui i tribunali nazionali non possono chiedere in nessun momento a una parte o a un terzo la divulgazione. |
Motivazione | |
Sebbene esistano casi di concorrenza resi possibili attraverso un solo informatore, non vi è un riferimento specifico a essi nella proposta di direttiva. La protezione degli informatori riguarda esclusivamente l'identità degli stessi e non le informazioni fornite. Al fine di garantire prevedibilità e decisioni equivalenti, è opportuno che la direttiva contempli anche i dati personali. Oggi l'identità degli informatori è protetta dal diritto degli Stati membri. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) La presentazione di una domanda di risarcimento del danno, o l’avvio di un’indagine da parte di un’autorità garante della concorrenza, comporta il rischio che le imprese interessate possano distruggere od occultare prove utili ai soggetti danneggiati per comprovare la domanda di risarcimento. Onde impedire la distruzione di prove rilevanti e garantire che vengano rispettate le decisioni giudiziarie di divulgazione, i giudici devono poter applicare sanzioni sufficientemente dissuasive. Per quanto riguarda le parti del procedimento, il rischio di conclusioni sfavorevoli nel procedimento avviato per richiedere il risarcimento del danno può essere una sanzione particolarmente efficace e può evitare ritardi. Dovrebbero essere disponibili sanzioni anche per l’inosservanza degli obblighi di tutelare le informazioni riservate e per l’utilizzo abusivo di informazioni ottenute attraverso la divulgazione. Analogamente, occorre prevedere sanzioni nel caso di utilizzo abusivo, in un'azione per il risarcimento del danno, di informazioni ottenute tramite l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio del diritto di difesa in relazione ad indagini di detta autorità. |
(24) La presentazione di una domanda di risarcimento del danno, o l’avvio di un’indagine da parte di un’autorità garante della concorrenza, comporta il rischio che le imprese interessate possano distruggere od occultare prove utili ai soggetti danneggiati per comprovare la domanda di risarcimento. Onde impedire la distruzione di prove rilevanti e garantire che vengano rispettate le decisioni giudiziarie di divulgazione, i giudici devono applicare sanzioni sufficientemente e realmente dissuasive. Per quanto riguarda le parti del procedimento, il rischio di conclusioni sfavorevoli nel procedimento avviato per richiedere il risarcimento del danno può essere una sanzione particolarmente efficace e può evitare ritardi. Dovrebbero essere disponibili sanzioni anche per l’inosservanza degli obblighi di tutelare le informazioni riservate e per l’utilizzo abusivo di informazioni ottenute attraverso la divulgazione. Analogamente, occorre prevedere sanzioni nel caso di utilizzo abusivo, in un'azione per il risarcimento del danno, di informazioni ottenute tramite l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio del diritto di difesa in relazione ad indagini di detta autorità. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Le imprese che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole svolgono un ruolo determinante nell'individuazione delle infrazioni commesse sotto forma di intese segrete e nella loro cessazione, permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione fosse continuata. Occorre quindi prevedere delle disposizioni che proteggano da un'esposizione ingiustificata alle richieste di risarcimento le imprese che hanno ottenuto da un'autorità garante della concorrenza un'immunità dalle ammende nel quadro di un programma di trattamento favorevole – tenendo presente che per i beneficiari dell'immunità le decisioni delle autorità garanti della concorrenza che constatano un'infrazione possono diventare definitive prima che per altre imprese non beneficiarie dell'immunità. È quindi opportuno che il beneficiario dell'immunità sia in linea di principio sollevato dalla responsabilità in solido per quanto riguarda la totalità del danno, e che il suo contributo non superi l'ammontare del danno causato ai suoi propri acquirenti diretti o indiretti o, nel caso di un cartello di acquisti, ai suoi fornitori diretti o indiretti. Nella misura in cui un cartello ha danneggiato soggetti diversi dai clienti/fornitori delle imprese autrici dell''infrazione, il contributo del beneficiario dell'immunità non dovrebbe superare l'importo corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato dal cartello. Questa quota va determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per definire i contributi fra le imprese autrici dell'infrazione (cfr. sopra, considerando 27). Il beneficiario dell'immunità dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si trovino nell'impossibilità di ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese autrici dell'infrazione. |
(28) Le imprese che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole svolgono un ruolo determinante nell'individuazione degli accordi, delle decisioni o delle pratiche anticoncorrenziali e nella loro cessazione, permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione fosse continuata. Occorre quindi prevedere delle disposizioni che proteggano da un'esposizione ingiustificata alle richieste di risarcimento le imprese che hanno ottenuto da un'autorità garante della concorrenza un'immunità dalle ammende nel quadro di un programma di trattamento favorevole – tenendo presente che per i beneficiari dell'immunità le decisioni delle autorità garanti della concorrenza che constatano un'infrazione possono diventare definitive prima che per altre imprese non beneficiarie dell'immunità. È quindi opportuno che il beneficiario dell'immunità sia in linea di principio sollevato dalla responsabilità in solido per quanto riguarda la totalità del danno, e che il suo contributo non superi l'ammontare del danno causato ai suoi propri acquirenti diretti o indiretti o, nel caso di un cartello di acquisti, ai suoi fornitori diretti o indiretti. Nella misura in cui un cartello ha danneggiato soggetti diversi dai clienti/fornitori delle imprese autrici dell''infrazione, il contributo del beneficiario dell'immunità non dovrebbe superare l'importo corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato dal cartello. Questa quota va determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per definire i contributi fra le imprese autrici dell'infrazione (cfr. sopra, considerando 27). Il beneficiario dell'immunità dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si trovino nell'impossibilità di ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese autrici dell'infrazione. |
Motivazione | |
Il termine scelto è eccessivamente restrittivo e non terrebbe conto delle realtà del mercato interno. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Tuttavia, in una situazione in cui il sovrapprezzo venga trasferito su persone per le quali è giuridicamente impossibile chiedere un risarcimento, non è opportuno consentire all'impresa autrice dell'infrazione di invocare l'eccezione del trasferimento, poiché questo la solleverebbe dalla responsabilità per il danno che ha causato. Quando, in un dato caso, viene invocata l'eccezione del trasferimento, la giurisdizione adita dovrebbe valutare se le persone su cui si afferma essersi ripercosso il sovrapprezzo sono in grado, dal punto di vista giuridico, di chiedere un risarcimento. Se gli acquirenti indiretti possono farlo, le norme nazionali relative al nesso di causalità (comprese le norme sulla prevedibilità e la distanza), applicate conformemente ai principi del diritto dell'Unione, possono comportare per certe persone (ad es. a un livello della catena di commercializzazione che è distante dall'infrazione) l'impossibilità giuridica di chiedere il risarcimento in un dato caso. Il giudice valuta nel merito l'eccezione del trasferimento solo dopo aver accertato che la persona su cui si afferma essersi ripercosso il sovrapprezzo è giuridicamente in grado di chiedere il risarcimento. |
soppresso |
Motivazione | |
Considerando soppresso a seguito delle modifiche all'articolo 12, paragrafo 2. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un pregiudizio a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l'entità del danno ai fini dell'ottenimento del risarcimento. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust è un processo che richiede l'analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l'applicazione di modelli economici complessi. È spesso molto costosa e i soggetti danneggiati possono incontrare difficoltà nell'ottenere i dati necessari a comprovare le loro richieste. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust può quindi costituire una considerevole barriera che impedisce ai soggetti danneggiati di ottenere una riparazione per il danno subito. |
(34) Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un pregiudizio a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l'entità del danno ai fini dell'ottenimento del risarcimento. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust è un processo che richiede l'analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l'applicazione di modelli economici complessi. È spesso molto costosa e i soggetti danneggiati possono incontrare difficoltà nell'ottenere i dati necessari a comprovare le loro richieste. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust può quindi costituire una considerevole barriera che impedisce ai soggetti danneggiati di ottenere una riparazione per il danno subito. Il procedimento di quantificazione del danno può variare tra le diverse giurisdizioni nazionali. Al fine di garantire chiarezza delle norme e prevedibilità, la Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti a livello di Unione. |
Motivazione | |
Al fine di garantire l'efficacia e l'armonizzazione delle decisioni adottate dai tribunali nazionali per quanto concerne le azioni per il risarcimento del danno in seguito a violazioni del diritto della concorrenza, la Commissione dovrebbe fornire ulteriori orientamenti a livello di Unione in merito alla quantificazione del danno. Ciò andrebbe a semplificare il difficile procedimento per la valutazione del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza e migliorerebbe la prevedibilità e l'armonizzazione della procedura. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Per rimediare all'asimmetria delle informazioni e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno causato dalla violazione delle norme antitrust e per garantire l'efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che un'infrazione sotto forma di cartello causi effettivamente un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, ciò significa che il cartello può aver causato un aumento dei prezzi o può aver impedito un loro calo che si sarebbe invece verificato in assenza dell'infrazione. L'impresa autrice dell'infrazione deve avere il diritto di confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l'asimmetria delle informazioni e rende più difficile per il soggetto danneggiato ottenere le prove necessarie per dimostrare il pregiudizio subito. |
(35) Per rimediare all'asimmetria delle informazioni e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno causato dalla violazione delle norme antitrust e per garantire l'efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che un'infrazione sotto forma di cartello causi effettivamente un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, ciò significa che il cartello può aver causato un aumento dei prezzi o può aver impedito un loro calo che si sarebbe invece verificato in assenza dell'infrazione. L'impresa autrice dell'infrazione deve avere il diritto di confutare questa presunzione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ai giudici nazionali sia conferita la facoltà di stimare l'ammontare del danno tenendo conto delle prove presentate dalle parti. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) In mancanza di norme dell'Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e alle giurisdizioni nazionali stabilire quali condizioni il soggetto danneggiato deve osservare nel dimostrare l'ammontare del danno subito, con quale grado di precisione deve provarne l'entità, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il non rispettare pienamente le condizioni stabilite. Queste condizioni nazionali non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento sancito dall'Unione (principio di efficacia). Occorre a tale proposito tenere conto di ogni asimmetria nelle informazioni fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l'andamento del mercato in questione in assenza dell'infrazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno conferire alle giurisdizioni nazionali il potere di valutare il danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza. |
(36) In mancanza di norme dell'Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e alle giurisdizioni nazionali stabilire quali condizioni il soggetto danneggiato deve osservare nel dimostrare l'ammontare del danno subito, con quale grado di precisione deve provarne l'entità, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il non rispettare pienamente le condizioni stabilite. Queste condizioni nazionali non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento sancito dall'Unione (principio di efficacia). Occorre a tale proposito tenere conto di ogni asimmetria nelle informazioni fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l'andamento del mercato in questione in assenza dell'infrazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno conferire alle giurisdizioni nazionali il potere di valutare il danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza. Nell'ambito di tale valutazione è opportuno prestare attenzione alla stima del danno dei soggetti danneggiati. |
Motivazione | |
Per aumentare la protezione del soggetto danneggiato da una violazione del diritto della concorrenza è importante assicurare che esso possa far sentire chiaramente la propria voce in sede di procedimento giudiziario. Mettendo in rilievo la stima del danno del soggetto danneggiato si garantisce la tutela della parte più debole. In aggiunta, ciò disincentiva ulteriormente la partecipazione a un cartello, dal momento che si riduce il potere degli autori delle infrazioni nei procedimenti giudiziari. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) I soggetti danneggiati e le imprese autrici dell'infrazione devono essere incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle controversie, come le composizioni stragiudiziali, l'arbitrato e la mediazione. Quando è possibile, la composizione consensuale delle controversie dovrebbe interessare quante più parti danneggiate possibili e quante più possibili imprese autrici delle infrazioni. Le disposizioni della presente direttiva sulla composizione consensuale delle controversie sono pertanto volte a facilitare il ricorso a tali meccanismi e ad aumentarne l'efficacia. |
(37) I tribunali nazionali sono spesso sottoposti a un carico eccessivo e le azioni per il risarcimento del danno possono rappresentare un processo che richiede tempo. I soggetti danneggiati e le imprese autrici dell'infrazione devono pertanto essere incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle controversie, come le composizioni stragiudiziali, l'arbitrato e la mediazione. Quando è possibile, la composizione consensuale delle controversie dovrebbe interessare quante più parti danneggiate possibili e quante più possibili imprese autrici delle infrazioni. Dal momento che le azioni legali individuali potrebbero non essere sufficienti, è opportuno che nella presente direttiva figurino esplicitamente le azioni legali collettive intentate da organismi autentici e qualificati, come ad esempio le associazioni dei consumatori o le organizzazioni professionali che agiscono per conto del singolo attore. |
Motivazione | |
Le azioni collettive consentirebbero a organismi autentici e qualificati, come ad esempio le associazioni dei consumatori o le organizzazioni professionali, di intentare azioni legali per conto del singolo attore. Tuttavia, solo un gruppo chiaramente identificato di persone dovrebbe essere in grado di agire in qualità di rappresentante e prendere parte al ricorso. L'identificazione deve avvenire prima dell'avvio della causa, per cui il relatore propone di seguire un modello "opt-in". | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 41 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(41 bis) Le spese per le procedure legali non dovrebbero dissuadere gli attori dal presentare ricorsi fondati dinanzi ai tribunali. È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire ai soggetti danneggiati di accedere a strumenti finanziari per chiedere il risarcimento dei danni. Ciò può avvenire mediante un fondo finanziato con le ammende pagate dagli autori delle infrazioni. |
Motivazione | |
Il rischio di dover pagare le spese processuali può rappresentare un grave disincentivo per un consumatore, un'organizzazione di consumatori o un'impresa di piccole dimensioni a presentare una richiesta di risarcimento. Un fondo finanziato con le ammende pagate nel quadro di precedenti casi di violazione del diritto della concorrenza aumenterebbe le possibilità di presentare richieste di risarcimento. Il fondo servirebbe a sovvenzionare un primo verdetto indicativo di un'eventuale causa sulla base delle prove fornite da un potenziale attore. Occorre infine sottolineare che va mantenuta la regola secondo cui i soccombenti sono tenuti al pagamento delle spese. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale deve poter chiedere il pieno risarcimento per tale pregiudizio. |
1. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale deve poter chiedere il pieno risarcimento per tale pregiudizio, fatti salvi gli eventuali requisiti del diritto nazionale per stabilire le responsabilità. |
Motivazione | |
Ai fini della richiesta di risarcimento è necessario soddisfare i requisiti del diritto nazionale per stabilire le responsabilità. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché sia escluso il risarcimento eccessivo. |
Motivazione | |
È opportuno impedire che si giunga a un risarcimento eccessivo, dal momento che ciò nuocerebbe all'uniformità delle condizioni nel mercato interno. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti danneggiati possano effettivamente esercitare il diritto di chiedere il risarcimento del danno. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti danneggiati possano effettivamente esercitare il diritto di chiedere il risarcimento del danno e ottenere l'effettiva esecuzione dei ricorsi. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. "azione per il risarcimento del danno": un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui un soggetto danneggiato adisce un giudice nazionale per una domanda di risarcimento del danno; l'espressione può anche designare, qualora il diritto nazionale preveda questa possibilità, un'azione con cui una persona che agisce per conto di uno o più soggetti danneggiati adisce il giudice nazionale per una domanda di risarcimento del danno; |
3. "azione per il risarcimento del danno": un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui un soggetto danneggiato adisce, individualmente o in solido, un giudice nazionale per una domanda di risarcimento del danno; l'espressione designa anche un'azione con cui una persona che agisce per conto di uno o più soggetti danneggiati adisce il giudice nazionale per una domanda di risarcimento del danno. Il diritto nazionale prevede questa possibilità, soprattutto in relazione ai ricorsi collettivi. In fase di definizione di un regime di ricorso collettivo, gli Stati membri possono solamente introdurre un sistema opt-in e astenersi dal prevedere il ricorso a una quota lite, la possibilità di accordare un risarcimento danni di carattere punitivo o un finanziamento da parte di terzi nel caso in cui al finanziatore sia corrisposta una remunerazione sulla base dell'accordo raggiunto o del risarcimento accordato; |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. "ricorso collettivo": i) il meccanismo giuridico che offre la possibilità a due o più persone fisiche o giuridiche di agire collettivamente, o a un’organizzazione legittimata di intentare un’azione rappresentativa, per ottenere la cessazione di un comportamento illecito (ricorso collettivo di natura inibitoria); ii) il meccanismo giuridico che offre la possibilità a due o più persone fisiche o giuridiche, che pretendano di aver subito un pregiudizio in una situazione di danno collettivo, di agire collettivamente, o a un'organizzazione legittimata di intentare un'azione rappresentativa per ottenere il risarcimento del danno (ricorso collettivo di natura risarcitoria); |
Motivazione | |
Nel febbraio 2012 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione dal titolo "Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi", in cui chiedeva la presentazione di proposte concernenti i ricorsi collettivi, compresa una serie di principi comuni che garantissero un accesso uniforme alla giustizia attraverso i ricorsi collettivi nell'UE relativi alla violazione dei diritti dei consumatori. Un meccanismo di ricorso collettivo rafforzerebbe l'applicazione del diritto della concorrenza e la tutela dei consumatori. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
13. "programma di trattamento favorevole": programma in base al quale un partecipante ad un'intesa segreta, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora ad un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente gli elementi di sua conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno e ricevendo in cambio l'immunità dalle ammende irrogate al cartello o una loro riduzione; |
13. "programma di trattamento favorevole": programma in base al quale un partecipante ad accordi, decisioni o pratiche anticoncorrenziali, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte in tali accordi, decisioni o pratiche, collabora ad un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente gli elementi di sua conoscenza degli accordi, delle decisioni o delle pratiche e il ruolo svolto al loro interno e ricevendo in cambio l'immunità dalle ammende irrogate per gli accordi, le decisioni o le pratiche o una loro riduzione; |
Motivazione | |
Il termine scelto è eccessivamente restrittivo e non terrebbe conto delle realtà del mercato interno. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – punto 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
17. "transazione consensuale": un accordo in base al quale il risarcimento è pagato a seguito di una composizione consensuale delle controversie. |
17. "transazione consensuale": un accordo in base al quale il risarcimento è pagato a seguito di una composizione consensuale delle controversie, compreso un accordo secondo il quale un'impresa si impegna a pagare i danni alle vittime di violazioni delle norme in materia di concorrenza attraverso un fondo garantito per il risarcimento. |
Motivazione | |
La possibilità di creare un fondo garantito per il risarcimento consolida il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) abbia dimostrato che le prove di cui l’altra parte o terzi hanno il controllo sono pertinenti per dimostrare la fondatezza della sua domanda o degli argomenti eccepiti in propria difesa, e |
a) abbia indicato le prove di cui l’altra parte o terzi hanno il controllo e che sono pertinenti per dimostrare la fondatezza della sua domanda o degli argomenti eccepiti in propria difesa; |
Motivazione | |
La Commissione europea indica nella motivazione della proposta legislativa che le domande di divulgazione globale di documenti dovrebbero di norma essere considerate sproporzionate e non conformi all'obbligo della parte richiedente di specificare le prove o le categorie di prova il più precisamente e rigorosamente possibile. Al fine di evitare domande non circostanziate, è necessario specificare le prove o le categorie di prova il più precisamente e rigorosamente possibile. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) abbia dimostrato di perseguire la richiesta di divulgazione delle prove ai fini di un'azione identificata di risarcimento del danno che è stata avviata dinanzi a un tribunale nazionale nell'Unione; nonché |
Motivazione | |
L'articolo 5 non fornisce orientamenti in relazione alle richieste di divulgazione delle prove provenienti da paesi terzi. Tuttavia, le prove relative ad accordi o intese anticoncorrenziali a livello di UE non devono essere utilizzati quali surrogato per azioni (di gruppo) intentate al di fuori della giurisdizione dell'UE. L'emendamento è finalizzato ad affrontare la questione adeguatamente e a evitare un effetto simile. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di parti specifiche di tali prove o categorie delle stesse, definendole nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili. |
Motivazione | |
La Commissione europea indica nella motivazione della proposta legislativa che le domande di divulgazione globale di documenti dovrebbero di norma essere considerate sproporzionate e non conformi all'obbligo della parte richiedente di specificare le prove o le categorie di prova il più precisamente e rigorosamente possibile. Al fine di evitare domande non circostanziate, è necessario specificare le prove o le categorie di prova il più precisamente e rigorosamente possibile. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di terzi interessati. In particolare: |
3. Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato e relativo a un'azione per il risarcimento del danno intentata nell'Unione. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi pubblici in questione e gli interessi legittimi di tutti i privati interessati. In particolare: |
Motivazione | |
Per assicurare condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno, è molto importante salvaguardare, in misura sufficiente, gli incentivi al programma di trattamento favorevole. I programmi di trattamento favorevole costituiscono lo strumento più efficace per individuare gli accordi anticoncorrenziali. Se i comportamenti anticoncorrenziali individuati sono scarsi o assenti, alla fine non vi saranno soggetti danneggiati da risarcire. Di conseguenza, è necessario proteggere i documenti presentati da chi richiede il trattamento favorevole poiché la mera protezione sarebbe incompatibile con il diritto primario (Donau Chemie). | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) la necessità di salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblico del diritto in materia di concorrenza, con particolare riguardo ai rischi che la divulgazione dei documenti potrebbe comportare per: |
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i) i programmi di trattamento favorevole condotti dalle autorità garanti della concorrenza; |
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ii) le procedure di transazione eseguite dalle autorità garanti della concorrenza; |
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iii) le procedure decisionali interne a un'autorità garante della concorrenza e nell'ambito della rete europea della concorrenza; |
Motivazione | |
Per assicurare condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno, è molto importante salvaguardare, in misura sufficiente, gli incentivi al programma di trattamento favorevole. I programmi di trattamento favorevole costituiscono lo strumento più efficace per individuare gli accordi anticoncorrenziali. Se i comportamenti anticoncorrenziali individuati sono scarsi o assenti, alla fine non vi saranno soggetti danneggiati da risarcire. Tale aspetto deve essere valutato dai giudizi nazionali quando emettono un ordine di divulgazione. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelare il più possibile le informazioni riservate da ogni uso improprio, garantendo nel contempo che le prove pertinenti che contengono tali informazioni siano disponibili nelle azioni per il risarcimento del danno. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelare il più possibile le informazioni riservate da ogni uso improprio, garantendo nel contempo che le prove pertinenti che contengono tali informazioni siano disponibili nelle azioni per il risarcimento del danno all'interno dell'Unione. L'interesse delle imprese a evitare azioni per il risarcimento del danno a seguito di una violazione non costituisce un interesse commerciale da tutelare. |
Motivazione | |
L'interesse a evitare azioni per il risarcimento del danno a seguito di una violazione delle norme sulla concorrenza non costituisce un interesse commerciale da tutelare, dal momento che sarebbe in diretto contrasto con il diritto effettivo al risarcimento (cfr. CDC Hydrogen Peroxide/Commissione (T-437/08)). | |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Fermi restando l'obbligo di cui al paragrafo 4 e i limiti fissati all'articolo 6, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre norme che prevedono un sistema di divulgazione più ampia delle prove. |
soppresso |
Motivazione | |
Per assicurare condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno, è molto importante salvaguardare, in misura sufficiente, gli incentivi al programma di trattamento favorevole. I programmi di trattamento favorevole costituiscono lo strumento più efficace per individuare gli accordi anticoncorrenziali. Se i comportamenti anticoncorrenziali individuati sono scarsi o assenti, alla fine non vi saranno soggetti danneggiati da risarcire. Occorre garantire i medesimi livelli di protezione onde preservare l'efficacia del programma di trattamento favorevole. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) dichiarazioni ufficiali di imprese legate a un programma di trattamento favorevole, e |
a) tutti i documenti nuovi a carico forniti da un richiedente trattamento favorevole, e |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Segnalazione |
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1. Chiunque abbia una ragione valida per ritenere che una persona abbia commesso o intenda commettere un reato ai sensi della presente direttiva può comunicare all'autorità garante della concorrenza i dettagli della questione e può chiedere che i dati sulla sua identità non vengano rivelati rispetto alla notifica. |
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2. L'autorità garante della concorrenza tiene segreta l'identità della persona che ha informato l'autorità stessa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e a cui è stata garantita la riservatezza. |
Motivazione | |
Al fine di incoraggiare il pubblico a fornire informazioni alle autorità garanti della concorrenza, la presente direttiva dovrebbe prevedere esplicitamente la protezione dell'identità dell'informatore. Anche se le informazioni fornite non costituiscono una prova sufficiente in caso di cartello, l'autorità garante della concorrenza potrà avviare un'indagine. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano applicare sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro rappresentanti legali in caso di: |
1. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali applichino efficacemente sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro rappresentanti legali in caso di: |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) la parte che ha distrutto le prove sapeva che le prove erano rilevanti per azioni per il risarcimento del danno pendenti o future intentate da lei o contro di lei; |
iii) la parte che ha distrutto le prove sapeva o avrebbe potuto ragionevolmente dedurre che le prove erano rilevanti per azioni per il risarcimento del danno pendenti o future intentate da lei o contro di lei; |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando i giudici nazionali si pronunciano, nel contesto di azioni per il risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza, su accordi, decisioni e pratiche che sono già oggetto di una decisione definitiva relativa ad un’infrazione adottata da un’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso, gli Stati membri provvedono affinché tali giurisdizioni non possano prendere decisioni che siano in contrasto con tale constatazione di un'infrazione. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 267 del trattato. |
Quando i giudici nazionali si pronunciano, nel contesto di azioni per il risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza, su accordi, decisioni e pratiche che sono già oggetto di una decisione definitiva relativa ad un’infrazione adottata da un’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso, gli Stati membri provvedono affinché tali giurisdizioni non possano prendere decisioni che siano in contrasto con tale constatazione di un'infrazione. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 267 del trattato, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nonché i diritti della difesa di cui agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e il diritto a un equo processo a norma dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Di conseguenza, le decisioni emesse dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dai giudici competenti in materia di concorrenza sono vincolanti purché non vi siano errori manifesti nell'indagine e purché siano stati rispettati i diritti della difesa. |
Motivazione | |
Per assicurare i diritti della difesa dei consumatori e delle imprese, l'effetto vincolante non si applica se tali diritti non sono stati rispettati. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) della qualifica di tale comportamento come una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale; |
ii) di fatti che qualificano tale comportamento come una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale; |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o del suo procedimento rispetto all’infrazione cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione finisce al più presto un anno dopo che la decisione relativa a un’infrazione è diventata definitiva o i procedimenti sono stati chiusi. |
5. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o del suo procedimento rispetto all’infrazione cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione finisce al più presto due anni dopo che la decisione relativa a un'infrazione è diventata definitiva o i procedimenti sono stati chiusi. |
Motivazione | |
Alla luce della complessa natura economica e delle difficoltà di presentare tempestivamente richiesta di risarcimento per i danni derivanti da comportamenti anticoncorrenziali, viste anche le asimmetrie informative, specialmente per i consumatori, è opportuno prorogare il periodo di sospensione di un anno, al fine di garantire effettivamente il diritto degli attori al pieno risarcimento. | |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le azioni per il risarcimento del danno sono avviate entro 10 anni dall'evento che vi ha dato origine. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita. |
Motivazione | |
Occorre chiarire che i giudici nazionali hanno la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita al fine di porre rimedio a problemi quali l'asimmetria informativa. | |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nella misura in cui il sovrapprezzo è stato trasferito su persone situate al livello successivo della catena di commercializzazione e che si trovano nell’impossibilità giuridica di chiedere un risarcimento per il danno subito, il convenuto non può invocare il mezzo di difesa di cui al paragrafo precedente. |
soppresso |
Motivazione | |
È difficile stabilire una definizione di "impossibilità giuridica". Inoltre, gli ostacoli giuridici che renderebbero agli acquirenti indiretti giuridicamente impossibile chiedere un risarcimento del danno subito costituirebbero una violazione secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (cfr. Courage e Crehan; Manfredi) e non dovrebbero sussistere. La formulazione proposta può far sì che il risarcimento sia concesso agli attori che non hanno subito un danno e/o che vi sia un risarcimento in eccesso. | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché i giudici abbiano la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita. |
Gli Stati membri provvedono affinché i giudici abbiano la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita. I giudici sono coadiuvati da orientamenti chiari, semplici e completi forniti dalla Commissione. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di evitare che per effetto di azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di commercializzazione si determinino obbligazioni solidali da parte dell'autore dell'infrazione, gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia dimostrato il trasferimento, totale o parziale, di un sovrapprezzo, i giudici nazionali aditi per un'azione per il risarcimento del danno non possano attribuire danni all'attore per detta parte di sovrapprezzo. Il giudice ha facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata subita dagli acquirenti diretti o indiretti. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un’infrazione sotto forma di cartello, si presuma che essa ha causato un pregiudizio. L’impresa autrice dell’infrazione ha il diritto di confutare tale presunzione. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un’infrazione sotto forma di cartello, si presuma che essa ha causato un pregiudizio. L’impresa autrice dell’infrazione ha il diritto di confutare tale presunzione. Gli Stati membri provvedono affinché ai giudici nazionali si conferisca la facoltà di valutare l’ammontare del danno. |
2. Gli Stati membri garantiscono che l’onere e il livello della prova e l’accertamento dei fatti richiesti per la quantificazione del danno non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile, per il soggetto danneggiato, l’esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché ai giudici si conferisca la facoltà di valutare l’ammontare del danno. |
2. Gli Stati membri garantiscono che l’onere e il livello della prova e l’accertamento dei fatti richiesti per la quantificazione del danno non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile, per il soggetto danneggiato, l’esercizio del diritto al risarcimento. |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità garanti della concorrenza facenti parte della rete delle autorità pubbliche che applicano le norme dell'Unione in materia di concorrenza possano sospendere il procedimento se le parti di detto procedimento partecipano a una composizione consensuale delle controversie riguardante la richiesta per il risarcimento del danno. |
Motivazione | |
È opportuno che il risarcimento del danno sia efficace in termini di costi, tempestivo ed efficiente, nell'interesse dei consumatori e delle imprese. Occorre pertanto incoraggiare una rapida composizione consensuale delle controversie, offrendo un incentivo legato alle ammende fissate dalle autorità garanti della concorrenza, in modo da assicurare che il risarcimento sia di fatto efficace in termini di costi, tempestivo ed efficiente. Se giudica adeguato e lecito il risarcimento versato, l'autorità garante della concorrenza ne deve tenere conto nel momento in cui stabilisce la sanzione. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione riesamina la presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro [… ]. [5 anni dopo la data stabilita come scadenza per il recepimento della presente direttiva.] |
La Commissione riesamina la presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro [… ]. [5 anni dopo la data stabilita come scadenza per il recepimento della presente direttiva.] |
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La relazione è accompagnata da una valutazione post-attuazione coerente del funzionamento dei meccanismi di ricorso collettivo e dei meccanismi ADR collettivi in materia di concorrenza, compresa una valutazione specifica dell'importanza di estendere l'applicazione di tali meccanismi anche ad altri settori o di introdurre un meccanismo simile a livello dell'UE, per garantire l'effettiva protezione dei consumatori e il funzionamento equilibrato del mercato interno. |
PROCEDURA
Titolo |
Norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea |
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Riferimenti |
COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 1.7.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 1.7.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Olle Schmidt 9.7.2013 |
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Esame in commissione |
14.10.2013 |
27.11.2013 |
16.12.2013 |
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Approvazione |
17.12.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Vicente Miguel Garcés Ramón, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Luis Manuel Capoulas Santos |
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PROCEDURA
Titolo |
Norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea |
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Riferimenti |
COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
11.6.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 1.7.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 1.7.2013 |
IMCO 1.7.2013 |
JURI 1.7.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 8.7.2013 |
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Commissioni associate Annuncio in Aula |
JURI 12.12.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Andreas Schwab 18.6.2013 |
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Esame in commissione |
17.10.2013 |
25.11.2013 |
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Approvazione |
27.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 3 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pervenche Berès, Zdravka Bušić, Sari Essayah, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Andreas Schwab |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Alejandro Cercas, António Fernando Correia de Campos, Jürgen Creutzmann, Andrew Duff, Richard Howitt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Verónica Lope Fontagné, George Lyon, Emma McClarkin, Evelyn Regner, Alda Sousa, Alf Svensson |
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Deposito |
4.2.2014 |
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