RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio

7.2.2014 - (COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedura : 2013/0091(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0096/2014
Testi presentati :
A7-0096/2014
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0173),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0094/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0096/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che le disposizioni del punto 31 dell'Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[1] si applicano all'estensione del mandato di Europol; evidenzia che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale estensione non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

3.  chiede alla Commissione, non appena il regolamento sarà concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di tener pienamente conto dell'accordo al fine di rispondere alle esigenze relative al bilancio e al personale di Europol, nonché ai suoi nuovi compiti, in particolare per quanto concerne il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3), in conformità del paragrafo 42 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga la decisione 2009/371/GAI del Consiglio

Motivazione

Per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL. Benché rientrino entrambe nel settore della polizia, le due agenzie hanno obiettivi e compiti molto diversi in materia di cooperazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea. Tale spiegazione si applica a tutti i successivi emendamenti di soppressione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88 e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 88,

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L’articolo 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che Europol sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. È pertanto necessario sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi le modalità del controllo parlamentare.

(2) L’articolo 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che Europol sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, conformemente all'articolo 12 , lettera c), del trattato sull'Unione europea e all'articolo 9 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, al fine di rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini europei. È pertanto opportuno sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi le modalità del controllo parlamentare.

Motivazione

È importante evidenziare gli obiettivi specifici del controllo parlamentare di Europol. L'articolo 12 del TUE fa riferimento al contributo attivo dei parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione e il protocollo n. 1, in particolare l'articolo 9, stabilisce che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione della cooperazione interparlamentare in seno all'Unione. Occorre menzionare entrambi gli articoli, come diritto primario europeo in materia di cooperazione interparlamentare.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L’Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita con decisione 2005/681/GAI del Consiglio per facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea.

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il “Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” ha invitato Europol a evolversi e diventare “il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge”. A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è necessario potenziare ulteriormente l’efficacia di Europol sul piano operativo. Il programma di Stoccolma fissa inoltre l’obiettivo di creare un’autentica cultura europea in materia di applicazione della legge istituendo programmi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i professionisti preposti all’azione di contrasto a livello nazionale e dell’Unione.

(4) Il “Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” ha invitato Europol a evolversi e diventare “il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge”. A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è opportuno potenziare ulteriormente l’efficacia di Europol sul piano operativo.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell’Unione e la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è necessario provvedere affinché Europol possa sostenere maggiormente gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali su scala europea. Tale necessità è stata ribadita nelle valutazioni delle decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI.

(5) Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell’Unione e la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è opportuno provvedere affinché Europol possa sostenere maggiormente gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali su scala europea. Tale necessità è stata ribadita nella valutazione della decisione 2009/371/GAI.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Dati i collegamenti tra i compiti di Europol e di CEPOL, l’integrazione e la razionalizzazione delle funzioni delle due agenzie faranno aumentare l’efficacia dell’attività operativa, la pertinenza della formazione e l’efficienza della cooperazione di polizia dell’Unione.

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È pertanto opportuno abrogare le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI e sostituirle con il presente regolamento, che si basa sugli insegnamenti tratti dall’attuazione di entrambe le decisioni. L’Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituirà e assumerà le funzioni di Europol e di CEPOL istituiti con le due decisioni abrogate.

(7) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/371/GAI e sostituirla con il presente regolamento, che si basa sugli insegnamenti tratti dall'attuazione della suddetta decisione. L'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituirà e assumerà le funzioni di Europol istituito con la decisione abrogata.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Poiché la criminalità spesso opera attraverso le frontiere interne, è necessario che Europol sostenga e potenzi l’azione degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo è una delle minacce più gravi per la sicurezza dell’Unione, occorre che Europol aiuti gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell’Unione europea, è inoltre necessario che Europol sostenga e potenzi l’azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell’Unione e fornisca altresì sostegno nella prevenzione e lotta contro i reati connessi, commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente, di agevolare o compiere tali atti o di assicurarne l’impunità.

(8) È opportuno che Europol sostenga e potenzi l'azione degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Unione, è auspicabile che Europol aiuti gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell’Unione europea, è inoltre auspicabile che Europol sostenga e potenzi l’azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell’Unione e fornisca altresì sostegno nella prevenzione e lotta contro i reati connessi, commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente, di agevolare o compiere tali atti o di assicurarne l’impunità.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Occorre che Europol garantisca una formazione qualitativamente migliore, strutturata e coerente per i funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado, in un quadro chiaro, conformemente alle esigenze di formazione individuate.

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È opportuno che Europol possa chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini in casi specifici in cui la cooperazione transfrontaliera apporti un valore aggiunto. Europol deve informare Eurojust di tali richieste.

(10) È opportuno che Europol possa chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini in casi specifici in cui la cooperazione transfrontaliera apporti un valore aggiunto. Europol dovrebbe informare Eurojust di tali richieste. Europol dovrebbe motivare la richiesta.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Europol dovrebbe tenere un registro relativo alla collaborazione a operazioni condotte da squadre investigative comuni intese a combattere le attività criminali rientranti nelle sue competenze.

 

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Ogniqualvolta si avvia una collaborazione tra Europol e gli Stati membri in relazione a un'indagine specifica, è opportuno definire disposizioni precise tra Europol e gli Stati membri coinvolti al fine di stabilire i compiti specifici da espletare, il livello di partecipazione ai procedimenti d'inchiesta o giudiziari degli Stati membri, nonché la ripartizione delle responsabilità e il diritto applicabile ai fini del controllo giurisdizionale.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per aumentare l’efficacia di Europol quale punto nodale dello scambio di informazioni nell’Unione, occorre fissare il preciso obbligo per gli Stati membri di fornirgli i dati che gli sono necessari per raggiungere i suoi obiettivi. Nell’adempiere a tale obbligo gli Stati membri devono fare particolare attenzione a fornire dati pertinenti alla lotta contro le forme di criminalità considerate priorità strategiche e operative negli strumenti politici pertinenti dell’Unione. Occorre inoltre che gli Stati membri trasmettano a Europol una copia delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri a livello bilaterale e multilaterale in merito a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. Parallelamente, è necessario che Europol aumenti il sostegno agli Stati membri, in modo da rafforzare la cooperazione reciproca e la condivisione di informazioni. Occorre che Europol presenti a tutte le istituzioni dell’Unione e ai Parlamenti nazionali una relazione annuale sulla quantità di informazioni che i singoli Stati membri gli hanno fornito.

(11) Per aumentare l’efficacia di Europol quale punto nodale dello scambio di informazioni nell’Unione, è opportuno fissare il preciso obbligo per gli Stati membri di fornirgli i dati che gli sono necessari per raggiungere i suoi obiettivi. Nell'adempiere a tale obbligo gli Stati membri sono tenuti a fare particolare attenzione a fornire dati pertinenti esclusivamente alla lotta contro le forme di criminalità considerate priorità strategiche e operative negli strumenti politici pertinenti dell'Unione. È inoltre auspicabile che gli Stati membri trasmettano a Europol una copia delle informazioni scambiate con gli altri Stati membri a livello bilaterale e multilaterale in merito a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, indicando anche la fonte di tali informazioni. Parallelamente, è opportuno che Europol aumenti il sostegno agli Stati membri, in modo da rafforzare la cooperazione reciproca e la condivisione di informazioni. Europol è tenuto a presentare a tutte le istituzioni dell'Unione e ai Parlamenti nazionali una relazione annuale sulla quantità di informazioni che i singoli Stati membri gli hanno fornito.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di garantire un’efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia istituita un’unità nazionale in ogni Stato membro. Essa costituirebbe il collegamento principale tra le autorità di contrasto nazionali e gli istituti di formazione, da un lato, e Europol, dall’altro. Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale dovrebbe distaccare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento.

(12) Al fine di garantire un’efficace cooperazione tra Europol e gli Stati membri, è opportuno che sia istituita un’unità nazionale in ogni Stato membro. Il presente regolamento dovrebbe preservare il ruolo delle unità nazionali Europol a garanzia e tutela degli interessi nazionali dell'Agenzia. Le unità nazionali dovrebbero inoltre continuare a fungere da punto di contatto tra Europol e le autorità competenti, garantendo in tal modo un ruolo centralizzato e allo stesso tempo di coordinamento rispetto all'intera cooperazione degli Stati membri con e mediante Europol, e assicurando così una risposta uniforme da parte di ciascuno Stato membro alle richieste di Europol. Per garantire uno scambio continuo ed efficace di informazioni tra Europol e le unità nazionali e facilitarne la cooperazione, ogni unità nazionale dovrebbe distaccare presso Europol almeno un ufficiale di collegamento.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di garantire che la formazione a livello dell’Unione delle autorità di contrasto sia di alta qualità, strutturata e coerente, Europol deve agire conformemente alla politica dell’Unione in questo settore. È opportuno che la formazione a livello dell’Unione si rivolga ai funzionari delle autorità di contrasto di ogni grado. Europol deve garantire che la formazione sia valutata e che le conclusioni delle valutazioni delle esigenze di formazione siano inglobate nella pianificazione, onde ridurre i doppioni. È altresì opportuno promuovere il riconoscimento negli Stati membri delle formazioni fornite a livello dell’Unione.

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol, in modo da controllarne efficacemente l’operato. Al fine di tener conto del duplice mandato della nuova agenzia – sostegno operativo e formazione per i funzionari delle autorità di contrasto – occorre che i membri titolari del consiglio di amministrazione siano nominati in base alle conoscenze in materia di cooperazione nel settore della lotta alla criminalità, mentre i membri supplenti in base alle conoscenze in materia di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. In assenza del membro titolare e ogniqualvolta si discutano o decidano questioni attinenti alla formazione, i membri supplenti agirebbero quali membri titolari. Per gli aspetti tecnici della formazione, il consiglio di amministrazione si avvarrebbe della consulenza di un comitato scientifico.

(16) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol, in modo da controllarne efficacemente l’operato. È auspicabile che i membri titolari del consiglio di amministrazione siano nominati in base alle conoscenze in materia di cooperazione nel settore della lotta alla criminalità.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al consiglio di amministrazione devono essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l’esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, istituire procedure di lavoro trasparenti per l’assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell’agenzia, compreso il direttore esecutivo. Per semplificare il processo decisionale e rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio, occorre inoltre che il consiglio di amministrazione possa istituire un comitato esecutivo.

(17) Al consiglio di amministrazione dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, adottare misure intese a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a lottare contro le frodi, nonché adottare norme volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell’agenzia, compreso il direttore esecutivo. Per semplificare il processo decisionale e rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio, occorre inoltre che il consiglio di amministrazione possa istituire un comitato esecutivo.

Motivazione

Il relatore non reputa opportuno istituire un comitato esecutivo allo scopo di garantire la trasparenza e la democrazia all'interno di Europol.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Nella prevenzione e lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, è essenziale che Europol disponga delle informazioni più complete e aggiornate possibili. Europol deve pertanto poter trattare i dati fornitigli da Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali e organismi dell’Unione, nonché da fonti accessibili al pubblico, al fine di comprendere i fenomeni e le tendenze criminali, raccogliere informazioni sulle reti criminali e individuare i collegamenti tra vari reati.

(19) Nella prevenzione e lotta contro le forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, è essenziale che Europol disponga delle informazioni più complete e aggiornate possibili. Europol dovrebbe pertanto poter trattare i dati fornitigli da Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali e organismi dell'Unione, nonché da fonti accessibili al pubblico, a condizione che Europol possa essere considerato un legittimo destinatario di tali informazioni, al fine di comprendere i fenomeni e le tendenze criminali, raccogliere informazioni sulle reti criminali e individuare i collegamenti tra reati.

 

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per aumentare l’efficacia di Europol nel fornire alle autorità di contrasto degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga di nuove tecnologie per il trattamento dei dati. È necessario che Europol sia in grado di individuare rapidamente i collegamenti tra le indagini e i modus operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare le corrispondenze incrociate tra i dati e ottenere un quadro chiaro delle tendenze, e che nel contempo sia mantenuto un livello elevato di protezione dei dati personali degli interessati. Le banche dati di Europol non dovrebbero quindi essere predefinite, permettendo a Europol di scegliere la struttura informatica più efficace. Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, occorre definire lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche.

(20) Per aumentare l’efficacia di Europol nel fornire alle autorità di contrasto degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga di nuove tecnologie per il trattamento dei dati. È necessario che Europol sia in grado di individuare rapidamente i collegamenti tra le indagini e i modus operandi comuni dei diversi gruppi criminali, controllare le corrispondenze incrociate tra i dati e ottenere un quadro chiaro delle tendenze, e che nel contempo sia assicurato un livello elevato di protezione dei dati personali degli interessati. Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei dati, è opportuno definire lo scopo dei trattamenti, i diritti di accesso e ulteriori garanzie specifiche. I dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi di pertinenza e di proporzionalità.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per garantire la proprietà dei dati e la protezione delle informazioni, è opportuno che gli Stati membri, le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano determinare lo scopo per il quale Europol può trattare i dati che essi gli forniscono, e limitare i diritti di accesso.

(21) Per garantire la proprietà dei dati e la protezione delle informazioni, è opportuno che gli Stati membri, le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano determinare lo scopo per il quale Europol può trattare i dati che essi gli forniscono, e limitare i diritti di accesso. La limitazione delle finalità contribuisce alla trasparenza, alla certezza e alla prevedibilità giuridiche ed è particolarmente importante nel settore della cooperazione di polizia, dove gli interessati non sanno di norma quando i loro dati personali vengono raccolti e trattati e dove l'uso dei dati personali può avere un impatto molto significativo sulla vita e sulla libertà delle persone.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è necessario che Europol consenta a Eurojust e all’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) di accedere ai dati a sua disposizione e di eseguire interrogazioni sugli stessi.

(23) Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è auspicabile che Europol consenta a Eurojust di accedere ai dati a sua disposizione e di eseguire interrogazioni sugli stessi, sulla base di specifiche garanzie.

Motivazione

L'articolo 88, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fa riferimento al rapporto speciale tra Europol e Eurojust. Non risulta pertanto opportuno includere anche l'OLAF.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, occorre che Europol mantenga relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell’Unione, le autorità di contrasto e gli istituti di formazione del settore di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

(24) Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, è opportuno che Europol mantenga relazioni di cooperazione con gli altri organismi dell'Unione e le autorità di contrasto di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, dato che per il relatore resta inteso che non vi sarà una fusione tra Europol e CEPOL.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti e per garantire l’efficacia sul piano operativo, Europol dovrebbe poter scambiare tutte le informazioni, esclusi i dati personali, con gli altri organismi dell’Unione, le autorità di contrasto e gli istituti di formazione del settore di paesi terzi, e le organizzazioni internazionali. Poiché le società, associazioni professionali, organizzazioni non governative e altre parti private hanno competenze e dati direttamente rilevanti per la prevenzione e lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, è necessario che Europol possa scambiare tali dati anche con le parti private. Per prevenire e combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e dell’informazione, Europol dovrebbe cooperare e scambiare informazioni, esclusi i dati personali, con le autorità nazionali competenti per la sicurezza delle reti e dell’informazione, conformemente alla direttiva [numero della direttiva adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dellinformazione nell’Unione31.

(25) Per quanto necessario allo svolgimento dei suoi compiti e per garantire l'efficacia sul piano operativo, Europol dovrebbe poter scambiare tutte le informazioni, esclusi i dati personali, con gli altri organismi dell'Unione, le autorità di contrasto di paesi terzi, e le organizzazioni internazionali. Per prevenire e combattere la criminalità informatica, in quanto connessa agli incidenti di sicurezza delle reti e dell'informazione, Europol dovrebbe cooperare e scambiare informazioni, esclusi i dati personali, con le autorità nazionali competenti per la sicurezza delle reti e dell'informazione, conformemente alla direttiva [numero della direttiva adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione31.

____________________________

___________________________

31 Inserire il riferimento alla direttiva adottata (proposta: COM (2013) 48 final).

31 Inserire il riferimento alla direttiva adottata (proposta: COM (2013) 48 final).

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol deve poter scambiare dati personali con gli altri organismi dell’Unione.

(26) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol dovrebbe poter scambiare dati personali con gli altri organismi dell’Unione. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe garantire che tale scambio d'informazioni riguardi unicamente i soggetti che hanno commesso o che si sospetta possano commettere reati per i quali Europol è competente.

Motivazione

È necessario circoscrivere il potere di Europol di scambiare dati personali con altri organismi dell'Unione, limitandolo ai soggetti che hanno commesso o che si sospetta possano commettere reati per i quali Europol è competente.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano legami esterni al territorio dell’Unione europea. È pertanto opportuno che, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità di contrasto di paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali Interpol.

(27) Le forme gravi di criminalità e il terrorismo spesso presentano legami esterni al territorio dell’Unione europea. È pertanto opportuno che, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol possa scambiare dati personali con le autorità di contrasto di paesi terzi e con organizzazioni internazionali quali Interpol. Nello scambiare dati personali con paesi terzi e organizzazioni internazionali, è opportuno assicurare il giusto equilibrio tra la necessità di un'applicazione efficace della legge e la protezione dei dati personali.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Le informazioni che sono state manifestamente ottenute da un paese terzo o un’organizzazione internazionale in violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento.

(31) Le informazioni che sono state manifestamente ottenute in violazione dei diritti umani non devono formare oggetto di trattamento.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è necessario che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e si rifacciano ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/200132. Poiché la dichiarazione 21, allegata al trattato, riconosce la specificità del trattamento dei dati personali nel contesto dell’attività di contrasto, le norme di protezione dei dati applicabili a Europol dovrebbero essere autonome e allineate a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione di polizia nell’Unione, in particolare la convenzione n. 10833 e la raccomandazione n. R(87) 1534 del Consiglio d’Europa e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale35 [da sostituire con la pertinente direttiva in vigore al momento dell’adozione].

(32) Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e allineate a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione. Sebbene la decisione 2009/371/GAI preveda un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol, è auspicabile elaborarlo ulteriormente per allineare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, riflettere il crescente ruolo di Europol, migliorare i diritti delle persone interessate e rafforzare ulteriormente la fiducia tra gli Stati membri ed Europol, fattore necessario per un proficuo scambio d'informazioni. Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili a Europol siano rafforzate e si rifacciano ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/200132 , ovvero lo strumento che lo sostituisce, nonché ad altri principi di protezione dei dati, tra cui il principio di responsabilità, la valutazione d'impatto della protezione dei dati, la tutela della vita privata fin dalla progettazione ("privacy by design") e le impostazioni automatiche di tutela della vita privata ("privacy by default"), come pure la notifica di violazioni dei dati personali. Non appena adottato, il nuovo quadro delle istituzioni e degli organismi dell'UE in materia di protezione dei dati dovrebbe essere applicabile a Europol. Come riconosciuto dalla dichiarazione 21 allegata al trattato, la natura specifica del trattamento dei dati personali nel contesto dell'attività di contrasto rende necessaria l'adozione di norme specifiche sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali applicabili a Europol, sulla base dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché il loro allineamento a quelle degli altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione di polizia nell'Unione, in particolare la convenzione n. 10833 e il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001, la raccomandazione n. R(87) 1534 del Consiglio d’Europa e il solido regime di protezione dei dati sancito dalla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale35 [da sostituire con la pertinente direttiva in vigore al momento dell'adozione]. La trasparenza è un aspetto cruciale della protezione dei dati poiché consente di esercitare altri principi e diritti in materia di protezione dei dati. Onde rafforzare la trasparenza, è opportuno che Europol disponga di politiche trasparenti in materia di protezione dei dati e che le renda pubbliche e facilmente accessibili, enunciando in modo comprensibile e in un linguaggio chiaro e semplice le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti. Inoltre, è auspicabile che Europol pubblichi un elenco degli accordi internazionali e di cooperazione che ha con i paesi terzi, con gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali.

___________________________

_______________________

32 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

32 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

33 Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

33 Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

34 Raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

34 Raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

35 GU L 35 del 30.12.2008, pag. 60.

35 GU L 35 del 30.12.2008, pag. 60.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per quanto possibile, i dati personali vanno diversificati in base al grado di affidabilità ed esattezza. Occorre che i fatti rimangano distinti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e laffidabilità delle informazioni trattate da Europol.

(33) I dati personali vanno diversificati in base al grado di affidabilità ed esattezza. I fatti devono rimanere distinti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni trattate da Europol.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) Alla luce del carattere speciale dell'Agenzia, essa dovrebbe dotarsi di un proprio regime speciale, che dovrebbe inoltre garantire la protezione dei dati e in nessun caso appartenere a un livello inferiore del regime generale applicabile all'Unione e alle sue agenzie. Le riforme concernenti le norme generali in materia di protezione dei dati dovrebbero pertanto applicarsi quanto prima a Europol, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme generali; tale adeguamento normativo tra il regime speciale di Europol e il regime specifico dell'UE sulla protezione dei dati dovrebbe completarsi entro due anni dall'approvazione di eventuali norme corrispondenti.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I dati personali relativi a diverse categorie di interessati sono trattati nel settore della cooperazione di polizia. Occorre che Europol effettui una distinzione quanto più chiara possibile tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati. È necessario, in particolare, proteggere i dati personali di persone come le vittime di reato, i testimoni e le persone informate e quelli dei minori. Europol non dovrà pertanto trattarli, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.

(34) I dati personali relativi a diverse categorie di interessati sono trattati nel settore della cooperazione di polizia. È auspicabile che Europol effettui una distinzione quanto più chiara possibile tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati. È opportuno, in particolare, proteggere i dati personali di persone come le vittime di reato, i testimoni e le persone informate e quelli dei minori. Europol non dovrebbe pertanto essere autorizzato a trattarli.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) In considerazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, è necessario che Europol possa conservare i dati personali solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti.

(35) In considerazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, è auspicabile che Europol possa conservare i dati personali solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. Al più tardi dopo tre anni dalla registrazione dei dati, si dovrebbe esaminare la necessità di una loro ulteriore conservazione.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Per garantire la sicurezza dei dati personali, Europol deve mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative.

(36) Per garantire la sicurezza dei dati personali, Europol deve mettere in atto le misure necessarie.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) È necessario che ogni persona abbia il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di ottenere la rettifica di quelli inesatti e il diritto alla cancellazione o al blocco dei dati che non sono più necessari. Occorre che i diritti dell’interessato e il loro esercizio non pregiudichino gli obblighi imposti a Europol e siano soggetti alle limitazioni stabilite dal presente regolamento.

(37) È opportuno che ogni persona abbia il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di ottenere la rettifica di quelli inesatti e il diritto alla cancellazione o al blocco dei dati.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) La protezione dei diritti e delle libertà dell’interessato esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati membri garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità del trasferimento, e a Europol garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori. Europol deve inoltre garantire che i dati siano trattati in modo lecito ed equo, siano raccolti e trattati per finalità determinate, siano adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite e siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

(38) La protezione dei diritti e delle libertà dell’interessato esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento. In particolare, è opportuno che spetti agli Stati membri garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità del trasferimento, e a Europol garantire l’esattezza e l’aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori. Europol è inoltre tenuto a garantire che i dati siano trattati in modo lecito ed equo, siano raccolti e trattati per finalità determinate, siano adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite e siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell’autocontrollo e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l’accesso, la comunicazione, l’interconnessione e la cancellazione di dati personali. Occorre che Europol sia tenuto a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti.

(39) Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell’autocontrollo e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati, Europol dovrebbe provvedere affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l’accesso, la comunicazione, l’interconnessione e la cancellazione di dati personali. Europol è tenuto a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40) Occorre che Europol designi un responsabile della protezione dei dati che lo aiuti a monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati deve poter adempiere alle funzioni e ai compiti che gli incombono in piena indipendenza e in modo efficace.

(40) È opportuno che Europol designi un responsabile della protezione dei dati che lo aiuti a monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe poter adempiere alle funzioni e ai compiti che gli incombono in piena indipendenza e in modo efficace. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe disporre delle risorse necessarie per svolgere i compiti ad esso assegnati.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali devono monitorare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati quella del trattamento dei dati di Europol, esercitando le sue funzioni in piena indipendenza.

(41) Una struttura di controllo indipendente, dotata di sufficienti poteri, trasparente, responsabile ed efficace è essenziale per la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali, come disposto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le autorità nazionali competenti per il controllo del trattamento dei dati personali dovrebbero monitorare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati quella del trattamento dei dati di Europol, esercitando le sue funzioni in piena indipendenza.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali devono cooperare tra loro riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale e per garantire l’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione.

(42) È importante garantire un controllo rafforzato ed efficace di Europol, ottimizzando nel contempo l'impiego delle risorse e delle competenze accumulate sia a livello nazionale sia dell'Unione. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare tra loro riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale e per garantire l’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione. Il garante europeo della protezione dei dati può, all'occorrenza, avvalersi delle competenze e dell'esperienza delle autorità nazionali di protezione dei dati nello svolgimento delle sue funzioni, tra cui figurano attività di audit e ispezioni in loco.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Poiché Europol tratta anche dati personali "non operativi", non collegati ad indagini penali, il trattamento di tali dati deve essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

(43) Poiché Europol tratta anche dati personali "non operativi", non collegati ad indagini penali, quali i dati personali del personale di Europol, dei fornitori di servizi o dei visitatori, il trattamento di tali dati dovrebbe essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) È necessario che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un’indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che l’autorità di controllo informi gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole.

(44) È opportuno che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia necessario nella fattispecie per acclarare completamente il caso; che l'autorità di controllo informi gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso senza indugio.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Affinché Europol sia un’organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato, è necessario, alla luce dell’articolo 88 del trattato, fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, tenendo in debita considerazione l’esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative.

(48) Al fine di rispettare il ruolo dei parlamenti nell'ambito del monitoraggio dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nonché le responsabilità politiche dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo per quanto concerne il rispetto e l'esercizio dei rispettivi poteri nel quadro del processo legislativo, è opportuno che Europol sia un'organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato. A tal fine è auspicabile, alla luce dell'articolo 88 del trattato, fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione interparlamentare enunciate al titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, tenendo in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative.

Motivazione

Al fine di assicurare una cooperazione più stretta e più profonda nell'ambito delle attività di Europol, i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo definiscono insieme modalità specifiche conformemente al titolo II del protocollo n. 1 annesso al trattato di Lisbona, riguardante il ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50) Tenuto conto della natura delle funzioni di Europol e del ruolo del direttore esecutivo, quest'ultimo, prima della sua nomina o di un'eventuale proroga del suo mandato, può essere invitato a fare una dichiarazione e rispondere alle domande della commissione parlamentare competente. Il direttore esecutivo deve altresì presentare la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il Parlamento europeo deve avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferirgli in merito allo svolgimento delle sue funzioni.

(50) Tenuto conto della natura delle funzioni di Europol e del ruolo del direttore esecutivo, quest'ultimo, prima della sua nomina o di un'eventuale proroga del suo mandato, dovrebbe essere invitato a fare una dichiarazione e rispondere alle domande del gruppo di controllo parlamentare congiunto. Il direttore esecutivo dovrebbe altresì presentare la relazione annuale al citato gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio. Inoltre, il Parlamento europeo deve avere la possibilità di invitare il direttore esecutivo a riferirgli in merito allo svolgimento delle sue funzioni.

Motivazione

L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il controllo parlamentare da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali deve essere incluso nel regolamento. È stato istituito a tale scopo il gruppo di controllo parlamentare congiunto che sarà disciplinato dall'articolo 53 del presente regolamento.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Considerando 56

Testo della Commissione

Emendamento

(56) È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l’insediamento di Europol nello Stato membro in cui avrà la sede (Paesi Bassi) e le specifiche norme applicabili all’insieme del personale Europol e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre necessario che lo Stato membro ospitante garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento di Europol, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

soppresso

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57) Poiché l'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e all’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI, è opportuno che esso subentri in tutti i loro contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Occorre che gli accordi internazionali conclusi dall’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e dall’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI rimangano in vigore, ad esclusione dell’accordo di sede concluso da CEPOL.

(57) Poiché l'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI, è opportuno che essa subentri in tutti i suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. È auspicabile che gli accordi internazionali conclusi dall'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI rimangano in vigore.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento alla CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Affinché l’Agenzia Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell’Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e dell’Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e lo stanziamento di una parte del bilancio di Europol alla formazione per tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(58) Affinché l'Agenzia Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento alla CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire listituzione di un'entità responsabile della cooperazione e della formazione in materia di contrasto a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(59) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile della cooperazione in materia di contrasto a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può piuttosto, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) al fine di migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto dell'Unione europea, sostenerne e potenziarne l'azione e attuare una politica di formazione europea coerente.

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto (Europol) al fine di migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto dell'Unione europea e sostenerne e potenziarne l'azione.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Europol istituito con il presente regolamento sostituisce e succede a Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e a CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.

2. Europol istituito con il presente regolamento sostituisce e succede a Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento alla CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale istituita o designata ai sensi dell'articolo 7.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "autorità competenti degli Stati membri", tutte le autorità di polizia e gli altri servizi incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale;

a) "autorità competenti degli Stati membri", tutte le autorità pubbliche degli Stati membri incaricate, in conformità del diritto nazionale applicabile, della prevenzione e della lotta contro reati di competenza di Europol;

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "analisi", la raccolta, il trattamento o l’uso di dati a sostegno delle indagini penali;

b) "analisi", l'attento esame di informazioni per comprenderne il significato e le caratteristiche specifici a sostegno delle indagini penali e dello svolgimento di qualsiasi altro compito di cui all'articolo 4;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)"dati personali", qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo "interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

i) "dati personali", qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un identificativo quale il nome, ad un numero di identificazione, ai dati di localizzazione, a un identificativo unico o ad uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, o dell'identità di genere di tale persona;

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) "destinatario", la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi; non sono tuttavia considerate destinatari le autorità alle quali i dati possono essere comunicati nell’ambito di una specifica indagine;

k) "destinatario", la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di terzi;

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) "consenso dell'interessato", qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale l'interessato accetta che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

n) ''consenso dell'interessato'', qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, esplicita e informata con la quale l'interessato accetta in modo inequivocabile e chiaro che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Europol sostiene e potenzia l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, specificate nell’allegato 1.

1. Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme di criminalità grave, specificate nell'allegato I e che interessano due o più Stati membri, in modo tale da esigere un approccio comune da parte degli Stati membri che tenga conto della portata, della gravità e delle conseguenze dei reati.

Motivazione

È essenziale fornire una descrizione chiara degli obiettivi di Europol. Il nesso proposto tra la necessità di un approccio comune e l'interesse comune oggetto di una politica dell'Unione potrebbe limitare la competenza di Europol nei casi in cui non vi sia una politica dell'Unione o essa non sia esplicita. D'altro canto, poiché non esiste una definizione di criminalità grave, la competenza di Europol potrebbe essere estesa a condizione che la criminalità riguardi uno o più Stati membri.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Europol sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto.

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento alla CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) comunicare senza indugio agli Stati membri le informazioni che li riguardano e ogni collegamento tra reati;

b) comunicare senza indugio agli Stati membri, attraverso le unità nazionali Europol di cui all'articolo 7, le informazioni che li riguardano e ogni collegamento tra reati;

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o

i) condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri, nel quadro di indagini già avviate dagli Stati membri o a seguito di una richiesta di Europol a uno Stato membro di avviare un'indagine penale, o

Motivazione

Il quadro giuridico entro il quale Europol può svolgere tale funzione dovrebbe essere reso più esplicito, indicando in particolare i soggetti a cui compete la responsabilità di tali azioni e le conseguenze in termini di responsabilità per la protezione dei dati in relazione ai dati trattati.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) fornire sostegno tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, comprese le squadre investigative comuni;

h) fornire sostegno tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche attraverso le squadre investigative comuni ai sensi dell'articolo 5;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) sostenere, sviluppare, fornire, coordinare e realizzare attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto in cooperazione con la rete di istituti di formazione degli Stati membri come previsto al capo III;

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento alla CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fornire agli organismi dell’Unione istituiti in base al titolo V del trattato e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) intelligence criminale e supporto analitico nei settori di loro competenza;

soppresso

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) coadiuvare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti;

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Europol non applica misure coercitive.

Motivazione

La norma (ripresa dall'articolo 88 del TFUE) concerne tutte le attività di Europol e dovrebbe pertanto figurare nel presente articolo piuttosto che nell'articolo 5, che riguarda solo le squadre investigative comuni.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune.

2. Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune. I funzionari di Europol non partecipano all'applicazione di misure coercitive.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La partecipazione di Europol a una squadra investigativa comune è concordata dalle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno parte ed è registrata su documento precedentemente firmato dal direttore di Europol, che è allegato al relativo accordo di creazione della squadra investigativa comune.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. L'allegato di cui al paragrafo 3 bis stabilisce le condizioni per la partecipazione dei funzionari di Europol alla squadra investigativa comune, ivi comprese le norme che disciplinano i privilegi e le immunità di tali funzionari e le responsabilità derivanti da eventuali azioni irregolari da parte degli stessi.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. I funzionari di Europol che partecipano a una squadra investigativa comune sono soggetti, per quanto concerne le infrazioni di cui potrebbero essere oggetto o che potrebbero commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune, applicabile ai membri della squadra investigativa comune che svolgono funzioni analoghe in detto Stato membro.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies. I funzionari di Europol che partecipano a una squadra investigativa comune possono scambiare informazioni provenienti dai sistemi di memorizzazione di dati di Europol con i membri della squadra. Dato che ciò implica un contatto diretto di cui all'articolo 7, Europol informa contestualmente le unità nazionali Europol degli Stati membri rappresentati nella squadra investigativa comune e le unità nazionali Europol degli Stati membri che hanno fornito le informazioni.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies. Le informazioni ottenute da un funzionario di Europol in quanto membro di una squadra investigativa comune possono essere incluse in uno dei sistemi di memorizzazione di dati di Europol attraverso le sue unità nazionali, con il consenso e sotto la responsabilità dell'autorità competente che ha fornito tali informazioni.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei casi specifici in cui ritiene che vada avviata un’indagine penale su una forma di criminalità rientrante nei suoi obiettivi, Europol ne informa Eurojust.

1. Nei casi in cui ritiene che vada avviata un'indagine penale su una forma di criminalità rientrante nei suoi obiettivi, Europol ne informa Eurojust.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel contempo Europol chiede alle unità nazionali degli Stati membri interessati, istituite in base all’articolo 7, paragrafo 2, di avviare, svolgere o coordinare un’indagine penale.

2. Nel contempo Europol può chiedere alle unità nazionali degli Stati membri interessati, istituite in base all'articolo 7, paragrafo 2, di avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nel caso in cui si sospetti un attacco dannoso alla rete e al sistema di informazione di due o più Stati membri od organismi dell'Unione, ad opera di un attore statale o non statale situato in un paese terzo, Europol avvia un'indagine di propria iniziativa.

Motivazione

Tale emendamento è volto a scongiurare il caso in cui le segnalazioni di attacchi dannosi non vengano prese in considerazione dagli Stati membri e sulle quali non vengono quindi eseguite indagini.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le unità nazionali informano senza indugio Europol dell’avvio dell’indagine.

3. Gli Stati membri esaminano debitamente tali richieste e, tramite le loro unità nazionali, comunicano senza indugio a Europol se sarà avviata un'indagine.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri cooperano con Europol nello svolgimento dei suoi compiti.

1. Gli Stati membri ed Europol cooperano nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri e tra Europol e gli istituti di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Ogni Stato membro designa un agente a capo dell'unità nazionale.

2. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti designate degli Stati membri. Ogni Stato membro designa un capo dell'unità nazionale.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Europol può cooperare direttamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle singole indagini. In tal caso, Europol informa senza indugio l'unità nazionale e le fornisce una copia di tutte le informazioni scambiate durante i contatti diretti con le rispettive autorità competenti.

4. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Tuttavia, Europol può cooperare direttamente con le autorità competenti degli Stati membri nel quadro delle singole indagini svolte da dette autorità, a condizione che tale contatto diretto rappresenti un valore aggiunto ai fini del successo dell'indagine e sia conforme alla legislazione nazionale. Europol informa preventivamente l'unità nazionale della necessità di avere tali contatti. Europol fornisce quanto prima una copia delle informazioni scambiate durante questi contatti diretti.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri, tramite la propria unità nazionale o un'autorità competente di uno Stato membro, provvedono in particolare a:

5. Gli Stati membri, tramite la propria unità nazionale, provvedono in particolare a:

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi. In questo contesto gli forniscono tempestivamente anche le informazioni relative ai settori criminali considerati prioritari per l'Unione. Gli forniscono altresì una copia delle informazioni scambiate con un altro Stato membro o con altri Stati membri a livello bilaterale o multilaterale nella misura in cui lo scambio di informazioni riguardi una forma di criminalità rientrante negli obiettivi di Europol;

a) fornire a Europol, di loro iniziativa, le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e rispondere alle richieste di informazioni, fornitura di dati e consulenza formulate da Europol.

 

Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità degli Stati membri riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni o dati se così facendo:

 

i) si ledono interessi nazionali fondamentali in materia di sicurezza;

 

ii) si rischia di compromettere il buon esito delle indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure

 

iii) si divulgano informazioni riguardanti organi o specifiche attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti e degli istituti nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto;

b) garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti;

Motivazione

Emendamento volto a eliminare qualunque riferimento alla formazione, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) promuovere la conoscenza delle attività di Europol.

soppressa

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) chiedere a Europol di fornire le informazioni pertinenti che possano agevolare le indagini condotte dalle autorità competenti designate.

Motivazione

È opportuno includere, tra le funzioni delle unità nazionali, la possibilità di richiedere a Europol le informazioni pertinenti per le loro indagini, così da rafforzare la cooperazione reciproca tra Europol e gli Stati membri.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) garantire una comunicazione e una cooperazione efficaci con le autorità competenti;

Motivazione

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, le unità nazionali devono garantire l'efficace comunicazione e cooperazione con le autorità competenti, essendo queste il punto di contatto tra Europol e gli Stati membri.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) assicurare la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse.

Motivazione

Questa nuova competenza contribuirà a rafforzare il solido sistema di protezione dei dati istituito dal presente regolamento.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di sicurezza di tutti i sistemi usati per mettersi in collegamento con Europol.

9. Gli Stati membri garantiscono il massimo livello di sicurezza possibile di tutti i sistemi usati per mettersi in collegamento con Europol.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra Europol e il loro Stato membro.

3. Gli ufficiali di collegamento trasmettono le informazioni dalle rispettive unità nazionali a Europol, e da Europol alle unità nazionali.

Motivazione

In linea con gli altri articoli, è opportuno chiarire nel presente articolo che il punto di contatto tra gli Stati membri e Europol è costituito dalle unità nazionali.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione.

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione. Tutti gli scambi di informazioni avvengono in conformità al diritto nazionale e dell'Unione, in particolare alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio o alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. Europol tratta i dati ricevuti a norma di dette disposizioni soltanto se può essere considerato un destinatario legittimo a norma del diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Capo III

Testo della Commissione

Emendamento

COMPITI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE PER I FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO

soppresso

Articolo 9

 

Accademia Europol

 

1. L'”accademia Europol”, dipartimento di Europol istituito con il presente regolamento, sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, in particolare nei settori della lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo, della gestione degli eventi sportivi ad alto rischio per l'ordine pubblico, della programmazione strategica e del comando di missioni non militari dell'Unione, nonché della leadership nelle attività di contrasto e delle competenze linguistiche, in particolare per:

 

a) accrescere la consapevolezza e la conoscenza:

 

i) degli strumenti internazionali e dell'Unione sulla cooperazione nell'attività di contrasto;

 

ii) degli organismi dell'UE, in particolare Europol, Eurojust e Frontex, e del loro ruolo e funzionamento;

 

iii) degli aspetti giudiziari della cooperazione delle autorità di contrasto, e delle modalità pratiche di accesso ai canali di informazione;

 

b) incoraggiare lo sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale tra gli Stati membri e tra questi e i paesi terzi;

 

c) fornire nozioni sui settori tematici specifici penali o relativi all'attività di polizia in cui la formazione a livello dell'Unione può apportare un valore aggiunto;

 

d) definire piani formativi comuni specifici che preparino i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare alle missioni civili dell'Unione;

 

e) sostenere le attività bilaterali degli Stati membri nei paesi terzi dirette a sviluppare capacità di contrasto;

 

f) formare i formatori e contribuire a migliorare e scambiare le migliori pratiche di apprendimento.

 

2. L'accademia Europol sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li aggiorna regolarmente e li applica in una prospettiva di formazione permanente per consolidare le competenze dei funzionari delle autorità di contrasto. L'accademia Europol valuta i risultati di tali azioni al fine di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle azioni future.

 

Articolo 10

 

Compiti dell'accademia Europol

 

1. L'accademia Europol elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali.

 

2. Sviluppa e realizza attività di formazione e prodotti di apprendimento, che possono comprendere:

 

a) corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line;

 

b) piani formativi comuni per sensibilizzare, colmare le lacune e/o facilitare un approccio comune ai fenomeni criminali transfrontalieri;

 

c) moduli di formazione graduati su livelli progressivi o in base alla complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica definita o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali;

 

d) scambio e programmi di distacco di funzionari delle autorità di contrasto nell'ottica di un approccio formativo di tipo operativo.

 

3. Al fine di assicurare la coerenza della politica di formazione europea diretta a sostenere le missioni civili e lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi, l'accademia Europol:

 

a) valuta l'impatto delle esistenti politiche e iniziative dell'Unione connesse in materia formazione delle autorità di contrasto;

 

b) sviluppa e fornisce attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto degli Stati membri a partecipare a missioni civili, anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche;

 

c) sviluppa e fornisce attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione all'Unione;

 

d) gestisce i fondi assegnati all'assistenza esterna dell'Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti, conformemente alle priorità stabilite dall'Unione.

 

4. L'accademia Europol promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e le connesse norme qualitative europee esistenti.

 

Articolo 11

 

Ricerca pertinente alla formazione

 

1. L'accademia Europol contribuisce allo sviluppo della ricerca pertinente alle attività di formazione rientranti nel presente capo.

 

2. L'accademia Europol promuove e istituisce partenariati con organismi dell'Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private, e incoraggia la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.

 

Motivazione

Emendamento volto a eliminare qualunque riferimento alla formazione, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL. Per questa ragione, si sopprime l'intero capo III.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un comitato scientifico per la formazione ai sensi dell'articolo 20;

soppressa

Motivazione

Dal momento che il comitato scientifico è istituito in conseguenza della fusione Europol-CEPOL e che il relatore non ritiene opportuna tale fusione, occorre sopprimere la lettera c.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 12 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) se del caso, un comitato esecutivo ai sensi degli articoli 21 e 22.

soppressa

Motivazione

Il relatore, al fine di garantire la trasparenza e la democrazia interna di Europol, non ritiene opportuna l'istituzione di un comitato esecutivo.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, tutti con diritto di voto.

Motivazione

Ogni Stato membro è rappresentato da un solo membro nel consiglio di amministrazione; pertanto si ritiene più opportuno ed equo che anche la Commissione abbia un solo rappresentante.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto è autorizzato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. Egli non ha diritto di voto.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente nominato in base all'esperienza di gestione di organizzazioni del settore pubblico o privato e alle conoscenze in materia di politiche nazionali di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. Il supplente agisce in veste di membro titolare per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. In assenza del membro, il supplente lo rappresenta. Per quanto riguarda le questioni attinenti alla formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, il membro rappresenta il supplente eventualmente assente.

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente nominato dal membro titolare in base ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2. In assenza del membro, il supplente lo rappresenta.

Motivazione

È più pratico che sia lo stesso membro titolare del consiglio di amministrazione a scegliere il supplente.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

4. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

Motivazione

Poiché la selezione dei membri del consiglio di amministrazione è di competenza degli Stati membri, è opportuno sopprimere la parte centrale del presente articolo.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

5. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti dipende dal periodo di tempo stabilito dallo Stato membro che li designa.

Motivazione

Ogni Stato sceglie il proprio membro nel consiglio di amministrazione pertanto, ai fini della coerenza, è opportuno che la durata del mandato dipenda dal periodo stabilito dallo Stato membro che lo designa.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Il presidente è assistito dal segretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare:

 

a) è strettamente e costantemente coinvolto nell'organizzazione e nel coordinamento nonché nell'assicurare la coerenza dell'operato del consiglio di amministrazione. Agisce sotto la responsabilità del presidente e conformemente alle sue direttive;

 

b) fornisce al consiglio di amministrazione gli strumenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato l'utilità del segretariato del consiglio di amministrazione, ragion per cui è necessario che tale organo sia mantenuto.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. All'inizio del suo mandato, ogni membro del consiglio di amministrazione presenta una dichiarazione riguardante i suoi interessi.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol e la trasmette, entro il 1º luglio dell'anno successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

d) adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, la trasmette e la presenta al gruppo di controllo parlamentare congiunto e la inoltra al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, ai parlamenti nazionali e al garante europeo della protezione dei dati entro il 1° luglio dell'anno successivo. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

Emendamento                      100

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

soppressa

Motivazione

Europol non dovrebbe eccedere i limiti delle proprie competenze e invadere quelle dell'OLAF.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico per la formazione;

h) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (“poteri dell'autorità che ha il potere di nomina”);

soppressa

Motivazione

I poteri in questione dovrebbero essere riservati al direttore esecutivo, a norma delle disposizioni del quadro normativo vigente e conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 5, lettera k bis (nuova).

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

j) adotta, su proposta del direttore, adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) nomina i membri del comitato scientifico per la formazione;

soppressa

Motivazione

Dal momento che il comitato scientifico è istituito in conseguenza della fusione Europol-CEPOL e che il relatore non ritiene opportuna tale fusione, si dovrebbe sopprimere la lettera n in esame.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché dal garante europeo della protezione dei dati;

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne di Europol;

soppressa

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 5, lettera k ter (nuova).

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

q bis) nomina un responsabile della protezione dei dati indipendente dal consiglio di amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni e responsabile della creazione e gestione dei sistemi di trattamento dei dati;

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il consiglio di amministrazione può, su raccomandazione del garante europeo della protezione dei dati presentata a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera f) e con l'appoggio di una maggioranza di due terzi dei suoi membri, vietare provvisoriamente o definitivamente il trattamento.

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alle disposizioni modificate dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera f), che riconosce al garante europeo della protezione dei dati il diritto di proporre di vietare provvisoriamente o definitivamente il trattamento.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

soppresso

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

 

Motivazione

I poteri in questione dovrebbero essere riservati al direttore esecutivo conformemente alle disposizioni modificate dell'articolo 19, paragrafo 5, lettera k bis) (nuova), e dell'articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenuto conto del parere della Commissione. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale, in base a un progetto elaborato dal direttore esecutivo e presentato al gruppo di controllo parlamentare congiunto, tenendo conto del parere della Commissione. Lo trasmette al gruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e al garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è subordinato al programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Le modifiche del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Il programma di lavoro pluriennale adottato è trasmesso e presentato al gruppo congiunto di controllo parlamentare e inoltrato al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e al garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione adotta inoltre il programma di lavoro pluriennale e lo aggiorna entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

Il consiglio di amministrazione adotta inoltre il programma di lavoro pluriennale e lo aggiorna entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, nonché del Garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data.

2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato da presidente o vicepresidente, questo termina automaticamente alla stessa data.

Motivazione

Per garantire una maggiore coerenza è preferibile un mandato di cinque anni uguale a quello del direttore esecutivo dal momento che, ai fini di un miglior funzionamento di Europol, è opportuno garantire che i loro rapporti siano costanti.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Un rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto è autorizzato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.

1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 1, comma 1, lettere a), b) e c), l'articolo 14, paragrafo 1, comma 1 bis, l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Il rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto non partecipa alle votazioni.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

3. Su richiesta, il direttore esecutivo compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto e riferisce a quest'ultimo periodicamente sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) elaborare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e presentarli al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

c) elaborare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e presentarli al consiglio di amministrazione, tenendo conto del parere della Commissione;

Motivazione

La consultazione preventiva della Commissione avviene attraverso un parere, come previsto anche dall'articolo 15, paragrafi 1 e 4 del presente regolamento.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) elaborare una strategia antifrode di Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

h) elaborare un'analisi strategica antifrode e una strategia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse per Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

Motivazione

Cfr. i riferimenti interni.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) predisporre il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

k) predisporre il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e presentarlo al consiglio di amministrazione tenendo conto del parere della Commissione;

Motivazione

Le consultazioni della Commissione avvengono mediante un parere.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis) esercitare, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina"), fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, lettera j);

Motivazione

Come previsto dalle disposizioni del quadro normativo vigente, i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina dovrebbero continuare a essere riservati al direttore esecutivo, conformemente alle disposizioni modificate dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

k ter) adottare ogni decisione relativa all'istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne di Europol;

Motivazione

Il presente emendamento è conforme alle disposizioni modificate dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera p).

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Sezione 3

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 3

soppressa

COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE

 

Articolo 20

 

Comitato scientifico per la formazione

 

1. Il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che garantisce e orienta la qualità scientifica dell'attività di formazione di Europol. A tal fine, il direttore esecutivo lo associa quanto prima all'elaborazione di tutti i documenti di cui all'articolo 14 attinenti alla formazione.

 

2. Il comitato scientifico per la formazione è composto da undici persone dotate delle più alte qualifiche accademiche o professionali nelle materie contemplate dal capo III del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e una procedura di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.

 

3. Europol pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico per la formazione.

 

4. La durata del mandato dei membri del comitato scientifico per la formazione è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile e i membri possono essere destituiti se non soddisfano più i criteri di indipendenza.

 

5. Il comitato scientifico per la formazione elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di cinque anni. Esso delibera a maggioranza semplice. È convocato dal presidente fino a quattro volte all'anno. Se necessario, il presidente convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato.

 

6. Il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo per la formazione o i loro rappresentanti sono invitati a partecipare alle riunioni, in veste di osservatori senza diritto di voto.

 

7. Il comitato scientifico per la formazione è assistito da un segretario, membro del personale Europol, designato dal comitato e nominato dal direttore esecutivo.

 

8. Il comitato scientifico per la formazione svolge in particolare le seguenti funzioni:

 

a) consiglia il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo per la formazione ai fini della stesura del programma di lavoro annuale e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la coerenza con le politiche e le priorità dell'Unione nei settori pertinenti;

 

b) fornisce pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza;

 

c) fornisce pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici;

 

d) svolge qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell'attività di formazione di Europol richiesto dal consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo o dal vicedirettore esecutivo per la formazione.

 

9. Il bilancio annuale del comitato scientifico per la formazione è assegnato a una linea di bilancio specifica di Europol.

 

Motivazione

Dal momento che il comitato scientifico è istituito in conseguenza della fusione Europol-CEPOL e che il relatore non ritiene opportuna tale fusione, occorre sopprimere l'articolo 20.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Sezione 4

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 4

soppressa

COMITATO ESECUTIVO

 

Articolo 21

 

Istituzione

 

Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo.

 

Articolo 22

 

Funzioni e organizzazione

 

1. Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione.

 

2. Il comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:

 

a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;

 

b) assieme al consiglio di amministrazione, assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle relazioni d'indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

 

c) fatte salve le funzioni del direttore esecutivo di cui all'articolo 19, assiste e consiglia il direttore esecutivo in merito all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa.

 

3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina.

 

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

 

5. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

 

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.

 

7. Il comitato esecutivo si conforma al regolamento interno stabilito dal consiglio di amministrazione.

 

Motivazione

Il relatore non ritiene necessario istituire un comitato esecutivo al fine di garantire la trasparenza e la democrazia interna di Europol.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Europol può ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da sistemi di informazione nazionali, dell'Unione o internazionali, anche tramite accesso diretto informatizzato, nella misura in cui lo consentano strumenti giuridici dell'Unione, internazionali o nazionali. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l'accesso e l'uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni. L'accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato, nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

3. Europol può ottenere e trattare informazioni, inclusi dati personali, da sistemi di informazione nazionali, dell'Unione o internazionali, anche tramite accesso informatizzato, nella misura in cui lo consentano strumenti giuridici dell'Unione, internazionali o nazionali e qualora sia possibile dimostrare la necessità e la proporzionalità di tale accesso per lo svolgimento di una funzione di competenza di Europol. Se le norme in materia di accesso e uso delle informazioni previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nel presente regolamento, l'accesso e l'uso di tali informazioni da parte di Europol è disciplinato da quelle disposizioni.

 

Esse definiscono gli obiettivi, le categorie di dati personali nonché le finalità, i mezzi e le procedure da seguire per il recupero e il trattamento delle informazioni, nel rispetto della legislazione e dei principi vigenti in materia di protezione dei dati. L'accesso a tali sistemi di informazione è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato, nella misura strettamente necessaria e proporzionata per lo svolgimento delle sue funzioni.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, Europol può trattare informazioni, inclusi i dati personali, solo a fini di:

1. Per quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, Europol può trattare informazioni, inclusi i dati personali.

 

I dati personali possono essere trattati solo a fini di:

a) controlli incrociati diretti a identificare collegamenti tra informazioni;

a) controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti tra informazioni limitatamente a;

 

i) persone sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

 

ii) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati;

b) analisi strategiche o tematiche;

b) analisi strategiche o tematiche;

c) analisi operative in casi specifici.

c) analisi operative in casi specifici:

 

Tali compiti sono svolti nel rispetto dei seguenti criteri:

 

-  i controlli di cui alla lettera a) sono svolti conformemente alle necessarie garanzie in materia di protezione dei dati e forniscono, in particolare, motivazioni sufficienti per giustificare la richiesta dei dati e le relative finalità. Sono inoltre adottate le misure necessarie per assicurare che solo le autorità inizialmente responsabili della raccolta dei dati possano in seguito modificarli;

 

-  per ciascun caso di analisi operativa di cui alla lettera c) si applicano le seguenti garanzie specifiche:

 

i) è definita una finalità specifica; i dati personali possono essere trattati soltanto se pertinenti a detta finalità specifica;

 

ii) tutte le operazioni di corrispondenza incrociata svolte dal personale Europol sono specificamente motivate; il recupero dei dati a seguito di una consultazione è rigorosamente limitato al minimo necessario e specificamente motivato;

 

iii) soltanto il personale autorizzato preposto alla finalità per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti può modificarli.

 

Europol documenta opportunamente tali operazioni. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, del responsabile della protezione dei dati e del garante europeo della protezione dei dati a scopo di verifica della legittimità dell'operazione di trattamento.

2. Le categorie di dati personali e di persone i cui dati personali possono essere raccolti per ciascuna finalità specifica precisata al paragrafo 1 sono elencate nell'allegato 2.

2. Le categorie di dati personali e di persone i cui dati personali possono essere raccolti per ciascuna finalità specifica precisata al paragrafo 1 sono elencate nell'allegato 2.

 

2 bis. In casi eccezionali Europol può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati, stabilisce le condizioni per il trattamento di questi dati, in particolare per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo, nonché i termini di tempo per la loro archiviazione e cancellazione, che non possono superare i sei mesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 34.

 

2 ter. Il garante europeo della protezione dei dati redige orientamenti che specificano le finalità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo Stato membro, l'organismo dell'Unione, il paese terzo o l'organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la finalità per la quale tali informazioni sono trattate, conformemente all'articolo 24. Se non lo fa, Europol definisce la pertinenza delle informazioni e la finalità del trattamento. Europol può trattare informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state fornite solo se autorizzato dal fornitore dei dati.

1. Lo Stato membro, l'organismo dell'Unione, il paese terzo o l'organizzazione internazionale che fornisce informazioni a Europol determina la finalità specifica e ben definita per la quale tali informazioni sono trattate, conformemente all'articolo 24. Europol può trattare informazioni per una finalità specifica ed esplicita diversa da quella per la quale sono state fornite solo se espressamente autorizzato dal fornitore dei dati conformemente al diritto applicabile.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 25 bis

 

Valutazione d'impatto della protezione dei dati

 

1. Prima di qualsiasi trattamento di dati personali, Europol effettua una valutazione d'impatto dei sistemi e delle procedure di trattamento previsti in relazione alla protezione dei dati personali e la trasmette al garante europeo della protezione dei dati.

 

2. La valutazione contiene almeno una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone cui si riferiscono i dati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure e i meccanismi di sicurezza volti a garantire la protezione dei dati personali e a dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento, tenendo conto dei diritti e degli interessi legittimi delle persone cui si riferiscono i dati e di altre persone interessate.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), e possono eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a effettuare tali interrogazioni.

1. Gli Stati membri, qualora possano motivarne la necessità ai fini del legittimo svolgimento dei loro compiti, hanno accesso a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), e possono eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a effettuare tali interrogazioni.

2. Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in base a un sistema “hit/no hit”, alle informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione dello Stato membro che l'ha fornita a Europol.

2. Gli Stati membri hanno accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite per una finalità specifica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol informa il fornitore delle informazioni e avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore delle informazioni a Europol e nella misura necessaria allo svolgimento legittimo dei compiti dello Stato membro interessato.

3. Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

3. Il personale Europol debitamente autorizzato dal direttore esecutivo ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

 

3 bis. Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i riscontri positivi (hit) e le informazioni consultate conformemente all'articolo 43.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Accesso di Eurojust e dell'OLAF alle informazioni di Europol

Accesso di Eurojust alle informazioni di Europol

1. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust e l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), nell'ambito dei rispettivi mandati, possano accedere a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), ed eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Qualora un'interrogazione effettuata da Eurojust o dall'OLAF riveli la presenza di una corrispondenza con le informazioni trattate da Europol, Europol ne viene informato.

1. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust, nell'ambito del suo mandato, possa accedere a tutte le informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), ed eseguire interrogazioni, fatto salvo il diritto degli Stati membri, degli organismi dell'Unione, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali di indicare limitazioni di accesso o uso di tali dati. Qualora un'interrogazione effettuata da Eurojust riveli la presenza di una corrispondenza con le informazioni trattate da Europol, Europol ne viene informato.

2. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust e l'OLAF, nell'ambito dei rispettivi mandati, abbiano accesso indiretto, in base a un sistema “hit/no hit”, alle informazioni che sono state fornite ai fini di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione dello Stato membro, dell'organismo dell'Unione, del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che l'ha fornita a Europol.

2. Europol prende tutte le misure opportune affinché Eurojust, nell'ambito del suo mandato, abbia accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni che sono state fornite per una finalità specifica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), fatte salve le eventuali limitazioni indicate dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. In caso di riscontro positivo (hit), Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione dello Stato membro, dell'organismo dell'Unione, del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che l'ha fornita a Europol. In caso di hit, Eurojust specifica di quali dati necessiti, ed Europol può condividerli soltanto nella misura in cui i dati che hanno generato l'hit sono necessari per lo svolgimento legittimo dei suoi compiti. Europol provvede a registrare le informazioni alle quali è stato fornito l'accesso.

3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust o dell'OLAF, rispettivamente, corrispondono con quelle trattate presso Europol.

3. Le ricerche sulle informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust corrispondono con quelle trattate presso Europol.

4. Europol permette di effettuare ricerche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, aggiunti e assistenti e dei membri del suo personale, e da parte dell'OLAF dei membri del suo personale, autorizzati ad effettuare tali ricerche.

4. Europol permette di effettuare ricerche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 solo previa comunicazione da parte di Eurojust dei membri nazionali, aggiunti e assistenti e dei membri del suo personale autorizzati ad effettuare tali ricerche.

5. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust o dell'OLAF, Europol informa questi ultimi e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust o l'OLAF si consultano con Europol.

5. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Europol in relazione a una singola indagine, Europol o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Eurojust, Europol informa quest'ultimo e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust si consulta con Europol.

6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, gli aggiunti, gli assistenti e i membri del suo personale, e l'OLAF rispettano le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

6. Eurojust, compresi il collegio, i membri nazionali, gli aggiunti, gli assistenti e i membri del suo personale, rispetta le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

 

6 bis. Europol e Eurojust si informano reciprocamente se, dopo la consultazione dei rispettivi dati, vi sono indicazioni che i dati siano errati o in conflitto con altri dati.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se Europol, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve comunicare a uno Stato membro informazioni che lo riguardano e tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore dei dati che ha limitato l'accesso e cerca di ottenerne l'autorizzazione alla condivisione.

1. Se Europol, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), deve comunicare a uno Stato membro informazioni che lo riguardano e tali informazioni sono soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che ne vietano la condivisione, Europol consulta il fornitore dei dati che ha limitato l'accesso e chiede l'autorizzazione alla condivisione.

In mancanza di autorizzazione, le informazioni non possono essere condivise.

In mancanza di autorizzazione esplicita, le informazioni non possono essere condivise.

 

Nel caso in cui dette informazioni non siano soggette a limitazioni di accesso ai sensi dell'articolo 25, Europol informa comunque lo Stato membro fornitore delle informazioni in merito alla loro trasmissione.

Motivazione

Lo Stato membro che ha fornito un'informazione dovrebbe essere informato in merito a chi la ha ricevuta, anche nel caso in cui non abbia indicato alcuna limitazione.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, gli istituti di formazione sulle attività di contrasto di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di contrasto di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.

2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, Europol può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.

3. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1, escluse le parti private, dati personali e trattarli.

3. Se strettamente necessario e proporzionato allo svolgimento legittimo dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni del presente capo, Europol può ricevere e trattare dati personali detenuti dalle entità di cui al paragrafo 1, escluse le parti private.

4. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 4, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi e conformemente al presente capo. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso, a meno che:

4. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 5, Europol trasferisce i dati personali agli organismi dell'Unione, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nei suoi compiti e conformemente al presente capo, e se il destinatario garantisce esplicitamente che i dati saranno utilizzati unicamente per le finalità per cui sono stati trasmessi. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Europol ne chiede il consenso preventivo ed esplicito, a meno che:

a) l'autorizzazione possa presumersi, non avendo lo Stato membro espressamente limitato la possibilità di trasferimenti successivi, oppure

 

b) lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

b) lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

5. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali da parte degli Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo esplicito consenso di Europol.

5. Sono vietati i trasferimenti successivi di dati personali da parte degli Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, salvo preventivo ed esplicito consenso di Europol e se il destinatario garantisce esplicitamente che i dati saranno utilizzati unicamente per le finalità per cui sono stati trasmessi.

 

5 bis. Europol assicura che la registrazione dettagliata di tutti i trasferimenti di dati personali e delle relative motivazioni sia conservata a norma del presente regolamento.

 

5 ter. Le informazioni ottenute da un paese terzo, un'organizzazione internazionale o una parte privata in violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sono trattate.

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, Europol può trasferire direttamente i dati personali agli organismi dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario.

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3, e fatto salvo l'articolo 27, Europol può trasferire direttamente i dati personali agli organismi dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario. Europol rende pubblico l'elenco delle istituzioni e degli organismi dell'Unione con cui condivide le informazioni, inserendo tale elenco sul suo sito Internet.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tali accordi di cooperazione sono modificati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sostituiti da un accordo successivo a norma della lettera b).

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni.

Il garante europeo della protezione dei dati è tempestivamente consultato prima e durante i negoziati relativi all'accordo internazionale di cui alla lettera b) e, in particolare, prima dell'adozione del mandato negoziale nonché della conclusione dell'accordo.

 

Europol rende pubblico l'elenco regolarmente aggiornato degli accordi internazionali e di cooperazione che ha concluso con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, pubblicandolo sul suo sito Internet.

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali se:

2. In deroga al paragrafo 1, il direttore esecutivo, nel rispetto degli obblighi di discrezione, riservatezza e proporzionalità che gli incombono, può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali se:

a) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali di uno o più Stati membri nel quadro degli obiettivi di Europol;

a) il trasferimento è necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo, oppure

b) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici;

b) il trasferimento è necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro o del paese terzo che trasferisce i dati personali, oppure

c) il trasferimento è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure

c) il trasferimento dei dati è essenziale per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure

d) il trasferimento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo.

d) il trasferimento è necessario, in singoli casi, per prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali, oppure

 

d bis) il trasferimento è necessario, in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

 

Il direttore esecutivo tiene in tutti i casi conto del livello di protezione dei dati applicabile nel paese terzo o organizzazione internazionale in questione, considerando la natura dei dati, la loro finalità, la durata del trattamento previsto, le disposizioni generali o specifiche in materia di protezione dei dati vigenti nel paese e se sono state accettate o meno condizioni specifiche richieste da Europol in merito ai dati.

 

Non sono previste deroghe per i trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali di dati.

Inoltre il consiglio di amministrazione, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell'esistenza di garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile.

Inoltre il garante europeo della protezione dei dati può autorizzare un trasferimento o un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), prestando adeguate garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei casi di applicazione del paragrafo 2.

3. Il direttore esecutivo informa senza indugio il consiglio di amministrazione e il garante europeo della protezione dei casi di applicazione del paragrafo 2.

 

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Europol provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i trasferimenti a norma del presente articolo.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché siano pervenuti attraverso:

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché non siano pervenuti direttamente dalle parti private ma unicamente attraverso:

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Europol non contatta direttamente parti private per ottenere dati personali.

3. Europol non contatta parti private per ottenere dati personali.

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Europol non contatta direttamente persone private per ottenere informazioni.

3. Europol non contatta persone private per ottenere informazioni.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

I dati personali devono essere:

1. I dati personali devono essere:

a) trattati in modo equo e lecito;

a) trattati in modo lecito, equo, trasparente e verificabile nei confronti dell'interessato;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché Europol fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite;

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; essi sono trattati solo se, e nella misura in cui, le finalità non possono essere conseguite attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

 

e bis) trattati in modo da consentire effettivamente all'interessato di esercitare i suoi diritti;

 

e ter) trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche o organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

 

e quater) trattati unicamente da personale debitamente autorizzato che li utilizza per lo svolgimento dei propri compiti.

 

1 bis. Europol rende accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. La fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:

1. La fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'informazione che proviene da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che l'ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri:

2. L'informazione che proviene da uno Stato membro è valutata dallo Stato membro che l'ha fornita sulla base della sua affidabilità e secondo i seguenti criteri:

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione, Europol cerca per quanto possibile di stabilire l'affidabilità della fonte o dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha trasmessi. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati i codici di valutazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, codice X) e al paragrafo 2, codice 4).

4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione, Europol stabilisce l'affidabilità della fonte o dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha trasmessi. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati i codici di valutazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, codice X) e al paragrafo 2, codice 4).

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

6. L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione X) e 4).

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È vietato il trattamento di dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni su reati e di persone di età inferiore agli anni diciotto, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

1. È vietato il trattamento di dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni su reati e di persone di età inferiore agli anni diciotto, salvo che sia strettamente necessario e debitamente giustificato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. È vietato il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, salvo che sia strettamente necessario per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.

2. È vietato il trattamento, mediante procedimenti automatizzati o meno, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica o sociale, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale, salvo che sia strettamente necessario e debitamente giustificato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Europol.

Motivazione

Ripreso dalla Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Una decisione che comporti conseguenze giuridiche per l'interessato e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se autorizzata dal diritto nazionale o dell'Unione o, se necessario, dal garante europeo della protezione dei dati.

4. Una decisione che comporti conseguenze giuridiche per l'interessato e che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 2 è ammessa soltanto se autorizzata dal diritto nazionale o dell'Unione o dal garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo che sia strettamente necessario in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol.

5. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere trasmessi a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, salvo che sia strettamente necessario e debitamente giustificato in casi specifici relativi a forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. La trasmissione avviene conformemente alle disposizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I dati personali trattati da Europol sono da questo conservati solo per il tempo necessario al conseguimento dei suoi obiettivi.

1. I dati personali trattati da Europol sono da questo conservati solo per il tempo strettamente necessario alle finalità perseguite del trattamento.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso dell'interessato;

a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso esplicito e scritto dell'interessato.

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori;

c) quando i dati personali devono essere conservati a fini probatori ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati sono stati consultati, da quale membro del personale e in quale momento (registro di accesso);

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 bis

 

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione di default

 

1. Europol attua le adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e assicuri la protezione dei diritti dell'interessato.

 

2. Europol attua meccanismi per garantire che, di default, siano trattati solo i dati personali necessari alle finalità del trattamento.

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 ter

 

Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati

 

1. In caso di violazione dei dati personali, Europol notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza indebiti ritardi e, ove possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Su richiesta, Europol fornisce una giustificazione motivata nei casi in cui la notifica non sia avvenuta entro 24 ore.

 

2. La notifica di cui al paragrafo 1 procede almeno a:

 

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati e le categorie e il numero di registrazione dei dati in questione;

 

b) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;

 

c) descrivere le possibili conseguenze della violazione dei dati personali;

 

d) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

 

3. Europol documenta le violazioni dei dati personali, inclusi i fatti riguardanti la violazione, i suoi effetti e le misure correttive adottate, consentendo al garante europeo della protezione dei dati di verificare la conformità con il presente articolo.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 quater

 

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

 

1. Laddove la violazione dei dati personali di cui all'articolo 38 ter sia suscettibile di compromettere la protezione dei dati personali o della vita privata dell'interessato, Europol comunica la violazione dei dati personali all'interessato senza indebiti ritardi.

 

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e riporta l'identità e i recapiti del responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 44.

 

3. La comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato non è prevista se Europol dimostra al garante europeo della protezione dei dati, in modo da questi giudicato soddisfacente, di avere attuato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure sono state applicate ai dati personali oggetto della violazione. Tali misure tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

 

4. La comunicazione all'interessato può essere rinviata, limitata o omessa nel caso in cui costituisca una misura necessaria e commensurata agli interessi legittimi dell'interessato:

 

a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

 

b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

 

c) per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale;

 

d) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'interessato ha diritto di essere informato, a intervalli ragionevoli, del fatto se i dati personali che lo riguardano sono o meno trattati da Europol. Se è in corso un trattamento, Europol fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

1. L'interessato ha diritto di essere informato, a intervalli ragionevoli, del fatto se i dati personali che lo riguardano sono o meno trattati da Europol. Se è in corso un trattamento, Europol fornisce all'interessato almeno le seguenti informazioni:

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ai destinatari cui vengono comunicati i dati;

b) informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, al periodo di conservazione dei dati, ai destinatari cui vengono comunicati i dati;

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) l'indicazione della base giuridica per il trattamento dei dati;

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) l'esistenza del diritto di richiedere a Europol la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali riguardanti l'interessato;

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) una copia dei dati in corso di trattamento.

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'interessato che desideri esercitare il diritto di accesso può presentare, senza costi eccessivi, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

2. L'interessato che desideri esercitare il diritto di accesso può presentare, gratuitamente, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento. Europol conferma il ricevimento della domanda.

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Europol risponde alla domanda.

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della domanda dell'autorità nazionale, Europol risponde alla stessa.

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'accesso ai dati personali è negato o limitato ove ciò sia necessario per:

5. La comunicazione di informazioni in risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 è rifiutata nella misura in cui tale rifiuto parziale o totale sia necessario per:

Motivazione

Se si applica un'esenzione, deve essere dimostrato a quali dati si applica. Nei casi in cui l'esenzione sia necessaria soltanto per parte dei dati trattati, l'accesso parziale deve essere obbligatorio.

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'eventuale decisione di limitare o negare la trasmissione delle informazioni richieste tiene conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato.

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano rettificati se inesatti e, laddove possibile e necessario, siano completati o aggiornati.

1. L'interessato ha il diritto di chiedere a Europol che i dati che lo riguardano siano rettificati se inesatti e siano completati o aggiornati.

Emendamento  170

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in possesso di Europol sono stati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultimo provvede alla loro rettifica, cancellazione o blocco.

4. Se i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in possesso di Europol sono stati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultimo provvede alla loro rettifica, cancellazione o blocco e informa, se del caso, i fornitori dei dati.

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Europol conserva i dati personali in modo che possano essere rettificati e cancellati.

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La responsabilità della qualità dei dati personali conformemente all'articolo 34, lettera d), incombe allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Europol, e a Europol per quanto riguarda i dati personali forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico.

2. La responsabilità della qualità dei dati personali conformemente all'articolo 34, lettera d), incombe allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Europol, e a Europol per quanto riguarda i dati personali forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico. Gli organismi dell'Unione sono responsabili della qualità dei dati fino al momento del trasferimento incluso.

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. La responsabilità della liceità del trasferimento incombe:

4. La responsabilità dei principi di protezione dei dati applicabili incombe:

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Europol verifica la competenza del destinatario e valuta la necessità del trasferimento dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, Europol chiede ulteriori informazioni al destinatario. Il destinatario assicura che la necessità di trasferimento dei dati possa essere verificata. Il destinatario procede al trattamento dei dati unicamente alle finalità per cui questi gli sono stati trasmessi.

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione è soggetto a controllo preventivo qualora:

1. Il trattamento di dati personali in ogni insieme di operazioni di trattamento che perseguono un'unica finalità o più finalità connesse nell'ambito delle sue attività fondamentali è soggetto a controllo preventivo qualora:

Motivazione

Su suggerimento del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il periodo può essere sospeso fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le ulteriori informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, detto termine può essere prorogato per altri due mesi con decisione del garante europeo della protezione dei dati. La decisione in questione è notificata a Europol prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi.

Il garante europeo della protezione dei dati emette un parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Il periodo può essere sospeso in qualsiasi momento fino a quando il garante europeo della protezione dei dati non abbia ricevuto le ulteriori informazioni richieste. Se la complessità del fascicolo lo richiede, detto termine può essere prorogato per altri due mesi con decisione del garante europeo della protezione dei dati. Non sono ammesse più di due proroghe. La decisione in questione è notificata a Europol prima dello scadere del periodo iniziale di due mesi.

Emendamento  177

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che i dati siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri.

1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Europol provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, il recupero, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali. I registri o la documentazione sono cancellati dopo tre anni, salvo che i dati siano necessari per un controllo in corso. Non è possibile modificare i registri.

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) garantire, in maniera indipendente, la liceità del trattamento dati e il rispetto delle disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali;

a) garantire, in maniera indipendente, l'applicazione interna delle disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali;

Emendamento  179

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati;

e) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati, con particolare riferimento alle operazioni di trattamento di cui all'articolo 42;

Emendamento  180

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) agire da punto di contatto per le domande di accesso a norma dell'articolo 39.

Emendamento  181

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter) tenere un registro di tutte le operazioni di trattamento effettuate da Europol, incluse, se pertinenti, le informazioni riguardanti le finalità, le categorie di dati, i destinatari, i termini per il blocco e la cancellazione, i trasferimenti a paesi terzi o organizzazioni internazionali e le misure di sicurezza;

Emendamento  182

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater) tenere un registro degli incidenti e delle violazioni della sicurezza che riguardano i dati personali operativi o amministrativi;

Emendamento  183

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali del personale Europol e i dati personali amministrativi.

8. Il responsabile della protezione dei dati svolge inoltre le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.

Emendamento  184

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

9. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol. Tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta.

Emendamento  185

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le norme di attuazione riguardanti la funzione di responsabile della protezione dei dati. Tali norme di attuazione riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati ottiene da Europol il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi ultimi hanno accesso ai dati personali trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

11. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le norme di attuazione riguardanti la funzione di responsabile della protezione dei dati. Tali norme di attuazione riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati ottiene da Europol il personale e le risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Questi ultimi hanno accesso ai dati personali trattati presso Europol e ai locali di Europol solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta.

Emendamento  186

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis. Il responsabile della protezione dei dati dispone delle risorse necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento  187

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;

b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati senza indugio;

Emendamento  188

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che sono stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  189

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;

f) proporre al consiglio di amministrazione di vietare totalmente o in parte trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo;

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo).

Emendamento  190

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.

5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora un rapporto annuale sulle attività di vigilanza riguardanti Europol. Tale rapporto è parte integrante del rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001.

 

Tale rapporto include informazioni statistiche riguardanti reclami, indagini, accertamenti, il trattamento di informazioni sensibili, i trasferimenti di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, il controllo e le notifiche preventivi e l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3.

 

Tale rapporto è trasmesso e presentato al gruppo congiunto di controllo parlamentare ed è altresì trasmesso al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali. Sulla base del rapporto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere al garante europeo della protezione dei dati di intraprendere ulteriori azioni per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento  191

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

2. Il garante europeo della protezione dei dati, se del caso, si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità nazionali di protezione dei dati nell'espletamento delle sue funzioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2. Tenuto debito conto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento delle attività in cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati, i membri e il personale delle autorità nazionali di protezione dei dati hanno pari poteri a quelli riportati all'articolo 46, paragrafo 4, e sono soggetti al medesimo obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 6. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

Emendamento  192

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il garante europeo della protezione dei dati tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali riguardo a tutte le questioni per loro rilevanti.

Emendamento  193

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. In caso di questioni specifiche che concernono dati provenienti da uno o più Stati membri, il garante europeo della protezione dei dati consulta le competenti autorità di controllo nazionali interessate. Il garante europeo della protezione dei dati non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che le competenti autorità di controllo nazionali interessate non gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal garante non inferiore a due mesi. Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione espressa dalle competenti autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la loro posizione, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito e giustifica la propria decisione. Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante può decidere di adottare un'azione immediata. In tali casi informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e l'azione adottata.

Emendamento  194

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. Il garante europeo della protezione dei dati consulta le competenti autorità di controllo nazionali interessate prima di procedere a una delle azioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettere da e) a h). Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione espressa dalle competenti autorità di controllo nazionali interessate entro il termine inferiore a due mesi specificato dal garante. Qualora non intenda seguire la posizione delle autorità di controllo nazionali, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito e giustifica la propria decisione. Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante può decidere di adottare un'azione immediata. In tali casi informa immediatamente le competenti autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e l'azione adottata. Il garante europeo della protezione dei dati si astiene dall'adottare azioni se tutte le autorità di controllo nazionali gli hanno comunicato una posizione negativa.

Emendamento  195

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a seconda delle necessità. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

3. I capi delle autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a cadenza almeno annuale per discutere le questioni strategiche o generali o di altro tipo di cui ai paragrafi 1 e 2. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

Emendamento  196

Proposta di regolamento

Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dati personali amministrativi e dati del personale

Dati personali amministrativi

Emendamento  197

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i dati personali dei membri del personale Europol e ai dati personali amministrativi detenuti da Europol.

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i dati personali amministrativi detenuti da Europol.

Emendamento  198

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il reclamo riguarda una decisione di cui all'articolo 39 o 40, il garante europeo della protezione dei dati consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.

2. Se il reclamo riguarda una decisione di cui all'articolo 39 o 40, il garante europeo della protezione dei dati consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro o degli Stati membri da cui provengono i dati o dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati.

Emendamento  199

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati.

3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Europol da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati, si accerta che il trattamento dei dati nello Stato membro interessato sia stato lecito e che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 53

Testo della Commissione

Emendamento

Controllo parlamentare

Controllo parlamentare congiunto

 

1. Il meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, congiuntamente ai parlamenti nazionali, assume la forma di un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto, da istituire nell'ambito della commissione competente del Parlamento europeo, composto da tutti i membri della citata commissione, da un rappresentante della commissione competente dei parlamenti nazionali per ciascuno Stato membro e da un supplente. Gli Stati membri con sistemi parlamentari bicamerali possono invece essere rappresentati da un rappresentante per ciascuna camera.

 

2. Le riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono sempre convocate dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e hanno luogo nei locali dello stesso. Le riunioni sono copresiedute dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo e dal rappresentante del parlamento nazionale dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio.

 

3. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto verifica l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, in particolare in relazione al loro impatto sui diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.

 

 

4. A tal fine, il gruppo di controllo parlamentare congiunto esercita le seguenti funzioni:

1. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo compaiono dinanzi al Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionali, su richiesta di questi, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza.

a) il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di questo, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto, se del caso, degli obblighi del segreto e della riservatezza. Il gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, se del caso;

2. Il controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali è esercitato secondo le disposizioni del presente regolamento.

b) il garante europeo della protezione dei dati compare dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di questo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare la protezione dei dati personali, nelle operazioni di Europol, tenendo conto, se del caso, degli obblighi del segreto e della riservatezza.

 

Alle riunioni del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono presentati e discussi i seguenti documenti:

 

- i progetti di programma annuale di lavoro e di programma pluriennale di lavoro, di cui all'articolo 15;

 

- la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol, di cui all'articolo 14;

 

- il rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati sulle attività di vigilanza riguardanti Europol, di cui all'articolo 46;

 

- la relazione di valutazione elaborata dalla Commissione per esaminare l'efficacia e l'efficienza di Europol, di cui all'articolo 70.

 

Le seguenti persone compaiono dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto su sua richiesta:

 

- i candidati prescelti per il posto di direttore esecutivo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2;

 

- il direttore esecutivo qualora sussista l'intenzione di prorogare il suo mandato, come disposto all'articolo 56, paragrafo 5;

 

- il direttore esecutivo affinché riferisca in merito all'espletamento delle loro funzioni.

 

Il presidente del consiglio di amministrazione informa il gruppo di controllo parlamentare congiunto prima di rimuovere il direttore esecutivo dal suo incarico e comunica le ragioni alla base di tale decisione.

3. Oltre agli obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Europol trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, a titolo informativo, tenuto conto degli obbligo del segreto e della riservatezza:

5. Inoltre Europol trasmette al gruppo di controllo parlamentare congiunto, a titolo informativo, tenuto conto, se del caso, degli obblighi del segreto e della riservatezza:

a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;

a) le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;

b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1.

b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1.

 

6. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può chiedere qualsiasi documento pertinente necessario allo svolgimento dei suoi compiti, fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 1 bis e la regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo.

 

7. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere conclusioni sintetiche sulle attività di vigilanza relative a Europol per il Parlamento europeo.

 

______________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Emendamento  201

Proposta di regolamento

Articolo 54

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 53, al Parlamento europeo e ai suoi rappresentanti può essere concesso, su richiesta, l'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate trattate da Europol o mediante esso.

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 53, al gruppo di controllo parlamentare congiunto e ai suoi rappresentanti è concesso, su richiesta, l'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate trattate da Europol o mediante esso e, se del caso, previa autorizzazione del fornitore di dati.

2. L'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate è conforme ai principi di base e alle norme minime di cui all'articolo 69. Le modalità di accesso sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.

2. Data la natura sensibile e classificata di tali informazioni, l'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate è conforme alla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo 1 bis. Ulteriori modalità di accesso possono essere disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.

 

____________

 

1 bis Come previsto dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013.

Emendamento  202

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'autorità che ha il potere di nomina sfrutta appieno le possibilità offerte dallo statuto dei funzionari e assegna al personale specializzato, quali gli esperti informatici, un gruppo di funzioni e un grado superiori a seconda della loro qualifica per svolgere in modo ottimale i compiti dell'Agenzia conformemente all'articolo 4.

Motivazione

Il livello tecnico elevato e la rapida evoluzione della criminalità informatica e dei crimini agevolati dall'informatica richiedono che Europol assuma personale altamente qualificato e molto richiesto. I benefici per gli agenti contrattuali non rispecchiano la situazione di mercato, ad esempio per gli esperti informatici che sono molto richiesti per la lotta alla criminalità informatica come le frodi IVA, la pornografia infantile e il commercio di beni illegali. Europol deve essere in grado di occupare tali posizioni per combattere la criminalità in modo efficace e fornire un valore aggiunto europeo.

Emendamento  203

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, conformemente a una procedura di cooperazione, descritta in appresso:

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, Europol è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

a) sulla base di un elenco di tre candidati proposto da un comitato composto dal rappresentante della Commissione al consiglio di amministrazione e da altri due membri di tale consiglio, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente, i candidati sono invitati, prima della nomina, a comparire dinanzi al Consiglio e al gruppo di controllo parlamentare congiunto e a rispondere alle loro domande;

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

b) il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il Consiglio esprimono poi i loro pareri e indicano il loro ordine di preferenza;

 

c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri.

Emendamento  204

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni.

4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, e previo parere del gruppo di controllo parlamentare congiunto, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo per non più di cinque anni.

Emendamento  205

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi al gruppo di controllo parlamentare congiunto e a rispondere alle domande dei suoi membri.

Emendamento  206

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione illustrando la medesima al gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio.

Emendamento  207

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è assistito da quattro vicedirettori esecutivi, di cui uno responsabile della formazione. Il vicedirettore esecutivo per la formazione è responsabile della gestione dell'accademia Europol e delle relative attività. Il direttore esecutivo definisce i compiti degli altri vicedirettori esecutivi.

1. Il direttore esecutivo è assistito da tre vicedirettori esecutivi. Il direttore esecutivo definisce i compiti degli altri vicedirettori esecutivi.

Motivazione

L'inclusione di un quarto vicedirettore esecutivo era dovuta alla fusione Europol-CEPOL. Dal momento che il relatore non ritiene opportuna tale fusione, si mantiene il sistema di tre vicedirettori esecutivi.

Emendamento  208

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol è trasmesso alla Commissione entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.

2. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Europol è trasmesso alla Commissione entro il [data prevista dal regolamento finanziario quadro] di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione invia e presenta alla Commissione, al gruppo di controllo parlamentare congiunto e al Consiglio nonché ai parlamenti nazionali lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.

Motivazione

L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il controllo parlamentare da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali deve essere incluso nel regolamento. È stato istituito a tale scopo il gruppo di controllo parlamentare congiunto che è disciplinato dall'articolo 53 del presente regolamento.

Emendamento  209

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, Europol trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, Europol trasmette e presenta al gruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

Motivazione

L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il controllo parlamentare da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali deve essere incluso nel regolamento. È stato istituito a tale scopo il gruppo di controllo parlamentare congiunto che è disciplinato dall'articolo 53 del presente regolamento.

Emendamento  210

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Entro il 1º luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

6. Entro il 1º luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette e presenta il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al gruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

Motivazione

L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il controllo parlamentare da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali deve essere incluso nel regolamento. È stato istituito a tale scopo il gruppo di controllo parlamentare congiunto che è disciplinato dall'articolo 53 del presente regolamento.

Emendamento  211

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [nuovo regolamento finanziario quadro] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.

1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [nuovo regolamento finanziario quadro] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione. Tali deviazioni sono notificate al Parlamento europeo.

Emendamento  212

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Considerata la specificità dei membri della rete di istituti nazionali di formazione, unici organismi con caratteristiche specifiche e competenze tecniche per svolgere le pertinenti attività di formazione, tali membri possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/201241 della Commissione.

soppresso

_______________

 

41 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

 

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento alla formazione, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  213

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai documenti in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/200143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. A tutti i documenti amministrativi in possesso di Europol si applica il regolamento (CE) n. 1049/200143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

_______________

__________________

43 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

43 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Emendamento  214

Proposta di regolamento

Paragrafo 67 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Europol pubblica sul suo sito web l'elenco dei membri del suo consiglio di amministrazione e degli esperti interni ed esterni, unitamente alle dichiarazioni di interesse e ai curriculum vitae degli stessi. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono sempre pubblicati. Europol può limitare la pubblicazione di documenti su base temporanea o permanente qualora tale pubblicazione rischi di compromettere lo svolgimento dei suoi compiti, tenendo conto degli obblighi del segreto e della riservatezza;

Emendamento  215

Proposta di regolamento

Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 67 bis

 

Notifica previa e meccanismo d'allerta

 

La Commissione attiva un sistema di allarme qualora abbia seri motivi per temere che il consiglio di amministrazione si appresti ad adottare decisioni che sarebbero non conformi al mandato di Europol, contrarie al diritto dell'Unione o in contraddizione con gli obiettivi politici dell'UE. In tal caso, la Commissione solleva formalmente la questione in sede di consiglio di amministrazione e chiede a quest'ultimo di astenersi dall'adozione della decisione interessata. Ove il consiglio di amministrazione rifiuti di soddisfare tale richiesta, la Commissione informa formalmente il Parlamento europeo e il Consiglio per consentire una rapida reazione. La Commissione può chiedere al consiglio di amministrazione di astenersi dall'attuare la decisione controversa fintanto che la questione sia ancora oggetto di discussione tra i rappresentanti delle istituzioni.

Motivazione

Cfr. il punto 59 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate.

Emendamento  216

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro cinque anni dalla [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare gli obiettivi di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

1. Entro cinque anni dalla [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro nonché il funzionamento dei meccanismi di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare gli obiettivi di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

Motivazione

Occorre estendere la clausola di valutazione e revisione anche al meccanismo di controllo parlamentare esercitato nei confronti di Europol.

Emendamento  217

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione.

2. La Commissione trasmette e presenta la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo e, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento, al gruppo di controllo parlamentare congiunto, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione. Inoltre, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali ogni altra informazione eventualmente richiesta riguardante la valutazione.

Motivazione

L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il controllo parlamentare da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali deve essere incluso nel regolamento. È stato istituito a tale scopo il gruppo di controllo parlamentare congiunto che è disciplinato dall'articolo 53 del presente regolamento.

Emendamento  218

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti da Europol in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che l'esistenza di Europol non sia più giustificata rispetto agli obiettivi e ai compiti che gli sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti da Europol in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. Se la Commissione ritiene che l'esistenza di Europol non sia più giustificata rispetto agli obiettivi e ai compiti che gli sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  219

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Europol istituito con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.

1. Europol istituito con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  220

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  221

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, l'accordo di sede concluso in base alla decisione 2005/681/GAI cessa di avere efficacia dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  222

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione di CEPOL istituito in base all'articolo 10 della decisione 2005/681/GAI scade il [data dell'entrata in vigore del presente regolamento].

soppresso

_

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  223

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Il consiglio di amministrazione elabora disposizioni dettagliate in merito alla procedura di cui all'articolo 67 bis e le presenta alla Commissione ai fini dell'approvazione.

Emendamento  224

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il direttore esecutivo di CEPOL nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2005/681/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, la responsabilità di vicedirettore esecutivo per la formazione di Europol. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima [della data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  225

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, almeno 8 milioni di EUR di spese di esercizio di Europol sono riservati alla formazione di cui al capo III.

soppresso

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  226

Proposta di regolamento

Articolo 77

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento sostituisce e abroga la decisione 2009/371/GAI e la decisione 2005/681/GAI.

Il presente regolamento sostituisce e abroga la decisione 2009/371/GAI.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  227

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le misure legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI e della decisione 2005/681/GAI sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

1. Tutte le misure legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. Tutte le misure non legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), e della decisione 2005/681/GAI, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL), rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol in attuazione del presente regolamento.

2. Tutte le misure non legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol in attuazione del presente regolamento.

Motivazione

Eliminare qualunque riferimento a CEPOL, visto che il relatore non ritiene opportuna la fusione Europol-CEPOL.

Emendamento  228

Proposta di regolamento

Allegato 1 – trattino 27

Testo della Commissione

Emendamento

– abuso e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori.

– abuso e sfruttamento sessuale delle persone, in particolare di donne e minori.

  • [1]               GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

MOTIVAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Ufficio europeo di polizia (Europol) è stato istituito in prima istanza mediante una convenzione, il 26 luglio 1995, unico strumento disponibile al momento della sua creazione ai sensi del trattato di Maastricht, che richiedeva la ratifica di tutti gli Stati membri per l'entrata in vigore. Ai sensi di tale meccanismo, qualunque modifica della convenzione Europol doveva essere realizzata mediante un "protocollo", strumento che doveva essere presentato ai parlamenti nazionali per la sua successiva ratifica.

Al fine di migliorare il funzionamento di Europol, tra il 2000 e il 2003 sono stati ratificati tre protocolli, entrati in vigore tra il 29 marzo e il 18 aprile 2007. Tale procedura è risultata particolarmente lunga e complessa. Ciò dimostra fino a che punto fosse difficile, o quasi impossibile, adattare rapidamente il quadro globale di Europol per far fronte a situazioni urgenti che imponevano l'attribuzione di nuove competenze.

Era necessario che Europol disponesse di uno strumento giuridico di regolamentazione più efficace che gli consentisse una maggiore capacità di reazione per la lotta alla criminalità, sempre più globalizzata. Grazie all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'Ufficio europeo di polizia fu riorganizzato come agenzia europea, dotata di risorse di bilancio e di personale comunitari. A tal fine, il 6 aprile 2009, il Consiglio ha approvato la decisione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia, abrogando la precedente convenzione Europol.

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, ha comportato il riconoscimento del potere di codecisione del Parlamento europeo. L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che "[I]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol".

Secondo quanto stabilito dall'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Europol ha il compito di: "sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione". Esso agevola lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto della criminalità degli Stati membri e fornisce servizi di analisi criminale per aiutare le forze di polizia nazionali nelle indagini transfrontaliere.

Il Consiglio europeo, nel "Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini", ha invitato Europol a evolversi e diventare "il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge". Con l'approvazione del presente regolamento, il Programma di Stoccolma potrebbe realizzare uno dei suoi obiettivi e una delle sue priorità.

Visti:

- il parere più volte espresso dalla maggioranza dei gruppi politici rappresentanti nel Parlamento europeo,

- le comunicazioni orali in sede parlamentare e le comunicazioni scritte dei presidenti dei consigli di amministrazione di CEPOL ed Europol,

- i pareri dei direttori di Europol e CEPOL in sede parlamentare,

- il parere della maggioranza degli Stati membri espresso in occasione del Consiglio GAI del 7 giugno 2013,

tutti contrari alla fusione Europol-CEPOL,

il relatore, condividendo i pareri di riferimento, ritiene che il regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio debba riferirsi esclusivamente all'Ufficio europeo di polizia Europol e che, pertanto, la presente proposta legislativa debba contemplare soltanto l'abrogazione della decisione 2009/371/GAI.

Negli ultimi dieci anni l'UE ha visto aumentare e diversificarsi le forme gravi di criminalità e la criminalità organizzata. La valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) del 2013 rileva che tali tipi di criminalità sono un fenomeno sempre più dinamico e complesso e continuano a costituire una minaccia significativa per la sicurezza e la prosperità dell'Unione. Osserva, inoltre, che gli effetti della globalizzazione sulla società e sulle imprese hanno anche facilitato nuove e significative varianti di attività criminali: ora le reti criminali sfruttano le lacune legislative, Internet e le condizioni legate alla crisi economica per generare profitti illeciti a basso rischio. Internet è usato per organizzare e compiere attività criminali, fungendo da strumento di comunicazione, mercato, bacino di reclutamento e servizio finanziario. Esso, inoltre, rende più facili nuove forme di criminalità informatica, le frodi con carte di pagamento e la distribuzione di materiale pedopornografico.

In merito alle mutate modalità di azione della criminalità organizzata nell'Unione europea, è importante sottolineare che, attualmente, i gruppi della criminalità organizzata mirano a massimizzare i profitti e, pertanto, commettono crimini molteplici come la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, i reati finanziari come la corruzione, la frode e il riciclaggio di capitali nonché i reati informatici. Tutti questi reati non solo rappresentano una minaccia per la sicurezza personale ed economica dei cittadini europei, ma generano anche profitti illeciti che rafforzano i poteri delle reti criminali e privano le autorità pubbliche di entrate più che necessarie. Poiché le società europee continuano ad essere vulnerabili agli attentati terroristici, il terrorismo rimane una seria minaccia per la sicurezza dell'Unione europea.

Tra le preoccupazioni dei cittadini europei, la criminalità figura al quinto posto. I cittadini europei sono inoltre vessati dalla criminalità informatica, che sta aumentando rapidamente e che può erodere la fiducia nei servizi Internet e causare danni ingenti all'economia dell'Unione europea. Per questa ragione, l'11 gennaio 2013 è stato inaugurato il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3), presso l'Ufficio europeo di polizia, quale strumento di coordinamento nel settore dei reati informatici.

Per tutti i motivi sopra esposti, è necessario disporre di un Ufficio europeo di polizia efficace ed efficiente nella cooperazione e nello scambio di informazioni.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. OBIETTIVI E CONTENUTO

La proposta formulata definisce chiaramente la sfera d'azione di Europol, le sue funzioni e le modalità di realizzazione della cooperazione con gli Stati membri. La proposta mira inoltre a:

1. conformare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, istituendo con regolamento il quadro normativo di Europol e introducendo un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.

2. migliorare la governance di Europol potenziandone l'efficienza;

3. dotare Europol di un'architettura più solida in materia di protezione dei dati, incaricando il garante europeo della protezione dei dati della supervisione del trattamento dei dati personali di Europol con piena indipendenza;

4. intensificare lo scambio d'informazioni;

Il regolamento consegue tali obiettivi nei modi descritti di seguito:

3.1. L'adattamento di Europol al trattato di Lisbona e il controllo parlamentare

Il regolamento garantisce che le attività di Europol siano soggette al controllo dei rappresentanti democraticamente eletti dei cittadini dell'Unione. Le norme proposte sono in linea con la comunicazione della Commissione sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.

Detto controllo parlamentare è specificamente previsto dall'articolo 53 del presente regolamento, benché si ritrovi anche in numerosi riferimenti dello stesso.

Il meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionali, si realizzerà mediante un'unità di controllo del Parlamento dotata di una struttura specializzata e di piccole dimensioni, composta dalla commissione competente del Parlamento europeo (LIBE) e da un rappresentante della commissione per gli affari interni o commissione analoga di ciascun parlamento nazionale degli Stati membri. Tale controllo si realizzerà in maniera permamente presso la sede del Parlamento europeo. L'unità di controllo parlamentare sarà convocata dal presidente della commissione competente del Parlamento europeo (LIBE) e, da ultimo, sarà copresieduta dal presidente della commissione LIBE e dal rappresentante del parlamento nazionale dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio.

Dinanzi a tale unità di controllo parlamentare, saranno presentati e discussi:

–  la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol,

–  il programma di lavoro annuale e quello pluriennale, nonché

–  il rapporto annuale del garante europeo della protezione dei dati sulle attività di supervisione di Europol.

Questa stessa struttura, inoltre, potrebbe invitare il candidato selezionato per la posizione di direttore esecutivo di Europol a fare una dichiarazione e a informare l'unità stessa in merito all'esercizio delle sue funzioni.

Il citato articolo 53 stabilisce che il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo compaiono dinanzi all'unità di controllo del Parlamento, su richiesta di questa, per discutere questioni inerenti a Europol. Allo stesso modo, anche, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali riceveranno a titolo informativo le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione in relazione agli obiettivi di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionati da Europol.

Tutto questo senza dimenticare che il Parlamento europeo deve adempiere ai suoi compiti in quanto autorità di bilancio; più specificamente, riceve lo stato di previsione e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, che saranno presentati in sede parlamentare, e approva la gestione del direttore esecutivo nell'esecuzione del bilancio.

3.2. Migliore governance

Il regolamento migliora la governance di Europol, dal momento che ne rafforza l'efficienza e razionalizza le procedure, specialmente per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo. Inoltre, per assicurare il buon lavoro del consiglio di amministrazione, la Commissione e gli Stati membri saranno rappresentati ciascuno da un membro.

Date l'efficacia e l'efficienza operativa dimostrate in anni di esperienza, i membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri, oppure persone designate da ciascuno Stato membro in ragione della loro esperienza nella gestione delle unità di polizia e delle loro conoscenze in materia di cooperazione di polizia, continueranno a essere i capi di polizia di ogni Stato membro; è stata altresì prevista la possibilità che lo stesso titolare nomini un supplente che agisce in veste di membro titolare in sua assenza. Tra le funzioni del consiglio di amministrazione figura l'adozione annuale del programma di lavoro per l'anno successivo, del programma di lavoro pluriennale, del bilancio annuale di Europol, della relazione annuale di attività consolidata e delle norme finanziarie applicabili a Europol. Il consiglio di amministrazione sarà responsabile della nomina del direttore esecutivo sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto da un comitato composto dal rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri due membri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, adotterà le sue decisioni a maggioranza semplice, salvo eccezioni, il che agevolerà il processo decisionale conferendogli maggiore operatività e agilità.

Al fine di garantire un funzionamento quotidiano efficiente di Europol, il direttore esecutivo ne è il rappresentante legale e amministratore. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e garantisce che Europol adempia ai compiti derivanti dal regolamento proposto. In particolare, è necessario che spetti al direttore esecutivo preparare i documenti di bilancio e di pianificazione da presentare per decisione al consiglio di amministrazione, attuare i programmi di lavoro annuali e pluriennali di Europol e altri documenti programmatici.

Il regolamento stabilisce che l'unità nazionale di Europol garantisca e tuteli gli interessi nazionali di Europol, mantenendo l'unità nazionale come punto di contatto tra Europol e le autorità competenti; in tal modo, si garantisce un ruolo centralizzato e al contempo di coordinamento di tutta la cooperazione degli Stati membri con e attraverso Europol, assicurando così una risposta unitaria dello Stato membro alle richieste di Europol.

3.3. Un'architettura più solida in materia di protezione dei dati

La proposta rafforza il regime di protezione dei dati applicabile alle attività di Europol.

•          Essa contempla inoltre la figura del garante europeo della protezione dei dati, dotato di piena indipendenza. Dispone di competenze importanti, come rispondere alle denunce e indagare sulle stesse, controllare e garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fornire consulenza a Europol in merito a tutte le questioni concernenti il trattamento dei dati personali, realizzare un registro delle operazioni ed effettuare un controllo preventivo dei trattamenti notificati;

•          è vietato il trattamento dei dati personali di vittime, testimoni, persone diverse dagli indagati e minori, salvo che sia strettamente necessario. Tale divieto vale anche per i dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure i dati relativi alla salute e alla vita sessuale (dati personali sensibili). Inoltre i dati personali sensibili possono essere trattati solo se integrano altri dati personali già trattati da Europol.

•          l'accesso degli Stati membri ai dati personali detenuti da Europol e connessi con analisi operative è reso indiretto in base a un sistema “hit/no hit”; un raffronto automatizzato mette in evidenza un riscontro positivo (hit) se i dati detenuti dagli Stati membri corrispondono a quelli in possesso di Europol. I dati relativi all'interessato o al caso specifico sono forniti solo in risposta a una domanda distinta di seguito;

•          per aumentare la trasparenza, è rafforzato il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali detenuti da Europol. Il regolamento elenca le informazioni che Europol deve fornire a chi chiede accesso ai propri dati;

•          la proposta stabilisce norme chiare sulla condivisione delle responsabilità in materia di protezione dei dati; concretamente, attribuisce a Europol la responsabilità di riesaminare periodicamente la necessità di conservare i dati personali;

•          è esteso l'obbligo di registrazione e documentazione, che oltre all'accesso si applica a un'ampia gamma di attività di trattamento dei dati: raccolta, modifica, accesso, comunicazione, interconnessione e cancellazione. Per garantire un miglior controllo dell'uso dei dati e maggior chiarezza su chi li tratta, il regolamento vieta le modifiche dei registri;

•          nella misura in cui sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol potrà trattare dati personali provenienti da parti private. Inoltre, potrà ricevere direttamente tali dati da privati se la legislazione nazionale applicabile alla parte privata consente il trasferimento diretto di tali dati alle autorità di polizia. In tal caso, Europol trasmette senza indugio tutte le informazioni, specialmente i dati di carattere personale, alle unità nazionali pertinenti.

•          chiunque può chiedere a Europol il risarcimento del danno derivante dal trattamento illecito dei dati o da altro atto incompatibile con le disposizioni del regolamento proposto. In tal caso Europol e lo Stato membro in cui si è verificato il danno rispondono in solido (Europol in base all'articolo 340 del trattato e lo Stato membro in base alla propria legislazione nazionale);

•          le autorità nazionali di protezione dei dati rimangono comunque competenti per controllare l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato e per verificare che tali operazioni non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati;

•          il regolamento introduce elementi di “controllo congiunto” dei dati trasferiti a Europol e da questo trattati. Riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale e per garantire l'applicazione coerente del regolamento in tutta l'Unione, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali collaboreranno tra loro, ciascuno nei limiti delle proprie competenze.

3.4. Un più intenso scambio d'informazioni

Il regolamento mira a intensificare la fornitura di informazioni da parte degli Stati membri a Europol. A tal fine, rafforza l'obbligo degli Stati membri di fornire a Europol dati pertinenti, utilizzando l'unità nazionale come punto di contatto con Europol.

Grazie al sistema di scambio di informazioni istituito dal regolamento, si conseguono alti livelli di sicurezza e protezione dei dati, mediante garanzie procedurali applicabili a qualunque tipologia specifica di informazioni. Il regolamento precisa le finalità delle attività di trattamento dei dati (controlli incrociati, analisi strategiche o generali, analisi operative in casi specifici), le fonti di informazione e chi può accedere ai dati. Enumera altresì le categorie di dati personali e degli interessati i cui dati possono essere raccolti per ogni attività specifica di trattamento delle informazioni. Inoltre, grazie alle facoltà che il regolamento attribuisce al garante europeo della protezione dei dati, garantisce un elevato livello di protezione.

4. VALUTAZIONE D'IMPATTO

La valutazione d'impatto relativa a Europol si è fondata su due obiettivi politici: incrementare le informazioni che gli Stati membri forniscono a Europol e creare un ambiente di trattamento dei dati che consenta a Europol di assistere pienamente gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto della criminalità grave e del terrorismo. Per quanto riguarda il primo obiettivo, sono state valutate due opzioni: i) precisare l'obbligo giuridico degli Stati membri di fornire dati a Europol, prevedendo incentivi e un meccanismo di comunicazione dei risultati di ciascuno Stato membro, e ii) concedere a Europol l'accesso alle pertinenti banche dati nazionali sull'attività di contrasto in base a un sistema “hit/no hit”. Per quanto riguarda il secondo obiettivo, sono state valutate due opzioni: i) riunire in un unico archivio i due attuali archivi di lavoro per fini di analisi, e ii) creare un nuovo ambiente di trattamento, predisponendo garanzie procedurali per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati, in particolare la "privacy by design" (protezione dei dati sin dalla progettazione).

Secondo la metodologia stabilita dalla Commissione, sono state valutate tutte le opzioni, con l'aiuto di un gruppo direttivo interservizi, analizzando il loro impatto sulla sicurezza e sui diritti fondamentali.

Stando alla valutazione d'impatto, l'attuazione di tale opzione consentirà di rafforzare l'efficacia di Europol come agenzia che fornisce sostegno completo ai funzionari delle autorità di contrasto dell'Unione europea.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il numero definitivo di posti e il bilancio complessivo dipendono dall'esito di un riesame interno della Commissione del fabbisogno di risorse nelle agenzie decentrate per il periodo 2014-2020 e dai negoziati sul quadro finanziario pluriennale, con particolare riguardo alla valutazione del "fabbisogno effettivo" nel contesto di un numero elevato di domande a fronte di risorse di bilancio particolarmente limitate e alla necessità di ridurre il personale delle agenzie del 5%.

PARERE della commissione per i bilanci (12.7.2013)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio
(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Relatore per parere: Jutta Haug

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha proposto un nuovo regolamento Europol e l'abrogazione delle decisioni del Consiglio che istituiscono l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e l'Accademia europea di polizia (CEPOL). Di conseguenza, le funzioni di CEPOL saranno integrate in Europol e tutte le attività saranno concentrate presso l'attuale sede di Europol all'Aia.

L'ex Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto si occuperà pertanto di tutti gli attuali compiti delle due agenzie per sostenere la cooperazione, la condivisione delle informazioni e la formazione delle autorità di contrasto.

La proposta è in linea con la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE, approvata nel luglio 2012 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, che afferma che "l'opportunità di unire delle agenzie andrebbe valutata in caso di sovrapposizione dei rispettivi compiti, o se si possono contemplare sinergie, o quando le agenzie risulterebbero più efficienti se inserite in una struttura più ampia". Sebbene i compiti fondamentali delle due agenzie non si sovrappongano direttamente, vi è un argomento valido a favore della fusione. L'unione delle conoscenze operative di Europol e delle competenze di CEPOL in materia di formazione e istruzione avrà ricadute dirette e indirette e creerà sinergie all'interno di una struttura condivisa. Risulta inoltre evidente che sarà possibile migliorare l'efficienza di CEPOL, che dispone di un organico di 43 persone e di un bilancio di 8,4 milioni di euro, in una struttura più ampia come EUROPOL, che dispone di 592 membri del personale e di un bilancio di 82,5 milioni di euro, in particolare per quanto riguarda i compiti puramente amministrativi. Ciò permetterà di liberare risorse da destinare ai compiti operativi principali.

Le agenzie devono rispettare regolamenti specifici quali il regolamento finanziario dell'UE, le sue norme di applicazione, il regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie decentrate nonché lo statuto del personale dell'UE. In particolare, le agenzie piccole hanno difficoltà a rispettare tali regolamenti e devono far fronte al problema di un numero sproporzionato di funzioni amministrative rispetto ai posti a copertura dei compiti effettivi dell'agenzia previsti dal loro mandato.

Il relatore appoggia pertanto la fusione di Europol e CEPOL, anche alla luce della difficile situazione di bilancio che si prospetta nei prossimi anni. È tuttavia a conoscenza delle preoccupazioni sollevate riguardo al ruolo a lungo termine della formazione all'interno della nuova struttura Europol. Si propone pertanto di creare linee di bilancio dedicate sia per la cooperazione sia per la formazione della polizia, consentendo pertanto all'autorità di bilancio di decidere in merito all'importo globale destinato alla formazione all'interno delle spese operative.

Qualora la procedura legislativa non portasse alla fusione di Europol e CEPOL, il relatore sostiene comunque il trasferimento di CEPOL nella sede di Europol all'Aia, a seguito della chiusura del sito di Bramshill già annunciata dal governo inglese. Dal momento che l'attuazione da parte di CEPOL del programma di formazione delle autorità di contrasto richiederà risorse aggiuntive, il fatto di unire nella stessa sede le due agenzie potrebbe consentire almeno un certo risparmio e creerà certamente effetti di ricaduta grazie a maggiori contatti tra il personale operativo e il personale addetto alla formazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. sottolinea che le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 dovrebbero applicarsi all'estensione del mandato di Europol; sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale proroga non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

 

________________

 

GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter. chiede alla Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di soddisfare le esigenze di bilancio e di personale di Europol ed eventualmente dei servizi della Commissione;

Emendamento  3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater. rammenta allo Stato ospite la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate e il relativo allegato, firmati il 19 luglio 2012, in particolare i paragrafi 8 e 9 della dichiarazione congiunta;

Emendamento  4

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quinquies. osserva che, al fine di consentire all'autorità di bilancio di determinare separatamente le dotazioni per le attività di contrasto e per la formazione, dovrebbero essere previste linee di bilancio dedicate per entrambi i compiti, indipendentemente dal risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio;

Emendamento  5

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 sexies. chiede alla Commissione di rispecchiare nella sua scheda finanziaria i nuovi compiti di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3), in conformità del paragrafo 42 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate1;

 

_____________

 

1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11450.en12.pdf

Emendamento  6

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 septies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 septies. sottolinea che i costi iniziali non devono superare i risparmi attesi derivanti dall'eventuale fusione;

Motivazione

In riferimento allo studio del 24 aprile 2012 sulla modifica della decisione 2005/681/GAI del Consiglio che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (pag. 116).

Emendamento  7

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 octies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 octies. sottolinea che la concentrazione dei compiti amministrativi interni tra le agenzie può costituire una valida opzione per realizzare risparmi; evidenzia tuttavia che i compiti principali delle agenzie, come la formazione o i compiti operativi, non dovrebbero essere interessati da tale concentrazione;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Al fine di consentire all'autorità di bilancio di determinare separatamente le dotazioni per le attività di contrasto e per la formazione, sono previste linee di bilancio dedicate per entrambi i compiti.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le spese di Europol comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

5. Le spese di Europol comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio. Le spese operative per attività correlate al programma di formazione delle autorità di contrasto nell'ambito del presente regolamento sono gestite separatamente e sono registrate in resoconti di bilancio separati.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, almeno 8 milioni di EUR di spese di esercizio di Europol sono riservati alla formazione di cui al capo III.

1. Per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, almeno 8 milioni di EUR di spese di esercizio di Europol sono riservati alla formazione di cui al capo III, in conformità delle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abrogazione delle decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio

Riferimenti

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Commissione(i) competente(i) per il merito

           Annuncio in Aula

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

           Annuncio in Aula

BUDG

21.5.2013

Relatore per parere

           Nomina

Jutta Haug

15.4.2013

Approvazione

11.7.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Zdravka Bušić

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (8.10.2013)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio
(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Relatore per parere: Inés Ayala Sender

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al consiglio di amministrazione devono essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'agenzia, compreso il direttore esecutivo. Per semplificare il processo decisionale e rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio, occorre inoltre che il consiglio di amministrazione possa istituire un comitato esecutivo.

(17) Al consiglio di amministrazione devono essere conferiti i poteri necessari, in particolare per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie e i documenti di pianificazione, adottare misure intese a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a lottare contro le frodi, nonché adottare regole volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo di Europol e adottare la relazione annuale di attività. È opportuno che il consiglio di amministrazione eserciti i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'agenzia, compreso il direttore esecutivo. Per semplificare il processo decisionale e rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio, occorre inoltre che il consiglio di amministrazione possa istituire un comitato esecutivo.

Motivazione

I compiti svolti dal comitato esecutivo sono ridondanti rispetto a quelli già assunti dal consiglio di amministrazione; il relatore considera pertanto superfluo un comitato esecutivo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso delle diverse agenzie, è necessario che Europol consenta a Eurojust e all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) di accedere ai dati a sua disposizione e di eseguire interrogazioni sugli stessi.

(23) Per potenziare la cooperazione operativa tra le agenzie è necessario che Europol concluda con Eurojust e con l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) accordi di cooperazione nell'ambito dei rispettivi mandati, ove necessario.

Motivazione

Cfr. gli articoli 13 e 8 del regolamento OLAF.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. L'accademia Europol presenta una relazione annuale sulle sue attività e sui risultati conseguiti, comprensiva di una sintesi dei suoi conti annuali, alle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

5. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

Motivazione

Emendamento inteso ad allineare il testo della proposta alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate (cfr. punto 10).

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. All'inizio del suo mandato, ogni membro del consiglio di amministrazione presenta una dichiarazione riguardante i suoi interessi.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

o) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne ed esterne della Corte dei conti europea e a quelle risultanti dalle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le informazioni relative ai risultati delle procedure di valutazione;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) elaborare una strategia antifrode di Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

h) elaborare una strategia antifrode e una strategia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse per Europol e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis. All'inizio del suo mandato, ogni membro del comitato scientifico per la formazione presenta una dichiarazione riguardante i suoi interessi.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Cooperazione tra Europol e OLAF

 

1. Europol coopera con l'OLAF, all'occorrenza, nell'ambito del suo mandato per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Ove necessario per agevolare tale cooperazione e conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, Europol conclude con l'OLAF accordi amministrativi. Tali accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, compresi dati personali e informazioni classificate, nonché, su richiesta, relazioni sull'andamento dei lavori.

 

2. Europol trasmette senza indugio all'OLAF qualsiasi informazione che detiene ritenuta pertinente, relativa alla lotta contro le frodi, i casi di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

 

3. Europol informa tempestivamente le autorità competenti degli Stati membri interessati nei casi in cui le informazioni fornite dalle stesse siano trasmesse da Europol all'OLAF.

Motivazione

Cfr. gli articoli 13 e 8 del regolamento OLAF.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1.

b) gli accordi di lavoro adottati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, e le notifiche dei casi in cui il direttore esecutivo applica l'articolo 31, paragrafo 2.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [nuovo regolamento finanziario quadro] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione.

1. Le regole finanziarie applicabili a Europol sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [nuovo regolamento finanziario quadro] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Europol e previo accordo della Commissione; tali deroghe sono notificate al Parlamento europeo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Europol pubblica sul suo sito web l'elenco dei membri del suo consiglio di amministrazione e degli esperti interni ed esterni, unitamente alle dichiarazioni di interesse e ai curriculum vitae degli stessi. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sono sempre pubblicati. Europol può limitare la pubblicazione di documenti su base temporanea o permanente qualora tale pubblicazione rischi di compromettere lo svolgimento dei suoi compiti, tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 67 bis

 

Notifica preventiva e meccanismo di allarme

 

La Commissione attiva un sistema di allarme qualora abbia seri motivi per temere che il consiglio di amministrazione si appresti ad adottare decisioni che sarebbero non conformi al mandato di Europol, contrarie al diritto dell'Unione o in contraddizione con gli obiettivi politici dell'UE. In tal caso, la Commissione solleva formalmente la questione in sede di consiglio di amministrazione e chiede a quest'ultimo di astenersi dall'adozione della decisione interessata. Ove il consiglio di amministrazione rifiuti di soddisfare tale richiesta, la Commissione informa formalmente il Parlamento europeo e il Consiglio per consentire una rapida reazione. La Commissione può chiedere al consiglio di amministrazione di astenersi dall'attuare la decisione controversa fintanto che la questione sia ancora oggetto di discussione tra i rappresentanti delle istituzioni.

Motivazione

Cfr. il punto 59 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione.

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione. Su richiesta, la Commissione fornisce inoltre al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali qualsiasi altra informazione riguardante la valutazione.

Motivazione

Cfr. il punto 63 della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Il consiglio di amministrazione elabora disposizioni dettagliate in merito alla procedura di cui all'articolo 67 bis e le presenta alla Commissione ai fini dell'approvazione.

PROCEDURA

Titolo

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abrogazione delle decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio

Riferimenti

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

21.5.2013

Relatore per parere

       Nomina

Inés Ayala Sender

1.7.2013

Approvazione

2.10.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

PARERE della commissione per gli affari costituzionali (15.10.2013)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio
(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Relatore per parere: Alexandra Thein

BREVE MOTIVAZIONE

CONTESTO

L'Ufficio europeo di polizia (Europol) è nato come organismo intergovernativo disciplinato da una convenzione conclusa tra gli Stati membri, entrata in vigore nel 1999, e si è trasformato in agenzia dell'Unione europea, finanziata dal bilancio dell'Unione, in virtù di una decisione del Consiglio del 2009. Europol ha il compito di sostenere l'azione dei servizi incaricati dell'applicazione della legge e la reciproca cooperazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave e il terrorismo.

L'Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita nel 2005 come agenzia dell'Unione europea preposta alle attività di formazione dei funzionari delle autorità di contrasto. Il suo compito è facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando corsi su tematiche di polizia con una dimensione europea.

Al fine di realizzare economie di scala e in considerazione della sovrapposizione di interessi e compiti delle due agenzie dell'Unione, si è ritenuto opportuno unirle. La dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE, approvata nel luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea, definisce i principi dei meccanismi di governance delle agenzie, quali Europol e CEPOL. Unire Europol e CEPOL in un'unica agenzia, situata presso l'attuale sede di Europol all'Aia, permetterà di creare importanti sinergie e aumentare l'efficienza.

Analogamente, al fine di affrontare il forte aumento delle forme gravi di criminalità organizzata registrato in Europa negli ultimi dieci anni per quanto concerne, a titolo di esempio, la tratta di esseri umani, le droghe illecite, le armi da fuoco, la criminalità finanziaria quale la corruzione, le frodi e il riciclaggio di denaro, e la criminalità informatica, appare essenziale rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri nonché i contatti tra il personale operativo e quello addetto alla formazione.

OBIETTIVI

La proposta include diversi obiettivi:

•   conformare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, istituendo con regolamento il quadro normativo di Europol e introducendo un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali;

•   istituire regimi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i professionisti preposti all'azione di contrasto a livello nazionale e dell'Unione;

•   attribuire a Europol nuove responsabilità affinché possa fornire un sostegno più completo alle autorità di contrasto degli Stati membri. Questo significa, tra l'altro, attribuire a Europol gli attuali compiti di CEPOL nel settore della formazione dei funzionari delle autorità di contrasto dell'UE, sviluppare un programma di formazione delle autorità di contrasto e prevedere la possibilità che Europol sviluppi i centri specializzati dell'UE per la lotta alle forme specifiche di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

•   garantire un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol, in particolare per assicurare che l'autorità di Europol incaricata di controllare la protezione dei dati sia pienamente indipendente, possa agire efficacemente e abbia poteri di intervento sufficienti;

•   migliorare la governance di Europol, cercando di aumentarne l'efficacia.

RESPONSABILITÀ

Conformando Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona e rafforzandone l'obbligo di rendere conto, il futuro regolamento garantirà che le attività di Europol siano soggette al controllo dei rappresentanti, democraticamente eletti, dei cittadini dell'Unione. Dal punto di vista pratico, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali riceverebbero ogni anno informazioni tramite le relazioni annuali di attività e i conti definitivi come pure, a titolo informativo, le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche, i rapporti generali di situazione, ecc.

Inoltre, il Parlamento europeo:

•   adempie alle funzioni di autorità di bilancio (riceve lo stato previsionale e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, qualunque informazione necessaria per la procedura di discarico);

•   è consultato in merito al programma di lavoro pluriennale di Europol e riceve, a titolo informativo, il programma di lavoro annuale di Europol;

•   può invitare il candidato alla carica di direttore esecutivo di Europol a un'audizione presso la commissione parlamentare competente o a rispondere alle domande sullo svolgimento dei suoi compiti.

Per permettere al Parlamento europeo di esercitare il suo controllo e nel contempo garantire la riservatezza delle informazioni operative, è necessario che Europol e il Parlamento europeo concludano un accordo di lavoro sull'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate trattate da Europol o per il suo tramite.

Europol quale punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri. Ciò avviene rafforzando l'obbligo degli Stati membri di fornire a Europol dati pertinenti. Come incentivo, la proposta amplia la possibilità per i servizi incaricati dell'applicazione della legge di ricevere sostegno finanziario, estendendola alle indagini transfrontaliere in settori diversi dalla falsificazione dell'euro. Introduce inoltre un meccanismo di informazione sulla trasmissione dei dati forniti a Europol dagli Stati membri.

MODIFICHE NECESSARIE

Con gli emendamenti proposti, la commissione per gli affari costituzionali e il suo relatore desiderano in particolare sottolineare:

-  il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel definire insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione, soprattutto nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, dove l'Unione e gli Stati membri hanno competenze condivise;

-  la fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza di Europol;

-  occorre applicare le norme in vigore in materia di protezione dei dati, quali stabilite dal Parlamento europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga la decisione 2009/371/GAI del Consiglio

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Le suddette agenzie sono piuttosto efficienti e la cooperazione tra loro sta già aumentando e migliorando al fine di garantire la sicurezza europea. Al contrario, una fusione di Europol e CEPOL potrebbe incidere sulla loro indipendenza, il che non è auspicabile. Pertanto, il titolo della proposta deve menzionare unicamente Europol.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 88 e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 88,

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Pertanto, il visto deve fare riferimento soltanto all'articolo 88 del TFUE.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che Europol sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. È pertanto necessario sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi le modalità del controllo parlamentare.

(2) L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che Europol sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, conformemente all'articolo 12 , lettera c), del trattato sull'Unione europea e all'articolo 9 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, al fine di rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini europei. È pertanto necessario sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi le modalità del controllo parlamentare.

Motivazione

È importante evidenziare gli obiettivi specifici del controllo parlamentare di Europol. L'articolo 12 del TUE fa riferimento al contributo attivo dei parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione e il protocollo n. 1, in particolare l'articolo 9, stabilisce che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione della cooperazione interparlamentare in seno all'Unione. Occorre menzionare entrambi gli articoli, come diritto primario europeo in materia di cooperazione interparlamentare.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'Accademia europea di polizia (CEPOL) è stata istituita con decisione 2005/681/GAI del Consiglio per facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea.

(3) Europol, per espletare la propria missione, istituisce inoltre una cooperazione particolare con l'Accademia europea di polizia (CEPOL), quale istituita dalla decisione 2005/681/GAI del Consiglio, per facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea.

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Le suddette agenzie sono piuttosto efficienti; occorre soltanto accrescere la cooperazione tra di esse al fine di garantire la sicurezza europea.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Dati i collegamenti tra i compiti di Europol e di CEPOL, l'integrazione e la razionalizzazione delle funzioni delle due agenzie faranno aumentare l'efficacia dell'attività operativa, la pertinenza della formazione e l'efficienza della cooperazione di polizia dell'Unione.

(6) Dati i collegamenti tra i compiti di Europol e di CEPOL, una stretta cooperazione tra le due agenzie farà aumentare l'efficacia dell'attività operativa, la pertinenza della formazione e l'efficienza della cooperazione di polizia dell'Unione. Qualora CEPOL dovesse trasferire la sua sede, si raccomanda che questa sia ubicata nelle vicinanze di Europol.

Motivazione

È ampiamente prevista, anziché una fusione, una stretta cooperazione tra Europol e CEPOL. Pertanto, per un risparmio in termini di efficienza e un aumento dell'efficacia, il trasferimento della sede di CEPOL dovrebbe essere effettuato nei pressi di Europol.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È pertanto opportuno abrogare le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI e sostituirle con il presente regolamento, che si basa sugli insegnamenti tratti dall'attuazione di entrambe le decisioni. L'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituirà e assumerà le funzioni di Europol e di CEPOL istituiti con le due decisioni abrogate.

(7) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/371/GAI e sostituirla con il presente regolamento, che si basa sugli insegnamenti tratti dall'attuazione della suddetta decisione. L'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituirà e assumerà le funzioni di Europol istituito con la decisione abrogata.

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Pertanto, non risultano più necessari eventuali riferimenti all'Agenzia CEPOL.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Affinché Europol sia un'organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato, è necessario, alla luce dell'articolo 88 del trattato, fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, tenendo in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative.

(48) Al fine di rispettare il ruolo dei parlamenti nell'ambito del monitoraggio dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nonché le responsabilità politiche dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo per quanto concerne il rispetto e l'esercizio dei rispettivi poteri nel quadro del processo legislativo, è necessario che Europol sia un'organizzazione interna trasparente che rende pienamente conto del suo operato. A tal fine è opportuno, alla luce dell'articolo 88 del trattato, fissare le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione interparlamentare enunciate al titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, tenendo in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative.

Motivazione

Al fine di assicurare una cooperazione più stretta e più profonda nell'ambito delle attività di Europol, i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo definiscono insieme procedure specifiche conformemente al titolo II del protocollo n. 1 annesso al trattato di Lisbona, riguardante il ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis) È opportuno che la vigilanza parlamentare concertata di Europol da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali sia esercitata nell'ambito delle strutture interparlamentari esistenti e sia rafforzata da uno scambio di informazioni più intenso nonché da disposizioni che prevedono periodicamente riunioni congiunte.

Motivazione

In una riunione tenutasi a Bruxelles il 4-5 aprile 2011, i presidenti dei parlamenti dell'UE hanno discusso e stabilito la forma di controllo da applicare per monitorare le attività dell'Ufficio europeo di polizia (Europol).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57) Poiché l'Agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e all'Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI, è opportuno che esso subentri in tutti i loro contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Occorre che gli accordi internazionali conclusi dall'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e dall'Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI rimangano in vigore, ad esclusione dell'accordo di sede concluso da CEPOL.

(57) L'Agenzia Europol, istituita con il presente regolamento, sostituisce e succede all'Ufficio Europol, istituito con decisione 2009/371/GAI. È pertanto opportuno che essa subentri in tutti i suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Occorre che gli accordi internazionali conclusi dall'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI rimangano in vigore.

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Pertanto, non risultano più necessari eventuali riferimenti all'Agenzia CEPOL.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Affinché l'Agenzia Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e dell'Accademia CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e lo stanziamento di una parte del bilancio di Europol alla formazione per tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(58) Affinché l'Agenzia Europol possa continuare a svolgere al meglio i compiti dell'Ufficio Europol istituito con decisione 2009/371/GAI, è opportuno prevedere misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e lo stanziamento di una parte del bilancio di Europol alla formazione per tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Pertanto, non risultano più necessari eventuali riferimenti all'Agenzia CEPOL.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) al fine di migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto dell'Unione europea, sostenerne e potenziarne l'azione e attuare una politica di formazione europea coerente.

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto (Europol) al fine di migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto dell'Unione europea e sostenerne e potenziarne l'azione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Europol istituito con il presente regolamento sostituisce e succede a Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e a CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.

2. Europol istituito con il presente regolamento sostituisce e succede a Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Europol sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto.

soppresso

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Capo III – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Capo III

soppresso

COMPITI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE PER I FUNZIONARI DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO

 

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Pertanto, non è necessario fare alcun riferimento ai compiti relativi alla formazione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Accademia Europol

 

1. L'"accademia Europol", dipartimento di Europol istituito con il presente regolamento, sostiene, sviluppa, fornisce e coordina attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto, in particolare nei settori della lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo, della gestione degli eventi sportivi ad alto rischio per l'ordine pubblico, della programmazione strategica e del comando di missioni non militari dell'Unione, nonché della leadership nelle attività di contrasto e delle competenze linguistiche, in particolare per:

 

a) accrescere la consapevolezza e la conoscenza:

 

i) degli strumenti internazionali e dell'Unione sulla cooperazione nell'attività di contrasto;

 

ii) degli organismi dell'UE, in particolare Europol, Eurojust e Frontex, e del loro ruolo e funzionamento;

 

iii) degli aspetti giudiziari della cooperazione delle autorità di contrasto, e delle modalità pratiche di accesso ai canali di informazione;

 

b) incoraggiare lo sviluppo della cooperazione regionale e bilaterale tra gli Stati membri e tra questi e i paesi terzi;

 

c) fornire nozioni sui settori tematici specifici penali o relativi all'attività di polizia in cui la formazione a livello dell'Unione può apportare un valore aggiunto;

 

d) definire piani formativi comuni specifici che preparino i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare alle missioni civili dell'Unione;

 

e) sostenere le attività bilaterali degli Stati membri nei paesi terzi dirette a sviluppare capacità di contrasto;

 

f) formare i formatori e contribuire a migliorare e scambiare le migliori pratiche di apprendimento.

 

2. L'accademia Europol sviluppa strumenti e metodi di apprendimento, li aggiorna regolarmente e li applica in una prospettiva di formazione permanente per consolidare le competenze dei funzionari delle autorità di contrasto. L'accademia Europol valuta i risultati di tali azioni al fine di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle azioni future.

 

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Pertanto, non è necessario fare alcun riferimento ai compiti relativi alla formazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Compiti dell'accademia Europol

 

1. L'accademia Europol elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali.

 

2. Sviluppa e realizza attività di formazione e prodotti di apprendimento, che possono comprendere:

 

a) corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line;

 

b) piani formativi comuni per sensibilizzare, colmare le lacune e/o facilitare un approccio comune ai fenomeni criminali transfrontalieri;

 

c) moduli di formazione graduati su livelli progressivi o in base alla complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica definita o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali;

 

d) scambio e programmi di distacco di funzionari delle autorità di contrasto nell'ottica di un approccio formativo di tipo operativo.

 

3. Al fine di assicurare la coerenza della politica di formazione europea diretta a sostenere le missioni civili e lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi, l'accademia Europol:

 

a) valuta l'impatto delle esistenti politiche e iniziative dell'Unione connesse in materia formazione delle autorità di contrasto;

 

b) sviluppa e fornisce attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto degli Stati membri a partecipare a missioni civili, anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche;

 

c) sviluppa e fornisce attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione all'Unione;

 

d) gestisce i fondi assegnati all'assistenza esterna dell'Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti, conformemente alle priorità stabilite dall'Unione.

 

4. L'accademia Europol promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e le connesse norme qualitative europee esistenti.

 

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Pertanto, non è necessario fare alcun riferimento ai compiti relativi alla formazione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Ricerca pertinente alla formazione

 

1. L'accademia Europol contribuisce allo sviluppo della ricerca pertinente alle attività di formazione rientranti nel presente capo.

 

2. L'accademia Europol promuove e istituisce partenariati con organismi dell'Unione e istituzioni accademiche pubbliche e private, e incoraggia la creazione di partenariati più stretti tra le università e gli istituti di formazione delle autorità di contrasto degli Stati membri.

 

Motivazione

La fusione di Europol e CEPOL non costituisce la giusta soluzione per accrescere l'efficienza dell'agenzia. Pertanto, non è necessario fare alcun riferimento ai compiti relativi alla formazione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sull'esercizio delle sue funzioni e fornisce tutte le informazioni pertinenti, sia in fase di stesura dei programmi di lavoro annuali che durante il processo di valutazione ex post. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Capo IV – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 3

soppresso

COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE

 

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

soppresso

Comitato scientifico per la formazione

 

1. Il comitato scientifico per la formazione è un organo consultivo indipendente che garantisce e orienta la qualità scientifica dell'attività di formazione di Europol. A tal fine, il direttore esecutivo lo associa quanto prima all'elaborazione di tutti i documenti di cui all'articolo 14 attinenti alla formazione.

 

2. Il comitato scientifico per la formazione è composto da undici persone dotate delle più alte qualifiche accademiche o professionali nelle materie contemplate dal capo III del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e una procedura di selezione trasparenti. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico per la formazione. I membri del comitato scientifico per la formazione sono indipendenti. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.

 

3. Europol pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico per la formazione.

 

4. La durata del mandato dei membri del comitato scientifico per la formazione è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile e i membri possono essere destituiti se non soddisfano più i criteri di indipendenza.

 

5. Il comitato scientifico per la formazione elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di cinque anni. Esso delibera a maggioranza semplice. È convocato dal presidente fino a quattro volte all'anno. Se necessario, il presidente convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato.

 

6. Il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo per la formazione o i loro rappresentanti sono invitati a partecipare alle riunioni, in veste di osservatori senza diritto di voto.

 

7. Il comitato scientifico per la formazione è assistito da un segretario, membro del personale Europol, designato dal comitato e nominato dal direttore esecutivo.

 

8. Il comitato scientifico per la formazione svolge in particolare le seguenti funzioni:

 

a) consiglia il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo per la formazione ai fini della stesura del programma di lavoro annuale e degli altri documenti strategici, onde garantirne la qualità scientifica e la coerenza con le politiche e le priorità dell'Unione nei settori pertinenti;

 

b) fornisce pareri e consulenza indipendenti al consiglio di amministrazione su questioni di sua competenza;

 

c) fornisce pareri e consulenza indipendenti sulla qualità dei piani formativi, sui metodi di apprendimento applicati, sulle opzioni di apprendimento e sugli sviluppi scientifici;

 

d) svolge qualsiasi altro compito consultivo riguardante aspetti scientifici dell'attività di formazione di Europol richiesto dal consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo o dal vicedirettore esecutivo per la formazione.

 

9. Il bilancio annuale del comitato scientifico per la formazione è assegnato a una linea di bilancio specifica di Europol.

 

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al momento del trasferimento delle informazioni, gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne la cancellazione o la distruzione. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo il trasferimento, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.

2. Al momento del trasferimento delle informazioni, gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne la cancellazione o la distruzione. Nel definire tali limitazioni, essi si astengono il più possibile dall'impedire che le informazioni siano messe a disposizione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nell'esercizio del controllo parlamentare, conformemente alle disposizioni di cui al capo IX del presente regolamento. Qualora la necessità di tali limitazioni emerga dopo il trasferimento, ne informano Europol. Europol rispetta tali limitazioni.

Motivazione

I documenti che saranno messi a disposizione nel corso del controllo parlamentare devono tener conto della loro riservatezza.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafi 1, 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo compaiono dinanzi al Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionali, su richiesta di questi, per discutere questioni inerenti a Europol tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo compaiono almeno due volte l'anno dinanzi al Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionali, su richiesta di questi, per discutere questioni inerenti ai documenti strategici di Europol e/o alle sue relazioni di valutazione, tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza.

2. Il controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali è esercitato secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Il controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali è esercitato secondo le decisioni adottate dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali.

 

2 bis. A tal fine, il controllo è eseguito da un organismo interparlamentare in seno al quale i rappresentanti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali si riuniscono regolarmente e le cui modalità di funzionamento sono stabilite congiuntamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tale controllo è organizzato nell'ambito delle strutture interparlamentari esistenti.

Motivazione

In occasione della summenzionata riunione tenutasi a Bruxelles il 4-5 aprile 2011, i presidenti dei parlamenti dell'UE hanno discusso e stabilito la forma di controllo da applicare per monitorare le attività dell'Ufficio europeo di polizia (Europol). Le modalità pratiche relative al funzionamento dell'organismo interparlamentare in questione devono essere definite congiuntamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 54

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 53, al Parlamento europeo e ai suoi rappresentanti può essere concesso, su richiesta, l'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate trattate da Europol o mediante esso.

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo parlamentare delle attività di Europol ai sensi dell'articolo 53, al Parlamento europeo e ai suoi rappresentanti è concesso, su richiesta, l'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate trattate da Europol o mediante esso, previa consultazione del fornitore di dati e in seguito alla cancellazione dei dati personali.

2. L'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate è conforme ai principi di base e alle norme minime di cui all'articolo 69. Le modalità di accesso sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo.

2. L'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate è conforme ai principi di base e alle norme minime di cui alla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013 sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo1. Le modalità di accesso sono disciplinate da un accordo di lavoro concluso tra Europol e il Parlamento europeo sulla base dell'allegato II dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

 

_____________

 

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Occorre applicare le norme in vigore in materia di protezione dei dati stabilite dal Parlamento europeo.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione, qualora invitato a farlo, rende una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e risponde alle domande dei membri di tale commissione.

Motivazione

Occorre rafforzare il controllo parlamentare europeo sul Direttore esecutivo, anche conformemente alle nuove norme applicabili alle altre agenzie europee (ENVI).

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è assistito da quattro vicedirettori esecutivi, di cui uno responsabile della formazione. Il vicedirettore esecutivo per la formazione è responsabile della gestione dell'accademia Europol e delle relative attività. Il direttore esecutivo definisce i compiti degli altri vicedirettori esecutivi.

1. Il direttore esecutivo è assistito da tre vicedirettori esecutivi, di cui egli definisce i compiti.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro cinque anni dalla [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare gli obiettivi di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

1. Entro cinque anni dalla [data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue pratiche di lavoro nonché il funzionamento dei meccanismi di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare gli obiettivi di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione.

2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo e, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione.

Motivazione

Occorre estendere la clausola di valutazione e revisione anche al meccanismo di controllo parlamentare esercitato nei confronti di Europol.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Europol istituito con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI e da CEPOL istituita con decisione 2005/681/GAI.

1. Europol istituito con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite da Europol istituito con decisione 2009/371/GAI.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il direttore esecutivo di CEPOL nominato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2005/681/GAI assume, per il periodo rimanente del suo mandato, la responsabilità di vicedirettore esecutivo per la formazione di Europol. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se il mandato scade dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima [della data di applicazione del presente regolamento], esso è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.

soppresso

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 77

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento sostituisce e abroga la decisione 2009/371/GAI e la decisione 2005/681/GAI.

Il presente regolamento sostituisce e abroga la decisione 2009/371/GAI.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 78

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le misure legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI e della decisione 2005/681/GAI sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

1. Tutte le misure legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI sono abrogate con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. Tutte le misure non legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), e della decisione 2005/681/GAI, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL), rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol in attuazione del presente regolamento.

2. Tutte le misure non legislative di esecuzione della decisione 2009/371/GAI che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione di Europol in attuazione del presente regolamento.

PROCEDURA

Titolo

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abrogazione delle decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio

Riferimenti

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFCO

21.5.2013

Relatore per parere

       Nomina

Alexandra Thein

27.5.2013

Esame in commissione

17.6.2013

8.7.2013

16.9.2013

 

Approvazione

14.10.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, David Campbell Bannerman, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Alexandra Thein

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edward McMillan-Scott, Elisabeth Morin-Chartier, Michèle Striffler, Catherine Trautmann

PROCEDURA

Titolo

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abrogazione delle decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio

Riferimenti

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Presentazione della proposta al PE

27.3.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

EMPL

21.5.2013

JURI

21.5.2013

 

AFCO

21.5.2013

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

EMPL

17.4.2013

JURI

15.4.2013

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Esame in commissione

7.5.2013

8.7.2013

14.11.2013

30.1.2014

Approvazione

30.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

2

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Pablo Arias Echeverría, Zuzana Brzobohatá, Erik Bánki, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Edvard Kožušník, Evelyn Regner, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka

Deposito

7.2.2014