RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea
10.2.2014 - (COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: David-Maria Sassoli
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea
(COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0409),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0169/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento maltese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0098/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) L'elaborazione e l'attuazione del piano generale ATM richiede interventi normativi in un ampio ambito di questioni attinenti all'aviazione. È necessario che l'Agenzia, nell'assistere la Commissione nell'elaborazione di norme tecniche, adotti un approccio equilibrato nel regolamentare le diverse attività sulla base delle loro caratteristiche specifiche, di livelli di sicurezza accettabili e di una gerarchia dei rischi individuati per gli utenti al fine di garantire un ampio e coordinato sviluppo dell'aviazione. |
(2) L'elaborazione e l'attuazione del piano generale ATM richiede interventi normativi in un ampio ambito di questioni attinenti all'aviazione. È opportuno che l'Agenzia, nell'assistere la Commissione nell'elaborazione di norme tecniche, adotti un approccio equilibrato, evitando i conflitti di interesse, nel regolamentare le diverse attività sulla base delle loro caratteristiche specifiche, di livelli di sicurezza accettabili, della sostenibilità climatica e ambientale, nonché di una gerarchia dei rischi individuati per gli utenti al fine di garantire un ampio e coordinato sviluppo dell'aviazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Prima di adottare un atto delegato, è opportuno che la Commissione consulti l'Agenzia e gli esperti degli Stati con diritto di voto rappresentati nel consiglio di amministrazione. Essa dovrebbe tenere conto del parere espresso da tali organi consultivi e astenersi dall'adottare l'atto delegato qualora la maggioranza degli esperti e l'Agenzia abbiano sollevato obiezioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa disposizione consente un controllo più rigoroso della delega conferita dal Parlamento europeo alla Commissione e fornisce garanzie sull'accettabilità tecnica degli atti delegati adottati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 ter) Per facilitare ulteriormente la creazione di un quadro normativo basato sul rischio, proporzionato e sostenibile, è opportuno che la Commissione svolga una nuova analisi della necessità di adeguare il regolamento (CE) n. 216/2008 in funzione dei nuovi sviluppi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa misura consentirà un migliore processo legislativo in caso di riesame del regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 quater) In quanto fulcro del sistema aeronautico dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo guida anche nell'ambito della strategia esterna dell'Unione in materia di aviazione. In particolare, allo scopo di realizzare uno degli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia dovrebbe, in stretta cooperazione con la Commissione, dare un contributo di grande importanza al fine di esportare le norme dell'Unione nel settore dell'aviazione e di promuovere la circolazione in tutto il mondo dei prodotti, dei professionisti e dei servizi dell'aeronautica dell'Unione, così da favorire il loro accesso a nuovi mercati in crescita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre rafforzare il ruolo internazionale dell'Agenzia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 3 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 quinquies) La concessione di certificati e approvazioni e la fornitura di altri servizi svolgono un ruolo essenziale nella prestazione di servizi al settore da parte dell'Agenzia, e pertanto dovrebbero contribuire alla competitività del settore aeronautico dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di rispondere alla domanda del mercato, che può fluttuare. Pertanto, il numero di membri del personale il cui costo è finanziato con le entrate derivanti da diritti o oneri dovrebbe essere adattabile e non essere fissato nella tabella dell'organico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario che l'Agenzia mantenga una reale flessibilità per quanto riguarda la gestione del personale che lavora per la sua attività fortemente legata alle richieste del mercato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 3 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 sexies) Il presente regolamento è volto ad adempiere l'obbligo stabilito all'articolo 65 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 eliminando le sovrapposizioni tra il regolamento (CE) n. 549/2004 e il regolamento (CE) n. 216/2008, adeguando il primo al secondo e assicurando una chiara ripartizione dei compiti tra la Commissione, l'Agenzia ed Eurocontrol, in modo che la Commissione si concentri sulla regolamentazione economica e tecnica, l'Agenzia operi come suo agente per la redazione e la supervisione della regolamentazione tecnica ed Eurocontrol si concentri sui compiti operativi, in particolare quelli relativi al concetto di gestore della rete a norma del regolamento (CE) n. 550/2004, in virtù del quale è stato istituito un sistema comune di tariffazione di rotta per i servizi di navigazione aerea, compresa la sorveglianza, al fine di ottenere maggiore trasparenza ed efficacia dei costi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. In tale contesto, e con l'obiettivo di diminuire i costi complessivi delle attività di sorveglianza degli ATM/ANS, è inoltre necessario modificare l'attuale sistema di tariffazione di rotta così da coprire in modo opportuno le competenze dell'Agenzia in materia di sorveglianza degli ATM/ANS. Tale modifica garantirà che l'Agenzia abbia le risorse necessarie per svolgere i compiti di controllo della sicurezza che le sono conferiti dall'approccio sistemico globale dell'Unione in materia di sicurezza aerea, contribuirà a rendere più trasparente, più efficiente sotto il profilo dei costi e più efficace la prestazione dei servizi di navigazione aerea agli utenti dello spazio aereo che finanziano il sistema, e incentiverà la fornitura di un servizio integrato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno menzionare chiaramente il principio dell'adeguatezza delle risorse finanziarie in funzione del nuovo ruolo svolto dall'Agenzia per quanto riguarda i compiti di controllo della sicurezza degli ATM/ANS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Al fine di assicurare l'interoperabilità delle tecnologie utilizzate nel mondo intero, è opportuno che la Commissione e l'Agenzia promuovano un approccio coordinato a livello internazionale degli interventi di standardizzazione avviati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) È necessario adattare determinati principi riguardanti la governance e il funzionamento dell'Agenzia alla dichiarazione congiunta sulle agenzie UE decentrate approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012. |
(6) Sulla base di un'analisi caso per caso, e tenendo conto della natura specifica dell'Agenzia, è opportuno adattare determinati principi riguardanti la sua governance e il suo funzionamento alla dichiarazione congiunta sulle agenzie UE decentrate approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012. In particolare, la composizione del comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza dell'aviazione nei diversi Stati membri e garantire un'adeguata rappresentanza delle necessarie competenze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per le sue attuali dimensioni, le sue missioni e il suo ruolo di caposaldo del sistema della sicurezza aerea in Europa, l'Agenzia ha una specificità unica. Il criterio dell'analisi caso per caso permette di non seguire sempre tutti gli adattamenti raccomandati nella dichiarazione congiunta. In tale accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea si afferma che nel riformare la governance e il funzionamento delle agenzie si deve tener conto delle specificità di ciascuna di esse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera a Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sicurezza aerea dovrebbe rimanere la missione prioritaria dell'Agenzia, anche se si accetta che essa sia responsabile di missioni supplementari. Per questo motivo, è opportuno che la parola "sicurezza" figuri al primo posto nell'elenco di voci menzionate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 17 – lettera f Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:IT:HTML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 15 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:IT:HTML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 20 – lettera b Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonostante le modifiche e i nuovi compiti aggiuntivi, la sicurezza resta la missione principale dell'Agenzia. È opportuno sottolinearlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 20 – lettera c bis (nuova) Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il ruolo internazionale dell'Agenzia è essenziale e va rafforzato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 21 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 29 – lettera b Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(La motivazione non concerne la versione italiana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 29 – lettera e Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La decisione di sospendere i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli da lui subdelegati ha conseguenze rilevanti per il funzionamento dell'Agenzia e richiede pertanto l'accordo di più della metà dei membri del consiglio di amministrazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 31 – trattino 1 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 37 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In linea con il punto 13 della dichiarazione congiunta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 32 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 37 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante garantire l'apertura e la trasparenza per ogni Stato membro quando le decisioni sono prese in seno al consiglio di amministrazione dell'EASA. Tutti gli Stati membri hanno delegato compiti all'Agenzia al fine di adempiere ai propri obblighi in quanto firmatari della Convenzione di Chicago e devono potersi assicurare che tali obblighi nell'ambito dell'ICAO siano soddisfatti in modo efficace ed efficiente. Tale assicurazione sarebbe difficile da ottenere attraverso un comitato esecutivo eletto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 39 bis – paragrafo 2 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In considerazione del ruolo di colegislatore e di autorità di bilancio rivestito dal Parlamento europeo, la dichiarazione e lo scambio di opinioni con la commissione competente devono avere luogo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 39 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 39 bis – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In considerazione del ruolo di colegislatore e di autorità di bilancio rivestito dal Parlamento europeo, la dichiarazione e lo scambio di opinioni con la commissione competente devono avere luogo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 39 ter – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'organizzazione dell'Agenzia non giustifica un numero illimitato di vice direttori esecutivi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 41 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 41 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo permetterà all'Agenzia di ricevere sovvenzioni in conformità dell'articolo 7 del nuovo regolamento finanziario quadro. Tali sovvenzioni costituiscono una parte indispensabile del bilancio dell'Agenzia, consentendole di realizzare vari progetti connessi con la sicurezza aerea, soprattutto in collaborazione con paesi terzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 61 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento fornisce la base giuridica affinché l'Agenzia applichi un insieme completo di norme per la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi. Gli organismi di gestione dell'Agenzia sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione di tale politica, tenendo conto delle particolarità dell'Agenzia onde ottenere le migliori conoscenze tecniche nonché delle eventuali informazioni sensibili, riservate e commerciali che potrebbero essere interessate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 43 – lettera d bis (nuova) Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 64 – paragrafo 6 (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario che l'Agenzia mantenga una reale flessibilità per quanto riguarda la gestione del personale che lavora per l'attività fortemente legata alle richieste del mercato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 46 Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 65 ter – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa disposizione consente un controllo più rigoroso della delega conferita dal Parlamento europeo alla Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 46 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 216/2008 Articolo 65 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa misura permette una migliore qualità del processo di legislativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 49 Regolamento (CE) n. 216/2008 Allegato V – punto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Il regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea fa parte del pacchetto del Cielo unico europeo e affronta la questione legata alla sicurezza aerea e alle competenze dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).
Si tratta di un regolamento molto importante per due motivi: da una parte per l'adattamento alle nuove regole del Cielo unico europeo, dall'altra per la riforma della governance, finalizzata a mettere in atto l'accordo interistituzionale sulle agenzie europee siglato a luglio 2012.
Secondo questo accordo, la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno trovato un accordo su un approccio comune sulle agenzie europee. Si tratta di un accordo che, seppur non vincolante giuridicamente, si basa su un approccio "caso per caso", e contiene dei progressi su moltissimi aspetti (creazione delle agenzie, scelta della sede, governance, funzionamento, utilizzazione delle risorse o modalità del controllo).
Obiettivo principale del presente regolamento è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell'aviazione civile in Europa e stabilire la struttura (governance) dell'Agenzia per l'aviazione europea.
Il regolamento si applica, così come previsto dall'articolo 1, alla progettazione, produzione, manutenzione e alle operazioni di prodotti aeronautici, al personale e alle organizzazioni coinvolte nella progettazione e manutenzione, al personale coinvolto nelle operazioni di volo, alla progettazione e manutenzione di aeroporti e al personale coinvolto, nonché alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea ATM/ANS (servizi del traffico aereo, servizi di meteorologia aeronautica, servizi di informazioni aeronautiche, servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza).
Il testo può essere diviso in due parti:
– nella prima parte, tecnica, si identifica tutta una serie di definizioni, principi, norme, categorie di organizzazioni competenti in materia di sicurezza aerea, volti a stabilire criteri standard europei di sicurezza;
– nella seconda parte, dedicata all'Agenzia per la sicurezza aerea (EASA), si stabiliscono norme volte a disciplinare la governance dell'Agenzia e le sue competenze.
Per quanto concerne la prima parte, il relatore ritiene che la questione della sicurezza possa essere rafforzata mantenendo alti i livelli di guardia su certificazioni di componenti, aeromobili e parti tecniche, e su formazione di piloti e personale di volo.
È importante che queste certificazioni continuino ad essere rilasciate da organismi qualificati, e che ci sia sempre una stretta collaborazione tra Commissione europea, Agenzia per la sicurezza aerea e autorità aeronautiche nazionali al fine di coordinare nel miglior modo possibile queste fattispecie.
Anche gli Stati membri svolgono un ruolo protagonista in questo senso, potendo intervenire immediatamente nel momento in cui risulti evidente un problema di sicurezza che riguardi uno qualsiasi degli elementi (prodotto, persona, organizzazione) soggetti alla presente regolamentazione.
Per quanto riguarda la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea ATM/ANS, il relatore concorda con la Commissione che è possibile prescrivere l'obbligo del possesso di un certificato per le organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione dei sistemi e componenti degli ATM/ANS da cui dipenda la sicurezza.
La seconda parte del regolamento stabilisce invece norme sulla governance dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
L'EASA è infatti l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea. Il settore dell'aviazione civile in Europa è oggi ancora molto frastagliato e con la creazione dell'Agenzia (15 luglio 2002) i paesi membri dell'UE si sono prefissati lo scopo di promuovere un modello normativo europeo unitario, stabilendo norme comuni in tema di certificazioni e regole sulla sicurezza aerea.
L'Agenzia, visti i propri compiti e l'impatto che questi hanno sugli Stati membri, è tra le più grandi agenzie europee e dispone delle più delicate competenze tecniche.
La Commissione europea ha voluto individuare e distinguere le competenze dell'EASA e di Eurocontrol, stabilendo che l'EASA si concentrerà sulla redazione e la supervisione della regolamentazione tecnica, la Commissione sulla regolamentazione economica ed Eurocontrol sui compiti operativi.
Tuttavia, è necessario che il rafforzamento delle competenze e dell'efficacia dell'Agenzia non vada a detrimento della sicurezza nel settore dell'aviazione. Questa infatti deve rimanere la missione primaria dell'Agenzia.
La Commissione propone inoltre, sempre all'interno di questo accordo, di modificare il nome dell'Agenzia da EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) ad Agenzia per l'aviazione.
Il relatore ritiene importante che la questione "sicurezza" rimanga ancorata in maniera ben salda al ruolo e al nome dell'Agenzia. Ecco perché insiste con la Commissione affinché dal nome dell'Agenzia non sparisca la parola "sicurezza", che fino a questo momento ha rappresentato un carattere identificante dell'Agenzia.
È infine importante capire che ruolo debba ricoprire l'Agenzia nello scenario internazionale. È infatti chiaro che riconoscere all'Agenzia competenze totali sull'aviazione significa riflettere sul ruolo dell'Agenzia a livello internazionale.
L'Agenzia, attualmente, ha rapporti bilaterali con alcuni importanti paesi del mondo (Canada, Singapore, Israele), che consistono nello scambio di informazioni (ad esempio concernenti la black list delle compagnie aeree mondiali) e scambio di buone prassi.
Il relatore ritiene che sia importante perseguire questa strada, nell'ottica di una sempre maggiore sicurezza aerea e nel mantenimento di efficaci relazioni internazionali nel settore dell'aviazione aerea.
Il relatore ritiene infatti che rafforzare il ruolo dell'EASA possa contribuire a creare un organismo competente e riconosciuto a livello mondiale.
Sarà tuttavia importante garantire che le nuove competenze che andrebbero a costituire i compiti dell'Agenzia non comportino un aumento del bilancio dell'Agenzia stessa, perché questo rimetterebbe in discussione e riaprirebbe tutta una serie di questioni legate al bilancio delle agenzie europee.
Sarà dunque importante trovare eventualmente degli strumenti virtuosi esterni che possano aiutare ad aumentare il bilancio dell'Agenzia al fine di permetterle di essere in linea con tutta una serie di nuove competenze attribuitele.
L'idea del relatore, dopo aver ascoltato i principali attori dell'aviazione europea, nonché molte delle parti interessate in relazione al presente regolamento, è di non andare a modificare con emendamenti la parte del regolamento che tocca la sicurezza, in quanto ha avuto da parte di tutti gli attori sufficienti garanzie sull'efficacia delle norme proposte.
Diversa è la posizione del relatore relativamente al ruolo dell'Agenzia.
La vera sfida del regolamento è individuare il ruolo della nuova Agenzia e capire quale sia la direzione che si vuole che questa prenda nello scenario futuro.
Di conseguenza il relatore ha individuato alcuni punti, in particolare per quanto concerne il ruolo del direttore esecutivo dell'Agenzia e il comitato esecutivo, volti a rispettare il nuovo accordo interistituzionale sulle agenzie e a garantire al Parlamento europeo un importante ruolo di controllo sull'operato dell'Agenzia.
È inoltre importante trovare una formulazione sulla struttura del comitato esecutivo dell'Agenzia tale per cui nessun paese possa essere avvantaggiato/sfavorito rispetto agli altri e tutti gli Stati siano rappresentati.
Il relatore è consapevole del fatto che questa è un'importate occasione, per il Parlamento europeo, di decidere che ruolo internazionale dare all'Agenzia, nell'ottica di una redistribuzione di competenze nell'ambito dell'aviazione europea e mondiale.
Per quanto riguarda gli atti delegati, il relatore è d'accordo sulla messa in opera di tali atti, che riguardano principalmente elementi tecnici non essenziali che necessitano di essere regolarmente aggiornati per seguire l'evoluzione tecnica internazionale.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) N. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea |
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Riferimenti |
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
11.6.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 1.7.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
David-Maria Sassoli 10.7.2013 |
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Esame in commissione |
14.11.2013 |
20.1.2014 |
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Approvazione |
30.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Artur Zasada |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Charalampos Angourakis, Jens Geier |
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Deposito |
10.2.2014 |
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