RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea

10.2.2014 - (COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: David-Maria Sassoli


Procedura : 2013/0187(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0098/2014
Testi presentati :
A7-0098/2014
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea

(COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0409),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0169/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dal Parlamento maltese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013[1],

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0098/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'elaborazione e l'attuazione del piano generale ATM richiede interventi normativi in un ampio ambito di questioni attinenti all'aviazione. È necessario che l'Agenzia, nell'assistere la Commissione nell'elaborazione di norme tecniche, adotti un approccio equilibrato nel regolamentare le diverse attività sulla base delle loro caratteristiche specifiche, di livelli di sicurezza accettabili e di una gerarchia dei rischi individuati per gli utenti al fine di garantire un ampio e coordinato sviluppo dell'aviazione.

(2) L'elaborazione e l'attuazione del piano generale ATM richiede interventi normativi in un ampio ambito di questioni attinenti all'aviazione. È opportuno che l'Agenzia, nell'assistere la Commissione nell'elaborazione di norme tecniche, adotti un approccio equilibrato, evitando i conflitti di interesse, nel regolamentare le diverse attività sulla base delle loro caratteristiche specifiche, di livelli di sicurezza accettabili, della sostenibilità climatica e ambientale, nonché di una gerarchia dei rischi individuati per gli utenti al fine di garantire un ampio e coordinato sviluppo dell'aviazione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Prima di adottare un atto delegato, è opportuno che la Commissione consulti l'Agenzia e gli esperti degli Stati con diritto di voto rappresentati nel consiglio di amministrazione. Essa dovrebbe tenere conto del parere espresso da tali organi consultivi e astenersi dall'adottare l'atto delegato qualora la maggioranza degli esperti e l'Agenzia abbiano sollevato obiezioni.

Motivazione

Questa disposizione consente un controllo più rigoroso della delega conferita dal Parlamento europeo alla Commissione e fornisce garanzie sull'accettabilità tecnica degli atti delegati adottati.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Per facilitare ulteriormente la creazione di un quadro normativo basato sul rischio, proporzionato e sostenibile, è opportuno che la Commissione svolga una nuova analisi della necessità di adeguare il regolamento (CE) n. 216/2008 in funzione dei nuovi sviluppi.

Motivazione

Questa misura consentirà un migliore processo legislativo in caso di riesame del regolamento.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) In quanto fulcro del sistema aeronautico dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo guida anche nell'ambito della strategia esterna dell'Unione in materia di aviazione. In particolare, allo scopo di realizzare uno degli obiettivi enunciati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia dovrebbe, in stretta cooperazione con la Commissione, dare un contributo di grande importanza al fine di esportare le norme dell'Unione nel settore dell'aviazione e di promuovere la circolazione in tutto il mondo dei prodotti, dei professionisti e dei servizi dell'aeronautica dell'Unione, così da favorire il loro accesso a nuovi mercati in crescita.

Motivazione

Occorre rafforzare il ruolo internazionale dell'Agenzia.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) La concessione di certificati e approvazioni e la fornitura di altri servizi svolgono un ruolo essenziale nella prestazione di servizi al settore da parte dell'Agenzia, e pertanto dovrebbero contribuire alla competitività del settore aeronautico dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di rispondere alla domanda del mercato, che può fluttuare. Pertanto, il numero di membri del personale il cui costo è finanziato con le entrate derivanti da diritti o oneri dovrebbe essere adattabile e non essere fissato nella tabella dell'organico.

Motivazione

È necessario che l'Agenzia mantenga una reale flessibilità per quanto riguarda la gestione del personale che lavora per la sua attività fortemente legata alle richieste del mercato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 sexies) Il presente regolamento è volto ad adempiere l'obbligo stabilito all'articolo 65 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 eliminando le sovrapposizioni tra il regolamento (CE) n. 549/2004 e il regolamento (CE) n. 216/2008, adeguando il primo al secondo e assicurando una chiara ripartizione dei compiti tra la Commissione, l'Agenzia ed Eurocontrol, in modo che la Commissione si concentri sulla regolamentazione economica e tecnica, l'Agenzia operi come suo agente per la redazione e la supervisione della regolamentazione tecnica ed Eurocontrol si concentri sui compiti operativi, in particolare quelli relativi al concetto di gestore della rete a norma del regolamento (CE) n. 550/2004, in virtù del quale è stato istituito un sistema comune di tariffazione di rotta per i servizi di navigazione aerea, compresa la sorveglianza, al fine di ottenere maggiore trasparenza ed efficacia dei costi a beneficio degli utenti dello spazio aereo. In tale contesto, e con l'obiettivo di diminuire i costi complessivi delle attività di sorveglianza degli ATM/ANS, è inoltre necessario modificare l'attuale sistema di tariffazione di rotta così da coprire in modo opportuno le competenze dell'Agenzia in materia di sorveglianza degli ATM/ANS. Tale modifica garantirà che l'Agenzia abbia le risorse necessarie per svolgere i compiti di controllo della sicurezza che le sono conferiti dall'approccio sistemico globale dell'Unione in materia di sicurezza aerea, contribuirà a rendere più trasparente, più efficiente sotto il profilo dei costi e più efficace la prestazione dei servizi di navigazione aerea agli utenti dello spazio aereo che finanziano il sistema, e incentiverà la fornitura di un servizio integrato.

Motivazione

È opportuno menzionare chiaramente il principio dell'adeguatezza delle risorse finanziarie in funzione del nuovo ruolo svolto dall'Agenzia per quanto riguarda i compiti di controllo della sicurezza degli ATM/ANS.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Al fine di assicurare l'interoperabilità delle tecnologie utilizzate nel mondo intero, è opportuno che la Commissione e l'Agenzia promuovano un approccio coordinato a livello internazionale degli interventi di standardizzazione avviati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È necessario adattare determinati principi riguardanti la governance e il funzionamento dell'Agenzia alla dichiarazione congiunta sulle agenzie UE decentrate approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012.

(6) Sulla base di un'analisi caso per caso, e tenendo conto della natura specifica dell'Agenzia, è opportuno adattare determinati principi riguardanti la sua governance e il suo funzionamento alla dichiarazione congiunta sulle agenzie UE decentrate approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012. In particolare, la composizione del comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza dell'aviazione nei diversi Stati membri e garantire un'adeguata rappresentanza delle necessarie competenze.

Motivazione

Per le sue attuali dimensioni, le sue missioni e il suo ruolo di caposaldo del sistema della sicurezza aerea in Europa, l'Agenzia ha una specificità unica. Il criterio dell'analisi caso per caso permette di non seguire sempre tutti gli adattamenti raccomandati nella dichiarazione congiunta. In tale accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea si afferma che nel riformare la governance e il funzionamento delle agenzie si deve tener conto delle specificità di ciascuna di esse.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) regolamentare l'aviazione civile in modo da promuoverne meglio sviluppo, prestazioni, interoperabilità e sicurezza in modo proporzionato alla natura di ciascuna attività particolare.

h) regolamentare l'aviazione civile in modo da promuoverne meglio sicurezza, sviluppo sostenibile, prestazioni, interoperabilità, protezione del clima, compatibilità ambientale e risparmio energetico, in modo proporzionato alla natura di ciascuna attività particolare.

Motivazione

La sicurezza aerea dovrebbe rimanere la missione prioritaria dell'Agenzia, anche se si accetta che essa sia responsabile di missioni supplementari. Per questo motivo, è opportuno che la parola "sicurezza" figuri al primo posto nell'elenco di voci menzionate.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17 – lettera f

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:

f) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:IT:HTML)

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma della legislazione nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1."

"3. Le autorità aeronautiche nazionali, a norma del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la debita riservatezza delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1."

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:IT:HTML)

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo della sicurezza dell'aviazione, l'Agenzia:

 

Per garantire il buon funzionamento e lo sviluppo dell'aviazione civile, e in particolare la sua sicurezza, l'Agenzia:

Motivazione

Nonostante le modifiche e i nuovi compiti aggiuntivi, la sicurezza resta la missione principale dell'Agenzia. È opportuno sottolinearlo.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera g):

 

"g) in conformità dell'articolo 2, promuove a livello internazionale le norme e le regole dell'Unione nel settore dell'aviazione instaurando l'opportuna cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, e in tal modo promuove la circolazione dei prodotti, dei professionisti e dei servizi dell'aeronautica dell'Unione allo scopo di favorire il loro accesso a nuovi mercati in crescita in tutto il mondo."

Motivazione

Il ruolo internazionale dell'Agenzia è essenziale e va rafforzato.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Detti documenti rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori pratiche nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali nel settore aeronautico, e del progresso scientifico e tecnico.

Detti documenti rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori pratiche nei settori in questione e sono aggiornati per tener conto delle esperienze mondiali nel settore aeronautico, del progresso scientifico e tecnico e del piano generale ATM.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 – lettera b

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) entro il 30 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia per gli anni successivi; tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio e del programma legislativo dell'Unione europea nei settori pertinenti della sicurezza aerea; il parere della Commissione è accluso ai programmi di lavoro;

c) entro il 30 novembre di ogni anno e dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il programma di lavoro annuale e quello pluriennale dell'Agenzia per l'anno o gli anni successivi; tali programmi di lavoro sono adottati nel rispetto della procedura annuale di bilancio dell'Unione e del suo programma legislativo nei settori pertinenti della sicurezza aerea; il parere della Commissione è accluso ai programmi di lavoro;

Motivazione

(La motivazione non concerne la versione italiana)

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 – lettera e

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Motivazione

La decisione di sospendere i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli da lui subdelegati ha conseguenze rilevanti per il funzionamento dell'Agenzia e richiede pertanto l'accordo di più della metà dei membri del consiglio di amministrazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 – trattino 1

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

  i termini "maggioranza di due terzi" sono sostituiti da "maggioranza semplice".

 i termini "maggioranza di due terzi" sono sostituiti da "maggioranza assoluta".

Motivazione

In linea con il punto 13 della dichiarazione congiunta.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 37 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Articolo 37 bis

"Articolo 37 bis

Comitato esecutivo

Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.

2. Il comitato esecutivo:

2. Il comitato esecutivo:

a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione

a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;

b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 38, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 38, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina e su questioni in materia di bilancio.

3. Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie sulla sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina e su questioni in materia di bilancio. Tali decisioni sono adottate alla maggioranza di cinque membri su sette del comitato esecutivo. Esse sono deferite, senza indugio, alla riunione immediatamente successiva del consiglio di amministrazione e possono essere revocate da quest'ultimo a maggioranza assoluta.

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri aventi diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di due anni tra i suoi membri aventi diritto di voto. Il mandato dei cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione può essere rinnovato un numero illimitato di volte. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

5. La durata del mandato del presidente del comitato esecutivo coincide con la durata del suo mandato in quanto presidente del consiglio di amministrazione. La durata del mandato del rappresentante della Commissione coincide con la durata del suo mandato all'interno del consiglio di amministrazione. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri.

6. Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri o del direttore esecutivo.

7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo."

7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo."

Motivazione

È importante garantire l'apertura e la trasparenza per ogni Stato membro quando le decisioni sono prese in seno al consiglio di amministrazione dell'EASA. Tutti gli Stati membri hanno delegato compiti all'Agenzia al fine di adempiere ai propri obblighi in quanto firmatari della Convenzione di Chicago e devono potersi assicurare che tali obblighi nell'ambito dell'ICAO siano soddisfatti in modo efficace ed efficiente. Tale assicurazione sarebbe difficile da ottenere attraverso un comitato esecutivo eletto.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 bis – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione rende una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e risponde alle domande dei membri di tale commissione.

Motivazione

In considerazione del ruolo di colegislatore e di autorità di bilancio rivestito dal Parlamento europeo, la dichiarazione e lo scambio di opinioni con la commissione competente devono avere luogo.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. A metà di tale periodo, la Commissione elabora una relazione contenente una valutazione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. La Commissione presenta tale relazione di valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente a tale proroga, il direttore esecutivo rende una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e risponde alle domande dei membri di tale commissione.

Motivazione

In considerazione del ruolo di colegislatore e di autorità di bilancio rivestito dal Parlamento europeo, la dichiarazione e lo scambio di opinioni con la commissione competente devono avere luogo.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 35

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 39 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Uno o più vice direttori esecutivi possono assistere il direttore esecutivo.

1. Un vice direttore esecutivo assiste il direttore esecutivo.

Motivazione

L'organizzazione dell'Agenzia non giustifica un numero illimitato di vice direttori esecutivi.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 41

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

"f) i diritti versati a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. [regolamento SES] per i relativi compiti dell'autorità ATM/ANS."

"f) le tariffe a norma del regolamento (UE) n. 391/2013 pertinenti per i compiti di sorveglianza ATM/ANS svolti dall'Agenzia."

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 41

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) sovvenzioni.

Motivazione

Questo permetterà all'Agenzia di ricevere sovvenzioni in conformità dell'articolo 7 del nuovo regolamento finanziario quadro. Tali sovvenzioni costituiscono una parte indispensabile del bilancio dell'Agenzia, consentendole di realizzare vari progetti connessi con la sicurezza aerea, soprattutto in collaborazione con paesi terzi.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 61 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis) È inserito il seguente articolo 61 bis:

 

 

"Articolo 61 bis

 

Conflitti di interessi

 

1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento della loro entrata in servizio e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale. Anche i membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e della commissione di ricorso rendono tali dichiarazioni, che sono pubbliche, così come il loro curriculum vitae. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri degli organismi di cui all'articolo 42 nonché degli esperti esterni e interni.

 

2. Il consiglio di amministrazione attua una politica tesa a gestire ed evitare i conflitti di interessi, che include almeno:

 

a) i principi per la gestione e la verifica delle dichiarazioni di interesse, incluse le regole per renderle pubbliche tenuto conto dell'articolo 77;

 

b) i requisiti obbligatori di formazione in materia di conflitti di interessi per il personale dell'Agenzia e gli esperti nazionali distaccati;

 

c) le norme in materia di donativi e inviti;

 

d) le norme dettagliate in materia di incompatibilità per il personale e i membri dell'Agenzia una volta cessato il loro rapporto di lavoro con l'Agenzia;

 

e) le norme di trasparenza per quanto attiene alle decisioni dell'Agenzia, inclusi i verbali dei consigli di amministrazione dell'Agenzia, che sono resi pubblici tenendo conto delle informazioni sensibili, riservate e commerciali; nonché

 

f) le sanzioni e gli altri meccanismi con cui salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia.

 

L'Agenzia tiene presente la necessità di mantenere l'equilibrio tra rischi e benefici, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere le migliori consulenze e competenze tecniche e la gestione dei conflitti di interessi. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio a norma del presente regolamento."

Motivazione

L'emendamento fornisce la base giuridica affinché l'Agenzia applichi un insieme completo di norme per la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi. Gli organismi di gestione dell'Agenzia sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione di tale politica, tenendo conto delle particolarità dell'Agenzia onde ottenere le migliori conoscenze tecniche nonché delle eventuali informazioni sensibili, riservate e commerciali che potrebbero essere interessate.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 43 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 64 – paragrafo 6 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

 

"6. Il numero di membri del personale il cui costo è finanziato con le entrate derivanti da diritti e oneri può fluttuare in funzione della domanda di mercato di certificati, approvazioni e altri servizi."

Motivazione

È necessario che l'Agenzia mantenga una reale flessibilità per quanto riguarda la gestione del personale che lavora per l'attività fortemente legata alle richieste del mercato.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 46

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 65 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 5, all'articolo 8 ter, paragrafo 6, all'articolo 8 quater, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 64, paragrafo 1, può essere conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 8 bis, paragrafo 5, all'articolo 8 ter, paragrafo 6, all'articolo 8 quater, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 3 e all'articolo 64, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Questa disposizione consente un controllo più rigoroso della delega conferita dal Parlamento europeo alla Commissione.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 46 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 216/2008

Articolo 65 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis) È inserito il seguente articolo 65 quinquies:

 

"Articolo 65 quinquies

 

Relazione della Commissione

 

Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2015, in vista di ulteriori sviluppi riguardo alla creazione di un quadro di sicurezza basato sul rischio, proporzionato e sostenibile."

Motivazione

Questa misura permette una migliore qualità del processo di legislativo.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 49

Regolamento (CE) n. 216/2008

Allegato V – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'organizzazione e il personale preposto a compiti di certificazione e verifica devono svolgere le loro mansioni con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione o verifica.

2. L'organizzazione e il personale preposto a compiti di certificazione e verifica devono svolgere le loro mansioni con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione o verifica.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea fa parte del pacchetto del Cielo unico europeo e affronta la questione legata alla sicurezza aerea e alle competenze dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

Si tratta di un regolamento molto importante per due motivi: da una parte per l'adattamento alle nuove regole del Cielo unico europeo, dall'altra per la riforma della governance, finalizzata a mettere in atto l'accordo interistituzionale sulle agenzie europee siglato a luglio 2012.

Secondo questo accordo, la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno trovato un accordo su un approccio comune sulle agenzie europee. Si tratta di un accordo che, seppur non vincolante giuridicamente, si basa su un approccio "caso per caso", e contiene dei progressi su moltissimi aspetti (creazione delle agenzie, scelta della sede, governance, funzionamento, utilizzazione delle risorse o modalità del controllo).

Obiettivo principale del presente regolamento è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell'aviazione civile in Europa e stabilire la struttura (governance) dell'Agenzia per l'aviazione europea.

Il regolamento si applica, così come previsto dall'articolo 1, alla progettazione, produzione, manutenzione e alle operazioni di prodotti aeronautici, al personale e alle organizzazioni coinvolte nella progettazione e manutenzione, al personale coinvolto nelle operazioni di volo, alla progettazione e manutenzione di aeroporti e al personale coinvolto, nonché alla gestione del traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea ATM/ANS (servizi del traffico aereo, servizi di meteorologia aeronautica, servizi di informazioni aeronautiche, servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza).

Il testo può essere diviso in due parti:

–         nella prima parte, tecnica, si identifica tutta una serie di definizioni, principi, norme, categorie di organizzazioni competenti in materia di sicurezza aerea, volti a stabilire criteri standard europei di sicurezza;

–         nella seconda parte, dedicata all'Agenzia per la sicurezza aerea (EASA), si stabiliscono norme volte a disciplinare la governance dell'Agenzia e le sue competenze.

Per quanto concerne la prima parte, il relatore ritiene che la questione della sicurezza possa essere rafforzata mantenendo alti i livelli di guardia su certificazioni di componenti, aeromobili e parti tecniche, e su formazione di piloti e personale di volo.

È importante che queste certificazioni continuino ad essere rilasciate da organismi qualificati, e che ci sia sempre una stretta collaborazione tra Commissione europea, Agenzia per la sicurezza aerea e autorità aeronautiche nazionali al fine di coordinare nel miglior modo possibile queste fattispecie.

Anche gli Stati membri svolgono un ruolo protagonista in questo senso, potendo intervenire immediatamente nel momento in cui risulti evidente un problema di sicurezza che riguardi uno qualsiasi degli elementi (prodotto, persona, organizzazione) soggetti alla presente regolamentazione.

Per quanto riguarda la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea ATM/ANS, il relatore concorda con la Commissione che è possibile prescrivere l'obbligo del possesso di un certificato per le organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione dei sistemi e componenti degli ATM/ANS da cui dipenda la sicurezza.

La seconda parte del regolamento stabilisce invece norme sulla governance dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

L'EASA è infatti l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea. Il settore dell'aviazione civile in Europa è oggi ancora molto frastagliato e con la creazione dell'Agenzia (15 luglio 2002) i paesi membri dell'UE si sono prefissati lo scopo di promuovere un modello normativo europeo unitario, stabilendo norme comuni in tema di certificazioni e regole sulla sicurezza aerea.

L'Agenzia, visti i propri compiti e l'impatto che questi hanno sugli Stati membri, è tra le più grandi agenzie europee e dispone delle più delicate competenze tecniche.

La Commissione europea ha voluto individuare e distinguere le competenze dell'EASA e di Eurocontrol, stabilendo che l'EASA si concentrerà sulla redazione e la supervisione della regolamentazione tecnica, la Commissione sulla regolamentazione economica ed Eurocontrol sui compiti operativi.

Tuttavia, è necessario che il rafforzamento delle competenze e dell'efficacia dell'Agenzia non vada a detrimento della sicurezza nel settore dell'aviazione. Questa infatti deve rimanere la missione primaria dell'Agenzia.

La Commissione propone inoltre, sempre all'interno di questo accordo, di modificare il nome dell'Agenzia da EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) ad Agenzia per l'aviazione.

Il relatore ritiene importante che la questione "sicurezza" rimanga ancorata in maniera ben salda al ruolo e al nome dell'Agenzia. Ecco perché insiste con la Commissione affinché dal nome dell'Agenzia non sparisca la parola "sicurezza", che fino a questo momento ha rappresentato un carattere identificante dell'Agenzia.

È infine importante capire che ruolo debba ricoprire l'Agenzia nello scenario internazionale. È infatti chiaro che riconoscere all'Agenzia competenze totali sull'aviazione significa riflettere sul ruolo dell'Agenzia a livello internazionale.

L'Agenzia, attualmente, ha rapporti bilaterali con alcuni importanti paesi del mondo (Canada, Singapore, Israele), che consistono nello scambio di informazioni (ad esempio concernenti la black list delle compagnie aeree mondiali) e scambio di buone prassi.

Il relatore ritiene che sia importante perseguire questa strada, nell'ottica di una sempre maggiore sicurezza aerea e nel mantenimento di efficaci relazioni internazionali nel settore dell'aviazione aerea.

Il relatore ritiene infatti che rafforzare il ruolo dell'EASA possa contribuire a creare un organismo competente e riconosciuto a livello mondiale.

Sarà tuttavia importante garantire che le nuove competenze che andrebbero a costituire i compiti dell'Agenzia non comportino un aumento del bilancio dell'Agenzia stessa, perché questo rimetterebbe in discussione e riaprirebbe tutta una serie di questioni legate al bilancio delle agenzie europee.

Sarà dunque importante trovare eventualmente degli strumenti virtuosi esterni che possano aiutare ad aumentare il bilancio dell'Agenzia al fine di permetterle di essere in linea con tutta una serie di nuove competenze attribuitele.

L'idea del relatore, dopo aver ascoltato i principali attori dell'aviazione europea, nonché molte delle parti interessate in relazione al presente regolamento, è di non andare a modificare con emendamenti la parte del regolamento che tocca la sicurezza, in quanto ha avuto da parte di tutti gli attori sufficienti garanzie sull'efficacia delle norme proposte.

Diversa è la posizione del relatore relativamente al ruolo dell'Agenzia.

La vera sfida del regolamento è individuare il ruolo della nuova Agenzia e capire quale sia la direzione che si vuole che questa prenda nello scenario futuro.

Di conseguenza il relatore ha individuato alcuni punti, in particolare per quanto concerne il ruolo del direttore esecutivo dell'Agenzia e il comitato esecutivo, volti a rispettare il nuovo accordo interistituzionale sulle agenzie e a garantire al Parlamento europeo un importante ruolo di controllo sull'operato dell'Agenzia.

È inoltre importante trovare una formulazione sulla struttura del comitato esecutivo dell'Agenzia tale per cui nessun paese possa essere avvantaggiato/sfavorito rispetto agli altri e tutti gli Stati siano rappresentati.

Il relatore è consapevole del fatto che questa è un'importate occasione, per il Parlamento europeo, di decidere che ruolo internazionale dare all'Agenzia, nell'ottica di una redistribuzione di competenze nell'ambito dell'aviazione europea e mondiale.

Per quanto riguarda gli atti delegati, il relatore è d'accordo sulla messa in opera di tali atti, che riguardano principalmente elementi tecnici non essenziali che necessitano di essere regolarmente aggiornati per seguire l'evoluzione tecnica internazionale.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) N. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea

Riferimenti

COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD)

Presentazione della proposta al PE

11.6.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

David-Maria Sassoli

10.7.2013

 

 

 

Esame in commissione

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Approvazione

30.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Artur Zasada

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Charalampos Angourakis, Jens Geier

Deposito

10.2.2014