RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

12.2.2014 - (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Raül Romeva i Rueda


Procedura : 2013/0133(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0102/2014
Testi presentati :
A7-0102/2014
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0250),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0117/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0102/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Nella sua 23a riunione ordinaria del novembre 2013, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 13-08, che integra la raccomandazione 12-03, al fine di consentire talune modifiche delle campagne di pesca nell'Atlantico orientale che non incidono sulla protezione delle zone di riproduzione del tonno rosso. Tale raccomandazione ICCAT indica che le parti contraenti e le parti, come pure le entità o entità di pesca, non contraenti cooperanti, possono fissare una data di inizio diversa per le campagne di pesca praticata con tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate nell'Atlantico orientale, pur mantenendo la durata totale dei periodi di autorizzazione per questi tipi di pesca.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, per gli anni 2014 e 2015 e purché ciò non incida sulla protezione delle zone di riproduzione, gli Stati membri possono fissare, nei piani di pesca nazionali annuali, una data d'inizio diversa per le tonniere con lenze a canna e le imbarcazioni con lenze trainate battenti la loro bandiera che operano nell'Atlantico orientale, pur mantenendo la durata totale dei periodi di autorizzazione per questi tipi di pesca conformemente alle disposizioni del primo comma.

Motivazione

Ciò rispecchia la modifica introdotta alla riunione dell'ICCAT del 2013, pur mantenendo la flessibilità per gli Stati membri nei settori interessati.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli menzionati nei paragrafi da 1 a 5 è autorizzata tutto l'anno.

6. La pesca del tonno rosso con nasse, piccoli palangari (di lunghezza inferiore a 24 m) e lenze a mano è autorizzata tutto l'anno.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 24 bis

 

Utilizzo di fotocamere stereoscopiche durante le operazioni di ingabbiamento

 

L'utilizzo di un sistema di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento è effettuato conformemente alle condizioni seguenti:

 

1. L'intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20% del pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento di pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Il campione dovrebbe essere costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera.

 

2. Le dimensioni massime della gabbia di transito, che collega la gabbia di origine a quella di destinazione, non superano 10 metri di larghezza e 10 metri di altezza.

 

3. Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse), è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. L'algoritmo o gli algoritmi più aggiornati definiti dal Comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT (SCRS) sono utilizzati per convertire la lunghezza fino alla forca (pinna caudale) in peso totale, in base alla taglia del pesce misurato durante le operazioni di ingabbiamento.

 

4. La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento, utilizzando una barra graduata a una distanza di 2 e 8 metri.

 

5. Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore insito nelle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare +/- 5 per cento.

 

6. Tutte le specifiche tecniche di cui sopra, tra cui l'intensità di campionamento, il metodo di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della gabbia di transito e gli algoritmi (rapporto tra lunghezza e peso) sono riviste dall'SCRS alla riunione del 2014 e, se necessario, modificate sulla base delle raccomandazioni formulate dall'SCRS alla riunione annuale dell'ICCAT del 2014."

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione riguarda una modifica del piano di ricostituzione inizialmente adottato per il tonno rosso nel 2006. All'epoca era ampiamente riconosciuto che la specie in questione era eccessivamente sfruttata e depauperata, ma le parti della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (l'ICCAT, ovvero l'organo di gestione regionale competente per la pesca) erano restie a ridurre le catture e i profitti. Alla fine, tuttavia, dopo anni di battaglie politiche e una serie di modifiche del piano di ricostituzione, lo studio scientifico più recente sul tonno rosso (2012) suggerisce che le recenti evoluzioni di vari indicatori indicano che può essere iniziata la ricostituzione degli stock, sebbene gli scienziati rimangano estremamente cauti e affermino che nel 2012 le informazioni di cui il comitato disponeva in merito alla composizione delle catture, allo sforzo di pesca e alla distribuzione spaziale delle principali attività di pesca nel Mediterraneo erano troppo scarse per trarre qualsiasi conclusione definitiva.

Per giunta, non è stata effettuata alcuna nuova valutazione del tonno rosso per il 2013 e il comitato scientifico (SCRS) dichiara di non essere in grado di motivare scientificamente una variazione sostanziale del totale ammissibile di catture (TAC). Più precisamente, il comitato afferma che tuttavia, in base alle osservazioni compiute, se le catture si mantengono attorno ai livelli recenti di TAC nel quadro dell'attuale sistema di gestione, gli stock dovrebbero poter aumentare durante il periodo di riferimento, il che è coerente con l'obiettivo di raggiungere l'FMSY (indice di mortalità per pesca atto a garantire il rendimento massimo sostenibile) e il BMSY (biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile) da qui al 2022 con almeno il 60% di probabilità, considerando le incognite quantificate.

Cionondimeno, essendo la pesca del tonno rosso un'attività talmente redditizia, alla prossima riunione dell'ICCAT prevista nel novembre 2013 a Cape Town verranno esercitate pressioni affinché sia aumentato il TAC.

Il relatore è fermamente convinto che aumentare il TAC sarebbe assurdo ed economicamente controproducente. Gli stock rimangono ben al di sotto dei livelli in grado di produrre l'MSY (rendimento massimo disponibile) e il comitato scientifico continua a sottolineare che permangono incognite significative riguardo alle condizioni degli stock. Il nuovo obiettivo della gestione della pesca nel quadro della politica comune della pesca (PCP) richiede che gli stock siano ricostituiti e mantenuti a livelli superiori all'MSY, pertanto la politica dell'UE impone un approccio cauto all'attività di pesca in questione. Anche da un punto di vista economico la linea da seguire è la stessa, dato che se venisse consentito agli stock di crescere in modo da garantire una ricostituzione a livelli più abbondanti, anche le catture e i profitti potrebbero aumentare. Gli stock economicamente più produttivi sono quelli che superano ampiamente i livelli in grado di produrre l'MSY e il tonno rosso è ancora ben lungi dal raggiungere questi livelli.

Venendo alla sostanza della proposta della Commissione, essa verte sulla modifica di un articolo del regolamento (CE) n. 302/2009, concernente l'attuale piano di ricostituzione. La modifica, basata sulla raccomandazione 12-03 dell'ICCAT, concerne i periodi autorizzati e i periodi di divieto della pesca. In primo luogo, si è passati da "periodi di divieto della pesca" a "campagne di pesca" autorizzate tutto l'anno. Sono state inoltre modificate di alcuni giorni le date in cui è autorizzata la pesca con pescherecci con reti a circuizione, tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate. Poiché derivano da una raccomandazione dell'ICCAT, tali modifiche devono essere recepite nel diritto dell'UE.

È stata poi aggiunta al regolamento una frase, che introduce una nuova disposizione: "La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli menzionati nei paragrafi da 1 a 5 è autorizzata tutto l'anno".

Il relatore reputa la frase in questione troppo vaga, anche se deriva da una formulazione dell'ICCAT. La Commissione conferma che sarebbero utilizzati soltanto tre tipi di attrezzi nel tipo di pesca cui si fa riferimento: nasse, piccoli palangari (di lunghezza inferiore a 24 m) e lenze a mano. Dato che la gestione di questa attività di pesca è stata problematica e complicata per molti anni, al fine di evitare qualsiasi potenziale confusione in merito agli attrezzi di pesca consentiti durante tutto l'anno, si propone quindi di precisare che la pesca autorizzata tutto l'anno si riferisce unicamente agli attrezzi di cui sopra. È vero che ciò si discosta dalla formulazione dell'ICCAT, ma serve semplicemente a chiarirla, al fine di scongiurare conseguenze indesiderate in una fase successiva.

PROCEDURA

Titolo

Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Riferimenti

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.5.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

PECH

21.5.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Pareri non espressi

Decisione

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Raül Romeva i Rueda

12.6.2013

 

 

 

Esame in commissione

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Approvazione

11.2.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Deposito

12.2.2014