RELAZIONE sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo

17.2.2014 - (2013/2130(INI))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Paulo Rangel

Procedura : 2013/2130(INI)
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A7-0120/2014
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo

(2013/2130(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea[1],

–   viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sulle elezioni del Parlamento europeo nel 2014[2] e del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014[3],

–   visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea[4],

–   visti i negoziati in corso sulla revisione dell'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa[5],

–   vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona[6],

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0120/2014),

A. considerando che il trattato di Lisbona approfondisce la legittimità democratica dell'Unione europea rafforzando il ruolo del Parlamento europeo nella procedura che porta all'elezione del presidente della Commissione europea e all'investitura di tale Istituzione;

B.  considerando che, conformemente alla nuova procedura prevista dal trattato di Lisbona per l'elezione del presidente della Commissione europea, il Parlamento elegge quest'ultimo a maggioranza dei membri che lo compongono;

C. considerando che il trattato di Lisbona stabilisce che il Consiglio europeo deve tenere conto del risultato delle elezioni al Parlamento europeo e che è tenuto a consultare il nuovo Parlamento prima di proporre un candidato alla carica di presidente della Commissione europea;

D. considerando che tutti i principali partiti politici europei hanno avviato il processo di nomina del rispettivo candidato alla carica di presidente della Commissione;

E.  considerando che il presidente eletto della nuova Commissione dovrebbe fare pienamente uso delle prerogative conferitegli dal trattato di Lisbona e compiere tutti i passi necessari per garantire l'efficiente funzionamento della sua Istituzione nonostante le dimensioni di quest'ultima che, come deciso dal Consiglio europeo, non diminuiranno come previsto nel trattato di Lisbona;

F.  considerando che la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento dovrebbe essere rafforzata attraverso la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, nonché attraverso la creazione di simmetria tra le maggioranze richieste per l'elezione del presidente della Commissione e per la mozione di censura;

G. considerando che il ruolo del Parlamento quale autore dell'agenda legislativa deve essere rafforzato e che il principio secondo cui il Parlamento e il Consiglio agiscono su un piano di parità in materia legislativa, sancito dal trattato di Lisbona, deve essere attuato pienamente;

H. considerando che, in occasione dell'investitura della nuova Commissione, gli accordi interistituzionali esistenti dovrebbero essere rivisti e migliorati;

I.   considerando che l'articolo 36 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) consulti regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune, e che lo informi dell'evoluzione di tali politiche; che l'alto rappresentante deve provvedere affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione;

J.   considerando che la dichiarazione dell'alto rappresentante sulla responsabilità politica[7], formulata all'atto dell'adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), stabilisce che l'alto rappresentante proceda alla revisione e, qualora necessario, proponga l'adeguamento delle disposizioni vigenti[8] sull'accesso dei deputati al Parlamento europeo a informazioni e documenti classificati nel settore della sicurezza e della difesa;

K. considerando che l'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il Parlamento europeo sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, e che tale disposizione si applica anche agli accordi relativi alla politica estera e di sicurezza comune;

Legittimità e responsabilità politica della Commissione

(Investitura e rimozione della Commissione)

1.  sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica, l'indipendenza e il ruolo politico della Commissione; afferma che la nuova procedura secondo cui il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento rafforzerà la legittimità e il ruolo politico della Commissione e accrescerà l'importanza delle elezioni europee legando più direttamente la scelta effettuata dai votanti nell'elezione del Parlamento europeo a quella del presidente della Commissione;

2.  sottolinea che le potenzialità offerte dal trattato di Lisbona ai fini di un rafforzamento della legittimità democratica dell'Unione europea dovrebbero essere sfruttate appieno mediante, tra l'altro, la designazione dei candidati alla carica di presidente della Commissione da parte dei partiti politici europei, in modo da conferire una nuova dimensione politica alle elezioni europee e stabilire un nesso maggiore tra il voto dei cittadini e l'elezione del presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo;

3.  esorta la prossima Convenzione a considerare il modo in cui la Commissione viene formata, allo scopo di rafforzare la legittimità democratica di tale Istituzione; sollecita il prossimo presidente della Commissione a valutare in che modo la composizione, la struttura e le priorità politiche della Commissione rafforzeranno una politica di vicinanza ai cittadini;

4.  ribadisce che tutti i partiti politici europei dovrebbero nominare i loro candidati alla carica di presidente della Commissione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per le elezioni europee;

5.  si aspetta che i candidati alla carica di presidente della Commissione svolgano un ruolo significativo nella campagna per le elezioni europee, divulgando e promuovendo in tutti gli Stati membri il programma politico del rispettivo partito politico europeo;

6.  rinnova al Consiglio europeo il proprio invito a chiarire, con tempestività e prima delle elezioni, il modo in cui intende tenere conto delle elezioni al Parlamento europeo e onorare la scelta dei cittadini all'atto di proporre un candidato alla carica di presidente della Commissione, nel quadro delle consultazioni cui il Parlamento e il Consiglio europeo dovranno procedere in conformità della dichiarazione n. 11 allegata al trattato di Lisbona; rinnova in tale contesto al Consiglio europeo il proprio invito a concordare con il Parlamento europeo le modalità delle consultazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 7 del TUE e a garantire il buon funzionamento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea, quale previsto nella dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea;

7.  chiede che il maggior numero possibile di membri della prossima Commissione sia scelto fra i deputati neoeletti al Parlamento europeo;

8.  è del parere che il presidente eletto della Commissione debba agire con maggiore autonomia nel processo di selezione degli altri membri della Commissione; invita i governi degli Stati membri a proporre candidati tenendo conto dell'equilibrio di genere; esorta il presidente neoeletto della Commissione a insistere con i governi degli Stati membri sul fatto che l'elenco dei candidati alla carica di commissario deve consentirgli di comporre un collegio equilibrato sotto il profilo del genere e di respingere eventuali candidati proposti che non siano in grado di dimostrare competenze generali, un impegno europeo o un'incontestabile indipendenza;

9.  ritiene che, oltre all'intesa politica raggiunta in occasione della riunione del Consiglio europeo dell'11 e del 12 dicembre 2013 e a seguito della decisione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 concernente il numero dei membri della Commissione europea, debbano essere previste, per un funzionamento più efficace della Commissione, misure supplementari quali la nomina di commissari senza portafoglio o l'istituzione di un sistema di vicepresidenti della Commissione con responsabilità attinenti ai principali nuclei tematici e con competenze di coordinamento dei lavori della Commissione nei settori corrispondenti, fatti salvi il diritto di nominare un commissario per Stato membro e il diritto di voto per tutti i commissari;

10. invita la prossima Convenzione a riesaminare la questione delle dimensioni della Commissione, così come quella della sua organizzazione e del suo funzionamento;

11. ritiene che la composizione della Commissione europea debba garantire stabilità a livello del numero e del contenuto dei portafogli e nel contempo assicurare un processo decisionale equilibrato;

12. sottolinea che, come indicato al punto 2 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, prima che il Parlamento elegga il candidato proposto alla presidenza della Commissione, si dovrebbe chiedere al candidato stesso di presentare al Parlamento europeo, dopo essere stato designato dal Consiglio europeo, gli orientamenti politici per il suo mandato, cui dovrebbe fare seguito un ampio scambio di opinioni;

13. esorta il futuro presidente designato della Commissione a tenere debitamente conto delle proposte e raccomandazioni per la legislazione dell'Unione europea formulate in precedenza dal Parlamento sulla base di relazioni d'iniziativa o di risoluzioni sostenute da una larga maggioranza di deputati al Parlamento europeo, alle quali la precedente Commissione non aveva dato seguito in modo soddisfacente entro la fine del suo mandato;

14. ritiene che, in occasione di una futura revisione dei trattati, la maggioranza attualmente richiesta a norma dell'articolo 234 del TFUE per una mozione di censura nei confronti della Commissione debba essere abbassata di modo che sia richiesta solo la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento europeo, senza mettere in pericolo il funzionamento delle istituzioni;

15. è del parere che, nonostante la responsabilità collettiva del collegio per l'operato della Commissione, i singoli commissari possono essere ritenuti responsabili per l'operato delle loro direzioni generali;

Iniziativa e attività legislativa

(Competenza e controllo parlamentare)

16. sottolinea che il trattato di Lisbona era inteso come un passo in avanti compiuto in vista di procedure decisionali più trasparenti e più democratiche, che rispecchiassero l'impegno del trattato stesso per un'unione più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni fossero prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini, rafforzando il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e offrendo così procedure più democratiche e trasparenti per l'adozione degli atti dell'Unione, procedure che sono essenziali alla luce delle ripercussioni che detti atti hanno su cittadini e imprese; rileva tuttavia che la realizzazione di tale finalità democratica risulta compromessa se le istituzioni dell'UE non rispettano reciprocamente le rispettive competenze, le procedure stabilite nei trattati e il principio di leale cooperazione;

17. sottolinea la necessità di una cooperazione leale tra le istituzioni che partecipano alla procedura legislativa per quanto riguarda lo scambio di documenti quali i pareri giuridici, onde permettere un dialogo costruttivo, franco e giuridicamente valido tra le istituzioni;

18. osserva che, dopo l'entrata in vigore del TFUE, il Parlamento ha dimostrato di essere un colegislatore impegnato e responsabile, e che l'interazione fra il Parlamento e la Commissione è stata, in generale, positiva e fondata su una comunicazione fluida e un approccio cooperativo;

19. è dell'avviso che, sebbene la valutazione globale delle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione sia positiva, esiste ancora una serie di problemi e carenze che richiedono un'attenzione e un'azione maggiori;

20. sottolinea che la ricerca dell'efficienza non deve significare una più scarsa qualità della legislazione o una rinuncia agli obiettivi propri del Parlamento; è del parere che, accanto a tale ricerca dell'efficienza, il Parlamento debba mantenere adeguati standard legislativi e continuare a perseguire i propri obiettivi, garantendo nel contempo che la normativa sia ben concepita, risponda a necessità chiaramente individuate e rispetti il principio di sussidiarietà;

21. sottolinea che la sfida della trasparenza è sempre presente e comune a tutte le istituzioni, innanzitutto negli accordi in prima lettura; osserva che il Parlamento ha risposto in maniera adeguata a questa sfida con l'approvazione dei nuovi articoli 70 e 70 bis del suo regolamento;

22. è preoccupato in relazione ai problemi che ancora sussistono nell'applicazione della procedura legislativa ordinaria, in particolare nel quadro della politica agricola comune (PAC), della politica comune della pesca (PCP) e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("programma di Stoccolma"), così come nell'allineamento degli atti dell'ex terzo pilastro alla gerarchia delle norme del trattato di Lisbona e, in generale, per quanto riguarda la continua "asimmetria" relativa alla trasparenza della partecipazione della Commissione ai lavori preparatori dei due rami dell'autorità legislativa; sottolinea a tale riguardo l'importanza che riveste un adeguamento dei metodi di lavoro del Consiglio tale da consentire ai rappresentanti del Parlamento di partecipare ad alcune delle sue riunioni quando debitamente giustificato, in virtù del principio di leale cooperazione tra le istituzioni;

23. mette in evidenza che la scelta della corretta base giuridica, come confermato dalla Corte di giustizia, è una questione di natura costituzionale, in quanto determina l'esistenza e la portata della competenza dell'UE, le procedure da seguire e le rispettive competenze degli attori istituzionali che partecipano all'adozione di un atto; si rammarica pertanto del fatto che il Parlamento europeo abbia più volte dovuto, a causa della scelta della base giuridica, intentare azioni dinanzi alla Corte di giustizia per l'annullamento di atti adottati dal Consiglio, tra cui due atti adottati nel quadro dell'obsoleto "terzo pilastro" molto tempo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona[9];

24. mette in guardia contro la possibilità di aggirare il diritto del Parlamento a legiferare inserendo disposizioni che dovrebbero essere soggette alla procedura legislativa ordinaria nelle proposte di atti del Consiglio, utilizzando semplici orientamenti della Commissione o atti di esecuzione o delegati non applicabili, oppure omettendo di proporre la legislazione necessaria all'attuazione della politica commerciale comune o degli accordi commerciali e di investimento internazionali;

25. chiede alla Commissione di usare meglio la fase prelegislativa, in particolare il prezioso contributo raccolto sulla base dei Libri verdi e bianchi, e di informare regolarmente il Parlamento europeo circa i lavori preparatori svolti dai suoi servizi, in condizioni di parità con il Consiglio;

26. ritiene che il Parlamento debba sviluppare ulteriormente e utilizzare appieno la sua struttura autonoma per valutare l'impatto di eventuali cambiamenti o modifiche sostanziali alla proposta originaria presentata dalla Commissione;

27. sottolinea il fatto che il Parlamento europeo dovrebbe altresì rafforzare la sua valutazione autonoma dell'impatto sui diritti fondamentali delle proposte legislative e degli emendamenti in esame come parte del processo legislativo, e prevedere meccanismi di sorveglianza delle violazioni dei diritti umani;

28. si rammarica del fatto che, sebbene adempia formalmente alle proprie responsabilità rispondendo entro tre mesi alle richieste del Parlamento riguardo alle iniziative legislative, non sempre la Commissione ha proposto un seguito effettivo e sostanziale;

29. chiede che, in occasione della prossima revisione dei trattati, il diritto di iniziativa legislativa del Parlamento sia pienamente riconosciuto imponendo alla Commissione di dare un seguito a tutte le richieste presentate dal Parlamento a norma dell'articolo 225 del TFUE sottoponendo una proposta legislativa entro un termine adeguato;

30. ritiene che, in occasione della prossima revisione dei trattati, il potere della Commissione di ritirare le proposte legislative debba essere limitato ai casi in cui, dopo l'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura, quest'ultima Istituzione concordi che la proposta non è più giustificata a causa di mutate circostanze;

31. ricorda che, in linea di principio, il Parlamento ha accolto favorevolmente l'introduzione degli atti delegati all'articolo 290 del TFUE in quanto essi offrono un maggiore spazio per il controllo, ma sottolinea che il conferimento di tali poteri delegati o delle competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 non è mai un obbligo; riconosce che il ricorso agli atti delegati andrebbe preso in considerazione quando si richiedono una flessibilità e un'efficienza che non possono essere ottenute mediante la procedura legislativa ordinaria, purché l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata della delega siano esplicitamente delimitati e le condizioni cui essa è soggetta siano chiaramente fissate nell'atto di base; esprime preoccupazione quanto alla tendenza del Consiglio a insistere sul ricorso ad atti di esecuzione per disposizioni per le quali dovrebbero essere utilizzati solo l'atto di base o atti delegati; sottolinea che il legislatore può decidere di consentire l'uso di atti di esecuzione solo per l'adozione di elementi che non comportano un ulteriore orientamento politico; riconosce che l'articolo 290 limita espressamente il campo di applicazione degli atti delegati agli elementi non essenziali di un atto legislativo e che pertanto non si può ricorrere a tali atti in relazione a norme che sono essenziali per la materia oggetto della legislazione in questione;

32. richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere correttamente tra gli elementi essenziali di un atto legislativo, che possono essere decisi unicamente dall'autorità legislativa nell'atto legislativo stesso, e gli elementi non essenziali, che possono essere integrati o modificati mediante atti delegati;

33. ritiene che gli atti delegati possano essere uno strumento flessibile ed efficace; sottolinea l'importanza della scelta tra atti delegati e atti di esecuzione dal punto di vista del rispetto delle disposizioni del trattato e, allo stesso tempo, della tutela delle prerogative normative del Parlamento; ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio di concordare con il Parlamento l'applicazione dei criteri per il ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE, in modo che gli atti di esecuzione non siano utilizzati come un sostituto degli atti delegati;

34. esorta la Commissione a coinvolgere adeguatamente il Parlamento nella fase preparatoria degli atti delegati e a fornire ai suoi membri tutte le informazioni pertinenti, a norma del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea;

35. chiede alla Commissione di rispettare l'accordo quadro riguardante l'accesso per gli esperti del Parlamento alle riunioni di esperti della Commissione, impedendo che siano considerate come riunioni dei comitati di "comitatologia" fintanto che trattano questioni diverse dalle misure di esecuzione ai sensi del regolamento 182/2011;

36. pone l'accento sul particolare significato e sulle conseguenze dell'inclusione della Carta dei diritti fondamentali nel trattato di Lisbona; fa rilevare che la Carta è divenuta giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'UE e per gli Stati membri in sede di attuazione della legislazione dell'Unione, trasformando pertanto i valori di base in diritti concreti;

37. ricorda che il trattato di Lisbona ha introdotto il nuovo diritto a lanciare l'Iniziativa dei cittadini europei (ICE); sottolinea la necessità di eliminare tutti gli ostacoli tecnici e burocratici che continuano a impedire il ricorso efficace all'ICE e incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini alla definizione delle politiche dell'UE;

38. mette in risalto il maggiore ruolo attribuito ai parlamenti nazionali nel trattato di Lisbona e sottolinea come, oltre al ruolo che svolgono nel monitorare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, essi possano offrire e offrano contributi positivi nel quadro del dialogo politico; ritiene che il ruolo attivo che i parlamenti nazionali possono svolgere dando orientamenti ai membri del Consiglio dei ministri, unitamente a una buona cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, possano contribuire a creare un salutare contrappeso parlamentare all'esercizio del potere esecutivo nel funzionamento dell'UE; si richiama altresì ai pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 2, secondo cui l'ampia portata di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE in un atto proposto non permette di valutare se la concreta realtà legislativa sarà o meno conforme al principio di sussidiarietà;

Relazioni internazionali

(competenza e controllo parlamentare)

39. ricorda che il trattato di Lisbona ha ampliato il ruolo e i poteri del Parlamento europeo nel campo degli accordi internazionali e osserva come tali accordi riguardino ora in misura crescente settori che interessano la vita quotidiana dei cittadini e che tradizionalmente – e secondo il diritto primario dell'UE – rientrano nell'ambito di applicazione della procedura legislativa ordinaria; considera imperativo che la disposizione dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, che prescrive che il Parlamento europeo sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura che porta alla conclusione degli accordi internazionali, sia applicata in maniera compatibile con l'articolo 10 del TUE, che afferma che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, la quale esige trasparenza e dibattiti democratici sulle questioni da decidere;

40. osserva che il rifiuto dell'accordo SWIFT e dell'accordo ACTA sono state dimostrazioni di come il Parlamento si sia avvalso delle prerogative recentemente acquisite;

41. sottolinea, conformemente all'articolo 18 del TUE, la responsabilità dell'HR/VP di garantire la coerenza dell'azione esterna dell'UE; sottolinea inoltre che l'HR/VP, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 36 del TUE, è responsabile e ha obblighi previsti dal trattato nei confronti del Parlamento;

42. rammenta, per quanto concerne gli accordi internazionali, la prerogativa del Parlamento di chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fino a che il Parlamento non abbia espresso la propria posizione su un mandato negoziale proposto; ritiene, inoltre, che sia opportuno valutare un accordo quadro con il Consiglio;

43. sottolinea la necessità di garantire che il Parlamento sia informato preventivamente dalla Commissione sulle sue intenzioni di avviare una trattativa internazionale, che abbia realmente l'opportunità di esprimere un parere informato sui mandati negoziali e che la sua opinione sia tenuta in considerazione; insiste sul fatto che gli accordi internazionali dovrebbero includere le condizionalità appropriate per essere conformi all'articolo 21 del TUE;

44. attribuisce grande importanza all'inserimento delle clausole in materia di diritti umani negli accordi internazionali e dei capitoli relativi allo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali e di investimento; esprime soddisfazione per le iniziative prese dal Parlamento in vista dell'adozione di tabelle di marcia riguardanti condizionalità chiave; rammenta alla Commissione la necessità di tenere conto delle opinioni e delle risoluzioni del Parlamento, nonché di fornire un feedback sul modo in cui esse sono state integrate nei negoziati sugli accordi internazionali e nei progetti legislativi; auspica che gli strumenti necessari per sviluppare la politica di investimento dell'UE diventino operativi a tempo debito;

45. è dell'avviso che, alla luce delle condizioni di reciprocità, sia opportuno considerare la possibilità di una partecipazione dei deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, ai negoziati sugli accordi internazionali;

46. chiede, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, che il Parlamento sia immediatamente, pienamente e accuratamente informato in tutte le fasi delle procedure per la conclusione di accordi internazionali, compresi gli accordi conclusi nell'ambito della PESC, e che abbia accesso ai testi negoziali dell'Unione, conformemente alle procedure e alle condizioni adeguate, in modo da garantire che l'istituzione possa prendere la sua decisione definitiva con esaustiva cognizione dei fatti di causa; sottolinea che, per far sì che questa disposizione sia efficace, i membri delle commissioni interessate dovrebbero poter accedere ai mandati e agli altri documenti negoziali pertinenti;

47. segnala, nel rispetto del principio secondo cui il consenso del Parlamento per accordi internazionali non può essere soggetto a condizioni, che l'istituzione ha il diritto di formulare raccomandazioni per l'effettiva applicazione degli accordi; chiede a tal fine alla Commissione di presentare al Parlamento relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi internazionali, che includano i diritti umani e altre condizioni degli accordi stessi;

48. rammenta la necessità di evitare l'applicazione provvisoria degli accordi internazionali prima del consenso del Parlamento, a meno che l'istituzione non si impegni a fare un'eccezione; sottolinea che le norme necessarie per l'applicazione interna degli accordi internazionali non possono essere adottate dal solo Consiglio nella sua decisione sulla conclusione dell'accordo e che le procedure legislative adeguate ai sensi dei trattati devono essere pienamente rispettate;

49. ribadisce la necessità che il Parlamento adotti le misure necessarie al fine di monitorare l'attuazione degli accordi internazionali;

50. insiste sul fatto che il Parlamento dovrebbe avere voce in capitolo sulle decisioni riguardanti la sospensione o la cessazione degli accordi internazionali per la cui conclusione è stato necessario il consenso dell'istituzione;

51. invita l'HR/VP a migliorare, in linea con la dichiarazione sulla responsabilità politica, la consultazione sistematica ex ante con il Parlamento sui nuovi documenti strategici, sui documenti politici e sui mandati;

52. chiede, in linea con l'impegno assunto dall'HR/VP nella dichiarazione sulla responsabilità politica, l'urgente conclusione dei negoziati per un accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in materia di accesso, da parte del Parlamento europeo, alle informazioni classificate in possesso del Consiglio e del Servizio europeo per l'azione esterna nel campo della politica estera e di sicurezza comune;

53. ribadisce la propria richiesta volta ad assicurare la rendicontazione politica delle delegazioni dell'UE ai dirigenti del Parlamento europeo con accesso regolato;

54. chiede l'adozione di un memorandum d'intesa quadripartito fra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sulla fornitura coerente ed efficace di informazioni nel settore delle relazioni esterne;

55. ricorda che il Parlamento europeo è ora un attore istituzionale a pieno titolo nell'ambito delle politiche di sicurezza e ha quindi il diritto di partecipare attivamente alla determinazione delle caratteristiche e delle priorità di dette politiche e alla valutazione degli strumenti in detto settore, un processo che deve essere attuato congiuntamente dal Parlamento europeo, dai parlamenti nazionali e dal Consiglio; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nella valutazione e definizione delle politiche di sicurezza interna in quanto esse hanno un profondo impatto sui diritti fondamentali di tutti coloro che vivono nell'UE; sottolinea, pertanto, la necessità di garantire che tali politiche rientrino nella sfera di competenza della sola istituzione europea eletta direttamente per quanto riguarda il controllo e la supervisione democratica;

56. sottolinea che il TFUE ha esteso l'ambito delle competenze esclusive dell'Unione nel settore della politica commerciale comune (PCC), che include ora non solo tutti gli aspetti del commercio, ma anche gli investimenti esteri diretti; evidenzia il fatto che il Parlamento ha ormai piena competenza per decidere, unitamente al Consiglio, in merito alla legislazione e all'approvazione di accordi commerciali e di investimento;

57. mette in luce l'importanza di una cooperazione leale ed efficace fra le istituzioni dell'UE, entro i limiti delle rispettive competenze, al momento di esaminare la legislazione e gli accordi internazionali, al fine di anticipare le tendenze commerciali ed economiche, individuare le priorità e le opzioni, stabilire strategie a medio e a lungo termine, stabilire mandati per gli accordi internazionali, analizzare/formulare la legislazione e adottarla, nonché monitorare l'attuazione degli accordi commerciali e di investimento e le iniziative a lungo termine nel settore della PCC;

58. sottolinea l'importanza di proseguire nello sviluppo di capacità efficaci, compresa l'assegnazione delle risorse necessarie in termini finanziari e di personale, al fine di definire attivamente e conseguire gli obiettivi politici nel settore del commercio e degli investimenti, assicurando nel contempo la certezza del diritto, l'efficacia dell'azione esterna dell'UE e il rispetto dei principi e degli obiettivi sanciti dai trattati;

59. pone l'accento sulla necessità di assicurare un flusso continuo di informazioni tempestive, accurate, esaurienti e imparziali che consentano di procedere a un'analisi di elevata qualità necessaria per potenziare le capacità e il senso di titolarità dei responsabili politici del Parlamento e per rafforzare le sinergie interistituzionali in relazione alla PCC, garantendo al contempo che il Parlamento sia pienamente e accuratamente informato in tutte le fasi, anche potendo accedere ai testi negoziali dell'Unione mediante procedure e a condizioni adeguate, con una Commissione proattiva e disposta a fare il possibile per garantire un flusso di informazioni di questo tipo; sottolinea inoltre l'importanza di fornire informazioni al Parlamento allo scopo di evitare situazioni indesiderate che potrebbero creare equivoci fra le istituzioni e, a tale proposito, accoglie favorevolmente le riunioni informative tecniche organizzate regolarmente dalla Commissione su un certo numero di argomenti; si rammarica che, in svariate occasioni, le informazioni pertinenti siano pervenute al Parlamento non dalla Commissione, bensì attraverso canali alternativi;

60. ribadisce la necessità che le istituzioni cooperino nell'applicazione dei trattati, del diritto secondario e dell'accordo quadro e che la Commissione operi in modo indipendente e trasparente nel corso della preparazione, dell'adozione e dell'applicazione della legislazione nel settore della PCC; reputa, inoltre, che essa rivesta un ruolo chiave lungo tutto il processo;

Dinamica costituzionale

(relazioni interistituzionali e accordi interistituzionali)

61. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE, la Commissione è tenuta a prendere iniziative al fine di giungere ad accordi interistituzionali sulla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione; richiama l'attenzione sulla necessità di coinvolgere, in una fase precedente, non solo il Parlamento, ma anche il Consiglio nella preparazione del programma di lavoro annuale della Commissione e sottolinea l'importanza di garantire una programmazione realistica e affidabile che possa essere attuata efficacemente e fornisca la base per la pianificazione interistituzionale; reputa che, onde aumentare la responsabilità politica della Commissione nei confronti del Parlamento, potrebbe essere prevista una revisione intermedia per valutare la realizzazione complessiva, da parte della Commissione, del mandato annunciato;

62. sottolinea che l'articolo 17, paragrafo 8, del TUE sancisce espressamente il principio di responsabilizzazione politica della Commissione dinanzi al Parlamento europeo, il che è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema politico dell'UE;

63. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del TUE il Parlamento dispone della competenza di avviare le modifiche del trattato e che farà uso del diritto a presentare nuove idee per il futuro dell'Europa e del quadro istituzionale dell'UE;

64. ritiene che l'accordo quadro concluso tra il Parlamento e la Commissione, così come i suoi aggiornamenti regolari, siano essenziali per rafforzare e sviluppare una cooperazione strutturata tra le due istituzioni;

65. si compiace del fatto che l'accordo quadro adottato nel 2010 abbia rafforzato considerevolmente la responsabilità politica della Commissione nei confronti del Parlamento;

66. sottolinea che le norme in materia di dialogo e di accesso alle informazioni consentono un controllo parlamentare più completo delle attività della Commissione, contribuendo così alla parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio da parte della Commissione;

67. rileva che talune disposizioni del vigente accordo quadro devono ancora essere applicate e sviluppate; suggerisce che il Parlamento uscente adotti le linee generali di tale miglioramento in modo che il Parlamento entrante possa valutare proposte adeguate;

68. invita la Commissione a riflettere in modo costruttivo, insieme al Parlamento, sull'accordo quadro in essere e sulla sua attuazione, prestando particolare attenzione alla negoziazione, all'adozione e all'attuazione degli accordi internazionali;

69. ritiene che tale mandato dovrebbe valutare a fondo le possibilità previste dai trattati attuali per rafforzare la responsabilità politica dell'esecutivo e snellire le disposizioni esistenti in materia di cooperazione legislativa e politica;

70. ricorda che una serie di questioni, come gli atti delegati, le misure di esecuzione, le valutazioni d'impatto, il trattamento delle iniziative legislative e le interrogazioni parlamentari, necessitano di un aggiornamento alla luce dell'esperienza acquisita durante questa legislatura;

71. deplora che le sue ripetute richieste di rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003 "Legiferare meglio", con lo scopo di tener conto del nuovo ambiente legislativo che il trattato di Lisbona ha generato, di consolidare le migliori prassi attuali e di aggiornare l'accordo conformemente al programma per una normativa intelligente, non abbiano ricevuto risposta;

72. invita il Consiglio dei ministri a esprimere la sua posizione sulla possibilità di partecipare a un accordo trilaterale con il Parlamento e la Commissione al fine di compiere ulteriori progressi sulle questioni già riferite nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

73. ritiene che le questioni esclusivamente legate alle relazioni tra il Parlamento e la Commissione dovrebbero continuare a essere oggetto di un accordo quadro bilaterale; sottolinea che il Parlamento non si accontenterà di risultati inferiori rispetto a quanto conseguito con l'accordo quadro attuale;

74. ritiene che una delle principali sfide per il quadro costituzionale del trattato di Lisbona sia il rischio che l'approccio intergovernativo comprometta il "metodo comunitario", indebolendo così il ruolo del Parlamento e della Commissione a favore delle istituzioni che rappresentano i governi degli Stati membri;

75. fa presente che l'articolo 2 del TUE contiene l'elenco dei valori comuni sui quali si fonda l'Unione; ritiene che il rispetto di tali valori debba essere debitamente assicurato tanto dall'Unione quanto dagli Stati membri; sottolinea che occorre stabilire un sistema legislativo e istituzionale adeguato onde tutelare i valori dell'Unione;

76. invita tutte le istituzioni dell'UE, nonché i governi e i parlamenti degli Stati membri, a basarsi sul nuovo quadro istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona in modo da definire una politica interna organica in materia di diritti umani per l'Unione, che preveda efficaci meccanismi di responsabilità, sia a livello nazionale che a livello di Unione, per far fronte alle violazioni dei diritti umani;

77. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU C 70 dell'8.3.2012, pag. 98.
  • [2]  Testi approvati, P7_TA(2012)0462.
  • [3]  Testi approvati, P7_TA(2013)0323.
  • [4]  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
  • [5]  GU C 298 del 30.11.2002, pag.1.
  • [6]  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 37.
  • [7]  GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.
  • [8]  Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag.1).
  • [9]  Cfr. la decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina, e la decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo.

MOTIVAZIONE

La presente relazione si propone di valutare l'attuazione del trattato di Lisbona, analizzando in particolare le implicazioni dei principali cambiamenti introdotti sul piano delle relazioni interistituzionali tra il Parlamento europeo e la Commissione europea dalla sua entrata in vigore.

A tale riguardo, e tenendo conto del fatto che il trattato di Lisbona mira a una migliore espressione democratica dell'UE, il relatore inizia con il sottolineare la necessità di collegare più direttamente la scelta degli elettori all'elezione del presidente della Commissione. Infatti, sebbene il ruolo della Commissione come "motore" che dà lo slancio all'attività europea non sia stato messo in discussione dal trattato di Lisbona, nel corso degli ultimi quattro anni la Commissione ha perso, in pratica, parte della sua influenza politica all'interno dell'architettura istituzionale dell'UE. Tale erosione del potere della Commissione è in larga misura correlata alla crisi economica e finanziaria che va a vantaggio di un intervento e dell'autorità del Consiglio europeo e favorisce un approccio intergovernativo a scapito del metodo comunitario.

In tale contesto, e giacché l'approfondimento dell'integrazione europea e la salvaguardia del metodo comunitario richiedono una Commissione più forte, che svolga un ruolo chiave nel quadro istituzionale europeo, è della massima importanza considerare tutte le possibili soluzioni per rafforzare la sua legittimità democratica, la sua influenza politica e la sua efficienza nell'ambito dei trattati esistenti o nel contesto di una futura revisione di tali trattati.

Conformemente ai trattati vigenti e in vista delle elezioni del 2014 per il Parlamento europeo, il relatore sostiene la proposta per la designazione dei candidati alla presidenza della Commissione da parte dei partiti politici europei. Tuttavia, il relatore ritiene che la questione della legittimità della Commissione debba essere analizzata attentamente in una futura revisione dei trattati. A tale proposito, e nonostante la preferenza per un modello parlamentare o un approccio presidenziale con l'elezione diretta del presidente della Commissione, il relatore ritiene che, fermo restando il rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento, debba essere evitata una parlamentarizzazione eccessiva del sistema e debba essere tenuto presente il principio della separazione dei poteri. In tal senso, e al fine di rafforzare i poteri di controllo del Parlamento, la relazione propone la riduzione della maggioranza attualmente richiesta ai sensi dell'articolo 234 del TFUE per una mozione di censura contro la Commissione, invita il candidato alla carica di presidente della Commissione a presentare il suo programma politico al Parlamento europeo e richiama l'attenzione sull'importanza della programmazione annuale e pluriennale dell'Unione. Dall'altra parte, e al fine di evitare l'eccessiva parlamentarizzazione del sistema, il relatore sostiene, in virtù del principio della separazione dei poteri, che il presidente della Commissione dovrebbe godere di una maggiore autonomia nella scelta dei membri della sua équipe e che egli non dovrebbe essere costretto a chiedere le dimissioni dei commissari. Pertanto, la relazione non fa alcun riferimento al voto di sfiducia contro i singoli commissari.

Per quanto attiene all'efficienza della Commissione, e poiché la prevista riduzione delle dimensioni della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del TUE non entrerà più in vigore nel 2014 a causa della decisione adottata dal Consiglio europeo su richiesta del governo irlandese, il relatore propone l'istituzione di un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra i commissari con portafoglio e i commissari senza portafoglio, che rifletta la molteplicità demografica e geografica di tutti gli Stati membri. Tale sistema migliorerebbe il funzionamento della Commissione assicurando una stabilità relativa nel numero e nel contenuto dei portafogli e agevolando le procedure di coordinamento interne, garantendo al contempo che la rappresentazione delle specificità e degli interessi di tutti gli Stati membri sia presa in considerazione nelle decisioni adottate dalla Commissione. A tal fine, tutti i commissari dovrebbero conservare pari status giuridico e il diritto dei commissari senza portafoglio di partecipare al processo decisionale dovrebbe essere pienamente riconosciuto.

Inoltre, tenuto conto del fatto che il trattato di Lisbona ha notevolmente rafforzato il ruolo del Parlamento europeo, dotandolo di nuovi importanti poteri in materia di legislazione e accordi internazionali dell'UE, il relatore svolge anche una valutazione dei risultati ottenuti dal Parlamento e dalla Commissione, nonché della loro interazione in tali ambiti. Al riguardo, il relatore giunge alla conclusione che, mentre il Parlamento è riuscito a ottenere il riconoscimento dei suoi nuovi poteri e del suo ruolo di colegislatore responsabile e nonostante siano stati compiuti importanti progressi nelle sue relazioni con la Commissione, permangono vari problemi e carenze, in particolare per quanto concerne la condivisione delle informazioni, gli atti delegati e gli atti di esecuzione, la valutazione d'impatto, il trattamento delle iniziative legislative e le interrogazioni parlamentari, che richiedono attenzione e azione maggiori.

Infine, tenendo a mente il principio della leale cooperazione reciproca tra le istituzioni, la relazione formula alcune raccomandazioni sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea e invita il Consiglio a partecipare a un accordo trilaterale separato con il Parlamento e la Commissione, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente alcune questioni tecniche, stabilite nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", nell'accordo bilaterale tra il Parlamento e il Consiglio dei ministri e, in parte, nell'accordo quadro.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (21.1.2014)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo
(2013/2130(INI))

Relatore per parere: Vital Moreira

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha esteso l'ambito delle competenze esclusive dell'Unione nel settore della politica commerciale comune (PCC), che include ora non solo tutti gli aspetti del commercio, ma anche gli investimenti esteri diretti; evidenzia il fatto che il Parlamento ha ormai piena competenza per decidere, unitamente al Consiglio, in merito alla legislazione e all'approvazione di accordi commerciali e di investimento;

2.  osserva che, dopo l'entrata in vigore del TFUE, il Parlamento ha dimostrato di essere un colegislatore impegnato e responsabile, e che l'interazione fra il Parlamento e la Commissione è stata, in generale, positiva e fondata su una comunicazione fluida e un approccio cooperativo;

3.  mette in luce l'importanza che riveste una cooperazione leale ed efficace fra le istituzioni dell'UE, entro i limiti delle rispettive competenze, al momento di esaminare la legislazione e gli accordi internazionali, al fine di anticipare le tendenze commerciali ed economiche, individuare le priorità e le opzioni, stabilire strategie a medio e a lungo termine, stabilire mandati per gli accordi internazionali, analizzare/formulare la legislazione e adottarla, nonché monitorare l'attuazione degli accordi commerciali e di investimento e le iniziative a lungo termine nel settore della PCC;

4.  sottolinea l'importanza di proseguire nello sviluppo di capacità efficaci, compresa l'assegnazione delle risorse necessarie in termini finanziari e di personale, al fine di definire attivamente e conseguire gli obiettivi politici nel settore del commercio e degli investimenti, assicurando nel contempo la certezza del diritto, l'efficacia dell'azione esterna dell'UE e il rispetto dei principi e degli obiettivi sanciti dai trattati;

5.  attribuisce grande importanza all'inserimento delle clausole in materia di diritti umani negli accordi internazionali e dei capitoli relativi allo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali e di investimento; esprime soddisfazione in relazione alle iniziative prese dal Parlamento in vista dell'adozione di tabelle di marcia riguardanti condizionalità chiave; rammenta alla Commissione la necessità di tenere conto delle opinioni e delle risoluzioni del Parlamento, nonché di fornire un feedback sul modo in cui esse sono state incorporate nei negoziati sugli accordi internazionali e nei progetti legislativi; auspica che gli strumenti necessari per sviluppare la politica di investimento dell'UE diventino operativi a tempo debito;

6.  pone l'accento sulla necessità di assicurare un flusso continuo di informazioni tempestive, accurate, esaurienti e imparziali, al fine di consentire l'analisi di qualità elevata che è necessaria per il potenziamento delle capacità dei responsabili politici del Parlamento e del loro senso di titolarità, che porta a una maggiore sinergia interistituzionale in relazione alla PCC, e nel contempo sulla necessità di garantire che il Parlamento sia pienamente e accuratamente informato in tutte le fasi, anche potendo accedere ai testi negoziali dell'Unione mediante procedure e a condizioni adeguate, con una Commissione proattiva e disposta a fare il possibile per garantire un flusso di informazioni di questo tipo; sottolinea inoltre l'importanza di fornire informazioni al Parlamento allo scopo di evitare situazioni indesiderate che potrebbero creare equivoci fra le istituzioni, e a tale proposito accoglie favorevolmente le riunioni informative tecniche organizzate dalla Commissione su un certo numero di argomenti; si rammarica che, in svariate occasioni, le informazioni pertinenti siano pervenute al Parlamento non dalla Commissione, bensì attraverso canali alternativi;

7.  ribadisce la necessità che le istituzioni lavorino insieme nell'applicazione dei trattati, del diritto secondario e dell'accordo quadro[1] e che la Commissione operi in modo indipendente e trasparente per tutta la durata della preparazione, dell'adozione e dell'applicazione della legislazione nel settore della PCC; reputa, inoltre, che essa rivesta un ruolo chiave lungo tutto il processo;

8.  invita la Commissione a riflettere in modo costruttivo insieme al Parlamento sull'accordo quadro e sulla sua applicazione, prestando particolare attenzione alla negoziazione, all'adozione e all'attuazione degli accordi internazionali;

9.  esorta le istituzioni a operare in stretto contatto in relazione agli atti delegati e di esecuzione; comprende che gli atti delegati possono rappresentare uno strumento flessibile ed efficace, ma pone l'accento sull'esigenza di rispettare pienamente le prerogative e le responsabilità del Parlamento, anche mediante l'osservanza dell'atto di base e la fornitura di informazioni tempestive e complete a tale istituzione, per consentire un corretto controllo degli atti delegati; precisa, in tale contesto, che l'adozione di atti delegati priva delle corrette informazioni oppure soggetta a vincoli di tempo potrebbe compromettere il controllo del Parlamento; accoglie con favore, d'altro canto, la presenza del Parlamento alle riunioni di esperti quali previste dall'accordo quadro, allo scopo di garantire che tutti i progetti di atti adottati dalla Commissione assumano una forma appropriata onde evitare, da parte del legislatore, possibili obiezioni tecniche relativamente alla loro qualificazione giuridica; chiede che l'uso degli atti di esecuzione sia limitato ai casi in cui essi sono giuridicamente giustificati, e che non rappresentino un'alternativa agli atti delegati; auspica che, in futuro, i tempi per l'adozione della legislazione nel settore commerciale non siano così lunghi come quelli previsti dal nuovo regime di atti delegati/di esecuzione;

10. mette in guardia contro la possibilità di aggirare il diritto del Parlamento a legiferare inserendo disposizioni che dovrebbero essere soggette alla procedura legislativa ordinaria nelle proposte di atti del Consiglio, utilizzando semplici orientamenti della Commissione o atti di esecuzione o delegati non applicabili oppure omettendo di proporre la legislazione necessaria all'attuazione della politica commerciale comune o degli accordi commerciali e di investimento internazionali;

11. rammenta, per quanto concerne gli accordi internazionali, la prerogativa del Parlamento di chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fino a che il Parlamento non abbia espresso la propria posizione su una proposta di mandato a negoziare; ritiene inoltre che sia opportuno valutare un accordo quadro con il Consiglio; ricorda alla Commissione la necessità di astenersi dall'applicazione provvisoria degli accordi commerciali prima che il Parlamento abbia dato la sua approvazione alla loro conclusione, salvo nei casi in cui quest'ultima istituzione dia la propria esplicita autorizzazione, al fine di rispettare appieno il principio della cooperazione leale e di scongiurare l'incertezza del diritto; ritiene che il Parlamento debba adottare le misure necessarie al monitoraggio dell'attuazione degli accordi internazionali e del rispetto degli obblighi ivi stabiliti;

12. ritiene che, dato l'interesse di entrambe le parti per lo scambio di informazioni e buone pratiche in materia di accordi misti e di controllo dell'esecutivo, sia opportuno avviare un'attenta riflessione su un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali e degli esperti nazionali nei lavori del Parlamento.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

21.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sophie Auconie, Franco Frigo

  • [1]  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

PARERE della commissione giuridica (23.1.2014)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'attuazione del trattato di Lisbona relativamente al Parlamento europeo
(2013/2130(INI))

Relatore per parere: Eva Lichtenberger

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea che l'intendimento del trattato di Lisbona era di compiere un passo in avanti nell'assicurare procedure decisionali più trasparenti e più democratiche – che rispecchino l'impegno del trattato stesso per un'unione più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini – rafforzando il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e offrendo così procedure più democratiche e trasparenti per l'adozione degli atti dell'Unione, procedure che sono essenziali alla luce delle ripercussioni che tali atti hanno su cittadini e imprese; rileva tuttavia che la realizzazione di tale finalità democratica risulta compromessa se le istituzioni dell'UE non rispettano reciprocamente le rispettive competenze, le procedure stabilite nei trattati e il principio di leale cooperazione;

2.  mette in evidenza che la scelta della corretta base giuridica, come confermato dalla Corte di giustizia, è una questione di natura costituzionale, in quanto determina l'esistenza e la portata della competenza dell'UE, le procedure da seguire e le rispettive competenze degli attori istituzionali che partecipano all'adozione di un atto; si duole perciò del fatto che il Parlamento europeo abbia dovuto più volte intentare azioni dinanzi alla Corte di giustizia per l'annullamento di atti adottati dal Consiglio a causa della scelta della base giuridica, tra cui due atti adottati nel quadro dell'obsoleto "terzo pilastro" molto tempo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona[1];

3.  ricorda che il trattato di Lisbona ha ampliato il ruolo e i poteri del Parlamento europeo nel campo degli accordi internazionali e osserva come oggi tali accordi riguardino in misura crescente settori che interessano la vita quotidiana dei cittadini e che tradizionalmente – e secondo il diritto primario dell'UE – rientrano nell'ambito di applicazione della procedura legislativa ordinaria; considera imperativo che la disposizione dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, che prescrive che il Parlamento europeo sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura che porta alla conclusione degli accordi internazionali, sia applicata in maniera compatibile con l'articolo 10 del TUE, che afferma che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, la quale esige trasparenza e dibattiti democratici sulle questioni da decidere;

4.  sottolinea che il Parlamento, poiché riguardo agli accordi internazionali può soltanto dare o rifiutare la sua approvazione, deve avere l'opportunità di esprimere – prima della formulazione del mandato negoziale – un parere informato sugli obiettivi che l'Unione europea deve perseguire nei negoziati; si rammarica a questo proposito delle difficoltà incontrate, ad esempio, nei negoziati per un trattato dell'OMPI sulle deroghe al diritto d'autore per gli ipovedenti; osserva che fornendo informazioni tempestive e tenendo conto delle opinioni del Parlamento si renderebbe inoltre più facile ottenere successivamente la sua approvazione;

5.  osserva che il trattato di Lisbona, nel conferire al Consiglio europeo la veste ufficiale di istituzione dell'Unione, ha definito i suoi compiti, all'articolo 15 del TUE, nei termini seguenti: "Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali", aggiungendo esplicitamente: "Non esercita funzioni legislative"; rileva che il Consiglio europeo è intervenuto nella procedura legislativa decidendo di eliminare specifici elementi da testi già concordati dal Parlamento e dal Consiglio; ricorda a tale proposito la soppressione di fatto degli articoli 6, 7 e 8 del testo concordato della proposta di regolamento relativo a un brevetto europeo con effetto unitario, e considera illegittimi tali interventi del Consiglio europeo[2];

6.  ricorda che, in linea di principio, il Parlamento ha accolto favorevolmente l'introduzione degli atti delegati all'articolo 290 del TUFE, in quanto essi offrono maggiore spazio al controllo, ma sottolinea che il conferimento di tali poteri delegati o delle competenze di esecuzione di cui all'articolo 291 non è mai un obbligo; riconosce che il ricorso agli atti delegati va preso in considerazione quando si richiedono una flessibilità e un'efficienza che non possono essere ottenute mediante la procedura legislativa ordinaria, purché l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata della delega siano esplicitamente delimitati e le condizioni cui essa è soggetta siano chiaramente fissate nell'atto di base; esprime preoccupazione per la tendenza del Consiglio a insistere nel ricorso ad atti di esecuzione per disposizioni per le quali dovrebbero essere utilizzati solo l'atto di base o atti delegati; sottolinea che il legislatore può decidere di consentire l'uso di atti di esecuzione solo per l'adozione di elementi che non comportano un ulteriore orientamento politico; riconosce che l'articolo 290 limita espressamente il campo d'applicazione degli atti delegati agli elementi non essenziali di un atto legislativo e che, pertanto, non si può ricorrere agli atti delegati in relazione a norme che sono essenziali per la materia oggetto della legislazione in questione;

7.  mette in risalto il maggiore ruolo attribuito ai parlamenti nazionali nel trattato di Lisbona e sottolinea come, oltre al ruolo che svolgono nel monitorare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, essi possano offrire e offrano contributi positivi nel quadro del dialogo politico; ritiene che il ruolo attivo che i parlamenti nazionali possono svolgere dando orientamenti ai membri del Consiglio dei ministri e una buona cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possano contribuire a creare un salutare contrappeso parlamentare all'esercizio del potere esecutivo nel funzionamento dell'UE; si richiama altresì ai pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 2 secondo i quali, se in un atto proposto il campo di applicazione di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE è ampio e generico, non è possibile valutare se la concreta realtà legislativa sarà o meno conforme al principio di sussidiarietà.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

21.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Irigoyen Pérez

  • [1]  Cfr. la decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina, e la decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo.
  • [2]  La decisione del Consiglio europeo di eliminare di fatto gli articoli sopraccitati dal progetto di regolamento è stata presa il 29 giugno 2012.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (31.1.2014)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo
(2013/2130(INI))

Relatore per parere: Nuno Melo

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  fa presente che i poteri legislativi del Parlamento europeo sono stati rafforzati, grazie al maggior ricorso alla procedura di codecisione, dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); segnala che gli atti giuridici riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia sono ora adottati, di norma, conformemente alla procedura legislativa ordinaria; considera deplorevole che, a più di quattro anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si continui a ricorrere, per l'esecuzione di atti dell'ex terzo pilastro, a procedure che spesso escludono il Parlamento o ne prevedono soltanto la consultazione; invita la Commissione a includere, nel suo programma di lavoro, proposte per allineare gli atti dell'ex terzo pilastro con il trattato di Lisbona, vale a dire adattarli alla nuova gerarchia di norme consistente in atti di base, atti delegati e atti di esecuzione;

2.  sottolinea che l'articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) contiene un elenco dei valori comuni sui quali si fonda l'Unione; ritiene che il rispetto di tali valori debba essere correttamente assicurato tanto dall'Unione quanto dagli Stati membri; sottolinea che un sistema legislativo e istituzionale appropriato dovrebbe essere stabilito onde tutelare i valori dell'Unione;

3.  ricorda che il Parlamento europeo è ora un attore istituzionale a pieno titolo nell'ambito delle politiche di sicurezza e ha quindi il diritto di partecipare attivamente alla determinazione delle caratteristiche e delle priorità di dette politiche e alla valutazione degli strumenti in detto settore, un processo che deve essere attuato congiuntamente dal Parlamento europeo, dai parlamenti nazionali e dal Consiglio; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nella valutazione e definizione delle politiche di sicurezza interna in quanto esse hanno un profondo impatto sui diritti fondamentali di tutti coloro che vivono nell'UE; sottolinea, pertanto, la necessità di garantire che tali politiche rientrino nella sfera di competenza della sola istituzione europea eletta direttamente per quanto riguarda il controllo e la supervisione democratica;

4.  pone l'accento sul particolare significato e sulle conseguenze dell'inclusione della Carta dei diritti fondamentali nel trattato di Lisbona; fa rilevare che la Carta è divenuta giuridicamente vincolante per le istituzioni dell’UE e gli Stati membri in sede di attuazione della legislazione dell'Unione, trasformando pertanto i valori fondamentali in diritti concreti;

5.  invita tutte le istituzioni dell'UE, nonché i governi e i parlamenti degli Stati membri, a basarsi sul nuovo quadro istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona in modo da definire una politica interna globale in materia di diritti umani per l'Unione, che preveda meccanismi efficaci di responsabilità, sia a livello nazionale che di UE, per far fronte alle violazioni dei diritti umani;

6.  ricorda che il trattato di Lisbona ha introdotto il nuovo diritto a lanciare l’Iniziativa dei cittadini europei (ICE); sottolinea la necessità di eliminare tutti gli ostacoli tecnici e burocratici che continuano a ostacolare il ricorso efficace all'ICE e incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini alla definizione delle politiche dell'UE;

7.  rammenta che, ai sensi del trattato, un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi; invita la Commissione a operare un'opportuna distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione nel proporre testi legislativi, onde garantire l'applicazione del tipo di atto appropriato; ritiene che le misure che implicano uno scostamento temporaneo urgente dalle norme stabilite dall'atto di base debbano essere adottate mediante atti delegati se l'atto di base è adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

8.  prende atto dell'obbligo della Commissione di informare immediatamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi dei negoziati in corso sugli accordi internazionali, in particolare sugli accordi che interessano i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE (articolo 218 del TFUE);

9.  sottolinea il fatto che il Parlamento europeo dovrebbe anche rafforzare la sua valutazione autonoma dell'impatto sui diritti fondamentali delle proposte legislative e degli emendamenti in esame come parte del processo legislativo e prevedere meccanismi di sorveglianza delle violazioni dei diritti umani;

10. ricorda alla Commissione di mettere in atto l'articolo 17, paragrafo 1, del TUE, ai sensi del quale la Commissione avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali;

11. invita il Consiglio, nell'ottica di garantire una leale cooperazione e un dialogo aperto e permanente tra le istituzioni coinvolte nel processo legislativo, a considerare la possibilità di permettere ai rappresentanti del Parlamento europeo di partecipare a talune delle sue riunioni (come quelle dei gruppi di lavoro e del COREPER), come già accade per i rappresentanti della Commissione;

12. si compiace per il fatto che, ai sensi del trattato di Lisbona, una maggiore democratizzazione sia anche collegata ad una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alla procedura di adozione degli atti legislativi, in particolare per quanto riguarda i principi di proporzionalità e sussidiarietà;

13. sottolinea che l'articolo 17, paragrafo 8, del TUE sancisce espressamente il principio di responsabilizzazione politica della Commissione dinanzi al Parlamento europeo, il che è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema politico dell'UE;

14. sottolinea la necessità di una cooperazione leale tra le istituzioni che partecipano alla procedura legislativa per quanto riguarda lo scambio di documenti, quali i pareri giuridici, onde permettere un dialogo costruttivo, franco e giuridicamente valido tra le istituzioni.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

30.1.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Joanna Senyszyn

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Zuzana Brzobohatá, Erik Bánki, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Evelyn Regner, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

11.2.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

4

1

Membri favorevoli

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Vital Moreira, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Indrek Tarand, Rainer Wieland, Luis Yáñez-Barnuevo García

Membri contrari

Andrew Henry William Brons, Ashley Fox, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt

Membri astenuti

Helmut Scholz

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland