RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti
4.3.2014 - (COM(2014)0066 – C7‑0030/2014 – 2014/0034(COD)) - ***I
Commissione per i bilanci
Relatore: Eider Gardiazábal Rubial
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti
(COM(2014)0066 – C7‑0030/2014 – 2014/0034(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0066),
– visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0030/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0156/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[1]*
alla proposta della Commissione
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2014/0034 (COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) In applicazione della decisione 94/375/CE[2], il Fondo europeo per gli investimenti ("il Fondo") è stato istituito nel 1994 per promuovere "una crescita sostenibile ed equilibrata all'interno della Comunità".
(2) L'aumento del capitale sottoscritto del Fondo nel 2007 ne ha portato il capitale autorizzato a 3 miliardi di EUR, suddivisi in 3 000 quote da 1 milione di EUR con un 20% di capitale versato. L'Unione, rappresentata dalla Commissione, ha partecipato al precedente aumento del capitale sottoscritto del Fondo conformemente alla decisione 2007/247/CE[3].
(3) Finora quindi l'Unione, rappresentata dalla Commissione, ha sottoscritto complessivamente 900 quote del Fondo per un valore nominale di 900 milioni di EUR, di cui 180 versati.
(4) Il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 ha adottato il "patto per la crescita e l'occupazione" con l'obiettivo di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, efficiente sotto il profilo delle risorse e creatrice di occupazione. Le conclusioni del Consiglio europeo individuavano, fra le nuove misure urgenti a livello di Unione europea necessarie per stimolare la crescita e l'occupazione, potenziare il finanziamento dell'economia e rendere l'Europa più competitiva come luogo di produzione e di investimento, l'ampliamento dell'intervento del Fondo, in particolare con riguardo all'attività di venture capital, in collegamento con le strutture nazionali esistenti, come le banche e gli istituti di promozione nazionali.
(5) Per promuovere ulteriormente gli investimenti e l'accesso al credito, il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 ha varato il "nuovo piano per gli investimenti per l'Europa" a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e a favore del finanziamento dell'economia. Nelle conclusioni, il Consiglio europeo chiedeva alla Commissione e alla BEI di aumentare in via prioritaria la capacità di supporto di credito del Fondo.
(6) Ricordando che ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia, in particolare alle PMI, rimane una priorità, il Consiglio europeo del dicembre 2013 ha chiesto alla Commissione e alla BEI di rafforzare ulteriormente la capacità del Fondo tramite un aumento del suo capitale con l'obiettivo di giungere a un accordo finale entro il maggio 2014.
(7) Le attuali risorse proprie del Fondo non consentono un aumento sostanziale della sua attività, come richiesto dal Consiglio europeo, perché le sue operazioni di garanzia e di venture capital non possono superare i massimali fissati all'articolo 26 del suo statuto o dall'assemblea generale. La capacità di supporto di credito del Fondo è inoltre limitata dall'entità delle risorse proprie disponibili.
(8) Il 26 novembre 2013 il consiglio di amministrazione ha pertanto approvato il principio di un aumento del capitale sottoscritto del Fondo di un importo fino a 1 500 milioni di EUR, che consente il necessario aumento delle risorse proprie. Le modalità tecniche e la procedura dettagliata per l'aumento saranno presentate al consiglio di amministrazione al momento opportuno, chiedendo l'autorizzazione di presentare una proposta per approvazione all'assemblea generale del 2014.
(9) Le nuove quote dovrebbero essere sottoscritte dai soci del Fondo, a loro discrezione, nell'arco di un periodo di quattro anni, dal 2014 al 2017. Il prezzo delle nuove quote deve essere fissato annualmente sulla base della formula del valore patrimoniale netto (NAV) convenuta dai soci del Fondo.
(10) I dividendi annuali ricevuti nel periodo 2014-2017 per la partecipazione dell'Unione al Fondo dovrebbero essere considerati entrate con destinazione specifica esterne e utilizzati per coprire una parte del costo dell'aumento di capitale. Questo dovrebbe accrescere l'importo delle risorse di bilancio disponibili per l'aumento di capitale, contribuendo all'obiettivo di mantenere al 30% la partecipazione dell'Unione nel Fondo.
(11) È opportuno che l'Unione partecipi all'aumento di capitale del Fondo per perseguire i propri obiettivi di promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle PMI, e favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico, come auspicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2012, del giugno 2013 e del dicembre 2013 e ulteriormente specificato nel "patto per la crescita e l'occupazione" e nel "nuovo piano per gli investimenti per l'Europa".
(11 bis) Per quanto riguarda gli obiettivi specifici perseguiti mediante la partecipazione dell'Unione all'aumento del capitale del Fondo, in particolare il sostegno da parte del Fondo alle attività che integrano le azioni degli Stati membri a favore delle imprese, segnatamente delle PMI, l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce i poteri necessari per l'adozione della presente decisione.
(12) Per consentire al rappresentante dell'Unione all'assemblea generale del FEI di votare appena possibile l'aumento di capitale, la decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo -1
La presente decisione è intesa ad aumentare il sostegno da parte del Fondo europeo per gli investimenti ("il Fondo") alle attività che integrano le azioni degli Stati membri a favore delle imprese, segnatamente delle PMI.
Articolo 1
Oltre all'attuale quota di partecipazione al Fondo europeo per gli investimenti ▌, l'Unione sottoscrive un massimo di 450 quote di un valore nominale di 1 milione di EUR ciascuna. La sottoscrizione delle quote e i pagamenti annuali avvengono conformemente alle condizioni che vengono approvate dall'assemblea generale del Fondo.
Articolo 2
L'Unione acquista le nuove quote del Fondo nell'arco di un periodo di quattro anni avente inizio nel 2014. Nel periodo 2014-2017, i dividendi ricevuti a titolo della partecipazione dell'Unione al Fondo sono considerati entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[4] per coprire in parte il costo della sottoscrizione.
Per coprire il costo rimanente, è messo a disposizione dal bilancio generale dell'Unione europea un importo complessivo fino a un massimo di 170 milioni di EUR per l'intero periodo, utilizzando gli stanziamenti già programmati nella rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in modo da lasciare invariate le spese totali assegnate. L'impegno di bilancio può essere ripartito in frazioni annue nell'arco di quattro anni a norma dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 2 bis
La Commissione controlla le modalità con le quali è stato conseguito l'obiettivo di cui all'articolo -1 dalla presente decisione e trasmette due relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio: una relazione interinale entro il 31 dicembre 2016 e una relazione definitiva entro il 31 dicembre 2018.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
- [1] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [2] Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).
- [3] Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).
- [4] Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
PROCEDURA
Titolo |
Aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti |
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Riferimenti |
COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
6.2.2014 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 24.2.2014 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ECON 24.2.2014 |
ITRE 24.2.2014 |
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Pareri non espressi Decisione |
ECON 18.2.2014 |
ITRE 12.2.2014 |
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Relatore(i) Nomina |
Eider Gardiazábal Rubial 12.2.2014 |
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Approvazione |
4.3.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora |
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Deposito |
4.3.2014 |
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