RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana – tessili, Spagna)

5.3.2014 - (COM(2014)0045 – C7‑0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Commissione per i bilanci
Relatore: Frédéric Daerden

Procedura : 2014/2013(BUD)
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A7-0158/2014
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana – tessili, Spagna)

(COM(2014)0045 – C7‑0019/2014 – 2014/2013(BUD))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0045 – C7-0019/2014),

–   visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[1] (regolamento FEG),

–   visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[2], in particolare l'articolo 12,

–   visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3] (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–   vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–   vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0158/2014),

A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

C. considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – tessili, relativa a un contributo finanziario del FEG, a seguito di 560 esuberi avvenuti in 198 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 (industrie tessili)[4] nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52), con 300 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG, durante il periodo di riferimento dal 1° novembre 2012 al 1° agosto 2013;

D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma di detto regolamento;

2.  rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG l'8 ottobre 2013 e che la valutazione della Commissione è stata comunicata il 28 gennaio 2014; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata 4 mesi;

3.  ritiene che gli esuberi nelle imprese tessili nella Comunidad Valenciana siano legati alle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale a causa della globalizzazione, con riferimento alla scadenza dell'accordo transitorio dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento alla fine del 2004 e a una maggiore esposizione alla concorrenza globale, in particolare proveniente dalla Cina e da altri paesi dell'Estremo Oriente, cosa che ha causato un notevole aumento delle importazioni di prodotti tessili nell'Unione e una perdita di quota di mercato dell'Unione sui mercati tessili mondiali;

4.  rileva che la Comunidad Valenciana è stata fortemente colpita dalla globalizzazione e che il suo tasso di disoccupazione ha raggiunto il 29,19% nel primo trimestre del 2013; accoglie favorevolmente il fatto che la regione si avvalga nuovamente dell'aiuto del FEG per alleviare il problema dell'elevato tasso di disoccupazione, occupandosi per la seconda volta dei licenziamenti nel settore tessile;

5.  si congratula con la Comunidad Valenciana per la capacità di sollecitare e utilizzare l'aiuto del FEG al fine di affrontare i problemi del suo mercato del lavoro, caratterizzato da un'elevata percentuale di PMI; ricorda, a tale proposito, che la regione valenziana ha già sollecitato l'aiuto del FEG per i settori del tessile, della ceramica e della pietra naturale, nonché per il settore delle costruzioni;

6.  sottolinea la capacità del FEG di fornire assistenza nell'affrontare la delicata situazione occupazionale nelle regioni che dipendono da settori tradizionali quali l'industria tessile o l'edilizia; evidenzia che tale capacità dipende dalla disponibilità e dall'efficacia delle autorità nazionali e locali nel sollecitare l'aiuto del FEG;

7.  osserva che a tutt'oggi il settore delle industrie tessili è stato oggetto di 11 domande d'intervento del FEG[5], tutte basate sulla globalizzazione degli scambi, mentre la regione della Comunidad Valenciana ha già presentato sei domande d'intervento del FEG: nel settembre 2009[6] (ceramica), nel marzo 2010[7] (pietra naturale), nel marzo 2010[8] (tessili), nel luglio[9] e nel dicembre 2011[10] (rispettivamente costruzioni e calzature) e nel 2013[11] (materiali da costruzione);

8.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 1° gennaio 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

9.  constata che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento nel mercato del lavoro di 300 lavoratori in esubero, quali l'elaborazione dei profili, l'orientamento professionale, la consulenza, la formazione (sviluppo di competenze trasversali, formazione professionale, formazione sul posto di lavoro, formazione per l'imprenditorialità), il sostegno all'imprenditorialità, l'assistenza intensiva per la ricerca di un impiego, gli incentivi (incentivi alla ricerca intensiva di un impiego, sostegno per la creazione d'impresa, incentivi al reinserimento, contributo alle spese di trasporto e contributo per l'assistenza di persone a carico);

10. valuta positivamente il fatto che le parti sociali, compresi i sindacati (UGT-PV, CCOO-PV), siano stati consultati durante la preparazione della domanda d'intervento del FEG e abbiano accordato un contributo del 10% del cofinanziamento nazionale totale dei costi complessivi delle misure attuate, e che saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini nonché il principio di non discriminazione nelle diverse fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al FEG;

11. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

12. esprime soddisfazione per il fatto che il pacchetto coordinato include la formazione professionale incentrata su settori in cui esistono o possono presentarsi opportunità di lavoro nonché la formazione sul posto di lavoro, che permetteranno di soddisfare le esigenze specifiche delle imprese locali;

13. deplora che la proposta della Commissione non fornisca un quadro della struttura educativa della forza lavoro licenziata;

14. constata che il pacchetto coordinato prevede incentivi finanziari per la ricerca di un impiego (importo forfetario di 300 EUR), un'indennità di mobilità, un incentivo al reinserimento (fino a 350 EUR) nonché un contributo per l'assistenza di persone a carico; si compiace che l'importo complessivo degli incentivi finanziari sia relativamente limitato, lasciando la maggior parte del contributo a disposizione della formazione, della consulenza, dell'assistenza nella ricerca di un impiego e del sostegno all'imprenditorialità;

15. osserva che il caso in esame riflette i tratti tipici dello scenario sociale ed economico di una regione la cui economia locale è caratterizzata da un'elevata percentuale di PMI;

16. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

17. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda di intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; sottolinea che ulteriori miglioramenti procedurali sono stati introdotti nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)[12] e che sarà conseguito un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

18. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

19. accoglie con favore l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al nuovo regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

20. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

21. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
  • [2]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [3]  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
  • [4]  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
  • [5]  EGF/2007/005 IT Sardegna, COM(2008)0609; EGF/2007/006 IT Piemonte, COM(2008)0609; EGF/2007/007 IT Lombardia, COM(2008)0609; EGF/2008/001 IT Toscana, COM(2008)0609; EGF/2009/003 LT Alytaus Textile, COM(2008)0547; EGF/2009/005 ES Cataluña, COM(2009)0371; EGF/2009/001 PT Norte-Centro, COM(2009)0371; EGF/2009/004 BE Oost en West Vlaanderen Textiel, COM(2009)0515; EGF/2009/005 BE Limburg Textiel, COM(2009)0515; EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613 e EGF/2013/008 Comunidad Valenciana (il caso in oggetto).
  • [6]  EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana – ceramica, COM(2010)0216.
  • [7]  EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana - taglio, lucidatura e sagomatura della pietra, COM(2010)0617.
  • [8]  EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana, COM(2010)0613.
  • [9]  EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana – costruzione, COM(2012)0053.
  • [10]  EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana – calzature, COM(2012)0204.
  • [11]  EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana - materiali da costruzione, COM(2013)0635.
  • [12]  Regolamento (CE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana – tessili, Spagna)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[2], in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3], in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)      il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

(2)      il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR;

(3)      l'8 ottobre 2013 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi avvenuti in 198 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 ("Industrie tessili") nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni addizionali fino al 5 novembre 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 840 000 EUR.

(4)      Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l'importo di 840 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il Presidente                                                  Il Presidente

  • [1]  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
  • [2]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [3]  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

MOTIVAZIONE

I. Contesto generale

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1] e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006[2], il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi relativi al 2011). Gli importi adeguati sono inseriti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento.

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[3], la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di trilogo.

II. La domanda concernente i prodotti tessili della Comunidad Valenciana e la proposta della Commissione

Il 28 gennaio 2014 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG in favore della Spagna per sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati in 198 imprese operanti nella divisione 13 della NACE Rev. 2 ("Industrie tessili")[4] nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52) in Spagna a seguito dei grandi cambiamenti strutturali intervenuti nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione.

La domanda in esame, la prima nel quadro del bilancio 2014, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 840 000 EUR per la Spagna. La domanda riguarda 560 esuberi in 198 imprese tessili della regione della spagnola Comunidad Valenciana, con 300 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG durante il periodo di riferimento dal 1° novembre 2012 al 1° agosto 2013. Di questi esuberi 117 sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1927/2006, 284 conformemente al secondo trattino e 159 conformemente al terzo trattino del medesimo comma.

La domanda è stata presentata alla Commissione l'8 ottobre 2013 e integrata con informazioni complementari fino al 5 novembre 2013. La Commissione ha concluso che la domanda soddisfa le condizioni d'intervento del FEG stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006.

Le autorità spagnole sostengono che dopo la scadenza dell'accordo transitorio decennale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) alla fine del 2004, il mercato dei prodotti tessili dell'Unione europea è stato aperto a una concorrenza decisamente più estesa a livello mondiale[5], in particolare dalla Cina e da altri paesi dell'Estremo Oriente. Il seguente grafico indica che per quanto riguarda la divisione 13 della NACE è stato registrato un forte aumento delle importazioni dalla cessazione dell'ATA. Nel periodo 2004-2012 la bilancia commerciale dell'UE nel settore dei tessili ha registrato un considerevole peggioramento: le importazioni di prodotti tessili nell'UE sono aumentate del 17%, mentre le esportazioni di prodotti tessili originari dell'UE nel resto del mondo sono diminuite del 3%. La bilancia commerciale del settore tessile nell'UE è passata da un surplus di 1 107 milioni di EUR nel 2004 a un deficit di 3 067 milioni di EUR nel 2012. Inoltre, mentre la quota delle esportazioni mondiali di prodotti tessili dell'UE è diminuita dal 10% all'8% nel periodo 2000-2011, la percentuale delle esportazioni mondiali di prodotti tessili originari della Cina è aumentata dal 10% al 32%[6].

Le autorità spagnole dichiarano che l'11,5% di tutte le imprese spagnole ha sede nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana, il territorio interessato dagli esuberi. Il settore manifatturiero rappresenta il 26% dell'occupazione totale della regione, mentre il settore dei servizi rappresenta il 60%, quello della costruzione il 10% e il settore primario il 4%. Il modello aziendale nella Comunidad Valenciana è caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese specializzate principalmente nella fabbricazione di mobili, calzature, prodotti tessili, ceramiche e giocattoli. Tali industrie si concentrano in alcuni distretti situati nei pressi di un numero limitato di comuni. Si sostiene che gli esuberi nel settore tessile nella Comunidad Valenciana aggraveranno ulteriormente il problema dell'occupazione, poiché la regione e in particolare la regione NUTS 3 Alicante dipendono fortemente da tale settore. I lavoratori tessili rappresentano l'8,24% del totale dei lavoratori dell'industria manifatturiera di Alicante.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento nel mercato del lavoro di 300 lavoratori, quali l'elaborazione dei profili, l'orientamento, la consulenza professionale, la formazione (sviluppo di competenze trasversali, formazione professionale, formazione sul posto di lavoro, formazione per l'imprenditorialità), il sostegno all'imprenditorialità, l'assistenza intensiva per la ricerca di un impiego, gli incentivi (incentivi alla ricerca intensiva di un impiego, sostegno per la creazione d'impresa, incentivi al reinserimento, contributo alle spese di trasporto e contributo per l'assistenza di persone a carico).

Secondo le autorità spagnole, le misure avviate il 1° gennaio 2014 formano un pacchetto coordinato di servizi personalizzati e rappresentano misure attive per il mercato del lavoro volte a reintegrare i lavoratori nel mercato del lavoro.

Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella loro domanda le autorità spagnole:

•  hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

•  hanno dimostrato che le azioni sono destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori e non saranno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;

•  hanno confermato che le azioni ammissibili di cui sopra non ricevono aiuti a titolo di altri strumenti finanziari dell'UE.

Riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, la Spagna ha comunicato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che gestiscono e controllano il Fondo sociale europeo. La direzione generale per i Progetti e i fondi europei del ministero regionale delle Finanze della Comunidad Valenciana[7] sarà l'organismo intermedio dell'autorità di gestione.

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 840 000 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) verso la linea di bilancio FEG (04 04 51).

Si tratta della prima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa all'autorità di bilancio a oggi nel corso del 2014. L'importo del contributo finanziario proposto consente di avere ancora a disposizione oltre il 25% dell'importo massimo annuale del FEG per stanziamenti nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Il trilogo sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio.

In base a un accordo interno, alla procedura sarà associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

  • [1]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [2]  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
  • [3]  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
  • [4]  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
  • [5]  L'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) e tutte le restrizioni ivi disposte sono decaduti il 1° gennaio 2005. La scadenza del periodo decennale di transizione dell'attuazione dell'ATA comporta che il commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento non sia più soggetto a contingentamento nell'ambito di un regime speciale al di fuori delle normali norme OMC/GATT ma sia ora disciplinato dalle norme generali e dalle discipline contemplate nel sistema degli scambi commerciali multilaterali.
  • [6]  Dati statistici dell'OMC relativi al commercio internazionale nel 2012.
  • [7]  Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

EK/nt

D(2014)5436

On. Alain Lamassoure

Presidente della commissione per i bilanci

ASP 13E158

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) in relazione alla domanda EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – tessili, Spagna (COM(2014)0045 def.)

Onorevole Presidente,

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilitazione del FEG in relazione alla domanda EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – tessili e hanno adottato il seguente parere.

La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.

Le decisioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:

A) considerando che la domanda in esame si basa sull'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG ed è volta a ottenere assistenza per 300 lavoratori sul totale di 560 lavoratori licenziati da 198 imprese operanti nella divisione 52 NACE Rev. 2 ("industrie tessili") nel periodo di riferimento compreso tra il 1° novembre 2012 e il 1° agosto 2013 nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52);

B) considerando che le autorità spagnole sostengono che gli esuberi sono dovuti alla globalizzazione che ha avuto gravi ripercussioni sul settore tessile spagnolo;

C) considerando che, a seguito della globalizzazione, la bilancia commerciale dell'Unione nel settore dei tessili ha registrato un considerevole peggioramento nel periodo 2004-2012, in cui si è avuto un aumento del 17% delle importazioni di prodotti tessili nell'UE e un calo del 3% delle esportazioni di prodotti tessili al di fuori dell'Unione;

D) considerando che la quota delle esportazioni mondiali di prodotti tessili dell'UE è diminuita dal 10% all'8% nel periodo 2000-2011, mentre la quota della Cina è aumentata dal 10% al 32% nello stesso periodo;

E) considerando che, stando alla valutazione della Commissione, i 560 licenziamenti possono essere collegati a trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale che hanno causato un notevole aumento delle importazioni nell'UE e una diminuzione della quota di mercato dell'Unione sui mercati mondiali;

F) considerando che il 56,61% dei lavoratori ammessi a beneficiare delle misure è rappresentato da uomini e il 43,39% da donne; che il 79,1% dei lavoratori è di età compresa fra i 25 e i 54 anni, mentre il 20% è di età superiore ai 55 anni;

G) considerando che la forza lavoro in esubero era costituita per l'81,25% da artigiani e lavoratori assimilati, per il 10,71% da tecnici e per il 6,07% da professioni non qualificate.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella proposta di risoluzione concernente la domanda spagnola:

1.   conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006 (FEG) sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma di detto regolamento;

2.   prende atto che le autorità spagnole hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG l'8 ottobre 2013 e che la valutazione di tale domanda è stata resa disponibile dalla Commissione europea il 28 gennaio 2014; si compiace della rapidità del processo di valutazione;

3.   rileva che la Comunidad Valenciana è stata fortemente colpita dalla globalizzazione e che il suo tasso di disoccupazione ha raggiunto il 29,19% nel primo trimestre del 2013; accoglie favorevolmente il fatto che la regione si avvalga nuovamente dell'aiuto del FEG per alleviare il problema dell'elevato tasso di disoccupazione, occupandosi per la seconda volta dei licenziamenti nel settore tessile;

4.   si congratula con la Comunidad Valenciana per la capacità di sollecitare e utilizzare l'aiuto del FEG al fine di affrontare i problemi del suo mercato del lavoro, caratterizzato da un'elevata percentuale di PMI; ricorda, a tale proposito, che la regione valenziana ha già sollecitato in cinque occasioni l'aiuto del FEG per i settori del tessile, della ceramica e della pietra naturale, nonché per il settore delle costruzioni (domande: EGF/2009/0014, EGF/2010/005 e EGF/2010/009, EGF/2011/006 e EGF/2013/004);

5.   sottolinea la capacità del FEG di fornire assistenza nell'affrontare la delicata situazione occupazionale nelle regioni che dipendono da settori tradizionali quali l'industria tessile o l'edilizia; evidenzia che tale capacità dipende dalla disponibilità e dall'efficacia delle autorità nazionali e locali nel sollecitare l'aiuto del Fondo;

6.   valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 1° gennaio 2014 le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

7.   osserva che le autorità spagnole, nella loro valutazione basata sull'esperienza acquisita con precedenti domande di ricorso al FEG, hanno comunicato che solo 300 dei lavoratori ammessi all'assistenza del FEG sceglieranno di aderire al pacchetto di misure;

8.   deplora che la proposta della Commissione non fornisca un quadro della struttura educativa della forza lavoro licenziata;

9.   esprime soddisfazione per il fatto che il pacchetto coordinato include la formazione professionale incentrata su settori in cui esistono o possono presentarsi opportunità di lavoro nonché la formazione sul posto di lavoro, che permetteranno di soddisfare le esigenze specifiche delle imprese locali;

10. constata che il pacchetto coordinato prevede incentivi finanziari per la ricerca di un impiego (importo forfetario di 300 EUR), un'indennità di mobilità, un incentivo al reinserimento (fino a 350 EUR) nonché un contributo per l'assistenza di persone a carico; si compiace che l'importo complessivo degli incentivi finanziari sia relativamente limitato, lasciando la maggior parte del contributo a disposizione della formazione, della consulenza, dell'assistenza nella ricerca di un impiego e del sostegno all'imprenditorialità;

11. si compiace che le parti sociali siano state consultate in svariate occasioni in merito alla progettazione e all'attuazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati; osserva che le parti sociali hanno accordato un contributo del 10% al cofinanziamento nazionale;

12. osserva che il caso in esame riflette i tratti tipici dello scenario sociale ed economico di una regione la cui economia locale è caratterizzata da un'elevata percentuale di PMI; sottolinea che il nuovo FEG 2014-2020, con il suo campo di applicazione ampliato, sarà in grado di fornire assistenza anche ai lavoratori autonomi.

Distinti saluti.

Pervenche Berès

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

4.3.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Nadezhda Neynsky, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, María Auxiliadora Correa Zamora