RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta

11.3.2014 - (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Pablo Zalba Bidegain


Procedura : 2013/0265(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0167/2014

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta

(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0550),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0241/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2013[1],

–   visto il parere della Banca centrale europea del 5 febbraio 2014[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0167/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) In diversi Stati membri21 è in corso l'elaborazione di disposizioni di legge di disciplina delle commissioni interbancarie, che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito o misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra di loro. In considerazione del pregiudizio che le commissioni interbancarie arrecano ai dettaglianti e ai consumatori è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti il livello o la divergenza delle commissioni. Le misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.

(7) In diversi Stati membri21 è in corso, o si è già conclusa, l'elaborazione di disposizioni di legge di disciplina delle commissioni interbancarie, che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito o misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra di loro. Per livellare maggiormente le commissioni interbancarie è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti l'entità o il differenziale fra le commissioni. Le misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.

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21 Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.

21 Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Le carte di pagamento sono gli strumenti di pagamento elettronico più comunemente usati per gli acquisti al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione del mercato delle carte di pagamento dell'Unione è lungi dall'essere completa perché molte soluzioni di pagamento non possono svilupparsi oltre i confini nazionali o perché ai nuovi prestatori paneuropei viene impedito di entrare nel mercato. Attualmente per i consumatori e i dettaglianti la mancanza di integrazione del mercato si traduce in prezzi più elevati e minore scelta di servizi di pagamento, e in minori opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno. Vi è pertanto la necessità di rimuovere gli ostacoli al funzionamento efficiente del mercato delle carte di pagamento, compresi i pagamenti mediante internet e dispositivi mobili basati su operazioni tramite carta, sul quale sussistono ancora barriere alla realizzazione di un mercato pienamente integrato.

(8) Le carte di pagamento sono gli strumenti di pagamento elettronico più comunemente usati per gli acquisti al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione del mercato delle carte di pagamento dell'Unione è lungi dall'essere completa perché molte soluzioni di pagamento non possono svilupparsi oltre i confini nazionali o perché ai nuovi prestatori paneuropei viene impedito di entrare nel mercato. Per sfruttare pienamente i vantaggi del mercato interno, vi è la necessità di rimuovere gli ostacoli all'integrazione delle nuove soluzioni di pagamento tramite carta, compresi i pagamenti mediante internet e dispositivi mobili basati su operazioni tramite carta.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Affinché il mercato interno possa funzionare in modo efficace, occorre promuovere e agevolare l'uso dei pagamenti elettronici a vantaggio di dettaglianti e consumatori. I pagamenti tramite carta e gli altri pagamenti elettronici presentano una maggiore flessibilità di utilizzo, compresa la possibilità di pagare on-line per sfruttare i vantaggi del mercato interno e del commercio elettronico, oltre a offrire ai dettaglianti la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. I pagamenti tramite carta e i pagamenti basati su carta, in sostituzione del contante, potrebbero pertanto apportare benefici per i dettaglianti e i consumatori, purché le commissioni pagate per l'utilizzo dei sistemi di pagamento siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero allo stesso tempo favorire l'innovazione e consentire l'entrata nel mercato di nuovi operatori.

(9) Affinché il mercato interno possa funzionare in modo efficace, occorre promuovere e agevolare l'uso dei pagamenti elettronici a vantaggio di dettaglianti e consumatori. I pagamenti tramite carta e gli altri pagamenti elettronici presentano una maggiore flessibilità di utilizzo, compresa la possibilità di pagare on-line per sfruttare i vantaggi del mercato interno e del commercio elettronico, oltre a offrire ai dettaglianti la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. I pagamenti tramite carta e i pagamenti basati su carta, in sostituzione del contante, potrebbero pertanto apportare benefici per i dettaglianti e i consumatori, purché le commissioni pagate per l'utilizzo dei sistemi di pagamento siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero allo stesso tempo favorire l'equa concorrenza e l'innovazione e consentire l'entrata nel mercato di nuovi operatori.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Una delle principali pratiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti basati su carta è l'esistenza di commissioni interbancarie, non soggette a regolamentazione nella maggior parte degli Stati membri. Si tratta di commissioni interbancarie applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti ad un dato circuito di carte. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione tramite carta. Gli esercenti a loro volta incorporano questi costi della carta nei prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra i circuiti di carte di pagamento, in pratica, sembra essere in larga misura mirata a convincere il maggior numero possibile di prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad esempio le banche) di emettere le loro carte, il che determina di solito un aumento e non una riduzione delle commissioni, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di mercato. Con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno.

(10) Nella maggior parte degli Stati membri le commissioni interbancarie non sono oggetto di disposizioni legislative ma di decisioni delle autorità nazionali di concorrenza. Le commissioni interbancarie sono quelle che di norma sono trasferite dai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori ai prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un dato circuito. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione tramite carta. Gli esercenti a loro volta incorporano questi costi della carta, al pari di tutti gli altri costi, nei prezzi dei beni e dei servizi. Un'applicazione coerente delle regole di concorrenza alle commissioni interbancarie ridurrebbe i costi delle operazioni per i consumatori e migliorerebbe così il funzionamento del mercato interno.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) L'attuale ampia varietà di commissioni interbancarie e il loro livello ostacola l'affermarsi di "nuovi" operatori paneuropei sulla base di modelli commerciali che prevedano commissioni interbancarie più basse, a scapito di potenziali economie di scala e di scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Questa situazione ha conseguenze negative per i dettaglianti e i consumatori e ostacola l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano offrire alle banche emittenti come minimo il livello massimo della commissione interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. I circuiti nazionali esistenti che non applicano commissioni interbancarie o che applicano commissioni di livello basso possono essere costretti a uscire dal mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per ottenere ricavi più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i consumatori e gli esercenti devono far fronte ad una possibilità di scelta ristretta, a prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore qualità, e la loro capacità di utilizzare soluzioni di pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, i dettaglianti non possono superare le differenze di commissioni servendosi dei servizi di accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri. Regole specifiche applicate dai circuiti di carte di pagamento prescrivono l'applicazione della commissione interbancaria del "punto vendita" (paese del dettagliante) per ogni operazione di pagamento. Questa situazione impedisce alle banche convenzionatrici di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero. Impedisce inoltre ai dettaglianti di ridurre, a vantaggio dei consumatori, i costi sostenuti per i pagamenti.

(11) L'attuale ampia varietà di commissioni interbancarie e il loro livello ostacola l'affermarsi di "nuovi" operatori paneuropei sulla base di modelli commerciali che prevedano commissioni interbancarie più basse o nulle, a scapito di potenziali economie di scala e di scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Questa situazione ha conseguenze negative per i dettaglianti e i consumatori e ostacola l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano offrire alle banche emittenti come minimo il livello massimo della commissione interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. I circuiti nazionali esistenti che non applicano commissioni interbancarie o che applicano commissioni di livello basso possono essere costretti a uscire dal mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per ottenere ricavi più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i consumatori e gli esercenti devono far fronte ad una possibilità di scelta ristretta, a prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore qualità, e la loro capacità di utilizzare soluzioni di pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, i dettaglianti non possono superare le differenze di commissioni servendosi dei servizi di accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri. Regole specifiche applicate dai circuiti internazionali di carte di pagamento in base alla politica seguita in materia di licenze territoriali, prescrivono l'applicazione della commissione interbancaria del "punto vendita" (paese del dettagliante) per ogni operazione di pagamento. Questa situazione impedisce ai soggetti convenzionatori di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero. Può inoltre impedire ai dettaglianti di ridurre, a vantaggio dei consumatori, i costi sostenuti per i pagamenti.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Il presente regolamento segue un approccio graduale. Come primo passo, è necessario adottare misure per facilitare l'emissione e il convenzionamento transfrontaliero di operazioni di pagamento tramite carta. Consentendo agli esercenti di scegliere un soggetto convenzionatore (acquirer) al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento transfrontaliero") e imponendo un limite massimo alle commissioni interbancarie transfrontaliere per le operazioni con convenzionamento transfrontaliero sarebbe possibile creare la necessaria chiarezza giuridica. Inoltre, occorre che le licenze di emissione o di convenzionamento relative a strumenti di pagamento siano valide ovunque nell'Unione, senza restrizioni geografiche. Tali misure consentirebbero il corretto funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, internet e dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti.

(15) Per favorire l'ordinato funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, internet e dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti, il presente regolamento si applica all'emissione e al convenzionamento transfrontaliero e nazionale di operazioni di pagamento tramite carta. Se gli esercenti saranno posti in grado di scegliere un soggetto convenzionatore (acquirer) al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento transfrontaliero"), possibilità che sarà favorita dall'imposizione del medesimo limite massimo alle commissioni interbancarie sia nazionali che transfrontaliere per le operazioni con convenzionamento transfrontaliero, e dal divieto di licenza territoriale, dovrebbe essere possibile creare la necessaria chiarezza giuridica ed evitare distorsioni di concorrenza fra i circuiti di carte di pagamento.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie applicabile nella prima fase di applicazione del presente regolamento. Pertanto, occorre che le disposizioni relative a dette operazioni entrino in vigore in tempi brevi, in modo da offrire ai dettaglianti l'opportunità di cercare servizi di convenzionamento transfrontaliero meno costosi e da incentivare i settori bancari o i circuiti nazionali a ridurre le commissioni di convenzionamento da essi applicate.

(16) A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie. Al fine di garantire equa concorrenza sul mercato dei servizi di convenzionamento occorre che le disposizioni relative a operazioni transfrontaliere e nazionali si applichino simultaneamente ed entro un ragionevole periodo dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto della difficoltà e complessità di migrazione che il presente regolamento impone ai circuiti di carte di pagamento.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per le operazioni nazionali, è necessario un periodo transitorio per lasciare ai prestatori di servizi di pagamento e ai circuiti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti. Pertanto, per garantire il completamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta, occorre che a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i massimali sulle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta ad uso dei consumatori siano estesi a tutti i pagamenti, sia transfrontalieri che nazionali.

(17) E' necessario tuttavia un periodo transitorio per lasciare ai prestatori di servizi di pagamento e ai circuiti il tempo di adeguarsi ai nuovi obblighi. Pertanto, per garantire il completamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta, occorre che trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i massimali sulle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta ad uso dei consumatori siano estesi a tutti i pagamenti, sia transfrontalieri che nazionali.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per facilitare il convenzionamento transfrontaliero occorre che su tutte le operazioni (transfrontaliere e nazionali) tramite carta di debito ad uso dei consumatori e su tutte le operazioni di pagamento basate su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,20% e a tutte le operazioni (transfrontaliere e nazionali) tramite carta di credito ad uso dei consumatori e a tutte le operazioni di pagamento basate su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,30%.

(18) Occorre che su tutte le operazioni tramite carta di debito e su tutte le operazioni di pagamento basate su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,2% e a tutte le operazioni tramite carta di credito e a tutte le operazioni di pagamento basate su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,3%.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) La valutazione d'impatto dimostra che un divieto delle commissioni interbancarie per le operazioni con carte di debito sarebbe vantaggioso ai fini della loro accettazione, del loro utilizzo e dello sviluppo del mercato unico e genererebbe per esercenti e consumatori maggiori benefici rispetto alla fissazione di qualunque massimale. Ciò varrebbe anche ad evitare gli effetti negativi che il massimale produrrebbe sui circuiti nazionali che applicano commissioni interbancarie molto basse o nulle sulle operazioni di debito, effetti conseguenti all'espansione transfrontaliera o all'aumento dei livelli delle commissioni fino al massimale consentito da parte di nuovi operatori. Il divieto delle commissioni interbancarie sulle operazioni con carta di debito servirebbe anche a neutralizzare il rischio che tale modello commissionale sia trasferito a servizi di pagamento nuovi e innovativi come quelli online e tramite dispositivi mobili.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Conformemente ai principi fondanti del mercato interno i soggetti convenzionatori devono poter fornire servizi agli esercenti dell'intera Unione applicando le commissioni interbancarie multilaterali da essi praticate sul mercato nazionale, senza maggiorarle per le operazioni transfrontaliere.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Le operazioni di pagamento tramite carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti circuiti di carta di pagamento a tre parti (titolare di carta, circuito di convenzionamento e di emissione, esercente) e circuiti di carta di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Molti circuiti a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale. Le commissioni interbancarie (ossia le commissioni pagate dalle banche convenzionatrici per incentivare l'emissione e l'uso delle carte) sono invece implicite nei circuiti a tre parti. Per riconoscere l'esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, occorre considerare i circuiti a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente e soggetto convenzionatore alla stregua dei circuiti a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali.

(22) Le operazioni di pagamento tramite carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti circuiti di carta di pagamento a tre parti (titolare di carta, circuito di convenzionamento e di emissione, esercente) e circuiti di carta di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Molti circuiti a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale. Le commissioni interbancarie (ossia le commissioni pagate dalle banche convenzionatrici per incentivare l'emissione e l'uso delle carte) sono invece implicite nei circuiti a tre parti. Per riconoscere l'esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, occorre considerare i circuiti a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente e soggetto convenzionatore alla stregua dei circuiti a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali. I circuiti a tre parti devono accettare le operazioni effettuate con le loro carte da qualunque soggetto convenzionatore, sulla base degli standard generali per le operazioni tramite carta e di norme di convenzionamento comparabili a quelle dei circuiti tripartiti per gli esercenti e con commissioni interbancarie massime conformi al presente regolamento.

Motivazione

Imponendo ai circuiti tripartiti norme generali di convenzionamento li si fa operare per le MIF come circuiti quadripartiti con conseguente incremento della concorrenza dei servizi di convenzionamento.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni ai prestatori di servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, occorre considerare alla stregua di commissione interbancaria la "compensazione netta" delle commissioni pagate dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito di carte di pagamento e delle commissioni riscosse dallo stesso prestatore al circuito. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, occorre tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento emittente da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni prese in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indirette (tra cui incentivi di marketing, premi, sconti per determinati volumi di operazioni).

(23) È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni ai prestatori di servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, occorre considerare alla stregua di commissione interbancaria la "compensazione netta" delle commissioni pagate dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito di carte di pagamento, ivi comprese eventuali spese di autorizzazione. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, occorre tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento emittente da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate, meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito, nonché degli incentivi monetari o assimilabili che il titolare della carta ha ricevuto dal circuito di carte di pagamento. Devono essere presi in considerazione a tal fine tutti i pagamenti, gli incentivi e le commissioni sia diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) che indiretti (tra cui incentivi di marketing, premi, sconti per determinati volumi di operazioni). Al momento di verificare se non vi sia elusione delle disposizioni del presente regolamento relative al massimale sulle commissioni interbancarie, occorre in particolare tener conto degli utili realizzati dagli emittenti di carte grazie a programmi speciali condotti congiuntamente da emittenti e circuiti di carte di pagamento nonché del reddito che le società di carte di pagamento traggono da servizi di trattamento, licenze e altri compensi.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Affinché i limiti all'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito possano funzionare efficacemente sono indispensabili determinate informazioni. Innanzitutto, i beneficiari devono disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, le varie categorie devono essere identificabili in modo visibile e per via elettronica sul dispositivo. In secondo luogo, anche il pagatore deve essere informato dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto vendita. È necessario che le eventuali limitazioni all'uso di un determinato marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per comunicare l'accettazione di un determinato marchio.

(30) I beneficiari e i pagatori devono disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, le varie categorie devono essere identificabili elettronicamente e, per gli strumenti di pagamento di nuova emissione basati su carta, visibilmente identificabili sul dispositivo oppure sul terminale di pagamento. In secondo luogo, anche il pagatore deve essere informato dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto vendita.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Il pagamento è un accordo fra pagatore e beneficiario. Ai fini di un'efficace concorrenza fra marchi è importante che la scelta dell'applicazione di pagamento sia fatta dagli utenti e non imposta a monte dal mercato (circuiti di carte di pagamento, prestatori di servizi di pagamento o incaricati del trattamento). Ciò non osta a che i pagatori e i beneficiari impostino, se tecnicamente fattibile, una selezione predefinita dell'applicazione a condizione che la selezione sia modificabile per ciascuna operazione. Se il beneficiario seleziona un'applicazione supportata da entrambi, l'utente deve essere in grado di rifiutarla e di optare per un'altra applicazione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento occorre che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. È necessario che gli Stati membri stabiliscano norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurino che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.

(31) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento occorre che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. È necessario che gli Stati membri, seguendo le direttive dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (“ABE”), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis stabiliscano norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurino che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento tramite carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell'Unione.

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell'Unione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica agli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati unicamente nell'ambito di una rete limitata pensata per rispondere a esigenze precise mediante strumenti di pagamento da utilizzare in maniera limitata, perché permettono al detentore dello specifico strumento di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi.

2. Il presente regolamento non si applica agli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati unicamente nell'ambito di una rete limitata pensata per rispondere a esigenze precise mediante strumenti di pagamento da utilizzare in maniera limitata, perché permettono al detentore dello specifico strumento di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma estremamente limitata di beni o servizi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) alle operazioni tramite carte aziendali,

soppresso

Motivazione

Le carte aziendali devono essere ricomprese per evitare che beneficino di un sovvenzionamento incrociato da parte dei consumatori.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) e

b) ai prelievi o alle operazioni diverse dalla vendita di beni o servizi effettuate presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) e ai prelievi di contante effettuati direttamente allo sportello presso i locali dei prestatori di servizi di pagamento e

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) alle operazioni tramite carte emesse da circuiti di carte di pagamento a tre parti.

c) alle operazioni tramite carte emesse da circuiti di carte di pagamento a tre parti, se il loro volume non supera una soglia stabilita dalla Commissione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli articoli 6 e 7 non si applicano ai circuiti di carte di debito nazionali che operano secondo un modello che prevede una commissione interbancaria media o una compensazione netta dimostrabilmente inferiore al valore di soglia di cui agli articoli 3 e 4.

Motivazione

I circuiti di carte di debito ad alta efficienza di costi che già oggi operano con una commissione interbancaria inferiore alla soglia proposta dalla Commissione (0,2%) possono essere esonerate dalle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 se le autorità nazionali decidono per l'opt-out". La valutazione d'impatto della Commissione che accompagna il regolamento sulle commissioni interbancarie multilaterali indica (p. 206) che tale esenzione inciderebbe che su un numero limitato di Stati membri.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "operazione tramite carta di debito": operazione di pagamento tramite carta, ivi comprese operazioni tramite carte prepagate collegate ad un conto corrente o ad un conto di deposito, in cui l'operazione è addebitata entro un termine pari o inferiore a 48 ore dopo l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione;

(4) "operazione di addebito basata su carta": operazione di pagamento basata su carta collegata ad un conto corrente o ad un conto di deposito, in cui l'operazione è addebitata immediatamente dopo la sua compensazione, oppure operazione tramite carta prepagata;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "operazione tramite carta di credito": operazione di pagamento tramite carta in cui l'operazione è regolata entro un termine superiore alle 48 ore dopo l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione;

(5) "operazione di credito tramite carta": operazione di pagamento basata su carta in cui l'addebito avviene non prima di due giorni lavorativi dopo l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "operazione di pagamento transfrontaliera": operazione di pagamento tramite carta o operazione di pagamento basata su carta disposta dal pagatore o dal beneficiario, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti in Stati membri diversi o quando la carta di pagamento è emessa da un prestatore di servizi di pagamento emittente stabilito in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;

(8) "operazione di pagamento transfrontaliera": operazione di pagamento tramite carta o operazione di pagamento basata su carta disposta dal pagatore o dal beneficiario, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o il punto di vendita è stabilito in uno Stato membro diverso dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o quando la carta di pagamento è emessa da un prestatore di servizi di pagamento emittente stabilito in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita, compreso il caso in cui il beneficiario utilizza i servizi di un soggetto convenzionatore residente in un altro Stato membro;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) "carta di pagamento": carta di debito o di credito che autorizza il titolare della stessa ad accedere ai propri fondi o gli permette di eseguire un pagamento con l'intermediazione di un soggetto convenzionatore e che viene accettata dal beneficiario per il trattamento dell'operazione;

Motivazione

Nella proposta si utilizza più volte il termine "carta di pagamento" e per ragioni di chiarezza risulta opportuno fornirne una definizione.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "circuito di carte di pagamento": insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento nell'Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;

(13) "circuito di pagamento": insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento nell'Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) "circuito di carte di pagamento a tre parti": circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati da un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del titolare della carta verso un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del beneficiario, e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di pagamento, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;

(15) "circuito di carte di pagamento a tre parti": circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati da un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del pagatore verso un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del beneficiario, e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di pagamento, o che emette carte di pagamento con un partner di carta multimarchio o tramite un agente, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;

Motivazione

Nella proposta si utilizza più volte il termine "carta di pagamento" e per ragioni di chiarezza risulta opportuno fornirne una definizione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

Commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento basate su carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Con effetto a decorrere da due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2% del valore dell'operazione.

1. Con effetto … *, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni di debito tramite carta una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore all'importo di 7 centesimi di EUR, o, se inferiore, allo 0,2% del valore dell'operazione.

 

____________

 

* GU – Si prega di inserire la data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Con effetto a decorrere da due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3% del valore dell'operazione.

2. Con effetto … *, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni di credito tramite carta una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3% del valore dell'operazione.

 

____________

 

* GU – Si prega di inserire la data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. gli Stati membri hanno facoltà di mantenere o introdurre massimali inferiori o misure aventi oggetto o effetto equivalente medianti disposizioni nazionali di legge.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Commissioni interbancarie per tutte le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

 

1. Con effetto a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2% del valore dell'operazione.

 

2. Con effetto a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3% del valore dell'operazione.

 

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, le compensazioni nette che una banca emittente riceve da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate sono considerate parte della commissione interbancaria.

Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 3, le compensazioni nette che un prestatore di servizi di pagamento emittente riceve in relazione alle operazioni di pagamento sono considerate parte della commissione interbancaria.

 

Le autorità competenti si adoperano per impedire che i prestatori di servizi di pagamento possano tentare di aggirare il presente regolamento, tra cui l'emissione di carte di pagamento in paesi terzi.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. È vietata qualsiasi restrizione alla fornitura di servizi di pagamento nell'ambito delle norme sui circuiti di carte di pagamento, a meno che non sia non discriminatoria e oggettivamente necessaria per l'operatività dei circuiti di pagamento.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Operazioni transfrontaliere

 

Alle operazioni transfrontaliere si applicano le commissioni interbancarie del paese del soggetto convenzionatore.

Motivazione

Affinché il mercato unico operi nella maniera più efficace è necessario garantire che le commissioni interbancarie applicate a tutte le operazioni siano quelle dello Stato membro in cui è ubicato il convenzionatore. Così facendo si favorirà la concorrenza al di sotto degli eventuali massimali.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I circuiti di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni tramite carta siano separati e trattati da diversi soggetti incaricati del trattamento.

2. I circuiti e gli emittenti di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni tramite carta siano separati e trattati da diversi soggetti incaricati del trattamento. Sono vietate le regole dei circuiti e le clausole dei contratti di licenza o di altri contratti che portino a limitazioni della libertà di scegliere i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, detti soggetti non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità con altri sistemi di trattamento nell'Unione.

4. Entro il …* i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, detti soggetti non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità con altri sistemi di trattamento nell'Unione.

 

4 bis. Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ABE, sentito un comitato consultivo ex articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i requisiti cui i sistemi di pagamento, i circuiti di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento sono tenuti a conformarsi per garantire un mercato del trattamento delle carte completamente aperto e competitivo.

 

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ...**

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

I requisiti di cui al primo comma entrano in vigore entro il …*** e sono se del caso aggiornati periodicamente.

 

________________

 

* GU – Si prega di inserire la data: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

** GU – inserire la data ...

 

***GU – inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento   39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, possono esonerare per un periodo limitato dal presente articolo i nuovi circuiti di pagamento basati su carta, prevedendo una deroga agli articoli da 1 a 4 ter.

Motivazione

È importante ricordare che i nuovi circuiti di carte di pagamento possono essere esposti a costi elevati per la loro attività commerciale, costi che non risultano commisurati alla vulnerabilità della loro posizione di mercato rispetto ai principali circuiti di carte già operanti. Detta disposizione contribuirebbe per un periodo limitato a creare un ambiente concorrenziale efficace nel mercato delle operazioni di pagamento basate su carta.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sono vietate le regole del circuito e le clausole dei contratti di licenza che impediscono ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o che creano ostacoli in tal senso.

1. Sono vietate le regole del circuito, le clausole dei contratti di licenza o le misure di effetto equivalente che impediscono ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o che creano ostacoli in tal senso.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore ha la possibilità di decidere di avere due o più marchi di strumenti di pagamento diversi sulla propria carta di pagamento e sul proprio dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi di pagamento fornisce in tempo utile al consumatore informazioni chiare e obiettive su tutti i marchi di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole del circuito e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire diversi marchi su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.

2. Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole del circuito e nelle clausole dei contratti di licenza in relazione all'abbinamento (co-badging) o alla coesistenza a titolo equivalente di più marchi o applicazioni su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o altri obblighi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato.

3. I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I principi di indirizzamento intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di più di un marchio di carta di pagamento su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico devono essere non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.

4. I principi di indirizzamento o analoghe misure intese a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di più di un marchio di carta di pagamento - o equivalente - su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico devono essere non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori e i gestori di infrastrutture per il trattamento delle carte di pagamento non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta dell'applicazione da parte del pagatore che utilizza uno strumento di pagamento multimarchio.

6. I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori e i gestori di infrastrutture per il trattamento delle carte di pagamento non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta dell'applicazione da parte del pagatore e del beneficiario che utilizza uno strumento di pagamento multimarchio. I beneficiari si riservano la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso i punti vendita al fine di effettuare una selezione prioritaria di un particolare marchio o applicazione. Tuttavia, i beneficiari non impediscono al pagatore, per le categorie di carte o connessi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario, di modificare una selezione prioritaria automatica preimpostata dal beneficiario nel suo dispositivo.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti convenzionatori offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento, a meno che gli esercenti chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni non differenziate.

1. I soggetti convenzionatori offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento e con differenti commissioni interbancarie, a meno che gli esercenti non chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni non differenziate.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che possano obbligare i beneficiari che accettano le carte e gli altri strumenti di pagamento emessi dal prestatore di servizi di pagamento emittente nell'ambito di un circuito di strumenti di pagamento ad accettare anche altri strumenti di pagamento dello stesso marchio e/o della stessa categoria emessi da altri prestatori di servizi di pagamento emittenti nel quadro del medesimo circuito, a meno che a detti strumenti non si applichi la stessa commissione interbancaria regolamentata.

1. I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che possano obbligare i beneficiari che accettano le carte e gli altri strumenti di pagamento emessi dal prestatore di servizi di pagamento emittente nell'ambito di un circuito di strumenti di pagamento ad accettare anche altri strumenti di pagamento dello stesso marchio e/o della stessa categoria emessi da altri prestatori di servizi di pagamento emittenti nel quadro del medesimo circuito, a meno che a detti strumenti non si applichi la stessa commissione interbancaria, la quale dovrà essere conforme ai massimali stabiliti nel presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'esercente che accetta la carta di pagamento A con una commissione interbancaria inferiore al massimale prescritto deve accettare la carta di pagamento B solo se a questa si applica la stessa commissione. È sufficiente, pertanto, che in entrambe le carte di pagamento il pagamento della commissione sia inferiore al massimale imposto. Rifiutando di accettare una determinata carta di pagamento, l'esercente stimola inoltre la concorrenza tra i massimali regolamentati.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I prestatori di servizi di pagamento emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili in modo visibile e per via elettronica, in modo da consentire al beneficiario di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale o di pagamento basato sulle predette carte scelti dal pagatore.

4. Entro …* i prestatori di servizi di pagamento emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili elettronicamente e, per gli strumenti di pagamento di nuova emissione basati su carta, anche visibilmente identificabili, in modo da consentire al beneficiario e al pagatore di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale o di pagamento basato sulle predette carte scelti dal pagatore.

 

________________

 

* GU – Si prega di inserire la data: dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altre forme di orientamento di cui all'articolo 55 della proposta COM(2013) 547 e all'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE22.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altre forme di orientamento di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/…/UE [PSD] e all'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE22

__________________

__________________

22 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

22 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

È importante precisare che non vanno citate le norme proposte dalla Commissione, ma il testo definitivo.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore riceve anche periodicamente informazioni chiare e obiettive sulle caratteristiche e sulle commissioni applicate alle operazioni di pagamento.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. L'ABE può emanare orientamenti ex articolo 16 del regolamento(UE) n. 1093/2010 per assicurare che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.

1. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso indipendenti, adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. I prestatori di servizi di pagamento aderiscono ad almeno uno degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro … *[due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento partecipino alle procedure di reclamo ex paragrafo 1.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori e di nuove tecnologie.

Entro …*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di business model innovativi. La valutazione esamina in particolare:

 

a) gli sviluppi in ordine alle commissioni dei titolari di carte;

 

b) il livello di concorrenza tra i prestatori e i circuiti di carte di pagamento;

 

c) gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;

 

d) la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie;

 

 

e) i requisiti tecnici e le relative implicazioni per tutti i soggetti coinvolti;

 

f) gli effetti delle carte multimarchio sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili.

 

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che potrà contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.

 

_______________

 

* GU – Si prega di inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (13.2.2014)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Relatore per parere: Adam Bielan

BREVE MOTIVAZIONE

Il livello delle operazioni che non comportano pagamenti in contante rappresenta uno degli indicatori di sviluppo economico di un paese. Le statistiche dimostrano che i paesi sviluppati sono inoltre leader per quanto concerne i pagamenti online o l'emissione di carte e che varie tipologie di servizi finanziari sono disponibili per tutti i cittadini. Detti paesi promuovono attivamente l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite carta per l'acquisto di beni e servizi on-line, ampliando nel contempo la scelta dei consumatori e contribuendo al buon funzionamento dell'economia. Le operazioni senza contante svolgono un ruolo cruciale per il funzionamento delle economie in quanto sono veloci, sicure e innovative. Una delle principali pratiche che ostacolano la realizzazione di un mercato integrato dell'UE è il diffuso ricorso ai circuiti "a quattro parti", che comporta l'esistenza nel mercato delle cosiddette commissioni interbancarie multilaterali. Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente, di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti appartenenti a un dato circuito. Le commissioni interbancarie pagate dai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori rientrano tra le commissioni che questi ultimi addebitano all'esercente, il quale, a sua volta, le ripercuote sui consumatori. Pertanto, l'elevato livello delle commissioni interbancarie pagate dagli esercenti si traduce in un aumento dei prezzi finali dei beni e dei servizi. Va osservato che i consumatori sono spesso all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente; allo stesso tempo gli emittenti ricorrono a diversi incentivi al fine di incoraggiarli a utilizzare gli strumenti di pagamento in questione, strumenti che generano commissioni elevate per i prestatori di servizi di pagamento emittenti. Le commissioni interbancarie limitano anche l'accesso al mercato, perché i ricavi che i prestatori di servizi di pagamento emittenti ne traggono costituiscono una sorta di soglia minima per convincerli a emettere le carte di pagamento o gli altri strumenti di pagamento, quali le soluzioni di pagamento on-line e tramite dispositivi mobili offerti da nuovi operatori. Infine, la gamma di commissioni interbancarie applicate nei sistemi nazionali e internazionali di pagamento tramite carta determina la frammentazione del mercato e impedisce a dettaglianti e consumatori di sfruttare i vantaggi del mercato interno.

La proposta di regolamento migliorerà le condizioni per il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno dei pagamenti. L'individuazione da parte della Commissione di taluni ostacoli all'ulteriore integrazione del mercato interno dei pagamenti, unitamente a un approccio adeguato volto a risolvere tale problematica, contribuirà a creare effetti economici positivi per l'UE. La proposta si articola in due parti principali. La prima parte introduce le regole sulle commissioni interbancarie. Per quanto riguarda tali commissioni la proposta crea un settore "regolamentato" e un settore "non regolamentato". Il settore regolamentato comprende tutte le operazioni tramite le carte ampiamente utilizzate dai consumatori e che quindi possono essere difficilmente rifiutate dai dettaglianti, vale a dire le carte di debito e di credito ad uso dei consumatori, nonché le operazioni basate su carta. Il settore non regolamentato comprende tutte le operazioni di pagamento tramite carta e le operazioni di pagamento basate sulle carte che non rientrano nel settore regolamentato, comprese le carte emesse da circuiti a tre parti.

Alla luce di quanto precede, è auspicabile che nell'UE vengano create condizioni adeguate per lo sviluppo di una rete di accettazione delle carte, il che rappresenta senza dubbio l'obiettivo della proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta. È certo che l'adozione su scala UE di massimali sulle commissioni interbancarie per le operazioni interne e transfrontaliere costituisce un importante passo verso un migliore funzionamento del mercato interno, nonché verso la realizzazione del principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'UE, con particolare riferimento ai consumatori. Benché il relatore riconosca al Capo II del presente regolamento la possibilità di introdurre massimali sulle commissioni interbancarie, egli si riserva il diritto di apportare ulteriori modifiche agli articoli 3 e 4 della proposta di regolamento.

Tuttavia, è fondamentale che vengano forniti strumenti adeguati onde garantire l'efficacia della proposta di regolamento, il che impedirà l'elusione del divieto proposto. Il relatore è convinto che, conformemente al principio della Commissione relativo alla neutralità tecnologica, sancito dall'agenda digitale europea, occorre che il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on-line, off-line o alle operazioni tramite carte aziendali.

Il mercato delle operazioni di pagamento è soggetto a rapidi cambiamenti, ragion per cui il relatore ritiene che i termini previsti dalla clausola di riesame di cui all'articolo 16 debbano essere ridotti per consentire alla Commissione e, se del caso, ai legislatori, di procedere a una valutazione puntuale sull'applicazione del presente regolamento, tenendo conto dei nuovi sviluppi del mercato, del livello di ingresso di nuovi attori e delle nuove tecnologie a disposizione. A tale riguardo, il relatore desidera richiamare l'attenzione sul fatto che i pagamenti tramite dispositivi mobili innovativi, in aumento sul mercato, non sono giustamente contemplati dal regolamento proposto. Egli ritiene che lo sviluppo di tali strumenti innovativi debba inoltre essere esaminato nella relazione di cui all'articolo 16.

Infine, il relatore ritiene che sia opportuno aver la possibilità di esentare i circuiti di carte di pagamento di nuova costituzione dall'applicazione dell'articolo 7 del presente regolamento, per un periodo limitato, facendo seguito alla decisione di uno Stato membro e previa consultazione della Commissione. Detti circuiti possono essere esposti, in ragione della loro attività, a costi elevati che non sono commisurati alla posizione di mercato vulnerabile che detengono rispetto ai principali circuiti di carte di pagamento già esistenti. Ciò contribuirebbe a creare un ambiente concorrenziale efficace nel mercato delle operazioni di pagamento basate su carta.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) In diversi Stati membri21 è in corso l'elaborazione di disposizioni di legge di disciplina delle commissioni interbancarie, che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito o misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra di loro. In considerazione del pregiudizio che le commissioni interbancarie arrecano ai dettaglianti e ai consumatori è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti il livello o la divergenza delle commissioni. Le misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.

(7) In diversi Stati membri21 è in corso, o si è già conclusa, l'elaborazione di disposizioni di legge di disciplina delle commissioni interbancarie, che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito o misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra di loro. In considerazione del pregiudizio che le commissioni interbancarie arrecano ai dettaglianti e ai consumatori è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti il livello o la divergenza delle commissioni. Le misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.

__________________

__________________

21 Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.

21 Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Una delle principali pratiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti basati su carta è l'esistenza di commissioni interbancarie, non soggette a regolamentazione nella maggior parte degli Stati membri. Si tratta di commissioni interbancarie applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti ad un dato circuito di carte. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione tramite carta. Gli esercenti a loro volta incorporano questi costi della carta nei prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra i circuiti di carte di pagamento, in pratica, sembra essere in larga misura mirata a convincere il maggior numero possibile di prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad esempio le banche) di emettere le loro carte, il che determina di solito un aumento e non una riduzione delle commissioni, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di mercato. Con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno.

(10) Una delle principali pratiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti basati su carta è l'esistenza di commissioni interbancarie, non soggette a regolamentazione nella maggior parte degli Stati membri. Si tratta di commissioni interbancarie trasferite di norma dai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori ai prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti al relativo circuito. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione tramite carta. Gli esercenti a loro volta incorporano questi costi della carta nei prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra i circuiti di carte di pagamento, in pratica, sembra essere in larga misura mirata a convincere il maggior numero possibile di prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad esempio le banche) di emettere le loro carte, il che determina di solito un aumento e non una riduzione delle commissioni, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di mercato. Con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Il presente regolamento segue un approccio graduale. Come primo passo, è necessario adottare misure per facilitare l'emissione e il convenzionamento transfrontaliero di operazioni di pagamento tramite carta. Consentendo agli esercenti di scegliere un soggetto convenzionatore (acquirer) al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento transfrontaliero") e imponendo un limite massimo alle commissioni interbancarie transfrontaliere per le operazioni con convenzionamento transfrontaliero sarebbe possibile creare la necessaria chiarezza giuridica. Inoltre, occorre che le licenze di emissione o di convenzionamento relative a strumenti di pagamento siano valide ovunque nell'Unione, senza restrizioni geografiche. Tali misure consentirebbero il corretto funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, internet e dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti.

(15) Per favorire l'ordinato funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, Internet e dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti, è necessario adottare misure per facilitare l'emissione e il convenzionamento transfrontaliero di operazioni di pagamento tramite carta. Consentendo agli esercenti di scegliere un soggetto convenzionatore (acquirer) al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento transfrontaliero") e imponendo un limite massimo alle commissioni interbancarie per le operazioni con convenzionamento nazionale e transfrontaliero sarebbe possibile creare la necessaria chiarezza giuridica. Inoltre, occorre che le licenze di emissione o di convenzionamento relative a strumenti di pagamento siano valide ovunque nell'Unione, senza restrizioni geografiche.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie applicabile nella prima fase di applicazione del presente regolamento. Pertanto, occorre che le disposizioni relative a dette operazioni entrino in vigore in tempi brevi, in modo da offrire ai dettaglianti l'opportunità di cercare servizi di convenzionamento transfrontaliero meno costosi e da incentivare i settori bancari o i circuiti nazionali a ridurre le commissioni di convenzionamento da essi applicate.

(16) A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie. Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato dei servizi di convenzionamento, è opportuno che tutte le disposizioni relative alle operazioni nazionali e transfrontaliere basate su carta entrino in vigore contemporaneamente ed entro un termine ragionevole onde garantire al mercato tempo sufficiente per adeguarsi.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per le operazioni nazionali, è necessario un periodo transitorio per lasciare ai prestatori di servizi di pagamento e ai circuiti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti. Pertanto, per garantire il completamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta, occorre che a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i massimali sulle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta ad uso dei consumatori siano estesi a tutti i pagamenti, sia transfrontalieri che nazionali.

(17) E' necessario prevedere un periodo transitorio per lasciare ai prestatori di servizi di pagamento e ai circuiti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti. Pertanto, per garantire il completamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta, è auspicabile che si applichino a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i massimali sulle commissioni interbancarie.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni ai prestatori di servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, occorre considerare alla stregua di commissione interbancaria la "compensazione netta" delle commissioni pagate dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito di carte di pagamento e delle commissioni riscosse dallo stesso prestatore al circuito. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, occorre tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento emittente da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni prese in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indirette (tra cui incentivi di marketing, premi, sconti per determinati volumi di operazioni).

(23) È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni ai prestatori di servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, è opportuno considerare alla stregua di commissione interbancaria la "compensazione netta" delle commissioni pagate dal prestatore di servizi di pagamento al circuito di carte di pagamento e delle commissioni riscosse dallo stesso prestatore al circuito. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, è auspicabile tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento al circuito. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni presi in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indiretti (tra cui incentivi di marketing, premi, sconti per determinati volumi di operazioni, o diverse commissioni per il trattamento o le licenze che non costituiscono un reddito diretto del prestatore di servizi di pagamento). Inoltre, è opportuno includere anche i profitti derivanti dai programmi svolti congiuntamente dagli emittenti della carta e dai prestatori di servizi di pagamento, nonché i profitti degli emittenti risultanti dalle operazioni di pagamento basate su carta ed eseguite nel quadro di un accordo con un altro soggetto emittente, determinando nel contempo se si è verificata un'eventuale elusione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Motivazione

La precisazione risulta necessaria a fini di chiarezza, dal momento che un emittente non è sempre un soggetto convenzionatore. Inoltre, va precisato a quali altri profitti netti si applica la disposizione di cui all'articolo 5.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) I consumatori sono di norma all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo una serie di pratiche incentivanti seguite dai prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad es. i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita, ecc.) concorrono a orientare i consumatori verso l'uso di strumenti di pagamento che generano commissioni elevate a favore dei prestatori di servizi di pagamento emittenti. Per contrastare queste pratiche, occorre che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori). Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a quelli non regolamentati, occorre adottare una serie di misure, tra cui misure in materia di separazione tra circuiti e infrastrutture e di orientamento del pagatore da parte del beneficiario, e consentire l'accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario.

(24) I consumatori sono di norma all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo una serie di pratiche incentivanti seguite dai prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad es. i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita, ecc.) concorrono a orientare i consumatori verso l'uso di strumenti di pagamento che generano commissioni elevate a favore dei prestatori di servizi di pagamento emittenti. Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato, occorre adottare una serie di misure, tra cui misure in materia di separazione tra circuiti e infrastrutture e di orientamento del pagatore da parte del beneficiario, e consentire l'accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) L'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito è un obbligo di natura duplice con cui i prestatori di servizi di pagamento emittenti e i circuiti di carte di pagamento impongono ai beneficiari di accettare tutte le carte aventi lo stesso marchio (componente "onora tutti i prodotti"), a prescindere dalla differenza di costo delle carte e a prescindere dalla banca emittente che ha emesso la carta (componente "onora tutti gli emittenti"). È nell'interesse del consumatore che per la stessa categoria di carte il beneficiario non possa operare discriminazioni tra gli emittenti o i titolari di carta, e che i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non possano imporre tale obbligo. Pertanto, sebbene la componente "onora tutti gli emittenti" dell'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito sia una regola giustificabile nell'ambito del sistema di carte di pagamento, perché impedisce che i beneficiari operino discriminazioni tra le singole banche che hanno emesso una carta, la componente "onora tutti i prodotti" configura in sostanza una vendita abbinata, che ha l'effetto di legare l'accettazione di carte cui si applica una commissione bassa all'accettazione di carte con commissioni elevate. La soppressione della componente "onora tutti i prodotti" dell'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito consentirebbe agli esercenti di limitare la scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole carte con commissioni basse, il che, riducendo i costi a carico dell'esercente, andrebbe anche a vantaggio dei consumatori. Gli esercenti che accettano carte di debito non sarebbero quindi costretti ad accettare carte di credito, e quelli che accettano carte di credito non sarebbero costretti ad accettare le carte aziendali. Tuttavia, per tutelare il consumatore e la sua capacità di utilizzare le carte di pagamento ogniqualvolta possibile, gli esercenti devono essere obbligati ad accettare tutte le carte cui si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata. Tale limitazione consentirebbe anche di accrescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano commissioni interbancarie non regolamentate dal presente regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte.

(29) L'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito è un obbligo di natura duplice con cui i prestatori di servizi di pagamento emittenti e i circuiti di carte di pagamento impongono ai beneficiari di accettare tutte le carte aventi lo stesso marchio (componente "onora tutti i prodotti"), a prescindere dalla differenza di costo delle carte e a prescindere dalla banca emittente che ha emesso la carta (componente "onora tutti gli emittenti"). È nell'interesse del consumatore che per la stessa categoria di carte il beneficiario non possa operare discriminazioni tra gli emittenti o i titolari di carta, e che i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non possano imporre tale obbligo. Pertanto, sebbene la componente "onora tutti gli emittenti" dell'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito sia una regola giustificabile nell'ambito del sistema di carte di pagamento, perché impedisce che i beneficiari operino discriminazioni tra le singole banche che hanno emesso una carta, la componente "onora tutti i prodotti" configura in sostanza una vendita abbinata, che ha l'effetto di legare l'accettazione di carte cui si applica una commissione bassa all'accettazione di carte con commissioni elevate. La soppressione della componente "onora tutti i prodotti" dell'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito consentirebbe agli esercenti di limitare la scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole carte con commissioni basse, il che, riducendo i costi a carico dell'esercente, andrebbe anche a vantaggio dei consumatori. Gli esercenti che accettano carte di debito non sarebbero quindi costretti ad accettare carte di credito. Tuttavia, per tutelare il consumatore e la sua capacità di utilizzare le carte di pagamento ogniqualvolta possibile, gli esercenti devono essere obbligati ad accettare tutte le carte cui si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento occorre che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. È necessario che gli Stati membri stabiliscano norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurino che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.

(31) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. È auspicabile che, sulla base degli orientamenti definiti dall'Autorità bancaria europea, gli Stati membri stabiliscano norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurino che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Article 1 – paragraph 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento tramite carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell'Unione.

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell'Unione.

Motivazione

La formulazione va resa più chiara onde conformarla al principio della Commissione relativo alla neutralità tecnologica quale indicato nell'agenda digitale europea e nel considerando 21, "occorre che il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on-line, off-line o mobili".

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) alle operazioni tramite carte aziendali,

soppresso

Motivazione

Non esiste alcuna giustificazione economica per un trattamento diverso delle carte aziendali.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) alle operazioni tramite carte emesse da circuiti di carte di pagamento a tre parti.

c) alle operazioni tramite carte emesse nell'ambito di circuiti di carte di pagamento a tre parti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "operazione tramite carta di debito": operazione di pagamento tramite carta, ivi comprese operazioni tramite carte prepagate collegate ad un conto corrente o ad un conto di deposito, in cui l'operazione è addebitata entro un termine pari o inferiore a 48 ore dopo l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione;

(4) "operazione tramite carta di debito": operazione di pagamento tramite carta, ivi comprese operazioni tramite carte prepagate collegate ad un conto corrente o ad un conto di deposito, in cui l'operazione è addebitata immediatamente e comunque entro un termine non superiore a due giornate operative dopo la ricezione dell'ordine di pagamento impartito dall'emittente.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "operazione tramite carta di credito": operazione di pagamento tramite carta in cui l'operazione è regolata entro un termine superiore alle 48 ore dopo l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione;

(5) "operazione tramite carta di credito": operazione di pagamento tramite carta in cui un'operazione è addebitata entro un termine superiore a due giornate operative dopo la ricezione dell'ordine di pagamento impartito dall'emittente;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "carta aziendale": carta di pagamento emessa a favore di imprese, di uso limitato alle spese aziendali dei dipendenti, o di enti del settore pubblico, di uso limitato alle spese dei funzionari pubblici nell'ambito dell'attività lavorativa, o carte emesse a favore di professionisti, di uso limitato alle spese per l'attività professionale dei professionisti o dei loro dipendenti;

soppresso

Motivazione

La definizione è superflua dato che le carte aziendali saranno disciplinate dal regolamento.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) "carta di pagamento": qualsiasi carta di pagamento, di debito o di credito, che autorizza il titolare della stessa ad accedere ai relativi fondi, ovvero gli permette di eseguire un pagamento tramite l'intermediazione di un soggetto convenzionatore e che viene accettata dal beneficiario per effettuare le operazioni di pagamento;

Motivazione

Nella proposta si utilizza più volte il termine "carta di pagamento" e per ragioni di chiarezza risulta opportuno fornirne una definizione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) "circuito di carte di pagamento a tre parti": circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati da un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del titolare della carta verso un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del beneficiario, e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di pagamento, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;

(15) "circuito di carte di pagamento a tre parti": circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati da un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del pagatore verso un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del beneficiario, e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di pagamento, o che emette carte di pagamento con un partner di carta multimarchio, ovvero tramite un agente, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

Commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento transfrontaliere e nazionali basate su carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Con effetto a decorrere da due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2% del valore dell'operazione.

1. Con effetto a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni di pagamento basate carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2% del valore dell'operazione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Con effetto a decorrere da due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3% del valore dell'operazione.

2. Con effetto a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni di pagamento basate carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3% del valore dell'operazione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Attraverso disposizioni legislative nazionali gli Stati membri hanno facoltà di mantenere o introdurre massimali inferiori ovvero misure aventi oggetto o effetto equivalente.

Motivazione

Il massimale per le commissioni interbancarie multilaterali non dovrebbe indurre gli attuali circuiti nazionali o i nuovi operatori con commissioni interbancarie multilaterali inferiori ad elevarle al livello del massimale. Il massimale proposto non dovrebbe compromettere il buon funzionamento dei mercati nazionali con conseguenze negative per i consumatori.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

soppresso

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Con effetto a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2% del valore dell'operazione.

soppresso

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Con effetto a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3% del valore dell'operazione.

soppresso

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, le compensazioni nette che una banca emittente riceve da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate sono considerate parte della commissione interbancaria.

Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, le compensazioni nette che un prestatore di servizi di pagamento riceve da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate sono considerate parte della commissione interbancaria. Al soggetto convenzionatore dovrebbe essere applicato soltanto l'importo previsto dal presente regolamento.

Motivazione

Questo chiarimento è necessario per evitare che i circuiti di pagamento tramite carta applichino commissioni aggiuntive per licenze, autorizzazioni, ecc., che ricadrebbero poi sui rivenditori e sui consumatori.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri possono stabilire, in deroga e previa consultazione della Commissione, che il presente articolo non si applichi, per un periodo limitato, ai circuiti di pagamento basati su carta di nuova costituzione.

Motivazione

È importante ricordare che i circuiti di carte di pagamento di nuova costituzione possono essere esposti a costi elevati per la loro attività commerciale, costi che non risultano commisurati alla posizione di mercato vulnerabile che detengono rispetto ai principali circuiti di carte già esistenti. Detta disposizione contribuirebbe per un periodo limitato a creare un ambiente concorrenziale efficace nel mercato delle operazioni di pagamento basate sulle carte.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore ha la possibilità di decidere se necessita o meno di due o più marchi di strumenti di pagamento diversi sulla propria carta o sul proprio dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi di pagamento fornisce al consumatore informazioni chiare e obiettive sui marchi di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche per quanto concerne l'uso, le funzionalità, i costi e la sicurezza.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori e i gestori di infrastrutture per il trattamento delle carte di pagamento non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta dell'applicazione da parte del pagatore che utilizza uno strumento di pagamento multimarchio.

6. I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori, gli esercenti e i gestori di infrastrutture per il trattamento delle carte di pagamento non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta dell'applicazione da parte del pagatore che utilizza uno strumento di pagamento multimarchio.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti convenzionatori offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento, a meno che gli esercenti chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni non differenziate.

1. I soggetti convenzionatori offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con diversi livelli di commissioni interbancarie, a meno che gli esercenti chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni non differenziate.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualsiasi riduzione dell'importo delle commissioni interbancarie operata a norma degli articoli 3 e 4 del presente regolamento o decisa dalle autorità competenti di cui all'articolo 13 deve essere accompagnata da una riduzione perlomeno equivalente delle commissioni per i servizi all'esercente applicate dai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori ai beneficiari.

Motivazione

Il presente regolamento non avrà alcuna efficacia se i soggetti convenzionatori non ridurranno le commissioni applicate agli esercenti sulla base della riduzione delle commissioni interbancarie.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il contratto tra soggetto convenzionatore e beneficiario può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

2. Il contratto tra soggetto convenzionatore e beneficiario include la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore riceve inoltre informazioni periodiche chiare e obiettive sulle caratteristiche di pagamento e sulle commissioni applicate alle operazioni di pagamento.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'Autorità bancaria europea è incaricata di elaborare orientamenti in materia di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Per garantire parità di condizioni, è importante che tutti gli Stati membri seguano la stessa linea nell'elaborare norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.

1. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso indipendenti, adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I prestatori dei servizi di pagamento aderiscono a uno o più organi di risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori e di nuove tecnologie.

Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento, del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori e di nuove tecnologie e dell'impatto sul funzionamento del mercato interno delle commissione interbancarie implicite applicate nei circuiti di carta di pagamento a tre parti e, all'occorrenza, presenta una proposta legislativa nel tentativo di attenuarne i possibili effetti negativi.

Motivazione

Dato che il mercato conosce sviluppi rapidi, è opportuno che la Commissione esamini i primi impatti che il regolamento avrà sul mercato dei pagamenti entro un termine inferiore ai quattro anni dalla sua entrata in vigore.

Le commissioni nell'ambito dei circuiti di carte di pagamento a tre parti possono essere piuttosto ingenti e ben più elevate di quelle relative alle carte nei sistemi a quattro parti. Occorre quindi analizzarne l'impatto sulle operazioni nel mercato interno e, se del caso, legiferare in materia.

PROCEDURA

Titolo

Commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento con carta

Riferimenti

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

8.10.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

8.10.2013

Relatore per parere

       Nomina

Adam Bielan

25.9.2013

Esame in commissione

27.11.2013

23.1.2014

10.2.2014

 

Approvazione

11.2.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Christian Engström

PROCEDURA

Titolo

Commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento con carta

Riferimenti

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Presentazione della proposta al PE

24.7.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

8.10.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

8.10.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Pablo Zalba Bidegain

10.9.2013

 

 

 

Esame in commissione

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Approvazione

20.2.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen

Deposito

11.3.2014