RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero
14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Margrete Auken
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero
(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2013)0761),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0392/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 26 febbraio 2014[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0174/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di inquinamento da immondizia e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. L'inquinamento da borse di plastica è parte del problema dei rifiuti marini, una minaccia per gli ecosistemi marini di tutto il mondo. |
(2) Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di littering (dispersione di rifiuti) e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. Il littering da borse di plastica si traduce in inquinamento ambientale e aggrava il diffuso problema della dispersione dei rifiuti nei corpi idrici, minacciando gli ecosistemi acquatici di tutto il mondo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Inoltre, l'accumulo di borse di plastica nell'ambiente ha un impatto decisamente negativo su determinati settori dell'economia, come il turismo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron, che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica consumate nell'Unione, vengono riutilizzate meno rispetto a borse di spessore superiore. Da qui un maggiore rischio di trasformarsi in immondizia. |
(3) Le borse di plastica in materiale leggero (con uno spessore inferiore a 50 micron), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica consumate nell'Unione, sono meno facilmente riutilizzabili delle borse di spessore superiore e pertanto finiscono più rapidamente tra i rifiuti; comportano un maggiore rischio di littering e, essendo leggere, hanno più probabilità di essere disperse nell'ambiente terrestre e negli ecosistemi marini e di acqua dolce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Sebbene le borse di plastica siano riciclabili, gli attuali tassi di riciclo sono molto bassi e non raggiungeranno verosimilmente livelli significativi, perché la sottigliezza e la leggerezza del materiale non conferisce loro un elevato valore di riciclaggio. Inoltre, per le borse di plastica non è prevista raccolta differenziata, il trasporto è costoso e il lavaggio a fini di riciclo richiede grandi volumi di acqua. Il riciclaggio delle borse di plastica non risolve quindi i problemi causati dalle stesse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I tassi di riciclo delle borse di plastica si attestano attualmente al 6,6%. Secondo lo studio Bio-Intelligence, confluito nella valutazione d'impatto, i livelli di riciclaggio dovrebbero rimanere al di sotto del 10% nel 2020. Oltre al fatto che secondo la gerarchia dei rifiuti la prevenzione e il riutilizzo hanno priorità sul riciclaggio, è evidente che riciclando di più non si risolve il problema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Il livelli di consumo delle borse di plastica variano notevolmente nei vari Stati membri a causa delle differenze nelle abitudini di consumo e nella coscienza ambientale, così come in funzione dell'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di consumo delle borse di plastica: il consumo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a solo il 20% del consumo medio nell'UE. |
(4) Il livelli di consumo delle borse di plastica variano notevolmente nei vari Stati membri non solo a causa delle differenze nelle abitudini di consumo e nella coscienza ambientale, ma soprattutto in funzione del grado di efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di consumo delle borse di plastica: il consumo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a solo il 20% del consumo medio nell'UE. Gli obiettivi di riduzione a livello UE devono essere fissati in rapporto al consumo medio di borse di plastica nell'Unione, in modo da tener conto delle riduzioni già conseguite da alcuni Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) I dati disponibili concernenti l'uso delle borse di plastica nell'Unione dimostrano chiaramente che il consumo è basso o si è ridotto negli Stati membri in cui gli operatori economici non mettono a disposizione le borse di plastica gratuitamente ma contro un prezzo modico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 ter) Inoltre, è provato che le informazioni ai consumatori svolgono un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo di borse di plastica. A tal fine, è necessario impegnarsi a livello istituzionale per sensibilizzare il pubblico circa gli effetti ambientali delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo, poco costoso e intrinsecamente privo di valore merceologico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire il consumo di borse con uno spessore inferiore ai 50 micron, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive7. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE. |
(5) Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire notevolmente il consumo di borse di spessore inferiore ai 50 micron e a riutilizzabilità assai limitata, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive7. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3. |
7 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Le misure da adottarsi da parte degli Stati membri devono prevedere l'uso di strumenti economici come l'imposizione di un corrispettivo di prezzo, che si è dimostrato particolarmente efficace ai fini della riduzione dell'uso delle borse di plastica. Gli Stati membri devono garantire che gli operatori della vendita alimentare non forniscano gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti borse di plastica, salvo le borse in materiale ultraleggero o soluzioni alternative a queste ultime. Gli Stati membri devono anche incoraggiare gli operatori dediti esclusivamente alla vendita di prodotti non alimentari a non fornire gratuitamente borse di plastica presso i punti vendita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono prevedere l'uso di strumenti economici come imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'impiego delle borse di plastica, nonché di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(6) Gli Stati membri devono anche poter ricorrere a strumenti economici come imposte e prelievi, nonché a restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) Le borse di plastica utilizzate per avvolgere alimenti umidi sfusi come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari, e quelle utilizzate per contenere preparati alimentari non confezionati, sono necessarie ai fini dell'igiene alimentare e devono pertanto essere esentate dalle disposizioni della presente direttiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) Le borse di plastica in materiale ultraleggero sono comunemente utilizzate per l'acquisto di alimenti secchi sfusi non imballati come frutta, verdura e dolciumi. L'utilizzo di borse di plastica ultraleggere per gli scopi suesposti contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari, in quanto dà al consumatore la possibilità di acquistare l'esatta quantità di prodotto di cui ha bisogno anziché una quantità determinata di prodotto preconfezionato e permette il ritiro del prodotto non più idoneo al consumo senza dover smaltire intere confezioni di prodotto pre-confezionato. Tuttavia, le borse ultraleggere fabbricate con plastiche tradizionali pongono lo specifico problema del littering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 6 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 quater) Le borse di plastica fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili sono meno nocive per l'ambiente delle borse di plastica tradizionali. Quando l'uso delle borse di plastica comporta notevoli vantaggi, in particolare quando le borse in materiale ultraleggero sono utilizzate per avvolgere alimenti secchi sfusi e non imballati come frutta, verdura e dolciumi, le borse di plastica tradizionali ultraleggere devono essere sostituite progressivamente da borse realizzate con carta riciclata o da borse ultraleggere biodegradabili e compostabili. Quando si debba ridurre l'utilizzo di borse di plastica, segnatamente di quelle ultraleggere, l'uso di borse di plastica di questo tipo fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili deve anch'esso rientrare nell'obiettivo generale di riduzione. Tuttavia, gli Stati membri che praticano la raccolta differenziata di rifiuti organici devono poter ridurre il prezzo delle borse di plastica in materiale leggero fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 6 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 quinquies) I programmi educativi rivolti ai consumatori in generale e ai bambini in particolare dovrebbero assolvere una particolare funzione ai fini della riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica. Questi programmi dovrebbero essere realizzati dagli Stati membri nonché dai produttori e dettaglianti presso il punto di vendita di merci e prodotti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 6 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 sexies) I principali obblighi concernenti l'imballaggio recuperabile sotto forma di compost devono essere modificati per pervenire a uno standard europeo per il compostaggio da giardino. Devono essere modificati anche i principali obblighi concernenti l'imballaggio biodegradabile in modo che siano considerati biodegradabili solo i materiali in grado di subire una biodegradazione completa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 6 septies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 septies) La norma europea EN 13432 relativa ai "Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi" stabilisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere considerato "compostabile": poter essere riciclato attraverso un processo di recupero organico comprendente il compostaggio e la digestione anaerobica. La Commissione deve chiedere al Comitato europeo di normalizzazione di definire uno standard distinto per il compostaggio da giardino. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 6 octies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Va chiarito che le materie plastiche "oxo-biodegradabili" - che in realtà non si degradano, ma si scompongono in microplastiche secondarie - dovrebbero essere vietate nel materiale da imballaggio. La frammentazione di materie plastiche in microplastiche secondarie aumenta l'inquinamento dell'ambiente causato dalle materie plastiche e pertanto andrebbero vietate. Ciò è in linea con la posizione della commissione per l'ambiente nel contesto della strategia europea in materia di rifiuti plastici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 6 nonies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione e gli interferenti endocrini sono sostanze che destano gravi preoccupazioni e che dovrebbero ove possibile essere sostituite. La loro sostituzione nella plastica utilizzata per gli imballaggi è in linea con la posizione della commissione per l'ambiente nel contesto della strategia europea in materia di rifiuti di plastica. La direttiva sugli imballaggi stabilisce già i valori limite per i metalli pesanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 6 decies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 decies) Le sostanze nocive presenti nelle borse di plastica, in particolare i prodotti chimici che alterano il sistema ormonale, dovrebbero essere messe al bando onde garantire un buon livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) È opportuno che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica non comportino un incremento globale della produzione di imballaggi. |
(7) È opportuno che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica si traducano in una riduzione sostenuta del consumo di borse di plastica in materiale leggero e non comportino un incremento globale della produzione di imballaggi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Per assicurare il riconoscimento a livello unionale delle indicazioni (marchio, caratteristiche, codice a colori) per le borse biodegradabili e compostabili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ex articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti la definizione di tali indicazioni. È di particolare importanza che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Per non ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario che a livello dell'Unione sia prevista la parità di condizioni riguardo ai materiali utilizzati. Differenze di trattamento di determinati materiali da parte di alcuni Stati membri sono pregiudizievoli per le attività di riciclaggio e gli scambi commerciali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario fornire una chiara definizione di materiali plastici oxo-frammentabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario fornire una chiara definizione, che abbiamo tratto dal Libro verde della Commissione dal titolo "La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea" (COM(2008)0811 definitivo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario fornire una chiara definizione di sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 septies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario fornire una chiara definizione di sostanze alteranti del sistema endocrino. Sono tre i sistemi per identificare una sostanza come interferente endocrino: sulla base di prove scientifiche di possibili effetti gravi per la salute umana, sulla base dell'identificazione ai sensi del regolamento REACH (che è autorevole, ma lungi dall'essere completo) o sulla base della raccomandazione della Commissione in materia, che la Commissione è tenuta ad adottare entro la fine di quest'anno ai sensi del regolamento sui prodotti fitosanitari e di quello sui biocidi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -2 (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo -1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e gli interferenti endocrini dovrebbero essere eliminati gradualmente dal materiale da imballaggio di ogni tipo. La progressiva eliminazione dovrebbe riguardare anche i materiali plastici oxo-frammentabili provenienti da materiale da imballaggio. Tali misure sono state richieste dalla commissione per l'ambiente, nel contesto della strategia europea in materia di rifiuti plastici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2 (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 3 (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 septies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 20 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 octies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – paragrafo 3 – lettere c e d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Gli Stati membri modificano se necessario la loro normativa nazionale e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 2 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Entro il ... * la Commissione riesamina l'efficacia della presente direttiva e valuta l'opportunità di adottare ulteriori misure eventualmente corredate da una proposta legislativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* GU: inserire la data – Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
1. Contesto
Il consumo di borse di plastica nell'Unione europea è eccessivo. Ogni anno vengono consumati quasi 100 miliardi di borse di plastica e si prevede che, se non si interviene, tale cifra raggiungerà i 111 miliardi entro il 2020. Ciò significa che in media ogni europeo utilizza 200 borse di plastica nel corso di un anno. Nei 5 minuti impiegati a leggere la presente motivazione, nell'UE viene consumato 1 milione di borse di plastica.
Tuttavia, l'89% delle borse di plastica è spesso utilizzato una sola volta prima di finire fra i rifiuti. Malgrado la disponibilità sul mercato di borse di plastica di maggiore spessore destinate al riutilizzo, i consumatori in molti Stati membri continuano a utilizzare borse di plastica monouso perché le ricevono gratuitamente. I rivenditori le distribuiscono gratuitamente dal momento che le borse di plastica in materiale leggero, prevalentemente prodotte in Asia, sono molto economiche.
2. Conseguenze negative per la società e l'ambiente
Questo consumo eccessivo di borse di plastica monouso non solo è altamente inefficiente dal punto di vista delle risorse, ma causa anche conseguenze negative all'ambiente. Ogni anno nell'UE 8 miliardi di borse di plastica finiscono sotto forma di rifiuti nell'ambiente, inclusi i mari. Nonostante l'aumento del costo delle risorse, i tassi di riciclaggio attuali delle borse di plastica sono stimati solo al 6,6% ed è improbabile che si registri un aumento considerevole nei prossimi anni. A causa del loro materiale sottile e leggero, le borse di plastica non hanno un valore di riciclaggio elevato. Un maggiore riciclaggio delle borse di plastica non risolverà il problema. Mentre il 39% delle borse di plastica viene incenerito, una borsa di plastica su due viene messa in discarica da dove il vento la può disperdere nell'ambiente. La discarica è generalmente considerata l'opzione peggiore. E la prevenzione è chiaramente la migliore.
Una volta nell'ambiente, le borse di plastica possono durare centinaia di anni, scomponendosi gradualmente in parti sempre più minute che vengono trasportate oltre i confini nazionali e i confini marittimi. Oggi, le borse di plastica insieme alle bottiglie di plastica costituiscono la stragrande maggioranza dei rifiuti plastici presenti nei mari europei: i detriti di plastica costituiscono più del 70% della totalità dei rifiuti. In Gran Bretagna, in media, si trovano 72 sacchetti per la spesa su ogni chilometro di spiaggia. Le conseguenze per la fauna marina sono drammatiche, soprattutto fra i mammiferi marini. Particelle di rifiuti di plastica sono state trovate anche in oltre il 90% dei volatili nel Mare del Nord. Allo stesso tempo, i rifiuti di plastica hanno conseguenze negative per le zone turistiche come i parchi naturali dove gli sforzi di bonifica rappresentano un notevole onere economico per le comunità locali.
3. Una sfida comune richiede un approccio comune
Il consumo eccessivo di borse di plastica, l'uso inefficiente delle risorse e l'inquinamento transnazionale dell'ambiente costituiscono una sfida comune per tutti gli Stati membri dell'UE e richiedono un approccio comune. Una consultazione promossa dalla Commissione europea nel 2011 ha ricevuto un forte sostegno da parte dei cittadini europei per affrontare il problema delle borse di plastica monouso a livello europeo.
Sfortunatamente, la proposta avanzata dalla Commissione europea non definisce un approccio europeo. Essa suggerisce semplicemente che ogni Stato membro debba affrontare la questione delle borse di plastica in modo unilaterale, senza alcun obiettivo. Ciò non solo ignora la richiesta palese dei cittadini europei, ma è anche in netto contrasto con la valutazione d'impatto della Commissione stessa e gli studi che ne sono alla base. In realtà, lo studio condotto da Bio-Intelligence Service ha scartato e considerato immeritevole di ulteriori analisi l'opzione di chiedere agli Stati membri di definire obiettivi nazionali di prevenzione perché ritenuta troppo complicata; il raggiungimento di tali obiettivi sarebbe infatti incerto e fortemente dipendente dall'impegno politico degli Stati membri[1].
Lo studio e la valutazione d'impatto hanno invece ritenuto che l'approccio più efficace sarebbe quello di combinare un obiettivo di prevenzione dei rifiuti a livello dell'UE e misure di tariffazione a livello nazionale che imporrebbero agli esercizi commerciali di far pagare le borse di plastica. È quindi difficile capire perché la Commissione abbia manifestamente ignorato i risultati della sua stessa valutazione d'impatto dopo la consultazione interservizi, non adottando né un obiettivo di riduzione né un meccanismo di tariffazione obbligatoria.
Detto questo, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione come trampolino di lancio per un'azione legislativa incisiva contro lo spreco delle borse di plastica. Apprezza in particolare il solido lavoro preparatorio svolto dalla Commissione e intende basare il suo approccio sull'opzione preferita nella valutazione d'impatto (obiettivo di riduzione dell'UE e misure economiche), che nelle parole della Commissione "evidenzia il potenziale più elevato di produrre risultati ambientali ambiziosi, assicurando al contempo impatti economici positivi, limitando gli effetti negativi sull'occupazione, garantendo l'accettazione da parte dell'opinione pubblica e contribuendo a una maggiore sensibilizzazione sul consumo sostenibile".
4. L'introduzione di un obiettivo di riduzione europeo per le borse di plastica
Come indicato nella valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione, un elemento chiave per affrontare l'uso eccessivo delle borse di plastica è quello di introdurre un obiettivo di riduzione a livello UE per il consumo di borse di plastica in materiale leggero. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri dovranno conseguire una riduzione di almeno il 50% nel consumo di borse di plastica in materiali leggeri, e una riduzione di almeno l'80% nel giro di cinque anni. L'obiettivo deve basarsi sul consumo medio registrato nell'UE nel 2010. L'obiettivo generale deve essere applicabile a tutti gli Stati membri, richiedendo tuttavia un intervento maggiore in quegli Stati membri che non hanno ancora preso provvedimenti per ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero.
5. Borse a pagamento
E' stato dimostrato che obbligare i consumatori a pagare le borse di plastica ne può ridurre drasticamente il consumo in brevissimo tempo. L'elemento che fa spicco fra i paesi europei che hanno già raggiunto un livello di consumo di borse relativamente basso è che le borse di plastica non sono distribuite gratuitamente. Questa misura dovrebbe applicarsi in tutta l'UE: con la nuova direttiva gli Stati membri dovranno provvedere a che gli operatori economici della vendita alimentare non distribuiscano più gratuitamente buste di plastica; questa norma non deve tuttavia applicarsi alle borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini di igiene alimentare o alle possibili alternative (cfr. punto 6). Inoltre gli Stati membri devono incoraggiare gli operatori dediti esclusivamente alla vendita di prodotti non alimentari a non fornire gratuitamente le borse di plastica. Per quanto riguarda le borse compostabili organiche in materiale leggero, gli Stati membri che hanno predisposto la raccolta differenziata dei rifiuti organici potranno ridurne il prezzo (cfr. punto 7).
6. Esenzione delle borse necessarie a fini di igiene alimentare e sostituzione delle borse di plastiche in materiale ultraleggero con borse più ecosostenibili
Le borse di plastica necessarie a fini di igiene alimentare per avvolgere alimenti umidi, sfusi e non confezionati come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari, e quelle utilizzate per contenere preparati alimentari non confezionati, devono essere escluse dall'ambito della presente direttiva.
Inoltre, il relatore suggerisce di operare una distinzione tra borse di plastica in materiale leggero (10-49 micron) e borse di plastica in materiale ultraleggero (inferiore a 10 micron). Le borse di plastica in materiale ultraleggero sono comunemente utilizzate per l'acquisto di alimenti secchi sfusi e non imballati come frutta, verdura e dolciumi. L'utilizzo di borse di plastica ultraleggere per gli scopi suesposti contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari, in quando dà al consumatore la possibilità di acquistare la quantità di prodotto di cui ha bisogno senza essere obbligato a comprare una quantità di prodotto preconfezionata e permette il ritiro del prodotto non più idoneo al consumo senza che si debbano smaltire intere confezioni. Tuttavia, le borse di plastica tradizionali ultraleggere rappresentano un particolare problema per la produzione di immondizia, ragion per cui devono essere sostituite progressivamente da borse realizzate con carta riciclata o da borse ultraleggere biodegradabili e compostabili.
7. Le borse biodegradabili e compostabili rappresentano la soluzione?
I materiali di materia plastica biodegradabili e compostabili sono talora presentati come una soluzione al problema ambientale delle borse di plastica. Anche se costituiscono un problema meno grave quando finiscono nell'ambiente rispetto alle plastiche tradizionali, non sono una soluzione alla produzione di rifiuti e il ricorso alle plastiche biodegradabili e compostabili non cambia la mentalità dell'usa e getta che è alla base dell'eccessivo consumo delle borse di plastica, e può anche erroneamente legittimare tale spreco.
Inoltre, tali materiali devono anche essere trattati in modo adeguato, il che richiede per prima cosa la raccolta differenziata dei rifiuti organici. Per riconoscere i potenziali benefici dei materiali plastici biodegradabili e compostabili rispetto alle plastiche convenzionali e affrontarne al tempo stesso il consumo eccessivo, il relatore propone che gli Stati membri che hanno istituito la raccolta differenziata dei rifiuti organici possano imporre agli operatori della vendita alimentare di ridurre fino al 50% il prezzo applicato alle borse di plastica biodegradabili in materiale leggero rispetto a quelle convenzionali.
Inoltre, i requisiti essenziali per quanto riguarda l'imballaggio biodegradabile dovrebbero essere modificati in modo da garantire che siano considerati biodegradabili solo i materiali capaci di biodegradarsi completamente. Vanno modificati anche i principali obblighi concernenti l'imballaggio recuperabile sotto forma di compost per assicurare la definizione di uno standard europeo per il compostaggio da giardino.
8. Eliminazione graduale dei falsi amici: la plastica "oxo-biodegradabile"
La plastica oxo-biodegradabile non si biodegrada nell'ambiente naturale, ma si scompone in microplastiche secondarie. È fuorviante quindi fare riferimento a tali materiali come "biodegradabili". La scomposizione non fa che trasformare l'immondizia visibile in immondizia invisibile. Questa non è una soluzione al problema dei rifiuti, ma aumenta piuttosto l'inquinamento dell'ambiente causato dai materiali plastici. La plastica oxo-biodegradabile non deve perciò essere utilizzata come materiale da imballaggio.
9. Sostituzione delle sostanze pericolose in tutti i tipi di imballaggio
Il relatore suggerisce di cogliere l'occasione della modifica alla direttiva sugli imballaggi per affrontare la prevenzione non solo in modo quantitativo, ma anche in modo qualitativo. Al fine di ridurre l'esposizione dei cittadini europei alle sostanze pericolose ed evitare che tali sostanze entrino nell'ambiente durante la fase di smaltimento, gli imballaggi non dovrebbero più contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini.
10. Consentire agli Stati membri di andare oltre
Anche se è necessario un approccio comune europeo per affrontare il consumo eccessivo di borse di plastica, alcuni Stati membri potrebbero voler andare oltre gli obiettivi comuni di riduzione nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero essere pertanto autorizzati a fare uso di strumenti economici quali imposte e restrizioni alla commercializzazione, come proposto dalla Commissione.
- [1] Bio Intelligence Service, 2011. Assessment of impacts of options to reduce the use of single-use plastic carrier bags, Final Report (Valutazione dell'impatto delle opzioni per ridurre l'impiego dei sacchetti di plastica monouso, relazione finale), cfr. pag 78. http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf
PROCEDURA
Titolo |
Modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero |
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Riferimenti |
COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
4.11.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 18.11.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ECON 18.11.2013 |
ITRE 18.11.2013 |
IMCO 18.11.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
ECON 19.11.2013 |
ITRE 25.2.2014 |
IMCO 17.12.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Margrete Auken 28.11.2013 |
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Esame in commissione |
22.1.2014 |
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Approvazione |
10.3.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
44 10 6 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin |
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Deposito |
14.3.2014 |
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