RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero

14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Margrete Auken


Procedura : 2013/0371(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0174/2014

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2013)0761),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0392/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale del 26 febbraio 2014[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0174/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento   1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di inquinamento da immondizia e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. L'inquinamento da borse di plastica è parte del problema dei rifiuti marini, una minaccia per gli ecosistemi marini di tutto il mondo.

(2) Il consumo di borse di plastica si traduce in elevati livelli di littering (dispersione di rifiuti) e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. Il littering da borse di plastica si traduce in inquinamento ambientale e aggrava il diffuso problema della dispersione dei rifiuti nei corpi idrici, minacciando gli ecosistemi acquatici di tutto il mondo.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Inoltre, l'accumulo di borse di plastica nell'ambiente ha un impatto decisamente negativo su determinati settori dell'economia, come il turismo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron, che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica consumate nell'Unione, vengono riutilizzate meno rispetto a borse di spessore superiore. Da qui un maggiore rischio di trasformarsi in immondizia.

(3) Le borse di plastica in materiale leggero (con uno spessore inferiore a 50 micron), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica consumate nell'Unione, sono meno facilmente riutilizzabili delle borse di spessore superiore e pertanto finiscono più rapidamente tra i rifiuti; comportano un maggiore rischio di littering e, essendo leggere, hanno più probabilità di essere disperse nell'ambiente terrestre e negli ecosistemi marini e di acqua dolce.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Sebbene le borse di plastica siano riciclabili, gli attuali tassi di riciclo sono molto bassi e non raggiungeranno verosimilmente livelli significativi, perché la sottigliezza e la leggerezza del materiale non conferisce loro un elevato valore di riciclaggio. Inoltre, per le borse di plastica non è prevista raccolta differenziata, il trasporto è costoso e il lavaggio a fini di riciclo richiede grandi volumi di acqua. Il riciclaggio delle borse di plastica non risolve quindi i problemi causati dalle stesse.

Motivazione

I tassi di riciclo delle borse di plastica si attestano attualmente al 6,6%. Secondo lo studio Bio-Intelligence, confluito nella valutazione d'impatto, i livelli di riciclaggio dovrebbero rimanere al di sotto del 10% nel 2020. Oltre al fatto che secondo la gerarchia dei rifiuti la prevenzione e il riutilizzo hanno priorità sul riciclaggio, è evidente che riciclando di più non si risolve il problema.

Emendamento   5

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il livelli di consumo delle borse di plastica variano notevolmente nei vari Stati membri a causa delle differenze nelle abitudini di consumo e nella coscienza ambientale, così come in funzione dell'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di consumo delle borse di plastica: il consumo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a solo il 20% del consumo medio nell'UE.

(4) Il livelli di consumo delle borse di plastica variano notevolmente nei vari Stati membri non solo a causa delle differenze nelle abitudini di consumo e nella coscienza ambientale, ma soprattutto in funzione del grado di efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di consumo delle borse di plastica: il consumo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a solo il 20% del consumo medio nell'UE. Gli obiettivi di riduzione a livello UE devono essere fissati in rapporto al consumo medio di borse di plastica nell'Unione, in modo da tener conto delle riduzioni già conseguite da alcuni Stati membri.

Emendamento   6

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) I dati disponibili concernenti l'uso delle borse di plastica nell'Unione dimostrano chiaramente che il consumo è basso o si è ridotto negli Stati membri in cui gli operatori economici non mettono a disposizione le borse di plastica gratuitamente ma contro un prezzo modico.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Inoltre, è provato che le informazioni ai consumatori svolgono un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo di borse di plastica. A tal fine, è necessario impegnarsi a livello istituzionale per sensibilizzare il pubblico circa gli effetti ambientali delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo, poco costoso e intrinsecamente privo di valore merceologico.

Emendamento   8

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire il consumo di borse con uno spessore inferiore ai 50 micron, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive7. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

(5) Al fine di favorire livelli analoghi di riduzioni del consumo medio di borse di plastica in materiale leggero, occorre che gli Stati membri adottino misure per diminuire notevolmente il consumo di borse di spessore inferiore ai 50 micron e a riutilizzabilità assai limitata, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti dell'Unione e della gerarchia dei rifiuti dell'UE, di cui nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive7. Occorre che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di consumo delle borse di plastica nei singoli Stati membri. L'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di consumo. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'uso di borse di plastica in materiale leggero, le autorità nazionali forniranno le informazioni circa la relativa utilizzazione previste a norma dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

______________

_________________

7 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

7 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Emendamento   9

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Le misure da adottarsi da parte degli Stati membri devono prevedere l'uso di strumenti economici come l'imposizione di un corrispettivo di prezzo, che si è dimostrato particolarmente efficace ai fini della riduzione dell'uso delle borse di plastica. Gli Stati membri devono garantire che gli operatori della vendita alimentare non forniscano gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti borse di plastica, salvo le borse in materiale ultraleggero o soluzioni alternative a queste ultime. Gli Stati membri devono anche incoraggiare gli operatori dediti esclusivamente alla vendita di prodotti non alimentari a non fornire gratuitamente borse di plastica presso i punti vendita.

Emendamento   10

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono prevedere l'uso di strumenti economici come imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'impiego delle borse di plastica, nonché di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6) Gli Stati membri devono anche poter ricorrere a strumenti economici come imposte e prelievi, nonché a restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Le borse di plastica utilizzate per avvolgere alimenti umidi sfusi come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari, e quelle utilizzate per contenere preparati alimentari non confezionati, sono necessarie ai fini dell'igiene alimentare e devono pertanto essere esentate dalle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento   12

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Le borse di plastica in materiale ultraleggero sono comunemente utilizzate per l'acquisto di alimenti secchi sfusi non imballati come frutta, verdura e dolciumi. L'utilizzo di borse di plastica ultraleggere per gli scopi suesposti contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari, in quanto dà al consumatore la possibilità di acquistare l'esatta quantità di prodotto di cui ha bisogno anziché una quantità determinata di prodotto preconfezionato e permette il ritiro del prodotto non più idoneo al consumo senza dover smaltire intere confezioni di prodotto pre-confezionato. Tuttavia, le borse ultraleggere fabbricate con plastiche tradizionali pongono lo specifico problema del littering.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) Le borse di plastica fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili sono meno nocive per l'ambiente delle borse di plastica tradizionali. Quando l'uso delle borse di plastica comporta notevoli vantaggi, in particolare quando le borse in materiale ultraleggero sono utilizzate per avvolgere alimenti secchi sfusi e non imballati come frutta, verdura e dolciumi, le borse di plastica tradizionali ultraleggere devono essere sostituite progressivamente da borse realizzate con carta riciclata o da borse ultraleggere biodegradabili e compostabili. Quando si debba ridurre l'utilizzo di borse di plastica, segnatamente di quelle ultraleggere, l'uso di borse di plastica di questo tipo fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili deve anch'esso rientrare nell'obiettivo generale di riduzione. Tuttavia, gli Stati membri che praticano la raccolta differenziata di rifiuti organici devono poter ridurre il prezzo delle borse di plastica in materiale leggero fabbricate con materiali biodegradabili e compostabili.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quinquies) I programmi educativi rivolti ai consumatori in generale e ai bambini in particolare dovrebbero assolvere una particolare funzione ai fini della riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica. Questi programmi dovrebbero essere realizzati dagli Stati membri nonché dai produttori e dettaglianti presso il punto di vendita di merci e prodotti.

Emendamento   15

Proposta di direttiva

Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 sexies) I principali obblighi concernenti l'imballaggio recuperabile sotto forma di compost devono essere modificati per pervenire a uno standard europeo per il compostaggio da giardino. Devono essere modificati anche i principali obblighi concernenti l'imballaggio biodegradabile in modo che siano considerati biodegradabili solo i materiali in grado di subire una biodegradazione completa.

Emendamento   16

Proposta di direttiva

Considerando 6 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 septies) La norma europea EN 13432 relativa ai "Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi" stabilisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere considerato "compostabile": poter essere riciclato attraverso un processo di recupero organico comprendente il compostaggio e la digestione anaerobica. La Commissione deve chiedere al Comitato europeo di normalizzazione di definire uno standard distinto per il compostaggio da giardino.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 6 octies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 octies) Alcuni materiali plastici sono indicati dai produttori come "oxo-biodegradabili". In tali materiali, additivi oxo-biodegradabili, generalmente sali di metalli, sono aggiunti alla materia plastica convenzionale. Per effetto dell'ossidazione di tali additivi, detti materiali si scompongono in particelle minute, che persistono nell'ambiente. È fuorviante quindi definire "biodegradabili" materiali di questo tipo. La scomposizione trasforma oggetti come le borse di plastica da immondizia visibile in immondizia invisibile mediante la produzione secondaria di microplastiche. Questa non è una soluzione al problema dei rifiuti, ma aumenta semmai l'inquinamento dell'ambiente causato da tali materiali, che non dovrebbero quindi essere utilizzati per gli imballaggi.

Motivazione

Va chiarito che le materie plastiche "oxo-biodegradabili" - che in realtà non si degradano, ma si scompongono in microplastiche secondarie - dovrebbero essere vietate nel materiale da imballaggio. La frammentazione di materie plastiche in microplastiche secondarie aumenta l'inquinamento dell'ambiente causato dalle materie plastiche e pertanto andrebbero vietate. Ciò è in linea con la posizione della commissione per l'ambiente nel contesto della strategia europea in materia di rifiuti plastici.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 6 nonies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 nonies) L'uso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e di interferenti endocrini dovrebbe essere progressivamente eliminato dalla produzione di materiale da imballaggio in modo da evitare un'inutile esposizione umana a tali sostanze e impedire che queste entrino nell'ambiente durante la fase di smaltimento dei rifiuti.

Motivazione

Le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione e gli interferenti endocrini sono sostanze che destano gravi preoccupazioni e che dovrebbero ove possibile essere sostituite. La loro sostituzione nella plastica utilizzata per gli imballaggi è in linea con la posizione della commissione per l'ambiente nel contesto della strategia europea in materia di rifiuti di plastica. La direttiva sugli imballaggi stabilisce già i valori limite per i metalli pesanti.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 6 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 decies) Le sostanze nocive presenti nelle borse di plastica, in particolare i prodotti chimici che alterano il sistema ormonale, dovrebbero essere messe al bando onde garantire un buon livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È opportuno che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica non comportino un incremento globale della produzione di imballaggi.

(7) È opportuno che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica si traducano in una riduzione sostenuta del consumo di borse di plastica in materiale leggero e non comportino un incremento globale della produzione di imballaggi.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Per assicurare il riconoscimento a livello unionale delle indicazioni (marchio, caratteristiche, codice a colori) per le borse biodegradabili e compostabili, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ex articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti la definizione di tali indicazioni. È di particolare importanza che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Per non ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario che a livello dell'Unione sia prevista la parità di condizioni riguardo ai materiali utilizzati. Differenze di trattamento di determinati materiali da parte di alcuni Stati membri sono pregiudizievoli per le attività di riciclaggio e gli scambi commerciali.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) All'articolo 3, è inserito un nuovo punto -2 bis:

 

"-2 bis. "borse di plastica in materiale leggero", borse con o senza manici composte da materiali plastici come definiti all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, fornite ai consumatori nei punti vendita per consentire il trasporto di merci o prodotti. Le borse di plastica utilizzate per avvolgere alimenti umidi e sfusi come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari e quelle utilizzate per contenere preparati alimentari non confezionati, che sono necessarie a fini dell'igiene alimentare, non sono considerate borse di plastica ai fini della presente direttiva."

Emendamento   24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2 bis. "borse di plastica in materiale leggero", cioè borse composte da materiali di materia plastica ai sensi della definizione all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione *, con uno spessore inferiore a 50 micron e fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti.

"2 bis. "borse di plastica in materiale leggero", borse composte da materiali plastici ai sensi della definizione all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione *, con uno spessore inferiore a 50 micron e fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti; sono escluse dalla definizione le borse di plastica in materiale ultraleggero;

_________________

_____________________

* GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

* GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

Emendamento   25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 2 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) All'articolo 3, è inserito il seguente punto 2 ter

 

"2 ter. 'borse di plastica in materiale ultraleggero", borse composte da materiali plastici ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, con uno spessore inferiore a 10 micron;"

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) All'articolo 3, è inserito un nuovo punto 2 quater:

 

"2 quater. "materiali plastici oxo-frammentabili": materiali plastici contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti plastici;"

Motivazione

È necessario fornire una chiara definizione di materiali plastici oxo-frammentabili.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 2 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) All'articolo 3, è inserito il seguente punto 2 quinquies:

 

"2 quinquies. "rifiuti organici", i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e i rifiuti similari prodotti dagli impianti dell'industria alimentare. Non rientrano nella definizione i residui agricoli o silvicoli, il letame, i fanghi di depurazione o altri rifiuti organici biodegradabili come tessuti naturali, carta o legno trattato. Sono esclusi dalla definizione anche i sottoprodotti dell'industria alimentare che non vengono mai considerati rifiuti;"

Motivazione

È necessario fornire una chiara definizione, che abbiamo tratto dal Libro verde della Commissione dal titolo "La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea" (COM(2008)0811 definitivo).

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 2 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) All'articolo 3, è inserito il seguente punto 2 sexies:

 

"2 sexies. "sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione", le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione appartenenti alla categoria 1A o 1B, conformemente alla parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

 

______________

 

* Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Motivazione

È necessario fornire una chiara definizione di sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 2 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 sexies) All'articolo 3, è inserito il seguente punto 2 septies:

 

"2 septies. "interferenti endocrini", sostanze alteranti del sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana e che sono identificate secondo la procedura di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* o in base alla raccomandazione [../../UE] della Commissione **;

 

________________

 

* Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

 

** Raccomandazione [.../.../UE] della Commissione del … sui criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini (GU L…)."

Motivazione

È necessario fornire una chiara definizione di sostanze alteranti del sistema endocrino. Sono tre i sistemi per identificare una sostanza come interferente endocrino: sulla base di prove scientifiche di possibili effetti gravi per la salute umana, sulla base dell'identificazione ai sensi del regolamento REACH (che è autorevole, ma lungi dall'essere completo) o sulla base della raccomandazione della Commissione in materia, che la Commissione è tenuta ad adottare entro la fine di quest'anno ai sensi del regolamento sui prodotti fitosanitari e di quello sui biocidi.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -2 (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo -1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-2) All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo -1 bis:

 

"-1a. Lo Stato membro provvede a che l'imballaggio sia realizzato in modo tale da non contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini in concentrazioni superiori allo 0,01%. Gli Stati membri provvedono a che l'imballaggio sia realizzato in modo tale da non contenere materiali plastici "oxo-frammentabili". Tali misure devono essere realizzate entro ...*.

 

________________

 

*GU: inserire la data – Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva."

Motivazione

Le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e gli interferenti endocrini dovrebbero essere eliminati gradualmente dal materiale da imballaggio di ogni tipo. La progressiva eliminazione dovrebbe riguardare anche i materiali plastici oxo-frammentabili provenienti da materiale da imballaggio. Tali misure sono state richieste dalla commissione per l'ambiente, nel contesto della strategia europea in materia di rifiuti plastici.

Emendamento   31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare una riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare sul loro territorio un calo sostenuto del consumo di borse di plastica in materiale leggero pari ad almeno a:

 

- 50% entro il ...*., e

 

- 80% entro il ...*.,

 

rispetto al consumo medio dell'Unione nel 2010.

 

________________

 

*GU: inserire la data – Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

 

**GU: inserire la data – Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva."

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano misure per assicurare che gli operatori economici della vendita alimentare non forniscano borse di plastica gratuitamente, fatta eccezione per le borse di plastica in materiale ultraleggero o soluzioni alternative a queste ultime, secondo il disposto del paragrafo 1 quater del presente articolo.

 

Gli Stati membri assicurano che gli operatori della vendita alimentare facciano pagare per le borse di plastica in materiale leggero un prezzo adeguato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo. Gli Stati membri provvedono a che tali operatori applichino almeno lo stesso prezzo per le borse di plastica in materiale più pesante e non sostituiscano le borse in materiale leggero con borse in materiale ultraleggero presso i punti vendita. Gli Stati membri adottano tali misure entro ...*.

 

Gli Stati membri che hanno introdotto sistemi per la raccolta differenziata di rifiuti organici possono imporre agli operatori della vendita alimentare di ridurre fino al 50% il prezzo delle borse di plastica in materiale leggero biodegradabile e compostabile.

 

Gli Stati membri incoraggiano gli operatori economici che vendono prodotti non alimentari a far pagare le borse di plastica a un prezzo adeguato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo.

 

________________

 

*GU: inserire la data – Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 3 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le borse di plastica in materiale ultraleggero utilizzate per avvolgere alimenti secchi sfusi e non confezionati (come frutta, verdura e dolciumi) siano sostituite progressivamente da borse in carta riciclata o da borse di plastica in materiali ultraleggeri biodegradabili e compostabili. Gli Stati membri raggiungono una percentuale di sostituzione del 50% entro il ...* e del 100% entro il ...**.

 

________________

 

*GU: inserire la data – Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

 

**GU: inserire la data – Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della presente direttiva.

1 ter. Gli Stati membri possono fare ricorso a strumenti economici di altro tipo così come possono mantenere o introdurre restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 della presente direttiva. Tuttavia, tali misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo 1 quater:

 

"1 quater. I rivenditori consentono ai consumatori di rifiutare e lasciare presso il punto di vendita qualunque imballaggio che ritengano superfluo, in particolare le borse di plastica. I rivenditori assicurano che gli imballaggi siano riutilizzati o riciclati."

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo 1 quinquies:

 

"1 quinquies. La Commissione e gli Stati membri promuovono, almeno per il primo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico sugli effetti negativi per l'ambiente derivanti dall'uso eccessivo di borse di plastica convenzionali."

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies) All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo 1 sexies:

 

'1 sexies. Le misure di riduzione dell'utilizzo di borse possono essere accompagnate da misure di ecoprogettazione quali, per esempio, la limitazione della superficie di stampa per i messaggi commerciali o i marchi al fine di ridurre l'uso di coloranti e inchiostri dannosi per l'ambiente. La presente disposizione non si applica ai messaggi o alle avvertenze sugli effetti ambientali dell'utilizzo di borse di plastica introdotte in determinati Stati membri ."

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo 1 septies:

 

'1 septies. Gli Stati membri assicurano che le misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero non comportino un incremento generale della produzione di imballaggi."

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies) È inserito un nuovo articolo 6 bis:

 

"Articolo 6 bis.

 

La biodegradabilità e compostabilità delle borse è chiaramente indicata sulla borsa stessa con un marchio, un contrassegno o un codice a colori. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per definire tali indicazioni e garantirne il riconoscimento a livello dell'Unione. Gli Stati membri possono adottare misure per indicare altre caratteristiche quali la riutilizzabilità, la riciclabilità e la degradabilità.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 septies) È inserito un nuovo articolo 20 bis:

 

"Articolo 20 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6 bis è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da …*.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 6 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis entra in vigore soltanto se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

 

________________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore della direttiva di modifica.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 octies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II – paragrafo 3 – lettere c e d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 octies) Nell'allegato II, le lettere c) e d) del paragrafo 3 sono modificate come segue:

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da essere pienamente compatibili con la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio industriale o da giardino in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili

d) Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale tutto il materiale finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri modificano se necessario la loro normativa nazionale e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Entro il ... * la Commissione riesamina l'efficacia della presente direttiva e valuta l'opportunità di adottare ulteriori misure eventualmente corredate da una proposta legislativa.

 

________________

 

* GU: inserire la data – Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Il consumo di borse di plastica nell'Unione europea è eccessivo. Ogni anno vengono consumati quasi 100 miliardi di borse di plastica e si prevede che, se non si interviene, tale cifra raggiungerà i 111 miliardi entro il 2020. Ciò significa che in media ogni europeo utilizza 200 borse di plastica nel corso di un anno. Nei 5 minuti impiegati a leggere la presente motivazione, nell'UE viene consumato 1 milione di borse di plastica.

Tuttavia, l'89% delle borse di plastica è spesso utilizzato una sola volta prima di finire fra i rifiuti. Malgrado la disponibilità sul mercato di borse di plastica di maggiore spessore destinate al riutilizzo, i consumatori in molti Stati membri continuano a utilizzare borse di plastica monouso perché le ricevono gratuitamente. I rivenditori le distribuiscono gratuitamente dal momento che le borse di plastica in materiale leggero, prevalentemente prodotte in Asia, sono molto economiche.

2. Conseguenze negative per la società e l'ambiente

Questo consumo eccessivo di borse di plastica monouso non solo è altamente inefficiente dal punto di vista delle risorse, ma causa anche conseguenze negative all'ambiente. Ogni anno nell'UE 8 miliardi di borse di plastica finiscono sotto forma di rifiuti nell'ambiente, inclusi i mari. Nonostante l'aumento del costo delle risorse, i tassi di riciclaggio attuali delle borse di plastica sono stimati solo al 6,6% ed è improbabile che si registri un aumento considerevole nei prossimi anni. A causa del loro materiale sottile e leggero, le borse di plastica non hanno un valore di riciclaggio elevato. Un maggiore riciclaggio delle borse di plastica non risolverà il problema. Mentre il 39% delle borse di plastica viene incenerito, una borsa di plastica su due viene messa in discarica da dove il vento la può disperdere nell'ambiente. La discarica è generalmente considerata l'opzione peggiore. E la prevenzione è chiaramente la migliore.

Una volta nell'ambiente, le borse di plastica possono durare centinaia di anni, scomponendosi gradualmente in parti sempre più minute che vengono trasportate oltre i confini nazionali e i confini marittimi. Oggi, le borse di plastica insieme alle bottiglie di plastica costituiscono la stragrande maggioranza dei rifiuti plastici presenti nei mari europei: i detriti di plastica costituiscono più del 70% della totalità dei rifiuti. In Gran Bretagna, in media, si trovano 72 sacchetti per la spesa su ogni chilometro di spiaggia. Le conseguenze per la fauna marina sono drammatiche, soprattutto fra i mammiferi marini. Particelle di rifiuti di plastica sono state trovate anche in oltre il 90% dei volatili nel Mare del Nord. Allo stesso tempo, i rifiuti di plastica hanno conseguenze negative per le zone turistiche come i parchi naturali dove gli sforzi di bonifica rappresentano un notevole onere economico per le comunità locali.

3. Una sfida comune richiede un approccio comune

Il consumo eccessivo di borse di plastica, l'uso inefficiente delle risorse e l'inquinamento transnazionale dell'ambiente costituiscono una sfida comune per tutti gli Stati membri dell'UE e richiedono un approccio comune. Una consultazione promossa dalla Commissione europea nel 2011 ha ricevuto un forte sostegno da parte dei cittadini europei per affrontare il problema delle borse di plastica monouso a livello europeo.

Sfortunatamente, la proposta avanzata dalla Commissione europea non definisce un approccio europeo. Essa suggerisce semplicemente che ogni Stato membro debba affrontare la questione delle borse di plastica in modo unilaterale, senza alcun obiettivo. Ciò non solo ignora la richiesta palese dei cittadini europei, ma è anche in netto contrasto con la valutazione d'impatto della Commissione stessa e gli studi che ne sono alla base. In realtà, lo studio condotto da Bio-Intelligence Service ha scartato e considerato immeritevole di ulteriori analisi l'opzione di chiedere agli Stati membri di definire obiettivi nazionali di prevenzione perché ritenuta troppo complicata; il raggiungimento di tali obiettivi sarebbe infatti incerto e fortemente dipendente dall'impegno politico degli Stati membri[1].

Lo studio e la valutazione d'impatto hanno invece ritenuto che l'approccio più efficace sarebbe quello di combinare un obiettivo di prevenzione dei rifiuti a livello dell'UE e misure di tariffazione a livello nazionale che imporrebbero agli esercizi commerciali di far pagare le borse di plastica. È quindi difficile capire perché la Commissione abbia manifestamente ignorato i risultati della sua stessa valutazione d'impatto dopo la consultazione interservizi, non adottando né un obiettivo di riduzione né un meccanismo di tariffazione obbligatoria.

Detto questo, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione come trampolino di lancio per un'azione legislativa incisiva contro lo spreco delle borse di plastica. Apprezza in particolare il solido lavoro preparatorio svolto dalla Commissione e intende basare il suo approccio sull'opzione preferita nella valutazione d'impatto (obiettivo di riduzione dell'UE e misure economiche), che nelle parole della Commissione "evidenzia il potenziale più elevato di produrre risultati ambientali ambiziosi, assicurando al contempo impatti economici positivi, limitando gli effetti negativi sull'occupazione, garantendo l'accettazione da parte dell'opinione pubblica e contribuendo a una maggiore sensibilizzazione sul consumo sostenibile".

4. L'introduzione di un obiettivo di riduzione europeo per le borse di plastica

Come indicato nella valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione, un elemento chiave per affrontare l'uso eccessivo delle borse di plastica è quello di introdurre un obiettivo di riduzione a livello UE per il consumo di borse di plastica in materiale leggero. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri dovranno conseguire una riduzione di almeno il 50% nel consumo di borse di plastica in materiali leggeri, e una riduzione di almeno l'80% nel giro di cinque anni. L'obiettivo deve basarsi sul consumo medio registrato nell'UE nel 2010. L'obiettivo generale deve essere applicabile a tutti gli Stati membri, richiedendo tuttavia un intervento maggiore in quegli Stati membri che non hanno ancora preso provvedimenti per ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero.

5. Borse a pagamento

E' stato dimostrato che obbligare i consumatori a pagare le borse di plastica ne può ridurre drasticamente il consumo in brevissimo tempo. L'elemento che fa spicco fra i paesi europei che hanno già raggiunto un livello di consumo di borse relativamente basso è che le borse di plastica non sono distribuite gratuitamente. Questa misura dovrebbe applicarsi in tutta l'UE: con la nuova direttiva gli Stati membri dovranno provvedere a che gli operatori economici della vendita alimentare non distribuiscano più gratuitamente buste di plastica; questa norma non deve tuttavia applicarsi alle borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini di igiene alimentare o alle possibili alternative (cfr. punto 6). Inoltre gli Stati membri devono incoraggiare gli operatori dediti esclusivamente alla vendita di prodotti non alimentari a non fornire gratuitamente le borse di plastica. Per quanto riguarda le borse compostabili organiche in materiale leggero, gli Stati membri che hanno predisposto la raccolta differenziata dei rifiuti organici potranno ridurne il prezzo (cfr. punto 7).

6. Esenzione delle borse necessarie a fini di igiene alimentare e sostituzione delle borse di plastiche in materiale ultraleggero con borse più ecosostenibili

Le borse di plastica necessarie a fini di igiene alimentare per avvolgere alimenti umidi, sfusi e non confezionati come carne e pesce crudi e prodotti lattiero-caseari, e quelle utilizzate per contenere preparati alimentari non confezionati, devono essere escluse dall'ambito della presente direttiva.

Inoltre, il relatore suggerisce di operare una distinzione tra borse di plastica in materiale leggero (10-49 micron) e borse di plastica in materiale ultraleggero (inferiore a 10 micron). Le borse di plastica in materiale ultraleggero sono comunemente utilizzate per l'acquisto di alimenti secchi sfusi e non imballati come frutta, verdura e dolciumi. L'utilizzo di borse di plastica ultraleggere per gli scopi suesposti contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari, in quando dà al consumatore la possibilità di acquistare la quantità di prodotto di cui ha bisogno senza essere obbligato a comprare una quantità di prodotto preconfezionata e permette il ritiro del prodotto non più idoneo al consumo senza che si debbano smaltire intere confezioni. Tuttavia, le borse di plastica tradizionali ultraleggere rappresentano un particolare problema per la produzione di immondizia, ragion per cui devono essere sostituite progressivamente da borse realizzate con carta riciclata o da borse ultraleggere biodegradabili e compostabili.

7. Le borse biodegradabili e compostabili rappresentano la soluzione?

I materiali di materia plastica biodegradabili e compostabili sono talora presentati come una soluzione al problema ambientale delle borse di plastica. Anche se costituiscono un problema meno grave quando finiscono nell'ambiente rispetto alle plastiche tradizionali, non sono una soluzione alla produzione di rifiuti e il ricorso alle plastiche biodegradabili e compostabili non cambia la mentalità dell'usa e getta che è alla base dell'eccessivo consumo delle borse di plastica, e può anche erroneamente legittimare tale spreco.

Inoltre, tali materiali devono anche essere trattati in modo adeguato, il che richiede per prima cosa la raccolta differenziata dei rifiuti organici. Per riconoscere i potenziali benefici dei materiali plastici biodegradabili e compostabili rispetto alle plastiche convenzionali e affrontarne al tempo stesso il consumo eccessivo, il relatore propone che gli Stati membri che hanno istituito la raccolta differenziata dei rifiuti organici possano imporre agli operatori della vendita alimentare di ridurre fino al 50% il prezzo applicato alle borse di plastica biodegradabili in materiale leggero rispetto a quelle convenzionali.

Inoltre, i requisiti essenziali per quanto riguarda l'imballaggio biodegradabile dovrebbero essere modificati in modo da garantire che siano considerati biodegradabili solo i materiali capaci di biodegradarsi completamente. Vanno modificati anche i principali obblighi concernenti l'imballaggio recuperabile sotto forma di compost per assicurare la definizione di uno standard europeo per il compostaggio da giardino.

8. Eliminazione graduale dei falsi amici: la plastica "oxo-biodegradabile"

La plastica oxo-biodegradabile non si biodegrada nell'ambiente naturale, ma si scompone in microplastiche secondarie. È fuorviante quindi fare riferimento a tali materiali come "biodegradabili". La scomposizione non fa che trasformare l'immondizia visibile in immondizia invisibile. Questa non è una soluzione al problema dei rifiuti, ma aumenta piuttosto l'inquinamento dell'ambiente causato dai materiali plastici. La plastica oxo-biodegradabile non deve perciò essere utilizzata come materiale da imballaggio.

9. Sostituzione delle sostanze pericolose in tutti i tipi di imballaggio

Il relatore suggerisce di cogliere l'occasione della modifica alla direttiva sugli imballaggi per affrontare la prevenzione non solo in modo quantitativo, ma anche in modo qualitativo. Al fine di ridurre l'esposizione dei cittadini europei alle sostanze pericolose ed evitare che tali sostanze entrino nell'ambiente durante la fase di smaltimento, gli imballaggi non dovrebbero più contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini.

10. Consentire agli Stati membri di andare oltre

Anche se è necessario un approccio comune europeo per affrontare il consumo eccessivo di borse di plastica, alcuni Stati membri potrebbero voler andare oltre gli obiettivi comuni di riduzione nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero essere pertanto autorizzati a fare uso di strumenti economici quali imposte e restrizioni alla commercializzazione, come proposto dalla Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero

Riferimenti

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Presentazione della proposta al PE

4.11.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Relatore(i)

       Nomina

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Esame in commissione

22.1.2014

 

 

 

Approvazione

10.3.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

10

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Deposito

14.3.2014