ࡱ > # { bjbjSS 1w 1w 2B 2B O O O O O $ O O O P P d d` $) O n d d p Ԋ Ԋ Ԋ a E t m m m m m m m $ Or u 2m O 2m O O Ԋ Ԋ On T / / / O Ԋ O Ԋ / m / / d Ԋ p(I J n H n n u v u L d d u O / 2m 2m / ° X n u 2B RN : PARLAMENTO EUROPEO2009 - 2014
Documento di seduta
A7-0190/2014
{20/03/2014}20.3.2014
***I
RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 C70267/2013 2013/0309(COD))
{ITRE}Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Pilar del Castillo Vera
Relatore per parere (*):
Malcolm Harbour, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(*) Procedura con le commissioni associate articolo 50 del regolamento
TITLE \* MERGEFORMAT PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione
***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)
Emendamenti a un progetto di attoEmendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti d e l P a r l a m e n t o p r e s e n t a t i i n f o r m a d i t e s t o c o n s o l i d a t o
L e p a r t i d i t e s t o n u o v e s o n o e v i d e n z i a t e i n c o r s i v o g r a s s e t t o . L e p a r t i d i t e s t o s o p p r e s s e s o n o i n d i c a t e c o n i l s i m b o l o % o s o n o b a r r a t e . L e s o s t i t u z i o n i s o n o s e g n a l a t e e v i d e n z i a n d o i n c o r s i v o g r a s s e tto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
INDICE
Pagina
TOC \t "PageHeading;1" PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO PAGEREF _Toc383617192 \h 4
MOTIVAZIONE PAGEREF _Toc383617193 \h 173
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori PAGEREF _Toc383617194 \h 177
PARERE della commissione per lo sviluppo regionale PAGEREF _Toc383617195 \h 264
PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione PAGEREF _Toc383617196 \h 277
PARERE della commissione giuridica PAGEREF _Toc383617197 \h 321
PARERE della commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni PAGEREF _Toc383617198 \h 385
PROCEDURA PAGEREF _Toc383617199 \h 411
(*) Procedura con le commissioni associate articolo 50 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 C70267/2013 2013/0309(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0627),
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli stata presentata dalla Commissione (C70267/2013),
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0190/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonch ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo 1
Testo della CommissioneEmendamento Proposta diProposta diREGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOREGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOche stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti(CE)n.1211/2009 e (UE)n.531/2012che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012, nonch della decisione 243/2012/UE
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della CommissioneEmendamento(1) L'Europa deve cogliere tutte le opportunit di crescita per uscire dalla crisi, creare occupazione e tornare a essere competitiva. La ripresa della crescita e dell'occupazione nell'Unione l'obiettivo della strategia Europa 2020. Il Consiglio europeo della primavera del 2013 ha sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la crescita e l'urgenza di adottare misure concrete, al fine di realizzare quanto prima un mercato unico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con tale appello del Consiglio europeo, il presente regolamento mira a realizzare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche completando e adattando l'attuale quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche.(1) L'Europa deve cogliere tutte le opportunit di crescita per uscire dalla crisi, creare occupazione e tornare a essere competitiva. La ripresa della crescita e dell'occupazione nell'Unione l'obiettivo della strategia Europa 2020. Inoltre la sfera digitale diventata una parte dello spazio pubblico in cui si realizzano nuove forme di scambi transfrontalieri, con la nascita di opportunit commerciali per le imprese europee nell'economia digitale globale e lo sviluppo innovativo del mercato e l'interazione sociale e culturale. Il Consiglio europeo della primavera del 2013 ha sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la crescita e l'urgenza di adottare misure concrete, al fine di realizzare quanto prima un mercato unico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con tale appello del Consiglio europeo, il presente regolamento mira a contribuire alla realizzazione di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche completando e adattando l'attuale quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche sotto determinati aspetti e definendo il contenuto generale, l'obiettivo e i tempi previsti del prossimo riesame di tale quadro.Motivazione
In linea con il documento informale del Dialogo transatlantico (TLD) "Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action".
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della CommissioneEmendamento(2) L'Agenda digitale europea, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, ha gi riconosciuto il ruolo indispensabile delle TIC e della connettivit di rete per lo sviluppo della nostra economia e della nostra societ. Affinch l'Europa possa cogliere i benefici della trasformazione digitale, l'Unione necessita di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche dinamico per tutti i settori e sull'intero territorio. Unautentico mercato unico delle comunicazioni sar la spina dorsale di un'economia digitale innovativa e "intelligente", oltre a costituire la base del mercato unico digitale, in cui i servizi online possono circolare liberamente attraverso le frontiere.(2) L'Agenda digitale europea, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, ha gi riconosciuto il ruolo indispensabile delle TIC e della connettivit di rete per lo sviluppo della nostra economia e della nostra societ. Affinch l'Europa possa cogliere i benefici della trasformazione digitale, l'Unione necessita di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche dinamico per tutti i settori e sull'intero territorio. Un autentico mercato unico delle comunicazioni sar la spina dorsale di un'economia digitale innovativa e intelligente, oltre a costituire la base del mercato unico digitale, in cui i servizi online possono circolare liberamente attraverso le frontiere in un unico contesto aperto, standardizzato ed interoperabile.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della CommissioneEmendamento(3) Un mercato unico pienamente integrato delle comunicazioni elettroniche deve garantire la libert di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica a ogni cliente nell'Unione e il diritto di ciascun utente finale di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali. L'attuale quadro normativo delle comunicazioni elettroniche non risolve completamente il problema della frammentazione, che continua a sussistere a causa di regimi di autorizzazione nazionali anzich unionali, sistemi nazionali di assegnazione delle frequenze, differenze tra i prodotti di accesso disponibili per i fornitori di comunicazioni elettroniche dei vari Stati membri e diversi insiemi di norme a tutela dei consumatori, che variano da settore a settore. La normativa dell'Unione in molti casi si limita a fissare i parametri di base ed spesso attuata secondo modalit divergenti nei singoli Stati membri.(3) necessario garantire la libert di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica a ogni cliente nell'Unione e il diritto di ciascun utente di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali. L'attuale quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, pur riconoscendo e permettendo condizioni oggettivamente distinte negli Stati membri, non risolve completamente il problema della frammentazione dovuta ad altre cause, che continua a sussistere per via di divergenze nell'attuazione nazionale del regime di autorizzazione generale, di sistemi nazionali di assegnazione delle frequenze, e di diversi insiemi di norme a tutela dei consumatori, che variano da settore a settore. Ad esempio, se da un lato la direttiva autorizzazioni limita il tipo di informazioni che possono essere richieste, dall'altro 12 Stati membri chiedono dettagli aggiuntivi quali la classificazione delle tipologie di attivit previste, la dimensione geografica dell'attivit, il mercato di riferimento, la struttura aziendale, inclusi i nomi degli azionisti e degli azionisti degli azionisti, il certificato camerale e il casellario giudiziario del rappresentante dell'impresa. Tali obblighi aggiuntivi sottolineano l'importanza che la Commissione segua una politica rigorosa relativamente alle procedure di infrazione.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della CommissioneEmendamento(4) Un autentico mercato unico delle comunicazioni elettroniche dovrebbe promuovere la concorrenza, gli investimenti e l'innovazione in reti e servizi nuovi e potenziati favorendo l'integrazione dei mercati e l'offerta di servizi transfrontalieri. In questo modo contribuirebbe a conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda digitale europea in termini di banda larga ad alta velocit. La crescente disponibilit di infrastrutture e servizi digitali dovrebbe a sua volta ampliare le possibilit di scelta dei consumatori, migliorare la qualit del servizio, favorire la diversificazione dei contenuti e contribuire alla coesione territoriale e sociale, agevolando al contempo la mobilit in tutta l'Unione.(4) Un autentico mercato unico delle comunicazioni elettroniche dovrebbe promuovere la concorrenza, il coordinamento, gli investimenti, l'innovazione e maggiori capacit in reti e servizi nuovi e potenziati favorendo l'integrazione dei mercati e l'offerta di servizi transfrontalieri e ridurre al minimo gli oneri normativi superflui a carico delle imprese. In questo modo contribuirebbe a conseguire e perfino andare oltre gli obiettivi dell'Agenda digitale europea in termini di banda larga ad alta velocit, e favorirebbe la nascita di servizi e applicazioni in grado di sfruttare dati e formati aperti in modo interoperabile, standardizzato e sicuro, disponibili con gli stessi livelli funzionali e non-funzionali in tutta l'Unione. La crescente disponibilit di infrastrutture e servizi digitali dovrebbe a sua volta ampliare le possibilit di scelta dei consumatori, migliorare la qualit del servizio, favorire la diversificazione dei contenuti e contribuire alla coesione territoriale e sociale, agevolando al contempo la mobilit in tutta l'Unione.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 bis) Come evidenziato dallo studio della direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo (unit tematica B P o l i t i c h e s t r u t t u r a l i e d i c o e s i o n e ) d a l t i t o l o " I n t e r n e t , a g e n d a d i g i t a l e e s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l l e r e g i o n i e u r o p e e " ( i n a p p r e s s o : l o " s t u d i o " ) p u b b l i c a t o n e l 2 0 1 3 , u n c o n t e s t o r e g i o n a l e f a v o r e v o l e i n t e r m i n i d i a c c e t t a z i o n e e r i c e t t i v i t n e i c o n f r o n t i delle TIC e di sviluppo della societ dell'informazione costituisce un fattore importante se non addirittura decisivo, poich il livello regionale il livello privilegiato per lo sviluppo della domanda in materia di TIC.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 ter) Come rilevato dallo studio, il livello regionale pertinente per individuare le opportunit offerte dalla societ dell'informazione e per portare avanti i piani e i programmi destinati a favorirne lo sviluppo. Lo studio segnala inoltre che l'interazione tra i diversi livelli di governance racchiude un grande potenziale di crescita. auspicabile combinare le iniziative "dall'alto verso il basso" e i progetti "dal basso verso l'alto", o per lo meno svilupparli in parallelo, al fine di conseguire l'obiettivo di creare un mercato unico digitale.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 quater) Al fine di realizzare un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e di rafforzare la coesione territoriale e sociale, opportuno attuare la priorit d'investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, con l'obiettivo di estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocit e sostenere l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale, ed altres opportuno provvedere affinch tutte le regioni europee siano in grado di effettuare investimenti nel settore interessato, come previsto all'articolo 4 dello stesso regolamento.__________1 bis Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 quinquies) Gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione, indispensabili affinch i cittadini dell'Unione possano beneficiare di nuovi servizi innovativi, non devono limitarsi alle zone centrali o densamente popolate, dove la loro redditivit garantita, Devono anche estendersi, nel contempo, alle regioni periferiche e ultraperiferiche, meno densamente popolate e meno sviluppate, per non aggravare ancora di pi i loro svantaggi di sviluppo.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della CommissioneEmendamento(5) necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al pi ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti e applicazioni e l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia e dei trasporti, che fanno affidamento sulla connettivit per migliorare la produttivit, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), gli oggetti connessi e la possibilit di fornire servizi integrati per parti diverse di un'impresa. opportuno che anche le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una pi ampia disponibilit di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche pu anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali e favorire la diversit culturale in generale. La fornitura di connettivit attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica estremamente importante per l'intera economia e per la societ al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere.(5) necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al pi ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti, applicazioni e software, nonch l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia, della medicina, della mobilit e dei trasporti, e della gestione intelligente delle emergenze e catastrofi naturali che fanno affidamento sulla connettivit e la banda larga per migliorare la produttivit, la qualit e l'offerta all'utente finale, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), l'analisi avanzata dei big data provenienti dalle reti di comunicazione, gli oggetti connessi e interoperabili, e la possibilit di fornire servizi integrati transfrontalieri, in un'ottica di interoperabilit aperta e standard dei sistemi, nonch in un contesto di apertura dei dati (open data). opportuno che anche i cittadini, le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una pi ampia disponibilit di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche pu anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali ed educativi e favorire la diversit culturale in generale. La fornitura di connettivit attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica estremamente importante per l'intera economia, per la societ e per le smart cities del futuro al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della CommissioneEmendamento(6) Il presente regolamento mira a completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre grandi assi interconnessi. In primo luogo, necessario assicurare la libert di fornire servizi di comunicazione elettronica al di l dei confini e attraverso le reti nei vari Stati membri, partendo dal concetto di autorizzazione unica UE che crea i presupposti per garantire una maggiore coerenza e prevedibilit, a livello di contenuto e di attuazione, della regolamentazione settoriale in tutta l'Unione. In secondo luogo, occorre consentire l'accesso a condizioni molto pi omogenee agli input essenziali per la fornitura transfrontaliera di servizi e reti di comunicazione elettronica, non solo per le comunicazioni a banda larga senza fili, per le quali sono fondamentali sia le frequenze soggette a licenza sia quelle esenti da licenza, ma anche per la connettivit su linea fissa. In terzo luogo, al fine di allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel digitale, occorre che il presente regolamento armonizzi le norme sulla tutela degli utenti finali, soprattutto dei consumatori. Tali norme includono la non discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sull'accesso a contenuti, applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, che non solo tutelano gli utenti finali ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti finali la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, favorendo con il tempo la convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell'Unione.(6) Il presente regolamento mira ad avanzare ulteriormente verso il completamento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre grandi assi interconnessi. In primo luogo, necessario affermare la libert di fornire servizi di comunicazione elettronica al di l dei confini e attraverso le reti nei vari Stati membri, armonizzando l'applicazione del sistema di autorizzazione generale. In secondo luogo, occorre occuparsi delle condizioni e delle procedure di concessione delle licenze per lo spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, nonch dell'utilizzo delle frequenze esenti da licenza. In terzo luogo, al fine di allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel digitale, occorre che il presente regolamento definisca le norme sulla tutela degli utenti, soprattutto dei consumatori. Tali norme includono la non discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sull'accesso a contenuti, applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, nonch gli standard condivisi e comuni sulla vita privata degli utenti e sulla protezione e sicurezza dei dati, che non solo tutelano gli utenti ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di Internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono opportune ulteriori riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, senza essere soggetti a costi supplementari in aggiunta alle tariffe che pagano nello Stato membro in cui stato concluso il contratto.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della CommissioneEmendamento(7) Il presente regolamento inteso pertanto a integrare il vigente quadro normativo dell'Unione (direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, direttiva2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18, direttiva 2002/77/CE della Commissione19, regolamento (CE) n.1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio20, regolamento (UE) n.531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo22) e le vigenti normative nazionali adottate in conformit del diritto dell'Unione, stabilendo precisi diritti e obblighi sia per i fornitori di comunicazioni elettroniche sia per gli utenti finali e modificando opportunamente le direttive esistenti e il regolamento(UE) n.531/2012 al fine di garantire una maggiore convergenza e di introdurre modifiche di rilievo coerenti con un mercato unico pi competitivo.(7) Il presente regolamento inteso pertanto a integrare il vigente quadro normativo dell'Unione (direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, direttiva2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18, direttiva 2002/77/CE della Commissione19, regolamento (CE) n.1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio20, regolamento (UE) n.531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo22) e le vigenti normative nazionali adottate in conformit del diritto dell'Unione, introducendo determinate misure mirate che stabiliscano precisi diritti e obblighi sia per i fornitori di comunicazioni elettroniche sia per gli utenti finali e modificando opportunamente le direttive esistenti e il regolamento(UE) n.531/2012 al fine di garantire una maggiore convergenza e di introdurre modifiche di rilievo coerenti con un mercato unico pi competitivo.____________________________________14 Direttiva2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L108 del24.4.2002, pag.7.14 Direttiva2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L108 del24.4.2002, pag.7.15 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L108 del24.4.2002, pag.21.15 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L108 del24.4.2002, pag.21.16 Direttiva2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GUL108 del24.4.2002, pag.33.16 Direttiva2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GUL108 del24.4.2002, pag.33.17 Direttiva2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttivaservizio universale), GU L108 del24.4.2002, pag.51).17 Direttiva2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttivaservizio universale), GU L108 del24.4.2002, pag.51).18 Direttiva2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12luglio2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L201 del 31.7.2002, pag.37).18 Direttiva2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12luglio2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L201 del 31.7.2002, pag.37).19 Direttiva2002/77/CE della Commissione, del 16settembre2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GUL249 del17.9.2002, pag.21).19 Direttiva2002/77/CE della Commissione, del 16settembre2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GUL249 del17.9.2002, pag.21).20 Regolamento (CE) n.1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25novembre2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GUL337 del18.12.2009, pag.1).20 Regolamento (CE) n.1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25novembre2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GUL337 del18.12.2009, pag.1).21 Regolamento (UE) n.531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13giugno2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GUL172 del30.6.2012, pag.10.)21 Regolamento (UE) n.531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13giugno2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GUL172 del30.6.2012, pag.10.)22 Decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14marzo2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GUL81 del21.3.2012, pag.7).22 Decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14marzo2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GUL81 del21.3.2012, pag.7).
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della CommissioneEmendamento(9) La fornitura di comunicazioni elettroniche transfrontaliere tuttora soggetta a oneri maggiori rispetto ai servizi erogati entro i confini nazionali. In particolare, i fornitori transnazionali sono ancora tenuti a informare i singoli Stati membri ospitanti, ai quali devono altres pagare diritti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori transfrontalieri, opportuno che i titolari di un'autorizzazione unica UE siano soggetti a un unico sistema di notifica nello Stato membro della sede principale (Stato membro d'origine). necessario che l'autorizzazione unica UE si applichi a tutte le imprese che forniscono o intendono fornire servizi e reti di comunicazione elettronica in pi Stati membri, consentendo loro di godere dei diritti connessi alla libert di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, in conformit del presente regolamento, in qualsiasi Stato Membro. L'autorizzazione unica UE, che definisce il quadro giuridico applicabile agli operatori di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi transfrontalieri sulla base dell'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine, intesa a dare efficacia alla libert di fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica in tutta l'Unione.(9) Un certo livello di armonizzazione dell'autorizzazione generale, che coinvolga il BEREC quale destinatario delle notifiche, dovrebbe altres garantire l'effetto utile della libert di fornire servizi e reti di comunicazione elettronica in tutta l'Unione. Inoltre, le notifiche non sono obbligatorie per poter beneficiare del sistema di autorizzazione generale e non tutti gli Stati membri le richiedono. Poich l'obbligo di notifica impone un onere amministrativo a carico dell'operatore, opportuno che gli Stati membri richiedenti tali notifiche dimostrino che sono motivate, in linea con la politica dell'Unione di abolire gli oneri normativi superflui. Occorre prevedere che la Commissione valuti tali obblighi e, se del caso, abbia il potere di chiederne l'abolizione.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della CommissioneEmendamento(10) La fornitura di servizi o reti di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero pu assumere diverse forme, in funzione di diversi fattori quali il tipo di rete o di servizi forniti, l'estensione dell'infrastruttura fisica necessaria o il numero di abbonati nei diversi Stati membri. L'intenzione di prestare servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero o di gestire una rete di comunicazioni elettroniche in pi Stati membri pu essere dimostrata mediante attivit quali la negoziazione di accordi in materia di accesso alle reti in un determinato Stato membro o la promozione commerciale su un sito internet nella lingua dello Stato membro interessato.soppresso
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della CommissioneEmendamento(11) Indipendentemente dalle modalit secondo le quali il fornitore sceglie di gestire le reti o di fornire i servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero, occorre che il quadro normativo applicabile a un operatore europeo sia neutro rispetto alle scelte commerciali che sottendono l'organizzazione delle funzioni e delle attivit negli Stati membri. Pertanto, indipendentemente dalla struttura societaria dell'impresa, lo Stato membro d'origine di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche da considerarsi lo Stato membro in cui vengono prese le decisioni strategiche concernenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.soppresso
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della CommissioneEmendamento(12) opportuno che l'autorizzazione unica UE sia basata sull'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine e che non sia soggetta a condizioni gi applicabili in virt di altre norme nazionali vigenti non specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche. inoltre opportuno che le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n.531/2012 valgano anche per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche.soppresso
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della CommissioneEmendamento(13) Le condizioni settoriali, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle reti o la sicurezza e l'integrit delle stesse, oppure l'accesso ai servizi di emergenza, sono nella maggior parte dei casi strettamente legate al luogo di ubicazione della rete o di fornitura del servizio. Di conseguenza, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche pu essere soggetto alle condizioni applicabili negli Stati membri in cui opera, se non diversamente specificato dal presente regolamento.soppresso
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della CommissioneEmendamento(15) necessario assicurare che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 15 o 16 della direttiva2002/21/CE o degli articoli5 o 8 della direttiva2002/19/CE. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche hanno pertanto diritto alla parit di trattamento da parte dei vari Stati membri in situazioni oggettivamente equivalenti, al fine di consentire operazioni multiterritoriali pi integrate. Inoltre, opportuno che esistano procedure specifiche a livello unionale per l'esame dei progetti di decisione riguardanti le misure correttive ai sensi dell'articolo7bis della direttiva2002/21/CE in questi casi, al fine di evitare divergenze ingiustificate in termini di obblighi applicabili ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche nei diversi Stati membri.(15) Il principio della parit di trattamento un principio generale del diritto dell'Unione europea, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la giurisprudenza costante, il principio richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ci non risulti obiettivamente giustificato. necessario assicurare che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i fornitori di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione degli articoli15 o 16 della direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della CommissioneEmendamento(16) Occorre stabilire l'attribuzione delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza tra lo Stato membro di origine e gli eventuali Stati membri ospitanti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche, allo scopo di ridurre le barriere all'ingresso, garantendo al contempo che sia correttamente controllato il rispetto delle condizioni applicabili alla fornitura di servizi e reti da parte di detti operatori. Pertanto,sebbene ciascuna autorit nazionale di regolamentazione debba controllare l'osservanza delle condizioni applicabili nel suo territorio conformemente alla normativa dell'Unione, anche mediante sanzioni e provvedimenti provvisori, solo l'autorit nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine autorizzata a sospendere o revocare il diritto di un fornitore europeo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione o in una sua parte.soppresso
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della CommissioneEmendamento(17) Lo spettro radio un bene pubblico e una risorsa essenziale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Losviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso allabanda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocit di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacit e di una velocit di banda larga il pi elevate possibile. L'Unione tuttavia rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la met degli Stati membri che ha richiesto una deroga o che non riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Le misure dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilit e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n.676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, non sono state sufficienti per ovviare a questo problema.(17) Lo spettro radio un bene pubblico e una risorsa limitata fondamentale per il conseguimento dei molteplici valori sociali, culturali ed economici per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili, in radiodiffusione e via satellite nell'Unione. La politica in materia di spettro radio dell'Unione dovrebbe contribuire alla libert di espressione che comprende la libert di opinione e la libert di ottenere e trasmettere informazioni e idee senza distinzione di frontiere nonch la libert dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo. Losviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso allabanda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocit di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacit e di una velocit di banda larga il pi elevate possibile. Tuttavia, se da un lato alcune regioni dell'Unione sono molto avanzate, sia per quanto attiene agli obiettivi strategici dell'agenda digitale per l'Europa sia a livello globale, altre regioni accusano un ritardo. In particolare, tale situazione in parte dovuta alla frammentazione del processo dell'Unione inteso a rendere lo spettro disponibile particolarmente idoneo all'accesso ad alta velocit a banda larga senza fili, che compromette il conseguimento di tali obiettivi strategici per l'Unione nel suo complesso. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la met degli Stati membri cui stata concessa una deroga dalla Commissione o che non riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Indica altres la necessit di migliorare l'esercizio dei poteri della Commissione, aspetto di fondamentale importanza per la leale attuazione delle misure dell'Unione e per una sincera cooperazione tra Stati membri. Un impegno rigoroso da parte della Commissione ai fini dell'attuazione delle misure gi adottate dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilit e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n.676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe, di per s, contribuire considerevolmente a ovviare a questo problema.____________________________________23 Decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14marzo2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GUL81 del21.3.2012.23 Decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14marzo2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GUL81 del21.3.2012.24 Decisione n.676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad unquadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunit europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).24 Decisione n.676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad unquadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunit europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(17 bis) Il commercio e l'affitto dello spettro armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili aumentano la flessibilit e consentono un'assegnazione pi efficiente delle risorse dello spettro. Occorre, pertanto, facilitare e promuovere tali attivit, anche garantendo che tutti i diritti d'uso, inclusi quelli gi concessi, abbiano una durata sufficientemente lunga.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della CommissioneEmendamento(18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore pu inoltre creare disparit di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie pi avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando cos i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualit capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala pi integrate potrebbero offrire. Occorrepertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.(18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore pu inoltre creare disparit di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie pi avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando cos i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualit capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala pi integrate potrebbero offrire. Occorrepertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, necessaria sufficiente flessibilit per tenere conto dei requisiti nazionali specifici ed opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, salvaguardando e promuovendo obiettivi di interesse generale, come la diversit linguistica e culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della CommissioneEmendamento(19) Occorre che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, compresi gli operatori di telefonia mobile o i consorzi di gestori di rete mobile, siano in grado di organizzare collettivamente la copertura efficiente e a prezzi accessibili di un'ampia parte del territorio dell'Unione, per offrire agli utenti finali vantaggi a lungo termine, e che possano pertanto utilizzare lo spettro radio in diversi Stati membri secondo condizioni, procedure, costi, tempi e durata simili in bande armonizzate e ricorrendo a pacchetti complementari di frequenze radio, ad esempio una combinazione di frequenze pi basse e pi alte per la copertura di aree pi o meno densamente popolate. Le iniziative a favore di un maggiore coordinamento e di una maggiore coerenza consentirebbero inoltre di migliorare la prevedibilit delle condizioni di investimento nelle reti. Taleprevedibilit sarebbe inoltre fortemente favorita da una chiara politica a favore di diritti d'uso dello spettro radio di lunga durata, senza pregiudicare il carattere indefinito di tali diritti in taluni Stati membri, e che sia altres correlata a condizioni precise per il trasferimento, l'affitto o la condivisione dell'intero spettro radio, o di parte di esso, in base ai diritti d'uso individuali.(19) Occorre che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica siano in grado di organizzare la copertura efficiente, tecnologicamente moderna, avanzata e a prezzi accessibili di un'ampia parte del territorio dell'Unione, per offrire agli utenti finali vantaggi a lungo termine, e che possano pertanto utilizzare lo spettro radio in diversi Stati membri secondo condizioni, procedure, costi, tempi e durata simili in bande armonizzate e ricorrendo a pacchetti complementari di frequenze radio, ad esempio una combinazione di frequenze pi basse e pi alte per la copertura di aree pi o meno densamente popolate. Le iniziative a favore di un maggiore coordinamento e di una maggiore coerenza consentirebbero inoltre di migliorare la prevedibilit delle condizioni di investimento nelle reti. Taleprevedibilit sarebbe inoltre fortemente favorita da una chiara politica a favore di diritti d'uso dello spettro radio di lunga durata, senza pregiudicare il carattere indefinito di tali diritti in taluni Stati membri, e che sia altres correlata a condizioni migliori per il trasferimento, l'affitto o la condivisione dell'intero spettro radio, o di parte di esso, in base ai diritti d'uso individuali.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della CommissioneEmendamento(20) necessario migliorare il coordinamento e l'uniformit dei diritti d'uso dello spettro radio, almeno per le bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili fisse, portatili e mobili. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i sistemi avanzati IMT (International Mobile Telecommunications) e quelle utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. Ƞopportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e maggiore uniformit anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili, come previsto dall'articolo3, letterab), del programma strategico in materia di spettro radio e dal parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) adottato il 13giugno2013 sul tema delle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per soddisfare la crescente domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, ad esempio, nell'immediato futuro, le bande a 700 MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.(20) necessario migliorare il coordinamento e l'uniformit dei diritti d'uso dello spettro radio. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i sistemi avanzati IMT (International Mobile Telecommunications) e quelle utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. opportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e maggiore uniformit anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili, come previsto dall'articolo 3, lettera b), del programma strategico in materia di spettro radio e dal parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per soddisfare la crescente domanda di spettro radio per la banda larga senza fili. Considerando il significativo impatto sociale, culturale ed economico delle decisioni riguardanti lo spettro radio, tali decisioni dovrebbero tener in debito conto le considerazioni di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2002/21/CE e, se del caso, degli obiettivi di interesse generale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della CommissioneEmendamento(24) Per quanto riguarda le altre condizioni essenziali che possono accompagnare i diritti d'uso dello spettro radio per la banda larga senza fili, l'applicazione convergente, da parte dei singoli Stati membri, dei principi normativi e dei criteri definiti nel presente regolamento sarebbe favorita da un meccanismo di coordinamento in virt del quale la Commissione e le autorit competenti degli altri Stati membri hanno la possibilit di formulare osservazioni prima della concessione dei diritti d'uso da parte di un determinato Stato membro, mentre la Commissione, tenendo conto dei pareri degli Stati membri, ha la possibilit di impedire l'attuazione di eventuali proposte non conformi al diritto dell'Unione.(24) L'applicazione convergente, da parte dei singoli Stati membri, dei principi normativi e dei criteri definiti nel quadro normativo dell'Unione sarebbe favorita da un meccanismo di coordinamento in virt del quale la Commissione e le autorit competenti degli altri Stati membri hanno la possibilit di formulare osservazioni prima della concessione dei diritti d'uso da parte di un determinato Stato membro, mentre la Commissione, tenendo conto dei pareri degli Stati membri, ha la possibilit di impedire l'attuazione di eventuali proposte non conformi al diritto dell'Unione.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della CommissioneEmendamento(25) Considerando la crescita esponenziale della domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, necessario promuovere soluzioni alternative per l'accesso a questa tecnologia che garantiscano un uso pi efficace dello spettro. Tali soluzioni comprendono i sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, ad esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti locali in radiofrequenza (RLAN), altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni e a bassa potenza(femtocelle, picocelle o metrocelle).(25) Considerando la crescita esponenziale della domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, necessario favorire e non ostacolare soluzioni alternative per l'accesso a questa tecnologia che garantiscano un uso pi efficace dello spettro. Tali soluzioni comprendono, ma non in via esclusiva, i sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, ad esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti locali in radiofrequenza (RLAN), e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, picocelle o metrocelle). Occorre favorire e rendere possibile l'accesso dinamico allo spettro, anche in esenzione dalla licenza, e altre tecnologie innovative e altri usi dello spettro.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della CommissioneEmendamento(30) necessario che gli Stati membri assicurino che la gestione dello spettro radio a livello nazionale non impedisca ad altri Stati membri di utilizzare lo spettro radio cui hanno diritto, n di conformarsi agli obblighi previsti per le bande il cui utilizzo armonizzato a livello dell'Unione. Partendo dalle attivit esistenti del gruppo RSPG, necessario istituire un meccanismo di coordinamento che garantisca a ciascuno Stato membro un accesso equo allo spettro radio e che gli esiti del coordinamento siano coerenti e applicabili.soppresso
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della CommissioneEmendamento(31) L'esperienza acquisita nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione dimostra che le disposizioni vigenti che richiedono l'applicazione coerente delle misure regolamentari e l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato interno non hanno creato incentivi sufficienti alla progettazione di prodotti di accesso sulla base di norme e processi armonizzati, in particolare in relazione alle reti fisse. Gli operatori con attivit in diversi Stati membri hanno difficolt a trovare input di accesso che abbiano la qualit richiesta e i livelli di interoperabilit di rete e di servizio adeguati; inoltre, qualora disponibili, tali input presentano caratteristiche tecniche differenti. Cicomporta un aumento dei costi e rappresenta un ostacolo alla prestazione dei servizi al di l delle frontiere nazionali.soppresso
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della CommissioneEmendamento(32) L'integrazione del mercato interno delle comunicazioni elettroniche sarebbe accelerata dall'istituzione di un quadro di riferimento per la definizione di alcuni prodotti virtuali europei fondamentali, particolarmente importanti per consentire ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di offrire servizi transfrontalieri e adottare una strategia panunionale in un contesto che evolve sempre pi in direzione di un ambiente IP puro, sulla base di caratteristiche minime e parametri chiave.soppresso
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della CommissioneEmendamento(33) Occorre far fronte alle esigenze operative soddisfatte da vari prodotti virtuali. Ƞnecessario che siano disponibili prodotti di accesso a banda larga virtuali europei nel caso in cui a un operatore con significativo potere di mercato venga richiesto, in conformit delle disposizioni della direttivaquadro e della direttivaaccesso, di fornire l'accesso, a condizioni regolamentate, a uno specifico punto di accesso della sua rete. In primo luogo, occorre agevolare un accesso transfrontaliero efficiente per mezzo di prodotti armonizzati che consentano agli operatori transfrontalieri la fornitura iniziale dei servizi ai propri clienti finali senza ritardi e con un livello di qualit prevedibile e sufficiente, compresi i servizi ai clienti aziendali con pi sedi in diversi Stati membri, ove un'analisi di mercato evidenzi che ci sia necessario e proporzionato. opportuno che questi prodotti armonizzati siano disponibili per un periodo di tempo sufficiente a consentire ai soggetti che richiedono l'accesso e ai fornitori di pianificare investimenti a medio e lungo termine.soppresso
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 34
Testo della CommissioneEmendamento(34) In secondo luogo, i prodotti di accesso virtuale sofisticati che richiedono un livello superiore di investimenti da parte dei soggetti interessati all'accesso e offrono loro un grado maggiore di controllo e differenziazione, in particolare fornendo accesso a livello pi locale, sono essenziali per creare le condizioni per una concorrenza sostenibile in tutto il mercato interno. Pertanto, al fine di favorire gli investimenti transfrontalieri, necessario armonizzare anche questi prodotti essenziali di accesso all'ingrosso alle reti NGA (Next Generation Access). opportuno che i prodotti di accesso virtuale a banda larga siano progettati in modo da avere funzionalit equivalenti alla disaggregazione fisica, allo scopo di ampliare la gamma delle possibili misure correttive in materia di servizio all'ingrosso che le autorit nazionali di regolamentazione possono prendere in considerazione nel quadro della valutazione della proporzionalit, ai sensi della direttiva2002/19/CE.soppresso
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 35
Testo della CommissioneEmendamento(35) In terzo luogo, necessario altres armonizzare i prodotti di accesso all'ingrosso per i segmenti terminali di linee affittate con interfacce potenziate, al fine di consentire la fornitura transfrontaliera di servizi di connettivit di importanza critica per i clienti aziendali pi esigenti.soppresso
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(35 bis) necessario armonizzare le condizioni per prodotti all'ingrosso di alta qualit impiegati per la prestazione di servizi commerciali allo scopo di garantire l'erogazione di servizi integrati a societ transfrontaliere e multinazionali nell'Unione europea. Tale armonizzazione potrebbe avere un ruolo importante in termini di competitivit delle imprese dell'UE per quanto riguarda i costi per le comunicazioni.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della CommissioneEmendamento(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettivit basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una qualit certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando cos l'innovazione tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura di reti e prodotti di connettivit IP con un livello di qualit del servizio certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilit e flessibilit, convenienza economica e tempi di fornitura pi brevi, tutti fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i fornitori di servizi e gli utenti finali. pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilit di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo, se del caso, la possibilit di fornitura incrociata da parte delle imprese di comunicazioni elettroniche interessate.soppresso
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 37
Testo della CommissioneEmendamento(37) opportuno che le autorit nazionali di regolamentazione, quando valutano le misure correttive in materia di accesso pi appropriate per le reti degli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato, tengano conto della creazione di prodotti di accesso a banda larga virtuali europei ai sensi del presente regolamento, evitando al contempo un'eccessiva regolamentazione attraverso l'inutile moltiplicazione di prodotti di accesso all'ingrosso, siano essi imposti in esito ad analisi di mercato o forniti ad altre condizioni. In particolare, necessario che l'introduzione dei prodotti di accesso virtuali europei non conduca, di per s, a un aumento del numero di prodotti di accesso regolamentato imposti a un determinato operatore. Inoltre, la necessit da parte delle autorit nazionali di regolamentazione, a seguito dell'adozione del presente regolamento, di valutare se occorre imporre un prodotto europeo di accesso a banda virtuale in sostituzione delle soluzioni di accesso all'ingrosso esistenti, nonch di valutare l'adeguatezza dell'imposizione di un tale prodotto nel contesto delle future analisi di mercato in caso di riscontro di un significativo potere di mercato, non deve influire sulla loro responsabilit di identificare la misura correttiva pi appropriata e adeguata per risolvere il problema di concorrenza individuato in conformit dell'articolo16 della direttiva2002/21/CE.soppresso
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 38
Testo della CommissioneEmendamento(38) Ai fini della prevedibilit regolamentare, occorre che la legislazione tenga conto anche degli elementi essenziali delle modifiche della prassi decisionale nell'ambito dell'attuale quadro giuridico che influiscono sulle condizioni alle quali i prodotti di accesso all'ingrosso, compresi i prodotti di accesso a banda larga virtuali europei, sono resi disponibili per le reti NGA. opportuno prevedere anche disposizioni che riflettano l'importanza, per l'analisi dei mercati dell'accesso all'ingrosso e in particolare per individuare l'eventuale necessit di un controllo dei prezzi per tale accesso alle reti NGA, del rapporto tra la pressione concorrenziale esercitata dalle infrastrutture fisse e senza fili alternative, la presenza di garanzie efficaci di accesso non discriminatorio e il livello di concorrenza esistente in termini di prezzo, scelta e qualit dei servizi al dettaglio. Quest'ultima considerazione in ultima analisi determinante in termini di vantaggi per gli utenti finali. Ad esempio, nella valutazione caso per caso ai sensi dell'articolo16 della direttiva2002/21/CE e fatta salva la valutazione di significativo potere di mercato, le autorit nazionali di regolamentazione, in presenza di due reti NGA fisse, possono ritenere le condizioni di mercato sufficientemente competitive per promuovere il potenziamento delle reti e incoraggiare l'evoluzione verso la fornitura di servizi ultraveloci, fattore che costituisce un parametro importante della concorrenza nella fase al dettaglio.soppresso
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 40
Testo della CommissioneEmendamento(40) Le divergenze nell'attuazione a livello nazionale delle norme settoriali in materia di tutela degli utenti finali creano grandi ostacoli per la realizzazione del mercato unico digitale, in particolare nella misura in cui determinano un aumento dei costi di adeguamento a carico dei fornitori che desiderano offrire servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri al pubblico. Inoltre, la frammentazione e l'incertezza circa il livello di tutela assicurato nei diversi Stati membri mina la fiducia degli utenti finali e li dissuade dall'acquistare servizi di comunicazione elettronica all'estero. Alfine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di rimuovere le barriere al mercato interno, necessario sostituire le disposizioni nazionali divergenti con un insieme unico di norme settoriali completamente armonizzate, in grado di assicurare un livello comune elevato di tutela degli utenti finali. necessario che la piena armonizzazione delle disposizioni giuridiche non impedisca ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di offrire agli utenti finali accordi contrattuali che prevedano un livello di tutela maggiore.soppressoMotivazione
Poich le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della CommissioneEmendamento(41) Il presente regolamento armonizza solo alcune norme settoriali e non deve pertanto pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dagli atti dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione.(41) Il presente regolamento non deve pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dal diritto dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione.Motivazione
Poich le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 42
Testo della CommissioneEmendamento(42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 e 5 del presente regolamento si riferiscono agli utenti finali, esse devono applicarsi non soltanto ai consumatori, ma anche ad altre categorie di utenti finali, in primo luogo le microimprese. necessario che gli utenti finali diversi dai consumatori, su richiesta individuale e per i singoli contratti, possano convenire di derogare a talune disposizioni.soppressoMotivazione
Poich le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 44
Testo della CommissioneEmendamento(44) Continuano a persistere notevoli differenze di prezzo, sia su rete fissa che mobile, tra le comunicazioni vocali e via SMS nazionali e quelle terminate in un altro Stato membro. Sebbene ci siano notevoli variazioni tra paesi, operatori e pacchetti di tariffe, oltre che tra servizi mobili e fissi, le conseguenze di questa situazione continuano a ripercuotersi negativamente soprattutto sui gruppi di clienti pi vulnerabili e a pregiudicare la comunicazione inostacolata all'interno dell'Unione. Ci avviene nonostante la significativa riduzione, e la convergenza in termini assoluti, delle tariffe di terminazione nei diversi Stati membri e i prezzi bassi sui mercati di transito. Inoltre,il passaggio a un ambiente IP puro in questo settore dovrebbe a suo tempo abbassare ulteriormente i costi. Occorre pertanto giustificare, in base a criteri oggettivi, eventuali differenze nelle tariffe al dettaglio tra le comunicazioni nazionali fisse a lunga distanza, diverse da quelle all'interno di un'area locale identificata da un codice di area geografica nel piano di numerazione nazionale, e le comunicazioni fisse terminate in un altro Stato membro. A meno che criteri oggettivi non lo giustifichino, le tariffe al dettaglio delle comunicazioni mobili internazionali non devono essere superiori alle eurotariffe vocali e SMS, rispettivamente per le chiamate in roaming e i messaggi SMS regolamentati, di cui al regolamento (UE) n.531/2012. Tali criteri possono includere costi aggiuntivi e un margine correlato ragionevole. Altri fattori oggettivi possono includere le differenze nell'elasticit dei prezzi e la facilit di accesso da parte di tutti gli utenti finali a tariffe alternative dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che offrono servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione con un sovrapprezzo nullo o minimo oppure a servizi informatici con funzionalit analoghe, a condizione che gli utenti finali siano attivamente messi al corrente di tali alternative dai loro fornitori.soppresso
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 45
Testo della CommissioneEmendamento(45) Internet si sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacit degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far s che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico.(45) Internet si sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il principio di "neutralit della rete" nell'apertura della rete Internet implica che il traffico sia trattato in modo equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione. Come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'apertura e la neutralit della rete Internet in Europa (2011/2866), il carattere aperto di Internet ha rappresentato un incentivo determinante per la competitivit, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l'innovazione, portando a livelli di sviluppo straordinari per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, e ha in tal modo dato un contributo fondamentale alla crescita dell'offerta e della domanda di contenuti e servizi. Tale caratteristica di Internet ha impresso un'accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e informazioni, anche nei paesi in cui l'accesso a mezzi di comunicazione indipendenti limitato. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacit degli utenti di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far s che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 46
Testo della CommissioneEmendamento(46) La libert degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti legittimi e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libert da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione, come le norme in materia di diritti d'autore e la direttiva2000/31/CE.(46) La libert degli utenti di accedere a informazioni e contenuti e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libert da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 47
Testo della CommissioneEmendamento(47) In una rete internet aperta necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocit dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure devono essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse le azioni volontariamente attuate dai fornitori per prevenire l'accesso a immagini pedopornografiche e la distribuzione delle stesse. Ridurre al minimo gli effetti della congestione della rete da considerarsi una misura ragionevole, a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali.(47) In una rete internet aperta opportuno che i fornitori di servizi di accesso a internet, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocit dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure di gestione del traffico. Tali misure dovrebbero essere tecnicamente necessarie, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Dovrebbe essere consentito affrontare i problemi di congestione della rete a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. Le autorit nazionali di regolamentazione dovrebbero aver la facolt di imporre a un fornitore di dimostrare che una parit di trattamento del traffico sarebbe notevolmente meno efficace.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(47 bis) Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 48
Testo della CommissioneEmendamento(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purch consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacit di rete ai volumi di dati attesi. fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocit, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano.(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purch consentano agli utenti di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni chiare, trasparenti ed esplicite sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, opportuno che tali tariffe consentano ai fornitori di servizi di accesso a internet di meglio adattare le capacit di rete ai volumi di dati attesi. fondamentale che gli utenti ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocit, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 49
Testo della CommissioneEmendamento(49) Gli utenti finali richiedono inoltre servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualit garantita offerta dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o dai fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. necessario pertanto che gli utenti finali siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualit avanzata con fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi.(49) Dovrebbe essere possibile rispondere alla domanda degli utenti di servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualit garantita. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione, videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. auspicabile pertanto che gli utenti siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualit avanzata con fornitori di servizi di accesso a internet, fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Ove tali accordi siano conclusi con il fornitore di servizi di accesso a internet, tale fornitore dovrebbe garantire che il servizio di qualit avanzata non pregiudichi in modo sostanziale la qualit generale dell'accesso a internet. Inoltre le misure di gestione del traffico non dovrebbero essere applicate in modo da creare discriminazioni tra servizi concorrenti.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 50
Testo della CommissioneEmendamento(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualit flessibili, compresi livelli di priorit pi bassi per il traffico in cui il fattore tempo meno importante. La possibilit per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualit del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avr con ogni probabilit un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allostesso tempo, essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualit del servizio, purch tali accordi non compromettano in modo significativo la qualit complessiva dei servizi di accesso a internet.(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualit flessibili, compresi livelli di priorit pi bassi per il traffico in cui il fattore tempo meno importante. La possibilit per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualit del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche pu anche essere essenziale per la fornitura di taluni servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). opportuno pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche continuino a essere liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualit del servizio, purch tali accordi non compromettano la qualit complessiva dei servizi di accesso a internet.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 51
Testo della CommissioneEmendamento(51) Le autorit nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facolt di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, opportuno imporre a tali autorit obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilit di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualit, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorit nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualit quali i tempi e l'affidabilit (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocit dichiarata e velocit effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualit percepita dagli utenti finali. Occorreautorizzare le autorit nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualit del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ci sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualit dei servizi di accesso a internet.(51) Le autorit nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti possano effettivamente esercitare la facolt di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, opportuno imporre a tali autorit obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet, di altri fornitori di comunicazioni elettroniche e di altri fornitori di servizi, nonch la disponibilit di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualit, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorit nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare parametri di qualit quali i tempi e l'affidabilit (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocit dichiarata e velocit effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi di qualit avanzata e qualit percepita dagli utenti. Le autorit nazionali di regolamentazione dovrebbero istituire procedure di reclamo che prevedano meccanismi di ricorso efficaci, semplici e di facile accesso per gli utenti; esse dovrebbero essere altres autorizzate a imporre requisiti minimi di qualit del servizio a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet, o ad alcuni di essi, ad altri fornitori di comunicazioni elettroniche e ad altri fornitori di servizi, qualora ci sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualit dei servizi di accesso a internet.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 52
Testo della CommissioneEmendamento(52) necessario che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilit di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualit del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo cos pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza.(52) auspicabile che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilit di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualit del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo cos pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza. Qualsiasi sistema volontario di certificazione di siti internet di confronto interattivi, guide o strumenti analoghi dovrebbe essere indipendente da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche, utilizzare un linguaggio semplice e chiaro e informazioni complete e aggiornate, disporre di una metodologia trasparente, essere affidabile e accessibile conformemente alle linee guida per l'accessibilit dei contenuti web 2.0 e disporre di una procedura efficace di gestione dei reclami.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 53
Testo della CommissioneEmendamento(53) Occorre che gli utenti finali siano adeguatamente informati sul prezzo e sul tipo di servizio offerto prima di acquistarlo. necessario inoltre fornire queste informazioni immediatamente prima della connessione della chiamata se una chiamata a un numero o a un servizio specifico soggetta a particolari condizioni tariffarie, ad esempio nel caso delle chiamate a servizi premium che sono spesso soggetti a una tariffa speciale. Qualora tale obbligo dovesse risultare sproporzionato, tenuto conto della durata e del costo delle informazioni tariffarie per il fornitore di servizi rispetto alla durata media della chiamata e del rischio in termini di costo cui l'utente finale esposto, le autorit nazionali di regolamentazione possono concedere una deroga. Occorre inoltre informare gli utenti finali se un numero verde soggetto a costi supplementari.soppresso
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 54
Testo della CommissioneEmendamento(54) opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualit del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. necessario che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Taliobblighi di informazione non riguardano le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale.(54) opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualit del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. Nel caso di piani tariffari con un volume di comunicazioni predefinito, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico dovrebbero inoltre informare sulla possibilit per i consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta di trasferire eventuali volumi non utilizzati del periodo di fatturazione precedente al periodo di fatturazione attuale. oppotuno che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Taliobblighi di informazione non dovrebbero riguardare le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 56
Testo della CommissioneEmendamento(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Leinformazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorit nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocit dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono tenuti pertanto a comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocit e altri parametri relativi alla qualit del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale.(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Leinformazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorit nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocit dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono tenuti pertanto a comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocit e altri parametri relativi alla qualit del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale. Per i collegamenti dati fissi e mobili, la velocit normalmente disponibile la velocit di un servizio di comunicazione che un consumatore pu aspettarsi di ottenere la maggior parte delle volte che accede al servizio, indipendentemente dall'ora del giorno. La velocit normalmente disponibile dovrebbe essere calcolata sulla base degli intervalli di velocit stimati, delle velocit medie, della velocit nelle ore di punta e della velocit minima. opportuno che la metodologia sia stabilita negli orientamenti del BEREC e che sia periodicamente rivista e aggiornata per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle infrastrutture. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i fornitori permettano agli utenti finali di avere accesso a informazioni comparabili sulla copertura delle reti mobili, incluse le diverse tecnologie nei rispettivi Stati membri, prima della conclusione del contratto, in modo da consentire loro di prendere decisioni d'acquisto in maniera informata.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 57
Testo della CommissioneEmendamento(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti devono specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovr essere addebitato alcun costo.(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti dovrebbero specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovrebbe essere addebitato alcun costo. I contratti dovrebbero inoltre precisare i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti. Ove possibile, tali informazioni dovrebbero inoltre includere informazioni tecniche, fornite su richiesta, relative al corretto funzionamento dell'apparecchiatura terminale scelta dall'utente finale. Purch non sia stata riscontrata alcuna incompatibilit tecnica, tali informazioni dovrebbero essere fornite gratuitamente.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 58
Testo della CommissioneEmendamento(58) Per risparmiare agli utenti finali la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, opportuno dare loro la possibilit di definire limiti massimi di spesa per le chiamate e i servizi di accesso a internet, proponendo tale possibilit gratuitamente, tramite apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato. Una volta raggiunto il tetto massimo, tali servizi non saranno pi forniti o addebitati agli utenti finali, a meno che questi non ne richiedano espressamente la continuazione secondo quanto concordato con il fornitore.(58) Per risparmiare agli utenti la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, relativamente a tutti i servizi con abbonamento, opportuno dare loro la possibilit di stabilire limiti massimi di spesa predefiniti per le chiamate e i servizi di accesso a internet. Tale possibilit dovrebbe includere un'apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(58 bis) Il trattamento dei dati personali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati1bis, che disciplina il trattamento dei dati personali realizzato negli Stati membri ai sensi di detto regolamento e sotto la sorveglianza delle autorit competenti degli Stati membri, in particolare le autorit pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri, nonch alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12luglio2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche1ter.________________1bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonch alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).1ter Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12luglio2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GUL201 del31.7.2002, pag.37).
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 58 ter (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(58 ter) Il trattamento dei dati personali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati.1bis__________________1bisGU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 59
Testo della CommissioneEmendamento(59) L'esperienza degli Stati membri e un recente studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, hanno dimostrato che periodi contrattuali lunghi e la proroga automatica o tacita dei contratti costituiscono ostacoli significativi al cambio di fornitore. auspicabile pertanto che gli utenti finali possano risolvere un contratto dopo sei mesi dalla sua conclusione senza incorrere in alcun costo. In tal caso, agli utenti finali pu essere chiesto di risarcire al fornitore il valore residuo delle apparecchiature terminali sovvenzionate o il valore pro rata temporis di eventuali altre promozioni. opportuno prevedere la possibilit di risolvere i contratti prorogati tacitamente con preavviso di un mese.soppresso
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 63
Testo della CommissioneEmendamento(63) Al fine di supportare la disponibilit di sportelli unici e rendere pi agevole la transizione per gli utenti finali, opportuno che la procedura di passaggio sia gestita dal nuovo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico e che non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente. necessario ricorrere nella misura pi ampia possibile a processi automatizzati e assicurare un livello elevato di protezione dei dati personali. La disponibilit di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilit e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale.(63) Al fine di rendere pi agevole la transizione per gli utenti finali, opportuno conferire al BEREC la facolt di definire orientamenti relativi alle responsabilit del nuovo fornitore e del fornitore uscente nella procedura di passaggio e di portabilit, garantendo, tra l'altro, che la procedura di passaggio non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente, che la procedura sia il pi possibile automatizzata e che sia assicurato un livello elevato di protezione dei dati personali. Tali orientamenti dovrebbero altres affrontare la questione di come garantire la continuit dell'esperienza dell'utente finale, anche tramite identificatori quali gli indirizzi di posta elettronica, grazie, per esempio, alla possibilit di optare per una funzione di inoltro dei messaggi e-mail. La disponibilit di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilit e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 64
Testo della CommissioneEmendamento(64) necessario che i contratti con i fornitori uscenti di comunicazioni elettroniche al pubblico vengano annullati automaticamente dopo il passaggio senza richiedere ulteriori interventi dell'utente finale. Nel caso dei servizi prepagati, l'eventuale credito residuo deve essere rimborsato al consumatore.soppresso
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 65
Testo della CommissioneEmendamento(65) necessario garantire la continuit agli utenti finali che cambiano identificatori importanti come gli indirizzi di posta elettronica. A tal fine e per far s che le comunicazioni via e-mail non vengano perse, opportuno dare agli utenti finali che dispongono di un indirizzo e-mail fornito dal fornitore uscente del servizio di accesso a internet la possibilit di optare, a titolo gratuito, per una funzione di inoltro dei messaggi e-mail offerta dal fornitore uscente.soppresso
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 68
Testo della CommissioneEmendamento(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici e del mercato opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformit dell'articolo290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente regolamento. di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. necessario che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provveda alla simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.soppresso
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 70
Testo della CommissioneEmendamento(70) necessario che le competenze di esecuzione concernenti l'armonizzazione e il coordinamento delle attribuzioni dello spettro radio, le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il coordinamento tra gli Stati membri in relazione all'allocazione dello spettro radio, regole tecniche e metodologiche pi dettagliate per i prodotti di accesso virtuali europei, la protezione dell'accesso a internet e la salvaguardia di una gestione ragionevole del traffico e della qualit del servizio siano esercitate in conformit del regolamento (UE) n.182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25.(70) auspicabile che le competenze di esecuzione concernenti l'armonizzazione e il coordinamento delle attribuzioni dello spettro radio, le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata e i criteri di utilizzo corretto siano esercitate in conformit del regolamento (UE) n.182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25.________________________________________25 Regolamento (UE) n.182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalit di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL55 del28.2.2011, pag.13).25 Regolamento (UE) n.182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalit di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL55 del28.2.2011, pag.13).
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 71
Testo della CommissioneEmendamento(71) Occorre modificare le direttive2002/21/CE, 2002/20/CE e2002/22/CE e il regolamento n.531/2012 al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in applicazione del presente regolamento e talune disposizioni normative vigenti e di riflettere gli elementi chiave dell'evoluzione della prassi decisionale. Ci comporta la messa in relazione della direttiva2002/21/CE e delle direttive correlate con le disposizioni del presente regolamento, il rafforzamento dei poteri della Commissione per garantire la coerenza delle misure correttive imposte ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche designati come detentori di un significativo potere di mercato nel contesto del meccanismo di consultazione europeo, l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitivit dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva2002/20/CE in vista dell'autorizzazione unica UE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva2002/22/CE rese superflue dalla piena armonizzazione prevista dal presente regolamento.(71) opportuno modificare le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE e i regolamenti (UE) n.531/2012 e (CE) n. 1211/2009, nonch la decisione n. 243/2012/UE al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e di talune disposizioni normative vigenti. Ci comporta l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitivit dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva 2002/20/CE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva 2002/22/CE rese superflue dall'armonizzazione prevista dal presente regolamento.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 72
Testo della CommissioneEmendamento(72) Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell'Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti che viaggiano all'interno dell'Unione, i fornitori di roaming devono acquistare servizi di roaming all'ingrosso dagli operatori dello Stato membro visitato. Queste tariffe all'ingrosso costituiscono un importante ostacolo alla fornitura di servizi di roaming a livelli di prezzo corrispondenti a quelli dei servizi mobili nazionali. Occorre pertanto adottare ulteriori misure per agevolare la riduzione di tali tariffe. Accordi commerciali o tecnici tra fornitori di roaming che consentano un'estensione virtuale della loro copertura di rete nell'Unione possono consentire di internalizzare i costi all'ingrosso. Per fornire incentivi appropriati necessario adattare taluni obblighi regolamentari di cui al regolamento(CE) n.531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio26. In particolare, quando i fornitori di roaming, per mezzo delle proprie reti o tramite accordi di roaming bilaterali o multilaterali, garantiscono che a tutti i clienti nell'Unione vengano offerte automaticamente tariffe di roaming pari a quelle nazionali, l'obbligo che impone ai fornitori nazionali di consentire ai propri clienti di accedere ai servizi di roaming vocale, SMS e dati di un fornitore di roaming alternativo non si applica a tali fornitori, fatto salvo un periodo transitorio in cui tale accesso sia gi stato concesso.soppresso__________________26 Regolamento (UE) n.531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13giugno2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GUL172 del30.6.2012, pag.10).
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 73
Testo della CommissioneEmendamento(73) Gli accordi di roaming bilaterali o multilaterali possono consentire a un operatore di telefonia mobile di considerare il roaming dei suoi clienti nazionali sulle reti dei partner in modo pressoch equivalente alla fornitura di servizi a tali clienti sulle proprie reti, con conseguenti ripercussioni sui suoi prezzi al dettaglio per questa copertura on-net virtuale in tutta l'Unione. Un accordo di questo tipo a livello del mercato all'ingrosso pu consentire lo sviluppo di nuovi prodotti di roaming, incrementando cos la scelta e la concorrenza a livello del marcato al dettaglio.soppresso
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 74
Testo della CommissioneEmendamento(74) L'obiettivo strategico dell'Agenda digitale europea e del regolamento n.531/2012 azzerare le differenze tra tariffe di roaming e tariffe nazionali. In pratica, ci richiede che i consumatori che ricadono in una delle ampie categorie di consumo interno individuate, identificate facendo riferimento ai vari pacchetti al dettaglio nazionali di una parte, siano in grado di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali durante i loro viaggi periodici all'interno dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti nel contesto nazionale. Tali ampie categorie possono essere identificate attraverso le pratiche commerciali correnti con riferimento, ad esempio, alla differenziazione dei pacchetti al dettaglio nazionali tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, SMS), pacchetti adattati per volumi di consumo differenti, pacchetti destinati alle imprese o ai consumatori, pacchetti al dettaglio con prezzi per unit di consumo e pacchetti che forniscono gruppi di unit (ad esempio, minuti vocali o megabyte di dati) a una tariffa standard, a prescindere dal consumo effettivo. Ladiversit dei pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio disponibili per i consumatori sui mercati nazionali della telefonia mobile di tutta l'Unione soddisfa le varie esigenze degli utenti associate a un mercato concorrenziale. opportuno che questa flessibilit sui mercati nazionali si rifletta nell'ambiente di roaming all'interno dell'Unione, tenendo presente che la necessit, da parte dei fornitori di roaming, di input all'ingrosso forniti da operatori di rete indipendenti nei diversi Stati membri potrebbe sempre giustificare l'imposizione di limiti con riferimento a un uso ragionevole nel caso in cui a tali consumi in roaming siano applicate tariffe nazionali.soppresso
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 75
Testo della CommissioneEmendamento(75) Sebbene spetti in primo luogo ai fornitori di roaming valutare il volume ragionevole di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, le autorit nazionali di regolamentazione sono tenute a vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo e a garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, necessario che le autorit nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC. In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce, dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in particolare il consumo di dati senza fili.(75) Sebbene spetti ai fornitori di roaming valutare il volume di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, essi possono, nonostante l'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio entro il 15 dicembre 2015, applicare una clausola di "utilizzo corretto" al consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo corretto.
Tali criteri dovrebbero essere applicati in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali. Le autorit nazionali di regolamentazione dovrebbero vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo corretto e garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, le autorit nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC, basati sui risultati di una consultazione pubblica, per l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming. In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce, dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in particolare il consumo di dati senza fili. I tetti tariffari massimi per l'eurotariffa dovrebbero continuare a fungere da limite di salvaguardia degli addebiti per consumi superiori ai limiti di utilizzo corretto fino alla scadenza del periodo di validit del regolamento (UE) n. 531/2012.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 76
Testo della CommissioneEmendamento(76) Inoltre, la recente riduzione significativa delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione dovrebbe ora permettere di eliminare gli oneri di roaming aggiuntivi per le chiamate in entrata.(76) Al fine di garantire chiarezza e certezza giuridica, opportuno fissare al 15 dicembre 2015 il termine per il completamento dell'eliminazione graduale dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio iniziata con il regolamento (CE) n. 717/2007. Inoltre, prima dell'abolizione definitiva dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, la Commissione dovrebbe presentare entro il 30 giugno 2015 una relazione su ogni modifica delle tariffe all'ingrosso o dei meccanismi del mercato all'ingrosso eventualmente necessaria, tenendo altres conto delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili applicabili al roaming in tutta l'Unione.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 77
Testo della CommissioneEmendamento(77) Per assicurare la stabilit e la leadership strategica delle attivit del BEREC, opportuno che il comitato dei regolatori del BEREC sia rappresentato da un presidente a tempo pieno nominato dal comitato stesso, in base al merito, alle competenze, alla conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei suoi operatori e all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal comitato dei regolatori, assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo presidente del comitato dei regolatori, necessario che la Commissione, tra le altre cose, stili un elenco ristretto dei candidati sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei suoi operatori e dell'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione. Per le designazioni successive, la possibilit di avere un elenco ristretto di candidati, preparato dalla Commissione, deve essere riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento. L'ufficio del BEREC deve pertanto essere costituito dal presidente del comitato dei regolatori, da un comitato di gestione e da un direttore amministrativo.soppresso
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 78
Testo della CommissioneEmendamento(78) necessario modificare di conseguenza le direttive2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e i regolamenti (CE) n.1211/2009 e (UE) n.531/2012.(78) opportuno modificare di conseguenza le direttive2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e i regolamenti (CE) n.1211/2009 e (UE) n.531/2012 nonch la decisione 243/2012/UE.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 79
Testo della CommissioneEmendamento(79) La Commissione pu sempre chiedere il parere del BEREC a norma del regolamento(CE) n.1211/2009, qualora lo ritenga necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.(79) opportuno che la Commissione chieda il parere del BEREC a norma del regolamento(CE) n.1211/2009, qualora necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 79 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(79 bis) opportuno riesaminare il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche 1bis. Il riesame dovrebbe basarsi sulle valutazioni ex post dell'impatto del quadro a partire dal 2009, su un'esauriente consultazione e una valutazione ex ante approfondita degli effetti attesi delle proposte derivanti dal riesame. Le proposte dovrebbero essere presentate in tempo utile per consentire al legislatore di analizzarle e discuterle in modo adeguato.____________1bis P7_TA(2013)0454
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 1 parte introduttiva
Testo della CommissioneEmendamento1. Il presente regolamento definisce i principi di regolamentazione e le norme dettagliate necessarie per il completamento di un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche in cui:1. Il presente regolamento definisce le norme necessarie per:
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 1 lettera a
Testo della CommissioneEmendamentoa) i fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica hanno il diritto, la capacit e lo stimolo di sviluppare, ampliare e gestire le loro reti e di fornire servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'Unione;a) agevolare l'esercizio pratico del diritto dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica di gestire le loro reti e di fornire servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'Unione mediante un sistema di notifica armonizzato e semplificato basato su un modello armonizzato;
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 1 lettera b
Testo della CommissioneEmendamentob) i cittadini e le imprese hanno il diritto e la possibilit di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, a prescindere dal luogo di fornitura nell'Unione e senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da costi aggiuntivi ingiustificati.b) agevolare l'esercizio pratico del diritto dei cittadini e delle imprese di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, con regole comuni per garantire elevati standard di protezione, privacy e sicurezza dei loro dati personali, senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da sanzioni e costi aggiuntivi ingiustificati;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 1 lettera b bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamentob bis) creare un quadro dell'Unione pi coordinato per lo spettro radio armonizzato per i servizi di comunicazione a banda larga senza fili;
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 1 lettera b ter (nuova)
Testo della CommissioneEmendamentob ter) provvedere all'eliminazione graduale dei sovrapprezzi ingiustificati delle comunicazioni roaming all'interno dell'Unione.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 2 parte introduttiva
Testo della CommissioneEmendamento2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virt dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorit nazionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di:2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virt dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorit nazionali e regionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di:
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 2 lettera a
Testo della CommissioneEmendamentoa) garantire condizioni regolamentari semplificate, prevedibili e convergenti per quanto riguarda importanti parametri amministrativi e commerciali, anche in relazione alla proporzionalit degli obblighi individuali che possono essere imposti in base alle analisi di mercato;soppresso
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 2 lettera b
Testo della CommissioneEmendamentob) promuovere una concorrenza sostenibile nel mercato unico e la competitivit globale dell'Unione e ridurre di conseguenza la regolamentazione settoriale del mercato nel momento e nella misura in cui siano raggiunti tali obiettivi;soppresso
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 2 lettera c
Testo della CommissioneEmendamentoc) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacit che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali;c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacit e assicurarsi che queste si estendano in tutta l'Unione e che siano in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali, a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio dell'Unione;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 2 lettera d
Testo della CommissioneEmendamentod) agevolare la prestazione di servizi innovativi e di elevata qualit;soppresso
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 2 lettera e
Testo della CommissioneEmendamentoe) assicurare la disponibilit e l'uso altamente efficiente dello spettro radio, soggetto ad autorizzazione generale o a diritti d'uso individuali, per i servizi a banda larga senza fili a sostegno dell'innovazione, degli investimenti, dell'occupazione e a vantaggio degli utenti finali;soppresso
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 2 lettera f
Testo della CommissioneEmendamentof) servire gli interessi dei cittadini e degli utenti finali per quanto riguarda la connettivit, promuovendo un ambiente favorevole agli investimenti che aumenti le possibilit di scelta e la qualit dell'accesso alla rete e dei servizi, e stimolando la mobilit all'interno dell'Unione e l'inclusione sociale e territoriale.soppresso
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. Al fine di garantire l'applicazione dei principi generali di regolamentazione di cui al paragrafo 2, il presente regolamento definisce inoltre le norme dettagliate necessarie per:soppressoa) l'autorizzazione unica UE per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche;b) una maggiore convergenza delle condizioni regolamentari per quanto riguarda la necessit e la proporzionalit delle misure correttive imposte dalle autorit nazionali di regolamentazione ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche;c) la fornitura armonizzata a livello dell'Unione di determinati prodotti all'ingrosso per la banda larga nel quadro di condizioni regolamentari convergenti;d) un quadro coordinato a livello europeo per l'assegnazione dello spettro radio armonizzato per i servizi di comunicazione a banda larga senza fili, in modo da creare uno spazio europeo "senza fili";e) l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali e alla promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche;f) la progressiva eliminazione dei sovrapprezzi ingiustificati per le comunicazioni intraunionali e il roaming all'interno dell'Unione.Motivazione
In considerazione del trasferimento dei diritti dei consumatori della presente proposta di regolamento nella direttiva servizio universale non si giustifica la loro permanenza nel progetto di regolamento.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento3 bis. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'acquis dell'Unione relativo alla protezione dei dati e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 1
Testo della CommissioneEmendamento1) "fornitore europeo di comunicazioni elettroniche", un'impresa stabilita nell'Unione che fornisce o intende fornire, direttamente o tramite una o pi controllate, reti o servizi di comunicazione elettronica rivolti a pi di uno Stato membro, e che non pu essere considerata una controllata di un altro fornitore di comunicazioni elettroniche;soppressoMotivazione
Tali disposizioni introducono un sistema estremamente complesso che presuppone una struttura di vigilanza imprevedibile. Simili proposte dovrebbero essere sottoposte a un processo di consultazione approfondita ed essere, di conseguenza, analizzate in fase di riesame dell'intero quadro.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 3
Testo della CommissioneEmendamento3) "controllata", un'impresa in cui un'altra impresa abbia, direttamente o indirettamente:soppressoi) il potere di esercitare pi della met dei diritti di voto, oppureii) il potere di nominare pi della met dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppureiii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 4
Testo della CommissioneEmendamento4) "autorizzazione unica UE", il quadro normativo applicabile a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione sulla base dell'autorizzazione generale nello Stato membro d'origine e in conformit al presente regolamento;soppresso
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 5
Testo della CommissioneEmendamento5) "Stato membro d'origine", lo Stato membro in cui situato il luogo di stabilimento principale del fornitore europeo di comunicazioni elettroniche;soppresso
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 6
Testo della CommissioneEmendamento6) "stabilimento principale", il luogo di stabilimento nello Stato membro in cui vengono prese le decisioni principali in materia di investimenti e gestione di servizi o reti di comunicazione elettronica nell'Unione;soppresso
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 7
Testo della CommissioneEmendamento7) "Stato membro ospitante", uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche fornisce reti o di servizi di comunicazione elettronica;soppresso
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 8
Testo della CommissioneEmendamento8) "spettro radio armonizzato per comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni di disponibilit e di uso efficiente sono armonizzate a livello dell'Unione, in particolare a norma della decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27, che riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione;8) "spettro radio armonizzato per comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni di disponibilit, di efficienza e di uso primario sono armonizzate a livello dell'Unione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/21/CE e alla decisione n.676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione;____________________________________27 Decisione n.676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad unquadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunit europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).27 Decisione n.676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad unquadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunit europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 9
Testo della CommissioneEmendamento9) "punto di accesso senza fili di portata limitata", apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni e a bassa potenza, di portata limitata, che pu far parte o meno di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili, ed essere dotata di una o pi antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla topologia di rete sottostante;9) "punto di accesso senza fili di portata limitata", apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni e a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro soggetto a licenza o una combinazione di spettro soggetto a licenza e spettro esente da licenza, che pu far parte o meno di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili, ed essere dotata di una o pi antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla topologia di rete sottostante;
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 10
Testo della CommissioneEmendamento10) "rete locale in radiofrequenza" (RLAN), un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimit da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilit e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione;10) "rete locale in radiofrequenza" (RLAN), un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimit da altri utenti, che utilizza in esenzione di licenza lo spettro radio le cui condizioni di disponibilit e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione;
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 11
Testo della CommissioneEmendamento11) "accesso virtuale a banda larga", un tipo di accesso all'ingrosso alle reti a banda larga che consiste in un link di accesso virtuale ai locali del cliente tramite una qualsiasi architettura di rete di accesso, ad esclusione della disaggregazione fisica, insieme ad un servizio di trasmissione a un insieme definito di punti di trasferimento, comprendente specifici elementi e funzionalit della rete e sistemi informatici accessori;soppresso
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 12
Testo della CommissioneEmendamento12) "prodotto di connettivit con qualit del servizio garantita", un prodotto reso disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di interconnessione e uno o pi punti di terminazione su rete fissa e che consente di ottenere livelli definiti di prestazione della rete end-to-end per la fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica qualit del servizio garantita in base a parametri definiti;soppresso
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 13
Testo della CommissioneEmendamento13) "comunicazioni a lunga distanza", servizi vocali o di messaggistica che terminano al di fuori dell'area locale di scambio e dell'area regionale di tariffazione identificate da un codice di area geografica nel piano di numerazione nazionale;soppresso
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 14
Testo della CommissioneEmendamento14) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettivit a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a prescindere dalla tecnologia di rete utilizzata;14) "servizio di accesso a Internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettivit a Internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a Internet, a prescindere dalle tecnologie di rete o dalle apparecchiature terminali utilizzate;
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 15
Testo della CommissioneEmendamento15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altroservizio che offre la capacit di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi,o a una combinazione di essi, e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (end-to- end) o offre la capacit di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali, che non commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet;15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica ottimizzato per determinati contenuti, applicazioni o servizi, o una combinazione di essi, prestato mediante una capacit distinta sotto il profilo logico e basato su un rigoroso controllo delle ammissioni al fine di garantire la qualit avanzata da punto a punto (end-to- end), che non commercializzato o utilizzabile in sostituzione a un servizio di accesso a Internet;
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 16
Testo della CommissioneEmendamento16) "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico al quale trasferito il numero di telefono o il servizio;soppresso
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 17
Testo della CommissioneEmendamento17) "fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico a partire dal quale trasferito il numero di telefono o il servizio.soppresso
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo4.1. Qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e di esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche soggetto alle norme e alle condizioni applicate in ciascuno Stato membro interessato, conformemente al diritto dell'Unione, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n.531/2012.soppresso
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. In deroga all'articolo12 della direttiva 2002/20/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche pu essere soggetto a diritti amministrativi applicabili nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo per i servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore allo 0,5% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali diritti viene preso in considerazione solo il fatturato dei servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato.soppresso
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 4
Testo della CommissioneEmendamento4. In deroga all'articolo13, paragrafo 1, letterab), della direttiva 2002/22/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche pu essere soggetto ai contributi imposti per la ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo dei servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore al 3% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nellariscossione di tali contributi viene preso in considerazione solo il fatturato nello Stato membro interessato.soppresso
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 5
Testo della CommissioneEmendamento5. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha diritto alla parit di trattamento da parte delle autorit nazionali di regolamentazione di Stati membri diversi in situazioni oggettivamente analoghe.5. Le autorit nazionali di regolamentazione garantiscono parit di trattamento ai fornitori di comunicazioni elettroniche in situazioni analoghe, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 6
Testo della CommissioneEmendamento6. In caso di controversie tra imprese in cui sia coinvolto un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, in relazione agli obblighi applicabili ai sensi delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, del presente regolamento o del regolamento (UE) n.531/2012 in uno Stato membro ospitante, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche pu consultare l'autorit nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine, la quale pu emettere un parere al fine di garantire lo sviluppo di pratiche regolamentari coerenti. L'autorit nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante tiene nella massima considerazione il parere emesso dall'autorit nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine nel dirimere la controversia.soppresso
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 7
Testo della CommissioneEmendamento7. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in pi di uno Stato membro sono tenuti a presentare la notifica di cui all'articolo4 entro il 1luglio 2016.soppresso
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 4
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 5
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 6
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 7
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 8 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. La presente sezione si applica allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili.1. La presente sezione si applica allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili in conformit della direttiva 2002/21/CE, della decisione n.676/2002/CE e della decisione n.243/2012/UE.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 8 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse dello spettro radio in conformit all'articolo13 della direttiva 2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse dello spettro radio in conformit all'articolo13 della direttiva 2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, salvaguardando obiettivi di interesse generale quali la diversit culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 8 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella presente sezione, la Commissione tiene nella massima considerazione tutti i pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione28.3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella presente sezione, la Commissione tiene nella massima considerazione tutti i pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE28 della Commissione e tutte le migliori prassi regolamentari, relazioni o pareri formulati dal BEREC su tematiche di sua competenza._____________________________28 Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo 'Politica dello spettro radio' (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).28 Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 8 bisArmonizzazione di taluni aspetti concernenti il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle frequenze radio e la relativa durata1. Fatta salva la direttiva 2002/21/CE o l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese, al trasferimento o all'affitto di diritti d'uso dello spettro, o loro parti, di cui all'articolo 6, paragrafo 8, della decisione n. 243/2012/UE si applica quanto segue:a) gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni correnti concernenti questi diritti d'uso in un formato elettronico standard;b) gli Stati membri non possono negare il trasferimento o l'affitto a un soggetto titolare di questi diritti d'uso;c) nei casi non contemplati dalla lettera b), gli Stati membri possono negare il trasferimento soltanto ove si riscontri il chiaro rischio che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni esistenti in relazione al diritto d'uso;d) nei casi non contemplati dalla lettera b), gli Stati membri non possono negare l'affitto qualora il cedente garantisca di soddisfare le condizioni esistenti in relazione al diritto d'uso.2. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto dello spettro coprono totalmente soltanto i costi amministrativi, incluse le azioni ausiliarie, quali la concessione di un nuovo diritto d'uso, intraprese in fase di trattamento della domanda. Tali diritti sono imposti in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizza i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Ai diritti imposti nel quadro del presente paragrafo si applica l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE.3. Tutti i diritti dello spettro sono concessi per una durata minima di 25 anni, e in ogni caso per una durata atta a incentivare gli investimenti e la concorrenza e a scoraggiare il sottoutilizzo o "l'accumulo" dello spettro. Gli Stati membri possono concedere diritti d'uso di durata indeterminata.4. Gli Stati membri possono prevedere la revoca proporzionata e non discriminatoria dei diritti, anche quelli con durata minima di 25 anni, allo scopo di garantire un utilizzo efficiente dello spettro, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, finalit di gestione dello spettro, sicurezza nazionale, violazione di licenza, cambiamento d'uso armonizzato di una banda e mancato pagamento delle tariffe.5. La durata di tutti i vigenti diritti d'uso dello spettro quindi estesa a 25 anni a decorrere dalla relativa data di concessione, fatte salve le altre condizioni inerenti al diritto d'uso e ai diritti d'uso di durata indeterminata.6. L'introduzione della durata minima di 25 anni della licenza non deve impedire alle autorit di regolamentazione di rilasciare licenze temporanee e licenze per utilizzi secondari in una banda armonizzata.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 9 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamentoLe autorit nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocit e che consenta la pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati e multiterritoriali e la creazione di economie di scala, cos da stimolare l'innovazione, la crescita economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali.Fatti salvi gli obiettivi di interesse generale, le autorit nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocit e che consenta la pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati, interoperabili, aperti e multiterritoriali e la creazione di economie di scala, cos da stimolare l'innovazione, la crescita economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali.Le autorit nazionali competenti si astengono dall'applicare procedure o imporre condizioni per l'uso dello spettro radio che possano indebitamente ostacolare i fornitori europei di comunicazioni elettroniche nell'erogazione di reti e servizi integrati di comunicazione elettronica in pi Stati membri o in tutta l'Unione.Le autorit nazionali competenti si astengono dall'applicare procedure o imporre condizioni per l'uso dello spettro radio che possano indebitamente ostacolare i fornitori di comunicazioni elettroniche nell'erogazione di reti e servizi integrati di comunicazione elettronica in pi Stati membri o in tutta l'Unione. Le autorit garantiscono che lo sviluppo di tale spazio senza fili non ostacoli indebitamente, creando interferenze, il funzionamento di servizi o applicazioni esistenti nelle bande di frequenze interessate e in quelle adiacenti.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 9 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Le autorit nazionali competenti applicano il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile per consentire l'uso dello spettro radio sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in modo da massimizzare la flessibilit e l'efficienza nell'uso dello spettro radio e promuovere condizioni comparabili in tutta l'Unione per quanto riguarda l'integrazione e la multiterritorialit degli investimenti e delle attivit dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche.2. Le autorit nazionali competenti applicano il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile per consentire l'uso dello spettro radio sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in modo da massimizzare la flessibilit e l'efficienza nell'uso dello spettro radio e promuovere condizioni comparabili in tutta l'Unione per quanto riguarda l'integrazione e la multiterritorialit degli investimenti e delle attivit dei fornitori di comunicazioni elettroniche.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 9 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. Nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per l'uso dello spettro radio, le autorit nazionali competenti tengono in particolare considerazione la parit di trattamento tra gli operatori esistenti e potenziali e tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche ed altre imprese.3. Nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per l'uso dello spettro radio, le autorit nazionali competenti tengono in particolare considerazione il trattamento obiettivo, trasparente e non discriminatorio tra gli operatori esistenti e potenziali, nonch l'utilizzo collettivo, condiviso ed esente da licenza dello spettro. Le autorit nazionali competenti garantiscono inoltre la coesistenza tra gli attuali utenti dello spettro radio e quelli nuovi. A tal fine, devono condurre un'approfondita valutazione d'impatto e consultazioni, coinvolgendo in entrambi i casi tutte le parti interessate.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 9 paragrafo 4
Testo della CommissioneEmendamento4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per i diritti d'uso dello spettro radio, le autorit nazionali competenti considerano e, se necessario, riconciliano i principi di regolamentazione seguenti:4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per i diritti d'uso dello spettro radio, le autorit nazionali competenti considerano e, se necessario, riconciliano i principi di regolamentazione seguenti:a) perseguire soprattutto l'interesse degli utenti finali, in particolare l'interesse per l'innovazione, per investimenti efficienti a lungo termine in servizi e reti senza fili e per una concorrenza effettiva;a) perseguire soprattutto l'interesse degli utenti finali, in particolare l'interesse per l'innovazione, per investimenti efficienti a lungo termine in servizi e reti senza fili e per una concorrenza effettiva;b) assicurare l'uso pi efficiente e la gestione pi efficace dello spettro radio;b) assicurare l'uso pi efficiente e la gestione pi efficace dello spettro radio oltre che la disponibilit di spettro non soggetto a licenza;c) garantire condizioni prevedibili e comparabili che consentano la pianificazione degli investimenti in reti e servizi su base multiterritoriale e la realizzazione di economie di scala;c) garantire condizioni prevedibili e comparabili che consentano investimenti a lungo termine in reti e servizi su base multiterritoriale e la realizzazione di economie di scala;d) garantire che le condizioni imposte siano necessarie e proporzionate, anche attraverso una valutazione obiettiva per determinare se sia giustificato imporre condizioni supplementari che potrebbero favorire o pregiudicare determinati operatori;d) garantire che le condizioni imposte siano necessarie e proporzionate, anche attraverso una valutazione obiettiva e trasparente per determinare se sia giustificato imporre condizioni supplementari che potrebbero favorire o pregiudicare determinati operatori;e) assicurare un'ampia copertura territoriale delle reti a banda larga senza fili ad alta velocit e un elevato livello di penetrazione e consumo dei servizi correlati.e) assicurare un'ampia copertura territoriale delle reti a banda larga senza fili ad alta velocit e un elevato livello di penetrazione e consumo dei servizi correlati, tenendo conto al contempo dell'interesse pubblico e del valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio nel suo insieme;e bis) assicurare che qualsiasi modifica della politica in tema di utilizzo efficiente dello spettro tenga conto della sua incidenza sull'interesse pubblico in termini di interferenze dannose e costi.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 9 paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento5 bis. Le autorit competenti nazionali devono garantire che l'informazione sia disponibile nelle condizioni di autorizzazione e di procedura per l'uso dello spettro radio e devono permettere alle parti interessate di presentare i loro punti di vista durante il processo.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 10 paragrafo 1 lettera a
Testo della CommissioneEmendamentoa) le caratteristiche tecniche delle diverse bande di radiofrequenze disponibili;a) le caratteristiche tecniche nonch l'utilizzo attuale e previsto delle diverse bande di radiofrequenze disponibili;
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 10 paragrafo 2 lettera a
Testo della CommissioneEmendamentoa) l'uso pi efficiente dello spettro radio in conformit all'articolo9, paragrafo 4, letterab), tenendo conto delle caratteristiche della banda o delle bande interessate;a) l'uso pi efficiente dello spettro radio in conformit all'articolo9, paragrafo 4, letterab), tenendo conto delle caratteristiche e dell'utilizzo attuale e previsto della banda o delle bande interessate;
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 10 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamentoLe autorit nazionali competenti assicurano che gli eventuali contributi per i diritti d'uso dello spettro radio:Le autorit nazionali competenti assicurano che gli eventuali contributi per i diritti d'uso dello spettro radio di tutti i tipi:a) riflettano adeguatamente il valore sociale ed economico dello spettro radio, comprese le esternalit positive;a) riflettano adeguatamente il valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio, comprese le esternalit positive;b) evitino la sottoutilizzazione e promuovano gli investimenti relativi alle capacit, alla copertura territoriale e alla qualit delle reti e dei servizi;b) evitino la sottoutilizzazione e promuovano gli investimenti relativi alle capacit, alla copertura territoriale e alla qualit delle reti e dei servizi;c) evitino discriminazioni e garantiscano pari opportunit tra gli operatori, anche tra quelli attuali e quelli potenziali;c) evitino discriminazioni e garantiscano pari opportunit tra gli operatori, anche tra quelli attuali e quelli potenziali;d) consentano una distribuzione ottimale tra pagamenti immediati e, se del caso, periodici, tenendo conto in particolare della necessit di incentivare la rapida diffusione delle reti e dell'uso dello spettro radio in conformit all'articolo9, paragrafo 4, lettereb) ede).d) consentano una distribuzione ottimale tra pagamenti anticipati e, preferibilmente, periodici, tenendo conto in particolare della necessit di incentivare la rapida diffusione delle reti e dell'uso dello spettro radio in conformit all'articolo9, paragrafo 4, lettereb) ede);d bis) siano versati non oltre un anno prima che gli operatori inizino ad utilizzare lo spettro radio.Le condizioni tecniche e regolamentari connesse ai diritti di utilizzo dello spettro radio sono definite e disponibili per gli operatori e le parti interessate prima dell'inizio della procedura d'asta.Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto concerne le condizioni che comportano la fissazione di contributi differenziati tra gli operatori intesa a promuovere una concorrenza effettiva.Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto concerne le condizioni che comportano la fissazione di contributi differenziati tra gli operatori intesa a promuovere una concorrenza effettiva.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 11 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Qualora le condizioni tecniche relative alla disponibilit e all'uso efficiente dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di autorizzazione generale, le autorit nazionali competenti evitano l'imposizione di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato.1. Qualora le condizioni tecniche relative alla disponibilit e all'uso efficiente dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di autorizzazione generale, le autorit nazionali competenti evitano l'imposizione di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato. Ci lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 12 paragrafo 1 comma 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Le autorit nazionali competenti stabiliscono i calendari per la concessione o riassegnazione dei diritti d'uso, o per il loro rinnovo alle condizioni applicabili ai diritti d'uso esistenti, che si applicano allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili.1. Tenendo pienamente conto della direttiva 2002/21/CE, in particolare gli articoli 7, 8, 8bis, 9 e 9 bis, della decisione n.676/2002/UE e della decisione n.243/2012/UE, in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 6, le autorit nazionali competenti stabiliscono i calendari per la concessione o riassegnazione dei diritti d'uso, o per il loro rinnovo alle condizioni applicabili ai diritti d'uso esistenti.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 12 paragrafo 1 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoLa durata dei diritti d'uso o le date dei successivi rinnovi sono fissate con ampio anticipo prima della relativa procedura figurante nel calendario di cui al primo comma. I calendari, le durate e i cicli di rinnovo tengono conto della necessit di creare condizioni di investimento prevedibili, dell'effettiva possibilit di liberare eventuali nuove bande di radiofrequenze armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili e del periodo di ammortamento dei relativi investimenti in condizioni di concorrenza.soppresso
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 12 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Al fine di garantire coerenza nell'attuazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in particolare al fine di consentire la disponibilit in maniera sincronizzata dei servizi senza fili all'interno dell'Unione, la Commissione pu, mediante atti di esecuzione:2. Al fine di garantire coerenza nell'attuazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in particolare al fine di consentire la disponibilit in maniera sincronizzata dei servizi senza fili all'interno dell'Unione, la Commissione deve, mediante atti di esecuzione da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:a) stabilire un calendario comune per l'Unione nel suo insieme, o calendari adeguati alla situazione di diverse categorie di Stati membri, i termini entro cui sono concessi i diritti d'uso individuali di una banda armonizzata, o di una combinazione di bande armonizzate complementari, e i termini entro cui autorizzato l'uso effettivo dello spettro radio per la fornitura esclusiva o condivisa di comunicazioni a banda larga senza fili in tutta l'Unione;a) stabilire un calendario comune per l'Unione nel suo insieme, o calendari adeguati alla situazione di diverse categorie di Stati membri, i termini entro cui sono concessi i diritti d'uso individuali di una banda armonizzata, o di una combinazione di bande armonizzate complementari, e i termini entro cui autorizzato l'uso effettivo dello spettro radio per la fornitura esclusiva o condivisa di comunicazioni a banda larga senza fili in tutta l'Unione;b) determinare la durata minima dei diritti concessi nelle bande armonizzate;b) determinare la durata minima dei diritti concessi nelle bande armonizzate che non deve essere inferiore ai 25 anni, e in ogni caso deve essere atta a incentivare gli investimenti, l'innovazione e la concorrenza e a scoraggiare il sottoutilizzo o l'"accumulo" dello spettro, o stabilire che i diritti devono essere concessi per una durata indeterminata;c) determinare, per i diritti che non sono a durata indeterminata, un termine di scadenza o di rinnovo sincronizzato per l'Unione nel suo insieme;c) determinare, per i diritti che non sono a durata indeterminata, un termine di scadenza o di rinnovo sincronizzato per l'Unione nel suo insieme;d) stabilire il termine di scadenza dei diritti d'uso esistenti di bande armonizzate diverse da quelle per le comunicazioni a banda larga senza fili o, per i diritti a durata indeterminata, il termine entro il quale occorre modificare il diritto d'uso al fine di consentire la fornitura di comunicazioni a banda larga senza fili.d) stabilire il termine entro il quale, nelle bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili, viene modificato un vigente diritto d'uso dello spettro al fine di consentire la fornitura di comunicazioni a banda larga senza fili.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo33, paragrafo 2.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2 cos come fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 12 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamentoLa Commissione pu inoltre adottare atti di esecuzione che armonizzano la data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio per la banda larga senza fili in bande armonizzate, gi esistenti alla data di adozione di tali atti, al fine di consentire la sincronizzazione in tutta l'Unione della data di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso per tali bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione della data di rinnovo o di riassegnazione di altre bande armonizzate per mezzo di misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo33, paragrafo 2.Fatto salvo l'articolo 8 bis, paragrafo 4, la Commissione adotta inoltre atti di esecuzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento che armonizzano la data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio per la banda larga senza fili in bande armonizzate, gi esistenti alla data di adozione di tali atti, al fine di consentire la sincronizzazione in tutta l'Unione della data di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso per tali bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione della data di rinnovo o di riassegnazione di altre bande armonizzate per mezzo di misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo33, paragrafo 2.
Qualora gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo stabiliscano una data armonizzata di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio che sia posteriore alla data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio esistenti in un qualsiasi Stato membro, l'autorit nazionale competente proroga i diritti esistenti fino alla data armonizzata, mantenendo nella sostanza le medesime condizioni di autorizzazione precedentemente applicabili, inclusi gli eventuali contributi da versare periodicamente.Qualora gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo stabiliscano una data armonizzata di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio che sia posteriore alla data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio esistenti in un qualsiasi Stato membro, la durata di tali diritti d'uso viene estesa fatte salve le altre condizioni inerenti a tali diritti.Qualora il periodo di proroga concesso conformemente al secondo comma sia considerevole rispetto alla durata iniziale dei diritti d'uso, le autorit nazionali competenti possono subordinare tale proroga all'adattamento delle condizioni di autorizzazione precedentemente applicabili, nella misura necessaria alla luce delle mutate circostanze, prevedendo anche l'imposizione di contributi supplementari. Tali contributi supplementari si basano sull'applicazione pro rata temporis di eventuali contributi iniziali per diritti d'uso originari, espressamente calcolati in riferimento alla durata prevista inizialmente.Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo non prevedono una riduzione della durata dei diritti d'uso esistenti negli Stati membri, se non alle condizioni stabilite dall'articolo14, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE e non si applicano ai diritti a durata indeterminata esistenti.Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo non prevedono una riduzione della durata dei diritti d'uso esistenti negli Stati membri, se non alle condizioni stabilite dall'articolo14, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE e non si applicano ai diritti a durata indeterminata esistenti.Qualora adotti un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione pu applicare le disposizioni del presente paragrafo, mutatis mutandis, agli eventuali diritti d'uso delle relative frequenze armonizzate per la banda larga senza fili.Qualora adotti un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione pu applicare le disposizioni del presente paragrafo, mutatis mutandis, agli eventuali diritti d'uso delle relative frequenze armonizzate per la banda larga senza fili.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 12 paragrafo 5 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoQualora concedano diritti d'uso in una banda armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione concernente tale banda, le autorit nazionali competenti definiscono le condizioni di tale concessione, in particolare in relazione alla durata, in modo che i beneficiari dei diritti d'uso siano informati della possibilit che la Commissione adotti atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 che stabiliscono una durata minima di tali diritti o un ciclo sincronizzato di scadenze o rinnovi per l'intera Unione. Il presente comma non si applica alla concessione di diritti a durata indeterminata.Qualora concedano diritti d'uso in una banda armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione concernente tale banda, le autorit nazionali competenti definiscono le condizioni di tale concessione in modo che i beneficiari dei diritti d'uso siano informati della possibilit che la Commissione adotti atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 per l'intera Unione. Il presente comma non si applica alla concessione di diritti a durata indeterminata.
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 12 paragrafo 6 comma 1
Testo della CommissioneEmendamentoPer le bande armonizzate per le quali stato stabilito, tramite un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, un calendario comune per la concessione di diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso effettivo, le autorit nazionali competenti forniscono tempestivamente alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate in merito ai loro piani per assicurarne l'osservanza. La Commissione pu adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e le procedure per la presentazione di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo33, paragrafo 2.Per le bande armonizzate per le quali stato stabilito, tramite un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, un calendario comune per la concessione di diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso effettivo, le autorit nazionali competenti forniscono tempestivamente alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate in merito ai loro piani per assicurarne l'osservanza. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il formato e le procedure per la presentazione di tali informazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo33, paragrafo 2.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 12 bisProcesso di autorizzazione congiunta per la concessione di diritti individuali d'uso dello spettro radio1. Due o pi Stati membri possono cooperare tra loro e con la Commissione nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dagli articoli 6 e 7 della direttiva "autorizzazioni" al fine di stabilire un processo di autorizzazione congiunta per la concessione di diritti individuali d'uso dello spettro radio, in linea, ove applicabile, con qualsiasi calendario comune stabilito conformemente all'articolo 12, paragrafo 2. Il processo di autorizzazione congiunta dovr soddisfare i seguenti criteri:a) i singoli processi di autorizzazione nazionali dovranno essere avviati e attuati da parte delle autorit nazionali competenti secondo un progetto comune;b) esso prevede, dove pi adatte, le condizioni e norme procedurali comuni per la selezione e la concessione di diritti individuali tra gli Stati membri interessati;c) esso prevede, dove pi adatte, condizioni comuni e comparabili da assegnare ai diritti d'uso individuali tra gli Stati membri interessati, consentendo, in particolare, agli operatori di concedere portafogli di spettro coerenti rispetto ai blocchi nello spettro da assegnarsi.2. Qualora taluni Stati membri intendano instaurare un processo di autorizzazione congiunta, le autorit nazionali competenti interessate dovranno rendere accessibile il loro progetto di misure alla Commissione e alle autorit competenti. La Commissione informa gli altri Stati membri.3. Un processo di autorizzazione congiunta aperto in ogni momento ad altri Stati membri.
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 13 paragrafo 1 comma 2 lettera c
Testo della CommissioneEmendamentoc) la durata dei diritti d'uso;c) la durata dei diritti d'uso, che non inferiore a 25 anni e in ogni caso atta a incentivare gli investimenti e la concorrenza e a scoraggiare il sottoutilizzo o l'"accumulo" dello spettro;
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 13 paragrafo 1 comma 2 lettera j
Testo della CommissioneEmendamentoj) le condizioni relative ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;j) le condizioni relative ad assegnazioni, riassegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 13 paragrafo 2 comma 2 lettera d
Testo della CommissioneEmendamentod) eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo12;d) atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 12;
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 15 paragrafo 2 comma 1
Testo della CommissioneEmendamento2. Ai fini di un'attuazione uniforme del regime di autorizzazione generale per l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma del paragrafo 1, la Commissione pu, mediante atti di esecuzione, specificare le caratteristiche tecniche relative alla progettazione, all'installazione e al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il cui rispetto assicuri il loro carattere non intrusivo quando vengono utilizzati in diversi contesti locali. La Commissione specifica tali caratteristiche tecniche facendo riferimento alle dimensioni massime, alle caratteristiche di potenza ed elettromagnetiche, nonch all'impatto visivo dei punti di accesso senza fili di portata limitata installati. Tali caratteristiche tecniche per l'uso dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono almeno conformi alle disposizioni della direttiva 2013/35/UE30 e alle soglie di cui alla raccomandazione 1999/519/CE31 del Consiglio. 2. Ai fini di un'attuazione uniforme del regime di autorizzazione generale per l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma del paragrafo 1, la Commissione specifica, mediante atti di esecuzione da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le caratteristiche tecniche relative alla progettazione, all'installazione e al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il cui rispetto assicuri il loro carattere non intrusivo quando vengono utilizzati in diversi contesti locali. La Commissione specifica tali caratteristiche tecniche facendo riferimento alle dimensioni massime, alle caratteristiche di potenza ed elettromagnetiche, nonch all'impatto visivo dei punti di accesso senza fili di portata limitata installati. Tali caratteristiche tecniche per l'uso dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono almeno conformi alle disposizioni della direttiva 2013/35/UE30 e alle soglie di cui alla raccomandazione 1999/519/CE31 del Consiglio.____________________________________30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).31 Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del30.7.1999, pag. 59).31 Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del30.7.1999, pag. 59).
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 15 paragrafo 2 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoAffinch l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata possano beneficiare del disposto del paragrafo 1, le caratteristiche specificate lasciano impregiudicati i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di tali prodotti32.Affinch l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata possano beneficiare del disposto del paragrafo 1, le caratteristiche tecniche specificate lasciano impregiudicati i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di tali prodotti.____________________________________32 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformit (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).32 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformit (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 16
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 17
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 17 bisProdotti di accesso all'ingrosso di alta qualit per la fornitura di servizi di comunicazione aziendale1. Le autorit nazionali di regolamentazione valutano se sia proporzionato imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica designati a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) come aventi un significativo potere di mercato in un mercato pertinente in relazione alla fornitura di servizi all'ingrosso di comunicazione elettronica di alta qualit l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento all'ingrosso che tenga conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 2. Tale valutazione ha luogo entro un mese dalla pubblicazione degli orientamenti del BEREC.2. Entro il 31 dicembre 2015 il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in collaborazione con la Commissione, elabora orientamenti che specifichino gli elementi da includere nell'offerta di riferimento. Gli orientamenti riguardano, come minimo, i segmenti terminali di linee affittate e possono riguardare altri prodotti aziendali di accesso all'ingrosso ritenuti appropriati dal BEREC in considerazione della domanda al dettaglio e all'ingrosso nonch delle migliori prassi regolamentari. Le autorit nazionali di regolamentazione possono chiedere l'inclusione di elementi aggiuntivi nell'offerta di riferimento. Il BEREC rivede periodicamente gli orientamenti alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 18
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 19
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 20
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 21 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano, salvo se oggettivamente giustificato, alle comunicazioni intraunionali che terminano in un altro Stato membro, tariffe superiori:soppressoa) per le comunicazioni fisse, alle tariffe delle comunicazioni nazionali a lunga distanza;b) per le comunicazioni mobili, rispettivamente alle eurotariffe delle chiamate vocali e degli SMS in roaming regolamentati, fissate dal regolamento (UE) n.531/2012.Motivazione
Le chiamate internazionali su rete fissa e mobile sono attualmente mercati competitivi deregolamentati che non richiedono una regolamentazione mediante l'intervento dell'UE.
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Capo IV titolo
Testo della CommissioneEmendamentoDiritti armonizzati degli utenti finaliDiritti di accesso a Internet aperto degli utenti
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 22
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 22soppressoRisoluzione delle controversie transfrontaliere1. Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi dell'articolo34, paragrafo 1, della direttiva2002/22/CE, si applicano anche alle controversie relative a contratti tra consumatori (e altri utenti finali nella misura in cui dette procedure extragiudiziali siano anche a loro disposizione) e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro Stato membro. Alle controversie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva2013/11/UE33, si applicano le disposizione di detta direttiva.___________________33 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.Motivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 23 titolo
Testo della CommissioneEmendamentoLibert di fornire e di usufruire di un accesso a internet aperto e gestione ragionevole del trafficoLibert di fornire e di usufruire di un accesso a Internet aperto e gestione del traffico
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 23 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonch di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet.1. Gli utenti sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, utilizzare e fornire applicazioni e servizi nonch utilizzare terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente o del fornitore e dalla localizzazione, dall'origine o dalla finalit del servizio, delle informazioni o dei contenuti, tramite il servizio di accesso a Internet.Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocit dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 23 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualit del servizio superiore.2. I fornitori di servizi di accesso a Internet, di comunicazioni elettroniche al pubblico e di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi specializzati agli utenti. Tali servizi sono offerti solo se la capacit della rete sufficiente per fornire tali servizi in aggiunta ai servizi di accesso a Internet e se non pregiudicano in modo sostanziale la disponibilit o la qualit dei servizi di accesso a Internet. I fornitori di servizi di accesso a Internet agli utenti non operano discriminazioni tra tali servizi.Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualit del servizio o una capacit specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualit generale dei servizi di accesso a internet.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 23 paragrafo 4
Testo della CommissioneEmendamento4. L'esercizio delle libert di cui ai paragrafi 1 e 2 agevolato della fornitura di informazioni complete conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo26, paragrafo 2, e all'articolo27, paragrafi 1 e 2.4. Agli utenti vengono fornite informazioni complete conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 21 bis della direttiva 2002/22/CE, comprese le informazioni su qualsiasi misura di gestione del traffico applicata che possa influire sulla consultazione e la diffusione di informazioni, contenuti, applicazioni e servizi, come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 23 paragrafo 5
Testo della CommissioneEmendamento5. Nei limiti dei volumi o della velocit dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libert di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a:5. Nei limiti dei volumi o della velocit dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a Internet, i fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano le libert di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, alterando o degradando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui necessario applicare misure di gestione del traffico. Le misure di gestione del traffico sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a:a) attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi;a) attuare un provvedimento giudiziario;b) preservare l'integrit e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali;b) preservare l'integrit e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali;c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive;d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purch tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.d) prevenire o mitigare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purch tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.Le misure di gestione del traffico sono mantenute per il tempo strettamente necessario.Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo.Fatta salva la direttiva 95/46/CE, le misure di gestione del traffico comportano un'elaborazione dei dati personali limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo e sono altres soggette alla direttiva 2002/58/CE, in particolare per quanto riguarda la confidenzialit delle comunicazioni. I fornitori di servizi di accesso a Internet predispongono procedure adeguate, chiare, aperte ed efficienti per il trattamento delle denunce relative a presunte violazioni del presente articolo. Tali procedure lasciano impregiudicato il diritto degli utenti di deferire la questione all'autorit nazionale di regolamentazione.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 24 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Le autorit nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacit degli utenti finali di esercitare le libert di cui all'articolo23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo23, paragrafo 5, e la costante disponibilit di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorit nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversit culturale e l'innovazione. Le autorit nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati.1. Nell'esercizio delle competenze loro riconosciute dall'articolo 30 bis in relazione all'articolo 23, le autorit nazionali di regolamentazione monitorano con attenzione la conformit all'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilit di servizi di accesso a Internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico. In stretta collaborazione con le altre autorit nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto sulla diversit culturale e l'innovazione. Le autorit nazionali di regolamentazione pubblicano annualmente relazioni in merito al monitoraggio e ai suoi risultati e le trasmettono alla Commissione e al BEREC.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 24 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualit del servizio per i servizi di accesso a internet e salvaguardare la capacit degli utenti finali di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta, le autorit nazionali di regolamentazione hanno la facolt di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualit del servizio.2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualit del servizio per i servizi di accesso a Internet e salvaguardare la capacit degli utenti di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni, servizi e software di loro scelta, le autorit nazionali di regolamentazione hanno la facolt di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualit del servizio e, se del caso, altri parametri di qualit del servizio quali definiti dalle autorit nazionali di regolamentazione.Le autorit nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione pu esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. I requisiti previsti non sono adottati per un periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento da parte della Commissione di tutte le informazioni, salvo se diversamente convenuto tra la Commissione e l'autorit nazionale di regolamentazione oppure se la Commissione abbia comunicato all'autorit nazionale di regolamentazione un periodo di esame pi breve, oppure che la Commissione abbia formulato osservazioni o raccomandazioni. Le autorit nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati.Le autorit nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione pu esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le autorit nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 24 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. La Commissione pu adottare atti di esecuzione che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorit nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo33, paragrafo 2.3. Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti generali che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorit nazionali competenti a norma del presente articolo, anche per quanto riguarda l'applicazione di misure di gestione del traffico e di controllo della conformit.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 24bisRiesameLa Commissione, in stretta cooperazione con il BEREC, riesamina il funzionamento delle disposizioni relative ai servizi specializzati e, previa consultazione pubblica, riferisce e presenta eventuali proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio entro [inserire la data: tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento].
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 25
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppressoMotivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 26
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppressoMotivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 27
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppressoMotivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 28
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppressoMotivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 29
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppressoMotivazione
Il relatore propone la soppressione integrale di questo articolo. Sebbene sia auspicabile garantire l'idonea tutela dei consumatori in relazione a tutti gli elementi di un pacchetto, il relatore ritiene che questo non sia il modo migliore per ottenere detto risultato, dato che l'ambito del quadro delle telecomunicazioni resta limitato ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica. Un ampliamento selettivo dell'ambito (come suggerito all'articolo 29) crea una situazione giuridica poco chiara, la cui risoluzione richiederebbe un lungo elenco di emendamenti correlati nel resto del quadro (nessuno dei quali stato proposto).
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 30
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppressoMotivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 30 bisVigilanza e applicazione1. Le autorit nazionali di regolamentazione dispongono delle risorse necessarie a sorvegliare e controllare la conformit al presente regolamento all'interno dei rispettivi territori.2. Le autorit nazionali di regolamentazione mettono a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.3. Le autorit nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall'autorit nazionale di regolamentazione.4. Le autorit nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento.5. Le autorit nazionali di regolamentazione predispongono procedure appropriate, chiare, aperte ed efficienti per il trattamento delle denunce relative a presunte violazioni dell'articolo 23. Le autorit nazionali di regolamentazione rispondono alle denunce senza indebiti ritardi.6. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l'autorit nazionale di regolamentazione esige l'immediata cessazione della violazione.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 31 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoIn riferimento ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche, le sanzioni sono imposte in conformit al capo II in funzione delle competenze rispettive delle autorit nazionali di regolamentazione degli Stati membri d'origine e ospitanti.soppresso
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 32
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 34 punto 1
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3
Testo della CommissioneEmendamentoAll'articolo3, paragrafo 2, il secondo comma soppresso.1) L'articolo3 sostituito dal seguente:
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 34 punto 1 lettera a (nuova)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 paragrafo 2
Testo in vigoreEmendamentoa) il paragrafo 2 sostituito dal seguente:2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica pu, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all'articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. All'impresa interessata pu essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorit nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l'impresa pu iniziare la propria attivit, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7."2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica pu, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all'articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. Qualora uno Stato membro ritenga che l'obbligo di notifica sia giustificato, detto Stato membro pu chiedere alle imprese di presentare una notifica al BEREC, ma pu non richiedere loro di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorit nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorit prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica al BEREC, se necessario, l'impresa pu iniziare la propria attivit, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7."Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in pi Stati membri non sono obbligate ad effettuare pi di una notifica per Stato membro interessato."( HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=IT" http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=IT)
Motivazione
Una notifica standardizzata al BEREC garantirebbe che le imprese non subiscano discriminazioni di trattamento da parte di Stati membri diversi in circostanze simili e che all'interno del mercato unico si applichino prassi di regolamentazione coerenti.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 34 punto 1 lettera b (nuova)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 paragrafo 3
Testo in vigoreEmendamentob) il paragrafo 3 sostituito dal seguente:3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all'autorit nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonch alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all'autorit in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il fornitore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della societ, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonch alla probabile data di inizio dell'attivit."3. Una notifica di cui al paragrafo 2 si limita alla dichiarazione su un modello armonizzato nella forma riportata nella parte D dell'allegato, resa al BEREC da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonch alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire al BEREC e all'autorit in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Gli Stati membri non possono imporre obblighi di notifica aggiuntivi o distinti."(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:IT:PDF)
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 34 punto 1 lettera c (nuova)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 3 paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoc) aggiunto il paragrafo seguente:"3 bis. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una notifica motivata entro 12 mesi dalla data di applicazione del regolamento n. [XX/2014]* se ritengono che l'obbligo di notifica sia giustificato. La Commissione esamina la notifica e, se del caso, adotta una decisione, entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica, nella quale chiede allo Stato membro in questione di abolire l'obbligo di notifica.______________Regolamento (UE) n. [XX/2014] del Parlamento europeo e della Commissione, del , che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n.1211/2009 e (UE)n.531/2012 (GU L ... del ..., pag....)."
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 34 punto 2 (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Articolo 10 paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento2) all'articolo 10 inserito il seguente nuovo paragrafo 6 bis: "6 bis. Un'autorit nazionale di regolamentazione notifica al BEREC qualsiasi misura che intenda adottare a norma dei paragrafi 5 e 6. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, periodo durante il quale l'autorit nazionale di regolamentazione non pu adottare una misura definitiva, il BEREC adotta un parere motivato se ritiene che il progetto di misura costituirebbe un ostacolo al mercato unico. Il BEREC trasmette i pareri all'autorit nazionale di regolamentazione e alla Commissione. L'autorit nazionale di regolamentazione tiene in massima considerazione l'eventuale parere del BEREC e comunica a quest'ultimo ogni eventuale misura definitiva. Il BEREC aggiorna di conseguenza il proprio registro."
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 34 punto 3 (nuovo)
Direttiva 2002/20/CE
Allegato parte D (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento3) all'allegato aggiunta la seguente parte D:"D. Informazioni che una notifica contiene obbligatoriamente a norma dell'articolo 3La notifica contiene una dichiarazione dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ed corredata solamente delle seguenti informazioni:1. denominazione del fornitore,2. status e forma giuridica del fornitore, numero di registrazione qualora il fornitore sia iscritto al registro commerciale o ad altro registro pubblico analogo,3. indirizzo geografico dello stabilimento principale del fornitore,4. un referente,5. una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire, 6. gli Stati membri interessati, nonch7. la data presunta di inizio dell'attivit."
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)
Decisione n. 243/2012/UE
Articolo 6 paragrafo 8 comma 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 34 bisModifiche della decisione n. 243/2012/UEAll'articolo 6, paragrafo 8, della decisione n. 243/2012/UE aggiunto il seguente comma:"Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto delle bande armonizzate supplementari secondo gli stessi criteri elencati al primo comma."
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 1
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 1
Testo della CommissioneEmendamento1) all'articolo1 aggiunto il seguente paragrafo 6:soppresso"6. La presente direttiva e le direttive particolari sono interpretate e applicate in combinato disposto con le disposizioni del regolamento n.[XX/2014].".
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 2 lettera g
Testo in vigoreEmendamento1 bis) all'articolo 2, la lettera g) modificata come segue:"autorit nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;"autorit nazionale di regolamentazione", l'organismo incaricato da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:IT:PDF)
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 3 paragrafo 3 bis
Testo in vigoreEmendamento1 ter) all'articolo 3, il paragrafo 3 bis sostituito dal seguente:3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorit nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano n accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ci non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 hanno la facolt di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorit nazionali di regolamentazione."3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, ciascuna autorit nazionale di regolamentazione responsabile almeno della regolamentazione ex ante del mercato, a norma degli articoli 7, 7 bis, 15 e 16 della presente direttiva e degli articoli da 9 a 13 ter della direttiva 2002/19/CE, della numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento, della coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate, della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 10, 12, 20 e 21 della presente direttiva, dell'accessibilit delle tariffe, della qualit del servizio fornito dalle imprese designate, del calcolo del costo degli obblighi di servizio universale, dei controlli normativi sui servizi al dettaglio, dei contratti, della trasparenza e pubblicazione delle informazioni, della qualit del servizio, della garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili, dei servizi di emergenza e del numero di emergenza unico europeo, dell'accesso a numeri e servizi, della fornitura di prestazioni supplementari e dell'agevolare il cambiamento di fornitore conformemente agli articoli 9, 11, 12, 17, 20, 20 bis, 21, 21bis, 22, 23 bis, 26, 26bis, 28, 29 e 30 della direttiva 2002/22/CE, delle questioni relative all'autorizzazione di cui alla direttiva 2002/20/CE e della direttiva 2002/58/CE.Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorit nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorit nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano pi le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorit nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorit nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione pubblicata. Ciascuna autorit nazionale di regolamentazione opera in indipendenza e non sollecita n accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti affidatile ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ci non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 hanno la facolt di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorit nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorit nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorit nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano pi le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorit nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorit nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione pubblicata.Gli Stati membri assicurano che le autorit nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorit nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie e umane per poter partecipare attivamente e contribuire all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)1.Gli Stati membri assicurano che le autorit nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati e che i bilanci siano sufficienti allo svolgimento dei loro compiti. I bilanci e i bilanci annuali certificati sono pubblicati da ciascuna autorit nazionale di regolamentazione. Ciascuna autorit nazionale di regolamentazione organizzata e gestita in modo da salvaguardare l'obiettivit e l'imparzialit delle sue attivit e dispone di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'esecuzione adeguata dei suoi compiti. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorit nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie e umane per poter partecipare attivamente e contribuire all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)1.____________________________________________1 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio1 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio."Motivazione
La presenza di un'unica autorit nazionale di regolamentazione per Stato membro, l'armonizzazione delle sue competenze chiave e il potenziamento delle risorse a sua disposizione non gioveranno soltanto direttamente alla vigilanza e all'attuazione del quadro nello SM, ma sosterranno altres indirettamente il lavoro delle ANR raggruppate all'interno del BEREC.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 2 lettera a
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis
Testo della CommissioneEmendamento a) al paragrafo 1, il primo comma sostituito dal seguente:soppressa1. Quando la misura prevista di cui all'articolo7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo16 della presente direttiva, in combinato disposto con l'articolo5 e gli articoli da 9 a 13 della direttiva2002/19/CE (direttivaaccesso) e con l'articolo17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all'articolo7, paragrafo 3, della presente direttiva, pu notificare all'autorit nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilit con il diritto dell'Unione, tenendo in debita considerazione le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo19, paragrafo 1, della presente direttiva, in merito all'applicazione armonizzata di disposizioni specifiche della presente direttiva e delle direttive particolari. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.Motivazione
Al fine di evitare effetti negativi sugli utenti finali, necessario ribadire la competenza delle autorit nazionali in merito al compito di armonizzare l'applicazione di disposizioni specifiche presenti in questa direttiva e in altre particolari direttive.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 2 lettera b
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis
Testo della CommissioneEmendamento b) il paragrafo 2 sostituito dal seguente:soppressa"2. Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l'autorit nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura pi idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessit di garantire una pratica regolamentare coerente. Quando la misura in questione mira a imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ai sensi del regolamento [XXX/2014] in uno Stato membro ospitante, l'autorit nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine pu anch'essa partecipare al processo di cooperazione."
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 2 lettera c
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis
Testo della CommissioneEmendamento- c) al paragrafo 5 inserita la seguente letteraa bis):soppressa"a bis) adottare una decisione che impone all'autorit nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, qualora la misura in questione miri a imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ai sensi del regolamento [XXX/2014]."
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 2 lettera d
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 7 bis
Testo della CommissioneEmendamento d) al paragrafo 6 aggiunto il seguente comma:soppressa"Nei casi in cui la Commissione adotta una decisione conformemente al paragrafo 5, letteraa bis) si applica l'articolo7, paragrafo 6."
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 8 paragrafo 4
Testo della CommissioneEmendamento2 bis) all'articolo 8, paragrafo 4, soppressa la lettera g).
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 9 ter paragrafo 3 comma 1
Testo in vigoreEmendamento2 ter) all'articolo 9 ter, paragrafo 3, il primo comma sostituito dal seguente:La Commissione pu adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d'uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva."3. La Commissione adotta le opportune misure di attuazione al fine di agevolare il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso delle radiofrequenze tra imprese. Tali misure sono adottate entro 12 mesi dalla data di applicazione del regolamento [XXX/2014]*. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva._____________* Regolamento (UE) n. XXX/20XX del Parlamento europeo e della Commissione, del ..., che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti(CE)n.1211/2009 e (UE)n.531/2012 (GU L XXX del XX.XX.20XX, pag. X)."( HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=IT" http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-20090702&qid=1395662408159&from=IT)
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 35 punto 4
Direttiva 2002/21/CE
Articolo 19 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento"1. Fatto salvo l'articolo9 della presente direttiva e gli articoli6 e8 della direttiva2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorit nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva, nelle direttive particolari e nel regolamento n.[XX/2014] possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione pu, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva, alle direttive particolari e al regolamento n.[XX/2014] per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo8."."1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorit nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva, nelle direttive particolari e nel regolamento n. [XX/2014] possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emette una raccomandazione o una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva, alle direttive particolari e al regolamento n. [XX/2014] per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.".
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 2 lettera f bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento1 bis) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte le due lettere seguenti:"f bis) "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico al quale trasferito il numero di telefono o il servizio;f ter) "fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico a partire dal quale trasferito il numero di telefono o il servizio.";Motivazione
La presente disposizione inserisce una nuova definizione di "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico" come nuova definizione all'articolo 2 della direttiva servizio universale.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 titolo
Testo in vigoreEmendamento1 ter) il titolo dell'articolo 20 sostituito dal seguente:"Contratti""Obblighi d'informazione per i contratti";
Emendamento 185
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo -1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento1 quater) all'articolo 20, inserito il seguente paragrafo:"-1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1bis siano fornite prima della conclusione del contratto in maniera chiara, esaustiva e facilmente accessibile e fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva sui diritti dei consumatori* riguardo ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali e a distanza. Il consumatore o altro utente finale che lo richieda ha accesso a una copia del contratto su un supporto durevole.Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore o dall'utente finale che ne fa richiesta."_________________* Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25ottobre2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64)."
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 1
Testo in vigoreEmendamento1 quinquies) all'articolo20, il paragrafo1 sostituito dal seguente:"1. Gli Stati membri provvedono affinch i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o pi imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:"1. Gli Stati membri provvedono affinch i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o pi imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno le seguenti informazioni:a) la denominazione e l'indirizzo dell'impresa;a) la denominazione, l'indirizzo e i recapiti dell'impresa e, se diversi, l'indirizzo e i recapiti per eventuali reclami;b) i servizi forniti, tra cui in particolare:b) le principali caratteristiche dei servizi forniti, tra cui in particolare:i) il piano o i piani tariffari specifici ai quali si applica il contratto e, per ogni piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni, se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26,ii) l'accesso alle informazioni sui servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi pertinenti offerti e le eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo26, informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformit del diritto comunitario, i livelli minimi di qualit del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualit del servizio, quali definiti dalle autorit nazionali di regolamentazione,iii) i livelli minimi di qualit del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualit del servizio, quali definiti dalle autorit nazionali di regolamentazione, informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualit del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure; i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonch le modalit per contattare tali servizi,iv) i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti, incluse, ove possibile, informazioni tecniche relative al corretto funzionamento dell'apparecchiatura terminale scelta dall'utente finale, le condizioni e i costi di tali servizi, nonch le modalit per contattarli, eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;v) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite, comprese le informazioni su come sbloccarle e su eventuali oneri dovuti in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo contrattuale minimo,vi) eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, con riferimento ai criteri di utilizzo corretto, comprese informazioni dettagliate sulle modalit di applicazione di tali criteri di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del piano tariffario in questione;c) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;c) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e la sua possibilit di verificare, correggere o ritirare i dati inseriti; d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalit secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalit di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, tra cui le imposte e gli oneri aggiuntivi che possono essere applicati, e le modalit secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione;d bis) le modalit di pagamento ed eventuali differenze di costo ad esse legate, nonch gli strumenti disponibili per garantire la trasparenza della fatturazione e monitorare il livello di consumo;e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi: ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali,i) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali, eventuali costi legati alla portabilit di numeri ed altri identificatori,ii) eventuali costi legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilit di numeri ed altri identificatori, compresi gli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore, eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;iii) eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale, sulla base di consueti metodi di ammortamento e per altri vantaggi promozionali, su base pro rata temporis;f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualit del servizio previsto dal contratto;f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, compreso, ove applicabile, un riferimento esplicito ai diritti legali del consumatore, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualit del servizio previsto dal contratto; g) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 34;g) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie, incluse le controversie transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 34;g bis) i dettagli su come gli utenti finali disabili possono ottenere informazioni su prodotti e servizi ad essi destinati;h) i tipi di azioni che l'impresa pu adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrit e alle vulnerabilit.h) i tipi di azioni che l'impresa pu adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrit e alle vulnerabilit.Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorit pubbliche sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4, e relativi al servizio fornito."Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorit pubbliche sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4, e relativi al servizio fornito."
Emendamento 187
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento1 sexies) all'articolo 20 inserito il seguente paragrafo:"1 bis. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, se il contratto prevede la fornitura di servizi di accesso a internet, tale contratto include anche le seguenti informazioni:a) i dettagli relativi ai piani dei prezzi dei dati unitari, ai piani dei prezzi delle masse di dati e a qualsiasi soglia applicabile correlata al piano o ai piani tariffari specifici ai quali si applica il contratto. Per i volumi di dati superiori alle soglie: i prezzi unitari o di massa, su base una tantum o duratura, nonch qualsiasi limitazione relativa alla velocit dei dati, che possono essere applicati al piano o ai piani tariffari specifici ai quali si riferisce il contratto;b) i mezzi che permettono agli utenti finali di monitorare il loro livello di consumo ed eventualmente di fissare limiti volontari;c) per i collegamenti dati fissi, la velocit normalmente disponibile e la velocit minima di caricamento e scaricamento dei dati presso la sede principale dell'utente finale;d) per i collegamenti dati mobili, la velocit stimata e la velocit minima di caricamento e scaricamento dei dati nella connessione attraverso la rete senza fili del fornitore nello Stato membro di residenza dell'utente finale;e) altri parametri relativi alla qualit del servizio, quali definiti all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../...*;f) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico, compresa l'indicazione dei metodi soggiacenti di ispezione delle comunicazioni utilizzati ai fini di una gestione ragionevole del traffico, e informazioni sulla potenziale incidenza di tali procedure sulla qualit del servizio, sulla vita privata degli utenti finali e sulla tutela dei dati personali; nonchg) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocit e altri parametri di qualit del servizio possono avere sui servizi di accesso a internet, in particolare sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi.__________________* GU: inserire il numero del presente regolamento."
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 2
Testo in vigoreEmendamento1 septies) all'articolo 20, soppresso il paragrafo 2.2. Gli Stati membri provvedono affinch gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche.Motivazione
Il relatore propone un nuovo articolo 20 bis sulla durata e la risoluzione del contratto. La disposizione in esame inclusa in tale articolo.
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 octies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo in vigoreEmendamento1 octies) all'articolo 20 aggiunto il seguente paragrafo:"2 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre obblighi di informazione contrattuale aggiuntivi per i contratti ai quali si applica il presente articolo.";
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo punto 1 nonies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento1 nonies) all'articolo 20 aggiunto il seguente paragrafo:"2 ter. Il BEREC elabora orientamenti per la definizione di modelli di informazioni contrattuali standard contenenti le informazioni previste dai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo.Le autorit nazionali di regolamentazione possono specificare requisiti aggiuntivi relativi al contenuto, alla forma e alle modalit di pubblicazione delle informazioni contrattuali, incluse in particolare le velocit di fornitura dei dati, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC per quanto riguarda i metodi di misurazione della velocit e il contenuto, la forma e le modalit di pubblicazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3 bis.";
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 decies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento1 decies) inserito l'articolo seguente:"Articolo 20 bisDurata e risoluzione del contratto1. Gli Stati membri provvedono affinch i contratti conclusi tra i consumatori e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico abbiano una durata massima di 24 mesi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilit di stipulare contratti di 12 mesi.2. Il consumatore ha il diritto di recedere da un contratto a distanza o stipulato fuori dai locali commerciali entro 14 giorni dalla sua conclusione, ai sensi della direttiva 2011/83/UE.3. Se un contratto o la normativa nazionale prevede la possibilit di prorogare automaticamente i periodi contrattuali con una durata prestabilita (rispetto a una durata minima), il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico informa i consumatori in tempo utile affinch questi ultimi abbiano almeno un mese per opporsi a tale proroga automatica. Se il consumatore non si oppone a tale proroga automatica, il contratto considerato un contratto a durata indeterminata che pu essere risolto dal consumatore in qualunque momento con un preavviso di un mese e senza incorrere in alcun costo, eccetto quelli di erogazione del servizio durante il preavviso.4. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale. I fornitori informano i consumatori con preavviso adeguato e non inferiore a un mese di tali eventuali modifiche e, al contempo, del diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, se non accettano le nuove condizioni contrattuali. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.5. Qualsiasi significativa discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra le prestazioni effettive riguardanti la velocit o altri parametri di qualit del servizio e le prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico conformemente all'articolo20 determina la non conformit delle prestazioni ai fini della determinazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma della legislazione nazionale.6. Gli Stati membri provvedono affinch la sottoscrizione di servizi supplementari erogati dal medesimo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico non faccia ripartire il periodo contrattuale iniziale, a meno che i servizi supplementari siano offerti a un prezzo promozionale speciale applicato solo a condizione che il periodo contrattuale in corso sia rinnovato. 7. Gli Stati membri provvedono affinch i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico applichino condizioni e procedure per la risoluzione del contratto tali da non ostacolare o disincentivare il cambiamento di fornitore di servizi.8. Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli elementi del pacchetto.9. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre requisiti aggiuntivi per assicurare un pi elevato livello di protezione dei consumatori in relazione ai contratti ai quali si applica il presente articolo.";
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21
Testo in vigoreEmendamento1 undecies) l'articolo 21 sostituito dal seguente:"Articolo 21"Articolo 21"1. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorit nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate."1. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione anticipata del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali, conformemente all'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile e sono regolarmente aggiornate. Eventuali differenziazioni nelle condizioni applicate ai consumatori e ad altri utenti finali che ne facciano richiesta sono rese esplicite. Le autorit nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate; dette prescrizioni possono in particolare comprendere l'introduzione di requisiti linguistici onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dai consumatori e da altri utenti finali che ne facciano richiesta. Gli Stati membri provvedono affinch i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano obbligati, su richiesta, a comunicare le informazioni alle pertinenti autorit nazionali di regolamentazione prima della loro pubblicazione.2. Le autorit nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalit d'uso alternative, ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.2. Le autorit nazionali di regolamentazione provvedono affinch i consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta abbiano accesso a strumenti di valutazione indipendenti che consentano loro di raffrontare le prestazioni riguardanti l'accesso alla rete di comunicazione elettronica e i servizi correlati, nonch il costo di modalit d'uso alternative. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali strumenti di valutazione indipendenti.2 bis. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione, sotto la guida del BEREC e previa consultazione delle parti interessate, stabiliscano un sistema volontario di certificazione di siti internet di confronto interattivi, guide o altri strumenti analoghi sulla base di requisiti oggettivi, trasparenti e proporzionati, compresa, in particolare, l'indipendenza da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico.3. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:3. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:a) fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorit nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;a) fornire agli utenti finali informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorit nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;b) informare gli abbonati di eventuali modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio al quale si sono abbonati;b) fornire agli utenti finali informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi pertinenti offerti, nonch sulle eventuali restrizioni alla fornitura dei servizi di emergenza di cui all'articolo26, nonch garantire che le eventuali modifiche siano tempestivamente notificate;c) informare gli abbonati di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformit del diritto comunitario;d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualit del servizio riconducibili a tali procedure;d bis) fornire informazioni sui servizi di accesso a internet, se offerti, specificando quanto segue:i) per i collegamenti dati fissi, la velocit normalmente disponibile e la velocit minima di caricamento e scaricamento dei dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale; per i collegamenti dati mobili, la velocit stimata e la velocit minima di caricamento e scaricamento dei dati nella connessione attraverso la rete senza fili del fornitore nello Stato membro di residenza dell'utente finale;ii) i dettagli relativi ai piani dei prezzi dei dati unitari, ai piani dei prezzi delle masse di dati e a qualsiasi soglia applicabile. Per i volumi di dati superiori alle soglie: i prezzi unitari o di massa eventualmente applicati, su base una tantum o duratura, e qualsiasi limitazione che pu essere imposta alla velocit dei dati;iii) i mezzi che permettono agli utenti finali di monitorare il loro livello di consumo ed eventualmente di fissare limiti volontari;iv) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume di dati, la velocit e altri parametri di qualit del servizio possono avere sull'utilizzo dei servizi di accesso a internet, in particolare sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;v) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico quali definite all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../...*, compresa l'indicazione dei metodi soggiacenti di ispezione delle comunicazioni utilizzati ai fini di una gestione ragionevole del traffico, e informazioni sulla potenziale incidenza di tali procedure sulla qualit del servizio, sulla vita privata degli utenti finali e sulla tutela dei dati personali;e) informare gli abbonati del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformit dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); nonche) informare i consumatori e altri utenti finali, ove applicabile, del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformit dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE; nonchf) comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.f) comunicare regolarmente ai consumatori e altri utenti finali, ove applicabile, le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro e le misure adottate per garantire l'equivalenza di accesso.Qualora lo giudichino opportuno, le autorit nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.Qualora lo giudichino opportuno, le autorit nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione. Gli Stati membri possono specificare requisiti aggiuntivi relativi al contenuto, alla forma e alle modalit di pubblicazione delle informazioni, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo.3 bis. Entro il ....** il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, definisce gli orientamenti generali per i metodi di misurazione della velocit, i parametri della qualit del servizio da misurare (tra l'altro, le velocit effettive rispetto alle velocit pubblicizzate, la qualit percepita dagli utenti) e i metodi per la loro misurazione nel tempo, nonch il contenuto, la forma e le modalit di pubblicazione delle informazioni, inclusi gli eventuali meccanismi di certificazione della qualit, per garantire che gli utenti finali, compresi quelli disabili, abbiano accesso a informazioni esaustive, confrontabili, affidabili e adeguate alle esigenze degli utenti. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misurazione indicati all'allegato III.4. Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli abbonati. In tal caso, dette informazioni sono fornite dalle competenti autorit pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:4. Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli utenti finali tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni sono trasmesse dalle competenti autorit pubbliche ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in forma standardizzata e possono riguardare fra l'altro:a) gli utilizzi pi comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libert. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; noncha) gli utilizzi pi comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libert. Rientrano in questa categoria le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonchb) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica."b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica._________________*GU: inserire il numero del presente regolamento.** GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento."
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 duodecies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento1 duodecies) inserito l'articolo seguente:"Articolo 21 bisControllo del consumo1. Gli Stati membri provvedono affinch i fornitori di comunicazioni elettroniche offrano ai consumatori e agli utenti finali lo strumento per monitorare e controllare il loro utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume. Tale strumento deve includere:a) per i servizi con schede ricaricabili e i servizi con abbonamento, l'accesso gratuito a informazioni tempestive sul consumo del servizio;b) per i servizi con abbonamento, la possibilit di fissare gratuitamente un limite finanziario predefinito per il loro utilizzo, di richiedere la comunicazione dell'avvenuto raggiungimento di una percentuale predefinita di tale limite e del limite stesso, la procedura da seguire per proseguire l'utilizzo una volta superato il limite e i piani tariffari applicabili;c) fatture dettagliate su un supporto durevole.2. Il BEREC definisce orientamenti per l'applicazione del paragrafo 1.Dopo aver raggiunto il limite finanziario gli utenti finali continuano a poter ricevere chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla fine del periodo di fatturazione concordato."
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2
Testo della CommissioneEmendamento2) gli articoli 20, 21, 22 e 30 sono soppressi.2) l'articolo 22 soppresso.Motivazione
Eliminazione necessaria per mantenere/modificare gli articoli interessati.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 26
Testo in vigoreEmendamento2 bis) l'articolo 26 sostituito dal seguente:"1. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri."1. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.1 bis. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli utenti di reti private di comunicazione elettronica possano chiamare gratuitamente i servizi di emergenza o, se del caso, i servizi di emergenza interni utilizzando il numero di emergenza unico europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorit nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinch sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o pi numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale.2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorit nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinch sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o pi numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale. 3. Gli Stati membri provvedono affinch le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo pi consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidit ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.3. Gli Stati membri provvedono affinch le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo pi consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidit ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. La Commissione, in consultazione con le autorit competenti, adotta una raccomandazione sugli indicatori di prestazione per gli Stati membri. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia dell'applicazione del numero di emergenza europeo "112" e sul funzionamento degli indicatori di prestazione entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni due anni.4. Gli Stati membri provvedono affinch l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto pi possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.4. Gli Stati membri provvedono affinch l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto pi possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.5. Gli Stati membri provvedono affinch le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorit incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorit. Ci si applica altres per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112". Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Le autorit di regolamentazione competenti definiscono i criteri per l'esattezza e l'affidabilit delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.
5. Gli Stati membri provvedono affinch le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorit incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorit. Ci si applica altres per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112". Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. La Commissione provvede affinch le autorit di regolamentazione competenti definiscano i criteri per l'esattezza e l'affidabilit delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante conformemente al paragrafo 7 e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC.Entro (6 mesi dal TERMINE PER L'APPLICAZIONE), il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, definisce gli orientamenti sui criteri relativi all'accuratezza e all'affidabilit dell'informazione di localizzazione del chiamante fornita ai servizi di emergenza. Tali orientamenti tengono conto della possibilit di utilizzare un terminale mobile dotato di un dispositivo GNSS di terminali mobili al fine di migliorare l'accuratezza e l'affidabilit dell'informazione di localizzazione delle chiamate al "112".6. Gli Stati membri provvedono affinch i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.6. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinch i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. La Commissione sostiene e integra l'azione degli Stati membri.7. Onde assicurare un accesso efficace ai servizi del "112" negli Stati membri, la Commissione, previa consultazione del BEREC, pu adottare misure tecniche di attuazione. L'adozione di queste ultime, tuttavia, non pregiudica n incide in alcun modo sull'organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.7. Al fine di assicurare un accesso efficace ai servizi del "112" negli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione, previa consultazione del BEREC, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 37 bis riguardo ai criteri di localizzazione del chiamante e agli indicatori chiave di prestazione relativi all'accesso al "112". L'adozione di questi atti, tuttavia, non pregiudica n incide in alcun modo sull'organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.7 bis. La Commissione provvede affinch sia mantenuta una banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza europei, per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro.";
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 26 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento2 ter) inserito l'articolo seguente:"Articolo 26 bisSistema di comunicazione "112 inverso" dell'UENon oltre [1 anno dopo il termine di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilit di istituire, utilizzando le reti di comunicazione elettronica esistenti, un sistema di comunicazione "112 inverso" dell'UE esteso a tutto il territorio dell'Unione, universale, multilingue, accessibile, semplice ed efficace, per allertare i cittadini in caso di gravi emergenze o calamit imminenti o in corso.La Commissione consulta il BEREC e i servizi di protezione civile, ed esamina le norme e le specifiche necessarie per l'istituzione del sistema di cui al comma1. Nell'elaborare tale relazione, la Commissione tiene conto dei sistemi "112" nazionali e regionali esistenti, nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Se opportuno, la relazione accompagnata da una proposta legislativa.";
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 30
Testo in vigoreEmendamento2 quater) l'articolo 30 sostituito dal seguente: L'articolo 30 sostituito dal seguente:"1. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C."1. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico che offre il servizio, a norma di quanto disposto all'allegatoI, parteC.2. Le autorit nazionali di regolamentazione provvedono affinch la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilit del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.2. Le autorit nazionali di regolamentazione provvedono affinch la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilit del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.3. Le autorit nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilit del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.3. Le autorit nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilit del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel pi breve tempo possibile. In ogni caso, gli abbonati che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo.4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel pi breve tempo possibile. Per gli utenti finali che abbiano concluso un accordo di trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore, l'attivazione del numero in questione avviene entro un giorno lavorativo.Fatto salvo il primo comma, le autorit nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale della portabilit del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilit tecnica e della necessit di assicurare all'abbonato la continuit del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non pu superare un giorno lavorativo. Le autorit nazionali competenti prendono anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela degli abbonati durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altres il trasferimento ad altro operatore contro la loro volont.Fatto salvo il primo comma, le autorit nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale del trasferimento e della portabilit del numero, tenendo conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 4 ter. Esse tengono conto della necessit di tutelare gli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento, di garantire l'efficienza di tali operazioni per l'utente finale, di assicurare all'utente finale la continuit del servizio e di garantire che le operazioni di trasferimento non siano dannose per la concorrenza. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non pu superare un giorno lavorativo. Gli utenti finali non vengono trasferiti ad altri fornitori contro la loro volont.Gli Stati membri provvedono affinch siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.Gli Stati membri provvedono affinch siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero, di mancata fornitura tempestiva delle informazioni necessarie per il trasferimento o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.4 bis. Il fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico conduce le operazioni di trasferimento e di portabilit. Gli utenti finali ricevono informazioni adeguate sul passaggio al nuovo fornitore, prima e durante le operazioni di trasferimento, nonch immediatamente dopo la sua conclusione.4 ter. Il BEREC definisce gli orientamenti relativi a tutte le modalit e le procedure delle operazioni di trasferimento e di portabilit, in particolare le responsabilit del fornitore ricevente e del fornitore cedente nelle operazioni di trasferimento e di portabilit, le informazioni da fornire ai consumatori durante tali operazioni, la tempestiva cessazione di un contratto esistente, il rimborso di eventuali pagamenti effettuati anticipatamente e servizi efficaci di inoltro della posta elettronica.4 quater. Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli elementi del pacchetto.";5. Gli Stati membri provvedono affinch i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri provvedono altres affinch le imprese offrano agli utenti la possibilit di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi.6. Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, gli Stati membri provvedono affinch le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi."
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 34 paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento2 quinquies) all'articolo 34 aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis. Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi del paragrafo 1 si applicano anche alle controversie relative a contratti tra consumatori, o altri utenti finali nella misura in cui dette procedure extragiudiziali sono anche a loro disposizione, e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro Stato membro. Nel caso di controversie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva2013/11/UE*, si applicano le disposizioni di tale direttiva. ________________________* Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63)."
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 37 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento2 sexies) inserito il seguente articolo 37 bis:"Articolo 37 bisEsercizio della delega1. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da *.3. La delega di potere di cui all'articolo 26 pu essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validit degli atti delegati gi in vigore.4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne d contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio._________________*GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento"
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II punto 1
Testo in vigoreEmendamento2 septies) all'allegato II, il punto 1 sostituito dal seguente:"1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese"1. Nome, indirizzo e informazioni di contatto dell'impresa o delle imprese Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico."Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.";
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 octies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II punto 2.2
Testo in vigoreEmendamento2 octies) all'allegato II, il punto 2.2 sostituito dal seguente:"2.2. Le tariffe generali, con l'indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonch sui costi relativi alle apparecchiature terminali.""2.2. Per ciascun piano tariffario, i servizi forniti e i pertinenti parametri di qualit del servizio, i piani tariffari applicabili e, per ciascuno di tali piani tariffari, i tipi di servizi forniti, compresi i volumi delle comunicazioni, e i costi applicabili (accesso, utenza, manutenzione ed eventuali costi supplementari), nonch i costi relativi alle apparecchiature terminali.";
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 nonies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II punto 2.2 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento2 nonies) all'allegato II, aggiunto il seguente punto:"2.2.bis. Informazioni aggiuntive sui servizi di accesso a internet, ove offerti, comprese, in particolare, le informazioni sulle tariffe dei dati, le velocit di caricamento e scaricamento ed eventuali restrizioni della velocit applicabili, la possibilit di monitorare i livelli di consumo, qualsiasi procedura di gestione del traffico applicabile e il relativo impatto sulla qualit del servizio, la vita privata degli utenti finali e la tutela dei dati personali.";
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 decies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II punto 2.5
Testo in vigoreEmendamento2 decies) all'allegato II, il punto 2.5 sostituito dal seguente:"2.5. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilit dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.""2.5. Clausole e condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, alle condizioni e ai costi di un'eventuale risoluzione anticipata del contratto, alle procedure e ai costi diretti legati al trasferimento e alla portabilit dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti, nonch agli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore."
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 1
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 1
Testo della CommissioneEmendamento1) all'articolo1, paragrafo 1, aggiunto il terzo comma seguente:soppresso"Il presente regolamento si applica ai servizi di roaming erogati nell'Unione agli utenti finali il cui fornitore nazionale un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico in uno Stato membro."
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 2
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 2
Testo della CommissioneEmendamento2) all'articolo2, paragrafo 2, inserita la seguente letterar):soppressor) "accordo di roaming bilaterale o multilaterale", uno o pi accordi commerciali o tecnici tra i fornitori di roaming che consentono l'estensione virtuale della copertura della rete d'origine e la fornitura durevole, da parte di ciascun fornitore di roaming di servizi di roaming al dettaglio regolamentati allo stesso livello di prezzo dei rispettivi servizi di comunicazioni mobili nazionali."Motivazione
La proposta della Commissione di occuparsi del roaming attraverso accordi volontari, quale alternativa agli obblighi vigenti stabiliti dal regolamento Roaming III, genera un grado elevato di incertezza.
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 3
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4
Testo della CommissioneEmendamento3) all'articolo4 aggiunto il seguente paragrafo 7:soppresso"7. Il presente articolonon si applica ai fornitori di roaming che forniscono servizi di roaming al dettaglio regolamentati conformemente all'articolo4 bis."
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 4
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento4) inserito il seguente articolo4 bis:soppressoArticolo 4 bis[...]
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articoli 6 bis e 6 ter (nuovi)
Testo della CommissioneEmendamento4 bis) sono inseriti i seguenti articoli:"Articolo 6 bis Abolizione delle tariffe di roaming al dettaglioA decorrere dal 15 dicembre 2015, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo rispetto alle tariffe relative ai servizi di comunicazione mobile a livello nazionale nei confronti dei clienti in roaming in tutti gli Stati membri per l'invio e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS/MMS in roaming regolamentati o per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming regolamentati, e non applicano alcuna tariffa generale per consentire l'utilizzo all'estero di apparecchiature terminali o servizi.Articolo 6 terUtilizzo corretto1. In deroga all'articolo 6bis e al fine di prevenire un utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio, i fornitori di roaming possono applicare una "clausola di utilizzo corretto" al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo corretto. Tali criteri sono applicati in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali.2. Conformemente all'articolo 20 della direttiva 2002/22/CE, i fornitori di roaming pubblicano e includono nei contratti informazioni dettagliate e quantificate sulle modalit di applicazione dei criteri di utilizzo corretto, con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del pacchetto al dettaglio in questione.3. Entro il 31 dicembre 2014 il BEREC elabora, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti generali per l'applicazione di criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming. Il BEREC tiene conto, in particolare, dell'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri, del grado di convergenza dei livelli tariffari nazionali all'interno dell'Unione, di eventuali effetti visibili del roaming alle tariffe dei servizi nazionali sull'andamento delle stesse, e dell'andamento delle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming. Inoltre, gli orientamenti del BEREC possono anche tenere conto di importanti variazioni oggettive tra gli Stati membri o tra fornitori di roaming relative a fattori quali i livelli tariffari nazionali, i volumi tipici inclusi nei pacchetti al dettaglio o il periodo medio durante il quale i clienti viaggiano all'interno dell'Unione.4. Al fine di garantire che l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto avvenga in modo coerente e simultaneo in tutta l'Unione, la Commissione adotta entro il 30 giugno 2015 norme dettagliate sull'applicazione dei criteri di utilizzo corretto mediante atti di esecuzione e in base agli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 3.5. La competente autorit nazionale di regolamentazione sorveglia e controlla attentamente l'applicazione dei criteri di utilizzo coretto come stabilito dall'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti generali del BEREC, i pertinenti fattori oggettivi specifici al rispettivo Stato membro e le variazioni oggettive importanti tra fornitori di roaming, e garantisce che non vengano applicate condizioni irragionevoli.6. Le tariffe al dettaglio per i servizi con eurotariffa stabilite agli articoli 8, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 531/2012 si applicano ai servizi in roaming regolamentati eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6ter."
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 5 lettera a
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 8 paragrafo 2 comma 1
Testo della CommissioneEmendamentoa) il primo comma sostituito dal seguente:a) il primo comma sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1 luglio 2013l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa per chiamate vocali che un fornitore di roaming pu applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate pu variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,24 EUR al minuto per le chiamate in uscita o 0,07 EUR al minuto per le chiamate in entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in uscita diminuisce a 0,19EUR il 1 luglio 2014. A partire dal 1 luglio 2014 i fornitori di roaming non addebitano alcun costo ai propri clienti in roaming per le chiamate in entrata, fatte salve le disposizioni adottate per prevenire l'uso fraudolento o anomalo. Fatto salvo l'articolo19, tali tariffe massime al dettaglio per l'eurotariffa per chiamate vocali rimangono valide fino al 30 giugno 2017."2. A decorrere dal 1 luglio 2012l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa per chiamate vocali che un fornitore di roaming pu applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate pu variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,29 EUR al minuto per le chiamate in uscita o 0,08 EUR al minuto per le chiamate in entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in uscita diminuisce a 0,24EUR il 1 luglio 2013 e a 0,19EUR il 1 luglio 2014 e la tariffa massima al dettaglio per le chiamate in entrata diminuisce a 0,07 EUR il 1luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1 luglio 2014. La validit delle tariffe massime applicabili a decorrere dal 1 luglio 2014 scade il 16 dicembre 2015, tranne che per le chiamate in roaming regolamentate eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6ter."(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=IT)
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 5 lettera b
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 8
Testo della CommissioneEmendamentob) il terzo comma sostituito dal seguente:soppresso[...]
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 10 paragrafo 2
Testo in vigoreEmendamento5 bis) all'articolo10, il paragrafo2 sostituito dal seguente:2. A decorrere dal 1 luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa SMS che un fornitore di roaming pu applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti pu variare per ogni SMS in roaming regolamentato, ma non superiore a 0,09 EUR. Tale tariffa massima diminuisce a 0,08 EUR il 1 luglio 2013 e a 0,06 EUR il 1 luglio 2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,06 EUR fino al 30 giugno 2017."2. A decorrere dal 1 luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa SMS che un fornitore di roaming pu applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti pu variare per ogni SMS in roaming regolamentato, ma non superiore a 0,09 EUR. Tale tariffa massima diminuisce a 0,08 EUR il 1 luglio 2013 e a 0,06 EUR il 1 luglio 2014. La validit delle tariffe massime applicabili a decorrere dal 1 luglio 2014 scade il 16 dicembre 2015, tranne che per gli SMS in roaming regolamentati eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6ter."
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 13 paragrafo 2
Testo in vigoreEmendamento5 ter) all'articolo 13, paragrafo 2, il primo comma sostituito dal seguente:2. A decorrere dal 1 luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa per i dati che un fornitore di roaming pu applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,70 EUR per megabyte utilizzato. La tariffa massima al dettaglio per i dati utilizzati diminuisce a 0,45 EUR per megabyte utilizzato il 1 luglio 2013 e a 0,20 EUR per megabyte utilizzato il 1 luglio 2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,20 EUR per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 2017."2. A decorrere dal 1 luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa per i dati che un fornitore di roaming pu applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,70 EUR per megabyte utilizzato. La tariffa massima al dettaglio per i dati utilizzati diminuisce a 0,45 EUR per megabyte utilizzato il 1 luglio 2013 e a 0,20 EUR per megabyte utilizzato il 1 luglio 2014. La validit delle tariffe massime applicabili a decorrere dal 1 luglio 2014 scade il 16 dicembre 2015, tranne che per i servizi di dati in roaming regolamentati eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6ter."(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=IT)
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 6
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 14
Testo della CommissioneEmendamento6) all'articolo14 inserito il seguente paragrafo 1bis:soppresso
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 14
Testo in vigoreEmendamento6 bis) l'articolo 14 soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 15 dicembre 2015:1. Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli sono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato."1. Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli sono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato.Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente) che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per: Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente) che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per: a) effettuare chiamate in roaming regolamentate all'interno dello Stato membro visitato e verso lo Stato membro del suo fornitore nazionale, nonch per ricevere chiamate in roaming regolamentate; ea) effettuare chiamate in roaming regolamentate all'interno dello Stato membro visitato e verso lo Stato membro del suo fornitore nazionale, nonch per ricevere chiamate in roaming regolamentate; eb) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni pi dettagliate, nonch informazioni sulla possibilit di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni pi dettagliate, nonch informazioni sulla possibilit di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.Con ciascun messaggio il cliente ha la possibilit di informare il fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.Con ciascun messaggio il cliente ha la possibilit di informare il fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.Il fornitore di roaming fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.Il fornitore di roaming fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.Il primo, secondo, quarto e quinto comma si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell'Unione, informazioni personalizzate pi dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili nella rete ospitante alle chiamate vocali e agli SMS, nonch informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformit del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalit SMS.2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell'Unione, informazioni personalizzate pi dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili nella rete ospitante alle chiamate vocali e agli SMS, nonch informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformit del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalit SMS.3. I fornitori di roaming forniscono a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa per chiamate vocali e sull'eurotariffa SMS, al momento della sottoscrizione dell'abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.I fornitori di roaming adottano le misure necessarie a garantire che tutti i clienti in roaming siano al corrente della disponibilit dell'eurotariffa per chiamate vocali e dell'eurotariffa SMS. In particolare, essi comunicano, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming le condizioni relative all'eurotariffa per chiamate vocali e le condizioni relative all'eurotariffa SMS. Successivamente essi inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire ai clienti di stabilire se sia o meno vantaggioso per loro passare ad un'eurotariffa.4. I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalit per evitare il roaming involontario nelle regioni frontaliere. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro d'origine.4. I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalit per evitare il roaming involontario nelle regioni frontaliere. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro d'origine.4 bis. Il presente articolo si applica anche ai servizi di chiamata e di SMS/MMS in roaming usati dai clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.A decorrere dal 15 dicembre 2015, il presente articolo si applica anche quando il consumo di chiamate e SMS/MMS in roaming alla tariffa applicabile ai servizi nazionali limitato con riferimento a un criterio di utilizzo corretto in conformit dell'articolo 6ter e quando il consumo ha raggiunto il limite di utilizzo corretto."
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 7
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 15
Testo della CommissioneEmendamento7) all'articolo15 inserito il seguente paragrafo 2bis:soppresso
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 15
Testo in vigoreEmendamento7 bis) l'articolo 15 soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 15 dicembre 2015:Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per servizi di dati in roaming al dettaglio"Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per servizi di dati in roaming al dettaglio1. I fornitori di roaming provvedono affinch i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.1. I fornitori di roaming provvedono affinch i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalit per disattivare tali connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalit per disattivare tali connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest'ultimo sta utilizzando servizi di roaming e fornisce informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), espresse in prezzo per megabyte, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest'ultimo sta utilizzando servizi di roaming e fornisce informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), espresse in prezzo per megabyte, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono inviate all'apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono inviate all'apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilit di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unit, non possa superare un determinato limite finanziario.3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilit di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unit, non possa superare un determinato limite finanziario.A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o pi limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purch il cliente sia informato in anticipo degli importi di volume corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, ma non supera, l'importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o pi limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purch il cliente sia informato in anticipo degli importi di volume corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, ma non supera, l'importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).In alternativa, il fornitore di roaming pu fissare limiti espressi in volume, purch il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite standard di volume) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).In alternativa, il fornitore di roaming pu fissare limiti espressi in volume, purch il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite standard di volume) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).Inoltre, il fornitore di roaming pu offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.Inoltre, il fornitore di roaming pu offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinch sia inviata un'adeguata notifica all'apparecchiatura mobile del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l'80 % del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l'invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio.Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinch sia inviata un'adeguata notifica all'apparecchiatura mobile del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l'80 % del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l'invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio.Qualora il limite finanziario o di volume fosse altrimenti superato, inviata una notifica sull'apparecchiatura del cliente in roaming. Tale notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unit da consumare. In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalit indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi.Qualora il limite finanziario o di volume fosse altrimenti superato, inviata una notifica sull'apparecchiatura del cliente in roaming. Tale notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unit da consumare. In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalit indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi.Se un cliente in roaming chiede di optare per un meccanismo di "limite finanziario o di volume" o di sopprimerlo, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi dell'abbonamento.Se un cliente in roaming chiede di optare per un meccanismo di "limite finanziario o di volume" o di sopprimerlo, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi dell'abbonamento.4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione dati in roaming.4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione dati in roaming.5. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d'origine. Ci comprende le informazioni ai clienti sulle modalit per evitare roaming accidentali nelle regioni frontaliere.5. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d'origine. Ci comprende le informazioni ai clienti sulle modalit per evitare roaming accidentali nelle regioni frontaliere.6. Il presente articolo, ad eccezione del paragrafo 5, e alle condizioni di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.6. Il presente articolo si applica anche quando il consumo di servizi di dati in roaming alla tariffa applicabile ai servizi nazionali limitato con riferimento a un criterio di utilizzo corretto in conformit dell'articolo 6ter e quando il consumo ha raggiunto il limite di utilizzo corretto.Si applica altres ai servizi di dati in roaming usati dai clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.Qualora il cliente opti per il servizio di cui al paragrafo 3, primo comma, i requisiti previsti al paragrafo 3 non si applicano se l'operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell'Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l'utilizzazione dei propri clienti.In tal caso, all'ingresso in tale paese il cliente informato tramite SMS, senza indebito ritardo e gratuitamente, che non sono disponibili informazioni sul consumo accumulato e che non garantito il non superamento di un determinato limite finanziario."
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 8
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19
Testo della CommissioneEmendamento8) l'articolo19 cos modificato:soppressoa) il paragrafo 1 cos modificato:i) la prima frase sostituita dalla seguente:"La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al pi tardi entro il 31 dicembre 2016."ii) la letterag) sostituita dalla seguente:"g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 e del sistema alternativo previsti all'articolo4bis ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che non vi sia alcuna differenza effettiva tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali;"iii) inserita la seguente letterai):"i) la misura in cui l'applicazione da parte dei fornitori di roaming della tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione europea incide visibilmente sull'andamento dei prezzi al dettaglio nazionali."b) il paragrafo 2 cos modificato:
i) la prima frase sostituita dalla seguente:
"Se dalla relazione emerge che le opzioni tariffarie che prevedono l'applicazione della tariffa per i servizi nazionali sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, non vengono offerte per un uso ragionevole in tutti i pacchetti al dettaglio da almeno un fornitore di roaming in ciascuno Stato membro, o che le offerte di fornitori alternativi di roaming non mettono facilmente a disposizione dei consumatori in tutta l'Unione europea tariffe di roaming al dettaglio sostanzialmente equivalenti, la Commissione presenta, entro la stessa data, opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e garantire che nel mercato interno non vi siano differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming."
ii) la letterad) sostituita dalla seguente:"d) modificare la durata o ridurre il livello delle tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12, al fine di rafforzare le capacit di tutti i fornitori di roaming di mettere a disposizione nei rispettivi pacchetti al dettaglio opzioni tariffarie per un uso ragionevole in cui la tariffa per i servizi nazionali applicata sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine.".
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19
Testo in vigore Emendamento8 bis) l'articolo 19 soppresso e sostituito dal seguente:1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2016. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ci, la Commissione esamina, tra l'altro:"1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in conformit dei paragrafi da 2 a 6.a) se la concorrenza ha raggiunto un livello sufficiente per giustificare la scadenza delle tariffe massime al dettaglio;
2. Entro il 30 giugno 2015 e previa consultazione pubblica, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunit o meno di modificare la durata o di rivedere le tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12 o di prevedere altri provvedimenti per far fronte ai problemi del mercato all'ingrosso, anche per quanto riguarda le tariffe di terminazione applicabili al roaming. Entro il 31 dicembre 2014 e previa consultazione pubblica, il BEREC definisce gli orientamenti relativi alle misure messe in atto per prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo ai fini dell'articolo 6 bis.b) se la concorrenza sar sufficiente per l'eliminazione delle tariffe massime all'ingrosso;3. La Commissione, entro il 30 giugno 2016 e previa consultazione pubblica, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito, tra l'altro:c) l'evoluzione e le tendenze previste per il futuro dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale, di SMS e di trasmissione di dati rispetto alle tariffe dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, nonch la qualit e la velocit dei servizi in questione;d) la disponibilit e alla qualit dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;a) alla disponibilit e alla qualit dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;e) la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe dei servizi di roaming, la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata e la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali, inclusa la disponibilit di offerte che prevedono una tariffa unica per i servizi nazionali e di roaming;f) il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attivit, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;b) al livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attivit, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali si avvicinata a zero;c) alla misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming.La Commissione valuta, in particolare, se necessario stabilire misure tecniche e strutturali aggiuntive o modificare le misure strutturali.h) la misura in cui il livello delle tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio ha fornito adeguate salvaguardie contro prezzi eccessivi per i consumatori, pur consentendo lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming.4. Se dalla relazione di cui al paragrafo 2 emerge che non sussistono condizioni eque tra i fornitori di roaming e che conseguentemente necessario modificare la durata o ridurre le tariffe massime all'ingrosso o prevedere altri provvedimenti per far fronte ai problemi del mercato all'ingrosso, anche mediante una considerevole riduzione delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili applicabili al roaming in tutta l'Unione, la Commissione, previa consultazione del BEREC, presenta opportune proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione entro il 30 giugno 2015.2. Se dalla relazione emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento non sono state sufficienti a promuovere la concorrenza sulmercato interno dei servizi di roaming a beneficio di tutti i consumatori europei, o che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali non si avvicinata a zero, la Commissione presenta opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e realizzare cos un mercato interno delle comunicazioni mobili, in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. La Commissione valuta, in particolare, la necessit di:Se dalla relazione di cui al paragrafo 3 emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento non sono state sufficienti a promuovere la concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming a beneficio di tutti i consumatori europei, la Commissione presenta opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione. In entrambe le relazioni, le proposte a favore di misure adeguate sono presentate contestualmente alle relazioni.a) stabilire misure tecniche e strutturali aggiuntive;b) modificare le misure strutturali;c) prorogare la durata ed eventualmente rivedere il livello delle tariffe massime al dettaglio previste agli articoli 8, 10 e 13;d) modificare la durata o rivedere il livello delle tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12;e) introdurre eventuali altri requisiti necessari, ivi compresa la non differenziazione delle tariffe di roaming e delle tariffe nazionali.3. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nell'Unione, nonch una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.5. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nell'Unione, nonch una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.4. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorit nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.6. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorit nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 3 paragrafo 1 lettera m bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento1 bis) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere m bis) e m ter):"m bis) ricevere le notifiche trasmesse ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2002/20/CE, tenere un inventario di tali notifiche e informare le autorit nazionali di regolamentazione interessate circa le notifiche ricevute;m ter) presentare pareri sulle misure che le autorit nazionali di regolamentazione intendono adottare a norma dell'articolo 10, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2002/20/CE."
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 3 paragrafo 1 lettera n bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento1 ter) all'articolo 3, paragrafo 1, inserita la seguente lettera n bis):"n bis) sostenere lo sviluppo delle politiche e della normativa dell'Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche presentando pareri alla Commissione per quanto riguarda qualsiasi iniziativa prevista."
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 2
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 4
Testo della CommissioneEmendamento2) All'articolo4, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.soppresso
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 3
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 4 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento3) inserito il seguente articolo4 bis:soppresso[...]Motivazione
Al fine di salvaguardarne l'indipendenza dagli Stati membri e dalla Commissione, fondamentale garantire che il BEREC sia guidato da uno dei suoi membri.
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 4
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 6
Testo della CommissioneEmendamento4) L'articolo6 cos modificato:soppresso[...]
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 5
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 7
Testo della CommissioneEmendamento5) L'articolo7 cos modificato:soppresso[...]
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 6
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 8
Testo della CommissioneEmendamento6) All'articolo8, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:soppresso[...]
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 7
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 9
Testo della CommissioneEmendamento7) All'articolo9, il paragrafo 2, sostituito dal seguente:soppresso[...]
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 8
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 10
Testo della CommissioneEmendamento8) L'articolo10 sostituito dal seguente:soppresso[...]
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 38 punto 9
Regolamento (UE) n. 1211/2009
Articolo 10 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento9) inserito il seguente articolo10 bis:soppresso[...]
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 39 comma 1
Testo della CommissioneEmendamentoLa Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La prima relazione trasmessa entro il 1 luglio 2018. Le relazioni successive sono trasmesse ogni quattro anni. Sedel caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento e relative all'allineamento di altri strumenti giuridici tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della societ dell'informazione. Le relazioni sono pubblicate.La Commissione effettua una valutazione e un riesame generali dell'intero quadro normativo per le reti di comunicazione elettronica e, entro il 30 giugno 2016, trasmette una relazione corredata di proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di dare il tempo al legislatore di analizzare e discutere le proposte in modo adeguato.Il riesame si basa su un'esauriente consultazione pubblica e su valutazioni ex-post dell'impatto del quadro normativo a partire dal 2009, nonch su un'esauriente valutazione ex-ante dell'impatto previsto delle opzioni che scaturiscono dal riesame.Gli obiettivi principali del riesame includono:i) garantire che i servizi sostenibili siano soggetti alle medesime norme, tenuto conto della definizione di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, ai fini di una regolamentazione equivalente e coerente dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi ad essi sostituibili, anche per quanto riguarda l'accesso, tutti gli aspetti della tutela dei consumatori, tra cui la portabilit, e la protezione della vita privata e dei dati;ii) garantire che i consumatori godano di un elevato livello di tutela e operino scelte pi informate mediante una maggiore trasparenza e l'accesso a informazioni chiare ed esaustive, anche sulla velocit di fornitura dei dati e sulla copertura della rete mobile;iii) assicurare che gli utenti di servizi digitali siano in grado di controllare la loro vita digitale e i loro dati digitali eliminando gli ostacoli al cambiamento di sistema operativo senza perdere le applicazioni e i dati;iv) promuovere ulteriormente una concorrenza effettiva e sostenibile;v) creare un quadro stabile e sostenibile per gli investimenti;vi) garantire un'applicazione armonizzata, coerente ed efficace;vii) agevolare lo sviluppo di fornitori paneuropei e la fornitura di servizi commerciali transfrontalieri;viii) assicurare che il quadro normativo sia adatto all'era digitale e offra un ecosistema di Internet che sostenga l'intera economia;ix) aumentare la fiducia degli utenti nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, anche adottando misure per attuare il futuro quadro normativo per la protezione dei dati personali e misure volte ad aumentare la sicurezza delle comunicazioni elettroniche nel mercato interno. Il riesame include tra l'altro:i) l'obbligo di servizio universale, compreso il riesame della necessit di prevedere l'obbligo aggiuntivo di offrire l'accesso a Internet a banda larga a un prezzo congruo;ii) la competenza delle autorit nazionali di regolamentazione in tutti gli ambiti, inclusi lo spettro, oggetto del quadro; i poteri conferiti alle autorit nazionali di regolamentazione negli Stati membri e la portata dell'obbligo di indipendenza delle autorit nazionali di regolamentazione;iii) la cooperazione tra le autorit nazionali di regolamentazione e le autorit nazionali per la concorrenza;iv) gli obblighi simmetrici legati all'accesso alla rete;v) le norme in materia di effetto leva e di dominio congiunto;vi) i processi di revisione del mercato;vii) l'impatto dei servizi sostituibili ai servizi di comunicazione elettronica, inclusi i casi in cui sarebbero necessari alcuni chiarimenti quanto alla portata della neutralit tecnologica del quadro normativo, nonch sulla dicotomia fra servizi della "societ dell'informazione" e delle "comunicazioni elettroniche";viii) la necessit di abrogare la normativa superflua;ix) la revoca della normativa a condizione che un'analisi di mercato abbia dimostrato che il mercato in questione davvero competitivo ed esistono le modalit e gli strumenti per un il monitoraggio prolungato nel tempo;x) l'esperienza per quanto attiene agli obblighi di non discriminazione e i rimedi;xi) l'efficacia e il funzionamento delle procedure di cui agli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE;xii) l'avvio di una procedura di cui all'articolo 7/7bis nelle situazioni in cui la fase II della procedura non viene avviata a causa del ritiro da parte di un'autorit nazionale di regolamentazione del proprio progetto di misura o in cui un'autorit nazionale di regolamentazione non propone un rimedio a un problema riconosciuto su un dato mercato;xiii) l'efficacia e il funzionamento delle procedure di cui all'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE;xiv) servizi e operatori transnazionali, tenuto conto della possibilit che la Commissione individui i mercati transnazionali a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, concentrandosi sulla fornitura concorrenziale di servizi di comunicazione alle imprese dell'UE nonch sull'applicazione efficace e coerente di rimedi per le imprese in tutta l'UE;xv) l'individuazione di mercati transnazionali, inizialmente almeno per quanto riguarda i servizi alle imprese; permettere ai fornitori di notificare al BEREC la loro intenzione di servire tali mercati e la supervisione, da parte del BEREC, dei prestatori di servizi che servono tali mercati;xvi) la portata delle competenze del BEREC;xvii) un'autorizzazione unica dell'UE e la struttura di vigilanza del quadro nel suo complesso;xviii) gli input attivi e passivi;xix) la raccomandazione sui mercati pertinenti;xx) la regolamentazione delle apparecchiature, incluso l'abbinamento di apparecchiature e sistemi operativi;xxi) l'attuazione efficace del numero di emergenza europeo "112", comprese in particolare le opportune misure per migliorare l'accuratezza e l'affidabilit dei criteri di localizzazione del chiamante;xxii) la possibilit di istituire un sistema di comunicazione "112" inverso dell'UE;xxiii) l'impatto di Internet quale infrastruttura fondamentale per svolgere una vasta gamma di attivit economiche e sociali.
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 39 bisRecepimento1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 34, 35 e 36, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalit del riferimento sono decise dagli Stati membri.3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dagli articoli 34, 35 e 36.
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 40 paragrafo 2 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoTuttavia, gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 si applicano a decorrere dal 1luglio 2016.soppresso
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Allegato I
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Allegato II
Testo della CommissioneEmendamento[...]soppresso
MOTIVAZIONE
Il mercato unico delle comunicazioni elettroniche al centro dell'economia digitale. Per consentire all'Europa di avvalersi pienamente del potenziale di crescita, competitivit e creazione di posti di lavoro del mercato unico digitale, necessario promuovere il ruolo delle telecomunicazioni nell'assicurare innovazione e connettivit in tutti i settori dell'economia.
Le economie di scala di un mercato delle telecomunicazioni con 500 milioni di abitanti consentirebbero, infatti, di potenziare il settore delle comunicazioni elettroniche e di assicurare una connettivit di elevata qualit e servizi innovativi agli europei e a tutti i settori economici, trasformando l'Europa in un attore competitivo forte su scala mondiale.
Nel mese di marzo 2013, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza del settore delle telecomunicazioni per la crescita e l'occupazione e ha affidato alla Commissione europea il mandato di presentare misure concrete a favore della creazione di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Nelle conclusioni del mese di ottobre, il Consiglio europeo ha ribadito l'"urgente necessit di un mercato unico digitale e delle telecomunicazioni integrato, a beneficio dei consumatori e delle imprese". La proposta della Commissione, presentata nel mese di settembre, era intesa a conseguire tale obiettivo.
Secondo il relatore, il completamento del mercato unico digitale un processo che deve cambiare marcia e la proposta della Commissione un importante passo avanti in questa direzione.
Tuttavia, tenuto conto delle opinioni delle parti interessate, il relatore ritiene che alcune delle misure proposte debbano formare oggetto di una consultazione pubblica pi profonda e strutturata e di un'approfondita valutazione ex-ante dell'impatto previsto ed essere, pertanto, inserite nel prossimo riesame del quadro delle comunicazioni elettroniche.
Le principali proposte avanzate dal relatore sono le seguenti:
Roaming
Dopo tre regolamenti in sei anni, il relatore propone di abolire definitivamente le tariffe di roaming al dettaglio per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati. Tale obbligo per gli operatori dovrebbe entrare in vigore entro il 1 luglio 2016 e, di conseguenza, non ostacola il principio della certezza del diritto.
Inoltre, il relatore ritiene che la proposta della Commissione di occuparsi del roaming attraverso accordi volontari, quale alternativa agli obblighi vigenti stabiliti dal regolamento Roaming III, generi un grado elevato di incertezza. Non si deve dimenticare che le misure strutturali nel quadro di Roaming III, quali il disaccoppiamento (per il quale sono gi stati realizzati investimenti) devono essere attuate in meno di 5 mesi.
Apertura della rete Internet
Il relatore ritiene che l'inclusione, all'interno di un regolamento, del principio secondo cui Internet deve essere aperto e a disposizione di tutti, come indicato chiaramente nel riesame 2007-2009 del quadro, sia fondamentale per l'applicazione uniforme di questa libert in tutta l'Unione. Internet aperto e deve restare tale. Aperto significa accessibile a tutti, individui e imprese, acquirenti e venditori, fornitori e consumatori a prezzi competitivi. I fornitori di servizi dell'informazione, oltre a dover soddisfare i bisogni essenziali degli utenti, devono pertanto anche avere la facolt di soddisfare una domanda degli utenti pi specifica [servizi quali la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), le videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie], di sviluppare i propri servizi e di innovarsi.
Se da un lato le disposizioni in materia di rete Internet aperta contenute nella proposta sono in linea con le pratiche attuali relative a una gestione del traffico ragionevole e il vigente diritto dell'Unione non vieta gli accordi tra utenti finali e fornitori di servizi Internet relativamente ai servizi specializzati, dall'altro il relatore ritiene che le disposizioni di cui al presente regolamento debbano garantire i principi di trasparenza e di non discriminazione. Di conseguenza il relatore, pur sostenendo la proposta della Commissione, ha introdotto alcuni chiarimenti e incaricato il BEREC di adempiere l'obbligo di elaborare adeguati orientamenti ai fini dell'applicazione uniforme del principio dell'apertura di Internet in tutta l'Unione europea.
Politica relativa allo spettro
Tenuto conto del fatto che gli studi recenti indicano che, entro il 2017, l'85% della popolazione mondiale avr una copertura 3G, il 50% sar coperta da una copertura 4G, gli abbonamenti smartphone dovrebbero raggiungere i 3 miliardi e il traffico dati globale aumenter di 15 volte rispetto a oggi, evidente che lo spettro radio costituisce una risorsa fondamentale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e satellitari nell'Unione ed essenziale per la competitivit futura dell'Unione europea. Il relatore plaude, di conseguenza, alle proposte della Commissione sulla politica dello spettro. Il relatore, infatti, ritiene fermamente che sia fondamentale occuparsi delle condizioni e delle procedure di concessione delle licenze per lo spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, nonch dell'utilizzo delle frequenze esenti da licenza. Inoltre, il processo di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la met degli Stati membri a cui stata concessa una deroga dalla Commissione o che non riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nel programma strategico in materia di spettro radio testimonia l'urgenza di agire e indica altres la necessit di migliorare l'esercizio dei poteri della Commissione.
A integrazione della proposta della Commissione, il relatore ritiene che il commercio e l'affitto di uno spettro armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili aumentino la flessibilit e consentano un'assegnazione pi efficiente delle risorse dello spettro e propone, pertanto, misure intese ad agevolare e promuovere il dinamismo dell'utilizzo dello spettro.
Il relatore tuttavia del parere che sia necessaria maggiore chiarezza per quanto riguarda taluni dei nuovi principi guida proposti relativamente al coordinamento e all'utilizzo dello spettro radio. Propone che il dibattito parlamentare si incentri ulteriormente sulle possibili incongruenze con i principi gi applicati nel quadro e nel programma strategico in materia di spettro radio.
Libert di fornire comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione
Per quanto concerne le disposizioni proposte in materia di "fornitori europei di comunicazioni elettroniche", il relatore ritiene che introducano un sistema estremamente complesso che comporta una struttura di vigilanza imprevedibile. Simili proposte dovrebbero essere sottoposte a un processo di consultazione approfondita ed essere, di conseguenza, analizzate in fase di riesame dell'intero quadro. Il relatore ha tuttavia introdotto una semplice notifica standardizzata al BEREC al fine di garantire che le compagnie che beneficiano gi di un sistema di autorizzazione generale a fornire servizi in un altro Stato membro non siano vittime di discriminazione in simili circostanze in termini di trattamento da parte di Stati membri diversi e che all'interno del mercato unico si applichino prassi di regolamentazione coerenti.
BEREC
Dopo un'attenta valutazione delle proposte della Commissione volte a modificare la struttura di governance del BEREC e tenuto conto del lavoro professionale svolto dal BEREC fin dalla sua istituzione, due anni fa, il relatore continua a ritenere, come gi fece nel 2009 quando venne elaborato il regolamento che istituisce il BEREC, che per salvaguardare la sua indipendenza dagli Stati membri e dalla Commissione fondamentale che il BEREC sia guidato da uno dei suoi membri.
Le proposte del relatore sono incentrate sull'importanza di garantire l'attivit continua ed efficace del BEREC armonizzando una serie minima di competenze delle ANR, garantendo che tutte le ANR dispongano di mezzi sufficienti per partecipare pienamente al BEREC e migliorando, per estensione, la capacit del BEREC di svolgere efficacemente il proprio ruolo.
Prodotti di accesso all'ingrosso, qualit del servizio garantita e chiamate internazionali su rete fissa e mobile
Per quanto concerne le proposte sui prodotti di accesso all'ingrosso e sulla qualit del servizio garantita, dopo aver attentamente esaminato le opinioni delle parti interessate, il relatore affronta queste tematiche chiedendo alla Commissione di effettuare una consultazione generale e di presentare proposte nel riesame dell'intero quadro.
In relazione alle chiamate internazionali su rete fissa e mobile, il relatore sottolinea che si tratta attualmente di mercati competitivi deregolamentati che non necessitano di regolamentazione attraverso l'intervento dell'UE e propone, pertanto, di cancellare le relative disposizioni.
Riesame del quadro
Il relatore ritiene che la Commissione debba effettuare una valutazione e un riesame generali dell'intero quadro delle comunicazioni elettroniche e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2016, una relazione corredata di proposte adeguate in tempo utile per consentire ai colegislatori di analizzarle e discuterle in modo adeguato.
Il riesame si basa su un'esauriente consultazione pubblica e su valutazioni ex-post dell'impatto del quadro a partire dal 2009, nonch su un'esauriente valutazione ex-ante dell'impatto previsto delle opzioni che scaturiscono dal riesame.
Inoltre, il relatore ritiene che alcune delle misure proposte dalla Commissione debbano formare oggetto di una consultazione pubblica pi profonda e strutturata e di un'approfondita valutazione ex-ante dell'impatto previsto ed essere, pertanto, inserite nel prossimo riesame del quadro delle comunicazioni elettroniche.
{29/01/2014}29.1.2014
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (*)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 C70267/2013 2013/0309(COD))
Relatore per parere: Malcolm Harbour
(*) Procedura con le commissioni associate Articolo 50 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Nel settembre 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativa al mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per la realizzazione di un continente connesso.
La commissione IMCO parteciper all'attivit del Parlamento concernente questa proposta tramite un parere legislativo con competenza esclusiva sulle questioni relative ai diritti degli utenti e alla tutela dei consumatori e competenza condivisa con la commissione ITRE in merito ad aspetti concernenti un "accesso a internet aperto". La commissione, inoltre, esprimer il proprio punto di vista circa alcuni aspetti relativi ai consumatori delle revisioni proposte del regolamento sul roaming, ma tale apporto assumer la forma di emendamenti al presente progetto, dopo la presentazione della relazione della commissione ITRE. Nel breve tempo disponibile, il relatore non ha esaminato nel dettaglio tutti gli altri aspetti della proposta di regolamento, ma ha concentrato l'attenzione esclusivamente sugli ambiti in cui la commissione IMCO svolge un ruolo diretto. I membri della commissione possono, naturalmente, proporre emendamenti alla relazione in merito a tutti gli altri aspetti. Il relatore ha inoltre lasciato in sospeso, in questa fase, gli emendamenti dei considerando e proporr i considerando modificati durante l'attivit di collaborazione con ITRE.
Durante la preparazione del presente progetto di parere, il relatore ha tenuto conto delle preoccupazioni generali dei soggetti interessati e ha prestato particolare attenzione ai punti di vista delle organizzazioni dei consumatori e delle autorit di regolamentazione delle telecomunicazioni. Bench gli obiettivi e le ambizioni della proposta siano lodevoli, il relatore, come molti altri, preoccupato riguardo al fatto che lo strumento proposto sia troppo frammentato e privo della direzione strategica necessaria a raggiungere l'obiettivo di un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche. Il suo parere si basa sulla vasta esperienza della commissione IMCO nell'ambito del rafforzamento dei diritti dei consumatori, non solo nel settore delle comunicazioni elettroniche, per proporre miglioramenti significativi alla proposta della Commissione. Il relatore ha fiducia nel fatto che il suo approccio otterr un ampio sostegno.
Garantire un accesso a internet aperto
Un elemento importante del progetto della Commissione rappresentato dalle misure per garantire la "neutralit della rete", bench tale concetto non sia definito nel testo giuridico. La commissione IMCO dispone di una vasta esperienza in quest'ambito e gli emendamenti che ha proposto nel corso della revisione del 2009 della direttiva sui servizi universali e i diritti degli utenti sono ancora le disposizioni fondamentali a cui le autorit di regolamentazione dell'UE attingono per intervenire a tutela dei consumatori in caso di comportamento discriminatorio e di blocco arbitrario dei servizi.
La nuova proposta rafforza tali disposizioni e offre un quadro pi chiaro per l'intervento da parte delle autorit di regolamentazione. Sebbene il relatore fosse propenso a includere tali disposizioni sotto forma di revisioni della direttiva esistente, il relatore ITRE ha apportato valide argomentazioni a sostegno della loro applicazione sotto forma di regolamento, per un'applicazione uniforme in tutta l'UE. Il relatore ha accettato tale strategia e ha presentato numerose proposte per chiarire e migliorare il testo, che verr sviluppato congiuntamente dalle due commissioni.
Lo strumento giuridico per i diritti degli utenti
La proposta della Commissione sostituisce molte disposizioni essenziali della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti (successivamente modificata dalla direttiva 2009/136/CE), prendendo numerose disposizioni e armonizzandole integralmente sotto forma di regolamento. Accentra, inoltre, le decisioni sulle norme di attuazione dettagliate a livello della Commissione, sottraendo la responsabilit diretta alle autorit nazionali di regolamentazione. La giustificazione della Commissione nel proporre tali provvedimenti quella di evitare un'attuazione non uniforme delle norme da parte degli Stati membri. La Commissione non cerca di basare tale approccio sui vantaggi per il mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Il relatore ritiene che si tratterebbe di un approccio totalmente errato.
L'estrazione di elementi arbitrari dal quadro normativo esistente provocherebbe confusione, mentre l'imposizione della massima armonizzazione in questi ambiti andrebbe a scapito della tutela dei consumatori. La commissione IMCO ha confutato l'insistenza della Commissione sulla massima armonizzazione durante la revisione della direttiva sui diritti dei consumatori nel 2011 e in un mondo in rapido movimento come quello delle comunicazioni elettroniche ancora pi evidente che la massima armonizzazione sarebbe dannosa.
La Commissione, inoltre, non sta affrontando la causa reale della frammentazione del mercato, ovvero le prestazioni non uniformi delle autorit di regolamentazione nell'applicazione degli obblighi esistenti che competono loro. L'imposizione di altri requisiti normativi centralizzati nei paesi in cui l'autorit di regolamentazione sta gi mostrando prestazioni insufficienti nell'ambito della tutela dei consumatori non certamente la ricetta migliore per una riuscita a lungo termine. La proposta della Commissione , inoltre, eccessivamente descrittiva nel contenuto. Il relatore ritiene che le autorit nazionali di regolamentazione competenti si trovino in una posizione notevolmente migliore per far applicare le norme, con il sostegno del BEREC. In questo settore in rapida trasformazione, tali autorit hanno una conoscenza migliore degli eventuali comportamenti anticoncorrenziali a cui occorre porre rimedio con urgenza.
Seppure critichi il quadro giuridico, il relatore riconosce che la proposta della Commissione contiene miglioramenti importanti nell'ambito dei diritti degli utenti. Ha pertanto riformulato tali punti sotto forma di emendamenti alla direttiva esistente, affinch possano essere facilmente e rapidamente recepiti da tutti gli Stati membri.
In particolare, il relatore ha proposto lo sviluppo delle norme di attuazione da parte del BEREC, che si trova in una posizione notevolmente migliore rispetto alla Commissione per formulare norme dettagliate. Il relatore, infatti, non ritiene che gli atti di esecuzione siano la soluzione pi adatta per sviluppare tali misure.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della CommissioneEmendamento(5) necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al pi ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti e applicazioni e l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia e dei trasporti, che fanno affidamento sulla connettivit per migliorare la produttivit, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), gli oggetti connessi e la possibilit di fornire servizi integrati per parti diverse di un'impresa. opportuno che anche le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una pi ampia disponibilit di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche pu anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali e favorire la diversit culturale in generale. La fornitura di connettivit attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica estremamente importante per l'intera economia e per la societ al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere.(5) necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al pi ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti, applicazioni e software e l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia e dei trasporti, che fanno affidamento sulla connettivit per migliorare la produttivit, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), gli oggetti connessi e la possibilit di fornire servizi integrati per parti diverse di un'impresa. opportuno che anche le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una pi ampia disponibilit di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche pu anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali e favorire la diversit culturale in generale. La fornitura di connettivit attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica estremamente importante per l'intera economia e per la societ al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(8 bis) Il trattamento dei dati personali previsto dal presente regolamento dovrebbe essere soggetto al diritto applicabile dell'Unione, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1ter, nonch al diritto nazionale._________________1bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati (GU L281 del 23.11.1995, pag. 31).1ter Direttiva2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L201 del 31.7.2002, pag. 37).
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della CommissioneEmendamento(18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore pu inoltre creare disparit di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie pi avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando cos i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualit capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala pi integrate potrebbero offrire. Occorrepertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.(18) La riforma delle telecomunicazioni dell'Unione del 2009 fissa i principi per la gestione dello spettro radio. Essa riconosce la competenza degli Stati membri in materia di politica culturale e audiovisiva e lascia loro, in generale, il necessario margine di azione. pertanto opportuno che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio continuino a promuovere un approccio dinamico nei confronti della gestione dello spettro radio, che riconosca la competenza degli Stati membri in questo ambito e rispetti le politiche culturali, audiovisive e quelle in materia di mezzi d'informazione di ogni Stato membro. necessaria sufficiente flessibilit per tenere conto dei requisiti nazionali specifici ed opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. Nei casi di controversie tra gli Stati membri sull'uso dello spettro radio, la Commissione pu coordinare e sostenere la risoluzione delle controversie.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della CommissioneEmendamento(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettivit basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una qualit certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando cos l'innovazione tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura di reti e prodotti di connettivit IP con un livello di qualit del servizio certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilit e flessibilit, convenienza economica e tempi di fornitura pi brevi, tutti fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i fornitori di servizi e gli utenti finali. pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilit di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo, se del caso, la possibilit di fornitura incrociata da parte delle imprese di comunicazioni elettroniche interessate.soppresso
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 40
Testo della CommissioneEmendamento(40) Le divergenze nell'attuazione a livello nazionale delle norme settoriali in materia di tutela degli utenti finali creano grandi ostacoli per la realizzazione del mercato unico digitale, in particolare nella misura in cui determinano un aumento dei costi di adeguamento a carico dei fornitori che desiderano offrire servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri al pubblico. Inoltre, la frammentazione e l'incertezza circa il livello di tutela assicurato nei diversi Stati membri mina la fiducia degli utenti finali e li dissuade dall'acquistare servizi di comunicazione elettronica all'estero. Alfine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di rimuovere le barriere al mercato interno, necessario sostituire le disposizioni nazionali divergenti con un insieme unico di norme settoriali completamente armonizzate, in grado di assicurare un livello comune elevato di tutela degli utenti finali. necessario che la piena armonizzazione delle disposizioni giuridiche non impedisca ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di offrire agli utenti finali accordi contrattuali che prevedano un livello di tutela maggiore.soppressoMotivazione
Poich le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della CommissioneEmendamento(41) Il presente regolamento armonizza solo alcune norme settoriali e non deve pertanto pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dagli atti dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione.(41) Il presente regolamento non deve pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dal diritto dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione.Motivazione
Poich le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 42
Testo della CommissioneEmendamento(42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 e 5 del presente regolamento si riferiscono agli utenti finali, esse devono applicarsi non soltanto ai consumatori, ma anche ad altre categorie di utenti finali, in primo luogo le microimprese. necessario che gli utenti finali diversi dai consumatori, su richiesta individuale e per i singoli contratti, possano convenire di derogare a talune disposizioni.soppressoMotivazione
Poich le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 47
Testo della CommissioneEmendamento(47) In una rete internet aperta necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocit dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure devono essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse le azioni volontariamente attuate dai fornitori per prevenire l'accesso a immagini pedopornografiche e la distribuzione delle stesse. Ridurre al minimo gli effetti della congestione della rete da considerarsi una misura ragionevole, a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali.(47) In una rete internet aperta necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, o interferiscano altrimenti con la trasmissione del traffico Internet, tranne che per un numero limitato di misure ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure dovrebbero essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero essere mantenute oltre il tempo strettamente necessario. Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o la minimizzazione degli effetti della congestione della rete, a condizione che tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 48
Testo della CommissioneEmendamento(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purch consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacit di rete ai volumi di dati attesi. fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocit, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano.(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purch consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacit di rete ai volumi di dati attesi. fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocit, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano. Gli eventuali accordi per servizi specializzati supplementari conclusi dall'utente finale non dovrebbero incidere sui volumi di dati e le velocit offerti nell'ambito del contratto, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 23 del presente regolamento relative all'accesso a internet aperto, che prevedono che i servizi specializzati debbano essere offerti in aggiunta ai servizi di accesso a internet, se del caso e non a scapito della loro disponibilit e qualit.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 50
Testo della CommissioneEmendamento(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualit flessibili, compresi livelli di priorit pi bassi per il traffico in cui il fattore tempo meno importante. La possibilit per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualit del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avr con ogni probabilit un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allostesso tempo, essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualit del servizio, purch tali accordi non compromettano in modo significativo la qualit complessiva dei servizi di accesso a internet.(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualit, compresi livelli di priorit pi bassi per il traffico in cui il fattore tempo meno importante. La possibilit per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualit del servizio particolari con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avr con ogni probabilit un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allostesso tempo, essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualit del servizio, purch tali accordi non compromettano la qualit complessiva dei servizi di accesso a un internet aperto.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 51
Testo della CommissioneEmendamento(51) Le autorit nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facolt di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, opportuno imporre a tali autorit obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilit di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualit, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorit nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualit quali i tempi e l'affidabilit (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocit dichiarata e velocit effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualit percepita dagli utenti finali. Occorreautorizzare le autorit nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualit del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ci sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualit dei servizi di accesso a internet.(51) Le autorit nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facolt di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, opportuno imporre a tali autorit obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilit di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualit, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorit nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare parametri di qualit quali i tempi e l'affidabilit (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocit dichiarata e velocit effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualit percepita dagli utenti finali, tenendo nella massima considerazione eventuali orientamenti definiti dal BEREC sui metodi di misurazione della velocit dei servizi di accesso a internet, sui parametri di qualit del servizio da misurare e sull'applicazione di misure di gestione ragionevole del traffico. Occorreautorizzare le autorit nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualit del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ci sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualit dei servizi di accesso a internet.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 52
Testo della CommissioneEmendamento(52) necessario che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilit di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualit del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo cos pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza.(52) necessario che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilit di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualit del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo cos pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza. Qualsiasi sistema volontario di certificazione di siti internet di confronto interattivi, guide o altri strumenti analoghi dovrebbe essere indipendente da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche, utilizzare un linguaggio semplice e chiaro e informazioni complete e aggiornate, presentare una metodologia trasparente, essere affidabile e accessibile conformemente alle linee guida per l'accessibilit dei contenuti web 2.0 e disporre di una procedura efficace di gestione dei reclami.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 53
Testo della CommissioneEmendamento(53) Occorre che gli utenti finali siano adeguatamente informati sul prezzo e sul tipo di servizio offerto prima di acquistarlo. necessario inoltre fornire queste informazioni immediatamente prima della connessione della chiamata se una chiamata a un numero o a un servizio specifico soggetta a particolari condizioni tariffarie, ad esempio nel caso delle chiamate a servizi premium che sono spesso soggetti a una tariffa speciale. Qualora tale obbligo dovesse risultare sproporzionato, tenuto conto della durata e del costo delle informazioni tariffarie per il fornitore di servizi rispetto alla durata media della chiamata e del rischio in termini di costo cui l'utente finale esposto, le autorit nazionali di regolamentazione possono concedere una deroga. Occorre inoltre informare gli utenti finali se un numero verde soggetto a costi supplementari.soppresso
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 54
Testo della CommissioneEmendamento(54) opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualit del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. necessario che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Taliobblighi di informazione non riguardano le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale.(54) opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualit del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. Nel caso di piani tariffari con un volume delle comunicazioni predefinito, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico dovrebbero inoltre informare sulla possibilit per i consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta di trasferire eventuali volumi non utilizzati del periodo di fatturazione precedente al periodo di fatturazione attuale. necessario che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Taliobblighi di informazione non riguardano le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 56
Testo della CommissioneEmendamento(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Leinformazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorit nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocit dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono tenuti pertanto a comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocit e altri parametri relativi alla qualit del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale.(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Leinformazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorit nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocit dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico dovrebbero pertanto comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocit e altri parametri relativi alla qualit del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale. Per i collegamenti dati fissi e mobili, la velocit normalmente disponibile la velocit di un servizio di comunicazione che un consumatore pu aspettarsi di ottenere la maggior parte delle volte che accede al servizio, indipendentemente dall'ora del giorno. La velocit normalmente disponibile dovrebbe essere calcolata sulla base degli intervalli di velocit stimati, delle velocit medie, della velocit nelle ore di punta e della velocit minima. opportuno che la metodologia sia stabilita negli orientamenti del BEREC e che sia periodicamente rivista e aggiornata per tenere conto dell'evoluzione dello sviluppo tecnologico e delle infrastrutture. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i fornitori permettano agli utenti finali di avere accesso a informazioni comparabili sulla copertura delle reti mobili, incluse le diverse tecnologie nei rispettivi Stati membri, prima della conclusione del contratto, in modo da consentire loro di prendere decisioni d'acquisto in maniera informata.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 57
Testo della CommissioneEmendamento(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti devono specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovr essere addebitato alcun costo.(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti dovrebbero specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovrebbe essere addebitato alcun costo. I contratti dovrebbero inoltre precisare i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti. Ove possibile, tali informazioni dovrebbero inoltre includere informazioni tecniche, fornite su richiesta, relative al corretto funzionamento dell'apparecchiatura terminale scelta dall'utente finale. Purch non sia stata riscontrata alcuna incompatibilit tecnica, tali informazioni dovrebbero essere fornite gratuitamente.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 58
Testo della CommissioneEmendamento(58) Per risparmiare agli utenti finali la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, opportuno dare loro la possibilit di definire limiti massimi di spesa per le chiamate e i servizi di accesso a internet, proponendo tale possibilit gratuitamente, tramite apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato. Una volta raggiunto il tetto massimo, tali servizi non saranno pi forniti o addebitati agli utenti finali, a meno che questi non ne richiedano espressamente la continuazione secondo quanto concordato con il fornitore.(58) Per risparmiare agli utenti finali la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, per tutti i servizi con abbonamento, opportuno dare loro la possibilit di stabilire limiti massimi di spesa predefiniti per le chiamate e i servizi di accesso a internet. Tale possibilit dovrebbe includere un'apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 59
Testo della CommissioneEmendamento(59) L'esperienza degli Stati membri e un recente studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, hanno dimostrato che periodi contrattuali lunghi e la proroga automatica o tacita dei contratti costituiscono ostacoli significativi al cambio di fornitore. auspicabile pertanto che gli utenti finali possano risolvere un contratto dopo sei mesi dalla sua conclusione senza incorrere in alcun costo. In tal caso, agli utenti finali pu essere chiesto di risarcire al fornitore il valore residuo delle apparecchiature terminali sovvenzionate o il valore pro rata temporis di eventuali altre promozioni. opportuno prevedere la possibilit di risolvere i contratti prorogati tacitamente con preavviso di un mese.soppresso
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 63
Testo della CommissioneEmendamento(63) Al fine di supportare la disponibilit di sportelli unici e rendere pi agevole la transizione per gli utenti finali, opportuno che la procedura di passaggio sia gestita dal nuovo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico e che non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente. necessario ricorrere nella misura pi ampia possibile a processi automatizzati e assicurare un livello elevato di protezione dei dati personali. La disponibilit di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilit e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale.(63) Al fine di rendere pi agevole la transizione per gli utenti finali, opportuno conferire al BEREC la facolt di definire orientamenti relativi alle responsabilit del fornitore ricevente e del fornitore uscente nella procedura di passaggio e di portabilit, garantendo, tra l'altro, che la procedura di passaggio non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente, che la procedura sia il pi possibile automatizzata e che sia assicurato un livello elevato di protezione dei dati personali. Tali orientamenti devono altres affrontare la questione di come garantire la continuit nell'esperienza degli utenti finali, anche tramite identificatori come gli indirizzi di posta elettronica mediante, per esempio, la possibilit di optare per una funzione di inoltro dei messaggi e-mail. La disponibilit di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilit e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 64
Testo della CommissioneEmendamento(64) necessario che i contratti con i fornitori uscenti di comunicazioni elettroniche al pubblico vengano annullati automaticamente dopo il passaggio senza richiedere ulteriori interventi dell'utente finale. Nel caso dei servizi prepagati, l'eventuale credito residuo deve essere rimborsato al consumatore.soppresso
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 65
Testo della CommissioneEmendamento(65) necessario garantire la continuit agli utenti finali che cambiano identificatori importanti come gli indirizzi di posta elettronica. A tal fine e per far s che le comunicazioni via e-mail non vengano perse, opportuno dare agli utenti finali che dispongono di un indirizzo e-mail fornito dal fornitore uscente del servizio di accesso a internet la possibilit di optare, a titolo gratuito, per una funzione di inoltro dei messaggi e-mail offerta dal fornitore uscente.soppresso
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 68
Testo della CommissioneEmendamento(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici e del mercato opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformit dell'articolo290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente regolamento. di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. necessario che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provveda alla simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.soppresso
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 71
Testo della CommissioneEmendamento(71) Occorre modificare le direttive2002/21/CE, 2002/20/CE e2002/22/CE e il regolamento n.531/2012 al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in applicazione del presente regolamento e talune disposizioni normative vigenti e di riflettere gli elementi chiave dell'evoluzione della prassi decisionale. Ci comporta la messa in relazione della direttiva2002/21/CE e delle direttive correlate con le disposizioni del presente regolamento, il rafforzamento dei poteri della Commissione per garantire la coerenza delle misure correttive imposte ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche designati come detentori di un significativo potere di mercato nel contesto del meccanismo di consultazione europeo, l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitivit dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva2002/20/CE in vista dell'autorizzazione unica UE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva2002/22/CE rese superflue dalla piena armonizzazione prevista dal presente regolamento.(71) Occorre modificare le direttive2002/21/CE, 2002/20/CE e2002/22/CE e il regolamento n.531/2012 al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in applicazione del presente regolamento e talune disposizioni normative vigenti e di riflettere gli elementi chiave dell'evoluzione della prassi decisionale. Ci comporta la messa in relazione della direttiva2002/21/CE e delle direttive correlate con le disposizioni del presente regolamento, il rafforzamento dei poteri della Commissione per garantire la coerenza delle misure correttive imposte ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche designati come detentori di un significativo potere di mercato nel contesto del meccanismo di consultazione europeo, l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitivit dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva2002/20/CE in vista dell'autorizzazione unica UE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva2002/22/CE rese superflue dall'armonizzazione prevista dal presente regolamento.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 76
Testo della CommissioneEmendamento(76) Inoltre, la recente riduzione significativa delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione dovrebbe ora permettere di eliminare gli oneri di roaming aggiuntivi per le chiamate in entrata.(76) Al fine di garantire chiarezza e certezza giuridica, opportuno fissare un termine per l'eliminazione graduale dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio la cui riduzione iniziata con il regolamento (CE) n. 717/2007. Prima dell'abolizione definitiva dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, opportuno che le tariffe all'ingrosso siano ulteriormente ridotte e le tariffe di terminazione delle chiamate mobili siano armonizzate in tutta l'Unione al fine di consentire reali condizioni di parit per gli operatori delle telecomunicazioni.Motivazione
In una serie di Stati membri la tariffa media nazionale inferiore a 0,05 EUR. Mantenere il prezzo all'ingrosso per le chiamate in roaming al livello attuale, ovvero 0,05 EUR, dopo il 1 luglio 2016, quando gli operatori saranno obbligati ad applicare ai clienti in roaming una tariffa identica a quella nazionale, creerebbe gravi distorsioni sul mercato. Dal momento che a partire dal 2016 gli operatori di telefonia mobile concorreranno su un mercato europeo, opportuno armonizzare le tariffe di terminazione delle chiamate mobili al fine di garantire condizioni di parit per tutte le imprese.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 1 lettera b
Testo della CommissioneEmendamentob) i cittadini e le imprese hanno il diritto e la possibilit di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, a prescindere dal luogo di fornitura nell'Unione e senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da costi aggiuntivi ingiustificati.b) i cittadini e le imprese hanno il diritto e la possibilit di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, a prescindere dal luogo di fornitura nell'Unione e senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da sanzioni e costi aggiuntivi ingiustificati.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 2 parte introduttiva
Testo della CommissioneEmendamento2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virt dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorit nazionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di:2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virt dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorit nazionali e regionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di:
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 2 lettera c
Testo della CommissioneEmendamentoc) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacit che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali;c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacit e assicurarsi che queste si estendano in tutta l'Unione e che siano in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali, a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio dell'Unione;
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 3 lettera e
Testo della CommissioneEmendamentoe) l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali e alla promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche;soppressoMotivazione
In considerazione del trasferimento dei diritti dei consumatori della presente proposta di regolamento nella direttiva servizio universale non si giustifica la loro permanenza nel progetto di regolamento.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento3 bis. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'acquis dell'Unione relativo alla protezione dei dati e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 12
Testo della CommissioneEmendamento(12) "prodotto di connettivit con qualit del servizio garantita", un prodotto reso disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di interconnessione e uno o pi punti di terminazione su rete fissa e che consente di ottenere livelli definiti di prestazione della rete end-to-end per la fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica qualit del servizio garantita in base a parametri definiti;soppresso
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 14
Testo della CommissioneEmendamento(14) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettivit a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a prescindere dalla tecnologia di rete utilizzata;(14) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettivit a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a prescindere dalle tecnologie di rete o dalle apparecchiature terminali utilizzate;
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 comma 2 punto 15
Testo della CommissioneEmendamento(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altroservizio che offre la capacit di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi,o a una combinazione di essi, e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (end-to-end) o offre la capacit di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali, che non commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet;
(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica ottimizzato per determinati contenuti, applicazioni o servizi, o per una combinazione di essi, mediante la gestione del traffico per garantire un livello adeguato di capacit e di qualit della rete, fornito con una capacit distinta sotto il profilo logico e basandosi su un rigoroso controllo delle ammissioni, al fine di garantire caratteristiche di elevata qualit controllate da punto a punto (end-to-end), che non commercializzato o utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet;
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo4.1. Qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo4.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 17 paragrafo 1 lettera f
Testo della CommissioneEmendamentof) rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, sicurezza e integrit delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione.f) rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, principio della "protezione dei dati fin dalla progettazione", sicurezza e integrit delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 19
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 19soppressoProdotto di connettivit con qualit del servizio garantita 1. Qualsiasi operatore ha il diritto di fornire un prodotto di connettivit con qualit del servizio garantita come precisato al paragrafo 4.2. Gli operatori soddisfano tutte le richieste ragionevoli di fornire un prodotto di connettivit con qualit del servizio garantita, come precisato al paragrafo 4, presentate per iscritto da un fornitore di comunicazioni elettroniche autorizzato. Il rifiuto di fornire un prodotto europeo con qualit del servizio garantita basato su criteri oggettivi. L'operatore indica i motivi di un eventuale rifiuto entro un mese dalla richiesta scritta. da considerarsi un motivo di rifiuto oggettivo il fatto che la parte richiedente la fornitura di un prodotto europeo di connettivit con qualit del servizio garantita non sia in grado o non voglia rendere disponibile, a condizioni ragionevoli, all'interno dell'Unione o in paesi terzi, un tale prodotto alla parte interpellata qualora quest'ultima lo richieda.3. Se la richiesta rifiutata o non stato raggiunto un accordo sulle modalit e le condizioni specifiche, compreso il prezzo, entro due mesi dalla richiesta scritta, entrambi le parti hanno la facolt di sottoporre la questione alla pertinente autorit nazionale di regolamentazione, a norma dell'articolo20 della direttiva 2002/21/CE. In tal caso, pu applicarsi l'articolo3, paragrafo 6, del presente regolamento.4. La fornitura di un prodotto di connettivit considerata fornitura di un prodotto europeo di connettivit con qualit del servizio garantita se effettuata secondo i parametri minimi di cui all'allegato II e se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti sostanziali:a) pu essere offerta come prodotto di alta qualit in qualsiasi parte dell'Unione;b) consente ai fornitori del servizio di soddisfare la domanda degli utenti finali;c) efficace in termini di costi, tenendo conto delle soluzioni esistenti che possono essere fornite sulle stesse reti;d) possiede efficacia operativa, in particolare per quanto riguarda la capacit di limitare il pi possibile gli ostacoli all'implementazione e i costi di installazione per i clienti;e) garantisce il rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, sicurezza e integrit delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione.5. Alla Commissione conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo32, al fine di adattare l'allegato II alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, cosicch continui a soddisfare i requisiti sostanziali di cui al paragrafo 4.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Capo IV Titolo
Testo della CommissioneEmendamentoDiritti armonizzati degli utenti finaliDiritto degli utenti a un accesso a internet aperto
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 21 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano, salvo se oggettivamente giustificato, alle comunicazioni intraunionali che terminano in un altro Stato membro, tariffe superiori:soppressoa) per le comunicazioni fisse, alle tariffe delle comunicazioni nazionali a lunga distanza;b) per le comunicazioni mobili, rispettivamente alle eurotariffe delle chiamate vocali e degli SMS in roaming regolamentati, fissate dal regolamento (UE) n.531/2012.Motivazione
Per quanto attiene al mercato delle comunicazioni fisse, un intervento normativo non appare giustificato in considerazione dell'assenza di prove evidenti della sua utilit. Per quanto riguarda le comunicazioni mobili, opportuno affrontare tale questione attraverso un approccio generale al roaming, come definito nel regolamento "roaming III".
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 22
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 22soppressoRisoluzione delle controversie transfrontaliere1. Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi dell'articolo34, paragrafo 1, della direttiva2002/22/CE, si applicano anche alle controversie relative a contratti tra consumatori (e altri utenti finali nella misura in cui dette procedure extragiudiziali siano anche a loro disposizione) e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro Stato membro. Alle controversie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/11/UE33, si applicano le disposizione di detta direttiva.___________________33 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.Motivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 23 titolo
Testo della CommissioneEmendamentoLibert di fornire e di usufruire di un accesso a internet aperto e gestione ragionevole del trafficoAccesso a internet aperto, servizi specializzati e gestione tecnica proporzionata del traffico
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 23 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonch di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet.1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonch di utilizzare dispositivi, servizi e software di loro scelta, a prescindere dalla loro origine o destinazione, tramite il servizio di accesso a internet.Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocit dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet.I fornitori di servizi di accesso a internet non limitano o impediscono l'utilizzo da parte degli utenti finali di qualsiasi apparecchiatura terminale per consultare e diffondere informazioni e contenuti tramite il servizio di accesso a internet, in conformit della direttiva 2014/.../UE1bis* del Parlamento europeo e del Consiglio e fatti salvi i diritti degli Stati membri di concedere diritti d'uso individuali a norma dell'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE. _________________1 bis Direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L ... del ..., pag. ...). * GU: inserire il numero della direttiva (COD 2011/0283) e il numero, la data di adozione e il riferimento di pubblicazione della direttiva alla nota 33 bis.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 23 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualit del servizio superiore.2. Gli utenti finali sono liberi di utilizzare i servizi specializzati offerti dai fornitori di comunicazioni elettroniche o dai fornitori di contenuti, applicazioni e servizi. Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualit del servizio o una capacit specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualit generale dei servizi di accesso a internet.I fornitori di servizi di comunicazione elettronica o i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi possono offrire servizi specializzati, a condizione che tali offerte siano in aggiunta ai servizi di accesso a internet e non pregiudichino in modo sostanziale la loro disponibilit o qualit.Affinch le autorit competenti siano in grado di valutare l'eventuale pregiudizio, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica o i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi trasmettono loro, su richiesta, informazioni precise in merito alle capacit assegnate ai due tipi di servizi di cui al secondo comma e i criteri in base ai quali viene condivisa la capacit di rete e, se del caso, forniscono giustificazioni circa le misure messe in atto per prevenire una compromissione dei servizi di accesso a internet da parte dei servizi specializzati.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 23 paragrafo 4
Testo della CommissioneEmendamento4. L'esercizio delle libert di cui ai paragrafi 1 e 2 agevolato della fornitura di informazioni complete conformemente all'articolo25, paragrafo 1, all'articolo26, paragrafo 2, e all'articolo27, paragrafi 1 e 2.4. Agli utenti finali vengono fornite informazioni complete conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 21 bis della direttiva 2002/22/CE, comprese le informazioni su qualsiasi misura di gestione ragionevole del traffico applicata che possa influire sulla consultazione e la diffusione di informazioni, contenuti, applicazioni e servizi, come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 23 paragrafo 5
Testo della CommissioneEmendamento5. Nei limiti dei volumi o della velocit dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libert di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a:5. I fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libert di cui al paragrafo 1, discriminando, limitando o interferendo in altro modo con la trasmissione di specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico per prevenire o minimizzare gli effetti di una congestione della rete, purch tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo, o attuare un provvedimento giudiziario.Tali misure sono definite mediante procedure trasparenti, non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e forniscono adeguate garanzie, in particolare per assicurare che le eventuali restrizioni siano limitate allo stretto necessario e che siano non discriminatorie e proporzionate. Tali garanzie includono la possibilit di ricorrere per via giudiziaria.a) attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi;b) preservare l'integrit e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali;c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive; d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purch tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo.Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 24 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Le autorit nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacit degli utenti finali di esercitare le libert di cui all'articolo23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo23, paragrafo 5, e la costante disponibilit di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorit nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversit culturale e l'innovazione. Le autorit nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati.1. Le autorit nazionali di regolamentazione, in cooperazione con le autorit nazionali preposte alla protezione dei dati e altre autorit competenti, se del caso, hanno il potere e l'obbligo di monitorare, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, l'applicazione di misure di gestione ragionevole del traffico e, mediante la disponibilit di servizi di accesso a internet non discriminatori e a prezzi accessibili, assicurano che gli utenti finali possano beneficiare delle libert di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2. Esse tengono nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC di cui al quarto comma del paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 21, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/22/CE. I criteri per la definizione delle misure di gestione ragionevole del traffico sono soggetti a revisione periodica. Le autorit nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito a tale monitoraggio, ai suoi risultati e alle misure adottate. Tali relazioni sono rese pubbliche.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 24 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamento2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualit del servizio per i servizi di accesso a internet e salvaguardare la capacit degli utenti finali di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta, le autorit nazionali di regolamentazione hanno la facolt di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualit del servizio.2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualit del servizio per i servizi di accesso a internet e salvaguardare la capacit degli utenti finali di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni, servizi e software di loro scelta, le autorit nazionali di regolamentazione hanno la facolt di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualit del servizio e, se del caso, altri parametri di qualit del servizio definiti dalle autorit nazionali di regolamentazione.Le autorit nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione pu esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. I requisiti previsti non sono adottati per un periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento da parte della Commissione di tutte le informazioni, salvo se diversamente convenuto tra la Commissione e l'autorit nazionale di regolamentazione oppure se la Commissione abbia comunicato all'autorit nazionale di regolamentazione un periodo di esame pi breve, oppure che la Commissione abbia formulato osservazioni o raccomandazioni. Le autorit nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati.Le autorit nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione pu esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le autorit nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati.Le autorit nazionali di regolamentazione mettono a punto adeguate procedure di reclamo per le questioni relative alle prestazioni del servizio di accesso a internet per gli utenti finali e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi.Entro ... * il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti generali che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorit nazionali di regolamentazione a norma del presente articolo, inclusa in particolare l'applicazione di misure di gestione ragionevole del traffico._________________* GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 24 paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. La Commissione pu adottare atti di esecuzione che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorit nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo33, paragrafo 2.soppressoMotivazione
Il relatore non favorevole al ricorso ad atti di esecuzione per la definizione di tali condizioni. Propone invece di delegare tale compito al BEREC (cfr. emendamento all'articolo 24, paragrafo 2).
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 25
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 25soppressoTrasparenza e pubblicazione delle informazioni1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico pubblicano, tranne che per le offerte negoziate individualmente, informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai seguenti aspetti:a) la loro denominazione, l'indirizzo e i recapiti;b) per ciascun piano tariffario, i servizi offerti e i pertinenti parametri di qualit del servizio, i prezzi applicabili (ai consumatori, comprensivi di imposte) e le spese applicabili (perl'accesso, l'utenza, la manutenzione e qualsiasi spesa supplementare), nonch i costi relativi alle apparecchiature terminali;c) le tariffe applicabili riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; d) la qualit dei servizi, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2;e) i servizi di accesso a internet, se offerti, specificando quanto segue: i) la velocit effettiva di scaricamento e caricamento dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale, compreso nelle ora di punta;ii) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocit di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalit che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento il livello del loro consumo;iii) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume dati, la velocit effettivamente disponibile e altri parametri di qualit nonch l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualit del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;iv) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualit del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure;f) le misure adottate per garantire l'equivalenza di accesso per gli utenti finali disabili, comprese le informazioni regolarmente aggiornate su prodotti e servizi a loro destinati;g) le clausole e le condizioni contrattuali tipo, compresa l'eventuale durata minima del contratto, le condizioni e l'ammontare di eventuali commissioni dovute per la risoluzione anticipata del contratto, le procedure e i costi diretti legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilit dei numeri e di altri identificatori, nonch gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore;h) l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi offerti e le eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo26 della direttiva 2002/22/CE e le relative modifiche;i) i diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2002/22/CE.Le informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui offerto il servizio e sono aggiornate regolarmente. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche alle pertinenti autorit nazionali di regolamentazione prima della pubblicazione. Eventuali differenziazioni nelle condizioni applicate ai consumatori e agli altri utenti finali sono rese esplicite. 2. La Commissione pu adottare atti di esecuzione che precisano i metodi di misura della velocit dei servizi di accesso a internet, i parametri di qualit del servizio e i metodi per la loro misura, nonch il contenuto, la forma e le modalit della pubblicazione delle informazioni, compresi gli eventuali meccanismi di certificazione della qualit. LaCommissione pu prendere in considerazione i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati all'allegato III della direttiva 2002/22/CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo33, paragrafo 2. 3. Gli utenti finali hanno accesso a strumenti di valutazione indipendenti che consentono loro di raffrontare le prestazioni relative all'accesso alla rete e dei servizi di comunicazione elettronica, nonch il costo di piani d'uso alternativi. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono sistemi volontari di certificazione di siti web e guide interattive o altri strumenti analoghi. Lacertificazione concessa sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e proporzionati, tra cui in particolare l'indipendenza da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, l'uso di un linguaggio chiaro, l'offerta di informazioni complete e aggiornate e l'attivazione di una procedura di trattamento dei reclami. Qualora non siano disponibili sul mercato servizi certificati per il confronto delle offerte a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, le autorit nazionali di regolamentazione o altre autorit nazionali competenti li rendono disponibili esse stesse o attraverso parti terze, conformemente ai criteri di certificazione. Le informazioni pubblicate dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono accessibili a titolo gratuito al fine di rendere disponibili gli strumenti di confronto.4. Su richiesta delle pertinenti autorit pubbliche, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico diffondono all'occorrenza informazioni gratuite di pubblico interesse agli utenti finali, tramite gli stessi canali che utilizzano normalmente per le loro comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni sono trasmesse dalle competenti autorit pubbliche ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in forma standardizzata e possono riguardare fra l'altro:a) gli utilizzi pi comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libert. Rientrano in questa categoria le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonchb) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale e l'accesso illegale ai dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.Motivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti dell'articolo 36.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 26
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 26soppressoObblighi in materia di informazione nei contratti1. Prima che un contratto relativo alla fornitura della connessione a una rete pubblica di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico diventi vincolante, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono ai consumatori e agli altri utenti finali, salvo diverso accordo esplicito di questi ultimi, almeno le informazioni seguenti:a) la denominazione, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diverso, l'indirizzo e i recapiti per eventuali reclami;b) le principali caratteristiche dei servizi erogati, tra cui in particolare:i)per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, i volumi di comunicazione inclusi e tutti i pertinenti parametri di qualit del servizio, compresa la data dell'allacciamento iniziale;ii)se e in quali Stati membri viene fornito l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza conformemente all'articolo26 della direttiva 2002/22/CE;iii)i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti, le condizioni e i costi di questi servizi, nonch le modalit per contattarli;iv)eventuali limitazioni imposte dal fornitore sull'uso delle apparecchiature terminali fornite, comprese le informazioni su come sbloccarle e su eventuali oneri dovuti in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo contrattuale minimo;c) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe (per i consumatori, comprensivi di imposte e ed eventuali oneri supplementari) e le modalit per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe e gli oneri applicabili;d) i metodi di pagamento offerti e le eventuali differenze di costo ad essi legate, nonch gli strumenti disponibili per garantire la trasparenza della fatturazione e monitorare il livello di consumo;e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi:i)utilizzo minimo o durata minima necessari per beneficiare di condizioni promozionali;ii)eventuali costi legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilit di numeri ed altri identificatori, compresi gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore; iii) eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare per l'apparecchiatura terminale (sulla base di consueti metodi di ammortamento) e per altri vantaggi promozionali (su base pro rata temporis);f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, compreso un riferimento esplicito ai diritti legali dell'utente finale, applicabili qualora non sia rispettato il livello di qualit del servizio previsto dal contratto; g) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo25 della direttiva 2002/22/CE, la scelta dell'utente finale di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;h) per gli utenti finali disabili, informazioni su prodotti e servizi ad essi destinati; i) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie, comprese quelle transfrontaliere, ai sensi dell'articolo34 della direttiva 2002/22/CE e dell'articolo22 del presente regolamento;j) i tipi di azioni che il fornitore pu adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrit e alle vulnerabilit.2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono agli utenti finali, salvo diversamente convenuto con un utente finale che non sia un consumatore, almeno le seguenti informazioni relative ai loro servizi di accesso a internet:a) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocit di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalit che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento i loro livelli di consumo; b) la velocit effettiva di scaricamento e caricamento dati nella sede principale dell'utente finale, comprese le fasce effettive di velocit, la velocit medie e la velocit nelle ore di punta, nonch gli effetti potenziali di un accesso ottenuto tramite una rete locale in radiofrequenza di terzi;c) altri parametri di qualit del servizio;d) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualit del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure;e)una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocit effettivamente disponibile e altri parametri di qualit del servizio nonch l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualit del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi.3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite in maniera chiara, esaustiva e facilmente accessibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro di residenza dell'utente finale e sono aggiornate regolarmente. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non con l'accordo espresso delle parti. L'utente finale riceve una copia cartacea del contratto.4. La Commissione pu adottare atti di esecuzione che precisano gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo33, paragrafo 2. 5. Il contratto contiene inoltre, su richiesta delle pertinenti autorit pubbliche, informazioni appositamente fornite da tali autorit sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela contro i rischi per la sicurezza personale, il trattamento illecito dei dati personali di cui all'articolo25, paragrafo4 del presente regolamento, e relativi al servizio fornito.Motivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 27
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 27soppressoControllo del consumo1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilit di scegliere, a titolo gratuito, un'opzione che fornisce informazioni sul consumo accumulato per i diversi servizi di comunicazione elettronica, espresse nella valuta nella quale viene fatturato l'utente finale. Tale strumento deve garantire che, senza il consenso dell'utente finale, la spesa cumulativa in un determinato periodo di utenza non superi un determinato limite finanziario impostato dall'utente finale. 2. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico provvedono affinch sia inviata un'adeguata notifica all'utente finale quando il consumo di servizi abbia raggiunto l'80% del limite finanziario fissato conformemente al paragrafo1. La notifica indica la procedura da seguire per continuare a fruire di tali servizi, specificandone i costi. Qualora il limite finanziario stia per essere superato, il fornitore cessa di erogare e addebitare i servizi in questione al cliente finale, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi. Dopo aver raggiunto il limite finanziario gli utenti finali continuano a poter ricevere chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla fine del periodo di fatturazione concordato. 3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico consentono agli utenti finali, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, di accedere facilmente e gratuitamente alle informazioni sulle tariffe in vigore riguardanti numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, a meno che l'autorit nazionale di regolamentazione abbia precedentemente concesso una deroga per motivi di proporzionalit. Tali informazioni riguardanti questi numeri o servizi sono fornite in maniera da rendere possibile il loro confronto.4. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilit di optare a titolo gratuito di ricevere fatture dettagliate.Motivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 28
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 28soppressoRisoluzione del contratto1. I contratti conclusi tra consumatori e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non prevedono una durata minima superiore a 24 mesi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilit di stipulare un contratto della durata massima di dodici mesi.2. I consumatori, e gli altri utenti finali che non abbiano concordato condizioni diverse, hanno il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, se sono trascorsi sei mesi o pi dalla stipula del contratto. Non sar dovuto alcun indennizzo se non per il valore residuo delle apparecchiature sovvenzionate abbinate al contratto al momento della sua stipula e un rimborso pro rata temporis per gli altri eventuali vantaggipromozionali, contrassegnati come tali al momento della stipula del contratto. Eventuali restrizioni relative all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono eliminate gratuitamente dal fornitore al pi tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.3. Se il contratto o la normativa nazionale prevedono la possibilit di prorogare tacitamente i periodi contrattuali, il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico informa l'utente finale a tempo debito affinch quest'ultimo abbia almeno un mese per opporsi a una proroga tacita. Se l'utente finale non si oppone, il contratto considerato un contratto a durata indeterminata che pu essere risolto dall'utente finale in qualunque momento con un preavviso di un mese e senza incorrere in alcun costo. 4. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale. I fornitori informano gli utenti finali con preavviso adeguato e non inferiore a un mese di tali eventuali modifiche e, al contempo, del diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, se non accettano le nuove condizioni. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.5. Ogni eventuale discrepanza significativa e non temporanea tra le prestazioni effettive relative alla velocit o ad altri parametri qualitativi e le prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico conformemente all'articolo26 determina la non conformit delle prestazioni ai fini dei mezzi di ricorso dell'utente finale a norma della legislazione nazionale. 6. La sottoscrizione di servizi supplementari erogati dal medesimo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico non fa ripartire il periodo contrattuale iniziale, a meno che il prezzo dei servizi supplementari sia significativamente pi elevato rispetto a quello dei servizi iniziali o che i servizi supplementari siano offerti a un prezzo promozionale speciale legato al rinnovo del contratto esistente. 7. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico applicano condizioni e procedure per la risoluzione del contratto tali da non ostacolare o disincentivare il cambiamento di fornitore di servizi.Motivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 29
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 29soppressoOfferte di pacchettiQualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, gli articoli 28 e 30 del presente regolamento si applicano a tutti gli elementi del pacchetto.Motivazione
Il relatore propone la soppressione integrale di questo articolo. Sebbene sia auspicabile garantire l'idonea tutela dei consumatori in relazione a tutti gli elementi di un pacchetto, il relatore ritiene che questo non sia il modo migliore per ottenere detto risultato, dato che l'ambito del quadro delle telecomunicazioni resta limitato ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica. Un ampliamento selettivo dell'ambito (come suggerito all'articolo 29) crea una situazione giuridica poco chiara, la cui risoluzione richiederebbe un lungo elenco di emendamenti correlati nel resto del quadro (nessuno dei quali stato proposto).
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 30
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo 30soppressoPassaggio a un altro fornitore e portabilit dei numeri1. Tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta hanno il diritto di conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico che eroga il servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C della direttiva 2002/22/CE, purch quest'ultimo sia un fornitore di comunicazioni elettroniche nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale o sia un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche che abbia notificato alla competente autorit di regolamentazione dello Stato membro d'origine il fatto che fornisce o intende fornire tali servizi nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale. 2. La tariffazione tra fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in relazione alla portabilit del numero orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli utenti finali non agiscono da disincentivo per questi ultimi al cambiamento di fornitore.3. Il trasferimento dei numeri e la loro attivazione sono effettuati nel pi breve tempo possibile. Per gli utenti finali che abbiano concluso un accordo di trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore, l'attivazione del numero avviene entro un giorno lavorativo dalla conclusione di tale accordo. L'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento, se si verifica, non pu superare un giorno lavorativo. 4. Il fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico conduce le operazioni di cambiamento di fornitore e di trasferimento. Gli utenti finali ricevono informazioni adeguate sul passaggio al nuovo fornitore, prima e durante le operazioni di trasferimento, nonch immediatamente dopo la sua conclusione. Gli utenti finali non vengono trasferiti ad altri fornitori contro la loro volont. 5. I contratti degli utenti finali con i fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico sono automaticamente risolti dopo la conclusione del passaggio. I fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico rimborsano il credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. 6. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che si rendono responsabili di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore, o anche che non mettono a disposizione tempestivamente le informazioni necessarie per il trasferimento, sono tenuti a risarcire gli utenti finali vittime di tali ritardi o abusi.7. Se un utente finale che passa ad un nuovo fornitore di servizi di accesso a internet possiede una casella di posta elettronica fornitagli dal fornitore cedente, quest'ultimo, su richiesta dell'utente finale, inoltra a titolo gratuito all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente finale tutte le comunicazioni e-mail indirizzate al precedente indirizzo di posta elettronica dell'utente finale per un periodo di 12 mesi. Tale servizio di inoltro della posta elettronica prevede un messaggio di risposta automatica che viene inviato a tutti i mittenti per avvisarli del nuovo indirizzo di posta elettronica dell'utente finale. L'utente finale ha la facolt di chiedere che il nuovo indirizzo di posta elettronica non venga rivelato nel messaggio di risposta automatica. Dopo i primi 12 mesi, il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico d all'utente finale la facolt di prorogare il periodo del servizio di inoltro, eventualmente a pagamento. Il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico non assegna la casella di posta elettronica iniziale dell'utente finale a un altro utente finale per un periodo di due anni dalla risoluzione del contratto, e in ogni caso durante il periodo di proroga del servizio di inoltro. 8. Le autorit nazionali competenti possono stabilire la procedura generale per il cambiamento di fornitore e il trasferimento, ivi comprese le disposizioni che prevedono adeguate sanzioni per i fornitori e indennizzi per gli utenti finali. Esse tengono conto della necessit di tutelare gli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di garantire l'efficienza di tali operazioni.Motivazione
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 2 lettera f bis (nuova)
Testo della CommissioneEmendamento(1 bis) All'articolo 2, secondo comma, aggiunto il seguente punto:"f bis) fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico al quale trasferito il numero di telefono o il servizio";Motivazione
La presente disposizione inserisce una nuova definizione di "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico" come nuova definizione all'articolo 2 della direttiva servizio universale.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 titolo
Testo in vigoreEmendamento(1 ter) Il titolo dell'articolo 20 sostituito dal seguente:"Contratti""Obblighi d'informazione per i contratti";
Emendamento 55
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo -1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(1 quater) All'articolo 20, inserito il seguente paragrafo:"-1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis siano fornite prima della conclusione del contratto in maniera chiara, esaustiva e facilmente accessibile e fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva sui diritti dei consumatori* riguardo ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali e a distanza. Il consumatore o altro utente finale che lo richieda ha accesso a una copia del contratto su un supporto durevole.Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore o dall'utente finale che ne fa richiesta."_________________* Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25ottobre2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 1
Testo in vigoreEmendamento(1 quinquies) All'articolo20, il paragrafo1 sostituito dal seguente:"1. Gli Stati membri provvedono affinch i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o pi imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:"1. Gli Stati membri provvedono affinch i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o pi imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno le seguenti informazioni:a) la denominazione e l'indirizzo dell'impresa;a) la denominazione, l'indirizzo e i recapiti dell'impresa e, se diversi, l'indirizzo e i recapiti per eventuali reclami;b) i servizi forniti, tra cui in particolare:b) le principali caratteristiche dei servizi forniti, tra cui in particolare:i) il piano o i piani tariffari specifici ai quali si applica il contratto e, per ogni piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni, se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo26,ii) l'accesso alle informazioni sui servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi pertinenti offerti e le eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo26, informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformit del diritto comunitario, i livelli minimi di qualit del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualit del servizio, quali definiti dalle autorit nazionali di regolamentazione,iii) i livelli minimi di qualit del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualit del servizio, quali definiti dalle autorit nazionali di regolamentazione, informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualit del servizio riconducibili a tali procedure, i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonch le modalit per contattare tali servizi,iv) i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti, incluse, ove possibile, informazioni tecniche relative al corretto funzionamento dell'apparecchiatura terminale scelta dall'utente finale, le condizioni e i costi di tali servizi, nonch le modalit per contattarli, eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;v) eventuali restrizioni imposte dal fornitore sull'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite, comprese le informazioni su come sbloccarle e su eventuali oneri dovuti in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo contrattuale minimo;c) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;c) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e la sua possibilit di verificare, correggere o ritirare i dati inseriti; d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalit secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalit di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, tra cui le imposte e gli oneri aggiuntivi che possono essere applicati, e le modalit secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione;d bis) le modalit di pagamento ed eventuali differenze di costo ad esse legate, nonch gli strumenti disponibili per garantire la trasparenza della fatturazione e monitorare il livello di consumo;e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi: ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali,i) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali, eventuali costi legati alla portabilit di numeri ed altri identificatori,ii) eventuali costi legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilit di numeri ed altri identificatori, compresi gli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore; eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;iii) eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale, sulla base di consueti metodi di ammortamento e per altri vantaggi promozionali, su base pro rata temporis;f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualit del servizio previsto dal contratto;f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, compreso, ove applicabile, un riferimento esplicito ai diritti legali del consumatore, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualit del servizio previsto dal contratto; g) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 34;g) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie, comprese quelle transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 34;g bis) i dettagli su come gli utenti finali disabili possono ottenere informazioni su prodotti e servizi ad essi destinati;h) i tipi di azioni che l'impresa pu adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrit e alle vulnerabilit.h) i tipi di azioni che l'impresa pu adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrit e alle vulnerabilit.Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorit pubbliche sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4, e relativi al servizio fornito."Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorit pubbliche sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4, e relativi al servizio fornito."
Emendamento 57
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(1 sexies) All'articolo 20, inserito il seguente paragrafo:"1 bis. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, se il contratto include la fornitura di servizi di accesso a internet, tale contratto include anche le seguenti informazioni:a) i dettagli relativi ai piani tariffari dei dati unitari e delle masse di dati ed eventuali soglie applicabili correlate al piano o ai piani tariffari specifici ai quali si applica il contratto. Per i volumi di dati superiori alle soglie, i prezzi unitari o di massa, una tantum o su base duratura, ed eventuali restrizioni relative alla velocit dei dati che possono essere applicate al piano o ai piani tariffari specifici ai quali si applica il contratto;b) i mezzi che permettono agli utenti finali di monitorare il loro livello di consumi ed eventualmente di fissare limiti volontari;c) per i collegamenti dati fissi, la velocit normalmente disponibile e la velocit minima di caricamento e scaricamento dei dati presso la sede principale dell'utente finale;d) per i collegamenti dati mobili, la velocit stimata e la velocit minima di caricamento e scaricamento dei dati nella connessione attraverso la rete senza fili del fornitore nello Stato membro di residenza dell'utente finale;e) altri parametri relativi alla qualit del servizio, quali definiti all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../...*;f) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico, compresa un'indicazione dei metodi soggiacenti di ispezione delle comunicazioni utilizzati ai fini di una gestione ragionevole del traffico, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualit del servizio, la vita privata degli utenti finali e la tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure; nonchg) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocit e altri parametri di qualit del servizio possono avere sui servizi di accesso a internet, in particolare sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi.__________________* GU: inserire il numero del presente regolamento.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 2
Testo in vigoreEmendamento(1 septies) All'articolo 20, soppresso il paragrafo 2.2. Gli Stati membri provvedono affinch gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche.Motivazione
Il relatore propone un nuovo articolo 20 bis sulla durata e la risoluzione del contratto. La presente disposizione inclusa in tale articolo.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 octies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo in vigoreEmendamento(1 octies) All'articolo 20 aggiunto il seguente paragrafo:" 2 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre obblighi di informazione contrattuale aggiuntivi per i contratti ai quali si applica il presente articolo.";
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 nonies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(1 nonies) All'articolo 20 aggiunto il seguente paragrafo:" 2 ter. Il BEREC elabora orientamenti per la definizione di modelli di informazioni contrattuali standard contenenti le informazioni previste dai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo.Le autorit nazionali di regolamentazione possono specificare requisiti aggiuntivi relativi al contenuto, alla forma e alle modalit di pubblicazione delle informazioni contrattuali, incluse in particolare le velocit di fornitura dei dati, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC per quanto riguarda i metodi di misurazione della velocit e il contenuto, la forma e le modalit di pubblicazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3 bis.";
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 decies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 20 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(1 decies) inserito l'articolo seguente:"Articolo 20 bisDurata e risoluzione del contratto1. Gli Stati membri provvedono affinch i contratti conclusi tra i consumatori e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico abbiano una durata massima di 24 mesi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilit di un contratto di 12 mesi.2. Il consumatore ha facolt di recedere da un contratto a distanza o stipulato fuori dai locali commerciali entro 14 giorni dalla sua conclusione conformemente alla direttiva 2011/83/UE.3. Se un contratto o la normativa nazionale prevede la possibilit di prorogare automaticamente i periodi contrattuali con una durata prestabilita (rispetto a una durata minima), il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico informa i consumatori a tempo debito affinch questi ultimi abbiano almeno un mese per opporsi a tale proroga automatica. Se il consumatore non si oppone a tale proroga automatica, il contratto considerato un contratto a durata indeterminata che pu essere risolto dal consumatore in qualunque momento con un preavviso di un mese e senza incorrere in alcun costo, eccetto quelli di erogazione del servizio durante il preavviso.4. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori abbiano il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale. I fornitori informano i consumatori con preavviso adeguato e non inferiore a un mese di tali eventuali modifiche e, al contempo, del diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, se non accettano le nuove condizioni contrattuali. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.5. Ogni eventuale discrepanza significativa, continuativa o regolarmente ricorrente, tra le prestazioni effettive relative alla velocit o ad altri parametri di qualit del servizio e le prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico conformemente all'articolo20 determina la non conformit delle prestazioni ai fini dei mezzi di ricorso del consumatore a norma della legislazione nazionale.6. Gli Stati membri provvedono affinch la sottoscrizione di servizi supplementari erogati dal medesimo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico non faccia ripartire il periodo contrattuale iniziale, a meno che i servizi supplementari siano offerti a un prezzo promozionale speciale applicato solo a condizione che il contratto esistente sia rinnovato.7. Gli Stati membri provvedono affinch i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico applichino condizioni e procedure per la risoluzione del contratto tali da non ostacolare o disincentivare il cambiamento di fornitore di servizi.8. Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli elementi del pacchetto.9. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre requisiti aggiuntivi per assicurare un pi elevato livello di protezione dei consumatori in relazione ai contratti ai quali si applica il presente articolo.";
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21
Testo in vigoreEmendamento(1 undecies) L'articolo 21 sostituito dal seguente:"Articolo 21"Articolo 21"1. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorit nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate."1. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione anticipata del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali, conformemente all'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile e sono regolarmente aggiornate. Eventuali differenziazioni nelle condizioni applicate ai consumatori e ad altri utenti finali che lo ne facciano richiesta sono rese esplicite. Le autorit nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui vanno pubblicate tali informazioni, che possono in particolare comprendere l'introduzione di requisiti linguistici onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dai consumatori e da altri utenti finali che ne facciano richiesta. Gli Stati membri provvedono affinch i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano obbligati, su richiesta, a comunicare le informazioni alle pertinenti autorit nazionali di regolamentazione prima della loro pubblicazione.2. Le autorit nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalit d'uso alternative, ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.2. Le autorit nazionali di regolamentazione provvedono affinch i consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta abbiano accesso a strumenti di valutazione indipendenti che consentano loro di raffrontare le prestazioni relative all'accesso alla rete e dei servizi di comunicazione elettronica, nonch il costo di modalit d'uso alternative. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali strumenti di valutazione indipendenti.2 bis. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione, sotto la guida del BEREC e previa consultazione delle parti interessate, stabiliscano un sistema volontario di certificazione di siti internet di confronto interattivi, guide o altri strumenti analoghi basati su requisiti oggettivi, trasparenti e proporzionati, compresa, in particolare, l'indipendenza da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico.3. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:3. Gli Stati membri provvedono affinch le autorit nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:a) fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorit nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;a) fornire agli utenti finali informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorit nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;b) informare gli abbonati di eventuali modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio al quale si sono abbonati;b) fornire agli utenti finali informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi pertinenti offerti e le eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo26, nonch garantire che le eventuali modifiche siano tempestivamente notificate;
c) informare gli abbonati di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformit del diritto comunitario;d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualit del servizio riconducibili a tali procedure;d bis) fornire informazioni sui servizi di accesso a internet, se offerti, specificando quanto segue:i) per i collegamenti dati fissi, la velocit normalmente disponibile e la velocit minima di caricamento e scaricamento dei dati nello Stato di residenza dell'utente finale; per i collegamenti dati mobili, la velocit stimata e la velocit minima di caricamento e scaricamento dei dati nella connessione attraverso la rete senza fili nello Stato membro di residenza dell'utente finale;ii) i dettagli relativi ai piani tariffari dei dati unitari e delle masse di dati ed eventuali soglie applicabili. Per i volumi di dati superiori alle soglie, i prezzi unitari o di massa, una tantum o su base duratura, ed eventuali restrizioni relative alla velocit dei dati che possono essere applicate;iii) i mezzi che permettono agli utenti finali di monitorare il loro livello di consumi ed eventualmente di fissare limiti volontari;iv) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume di dati, la velocit e altri parametri di qualit del servizio possono avere sull'utilizzo dei servizi di accesso a internet, in particolare sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;v) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico quali definite all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) .../...*, compresa l'indicazione dei metodi soggiacenti di ispezione delle comunicazioni utilizzati ai fini di una gestione ragionevole del traffico, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualit del servizio, sulla vita privata degli utenti finali e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure;e) informare gli abbonati del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformit dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); nonche) informare i consumatori e altri utenti finali, ove applicabile, del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformit dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE; nonchf) comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.f) comunicare regolarmente ai consumatori e altri utenti finali, ove applicabile, le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro e le misure adottate per garantire l'equivalenza di accesso;Qualora lo giudichino opportuno, le autorit nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.Qualora lo giudichino opportuno, le autorit nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione. Gli Stati membri possono specificare requisiti aggiuntivi relativi al contenuto, alla forma e alle modalit di pubblicazione, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo.3 bis. Entro il ... *, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, definisce gli orientamenti generali per i metodi di misurazione della velocit, i parametri della qualit del servizio da misurare (tra l'altro, le velocit effettive rispetto alle velocit pubblicizzate, la qualit percepita dagli utenti) e i metodi per la loro misurazione nel tempo, nonch il contenuto, la forma e le modalit della pubblicazione delle informazioni, compresi gli eventuali meccanismi di certificazione della qualit, per garantire che gli utenti finali, compresi quelli disabili, abbiano accesso a informazioni esaustive, confrontabili, affidabili e adeguate alle esigenze degli utenti. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misurazione indicati all'allegato III.4. Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli abbonati. In tal caso, dette informazioni sono fornite dalle competenti autorit pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:4. Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli utenti finali, se del caso, tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni sono trasmesse dalle competenti autorit pubbliche ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in forma standardizzata e possono riguardare fra l'altro:a) gli utilizzi pi comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libert. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; noncha) gli utilizzi pi comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libert. Rientrano in questa categoria le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonchb) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica."b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica._________________* GU: inserire il numero del presente regolamento.** GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento."
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 1 duodecies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 21 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(1duodecies) inserito l'articolo seguente:"Articolo 21 bisControllo del consumo1. Gli Stati membri provvedono affinch i fornitori di comunicazioni elettroniche offrano ai consumatori e agli utenti finali lo strumento per monitorare e controllare il loro utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica fatturato sulla base del consumo in termini di tempo o volume. Tale strumento deve includere:a) per i servizi con schede ricaricabili e i servizi con abbonamento, l'accesso gratuito a informazioni tempestive sul consumo del servizio;b) per i servizi con abbonamento, la possibilit di fissare gratuitamente un limite finanziario predefinito per il loro utilizzo, di richiedere la comunicazione dell'avvenuto raggiungimento di una percentuale predefinita di tale limite e del limite stesso, la procedura da seguire per proseguire l'utilizzo una volta superato il limite e i piani tariffari applicabili;c) fatture dettagliate su un supporto durevole.2. Il BEREC definisce orientamenti per l'applicazione del paragrafo 1.Dopo aver raggiunto il limite finanziario gli utenti finali continuano a poter ricevere chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla fine del periodo di fatturazione concordato."
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2
Testo della CommissioneEmendamento(2) gli articoli 20, 21, 22 e 30 sono soppressi.(2) l'articolo 22 soppresso.Motivazione
Eliminazione necessaria per mantenere/modificare gli articoli interessati.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 26
Testo in vigoreEmendamento(2 bis) l'articolo 26 sostituito dal seguente:"1. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112 e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri."1. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112 e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.1 bis. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli utenti di reti private di comunicazione elettronica possano chiamare gratuitamente i servizi di emergenza o, se del caso, i servizi di emergenza interni utilizzando il numero di emergenza unico europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorit nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinch sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o pi numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale.2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorit nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinch sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o pi numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale. 3. Gli Stati membri provvedono affinch le chiamate al numero di emergenza unico europeo 112 ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo pi consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidit ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.3. Gli Stati membri provvedono affinch le chiamate al numero di emergenza unico europeo 112 ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo pi consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidit ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. La Commissione, in consultazione con le autorit competenti, adotta una raccomandazione sugli indicatori di prestazione per gli Stati membri. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia dell'applicazione del numero di emergenza europeo "112" e sul funzionamento degli indicatori di prestazione entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni due anni.4. Gli Stati membri provvedono affinch l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto pi possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.4. Gli Stati membri provvedono affinch l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto pi possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.5. Gli Stati membri provvedono affinch le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorit incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorit. Ci si applica altres per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo 112. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Le autorit di regolamentazione competenti definiscono i criteri per l'esattezza e l'affidabilit delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.5. Gli Stati membri provvedono affinch le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorit incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorit. Ci si applica altres per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo 112. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. La Commissione provvede affinch le autorit di regolamentazione competenti definiscono i criteri per l'esattezza e l'affidabilit delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante conformemente al paragrafo 7 e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC.Entro (6 mesi dalla DATA DI SCADENZA DELL'APPLICAZIONE), il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, definisce gli orientamenti sui criteri relativi all'accuratezza e all'affidabilit dell'informazione di localizzazione del chiamante fornita ai servizi di emergenza. Tali orientamenti tengono conto della possibilit di utilizzare un terminale mobile dotato di un dispositivo GNSS di terminali mobili al fine di migliorare l'accuratezza e l'affidabilit dell'informazione di localizzazione delle chiamate al "112".6. Gli Stati membri provvedono affinch i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.6. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinch i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. La Commissione sostiene e integra l'azione degli Stati membri.7. Onde assicurare un accesso efficace ai servizi del 112 negli Stati membri, la Commissione, previa consultazione del BEREC, pu adottare misure tecniche di attuazione. L'adozione di queste ultime, tuttavia, non pregiudica n incide in alcun modo sull'organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.7. Onde assicurare un accesso efficace ai servizi del 112 negli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione, previa consultazione del BEREC, il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 bis riguardo ai criteri di localizzazione del chiamante e agli indicatori chiave di prestazione relativi all'accesso al "112". L'adozione di queste ultime, tuttavia, non pregiudica n incide in alcun modo sull'organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.7 bis. La Commissione provvede affinch sia mantenuta una banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza europei, per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro.";
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 26 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(2 ter) inserito l'articolo seguente:"Articolo 26 bisSistema di comunicazione "112 inverso" dell'UENon oltre [1 anno dopo il termine di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilit di istituire un sistema di comunicazione "112 inverso" dell'UE utilizzando le reti di comunicazione elettronica esistenti esteso a tutto il territorio dell'Unione, universale, multilingue, accessibile, semplice ed efficace, per allertare i cittadini in caso di gravi emergenze o calamit imminenti o in corso.La Commissione consulta il BEREC e i servizi di protezione civile, ed esamina le norme e le specifiche necessarie per l'istituzione del sistema di cui al paragrafo 1. Nell'elaborare tale relazione, la Commissione tiene conto dei sistemi "112" nazionali e regionali esistenti, nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Se opportuno, la relazione accompagnata da una proposta legislativa.";
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 30
Testo in vigoreEmendamento(2 quater) L'articolo 30 sostituito dal seguente:'1. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.'1. Gli Stati membri provvedono affinch tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico che offre il servizio, a norma di quanto disposto all'allegatoI, parteC.2. Le autorit nazionali di regolamentazione provvedono affinch la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilit del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.2. Le autorit nazionali di regolamentazione provvedono affinch la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilit del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.3. Le autorit nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilit del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.3. Le autorit nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilit del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel pi breve tempo possibile. In ogni caso, gli abbonati che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo.4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel pi breve tempo possibile. Per gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore, l'attivazione del numero in questione avviene entro un giorno lavorativo.Fatto salvo il primo comma, le autorit nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale della portabilit del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilit tecnica e della necessit di assicurare all'abbonato la continuit del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non pu superare un giorno lavorativo. Le autorit nazionali competenti prendono anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela degli abbonati durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altres il trasferimento ad altro operatore contro la loro volont.Fatto salvo il primo comma, le autorit nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale del trasferimento e della portabilit del numero, tenendo conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 4 ter. Esse tengono conto della necessit di tutelare gli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento, di garantire l'efficienza di tali operazioni per l'utente finale, di assicurare all'utente finale la continuit del servizio e di garantire che le operazioni di trasferimento non siano dannose per la concorrenza. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non pu superare un giorno lavorativo. Gli utenti finali non vengono trasferiti ad altri fornitori contro la loro volont.Gli Stati membri provvedono affinch siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.Gli Stati membri provvedono affinch siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero, di mancata fornitura tempestiva delle informazioni necessarie per il trasferimento o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.4 bis. Il fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico conduce le operazioni di trasferimento e di portabilit. Gli utenti finali ricevono informazioni adeguate sul trasferimento prima e durante le operazioni di trasferimento, nonch immediatamente dopo la loro conclusione.4 ter. Il BEREC definisce gli orientamenti relativi a tutte le modalit e le procedure delle operazioni di trasferimento e di portabilit, in particolare le responsabilit del fornitore ricevente e del fornitore cedente nelle operazioni di trasferimento e di portabilit, le informazioni da fornire ai consumatori durante tali operazioni, la tempestiva cessazione di un contratto esistente, il rimborso di eventuali pagamenti effettuati anticipatamente e servizi efficaci di inoltro della posta elettronica.4quater. Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli elementi del pacchetto.";5. Gli Stati membri provvedono affinch i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri provvedono altres affinch le imprese offrano agli utenti la possibilit di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi.6. Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, gli Stati membri provvedono affinch le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi."
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 34 paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(2 quinqies) All'articolo 34 aggiunto il paragrafo seguente:'1 bis. Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi del paragrafo 1 si applicano anche alle controversie relative a contratti tra consumatori, e altri utenti finali nella misura in cui dette procedure extragiudiziali sono anche a loro disposizione, e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro Stato membro. Nel caso di controversie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva2013/11/UE*, si applicano le disposizioni di tale direttiva. ________________________* Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63)."
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Articolo 37 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(2 sexies) inserito il seguente articolo 37 bis:"Articolo 37 bisEsercizio della delega1. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 26 conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da *.3. La delega di potere di cui all'articolo 26 pu essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validit degli atti delegati gi in vigore.4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne d contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio._________________* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento."
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 septies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II punto 1
Testo in vigoreEmendamento(2 septies) All'allegato II, il punto 1 sostituito dal seguente:"1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese'1. Nome, indirizzo e informazioni di contatto dell'impresa o delle imprese Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico."Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.";
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 octies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II punto 2.2
Testo in vigoreEmendamento(2 octies) All'allegato II, il punto 2.2 sostituito dal seguente:"2.2. Le tariffe generali, con l'indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonch sui costi relativi alle apparecchiature terminali.""2.2. Per ciascun piano tariffario, i servizi forniti e i pertinenti parametri di qualit del servizio, i piani tariffari applicabili e, per ciascuno di tali piani tariffari, i tipi di servizi forniti, compresi i volumi delle comunicazioni e i costi applicabili (accesso, utenza, manutenzione ed eventuali costi supplementari), nonch i costi relativi alle apparecchiature terminali.";
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 nonies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II punto 2.2 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(2 nonies) All'allegato II, aggiunto il seguente punto:"2.2. bis. Informazioni aggiuntive sui servizi di accesso a internet, ove offerti, comprese, in particolare, le informazioni sulle tariffe dei dati, le velocit di caricamento e scaricamento ed eventuali restrizioni della velocit applicabili, la possibilit di monitorare i livelli di consumo, qualsiasi procedura di gestione del traffico applicabile e il relativo impatto sulla qualit del servizio, la vita privata degli utenti finali e la tutela dei dati personali.";
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 36 paragrafo 1 punto 2 decies (nuovo)
Direttiva 2002/22/CE
Allegato II punto 2.5
Testo in vigoreEmendamento(2 decies) All'allegato II, il punto 2.5 sostituito dal seguente:"2.5. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilit dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.""2.5. Clausole e condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, alle condizioni e ai costi di un'eventuale risoluzione anticipata del contratto, alle procedure e ai costi diretti legati al trasferimento e alla portabilit dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti, nonch agli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore."
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 4
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 4 bis paragrafo 3
Testo della CommissioneEmendamento3. I singoli utenti finali serviti da fornitore di roaming che si avvale del presente articolopossono, su richiesta, scegliere deliberatamente ed esplicitamente di rinunciare a beneficiare, nell'ambito di un determinato pacchetto al dettaglio, dell'applicazione, ai servizi di roaming regolamentati, della tariffa valida per i servizi nazionali, in cambio di altri vantaggi offerti da suddetto fornitore. Il fornitore di roaming rammenta a tali utenti finali la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano. Le autorit nazionali di regolamentazione controllano in particolare se i fornitori di roaming che si avvalgono del presente articolosvolgono pratiche commerciali che equivalgono a un'elusione del regime standard.soppresso
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 7 paragrafi 1 e 2
Testo in vigoreEmendamento(4 bis) All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"1. A decorrere dal 1 luglio 2012 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante pu applicare al fornitore di roaming del cliente per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera l'importo di 0,14 EUR al minuto."1. A decorrere dal 1 luglio 2014 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante pu applicare al fornitore di roaming del cliente per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera l'importo di 0,05 EUR al minuto.2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al presente paragrafo o prima del 30 giugno 2022. La tariffa media massima all'ingrosso diminuisce a 0,10 EUR il 1o luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1o luglio 2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,05 EUR fino al 30 giugno 2022."2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al presente paragrafo o prima del 30 giugno 2022. La tariffa media massima all'ingrosso diminuisce a 0,01 EUR il 1luglio 2016 e resta invariata fino al 30 giugno 2022.2 bis. Le tariffe relative ai servizi di comunicazione mobile in roaming non devono superare 0,005 EUR dal 1 luglio 2016 e restano invariate fino al 30 giugno 2022."Motivazione
In una serie di Stati membri la tariffa media nazionale inferiore a 0,05 EUR. Mantenere il prezzo all'ingrosso per le chiamate in roaming al livello attuale, ovvero 0,05 EUR, dopo il 1 luglio 2016, quando gli operatori saranno obbligati ad applicare ai clienti in roaming una tariffa identica a quella nazionale, creerebbe gravi distorsioni sul mercato. Pertanto, i prezzi all'ingrosso per le chiamate vocali dovrebbero essere ulteriormente ridotti al fine di consentire una maggiore concorrenza.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 7 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 ter) inserito l'articolo seguente:"Articolo 7 bisAbolizione delle tariffe di roaming al dettaglioA decorrere dal 1 luglio 2016, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alle tariffe relative ai servizi di comunicazione mobile a livello nazionale nei confronti dei clienti in roaming per l'invio e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS in roaming regolamentati o per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming regolamentati, fatte salve le disposizioni adottate per prevenire l'uso fraudolento o anomalo."Motivazione
opportuno eliminare i sovrapprezzi per chiamate vocali, SMS e dati. Dopo aver gradualmente ridotto i livelli massimi che un operatore di telecomunicazioni pu addebitare ai consumatori per i servizi di roaming, occorre consentire ai consumatori di usufruire di tali servizi alle tariffe nazionali. Tale obbligo per gli operatori non dovrebbe entrare in vigore prima del 1 luglio 2016, al fine di non ostacolare il principio della certezza giuridica. Prima del 1 luglio 2016, opportuno ridurre ulteriormente i prezzi all'ingrosso e armonizzare le tariffe di terminazione delle chiamate mobili al fine di garantire condizioni di parit per tutti gli operatori di telecomunicazioni nell'UE.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 12 paragrafo 1
Testo in vigoreEmendamento(5 bis) L'articolo 12, paragrafo 1, sostituito dal seguente:"1. A decorrere dal 1 luglio 2012, la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante pu applicare al fornitore di origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,25EUR per megabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia diminuisce a 0,15 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1o luglio 2013 e a 0,05 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1o luglio 2014 e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,05 EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.""1. A decorrere dal 1 luglio 2013, la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante pu applicare al fornitore di origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,15EUR per megabyte di dati trasmessi. Il limite di salvaguardia diminuisce a 0,05 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1 luglio 2014 e a 0,0050 EUR per megabyte di dati trasmessi il 1 luglio 2015 e rimane fissato a 0,0050 EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022."
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 8
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19
Testo della CommissioneEmendamento(8) L'articolo19 sostituito dal seguente:soppressoa) il paragrafo 1 sostituito dal seguente:i) la prima frase sostituita dalla seguente:La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al pi tardi entro il 31 dicembre 2016.ii) la letterag) sostituita dalla seguente:g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 e del sistema alternativo previsti all'articolo4bis ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che non vi sia alcuna differenza effettiva tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali;iii) inserita la seguente letterai):i) la misura in cui l'applicazione da parte dei fornitori di roaming della tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione europea incide visibilmente sull'andamento dei prezzi al dettaglio nazionali.b) il paragrafo 2 sostituito dal seguente:i) la prima frase sostituita dalla seguente:Se dalla relazione emerge che le opzioni tariffarie che prevedono l'applicazione della tariffa per i servizi nazionali sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, non vengono offerte per un uso ragionevole in tutti i pacchetti al dettaglio da almeno un fornitore di roaming in ciascuno Stato membro, o che le offerte di fornitori alternativi di roaming non mettono facilmente a disposizione dei consumatori in tutta l'Unione europea tariffe di roaming al dettaglio sostanzialmente equivalenti, la Commissione presenta, entro la stessa data, opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e garantire che nel mercato interno non vi siano differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming.ii) la letterad) sostituita dalla seguente:d) modificare la durata o ridurre il livello delle tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12, al fine di rafforzare le capacit di tutti i fornitori di roaming di mettere a disposizione nei rispettivi pacchetti al dettaglio opzioni tariffarie per un uso ragionevole in cui la tariffa per i servizi nazionali applicata sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 37 punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 531/2012
Articolo 19
Testo in vigoreEmendamento(8 bis) L'articolo 19 sostituito dal seguente:"Articolo 19"Articolo 19RiesameRiesame1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2016. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ci, la Commissione esamina, tra l'altro:1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in conformit dei paragrafi da 2 a 6.1 bis. La Commissione, entro il 31 settembre 2015, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunit o meno di modificare la durata o di rivedere le tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12. La Commissione inoltre, previa consultazione del BEREC, elabora adeguate proposte legislative al fine di armonizzare le tariffe di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione entro il 31 dicembre 2015.1 ter. La Commissione, entro il 30 giugno 2016 e previa consultazione pubblica, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito, tra l'altro, a quanto segue:a) se la concorrenza ha raggiunto un livello sufficiente per giustificare la scadenza delle tariffe massime al dettaglio;a) se la concorrenza ha raggiunto un livello sufficiente per giustificare la scadenza delle tariffe massime al dettaglio;b) se la concorrenza sar sufficiente per l'eliminazione delle tariffe massime all'ingrosso;b) se la concorrenza sar sufficiente per l'eliminazione delle tariffe massime all'ingrosso;c) l'evoluzione e le tendenze previste per il futuro dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale, di SMS e di trasmissione di dati rispetto alle tariffe dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, nonch la qualit e la velocit dei servizi in questione;c) l'evoluzione e le tendenze previste per il futuro dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale, di SMS e di trasmissione di dati rispetto alle tariffe dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, nonch la qualit e la velocit dei servizi in questione;d) la disponibilit e la qualit dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;d) la disponibilit e la qualit dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;e) la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe dei servizi di roaming, la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata e la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali, inclusa la disponibilit di offerte che prevedono una tariffa unica per i servizi nazionali e di roaming;e) la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe dei servizi di roaming, la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata e la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali, inclusa la disponibilit di offerte che prevedono una tariffa unica per i servizi nazionali e di roaming;f) il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attivit, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;f) il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attivit, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali si avvicinata a zero;g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali si avvicinata a zero;h) la misura in cui il livello delle tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio ha fornito adeguate salvaguardie contro prezzi eccessivi per i consumatori, pur consentendo lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming.h) la misura in cui il livello delle tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio ha fornito adeguate salvaguardie contro prezzi eccessivi per i consumatori, pur consentendo lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming.2. Se dalla relazione emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento non sono state sufficienti a promuovere la concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming a beneficio di tutti i consumatori europei, o che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali non si avvicinata a zero, la Commissione presenta opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e realizzare cos un mercato interno delle comunicazioni mobili, in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. La Commissione valuta, in particolare, la necessit di:2. Se dalla relazione di cui al paragrafo 2 emerge che necessario modificare la durata o rivedere il livello delle tariffe massime all'ingrosso, la Commissione, entro il 31 dicembre 2015 e previa consultazione del BEREC, presenta un'opportuna proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione.a) stabilire misure tecniche e strutturali aggiuntive;Se dalla relazione di cui al paragrafo 3 emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento non sono state sufficienti a promuovere la concorrenza sulmercato interno dei servizi di roaming a beneficio di tutti i consumatori europei, o che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali non si avvicinata a zero, la Commissione, entro il 31 dicembre 2015, presenta opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e realizzare cos un mercato interno delle comunicazioni mobili, in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming.b) modificare le misure strutturali;c) prorogare la durata ed eventualmente rivedere il livello delle tariffe massime al dettaglio previste agli articoli 8, 10 e 13;d) modificare la durata o rivedere il livello delle tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12;e) introdurre eventuali altri requisiti necessari, ivi compresa la non differenziazione delle tariffe di roaming e delle tariffe nazionali.3. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nell'Unione, nonch una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.3. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nell'Unione, nonch una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3.4. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorit nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.4. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorit nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.Il BEREC raccoglie altres annualmente dalle autorit nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilit delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.Il BEREC raccoglie altres annualmente dalle autorit nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilit delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 40 paragrafo 2 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoTuttavia, gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 si applicano a decorrere dal 1luglio 2016.soppresso
PROCEDURA
TitoloMercato unico europeo delle comunicazioni elettronicheRiferimentiCOM(2013)0627 C7-0267/2013 2013/0309(COD)Commissione competente per il merito
Annuncio in AulaITRE
12.9.2013Parere espresso da
Annuncio in AulaIMCO
12.9.2013Commissioni associate - annuncio in aula21.11.2013Relatore per parere
NominaMalcolm Harbour
25.9.2013Esame in commissione17.10.20134.11.201327.11.20139.1.201422.1.2014Approvazione23.1.2014Esito della votazione finale+:
:
0:35
1
0Membri titolari presenti al momento della votazione finaleClaudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverra, Adam Biella, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engstrm, Vicente Miguel Garcs Ramn, Evelyne Gebhardt, Ma Bg o r z a t a H a n d z l i k , E d u a r d - R a u l H e l l v i g , S a n d r a K a l n i e t e , E d v a r d K o ~u an k , T o i n e M a n d e r s , H a n s - P e t e r M a y e r , F r a n z O b e r m a y r , S i r p a P i e t i k i n e n , Z u z a n a R o i t h o v , H e i d e R h l e , A n d r e a s S c h w a b , R |a G r f i n v o n T h u n u n d H o h e n s t e i n , E m i l i e T u r u n e n , B e r n a d e t t e V e r g naud, Barbara WeilerSupplenti presenti al momento della votazione finaleRegina Bastos, Mara Irigoyen Prez, Morten Lkkegaard, Emma McClarkin, Tadeusz Ross, Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen, Josef WeidenholzerSupplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finaleVital Moreira, Oreste Rossi
{23/01/2014}23.1.2014
PARERE della commissione per lo sviluppo regionale
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n.1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 C70267/2013 2013/0309(COD))
Relatore per parere: Franois Alfonsi
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento per un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche rappresenta la conclusione di un decennio di interventi legislativi dell'Unione europea tesi a permettere ai singoli e alle imprese di accedere a servizi di comunicazione elettronica senza limitazioni e a un costo ridotto. L'Unione europea frammentata in 28 mercati nazionali distinti, che divergono per quanto concerne le autorizzazioni, le condizioni regolamentari, l'assegnazione delle frequenze e la tutela dei consumatori. Questa frammentazione ha un impatto negativo. In particolare, ostacola lo sviluppo dei servizi transfrontalieri, genera prezzi elevati per le chiamate tra paesi membri dell'Unione e a un sottoutilizzo delle capacit di rete esistenti. L'impatto della situazione attuale anche negativo per la competitivit e l'occupazione, in particolare nei settori in cui il miglioramento della competitivit dipende dalla connettivit e dalla prestazione di servizi integrati: logistica, servizi bancari, trasporti, energia, vendita al dettaglio, sanit e cos via.
La commissione per lo sviluppo regionale valuta in modo positivo l'impatto di questa proposta di regolamento per lo sviluppo delle regioni di frontiera e per il consolidamento della cooperazione territoriale transfrontaliera.
La commissione per lo sviluppo regionale sottolinea che i Fondi strutturali europei svolgono gi un ruolo decisivo nel finanziamento dell'agenda digitale europea. In questo contesto valuta positivamente l'impatto della proposta di regolamento in questione per stimolare gli investimenti pubblici nel settore del digitale.
La Commissione sta per adottare, parallelamente alla proposta di regolamento oggetto del presente parere, una raccomandazione che sar tesa in particolare a "incoraggiare gli investimenti nella banda larga". La commissione per lo sviluppo regionale chiede che la portata della raccomandazione in questione sia ampliata affinch incoraggi lo sviluppo di una copertura digitale generalizzata in tutto il territorio europeo, incluse le regioni periferiche e insulari.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 bis) Come evidenziato dallo studio della Direzione generale delle Politiche i n t e r n e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o ( u n i t t e m a t i c a B P o l i t i c h e s t r u t t u r a l i e d i c o e s i o n e ) d a l t i t o l o " I n t e r n e t , a g e n d a d i g i t a l e e s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l l e r e g i o n i e u r o p e e " ( i n a p p r e s s o : l o " s t u d i o " ) p u b b l i c a t o n e l 2 0 1 3 , u n c o n t e s t o r e g i o n a l e f a v o r e v o l e i n t e rmini di accettazione e ricettivit nei confronti delle TIC e di sviluppo della societ dell'informazione costituisce un fattore importante se non addirittura decisivo, poich il livello regionale il livello privilegiato per lo sviluppo della domanda in materia di TIC.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 ter) Al fine di realizzare un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e di rafforzare la coesione territoriale e sociale, opportuno attuare la priorit d'investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, con l'obiettivo di estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocit e sostenere l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale, ed altres opportuno provvedere affinch tutte le regioni europee siano in grado di effettuare investimenti nel settore interessato, come previsto all'articolo 4 dello stesso regolamento.__________1bis Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 quater) Gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione, indispensabili affinch i cittadini dell'Unione possano beneficiare di nuovi servizi innovativi, non devono limitarsi alle zone centrali o densamente popolate, dove la loro redditivit garantita, bens devono essere realizzati simultaneamente anche nelle regioni periferiche e ultraperiferiche, le quali sono meno densamente popolate e meno sviluppate, in modo da non aggravare ulteriormente il loro ritardo in termini di sviluppo.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 quinquies) Come rilevato dallo studio, il livello regionale pertinente per individuare le opportunit offerte dalla societ dell'informazione e per portare avanti i piani e i programmi destinati a favorirne lo sviluppo. Lo studio segnala inoltre che l'interazione tra i diversi livelli di governance racchiude un grande potenziale di crescita. auspicabile combinare le iniziative "dall'alto verso il basso" e i progetti "dal basso verso l'alto", o per lo meno svilupparli in parallelo, al fine di conseguire l'obiettivo di creare un mercato unico digitale.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della CommissioneEmendamento(17) Lo spettro radio un bene pubblico e una risorsa essenziale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Losviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso allabanda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocit di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacit e di una velocit di banda larga il pi elevate possibile. L'Unione tuttavia rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la met degli Stati membri che ha richiesto una deroga o che non riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Le misure dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilit e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n.676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono state sufficienti per ovviare a questo problema.(17) Lo spettro radio un bene pubblico e una risorsa essenziale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Losviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso allabanda larga a tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dal loro luogo di residenza, entro il 2020, con una velocit di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacit e di una velocit di banda larga il pi elevate possibile. L'Unione tuttavia rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la met degli Stati membri che ha richiesto una deroga o che non riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n.243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Le misure dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilit e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n.676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono state sufficienti per ovviare a questo problema.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(27 bis) altres opportuno provvedere a migliorare la sicurezza dei dati per gli utenti finali che si avvalgono di punti di accesso WLAN, in modo da rafforzare la fiducia dei consumatori e favorire lo sviluppo dell'infrastruttura a banda larga senza fili.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 43
Testo della CommissioneEmendamento(43) Il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche richiede anche la rimozione degli ostacoli che impediscono agli utenti finali di accedere ai servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione. necessario pertanto che le autorit pubbliche non frappongano o mantengano ostacoli all'acquisto transfrontaliero di tali servizi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non devono negare o limitare l'accesso n discriminare gli utenti finali sulla base della nazionalit o dello Stato membro di residenza. Occorre tuttavia prevedere la possibilit di differenziazione sulla base di differenze obiettivamente giustificabili a livello di costi, rischi e condizioni di mercato, ad esempio variazioni della domanda e prezzi praticati dai concorrenti.(43) Il completamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche richiede anche la rimozione degli ostacoli che impediscono agli utenti finali di accedere ai servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione. Pertanto le autorit pubbliche non devono frapporre o mantenere ostacoli all'acquisto transfrontaliero di tali servizi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non devono negare o limitare l'accesso n discriminare gli utenti finali sulla base della nazionalit o dello Stato membro di residenza. tuttavia opportuno prevedere la possibilit di differenziazione sulla base di differenze obiettivamente giustificabili a livello di costi, rischi e condizioni di mercato, ad esempio variazioni della domanda e prezzi praticati dai concorrenti, garantendo nel contempo la copertura in tutto il territorio dell'Unione, ivi comprese le regioni meno densamente popolate, periferiche e meno sviluppate.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(44 bis) La lontananza, l'insularit, la bassa densit di popolazione, la scarsa domanda di servizi e l'esistenza di zone di roaming nazionali, caratteristiche comuni di alcune regioni europee i n p a r t i c o l a r e l e r e g i o n i u l t r a p e r i f e r i c h e n o n p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t e c r i t e r i o g g e t t i v i c h e g i u s t i f i c a n o l ' a p p l i c a z i o n e d i t a r i f f e p i e l e v a t e d a p a r t e d e i f o r n i t o r i d i s e r v i z i d i c o m u n i c a z i o n e e l e t t r o n i c a f i s s i o m o b i l i . <