RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
20.3.2014 - (COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Pilar del Castillo Vera
Relatore per parere (*):
Malcolm Harbour, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per lo sviluppo regionale
- PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione
- PARERE della commissione giuridica
- PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
- PROCEDURA
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0627),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0267/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0190/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Proposta di |
Proposta di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 |
che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012, nonché della decisione 243/2012/UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) L'Europa deve cogliere tutte le opportunità di crescita per uscire dalla crisi, creare occupazione e tornare a essere competitiva. La ripresa della crescita e dell'occupazione nell'Unione è l'obiettivo della strategia Europa 2020. Il Consiglio europeo della primavera del 2013 ha sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la crescita e l'urgenza di adottare misure concrete, al fine di realizzare quanto prima un mercato unico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con tale appello del Consiglio europeo, il presente regolamento mira a realizzare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche completando e adattando l'attuale quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche. |
(1) L'Europa deve cogliere tutte le opportunità di crescita per uscire dalla crisi, creare occupazione e tornare a essere competitiva. La ripresa della crescita e dell'occupazione nell'Unione è l'obiettivo della strategia Europa 2020. Inoltre la sfera digitale è diventata una parte dello spazio pubblico in cui si realizzano nuove forme di scambi transfrontalieri, con la nascita di opportunità commerciali per le imprese europee nell'economia digitale globale e lo sviluppo innovativo del mercato e l'interazione sociale e culturale. Il Consiglio europeo della primavera del 2013 ha sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la crescita e l'urgenza di adottare misure concrete, al fine di realizzare quanto prima un mercato unico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con tale appello del Consiglio europeo, il presente regolamento mira a contribuire alla realizzazione di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche completando e adattando l'attuale quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche sotto determinati aspetti e definendo il contenuto generale, l'obiettivo e i tempi previsti del prossimo riesame di tale quadro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In linea con il documento informale del Dialogo transatlantico (TLD) "Cyber security and Internet issues - Establishing framework for Transatlatic action". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) L'Agenda digitale europea, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, ha già riconosciuto il ruolo indispensabile delle TIC e della connettività di rete per lo sviluppo della nostra economia e della nostra società. Affinché l'Europa possa cogliere i benefici della trasformazione digitale, l'Unione necessita di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche dinamico per tutti i settori e sull'intero territorio. Un autentico mercato unico delle comunicazioni sarà la spina dorsale di un'economia digitale innovativa e "intelligente", oltre a costituire la base del mercato unico digitale, in cui i servizi online possono circolare liberamente attraverso le frontiere. |
(2) L'Agenda digitale europea, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, ha già riconosciuto il ruolo indispensabile delle TIC e della connettività di rete per lo sviluppo della nostra economia e della nostra società. Affinché l'Europa possa cogliere i benefici della trasformazione digitale, l'Unione necessita di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche dinamico per tutti i settori e sull'intero territorio. Un autentico mercato unico delle comunicazioni sarà la spina dorsale di un'economia digitale innovativa e «intelligente», oltre a costituire la base del mercato unico digitale, in cui i servizi online possono circolare liberamente attraverso le frontiere in un unico contesto aperto, standardizzato ed interoperabile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) Un mercato unico pienamente integrato delle comunicazioni elettroniche deve garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica a ogni cliente nell'Unione e il diritto di ciascun utente finale di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali. L'attuale quadro normativo delle comunicazioni elettroniche non risolve completamente il problema della frammentazione, che continua a sussistere a causa di regimi di autorizzazione nazionali anziché unionali, sistemi nazionali di assegnazione delle frequenze, differenze tra i prodotti di accesso disponibili per i fornitori di comunicazioni elettroniche dei vari Stati membri e diversi insiemi di norme a tutela dei consumatori, che variano da settore a settore. La normativa dell'Unione in molti casi si limita a fissare i parametri di base ed è spesso attuata secondo modalità divergenti nei singoli Stati membri. |
(3) È necessario garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica a ogni cliente nell'Unione e il diritto di ciascun utente di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali. L'attuale quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, pur riconoscendo e permettendo condizioni oggettivamente distinte negli Stati membri, non risolve completamente il problema della frammentazione dovuta ad altre cause, che continua a sussistere per via di divergenze nell'attuazione nazionale del regime di autorizzazione generale, di sistemi nazionali di assegnazione delle frequenze, e di diversi insiemi di norme a tutela dei consumatori, che variano da settore a settore. Ad esempio, se da un lato la direttiva autorizzazioni limita il tipo di informazioni che possono essere richieste, dall'altro 12 Stati membri chiedono dettagli aggiuntivi quali la classificazione delle tipologie di attività previste, la dimensione geografica dell'attività, il mercato di riferimento, la struttura aziendale, inclusi i nomi degli azionisti e degli azionisti degli azionisti, il certificato camerale e il casellario giudiziario del rappresentante dell'impresa. Tali obblighi aggiuntivi sottolineano l'importanza che la Commissione segua una politica rigorosa relativamente alle procedure di infrazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) Un autentico mercato unico delle comunicazioni elettroniche dovrebbe promuovere la concorrenza, gli investimenti e l'innovazione in reti e servizi nuovi e potenziati favorendo l'integrazione dei mercati e l'offerta di servizi transfrontalieri. In questo modo contribuirebbe a conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda digitale europea in termini di banda larga ad alta velocità. La crescente disponibilità di infrastrutture e servizi digitali dovrebbe a sua volta ampliare le possibilità di scelta dei consumatori, migliorare la qualità del servizio, favorire la diversificazione dei contenuti e contribuire alla coesione territoriale e sociale, agevolando al contempo la mobilità in tutta l'Unione. |
(4) Un autentico mercato unico delle comunicazioni elettroniche dovrebbe promuovere la concorrenza, il coordinamento, gli investimenti, l'innovazione e maggiori capacità in reti e servizi nuovi e potenziati favorendo l'integrazione dei mercati e l'offerta di servizi transfrontalieri e ridurre al minimo gli oneri normativi superflui a carico delle imprese. In questo modo contribuirebbe a conseguire e perfino andare oltre gli obiettivi dell'Agenda digitale europea in termini di banda larga ad alta velocità, e favorirebbe la nascita di servizi e applicazioni in grado di sfruttare dati e formati aperti in modo interoperabile, standardizzato e sicuro, disponibili con gli stessi livelli funzionali e non-funzionali in tutta l'Unione. La crescente disponibilità di infrastrutture e servizi digitali dovrebbe a sua volta ampliare le possibilità di scelta dei consumatori, migliorare la qualità del servizio, favorire la diversificazione dei contenuti e contribuire alla coesione territoriale e sociale, agevolando al contempo la mobilità in tutta l'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Come evidenziato dallo studio della direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo (unità tematica B ‒ Politiche strutturali e di coesione) dal titolo "Internet, agenda digitale e sviluppo economico delle regioni europee" (in appresso: lo "studio") pubblicato nel 2013, un contesto regionale favorevole in termini di accettazione e ricettività nei confronti delle TIC e di sviluppo della società dell'informazione costituisce un fattore importante se non addirittura decisivo, poiché il livello regionale è il livello privilegiato per lo sviluppo della domanda in materia di TIC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 ter) Come rilevato dallo studio, il livello regionale è pertinente per individuare le opportunità offerte dalla società dell'informazione e per portare avanti i piani e i programmi destinati a favorirne lo sviluppo. Lo studio segnala inoltre che l'interazione tra i diversi livelli di governance racchiude un grande potenziale di crescita. È auspicabile combinare le iniziative "dall'alto verso il basso" e i progetti "dal basso verso l'alto", o per lo meno svilupparli in parallelo, al fine di conseguire l'obiettivo di creare un mercato unico digitale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 quater) Al fine di realizzare un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e di rafforzare la coesione territoriale e sociale, è opportuno attuare la priorità d'investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, con l'obiettivo di estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale, ed è altresì opportuno provvedere affinché tutte le regioni europee siano in grado di effettuare investimenti nel settore interessato, come previsto all'articolo 4 dello stesso regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 4 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 quinquies) Gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione, indispensabili affinché i cittadini dell'Unione possano beneficiare di nuovi servizi innovativi, non devono limitarsi alle zone centrali o densamente popolate, dove la loro redditività è garantita, Devono anche estendersi, nel contempo, alle regioni periferiche e ultraperiferiche, meno densamente popolate e meno sviluppate, per non aggravare ancora di più i loro svantaggi di sviluppo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) È necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al più ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti e applicazioni e l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia e dei trasporti, che fanno affidamento sulla connettività per migliorare la produttività, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), gli oggetti connessi e la possibilità di fornire servizi integrati per parti diverse di un'impresa. È opportuno che anche le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una più ampia disponibilità di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche può anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali e favorire la diversità culturale in generale. La fornitura di connettività attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica è estremamente importante per l'intera economia e per la società al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere. |
(5) È necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al più ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti, applicazioni e software, nonché l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia, della medicina, della mobilità e dei trasporti, e della gestione intelligente delle emergenze e catastrofi naturali che fanno affidamento sulla connettività e la banda larga per migliorare la produttività, la qualità e l'offerta all'utente finale, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), l'analisi avanzata dei big data provenienti dalle reti di comunicazione, gli oggetti connessi e interoperabili, e la possibilità di fornire servizi integrati transfrontalieri, in un'ottica di interoperabilità aperta e standard dei sistemi, nonché in un contesto di apertura dei dati (open data). È opportuno che anche i cittadini, le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una più ampia disponibilità di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche può anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali ed educativi e favorire la diversità culturale in generale. La fornitura di connettività attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica è estremamente importante per l'intera economia, per la società e per le smart cities del futuro al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) Il presente regolamento mira a completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre grandi assi interconnessi. In primo luogo, è necessario assicurare la libertà di fornire servizi di comunicazione elettronica al di là dei confini e attraverso le reti nei vari Stati membri, partendo dal concetto di autorizzazione unica UE che crea i presupposti per garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, a livello di contenuto e di attuazione, della regolamentazione settoriale in tutta l'Unione. In secondo luogo, occorre consentire l'accesso a condizioni molto più omogenee agli input essenziali per la fornitura transfrontaliera di servizi e reti di comunicazione elettronica, non solo per le comunicazioni a banda larga senza fili, per le quali sono fondamentali sia le frequenze soggette a licenza sia quelle esenti da licenza, ma anche per la connettività su linea fissa. In terzo luogo, al fine di allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel digitale, occorre che il presente regolamento armonizzi le norme sulla tutela degli utenti finali, soprattutto dei consumatori. Tali norme includono la non discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sull'accesso a contenuti, applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, che non solo tutelano gli utenti finali ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti finali la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, favorendo con il tempo la convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell'Unione. |
(6) Il presente regolamento mira ad avanzare ulteriormente verso il completamento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre grandi assi interconnessi. In primo luogo, è necessario affermare la libertà di fornire servizi di comunicazione elettronica al di là dei confini e attraverso le reti nei vari Stati membri, armonizzando l'applicazione del sistema di autorizzazione generale. In secondo luogo, occorre occuparsi delle condizioni e delle procedure di concessione delle licenze per lo spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, nonché dell'utilizzo delle frequenze esenti da licenza. In terzo luogo, al fine di allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel digitale, occorre che il presente regolamento definisca le norme sulla tutela degli utenti, soprattutto dei consumatori. Tali norme includono la non discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sull'accesso a contenuti, applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, nonché gli standard condivisi e comuni sulla vita privata degli utenti e sulla protezione e sicurezza dei dati, che non solo tutelano gli utenti ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di Internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono opportune ulteriori riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, senza essere soggetti a costi supplementari in aggiunta alle tariffe che pagano nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto.
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7) Il presente regolamento è inteso pertanto a integrare il vigente quadro normativo dell'Unione (direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18, direttiva 2002/77/CE della Commissione19, regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio20, regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo22) e le vigenti normative nazionali adottate in conformità del diritto dell'Unione, stabilendo precisi diritti e obblighi sia per i fornitori di comunicazioni elettroniche sia per gli utenti finali e modificando opportunamente le direttive esistenti e il regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire una maggiore convergenza e di introdurre modifiche di rilievo coerenti con un mercato unico più competitivo. |
(7) Il presente regolamento è inteso pertanto a integrare il vigente quadro normativo dell'Unione (direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18, direttiva 2002/77/CE della Commissione19, regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio20, regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo22) e le vigenti normative nazionali adottate in conformità del diritto dell'Unione, introducendo determinate misure mirate che stabiliscano precisi diritti e obblighi sia per i fornitori di comunicazioni elettroniche sia per gli utenti finali e modificando opportunamente le direttive esistenti e il regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire una maggiore convergenza e di introdurre modifiche di rilievo coerenti con un mercato unico più competitivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. |
14 Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21. |
15 Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. |
16 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51). |
17 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). |
18 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21). |
19 Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1). |
20 Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.) |
21 Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7). |
22 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9) La fornitura di comunicazioni elettroniche transfrontaliere è tuttora soggetta a oneri maggiori rispetto ai servizi erogati entro i confini nazionali. In particolare, i fornitori transnazionali sono ancora tenuti a informare i singoli Stati membri ospitanti, ai quali devono altresì pagare diritti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori transfrontalieri, è opportuno che i titolari di un'autorizzazione unica UE siano soggetti a un unico sistema di notifica nello Stato membro della sede principale (Stato membro d'origine). È necessario che l'autorizzazione unica UE si applichi a tutte le imprese che forniscono o intendono fornire servizi e reti di comunicazione elettronica in più Stati membri, consentendo loro di godere dei diritti connessi alla libertà di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi Stato Membro. L'autorizzazione unica UE, che definisce il quadro giuridico applicabile agli operatori di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi transfrontalieri sulla base dell'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine, è intesa a dare efficacia alla libertà di fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica in tutta l'Unione. |
(9) Un certo livello di armonizzazione dell'autorizzazione generale, che coinvolga il BEREC quale destinatario delle notifiche, dovrebbe altresì garantire l'effetto utile della libertà di fornire servizi e reti di comunicazione elettronica in tutta l'Unione. Inoltre, le notifiche non sono obbligatorie per poter beneficiare del sistema di autorizzazione generale e non tutti gli Stati membri le richiedono. Poiché l'obbligo di notifica impone un onere amministrativo a carico dell'operatore, è opportuno che gli Stati membri richiedenti tali notifiche dimostrino che sono motivate, in linea con la politica dell'Unione di abolire gli oneri normativi superflui. Occorre prevedere che la Commissione valuti tali obblighi e, se del caso, abbia il potere di chiederne l'abolizione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10) La fornitura di servizi o reti di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero può assumere diverse forme, in funzione di diversi fattori quali il tipo di rete o di servizi forniti, l'estensione dell'infrastruttura fisica necessaria o il numero di abbonati nei diversi Stati membri. L'intenzione di prestare servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero o di gestire una rete di comunicazioni elettroniche in più Stati membri può essere dimostrata mediante attività quali la negoziazione di accordi in materia di accesso alle reti in un determinato Stato membro o la promozione commerciale su un sito internet nella lingua dello Stato membro interessato. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) Indipendentemente dalle modalità secondo le quali il fornitore sceglie di gestire le reti o di fornire i servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero, occorre che il quadro normativo applicabile a un operatore europeo sia neutro rispetto alle scelte commerciali che sottendono l'organizzazione delle funzioni e delle attività negli Stati membri. Pertanto, indipendentemente dalla struttura societaria dell'impresa, lo Stato membro d'origine di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è da considerarsi lo Stato membro in cui vengono prese le decisioni strategiche concernenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) È opportuno che l'autorizzazione unica UE sia basata sull'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in virtù di altre norme nazionali vigenti non specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche. È inoltre opportuno che le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 531/2012 valgano anche per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13) Le condizioni settoriali, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle reti o la sicurezza e l'integrità delle stesse, oppure l'accesso ai servizi di emergenza, sono nella maggior parte dei casi strettamente legate al luogo di ubicazione della rete o di fornitura del servizio. Di conseguenza, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto alle condizioni applicabili negli Stati membri in cui opera, se non diversamente specificato dal presente regolamento. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) È necessario assicurare che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 15 o 16 della direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche hanno pertanto diritto alla parità di trattamento da parte dei vari Stati membri in situazioni oggettivamente equivalenti, al fine di consentire operazioni multiterritoriali più integrate. Inoltre, è opportuno che esistano procedure specifiche a livello unionale per l'esame dei progetti di decisione riguardanti le misure correttive ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE in questi casi, al fine di evitare divergenze ingiustificate in termini di obblighi applicabili ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche nei diversi Stati membri. |
(15) Il principio della parità di trattamento è un principio generale del diritto dell'Unione europea, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la giurisprudenza costante, il principio richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato. È necessario assicurare che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i fornitori di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 15 o 16 della direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) Occorre stabilire l'attribuzione delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza tra lo Stato membro di origine e gli eventuali Stati membri ospitanti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche, allo scopo di ridurre le barriere all'ingresso, garantendo al contempo che sia correttamente controllato il rispetto delle condizioni applicabili alla fornitura di servizi e reti da parte di detti operatori. Pertanto, sebbene ciascuna autorità nazionale di regolamentazione debba controllare l'osservanza delle condizioni applicabili nel suo territorio conformemente alla normativa dell'Unione, anche mediante sanzioni e provvedimenti provvisori, solo l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine è autorizzata a sospendere o revocare il diritto di un fornitore europeo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione o in una sua parte. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa essenziale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Lo sviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacità e di una velocità di banda larga il più elevate possibile. L'Unione tuttavia è rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri che ha richiesto una deroga o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Le misure dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, non sono state sufficienti per ovviare a questo problema. |
(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa limitata fondamentale per il conseguimento dei molteplici valori sociali, culturali ed economici per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili, in radiodiffusione e via satellite nell'Unione. La politica in materia di spettro radio dell'Unione dovrebbe contribuire alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee senza distinzione di frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo. Lo sviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacità e di una velocità di banda larga il più elevate possibile. Tuttavia, se da un lato alcune regioni dell'Unione sono molto avanzate, sia per quanto attiene agli obiettivi strategici dell'agenda digitale per l'Europa sia a livello globale, altre regioni accusano un ritardo. In particolare, tale situazione è in parte dovuta alla frammentazione del processo dell'Unione inteso a rendere lo spettro disponibile particolarmente idoneo all'accesso ad alta velocità a banda larga senza fili, che compromette il conseguimento di tali obiettivi strategici per l'Unione nel suo complesso. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri cui è stata concessa una deroga dalla Commissione o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Indica altresì la necessità di migliorare l'esercizio dei poteri della Commissione, aspetto di fondamentale importanza per la leale attuazione delle misure dell'Unione e per una sincera cooperazione tra Stati membri. Un impegno rigoroso da parte della Commissione ai fini dell'attuazione delle misure già adottate dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe, di per sé, contribuire considerevolmente a ovviare a questo problema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GU L 81 del 21.3.2012. |
23 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GU L 81 del 21.3.2012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1). |
24 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17 bis) Il commercio e l'affitto dello spettro armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili aumentano la flessibilità e consentono un'assegnazione più efficiente delle risorse dello spettro. Occorre, pertanto, facilitare e promuovere tali attività, anche garantendo che tutti i diritti d'uso, inclusi quelli già concessi, abbiano una durata sufficientemente lunga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore può inoltre creare disparità di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie più avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando così i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualità capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala più integrate potrebbero offrire. Occorre pertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. |
(18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore può inoltre creare disparità di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie più avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando così i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualità capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala più integrate potrebbero offrire. Occorre pertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è necessaria sufficiente flessibilità per tenere conto dei requisiti nazionali specifici ed è opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, salvaguardando e promuovendo obiettivi di interesse generale, come la diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19) Occorre che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, compresi gli operatori di telefonia mobile o i consorzi di gestori di rete mobile, siano in grado di organizzare collettivamente la copertura efficiente e a prezzi accessibili di un'ampia parte del territorio dell'Unione, per offrire agli utenti finali vantaggi a lungo termine, e che possano pertanto utilizzare lo spettro radio in diversi Stati membri secondo condizioni, procedure, costi, tempi e durata simili in bande armonizzate e ricorrendo a pacchetti complementari di frequenze radio, ad esempio una combinazione di frequenze più basse e più alte per la copertura di aree più o meno densamente popolate. Le iniziative a favore di un maggiore coordinamento e di una maggiore coerenza consentirebbero inoltre di migliorare la prevedibilità delle condizioni di investimento nelle reti. Tale prevedibilità sarebbe inoltre fortemente favorita da una chiara politica a favore di diritti d'uso dello spettro radio di lunga durata, senza pregiudicare il carattere indefinito di tali diritti in taluni Stati membri, e che sia altresì correlata a condizioni precise per il trasferimento, l'affitto o la condivisione dell'intero spettro radio, o di parte di esso, in base ai diritti d'uso individuali. |
(19) Occorre che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica siano in grado di organizzare la copertura efficiente, tecnologicamente moderna, avanzata e a prezzi accessibili di un'ampia parte del territorio dell'Unione, per offrire agli utenti finali vantaggi a lungo termine, e che possano pertanto utilizzare lo spettro radio in diversi Stati membri secondo condizioni, procedure, costi, tempi e durata simili in bande armonizzate e ricorrendo a pacchetti complementari di frequenze radio, ad esempio una combinazione di frequenze più basse e più alte per la copertura di aree più o meno densamente popolate. Le iniziative a favore di un maggiore coordinamento e di una maggiore coerenza consentirebbero inoltre di migliorare la prevedibilità delle condizioni di investimento nelle reti. Tale prevedibilità sarebbe inoltre fortemente favorita da una chiara politica a favore di diritti d'uso dello spettro radio di lunga durata, senza pregiudicare il carattere indefinito di tali diritti in taluni Stati membri, e che sia altresì correlata a condizioni migliori per il trasferimento, l'affitto o la condivisione dell'intero spettro radio, o di parte di esso, in base ai diritti d'uso individuali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20) È necessario migliorare il coordinamento e l'uniformità dei diritti d'uso dello spettro radio, almeno per le bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili fisse, portatili e mobili. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i sistemi avanzati IMT (International Mobile Telecommunications) e quelle utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È opportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e maggiore uniformità anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili, come previsto dall'articolo 3, lettera b), del programma strategico in materia di spettro radio e dal parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per soddisfare la crescente domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, ad esempio, nell'immediato futuro, le bande a 700 MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz. |
(20) È necessario migliorare il coordinamento e l'uniformità dei diritti d'uso dello spettro radio. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i sistemi avanzati IMT (International Mobile Telecommunications) e quelle utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È opportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e maggiore uniformità anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili, come previsto dall'articolo 3, lettera b), del programma strategico in materia di spettro radio e dal parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per soddisfare la crescente domanda di spettro radio per la banda larga senza fili. Considerando il significativo impatto sociale, culturale ed economico delle decisioni riguardanti lo spettro radio, tali decisioni dovrebbero tener in debito conto le considerazioni di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2002/21/CE e, se del caso, degli obiettivi di interesse generale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(24) Per quanto riguarda le altre condizioni essenziali che possono accompagnare i diritti d'uso dello spettro radio per la banda larga senza fili, l'applicazione convergente, da parte dei singoli Stati membri, dei principi normativi e dei criteri definiti nel presente regolamento sarebbe favorita da un meccanismo di coordinamento in virtù del quale la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri hanno la possibilità di formulare osservazioni prima della concessione dei diritti d'uso da parte di un determinato Stato membro, mentre la Commissione, tenendo conto dei pareri degli Stati membri, ha la possibilità di impedire l'attuazione di eventuali proposte non conformi al diritto dell'Unione. |
(24) L'applicazione convergente, da parte dei singoli Stati membri, dei principi normativi e dei criteri definiti nel quadro normativo dell'Unione sarebbe favorita da un meccanismo di coordinamento in virtù del quale la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri hanno la possibilità di formulare osservazioni prima della concessione dei diritti d'uso da parte di un determinato Stato membro, mentre la Commissione, tenendo conto dei pareri degli Stati membri, ha la possibilità di impedire l'attuazione di eventuali proposte non conformi al diritto dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(25) Considerando la crescita esponenziale della domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, è necessario promuovere soluzioni alternative per l'accesso a questa tecnologia che garantiscano un uso più efficace dello spettro. Tali soluzioni comprendono i sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, ad esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti locali in radiofrequenza (RLAN), altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, picocelle o metrocelle). |
(25) Considerando la crescita esponenziale della domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, è necessario favorire e non ostacolare soluzioni alternative per l'accesso a questa tecnologia che garantiscano un uso più efficace dello spettro. Tali soluzioni comprendono, ma non in via esclusiva, i sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, ad esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti locali in radiofrequenza (RLAN), e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, picocelle o metrocelle). Occorre favorire e rendere possibile l'accesso dinamico allo spettro, anche in esenzione dalla licenza, e altre tecnologie innovative e altri usi dello spettro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(30) È necessario che gli Stati membri assicurino che la gestione dello spettro radio a livello nazionale non impedisca ad altri Stati membri di utilizzare lo spettro radio cui hanno diritto, né di conformarsi agli obblighi previsti per le bande il cui utilizzo è armonizzato a livello dell'Unione. Partendo dalle attività esistenti del gruppo RSPG, è necessario istituire un meccanismo di coordinamento che garantisca a ciascuno Stato membro un accesso equo allo spettro radio e che gli esiti del coordinamento siano coerenti e applicabili. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(31) L'esperienza acquisita nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione dimostra che le disposizioni vigenti che richiedono l'applicazione coerente delle misure regolamentari e l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato interno non hanno creato incentivi sufficienti alla progettazione di prodotti di accesso sulla base di norme e processi armonizzati, in particolare in relazione alle reti fisse. Gli operatori con attività in diversi Stati membri hanno difficoltà a trovare input di accesso che abbiano la qualità richiesta e i livelli di interoperabilità di rete e di servizio adeguati; inoltre, qualora disponibili, tali input presentano caratteristiche tecniche differenti. Ciò comporta un aumento dei costi e rappresenta un ostacolo alla prestazione dei servizi al di là delle frontiere nazionali. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(32) L'integrazione del mercato interno delle comunicazioni elettroniche sarebbe accelerata dall'istituzione di un quadro di riferimento per la definizione di alcuni prodotti virtuali europei fondamentali, particolarmente importanti per consentire ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di offrire servizi transfrontalieri e adottare una strategia panunionale in un contesto che evolve sempre più in direzione di un ambiente IP puro, sulla base di caratteristiche minime e parametri chiave. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(33) Occorre far fronte alle esigenze operative soddisfatte da vari prodotti virtuali. È necessario che siano disponibili prodotti di accesso a banda larga virtuali europei nel caso in cui a un operatore con significativo potere di mercato venga richiesto, in conformità delle disposizioni della direttiva quadro e della direttiva accesso, di fornire l'accesso, a condizioni regolamentate, a uno specifico punto di accesso della sua rete. In primo luogo, occorre agevolare un accesso transfrontaliero efficiente per mezzo di prodotti armonizzati che consentano agli operatori transfrontalieri la fornitura iniziale dei servizi ai propri clienti finali senza ritardi e con un livello di qualità prevedibile e sufficiente, compresi i servizi ai clienti aziendali con più sedi in diversi Stati membri, ove un'analisi di mercato evidenzi che ciò sia necessario e proporzionato. È opportuno che questi prodotti armonizzati siano disponibili per un periodo di tempo sufficiente a consentire ai soggetti che richiedono l'accesso e ai fornitori di pianificare investimenti a medio e lungo termine. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(34) In secondo luogo, i prodotti di accesso virtuale sofisticati che richiedono un livello superiore di investimenti da parte dei soggetti interessati all'accesso e offrono loro un grado maggiore di controllo e differenziazione, in particolare fornendo accesso a livello più locale, sono essenziali per creare le condizioni per una concorrenza sostenibile in tutto il mercato interno. Pertanto, al fine di favorire gli investimenti transfrontalieri, è necessario armonizzare anche questi prodotti essenziali di accesso all'ingrosso alle reti NGA (Next Generation Access). È opportuno che i prodotti di accesso virtuale a banda larga siano progettati in modo da avere funzionalità equivalenti alla disaggregazione fisica, allo scopo di ampliare la gamma delle possibili misure correttive in materia di servizio all'ingrosso che le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in considerazione nel quadro della valutazione della proporzionalità, ai sensi della direttiva 2002/19/CE. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
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(35) In terzo luogo, è necessario altresì armonizzare i prodotti di accesso all'ingrosso per i segmenti terminali di linee affittate con interfacce potenziate, al fine di consentire la fornitura transfrontaliera di servizi di connettività di importanza critica per i clienti aziendali più esigenti. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 bis) È necessario armonizzare le condizioni per prodotti all'ingrosso di alta qualità impiegati per la prestazione di servizi commerciali allo scopo di garantire l'erogazione di servizi integrati a società transfrontaliere e multinazionali nell'Unione europea. Tale armonizzazione potrebbe avere un ruolo importante in termini di competitività delle imprese dell'UE per quanto riguarda i costi per le comunicazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
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(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una qualità certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando così l'innovazione tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura di reti e prodotti di connettività IP con un livello di qualità del servizio certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilità e flessibilità, convenienza economica e tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i fornitori di servizi e gli utenti finali. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilità di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo, se del caso, la possibilità di fornitura incrociata da parte delle imprese di comunicazioni elettroniche interessate. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(37) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione, quando valutano le misure correttive in materia di accesso più appropriate per le reti degli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato, tengano conto della creazione di prodotti di accesso a banda larga virtuali europei ai sensi del presente regolamento, evitando al contempo un'eccessiva regolamentazione attraverso l'inutile moltiplicazione di prodotti di accesso all'ingrosso, siano essi imposti in esito ad analisi di mercato o forniti ad altre condizioni. In particolare, è necessario che l'introduzione dei prodotti di accesso virtuali europei non conduca, di per sé, a un aumento del numero di prodotti di accesso regolamentato imposti a un determinato operatore. Inoltre, la necessità da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, a seguito dell'adozione del presente regolamento, di valutare se occorre imporre un prodotto europeo di accesso a banda virtuale in sostituzione delle soluzioni di accesso all'ingrosso esistenti, nonché di valutare l'adeguatezza dell'imposizione di un tale prodotto nel contesto delle future analisi di mercato in caso di riscontro di un significativo potere di mercato, non deve influire sulla loro responsabilità di identificare la misura correttiva più appropriata e adeguata per risolvere il problema di concorrenza individuato in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(38) Ai fini della prevedibilità regolamentare, occorre che la legislazione tenga conto anche degli elementi essenziali delle modifiche della prassi decisionale nell'ambito dell'attuale quadro giuridico che influiscono sulle condizioni alle quali i prodotti di accesso all'ingrosso, compresi i prodotti di accesso a banda larga virtuali europei, sono resi disponibili per le reti NGA. È opportuno prevedere anche disposizioni che riflettano l'importanza, per l'analisi dei mercati dell'accesso all'ingrosso e in particolare per individuare l'eventuale necessità di un controllo dei prezzi per tale accesso alle reti NGA, del rapporto tra la pressione concorrenziale esercitata dalle infrastrutture fisse e senza fili alternative, la presenza di garanzie efficaci di accesso non discriminatorio e il livello di concorrenza esistente in termini di prezzo, scelta e qualità dei servizi al dettaglio. Quest'ultima considerazione è in ultima analisi determinante in termini di vantaggi per gli utenti finali. Ad esempio, nella valutazione caso per caso ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE e fatta salva la valutazione di significativo potere di mercato, le autorità nazionali di regolamentazione, in presenza di due reti NGA fisse, possono ritenere le condizioni di mercato sufficientemente competitive per promuovere il potenziamento delle reti e incoraggiare l'evoluzione verso la fornitura di servizi ultraveloci, fattore che costituisce un parametro importante della concorrenza nella fase al dettaglio. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(40) Le divergenze nell'attuazione a livello nazionale delle norme settoriali in materia di tutela degli utenti finali creano grandi ostacoli per la realizzazione del mercato unico digitale, in particolare nella misura in cui determinano un aumento dei costi di adeguamento a carico dei fornitori che desiderano offrire servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri al pubblico. Inoltre, la frammentazione e l'incertezza circa il livello di tutela assicurato nei diversi Stati membri mina la fiducia degli utenti finali e li dissuade dall'acquistare servizi di comunicazione elettronica all'estero. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di rimuovere le barriere al mercato interno, è necessario sostituire le disposizioni nazionali divergenti con un insieme unico di norme settoriali completamente armonizzate, in grado di assicurare un livello comune elevato di tutela degli utenti finali. È necessario che la piena armonizzazione delle disposizioni giuridiche non impedisca ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di offrire agli utenti finali accordi contrattuali che prevedano un livello di tutela maggiore. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non è necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(41) Il presente regolamento armonizza solo alcune norme settoriali e non deve pertanto pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dagli atti dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione. |
(41) Il presente regolamento non deve pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dal diritto dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non è necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 e 5 del presente regolamento si riferiscono agli utenti finali, esse devono applicarsi non soltanto ai consumatori, ma anche ad altre categorie di utenti finali, in primo luogo le microimprese. È necessario che gli utenti finali diversi dai consumatori, su richiesta individuale e per i singoli contratti, possano convenire di derogare a talune disposizioni. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non è necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(44) Continuano a persistere notevoli differenze di prezzo, sia su rete fissa che mobile, tra le comunicazioni vocali e via SMS nazionali e quelle terminate in un altro Stato membro. Sebbene ci siano notevoli variazioni tra paesi, operatori e pacchetti di tariffe, oltre che tra servizi mobili e fissi, le conseguenze di questa situazione continuano a ripercuotersi negativamente soprattutto sui gruppi di clienti più vulnerabili e a pregiudicare la comunicazione inostacolata all'interno dell'Unione. Ciò avviene nonostante la significativa riduzione, e la convergenza in termini assoluti, delle tariffe di terminazione nei diversi Stati membri e i prezzi bassi sui mercati di transito. Inoltre, il passaggio a un ambiente IP puro in questo settore dovrebbe a suo tempo abbassare ulteriormente i costi. Occorre pertanto giustificare, in base a criteri oggettivi, eventuali differenze nelle tariffe al dettaglio tra le comunicazioni nazionali fisse a lunga distanza, diverse da quelle all'interno di un'area locale identificata da un codice di area geografica nel piano di numerazione nazionale, e le comunicazioni fisse terminate in un altro Stato membro. A meno che criteri oggettivi non lo giustifichino, le tariffe al dettaglio delle comunicazioni mobili internazionali non devono essere superiori alle eurotariffe vocali e SMS, rispettivamente per le chiamate in roaming e i messaggi SMS regolamentati, di cui al regolamento (UE) n. 531/2012. Tali criteri possono includere costi aggiuntivi e un margine correlato ragionevole. Altri fattori oggettivi possono includere le differenze nell'elasticità dei prezzi e la facilità di accesso da parte di tutti gli utenti finali a tariffe alternative dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che offrono servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione con un sovrapprezzo nullo o minimo oppure a servizi informatici con funzionalità analoghe, a condizione che gli utenti finali siano attivamente messi al corrente di tali alternative dai loro fornitori. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico. |
(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il principio di "neutralità della rete" nell'apertura della rete Internet implica che il traffico sia trattato in modo equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione. Come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa (2011/2866), il carattere aperto di Internet ha rappresentato un incentivo determinante per la competitività, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l'innovazione, portando a livelli di sviluppo straordinari per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, e ha in tal modo dato un contributo fondamentale alla crescita dell'offerta e della domanda di contenuti e servizi. Tale caratteristica di Internet ha impresso un'accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e informazioni, anche nei paesi in cui l'accesso a mezzi di comunicazione indipendenti è limitato. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(46) La libertà degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti legittimi e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libertà da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione, come le norme in materia di diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE. |
(46) La libertà degli utenti di accedere a informazioni e contenuti e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libertà da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47) In una rete internet aperta è necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocità dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure devono essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse le azioni volontariamente attuate dai fornitori per prevenire l'accesso a immagini pedopornografiche e la distribuzione delle stesse. Ridurre al minimo gli effetti della congestione della rete è da considerarsi una misura ragionevole, a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. |
(47) In una rete internet aperta è opportuno che i fornitori di servizi di accesso a internet, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocità dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure di gestione del traffico. Tali misure dovrebbero essere tecnicamente necessarie, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Dovrebbe essere consentito affrontare i problemi di congestione della rete a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero aver la facoltà di imporre a un fornitore di dimostrare che una parità di trattamento del traffico sarebbe notevolmente meno efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47 bis) Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purché consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano. |
(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purché consentano agli utenti di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni chiare, trasparenti ed esplicite sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è opportuno che tali tariffe consentano ai fornitori di servizi di accesso a internet di meglio adattare le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È fondamentale che gli utenti ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Considerando 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(49) Gli utenti finali richiedono inoltre servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualità garantita offerta dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o dai fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. È necessario pertanto che gli utenti finali siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualità avanzata con fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. |
(49) Dovrebbe essere possibile rispondere alla domanda degli utenti di servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualità garantita. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione, videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. È auspicabile pertanto che gli utenti siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualità avanzata con fornitori di servizi di accesso a internet, fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Ove tali accordi siano conclusi con il fornitore di servizi di accesso a internet, tale fornitore dovrebbe garantire che il servizio di qualità avanzata non pregiudichi in modo sostanziale la qualità generale dell'accesso a internet. Inoltre le misure di gestione del traffico non dovrebbero essere applicate in modo da creare discriminazioni tra servizi concorrenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Considerando 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico è essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avrà con ogni probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. È necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano in modo significativo la qualità complessiva dei servizi di accesso a internet. |
(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche può anche essere essenziale per la fornitura di taluni servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). È opportuno pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche continuino a essere liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano la qualità complessiva dei servizi di accesso a internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Considerando 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. |
(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet, di altri fornitori di comunicazioni elettroniche e di altri fornitori di servizi, nonché la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi di qualità avanzata e qualità percepita dagli utenti. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero istituire procedure di reclamo che prevedano meccanismi di ricorso efficaci, semplici e di facile accesso per gli utenti; esse dovrebbero essere altresì autorizzate a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet, o ad alcuni di essi, ad altri fornitori di comunicazioni elettroniche e ad altri fornitori di servizi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Considerando 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(52) È necessario che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilità di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualità del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo così pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza. |
(52) È auspicabile che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilità di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualità del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo così pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza. Qualsiasi sistema volontario di certificazione di siti internet di confronto interattivi, guide o strumenti analoghi dovrebbe essere indipendente da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche, utilizzare un linguaggio semplice e chiaro e informazioni complete e aggiornate, disporre di una metodologia trasparente, essere affidabile e accessibile conformemente alle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web 2.0 e disporre di una procedura efficace di gestione dei reclami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Considerando 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(53) Occorre che gli utenti finali siano adeguatamente informati sul prezzo e sul tipo di servizio offerto prima di acquistarlo. È necessario inoltre fornire queste informazioni immediatamente prima della connessione della chiamata se una chiamata a un numero o a un servizio specifico è soggetta a particolari condizioni tariffarie, ad esempio nel caso delle chiamate a servizi premium che sono spesso soggetti a una tariffa speciale. Qualora tale obbligo dovesse risultare sproporzionato, tenuto conto della durata e del costo delle informazioni tariffarie per il fornitore di servizi rispetto alla durata media della chiamata e del rischio in termini di costo cui l'utente finale è esposto, le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere una deroga. Occorre inoltre informare gli utenti finali se un numero verde è soggetto a costi supplementari. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Considerando 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(54) È opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualità del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. È necessario che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Tali obblighi di informazione non riguardano le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale. |
(54) È opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualità del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. Nel caso di piani tariffari con un volume di comunicazioni predefinito, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico dovrebbero inoltre informare sulla possibilità per i consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta di trasferire eventuali volumi non utilizzati del periodo di fatturazione precedente al periodo di fatturazione attuale. È oppotuno che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Tali obblighi di informazione non dovrebbero riguardare le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Considerando 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. È necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Le informazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorità nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocità dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono tenuti pertanto a comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocità e altri parametri relativi alla qualità del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale. |
(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. È opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Le informazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorità nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocità dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono tenuti pertanto a comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocità e altri parametri relativi alla qualità del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale. Per i collegamenti dati fissi e mobili, la velocità normalmente disponibile è la velocità di un servizio di comunicazione che un consumatore può aspettarsi di ottenere la maggior parte delle volte che accede al servizio, indipendentemente dall'ora del giorno. La velocità normalmente disponibile dovrebbe essere calcolata sulla base degli intervalli di velocità stimati, delle velocità medie, della velocità nelle ore di punta e della velocità minima. È opportuno che la metodologia sia stabilita negli orientamenti del BEREC e che sia periodicamente rivista e aggiornata per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle infrastrutture. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i fornitori permettano agli utenti finali di avere accesso a informazioni comparabili sulla copertura delle reti mobili, incluse le diverse tecnologie nei rispettivi Stati membri, prima della conclusione del contratto, in modo da consentire loro di prendere decisioni d'acquisto in maniera informata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Considerando 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti devono specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovrà essere addebitato alcun costo. |
(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti dovrebbero specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovrebbe essere addebitato alcun costo. I contratti dovrebbero inoltre precisare i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti. Ove possibile, tali informazioni dovrebbero inoltre includere informazioni tecniche, fornite su richiesta, relative al corretto funzionamento dell'apparecchiatura terminale scelta dall'utente finale. Purché non sia stata riscontrata alcuna incompatibilità tecnica, tali informazioni dovrebbero essere fornite gratuitamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Considerando 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(58) Per risparmiare agli utenti finali la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, è opportuno dare loro la possibilità di definire limiti massimi di spesa per le chiamate e i servizi di accesso a internet, proponendo tale possibilità gratuitamente, tramite apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato. Una volta raggiunto il tetto massimo, tali servizi non saranno più forniti o addebitati agli utenti finali, a meno che questi non ne richiedano espressamente la continuazione secondo quanto concordato con il fornitore. |
(58) Per risparmiare agli utenti la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, relativamente a tutti i servizi con abbonamento, è opportuno dare loro la possibilità di stabilire limiti massimi di spesa predefiniti per le chiamate e i servizi di accesso a internet. Tale possibilità dovrebbe includere un'apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Considerando 58 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(58 bis) Il trattamento dei dati personali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1bis, che disciplina il trattamento dei dati personali realizzato negli Stati membri ai sensi di detto regolamento e sotto la sorveglianza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri, nonché alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche1ter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1ter Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Considerando 58 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(58 ter) Il trattamento dei dati personali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.1bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bisGU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Considerando 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(59) L'esperienza degli Stati membri e un recente studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, hanno dimostrato che periodi contrattuali lunghi e la proroga automatica o tacita dei contratti costituiscono ostacoli significativi al cambio di fornitore. È auspicabile pertanto che gli utenti finali possano risolvere un contratto dopo sei mesi dalla sua conclusione senza incorrere in alcun costo. In tal caso, agli utenti finali può essere chiesto di risarcire al fornitore il valore residuo delle apparecchiature terminali sovvenzionate o il valore pro rata temporis di eventuali altre promozioni. È opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti prorogati tacitamente con preavviso di un mese. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Considerando 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(63) Al fine di supportare la disponibilità di sportelli unici e rendere più agevole la transizione per gli utenti finali, è opportuno che la procedura di passaggio sia gestita dal nuovo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico e che non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente. È necessario ricorrere nella misura più ampia possibile a processi automatizzati e assicurare un livello elevato di protezione dei dati personali. La disponibilità di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilità e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale. |
(63) Al fine di rendere più agevole la transizione per gli utenti finali, è opportuno conferire al BEREC la facoltà di definire orientamenti relativi alle responsabilità del nuovo fornitore e del fornitore uscente nella procedura di passaggio e di portabilità, garantendo, tra l'altro, che la procedura di passaggio non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente, che la procedura sia il più possibile automatizzata e che sia assicurato un livello elevato di protezione dei dati personali. Tali orientamenti dovrebbero altresì affrontare la questione di come garantire la continuità dell'esperienza dell'utente finale, anche tramite identificatori quali gli indirizzi di posta elettronica, grazie, per esempio, alla possibilità di optare per una funzione di inoltro dei messaggi e-mail. La disponibilità di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilità e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Considerando 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(64) È necessario che i contratti con i fornitori uscenti di comunicazioni elettroniche al pubblico vengano annullati automaticamente dopo il passaggio senza richiedere ulteriori interventi dell'utente finale. Nel caso dei servizi prepagati, l'eventuale credito residuo deve essere rimborsato al consumatore. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Considerando 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(65) È necessario garantire la continuità agli utenti finali che cambiano identificatori importanti come gli indirizzi di posta elettronica. A tal fine e per far sì che le comunicazioni via e-mail non vengano perse, è opportuno dare agli utenti finali che dispongono di un indirizzo e-mail fornito dal fornitore uscente del servizio di accesso a internet la possibilità di optare, a titolo gratuito, per una funzione di inoltro dei messaggi e-mail offerta dal fornitore uscente. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Considerando 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici e del mercato è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È necessario che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provveda alla simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Considerando 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(70) È necessario che le competenze di esecuzione concernenti l'armonizzazione e il coordinamento delle attribuzioni dello spettro radio, le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il coordinamento tra gli Stati membri in relazione all'allocazione dello spettro radio, regole tecniche e metodologiche più dettagliate per i prodotti di accesso virtuali europei, la protezione dell'accesso a internet e la salvaguardia di una gestione ragionevole del traffico e della qualità del servizio siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25. |
(70) È auspicabile che le competenze di esecuzione concernenti l'armonizzazione e il coordinamento delle attribuzioni dello spettro radio, le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata e i criteri di utilizzo corretto siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
25 Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Considerando 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(71) Occorre modificare le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE e il regolamento n. 531/2012 al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in applicazione del presente regolamento e talune disposizioni normative vigenti e di riflettere gli elementi chiave dell'evoluzione della prassi decisionale. Ciò comporta la messa in relazione della direttiva 2002/21/CE e delle direttive correlate con le disposizioni del presente regolamento, il rafforzamento dei poteri della Commissione per garantire la coerenza delle misure correttive imposte ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche designati come detentori di un significativo potere di mercato nel contesto del meccanismo di consultazione europeo, l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitività dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva 2002/20/CE in vista dell'autorizzazione unica UE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva 2002/22/CE rese superflue dalla piena armonizzazione prevista dal presente regolamento. |
(71) É opportuno modificare le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE e i regolamenti (UE) n. 531/2012 e (CE) n. 1211/2009, nonché la decisione n. 243/2012/UE al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e di talune disposizioni normative vigenti. Ciò comporta l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitività dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva 2002/20/CE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva 2002/22/CE rese superflue dall'armonizzazione prevista dal presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di regolamento Considerando 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(72) Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell'Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti che viaggiano all'interno dell'Unione, i fornitori di roaming devono acquistare servizi di roaming all'ingrosso dagli operatori dello Stato membro visitato. Queste tariffe all'ingrosso costituiscono un importante ostacolo alla fornitura di servizi di roaming a livelli di prezzo corrispondenti a quelli dei servizi mobili nazionali. Occorre pertanto adottare ulteriori misure per agevolare la riduzione di tali tariffe. Accordi commerciali o tecnici tra fornitori di roaming che consentano un'estensione virtuale della loro copertura di rete nell'Unione possono consentire di internalizzare i costi all'ingrosso. Per fornire incentivi appropriati è necessario adattare taluni obblighi regolamentari di cui al regolamento (CE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio26. In particolare, quando i fornitori di roaming, per mezzo delle proprie reti o tramite accordi di roaming bilaterali o multilaterali, garantiscono che a tutti i clienti nell'Unione vengano offerte automaticamente tariffe di roaming pari a quelle nazionali, l'obbligo che impone ai fornitori nazionali di consentire ai propri clienti di accedere ai servizi di roaming vocale, SMS e dati di un fornitore di roaming alternativo non si applica a tali fornitori, fatto salvo un periodo transitorio in cui tale accesso sia già stato concesso. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10). |
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Emendamento 65 Proposta di regolamento Considerando 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(73) Gli accordi di roaming bilaterali o multilaterali possono consentire a un operatore di telefonia mobile di considerare il roaming dei suoi clienti nazionali sulle reti dei partner in modo pressoché equivalente alla fornitura di servizi a tali clienti sulle proprie reti, con conseguenti ripercussioni sui suoi prezzi al dettaglio per questa copertura on-net virtuale in tutta l'Unione. Un accordo di questo tipo a livello del mercato all'ingrosso può consentire lo sviluppo di nuovi prodotti di roaming, incrementando così la scelta e la concorrenza a livello del marcato al dettaglio. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Considerando 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(74) L'obiettivo strategico dell'Agenda digitale europea e del regolamento n. 531/2012 è azzerare le differenze tra tariffe di roaming e tariffe nazionali. In pratica, ciò richiede che i consumatori che ricadono in una delle ampie categorie di consumo interno individuate, identificate facendo riferimento ai vari pacchetti al dettaglio nazionali di una parte, siano in grado di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali durante i loro viaggi periodici all'interno dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti nel contesto nazionale. Tali ampie categorie possono essere identificate attraverso le pratiche commerciali correnti con riferimento, ad esempio, alla differenziazione dei pacchetti al dettaglio nazionali tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, SMS), pacchetti adattati per volumi di consumo differenti, pacchetti destinati alle imprese o ai consumatori, pacchetti al dettaglio con prezzi per unità di consumo e pacchetti che forniscono gruppi di unità (ad esempio, minuti vocali o megabyte di dati) a una tariffa standard, a prescindere dal consumo effettivo. La diversità dei pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio disponibili per i consumatori sui mercati nazionali della telefonia mobile di tutta l'Unione soddisfa le varie esigenze degli utenti associate a un mercato concorrenziale. È opportuno che questa flessibilità sui mercati nazionali si rifletta nell'ambiente di roaming all'interno dell'Unione, tenendo presente che la necessità, da parte dei fornitori di roaming, di input all'ingrosso forniti da operatori di rete indipendenti nei diversi Stati membri potrebbe sempre giustificare l'imposizione di limiti con riferimento a un uso ragionevole nel caso in cui a tali consumi in roaming siano applicate tariffe nazionali. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Considerando 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(75) Sebbene spetti in primo luogo ai fornitori di roaming valutare il volume ragionevole di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo e a garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC. In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce, dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in particolare il consumo di dati senza fili. |
(75) Sebbene spetti ai fornitori di roaming valutare il volume di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, essi possono, nonostante l'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio entro il 15 dicembre 2015, applicare una clausola di "utilizzo corretto" al consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo corretto. Tali criteri dovrebbero essere applicati in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo corretto e garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC, basati sui risultati di una consultazione pubblica, per l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming. In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce, dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in particolare il consumo di dati senza fili. I tetti tariffari massimi per l'eurotariffa dovrebbero continuare a fungere da limite di salvaguardia degli addebiti per consumi superiori ai limiti di utilizzo corretto fino alla scadenza del periodo di validità del regolamento (UE) n. 531/2012.
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Emendamento 68 Proposta di regolamento Considerando 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(76) Inoltre, la recente riduzione significativa delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione dovrebbe ora permettere di eliminare gli oneri di roaming aggiuntivi per le chiamate in entrata. |
(76) Al fine di garantire chiarezza e certezza giuridica, è opportuno fissare al 15 dicembre 2015 il termine per il completamento dell'eliminazione graduale dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio iniziata con il regolamento (CE) n. 717/2007. Inoltre, prima dell'abolizione definitiva dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, la Commissione dovrebbe presentare entro il 30 giugno 2015 una relazione su ogni modifica delle tariffe all'ingrosso o dei meccanismi del mercato all'ingrosso eventualmente necessaria, tenendo altresì conto delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili applicabili al roaming in tutta l'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Considerando 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(77) Per assicurare la stabilità e la leadership strategica delle attività del BEREC, è opportuno che il comitato dei regolatori del BEREC sia rappresentato da un presidente a tempo pieno nominato dal comitato stesso, in base al merito, alle competenze, alla conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei suoi operatori e all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal comitato dei regolatori, assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo presidente del comitato dei regolatori, è necessario che la Commissione, tra le altre cose, stili un elenco ristretto dei candidati sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei suoi operatori e dell'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione. Per le designazioni successive, la possibilità di avere un elenco ristretto di candidati, preparato dalla Commissione, deve essere riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento. L'ufficio del BEREC deve pertanto essere costituito dal presidente del comitato dei regolatori, da un comitato di gestione e da un direttore amministrativo. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Considerando 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(78) È necessario modificare di conseguenza le direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e i regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012. |
(78) È opportuno modificare di conseguenza le direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e i regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 nonché la decisione 243/2012/UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di regolamento Considerando 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(79) La Commissione può sempre chiedere il parere del BEREC a norma del regolamento (CE) n. 1211/2009, qualora lo ritenga necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. |
(79) È opportuno che la Commissione chieda il parere del BEREC a norma del regolamento (CE) n. 1211/2009, qualora necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Considerando 79 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(79 bis) È opportuno riesaminare il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche 1bis. Il riesame dovrebbe basarsi sulle valutazioni ex post dell'impatto del quadro a partire dal 2009, su un'esauriente consultazione e una valutazione ex ante approfondita degli effetti attesi delle proposte derivanti dal riesame. Le proposte dovrebbero essere presentate in tempo utile per consentire al legislatore di analizzarle e discuterle in modo adeguato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis P7_TA(2013)0454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Il presente regolamento definisce i principi di regolamentazione e le norme dettagliate necessarie per il completamento di un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche in cui: |
1. Il presente regolamento definisce le norme necessarie per: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) i fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica hanno il diritto, la capacità e lo stimolo di sviluppare, ampliare e gestire le loro reti e di fornire servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'Unione; |
a) agevolare l'esercizio pratico del diritto dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica di gestire le loro reti e di fornire servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'Unione mediante un sistema di notifica armonizzato e semplificato basato su un modello armonizzato; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) i cittadini e le imprese hanno il diritto e la possibilità di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, a prescindere dal luogo di fornitura nell'Unione e senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da costi aggiuntivi ingiustificati. |
b) agevolare l'esercizio pratico del diritto dei cittadini e delle imprese di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, con regole comuni per garantire elevati standard di protezione, privacy e sicurezza dei loro dati personali, senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da sanzioni e costi aggiuntivi ingiustificati; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) creare un quadro dell'Unione più coordinato per lo spettro radio armonizzato per i servizi di comunicazione a banda larga senza fili; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b ter) provvedere all'eliminazione graduale dei sovrapprezzi ingiustificati delle comunicazioni roaming all'interno dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virtù dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità nazionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di: |
2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virtù dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità nazionali e regionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) garantire condizioni regolamentari semplificate, prevedibili e convergenti per quanto riguarda importanti parametri amministrativi e commerciali, anche in relazione alla proporzionalità degli obblighi individuali che possono essere imposti in base alle analisi di mercato; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) promuovere una concorrenza sostenibile nel mercato unico e la competitività globale dell'Unione e ridurre di conseguenza la regolamentazione settoriale del mercato nel momento e nella misura in cui siano raggiunti tali obiettivi; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali; |
c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità e assicurarsi che queste si estendano in tutta l'Unione e che siano in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali, a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio dell'Unione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) agevolare la prestazione di servizi innovativi e di elevata qualità; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) assicurare la disponibilità e l'uso altamente efficiente dello spettro radio, soggetto ad autorizzazione generale o a diritti d'uso individuali, per i servizi a banda larga senza fili a sostegno dell'innovazione, degli investimenti, dell'occupazione e a vantaggio degli utenti finali; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f) servire gli interessi dei cittadini e degli utenti finali per quanto riguarda la connettività, promuovendo un ambiente favorevole agli investimenti che aumenti le possibilità di scelta e la qualità dell'accesso alla rete e dei servizi, e stimolando la mobilità all'interno dell'Unione e l'inclusione sociale e territoriale. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Al fine di garantire l'applicazione dei principi generali di regolamentazione di cui al paragrafo 2, il presente regolamento definisce inoltre le norme dettagliate necessarie per: |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) l'autorizzazione unica UE per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche; |
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b) una maggiore convergenza delle condizioni regolamentari per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità delle misure correttive imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche; |
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c) la fornitura armonizzata a livello dell'Unione di determinati prodotti all'ingrosso per la banda larga nel quadro di condizioni regolamentari convergenti; |
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d) un quadro coordinato a livello europeo per l'assegnazione dello spettro radio armonizzato per i servizi di comunicazione a banda larga senza fili, in modo da creare uno spazio europeo "senza fili"; |
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e) l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali e alla promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche; |
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f) la progressiva eliminazione dei sovrapprezzi ingiustificati per le comunicazioni intraunionali e il roaming all'interno dell'Unione. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In considerazione del trasferimento dei diritti dei consumatori della presente proposta di regolamento nella direttiva servizio universale non si giustifica la loro permanenza nel progetto di regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'acquis dell'Unione relativo alla protezione dei dati e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1) "fornitore europeo di comunicazioni elettroniche", un'impresa stabilita nell'Unione che fornisce o intende fornire, direttamente o tramite una o più controllate, reti o servizi di comunicazione elettronica rivolti a più di uno Stato membro, e che non può essere considerata una controllata di un altro fornitore di comunicazioni elettroniche; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tali disposizioni introducono un sistema estremamente complesso che presuppone una struttura di vigilanza imprevedibile. Simili proposte dovrebbero essere sottoposte a un processo di consultazione approfondita ed essere, di conseguenza, analizzate in fase di riesame dell'intero quadro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3) "controllata", un'impresa in cui un'altra impresa abbia, direttamente o indirettamente: |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, oppure |
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ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure |
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iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa; |
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Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4) "autorizzazione unica UE", il quadro normativo applicabile a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione sulla base dell'autorizzazione generale nello Stato membro d'origine e in conformità al presente regolamento; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5) "Stato membro d'origine", lo Stato membro in cui è situato il luogo di stabilimento principale del fornitore europeo di comunicazioni elettroniche; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6) "stabilimento principale", il luogo di stabilimento nello Stato membro in cui vengono prese le decisioni principali in materia di investimenti e gestione di servizi o reti di comunicazione elettronica nell'Unione; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7) "Stato membro ospitante", uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche fornisce reti o di servizi di comunicazione elettronica; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8) "spettro radio armonizzato per comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente sono armonizzate a livello dell'Unione, in particolare a norma della decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27, che è riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione; |
8) "spettro radio armonizzato per comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni di disponibilità, di efficienza e di uso primario sono armonizzate a livello dell'Unione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/21/CE e alla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che è riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________________ |
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27 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1). |
27 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9) "punto di accesso senza fili di portata limitata", apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni e a bassa potenza, di portata limitata, che può far parte o meno di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili, ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla topologia di rete sottostante; |
9) "punto di accesso senza fili di portata limitata", apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni e a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro soggetto a licenza o una combinazione di spettro soggetto a licenza e spettro esente da licenza, che può far parte o meno di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili, ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla topologia di rete sottostante; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10) "rete locale in radiofrequenza" (RLAN), un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione; |
10) "rete locale in radiofrequenza" (RLAN), un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza in esenzione di licenza lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11) "accesso virtuale a banda larga", un tipo di accesso all'ingrosso alle reti a banda larga che consiste in un link di accesso virtuale ai locali del cliente tramite una qualsiasi architettura di rete di accesso, ad esclusione della disaggregazione fisica, insieme ad un servizio di trasmissione a un insieme definito di punti di trasferimento, comprendente specifici elementi e funzionalità della rete e sistemi informatici accessori; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12) "prodotto di connettività con qualità del servizio garantita", un prodotto reso disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di interconnessione e uno o più punti di terminazione su rete fissa e che consente di ottenere livelli definiti di prestazione della rete end-to-end per la fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica qualità del servizio garantita in base a parametri definiti; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13) "comunicazioni a lunga distanza", servizi vocali o di messaggistica che terminano al di fuori dell'area locale di scambio e dell'area regionale di tariffazione identificate da un codice di area geografica nel piano di numerazione nazionale; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a prescindere dalla tecnologia di rete utilizzata; |
14) "servizio di accesso a Internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a Internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a Internet, a prescindere dalle tecnologie di rete o dalle apparecchiature terminali utilizzate; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio che offre la capacità di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di essi, e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (end-to- end) o offre la capacità di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali, che non è commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet; |
15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica ottimizzato per determinati contenuti, applicazioni o servizi, o una combinazione di essi, prestato mediante una capacità distinta sotto il profilo logico e basato su un rigoroso controllo delle ammissioni al fine di garantire la qualità avanzata da punto a punto (end-to- end), che non è commercializzato o utilizzabile in sostituzione a un servizio di accesso a Internet; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16) "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico al quale è trasferito il numero di telefono o il servizio; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17) "fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico a partire dal quale è trasferito il numero di telefono o il servizio. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo 4. |
1. Qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e di esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è soggetto alle norme e alle condizioni applicate in ciascuno Stato membro interessato, conformemente al diritto dell'Unione, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 531/2012. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. In deroga all'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto a diritti amministrativi applicabili nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo per i servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore allo 0,5% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali diritti viene preso in considerazione solo il fatturato dei servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/22/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto ai contributi imposti per la ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo dei servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore al 3% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali contributi viene preso in considerazione solo il fatturato nello Stato membro interessato. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha diritto alla parità di trattamento da parte delle autorità nazionali di regolamentazione di Stati membri diversi in situazioni oggettivamente analoghe. |
5. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono parità di trattamento ai fornitori di comunicazioni elettroniche in situazioni analoghe, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6. In caso di controversie tra imprese in cui sia coinvolto un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, in relazione agli obblighi applicabili ai sensi delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 531/2012 in uno Stato membro ospitante, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può consultare l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine, la quale può emettere un parere al fine di garantire lo sviluppo di pratiche regolamentari coerenti. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante tiene nella massima considerazione il parere emesso dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine nel dirimere la controversia. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in più di uno Stato membro sono tenuti a presentare la notifica di cui all'articolo 4 entro il 1° luglio 2016. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse dello spettro radio in conformità all'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. |
2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse dello spettro radio in conformità all'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, salvaguardando obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella presente sezione, la Commissione tiene nella massima considerazione tutti i pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione28. |
3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella presente sezione, la Commissione tiene nella massima considerazione tutti i pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE28 della Commissione e tutte le migliori prassi regolamentari, relazioni o pareri formulati dal BEREC su tematiche di sua competenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo 'Politica dello spettro radio' (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49). |
28 Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 8 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Armonizzazione di taluni aspetti concernenti il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle frequenze radio e la relativa durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Fatta salva la direttiva 2002/21/CE o l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese, al trasferimento o all'affitto di diritti d'uso dello spettro, o loro parti, di cui all'articolo 6, paragrafo 8, della decisione n. 243/2012/UE si applica quanto segue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni correnti concernenti questi diritti d'uso in un formato elettronico standard; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) gli Stati membri non possono negare il trasferimento o l'affitto a un soggetto titolare di questi diritti d'uso; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) nei casi non contemplati dalla lettera b), gli Stati membri possono negare il trasferimento soltanto ove si riscontri il chiaro rischio che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni esistenti in relazione al diritto d'uso; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) nei casi non contemplati dalla lettera b), gli Stati membri non possono negare l'affitto qualora il cedente garantisca di soddisfare le condizioni esistenti in relazione al diritto d'uso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto dello spettro coprono totalmente soltanto i costi amministrativi, incluse le azioni ausiliarie, quali la concessione di un nuovo diritto d'uso, intraprese in fase di trattamento della domanda. Tali diritti sono imposti in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizza i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Ai diritti imposti nel quadro del presente paragrafo si applica l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Tutti i diritti dello spettro sono concessi per una durata minima di 25 anni, e in ogni caso per una durata atta a incentivare gli investimenti e la concorrenza e a scoraggiare il sottoutilizzo o "l'accumulo" dello spettro. Gli Stati membri possono concedere diritti d'uso di durata indeterminata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Gli Stati membri possono prevedere la revoca proporzionata e non discriminatoria dei diritti, anche quelli con durata minima di 25 anni, allo scopo di garantire un utilizzo efficiente dello spettro, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, finalità di gestione dello spettro, sicurezza nazionale, violazione di licenza, cambiamento d'uso armonizzato di una banda e mancato pagamento delle tariffe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. La durata di tutti i vigenti diritti d'uso dello spettro è quindi estesa a 25 anni a decorrere dalla relativa data di concessione, fatte salve le altre condizioni inerenti al diritto d'uso e ai diritti d'uso di durata indeterminata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6. L'introduzione della durata minima di 25 anni della licenza non deve impedire alle autorità di regolamentazione di rilasciare licenze temporanee e licenze per utilizzi secondari in una banda armonizzata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le autorità nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocità e che consenta la pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati e multiterritoriali e la creazione di economie di scala, così da stimolare l'innovazione, la crescita economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali. |
Fatti salvi gli obiettivi di interesse generale, le autorità nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocità e che consenta la pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati, interoperabili, aperti e multiterritoriali e la creazione di economie di scala, così da stimolare l'innovazione, la crescita economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le autorità nazionali competenti si astengono dall'applicare procedure o imporre condizioni per l'uso dello spettro radio che possano indebitamente ostacolare i fornitori europei di comunicazioni elettroniche nell'erogazione di reti e servizi integrati di comunicazione elettronica in più Stati membri o in tutta l'Unione. |
Le autorità nazionali competenti si astengono dall'applicare procedure o imporre condizioni per l'uso dello spettro radio che possano indebitamente ostacolare i fornitori di comunicazioni elettroniche nell'erogazione di reti e servizi integrati di comunicazione elettronica in più Stati membri o in tutta l'Unione. Le autorità garantiscono che lo sviluppo di tale spazio senza fili non ostacoli indebitamente, creando interferenze, il funzionamento di servizi o applicazioni esistenti nelle bande di frequenze interessate e in quelle adiacenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Le autorità nazionali competenti applicano il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile per consentire l'uso dello spettro radio sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in modo da massimizzare la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio e promuovere condizioni comparabili in tutta l'Unione per quanto riguarda l'integrazione e la multiterritorialità degli investimenti e delle attività dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche. |
2. Le autorità nazionali competenti applicano il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile per consentire l'uso dello spettro radio sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in modo da massimizzare la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio e promuovere condizioni comparabili in tutta l'Unione per quanto riguarda l'integrazione e la multiterritorialità degli investimenti e delle attività dei fornitori di comunicazioni elettroniche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per l'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti tengono in particolare considerazione la parità di trattamento tra gli operatori esistenti e potenziali e tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche ed altre imprese. |
3. Nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per l'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti tengono in particolare considerazione il trattamento obiettivo, trasparente e non discriminatorio tra gli operatori esistenti e potenziali, nonché l'utilizzo collettivo, condiviso ed esente da licenza dello spettro. Le autorità nazionali competenti garantiscono inoltre la coesistenza tra gli attuali utenti dello spettro radio e quelli nuovi. A tal fine, devono condurre un'approfondita valutazione d'impatto e consultazioni, coinvolgendo in entrambi i casi tutte le parti interessate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per i diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti considerano e, se necessario, riconciliano i principi di regolamentazione seguenti: |
4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per i diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti considerano e, se necessario, riconciliano i principi di regolamentazione seguenti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) perseguire soprattutto l'interesse degli utenti finali, in particolare l'interesse per l'innovazione, per investimenti efficienti a lungo termine in servizi e reti senza fili e per una concorrenza effettiva; |
a) perseguire soprattutto l'interesse degli utenti finali, in particolare l'interesse per l'innovazione, per investimenti efficienti a lungo termine in servizi e reti senza fili e per una concorrenza effettiva; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) assicurare l'uso più efficiente e la gestione più efficace dello spettro radio; |
b) assicurare l'uso più efficiente e la gestione più efficace dello spettro radio oltre che la disponibilità di spettro non soggetto a licenza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) garantire condizioni prevedibili e comparabili che consentano la pianificazione degli investimenti in reti e servizi su base multiterritoriale e la realizzazione di economie di scala; |
c) garantire condizioni prevedibili e comparabili che consentano investimenti a lungo termine in reti e servizi su base multiterritoriale e la realizzazione di economie di scala; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) garantire che le condizioni imposte siano necessarie e proporzionate, anche attraverso una valutazione obiettiva per determinare se sia giustificato imporre condizioni supplementari che potrebbero favorire o pregiudicare determinati operatori; |
d) garantire che le condizioni imposte siano necessarie e proporzionate, anche attraverso una valutazione obiettiva e trasparente per determinare se sia giustificato imporre condizioni supplementari che potrebbero favorire o pregiudicare determinati operatori; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) assicurare un'ampia copertura territoriale delle reti a banda larga senza fili ad alta velocità e un elevato livello di penetrazione e consumo dei servizi correlati. |
e) assicurare un'ampia copertura territoriale delle reti a banda larga senza fili ad alta velocità e un elevato livello di penetrazione e consumo dei servizi correlati, tenendo conto al contempo dell'interesse pubblico e del valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio nel suo insieme; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e bis) assicurare che qualsiasi modifica della politica in tema di utilizzo efficiente dello spettro tenga conto della sua incidenza sull'interesse pubblico in termini di interferenze dannose e costi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Le autorità competenti nazionali devono garantire che l'informazione sia disponibile nelle condizioni di autorizzazione e di procedura per l'uso dello spettro radio e devono permettere alle parti interessate di presentare i loro punti di vista durante il processo.
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Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) le caratteristiche tecniche delle diverse bande di radiofrequenze disponibili; |
a) le caratteristiche tecniche nonché l'utilizzo attuale e previsto delle diverse bande di radiofrequenze disponibili; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) l'uso più efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto delle caratteristiche della banda o delle bande interessate; |
a) l'uso più efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto delle caratteristiche e dell'utilizzo attuale e previsto della banda o delle bande interessate; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le autorità nazionali competenti assicurano che gli eventuali contributi per i diritti d'uso dello spettro radio: |
Le autorità nazionali competenti assicurano che gli eventuali contributi per i diritti d'uso dello spettro radio di tutti i tipi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) riflettano adeguatamente il valore sociale ed economico dello spettro radio, comprese le esternalità positive; |
a) riflettano adeguatamente il valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio, comprese le esternalità positive; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) evitino la sottoutilizzazione e promuovano gli investimenti relativi alle capacità, alla copertura territoriale e alla qualità delle reti e dei servizi; |
b) evitino la sottoutilizzazione e promuovano gli investimenti relativi alle capacità, alla copertura territoriale e alla qualità delle reti e dei servizi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) evitino discriminazioni e garantiscano pari opportunità tra gli operatori, anche tra quelli attuali e quelli potenziali; |
c) evitino discriminazioni e garantiscano pari opportunità tra gli operatori, anche tra quelli attuali e quelli potenziali; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) consentano una distribuzione ottimale tra pagamenti immediati e, se del caso, periodici, tenendo conto in particolare della necessità di incentivare la rapida diffusione delle reti e dell'uso dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) ed e). |
d) consentano una distribuzione ottimale tra pagamenti anticipati e, preferibilmente, periodici, tenendo conto in particolare della necessità di incentivare la rapida diffusione delle reti e dell'uso dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) ed e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d bis) siano versati non oltre un anno prima che gli operatori inizino ad utilizzare lo spettro radio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le condizioni tecniche e regolamentari connesse ai diritti di utilizzo dello spettro radio sono definite e disponibili per gli operatori e le parti interessate prima dell'inizio della procedura d'asta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto concerne le condizioni che comportano la fissazione di contributi differenziati tra gli operatori intesa a promuovere una concorrenza effettiva. |
Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto concerne le condizioni che comportano la fissazione di contributi differenziati tra gli operatori intesa a promuovere una concorrenza effettiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Qualora le condizioni tecniche relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di autorizzazione generale, le autorità nazionali competenti evitano l'imposizione di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato. |
1. Qualora le condizioni tecniche relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di autorizzazione generale, le autorità nazionali competenti evitano l'imposizione di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le autorità nazionali competenti stabiliscono i calendari per la concessione o riassegnazione dei diritti d'uso, o per il loro rinnovo alle condizioni applicabili ai diritti d'uso esistenti, che si applicano allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili. |
1. Tenendo pienamente conto della direttiva 2002/21/CE, in particolare gli articoli 7, 8, 8 bis, 9 e 9 bis, della decisione n. 676/2002/UE e della decisione n. 243/2012/UE, in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 6, le autorità nazionali competenti stabiliscono i calendari per la concessione o riassegnazione dei diritti d'uso, o per il loro rinnovo alle condizioni applicabili ai diritti d'uso esistenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La durata dei diritti d'uso o le date dei successivi rinnovi sono fissate con ampio anticipo prima della relativa procedura figurante nel calendario di cui al primo comma. I calendari, le durate e i cicli di rinnovo tengono conto della necessità di creare condizioni di investimento prevedibili, dell'effettiva possibilità di liberare eventuali nuove bande di radiofrequenze armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili e del periodo di ammortamento dei relativi investimenti in condizioni di concorrenza. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Al fine di garantire coerenza nell'attuazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in particolare al fine di consentire la disponibilità in maniera sincronizzata dei servizi senza fili all'interno dell'Unione, la Commissione può, mediante atti di esecuzione: |
2. Al fine di garantire coerenza nell'attuazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in particolare al fine di consentire la disponibilità in maniera sincronizzata dei servizi senza fili all'interno dell'Unione, la Commissione deve, mediante atti di esecuzione da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) stabilire un calendario comune per l'Unione nel suo insieme, o calendari adeguati alla situazione di diverse categorie di Stati membri, i termini entro cui sono concessi i diritti d'uso individuali di una banda armonizzata, o di una combinazione di bande armonizzate complementari, e i termini entro cui è autorizzato l'uso effettivo dello spettro radio per la fornitura esclusiva o condivisa di comunicazioni a banda larga senza fili in tutta l'Unione; |
a) stabilire un calendario comune per l'Unione nel suo insieme, o calendari adeguati alla situazione di diverse categorie di Stati membri, i termini entro cui sono concessi i diritti d'uso individuali di una banda armonizzata, o di una combinazione di bande armonizzate complementari, e i termini entro cui è autorizzato l'uso effettivo dello spettro radio per la fornitura esclusiva o condivisa di comunicazioni a banda larga senza fili in tutta l'Unione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) determinare la durata minima dei diritti concessi nelle bande armonizzate; |
b) determinare la durata minima dei diritti concessi nelle bande armonizzate che non deve essere inferiore ai 25 anni, e in ogni caso deve essere atta a incentivare gli investimenti, l'innovazione e la concorrenza e a scoraggiare il sottoutilizzo o l'"accumulo" dello spettro, o stabilire che i diritti devono essere concessi per una durata indeterminata; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) determinare, per i diritti che non sono a durata indeterminata, un termine di scadenza o di rinnovo sincronizzato per l'Unione nel suo insieme; |
c) determinare, per i diritti che non sono a durata indeterminata, un termine di scadenza o di rinnovo sincronizzato per l'Unione nel suo insieme; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) stabilire il termine di scadenza dei diritti d'uso esistenti di bande armonizzate diverse da quelle per le comunicazioni a banda larga senza fili o, per i diritti a durata indeterminata, il termine entro il quale occorre modificare il diritto d'uso al fine di consentire la fornitura di comunicazioni a banda larga senza fili. |
d) stabilire il termine entro il quale, nelle bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili, viene modificato un vigente diritto d'uso dello spettro al fine di consentire la fornitura di comunicazioni a banda larga senza fili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2 così come fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione che armonizzano la data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio per la banda larga senza fili in bande armonizzate, già esistenti alla data di adozione di tali atti, al fine di consentire la sincronizzazione in tutta l'Unione della data di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso per tali bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione della data di rinnovo o di riassegnazione di altre bande armonizzate per mezzo di misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. |
Fatto salvo l'articolo 8 bis, paragrafo 4, la Commissione adotta inoltre atti di esecuzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento che armonizzano la data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio per la banda larga senza fili in bande armonizzate, già esistenti alla data di adozione di tali atti, al fine di consentire la sincronizzazione in tutta l'Unione della data di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso per tali bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione della data di rinnovo o di riassegnazione di altre bande armonizzate per mezzo di misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
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Qualora gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo stabiliscano una data armonizzata di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio che sia posteriore alla data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio esistenti in un qualsiasi Stato membro, l'autorità nazionale competente proroga i diritti esistenti fino alla data armonizzata, mantenendo nella sostanza le medesime condizioni di autorizzazione precedentemente applicabili, inclusi gli eventuali contributi da versare periodicamente. |
Qualora gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo stabiliscano una data armonizzata di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio che sia posteriore alla data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio esistenti in un qualsiasi Stato membro, la durata di tali diritti d'uso viene estesa fatte salve le altre condizioni inerenti a tali diritti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Qualora il periodo di proroga concesso conformemente al secondo comma sia considerevole rispetto alla durata iniziale dei diritti d'uso, le autorità nazionali competenti possono subordinare tale proroga all'adattamento delle condizioni di autorizzazione precedentemente applicabili, nella misura necessaria alla luce delle mutate circostanze, prevedendo anche l'imposizione di contributi supplementari. Tali contributi supplementari si basano sull'applicazione pro rata temporis di eventuali contributi iniziali per diritti d'uso originari, espressamente calcolati in riferimento alla durata prevista inizialmente. |
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Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo non prevedono una riduzione della durata dei diritti d'uso esistenti negli Stati membri, se non alle condizioni stabilite dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE e non si applicano ai diritti a durata indeterminata esistenti. |
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo non prevedono una riduzione della durata dei diritti d'uso esistenti negli Stati membri, se non alle condizioni stabilite dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE e non si applicano ai diritti a durata indeterminata esistenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Qualora adotti un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può applicare le disposizioni del presente paragrafo, mutatis mutandis, agli eventuali diritti d'uso delle relative frequenze armonizzate per la banda larga senza fili. |
Qualora adotti un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può applicare le disposizioni del presente paragrafo, mutatis mutandis, agli eventuali diritti d'uso delle relative frequenze armonizzate per la banda larga senza fili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Qualora concedano diritti d'uso in una banda armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione concernente tale banda, le autorità nazionali competenti definiscono le condizioni di tale concessione, in particolare in relazione alla durata, in modo che i beneficiari dei diritti d'uso siano informati della possibilità che la Commissione adotti atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 che stabiliscono una durata minima di tali diritti o un ciclo sincronizzato di scadenze o rinnovi per l'intera Unione. Il presente comma non si applica alla concessione di diritti a durata indeterminata. |
Qualora concedano diritti d'uso in una banda armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione concernente tale banda, le autorità nazionali competenti definiscono le condizioni di tale concessione in modo che i beneficiari dei diritti d'uso siano informati della possibilità che la Commissione adotti atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 per l'intera Unione. Il presente comma non si applica alla concessione di diritti a durata indeterminata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Per le bande armonizzate per le quali è stato stabilito, tramite un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, un calendario comune per la concessione di diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso effettivo, le autorità nazionali competenti forniscono tempestivamente alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate in merito ai loro piani per assicurarne l'osservanza. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato e le procedure per la presentazione di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. |
Per le bande armonizzate per le quali è stato stabilito, tramite un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, un calendario comune per la concessione di diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso effettivo, le autorità nazionali competenti forniscono tempestivamente alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate in merito ai loro piani per assicurarne l'osservanza. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il formato e le procedure per la presentazione di tali informazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
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Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 12 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Processo di autorizzazione congiunta per la concessione di diritti individuali d'uso dello spettro radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Due o più Stati membri possono cooperare tra loro e con la Commissione nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dagli articoli 6 e 7 della direttiva "autorizzazioni" al fine di stabilire un processo di autorizzazione congiunta per la concessione di diritti individuali d'uso dello spettro radio, in linea, ove applicabile, con qualsiasi calendario comune stabilito conformemente all'articolo 12, paragrafo 2. Il processo di autorizzazione congiunta dovrà soddisfare i seguenti criteri: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) i singoli processi di autorizzazione nazionali dovranno essere avviati e attuati da parte delle autorità nazionali competenti secondo un progetto comune; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) esso prevede, dove più adatte, le condizioni e norme procedurali comuni per la selezione e la concessione di diritti individuali tra gli Stati membri interessati; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) esso prevede, dove più adatte, condizioni comuni e comparabili da assegnare ai diritti d'uso individuali tra gli Stati membri interessati, consentendo, in particolare, agli operatori di concedere portafogli di spettro coerenti rispetto ai blocchi nello spettro da assegnarsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Qualora taluni Stati membri intendano instaurare un processo di autorizzazione congiunta, le autorità nazionali competenti interessate dovranno rendere accessibile il loro progetto di misure alla Commissione e alle autorità competenti. La Commissione informa gli altri Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Un processo di autorizzazione congiunta è aperto in ogni momento ad altri Stati membri.
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Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) la durata dei diritti d'uso; |
c) la durata dei diritti d'uso, che non è inferiore a 25 anni e in ogni caso è atta a incentivare gli investimenti e la concorrenza e a scoraggiare il sottoutilizzo o l'"accumulo" dello spettro; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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j) le condizioni relative ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso; |
j) le condizioni relative ad assegnazioni, riassegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 12; |
d) atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 12; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Ai fini di un'attuazione uniforme del regime di autorizzazione generale per l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma del paragrafo 1, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le caratteristiche tecniche relative alla progettazione, all'installazione e al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il cui rispetto assicuri il loro carattere non intrusivo quando vengono utilizzati in diversi contesti locali. La Commissione specifica tali caratteristiche tecniche facendo riferimento alle dimensioni massime, alle caratteristiche di potenza ed elettromagnetiche, nonché all'impatto visivo dei punti di accesso senza fili di portata limitata installati. Tali caratteristiche tecniche per l'uso dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono almeno conformi alle disposizioni della direttiva 2013/35/UE30 e alle soglie di cui alla raccomandazione 1999/519/CE31 del Consiglio. |
2. Ai fini di un'attuazione uniforme del regime di autorizzazione generale per l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma del paragrafo 1, la Commissione specifica, mediante atti di esecuzione da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le caratteristiche tecniche relative alla progettazione, all'installazione e al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il cui rispetto assicuri il loro carattere non intrusivo quando vengono utilizzati in diversi contesti locali. La Commissione specifica tali caratteristiche tecniche facendo riferimento alle dimensioni massime, alle caratteristiche di potenza ed elettromagnetiche, nonché all'impatto visivo dei punti di accesso senza fili di portata limitata installati. Tali caratteristiche tecniche per l'uso dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono almeno conformi alle disposizioni della direttiva 2013/35/UE30 e alle soglie di cui alla raccomandazione 1999/519/CE31 del Consiglio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1). |
30 Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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31 Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59). |
31 Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Affinché l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata possano beneficiare del disposto del paragrafo 1, le caratteristiche specificate lasciano impregiudicati i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di tali prodotti32. |
Affinché l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata possano beneficiare del disposto del paragrafo 1, le caratteristiche tecniche specificate lasciano impregiudicati i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di tali prodotti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10). |
32 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 17 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prodotti di accesso all'ingrosso di alta qualità per la fornitura di servizi di comunicazione aziendale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano se sia proporzionato imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica designati a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) come aventi un significativo potere di mercato in un mercato pertinente in relazione alla fornitura di servizi all'ingrosso di comunicazione elettronica di alta qualità l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento all'ingrosso che tenga conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 2. Tale valutazione ha luogo entro un mese dalla pubblicazione degli orientamenti del BEREC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Entro il 31 dicembre 2015 il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in collaborazione con la Commissione, elabora orientamenti che specifichino gli elementi da includere nell'offerta di riferimento. Gli orientamenti riguardano, come minimo, i segmenti terminali di linee affittate e possono riguardare altri prodotti aziendali di accesso all'ingrosso ritenuti appropriati dal BEREC in considerazione della domanda al dettaglio e all'ingrosso nonché delle migliori prassi regolamentari. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere l'inclusione di elementi aggiuntivi nell'offerta di riferimento. Il BEREC rivede periodicamente gli orientamenti alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano, salvo se oggettivamente giustificato, alle comunicazioni intraunionali che terminano in un altro Stato membro, tariffe superiori: |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) per le comunicazioni fisse, alle tariffe delle comunicazioni nazionali a lunga distanza; |
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b) per le comunicazioni mobili, rispettivamente alle eurotariffe delle chiamate vocali e degli SMS in roaming regolamentati, fissate dal regolamento (UE) n. 531/2012. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le chiamate internazionali su rete fissa e mobile sono attualmente mercati competitivi deregolamentati che non richiedono una regolamentazione mediante l'intervento dell'UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 146 Proposta di regolamento Capo IV – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diritti armonizzati degli utenti finali |
Diritti di accesso a Internet aperto degli utenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 22 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Risoluzione delle controversie transfrontaliere |
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1. Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi dell'articolo 34 , paragrafo 1 , della direttiva 2002/22/CE, si applicano anche alle controversie relative a contratti tra consumatori (e altri utenti finali nella misura in cui dette procedure extragiudiziali siano anche a loro disposizione) e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro Stato membro. Alle controversie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/11/UE33, si applicano le disposizione di detta direttiva. |
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33 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 23 – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Libertà di fornire e di usufruire di un accesso a internet aperto e gestione ragionevole del traffico |
Libertà di fornire e di usufruire di un accesso a Internet aperto e gestione del traffico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet. |
1. Gli utenti sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, utilizzare e fornire applicazioni e servizi nonché utilizzare terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente o del fornitore e dalla localizzazione, dall'origine o dalla finalità del servizio, delle informazioni o dei contenuti, tramite il servizio di accesso a Internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet. |
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Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore. |
2. I fornitori di servizi di accesso a Internet, di comunicazioni elettroniche al pubblico e di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi specializzati agli utenti. Tali servizi sono offerti solo se la capacità della rete è sufficiente per fornire tali servizi in aggiunta ai servizi di accesso a Internet e se non pregiudicano in modo sostanziale la disponibilità o la qualità dei servizi di accesso a Internet. I fornitori di servizi di accesso a Internet agli utenti non operano discriminazioni tra tali servizi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualità generale dei servizi di accesso a internet. |
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Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. L'esercizio delle libertà di cui ai paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura di informazioni complete conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26 , paragrafo 2, e all'articolo 27 , paragrafi 1 e 2. |
4. Agli utenti vengono fornite informazioni complete conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 21 bis della direttiva 2002/22/CE, comprese le informazioni su qualsiasi misura di gestione del traffico applicata che possa influire sulla consultazione e la diffusione di informazioni, contenuti, applicazioni e servizi, come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a: |
5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a Internet, i fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, alterando o degradando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione del traffico. Le misure di gestione del traffico sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi; |
a) attuare un provvedimento giudiziario; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali; |
b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive; |
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d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo. |
d) prevenire o mitigare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le misure di gestione del traffico sono mantenute per il tempo strettamente necessario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo. |
Fatta salva la direttiva 95/46/CE, le misure di gestione del traffico comportano un'elaborazione dei dati personali limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo e sono altresì soggette alla direttiva 2002/58/CE, in particolare per quanto riguarda la confidenzialità delle comunicazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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I fornitori di servizi di accesso a Internet predispongono procedure adeguate, chiare, aperte ed efficienti per il trattamento delle denunce relative a presunte violazioni del presente articolo. Tali procedure lasciano impregiudicato il diritto degli utenti di deferire la questione all'autorità nazionale di regolamentazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo 23 , paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati. |
1. Nell'esercizio delle competenze loro riconosciute dall'articolo 30 bis in relazione all'articolo 23, le autorità nazionali di regolamentazione monitorano con attenzione la conformità all'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a Internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano annualmente relazioni in merito al monitoraggio e ai suoi risultati e le trasmettono alla Commissione e al BEREC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a internet e salvaguardare la capacità degli utenti finali di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità del servizio. |
2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a Internet e salvaguardare la capacità degli utenti di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni, servizi e software di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità del servizio e, se del caso, altri parametri di qualità del servizio quali definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. I requisiti previsti non sono adottati per un periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento da parte della Commissione di tutte le informazioni, salvo se diversamente convenuto tra la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione oppure se la Commissione abbia comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione un periodo di esame più breve, oppure che la Commissione abbia formulato osservazioni o raccomandazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati. |
Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. |
3. Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti generali che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo, anche per quanto riguarda l'applicazione di misure di gestione del traffico e di controllo della conformità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 24 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 24 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Riesame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commissione, in stretta cooperazione con il BEREC, riesamina il funzionamento delle disposizioni relative ai servizi specializzati e, previa consultazione pubblica, riferisce e presenta eventuali proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio entro [inserire la data: tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione integrale di questo articolo. Sebbene sia auspicabile garantire l'idonea tutela dei consumatori in relazione a tutti gli elementi di un pacchetto, il relatore ritiene che questo non sia il modo migliore per ottenere detto risultato, dato che l'ambito del quadro delle telecomunicazioni resta limitato ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica. Un ampliamento selettivo dell'ambito (come suggerito all'articolo 29) crea una situazione giuridica poco chiara, la cui risoluzione richiederebbe un lungo elenco di emendamenti correlati nel resto del quadro (nessuno dei quali è stato proposto). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio generale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 30 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 30 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vigilanza e applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le autorità nazionali di regolamentazione dispongono delle risorse necessarie a sorvegliare e controllare la conformità al presente regolamento all'interno dei rispettivi territori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Le autorità nazionali di regolamentazione predispongono procedure appropriate, chiare, aperte ed efficienti per il trattamento delle denunce relative a presunte violazioni dell'articolo 23. Le autorità nazionali di regolamentazione rispondono alle denunce senza indebiti ritardi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione esige l'immediata cessazione della violazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 31 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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In riferimento ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche, le sanzioni sono imposte in conformità al capo II in funzione delle competenze rispettive delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri d'origine e ospitanti. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 34 – punto 1 Direttiva 2002/20/CE Articolo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 34 – punto 1 – lettera a (nuova) Direttiva 2002/20/CE Articolo 3 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una notifica standardizzata al BEREC garantirebbe che le imprese non subiscano discriminazioni di trattamento da parte di Stati membri diversi in circostanze simili e che all'interno del mercato unico si applichino prassi di regolamentazione coerenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 34 – punto 1 – lettera b (nuova) Direttiva 2002/20/CE Articolo 3 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:IT:PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 34 – punto 1 – lettera c (nuova) Direttiva 2002/20/CE Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 34 – punto 2 (nuovo) Direttiva 2002/20/CE Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 34 – punto 3 (nuovo) Direttiva 2002/20/CE Allegato – parte D (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo) Decisione n. 243/2012/UE Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 1 Direttiva 2002/21/CE Articolo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2002/21/CE Articolo 2 – lettera g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:IT:PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 1 ter (nuovo) Direttiva 2002/21/CE Articolo 3 – paragrafo 3 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presenza di un'unica autorità nazionale di regolamentazione per Stato membro, l'armonizzazione delle sue competenze chiave e il potenziamento delle risorse a sua disposizione non gioveranno soltanto direttamente alla vigilanza e all'attuazione del quadro nello SM, ma sosterranno altresì indirettamente il lavoro delle ANR raggruppate all'interno del BEREC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 2 – lettera a Direttiva 2002/21/CE Articolo 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di evitare effetti negativi sugli utenti finali, è necessario ribadire la competenza delle autorità nazionali in merito al compito di armonizzare l'applicazione di disposizioni specifiche presenti in questa direttiva e in altre particolari direttive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 2 – lettera b Direttiva 2002/21/CE Articolo 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 2 – lettera c Direttiva 2002/21/CE Articolo 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 2 – lettera d Direttiva 2002/21/CE Articolo 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2002/21/CE Articolo 8 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 2002/21/CE Articolo 9 ter – paragrafo 3 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 182 Proposta di regolamento Articolo 35 – punto 4 Direttiva 2002/21/CE Articolo 19 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 2 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presente disposizione inserisce una nuova definizione di "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico" come nuova definizione all'articolo 2 della direttiva servizio universale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 185 Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direttiva 2002/22/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 20 – paragrafo -1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 187 Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direttiva 2002/22/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 188 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 septies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone un nuovo articolo 20 bis sulla durata e la risoluzione del contratto. La disposizione in esame è inclusa in tale articolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 189 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 octies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo – punto 1 nonies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 decies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 192 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 undecies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 193 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 duodecies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) gli articoli 20, 21, 22 e 30 sono soppressi. |
2) l'articolo 22 è soppresso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminazione necessaria per mantenere/modificare gli articoli interessati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 198 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 199 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 sexies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 37 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 septies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Allegato II – punto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 octies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Allegato II – punto 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 nonies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Allegato II – punto 2.2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 203 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 decies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Allegato II – punto 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 1 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 2 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposta della Commissione di occuparsi del roaming attraverso accordi volontari, quale alternativa agli obblighi vigenti stabiliti dal regolamento Roaming III, genera un grado elevato di incertezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 3 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 4 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articoli 6 bis e 6 ter (nuovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 209 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 5 – lettera a Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=IT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 5 – lettera b Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 211 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 10 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 5 ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 13 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=IT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 6 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 214 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 6 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 7 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 7 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 217 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 8 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 218 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 8 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 219 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 221 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 2 Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di salvaguardarne l'indipendenza dagli Stati membri e dalla Commissione, è fondamentale garantire che il BEREC sia guidato da uno dei suoi membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 223 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 224 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 225 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 6 Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 226 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 7 Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 227 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 8 Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 228 Proposta di regolamento Articolo 38 – punto 9 Regolamento (UE) n. 1211/2009 Articolo 10 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 229 Proposta di regolamento Articolo 39 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro il 1° luglio 2018. Le relazioni successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento e relative all'allineamento di altri strumenti giuridici tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione. Le relazioni sono pubblicate. |
La Commissione effettua una valutazione e un riesame generali dell'intero quadro normativo per le reti di comunicazione elettronica e, entro il 30 giugno 2016, trasmette una relazione corredata di proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di dare il tempo al legislatore di analizzare e discutere le proposte in modo adeguato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Il riesame si basa su un'esauriente consultazione pubblica e su valutazioni ex-post dell'impatto del quadro normativo a partire dal 2009, nonché su un'esauriente valutazione ex-ante dell'impatto previsto delle opzioni che scaturiscono dal riesame. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli obiettivi principali del riesame includono: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i) garantire che i servizi sostenibili siano soggetti alle medesime norme, tenuto conto della definizione di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, ai fini di una regolamentazione equivalente e coerente dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi ad essi sostituibili, anche per quanto riguarda l'accesso, tutti gli aspetti della tutela dei consumatori, tra cui la portabilità, e la protezione della vita privata e dei dati; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ii) garantire che i consumatori godano di un elevato livello di tutela e operino scelte più informate mediante una maggiore trasparenza e l'accesso a informazioni chiare ed esaustive, anche sulla velocità di fornitura dei dati e sulla copertura della rete mobile; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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iii) assicurare che gli utenti di servizi digitali siano in grado di controllare la loro vita digitale e i loro dati digitali eliminando gli ostacoli al cambiamento di sistema operativo senza perdere le applicazioni e i dati; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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iv) promuovere ulteriormente una concorrenza effettiva e sostenibile; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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v) creare un quadro stabile e sostenibile per gli investimenti; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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vi) garantire un'applicazione armonizzata, coerente ed efficace; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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vii) agevolare lo sviluppo di fornitori paneuropei e la fornitura di servizi commerciali transfrontalieri; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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viii) assicurare che il quadro normativo sia adatto all'era digitale e offra un ecosistema di Internet che sostenga l'intera economia; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ix) aumentare la fiducia degli utenti nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, anche adottando misure per attuare il futuro quadro normativo per la protezione dei dati personali e misure volte ad aumentare la sicurezza delle comunicazioni elettroniche nel mercato interno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Il riesame include tra l'altro: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i) l'obbligo di servizio universale, compreso il riesame della necessità di prevedere l'obbligo aggiuntivo di offrire l'accesso a Internet a banda larga a un prezzo congruo; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ii) la competenza delle autorità nazionali di regolamentazione in tutti gli ambiti, inclusi lo spettro, oggetto del quadro; i poteri conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione negli Stati membri e la portata dell'obbligo di indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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iii) la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali per la concorrenza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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iv) gli obblighi simmetrici legati all'accesso alla rete; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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v) le norme in materia di effetto leva e di dominio congiunto; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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vi) i processi di revisione del mercato; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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vii) l'impatto dei servizi sostituibili ai servizi di comunicazione elettronica, inclusi i casi in cui sarebbero necessari alcuni chiarimenti quanto alla portata della neutralità tecnologica del quadro normativo, nonché sulla dicotomia fra servizi della "società dell'informazione" e delle "comunicazioni elettroniche"; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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viii) la necessità di abrogare la normativa superflua; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ix) la revoca della normativa a condizione che un'analisi di mercato abbia dimostrato che il mercato in questione è davvero competitivo ed esistono le modalità e gli strumenti per un il monitoraggio prolungato nel tempo; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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x) l'esperienza per quanto attiene agli obblighi di non discriminazione e i rimedi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xi) l'efficacia e il funzionamento delle procedure di cui agli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xii) l'avvio di una procedura di cui all'articolo 7/7 bis nelle situazioni in cui la fase II della procedura non viene avviata a causa del ritiro da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione del proprio progetto di misura o in cui un'autorità nazionale di regolamentazione non propone un rimedio a un problema riconosciuto su un dato mercato; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xiii) l'efficacia e il funzionamento delle procedure di cui all'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xiv) servizi e operatori transnazionali, tenuto conto della possibilità che la Commissione individui i mercati transnazionali a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, concentrandosi sulla fornitura concorrenziale di servizi di comunicazione alle imprese dell'UE nonché sull'applicazione efficace e coerente di rimedi per le imprese in tutta l'UE; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xv) l'individuazione di mercati transnazionali, inizialmente almeno per quanto riguarda i servizi alle imprese; permettere ai fornitori di notificare al BEREC la loro intenzione di servire tali mercati e la supervisione, da parte del BEREC, dei prestatori di servizi che servono tali mercati; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xvi) la portata delle competenze del BEREC; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xvii) un'autorizzazione unica dell'UE e la struttura di vigilanza del quadro nel suo complesso; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xviii) gli input attivi e passivi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xix) la raccomandazione sui mercati pertinenti; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xx) la regolamentazione delle apparecchiature, incluso l'abbinamento di apparecchiature e sistemi operativi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xxi) l'attuazione efficace del numero di emergenza europeo "112", comprese in particolare le opportune misure per migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei criteri di localizzazione del chiamante; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xxii) la possibilità di istituire un sistema di comunicazione "112" inverso dell'UE; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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xxiii) l'impatto di Internet quale infrastruttura fondamentale per svolgere una vasta gamma di attività economiche e sociali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 230 Proposta di regolamento Articolo 39 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 39 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Recepimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 34, 35 e 36, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dagli articoli 34, 35 e 36. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 231 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tuttavia, gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 232 Proposta di regolamento Allegato I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 233 Proposta di regolamento Allegato II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTIVAZIONE
Il mercato unico delle comunicazioni elettroniche è al centro dell'economia digitale. Per consentire all'Europa di avvalersi pienamente del potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro del mercato unico digitale, è necessario promuovere il ruolo delle telecomunicazioni nell'assicurare innovazione e connettività in tutti i settori dell'economia.
Le economie di scala di un mercato delle telecomunicazioni con 500 milioni di abitanti consentirebbero, infatti, di potenziare il settore delle comunicazioni elettroniche e di assicurare una connettività di elevata qualità e servizi innovativi agli europei e a tutti i settori economici, trasformando l'Europa in un attore competitivo forte su scala mondiale.
Nel mese di marzo 2013, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza del settore delle telecomunicazioni per la crescita e l'occupazione e ha affidato alla Commissione europea il mandato di presentare misure concrete a favore della creazione di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Nelle conclusioni del mese di ottobre, il Consiglio europeo ha ribadito l'"urgente necessità di un mercato unico digitale e delle telecomunicazioni integrato, a beneficio dei consumatori e delle imprese". La proposta della Commissione, presentata nel mese di settembre, era intesa a conseguire tale obiettivo.
Secondo il relatore, il completamento del mercato unico digitale è un processo che deve cambiare marcia e la proposta della Commissione è un importante passo avanti in questa direzione.
Tuttavia, tenuto conto delle opinioni delle parti interessate, il relatore ritiene che alcune delle misure proposte debbano formare oggetto di una consultazione pubblica più profonda e strutturata e di un'approfondita valutazione ex-ante dell'impatto previsto ed essere, pertanto, inserite nel prossimo riesame del quadro delle comunicazioni elettroniche.
Le principali proposte avanzate dal relatore sono le seguenti:
Roaming
Dopo tre regolamenti in sei anni, il relatore propone di abolire definitivamente le tariffe di roaming al dettaglio per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati. Tale obbligo per gli operatori dovrebbe entrare in vigore entro il 1° luglio 2016 e, di conseguenza, non ostacola il principio della certezza del diritto.
Inoltre, il relatore ritiene che la proposta della Commissione di occuparsi del roaming attraverso accordi volontari, quale alternativa agli obblighi vigenti stabiliti dal regolamento Roaming III, generi un grado elevato di incertezza. Non si deve dimenticare che le misure strutturali nel quadro di Roaming III, quali il disaccoppiamento (per il quale sono già stati realizzati investimenti) devono essere attuate in meno di 5 mesi.
Apertura della rete Internet
Il relatore ritiene che l'inclusione, all'interno di un regolamento, del principio secondo cui Internet deve essere aperto e a disposizione di tutti, come indicato chiaramente nel riesame 2007-2009 del quadro, sia fondamentale per l'applicazione uniforme di questa libertà in tutta l'Unione. Internet è aperto e deve restare tale. Aperto significa accessibile a tutti, individui e imprese, acquirenti e venditori, fornitori e consumatori a prezzi competitivi. I fornitori di servizi dell'informazione, oltre a dover soddisfare i bisogni essenziali degli utenti, devono pertanto anche avere la facoltà di soddisfare una domanda degli utenti più specifica [servizi quali la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), le videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie], di sviluppare i propri servizi e di innovarsi.
Se da un lato le disposizioni in materia di rete Internet aperta contenute nella proposta sono in linea con le pratiche attuali relative a una gestione del traffico ragionevole e il vigente diritto dell'Unione non vieta gli accordi tra utenti finali e fornitori di servizi Internet relativamente ai servizi specializzati, dall'altro il relatore ritiene che le disposizioni di cui al presente regolamento debbano garantire i principi di trasparenza e di non discriminazione. Di conseguenza il relatore, pur sostenendo la proposta della Commissione, ha introdotto alcuni chiarimenti e incaricato il BEREC di adempiere l'obbligo di elaborare adeguati orientamenti ai fini dell'applicazione uniforme del principio dell'apertura di Internet in tutta l'Unione europea.
Politica relativa allo spettro
Tenuto conto del fatto che gli studi recenti indicano che, entro il 2017, l'85% della popolazione mondiale avrà una copertura 3G, il 50% sarà coperta da una copertura 4G, gli abbonamenti smartphone dovrebbero raggiungere i 3 miliardi e il traffico dati globale aumenterà di 15 volte rispetto a oggi, è evidente che lo spettro radio costituisce una risorsa fondamentale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e satellitari nell'Unione ed è essenziale per la competitività futura dell'Unione europea. Il relatore plaude, di conseguenza, alle proposte della Commissione sulla politica dello spettro. Il relatore, infatti, ritiene fermamente che sia fondamentale occuparsi delle condizioni e delle procedure di concessione delle licenze per lo spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, nonché dell'utilizzo delle frequenze esenti da licenza. Inoltre, il processo di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri a cui è stata concessa una deroga dalla Commissione o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nel programma strategico in materia di spettro radio testimonia l'urgenza di agire e indica altresì la necessità di migliorare l'esercizio dei poteri della Commissione.
A integrazione della proposta della Commissione, il relatore ritiene che il commercio e l'affitto di uno spettro armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili aumentino la flessibilità e consentano un'assegnazione più efficiente delle risorse dello spettro e propone, pertanto, misure intese ad agevolare e promuovere il dinamismo dell'utilizzo dello spettro.
Il relatore è tuttavia del parere che sia necessaria maggiore chiarezza per quanto riguarda taluni dei nuovi principi guida proposti relativamente al coordinamento e all'utilizzo dello spettro radio. Propone che il dibattito parlamentare si incentri ulteriormente sulle possibili incongruenze con i principi già applicati nel quadro e nel programma strategico in materia di spettro radio.
Libertà di fornire comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione
Per quanto concerne le disposizioni proposte in materia di "fornitori europei di comunicazioni elettroniche", il relatore ritiene che introducano un sistema estremamente complesso che comporta una struttura di vigilanza imprevedibile. Simili proposte dovrebbero essere sottoposte a un processo di consultazione approfondita ed essere, di conseguenza, analizzate in fase di riesame dell'intero quadro. Il relatore ha tuttavia introdotto una semplice notifica standardizzata al BEREC al fine di garantire che le compagnie che beneficiano già di un sistema di autorizzazione generale a fornire servizi in un altro Stato membro non siano vittime di discriminazione in simili circostanze in termini di trattamento da parte di Stati membri diversi e che all'interno del mercato unico si applichino prassi di regolamentazione coerenti.
BEREC
Dopo un'attenta valutazione delle proposte della Commissione volte a modificare la struttura di governance del BEREC e tenuto conto del lavoro professionale svolto dal BEREC fin dalla sua istituzione, due anni fa, il relatore continua a ritenere, come già fece nel 2009 quando venne elaborato il regolamento che istituisce il BEREC, che per salvaguardare la sua indipendenza dagli Stati membri e dalla Commissione è fondamentale che il BEREC sia guidato da uno dei suoi membri.
Le proposte del relatore sono incentrate sull'importanza di garantire l'attività continua ed efficace del BEREC armonizzando una serie minima di competenze delle ANR, garantendo che tutte le ANR dispongano di mezzi sufficienti per partecipare pienamente al BEREC e migliorando, per estensione, la capacità del BEREC di svolgere efficacemente il proprio ruolo.
Prodotti di accesso all'ingrosso, qualità del servizio garantita e chiamate internazionali su rete fissa e mobile
Per quanto concerne le proposte sui prodotti di accesso all'ingrosso e sulla qualità del servizio garantita, dopo aver attentamente esaminato le opinioni delle parti interessate, il relatore affronta queste tematiche chiedendo alla Commissione di effettuare una consultazione generale e di presentare proposte nel riesame dell'intero quadro.
In relazione alle chiamate internazionali su rete fissa e mobile, il relatore sottolinea che si tratta attualmente di mercati competitivi deregolamentati che non necessitano di regolamentazione attraverso l'intervento dell'UE e propone, pertanto, di cancellare le relative disposizioni.
Riesame del quadro
Il relatore ritiene che la Commissione debba effettuare una valutazione e un riesame generali dell'intero quadro delle comunicazioni elettroniche e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2016, una relazione corredata di proposte adeguate in tempo utile per consentire ai colegislatori di analizzarle e discuterle in modo adeguato.
Il riesame si basa su un'esauriente consultazione pubblica e su valutazioni ex-post dell'impatto del quadro a partire dal 2009, nonché su un'esauriente valutazione ex-ante dell'impatto previsto delle opzioni che scaturiscono dal riesame.
Inoltre, il relatore ritiene che alcune delle misure proposte dalla Commissione debbano formare oggetto di una consultazione pubblica più profonda e strutturata e di un'approfondita valutazione ex-ante dell'impatto previsto ed essere, pertanto, inserite nel prossimo riesame del quadro delle comunicazioni elettroniche.
29.1.2014
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
Relatore per parere: Malcolm Harbour
(*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 50 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Nel settembre 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativa al mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per la realizzazione di un continente connesso.
La commissione IMCO parteciperà all'attività del Parlamento concernente questa proposta tramite un parere legislativo con competenza esclusiva sulle questioni relative ai diritti degli utenti e alla tutela dei consumatori e competenza condivisa con la commissione ITRE in merito ad aspetti concernenti un "accesso a internet aperto". La commissione, inoltre, esprimerà il proprio punto di vista circa alcuni aspetti relativi ai consumatori delle revisioni proposte del regolamento sul roaming, ma tale apporto assumerà la forma di emendamenti al presente progetto, dopo la presentazione della relazione della commissione ITRE. Nel breve tempo disponibile, il relatore non ha esaminato nel dettaglio tutti gli altri aspetti della proposta di regolamento, ma ha concentrato l'attenzione esclusivamente sugli ambiti in cui la commissione IMCO svolge un ruolo diretto. I membri della commissione possono, naturalmente, proporre emendamenti alla relazione in merito a tutti gli altri aspetti. Il relatore ha inoltre lasciato in sospeso, in questa fase, gli emendamenti dei considerando e proporrà i considerando modificati durante l'attività di collaborazione con ITRE.
Durante la preparazione del presente progetto di parere, il relatore ha tenuto conto delle preoccupazioni generali dei soggetti interessati e ha prestato particolare attenzione ai punti di vista delle organizzazioni dei consumatori e delle autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Benché gli obiettivi e le ambizioni della proposta siano lodevoli, il relatore, come molti altri, è preoccupato riguardo al fatto che lo strumento proposto sia troppo frammentato e privo della direzione strategica necessaria a raggiungere l'obiettivo di un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche. Il suo parere si basa sulla vasta esperienza della commissione IMCO nell'ambito del rafforzamento dei diritti dei consumatori, non solo nel settore delle comunicazioni elettroniche, per proporre miglioramenti significativi alla proposta della Commissione. Il relatore ha fiducia nel fatto che il suo approccio otterrà un ampio sostegno.
Garantire un accesso a internet aperto
Un elemento importante del progetto della Commissione è rappresentato dalle misure per garantire la "neutralità della rete", benché tale concetto non sia definito nel testo giuridico. La commissione IMCO dispone di una vasta esperienza in quest'ambito e gli emendamenti che ha proposto nel corso della revisione del 2009 della direttiva sui servizi universali e i diritti degli utenti sono ancora le disposizioni fondamentali a cui le autorità di regolamentazione dell'UE attingono per intervenire a tutela dei consumatori in caso di comportamento discriminatorio e di blocco arbitrario dei servizi.
La nuova proposta rafforza tali disposizioni e offre un quadro più chiaro per l'intervento da parte delle autorità di regolamentazione. Sebbene il relatore fosse propenso a includere tali disposizioni sotto forma di revisioni della direttiva esistente, il relatore ITRE ha apportato valide argomentazioni a sostegno della loro applicazione sotto forma di regolamento, per un'applicazione uniforme in tutta l'UE. Il relatore ha accettato tale strategia e ha presentato numerose proposte per chiarire e migliorare il testo, che verrà sviluppato congiuntamente dalle due commissioni.
Lo strumento giuridico per i diritti degli utenti
La proposta della Commissione sostituisce molte disposizioni essenziali della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti (successivamente modificata dalla direttiva 2009/136/CE), prendendo numerose disposizioni e armonizzandole integralmente sotto forma di regolamento. Accentra, inoltre, le decisioni sulle norme di attuazione dettagliate a livello della Commissione, sottraendo la responsabilità diretta alle autorità nazionali di regolamentazione. La giustificazione della Commissione nel proporre tali provvedimenti è quella di evitare un'attuazione non uniforme delle norme da parte degli Stati membri. La Commissione non cerca di basare tale approccio sui vantaggi per il mercato unico delle comunicazioni elettroniche. Il relatore ritiene che si tratterebbe di un approccio totalmente errato.
L'estrazione di elementi arbitrari dal quadro normativo esistente provocherebbe confusione, mentre l'imposizione della massima armonizzazione in questi ambiti andrebbe a scapito della tutela dei consumatori. La commissione IMCO ha confutato l'insistenza della Commissione sulla massima armonizzazione durante la revisione della direttiva sui diritti dei consumatori nel 2011 e in un mondo in rapido movimento come quello delle comunicazioni elettroniche è ancora più evidente che la massima armonizzazione sarebbe dannosa.
La Commissione, inoltre, non sta affrontando la causa reale della frammentazione del mercato, ovvero le prestazioni non uniformi delle autorità di regolamentazione nell'applicazione degli obblighi esistenti che competono loro. L'imposizione di altri requisiti normativi centralizzati nei paesi in cui l'autorità di regolamentazione sta già mostrando prestazioni insufficienti nell'ambito della tutela dei consumatori non è certamente la ricetta migliore per una riuscita a lungo termine. La proposta della Commissione è, inoltre, eccessivamente descrittiva nel contenuto. Il relatore ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione competenti si trovino in una posizione notevolmente migliore per far applicare le norme, con il sostegno del BEREC. In questo settore in rapida trasformazione, tali autorità hanno una conoscenza migliore degli eventuali comportamenti anticoncorrenziali a cui occorre porre rimedio con urgenza.
Seppure critichi il quadro giuridico, il relatore riconosce che la proposta della Commissione contiene miglioramenti importanti nell'ambito dei diritti degli utenti. Ha pertanto riformulato tali punti sotto forma di emendamenti alla direttiva esistente, affinché possano essere facilmente e rapidamente recepiti da tutti gli Stati membri.
In particolare, il relatore ha proposto lo sviluppo delle norme di attuazione da parte del BEREC, che si trova in una posizione notevolmente migliore rispetto alla Commissione per formulare norme dettagliate. Il relatore, infatti, non ritiene che gli atti di esecuzione siano la soluzione più adatta per sviluppare tali misure.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) È necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al più ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti e applicazioni e l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia e dei trasporti, che fanno affidamento sulla connettività per migliorare la produttività, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), gli oggetti connessi e la possibilità di fornire servizi integrati per parti diverse di un'impresa. È opportuno che anche le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una più ampia disponibilità di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche può anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali e favorire la diversità culturale in generale. La fornitura di connettività attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica è estremamente importante per l'intera economia e per la società al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere. |
(5) È necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al più ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti, applicazioni e software e l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia e dei trasporti, che fanno affidamento sulla connettività per migliorare la produttività, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), gli oggetti connessi e la possibilità di fornire servizi integrati per parti diverse di un'impresa. È opportuno che anche le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una più ampia disponibilità di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche può anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali e favorire la diversità culturale in generale. La fornitura di connettività attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica è estremamente importante per l'intera economia e per la società al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Il trattamento dei dati personali previsto dal presente regolamento dovrebbe essere soggetto al diritto applicabile dell'Unione, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1ter, nonché al diritto nazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1ter Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore può inoltre creare disparità di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie più avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando così i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualità capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala più integrate potrebbero offrire. Occorre pertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. |
(18) La riforma delle telecomunicazioni dell'Unione del 2009 fissa i principi per la gestione dello spettro radio. Essa riconosce la competenza degli Stati membri in materia di politica culturale e audiovisiva e lascia loro, in generale, il necessario margine di azione. È pertanto opportuno che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio continuino a promuovere un approccio dinamico nei confronti della gestione dello spettro radio, che riconosca la competenza degli Stati membri in questo ambito e rispetti le politiche culturali, audiovisive e quelle in materia di mezzi d'informazione di ogni Stato membro. È necessaria sufficiente flessibilità per tenere conto dei requisiti nazionali specifici ed è opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. Nei casi di controversie tra gli Stati membri sull'uso dello spettro radio, la Commissione può coordinare e sostenere la risoluzione delle controversie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una qualità certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando così l'innovazione tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura di reti e prodotti di connettività IP con un livello di qualità del servizio certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilità e flessibilità, convenienza economica e tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i fornitori di servizi e gli utenti finali. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilità di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo, se del caso, la possibilità di fornitura incrociata da parte delle imprese di comunicazioni elettroniche interessate. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(40) Le divergenze nell'attuazione a livello nazionale delle norme settoriali in materia di tutela degli utenti finali creano grandi ostacoli per la realizzazione del mercato unico digitale, in particolare nella misura in cui determinano un aumento dei costi di adeguamento a carico dei fornitori che desiderano offrire servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri al pubblico. Inoltre, la frammentazione e l'incertezza circa il livello di tutela assicurato nei diversi Stati membri mina la fiducia degli utenti finali e li dissuade dall'acquistare servizi di comunicazione elettronica all'estero. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di rimuovere le barriere al mercato interno, è necessario sostituire le disposizioni nazionali divergenti con un insieme unico di norme settoriali completamente armonizzate, in grado di assicurare un livello comune elevato di tutela degli utenti finali. È necessario che la piena armonizzazione delle disposizioni giuridiche non impedisca ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di offrire agli utenti finali accordi contrattuali che prevedano un livello di tutela maggiore. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non è necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(41) Il presente regolamento armonizza solo alcune norme settoriali e non deve pertanto pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dagli atti dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione. |
(41) Il presente regolamento non deve pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite dal diritto dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non è necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 e 5 del presente regolamento si riferiscono agli utenti finali, esse devono applicarsi non soltanto ai consumatori, ma anche ad altre categorie di utenti finali, in primo luogo le microimprese. È necessario che gli utenti finali diversi dai consumatori, su richiesta individuale e per i singoli contratti, possano convenire di derogare a talune disposizioni. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché le norme della presente proposta di regolamento vengono trasferite nella direttiva servizio universale, non è necessario mantenere i considerando riferiti ai diritti dei consumatori nel regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47) In una rete internet aperta è necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocità dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure devono essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse le azioni volontariamente attuate dai fornitori per prevenire l'accesso a immagini pedopornografiche e la distribuzione delle stesse. Ridurre al minimo gli effetti della congestione della rete è da considerarsi una misura ragionevole, a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. |
(47) In una rete internet aperta è necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, o interferiscano altrimenti con la trasmissione del traffico Internet, tranne che per un numero limitato di misure ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure dovrebbero essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero essere mantenute oltre il tempo strettamente necessario. Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o la minimizzazione degli effetti della congestione della rete, a condizione che tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purché consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano. |
(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purché consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano. Gli eventuali accordi per servizi specializzati supplementari conclusi dall'utente finale non dovrebbero incidere sui volumi di dati e le velocità offerti nell'ambito del contratto, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 23 del presente regolamento relative all'accesso a internet aperto, che prevedono che i servizi specializzati debbano essere offerti in aggiunta ai servizi di accesso a internet, se del caso e non a scapito della loro disponibilità e qualità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico è essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avrà con ogni probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. È necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano in modo significativo la qualità complessiva dei servizi di accesso a internet. |
(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio particolari con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico è essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avrà con ogni probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. È necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano la qualità complessiva dei servizi di accesso a un internet aperto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. |
(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali, tenendo nella massima considerazione eventuali orientamenti definiti dal BEREC sui metodi di misurazione della velocità dei servizi di accesso a internet, sui parametri di qualità del servizio da misurare e sull'applicazione di misure di gestione ragionevole del traffico. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(52) È necessario che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilità di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualità del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo così pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza. |
(52) È necessario che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilità di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualità del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo così pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza. Qualsiasi sistema volontario di certificazione di siti internet di confronto interattivi, guide o altri strumenti analoghi dovrebbe essere indipendente da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche, utilizzare un linguaggio semplice e chiaro e informazioni complete e aggiornate, presentare una metodologia trasparente, essere affidabile e accessibile conformemente alle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web 2.0 e disporre di una procedura efficace di gestione dei reclami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(53) Occorre che gli utenti finali siano adeguatamente informati sul prezzo e sul tipo di servizio offerto prima di acquistarlo. È necessario inoltre fornire queste informazioni immediatamente prima della connessione della chiamata se una chiamata a un numero o a un servizio specifico è soggetta a particolari condizioni tariffarie, ad esempio nel caso delle chiamate a servizi premium che sono spesso soggetti a una tariffa speciale. Qualora tale obbligo dovesse risultare sproporzionato, tenuto conto della durata e del costo delle informazioni tariffarie per il fornitore di servizi rispetto alla durata media della chiamata e del rischio in termini di costo cui l'utente finale è esposto, le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere una deroga. Occorre inoltre informare gli utenti finali se un numero verde è soggetto a costi supplementari. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(54) È opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualità del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. È necessario che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Tali obblighi di informazione non riguardano le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale. |
(54) È opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualità del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. Nel caso di piani tariffari con un volume delle comunicazioni predefinito, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico dovrebbero inoltre informare sulla possibilità per i consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta di trasferire eventuali volumi non utilizzati del periodo di fatturazione precedente al periodo di fatturazione attuale. È necessario che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Tali obblighi di informazione non riguardano le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. È necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Le informazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorità nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocità dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono tenuti pertanto a comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocità e altri parametri relativi alla qualità del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale. |
(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. È necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Le informazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorità nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocità dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico dovrebbero pertanto comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocità e altri parametri relativi alla qualità del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale. Per i collegamenti dati fissi e mobili, la velocità normalmente disponibile è la velocità di un servizio di comunicazione che un consumatore può aspettarsi di ottenere la maggior parte delle volte che accede al servizio, indipendentemente dall'ora del giorno. La velocità normalmente disponibile dovrebbe essere calcolata sulla base degli intervalli di velocità stimati, delle velocità medie, della velocità nelle ore di punta e della velocità minima. È opportuno che la metodologia sia stabilita negli orientamenti del BEREC e che sia periodicamente rivista e aggiornata per tenere conto dell'evoluzione dello sviluppo tecnologico e delle infrastrutture. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i fornitori permettano agli utenti finali di avere accesso a informazioni comparabili sulla copertura delle reti mobili, incluse le diverse tecnologie nei rispettivi Stati membri, prima della conclusione del contratto, in modo da consentire loro di prendere decisioni d'acquisto in maniera informata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti devono specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovrà essere addebitato alcun costo. |
(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti dovrebbero specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non dovrebbe essere addebitato alcun costo. I contratti dovrebbero inoltre precisare i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti. Ove possibile, tali informazioni dovrebbero inoltre includere informazioni tecniche, fornite su richiesta, relative al corretto funzionamento dell'apparecchiatura terminale scelta dall'utente finale. Purché non sia stata riscontrata alcuna incompatibilità tecnica, tali informazioni dovrebbero essere fornite gratuitamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(58) Per risparmiare agli utenti finali la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, è opportuno dare loro la possibilità di definire limiti massimi di spesa per le chiamate e i servizi di accesso a internet, proponendo tale possibilità gratuitamente, tramite apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato. Una volta raggiunto il tetto massimo, tali servizi non saranno più forniti o addebitati agli utenti finali, a meno che questi non ne richiedano espressamente la continuazione secondo quanto concordato con il fornitore. |
(58) Per risparmiare agli utenti finali la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, per tutti i servizi con abbonamento, è opportuno dare loro la possibilità di stabilire limiti massimi di spesa predefiniti per le chiamate e i servizi di accesso a internet. Tale possibilità dovrebbe includere un'apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(59) L'esperienza degli Stati membri e un recente studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, hanno dimostrato che periodi contrattuali lunghi e la proroga automatica o tacita dei contratti costituiscono ostacoli significativi al cambio di fornitore. È auspicabile pertanto che gli utenti finali possano risolvere un contratto dopo sei mesi dalla sua conclusione senza incorrere in alcun costo. In tal caso, agli utenti finali può essere chiesto di risarcire al fornitore il valore residuo delle apparecchiature terminali sovvenzionate o il valore pro rata temporis di eventuali altre promozioni. È opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti prorogati tacitamente con preavviso di un mese. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(63) Al fine di supportare la disponibilità di sportelli unici e rendere più agevole la transizione per gli utenti finali, è opportuno che la procedura di passaggio sia gestita dal nuovo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico e che non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente. È necessario ricorrere nella misura più ampia possibile a processi automatizzati e assicurare un livello elevato di protezione dei dati personali. La disponibilità di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilità e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale. |
(63) Al fine di rendere più agevole la transizione per gli utenti finali, è opportuno conferire al BEREC la facoltà di definire orientamenti relativi alle responsabilità del fornitore ricevente e del fornitore uscente nella procedura di passaggio e di portabilità, garantendo, tra l'altro, che la procedura di passaggio non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente, che la procedura sia il più possibile automatizzata e che sia assicurato un livello elevato di protezione dei dati personali. Tali orientamenti devono altresì affrontare la questione di come garantire la continuità nell'esperienza degli utenti finali, anche tramite identificatori come gli indirizzi di posta elettronica mediante, per esempio, la possibilità di optare per una funzione di inoltro dei messaggi e-mail. La disponibilità di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilità e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(64) È necessario che i contratti con i fornitori uscenti di comunicazioni elettroniche al pubblico vengano annullati automaticamente dopo il passaggio senza richiedere ulteriori interventi dell'utente finale. Nel caso dei servizi prepagati, l'eventuale credito residuo deve essere rimborsato al consumatore. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(65) È necessario garantire la continuità agli utenti finali che cambiano identificatori importanti come gli indirizzi di posta elettronica. A tal fine e per far sì che le comunicazioni via e-mail non vengano perse, è opportuno dare agli utenti finali che dispongono di un indirizzo e-mail fornito dal fornitore uscente del servizio di accesso a internet la possibilità di optare, a titolo gratuito, per una funzione di inoltro dei messaggi e-mail offerta dal fornitore uscente. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici e del mercato è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È necessario che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provveda alla simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(71) Occorre modificare le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE e il regolamento n. 531/2012 al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in applicazione del presente regolamento e talune disposizioni normative vigenti e di riflettere gli elementi chiave dell'evoluzione della prassi decisionale. Ciò comporta la messa in relazione della direttiva 2002/21/CE e delle direttive correlate con le disposizioni del presente regolamento, il rafforzamento dei poteri della Commissione per garantire la coerenza delle misure correttive imposte ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche designati come detentori di un significativo potere di mercato nel contesto del meccanismo di consultazione europeo, l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitività dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva 2002/20/CE in vista dell'autorizzazione unica UE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva 2002/22/CE rese superflue dalla piena armonizzazione prevista dal presente regolamento. |
(71) Occorre modificare le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE e il regolamento n. 531/2012 al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in applicazione del presente regolamento e talune disposizioni normative vigenti e di riflettere gli elementi chiave dell'evoluzione della prassi decisionale. Ciò comporta la messa in relazione della direttiva 2002/21/CE e delle direttive correlate con le disposizioni del presente regolamento, il rafforzamento dei poteri della Commissione per garantire la coerenza delle misure correttive imposte ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche designati come detentori di un significativo potere di mercato nel contesto del meccanismo di consultazione europeo, l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitività dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva 2002/20/CE in vista dell'autorizzazione unica UE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva 2002/22/CE rese superflue dall'armonizzazione prevista dal presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(76) Inoltre, la recente riduzione significativa delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione dovrebbe ora permettere di eliminare gli oneri di roaming aggiuntivi per le chiamate in entrata. |
(76) Al fine di garantire chiarezza e certezza giuridica, è opportuno fissare un termine per l'eliminazione graduale dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio la cui riduzione è iniziata con il regolamento (CE) n. 717/2007. Prima dell'abolizione definitiva dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, è opportuno che le tariffe all'ingrosso siano ulteriormente ridotte e le tariffe di terminazione delle chiamate mobili siano armonizzate in tutta l'Unione al fine di consentire reali condizioni di parità per gli operatori delle telecomunicazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In una serie di Stati membri la tariffa media nazionale è inferiore a 0,05 EUR. Mantenere il prezzo all'ingrosso per le chiamate in roaming al livello attuale, ovvero 0,05 EUR, dopo il 1° luglio 2016, quando gli operatori saranno obbligati ad applicare ai clienti in roaming una tariffa identica a quella nazionale, creerebbe gravi distorsioni sul mercato. Dal momento che a partire dal 2016 gli operatori di telefonia mobile concorreranno su un mercato europeo, è opportuno armonizzare le tariffe di terminazione delle chiamate mobili al fine di garantire condizioni di parità per tutte le imprese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) i cittadini e le imprese hanno il diritto e la possibilità di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, a prescindere dal luogo di fornitura nell'Unione e senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da costi aggiuntivi ingiustificati. |
b) i cittadini e le imprese hanno il diritto e la possibilità di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, a prescindere dal luogo di fornitura nell'Unione e senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da sanzioni e costi aggiuntivi ingiustificati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virtù dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità nazionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di: |
2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virtù dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità nazionali e regionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali; |
c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità e assicurarsi che queste si estendano in tutta l'Unione e che siano in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali, a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio dell'Unione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali e alla promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In considerazione del trasferimento dei diritti dei consumatori della presente proposta di regolamento nella direttiva servizio universale non si giustifica la loro permanenza nel progetto di regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'acquis dell'Unione relativo alla protezione dei dati e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) "prodotto di connettività con qualità del servizio garantita", un prodotto reso disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di interconnessione e uno o più punti di terminazione su rete fissa e che consente di ottenere livelli definiti di prestazione della rete end-to-end per la fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica qualità del servizio garantita in base a parametri definiti; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a prescindere dalla tecnologia di rete utilizzata; |
(14) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a prescindere dalle tecnologie di rete o dalle apparecchiature terminali utilizzate; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio che offre la capacità di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di essi, e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (end-to-end) o offre la capacità di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali, che non è commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet;
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(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica ottimizzato per determinati contenuti, applicazioni o servizi, o per una combinazione di essi, mediante la gestione del traffico per garantire un livello adeguato di capacità e di qualità della rete, fornito con una capacità distinta sotto il profilo logico e basandosi su un rigoroso controllo delle ammissioni, al fine di garantire caratteristiche di elevata qualità controllate da punto a punto (end-to-end), che non è commercializzato o utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo 4. |
1. Qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f) rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, sicurezza e integrità delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione. |
f) rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, principio della "protezione dei dati fin dalla progettazione", sicurezza e integrità delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 19 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prodotto di connettività con qualità del servizio garantita |
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1. Qualsiasi operatore ha il diritto di fornire un prodotto di connettività con qualità del servizio garantita come precisato al paragrafo 4. |
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2. Gli operatori soddisfano tutte le richieste ragionevoli di fornire un prodotto di connettività con qualità del servizio garantita, come precisato al paragrafo 4, presentate per iscritto da un fornitore di comunicazioni elettroniche autorizzato. Il rifiuto di fornire un prodotto europeo con qualità del servizio garantita è basato su criteri oggettivi. L'operatore indica i motivi di un eventuale rifiuto entro un mese dalla richiesta scritta. |
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È da considerarsi un motivo di rifiuto oggettivo il fatto che la parte richiedente la fornitura di un prodotto europeo di connettività con qualità del servizio garantita non sia in grado o non voglia rendere disponibile, a condizioni ragionevoli, all'interno dell'Unione o in paesi terzi, un tale prodotto alla parte interpellata qualora quest'ultima lo richieda. |
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3. Se la richiesta è rifiutata o non è stato raggiunto un accordo sulle modalità e le condizioni specifiche, compreso il prezzo, entro due mesi dalla richiesta scritta, entrambi le parti hanno la facoltà di sottoporre la questione alla pertinente autorità nazionale di regolamentazione, a norma dell'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE. In tal caso, può applicarsi l'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento. |
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4. La fornitura di un prodotto di connettività è considerata fornitura di un prodotto europeo di connettività con qualità del servizio garantita se è effettuata secondo i parametri minimi di cui all'allegato II e se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti sostanziali: |
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a) può essere offerta come prodotto di alta qualità in qualsiasi parte dell'Unione; |
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b) consente ai fornitori del servizio di soddisfare la domanda degli utenti finali; |
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c) è efficace in termini di costi, tenendo conto delle soluzioni esistenti che possono essere fornite sulle stesse reti; |
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d) possiede efficacia operativa, in particolare per quanto riguarda la capacità di limitare il più possibile gli ostacoli all'implementazione e i costi di installazione per i clienti; |
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e) garantisce il rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, sicurezza e integrità delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione. |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 32, al fine di adattare l'allegato II alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, cosicché continui a soddisfare i requisiti sostanziali di cui al paragrafo 4. |
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Capo IV – Titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diritti armonizzati degli utenti finali |
Diritto degli utenti a un accesso a internet aperto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano, salvo se oggettivamente giustificato, alle comunicazioni intraunionali che terminano in un altro Stato membro, tariffe superiori: |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) per le comunicazioni fisse, alle tariffe delle comunicazioni nazionali a lunga distanza; |
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b) per le comunicazioni mobili, rispettivamente alle eurotariffe delle chiamate vocali e degli SMS in roaming regolamentati, fissate dal regolamento (UE) n. 531/2012. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per quanto attiene al mercato delle comunicazioni fisse, un intervento normativo non appare giustificato in considerazione dell'assenza di prove evidenti della sua utilità. Per quanto riguarda le comunicazioni mobili, è opportuno affrontare tale questione attraverso un approccio generale al roaming, come definito nel regolamento "roaming III". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 22 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Risoluzione delle controversie transfrontaliere |
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1. Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, si applicano anche alle controversie relative a contratti tra consumatori (e altri utenti finali nella misura in cui dette procedure extragiudiziali siano anche a loro disposizione) e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro Stato membro. Alle controversie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/11/UE33, si applicano le disposizione di detta direttiva. |
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___________________ |
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33 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 23 – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Libertà di fornire e di usufruire di un accesso a internet aperto e gestione ragionevole del traffico |
Accesso a internet aperto, servizi specializzati e gestione tecnica proporzionata del traffico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet. |
1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare dispositivi, servizi e software di loro scelta, a prescindere dalla loro origine o destinazione, tramite il servizio di accesso a internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet. |
I fornitori di servizi di accesso a internet non limitano o impediscono l'utilizzo da parte degli utenti finali di qualsiasi apparecchiatura terminale per consultare e diffondere informazioni e contenuti tramite il servizio di accesso a internet, in conformità della direttiva 2014/.../UE1bis* del Parlamento europeo e del Consiglio e fatti salvi i diritti degli Stati membri di concedere diritti d'uso individuali a norma dell'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L ... del ..., pag. ...). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* GU: inserire il numero della direttiva (COD 2011/0283) e il numero, la data di adozione e il riferimento di pubblicazione della direttiva alla nota 33 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore. |
2. Gli utenti finali sono liberi di utilizzare i servizi specializzati offerti dai fornitori di comunicazioni elettroniche o dai fornitori di contenuti, applicazioni e servizi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualità generale dei servizi di accesso a internet. |
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica o i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi possono offrire servizi specializzati, a condizione che tali offerte siano in aggiunta ai servizi di accesso a internet e non pregiudichino in modo sostanziale la loro disponibilità o qualità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Affinché le autorità competenti siano in grado di valutare l'eventuale pregiudizio, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica o i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi trasmettono loro, su richiesta, informazioni precise in merito alle capacità assegnate ai due tipi di servizi di cui al secondo comma e i criteri in base ai quali viene condivisa la capacità di rete e, se del caso, forniscono giustificazioni circa le misure messe in atto per prevenire una compromissione dei servizi di accesso a internet da parte dei servizi specializzati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. L'esercizio delle libertà di cui ai paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura di informazioni complete conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 2. |
4. Agli utenti finali vengono fornite informazioni complete conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 21 bis della direttiva 2002/22/CE, comprese le informazioni su qualsiasi misura di gestione ragionevole del traffico applicata che possa influire sulla consultazione e la diffusione di informazioni, contenuti, applicazioni e servizi, come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a: |
5. I fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, discriminando, limitando o interferendo in altro modo con la trasmissione di specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico per prevenire o minimizzare gli effetti di una congestione della rete, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo, o attuare un provvedimento giudiziario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tali misure sono definite mediante procedure trasparenti, non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e forniscono adeguate garanzie, in particolare per assicurare che le eventuali restrizioni siano limitate allo stretto necessario e che siano non discriminatorie e proporzionate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi; |
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b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali; |
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c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive; |
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d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo. |
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Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo. |
Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati. |
1. Le autorità nazionali di regolamentazione, in cooperazione con le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati e altre autorità competenti, se del caso, hanno il potere e l'obbligo di monitorare, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, l'applicazione di misure di gestione ragionevole del traffico e, mediante la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori e a prezzi accessibili, assicurano che gli utenti finali possano beneficiare delle libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2. Esse tengono nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC di cui al quarto comma del paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 21, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/22/CE. I criteri per la definizione delle misure di gestione ragionevole del traffico sono soggetti a revisione periodica. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito a tale monitoraggio, ai suoi risultati e alle misure adottate. Tali relazioni sono rese pubbliche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a internet e salvaguardare la capacità degli utenti finali di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità del servizio. |
2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a internet e salvaguardare la capacità degli utenti finali di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni, servizi e software di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità del servizio e, se del caso, altri parametri di qualità del servizio definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. I requisiti previsti non sono adottati per un periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento da parte della Commissione di tutte le informazioni, salvo se diversamente convenuto tra la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione oppure se la Commissione abbia comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione un periodo di esame più breve, oppure che la Commissione abbia formulato osservazioni o raccomandazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati. |
Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a punto adeguate procedure di reclamo per le questioni relative alle prestazioni del servizio di accesso a internet per gli utenti finali e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Entro ... * il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti generali che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione a norma del presente articolo, inclusa in particolare l'applicazione di misure di gestione ragionevole del traffico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore non è favorevole al ricorso ad atti di esecuzione per la definizione di tali condizioni. Propone invece di delegare tale compito al BEREC (cfr. emendamento all'articolo 24, paragrafo 2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 25 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trasparenza e pubblicazione delle informazioni |
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1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico pubblicano, tranne che per le offerte negoziate individualmente, informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai seguenti aspetti: |
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a) la loro denominazione, l'indirizzo e i recapiti; |
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b) per ciascun piano tariffario, i servizi offerti e i pertinenti parametri di qualità del servizio, i prezzi applicabili (ai consumatori, comprensivi di imposte) e le spese applicabili (per l'accesso, l'utenza, la manutenzione e qualsiasi spesa supplementare), nonché i costi relativi alle apparecchiature terminali; |
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c) le tariffe applicabili riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; |
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d) la qualità dei servizi, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2; |
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e) i servizi di accesso a internet, se offerti, specificando quanto segue: |
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i) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale, compreso nelle ora di punta; |
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ii) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento il livello del loro consumo; |
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iii) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume dati, la velocità effettivamente disponibile e altri parametri di qualità nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi; |
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iv) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure; |
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f) le misure adottate per garantire l'equivalenza di accesso per gli utenti finali disabili, comprese le informazioni regolarmente aggiornate su prodotti e servizi a loro destinati; |
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g) le clausole e le condizioni contrattuali tipo, compresa l'eventuale durata minima del contratto, le condizioni e l'ammontare di eventuali commissioni dovute per la risoluzione anticipata del contratto, le procedure e i costi diretti legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, nonché gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore; |
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h) l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi offerti e le eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE e le relative modifiche; |
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i) i diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2002/22/CE. |
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Le informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è offerto il servizio e sono aggiornate regolarmente. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione prima della pubblicazione. Eventuali differenziazioni nelle condizioni applicate ai consumatori e agli altri utenti finali sono rese esplicite. |
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2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano i metodi di misura della velocità dei servizi di accesso a internet, i parametri di qualità del servizio e i metodi per la loro misura, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione delle informazioni, compresi gli eventuali meccanismi di certificazione della qualità. La Commissione può prendere in considerazione i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati all'allegato III della direttiva 2002/22/CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. |
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3. Gli utenti finali hanno accesso a strumenti di valutazione indipendenti che consentono loro di raffrontare le prestazioni relative all'accesso alla rete e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché il costo di piani d'uso alternativi. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono sistemi volontari di certificazione di siti web e guide interattive o altri strumenti analoghi. La certificazione è concessa sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e proporzionati, tra cui in particolare l'indipendenza da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, l'uso di un linguaggio chiaro, l'offerta di informazioni complete e aggiornate e l'attivazione di una procedura di trattamento dei reclami. Qualora non siano disponibili sul mercato servizi certificati per il confronto delle offerte a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità nazionali competenti li rendono disponibili esse stesse o attraverso parti terze, conformemente ai criteri di certificazione. Le informazioni pubblicate dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono accessibili a titolo gratuito al fine di rendere disponibili gli strumenti di confronto. |
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4. Su richiesta delle pertinenti autorità pubbliche, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico diffondono all'occorrenza informazioni gratuite di pubblico interesse agli utenti finali, tramite gli stessi canali che utilizzano normalmente per le loro comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni sono trasmesse dalle competenti autorità pubbliche ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in forma standardizzata e possono riguardare fra l'altro: |
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a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché |
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b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale e l'accesso illegale ai dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti dell'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 26 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Obblighi in materia di informazione nei contratti |
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1. Prima che un contratto relativo alla fornitura della connessione a una rete pubblica di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico diventi vincolante, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono ai consumatori e agli altri utenti finali, salvo diverso accordo esplicito di questi ultimi, almeno le informazioni seguenti: |
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a) la denominazione, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diverso, l'indirizzo e i recapiti per eventuali reclami; |
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b) le principali caratteristiche dei servizi erogati, tra cui in particolare: |
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i)per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, i volumi di comunicazione inclusi e tutti i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresa la data dell'allacciamento iniziale; |
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ii)se e in quali Stati membri viene fornito l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza conformemente all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE; |
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iii)i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti, le condizioni e i costi di questi servizi, nonché le modalità per contattarli; |
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iv)eventuali limitazioni imposte dal fornitore sull'uso delle apparecchiature terminali fornite, comprese le informazioni su come sbloccarle e su eventuali oneri dovuti in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo contrattuale minimo; |
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c) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe (per i consumatori, comprensivi di imposte e ed eventuali oneri supplementari) e le modalità per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe e gli oneri applicabili; |
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d) i metodi di pagamento offerti e le eventuali differenze di costo ad essi legate, nonché gli strumenti disponibili per garantire la trasparenza della fatturazione e monitorare il livello di consumo; |
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e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi: |
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i)utilizzo minimo o durata minima necessari per beneficiare di condizioni promozionali; |
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ii)eventuali costi legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità di numeri ed altri identificatori, compresi gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore; |
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iii) eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare per l'apparecchiatura terminale (sulla base di consueti metodi di ammortamento) e per altri vantaggi promozionali (su base pro rata temporis); |
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f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, compreso un riferimento esplicito ai diritti legali dell'utente finale, applicabili qualora non sia rispettato il livello di qualità del servizio previsto dal contratto; |
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g) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE, la scelta dell'utente finale di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; |
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h) per gli utenti finali disabili, informazioni su prodotti e servizi ad essi destinati; |
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i) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie, comprese quelle transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE e dell'articolo 22 del presente regolamento; |
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j) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità. |
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2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono agli utenti finali, salvo diversamente convenuto con un utente finale che non sia un consumatore, almeno le seguenti informazioni relative ai loro servizi di accesso a internet: |
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a) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento i loro livelli di consumo; |
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b) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nella sede principale dell'utente finale, comprese le fasce effettive di velocità, la velocità medie e la velocità nelle ore di punta, nonché gli effetti potenziali di un accesso ottenuto tramite una rete locale in radiofrequenza di terzi; |
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c) altri parametri di qualità del servizio; |
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d) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure; |
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e)una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità effettivamente disponibile e altri parametri di qualità del servizio nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi. |
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3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite in maniera chiara, esaustiva e facilmente accessibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro di residenza dell'utente finale e sono aggiornate regolarmente. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non con l'accordo espresso delle parti. L'utente finale riceve una copia cartacea del contratto. |
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4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. |
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5. Il contratto contiene inoltre, su richiesta delle pertinenti autorità pubbliche, informazioni appositamente fornite da tali autorità sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela contro i rischi per la sicurezza personale, il trattamento illecito dei dati personali di cui all'articolo 25, paragrafo 4 del presente regolamento, e relativi al servizio fornito. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 27 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Controllo del consumo |
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1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di scegliere, a titolo gratuito, un'opzione che fornisce informazioni sul consumo accumulato per i diversi servizi di comunicazione elettronica, espresse nella valuta nella quale viene fatturato l'utente finale. Tale strumento deve garantire che, senza il consenso dell'utente finale, la spesa cumulativa in un determinato periodo di utenza non superi un determinato limite finanziario impostato dall'utente finale. |
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2. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico provvedono affinché sia inviata un'adeguata notifica all'utente finale quando il consumo di servizi abbia raggiunto l'80% del limite finanziario fissato conformemente al paragrafo 1. La notifica indica la procedura da seguire per continuare a fruire di tali servizi, specificandone i costi. Qualora il limite finanziario stia per essere superato, il fornitore cessa di erogare e addebitare i servizi in questione al cliente finale, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi. Dopo aver raggiunto il limite finanziario gli utenti finali continuano a poter ricevere chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla fine del periodo di fatturazione concordato. |
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3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico consentono agli utenti finali, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, di accedere facilmente e gratuitamente alle informazioni sulle tariffe in vigore riguardanti numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione abbia precedentemente concesso una deroga per motivi di proporzionalità. Tali informazioni riguardanti questi numeri o servizi sono fornite in maniera da rendere possibile il loro confronto. |
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4. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di optare a titolo gratuito di ricevere fatture dettagliate. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 28 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Risoluzione del contratto |
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1. I contratti conclusi tra consumatori e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non prevedono una durata minima superiore a 24 mesi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di stipulare un contratto della durata massima di dodici mesi. |
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2. I consumatori, e gli altri utenti finali che non abbiano concordato condizioni diverse, hanno il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, se sono trascorsi sei mesi o più dalla stipula del contratto. Non sarà dovuto alcun indennizzo se non per il valore residuo delle apparecchiature sovvenzionate abbinate al contratto al momento della sua stipula e un rimborso pro rata temporis per gli altri eventuali vantaggi promozionali, contrassegnati come tali al momento della stipula del contratto. Eventuali restrizioni relative all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono eliminate gratuitamente dal fornitore al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo. |
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3. Se il contratto o la normativa nazionale prevedono la possibilità di prorogare tacitamente i periodi contrattuali, il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico informa l'utente finale a tempo debito affinché quest'ultimo abbia almeno un mese per opporsi a una proroga tacita. Se l'utente finale non si oppone, il contratto è considerato un contratto a durata indeterminata che può essere risolto dall'utente finale in qualunque momento con un preavviso di un mese e senza incorrere in alcun costo. |
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4. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale. I fornitori informano gli utenti finali con preavviso adeguato e non inferiore a un mese di tali eventuali modifiche e, al contempo, del diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, se non accettano le nuove condizioni. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis. |
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5. Ogni eventuale discrepanza significativa e non temporanea tra le prestazioni effettive relative alla velocità o ad altri parametri qualitativi e le prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico conformemente all'articolo 26 determina la non conformità delle prestazioni ai fini dei mezzi di ricorso dell'utente finale a norma della legislazione nazionale. |
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6. La sottoscrizione di servizi supplementari erogati dal medesimo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico non fa ripartire il periodo contrattuale iniziale, a meno che il prezzo dei servizi supplementari sia significativamente più elevato rispetto a quello dei servizi iniziali o che i servizi supplementari siano offerti a un prezzo promozionale speciale legato al rinnovo del contratto esistente. |
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7. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico applicano condizioni e procedure per la risoluzione del contratto tali da non ostacolare o disincentivare il cambiamento di fornitore di servizi. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 29 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Offerte di pacchetti |
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Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, gli articoli 28 e 30 del presente regolamento si applicano a tutti gli elementi del pacchetto. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione integrale di questo articolo. Sebbene sia auspicabile garantire l'idonea tutela dei consumatori in relazione a tutti gli elementi di un pacchetto, il relatore ritiene che questo non sia il modo migliore per ottenere detto risultato, dato che l'ambito del quadro delle telecomunicazioni resta limitato ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica. Un ampliamento selettivo dell'ambito (come suggerito all'articolo 29) crea una situazione giuridica poco chiara, la cui risoluzione richiederebbe un lungo elenco di emendamenti correlati nel resto del quadro (nessuno dei quali è stato proposto). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 30 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Passaggio a un altro fornitore e portabilità dei numeri |
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1. Tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta hanno il diritto di conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico che eroga il servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C della direttiva 2002/22/CE, purché quest'ultimo sia un fornitore di comunicazioni elettroniche nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale o sia un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche che abbia notificato alla competente autorità di regolamentazione dello Stato membro d'origine il fatto che fornisce o intende fornire tali servizi nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale. |
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2. La tariffazione tra fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in relazione alla portabilità del numero è orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli utenti finali non agiscono da disincentivo per questi ultimi al cambiamento di fornitore. |
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3. Il trasferimento dei numeri e la loro attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. Per gli utenti finali che abbiano concluso un accordo di trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore, l'attivazione del numero avviene entro un giorno lavorativo dalla conclusione di tale accordo. L'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento, se si verifica, non può superare un giorno lavorativo. |
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4. Il fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico conduce le operazioni di cambiamento di fornitore e di trasferimento. Gli utenti finali ricevono informazioni adeguate sul passaggio al nuovo fornitore, prima e durante le operazioni di trasferimento, nonché immediatamente dopo la sua conclusione. Gli utenti finali non vengono trasferiti ad altri fornitori contro la loro volontà. |
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5. I contratti degli utenti finali con i fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico sono automaticamente risolti dopo la conclusione del passaggio. I fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico rimborsano il credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. |
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6. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che si rendono responsabili di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore, o anche che non mettono a disposizione tempestivamente le informazioni necessarie per il trasferimento, sono tenuti a risarcire gli utenti finali vittime di tali ritardi o abusi. |
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7. Se un utente finale che passa ad un nuovo fornitore di servizi di accesso a internet possiede una casella di posta elettronica fornitagli dal fornitore cedente, quest'ultimo, su richiesta dell'utente finale, inoltra a titolo gratuito all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente finale tutte le comunicazioni e-mail indirizzate al precedente indirizzo di posta elettronica dell'utente finale per un periodo di 12 mesi. Tale servizio di inoltro della posta elettronica prevede un messaggio di risposta automatica che viene inviato a tutti i mittenti per avvisarli del nuovo indirizzo di posta elettronica dell'utente finale. L'utente finale ha la facoltà di chiedere che il nuovo indirizzo di posta elettronica non venga rivelato nel messaggio di risposta automatica. |
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Dopo i primi 12 mesi, il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico dà all'utente finale la facoltà di prorogare il periodo del servizio di inoltro, eventualmente a pagamento. Il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico non assegna la casella di posta elettronica iniziale dell'utente finale a un altro utente finale per un periodo di due anni dalla risoluzione del contratto, e in ogni caso durante il periodo di proroga del servizio di inoltro. |
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8. Le autorità nazionali competenti possono stabilire la procedura generale per il cambiamento di fornitore e il trasferimento, ivi comprese le disposizioni che prevedono adeguate sanzioni per i fornitori e indennizzi per gli utenti finali. Esse tengono conto della necessità di tutelare gli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di garantire l'efficienza di tali operazioni. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone la soppressione di questo articolo nel quadro del suo approccio globale di modifica della direttiva 2002/22/CE, invece delle disposizioni previste nel progetto di regolamento. Per ulteriori dettagli, cfr. gli emendamenti all'articolo 36. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 2 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presente disposizione inserisce una nuova definizione di "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico" come nuova definizione all'articolo 2 della direttiva servizio universale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direttiva 2002/22/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 20 – paragrafo -1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direttiva 2002/22/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 septies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone un nuovo articolo 20 bis sulla durata e la risoluzione del contratto. La presente disposizione è inclusa in tale articolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 octies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 nonies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 decies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 undecies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 duodecies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) gli articoli 20, 21, 22 e 30 sono soppressi. |
(2) l'articolo 22 è soppresso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminazione necessaria per mantenere/modificare gli articoli interessati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 sexies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 37 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 septies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Allegato II – punto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 octies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Allegato II – punto 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 nonies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Allegato II – punto 2.2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 decies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Allegato II – punto 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 4 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 4 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 7 – paragrafi 1 e 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In una serie di Stati membri la tariffa media nazionale è inferiore a 0,05 EUR. Mantenere il prezzo all'ingrosso per le chiamate in roaming al livello attuale, ovvero 0,05 EUR, dopo il 1° luglio 2016, quando gli operatori saranno obbligati ad applicare ai clienti in roaming una tariffa identica a quella nazionale, creerebbe gravi distorsioni sul mercato. Pertanto, i prezzi all'ingrosso per le chiamate vocali dovrebbero essere ulteriormente ridotti al fine di consentire una maggiore concorrenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 4 ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno eliminare i sovrapprezzi per chiamate vocali, SMS e dati. Dopo aver gradualmente ridotto i livelli massimi che un operatore di telecomunicazioni può addebitare ai consumatori per i servizi di roaming, occorre consentire ai consumatori di usufruire di tali servizi alle tariffe nazionali. Tale obbligo per gli operatori non dovrebbe entrare in vigore prima del 1° luglio 2016, al fine di non ostacolare il principio della certezza giuridica. Prima del 1° luglio 2016, è opportuno ridurre ulteriormente i prezzi all'ingrosso e armonizzare le tariffe di terminazione delle chiamate mobili al fine di garantire condizioni di parità per tutti gli operatori di telecomunicazioni nell'UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 12 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 8 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 37 – punto 8 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tuttavia, gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCEDURA
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Titolo |
Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche |
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Riferimenti |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 12.9.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 12.9.2013 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
21.11.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Malcolm Harbour 25.9.2013 |
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Esame in commissione |
17.10.2013 |
4.11.2013 |
27.11.2013 |
9.1.2014 |
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22.1.2014 |
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Approvazione |
23.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Biella, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Tadeusz Ross, Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Vital Moreira, Oreste Rossi |
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PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (23.1.2014)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
Relatore per parere: François Alfonsi
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento per un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche rappresenta la conclusione di un decennio di interventi legislativi dell'Unione europea tesi a permettere ai singoli e alle imprese di accedere a servizi di comunicazione elettronica senza limitazioni e a un costo ridotto. L'Unione europea è frammentata in 28 mercati nazionali distinti, che divergono per quanto concerne le autorizzazioni, le condizioni regolamentari, l'assegnazione delle frequenze e la tutela dei consumatori. Questa frammentazione ha un impatto negativo. In particolare, ostacola lo sviluppo dei servizi transfrontalieri, genera prezzi elevati per le chiamate tra paesi membri dell'Unione e a un sottoutilizzo delle capacità di rete esistenti. L'impatto della situazione attuale è anche negativo per la competitività e l'occupazione, in particolare nei settori in cui il miglioramento della competitività dipende dalla connettività e dalla prestazione di servizi integrati: logistica, servizi bancari, trasporti, energia, vendita al dettaglio, sanità e così via.
La commissione per lo sviluppo regionale valuta in modo positivo l'impatto di questa proposta di regolamento per lo sviluppo delle regioni di frontiera e per il consolidamento della cooperazione territoriale transfrontaliera.
La commissione per lo sviluppo regionale sottolinea che i Fondi strutturali europei svolgono già un ruolo decisivo nel finanziamento dell'agenda digitale europea. In questo contesto valuta positivamente l'impatto della proposta di regolamento in questione per stimolare gli investimenti pubblici nel settore del digitale.
La Commissione sta per adottare, parallelamente alla proposta di regolamento oggetto del presente parere, una raccomandazione che sarà tesa in particolare a "incoraggiare gli investimenti nella banda larga". La commissione per lo sviluppo regionale chiede che la portata della raccomandazione in questione sia ampliata affinché incoraggi lo sviluppo di una copertura digitale generalizzata in tutto il territorio europeo, incluse le regioni periferiche e insulari.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(4 ter) Al fine di realizzare un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e di rafforzare la coesione territoriale e sociale, è opportuno attuare la priorità d'investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, con l'obiettivo di estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale, ed è altresì opportuno provvedere affinché tutte le regioni europee siano in grado di effettuare investimenti nel settore interessato, come previsto all'articolo 4 dello stesso regolamento. | ||||||||||||
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__________ | ||||||||||||
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1bis Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289). | ||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo) | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(4 quater) Gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione, indispensabili affinché i cittadini dell'Unione possano beneficiare di nuovi servizi innovativi, non devono limitarsi alle zone centrali o densamente popolate, dove la loro redditività è garantita, bensì devono essere realizzati simultaneamente anche nelle regioni periferiche e ultraperiferiche, le quali sono meno densamente popolate e meno sviluppate, in modo da non aggravare ulteriormente il loro ritardo in termini di sviluppo. | ||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 quinquies (nuovo) | |||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(27 bis) È altresì opportuno provvedere a migliorare la sicurezza dei dati per gli utenti finali che si avvalgono di punti di accesso WLAN, in modo da rafforzare la fiducia dei consumatori e favorire lo sviluppo dell'infrastruttura a banda larga senza fili. | ||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 43 | |||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo) | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(44 bis) La lontananza, l'insularità, la bassa densità di popolazione, la scarsa domanda di servizi e l'esistenza di zone di roaming nazionali, caratteristiche comuni di alcune regioni europee ‒ in particolare le regioni ultraperiferiche ‒ non possono essere considerate criteri oggettivi che giustificano l'applicazione di tariffe più elevate da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica fissi o mobili. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Il mercato europeo delle comunicazioni elettroniche che il regolamento mira a istituire dovrebbe consentire a tutti i consumatori dell'UE di beneficiare di tariffe identiche e di un accesso non discriminatorio ai servizi di comunicazione elettronica; ragione per cui la lontananza, l'insularità, la bassa densità di popolazione, la scarsa domanda dei consumatori e l'esistenza di zone di roaming nazionali non giustificano l'applicazione di tariffe più elevate. | |||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 49 | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(49) Gli utenti finali richiedono inoltre servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualità garantita offerta dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o dai fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. È necessario pertanto che gli utenti finali siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualità avanzata con fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. |
(49) Gli utenti finali richiedono inoltre servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualità garantita offerta dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o dai fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. È necessario pertanto che gli utenti finali siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualità avanzata con fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. L'erogazione di tali servizi specializzati non dovrebbe pregiudicare la qualità generale dell'accesso a Internet. Inoltre, le misure di gestione del traffico non dovrebbero essere applicate in modo da discriminare i servizi specializzati concorrenti con quelli offerti dal fornitore di accesso a Internet, direttamente o in partenariato con altre imprese, a meno che non esista una motivazione oggettiva. | ||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 73 | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(73) Gli accordi di roaming bilaterali o multilaterali possono consentire a un operatore di telefonia mobile di considerare il roaming dei suoi clienti nazionali sulle reti dei partner in modo pressoché equivalente alla fornitura di servizi a tali clienti sulle proprie reti, con conseguenti ripercussioni sui suoi prezzi al dettaglio per questa copertura on-net virtuale in tutta l'Unione. Un accordo di questo tipo a livello del mercato all'ingrosso può consentire lo sviluppo di nuovi prodotti di roaming, incrementando così la scelta e la concorrenza a livello del marcato al dettaglio. |
(73) Gli accordi di roaming commerciali o tecnici possono consentire a un operatore di telefonia mobile di considerare il roaming dei suoi clienti nazionali sulle reti dei partner in modo pressoché equivalente alla fornitura di servizi a tali clienti sulle proprie reti, con conseguenti ripercussioni sui suoi prezzi al dettaglio per questa copertura on-net virtuale in tutta l'Unione. Un accordo di questo tipo a livello del mercato all'ingrosso può consentire lo sviluppo di nuovi prodotti di roaming, incrementando così la scelta e la concorrenza a livello del marcato al dettaglio. | ||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova) | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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b bis) gli Stati membri e le autorità pubbliche provvedono a garantire che non vi sia discriminazione nell'applicazione delle tariffe, nell'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e nell'accesso della popolazione ai servizi di comunicazione elettronica in tutto il territorio dell'Unione; | ||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali; |
c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali, in particolare nelle regioni meno densamente popolate, periferiche e ultraperiferiche; | ||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo 4. |
1. Qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche stabilito nell'Unione ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e di esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera. | ||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dai pertinenti accordi internazionali, tra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, le autorità nazionali competenti si accertano che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio e, in particolare, adottano tutte le necessarie misure di allocazione e assegnazione delle radiofrequenze, in modo che nessun altro Stato membro sia ostacolato nell'autorizzare sul proprio territorio l'uso di una specifica banda armonizzata conformemente alla legislazione dell'Unione. |
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dai pertinenti accordi internazionali, tra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, le autorità nazionali competenti si accertano, segnatamente al fine di garantire l'attuazione dell'articolo 12, che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio e, in particolare, adottano tutte le necessarie misure di allocazione e assegnazione delle radiofrequenze, in modo che nessun altro Stato membro sia ostacolato nell'autorizzare sul proprio territorio l'uso di una specifica banda armonizzata per comunicazioni a banda larga senza fili conformemente alla legislazione dell'Unione. | ||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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Qualsiasi Stato membro interessato può invitare il gruppo "Politica dello spettro radio" a mettere a disposizioni i suoi buoni uffici per aiutare qualsiasi altro Stato membro a conformarsi al presente articolo. |
Qualsiasi Stato membro interessato può invitare il gruppo "Politica dello spettro radio" a mettere a disposizioni i suoi buoni uffici per aiutare qualsiasi altro Stato membro a conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. | ||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Il relatore ritiene che il carattere vago dell'espressione "oggettivamente giustificate" spiani la strada proprio all'eventualità che l'articolo intende impedire, ovvero quella di consentire ai fornitori di comunicazioni elettroniche di applicare requisiti o condizioni di accesso discriminatori. | |||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Il relatore ritiene che il carattere vago dell'espressione "oggettivamente giustificate" spiani la strada proprio all'eventualità che l'articolo intende impedire, ovvero quella di consentire ai fornitori di comunicazioni elettroniche di applicare requisiti o condizioni di accesso discriminatori. | |||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Il relatore ritiene che la proposta di regolamento in esame debba prevenire, in modo omogeneo in tutta l'UE, il sovraccarico della larghezza di banda causata della fornitura di servizi specializzati. | |||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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L'erogazione di servizi specializzati non comporta in alcun modo una diminuzione della qualità dell'accesso a Internet, in particolare nelle zone ultraperiferiche e settentrionali scarsamente popolate, dove l'accesso a Internet e la sua qualità sono spesso limitati. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Spesso le forze di mercato non si assumono la responsabilità di fornire un accesso a Internet ad alta capacità nelle zone periferiche e scarsamente popolate. L'accesso a Internet è particolarmente importante in queste zone, data l'esigenza di coprire vaste distanze geografiche. L'accesso a Internet ad alta capacità è essenziale nelle regioni settentrionali ultraperiferiche, dove il turismo fa aumentare la popolazione di venti volte in alcuni periodi dell'anno. | |||||||||||||
PROCEDURA
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Titolo |
Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche |
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Riferimenti |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 12.9.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
REGI 12.9.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
François Alfonsi 24.9.2013 |
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Approvazione |
22.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan |
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PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (23.1.2014)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
Relatore per parere: Petra Kammerevert
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta ha notevoli effetti, nel campo dello spettro radio, dell'infrastruttura di rete e della neutralità della rete, sull'accesso ai contenuti, sulla libertà di opinione, d'informazione e dei mezzi di comunicazione, nonché sul pluralismo della cultura e dei media in generale.
In riferimento all'attuazione dell'ultimo pacchetto telecomunicazioni negli Stati membri, essa è prematura e ignora i risultati ancora da presentare del gruppo di esperti incaricato dalla Commissione stessa riguardanti lo spettro radio.
La proposta non risolve il problema di base, ossia gli stimoli insufficienti per gli investimenti volti a realizzare un'infrastruttura di rete adeguata. Cercare di risolvere tale problema con un nuovo intervento sullo spettro radio a discapito della radiodiffusione e dei sistemi di produzione senza fili, trasferendo in tal modo le competenze degli Stati membri a livello di Unione, è inaccettabile.
Lo spettro radio è un bene pubblico ed è indispensabile per l'adempimento di compiti sociali, culturali ed economici. Con la revisione TK 2009, la Commissione si è impegnata a tener conto di questi aspetti in maniera equa e adeguata nella gestione dello spettro radio. Le disposizioni del pacchetto telecomunicazioni rappresentano quindi necessariamente la base per qualsivoglia politica delle frequenze radio nell'Unione europea. La presente proposta non tiene in alcun conto tale principio.
Lo spettro radio contribuisce a soddisfare i più diversi interessi pubblici negli Stati membri. Occorre altresì prestare attenzione a una molteplicità di particolarità nazionali e regionali. Gli Stati membri devono continuare ad avere l'opportunità di organizzare il proprio spettro radio. Oltre alla radiodiffusione terrestre, tale opportunità riguarda anche i settori creativi e culturali.
I dibattiti avviati dai diversi utenti dello spettro radio sull'aumento dell'efficienza e sullo sviluppo di progetti comuni di utilizzo e di nuovi terminali meno sensibili ai disturbi, non devono essere ostacolati da nuove disposizioni giuridiche.
Internet offre un potenziale enorme per lo sviluppo sociale ed economico. Gli aspetti fondamentali in tal senso sono la natura libera e aperta del mezzo, una rete funzionale ed efficiente, nonché un'architettura di rete inclusiva, che garantisce a tutti i cittadini e agli operatori del mercato un accesso non discriminatorio a tutti i contenuti e la possibilità di partecipazione attiva. La garanzia giuridica della neutralità della rete è il presupposto fondamentale per il pieno sfruttamento delle potenzialità e condizione essenziale per assicurare la diversificazione e il pluralismo. In virtù della sua natura aperta e non discriminatoria, internet si è dimostrato un motore di innovazione per lo sviluppo sociale ed economico. La neutralità della rete è la condizione essenziale per garantire pari opportunità in termini di comunicazione, per assicurare la libertà di comunicazione e informazione, nonché per promuovere la diversificazione culturale e il pluralismo di opinioni e dei mezzi d'informazione. Per questa ragione, la neutralità e l'apertura della rete sono un bene pubblico, da tutelare e garantire, che non può essere lasciato in balia delle forze di mercato.
Presupposto in tal senso è la sostanziale parità di trattamento di tutti i pacchetti dati, che non possono essere discriminati in base ai contenuti, al servizio, all'applicazione, all'origine o alla finalità. Occorre impedire che i contenuti, i servizi o le applicazioni siano rallentati, svantaggiati o bloccati ed escludere un controllo dei contenuti da parte degli operatori di rete. Una neutralità della rete ''light'' come proposto dalla Commissione, che di fatto scardina questo principio di base, rappresenterebbe la fine della neutralità della rete e la creazione di una rete internet di seconda classe.
I servizi specializzati o gestiti possono esistere parallelamente a internet, purché siano completamente separati da esso, non ne limitino l'apertura e offrano a tutti la possibilità di accedere a internet con una qualità del servizio allo stato dell'arte. I servizi specializzati non possono essere realizzati a spese dell'ulteriore sviluppo delle reti aperte, per cui occorre condizionarne rigorosamente la creazione ed esistenza.
Occorre respingere totalmente il blocco dei contenuti nella rete aperta. Il meccanismo di notifica e rimozione ("notice-and-takedown") ha dato buoni risultati anche in caso di reati gravi.
Le proposte della Commissione consentono una discriminazione dei contenuti e una prioritizzazione della circolazione dei dati, che contraddicono il concetto generale di neutralità della rete. Esse fanno temere che la concorrenza nel mercato delle comunicazioni finisca col ridursi, con inevitabili effetti negativi sulla diversificazione dei mezzi d'informazione e sulla varietà di opinioni in Europa.
In relazione alla scelta della forma giuridica del regolamento, si lamenta da più parti un'insufficiente chiarezza delle norme.
Sarebbe auspicabile che la Commissione ritirasse la propria proposta e offrisse la possibilità di condurre un dibattito ampio nel quadro di una normale procedura di consultazione, presentando su questa base una nuova proposta equilibrata per la realizzazione di un mercato unico delle telecomunicazioni.
EMENDAMENTI
La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) Un mercato unico pienamente integrato delle comunicazioni elettroniche deve garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica a ogni cliente nell'Unione e il diritto di ciascun utente finale di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali. L'attuale quadro normativo delle comunicazioni elettroniche non risolve completamente il problema della frammentazione, che continua a sussistere a causa di regimi di autorizzazione nazionali anziché unionali, sistemi nazionali di assegnazione delle frequenze, differenze tra i prodotti di accesso disponibili per i fornitori di comunicazioni elettroniche dei vari Stati membri e diversi insiemi di norme a tutela dei consumatori, che variano da settore a settore. La normativa dell'Unione in molti casi si limita a fissare i parametri di base ed è spesso attuata secondo modalità divergenti nei singoli Stati membri. |
(3) Un mercato unico pienamente integrato delle comunicazioni elettroniche deve garantire la possibilità di ogni singolo individuo di accedere alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, la libertà di fornirli e il diritto di ciascun utente finale di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato, determinata dall'equa concorrenza, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) Il presente regolamento mira a completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre grandi assi interconnessi. In primo luogo, è necessario assicurare la libertà di fornire servizi di comunicazione elettronica al di là dei confini e attraverso le reti nei vari Stati membri, partendo dal concetto di autorizzazione unica UE che crea i presupposti per garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, a livello di contenuto e di attuazione, della regolamentazione settoriale in tutta l'Unione. In secondo luogo, occorre consentire l'accesso a condizioni molto più omogenee agli input essenziali per la fornitura transfrontaliera di servizi e reti di comunicazione elettronica, non solo per le comunicazioni a banda larga senza fili, per le quali sono fondamentali sia le frequenze soggette a licenza sia quelle esenti da licenza, ma anche per la connettività su linea fissa. In terzo luogo, al fine di allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel digitale, occorre che il presente regolamento armonizzi le norme sulla tutela degli utenti finali, soprattutto dei consumatori. Tali norme includono la non discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sull'accesso a contenuti, applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, che non solo tutelano gli utenti finali ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti finali la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, favorendo con il tempo la convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell'Unione. |
(6) Il presente regolamento mira a completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre grandi assi interconnessi. In primo luogo, è necessario assicurare la libertà di fornire servizi di comunicazione elettronica al di là dei confini e attraverso le reti nei vari Stati membri, partendo dal concetto di autorizzazione unica UE che crea i presupposti per garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, a livello di contenuto e di attuazione, della regolamentazione settoriale in tutta l'Unione. In secondo luogo, occorre consentire l'accesso a condizioni molto più omogenee agli input essenziali per la fornitura transfrontaliera di servizi e reti di comunicazione elettronica, non solo per le comunicazioni a banda larga senza fili, per le quali sono fondamentali sia le frequenze soggette a licenza sia quelle esenti da licenza, ma anche per la connettività su linea fissa. In terzo luogo, al fine di allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel digitale, occorre che il presente regolamento armonizzi le norme sulla tutela degli utenti finali, soprattutto dei consumatori. Tali norme includono la non discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sulla neutralità della rete, sulla protezione dell'accesso non discriminatorio a contenuti, applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, che non solo tutelano gli utenti finali ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono necessarie ulteriori riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti finali la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, favorendo con il tempo la convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa essenziale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Lo sviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacità e di una velocità di banda larga il più elevate possibile. L'Unione tuttavia è rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri che ha richiesto una deroga o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Le misure dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, non sono state sufficienti per ovviare a questo problema. |
(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa quanto mai esigua e limitata. Esso è fondamentale per l'adempimento dei molteplici compiti sociali, culturali ed economici, per l'accesso pubblico alle informazioni, la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi d'informazione e dovrebbe tenerne conto. Con la revisione TK 2009, la Commissione si è impegnata a tener conto di questi aspetti in maniera ad un tempo equa ed adeguata nella gestione dello spettro radio. Le disposizioni del pacchetto telecomunicazioni rappresentano quindi necessariamente la base per qualsivoglia politica delle frequenze radio nell'Unione europea. Pertanto è importante assicurare anche in futuro che la politica per lo spettro radio si muova esclusivamente in questo quadro giuridico e non ricada oltre i principi fondamentali qui fissati. A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del programma strategico in materia di spettro radio, entro il 1° gennaio 2015 la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'eventuale necessità di un intervento volto ad armonizzare ulteriori bande di frequenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GU L 81 del 21.3.2012. |
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24 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1). |
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore può inoltre creare disparità di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie più avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando così i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualità capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala più integrate potrebbero offrire. Occorre pertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. |
(18) Il pacchetto telecomunicazioni dell'UE, nella versione rivista del 2009, stabilisce i principi per la gestione dello spettro radio. Lo spettro radio contribuisce a soddisfare i più diversi interessi pubblici negli Stati membri. Al riguardo si nota una molteplicità di particolarità nazionali e regionali, che richiedono attenzione. È opportuno pertanto che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare e gestire il proprio spettro radio, necessario per lo svolgimento di particolari funzioni culturali, sociali e audiovisive. Oltre alla radiodiffusione terrestre e ai settori creativi e culturali, riferimento viene fatto all'ordine e sicurezza nonché alla difesa. Per tale motivo, l'intervento a livello di Unione riguardo a taluni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio dovrebbe continuare a sostenere un approccio dinamico alla gestione dello spettro, che riconosca la competenza degli Stati membri in questo settore e rispetti le politiche culturali, audiovisive e dei mezzi d'informazione di ciascuno Stato membro. In caso di controversie tra gli Stati membri sull'utilizzo delle frequenze, la Commissione svolge un ruolo di coordinamento, integrazione e sostegno agli Stati membri dell'UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(20) È necessario migliorare il coordinamento e l'uniformità dei diritti d'uso dello spettro radio, almeno per le bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili fisse, portatili e mobili. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i sistemi avanzati IMT (International Mobile Telecommunications) e quelle utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È opportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e maggiore uniformità anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili, come previsto dall'articolo 3, lettera b), del programma strategico in materia di spettro radio e dal parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per soddisfare la crescente domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, ad esempio, nell'immediato futuro, le bande a 700 MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz. |
(20) È necessario migliorare il coordinamento e l'uniformità dei diritti d'uso dello spettro radio, per le bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili fisse, portatili e mobili. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i sistemi avanzati IMT (International Mobile Telecommunications) e quelle utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È opportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e maggiore uniformità anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili conformemente alla direttiva 2002/21/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ulteriore specificazione potrebbe essere interpretata erroneamente come se non fosse in questo caso necessaria la procedura di codecisione prevista dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Quali bande debbano essere integrate in uno ''spettro radio coordinato'' è una decisione politica indispensabile e non una misura tecnica di attuazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una qualità certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando così l'innovazione tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura di reti e prodotti di connettività IP con un livello di qualità del servizio certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilità e flessibilità, convenienza economica e tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i fornitori di servizi e gli utenti finali. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilità di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo, se del caso, la possibilità di fornitura incrociata da parte delle imprese di comunicazioni elettroniche interessate. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 e 5 del presente regolamento si riferiscono agli utenti finali, esse devono applicarsi non soltanto ai consumatori, ma anche ad altre categorie di utenti finali, in primo luogo le microimprese. È necessario che gli utenti finali diversi dai consumatori, su richiesta individuale e per i singoli contratti, possano convenire di derogare a talune disposizioni. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Utenti finali" e "consumatori" sono già concetti sostanzialmente distinti. Il possibile discostamento da definizioni non chiaramente stabilite dal presente regolamento genera incertezza giuridica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico.
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(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Occorre assicurare a livello giuridico la fondamentale parità di trattamento e la non discriminazione nella trasmissione dei pacchetti dati nell'UE, indipendentemente dal contenuto, dal servizio, dall'applicazione, dall'origine o dalla finalità, al fine di garantire in modo duraturo che ciascun utente dei servizi internet abbia fondamentalmente accesso pubblico a contenuti, servizi o applicazioni di ogni tipo o possa offrirli personalmente, in base al principio della neutralità della rete. Gli operatori delle reti di accesso sono soggetti all'obbligo generale di trasmissione dei pacchetti dati, garantendo, indipendentemente dall'origine o dalla finalità o dai contenuti, dai servizi e dalle applicazioni da trasmettere, un servizio di trasmissione con un livello qualitativo adeguato, che rispecchi i progressi tecnologici. Il carattere aperto e non discriminatorio di internet è il motore fondamentale per l'innovazione, la tutela della libertà dei mezzi d'informazione, del pluralismo e della diversità culturale nonché dell'efficienza economica. Tali caratteristiche servono a garantire la libertà e la diversità delle opinioni, dei mezzi di comunicazione e della cultura. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di specifici contenuti, servizi o applicazioni dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare che sanciscano giuridicamente il principio della neutralità della rete a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico. Il funzionamento aperto di internet, operante secondo il principio del ''best effort'' non può essere compromesso dallo sviluppo di altri prodotti e servizi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(46) La libertà degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti legittimi e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libertà da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione, come le norme in materia di diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE. |
(46) Il diritto degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinato al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il riferimento al diritto dell'Unione e al diritto degli Stati membri è sufficiente. L'ulteriore specificazione potrebbe essere interpretata erroneamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47) In una rete internet aperta è necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocità dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure devono essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse le azioni volontariamente attuate dai fornitori per prevenire l'accesso a immagini pedopornografiche e la distribuzione delle stesse. Ridurre al minimo gli effetti della congestione della rete è da considerarsi una misura ragionevole, a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. |
(47) In una rete internet aperta i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non possono cancellare, bloccare, rallentare, deteriorare o privilegiare contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero di misure ragionevoli di gestione del traffico chiaramente definito nel presente regolamento e da motivare caso per caso. Le misure di gestione del traffico sono trasparenti, necessarie e proporzionate. Esse possono essere considerate proporzionate solo nella misura in cui tipologie di traffico equivalenti siano anche trattate allo stesso modo. Dovrebbe essere vietata qualunque discriminazione nei confronti di specifici contenuti, applicazioni o servizi fondata sul prezzo o su eventuali condizioni discriminatorie relative alla velocità e al volume dei dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47 bis) Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purché consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano. |
(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purché consentano agli utenti finali di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è essenziale che tali tariffe consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di meglio adattare le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È fondamentale che gli utenti finali ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del volume di dati o della velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano, e che le limitazioni del volume del traffico internet siano applicate in modo non discriminatorio, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dal contenuto, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione e nel rispetto del principio di neutralità della rete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(49) Gli utenti finali richiedono inoltre servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualità garantita offerta dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o dai fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. È necessario pertanto che gli utenti finali siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualità avanzata con fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. |
(49) Gli utenti finali richiedono inoltre servizi e applicazioni che necessitano di un livello di qualità superiore offerta dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o dai fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television), videoconferenze, giochi e alcune applicazioni sanitarie. È necessario pertanto che gli utenti finali siano liberi di concludere accordi volontari per la fornitura di servizi specializzati di qualità avanzata con fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. Qualora tali accordi siano stipulati con un fornitore di servizi di accesso a internet, detto fornitore garantisce che il livello di qualità superiore non vada a scapito delle prestazioni, dell'accessibilità in termini di costi o della qualità dei servizi di accesso a internet e non limiti la neutralità della rete. È opportuno, tuttavia, che i servizi specializzati restino un'eccezione e non siano commercializzati o utilizzati diffusamente come sostituto dei servizi di accesso a internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico è essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avrà con ogni probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. È necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano in modo significativo la qualità complessiva dei servizi di accesso a internet. |
(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità. Per la fornitura di servizi specializzati nell'ambito di reti chiuse è necessario che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi abbiano la possibilità di negoziare livelli particolari di qualità del servizio con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico per un gruppo limitato di utenti. Ciò potrebbe essere con ogni probabilità utile per lo sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). I servizi specializzati non possono compromettere la qualità dei servizi di accesso aperto a internet, né essere commercializzati o utilizzati in sostituzione di internet. Tali servizi sono ammessi soltanto qualora esista la comprovata necessità di ordine tecnico e materiale, al di là del tornaconto economico, di poter fornire applicazioni critiche in tempo reale di particolare qualità. Qualora i servizi specializzati siano offerti o commercializzati da operatori delle reti di accesso, questi ultimi sono soggetti all'obbligo di offrire contestualmente un servizio di accesso aperto a internet, in conformità del principio di neutralità della rete e a norma del considerando 45, e non possono pregiudicarne la qualità. Tutti i servizi della rete internet aperta sono soggetti al principio del "best effort". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. |
(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente avere la possibilità di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano procedure di notifica e meccanismi di ricorso chiari e comprensibili per gli utenti finali che hanno subito discriminazioni, limitazioni o interferenze relativamente ai contenuti, ai servizi o alle applicazioni online. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici e del mercato è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È necessario che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provveda alla simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
soppresso
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e bis) garantire che tutto il traffico internet sia trattato allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dal contenuto, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8) "spettro radio armonizzato per comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente sono armonizzate a livello dell'Unione, in particolare a norma della decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27, che è riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione; |
(8) "spettro radio armonizzato per comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente sono armonizzate a livello dell'Unione, conformemente alle disposizioni e procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE e a norma della decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27, che è riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1). |
27 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) ''principio del best effort'', impegno ad assicurare l'evasione delle richieste di trasmissione dei dati secondo l'ordine cronologico di arrivo, nel modo più tempestivo e indipendentemente dal contenuto, dal servizio, dall'applicazione, dall'origine o dalla finalità; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) "prodotto di connettività con qualità del servizio garantita", un prodotto reso disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di interconnessione e uno o più punti di terminazione su rete fissa e che consente di ottenere livelli definiti di prestazione della rete end-to-end per la fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica qualità del servizio garantita in base a parametri definiti; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) ''gestione del traffico motivata'', la gestione del traffico, ammessa quale eccezione al principio del ''best effort'', se dovuta a ragioni tecniche e se conforme ai principi generali di necessità, adeguatezza, garanzia di efficienza, non discriminazione e trasparenza nonché agli altri requisiti del presente regolamento; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 ter) "neutralità della rete", il principio secondo il quale tutto il traffico internet è trattato allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dal contenuto, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a prescindere dalla tecnologia di rete utilizzata; |
14) "servizio di accesso aperto a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali collegati a internet, a prescindere dalla tecnologia di rete utilizzata; gli Stati membri definiscono requisiti minimi proporzionati per la qualità dei servizi di accesso aperto a internet, che vengono costantemente perfezionati in linea con i progressi tecnologici; un servizio di accesso aperto a internet consente agli utenti finali di utilizzare ogni applicazione basata su internet secondo il principio del ''best effort''; l'unica deroga in tal senso è la gestione motivata e proporzionata del traffico, purché siano stabilite chiaramente le relative condizioni di utilizzo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio che offre la capacità di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di essi, e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (end-to- end) o offre la capacità di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali, che non è commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet; |
15) ''servizio specializzato'', un servizio, soprattutto un servizio IP, di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio offerto e gestito esclusivamente all'interno di reti di comunicazione chiuse e con accesso rigorosamente controllato, che non è commercializzato o utilizzato in sostituzione a internet, che presenta le stesse identiche funzioni di una rete internet aperta a livello di contenuti, applicazioni o servizi. Un servizio specializzato è ammesso soltanto qualora esista la comprovata necessità di ordine tecnico e materiale, al di là del tornaconto economico, di poter fornire un particolare livello di qualità garantita alle applicazioni critiche in tempo reale o alle applicazioni che richiedono particolari protezione. È inoltre caratterizzato da parametri di qualità del servizio ben definiti, garantiti e proporzionati alla sua natura, che sono soggetti a una continua gestione "end-to-end", a partire dal fornitore del servizio specializzato fino all'"ultimo miglio". Un servizio specializzato non può essere limitato a un punto terminale controllato dal fornitore di servizi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La presente sezione si applica allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili. |
1. La presente sezione si applica allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili, conformemente alla direttiva 2009/140/CE e alla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 9 della direttiva 2002/21/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse dello spettro radio in conformità all'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. |
2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse dello spettro radio in conformità all'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza, difesa e interesse generale, quali la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi d'informazione online e offline nonché gli interessi degli utenti delle frequenze radio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le autorità nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocità e che consenta la pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati e multiterritoriali e la creazione di economie di scala, così da stimolare l'innovazione, la crescita economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali. |
1. Fatta salva la protezione dell'interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocità e che consenta la pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati e multiterritoriali e la creazione di economie di scala, così da stimolare l'innovazione, la crescita economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali. Occorre tenere in debito conto la possibilità di realizzare reti multifunzionali che riuniscano in un'unica piattaforma le tecnologie di telefonia mobile e di radiodiffusione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) assicurare un'ampia copertura territoriale delle reti a banda larga senza fili ad alta velocità e un elevato livello di penetrazione e consumo dei servizi correlati. |
e) assicurare un uso efficiente dello spettro per soddisfare la domanda crescente di reti a banda larga senza fili ad alta velocità, tenendo in considerazione, al contempo, l'interesse pubblico e il valore sociale, culturale ed economico dello spettro nel suo insieme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La necessità di impedire le interferenze è un obiettivo fondamentale della regolamentazione. Occorre di conseguenza tenerne conto nel definire le procedure e le condizioni di autorizzazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e bis) assicurare che qualsiasi modifica della politica in tema di utilizzo efficiente dello spettro tenga conto della sua incidenza sull'interesse pubblico in termini di interferenze e costi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) le caratteristiche tecniche delle diverse bande di radiofrequenze disponibili; |
(a) le caratteristiche tecniche nonché l'utilizzo attuale e previsto delle diverse bande di radiofrequenze disponibili; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a bis) l'utilizzo efficiente delle bande dello spettro radio già assegnate all'utilizzo mediante la banda larga mobile; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) l'uso più efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto delle caratteristiche della banda o delle bande interessate; |
(a) l'uso più efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto delle caratteristiche della banda o delle bande interessate nonché dell'utilizzo attuale e previsto; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) Qualora le condizioni tecniche relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di autorizzazione generale, le autorità nazionali competenti evitano l'imposizione di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato. |
(1) Qualora le condizioni tecniche relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di autorizzazione generale, le autorità nazionali competenti evitano l'imposizione di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senza il riferimento all'articolo 2, paragrafo 8 (nella formulazione dell'emendamento 14) si potrebbero complicare i possibili o auspicati scenari di uso condiviso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(d) stabilire il termine di scadenza dei diritti d'uso esistenti di bande armonizzate diverse da quelle per le comunicazioni a banda larga senza fili o, per i diritti a durata indeterminata, il termine entro il quale occorre modificare il diritto d'uso al fine di consentire la fornitura di comunicazioni a banda larga senza fili. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le regole offrono la necessaria certezza giuridica per tutti gli attuali titolari di diritti, che hanno già fatto investimenti a lungo termine in buona fede e sulla base del diritto esistente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Il paragrafo 2 non pregiudica le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Qualora un'autorità nazionale competente intenda subordinare l'uso dello spettro radio a un'autorizzazione generale o concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio o modificare i diritti e gli obblighi relativi all'uso dello spettro radio, in conformità all'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE, essa rende accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione, contemporaneamente alla Commissione e alle autorità competenti per lo spettro radio degli altri Stati membri, al termine della consultazione pubblica di cui all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE, se del caso, e comunque solo quando il progetto di misura sia in una fase del suo iter che consenta di trasmettere alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni stabili e sufficienti su tutte le questioni pertinenti. |
1. Qualora un'autorità nazionale competente intenda subordinare l'uso dello spettro radio a un'autorizzazione generale o concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio o modificare i diritti e gli obblighi relativi all'uso dello spettro radio per i servizi a banda larga senza fili, in conformità all'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE, essa rende accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione, contemporaneamente alla Commissione e alle autorità competenti per lo spettro radio degli altri Stati membri, al termine della consultazione pubblica di cui all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE, se del caso, e comunque solo quando il progetto di misura sia in una fase del suo iter che consenta di trasmettere alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni stabili e sufficienti su tutte le questioni pertinenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[…] |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme metodologiche e tecniche uniformi per l'implementazione di uno o più prodotti di accesso europei ai sensi degli articoli 17 e 19 e dell'allegato I, punti 2 e 3, e dell'allegato II, conformemente ai rispettivi criteri e parametri ivi specificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. |
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme metodologiche e tecniche uniformi per l'implementazione di uno o più prodotti di accesso europei ai sensi dell'articolo 17 e dell'allegato I, punti 2 e 3, conformemente ai rispettivi criteri e parametri ivi specificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 23 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Libertà di fornire e di usufruire di un accesso a internet aperto e gestione ragionevole del traffico |
Accesso aperto a internet, servizi specializzati e gestione ragionevole e motivata del traffico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet. |
1. L'accesso aperto a internet è assicurato a norma dell'articolo 2, paragrafo 14, per consentire agli utenti finali di consultare e diffondere ogni genere di informazioni e contenuti di loro scelta, nonché di utilizzare applicazioni, servizi e terminali di loro scelta tramite il servizio di accesso aperto a internet, indipendentemente dalla fonte o dalla finalità di tali informazioni, dai contenuti, dalle applicazioni o dai servizi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli operatori delle reti di accesso sono soggetti all'obbligo generale di trasmissione secondo il principio del ''best effort''. I fornitori dei servizi di accesso a internet non possono limitare o impedire l'utilizzo da parte degli utenti finali di qualsiasi terminale per consultare e diffondere informazioni e contenuti tramite il servizio di accesso a internet. Tale disposizione lascia impregiudicati i diritti degli Stati membri di concedere diritti d'uso individuali a norma dell'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet. |
Gli utenti finali sono liberi di stipulare, tenendo debitamente conto del principio di neutralità della rete, contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet. I fornitori dei servizi di accesso a internet pubblicizzano il volume di dati e la velocità minimi garantiti che sono in grado di fornire, non la velocità massima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Negli accordi concernenti il volume e la velocità dei dati, non è possibile dedurre dai volumi di consumo determinati contenuti, servizi o applicazioni, né escluderli dalle strozzature una volta consumato il volume di dati concordato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'accesso aperto e non discriminatorio a internet deve essere stabilito come diritto e non come libertà e il principio del best effort aperto per internet, con accesso a tutti i servizi, informazioni, contenuti e applicazioni deve valere come regola. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore. |
I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi possono offrire a un gruppo ristretto di utenti, soggetto ad accesso controllato, l'erogazione di servizi specializzati tramite una rete di comunicazione elettronica chiusa. I servizi specializzati non possono essere commercializzati o utilizzati in sostituzione a internet o dimostrarsi a livello funzionale identici ai contenuti, alle applicazioni o ai servizi della rete internet aperta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Qualora tali accordi siano conclusi con un fornitore di servizi di accesso a internet, detto fornitore garantisce, conformemente al principio di neutralità della rete, che non siano limitate le prestazioni, l'accessibilità in termini di costi o la qualità dei servizi di accesso a internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualità generale dei servizi di accesso a internet. |
L'erogazione di servizi specializzati non pregiudica la qualità dei servizi di accesso a internet. Inoltre, tali servizi non possono compromettere gli attuali requisiti tecnici universalmente accettati e il loro ulteriore sviluppo né pregiudicare le prestazioni generali, l'accessibilità in termini di costi o la qualità dei servizi di accesso a internet. I servizi specializzati sono offerti solo se la capacità della rete è sufficiente alla loro erogazione in aggiunta all'accesso aperto a internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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I servizi specializzati sono ammessi soltanto qualora esista la comprovata necessità di ordine tecnico e materiale, al di là del tornaconto economico, di poter fornire un particolare livello di qualità alle applicazioni critiche in tempo reale o alle applicazioni che richiedono particolati protezione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'adesione ad offerte commerciali da parte degli utenti finali o il sostegno a fornitori di contenuti o applicazioni deve avvenire su base volontaria e non discriminatoria. Laddove la capacità di rete sia condivisa tra servizi di accesso a internet e servizi specializzati, il fornitore di tali servizi pubblica criteri chiari e inequivocabili in base ai quali viene condivisa la capacità di rete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli operatori delle reti d'accesso che al contempo offrono o commercializzano servizi specializzati sono soggetti allo stesso obbligo di fornire un servizio di accesso aperto a internet ai sensi dell'articolo 2, punto 14. Essi non possono discriminare altri fornitori di contenuti che dipendono dai servizi di trasmissione dell'operatore della rete e sono tenuti ad applicare prezzi trasparenti e in linea con il mercato per detto servizio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Affinché le autorità nazionali siano in grado di valutare tale potenziale danno sostanziale, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di contenuti, applicazioni e servizi trasmettono alle autorità nazionali, su richiesta, informazioni precise sulle capacità assegnate ai due tipi di servizi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico a integrazione verticale non discriminano in alcun modo il traffico generato da fornitori di contenuti, servizi o applicazioni che forniscono contenuti, servizi o applicazioni in concorrenza con i loro servizi o con i servizi che essi stessi forniscono sulla base di accordi esclusivi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. L'esercizio delle libertà di cui ai paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura di informazioni complete conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 2. |
4. Agli utenti finali nonché ai fornitori di contenuti, applicazioni e servizi, compresi i settori dei mezzi d'informazione e culturali e gli enti pubblici a tutti i livelli, vengono fornite informazioni complete conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21 , paragrafo 3, e all'articolo 21 bis, della direttiva 2002/22/CE nonché all'articolo 25, paragrafo 21, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento, comprese le informazioni sulle misure ragionevoli di gestione del traffico applicate che potrebbero influire sull'accesso e la diffusione di informazioni, contenuti, applicazioni e servizi, a norma dei paragrafi 1 e 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a: |
5. I fornitori di servizi di accesso a internet non devono limitare espressamente le specificazioni di cui al paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– cancellando, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni, servizi o terminali, o loro specifiche categorie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– privilegiando specifici contenuti, applicazioni, servizi o terminali o loro specifiche categorie ovvero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– concludendo accordi particolari di prezzo con gli utenti finali, che rendano poco appetibile dal punto di vista economico l'accesso a specifici contenuti, applicazioni, servizi o terminali o loro specifiche categorie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi; |
Sono esclusi i casi in cui siano necessarie misure di gestione del traffico ragionevoli e motivate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le misure di gestione del traffico sono considerate ragionevoli e motivate quando servano chiaramente a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali; |
– preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali ovvero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive; |
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d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo. |
– minimizzare gli effetti di una congestione accertata della rete temporanea ed eccezionale nonché a gestire efficacemente il traffico in caso di grave congestione della rete, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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nella misura in cui tutti i contenuti, le applicazioni e i servizi siano trattati secondo il principio del ''best effort''. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo. |
Esse non possono essere mantenute più a lungo di quanto strettamente necessario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate, necessarie e soggette a meccanismi di ricorso chiari, comprensibili e accessibili.
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo. |
Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo; pertanto, tutte le tecniche per verificare o analizzare i dati devono essere conformi alla normativa in materia di privacy e tutela dei dati. Tali tecniche devono verificare solo le intestazioni dei pacchetti dati. Non viene eseguita un'analisi dei contenuti del pacchetto al di là di tale verifica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 32, allo scopo di definire con la massima precisione possibile i criteri tecnici di cui all'articolo 23, paragrafo 5, per la configurazione delle situazioni eccezionali descritte. L'esistenza di una situazione eccezionale viene stabilita sulla base dei criteri più rigorosi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5, comma 1 bis non pregiudicano il sindacato giurisdizionale e sono soggette a meccanismi di ricorso chiari, comprensibili e accessibili, al fine di prevenire la privatizzazione dell'applicazione della legge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo 23 , paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati. |
1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le disposizioni stabilite cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2 e la costante disponibilità di servizi di accesso aperto a internet, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 14, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR garantiscono inoltre che l'impatto dei servizi specializzati non pregiudichi la libertà di opinione e d'informazione, la diversità linguistica e culturale, la libertà e il pluralismo dei mezzi d'informazione nonché l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono inoltre a stretto monitoraggio e garantiscono l'applicazione delle misure ragionevoli di gestione del traffico di cui all'articolo 23, paragrafo 5, nel rispetto del principio di neutralità della rete, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC specificati al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 21, paragrafo 3 bis della direttiva 2002/22/CE. Le misure ragionevoli di gestione del traffico sono soggette a revisione periodica al fine di riflettere i progressi tecnologici. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono tenuti a documentare la presenza di una situazione eccezionale di cui all'articolo 23, paragrafo 5 nonché tutte le misure di gestione del traffico adottate al riguardo caso per caso, dandone immediata notifica alla competente autorità nazionale di regolamentazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione istituiscono meccanismi di notifica e ricorso chiari e comprensibili per gli utenti finali soggetti a discriminazioni, restrizioni, interferenze, blocchi o strozzature dei contenuti, dei servizi o delle applicazioni online. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Al fine di impedire la generale compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a internet e salvaguardare la capacità degli utenti finali di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità del servizio. |
Al fine di impedire la compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a internet e salvaguardare la capacità degli utenti finali di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure di regolamentazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. I requisiti previsti non sono adottati per un periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento da parte della Commissione di tutte le informazioni, salvo se diversamente convenuto tra la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione oppure se la Commissione abbia comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione un periodo di esame più breve, oppure che la Commissione abbia formulato osservazioni o raccomandazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati. |
Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati. Il BEREC definisce e mette a punto gli orientamenti generali per l'applicazione della gestione ragionevole del traffico in collaborazione con la Commissione e tutte le parti interessate sulla base dell'articolo 23 e del presente articolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione attuano adeguate procedure di reclamo per le questioni relative alle prestazioni del servizio di accesso a internet per gli utenti finali e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) la qualità dei servizi, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2; |
d) la qualità dei servizi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera e – punto i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(i) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale, compreso nelle ora di punta; |
(i) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale, compresa la velocità minima garantita di scaricamento e caricamento dati nelle ore di punta, e gli strumenti costantemente a disposizione degli utenti finali, con i quali essi possono verificare, in modo comunemente accettato, di persona e in tempo reale la velocità di caricamento e scaricamento durante il periodo di validità del contratto; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(iv) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure; |
(iv) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure, nonché tutte le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 5 e gli strumenti costantemente a disposizione degli utenti finali, con i quali posso verificare, in modo chiaro e comunemente accettato, le procedure e le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 5, introdotte per la misurazione e il controllo del traffico;
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Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nella sede principale dell'utente finale, comprese le fasce effettive di velocità, la velocità medie e la velocità nelle ore di punta, nonché gli effetti potenziali di un accesso ottenuto tramite una rete locale in radiofrequenza di terzi; |
(b) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nella sede principale dell'utente finale, comprese le fasce di velocità minima garantita, la velocità medie e la velocità nelle ore di punta, nonché gli effetti potenziali di un accesso ottenuto tramite una rete locale in radiofrequenza di terzi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 5, per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 5, per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Allegato II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA
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Titolo |
Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche |
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Riferimenti |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 12.9.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
CULT 12.9.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Petra Kammerevert 9.10.2013 |
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Esame in commissione |
27.11.2013 |
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Approvazione |
21.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Joanna Katarzyna Skrzydlewska |
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PARERE della commissione giuridica (22.1.2014)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
Relatore per parere: Marielle Gallo
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore si rammarica per la tempistica della proposta di regolamento per realizzare un continente connesso, che giunge molto tardi nella legislatura del Parlamento europeo. Il settore delle telecomunicazioni e i servizi forniti mediante reti di comunicazione elettroniche sono fondamentali per la competitività a lungo termine dell'Unione europea. Il calendario fissato per l'esame di un atto legislativo che può avere un impatto fondamentale sull'economia mobile e, pertanto, sulla nostra economia nel suo complesso, non è realistico.
Il Parlamento europeo avrebbe dovuto avere la possibilità di chiedere ai suoi servizi una valutazione di impatto approfondita della proposta di regolamento e poter disporre di un lasso di tempo sufficiente per procedere ad una vasta consultazione pubblica. Il relatore osserva altresì la presa di posizione critica del BEREC relativamente alla proposta della Commissione europea.
Come ultima osservazione preliminare, il relatore desidera sottolineare che gli operatori economici necessitano di un contesto che li sostenga e di sicurezza giuridica. Per tale ragione il relatore è sorpreso dalla nuova proposta della Commissione europea sul roaming internazionale, che giunge soltanto un anno dopo l'adozione del regolamento "roaming III".
Per quanto riguarda il parere della commissione giuridica, il relatore si è concentrato su tre aspetti.
In primo luogo, l'autorizzazione unica UE: essa crea un livello di regolamentazione supplementare senza che sia sufficientemente dimostrata la necessità di tale sistema. Il relatore ritiene che l'eliminazione di ostacoli ingiustificati alla fornitura di servizi transfrontalieri possa essere conseguita mediante un migliore coordinamento tra le ANR e in seno al BEREC mettendo in atto, per esempio un modello di notifica armonizzato. Pertanto, il relatore propone la soppressione del capo II della proposta di regolamento e l'introduzione di modifiche alla direttiva 2002/20 (autorizzazione).
In secondo luogo, la neutralità della rete: il relatore propone di riconoscere la possibilità che gli operatori offrano servizi specializzati e gli utenti finali ne beneficino, purché non sia pregiudicata la qualità generale dei servizi di accesso a internet. Le misure di gestione ragionevole del traffico dovrebbero altresì essere autorizzate tenendo presenti i diversi sistemi giuridici degli Stati membri e a condizione che i consumatori beneficino di un'internet aperta.
In terzo luogo, i diritti degli utenti finali: il relatore propone di sopprimere gli articoli da 25 a 30 in quanto un'armonizzazione totale non sarebbe favorevole ai consumatori. La linea d'azione proposta è quella di modificare la direttiva 2002/22/CE ("servizio universale") e di aggiornare alcuni dei diritti in essa sanciti.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11) Indipendentemente dalle modalità secondo le quali il fornitore sceglie di gestire le reti o di fornire i servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero, occorre che il quadro normativo applicabile a un operatore europeo sia neutro rispetto alle scelte commerciali che sottendono l'organizzazione delle funzioni e delle attività negli Stati membri. Pertanto, indipendentemente dalla struttura societaria dell'impresa, lo Stato membro d'origine di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è da considerarsi lo Stato membro in cui vengono prese le decisioni strategiche concernenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) È opportuno che l'autorizzazione unica UE sia basata sull'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in virtù di altre norme nazionali vigenti non specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche. È inoltre opportuno che le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 531/2012 valgano anche per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13) Le condizioni settoriali, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle reti o la sicurezza e l'integrità delle stesse, oppure l'accesso ai servizi di emergenza, sono nella maggior parte dei casi strettamente legate al luogo di ubicazione della rete o di fornitura del servizio. Di conseguenza, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto alle condizioni applicabili negli Stati membri in cui opera, se non diversamente specificato dal presente regolamento. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) Quando gli Stati membri richiedono un contributo del settore al finanziamento degli obblighi di servizio universale e alle spese amministrative delle autorità nazionali di regolamentazione, è opportuno che i criteri e le procedure per la ripartizione dei contributi siano proporzionati e non discriminatori per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche, in modo da non ostacolare l'ingresso sul mercato transfrontaliero, in particolare dei nuovi entranti e dei piccoli operatori; occorre pertanto che i contributi richiesti alle singole imprese tengano conto della quota di mercato del contribuente, in termini di fatturato realizzato nel pertinente Stato membro, e siano soggetti all'applicazione di una soglia de minimis. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) È necessario assicurare che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 15 o 16 della direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche hanno pertanto diritto alla parità di trattamento da parte dei vari Stati membri in situazioni oggettivamente equivalenti, al fine di consentire operazioni multiterritoriali più integrate. Inoltre, è opportuno che esistano procedure specifiche a livello unionale per l'esame dei progetti di decisione riguardanti le misure correttive ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE in questi casi, al fine di evitare divergenze ingiustificate in termini di obblighi applicabili ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche nei diversi Stati membri. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) Occorre stabilire l'attribuzione delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza tra lo Stato membro di origine e gli eventuali Stati membri ospitanti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche, allo scopo di ridurre le barriere all'ingresso, garantendo al contempo che sia correttamente controllato il rispetto delle condizioni applicabili alla fornitura di servizi e reti da parte di detti operatori. Pertanto, sebbene ciascuna autorità nazionale di regolamentazione debba controllare l'osservanza delle condizioni applicabili nel suo territorio conformemente alla normativa dell'Unione, anche mediante sanzioni e provvedimenti provvisori, solo l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine è autorizzata a sospendere o revocare il diritto di un fornitore europeo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione o in una sua parte. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa essenziale per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Lo sviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacità e di una velocità di banda larga il più elevate possibile. L'Unione tuttavia è rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici. Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri che ha richiesto una deroga o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. Le misure dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, non sono state sufficienti per ovviare a questo problema. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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___________ |
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23 Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GU L 81 del 21.3.2012. |
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24 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1). |
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una qualità certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando così l'innovazione tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura di reti e prodotti di connettività IP con un livello di qualità del servizio certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilità e flessibilità, convenienza economica e tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i fornitori di servizi e gli utenti finali. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilità di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo, se del caso, la possibilità di fornitura incrociata da parte delle imprese di comunicazioni elettroniche interessate. |
(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi con una determinata qualità dei servizi all'interno di reti di comunicazione chiuse che utilizzano il protocollo internet con un rigoroso controllo delle ammissioni potrebbe ostacolare lo sviluppo di servizi che si basano su tale qualità determinata per funzionare in maniera adeguata. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilità di questi servizi, prevedendo garanzie che assicurino che il livello superiore di qualità non sia funzionalmente identico né vada a scapito delle prestazioni, dell'accessibilità in termini di costi o della qualità dei servizi di accesso a internet, né comprometta la concorrenza, l'innovazione o la neutralità della rete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico. |
(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Occorre garantire a livello normativo condizioni di sostanziale parità di trattamento e non discriminazione in tutta l'Unione nella trasmissione dei pacchetti dati, a prescindere dal contenuto, dal servizio, dall'applicazione, dall'origine o dalla destinazione, onde offrire una garanzia duratura del fatto che ogni utente di servizi internet possa in linea di principio accedere a tutti i contenuti, i servizi o le applicazioni online o offrirli. Gli operatori delle reti di accesso sono soggetti a un obbligo generale di trasmissione dei pacchetti dati, fornendo agli utenti servizi di trasmissione di adeguata qualità e costantemente adeguati al progresso tecnologico, a prescindere dalla provenienza, dalla destinazione o dalla natura dei contenuti, servizi e applicazioni da trasmettere. La natura aperta e non discriminatoria di internet è il propulsore fondamentale di innovazione ed efficienza economica. Tali caratteristiche essenziali contribuiscono ad assicurare la libertà e la diversità d'espressione nei media e nella cultura. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico. Una rete internet aperta che opera esclusivamente in base al principio del "best effort" non dovrebbe essere compromessa o limitata dallo sviluppo di altri prodotti e servizi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(47 bis) Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico è essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avrà con ogni probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. È necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano in modo significativo la qualità complessiva dei servizi di accesso a internet. |
(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità. Per la fornitura di servizi specializzati in reti chiuse è necessario che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi abbiano la possibilità di negoziare livelli particolari di qualità del servizio con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico per un gruppo limitato di utenti. Ciò avrà con ogni probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). I servizi specializzati non devono compromettere la qualità dei servizi di accesso aperto a internet, né essere commercializzati o utilizzati in sostituzione di internet. Sono ammissibili soltanto qualora esista la manifesta necessità di ordine tecnico e materiale, al di là del tornaconto economico, di poter fornire applicazioni critiche in tempo reale di particolare qualità. Nel caso in cui i servizi specializzati siano offerti o commercializzati dai fornitori di reti di accesso, questi sono soggetti anche all'obbligo di offrire un servizio di accesso aperto a internet quale descritto al considerando 45. Tutti i servizi della rete internet aperta sono soggetti al principio del "best effort". | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. |
(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano meccanismi di notifica e ricorso chiari e comprensibili per gli utenti finali soggetti a discriminazione, limitazione o interferenza relativamente ai contenuti, ai servizi o alle applicazioni online. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) i fornitori di servizi e reti di comunicazione elettronica possono investire e innovare in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità, contribuendo alla competitività globale dell'Unione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 –paragrafo 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) promuovere una concorrenza sostenibile nel mercato unico e la competitività globale dell'Unione e ridurre di conseguenza la regolamentazione settoriale del mercato nel momento e nella misura in cui siano raggiunti tali obiettivi; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità che si estendono in tutta l'Unione e che sono in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) l'autorizzazione unica UE per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 –paragrafo 3 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) una maggiore convergenza delle condizioni regolamentari per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità delle misure correttive imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali e alla promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche; |
e) diritti aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nelle direttiva 2002/22/CE per gli utenti finali e la promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare uno spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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4) "autorizzazione unica UE", il quadro normativo applicabile a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione sulla base dell'autorizzazione generale nello Stato membro d'origine e in conformità al presente regolamento; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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5) "Stato membro d'origine", lo Stato membro in cui è situato il luogo di stabilimento principale del fornitore europeo di comunicazioni elettroniche; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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6) "stabilimento principale", il luogo di stabilimento nello Stato membro in cui vengono prese le decisioni principali in materia di investimenti e gestione di servizi o reti di comunicazione elettronica nell'Unione; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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7) "Stato membro ospitante", uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche fornisce reti o di servizi di comunicazione elettronica; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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12) "prodotto di connettività con qualità del servizio garantita", un prodotto reso disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di interconnessione e uno o più punti di terminazione su rete fissa e che consente di ottenere livelli definiti di prestazione della rete end-to-end per la fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica qualità del servizio garantita in base a parametri definiti; |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio che offre la capacità di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di essi, e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (end-to- end) o offre la capacità di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali, che non è commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet; |
(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio che è fornito utilizzando il protocollo internet e funziona nelle reti di comunicazione elettroniche chiuse, fondate sul controllo d'accesso, che offrono la capacità di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di essi, in base ad un ampio uso della gestione del traffico onde assicurare che il servizio disponga di caratteristiche adeguate, e che non è commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La definizione si basa sugli orientamenti del BEREC in materia di qualità del servizio nell'ambito della neutralità della rete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 3 — Libertà di fornire comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e a esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo 4. |
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2. Il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è soggetto alle norme e alle condizioni applicate in ciascuno Stato membro interessato, conformemente al diritto dell'Unione, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 531/2012. |
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3. In deroga all'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto a diritti amministrativi applicabili nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo per i servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore allo 0,5% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali diritti viene preso in considerazione solo il fatturato dei servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato. |
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4. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/22/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto ai contributi imposti per la ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo dei servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore al 3% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali contributi viene preso in considerazione solo il fatturato nello Stato membro interessato. |
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5. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha diritto alla parità di trattamento da parte delle autorità nazionali di regolamentazione di Stati membri diversi in situazioni oggettivamente analoghe. |
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6. In caso di controversie tra imprese in cui sia coinvolto un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, in relazione agli obblighi applicabili ai sensi delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 531/2012 in uno Stato membro ospitante, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può consultare l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine, la quale può emettere un parere al fine di garantire lo sviluppo di pratiche regolamentari coerenti. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante tiene nella massima considerazione il parere emesso dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine nel dirimere la controversia. |
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7. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in più di uno Stato membro sono tenuti a presentare la notifica di cui all'articolo 4 entro il 1° luglio 2016. |
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 4 — Procedura di notifica applicabile ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche presenta un'unica notifica in conformità al presente regolamento all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine, prima di avviare la sua attività in almeno uno Stato membro. |
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2. La notifica contiene una dichiarazione della fornitura o dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ed è corredata solamente delle seguenti informazioni: |
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a) denominazione, status e forma giuridica del fornitore, numero di registrazione, qualora il fornitore sia iscritto al registro commerciale o ad altro registro pubblico analogo, indirizzo geografico dello stabilimento principale, un referente, una breve descrizione delle reti o dei servizi forniti o che si intende fornire e l'identificazione dello Stato membro d'origine; |
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b) lo(gli) Stato(i) membro(i) in cui sono forniti o si intendono fornire i servizi e le reti, direttamente o tramite imprese controllate e, in quest'ultimo caso, denominazione, status e forma giuridica, indirizzo geografico, numero di registrazione, qualora il fornitore sia iscritto al registro commerciale o ad altro registro pubblico analogo nello Stato membro ospitante, e punto di contatto delle eventuali controllate e le rispettive zone di attività. Qualora una controllata sia detenuta congiuntamente da due o più i fornitori di comunicazioni elettroniche il cui luogo di stabilimento principale si trovi in Stati membri diversi, la controllata indica lo Stato membro d'origine pertinente tra quelli delle società madri ai fini del presente regolamento ed è notificata dalla società madre di tale Stato membro d'origine. |
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La notifica è presentata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro d'origine e di ogni altro Stato membro ospitante. |
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3. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2 sono messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine entro un mese dalla modifica. Nel caso in cui la modifica da notificare riguardi l'intenzione di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro ospitante che non è coperto da una precedente notifica, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può iniziare la propria attività in tale Stato membro ospitante dalla data della notifica. |
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4. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al presente articolo costituisce una violazione delle condizioni comuni applicabili al fornitore europeo di comunicazioni elettroniche nello Stato membro d'origine. |
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5. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e le eventuali modifiche di tali informazioni ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti coinvolti e all'Ufficio del BEREC entro una settimana dalla ricezione di tali informazioni o eventuali modifiche. |
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L'Ufficio del BEREC tiene un registro accessibile al pubblico delle notifiche effettuate in conformità al presente regolamento. |
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6. Su richiesta di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine rilascia una dichiarazione a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/20/CE, che specifica che l'impresa in questione è soggetta all'autorizzazione unica UE. |
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7. Nel caso in cui una o più autorità nazionali di regolamentazione in diversi Stati membri ritengano che l'indicazione dello Stato membro d'origine in una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 2, o l'eventuale modifica delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo 3, non corrisponda o non corrisponda più allo stabilimento principale dell'impresa ai sensi del presente regolamento, tali autorità deferiscono la questione alla Commissione, adducendo i motivi della loro valutazione. Una copia della segnalazione è trasmessa per informazione all'Ufficio del BEREC. La Commissione, dopo avere dato al fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in questione e all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine contestato la possibilità di esprimere il loro parere, adotta una decisione che determina lo Stato membro d'origine dell'impresa ai sensi del presente regolamento, entro tre mesi dalla data in cui è stata interpellata sulla questione. |
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 5 — Osservanza dell'autorizzazione unica UE |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. L'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro interessato controlla e garantisce, conformemente alla legislazione nazionale di attuazione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/20/CE, che i fornitori europei di comunicazioni elettroniche rispettino le norme e le condizioni applicabili nel proprio territorio ai sensi dell'articolo 3. |
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2. L'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro ospitante trasmette all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine tutte le informazioni pertinenti riguardanti le misure individuali adottate in relazione a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche al fine di garantire l'osservanza delle norme e delle condizioni applicabili nel suo territorio ai sensi dell'articolo 3. |
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 6 — Sospensione e revoca dei diritti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche a fornire comunicazioni elettroniche |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Fatte salve le misure relative alla sospensione o alla revoca dei diritti d'uso dello spettro radio o dei numeri concessi dagli Stati membri interessati e le misure provvisorie adottate ai sensi del paragrafo 3, solo l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine può sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione, o in una parte di essa, conformemente alla legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/20/CE. |
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2. In caso di violazioni gravi o ripetute delle norme e delle condizioni applicabili in uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 3, se le misure volte a garantirne l'osservanza adottate dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 5 non abbiano avuto esito positivo, tale Stato membro informa l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine e chiede l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1. |
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3. Fino all'adozione di una decisione finale da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine in merito a una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante può adottare misure provvisorie urgenti, conformemente alla legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE, qualora abbia prova della violazione delle norme e delle condizioni applicabili nel proprio territorio ai sensi dell'articolo 3. In deroga al termine di tre mesi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE, tali misure provvisorie possono essere valide fino all'adozione di una decisione definitiva da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine. |
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La Commissione, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro d'origine e degli altri Stati membri ospitanti sono informati tempestivamente della misura provvisoria adottata. |
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4. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine intenda, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante, adottare la decisione di sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a norma del paragrafo 1, essa notifica tale intenzione alle autorità nazionali di regolamentazione degli eventuali Stati membri ospitanti interessati da tale decisione. L'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro ospitante può emettere un parere entro un mese. |
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5. Tenendo nella massima considerazione gli eventuali pareri delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti interessati, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine adotta una decisione definitiva e la comunica alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti interessati entro una settimana dall'adozione. |
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6. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine abbia deciso di sospendere o revocare i diritti di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione degli eventuali Stati membri ospitanti adottano misure adeguate atte a impedire a tale fornitore di continuare a fornire servizi o reti all'interno del proprio territorio. |
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 7 — Coordinamento delle misure di esecuzione |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Nell'applicazione dell'articolo 6, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine adotta le misure di controllo o di esecuzione relative a un servizio o a una rete di comunicazione elettronica forniti in un altro Stato membro, o che hanno provocato danni in un altro Stato membro, con la stessa diligenza che adopererebbe se il servizio o la rete in questione fossero stati forniti nello Stato membro d'origine. |
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2. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare gli atti giuridici necessari per l'esecuzione delle misure adottate a norma degli articoli 5 e 6. |
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 19 — Prodotto di connettività con qualità del servizio garantita |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Qualsiasi operatore ha il diritto di fornire un prodotto di connettività con qualità del servizio garantita come precisato al paragrafo 4. |
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2. Gli operatori soddisfano tutte le richieste ragionevoli di fornire un prodotto di connettività con qualità del servizio garantita, come precisato al paragrafo 4, presentate per iscritto da un fornitore di comunicazioni elettroniche autorizzato. Il rifiuto di fornire un prodotto europeo con qualità del servizio garantita è basato su criteri oggettivi. L'operatore indica i motivi di un eventuale rifiuto entro un mese dalla richiesta scritta. |
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È da considerarsi un motivo di rifiuto oggettivo il fatto che la parte richiedente la fornitura di un prodotto europeo di connettività con qualità del servizio garantita non sia in grado o non voglia rendere disponibile, a condizioni ragionevoli, all'interno dell'Unione o in paesi terzi, un tale prodotto alla parte interpellata qualora quest'ultima lo richieda. |
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3. Se la richiesta è rifiutata o non è stato raggiunto un accordo sulle modalità e le condizioni specifiche, compreso il prezzo, entro due mesi dalla richiesta scritta, entrambi le parti hanno la facoltà di sottoporre la questione alla pertinente autorità nazionale di regolamentazione, a norma dell'articolo 20 della direttiva 2002/21/CE. In tal caso, può applicarsi l'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento. |
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4. La fornitura di un prodotto di connettività è considerata fornitura di un prodotto europeo di connettività con qualità del servizio garantita se è effettuata secondo i parametri minimi di cui all'allegato II e se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti sostanziali: |
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a) può essere offerta come prodotto di alta qualità in qualsiasi parte dell'Unione; |
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b) consente ai fornitori del servizio di soddisfare la domanda degli utenti finali; |
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c) è efficace in termini di costi, tenendo conto delle soluzioni esistenti che possono essere fornite sulle stesse reti; |
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d) possiede efficacia operativa, in particolare per quanto riguarda la capacità di limitare il più possibile gli ostacoli all'implementazione e i costi di installazione per i clienti; nonché |
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e) garantisce il rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, sicurezza e integrità delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione. |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 32, al fine di adattare l'allegato II alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, cosicché continui a soddisfare i requisiti sostanziali di cui al paragrafo 4. |
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano, salvo se oggettivamente giustificato, alle comunicazioni intraunionali che terminano in un altro Stato membro, tariffe superiori: |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) per le comunicazioni fisse, alle tariffe delle comunicazioni nazionali a lunga distanza; |
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b) per le comunicazioni mobili, rispettivamente alle eurotariffe delle chiamate vocali e degli SMS in roaming regolamentati, fissate dal regolamento (UE) n. 531/2012. |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si tratta di mercati competitivi e deregolamentati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet. |
Tenendo debitamente conto del principio di neutralità della rete, gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet, purché diano in modo libero ed esplicito il loro consenso informato, e di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore. |
I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi possono offrire servizi specializzati, tramite una rete di comunicazioni elettroniche chiusa, a un gruppo ristretto di utenti che usufruiscono di un accesso controllato. I servizi specializzati non possono essere commercializzati o utilizzati in sostituzione di internet o offrire contenuti, applicazioni o servizi funzionalmente identici a quelli della rete internet aperta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualità generale dei servizi di accesso a internet. |
Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati, all'interno di reti di comunicazioni elettroniche chiuse, sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica, che non siano funzionalmente identici ai servizi disponibili tramite il servizio di accesso pubblico a internet. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica la qualità dei servizi di accesso a internet. Qualora la capacità di rete sia condivisa tra servizi di accesso a internet e servizi specializzati, il fornitore di questi ultimi pubblica criteri chiari e univoci in base ai quali viene condivisa la capacità di rete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi; |
a) attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo. |
d) prevenire una congestione della rete temporanea o eccezionale o minimizzarne gli effetti, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo. |
Una gestione ragionevole del traffico è stabilita in modo trasparente, è limitata al periodo di tempo necessario e comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo 23 , paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati. |
1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e di beneficiare dell'internet aperto, il rispetto delle misure di gestione ragionevole del traffico di cui all'articolo 23 , paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione istituiscono meccanismi di notifica e ricorso chiari e comprensibili per gli utenti finali che subiscono discriminazioni, restrizioni, interferenze, blocchi o strozzature dei contenuti, dei servizi o delle applicazioni online. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 25 — Trasparenza e pubblicazione delle informazioni |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico pubblicano, tranne che per le offerte negoziate individualmente, informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai seguenti aspetti: |
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a) la loro denominazione, l'indirizzo e i recapiti; |
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b) per ciascun piano tariffario, i servizi offerti e i pertinenti parametri di qualità del servizio, i prezzi applicabili (ai consumatori, comprensivi di imposte) e le spese applicabili (per l'accesso, l'utenza, la manutenzione e qualsiasi spesa supplementare), nonché i costi relativi alle apparecchiature terminali; |
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c) le tariffe applicabili riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; |
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d) la qualità dei servizi, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2; |
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e) i servizi di accesso a internet, se offerti, specificando quanto segue: |
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i) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale, compreso nelle ora di punta; |
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ii) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento il livello del loro consumo; |
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iii) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume dati, la velocità effettivamente disponibile e altri parametri di qualità nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi; |
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iv) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure; |
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f) le misure adottate per garantire l'equivalenza di accesso per gli utenti finali disabili, comprese le informazioni regolarmente aggiornate su prodotti e servizi a loro destinati; |
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g) le clausole e le condizioni contrattuali tipo, compresa l'eventuale durata minima del contratto, le condizioni e l'ammontare di eventuali commissioni dovute per la risoluzione anticipata del contratto, le procedure e i costi diretti legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, nonché gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore; |
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h) l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi offerti e le eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE e le relative modifiche; |
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i) i diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2002/22/CE. |
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Le informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è offerto il servizio e sono aggiornate regolarmente. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione prima della pubblicazione. Eventuali differenziazioni nelle condizioni applicate ai consumatori e agli altri utenti finali sono rese esplicite. |
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2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano i metodi di misura della velocità dei servizi di accesso a internet, i parametri di qualità del servizio e i metodi per la loro misura, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione delle informazioni, compresi gli eventuali meccanismi di certificazione della qualità. La Commissione può prendere in considerazione i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati all'allegato III della direttiva 2002/22/CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. |
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3. Gli utenti finali hanno accesso a strumenti di valutazione indipendenti che consentono loro di raffrontare le prestazioni relative all'accesso alla rete e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché il costo di piani d'uso alternativi. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono sistemi volontari di certificazione di siti web e guide interattive o altri strumenti analoghi. La certificazione è concessa sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e proporzionati, tra cui in particolare l'indipendenza da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, l'uso di un linguaggio chiaro, l'offerta di informazioni complete e aggiornate e l'attivazione di una procedura di trattamento dei reclami. Qualora non siano disponibili sul mercato servizi certificati per il confronto delle offerte a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità nazionali competenti li rendono disponibili esse stesse o attraverso parti terze, conformemente ai criteri di certificazione. Le informazioni pubblicate dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono accessibili a titolo gratuito al fine di rendere disponibili gli strumenti di confronto. |
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4. Su richiesta delle pertinenti autorità pubbliche, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico diffondono all'occorrenza informazioni gratuite di pubblico interesse agli utenti finali, tramite gli stessi canali che utilizzano normalmente per le loro comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni sono trasmesse dalle competenti autorità pubbliche ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in forma standardizzata e possono riguardare fra l'altro: |
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a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché |
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b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale e l'accesso illegale ai dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica. |
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 26 — Obblighi in materia di informazione nei contratti |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Prima che un contratto relativo alla fornitura della connessione a una rete pubblica di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico diventi vincolante, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono ai consumatori e agli altri utenti finali, salvo diverso accordo esplicito di questi ultimi, almeno le informazioni seguenti: |
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a) la denominazione, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diverso, l'indirizzo e i recapiti per eventuali reclami; |
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b) le principali caratteristiche dei servizi erogati, tra cui in particolare: |
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i) per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, i volumi di comunicazione inclusi e tutti i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresa la data dell'allacciamento iniziale; |
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ii) se e in quali Stati membri viene fornito l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza conformemente all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE; |
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iii) i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti, le condizioni e i costi di questi servizi, nonché le modalità per contattarli; |
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iv) eventuali limitazioni imposte dal fornitore sull'uso delle apparecchiature terminali fornite, comprese le informazioni su come sbloccarle e su eventuali oneri dovuti in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo contrattuale minimo; |
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c) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe (per i consumatori, comprensivi di imposte e ed eventuali oneri supplementari) e le modalità per ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe e gli oneri applicabili; |
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d) i metodi di pagamento offerti e le eventuali differenze di costo ad essi legate, nonché gli strumenti disponibili per garantire la trasparenza della fatturazione e monitorare il livello di consumo; |
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e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi: |
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i) utilizzo minimo o durata minima necessari per beneficiare di condizioni promozionali; |
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ii) eventuali costi legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità di numeri ed altri identificatori, compresi gli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore; |
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iii) eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare per l'apparecchiatura terminale (sulla base di consueti metodi di ammortamento) e per altri vantaggi promozionali (su base pro rata temporis); |
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f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, compreso un riferimento esplicito ai diritti legali dell'utente finale, applicabili qualora non sia rispettato il livello di qualità del servizio previsto dal contratto; |
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g) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE, la scelta dell'utente finale di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; |
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h) per gli utenti finali disabili, informazioni su prodotti e servizi ad essi destinati; |
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i) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie, comprese quelle transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE e dell'articolo 22 del presente regolamento; |
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j) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità. |
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2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscono agli utenti finali, salvo diversamente convenuto con un utente finale che non sia un consumatore, almeno le seguenti informazioni relative ai loro servizi di accesso a internet: |
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a) il livello delle eventuali restrizioni del volume dati applicabili; le tariffe richieste per l'aumento del volume dati disponibile una tantum o su base duratura; la velocità di trasmissione dati (e il suo costo), disponibile dopo il consumo dell'intero volume dati applicabile, se limitato; la modalità che permette agli utenti finali di monitorare in qualsiasi momento i loro livelli di consumo; |
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b) la velocità effettiva di scaricamento e caricamento dati nella sede principale dell'utente finale, comprese le fasce effettive di velocità, la velocità medie e la velocità nelle ore di punta, nonché gli effetti potenziali di un accesso ottenuto tramite una rete locale in radiofrequenza di terzi; |
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c) altri parametri di qualità del servizio; |
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d) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure; |
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e) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità effettivamente disponibile e altri parametri di qualità del servizio nonché l'uso simultaneo di servizi specializzati con un livello superiore di qualità del servizio possono avere nella fruizione di contenuti, applicazioni e servizi. |
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3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite in maniera chiara, esaustiva e facilmente accessibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro di residenza dell'utente finale e sono aggiornate regolarmente. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non con l'accordo espresso delle parti. L'utente finale riceve una copia cartacea del contratto. |
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4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. |
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5. Il contratto contiene inoltre, su richiesta delle pertinenti autorità pubbliche, informazioni appositamente fornite da tali autorità sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela contro i rischi per la sicurezza personale, il trattamento illecito dei dati personali di cui all'articolo 25, paragrafo 4 del presente regolamento, e relativi al servizio fornito. |
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 27 — Controllo del consumo |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di scegliere, a titolo gratuito, un'opzione che fornisce informazioni sul consumo accumulato per i diversi servizi di comunicazione elettronica, espresse nella valuta nella quale viene fatturato l'utente finale. Tale strumento deve garantire che, senza il consenso dell'utente finale, la spesa cumulativa in un determinato periodo di utenza non superi un determinato limite finanziario impostato dall'utente finale. |
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2. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico provvedono affinché sia inviata un'adeguata notifica all'utente finale quando il consumo di servizi abbia raggiunto l'80% del limite finanziario fissato conformemente al paragrafo 1. La notifica indica la procedura da seguire per continuare a fruire di tali servizi, specificandone i costi. Qualora il limite finanziario stia per essere superato, il fornitore cessa di erogare e addebitare i servizi in questione al cliente finale, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi. Dopo aver raggiunto il limite finanziario gli utenti finali continuano a poter ricevere chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla fine del periodo di fatturazione concordato. |
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3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico consentono agli utenti finali, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, di accedere facilmente e gratuitamente alle informazioni sulle tariffe in vigore riguardanti numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione abbia precedentemente concesso una deroga per motivi di proporzionalità. Tali informazioni riguardanti questi numeri o servizi sono fornite in maniera da rendere possibile il loro confronto. |
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4. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di optare a titolo gratuito di ricevere fatture dettagliate. |
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 28 — Risoluzione del contratto |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. I contratti conclusi tra consumatori e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non prevedono una durata minima superiore a 24 mesi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di stipulare un contratto della durata massima di dodici mesi. |
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2. I consumatori, e gli altri utenti finali che non abbiano concordato condizioni diverse, hanno il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, se sono trascorsi sei mesi o più dalla stipula del contratto. Non sarà dovuto alcun indennizzo se non per il valore residuo delle apparecchiature sovvenzionate abbinate al contratto al momento della sua stipula e un rimborso pro rata temporis per gli altri eventuali vantaggi promozionali, contrassegnati come tali al momento della stipula del contratto. Eventuali restrizioni relative all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono eliminate gratuitamente dal fornitore al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo. |
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3. Se il contratto o la normativa nazionale prevedono la possibilità di prorogare tacitamente i periodi contrattuali, il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico informa l'utente finale a tempo debito affinché quest'ultimo abbia almeno un mese per opporsi a una proroga tacita. Se l'utente finale non si oppone, il contratto è considerato un contratto a durata indeterminata che può essere risolto dall'utente finale in qualunque momento con un preavviso di un mese e senza incorrere in alcun costo. |
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4. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale. I fornitori informano gli utenti finali con preavviso adeguato e non inferiore a un mese di tali eventuali modifiche e, al contempo, del diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, se non accettano le nuove condizioni. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis. |
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5. Ogni eventuale discrepanza significativa e non temporanea tra le prestazioni effettive relative alla velocità o ad altri parametri qualitativi e le prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico conformemente all'articolo 26 determina la non conformità delle prestazioni ai fini dei mezzi di ricorso dell'utente finale a norma della legislazione nazionale. |
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6. La sottoscrizione di servizi supplementari erogati dal medesimo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico non fa ripartire il periodo contrattuale iniziale, a meno che il prezzo dei servizi supplementari sia significativamente più elevato rispetto a quello dei servizi iniziali o che i servizi supplementari siano offerti a un prezzo promozionale speciale legato al rinnovo del contratto esistente. |
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7. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico applicano condizioni e procedure per la risoluzione del contratto tali da non ostacolare o disincentivare il cambiamento di fornitore di servizi. |
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 29 — Offerte di pacchetti |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, gli articoli 28 e 30 del presente regolamento si applicano a tutti gli elementi del pacchetto. |
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 30 — Passaggio a un altro fornitore e portabilità dei numeri |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta hanno il diritto di conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico che eroga il servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C della direttiva 2002/22/CE, purché quest'ultimo sia un fornitore di comunicazioni elettroniche nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale o sia un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche che abbia notificato alla competente autorità di regolamentazione dello Stato membro d'origine il fatto che fornisce o intende fornire tali servizi nello Stato membro a cui si riferisce il piano di numerazione nazionale. |
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2. La tariffazione tra fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico in relazione alla portabilità del numero è orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli utenti finali non agiscono da disincentivo per questi ultimi al cambiamento di fornitore. |
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3. Il trasferimento dei numeri e la loro attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. Per gli utenti finali che abbiano concluso un accordo di trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore, l'attivazione del numero avviene entro un giorno lavorativo dalla conclusione di tale accordo. L'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento, se si verifica, non può superare un giorno lavorativo. |
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4. Il fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico conduce le operazioni di cambiamento di fornitore e di trasferimento. Gli utenti finali ricevono informazioni adeguate sul passaggio al nuovo fornitore, prima e durante le operazioni di trasferimento, nonché immediatamente dopo la sua conclusione. Gli utenti finali non vengono trasferiti ad altri fornitori contro la loro volontà. |
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5. I contratti degli utenti finali con i fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico sono automaticamente risolti dopo la conclusione del passaggio. I fornitori cedenti di comunicazioni elettroniche al pubblico rimborsano il credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. |
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6. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che si rendono responsabili di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore, o anche che non mettono a disposizione tempestivamente le informazioni necessarie per il trasferimento, sono tenuti a risarcire gli utenti finali vittime di tali ritardi o abusi. |
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7. Se un utente finale che passa ad un nuovo fornitore di servizi di accesso a internet possiede una casella di posta elettronica fornitagli dal fornitore cedente, quest'ultimo, su richiesta dell'utente finale, inoltra a titolo gratuito all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente finale tutte le comunicazioni e-mail indirizzate al precedente indirizzo di posta elettronica dell'utente finale per un periodo di 12 mesi. Tale servizio di inoltro della posta elettronica prevede un messaggio di risposta automatica che viene inviato a tutti i mittenti per avvisarli del nuovo indirizzo di posta elettronica dell'utente finale. L'utente finale ha la facoltà di chiedere che il nuovo indirizzo di posta elettronica non venga rivelato nel messaggio di risposta automatica. |
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Dopo i primi 12 mesi, il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico dà all'utente finale la facoltà di prorogare il periodo del servizio di inoltro, eventualmente a pagamento. Il fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico non assegna la casella di posta elettronica iniziale dell'utente finale a un altro utente finale per un periodo di due anni dalla risoluzione del contratto, e in ogni caso durante il periodo di proroga del servizio di inoltro. |
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8. Le autorità nazionali competenti possono stabilire la procedura generale per il cambiamento di fornitore e il trasferimento, ivi comprese le disposizioni che prevedono adeguate sanzioni per i fornitori e indennizzi per gli utenti finali. Esse tengono conto della necessità di tutelare gli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di garantire l'efficienza di tali operazioni. |
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 34 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2002/20/CE Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'autorizzazione unica UE è molto onerosa, non è stata oggetto di una valutazione approfondita ed è criticata tanto dalle autorità nazionali di regolamentazione quanto dai fornitori di comunicazioni elettroniche. Gli stessi obiettivi possono essere raggiunti mediante un programma ottimizzato di cooperazione tra le ANR e apportando modifiche alle direttive 2002/20/CE e 2002/22/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 septies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 octies (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 Direttiva 2002/22/CE Articoli 22 e 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 37 —Modifiche del regolamento (UE) n. 531/2012 |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Il regolamento (UE) n. 531/2012 è modificato come segue: |
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1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente: |
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"Il presente regolamento si applica ai servizi di roaming erogati nell'Unione agli utenti finali il cui fornitore nazionale è un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico in uno Stato membro." |
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2) all'articolo 2 , paragrafo 2, è inserita la seguente lettera r): |
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"r) "accordo di roaming bilaterale o multilaterale", uno o più accordi commerciali o tecnici tra i fornitori di roaming che consentono l'estensione virtuale della copertura della rete d'origine e la fornitura durevole, da parte di ciascun fornitore di roaming di servizi di roaming al dettaglio regolamentati allo stesso livello di prezzo dei rispettivi servizi di comunicazioni mobili nazionali." |
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3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7: |
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"7. Il presente articolo non si applica ai fornitori di roaming che forniscono servizi di roaming al dettaglio regolamentati conformemente all'articolo 4 bis." |
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4) È inserito il seguente articolo 4 bis: |
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"Articolo 4 bis |
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1. Il presente articolo si applica ai fornitori di roaming che: |
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a) applicano, automaticamente e in tutti i loro rispettivi pacchetti al dettaglio comprensivi di servizi di roaming regolamentati, la tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione europea, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine e |
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b) garantiscono, attraverso le loro reti o in virtù di accordi di roaming bilaterali o multilaterali con altri fornitori di roaming, che almeno un fornitore di roaming in tutti gli Stati membri ottemperi alle disposizioni di cui alla lettera a). |
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2. I paragrafi 1, 6 e 7 non vietano a un fornitore di roaming di limitare il consumo di servizi regolamentati di roaming al dettaglio alla tariffa nazionale in vigore in base a un criterio di uso ragionevole. Un criterio di uso ragionevole si applica in modo da permettere ai consumatori che si avvalgono di un pacchetto nazionale al dettaglio offerto da un fornitore di roaming di proseguire con fiducia, quando viaggiano in altri paesi dell'Unione, il loro modello abituale di consumo nazionale connesso al loro pacchetto nazionale. I fornitori di roaming che ricorrono a tale possibilità pubblicano ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento XXX/2014 ed includono nei contratti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), di detto regolamento, informazioni particolareggiate e quantificate sulla maniera in cui è applicato il criterio di uso ragionevole, con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del pacchetto al dettaglio in questione. |
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Entro il 31 dicembre 2014, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, elabora orientamenti generali per l'applicazione di criteri di uso ragionevole nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming che si avvalgono del presente articolo. Il BEREC elabora tali orientamenti con riferimento all'obiettivo generale di cui al primo comma, e tiene conto, in particolare, dell'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri, del grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell'Unione, di eventuali effetti visibili delle tariffe di roaming alle tariffe dei servizi nazionali sull'andamento delle stesse, e dell'andamento delle tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming. |
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La competente autorità nazionale di regolamentazione sorveglia e controlla l'applicazione dei criteri di uso ragionevole, tenendo nel massimo conto gli orientamenti generali del BEREC, una volta adottati, e garantisce che non vengono applicate condizioni irragionevoli. |
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3. I singoli utenti finali serviti da fornitore di roaming che si avvale del presente articolo possono, su richiesta, scegliere deliberatamente ed esplicitamente di rinunciare a beneficiare, nell'ambito di un determinato pacchetto al dettaglio, dell'applicazione, ai servizi di roaming regolamentati, della tariffa valida per i servizi nazionali, in cambio di altri vantaggi offerti da suddetto fornitore. Il fornitore di roaming rammenta a tali utenti finali la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano in particolare se i fornitori di roaming che si avvalgono del presente articolo svolgono pratiche commerciali che equivalgono a un'elusione del regime standard. |
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4. Le tariffe al dettaglio regolamentate per il roaming di cui agli articoli 8, 10 e 13 non si applicano ai servizi di roaming offerti da un fornitore di roaming che si avvale del presente articolo nella misura in cui tali tariffe equivalgono a quelle applicate ai servizi nazionali. |
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Qualora un fornitore di roaming che si avvale del presente articolo applichi tariffe diverse da quelle applicabili ai servizi nazionali per il consumo di servizi di roaming regolamentati eccedente un uso ragionevole di tali servizi conformemente al paragrafo 2, o qualora un utente finale rinunci esplicitamente a beneficiare dell'applicazione, ai servizi di roaming regolamentati, delle tariffe nazionali conformemente al paragrafo 3, le tariffe applicate a tali servizi di roaming regolamentati non superano le tariffe di roaming al dettaglio di cui agli articoli 8, 10 e 13. |
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5. Un fornitore di roaming che desideri avvalersi del presente articolo trasmette la propria dichiarazione e gli eventuali accordi bilaterali o multilaterali in virtù dei quali soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, e qualsiasi loro modifica, all'Ufficio del BEREC. Il fornitore di roaming che effettua tale notifica include la prova dell'accordo sulla stessa da parte delle parti contraenti degli accordi di roaming bilaterali o multilaterali notificati. |
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6. Nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016, il presente articolo si applica ai fornitori di roaming che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che soddisfano le seguenti condizioni: |
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a) il fornitore di roaming notifica all'Ufficio del BEREC la sua dichiarazione e i pertinenti accordi di roaming bilaterali o multilaterali, facendo riferimento esplicitamente al presente paragrafo; |
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b) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri fornitori di roaming, che le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono soddisfatte in almeno 17 Stati membri che rappresentano il 70% della popolazione dell'Unione; |
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c) il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi della lettera b) si impegnano a mettere a disposizione e ad offrire attivamente, al più tardi a decorrere dal 1º luglio 2014, o dalla data della notifica, se posteriore, almeno un pacchetto al dettaglio con un'opzione tariffaria che preveda l'applicazione della tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine; |
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d) il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi della lettera b) si impegnano a mettere a disposizione e ad offrire attivamente, al più tardi a decorrere dal 1º luglio 2015, o dalla data della notifica, se posteriore, tali opzioni tariffarie nei pacchetti al dettaglio che, al 1° gennaio di quell'anno, siano utilizzati da almeno il 50% della propria base di clienti; |
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e) il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi della lettera b) si impegnano a rispettare, al più tardi a decorrere dal 1º luglio 2016, il paragrafo 1, lettera b) in tutti i rispettivi pacchetti al dettaglio. |
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Il fornitore di roaming e le parti contraenti ai sensi della lettera b) che si avvalgono del presente articolo possono, in alternativa all'impegno di cui alla lettera d), impegnarsi, a decorrere dal 1º luglio 2015, o dalla notifica, se posteriore, affinché nei loro vari pacchetti al dettaglio gli eventuali sovrapprezzi del roaming rispetto alle tariffe applicabili ai servizi nazionali non siano complessivamente superiori al 50% delle tariffe applicabili in tali pacchetti al 1º gennaio 2015, indipendentemente dalla base di calcolo di tali maggiorazioni, che si tratti di unità, come minuti vocali o megabyte, di periodi, come giorni o settimane di roaming, o di qualsiasi altra modalità o combinazione di tali elementi. I fornitori di roaming che fanno riferimento al disposto alla presente lettera dimostrano all'autorità nazionale di regolamentazione di rispettare il requisito di una riduzione del 50% e trasmettono tutte le prove pertinenti loro richieste. |
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Se il fornitore di roaming che si avvale del presente articolo notifica la sua dichiarazione e gli eventuali accordi di roaming bilaterali o multilaterali all'Ufficio del BEREC ai sensi della lettera a) del primo comma e rientra pertanto nel campo di applicazione del presente paragrafo, il fornitore di roaming che effettua la notifica e le eventuali parti contraenti ai sensi della lettera b) sono tenuti ciascuno ad ottemperare ai loro rispettivi impegni in conformità alle lettere c), d) ed e), del primo comma, compresi gli eventuali impegni in alternativa a quelli di cui alla lettera d) del primo comma, almeno fino al 1º luglio 2018. |
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7. Nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016, il presente articolo si applica ai fornitori di roaming che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che soddisfano le seguenti condizioni: |
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a) il fornitore di roaming notifica all'Ufficio del BEREC la sua dichiarazione e i pertinenti accordi di roaming bilaterali o multilaterali, facendo riferimento esplicitamente al presente paragrafo; |
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b) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri fornitori di roaming, che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) sono soddisfatte in almeno 10 Stati membri che rappresentano il 30% della popolazione dell'Unione, al più tardi a partire al 1° luglio 2014, o dalla data della notifica, se posteriore; |
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c) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri fornitori di roaming, che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) sono soddisfatte in almeno 14 Stati membri che rappresentano il 50% della popolazione dell'Unione, al più tardi a partire al 1° luglio 2015, o dalla data della notifica, se posteriore; |
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d) il fornitore di roaming assicura, tramite le sue reti o in virtù di un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con altri fornitori di roaming, che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) sono soddisfatte in almeno 17 Stati membri che rappresentano il 70% della popolazione dell'Unione al più tardi a partire al 1° luglio 2016. |
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Se il fornitore di roaming che si avvale del presente articolo notifica la sua dichiarazione e i pertinenti accordi di roaming bilaterali o multilaterali all'Ufficio del BEREC, ai sensi della lettera a) del primo comma e rientra pertanto nel campo di applicazione del presente paragrafo, il fornitore di roaming che effettua la notifica e le eventuali parti contraenti ai sensi della lettera b), sono tenuti ciascuno ad ottemperare ai loro rispettivi impegni di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo1, lettera a), almeno fino al 1° luglio 2018. |
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8. I fornitori di roaming negoziano in buona fede le disposizioni volte a raggiungere accordi di roaming bilaterali o multilaterali, a condizioni eque e ragionevoli tenendo conto dell'obiettivo di tali accordi con altri fornitori di roaming allo scopo di consentire l'effettiva estensione virtuale della copertura della rete d'origine e la fornitura durevole, da parte di ciascun fornitore di roaming che si avvale del presente articolo, di servizi di roaming al dettaglio regolamentati allo stesso livello di prezzo dei rispettivi servizi di comunicazioni mobili nazionali. |
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9. In deroga al paragrafo 1, dopo il 1º luglio 2016 il presente articolo si applica ai fornitori di roaming che ricorrono al presente articolo e che dimostrano di aver tentato in buona fede di concludere o di estendere accordi di roaming bilaterali o multilaterali sulla base di condizioni eque e ragionevoli in tutti gli Stati membri in cui non soddisfano ancora i criteri di cui al paragrafo 1 e di non essere stati in grado di concludere un accordo di roaming bilaterale o multilaterale con un fornitore di roaming in uno o più Stati membri, a condizione che rispettino la copertura minima di cui al paragrafo 6, lettera b), e tutte le altre disposizioni pertinenti del presente articolo. In tali casi, i fornitori di roaming che si avvalgono del presente articolo continuano a cercare di stabilire condizioni ragionevoli per la conclusione di un accordo di roaming con un fornitore di roaming di uno Stato membro non rappresentato. |
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10. Se un fornitore alternativo di roaming ha già ottenuto l'accesso ai clienti di un fornitore nazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e ha già effettuato i necessari investimenti per servire tali clienti, l'articolo 4, paragrafo 7, non si applica al fornitore nazionale in questione per un periodo transitorio di tre anni. Il periodo transitorio non pregiudica la necessità di rispettare i periodi contrattuali più lunghi concordati con il fornitore alternativo di roaming. |
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11. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione agli accordi di roaming bilaterali e multilaterali." |
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5) All'articolo 8, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: |
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a) il primo comma è sostituito dal seguente: |
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"2. A decorrere dal 1° luglio 2013 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa per chiamate vocali che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,24 EUR al minuto per le chiamate in uscita o 0,07 EUR al minuto per le chiamate in entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in uscita diminuisce a 0,19 EUR il 1° luglio 2014. A partire dal 1º luglio 2014 i fornitori di roaming non addebitano alcun costo ai propri clienti in roaming per le chiamate in entrata, fatte salve le disposizioni adottate per prevenire l'uso fraudolento o anomalo. Fatto salvo l'articolo 19, tali tariffe massime al dettaglio per l'eurotariffa per chiamate vocali rimangono valide fino al 30 giugno 2017." |
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b) il terzo comma è sostituito dal seguente: |
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"Ogni fornitore di roaming applica ai propri clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo per la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate a cui si applica un'eurotariffa per chiamate vocali." |
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6) all'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: |
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"1 bis. Quando il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati alla tariffa applicabile ai servizi nazionali è limitato con riferimento a un criterio di uso ragionevole a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, i fornitori di roaming avvertono i clienti in roaming quando il consumo di chiamate e messaggi SMS in roaming ha raggiunto il limite di uso ragionevole e al tempo stesso forniscono loro informazioni personalizzate di base sulle tariffe di roaming applicabili alle chiamate vocali o all'invio di SMS al di fuori della tariffa o del pacchetto nazionale, conformemente al paragrafo 1, secondo, quarto e quinto comma, del presente articolo." |
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7) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: |
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"2 bis. Quando il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati alla tariffa applicabile ai servizi nazionali è limitato con riferimento a un criterio di uso ragionevole a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, i fornitori di roaming avvertono i clienti in roaming quando il consumo di servizi di dati in roaming ha raggiunto il limite di uso ragionevole e al tempo stesso forniscono loro informazioni personalizzate di base sulle tariffe di roaming applicabili ai servizi di dati in roaming al di fuori della tariffa o del pacchetto nazionale, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica ai servizi di dati in roaming consumati al di fuori delle tariffe o dei pacchetti applicabili ai servizi nazionali di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2." |
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8) L'articolo 19 è sostituito dal seguente: |
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a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
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i) la prima frase è sostituita dalla seguente: |
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"La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 2016." |
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ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente: |
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"g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 e del sistema alternativo previsti all'articolo 4 bis ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che non vi sia alcuna differenza effettiva tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali;" |
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iii) è inserita la seguente lettera i): |
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"i) la misura in cui l'applicazione da parte dei fornitori di roaming della tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione europea incide visibilmente sull'andamento dei prezzi al dettaglio nazionali." |
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b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: |
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i) la prima frase è sostituita dalla seguente: |
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"Se dalla relazione emerge che le opzioni tariffarie che prevedono l'applicazione della tariffa per i servizi nazionali sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, non vengono offerte per un uso ragionevole in tutti i pacchetti al dettaglio da almeno un fornitore di roaming in ciascuno Stato membro, o che le offerte di fornitori alternativi di roaming non mettono facilmente a disposizione dei consumatori in tutta l'Unione europea tariffe di roaming al dettaglio sostanzialmente equivalenti, la Commissione presenta, entro la stessa data, opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e garantire che nel mercato interno non vi siano differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming." |
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ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
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"d) modificare la durata o ridurre il livello delle tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12, al fine di rafforzare le capacità di tutti i fornitori di roaming di mettere a disposizione nei rispettivi pacchetti al dettaglio opzioni tariffarie per un uso ragionevole in cui la tariffa per i servizi nazionali è applicata sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine.". |
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una modifica del regolamento (UE) n. 531/2012 in questo momento pregiudicherebbe fortemente la prevedibilità e la certezza giuridica per i fornitori. In ogni caso, non si dovrebbero prendere iniziative finché la Commissione non avrà completato il riesame del regolamento, come prevede il suo articolo 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCEDURA
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Titolo |
Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche |
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Riferimenti |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 12.9.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 12.9.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Marielle Gallo 4.11.2013 |
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Esame in commissione |
25.11.2013 |
16.12.2013 |
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Approvazione |
21.1.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
11 10 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss |
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PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (19.2.2014)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7‑0267/2013 – 2013/0309(COD))
Relatore: Salvador Sedó i Alabart
BREVE MOTIVAZIONE
La presente proposta favorisce la fornitura di servizi di comunicazione transfrontalieri, consentendo ai fornitori di offrire servizi in tutta l'Unione sulla base di un'autorizzazione unica UE e, di conseguenza, riducendo al minimo gli ostacoli amministrativi.
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione volta a promuovere l'armonizzazione dei diritti degli utenti finali (concernenti un accesso a internet aperto), nonché i suoi sforzi volti all'armonizzazione della pubblicazione da parte dei fornitori di informazioni sui servizi di comunicazione elettronica che offrono e l'inserimento nei contratti di dette informazioni, nonché le modalità per il passaggio a un altro fornitore e le spese applicabili ai servizi di roaming.
Il relatore è del parere che il rispetto dei diritti alla riservatezza delle comunicazioni, della vita privata e dei dati personali sia essenziale per rafforzare la fiducia dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche nell'UE e, di conseguenza, per la riuscita delle stesse. Gli utenti finali devono avere la certezza che questi diritti siano rispettati ogniqualvolta essi utilizzano i servizi e le reti di comunicazione elettronica, e che qualsiasi interferenza con gli stessi sia proporzionata e necessaria per raggiungere obiettivi legittimi chiaramente specificati.
Il presente progetto di parere è pertanto incentrato su questi aspetti della proposta, che potrebbero probabilmente avere un impatto sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali, nonché sulla riservatezza delle comunicazioni.
Il relatore accoglie positivamente l'inclusione nel regolamento del principio della "neutralità della rete" e, pertanto, sottolinea che qualsiasi misura ammessa ai sensi della proposta che interferisca con il diritto degli utenti finali alla protezione dei dati e alla vita privata deve essere soggetta a limitazioni legate alla trasparenza, alla rigorosa proporzionalità e alla necessità.
Gli emendamenti proposti sono volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni, la protezione della vita privata e dei dati personali, al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori.
EMENDAMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 36 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una qualità certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando così l'innovazione tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura di reti e prodotti di connettività IP con un livello di qualità del servizio certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilità e flessibilità, convenienza economica e tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i fornitori di servizi e gli utenti finali. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilità di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo, se del caso, la possibilità di fornitura incrociata da parte delle imprese di comunicazioni elettroniche interessate. |
(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una determinata qualità del servizio all'interno di reti di comunicazione chiuse che utilizzano il protocollo internet con un rigoroso controllo delle ammissioni potrebbe ostacolare lo sviluppo di servizi che si basano su tale determinata qualità per funzionare adeguatamente. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilità di questi servizi, prevedendo garanzie volte ad assicurare che il livello superiore di qualità non sia funzionalmente identico né vada a scapito delle prestazioni, dell'accessibilità in termini di costi o della qualità dei servizi di accesso a internet, né comprometta la concorrenza, l'innovazione o la neutralità della rete. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 45 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico. |
(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. L'incentivo determinante di un'innovazione e attività economica senza precedenti nell'era digitale è stato il fatto che tutto il traffico internet è trattato allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dai dispositivi, dal servizio o dall'applicazione, conformemente al principio di neutralità della rete. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Questa capacità è garantita al meglio quando tutte le tipologie di traffico sono trattate allo stesso modo dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare, che sanciscano il principio della neutralità della rete nel diritto a livello dell'Unione, per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico. Infatti, come affermato nella risoluzione 2011/2866 del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'apertura e la neutralità della rete internet in Europa, il carattere aperto di internet "ha rappresentato un incentivo determinante per la competitività, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l'innovazione, portando a livelli di sviluppo straordinari per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, e ha in tal modo dato un contributo fondamentale alla crescita dell'offerta e della domanda di contenuti e servizi"; "inoltre tale caratteristica di internet ha impresso un'accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e informazioni, anche nei paesi in cui l'accesso a mezzi di comunicazione indipendenti è limitato." | |||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 46 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(46) La libertà degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti legittimi e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libertà da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione, come le norme in materia di diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE. |
(46) La libertà degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti legittimi e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libertà da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione, come le norme in materia di diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, l'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e l'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE, che definiscono i limiti alle misure di gestione del traffico dal punto di vista della protezione dei dati e della tutela della vita privata. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 47 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(47) In una rete internet aperta è necessario che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocità dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure ragionevoli di gestione del traffico. Tali misure devono essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse le azioni volontariamente attuate dai fornitori per prevenire l'accesso a immagini pedopornografiche e la distribuzione delle stesse. Ridurre al minimo gli effetti della congestione della rete è da considerarsi una misura ragionevole, a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. |
(47) In una rete internet aperta è auspicabile che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure di gestione del traffico tecnicamente ragionevoli, chiaramente definite e senza motivazioni commerciali. Tali misure dovrebbero essere trasparenti, strettamente necessarie, proporzionate e non discriminatorie. Attenuare gli effetti della congestione della rete è da considerarsi una misura ragionevole, a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 50 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico è essenziale per la fornitura di servizi specializzati e avrà con ogni probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. È necessario pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano in modo significativo la qualità complessiva dei servizi di accesso a internet. |
(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico potrebbe favorire la fornitura di servizi specializzati e avrà con ogni probabilità un ruolo nello sviluppo di nuovi servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). Allo stesso tempo, è essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti. Ciò non dovrebbe tuttavia compromettere lo sviluppo di internet o il principio della neutralità della rete. Pertanto i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico dovrebbero essere liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali livelli definiti delle caratteristiche di qualità siano tecnicamente necessari per la funzionalità del servizio e tali accordi non compromettano la qualità dei servizi di accesso a internet. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 51 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. |
(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a internet. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico e la disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano meccanismi di notifica e ricorso chiari e comprensibili per gli utenti finali soggetti a discriminazioni, limitazioni o interferenze in materia di contenuti, servizi o applicazioni online. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a internet, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a internet rispetto ai servizi specializzati e qualità percepita dagli utenti finali. Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, o ad alcuni di essi, qualora ciò sia necessario per prevenire una generale compromissione o un complessivo peggioramento della qualità dei servizi di accesso a internet. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 58 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(58 bis) Il trattamento dei dati personali cui si riferisce il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1bis, che disciplina il trattamento dei dati personali realizzato negli Stati membri ai sensi di detto regolamento e sotto la sorveglianza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri, nonché alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche1ter. | |||||||||||||||||||||
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1bis GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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1ter GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 58 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(58 ter) Il trattamento dei dati personali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche per realizzare un continente connesso dovrebbe essere in linea con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.1bis | |||||||||||||||||||||
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__________________ | |||||||||||||||||||||
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1bis GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 58 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(80 bis) Il presente regolamento rispetta i principi e le disposizioni della normativa dell'Unione europea in materia di protezione dei dati.
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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e bis) garantire che tutto il traffico internet sia trattato allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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3 bis. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 95/46/CE e le altre normative vigenti dell'Unione in materia di protezione dei dati. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 12 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(12) "prodotto di connettività con qualità del servizio garantita", un prodotto reso disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di interconnessione e uno o più punti di terminazione su rete fissa e che consente di ottenere livelli definiti di prestazione della rete end-to-end per la fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica qualità del servizio garantita in base a parametri definiti; |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 12 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(12 bis) "neutralità della rete", il principio in base al quale tutto il traffico internet è trattato allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 15 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica o un qualsiasi altro servizio che offre la capacità di accedere a determinati contenuti, applicazioni o servizi, o a una combinazione di essi, e le cui caratteristiche sono controllate da punto a punto (end-to- end) o offre la capacità di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali, che non è commercializzato o ampiamente utilizzato in sostituzione a un servizio di accesso a internet; |
(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica gestito all'interno di reti di comunicazione elettronica chiuse che utilizzano il protocollo internet con rigoroso controllo delle ammissioni, che non è commercializzato né utilizzato in sostituzione al servizio di accesso a internet e non è funzionalmente identico ai servizi disponibili tramite il servizio di accesso pubblico a internet;
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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5. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e le eventuali modifiche di tali informazioni ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti coinvolti e all'Ufficio del BEREC entro una settimana dalla ricezione di tali informazioni o eventuali modifiche. L'Ufficio del BEREC tiene un registro accessibile al pubblico delle notifiche effettuate in conformità al presente regolamento. |
5. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e le eventuali modifiche di tali informazioni ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ospitanti coinvolti e all'Ufficio del BEREC entro una settimana dalla ricezione di tali informazioni o eventuali modifiche. L'Ufficio del BEREC tiene un registro accessibile al pubblico delle notifiche effettuate in conformità al presente regolamento. Indipendentemente dal formato (elettronico o cartaceo) del registro scelto dall'Ufficio del BEREC, quest'ultimo applica misure di sicurezza adeguate per la tenuta dello stesso, in conformità con l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(5 bis) Inoltre, il BEREC deve garantire ai fornitori di comunicazioni informazioni ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, che possono essere divulgate tramite l'autorità di regolamentazione dello Stato membro d'origine del fornitore. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(-a) pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, della vita privata, della sicurezza e integrità delle reti e della trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(f) rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, dati personali, sicurezza e integrità delle reti e trasparenza, conformemente al diritto dell'Unione. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 32, al fine di adattare l'allegato I alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, cosicché continui a soddisfare i requisiti sostanziali di cui al paragrafo 1. |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 19 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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[...] |
soppresso | |||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme metodologiche e tecniche uniformi per l'implementazione di uno o più prodotti di accesso europei ai sensi degli articoli 17 e 19 e dell'allegato I, punti 2 e 3, e dell'allegato II, conformemente ai rispettivi criteri e parametri ivi specificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. |
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme metodologiche e tecniche uniformi per l'implementazione di uno o più prodotti di accesso europei ai sensi dell'articolo 17 e dell'allegato I, punti 2 e 3, conformemente ai rispettivi criteri e parametri ivi specificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet. |
Gli utenti finali hanno il diritto di consultare e diffondere informazioni e contenuti, utilizzare applicazioni, collegare hardware e utilizzare servizi, software e dispositivi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet, conformemente al principio di neutralità della rete. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet. |
Purché gli accordi tengano in debito conto il principio di neutralità della rete e non discriminino in base a contenuto, applicazione o servizio o specifiche categorie, gli utenti finali hanno il diritto di stipulare accordi che differenziano in base al volume dei dati e alla velocità, purché diano liberamente ed esplicitamente il loro consenso informato. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore. |
Gli utenti finali hanno inoltre il diritto di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore. Qualora tali accordi siano conclusi con un fornitore di servizi di accesso a internet, detto fornitore garantisce che il livello superiore di qualità del servizio non vada a scapito delle prestazioni, dell'accessibilità in termini di costi o della qualità dei servizi di accesso a internet, conformemente al principio di neutralità della rete. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualità generale dei servizi di accesso a internet. |
Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico possono accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati all'interno di reti di comunicazione elettronica sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica, che non siano funzionalmente identici ai servizi disponibili tramite il servizio di accesso pubblico a internet. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica la qualità dei servizi di accesso a internet. Qualora la capacità di rete sia condivisa tra servizi di accesso a internet e servizi specializzati, il fornitore di tali servizi pubblica criteri chiari e inequivocabili in base ai quali è suddivisa la capacità di rete. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Nei limiti dei volumi o della velocità dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a: |
In base al principio di neutralità della rete i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano i diritti di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando, alterando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per determinati casi speciali in cui è rigorosamente necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, rigorosamente proporzionate, soggette a meccanismi di ricorso chiari, comprensibili e accessibili e necessarie a: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(a bis) fornire informazioni chiare e specifiche sulle tecniche di ispezione delle comunicazioni consentite; | |||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'articolo 23, paragrafo 5, della proposta prevede "misure di gestione ragionevole del traffico" nell'ambito delle quali i fornitori di servizi di accesso a internet possono discriminare, degradare, rallentare o bloccare il traffico, ma non fornisce informazioni sulle tecniche di ispezione delle comunicazioni sottostanti a tali misure. Per fornire agli utenti finali garanzie in merito all'impatto che le misure di gestione del traffico esercitano sulla protezione dei dati e la tutela della vita privata, l'articolo 23, paragrafo 5, deve fornire informazioni chiare sulle tecniche di ispezione delle comunicazioni. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali; |
b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete del fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera c | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive; |
c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso libero, informato ed esplicito a tali misure restrittive; detto consenso deve essere informato, specifico e inequivocabile, nonché espresso liberamente; | |||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo. |
d) attenuare gli effetti di una congestione della rete temporanea ed eccezionale, principalmente mediante misure neutrali rispetto all'applicazione, purché tutto il traffico sia trattato allo stesso modo. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo. |
Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo. Pertanto, tutte le tecniche di ispezione, filtraggio o analisi dei dati devono essere compatibili con la riservatezza e la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. Tali tecniche dovrebbero automaticamente esaminare soltanto le informazioni contenute nell'intestazione. Non è consentito il trattamento del contenuto delle comunicazioni finalizzato al raggiungimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza sono trattati i dati sensibili di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati. |
1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 2, paragrafo 15, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, conformemente al principio di neutralità della rete, e che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti e le autorità preposte alla protezione dei dati, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione, al BEREC e al pubblico in merito a tale monitoraggio e ai suoi risultati. Detto monitoraggio ottempera al principio della riservatezza delle comunicazioni e non implica il trattamento di dati personali. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione istituiscono meccanismi di notifica e ricorso chiari e comprensibili per gli utenti finali soggetti a discriminazioni, limitazioni, interferenze, blocchi o strozzature dei contenuti, dei servizi o delle applicazioni online. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. |
3. La Commissione può adottare, previa consultazione del BEREC e degli altri soggetti interessati, atti di esecuzione che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico pubblicano, tranne che per le offerte negoziate individualmente, informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai seguenti aspetti: |
1. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico pubblicano, tranne che per le offerte negoziate individualmente, informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate, in maniera chiara, esaustiva e facilmente accessibile, in merito ai seguenti aspetti: | |||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto iv bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(v) chiare e adeguate informazioni sulle tecniche di ispezione utilizzate per le misure di gestione del traffico, applicate per le finalità di cui all'articolo 23, paragrafo 5, e le relative ripercussioni sul diritto degli utenti alla protezione dei dati e della vita privata. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera g | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(g) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE, la scelta dell'utente finale di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; |
(g) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2002/22/CE, la scelta dell'utente finale di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; il trattamento dei dati personali contenuti in un elenco di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE; | |||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE prevede che gli utenti finali siano informati in merito alle finalità dell'elenco in questione, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo dei loro dati personali sulla base di funzioni di ricerca contenute nell'elenco stesso. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(f bis) informazioni sulle azioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera j,) e il loro potenziale effetto sui diritti relativi alla vita privata e alla protezione dei dati degli utenti finali. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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4. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di optare a titolo gratuito di ricevere fatture dettagliate. |
4. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di optare a titolo gratuito di ricevere fatture dettagliate, purché sia debitamente rispettato il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European Parliament`s resolution of 12 September 2013 on 'the Digital Agenda for Growth, Mobility and Employment: time to move up a gear', in which the European Parliament calls for the abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording 'or any general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad' seeks to prevent the introduction of more general charges for, e.g. 'enabling the phone to be used abroad' (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming on handsets). | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 7 – paragrafi 1 e 2 | ||||||||||||||||||||||
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(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:IT:PDF) | ||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including 'roam like at home' in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by enabling all providers to supply 'roam like at home' to mobile user. The levels of the revised wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and (iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Allegato 2 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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PARAMENTRI MINIMI DEI PRODOTTI EUROPEI DI CONNETTIVITÀ CON QUALITÀ DEL SERVIZIO GARANTITA |
soppresso | |||||||||||||||||||||
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Elementi di rete e relative informazioni: |
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– descrizione del prodotto di connettività da fornire su una rete fissa, comprese le caratteristiche tecniche e l'adozione di eventuali norme pertinenti.
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Funzionalità di rete: |
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– l'accordo di connettività che garantisce la qualità dei servizi da punto a punto, sulla base di specifici parametri che consentono la fornitura almeno delle seguenti categorie di servizi: |
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– chiamate e videochiamate; |
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– trasmissione di contenuti audiovisivi; nonché |
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– applicazioni ad elevato consumo di dati. |
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PROCEDURA
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Titolo |
Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche |
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Riferimenti |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 12.9.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
LIBE 12.9.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Salvador Sedó i Alabart 14.11.2013 |
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Esame in commissione |
9.1.2014 |
12.2.2014 |
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Approvazione |
12.2.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
49 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Fiona Hall, Anne E. Jensen, Catherine Stihler, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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PROCEDURA
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Titolo |
Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche |
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Riferimenti |
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
10.9.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 12.9.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
IMCO 12.9.2013 |
REGI 12.9.2013 |
CULT 12.9.2013 |
JURI 12.9.2013 |
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LIBE 12.9.2013 |
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Commissioni associate Annuncio in Aula |
IMCO 21.11.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Pilar del Castillo Vera 10.10.2013 |
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Esame in commissione |
9.12.2013 |
22.1.2014 |
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Approvazione |
18.3.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 12 14 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Amelia Andersdotter, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Francesco De Angelis, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Holger Krahmer, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov |
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Deposito |
20.3.2014 |
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