RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)

21.3.2014 - (05199/2014 – C7‑0094/2014 – 2010/0207(COD)) - ***II

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Peter Simon
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

Procedura : 2010/0207(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0216/2014
Testi presentati :
A7-0216/2014
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)

(05199/2014 – C7‑0094/2014 – 2010/0207(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05199/2014 – C7‑0094/2014),

–       visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Bundestag tedesco, dal Bundesrat tedesco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–       visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2011[1],

–       vista la sua posizione in prima lettura[2] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0368),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–       vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0216/2014),

1.      approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.      constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.      incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.      incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

Il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura durante la plenaria del 16 febbraio 2012 e, a seguito di un lungo periodo in cui il Consiglio non era disposto a negoziare, sono stati avviati negoziati informali con la Presidenza lituana al fine di conseguire rapidamente un accordo in seconda lettura. Dopo tre turni di consultazione a tre, le équipe negoziali del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo sul fascicolo il 17 dicembre 2013. Il testo dell'accordo è stato presentato alla commissione ECON per un voto di approvazione il 9 gennaio 2014 ed è stato approvato a larghissima maggioranza. Sulla base dell'approvazione in commissione, il presidente della commissione stessa, nella sua lettera al presidente del Coreper, si è impegnato a raccomandare alla Plenaria di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura senza modifiche, purché essa sia conforme all'accordo raggiunto il 17 dicembre 2013. In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in data 3 marzo 2014 a conferma dell'accordo del 17 dicembre 2013.

Poiché la posizione del Consiglio in prima lettura è conforme all'accordo raggiunto nelle consultazioni a tre, il relatore raccomanda alla commissione di approvarla senza ulteriori modifiche.

Oltre alla loro funzione primaria di tutela dei depositanti, i sistemi di garanzia dei depositi rivestono un'importanza centrale anche per la stabilità del sistema finanziario, in particolare in periodi di crisi. Una situazione in cui i depositanti perdono la fiducia nell'ente creditizio e tentano simultaneamente di ritirare i propri depositi (il cosiddetto "assalto agli sportelli") potrebbe non solo portare al collasso di un ente già fragile ma, data la dilagante perdita di fiducia, propagarsi anche ad altri enti creditizi e ad altri Stati. Il livello di liquidità necessario a garantire i depositi è infatti talmente elevato che nessun ente creditizio è in grado di assicurare la disponibilità di una somma simile. Per questo motivo, la Commissione europea ha presentato in data 12 luglio 2010 una proposta di revisione della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. La Commissione europea ritiene che, nel contesto del mercato interno, occorra migliorare in particolare i termini di rimborso eccessivamente lunghi per i depositanti in caso di insolvenza e le vaste differenze in materia di dotazioni finanziarie dei sistemi di garanzia negli Stati membri.

Prima lettura

Il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione a stragrande maggioranza in prima lettura il 16 febbraio 2012. I principali elementi della posizione del Parlamento europeo in prima lettura sono i seguenti:

•   Dotazione finanziaria credibile e solida del fondo di crisi: il Parlamento europeo ritiene che, per conquistare la fiducia dei depositanti, sia indispensabile assicurare un livello elevato di dotazione finanziaria ex ante per i sistemi di garanzia dei depositi. Il finanziamento ex ante presenta anche il vantaggio di non essere pro-ciclico, al contrario dei contributi ex post, che vengono mobilitati proprio in caso di crisi e potrebbero pertanto mettere in difficoltà anche altri enti creditizi. È opportuno pertanto ridurre le differenze in termini di dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi nell'UE, mentre i fondi di garanzia dei depositi nell'Unione dovrebbero, entro 15 anni al massimo, essere finanziati a monte con almeno l'1,5% dei depositi coperti.

•   Termini di rimborso brevi in caso di insolvenza: per contrastare il cosiddetto fenomeno dell'"assalto agli sportelli" è indispensabile prevedere termini di rimborso brevi. Il termine vigente di 20 giorni lavorativi è chiaramente troppo lungo e andrebbe ridotto a 7 giorni. Poiché non tutti i sistemi dell'UE sono in grado di garantire un termine breve per il rimborso, e considerando che il mancato rispetto dei termini promessi genererebbe una perdita di fiducia, il Parlamento europeo ha proposto di prevedere termini transitori. Per i termini superiori a sette giorni, il Parlamento ritiene che, dopo una settimana, si debba garantire ai clienti, almeno su richiesta, l'accesso alle risorse necessarie affinché essi possano sopperire alle proprie esigenze.

•   Requisiti uniformi per tutti i sistemi di garanzia indipendentemente dal funzionamento: le diverse modalità di funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi sono riconosciute, a condizione che soddisfino i requisiti della direttiva relativi, tra l'altro, all'importo del fondo, ai termini di rimborso, al livello di tutela, al calcolo dei contributi e all'utilizzo delle risorse. Questa soluzione flessibile tiene adeguatamente conto delle differenze tra i sistemi di garanzia e i mercati bancari nazionali, armonizzando al contempo le relative disposizioni.

•   Contributi basati sui rischi ai sistemi di garanzia: con la revisione della direttiva vengono stabilite, per la prima volta, disposizioni per il calcolo dei contributi degli enti creditizi ai sistemi di garanzia dei depositi. In questo contesto, il Parlamento ritiene che gli istituti di credito esposti a rischi più elevati debbano versare anche contributi maggiori.

Seconda lettura

Il relatore desidera sottolineare, in particolare, i seguenti elementi del compromesso, sulla cui base raccomanda alla commissione di approvare l'accordo raggiunto senza ulteriori modifiche.

•   Per la prima volta vengono stabilite disposizioni a livello di UE in materia di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che gli enti creditizi affiliati a sistemi di garanzia dei depositi costituiscano già entro dieci anni un fondo di garanzia dei depositi che corrisponda almeno allo 0,8% dei depositi coperti dal sistema.

•   I termini di rimborso in caso di insolvenza sono ridotti dagli attuali 20 giorni lavorativi a 7 giorni lavorativi. Gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre termini transitori sino alla fine del 2023. In questo caso, i termini di rimborso non devono tuttavia superare i 15 giorni lavorativi a partire, al più tardi, dalla fine del 2018 e i dieci giorni lavorativi dal 2021, al più tardi. Qualora gli Stati membri abbiano autorizzato un periodo di transizione e il sistema di garanzia dei depositi non sia in grado di rimborsare i depositi entro sette giorni lavorativi, i depositanti hanno il diritto di esigere un cosiddetto rimborso "di emergenza" entro cinque giorni lavorativi per poter sopperire alle proprie esigenze.

•   È sancito il principio dei contributi basati sul rischio: i contributi ai fondi di garanzia dei depositi avvengono in funzione del livello dei depositi coperti e del livello di rischio dei rispettivi enti affiliati. L'ABE dovrebbe elaborare orientamenti in materia.

•   Tutela degli importi temporaneamente elevati: in futuro, gli Stati membri sono tenuti a tutelare oltre al livello di copertura di 100 000 EUR gli importi temporaneamente elevati derivanti, ad esempio, dalla vendita di beni immobili privati, indennizzi versati dalle assicurazioni, casi di divorzio ecc. Spetta agli Stati membri fissare il periodo corrispondente, che può andare da un minimo di 3 mesi a un massimo di 12, nonché il livello di tutela concreto oltre la soglia di copertura di 100 000 EUR, tenendo conto delle condizioni di vita negli Stati membri.

•   Informazioni chiare e comprensibili sulla garanzia dei depositi: in futuro i depositanti riceveranno, all'apertura del conto e successivamente una volta all'anno, informazioni chiare e comprensibili sul livello di tutela, sul sistema di garanzia competente e i relativi dati di contatto, sulle modalità di funzionamento nonché tutte le informazioni pertinenti per il caso di insolvenza.

•   Le risorse dei fondi di garanzia dei depositi sono utilizzate innanzitutto per il rimborso in caso di insolvenza e per la tutela dei depositi coperti nel contesto della liquidazione. Gli Stati membri possono autorizzare i sistemi di garanzia dei depositi a impiegare tali risorse anche per misure preventive, a condizioni ben precise. Mediante criteri quantitativi relativi all'obbligo di contributi complementari si garantisce la disponibilità di risorse anche in caso di rimborso.

•   I sistemi di garanzia dei depositi possono concedere dei prestiti ad altri sistemi di garanzia dei depositi, su base volontaria, laddove, tra l'altro, i mezzi finanziari del sistema non siano sufficienti per soddisfare gli obblighi e gli istituti affiliati abbiano già richiesto contributi straordinari. Inoltre, il sistema mutuatario non deve a sua volta essere soggetto all'obbligo di rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia dei depositi.

PROCEDURA

Titolo

Sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)

Riferimenti

05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

16.2.2012                     T7-0049/2012

Proposta della Commissione

COM(2010)0368 - C7-0177/2010

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura

13.3.2014

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

13.3.2014

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Peter Simon

6.9.2010

 

 

 

Approvazione

18.3.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lajos Bokros, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Nils Torvalds

Deposito

21.3.2014