RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
21.3.2014 - (COM(2013)0812 – C7‑0416/2013 – 2013/0398(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Esther Herranz García
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
(COM(2013)0812 – C7‑0416/2013 – 2013/0398(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0812),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0416/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0217/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) In virtù del regolamento (CE) n. 3/200815 del Consiglio, l'Unione può realizzare azioni di informazione e di promozione sul mercato interno e nei paesi terzi per i prodotti agricoli e il loro metodo di produzione, come pure per alcuni prodotti alimentari a base di prodotti agricoli. |
(1) In virtù del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio15, l'Unione può realizzare azioni di informazione e di promozione sul mercato interno e nei paesi terzi per i prodotti agricoli e il loro metodo di produzione, come pure per prodotti alimentari a base di prodotti agricoli. |
__________________ |
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15 Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1). |
15 Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1). |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'obiettivo delle azioni suddette è rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, aumentando il grado di conoscenza dei consumatori sul valore dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione, sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi sbocchi. Queste azioni completano e rafforzano utilmente le azioni condotte dagli Stati membri. |
(2) L'obiettivo delle azioni suddette è rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, contribuire al raggiungimento di una maggiore redditività dei prodotti, conseguire una maggiore equità competitiva, sia sul mercato interno che nei paesi terzi, e aumentare il grado di conoscenza dei consumatori sul valore dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione, sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi sbocchi. Queste azioni completano e rafforzano utilmente le azioni condotte dagli Stati membri, sempre garantendo la parità di accesso a tutti gli Stati membri e promuovendo una discriminazione positiva a favore delle regioni ultraperiferiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Oltre alle informazioni sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, le azioni ammissibili non dovrebbero escludere la comunicazione mediante messaggi utili ai consumatori, come quelli relativi alla nutrizione, al sapore, alle tradizioni e alla cultura, in particolare se destinati ai paesi terzi. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Tali politiche di informazione e di promozione non si limitano a restaurare la fiducia dei consumatori dopo situazioni di crisi ma mirano anche a raggiungere una maggiore redditività dei prodotti, ad aumentare l'occupazione, a conseguire una maggiore equità competitiva nei mercati esterni e a fornire maggiori e migliori informazioni ai consumatori. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Nel rispetto delle regole di concorrenza, le azioni destinate al mercato interno devono limitarsi ad azioni di informazione relative alle specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione o a temi di interesse per l'Unione, come i regimi europei di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio16. |
soppresso |
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16 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). |
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Considerando che uno dei punti di forza della produzione alimentare dell'Unione risiede nella diversità dei suoi prodotti e nelle loro caratteristiche specifiche, che sono legate alle diverse zone geografiche e ai diversi metodi di produzione tradizionali e che forniscono sapori unici, offrendo la varietà e l'autenticità che i consumatori cercano sempre di più, sia nell'Unione che fuori di essa. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) L'Unione esporta principalmente prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti agricoli che non rientrano nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"). È pertanto opportuno estendere il regime di informazione e di promozione a determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, in linea con gli altri regimi della politica agricola comune (PAC) come i regimi di qualità, prevedendo fin d'ora dispositivi aperti a tali prodotti. |
(6) L'Unione esporta principalmente prodotti agricoli finiti, tra cui prodotti agricoli che non rientrano nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"). In momenti di crisi come l'attuale, è opportuno introdurre misure che favoriscano la ripresa economica degli Stati membri. Tanto i prodotti agricoli quanto i prodotti trasformati a base di prodotti agricoli svolgono un ruolo importante ai fini della ripresa economica. È pertanto opportuno estendere il regime di informazione e di promozione a nuovi prodotti che non rientrano nell'allegato I del TFUE. L'inclusione di tali prodotti nelle campagne di promozione e di informazione può arrecare un beneficio indiretto al settore primario, anche se la loro inclusione dovrebbe essere limitata in modo da garantire che il trattamento prioritario sia concesso ai prodotti agricoli. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) L'attività di informazione e promozione dei vini dell'Unione è una delle misure faro dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC. Di conseguenza, occorre limitare l'ammissibilità del vino alle azioni di informazione e di promozione previste dal presente regime esclusivamente al caso in cui il vino sia associato a un altro prodotto agricolo o alimentare. |
soppresso |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. Occorre prevedere modalità specifiche, con l'obiettivo di raggiungere il 75% delle spese stimate, per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno finanziario rafforzato. |
(8) Nel periodo 2001-2011 solo il 30% del bilancio destinato alle azioni di informazione e di promozione nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 riguardava i mercati dei paesi terzi, i quali presentano invece un potenziale di crescita considerevole. Occorre prevedere modalità per incoraggiare la realizzazione di un numero più elevato di azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno finanziario rafforzato. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall'Unione devono presentare una dimensione europea specifica. A tal fine, e per evitare una dispersione delle risorse e aumentare la visibilità dell'Europa attraverso le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli, è opportuno prevedere la definizione di un programma di lavoro in cui figurino le priorità strategiche di tali azioni, in termini di popolazioni, prodotti, temi o mercati a cui sono rivolte, insieme alle caratteristiche dei messaggi di informazione e di promozione. La Commissione terrà conto in particolare della predominanza delle piccole e medie imprese nel settore agroalimentare, dei settori che beneficiano delle misure eccezionali previste dagli articoli 154, 155 e 156 del regolamento (UE) XXX/20… [del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)] e degli accordi di libero scambio nell'ambito della politica commerciale dell'Unione europea per le azioni destinate ai paesi terzi. |
(10) Le azioni di informazione e di promozione cofinanziate dall'Unione dovrebbero presentare una dimensione europea specifica. A tal fine, e per evitare una dispersione delle risorse e aumentare la visibilità dell'Europa attraverso le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agroalimentari, è opportuno prevedere la definizione di un programma di lavoro in cui figurino le priorità strategiche di tali azioni, in termini di popolazioni, prodotti, temi o mercati a cui sono rivolte, insieme alle caratteristiche dei messaggi di informazione e di promozione. La Commissione terrà conto in particolare della predominanza delle piccole e medie imprese nel settore agroalimentare, dei settori che beneficiano delle misure eccezionali previste dagli articoli 154, 155 e 156 del regolamento (UE) XXX/20… [del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)] e degli accordi di libero scambio nell'ambito della politica commerciale dell'Unione europea per le azioni destinate ai paesi terzi. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Il programma di lavoro elaborato dalla Commissione dovrebbe basarsi sugli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, che comprendono l'aumento della quota di mercato dei prodotti dell'Unione e della loro competitività – in particolare nei settori maggiormente interessati dagli accordi commerciali – e il ripristino di condizioni normali di mercato in caso di crisi, nonché l'informazione dei consumatori in merito agli elevati standard imposti ai produttori dell'Unione dalla legislazione UE. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Oltre alle azioni di informazione e di promozione è necessario che la Commissione sviluppi e coordini servizi di sostegno tecnico a livello europeo allo scopo di aiutare gli operatori a partecipare ai programmi cofinanziati, a realizzare campagne efficaci o a sviluppare le loro attività di esportazione. |
(12) Oltre alle azioni di informazione e di promozione è necessario che la Commissione sviluppi e coordini servizi di sostegno tecnico a livello europeo, tenendo conto delle specificità di ciascun paese, allo scopo di informare gli operatori sui tipi di programmi a loro disposizione e di aiutarli a partecipare ai programmi cofinanziati, a realizzare campagne efficaci o a sviluppare le loro attività di esportazione. È inoltre opportuno che la Commissione elabori un manuale semplice e completo che aiuti i potenziali beneficiari a rispettare le norme e le procedure associate a detta politica. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Gli sforzi volti a promuovere i prodotti dell'Unione nei mercati dei paesi terzi sono talvolta compromessi dalla concorrenza di prodotti di imitazione e contraffatti. Al fine di proteggere le produzioni dell'Unione contro tali pratiche, la Commissione potrebbe fornire consulenza e assistenza agli operatori dell'Unione. Il sostegno tecnico previsto dal presente regolamento nell'ambito delle azioni su iniziativa della Commissione potrebbe includere tale compito. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli cofinanziate dall'Unione non sono orientate in funzione di marchi commerciali o di un'origine particolare. Tuttavia, l'indicazione dei marchi o dell'origine può avere un effetto leva nell'ambito delle azioni di promozione, in particolare nei paesi terzi. È quindi opportuno prevedere, nel rispetto di condizioni specifiche da stabilire, e in particolare dei diritti della protezione della proprietà industriale, la possibilità di dare una maggiore visibilità ai marchi e all'origine, pur mantenendo un giusto equilibrio con la promozione di messaggi generici incentrati sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione. |
(13) Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agroalimentari cofinanziate dall'Unione non sono orientate in funzione di marchi commerciali o di un'origine particolare. Tuttavia, l'indicazione dei marchi o dell'origine può avere un effetto leva nell'ambito delle azioni di promozione, in particolare nei paesi terzi. È quindi opportuno prevedere, nel rispetto di condizioni specifiche da stabilire, e in particolare dei diritti della protezione della proprietà industriale, la possibilità di dare una maggiore visibilità ai marchi e all'origine, pur mantenendo un giusto equilibrio con la promozione di messaggi generici incentrati sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'Unione è impegnata nel processo di semplificazione normativa della PAC. È necessario seguire quest'approccio anche nel regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli. In particolare, occorre rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione e la selezione delle proposte di programmi. |
(14) L'Unione è impegnata nel processo di semplificazione normativa della PAC. È necessario seguire quest'approccio anche nel regolamento relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli. In particolare, occorre rivedere i principi di gestione amministrativa dei programmi di informazione e di promozione per semplificarli e permettere alla Commissione di stabilire le regole e le procedure che disciplinano la presentazione e la selezione delle proposte di programmi, dopo aver preso in considerazione gli interessi specifici degli Stati membri. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Per garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, nonché la loro corretta gestione e l'efficace utilizzazione dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni specifiche di visibilità dei marchi e l'indicazione dell'origine dei prodotti, i criteri di ammissibilità delle organizzazioni proponenti, le condizioni di messa in concorrenza degli organismi di esecuzione e le condizioni alle quali l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad eseguire essa stessa alcune parti del programma e infine le condizioni specifiche di ammissibilità, nel caso dei programmi semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle necessarie consultazioni nel corso dei lavori preparatori, facendo ricorso anche a esperti esterni. Quando prepara ed elabora gli atti delegati, è opportuno che la Commissione si adoperi per garantire la trasmissione tempestiva, adeguata e simultanea, al Parlamento europeo e al Consiglio, di tutti i documenti utili. |
(18) Per garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, nonché la loro corretta gestione e l'efficace utilizzazione dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le condizioni specifiche di visibilità dei marchi e l'indicazione dell'origine dei prodotti, i criteri di ammissibilità delle organizzazioni proponenti, le condizioni di messa in concorrenza degli organismi di esecuzione e le condizioni alle quali l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad eseguire essa stessa alcune parti del programma, i programmi di lavoro che definiscono le priorità strategiche, e infine le condizioni specifiche di ammissibilità, nel caso dei programmi semplici, dei costi delle azioni di informazione e di promozione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di atti di esecuzione riguardanti il programma di lavoro che fissa le priorità strategiche, la selezione dei programmi semplici, le modalità di esecuzione, di monitoraggio di controllo dei programmi semplici, le regole per la conclusione dei contratti relativi all'attuazione dei programmi semplici selezionati nell'ambito del presente regolamento, come pure il quadro comune di valutazione dell'impatto dei programmi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17. |
(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di atti di esecuzione riguardanti la selezione dei programmi semplici, le modalità di esecuzione, di monitoraggio e di controllo dei programmi semplici, le regole per la conclusione dei contratti relativi all'attuazione dei programmi semplici selezionati nell'ambito del presente regolamento, come pure il quadro comune di valutazione dell'impatto dei programmi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17. |
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17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 bis) La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione e, data la loro speciale natura, agendo senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, lanciare campagne di promozione e di informazione in caso di gravi perturbazioni del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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OBIETTIVI |
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Le azioni di informazione e di promozione previste dal presente regolamento perseguono i seguenti obiettivi: |
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a) l'aumento delle quote di mercato dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, con particolare attenzione ai mercati che presentano il maggior potenziale di crescita; |
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b) l'informazione dei consumatori in merito agli elevati standard imposti alle produzioni dell'Unione a seguito dell'applicazione della politica agricola comune (PAC); |
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c) il rafforzamento della consapevolezza e del riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione; |
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d) il miglioramento della competitività e del profilo delle produzioni dell'Unione tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione; |
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e) il ripristino di condizioni normali di mercato in caso di perturbazioni gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Azioni sul mercato interno |
Azioni sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi |
Le azioni ammissibili sul mercato interno sono le seguenti: |
Le azioni ammissibili sono le seguenti: |
a) azioni di informazione destinate a sottolineare le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, dell'autenticità, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali e del rispetto dell'ambiente; |
a) azioni di informazione destinate a sottolineare le specificità dei metodi di produzione agricola e alimentare dell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della qualità, dell'etichettatura, della tracciabilità, della sostenibilità, delle norme sociali, delle tradizioni culturali, del sapore, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali e del rispetto dell'ambiente; |
b) azioni di informazione sui temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4. |
b) azioni di informazione destinate a sottolineare le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari e relative ai temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4; |
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b bis) azioni di informazione destinate a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari; |
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b ter) azioni di promozione destinate a incrementare le vendite di prodotti agricoli e di prodotti alimentari trasformati a base di prodotti agricoli dell'Unione; |
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b quater) azioni di informazione destinate a tutelare l'autenticità della denominazione di origine protetta, dell'indicazione geografica protetta e delle specialità tradizionali garantite. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 3 |
soppresso |
Azioni nei paesi terzi |
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Le azioni ammissibili nei paesi terzi sono le seguenti: |
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a) le azioni di informazione destinate a sottolineare le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari e relative ai temi di cui all'articolo 5, paragrafo 4; |
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b) le azioni di promozione destinate a incrementare le vendite di prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione. |
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, i marchi dei prodotti possono essere visibili durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, secondo condizioni specifiche da adottare in virtù dell'articolo 6, lettera a). |
1. Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, i marchi dei prodotti possono essere visibili durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, nel rispetto delle seguenti condizioni: |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) devono essere menzionati più marchi; |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b) ogni marchio dei membri dell'organizzazione proponente deve comparire; |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c) ogni marchio deve avere la stessa visibilità; e |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d) la rappresentazione grafica dei marchi deve presentare un formato ridotto rispetto al messaggio promosso dall'azione. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le azioni di informazione e di promozione non incentivano il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tuttavia, l'origine dei prodotti può figurare sul materiale informativo e promozionale secondo condizioni specifiche da adottare in virtù dell'articolo 6, lettera b). |
2. Le azioni di informazione e di promozione non incentivano il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tuttavia, l'origine dei prodotti può figurare sul materiale informativo e promozionale nel rispetto delle seguenti condizioni: |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a) nel caso dei prodotti registrati a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, deve essere utilizzata la forma protetta; |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b) nel caso di azioni destinate al mercato interno, l'origine deve figurare soltanto in un formato grafico ridotto rispetto al messaggio dell'Unione; e |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c) nel caso di azioni destinate ai mercati dei paesi terzi, l'origine deve figurare su un piano di parità rispetto al messaggio dell'Unione. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito "il trattato"), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] del Parlamento europeo e del Consiglio19 e il tabacco; |
a) i prodotti agricoli figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito "il trattato"), escluso il tabacco; |
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19 Regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] del … relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU …). |
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Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) il cotone; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) i prodotti alimentari a base di prodotti agricoli elencati al punto I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
b) i prodotti alimentari a base di prodotti agricoli; |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il vino può essere oggetto di azioni di informazione e di promozione a condizione che nel programma considerato rientrino anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b). |
2. Il vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta nonché i vini con indicazione della varietà di uva da vino sono ammissibili a beneficiare delle azioni di informazione e di promozione. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per le bevande spiritose di cui al paragrafo 1, lettera c), e per il vino alle condizioni di cui al paragrafo 2, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i consumatori sui regimi europei di qualità relativi alle indicazioni geografiche. |
3. Per le bevande spiritose di cui al paragrafo 1, lettera c), e per il vino alle condizioni di cui al paragrafo 2, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i consumatori sui temi di cui al paragrafo 4 e sulle indicazioni di consumo responsabile. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere oggetto di azioni di informazione e di promozione nei paesi terzi soltanto a condizione che nel programma considerato rientrino anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettere a), b) o c). |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere oggetto di azioni di informazione e di promozione a condizione che altri prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a) o c), siano parimenti inclusi nel programma considerato e a condizione che i primi non rappresentino più del 20% della totalità dei prodotti ammissibili a beneficiare delle campagne. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), la priorità è data ai prodotti per i quali è dimostrata l'origine UE delle materie prime. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I temi di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 3, lettera a), sono i seguenti: |
4. I temi di cui all'articolo 2, lettera b), sono i seguenti: |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) le certificazioni nazionali di qualità, nel rispetto del paragrafo 4 bis. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le certificazioni di qualità di cui al paragrafo 4, lettera c bis), possono essere sostenute nel quadro di campagne di informazione e di promozione attuate nei paesi terzi o di campagne di informazione realizzate in caso di crisi sanitarie. I riferimenti alle certificazioni di qualità sono sempre secondari rispetto al principale messaggio europeo delle campagne. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 6 |
soppresso |
Poteri delegati |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 23 per quanto riguarda: |
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a) le condizioni specifiche di visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, quali previste all'articolo 4, paragrafo 1; |
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b) le condizioni relative all'indicazione dell'origine dei prodotti quali previste all'articolo 4, paragrafo 2. |
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) organizzazioni professionali o interprofessionali nazionali; |
a) organizzazioni professionali o interprofessionali nazionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri; |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) organizzazioni professionali o interprofessionali dell'Unione; |
b) organizzazioni professionali o interprofessionali dell'Unione rappresentative del settore o dei settori interessati a livello dell'Unione; |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori quali definite agli articoli 106 e 107 del regolamento (UE) XXX/20… del Parlamento europeo e del Consiglio [del…, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011) 626)]. |
c) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori quali definite agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e riconosciute dagli Stati membri. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) gruppi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, rappresentativi dei regimi di qualità che sono l'oggetto dei programmi. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le azioni di informazione e di promozione contribuiscono a rafforzare la competitività dell'agricoltura dell'Unione sia sul mercato interno che nei paesi terzi. Gli obiettivi da raggiungere saranno fissati nel programma di lavoro di cui al paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, un programma di lavoro che enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi di cofinanziamento. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 1 bis, atti delegati a norma dell'articolo 23 relativamente all'adozione di un programma di lavoro che enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi di cofinanziamento. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nell'elaborare tale programma, la Commissione tiene conto degli specifici svantaggi naturali delle regioni montane, insulari e ultraperiferiche. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nell'elaborare tale programma, la Commissione tiene presenti le opportunità offerte dai mercati e la necessità di integrare e rafforzare le azioni intraprese dagli Stati membri e dagli operatori, tanto nel mercato dell'Unione quanto nei paesi terzi, al fine di garantire la coerenza della politica in materia di promozione e di informazione. A tale scopo, la Commissione chiede il parere degli Stati membri nonché del gruppo consultivo di cui all'articolo 25. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La durata del programma di lavoro è di tre anni, ma può essere riveduta annualmente. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato mediante pubblicazione, da parte della Commissione: |
3. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato mediante pubblicazione due volte l'anno da parte della Commissione: |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli inviti a presentare proposte di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), tengono conto degli specifici svantaggi naturali delle regioni montane, insulari e ultraperiferiche. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione può realizzare le azioni di informazione e di promozione descritte agli articoli 2 e 3. Tali azioni possono assumere in particolare la forma di partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l'immagine dei prodotti dell'Unione. |
1. La Commissione può realizzare le azioni di informazione e di promozione descritte all'articolo 2 per tutti i prodotti ammissibili a norma del presente regolamento. Tali azioni possono assumere in particolare la forma di missioni ad alto livello o di partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l'immagine dei prodotti dell'Unione. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione sviluppa servizi di sostegno tecnico, in particolare allo scopo di favorire la conoscenza dei diversi mercati, di mantenere una rete professionale dinamica nel campo della politica di informazione e di promozione e di migliorare la conoscenza delle disposizioni legislative relative all'elaborazione e all'attuazione dei programmi. |
2. La Commissione sviluppa servizi di sostegno tecnico, in particolare allo scopo di favorire la conoscenza dei diversi mercati, compreso il finanziamento di visite commerciali esplorative, di mantenere una rete professionale dinamica nel campo della politica di informazione e di promozione, di fornire consulenza e assistenza agli operatori riguardo alla protezione dei loro prodotti dai prodotti di imitazione e contraffatti nei paesi terzi, e di migliorare la conoscenza delle disposizioni legislative relative all'elaborazione e all'attuazione dei programmi. La Commissione inoltre redige un manuale semplice e completo che aiuti i potenziali beneficiari a rispettare le norme e le procedure associate a tale politica.
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Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione per lanciare campagne di promozione e di informazione in caso di gravi perturbazioni del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 1 bis. Tali atti di esecuzione garantiscono che dette campagne siano realizzate in maniera tempestiva ed efficace. Tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. |
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Gli stanziamenti destinati alle campagne di informazione e di promozione esistenti e autorizzate non sono ridotti in caso di azioni intraprese dalla Commissione a causa di gravi perturbazioni del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 1 bis, lettera e). |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a). |
1. Dopo aver informato gli Stati membri e aver ricevuto i loro pareri al riguardo, la Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a). |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi semplici non supera il 50% delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti. |
1. La partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi semplici è pari almeno al 75% delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60% per: |
soppresso |
a) un programma semplice destinato a uno o più paesi terzi; |
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b) le azioni di informazione e di promozione di prodotti ortofrutticoli destinati specificamente agli alunni degli istituti scolastici dell'Unione. |
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La percentuale a carico dell'Unione è pari almeno all'85% in caso di gravi perturbazioni del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 1 bis, lettera e). |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il tasso massimo di cofinanziamento è fissato al 60% dei costi totali ammissibili per i programmi multipli. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti. |
1. Il tasso massimo di cofinanziamento è fissato almeno al 75% dei costi totali ammissibili per i programmi multipli. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La percentuale a carico dell'Unione è fissata almeno all'85% in caso di gravi perturbazioni del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all'articolo 1 bis, lettera e). |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 21 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le condizioni specifiche alle quali ciascuna organizzazione proponente di cui all'articolo 7 può presentare un programma in particolare per garantire una rappresentatività e una portata significativa del programma; |
soppresso |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 21 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d bis) le condizioni per assicurare la priorità ai marchi di proprietà di piccole e medie imprese, nel caso di programmi che prevedono la presenza di marchi commerciali a norma dell'articolo 4; |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 21 – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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d ter) le condizioni per assicurare la priorità ai progetti che promuovono prodotti realizzati con materie prime agricole dei paesi delle organizzazioni proponenti, nel caso di programmi che prevedono prodotti trasformati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. |
2. Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
soppresso |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione può consultare il gruppo consultivo "promozione dei prodotti agricoli" istituito dalla decisione 2004/391/CE della Commissione27. |
Nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione consulta il gruppo consultivo "promozione dei prodotti agricoli" istituito dalla decisione 2004/391/CE della Commissione27. |
__________________ |
__________________ |
27 Decisione 2004/391/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola comune (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50). |
27 Decisione 2004/391/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola comune (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 50). |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il gruppo consultivo dovrebbe partecipare ai lavori sul programma di lavoro di cui all'articolo 8. |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione interlocutoria sull'applicazione del presente regolamento, comprendente la percentuale di adozione nei diversi Stati membri e corredata, se del caso, di proposte appropriate. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione illustra la relazione interlocutoria alla commissione competente. |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre [2020] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte appropriate. |
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione illustra la relazione alla commissione competente. |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 28 |
soppresso |
Modifica del regolamento (UE) n. …/20… [COM(2011) 626] |
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Il regolamento (UE) n.°…/20… [COM(2011) 626] è modificato come segue: |
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a) all'articolo 34, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: |
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"La strategia nazionale deve essere compatibile con le priorità strategiche definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n.°XXX del Parlamento europeo e del Consiglio*. |
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* Regolamento (UE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del …. relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L…..)."; |
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b) all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente: |
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"5. Le misure di cui al paragrafo 1 sono compatibili con le priorità strategiche definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n.°XXX.". |
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MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione è giudicata positivamente alla luce di un momento come quello attuale che vede la trasformazione della politica agricola comune (PAC) e i produttori europei impegnati ad affrontare, in modo sempre più evidente, la concorrenza dei paesi terzi. Vista la congiuntura economica che vive l'Unione europea, è opportuno attribuire nuovo valore alla produzione dell'UE in modo tale da affrontare con maggiore efficacia la globalizzazione del commercio, aumentare le quote di mercato sia all'interno che al di fuori dell'UE e reagire di fronte alle situazioni critiche. La proposta della Commissione deve essere migliorata affinché l'atto di base comprenda un elenco di obiettivi concreti che devono essere raggiunti dal regolamento, il quale dovrebbe garantire un trattamento prioritario alle piccole e medie imprese.
Il regolamento UE di promozione dovrebbe offrire una base giuridica elastica per poter rispondere celermente alle situazioni di crisi del settore agricolo dovute alla caduta dei prezzi o a epidemie sanitarie. Lo scandalo alimentare provocato dal batterio E-Coli ha fatto emergere le deficienze della PAC al momento di dare rapida attuazione alle misure tese a ristabilire la fiducia dei consumatori. Il relatore propone di introdurre una procedura d'urgenza per l'avvio di campagne di informazione e di promozione in caso di crisi sanitarie o turbative del mercato.
La proposta della Commissione di inserire i marchi e l'origine dei prodotti nelle campagne di informazione e di promozione rappresenta un importante passo in avanti se si considera che molti prodotti rinomati possono servire a dare una spinta significativa a quelli meno conosciuti dal consumatore.
Un altro cambiamento sostanziale contenuto nella proposta è l'introduzione della gestione diretta dei programmi multipaese da parte della Commissione. Anche questa misura costituisce un importante passo in avanti, poiché renderà possibile la proliferazione di tale tipo di azioni che fino ad ora sono state frenate dai problemi di coordinamento tra gli Stati membri.
L'idea della Commissione di fissare un obiettivo quantificato per la spesa nel mercato estero, cui propone di destinare il 75 % dei fondi, implica deteriorare in anticipo l'evoluzione futura dei mercati e ignorare il mercato interno che continua a essere il principale destinatario dei prodotti europei. Il relatore sostiene la necessità di rafforzare le campagne nel mercato esterno, che attualmente ricevono solo il 30 % dei fondi, senza tuttavia che si fissi un obiettivo determinato di spesa. La gestione diretta dei programmi multipaese da parte della Commissione consentirà sicuramente l'aumento del numero di campagne realizzate nei paesi terzi e, nel contempo, metterà in risalto l'approccio europeo.
La Commissione distingue tra le azioni che possono essere intraprese nel mercato interno e quelle che possono essere realizzate nei paesi terzi: si tratta di una differenziazione non contemplata dal regolamento in vigore e che renderebbe più rigido questo strumento della PAC. Il relatore propone che si mantenga un'unica classificazione delle azioni che possono essere finanziate sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea. In tal modo le campagne di promozione non sarebbero escluse nel mercato interno e i consumatori dei paesi terzi sarebbero informati degli elevati standard cui si conformano i produttori europei. Tali misure, tuttavia, non trovano spazio nella formulazione attuale del progetto della Commissione.
La proposta limita peraltro l'ammissibilità del vino alle misure di promozione finanziate dal presente regolamento. Il relatore ritiene che anche il vino dovrebbe essere inserito nell'elenco dei prodotti beneficiari, al pari degli altri settori agricoli. In quanto portabandiera delle produzioni europee, è infatti in grado di incoraggiare nelle campagne di promozione e di informazione il consumo degli altri prodotti ad esso associati. Inoltre, non sarebbe opportuno privare il vino della possibilità di accedere in autonomia al finanziamento delle campagne previste dal presente regolamento, il che gli consentirebbe di sfruttare soprattutto i vantaggi offerti dalla gestione diretta dei programmi multipaese da parte della Commissione. Al momento le misure di promozione e di informazione regolamentate attraverso l'organizzazione comune di mercato sono realizzate nel quadro dei programmi vitivinicoli gestiti dagli Stati membri, circostanza che rende difficile, nella pratica, l'avvio di azioni comuni.
La proposta sopprime il cofinanziamento nazionale delle misure di promozione e di informazione. Così facendo, si incrementano in maniera considerevole i contributi a carico degli operatori e si ostacola la partecipazione alle campagne di promozione e di informazione delle imprese maggiormente colpite dalla crisi economica. Il relatore ha raccolto un numero rilevante di pareri contrari alla soppressione del cofinanziamento nazionale, a prescindere dal fatto che esso sia sempre avvenuto su base volontaria. La relazione tiene conto dell'opinione generale e prevede anche un aumento del cofinanziamento europeo in casi determinati, quali il finanziamento delle azioni che contribuirebbero a ristabilire condizioni di mercato normali dopo il verificarsi di una crisi nel settore agricolo.
L'ampliamento dell'elenco dei prodotti beneficiari è un altro elemento accettabile della proposta della Commissione, visto che attualmente non ha senso limitare le azioni a un numero molto ristretto di prodotti, e anche che l'esecutivo dell'UE ha manifestato l'intenzione di quadruplicare, in pratica nel 2020, i fondi destinati alle suddette campagne. Il relatore è favorevole alla possibilità di estendere questo regime ai prodotti che non rientrano nell'allegato I del trattato, ma ritiene opportuno che si introducano disposizioni restrittive per garantire un trattamento prioritario al settore primario. In un contesto di crisi economica sarebbe opportuno non risparmiare alcuna risorsa così da sfruttare la spinta impressa da determinati prodotti lavorati noti al consumatore nelle campagne associate ai prodotti agricoli.
Un'altra delle novità introdotte dalla proposta della Commissione riguarda la creazione di un servizio di sostegno tecnico per gli operatori, che, secondo il parere del relatore, deve comprendere consulenza e assistenza finalizzate a migliorare il livello di protezione dei prodotti europei di fronte alle imitazioni e alle falsificazioni nei paesi terzi.
Per quanto concerne l'introduzione di un programma di lavoro, la relazione intende delimitarne esplicitamente la periodicità e chiarire che, nella sua formulazione, la Commissione deve garantire il principio di complementarietà e coerenza che è stato seguito finora negli altri programmi intrapresi dagli Stati membri o dagli operatori, oltre a rispettare alcuni obiettivi che devono essere inseriti nell'atto di base.
PROCEDURA
Titolo |
Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi |
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Riferimenti |
COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
21.11.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 9.12.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
CONT 9.12.2013 |
IMCO 9.12.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
CONT 18.12.2013 |
IMCO 17.12.2013 |
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Relatore Nomina |
Esther Herranz García 5.11.2013 |
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Esame in commissione |
9.12.2013 |
17.12.2013 |
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Approvazione |
18.3.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 12 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Julie Girling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
María Auxiliadora Correa Zamora, Jill Evans, Sandra Kalniete, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Ricardo Cortés Lastra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Vicente Miguel Garcés Ramón, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Carlos José Iturgaiz Angulo |
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Deposito |
21.3.2014 |
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