RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

25.3.2014 - (COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD)) - ***I

Commissione per il controllo dei bilanci
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatori: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar
Relatore per parere (*):
Tadeusz Zwiefka, commissione giuridica
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
(Riunioni congiunte delle commissioni – articolo 51 del regolamento)


Procedura : 2012/0193(COD)
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Ciclo del documento :  
A7-0251/2014
Testi presentati :
A7-0251/2014
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

(COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0363),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0192/2012),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere della Corte dei conti del 15 novembre 2012[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012[2],

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   viste le deliberazioni congiunte della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 51 del regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0251/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, paragrafo 4,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione, il diritto penale dovrebbe continuare ad integrare negli Stati membri, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore, la protezione offerta dal diritto amministrativo e dal diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.

(2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva dalle condotte fraudolente più gravi e di assicurare che gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti in maniera ottimale, le misure adottate in applicazione del diritto amministrativo e del diritto civile dovrebbero essere integrate da disposizioni di diritto penale degli Stati membri, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate e delle spese del bilancio dell'UE.

(3) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate, delle spese, dell'attivo e del passivo del bilancio dell'Unione, comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o distorcere le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni indebitamente ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non necessariamente costituisce reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé risultare pienamente conforme a tutti i requisiti. Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti; costituendo oggetto di azioni repressive e sanzioni in tutta l'Unione, dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.

(6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o infrangere le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni illegalmente ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non presenta necessariamente tutte le caratteristiche di un reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé soddisfare tutti i criteri richiesti. Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti; costituendo oggetto di azioni repressive e sanzioni in tutta l'Unione, dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Si rende pertanto necessaria l'introduzione di specifiche fattispecie di reato, nelle cui definizioni siano ricompresi i reati pertinenti a prescindere che la condotta sia tenuta o meno in violazione di doveri d'ufficio. Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di ritenzione illecita, occorre includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci oltre a tutti coloro che ricoprono un incarico formale perché nominati, eletti o impiegati in base a contratto, anche coloro che, pur non ricoprendo un incarico formale, forniscono ai cittadini o nell'interesse pubblico servizi dello Stato o di altre autorità pubbliche, come i contraenti coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione europea.

(8) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Si rende pertanto necessaria l'introduzione di specifiche fattispecie di reato, nelle cui definizioni siano ricompresi i reati pertinenti a prescindere che la condotta sia tenuta o meno in violazione di doveri d'ufficio. Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di ritenzione illecita, occorre includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci tutti coloro che ricoprono un incarico formale perché nominati, eletti o impiegati in base a contratto nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente detti fondi dalla corruzione e dalla ritenzione illecita, la definizione di "funzionario pubblico" ai fini della presente direttiva deve pertanto ricomprendere anche persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite, esercitandole in maniera analoga, di funzioni di pubblico servizio relativamente a fondi dell'Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione di tali fondi.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di funzionari pubblici che intendono appropriarsi indebitamente di fondi o beni per uno scopo contrario a quello previsto e con l'intenzione di ledere detti interessi. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta.

(9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di funzionari pubblici che intendono appropriarsi indebitamente di fondi o beni per uno scopo contrario a quello previsto e con l'intenzione di ledere detti interessi. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa e univoca dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Per quanto riguarda i reati commessi da persone fisiche quali definiti nella presente direttiva, è necessario stabilire l'intenzionalità relativamente a tutti i loro elementi. I reati commessi da persone fisiche che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono coperti dalla presente direttiva.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Benché sia opportuno introdurre alcuni livelli minimi di sanzioni per i reati definiti nella presente direttiva, nessuna delle disposizioni in essa contenute dovrebbe essere interpretata come un'interferenza con le prerogative dei tribunali e dei giudici degli Stati membri di avvalersi del loro potere discrezionale nei singoli casi.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) Al fine di garantire la coerenza del diritto dell'Unione rispetto alla tutela dei suoi interessi finanziari, è opportuno introdurre alcuni livelli minimi di sanzioni per i reati definiti nella presente direttiva. La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di mantenere o di introdurre sanzioni più rigorose per detti reati.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, è necessario prevedere disposizioni adeguate affinché gli Stati membri e la Commissione cooperino, anche mediante lo scambio di informazioni, per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione.

(17) Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, è necessario prevedere disposizioni adeguate affinché gli Stati membri e la Commissione cooperino, anche mediante uno scambio di informazioni che includa Eurojust, per garantire un'azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mediante la definizione di reati e sanzioni.

La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mediante la definizione di reati e sanzioni, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente negli Stati membri e nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione, nonché di rafforzare la credibilità delle istituzione e dell'azione dell'Unione.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presente direttiva, per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono tutte le entrate e le spese che sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù:

Ai fini della presente direttiva, per ''interessi finanziari dell'Unione'' si intendono tutto l'attivo e il passivo gestito da o per conto dell'Unione e delle sue istituzioni, dei suoi organi e organismi, e tutte le sue operazioni finanziarie, comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti come anche, in particolare, tutte le entrate e le spese che sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù:

Motivazione

Questa definizione è più ampia e include l'attivo e il passivo, oltre alle attività di assunzione e di erogazione di prestiti.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati.

b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti in applicazione dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato la comunicazione o l'omessa comunicazione di informazioni a entità o autorità incaricate di aggiudicare un appalto pubblico o concedere una sovvenzione che incida sugli interessi finanziari dell'Unione, imputabile a candidati o offerenti, oppure a incaricati, o persone altrimenti coinvolte, a predisporre le risposte ai bandi di gara o le domande di sovvenzione dei partecipanti, quando tale azione od omissione sia intenzionale e abbia lo scopo di aggirare o distorcere l'applicazione dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione o concessione.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato la comunicazione o l'omessa comunicazione di informazioni a entità o autorità incaricate di aggiudicare un appalto pubblico o concedere una sovvenzione che incida sugli interessi finanziari dell'Unione, imputabile a candidati o offerenti, oppure a incaricati, o persone altrimenti coinvolte, a predisporre le risposte ai bandi di gara o le domande di sovvenzione dei partecipanti, quando tale azione od omissione sia intenzionale e abbia lo scopo di aggirare o distorcere l'applicazione dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione o concessione, o di distorcere o distruggere la concorrenza naturale tra partecipanti alle gare d'appalto.

Motivazione

È importante fare esplicito riferimento ad attività irregolari relative alle gare di appalto pubbliche.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il riciclaggio di denaro, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio33, che riguarda beni procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il riciclaggio di denaro, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio33, che riguarda beni o entrate procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.

__________________

__________________

33 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

33 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la seguente condotta, se intenzionale, configuri reato:

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la corruzione passiva e la corruzione attiva, se intenzionali, configurino reato.

a) l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione passiva);

a) Ai fini della presente direttiva, si intende per corruzione passiva l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o accetti in anticipo vantaggi di qualsiasi natura, o la promessa di siffatti vantaggi, per sé o per un terzo, per compiere, ritardare od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che sia o meno in violazione dei suoi obblighi ufficiali, in un modo che leda o sia suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

b) l'azione di chiunque prometta o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione (corruzione attiva).

b) Ai fini della presente direttiva, si intende per corruzione attiva l'azione di chiunque prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia, ritardi od ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in un modo che leda o sia suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell'Unione, o l'azione di chiunque abbia avuto tali comportamenti in passato.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato l'azione intenzionale del funzionario pubblico di impegnare o erogare fondi o di appropriarsi di beni o utilizzarli, per uno scopo diverso da quello per essi previsto e nell'intento di ledere gli interessi finanziari dell'Unione (ritenzione illecita).

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la ritenzione illecita, se intenzionale, configuri reato.

 

Ai fini della presente direttiva, si intende per ritenzione illecita l'azione del funzionario pubblico di impegnare o erogare fondi o di appropriarsi di beni o utilizzarli, per uno scopo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente articolo, si intende per "funzionario pubblico":

Ai fini del presente articolo, si intende per "funzionario pubblico":

a) chiunque eserciti funzioni di pubblico servizio per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, svolgendo mansioni legislative, amministrative o giudiziarie;

a) qualsiasi funzionario sia dell'Unione che nazionale, ivi compresi qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro e qualsiasi funzionario nazionale di un paese terzo.

 

Si intende per "funzionario dell'Unione":

 

i) qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("statuto dei funzionari");

 

ii) qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.

 

Sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati e il personale di detti organi e organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea.

 

Si intende per "funzionario nazionale" il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione riveste detta qualifica.

 

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno;

b) chiunque eserciti funzioni di pubblico servizio per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, senza svolgere tali mansioni, e partecipi alla gestione degli interessi finanziari dell'Unione o alle decisioni che li riguardano.

b) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione o decisioni che li riguardano negli Stati membri o in paesi terzi.

Motivazione

L'emendamento si basa sull'attuale definizione di "funzionario" contenuta nel primo protocollo alla vigente convenzione PIF, che è ben conosciuta e accettata dagli Stati membri.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configurino reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui al titolo II.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configurino reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Motivazione

Modifica tecnica.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il tentativo di commettere qualsiasi reato di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4.

Motivazione

Modifica tecnica.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili dei reati di cui al titolo II, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

Motivazione

Modifica tecnica.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui al titolo II da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.

Motivazione

Modifica tecnica.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui al titolo II o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.

Motivazione

Modifica tecnica.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui al titolo II siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono pene pecuniarie e detentive come specificato all'articolo 8.

1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono pene pecuniarie e detentive come specificato all'articolo 8.

Motivazione

Modifica tecnica.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i casi di reati minori da cui derivino danni inferiori a 10 000 EUR e vantaggi inferiori a 10 000 EUR, e che non presentino aspetti di particolare gravità, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.

2. Per i casi di reati da cui derivino danni inferiori a 5 000 EUR e vantaggi inferiori a 5 000 EUR, e che non presentino circostanze aggravanti, gli Stati membri possono prevedere l'imposizione di sanzioni di natura diversa da quella penale.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.

3. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici quali definiti all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi;

soppresso

Motivazione

Le pene minime non rispettano la diversità dei sistemi giudiziari e l'esigenza della discrezionalità giudiziale. Inoltre, la loro introduzione in questa sede non sarebbe coerente con la posizione adottata dal Parlamento in merito alla proposta di direttiva sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi;

soppresso

Motivazione

Le pene minime non rispettano la diversità dei sistemi giudiziari e l'esigenza della discrezionalità giudiziale. Inoltre, la loro introduzione in questa sede non sarebbe coerente con la posizione adottata dal Parlamento in merito alla proposta di direttiva sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente paragrafo non pregiudica la discrezionalità dei tribunali e dei giudici degli Stati membri nel determinare, caso per caso, la pena più appropriata e proporzionata.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui al titolo II, ove commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, siano puniti con una pena detentiva massima di almeno 10 anni.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, ove commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, siano puniti con una pena detentiva massima di almeno 10 anni.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Circostanze aggravanti

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, laddove si accerti che i reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 sono stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, tale fatto sia considerato una circostanza aggravante ai fini della condanna.

Motivazione

È opportuno considerare tale caso come una circostanza aggravante, anziché un reato distinto.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 9 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara dell'Unione;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

 

Principio "ne bis in idem"

 

Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio "ne bis in idem", in virtù del quale la persona che è stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita in virtù della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui al titolo II nei seguenti casi:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi:

a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio, oppure

a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio;

b) l'autore del reato è un loro cittadino.

b) l'autore del reato è un loro cittadino o risiede nel loro territorio; oppure

 

c) l'autore del reato è soggetto allo statuto dei funzionari o lo era al momento della commissione del reato.

Motivazione

La modifica del paragrafo 1, lettera b), intende ampliare l'ambito di applicazione della direttiva. L'introduzione di una terza categoria di autori di reati al paragrafo 1, lettera c), riflette l'esperienza operativa dell'OLAF: i funzionari che non sono cittadini dell'UE e non risiedono nel territorio dell'Unione (ma fanno parte di delegazioni) andrebbero inclusi nella giurisdizione PIF.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non pregiudica il recupero delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui al titolo II.

La presente direttiva non pregiudica il recupero delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il tempestivo recupero di tali somme e il loro trasferimento al bilancio dell'Unione, senza che ciò osti alle pertinenti norme settoriali dell'Unione in materia di rettifiche finanziarie e recupero degli importi spesi indebitamente. Gli Stati membri, inoltre, documentano regolarmente le somme recuperate e informano le istituzioni o gli organismi pertinenti dell'Unione in merito a tali somme o, se non sono state recuperate, in merito ai motivi del mancato recupero.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea (Ufficio europeo per la lotta antifrode)

Cooperazione

Motivazione

Ai fini della presente direttiva, la cooperazione non dovrebbe essere circoscritta alla cooperazione tra Stati membri e Commissione, ma comprendere anche la cooperazione tra gli stessi Stati membri.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano tra loro nella lotta contro i reati di cui al titolo II. A tal fine, la Commissione offre l'assistenza tecnica e operativa che le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust e la Commissione cooperano tra loro, nell'ambito delle rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui al titolo II. La Commissione e le competenti autorità nazionali tengono conto in ciascun caso specifico degli obblighi del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'ambito delle rispettive competenze, scambiare informazioni con la Commissione e con Eurojust per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. La Commissione, Eurojust e le competenti autorità nazionali rispettano in ciascun caso specifico l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la legislazione dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, e tengono conto degli obblighi del segreto istruttorio. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione e a Eurojust, uno Stato membro può subordinarne l'uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Corte dei conti, le istituzioni nazionali di controllo (ad esempio, per il controllo di operazioni derivanti dalla gestione concorrente) e i revisori dei conti cui sia stata affidata una missione di audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi costituiti secondo i trattati, o ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, rivelano all'OLAF gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza nel corso della loro missione.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. I funzionari dell'Unione rivelano all'OLAF gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza nel corso della loro missione.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Relazioni, dati statistici e valutazione

 

1. Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva] e successivamente ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva nonché l'efficacia di quest'ultima per quanto attiene al raggiungimento dei suoi obiettivi.

 

Tali relazioni fanno riferimento alle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 2.

 

2. Al fine di verificare l'efficacia dei propri regimi a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono:

 

a) il numero dei procedimenti penali avviati, ripartiti in procedimenti archiviati, procedimenti che si sono conclusi con un proscioglimento, procedimenti che si sono conclusi con una condanna e procedimenti in corso,

 

b) le somme recuperate e quelle non recuperate a seguito dei procedimenti penali,

 

c) il numero delle richieste di assistenza pervenute da altri Stati membri, ripartite in richieste cui è stato dato seguito e richieste respinte.

 

3. Entro [60 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione completa della presente direttiva, basata sull'esperienza maturata e, in particolare, sulle relazioni e i dati statistici forniti a norma dei paragrafi 1 e 2. Se del caso, la Commissione presenta nel contempo una proposta di modifica della presente direttiva, tenendo in debito conto l'esito della valutazione.

  • [1]  GU C 383 del 12.12.2012, pag. 1.
  • [2]  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 134.

MOTIVAZIONE

I relatori accolgono con favore la proposta della Commissione relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. In particolare, i relatori concordano sul fatto che la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione costituiscono un grave problema che si ripercuote sul bilancio dell'Unione stessa e, di conseguenza, sui contribuenti e che richiede l'intervento urgente delle istituzioni europee per garantire che il denaro pubblico sia impiegato per la crescita strutturale, il consolidamento fiscale e il lavoro.

Quando si tratta di frode che coinvolge il bilancio dell'Unione, i relatori esprimono anche forti preoccupazioni circa l'esistenza di differenze tra i sistemi giuridici e sanzionatori degli Stati membri. A tale proposito, i relatori riconoscono l'esistenza di un "acquis" comunitario ben strutturato nell'ambito della lotta contro la frode. Tuttavia, tali misure sono state attuate dagli Stati membri, finora, solo con l'adozione di norme e disposizioni non sufficientemente armonizzate e ravvicinate, anche per quanto riguarda le sanzioni. Tale quadro giuridico frammentato incentiva i potenziali autori di reati a spostarsi nel territorio europeo alla ricerca del sistema giudiziario più favorevole. Il Parlamento europeo ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano esprimersi con un'unica voce quando si tratta di lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione attraverso misure di deterrenza e, in questo modo, saranno in grado di offrire una tutela efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri.

A tale proposito, la proposta legislativa della Commissione si muove nella giusta direzione, con l'inserimento di disposizioni finalizzate a ravvicinare gli ordinamenti giuridici nazionali, comprese misure di diritto penale, per contrastare la frode e le altre attività illegali che ledono il bilancio dell'Unione. I relatori, tuttavia, desiderano migliorare ulteriormente la proposta garantendo l'adozione di:

–   una definizione più precisa e completa di frode che lede il bilancio dell'Unione. A tale proposito, il Parlamento europeo accoglie con favore la proposta della Commissione, che include nella direttiva la frode in materia di IVA;

–   una disposizione che faciliti il ravvicinamento delle contromisure per le attività fraudolente relative all'accesso agli appalti pubblici dell'UE, comprese le attività che annullano o distorcono la concorrenza naturale tra i partecipanti alle gare di appalto;

–   disposizioni che considerino "qualsiasi" reato che leda il bilancio dell'Unione un reato ''in sé'', senza differenziare tra reati minori e gravi in base alle somme interessate. Riguardo a tale punto e tenendo conto, a livello dell'UE, delle disposizioni nazionali esistenti, i relatori propongono anche di ridurre la soglia dei reati da 10 000 a 5 000 EUR, per consentire agli Stati membri di prevedere, se lo desiderano, altre sanzioni penali per la frode al di sotto di questo livello. I relatori intendono mandare, in tal modo, un segnale forte agli autori di frodi circa il fatto che al di sopra di tale soglia le loro attività saranno considerate reati in tutta Europa;

–   ridurre i parametri di riferimento per le pene detentive in caso di frodi contro il bilancio dell'Unione e di altre attività illegali, al fine di promuovere un ravvicinamento delle leggi nazionali verso un livello chiaramente definito. I relatori hanno basato il loro approccio su un'analisi comparativa delle disposizioni giuridiche esistenti negli Stati membri. Il Parlamento europeo ritiene che sia importante comunicare il messaggio che commettere frodi contro il bilancio dell'Unione non è più tollerabile;

–    una disposizione che tenga conto del ruolo di Eurojust nel quadro della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

I relatori ritengono che la proposta di direttiva della Commissione relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione rappresenti un passo importante nell'ambito del diritto penale dell'UE. Questo ambito è stato significativamente rafforzato dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, con l'abolizione della struttura a tre pilastri e il consolidamento del Parlamento europeo quale colegislatore a pieno titolo nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

L'obiettivo generale della proposta è di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tale scopo, essa intende definire norme minime, comprese le definizioni di reati e di sanzioni minime e massime, nell'ambito della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

I relatori sottolineano che la direttiva intende fornire un quadro in cui possa operare una futura Procura europea. Essa rappresenta un'evoluzione significativa nella creazione di uno spazio europeo di giustizia penale.

I relatori ritengono che, ai fini della certezza giuridica, è meglio evitare la categorizzazione dei reati in ''minori'' e/o ''gravi''. A tale proposito, i relatori condividono il punto di vista secondo il quale tutte le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere prese seriamente.

I relatori condividono altresì il punto di vista della Commissione che sia necessario operare una distinzione tra la frode, da un lato, e la corruzione e il riciclaggio, dall'altro. Tuttavia, a differenza della Commissione, i relatori ritengono che le sanzioni minime proposte debbano riflettere le differenze fra tali reati (e non semplicemente le somme di denaro coinvolte).

I relatori ritengono inoltre che, quando sono in gioco gli interessi finanziari dell'Unione europea, è opportuno definire un livello minimo di sanzioni penali, per garantire un certo grado di coerenza a livello europeo tra le sanzioni comminate a chi lede gli interessi finanziari dell'UE. Tale passo deve essere visto anche come un mezzo per scoraggiare il ''forum shopping'' da parte degli autori di reati di riciclaggio e frode e un elemento dell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia penale. Tuttavia, tali sanzioni non devono interferire con le prerogative dei singoli tribunali e giudici degli Stati membri.

I relatori intendono garantire una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le pertinenti istituzioni e agenzie dell'Unione nelle indagini e nelle azioni atte a perseguire la frode. In particolare, a tale proposito, è importante riconoscere il ruolo più importante che Eurojust potrebbe svolgere nei futuri sviluppi della giustizia penale dell'UE.

Pur sottolineando l'esigenza di deterrenti efficaci e dissuasivi contro la frode che lede il bilancio dell'UE, i relatori sono anche consapevoli della necessità di mantenere standard elevati nelle tutele procedurali previste nell'ambito dell'azione penale in tutta l'UE, in particolare per quanto riguarda il principio "ne bis in idem".

Con questa relazione i relatori forniscono una risposta alle preoccupazioni di cittadini e contribuenti e offrono una base più solida per garantire una protezione efficace ed equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutto il suo territorio.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Michael Theurer

Presidente

Commissione per il controllo dei bilanci

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

Signor Presidente,

nella riunione del 27 novembre 2012 la commissione giuridica ha deciso di procedere di propria iniziativa, a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento, all'esame dell'opportunità di modificare la base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363) sostituendo l'articolo 325, paragrafo 4, del TFUE proposto dalla Commissione quale base giuridica con l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE.

Contesto

1. La proposta

La direttiva proposta stabilisce norme armonizzate di diritto penale, tra cui le definizioni dei reati e le sanzioni minime e massime, nell'ambito della lotta contro la frode e altre misure volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Nello specifico, la proposta stabilisce quali comportamenti siano punibili come "frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione" (articolo 3) e quali si configurino come "reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione" (articolo 4), come ad esempio la turbativa di procedure di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, il riciclaggio di denaro, la corruzione attiva e passiva e la ritenzione illecita. In tale contesto, la proposta contiene anche una definizione di "funzionario pubblico" (articolo 4, paragrafo 5). La proposta dispone inoltre che l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo in relazione ai succitati reati penali siano anch'essi punibili (articolo 5) e prevede la responsabilità delle persone giuridiche (articolo 6). La proposta identifica poi quali reati (particolarmente gravi) siano puniti con una pena detentiva e fissa soglie minime e massime per tali reati (articolo 8). In particolare, la proposta prevede che negli Stati membri venga comminata per tali reati gravi una pena detentiva minima di almeno sei mesi e una pena detentiva massima di almeno cinque anni, nonché una pena detentiva massima di almeno 10 anni per i reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale. La proposta prevede inoltre i tipi di sanzioni minime per le persone giuridiche (articolo 9) e contiene altresì disposizioni concernenti il congelamento e la confisca (articolo 10) nonché la giurisdizione (articolo 11). Essa inoltre armonizza alcuni aspetti dei termini legali di prescrizione (articolo 12), tra cui la durata minima del termine di prescrizione – di almeno cinque anni – e le norme relative all'interruzione e alla ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione.

La proposta contiene, infine, disposizioni sull'interazione con altri atti giuridici applicabili dell'Unione (articolo 14) e sulla cooperazione fra gli Stati membri e l'OLAF (articolo 15).

2. La base giuridica in questione

a) Base giuridica della proposta

La proposta della Commissione si basa sull'articolo 325, paragrafo 4, del TFUE, il cui testo è riportato in appresso.

"(4) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione."

b) Modifica della base giuridica proposta

La commissione giuridica è invitata a esaminare l'opportunità di sostituire l'articolo 325, paragrafo 4, con l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE come base giuridica. L'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE recita:

"2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76."

Analisi

1. Principi stabiliti dalla Corte

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emergono alcuni principi riguardo alla scelta della base giuridica. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste un'importanza costituzionale[1]. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato[2]. In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"[3].

2. La scelta della base giuridica da parte della Commissione

La Commissione spiega la scelta della base giuridica come segue: "[L'articolo 325] sancisce la competenza dell'Unione europea ad adottare le misure necessarie nel campo della prevenzione e lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che 'siano dissuasive'[4]. Il relativo paragrafo 4 stabilisce la procedura legislativa per l'adozione di tali misure necessarie al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente."[5] La Commissione spiega inoltre che "la lotta alle attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione costituisce un settore d'intervento molto specifico" e che "scopo dell'articolo 325 è tutelare l'interesse specifico oggetto di questa priorità strategica, ossia il denaro dei contribuenti dell'Unione, sia esso raccolto o speso."

3. Obiettivo e contenuto della proposta di direttiva

La direttiva proposta "stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'"Unione, mediante la definizione di reati e sanzioni" (articolo 1). Il considerando 2 spiega più approfonditamente che, "al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione, il diritto penale dovrebbe continuare ad integrare negli Stati membri, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore, la protezione offerta dal diritto amministrativo e dal diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse".

I principali elementi della proposta finalizzati al conseguimento di questo obiettivo consistono nella definizione dei reati, l'introduzione di sanzioni minime e l'armonizzazione di alcuni aspetti dei termini di prescrizione. Le misure in questione sono esposte dettagliatamente sopra (cfr. la sezione "Contesto" al punto 1.).

Il rafforzamento e l'armonizzazione delle disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di diritto penale al fine di migliorare la lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, unitamente a un esercizio di chiarimento e di "pulizia", sembrano dunque costituire i principali obiettivi della direttiva proposta.

La questione se sia l'articolo 325, paragrafo 4, del TFUE o piuttosto l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE a costituire la base giuridica appropriata per la proposta all'esame è fondamentalmente riconducibile al quesito su quale di queste disposizioni costituisca una lex specialis per un caso come quello all'esame: l'articolo 325, paragrafo 4, rappresenterebbe una lex specialis per le misure adottate nell'ambito della lotta contro la frode/la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, oppure l'articolo 83, paragrafo 2, costituirebbe una lex specialis per taluni aspetti dell'armonizzazione dei codici penali nazionali, laddove tale armonizzazione è indispensabile per l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione?

Per quanto concerne l'articolo 325 del TFUE, va segnalato che esso ha sostituito l'articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE[6], il quale limitava le misure da adottare sulla base di tale disposizione precisando che "tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri". Questa esclusione è stata soppressa dall'articolo 325, paragrafo 4, del TFUE. Si potrebbe pertanto sostenere che questo articolo ora comprende la competenza di adottare misure tese all'armonizzazione del diritto penale. Questa sembra certamente essere la teoria soggiacente al ragionamento della Commissione nella motivazione della proposta, nonostante la questione non sia affrontata esplicitamente.

D'altra parte, è importante ricordare che il trattato di Lisbona ha introdotto, all'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE una nuova base giuridica dell'armonizzazione del diritto penale sostanziale in modo da garantire un'efficace attuazione delle politiche dell'UE che siano state oggetto di misure di armonizzazione. Questa disposizione in questione avalla la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui – sebbene in linea generale il diritto penale non rientrasse fra le competenze dell'Unione – si configuravano eccezioni, quale ad esempio il caso in cui l'applicazione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive risultasse indispensabile per contrastare gravi reati ambientali, in modo da garantire l'efficacia[7]. La soppressione dell'ultima frase dell'articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE potrebbe dunque essere dovuta all'introduzione di questa nuova base giuridica. È interessante notare che una soppressione analoga è stata effettuata anche nel settore della cooperazione in ambito doganale: l'articolo 135 del trattato CE[8] conteneva la stessa frase finale dell'articolo 280 del trattato CE, frase che non compare più nel corrispondente articolo 33 del TFUE[9].

Quanto alla genesi dell'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE, giova segnalare l'esistenza di prove documentate, nel materiale relativo alla Convenzione, a sostegno del fatto che l'inclusione nel trattato di una base giuridica atta a consentire l'adozione di norme minime in materia di diritto penale sostanziale fosse considerata appropriata nel contesto della tutela degli interessi finanziari dell'Unione[10]. Ciò avvalora l'idea che l'articolo 83, paragrafo 2, – il quale fornisce la nuova base giuridica in questione – costituisca una lex specialis per quanto concerne l'attribuzione di competenze relativamente al diritto penale sostanziale. Va altresì osservato che l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE contiene requisiti specifici ("indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione [...]") e limita il contenuto delle norme che possono basarsi su questa disposizione ("norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione"). Inoltre l'articolo 83, paragrafo 3, prevede una disposizione che funge da "freno di emergenza". Sarebbe sorprendente se queste limitazioni potessero essere evitate mediante il ricorso a un'altra base giuridica sostanziale. Consentire il ricorso a diverse basi giuridiche potenziali sulle politiche sostanziali equivarrebbe altresì a ostacolare uno sviluppo coerente della legislazione futura nel settore del ravvicinamento del diritto penale, il che non avrebbe mai potuto figurare fra gli intendimenti del trattato di Lisbona.

Infine, è opportuno segnalare che l'articolo 86 del TFUE contiene una disposizione riguardante l'istituzione di una Procura europea "per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione"[11]. Ciò dimostra che non tutte le misure connesse alla lotta contro la frode e ad altre attività che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sono disciplinate esaustivamente dall'articolo 325 del TFUE, il quale lascia spazio all'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE per regolamentare l'organizzazione del diritto penale sostanziale a tal fine.

In tale contesto, e affinché l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE risulti rilevante per la direttiva proposta, occorrerebbe stabilire che le misure proposte sono "indispensabili" per la politica della lotta contro la frode. La Commissione adduce valide argomentazioni a sostegno di tale ipotesi nella motivazione della proposta.

Per quanto riguarda il contenuto delle misure proposte, occorrerebbe procedere a una loro valutazione per verificare se non vadano oltre le "norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione". A prima vista, dato che la Commissione ha proposto fondamentalmente definizioni armonizzate e sanzioni minime, oltre a qualche misura di accompagnamento, l'articolo 83, paragrafo 2, sembra coprire gli elementi principali della proposta. Sarebbe tuttavia opportuno tenere presente la questione in vista della prossima discussione nel quadro della procedura legislativa.

Raccomandazione della commissione giuridica

La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 27 novembre 2012 e in tale occasione ha pertanto deciso all'unanimità, con 17 voti favorevoli e nessuna astensione[12], di raccomandare che la base giuridica appropriata della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale sia l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Parere 2/00, Protocollo di Cartagena [2001] Racc. I-9713, par. 5; causa C-370/07, Commissione/Consiglio [2009], Racc. I-8917, par. 46–49; Parere 1/08, Accordo generale sugli scambi di servizi [2009], Racc. I-11129, par. 110.
  • [2]  Causa C-403/05, Parlamento/Commissione [2007], Racc. I-9045, par. 49 e giurisprudenza ivi citata.
  • [3]  Si veda, fra la giurisprudenza recente, la causa C-411/06 Commissione/Parlamento e Consiglio [2009], Racc. I-7585.
  • [4]  Cfr. l'articolo 325, paragrafo 1, TFUE: "1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.".
  • [5]  COM(2012)0363, motivazione, pag. 6.
  • [6]  Articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE: "4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri." (sottolineatura aggiunta).
  • [7]  Causa C-176/03, Commissione/Consiglio, [2005] Racc. I-07879, par. 48-51; causa C-440/05 Commissione/Consiglio [2007] Racc. I-09097, par. 66-69.
  • [8]  Articolo 135 del trattato CE: "Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri." (sottolineatura aggiunta).
  • [9]  Articolo 33 del TFUE: "Nel quadro del campo di applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.".
  • [10]  Relazione finale del Gruppo di lavoro X della Convenzione "Libertà, sicurezza e giustizia", CONV 426/02, pag. 10: "Il Gruppo di lavoro considera pertanto opportuno includere nel nuovo trattato una base giuridica per consentire l'adozione di norme minime [...] laddove il reato sia diretto contro un interesse europeo condiviso che è già, di per sé, oggetto di una politica comune dell'Unione (ad esempio, la contraffazione dell'euro, la tutela degli interessi finanziari del'Unione), il ravvicinamento del diritto penale sostanziale dovrebbe far parte della serie di misure per il perseguimento di tale politica ogniqualvolta non bastino le norme non penali".
  • [11]  Articolo 86, paragrafo 1 del TFUE: "1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo".
  • [12]  Erano presenti al momento della votazione finale Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (vicepresidente), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss e Cecilia Wikström.

PARERE della commissione giuridica (*) (6.11.2013)

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
(COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD))

Relatore per parere(*): Tadeusz Zwiefka

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il controllo dei bilanci e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a includere nella loro relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, paragrafo 4,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione, il diritto penale dovrebbe continuare ad integrare negli Stati membri, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore, la protezione offerta dal diritto amministrativo e dal diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.

(2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva dalle condotte fraudolente più gravi e proteggere nel modo più efficace gli interessi finanziari dell'Unione, le misure adottate in applicazione del diritto civile e del diritto amministrativo dovrebbero essere integrate da disposizioni di diritto penale degli Stati membri, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o distorcere le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni indebitamente ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non necessariamente costituisce reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé risultare pienamente conforme a tutti i requisiti. Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti; costituendo oggetto di azioni repressive e sanzioni in tutta l'Unione, dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.

(6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o infrangere le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni illegalmente ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non presenta necessariamente tutte le caratteristiche di un reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé soddisfare tutti i criteri richiesti. Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti; costituendo oggetto di azioni repressive e sanzioni in tutta l'Unione, dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Si rende pertanto necessaria l'introduzione di specifiche fattispecie di reato, nelle cui definizioni siano ricompresi i reati pertinenti a prescindere che la condotta sia tenuta o meno in violazione di doveri d'ufficio. Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di ritenzione illecita, occorre includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci oltre a tutti coloro che ricoprono un incarico formale perché nominati, eletti o impiegati in base a contratto, anche coloro che, pur non ricoprendo un incarico formale, forniscono ai cittadini o nell'interesse pubblico servizi dello Stato o di altre autorità pubbliche, come i contraenti coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione europea.

La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Si rende pertanto necessaria l'introduzione di specifiche fattispecie di reato, nelle cui definizioni siano ricompresi i reati pertinenti a prescindere che la condotta sia tenuta o meno in violazione di doveri d'ufficio. Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di ritenzione illecita, occorre includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci tutti coloro che ricoprono un incarico formale perché nominati, eletti o impiegati in base a contratto nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente i fondi dell'Unione dalla corruzione e dalla ritenzione illecita, la definizione di funzionario pubblico, ai fini della presente direttiva, deve pertanto comprendere anche persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite, esercitandole in maniera analoga, di funzioni di pubblico servizio relativamente a fondi dell'Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione di tali fondi.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di funzionari pubblici che intendono appropriarsi indebitamente di fondi o beni per uno scopo contrario a quello previsto e con l'intenzione di ledere detti interessi. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta.

(9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di funzionari pubblici che intendono appropriarsi indebitamente di fondi o beni per uno scopo contrario a quello previsto e con l'intenzione di ledere detti interessi. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa e univoca dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in maniera equivalente mediante misure che siano dissuasive in tutta l'Unione, è necessario che gli Stati membri prevedano altresì alcuni tipi e livelli minimi di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non devono andare oltre quanto è proporzionato ai reati, e pertanto occorre introdurre una soglia pecuniaria al di sotto della quale non si configura reato.

(12) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in maniera equivalente mediante misure che siano dissuasive in tutta l'Unione, è necessario che gli Stati membri prevedano altresì alcuni tipi e livelli di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Le sanzioni per le persone fisiche devono prevedere, nei casi più gravi, pene detentive minime e massime. Tali casi devono essere definiti in riferimento a un danno globale minimo, espresso in denaro, provocato dalla condotta illecita contro il bilancio dell'Unione ed eventualmente altri bilanci. L'introduzione di livelli minimi e massimi di pena detentiva è necessaria a garantire che gli interessi finanziari dell'Unione ricevano una protezione equivalente in tutta Europa. La sanzione minima di sei mesi garantisce che possa essere emesso ed eseguito un mandato d'arresto europeo per i reati di cui all'articolo 2 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, assicurando quindi il più efficiente grado di cooperazione giudiziaria e di polizia. Le sanzioni serviranno anche come forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta Europa. Nei casi in cui il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio devono essere imposti livelli di sanzione più severi.

(14) Le sanzioni per le persone fisiche devono prevedere pene detentive minime e massime. L'introduzione di livelli minimi e massimi di pena detentiva è necessaria a garantire che gli interessi finanziari dell'Unione ricevano una protezione equivalente in tutta Europa. La sanzione minima di sei mesi garantisce che possa essere emesso ed eseguito un mandato d'arresto europeo per i reati di cui all'articolo 2 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, assicurando quindi il più efficiente grado di cooperazione giudiziaria e di polizia. Le sanzioni serviranno anche come forte deterrente per potenziali autori di reati in tutta Europa. Nei casi in cui il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio devono essere imposti livelli di sanzione più severi.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati.

b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti in applicazione dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente articolo, si intende per "funzionario pubblico":

Ai fini del presente articolo, si intende per "funzionario pubblico":

a) chiunque eserciti funzioni di pubblico servizio per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, svolgendo mansioni legislative, amministrative o giudiziarie;

a) qualsiasi "funzionario dell'Unione" o "funzionario nazionale", compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;

 

i) si intende per "funzionario dell'Unione":

 

– qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

 

– qualsiasi persona distaccata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso l'Unione europea, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione europea.

 

Sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di organismi stabiliti a norma dei trattati e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea o il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

 

ii) si intende per "funzionario nazionale": il "funzionario" o il "funzionario pubblico" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione riveste detta qualifica.

 

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto ad applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno;

b) chiunque eserciti funzioni di pubblico servizio per l'Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, senza svolgere tali mansioni, e partecipi alla gestione degli interessi finanziari dell'Unione o alle decisioni che li riguardano.

b) qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione o decisioni che li riguardano negli Stati Membri o in paesi terzi.

Motivazione

Il presente emendamento si basa sull'attuale definizione di "funzionario" contenuta nel primo protocollo alla vigente convenzione PIF, che è ben conosciuta e accettata dagli Stati membri.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea (Ufficio europeo per la lotta antifrode)

Cooperazione tra gli Stati membri, la Corte dei conti europea, le istituzioni nazionali di controllo, gli agenti della funzione pubblica europea, i revisori dei conti e la Commissione europea (Ufficio europeo per la lotta antifrode)

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Corte dei conti europea, le istituzioni nazionali di controllo, ad esempio per il controllo di operazioni derivanti dalla gestione concorrente, e i revisori dei conti cui sia stata affidata una missione di audit nel quadro dei bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti in applicazione dei trattati o dei bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, rivelano all'OLAF, pena la possibilità di incorrere in responsabilità penali, gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza nel corso della loro missione, senza che, per questo motivo, possa essere chiamata in causa la loro responsabilità;

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli agenti della funzione pubblica europea rivelano all'OLAF, pena la possibilità di incorrere in responsabilità penali, gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza, senza che, per questo motivo, possa essere chiamata in causa la loro responsabilità;

PROCEDURA

Titolo

Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

Riferimenti

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Commissioni competenti per il merito

Annuncio in Aula

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

JURI

11.9.2012

Commissioni associate - annuncio in aula

13.6.2013

Relatore per parere

Nomina

Tadeusz Zwiefka

18.9.2012

Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni

Annuncio in Aula

10.6.2013

Esame in commissione

30.5.2013

9.7.2013

 

 

Approvazione

5.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eva Lichtenberger, József Szájer

PROCEDURA

Titolo

Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

Riferimenti

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Presentazione della proposta al PE

11.7.2012

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

11.9.2012

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

JURI

13.6.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni

       Annuncio in Aula

       

       

10.6.2013

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

27.11.2012

 

 

 

Esame in commissione

22.1.2014

20.2.2014

20.3.2014

 

Approvazione

20.3.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

2

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zuzana Brzobohatá, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Monika Panayotova, Antigoni Papadopoulou, Carmen Romero López, Paul Rübig, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Iliana Malinova Iotova, Jean Lambert, Hubert Pirker, Olle Schmidt, Czesław Adam Siekierski, Joachim Zeller

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jo Leinen, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yáñez-Barnuevo García

Deposito

25.3.2014