RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione
3.4.2014 - (05290/2014 – C7‑0046/2014 – 2013/0267A(NLE)) - ***
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Hubert Pirker
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per quanto riguarda le questioni relative alla riammissione
(05290/2014 – C7‑0046/2014 – 2013/0267A(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (05290/2014),
– visto il progetto di accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (06151/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 79, paragrafo 3 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0046/2014),
– visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0267/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica di Corea.
MOTIVAZIONE
La Repubblica di Corea è tra i partner più importanti dell'Unione europea in Asia. Entrambi i partner, l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, intrattengono strette relazioni non soltanto per ragioni economiche ma anche grazie a valori comuni come la democrazia, i diritti umani e lo Stati di diritto.
Questi legami stretti hanno già trovato espressione nell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 1° aprile 2001.
Il nuovo accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è stato concluso il 14 ottobre 2009 e cofirmato il 10 maggio 2010 a Seoul. Esso abrogherà l'accordo del 1996 e rafforzerà e approfondirà le strette relazioni tra le due parti. La Commissione ha presentato la sua proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, con l'approvazione del Parlamento europeo, il 12 febbraio di quest'anno. Il relatore si rammarica per il fatto che siano stati necessari quasi quattro anni per finalizzare il processo di ratifica e per chiedere l'approvazione del Parlamento.
Dato che il Consiglio ha deciso, il 10 febbraio 2014, di suddividere la conclusione dell'accordo quadro in due decisioni, una relativa all'accordo quadro senza la disposizione in materia di riammissione e l'altra relativa alla clausola di riammissione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sostenendo che quest'ultima rientra nell'ambito di applicazione della Parte III, Titolo V del Trattato su funzionamento dell'Unione europea (articolo 79, paragrafo 3, dello stesso trattato), l'approvazione della clausola di riammissione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, da parte del Parlamento europeo sarà elaborata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE).
La clausola di riammissione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, costituisce una parte fondamentale del nuovo accordo quadro. Dando il loro accordo alla riammissione dei rispettivi cittadini in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dell'altra Parte e dando il loro accordo per fornire a detti cittadini documenti di identità appropriati a tal fine, le due Parti rafforzano e intensificano la cooperazione reciproca per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina.
Tenendo presente che l'articolo 33, paragrafo 2, formula soltanto in termini generali il formato della riammissione, il relatore desidera raccomandare la negoziazione, la firma e ratifica di un autentico accordo di riammissione tra le due Parti e, pertanto, desidera incoraggiare le due Parti ad adoperarsi per concludere detto accordo, come previsto al paragrafo 3 di detto articolo.
Il relatore approva la conclusione del nuovo accordo quadro per quanto riguarda la clausola di riammissione e invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) a sostenere la relazione e raccomanda al Parlamento europeo di dare la sua approvazione conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
1.4.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 4 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Nils Torvalds, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Andrew Henry William Brons, Jean Lambert, Jan Mulder, Hubert Pirker |
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