RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2004/007 IE/Andersen Ireland, presentata dall'Irlanda)

5.11.2014 - (COM(2014)0616 – C8‑0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Commissione per i bilanci
Relatore: Ivan Štefanec

Procedura : 2014/2098(BUD)
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A8-0024/2014
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A8-0024/2014
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2004/007 IE/Andersen Ireland, presentata dall'Irlanda)

(COM(2014)0616 – C8‑0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0616 – C8‑0173/2014),

–       visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006[1],

–       visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[2], in particolare l'articolo 12,

–       visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3] (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–       vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–       vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–       vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–       vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0024/2014),

A. considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D. considerando che l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland per ottenere un contributo finanziario del FEG a seguito dei 171 esuberi presso la società Andersen Ireland Limited, un'impresa operante nel settore economico classificato alla divisione 32 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi"), durante il periodo di riferimento compreso tra il 21 ottobre 2013 e il 21 febbraio 2014;

E.  considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1.  osserva che le autorità irlandesi hanno presentato la domanda a titolo del criterio d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG in deroga ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;

2.  concorda con la Commissione che le circostanze eccezionali addotte dalle autorità irlandesi, vale a dire che gli esuberi incidono gravemente sull'occupazione regionale e sull'economia locale e regionale, giustificano una deroga al minimo di 500 lavoratori in esubero a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, e che, pertanto, l'Irlanda ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

3.  rileva che le autorità irlandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 16 maggio 2014 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 3 ottobre 2014; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

4.  ritiene che i 171 esuberi presso Andersen Ireland Limited siano imputabili ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a seguito dei quali la produzione dell'UE nel settore della gioielleria è stata superata di ben quattro volte dalle importazioni (il 95% delle quali provenienti dall'Asia) nell'arco di quattro anni (dal 2008 al 2012);

5.  osserva che questa è la prima domanda di intervento del FEG per i lavoratori in esubero nel settore della gioielleria, della bigiotteria e degli articoli connessi, un settore che risente anche degli aumenti delle vendite online, che lo hanno, con ogni probabilità, indebolito ulteriormente;

6.  osserva che questi esuberi peggioreranno ulteriormente la situazione occupazionale nella regione, in quanto Andersen Ireland era un importante datore di lavoro in questa zona, prevalentemente rurale, che registrava già un tasso di disoccupazione (39,3%) più del doppio rispetto allo media nazionale (19%);

7.  osserva che, oltre ai lavoratori in esubero, le autorità irlandesi hanno deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 138 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET) al di sotto dei 25 anni, il che aumenterà il numero dei beneficiari interessati che dovrebbero partecipare alle misure, portandolo a 276 persone; esprime preoccupazione circa l'incertezza sulle modalità per individuare i NEET interessati; esorta le autorità irlandesi a tenere conto dei criteri sociali e ad assicurare che la selezione dei beneficiari di misure di sostegno a titolo del FEG rispetti pienamente i principi della non discriminazione e delle pari opportunità;

8.  rammenta che le azioni proposte andrebbero adattate affinché tengano conto delle differenze tra le esigenze dei lavoratori licenziati e quelle dei NEET;

9.  si aspetta che nell'ambito della revisione intermedia sia elaborato un elenco distinto di misure finanziarie a favore dei NEET interessati;

10. rileva che la formazione a disposizione dei NEET dovrebbe essere inclusiva e riguardare tutte le fasce della società, ivi compresi i gruppi svantaggiati;

11. valuta positivamente il fatto che, per fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità irlandesi abbiano iniziato a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 21 ottobre 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

12. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare mirerà ad offrire il più ampio ventaglio possibile di opportunità di occupazione in una zona in cui esistono pochi settori o siti di produzione in espansione, e che sarà necessario un significativo miglioramento delle competenze dei lavoratori in esubero;

13. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati e i loro rappresentanti, così come con le parti sociali; accoglie favorevolmente l'intenzione di istituire un foro consultivo ad integrazione del lavoro dell'unità di coordinamento del FEG con l'obiettivo di offrire ai lavoratori in esubero la possibilità di contribuire in modo continuativo all'attuazione del programma del FEG;

14. accoglie positivamente la creazione dell'unità di coordinamento del FEG, che servirà da sportello unico per i lavoratori in esubero e per i NEET, nelle immediate vicinanze della località colpita;

15. si compiace che si sia svolta una giornata porte aperte per i lavoratori in esubero e i NEET interessati a livello locale con l'obiettivo di presentare la gamma di misure di sostegno disponibili nel quadro del programma, e di permettere ai futuri beneficiari del contributo del FEG di discutere le opzioni disponibili con i prestatori di servizi;

16. osserva che i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori in esubero consistono nelle azioni di seguito indicate, la cui combinazione forma un pacchetto coordinato di servizi personalizzati: sostegno all'orientamento professionale e alla pianificazione della carriera, finanziamenti del FEG per la formazione, programmi di formazione e istruzione di secondo livello, programmi d'istruzione superiore, sostegno alla formazione Skillnets, sostegno alla creazione di imprese/attività autonome e sostegni al reddito, compresi i contributi alle spese per la partecipazione ai corsi;

17. accoglie favorevolmente l'idea di inserire tra le azioni proposte il sostegno alla formazione Skillnets, che prevede una formazione finalizzata al reinserimento in aziende operanti nello stesso settore industriale o nella medesima area geografica;

18. rileva che le misure di sostegno al reddito saranno strettamente limitate ad un massimo pari al 35% del valore del pacchetto complessivo di misure personalizzate, come stabilito nel regolamento FEG;

19. rileva una mancanza di chiarezza per quanto concerne le stime degli importi da concedere quale sostegno alla creazione di imprese/attività autonome; ritiene che il numero degli effettivi beneficiari potrebbe differire dalle stime, il che comporterebbe una ripartizione diversa dei costi complessivi stimati; pone l'accento sull'importante ruolo svolto dai comitati d'impresa locali nel fornire servizi e un sostegno materiale, in particolare nel valutare la fattibilità delle proposte commerciali e nel concedere gli importi a sostegno fino a un massimo di 15 000 EUR;

20. ricorda che, in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG, la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse;

21. accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

22. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

23. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
  • [2]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [3]  GU C 373 del 20.12.2013 pag. 1.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2004/007 IE/Andersen Ireland, presentata dall'Irlanda)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[2], in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3], in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)      Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009[4] o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)      Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)      Il 16 maggio 2014 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi verificatisi in Irlanda presso la società Andersen Ireland Limited; l'Irlanda ha successivamente integrato tale domanda con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)      In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, l'Irlanda ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche ai NEET.

(5)      È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario pari a 1 501 200 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare un importo pari a 1 501 200 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il Presidente                                               Il Presidente

  • [1]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
  • [2]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [3]  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
  • [4]  GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1] e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1309/2013[2], il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento.

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3], la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di intervento del Fondo, contestualmente a una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di trilogo.

II. La domanda concernente Andersen Ireland Limited e la proposta della Commissione

Il 3 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una proposta di decisione concernente la mobilitazione del FEG a favore dell'Irlanda al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori messi in esubero presso Andersen Ireland Limited, un'impresa operante nel settore di attività economica della divisione 32 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi") a causa della globalizzazione. Le autorità irlandesi offriranno inoltre servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 138 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET) al di sotto di 25 anni alla data di presentazione della domanda, in quanto gli esuberi si verificano nella regione di livello NUTS 2 Southern and Eastern (IE02), che è ammessa a beneficiare dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile.

La domanda in esame, la quattordicesima nel quadro del bilancio 2014, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 1 501 200 EUR per l'Irlanda e riguarda un totale di 276 beneficiari. La domanda è stata presentata alla Commissione il 16 maggio 2014 ed è stata integrata da informazioni aggiuntive fino all'11 luglio 2014. La Commissione ha concluso, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che la domanda soddisfa le condizioni per un contributo finanziario a titolo del Fondo stesso.

Le autorità irlandesi sostengono che, durante gli ultimi cinque anni o più, le importazioni da paesi terzi hanno acquisito sempre maggiore preminenza, in termini sia di volume che di valore, nel mercato UE della bigiotteria (ad esempio nel settore della moda). I dati Eurostat citati dall'Irlanda mostrano che nel 2008 le vendite all'interno dell'UE dei produttori europei e di paesi terzi sono partite da posizioni di sostanziale parità in termini di volume (56 000 tonnellate). Entrambi hanno subito poi cali di volume, forse imputabili alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale degli anni 2008-2009. Tuttavia nel 2012, mentre il volume di prodotti dell'UE venduti nel mercato dell'UE è sceso fino a 10 600 tonnellate, il volume dei prodotti importati da paesi terzi, ancorché in calo, si è ridotto molto meno, attestandosi sulle 45 700 tonnellate.

Laddove nel 2008 la situazione era di parità, quattro anni più tardi la produzione dell'UE è stata superata di ben 4 volte dalle importazioni. Di tale volume di prodotti provenienti da paesi terzi il 95% proviene in prevalenza da paesi asiatici come la Cina, l'India, la Thailandia e le Filippine, gli stessi in cui diverse imprese stabilite nell'UE hanno nel frattempo trasferito i propri impianti di produzione, tra le quali alcune aziende leader come Folli Follie e Swarovski.

Le autorità irlandesi sostengono che gli esuberi hanno un notevole impatto negativo sull'economia locale e regionale; Andersen Ireland era infatti un importante datore di lavoro in questa zona prevalentemente rurale, nella quale il tasso di disoccupazione (pari al 39,3%) era più del doppio rispetto alla media nazionale (19%).

I servizi personalizzati da fornire ai lavoratori collocati in esubero consistono nelle azioni di seguito indicate, la cui combinazione forma un pacchetto coordinato di servizi personalizzati: sostegno all'orientamento professionale e alla pianificazione della carriera, finanziamenti del FEG per la formazione, programmi di formazione e istruzione di secondo livello, programmi d'istruzione superiore, sostegno alla formazione Skillnets, sostegno alla creazione di imprese/attività autonome e sostegni al reddito, compresi i contributi alle spese per la partecipazione ai corsi.

Secondo la Commissione, le azioni sopra descritte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Le autorità irlandesi hanno fornito tutte le necessarie garanzie che:

•   saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

•   sono state rispettate le prescrizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE;

•  l'impresa che ha proceduto al licenziamento ha rispettato i suoi obblighi giuridici in materia di esuberi e ha provveduto ai suoi lavoratori in conformità a tali obblighi;

· le azioni proposte offriranno sostegno a singoli lavoratori e non saranno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;

· le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali;

· il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

·  le azioni proposte non riceveranno sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento.

L'Irlanda ha notificato alla Commissione che le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento sono rappresentate dal ministero delle Finanze irlandese, che sta prefinanziando i servizi e che cofinanzierà altresì il programma una volta approvato il contributo finanziario del FEG. Le spese saranno coperte dal Fondo nazionale per la formazione e dalle voci di spesa pertinenti del dipartimento per l'Istruzione e la formazione professionale e di altre amministrazioni pubbliche competenti. Il contributo finanziario sarà gestito dal personale designato del ministero dell'Istruzione e della formazione professionale, che è stato nominato autorità di gestione del contributo del FEG. L'autorità di gestione esamina le richieste di finanziamenti del FEG presentate da organismi intermedi per conto di enti pubblici ed effettua i relativi versamenti.

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una proposta di storno per un importo complessivo di 1 501 200 EUR dalla riserva del FEG (40 02 43) verso la corrispondente linea di bilancio (04 04 01).

Si tratta della quattordicesima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2014.

In caso di disaccordo, sarà avviata una procedura di trilogo, come previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento FEG.

In base a un accordo interno, alla procedura sarà associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

  • [1]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [2]  GU L 347 del 30.12.2013, pag. 855.
  • [3]  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

On. Jean Arthuis

Presidente della commissione per i bilanci

ASP 09G205

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per il caso EGF/2014/007 IE/Andersen (COM(2014)616 definitivo)

Onorevole Presidente,

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilitazione del FEG nel caso EGF/2014/007 IE/Andersen e hanno adottato il seguente parere.

La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.

Le decisioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:

A)  considerando che la domanda in esame si basa sull'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013 (regolamento FEG) e riguarda 171 lavoratori presso Andersen Ireland Limited, un'impresa operante nel settore di attività economica della divisione 32 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi") nelle regioni meridionale e orientale dell'Irlanda e che tali lavoratori sono stati collocati in esubero e le relative attività sono cessate nel periodo di riferimento che va dal 21 ottobre 2013 al 21 febbraio 2014; che la domanda riguarda inoltre 138 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET), numero che equivale al totale stimato di lavoratori licenziati che parteciperanno alle misure;

B)  considerando che, secondo le autorità irlandesi, gli esuberi sono imputabili ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a seguito dei quali la produzione dell'UE nel settore della gioielleria è stata superata di ben quattro volte dalle importazioni (il 95% delle quali provenienti dall'Asia) nell'arco di quattro anni (dal 2008 al 2012);

C)  considerando che il 26,09% dei lavoratori interessati dalle misure sono uomini e il 73,09% sono donne il cui salario rappresenta spesso l'unica o la principale fonte di sostentamento per intere famiglie in questa zona economicamente depressa; che la maggioranza (l'89,86%) dei lavoratori ha dai 30 ai 54 anni; che, in media, i lavoratori erano alle dipendenze dell'impresa da almeno 15 anni consecutivi, mentre alcuni vi lavoravano da oltre 30 anni;

D)  considerando che, secondo le stime delle autorità, 138 lavoratori licenziati dovrebbero partecipare alle misure.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione concernente la domanda irlandese i seguenti suggerimenti:

1.  concorda con la Commissione che le circostanze eccezionali addotte dalle autorità irlandesi, vale a dire che gli esuberi incidono gravemente sull'occupazione regionale e sull'economia locale e regionale, giustificano una deroga al minimo di 500 lavoratori in esubero a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, e che, pertanto, l'Irlanda ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.  osserva che, oltre ai lavoratori in esubero, le autorità irlandesi hanno deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a 138 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET) al di sotto di 25 anni, il che aumenterà il numero dei beneficiari interessati che dovrebbero partecipare alle misure, portandolo a 276 persone; esprime preoccupazione circa l'incertezza sulle modalità per individuare i NEET interessati; esorta le autorità irlandesi a tenere conto dei criteri sociali e ad assicurare che la selezione dei beneficiari di misure di sostegno a titolo del FEG rispetti pienamente i principi della non discriminazione e delle pari opportunità;

3.  rammenta che le azioni proposte andrebbero adattate affinché tengano conto delle differenze tra le esigenze dei lavoratori licenziati e quelle dei NEET; accoglie con favore l'approccio delle autorità volto a offrire misure altamente personalizzate; sottolinea che sarà necessario un significativo miglioramento delle competenze dei lavoratori in questione, dal momento che dovranno per lo più trovare un altro tipo di impiego in altri settori;

4.  si aspetta che nell'ambito della revisione intermedia sia elaborato un elenco distinto di misure finanziarie a favore dei NEET interessati;

5.  rileva che la formazione a disposizione dei NEET dovrebbe essere inclusiva e riguardare tutte le fasce della società, ivi compresi i gruppi svantaggiati;

6.  osserva che questa è la prima domanda di intervento del FEG per i lavoratori in esubero nel settore della gioielleria, della bigiotteria e degli articoli connessi, un settore che risente anche degli aumenti delle vendite online, che lo hanno ulteriormente indebolito;

7.  si compiace che si sia svolta una giornata porte aperte per i lavoratori in esubero e i NEET interessati a livello locale con l'obiettivo di presentare la gamma di misure di sostegno disponibili nel quadro del programma, e di permettere ai futuri beneficiari del contributo del FEG di discutere le opzioni disponibili con i prestatori di servizi;

8.  accoglie favorevolmente l'idea di inserire tra le azioni proposte il sostegno alla formazione Skillnets, che prevede una formazione finalizzata al reinserimento in aziende operanti nello stesso settore industriale o nella medesima area geografica;

9.  rileva che le misure di sostegno al reddito saranno strettamente limitate ad un massimo pari al 35% del valore del pacchetto complessivo di misure personalizzate, come stabilito nel regolamento FEG;

10.  rileva una mancanza di chiarezza per quanto concerne le stime degli importi da concedere quale sostegno alla creazione di imprese/attività autonome; ritiene che il numero degli effettivi beneficiari potrebbe differire dalle stime, il che comporterebbe una ripartizione diversa dei costi complessivi stimati; pone l'accento sull'importante ruolo svolto dai comitati d'impresa locali nel fornire servizi e un sostegno materiale, in particolare nel valutare la fattibilità delle proposte commerciali e nel concedere gli importi a sostegno fino a un massimo di 15 000 EUR;

11.  ricorda che, in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG, la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse.

Distinti saluti.

Marita ULVSKOG,

Presidente f.f., 1° vicepresidente

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. Jean ARTHUIS

Presidente

Commissione per i bilanci

Parlamento europeo

ASP 09 G 205

1047 Bruxelles

Onorevole presidente,

Oggetto:          Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Quattro distinte proposte di decisione relative alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), presentate dalla Commissione, sono state deferite alla commissione per lo sviluppo regionale affinché formuli un parere. Prendo atto dell'intenzione di approvare le relazioni ad esse relative in seno alla commissione per i bilanci il 13 ottobre e il 3 novembre.

Le norme applicabili ai contributi finanziari del FEG sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006, e al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

-          Nel COM(2014)0553 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 911 934 EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale di 939 lavoratori in esubero in seguito alla chiusura dell'impianto di produzione di lastre di acciaio della Carsid SA, con sede a Marcinelle (Charleroi), in Belgio.

-          Nel COM(2014)0560 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 12 704 605 EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale di 6 120 lavoratori in esubero in seguito alla chiusura degli impianti di fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi della Peugeot Citroën Automobiles (PSA), nelle regioni dell'Ile de France e della Bretagna in Francia.

-          Nel COM(2014)0616 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 1 501 200 EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale di 171 lavoratori in esubero della Andersen Ireland Limited, azienda operante nel settore della fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi nelle regioni meridionale e orientale dell'Irlanda.

-          Nel COM(2014)0620 si propone un contributo a titolo del FEG pari a 7 290 900 EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale di 761 lavoratori in esubero della Sprider Stores S.A., impresa operante nel settore del commercio al dettaglio nelle regioni della Macedonia centrale e dell'Attica in Grecia.

I coordinatori della commissione hanno valutato tali proposte e mi hanno chiesto di scriverLe per comunicarLe che la commissione da me presieduta non solleva obiezioni alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per l'assegnazione degli importi summenzionati proposti dalla Commissione.

Distinti saluti.

Iskra MIHAYLOVA

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

4.11.2014

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský