RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)

28.1.2015 - (COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Jarosław Wałęsa
(Rifusione – articolo 104 del regolamento)


Procedura : 2014/0177(COD)
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A8-0016/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)

(COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0345),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0023/2014),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014[1],

–       visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–       vista la lettera in data 13 novembre 2014 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

–       visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0016/2015),

A.     considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) In caso di applicazione di una vigilanza unionale, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi. Tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che non viene modificato il regime d'importazione.

(8) In caso di applicazione di una vigilanza unionale, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che non viene modificato il regime d'importazione.

 

(La modifica si applica a tutto il testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo.)

Motivazione

Mantenere il nome del documento per motivi di coerenza e per evitare la necessità di apportare modifiche costose e che richiedono molto tempo nei documenti e nei sistemi informatici degli Stati membri.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

Motivazione

Cambiare la formulazione per evitare possibili problemi d'interpretazione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

la Commissione, né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

Motivazione

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli atti di esecuzione non sono più adottati dal Consiglio, ma dalla Commissione a seguito della nuova procedura di comitatologia.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Capo IV bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

CAPO IV bis

 

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Motivazione

L'allegato VII riveduto sul traffico di perfezionamento passivo (TPP) del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, che è in procinto di essere abrogato, dovrebbe essere mantenuto in vigore e trasferito nella versione rifusa in quanto il TPP è ancora in uso.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

Le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili di cui alla tabella che figura nell'allegato V, effettuate conformemente alle norme sul perfezionamento passivo economico in vigore nell'Unione, non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla tabella che figura nell'allegato V e sono state reintrodotte previo perfezionamento nel corrispondente paese terzo elencato per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 24 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 ter

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per far sì che le reimportazioni non incluse nel presente capo e nell'allegato V siano soggette a limiti quantitativi specifici, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

 

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di limiti quantitativi specifici alle reimportazioni nell'ambito del regime di perfezionamento passivo possa causare un danno che sarebbe difficile risarcire e sussistano quindi imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 27 del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 24 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 quater

 

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per effettuare trasferimenti tra categorie di prodotti di cui alla sezione A dell'allegato I e per ricorrere all'uso anticipato o al riporto da un anno all'altro di determinate quote di limiti quantitativi specifici di cui all'articolo 24 ter.

 

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione delle misure di cui al primo comma possa causare un danno, impedendo il regime di perfezionamento passivo in ragione del requisito giuridico di operare tali trasferimenti da un anno all'altro, e tale danno sarebbe difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 27 del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

 

2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:

 

trasferimento tra categorie di prodotti di cui alla sezione A dell'allegato I fino a concorrenza del 20% del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,

 

riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5% della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,

 

uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5% della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari.

 

Nel caso in cui, ove si constati il fabbisogno di importazioni aggiuntive, un ritardo nell'adeguamento dei limiti quantitativi specifici possa causare un danno difficilmente risarcibile, impedendo l'accesso a tali importazioni aggiuntive necessarie, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 27 del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

 

4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi.

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 24 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 quinquies

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 bis, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità delle pertinenti norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti unionali in conformità delle pertinenti norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico.

 

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:

 

a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;

 

b) la categoria dei prodotti tessili in questione;

 

c) il quantitativo da reimportare;

 

d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;

 

e) se la richiesta si riferisce:

 

i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio1 bis; oppure

 

ii) a un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

 

3. Le notifiche di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo vengono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici imperativi non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

 

4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti unionali, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 24 quater.

 

5. Le autorità competenti avvisano senza indugio la Commissione dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente accreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi unionali non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio.

 

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente unionale non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del suddetto regolamento.

 

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti vengono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

 

______________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1).

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 24 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 sexies

 

Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 24 quinquies e il facsimile dei timbri utilizzati.

Motivazione

Cfr. emendamento relativo al capo IV bis.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli articoli 13 e 30 è conferita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e agli articoli 13 e 30 nonché all'articolo 24 ter e all'articolo 24 quater, paragrafi 1 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli articoli 13 e 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e agli articoli 13 e 30 nonché all'articolo 24 ter e all'articolo 24 quater, paragrafi 1 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4 Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché dell'articolo 24 ter e dell'articolo 24 quater, paragrafi 1 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevedeva l'adozione di atti delegati. A causa del trasferimento del contenuto dell'allegato VII nell'allegato V dell'attuale proposta di rifusione, è necessario modificare anche l'articolo 26 per conferire il potere di adottare atti delegati.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 5 o 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Motivazione

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevedeva l'adozione di atti delegati. A causa del trasferimento del contenuto dell'allegato VII nell'allegato V dell'attuale proposta di rifusione, è necessario modificare anche l'articolo 27 per conferire il potere di adottare atti delegati.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Allegato I – A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 – tabella – Gruppo V – ultima riga (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

163 Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto

 

3005 90 31

Motivazione

Trasferire il codice NC 3005 90 31 "Garze e prodotti di garza" dal regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, che è in procinto di essere abrogato, nell'allegato I, sezione A, categoria 163, della versione rifusa. Questo prodotto specifico è stato utilizzato in passato con la Cina e potrebbe essere riutilizzato in futuro.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Allegato VII – Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive – riga 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23)

soppresso

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione resterà in vigore come atto autonomo e non sarà abrogato.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione riguarda la codificazione e rifusione del regolamento (CE) n. 517/94, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.

La proposta fa parte di un'operazione di allineamento effettuata a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona al fine di garantire che le procedure decisionali precedenti nel settore della politica commerciale fossero in linea col nuovo regime di atti delegati e di esecuzione. Ciò è stato fatto per mezzo dell'Omnibus I (atti di esecuzione) e dell'Omnibus II (atti delegati), che hanno modificato una serie di regolamenti nel settore del commercio, tra cui l'atto in questione.

Nel corso di tale operazione, la Commissione ha rilevato alcuni errori da correggere. Al fine di inserire alcune modifiche sostanziali, si è ritenuto necessario trasformare la codificazione in rifusione. Quanto alla sostanza di tali modifiche, si tratta in gran parte di correzioni tecniche. Inoltre, come stabilito nel quadro dell'Omnibus I, la precedente procedura decisionale di cui all'articolo 23 è stata sostituita da una decisione secondo la procedura d'esame.

Attualmente, gli unici paesi da cui l'UE importa prodotti tessili con i quali non vi siano accordi bilaterali, protocolli o altre disposizioni e ai quali non si applichi un altro regime unionale specifico in materia di importazioni – ivi compresi il sistema di preferenze generalizzate e il regime "Tutto tranne le armi" – sono la Bielorussia e la Corea del Nord.

Il regolamento stabilisce limiti quantitativi annui per le importazioni di un certo numero di prodotti tessili da questi due paesi, la cui gestione e distribuzione ha luogo attraverso un regolamento di esecuzione della Commissione, e consente l'introduzione di misure unionali di vigilanza e di salvaguardia. Inoltre, il regolamento consente d'imporre misure di vigilanza ad altri paesi terzi quando le importazioni di prodotti tessili originari di tali paesi arrecano o minacciano di arrecare grave pregiudizio alla produzione unionale di prodotti simili o direttamente concorrenti.

Il settore tessile è un settore sensibile per l'UE. Perciò è importante che le norme applicabili siano chiare e semplici per gli operatori interessati e garantiscano certezza del diritto.

Durante l'esame della proposta da parte del Parlamento e del Consiglio, è emersa la necessità di apportare alcune correzioni tecniche alla proposta della Commissione. Pertanto, il relatore presenta alcuni emendamenti intesi a chiarire la proposta e a garantire una maggiore certezza e coerenza giuridica.

Alla luce di queste considerazioni, e sulla base del parere favorevole della commissione giuridica, il relatore raccomanda di adottare con leggere modifiche la proposta della Commissione in esame.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Ref. D(2014)54269

Bernd Lange

Presidente della commissione per il commercio internazionale

ASP 12G205

Bruxelles

Oggetto:     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)

                  COM(2014)0345 – C8 - 0023/2014 – 2014/0177(COD))

Signor presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 104 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.".

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, in seguito alla discussione svoltasi nella riunione dell'11 novembre 2014, la commissione giuridica, con 19 voti a favore e 2 astensioni[1], raccomanda alla commissione per il commercio internazionale, quale commissione competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta in conformità all'articolo 104 del regolamento.

Gradisca, egregio collega, i miei più distinti saluti.

Pavel Svoboda

Allegato: Parere del gruppo consultivo.

  • [1]  Erano presenti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss, e Tadeusz Zwiefka.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 17 settembre 2014

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)

COM(2014)0345 del 12.6.2014 – 2014/0177(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 10 luglio 2014 per esaminare, tra l'altro, la proposta di regolamento in oggetto, presentata dalla Commissione.

Sulla base dell'esame[1] della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante rifusione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, il gruppo consultivo ha concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione del testo giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto                        Giureconsulto                        Direttore generale

  • [1]               Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese delle proposta, che è la versione originale del testo in esame.

PROCEDURA

Titolo

Importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)

Riferimenti

COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.6.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

28.1.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

JURI

28.1.2015

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

3.9.2014

 

 

 

Relatori

       Nomina

Jarosław Wałęsa

3.9.2014

 

 

 

Esame in commissione

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Approvazione

22.1.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Deposito

29.1.2015