RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)
28.1.2015 - (COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Jarosław Wałęsa
(Rifusione – articolo 104 del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)
(COM(2014)0345 – C8‑0023/2014 – 2014/0177(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0345),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0023/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014[1],
– visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],
– vista la lettera in data 13 novembre 2014 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0016/2015),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenere il nome del documento per motivi di coerenza e per evitare la necessità di apportare modifiche costose e che richiedono molto tempo nei documenti e nei sistemi informatici degli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambiare la formulazione per evitare possibili problemi d'interpretazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli atti di esecuzione non sono più adottati dal Consiglio, ma dalla Commissione a seguito della nuova procedura di comitatologia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Capo IV bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'allegato VII riveduto sul traffico di perfezionamento passivo (TPP) del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, che è in procinto di essere abrogato, dovrebbe essere mantenuto in vigore e trasferito nella versione rifusa in quanto il TPP è ancora in uso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 24 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. emendamento relativo al capo IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 24 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. emendamento relativo al capo IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 24 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. emendamento relativo al capo IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 24 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. emendamento relativo al capo IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 24 sexies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. emendamento relativo al capo IV bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevedeva l'adozione di atti delegati. A causa del trasferimento del contenuto dell'allegato VII nell'allegato V dell'attuale proposta di rifusione, è necessario modificare anche l'articolo 26 per conferire il potere di adottare atti delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevedeva l'adozione di atti delegati. A causa del trasferimento del contenuto dell'allegato VII nell'allegato V dell'attuale proposta di rifusione, è necessario modificare anche l'articolo 27 per conferire il potere di adottare atti delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Allegato I – A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 – tabella – Gruppo V – ultima riga (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasferire il codice NC 3005 90 31 "Garze e prodotti di garza" dal regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, che è in procinto di essere abrogato, nell'allegato I, sezione A, categoria 163, della versione rifusa. Questo prodotto specifico è stato utilizzato in passato con la Cina e potrebbe essere riutilizzato in futuro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Allegato VII – Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive – riga 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione resterà in vigore come atto autonomo e non sarà abrogato. |
MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione riguarda la codificazione e rifusione del regolamento (CE) n. 517/94, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.
La proposta fa parte di un'operazione di allineamento effettuata a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona al fine di garantire che le procedure decisionali precedenti nel settore della politica commerciale fossero in linea col nuovo regime di atti delegati e di esecuzione. Ciò è stato fatto per mezzo dell'Omnibus I (atti di esecuzione) e dell'Omnibus II (atti delegati), che hanno modificato una serie di regolamenti nel settore del commercio, tra cui l'atto in questione.
Nel corso di tale operazione, la Commissione ha rilevato alcuni errori da correggere. Al fine di inserire alcune modifiche sostanziali, si è ritenuto necessario trasformare la codificazione in rifusione. Quanto alla sostanza di tali modifiche, si tratta in gran parte di correzioni tecniche. Inoltre, come stabilito nel quadro dell'Omnibus I, la precedente procedura decisionale di cui all'articolo 23 è stata sostituita da una decisione secondo la procedura d'esame.
Attualmente, gli unici paesi da cui l'UE importa prodotti tessili con i quali non vi siano accordi bilaterali, protocolli o altre disposizioni e ai quali non si applichi un altro regime unionale specifico in materia di importazioni – ivi compresi il sistema di preferenze generalizzate e il regime "Tutto tranne le armi" – sono la Bielorussia e la Corea del Nord.
Il regolamento stabilisce limiti quantitativi annui per le importazioni di un certo numero di prodotti tessili da questi due paesi, la cui gestione e distribuzione ha luogo attraverso un regolamento di esecuzione della Commissione, e consente l'introduzione di misure unionali di vigilanza e di salvaguardia. Inoltre, il regolamento consente d'imporre misure di vigilanza ad altri paesi terzi quando le importazioni di prodotti tessili originari di tali paesi arrecano o minacciano di arrecare grave pregiudizio alla produzione unionale di prodotti simili o direttamente concorrenti.
Il settore tessile è un settore sensibile per l'UE. Perciò è importante che le norme applicabili siano chiare e semplici per gli operatori interessati e garantiscano certezza del diritto.
Durante l'esame della proposta da parte del Parlamento e del Consiglio, è emersa la necessità di apportare alcune correzioni tecniche alla proposta della Commissione. Pertanto, il relatore presenta alcuni emendamenti intesi a chiarire la proposta e a garantire una maggiore certezza e coerenza giuridica.
Alla luce di queste considerazioni, e sulla base del parere favorevole della commissione giuridica, il relatore raccomanda di adottare con leggere modifiche la proposta della Commissione in esame.
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
Ref. D(2014)54269
Bernd Lange
Presidente della commissione per il commercio internazionale
ASP 12G205
Bruxelles
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)
COM(2014)0345 – C8 - 0023/2014 – 2014/0177(COD))
Signor presidente,
la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 104 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.
Il paragrafo 3 di detto articolo recita:
"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.
Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.".
Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.
In conclusione, in seguito alla discussione svoltasi nella riunione dell'11 novembre 2014, la commissione giuridica, con 19 voti a favore e 2 astensioni[1], raccomanda alla commissione per il commercio internazionale, quale commissione competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta in conformità all'articolo 104 del regolamento.
Gradisca, egregio collega, i miei più distinti saluti.
Pavel Svoboda
Allegato: Parere del gruppo consultivo.
- [1] Erano presenti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Helga Stevens, Pavel Svoboda, Axel Voss, e Tadeusz Zwiefka.
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
|
GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI |
|
Bruxelles, 17 settembre 2014
PARERE
ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)
COM(2014)0345 del 12.6.2014 – 2014/0177(COD)
Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 10 luglio 2014 per esaminare, tra l'altro, la proposta di regolamento in oggetto, presentata dalla Commissione.
Sulla base dell'esame[1] della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante rifusione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, il gruppo consultivo ha concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione del testo giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.
F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale
- [1] Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese delle proposta, che è la versione originale del testo in esame.
PROCEDURA
Titolo |
Importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione) |
||||
Riferimenti |
COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
12.6.2014 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 28.1.2015 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
JURI 28.1.2015 |
|
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
JURI 3.9.2014 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Jarosław Wałęsa 3.9.2014 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
5.11.2014 |
3.12.2014 |
21.1.2015 |
|
|
Approvazione |
22.1.2015 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 3 2 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Fernando Ruas, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa |
||||
Deposito |
29.1.2015 |
||||