RELAZIONE COMPLEMENTARE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
16.2.2015 - (COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Pablo Zalba Bidegain
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
(COM(2013)0550 – C8‑0241/2013 – 2013/0265(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0550),
– visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0241/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 11 dicembre 2013[1],
– visti l'articolo 59 e l'articolo 61, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0167/2014),
– visti gli emendamenti approvati nella seduta del 3 aprile 2014[2],
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 settembre 2014 sulle questioni pendenti dalla settima legislatura parlamentare,
– vista la relazione complementare della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0022/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*
alla proposta della Commissione
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REGOLAMENTO (UE) 2015/…
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea[4],
visto il parere del comitato economico e sociale europeo[5],
visti gli emendamenti (visto l'emendamento) approvati nella seduta del 3 aprile 2014[6],
vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 settembre 2014 sulle questioni pendenti dalla settima legislatura parlamentare,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[7],
considerando quanto segue:
(1) La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. La soppressione degli ostacoli diretti e indiretti al funzionamento e al completamento corretti di un mercato integrato per i pagamenti elettronici, senza distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.
(2) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[8] ha fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei pagamenti dell'Unione, in quanto ha favorito in modo sostanziale l'attività dei prestatori di servizi di pagamento, prevedendo regole uniformi in materia di prestazione di servizi di pagamento.
(3) Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] ha sancito il principio secondo cui le commissioni pagate dagli utilizzatori per i pagamenti transfrontalieri in euro devono essere uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro, compresi i pagamenti basati su carta contemplati dal presente regolamento.
(4) Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] ha stabilito le regole di funzionamento dei bonifici e degli addebiti diretti in euro nel mercato interno, escludendo però dal suo ambito di applicazione i pagamenti basati su carta.
(5) La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[11]
mira ad armonizza talune norme in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, ivi comprese le norme sulle tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento, sulla base delle quali gli Stati membri possono vietare ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati mezzi di pagamento, commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di detti mezzi.
(6) Affinché i consumatori, gli esercenti e le imprese possano godere appieno dei benefici del mercato interno, è indispensabile che i pagamenti elettronici di cui si servono siano sicuri, efficienti, competitivi e innovativi, a maggior ragione ora che il commercio elettronico si sta diffondendo sempre di più.
(7) Alcuni Stati membri hanno adottato o stanno elaborando disposizioni di legge ▌, volte a disciplinare direttamente o indirettamente le commissioni interbancarie, che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito e misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra di loro. Per uniformare maggiormente i livelli delle commissioni interbancarie, è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti i livelli o le discrepanze tra le commissioni. Le misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti basati su carta e dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.
(8) Le carte di pagamento sono gli strumenti di pagamento elettronico più comunemente usati per gli acquisti al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione del mercato delle carte di pagamento dell'Unione è lungi dall'essere completa perché molte soluzioni di pagamento non possono svilupparsi oltre i confini nazionali o perché ai nuovi prestatori paneuropei viene impedito di entrare nel mercato. ▌Vi è ▌la necessità di rimuovere gli ostacoli al funzionamento efficiente del mercato delle carte di pagamento, anche nell'ambito dei pagamenti basati su carta e dei pagamenti mediante internet e dispositivi mobili basati su carte ▌.
(9) Affinché il mercato interno possa funzionare in modo efficace, è necessario promuovere e agevolare l'uso dei pagamenti elettronici a vantaggio di esercenti e consumatori. I pagamenti tramite carta e gli altri pagamenti elettronici presentano una maggiore flessibilità di utilizzo, compresa la possibilità di pagare on-line per sfruttare i vantaggi del mercato interno e del commercio elettronico, oltre a offrire agli esercenti la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. ▌Le operazioni di pagamento basate su carta, in sostituzione dei pagamenti in contanti, potrebbero pertanto apportare benefici per gli esercenti e i consumatori, purché le commissioni pagate per l'utilizzo dei sistemi di pagamento tramite carta siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero allo stesso tempo favorire l'equa concorrenza, l'innovazione e consentire l'entrata nel mercato di nuovi operatori.
(10) Le commissioni interbancarie sono applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti ad un dato circuito di carte di pagamento. Le commissioni interbancarie costituiscono una componente principale delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata su carta. Gli esercenti a loro volta incorporano questi costi della carta, al pari di tutti gli altri costi, nei prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra i circuiti di carte di pagamento ▌per convincere i prestatori di servizi di pagamento ▌ a emettere le loro carte ▌ determina un aumento e non una riduzione delle commissioni interbancarie, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di mercato. Oltre all'applicazione uniforme delle norme in materia di concorrenza alle commissioni interbancarie, con la regolamentazione di tali commissioni si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno e si contribuirebbe a ridurre i costi delle operazioni per i consumatori.
(11) L'attuale ampia varietà di commissioni interbancarie e il loro livello ostacola l'affermarsi di "nuovi" operatori paneuropei sulla base di modelli commerciali che prevedano commissioni interbancarie più basse o nessuna commissione interbancaria, a scapito di potenziali economie di scala e di scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Questa situazione ha conseguenze negative per gli esercenti e i consumatori e ostacola l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano offrire alle banche emittenti come minimo il livello massimo della commissione interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. I circuiti nazionali esistenti che applicano commissioni di livello basso o che non applicano commissioni interbancarie possono essere costretti a uscire dal mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per ottenere ricavi più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i consumatori e gli esercenti devono far fronte ad una possibilità di scelta ristretta, a prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore qualità, e la loro capacità di utilizzare soluzioni di pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, gli esercenti non possono superare le differenze di commissioni servendosi dei servizi di accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri. Regole specifiche applicate dai circuiti di carte di pagamento prescrivono, in base alla politica seguita in materia di licenze territoriali, l'applicazione della commissione interbancaria del "punto vendita" (paese dell'esercente) per ogni operazione di pagamento. Tale requisito impedisce ai soggetti convenzionatori di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero. Può inoltre impedire all'esercente di ridurre, a vantaggio dei consumatori, i costi sostenuti per i pagamenti.
(12) L'applicazione da parte della Commissione e delle autorità nazionali della concorrenza della normativa vigente non ha consentito di risolvere questo problema.
(13) Pertanto, per evitare la frammentazione del mercato interno e le distorsioni significative della concorrenza dovute a leggi e decisioni amministrative divergenti, è necessario, ai sensi dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), adottare misure per risolvere il problema dovuto a commissioni interbancarie elevate e divergenti, per consentire ai prestatori di servizi di pagamento di prestare i loro servizi su base transfrontaliera e ai consumatori e agli esercenti di utilizzare i servizi transfrontalieri.
(14) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza nazionali e dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre massimali inferiori o misure aventi oggetto o effetto analogo mediante disposizioni di legge nazionali.
(15) Per agevolare l'ordinato funzionamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta e pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carte, a vantaggio dei consumatori e degli esercenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi all'emissione e al convenzionamento transfrontalieri e nazionali di operazioni di pagamento basate su carta. Se gli esercenti saranno posti in grado di scegliere un soggetto convenzionatore al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento transfrontaliero"), possibilità che sarà favorita dall'imposizione del medesimo limite massimo alle commissioni interbancarie sia nazionali che transfrontaliere per le operazioni convenzionate e dal divieto di licenza territoriale, dovrebbe essere possibile fornire la necessaria chiarezza giuridica ed evitare distorsioni della concorrenza fra i sistemi di carte di pagamento.
(16) A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento basate su carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie. Al fine di garantire la concorrenza equa sul mercato dei servizi di convenzionamento, le disposizioni relative a ▌ operazioni transfrontaliere e nazionali si dovrebbero applicare simultaneamente ed entro un ragionevole periodo di tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto della difficoltà e complessità della migrazione che il presente regolamento impone ai sistemi di carte di pagamento.
▌
(14 bis) Esistono due tipi principali di carte di credito disponibili sul mercato. Con le carte di debito differito, al conto del titolare della carta è addebitato l'importo totale delle operazioni a una data specifica concordata precedentemente, di solito una volta al mese, senza interessi da versare. Con altre carte di credito, il titolare della carta può utilizzare una linea di credito e rimborsare parte degli importi dovuti a una data successiva a quella specificata, insieme agli interessi o ad altri costi.
(18) A tutte le operazioni di pagamento basate su carte di debito e di credito dovrebbe essere attribuito un massimale per le commissioni interbancarie.
(18 bis) La valutazione d'impatto dimostra che un divieto delle commissioni interbancarie per le operazioni con carta di debito sarebbe vantaggioso ai fini dell'accettazione della carta, del suo utilizzo e dello sviluppo del mercato unico e genererebbe maggiori benefici per gli esercenti e i consumatori rispetto alla fissazione di un massimale a un livello superiore. Inoltre, ciò eviterebbe gli effetti negativi che un massimale superiore produrrebbe sui sistemi nazionali che applicano commissioni interbancarie molto basse o nulle sulle operazioni di addebito, a causa dell'espansione transfrontaliera o dell'aumento dei livelli delle commissioni fino al livello del massimale dovuto all'ingresso di nuovi operatori sul mercato. Il divieto delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito serve anche a neutralizzare il rischio di trasferire il modello delle commissione interbancarie a servizi di pagamento nuovi e innovativi come i sistemi tramite dispositivi mobili e online.
(19) I massimali di cui al presente regolamento si basano sul test di indifferenza per l'esercente (il cosiddetto "Merchant Indifference Test") sviluppato nella letteratura economica, che consente di determinare il livello delle commissioni che l'esercente sarebbe disposto a pagare se dovesse confrontare il costo che deve sostenere in caso di uso da parte dei consumatori di una carta di pagamento e il costo sostenuto in caso di pagamento (in contante) senza carta (tenendo conto della commissione per i servizi pagata alla banca convenzionatrice, vale a dire la commissione per i servizi all'esercente e la commissione interbancaria). Si stimola in tal modo l'uso di strumenti di pagamento efficienti mediante la promozione delle carte che offrono benefici commerciali più elevati, evitando allo stesso tempo che agli esercenti vengano applicate commissioni sproporzionate, con la conseguente imposizione di costi nascosti ad altri consumatori. L'applicazione di commissioni eccessive agli esercenti potrebbe anche essere dovuta agli accordi collettivi sulle commissioni interbancarie, perché gli esercenti sono riluttanti a rifiutare strumenti di pagamento costosi per timore di perdere un affare. L'esperienza ha dimostrato che tali livelli sono proporzionati e non rimettono in questione il funzionamento dei circuiti di carte di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento internazionali. Essi presentano anche benefici per gli esercenti e i consumatori e creano certezza del diritto.
(19 bis) Tuttavia, come dimostrato nella valutazione d'impatto, in alcuni Stati membri le commissioni interbancarie si sono sviluppate in modo da consentire ai consumatori di beneficiare di mercati delle carte di debito efficienti in termini di accettazione delle carte e del loro utilizzo, con una riduzione delle commissioni interbancarie rispetto al livello di indifferenza per l'esercente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di fissare commissioni interbancarie più basse per le operazioni nazionali tramite carta di debito.
(19 ter ) Inoltre, per fare in modo che le commissioni sulle carte di debito siano fissate a un livello efficiente sotto il profilo economico, tenuto conto della struttura dei mercati nazionali delle carte di debito, è opportuno mantenere la possibilità di esprimere massimali per le commissioni interbancarie su base forfettaria. Una commissione su base forfettaria potrebbe anche promuovere l'uso dei pagamenti basati su carta per importi di piccolo valore ("micropagamenti"). Dovrebbe essere possibile applicare tale commissione su base forfettaria anche in combinazione con una commissione a percentuale, a condizione che la somma di tali commissioni interbancarie non superi la percentuale specificata del valore annuo complessivo delle operazioni a livello nazionale all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento. Dovrebbe inoltre essere possibile stabilire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale inferiore e imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale per operazione applicabile.
(19 quater) Inoltre, tenuto conto del fatto che il presente regolamento intraprende l'armonizzazione delle commissioni interbancarie per la prima volta in un contesto in cui i circuiti di carte di debito e le commissione interbancarie presentano notevoli differenze, è necessario prevedere flessibilità per i mercati nazionali delle carte di pagamento. Pertanto, per un periodo di transizione ragionevole, sulle operazioni nazionali tramite carta di debito gli Stati membri dovrebbero poter applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore allo 0,2% del valore medio annuo delle operazioni con riferimento a tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento. Per quanto riguarda il massimale per le commissioni interbancarie calcolato sul valore medio annuo delle operazioni all’interno di un unico circuito di carte di pagamento, è sufficiente che un prestatore di servizi di pagamento partecipi a un circuito di carte di pagamento (o altro tipo di accordi tra i prestatori di servizi di pagamento) in cui sia applicata, per tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito, una commissione interbancaria media ponderata non superiore allo 0,2%. Anche in questo caso può essere applicata una commissione su base forfettaria o a percentuale, ovvero una combinazione delle due, purché sia rispettato il massimale medio ponderato.
(19 quinquies) Per definire i pertinenti massimali per le commissioni interbancarie per le operazioni nazionali tramite carta di debito, è opportuno consentire alle autorità nazionali competenti che hanno il potere di garantire la conformità al presente regolamento di raccogliere le informazioni concernenti il volume e il valore di tutte le operazioni tramite carta di debito nell’ambito di un circuito di carte di pagamento o delle operazioni tramite carta di debito relative a uno o più prestatori di servizi di pagamento. Di conseguenza, i circuiti di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a fornire i dati pertinenti alle autorità nazionali competenti, come specificato da queste ultime ed entro i termini da esse stabiliti. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero essere estesi ai prestatori di servizi di pagamento quali i soggetti emittenti o i soggetti convenzionatori e non solo ai circuiti di carte di pagamento, al fine di garantire che tutte le informazioni pertinenti siano messe a disposizione delle autorità competenti che dovrebbero in ogni caso avere la facoltà di disporre che tali informazioni siano raccolte attraverso il circuito di carte di pagamento. Inoltre è importante che gli Stati membri assicurino un adeguato livello di comunicazione delle informazioni pertinenti concernenti i massimali applicabili per le commissioni interbancarie. Alla luce del fatto che i circuiti di carte di pagamento in genere non sono prestatori di servizi di pagamento soggetti a vigilanza prudenziale, le autorità competenti possono richiedere la certificazione, da parte di un revisore indipendente, delle informazioni trasmesse da tali entità.
(19 sexies) Alcuni strumenti di pagamento a livello nazionale consentono al pagatore di disporre operazioni di pagamento basate su carta che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito dal circuito di carte di pagamento. Le scelte operate dal titolare della carta non sono note al circuito di carte di pagamento e al soggetto convenzionatore; di conseguenza i circuiti di carte di pagamento non hanno la possibilità di applicare i diversi massimali imposti dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di debito e tramite carta di credito, che sono distinguibili in base ai tempi concordati per l'addebito delle operazioni di pagamento. Tenuto conto della necessità di preservare la funzionalità dei modelli commerciali esistenti, evitando costi di conformità giuridica ingiustificati o eccessivi e considerando nel contempo l’importanza di garantire un’adeguata parità di condizioni tra le diverse categorie di carte di pagamento, è opportuno applicare alle operazioni di pagamento nazionali tramite "carte universali" la stessa regola prevista dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di debito. Tuttavia è opportuno concedere a tali strumenti di pagamento un periodo più lungo per l'adeguamento. Pertanto, a titolo eccezionale e per un periodo di transizione di 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire una quota massima di operazioni di pagamento nazionali tramite "carte universali" considerate equivalenti alle operazioni tramite carta di credito. Ad esempio il massimale per le carte di credito potrebbe essere applicato alla quota stabilita del valore totale delle operazioni per esercenti o soggetti convenzionatori. Il risultato matematico delle disposizioni sarebbe allora equivalente all'applicazione di un massimale unico sulle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali di pagamento effettuate con carte universali.
(20) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare tutte le operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono ubicati nell'Unione.
(21) Conformemente al principio della neutralità tecnologica sancito dall'agenda digitale europea, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on-line, off-line o mobili.
(22) Le operazioni di pagamento basate su carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti circuiti di carte di pagamento a tre parti (titolare della carta, circuito di convenzionamento e di emissione, esercente) e circuiti di carte di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Molti circuiti ▌di carte di pagamento a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale. ▌ Per riconoscere l'esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, è opportuno considerare i circuiti di carte di pagamento a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente o soggetto convenzionatore alla stregua dei circuiti di carte di pagamento a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali. Tuttavia, tenuto conto delle specificità esistenti per tali circuiti a tre parti, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri possano decidere di non applicare le norme concernenti il massimale sulle commissioni interbancarie se tali circuiti detengono una quota di mercato molto limitata nello Stato membro interessato.
(22 bis) Il servizio di emissione si basa su una relazione contrattuale tra l’emittente dello strumento di pagamento e il pagatore, indipendentemente dal fatto che l’emittente detenga i fondi per conto del pagatore. L’emittente mette a disposizione del pagatore le carte di pagamento, autorizza le operazioni presso terminali o equivalenti e può garantire il pagamento al convenzionatore per le operazioni conformi alle regole del relativo circuito. Pertanto, la mera distribuzione di carte di pagamento o prestazione di servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice registrazione di dati, non costituisce un'emissione.
(22 ter) Il servizio di convenzionamento costituisce una catena di operazioni dall'ordine di un'operazione di pagamento basata su carta al trasferimento dei fondi al conto di pagamento del beneficiario. A seconda dello Stato membro e del modello commerciale esistente, il servizio di convenzionamento è organizzato in modo diverso. Pertanto il prestatore di servizi di pagamento che versa la commissione interbancaria non sempre stipula un contratto direttamente con il beneficiario. Gli intermediari che forniscono parte dei servizi di convenzionamento ma senza relazione contrattuale diretta con i beneficiari dovrebbero rientrare comunque nella definizione di soggetto convenzionatore a norma del presente regolamento. Il servizio di convenzionamento è fornito a prescindere dal fatto che il convenzionatore detenga o no i fondi per conto del beneficiario. I servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice registrazione di dati o gestione di terminali, non costituiscono un convenzionamento.
(23) È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni agli emittenti. Per evitare ciò, è opportuno considerare alla stregua di commissione interbancaria la "compensazione netta" delle commissioni pagate e ricevute dall'emittente, ivi comprese eventuali spese di autorizzazione, da un circuito di carte di pagamento, un convenzionatore o qualunque altro intermediario. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di verificare se vi è stata elusione, è necessario tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dall'emittente da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dall'emittente al circuito di carte di pagamento. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni presi in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indiretti (tra cui incentivi di marketing, bonus, sconti per determinati volumi di operazioni). Al momento di verificare se vi sia elusione delle disposizioni del presente regolamento, occorre tener conto, in particolare, degli utili realizzati dagli emittenti di carte di pagamento grazie a programmi speciali condotti congiuntamente da emittenti e circuiti di carte di pagamento nonché del reddito che le società di carte di pagamento traggono da servizi di trattamento, licenze e altre commissioni. Al momento di valutare se vi sia stata elusione delle disposizioni del regolamento è possibile anche tenere conto, ove opportuno e se confermato da ulteriori elementi oggettivi, dell'emissione di carte di pagamento in paesi terzi.
(24) I consumatori sono di norma all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo una serie di pratiche incentivanti seguite dagli emittenti (ad es. i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita, ecc.) possono concorrere a orientare i consumatori verso l'uso di strumenti di pagamento generando in questo modo commissioni elevate a favore degli emittenti. Per contrastare queste pratiche, è opportuno che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori). Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a quelli non regolamentati, è necessario adottare una serie di misure, tra cui misure in materia di separazione tra circuiti e infrastrutture, l'orientamento del pagatore da parte del beneficiario e l'accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario.
(25) La separazione tra circuiti e infrastrutture dovrebbe consentire a tutti i soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni di competere nell'attirare clienti dei circuiti. Dato che i costi di trattamento rappresentano una quota significativa del costo totale di accettazione delle carte, è importante che questa parte della catena di valore sia aperta alla concorrenza effettiva. Sulla base della separazione tra circuiti e infrastrutture, è opportuno che i circuiti di carte e i soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni siano indipendenti sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale. Non dovrebbero attuare discriminazioni, ad esempio accordandosi reciprocamente un trattamento preferenziale o scambiandosi informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, imponendo obblighi eccessivi in materia di informazione ai concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, attuando sovvenzioni incrociate delle rispettive attività o concludendo accordi di governance condivisa. Tali pratiche discriminatorie contribuiscono alla frammentazione del mercato, hanno un impatto negativo sull'entrata nel mercato di nuovi operatori e ostacolano l'emergenza di operatori pan-europei e quindi il completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti basati su carta e dei pagamenti basati su carta tramite internet e dispositivi mobili, a scapito degli esercenti, delle imprese e dei consumatori.
(26) Le regole del circuito applicate dai circuiti di carte di pagamento e le pratiche seguite dai prestatori di servizi di pagamento tendono a mantenere gli esercenti e i consumatori all'oscuro delle differenze tra le commissioni e a ridurre la trasparenza del mercato, ad esempio con l'applicazione di commissioni uniformi e non differenziate o il divieto imposto agli esercenti di scegliere il marchio più economico sulle carte multimarchio in co-badging o di orientare i consumatori verso l'uso di tali carte più economiche. Anche se gli esercenti sono a conoscenza delle differenze di costo, le regole del circuito spesso impediscono loro di agire per ridurre le commissioni.
(27) Gli strumenti di pagamento presentano costi diversi a carico del beneficiario, e alcuni strumenti sono più costosi di altri. Salvo i casi in cui un particolare strumento di pagamento sia imposto dalla legge per talune categorie di pagamenti o non possa essere rifiutato in ragione del suo valore legale, il beneficiario dovrebbe essere libero, conformemente alla direttiva 2007/64/CE, di orientare i pagatori verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento. Al riguardo i circuiti di carte e i prestatori di servizi di pagamento impongono numerose restrizioni ai beneficiari, ad esempio: restrizioni alla possibilità del beneficiario di rifiutare specifici strumenti di pagamento per importi modesti, restrizioni alla comunicazione di informazioni al pagatore sulle commissioni pagate dal beneficiario per specifici strumenti di pagamento o limitazioni imposte al beneficiario sul numero di casse presenti nel suo esercizio commerciale abilitate ad accettare specifici strumenti di pagamento. Tali restrizioni dovrebbero essere abolite.
(28) Quando il beneficiario orienta il pagatore verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento, al pagatore non dovrebbero essere applicate spese da parte del beneficiario per l'uso di strumenti di pagamento ai quali si applicano commissioni interbancarie regolamentate ai sensi del presente regolamento, perché in tal caso si ridurrebbero i vantaggi della maggiorazione e si accrescerebbe la complessità del mercato.
(29) L'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito è un obbligo di natura duplice con cui i prestatori di servizi di pagamento emittenti e i circuiti di carte di pagamento impongono ai beneficiari di accettare tutte le carte aventi lo stesso marchio, a prescindere dalla differenza di costo delle carte (componente "onora tutti i prodotti") e a prescindere dalla banca emittente che ha emesso la carta (componente "onora tutti gli emittenti"). È nell'interesse del consumatore che per la stessa categoria di carte il beneficiario non possa operare discriminazioni tra gli emittenti o i titolari di carta, e che i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento possano imporre tale obbligo. Pertanto ▌ la componente "onora tutti gli emittenti" dell'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito è una regola giustificabile nell'ambito del circuito di carte di pagamento, perché impedisce che i beneficiari operino discriminazioni tra le singole banche che hanno emesso una carta. La componente "onora tutti i prodotti" configura in sostanza un abbinamento, che ha l'effetto di legare l'accettazione di carte cui si applica una commissione bassa all'accettazione di carte con commissioni elevate. La soppressione della componente "onora tutti i prodotti" dell'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito consentirebbe agli esercenti di limitare la scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole carte con commissioni basse, il che, riducendo i costi a carico dell'esercente, andrebbe anche a vantaggio dei consumatori. Gli esercenti che accettano carte di debito non sarebbero quindi costretti ad accettare carte di credito, e quelli che accettano carte di credito non sarebbero costretti ad accettare le carte aziendali. Tuttavia, per tutelare il consumatore e la capacità del consumatore di utilizzare le carte di pagamento ogniqualvolta possibile, gli esercenti dovrebbero essere obbligati ad accettare ▌ le carte cui si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata solo se emesse all’interno dello stesso marchio e della stessa categoria (carte prepagate, carte di debito o carte di credito). Tale limitazione consentirebbe anche di accrescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano commissioni interbancarie non regolamentate dal presente regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte. Tali restrizioni dovrebbero essere limitate e considerate accettabili solo per aumentare la protezione dei clienti fornendo ai consumatori un livello adeguato di certezza circa il fatto che le loro carte di pagamento saranno accettate dagli esercenti.
(29 bis) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero garantire una chiara distinzione tra carte ad uso dei consumatori e carte aziendali a livello sia tecnico che commerciale. È pertanto importante definire la carta aziendale quale strumento di pagamento utilizzato solo per le spese aziendali da imputare direttamente al conto di imprese, enti del settore pubblico o professionisti.
(30) I beneficiari e i pagatori dovrebbero disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, i vari marchi e categorie dovrebbero essere identificabili sul dispositivo ▌ per via elettronica e, per gli strumenti di pagamento basati su carta di nuova emissione, in modo visibile. In secondo luogo, il pagatore dovrebbe essere informato dell'accettazione del suo strumento (dei suoi strumenti) di pagamento presso un dato punto vendita. È necessario che le eventuali limitazioni all'uso di un determinato marchio ▌ siano rese note dal beneficiario al pagatore contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per comunicare l'accettazione di un determinato marchio.
(30 bis) Ai fini di un'efficace concorrenza fra marchi è importante che la scelta dell'applicazione di pagamento sia fatta dagli utenti e non imposta a monte dal mercato, includendo circuiti di carte di pagamento, prestatori di servizi di pagamento o incaricati del trattamento. Tale disposizione non dovrebbe impedire a pagatori e beneficiari di impostare, se tecnicamente fattibile, una selezione predefinita dell'applicazione, a condizione che la selezione sia modificabile per ciascuna operazione.
(31) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottino misure equivalenti. È necessario che gli Stati membri stabiliscano norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurino che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.
(31 bis) La Commissione dovrebbe presentare una relazione in cui sono analizzati i vari effetti del presente regolamento sul funzionamento del mercato. È opportuno che la Commissione abbia la possibilità di raccogliere le informazioni necessarie per la preparazione di detta relazione e che le autorità competenti cooperino strettamente con la Commissione per la raccolta dei dati.
(32) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di requisiti uniformi per le operazioni ▌di pagamento basate su carta e per i pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carta, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, la libertà di impresa, la tutela dei consumatori, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di ▌ pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono ubicati nell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo ▌ in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) strumenti che permettono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell’emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi in base ▌ ad un accordo commerciale diretto con un emittente professionale;
b) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;
c) strumenti validi solo in un unico Stato membro forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un’autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l’emittente.
3. Il capo II non si applica:
a) alle operazioni tramite carte aziendali,
b) ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) o presso gli sportelli di prestatori di servizi di pagamento e
c) alle operazioni tramite carte di pagamento emesse da circuiti di carte di pagamento a tre parti.
4. L'articolo 7 non si applica ai circuiti di carte di pagamento a tre parti.
4 bis. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione di strumenti di pagamento basati su carta o di convenzionamento di operazioni di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti. Tuttavia, fino al...[12]*, per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, questo tipo di circuito di carte di pagamento a tre parti può essere esentato dagli obblighi di cui al capo II, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell’ambito di tale circuito di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3% del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate nello stesso Stato membro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "soggetto convenzionatore (acquirer)": prestatore di servizi di pagamento che stipula ▌ un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta, che si traducono in un trasferimento di fondi al beneficiario;
2) "emittente": prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare ▌ le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore;
3) "consumatore": persona fisica che nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal presente regolamento agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
4) "operazione tramite carta di debito": operazione di pagamento basata su carta, ivi comprese quelle con carte prepagate, che non è un’operazione tramite carta di credito;
5) "operazione tramite carta di credito": operazione di pagamento basata su carta in cui l'importo delle operazioni è addebitato in pieno o in parte al pagatore a una data specifica del mese di calendario concordata precedentemente, in conformità a una linea di credito prestabilita, con o senza interesse;
6) "carta aziendale": qualsiasi strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di imprese o enti del settore pubblico o professionisti per uso limitato alle spese aziendali in cui i pagamenti effettuati con le carte in questione sono imputati direttamente al conto dell’impresa o dell’ente del settore pubblico o del professionista;
7) "operazione di pagamento basata su carta": servizio basato sull'infrastruttura e le regole commerciali di un circuito di carte di pagamento per effettuare un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite carta di debito o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento;
8) "operazione di pagamento transfrontaliera": ▌ operazione di pagamento basata su carta in ▌ cui l’emittente e il soggetto convenzionatore sono ubicati in Stati membri diversi o in cui lo strumento di pagamento basato su carta è emesso da un emittente ubicato in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;
8 bis) "operazione di pagamento nazionale": qualsiasi operazione di pagamento basata su carta che non è un'operazione di pagamento transfrontaliera;
9) "commissione interbancaria": commissione pagata direttamente o indirettamente per ogni operazione (ad esempio, mediante un terzo) tra l'emittente e ▌ il soggetto convenzionatore coinvolti in una ▌ operazione di pagamento basata su carta. La compensazione netta o altre forme concordate di remunerazione sono considerate parte della commissione interbancaria;
9 bis) "compensazione netta": l’importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da un circuito di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate;
10) "commissione per i servizi all'esercente": commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore in relazione a operazioni di pagamento basate su carta;
11) “beneficiario”: persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell'operazione di pagamento;
12) "pagatore": una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
12 bis) "carta di pagamento": una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un’operazione tramite carta di debito o carta di credito;
13) "circuito di carte di pagamento": insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta ▌, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, che includa specifici organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento del circuito;
14) "circuito di carte di pagamento a quattro parti": circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti basati su carta sono effettuati dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l'intermediazione del circuito, dell'emittente (sul lato del pagatore) e del soggetto convenzionatore (sul lato del beneficiario) ▌;
15) "circuito di carte di pagamento a tre parti": circuito di carte di pagamento in cui ▌ il circuito stesso fornisce servizi di convenzionamento e di emissione e le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore al conto di pagamento del beneficiario nell'ambito del circuito ▌. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione di strumenti di pagamento basati su carta o di convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;
16) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate ▌ per disporre un ordine di pagamento;
17) "strumento di pagamento basato su carta": qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l'applicazione di pagamento adatta, che consente al pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta che non sia un bonifico o un addebito diretto di cui alla definizione dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012;
18) "applicazione di pagamento": software o equivalente caricato su un dispositivo che permette di disporre operazioni di pagamento basate su carta e che consente al pagatore di impartire ordini di pagamento;
18 bis) "conto di pagamento": un conto detenuto a nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l’esecuzione di operazioni di pagamento, anche tramite un conto specifico per la moneta elettronica, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13];
19) "ordine di pagamento": istruzione del pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;
▌
21) "prestatore di servizi di pagamento": persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento ▌ elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE o riconosciuta come emittente moneta elettronica conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi;
22) "utente di servizi di pagamento": persona fisica o giuridica che usa un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
23) "operazione di pagamento": l'azione, disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario dei fondi da trasferire, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;
24) "trattamento": la prestazione di servizi di trattamento delle operazioni di pagamento in termini di azioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento tra il soggetto convenzionatore e l'emittente;
25) "soggetto incaricato del trattamento dell'operazione": persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento delle operazioni di pagamento;
26) "punto vendita": l’indirizzo dei locali dell’esercente in cui l’operazione di pagamento è disposta. Tuttavia,
a) in caso di vendite a distanza o contratti a distanza (commercio elettronico), quali definite all'articolo 2, punto 7), dalla direttiva 2011/83/UE, il punto vendita è l’indirizzo della sede di attività fissa in cui l'esercente esercita la sua attività a prescindere dall'ubicazione del sito web o del server e attraverso il quale l’operazione di pagamento è disposta;
b) se l'esercente non dispone di una sede di attività fissa, il punto vendita è l’indirizzo per il quale l'esercente detiene una licenza commerciale valida e attraverso il quale l’operazione di pagamento è disposta;
c) se l’esercente non dispone di una sede di attività fissa né di una licenza commerciale valida, il punto vendita è l’indirizzo per la corrispondenza per il pagamento delle imposte relative alla sua attività di vendita e attraverso il quale l’operazione di pagamento è disposta.
27) "marchio di pagamento": nome, termine, segno, simbolo o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare il circuito di carte di pagamento nell'ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta;
28) "multimarchio in co-badging": inclusione di due o più marchi di pagamento o applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;
28 bis) "multimarchio in co-branding": inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;
29) "carta di debito": una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un’operazione tramite carta di debito ad eccezione di quelle con carte prepagate;
30) "carta di credito": una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un’operazione tramite carta di credito;
31) "carta prepagata": una categoria di strumenti di pagamento su cui è caricata moneta elettronica, quale definita dall’articolo 2 della direttiva 2009/110/CE.
CAPO II
COMMISSIONI INTERBANCARIE
Articolo 3
Commissioni interbancarie per ▌le operazioni tramite carta di debito ▌ ad uso dei consumatori
1. I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono ▌ per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione ▌ superiore allo 0,2% del valore dell'operazione.
1 bis. Per le operazioni nazionali tramite carta di debito gli Stati membri possono:
a) definire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale inferiore a quello di cui al paragrafo 1 e imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile, o
b) consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 EUR, o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, il valore corrispondente in valuta nazionale al...[14]*, anche in combinazione con una percentuale massima non superiore allo 0,2%, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie del circuito di carte di pagamento non superi lo 0,2% del valore complessivo annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento.
1 ter. Per…[15]*, per quanto riguarda le operazioni nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascun circuito di carte di pagamento. Gli Stati membri possono stabilire un massimale medio ponderato sulle commissioni interbancarie inferiore applicabile a tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito.
1 quater. I valori delle operazioni annuali di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter sono calcolati su base annua, a partire dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre, e si applicano a decorrere dal 1º aprile dell'anno successivo. Il periodo di riferimento per il primo calcolo di detto valore ha inizio 15 mesi di calendario prima della data di applicazione dei paragrafi 1 bis e 1 ter e si concluderà tre mesi di calendario prima di tale data.
1 quinquies. Le autorità competenti di cui all'articolo 13 impongono, su richiesta scritta, ai circuiti di carte di pagamento e/o ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dei paragrafi 1 ter e 1 quater del presente articolo. Tali informazioni sono trasmesse all'autorità competente prima del 1º marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 quater, prima frase. Ogni altra informazione utile per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo è trasmessa alle autorità competenti su loro richiesta scritta ed entro i termini stabiliti da loro. Le autorità competenti possono esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.
▌
Articolo 4
Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito ▌ ad uso dei consumatori
I prestatori di servizi di pagamento non offrono o chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,3% del valore dell'operazione. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissione interbancarie inferiore.
▌
Articolo 5
Divieto di elusione
▌Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve da un circuito di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria.
CAPO III
REGOLE COMMERCIALI
Articolo 6
Licenza
1. Negli accordi di licenza o nelle regole dei circuiti delle carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o il convenzionamento delle operazioni ▌di pagamento basate su carta sono vietate le restrizioni territoriali nell'Unione e le regole aventi effetto equivalente.
▌
2. Negli accordi di licenza o nelle regole dei circuiti di carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o il convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta sono vietati requisiti e obblighi per l'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione specifica per paese per operare a livello transfrontaliero o le regole aventi effetto equivalente.
▌
Articolo 7
Separazione tra circuiti di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni
1. I circuiti di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni:
a) sono indipendenti sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale;
b) non offrono tariffe per attività di circuito di carte di pagamento e di trattamento delle operazioni in forma aggregata e non attuano sovvenzioni incrociate di tali attività;
c) non operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti dei circuiti di carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall'altro, e in particolare non condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto.
1 bis. L'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicata la sede legale del circuito può chiedere a un circuito di carte di pagamento di fornire una relazione indipendente in cui si conferma la loro conformità al paragrafo 1.
2. I circuiti di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni di pagamento basate su carta siano distinti e trattati da soggetti incaricati del trattamento diversi.
3. Sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dai circuiti di carte di pagamento.
4. I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, i circuiti di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità tra i soggetti incaricati del trattamento nell'Unione.
5. L'Autorità bancaria europea (ABE), previa consultazione di un gruppo consultivo di esperti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], può mettere a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabiliti i requisiti che i circuiti di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento devono rispettare per assicurare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ...[17]* .
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 8
Carte multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento
1. Sono vietate le regole del circuito di carte di pagamento e le clausole dei contratti di licenza, o le misure aventi effetto equivalente, che impediscono ad un emittente di riunire in co-badging due o più marchi di pagamento o applicazioni di pagamento ▌diversi su uno strumento di pagamento basato su carta, o che creano ostacoli in tal senso.
1 bis. Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore può chiedere di avere due o più marchi di pagamento diversi su uno strumento di pagamento basato su carta, purché tale servizio sia offerto dal prestatore di servizi di pagamento. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi di pagamento fornisce in tempo utile al consumatore informazioni chiare e obiettive su tutti i marchi di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza.
2. Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole del circuito e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire in co-badging diversi marchi di pagamento o diverse applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.
3. I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio di pagamento in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato.
4. I principi di indirizzamento o misure equivalenti intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di due o più marchi di pagamento e applicazioni di pagamento diversi su uno strumento di pagamento basato su carta sono non discriminatori e sono applicati in modo non discriminatorio.
▌
6. I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori, i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e gli altri prestatori di servizi tecnici non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento, o entrambi, da parte del pagatore o del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio in co-badging.
I beneficiari si riservano la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita che effettuano una selezione prioritaria di un particolare marchio di pagamento o applicazione di pagamento, ma i beneficiari non impediscono al pagatore, per le categorie di carte o connessi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario, di modificare una selezione prioritaria automatica preimpostata dal beneficiario nel suo dispositivo.
Articolo 9
Applicazione di commissioni differenziate
1. Ogni soggetto convenzionatore offre e applica ai suoi beneficiari ▌commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con livelli diversi di commissioni interbancarie, a meno che i beneficiari chiedano per iscritto ai soggetti convenzionatori di applicare commissioni per i servizi all'esercente non differenziate.
2. I soggetti convenzionatori includono nei loro accordi con i beneficiari informazioni differenziate sull'importo delle commissioni sui servizi all'esercente, delle commissioni interbancarie e delle commissioni del circuito applicabili ad ogni categoria e marchio di carte di pagamento, a meno che il beneficiario formuli successivamente una diversa richiesta per iscritto.
Articolo 10
Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte del circuito
1. I circuiti di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che obblighino i beneficiari che accettano strumenti di pagamento basati su carta emessi da un emittente ad accettare anche altri strumenti di pagamento basati su carta emessi nell'ambito dello stesso circuito di carte di pagamento ▌.
1 bis. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli strumenti di pagamento basati su carta ad uso dei consumatori dello stesso marchio e della stessa categoria delle carte prepagate, delle carte di debito o delle carte di credito che sono soggette alle commissioni interbancarie di cui al capo II del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità per i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento di prevedere che ▌le carte non possano essere rifiutate sulla base dell'identità dell'emittente o del titolare della carta.
3. Gli esercenti che decidono di non accettare tutte le carte o gli altri strumenti di pagamento di un circuito di carte di pagamento ne informano i consumatori in modo chiaro e inequivocabile, informandoli contestualmente delle carte e degli altri strumenti di pagamento del circuito di carte di pagamento che accettano. Tali informazioni sono affisse in bella vista all'ingresso del negozio e alla cassa.
In caso di vendita a distanza, tali informazioni figurano sul sito web del beneficiario o su altro mezzo elettronico o mobile applicabile. Le informazioni sono comunicate in tempo utile al pagatore prima che il pagatore concluda un contratto di acquisto con il beneficiario.
4. Gli emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano ▌identificabili per via elettronica e, in caso di strumenti di pagamento basati su carta di nuova emissione, anche in modo visibile, in modo da consentire al beneficiario e ai pagatori di individuare in maniera inequivocabile il marchio e le categorie di carte prepagata, di carte di debito, di carte di credito o di carte aziendale ▌ scelti dal pagatore.
Articolo 11
Norme in materia di orientamento
1. Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dai circuiti di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario. Il divieto si applica altresì alle regole che vietano ai beneficiari di riservare agli strumenti di pagamento basati su carta di un dato circuito di carte di pagamento un trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri.
2. Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dai circuiti di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'esercente.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altri meccanismi di orientamento di cui alla direttiva 2007/64/CE e ▌ alla direttiva 2011/83/UE.
Articolo 12
Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta
1. Dopo l'esecuzione di ogni singola operazione di pagamento basata su carta, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni:
a) il riferimento che consente al beneficiario di identificare l'operazione di pagamento basata su carta;
b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
c) l'importo delle eventuali spese per l'operazione di pagamento basata su carta, con indicazione distinta della commissione per i servizi all'esercente e dell'importo della commissione interbancaria.
Con il consenso previo ed esplicito del beneficiario, le informazioni di cui al primo comma possono essere aggregate per marchio, applicazione e categoria di strumento di pagamento e per tasso di commissione interbancaria applicabile all'operazione.
2. Il contratto tra soggetti convenzionatori e beneficiari può includere una disposizione secondo cui le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, devono essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano ai beneficiari di conservare e riprodurre le informazioni immutate.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo.
2. Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.
3. Gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro…[18]*. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.
5. Le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 sono dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni.
6. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento, anche per contrastare tentativi di elusione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
▌
Articolo 14
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. ▌
2. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro …[19]* e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.
Articolo 15
Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso
1. Gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro…[20]**. Essi informano immediatamente la Commissione ▌di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali organismi.
Articolo 15 bis
Carte universali
1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda le operazioni di pagamento nazionali che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito da parte del circuito di carte di pagamento, si applicano le disposizioni relative alle carte di debito o alle operazioni tramite carta di debito.
2. In deroga al paragrafo 1, fino al...[21]* gli Stati membri possono stabilire una quota non superiore al 30% delle operazioni nazionali di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo considerate equivalenti alle operazioni tramite carta di credito cui si applica il massimale sulle commissioni interbancarie stabilito all'articolo 4.
Articolo 16
Clausola di revisione
Entro…[22]**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi. Nella valutazione si esaminano in particolare:
a) gli sviluppi in ordine alle commissioni dei pagatori;
b) il livello di concorrenza tra i prestatori e i circuiti di carte di pagamento;
c) gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;
d) la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie;
e) i requisiti tecnici e le relative implicazioni per tutti i soggetti coinvolti;
f) gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili;
g) gli effetti sul mercato dell'esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse;
h) gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali tramite carta di debito;
i) gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento transfrontaliero;
j) l'applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra circuito di carte di pagamento e trattamento e l'esigenza di rivalutare la separazione giuridica;
k) l'eventuale necessità, a seconda degli effetti dell'articolo 3, paragrafo 1, sul valore effettivo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all'importo inferiore tra 0,07 EUR e lo 0,2% del valore dell'operazione.
La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che potrà contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.
Articolo 17
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1 bis. Esso si applica dal …[23]*ad eccezione degli articoli 3, 4, 6 e 12, che si applicano dal…[24]**e degli articoli 7, 8, 9 e 10, che si applicano dal ... [25]***.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [2] Testi approvati di tale data, P7_TA-PROV(2014)0279.
- [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [4] GU C 193 del 24.6.2014, pag. 2.
- [5] Parere del Comitato economico e sociale europeo del 11 dicembre 2013 non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale
- [6] P7_TA/2014/279.
- [7] Posizione del Parlamento europeo del …(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del….
- [8] Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
- [9] Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
- [10] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
- [11] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.(GU C 304 del 22.11.2011, pag. 64).
- [12] * GU: inserire la data corrispondente a 42 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- [13] Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
- [14] * GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- [15] * GU: inserire la data corrispondente a cinque anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [16] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
- [17] * GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [18] * GU: inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [19] * GU: inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [20] ** GU: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [21] * GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [22] ** GU: inserire la data corrispondente a quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [23] * GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- [24] ** GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- [25] *** GU: inserire la data corrispondente a un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
PROCEDURA
Titolo |
Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta |
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Riferimenti |
COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
24.7.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 8.10.2013 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
IMCO 8.10.2013 |
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Relatore Nomina |
Pablo Zalba Bidegain 10.9.2013 |
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Esame in commissione |
5.11.2013 |
17.12.2013 |
12.2.2014 |
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Approvazione |
20.2.2014 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 0 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione |
Marta Andreasen |
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Deposito |
11.3.2014 |
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RINVIO IN COMMISSIONE
Rinvio in commissione (art. 61, par. 2) |
3.4.2014 |
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Relatore Conferma/Nomina |
Pablo Zalba Bidegain 22.7.2014 |
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Esame in commissione |
5.11.2013 |
17.12.2013 |
12.2.2014 |
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Approvazione |
27.1.2015 |
|||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
51 2 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Patrick O’Flynn, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni |
|||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Matt Carthy, Richard Corbett, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Kaili, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Rikke Karlsson, Helga Stevens |
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Deposito |
16.02.2015 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
Favorevoli |
Sylvie Goulard, Petr Ježek, Michael Theurer, Nils Torvalds, Cora van Nieuwenhuizen
Rikke Karlsson, Bernd Lucke, Morten Messerschmidt, Helga Stevens, Kay Swinburne, Sampo Terho
Sven Giegold, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun
Matt Carthy, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo
Burkhard Balz, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Pablo Zalba Bidegain
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Richard Corbett, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alfred Sant, Peter Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi
Barbara Kappel |
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Contrari |
Patrick O'Flynn, Steven Woolfe |
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Astenuti |
Marco Zanni, Marco Valli |
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