RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

2.3.2015 - (COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Giovanni La Via


Procedura : 2014/0096(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0042/2015
Testi presentati :
A8-0042/2015
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

(COM(2014)0174 – C7‑0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0174),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0105/2014),

-      visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 giugno 2014[1],

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0042/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La direttiva 2000/13/CE6 del Parlamento europeo e del Consiglio non si applica alle relazioni tra le imprese. Poiché i prodotti disciplinati dalla presente direttiva non sono destinati alla vendita al consumatore finale ma solo alla vendita tra imprese per la preparazione degli alimenti, è opportuno mantenere, adeguare al quadro normativo vigente e semplificare le norme specifiche già incluse nella direttiva 83/417/CEE. Tali norme prevedono la comunicazione d'informazioni sui prodotti per consentire agli operatori del settore alimentare, da un lato, di disporre dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti, ad esempio per quanto riguarda gli allergeni e, dall'altro, di evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri prodotti analoghi non destinati all'alimentazione umana.

(6) A norma del regolamento (UE) n. 1169/20116 del Parlamento europeo e del Consiglio, nelle relazioni tra imprese dovrebbero essere fornite informazioni sufficienti per fare in modo che ai consumatori finali giungano informazioni accurate sugli alimenti. Poiché i prodotti disciplinati dalla presente direttiva non sono destinati alla vendita al consumatore finale ma solo alla vendita tra imprese per la preparazione degli alimenti, è opportuno mantenere, adeguare al quadro normativo vigente e semplificare le norme specifiche già incluse nella direttiva 83/417/CEE. Tali norme prevedono la comunicazione d'informazioni sui prodotti per consentire agli operatori del settore alimentare, da un lato, di disporre dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti, ad esempio per quanto riguarda gli allergeni e, dall'altro, di evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri prodotti analoghi non destinati o non adatti all'alimentazione umana.

 

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6 Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

6 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Motivazione

Poiché a decorrere dal 13 dicembre 2014 la direttiva 2000/13/CE è abrogata dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, occorre modificare di conseguenza il considerando in esame. Sebbene i prodotti disciplinati dalla proposta (caseine e caseinati) non siano destinati alla vendita al consumatore finale ma solo alla vendita tra imprese per la preparazione degli alimenti, è importante che gli operatori del settore alimentare dispongano dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti, in particolare per quanto riguarda gli allergeni.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7 contiene la definizione dei coadiuvanti tecnologici, che si trovava anche nella direttiva 83/417/CEE. Di conseguenza, nella presente direttiva occorre usare il termine "coadiuvanti tecnologici ".

(7) Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7 contiene la definizione dei coadiuvanti tecnologici, che si trovava anche nella direttiva 83/417/CEE. Di conseguenza, nella presente direttiva è opportuno usare i termini "additivi alimentari " e "coadiuvanti tecnologici" conformemente alla norma del Codex Alimentarius relativa ai prodotti a base di caseina alimentare.

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7 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

7 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Motivazione

Nella norma internazionale (Codex Alimentarius) i "coadiuvanti tecnologici" sono classificati in quanto coadiuvanti tecnologici (acidi) o additivi (alcali). È opportuno attenersi al Codex per garantire la coerenza a livello internazionale.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a) "caseine", la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante, lavata ed essiccata, insolubile nell'acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione

a) "caseine", la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante, lavata ed essiccata, insolubile nell'acqua, ottenuta dal latte scremato e/o da altri prodotti ottenuti dal latte, per precipitazione

Motivazione

Aggiornamento tecnico mirante ad allineare la legislazione con la norma n. 290 del Codex relativa alla caseina alimentare mediante l'utilizzo della stessa definizione (norme alimentari internazionali quali definite dalla FAO e dall'OMS).

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (...). (L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto).

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal +. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

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+ GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati al fine di modificare gli allegati per tenere conto delle norme internazionali e del progresso tecnico non dovrebbe essere conferito alla Commissione per un periodo indeterminato, bensì per cinque anni. Affinché i colegislatori possano stabilire se prorogare la delega di potere, la Commissione elabora una relazione sulla delega al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2015.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...+.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

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+GU: inserire la data: sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Si propone di fissare una data ambiziosa ma realistica per l'attuazione della direttiva in esame negli Stati membri.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Allegato II – lettera a – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tenore minimo di caseina proteica del latte, calcolato su estratto secco 88% m/m

2. Tenore minimo di caseina proteica del latte, calcolato "tal quale" 88% m/m

Motivazione

È ampiamente riconosciuto che sia la direttiva 83/417/CEE sia il Codex Alimentarius riducono il livello di proteine del latte del caseinato. Calcolando il tenore di proteine del latte sulla base del peso assoluto del prodotto (invece che sulla base dell'estratto secco) aumenta la purezza del prodotto riguardo al tenore di proteine.

  • [1]  GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0 /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Nel marzo 2014 la Commissione ha pubblicato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Nella sua proposta la Commissione suggerisce di 1) abrogare la direttiva 83/417/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana e 2) sostituirla con una nuova direttiva per le seguenti ragioni principali:

•         allineare i poteri conferiti alla Commissione alla distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione introdotta dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

•         adattare le disposizioni vigenti all'evoluzione della normativa nel settore alimentare; nonché

•         adeguare i requisiti di composizione delle caseine alimentari alla norma internazionale (Codex Alimentarius).

Per quanto concerne l'adeguamento alle norme internazionali, la Commissione propone in particolare di fissare il tenore massimo di umidità della caseina alimentare al 12% (rispetto al parametro del 10% previsto in precedenza) e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare al 2% (rispetto al 2,25%). Per consentire un rapido adeguamento futuro degli allegati I e III (norme applicabili alla caseina acida alimentare, alla caseina presamica alimentare e ai caseinati alimentari in termini di composizione, contaminanti, coadiuvanti tecnologici utilizzati, ecc.) alle norme internazionali e al progresso tecnico, la Commissione propone inoltre l'adozione di atti delegati (articolo 290 TFUE).

La proposta va considerata nel contesto della legislazione alimentare generale (regolamento (CE) n. 178/2002), che mira a garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani contribuendo così in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini. In quest'ottica è altresì opportuno assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati in merito ai prodotti alimentari da essi consumati. Sebbene i prodotti disciplinati dalla proposta (caseine e caseinati) non siano destinati alla vendita al consumatore finale ma solo alla vendita tra imprese per la preparazione degli alimenti, è importante che gli operatori del settore alimentare dispongano dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti, in particolare per quanto riguarda gli allergeni. Di conseguenza la proposta include disposizioni relative all'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana (articolo 5). Se le informazioni obbligatorie previste all'articolo citato non figurano sugli imballaggi, recipienti o etichette, i prodotti interessati non possono essere commercializzati in quanto caseine o caseinati alimentari né utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari.

Il relatore sostiene la proposta in linea generale. In particolare valuta positivamente l'allineamento dei requisiti di composizione riguardanti le caseine alimentari al Codex Alimentarius, il che garantirà agli operatori del settore alimentare parità di trattamento sul mercato mondiale. Il relatore è inoltre favorevole ai requisiti di etichettatura relativi alle caseine e ai caseinati, che consentiranno ai consumatori di effettuare scelte informate, in particolare in presenza di allergie o intolleranze alimentari.

Tuttavia il relatore reputa che alcuni aspetti della proposta dovrebbero essere perfezionati. In particolare ritiene che il potere di adottare atti delegati al fine di modificare gli allegati non dovrebbe essere conferito alla Commissione per un periodo indeterminato, bensì per cinque anni (cfr. emendamento 3 all'articolo 8). Propone inoltre che sia fissata una data ambiziosa ma realistica per l'attuazione della direttiva in esame negli Stati membri (sei mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva, invece della data del 31 marzo 2015 proposta dalla Commissione – cfr. emendamento 4 all'articolo 9). Il relatore suggerisce infine alcune modifiche tecniche per garantire il pieno allineamento della direttiva al Codex Alimentarius (cfr. emendamento 5 all'allegato II ed emendamento 2 al considerando 7).

PROCEDURA

Titolo

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e abrogazione della direttiva 83/417/CEE del Consiglio

Riferimenti

COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.3.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

2.4.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

24.9.2014

 

 

 

Relatori

       Nomina

Giovanni La Via

24.7.2014

 

 

 

Esame in commissione

29.1.2015

 

 

 

Approvazione

24.2.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

65

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Bart Staes

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Nessa Childers, Enrico Gasbarra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Deposito

5.3.2015