RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina
24.3.2015 - (COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Goffredo Maria Bettini
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina
(COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0386),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0039/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0060/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
(2) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione di misure commerciali eccezionali in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dei beneficiari. È opportuno introdurre tale possibilità in modo da garantire che possano essere adottate rapidamente misure nel caso che in uno dei paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione si verifichino violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. |
(2) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione di misure commerciali eccezionali in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dei beneficiari. È opportuno introdurre tale possibilità in modo da garantire che possano essere adottate rapidamente misure nel caso che in uno dei paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione si verifichino violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Per conseguire progressi nel processo di adesione sono necessari il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani e la tutela delle minoranze. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(7 ter) L'Unione mantiene il proprio impegno a favore della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e si attende che i responsabili politici del paese attuino riforme intese a promuovere istituzioni efficienti e ad assicurare pari diritti ai tre popoli costituenti come pure a tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Considerando 14 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è stato soggetto a diverse modifiche dalla sua adozione. Il ricorso agli atti delegati è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1336/2011, che tuttavia non prevedeva un considerando che ne illustrasse l'utilizzo. Il relatore propone il ricorso agli atti delegati in ulteriori casi, nell'ottica di garantire un adeguato controllo democratico dell'applicazione del regolamento di base da parte della Commissione. È opportuno che questi elementi siano esplicitati in un considerando corrispondente, in linea con l'intesa comune sul ricorso agli atti delegati stabilita dal Parlamento e dal Consiglio. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 2 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Nell'emendamento 6 il relatore propone di applicare la procedura degli atti delegati per la sospensione delle preferenze in caso di mancato rispetto della condizione di cooperazione amministrativa efficace a fini di prevenzione delle frodi, della condizione relativa al rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto e della condizione relativa all'avvio di riforme economiche efficaci e di una cooperazione regionale. È pertanto necessario modificare l'articolo 2, paragrafo 3, per escludere il ricorso agli atti di esecuzione in questi tre casi. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 7 – lettera c (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Il relatore propone di applicare la procedura degli atti delegati per la sospensione delle preferenze in caso di mancato rispetto della condizione di cooperazione amministrativa efficace a fini di prevenzione delle frodi, della condizione relativa al rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto e della condizione relativa all'avvio di riforme economiche efficaci e di una cooperazione regionale. Il relatore reputa che in questi tre casi la Commissione abbia un margine discrezionale troppo ampio e che occorra quindi prevedere l'intervento dei colegislatori (si veda altresì la motivazione in calce). | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Alla luce della proposta di ricorrere agli atti delegati per la sospensione delle preferenze in caso di mancato rispetto della condizione di cooperazione amministrativa efficace a fini di prevenzione delle frodi e della condizione relativa al rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto da parte del paese o del territorio partecipante, è opportuno modificare di conseguenza la clausola di salvaguardia relativa alla sospensione temporanea delle preferenze mediante atti di esecuzione. |
MOTIVAZIONE
Contesto della proposta della Commissione
La liberalizzazione degli scambi commerciali tra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali è garantita mediante una serie di accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA) e di un accordo interinale (AI) nel caso della Bosnia-Erzegovina. Inoltre il Kosovo (con cui non è ancora stato concluso un ASA) e la regione nel suo insieme beneficiano di misure commerciali autonome (ATM), che l'UE accorda dal 2000. Queste preferenze unilaterali consentono l'accesso illimitato al mercato dell'UE in esenzione dai dazi per la maggior parte dei prodotti. Diversamente dagli accordi di libero scambio, che prevedono la concessione di preferenze da tutte le parti, le misure commerciali autonome costituiscono un regime preferenziale unilaterale a favore dei Balcani occidentali. La liberalizzazione tariffaria prevista dagli accordi di libero scambio e le preferenze accordate in conformità del regolamento (CE) n. 1215/2009 hanno portata diversa, in particolare in relazione ai prodotti agricoli: il regime ATM prevede un livello più elevato di liberalizzazione dei prodotti agricoli rispetto al regime ASA/AI.
La proposta della Commissione in esame suggerisce di apportare le seguenti tre modifiche principali al regolamento (CE) n. 1215/2009 (regolamento di base).
1. Proroga delle attuali preferenze fino alla fine del 2020
La proroga intende concedere ai paesi beneficiari più tempo per allineare le preferenze accordate a norma del regolamento di base a quelle previste nell'ambito dell'ASA/AI.
2. Introduzione della cosiddetta "clausola sui diritti umani" nel regolamento ATM
La clausola consente la sospensione delle preferenze in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte di un paese beneficiario.
3. Possibile sospensione delle misure commerciali autonome per la Bosnia-Erzegovina a partire dal 1° gennaio 2016
In seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea il 1º luglio 2013, la Bosnia-Erzegovina non ha ancora accettato di adeguare l'accordo interinale al fine di tener conto degli scambi commerciali tradizionali preferenziali tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina nel quadro dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), che legava i due paesi prima del 1° luglio 2013. Di conseguenza i contingenti preferenziali stabiliti nel 2008 nell'accordo interinale per 27 Stati membri dell'UE vengono attualmente utilizzate da 28 Stati membri (in base al criterio "primo arrivato, primo servito"). Il metodo con cui l'UE modifica gli accordi commerciali in seguito a un allargamento si basa sul concetto di scambi commerciali tradizionali tra il nuovo membro dell'Unione e il paese che ha siglato l'accordo commerciale con l'UE. Tutti i paesi dei Balcani occidentali che hanno sottoscritto il CEFTA, ad eccezione della Bosnia-Erzegovina, hanno accettato tale metodo e hanno concluso i negoziati per la modifica dei loro accordi con l'UE.
Dopo tre cicli negoziali, con la Bosnia-Erzegovina non è stato possibile raggiungere un accordo. Contrariamente a quanto previsto dal metodo dell'UE, il paese ritiene di non poter aumentare le preferenze relative all'importo degli scambi commerciali tradizionali e sostiene che potrebbe provvedere in tal senso solo a fronte di ulteriori concessioni da parte dell'UE.
Alla luce di questa situazione di stallo e dei danni arrecati agli interessi commerciali dell'UE, la Commissione propone che la proroga delle misure commerciali autonome per la Bosnia-Erzegovina non sia automatica, bensì subordinata all'accettazione, da parte del paese, del metodo utilizzato dall'UE per l'adeguamento dell'accordo interinale. Una volta che la Bosnia-Erzegovina e l'Unione europea avranno concordato, firmato e applicato in via provvisoria un accordo sull'adeguamento delle concessioni commerciali, le preferenze per la Bosnia-Erzegovina saranno ristabilite.
Condizioni di ammissione al regime preferenziale
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base prevede diverse condizioni per l'ammissione al regime preferenziale:
a) osservanza della definizione di "prodotti originari" di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93;
b) impegno, da parte dei beneficiari, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente ai prodotti originari dell'UE;
c) impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.
La proposta della Commissione in esame introduce una quarta condizione, la cosiddetta "clausola sui diritti umani". L'ammissione al regime preferenziale è quindi subordinata anche al requisito seguente:
d) l'impegno, da parte dei beneficiari, a non compiere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base contiene un'ulteriore condizione per l'ammissione al regime preferenziale: "la disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con altri paesi dei Balcani occidentali, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio".
A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle suddette condizioni la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame, può sospendere (in tutto o in parte) l'ammissione al regime preferenziale.
Modifiche proposte
Atti delegati
Uno dei principali obiettivi delle modifiche proposte dal relatore è l'introduzione del ricorso agli atti delegati invece che agli atti di esecuzione per le decisioni relative alla sospensione delle preferenze in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 2, paragrafo 2, ossia:
Articolo 2, paragrafo 1:
c) l'impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode;
d) l'impegno, da parte dei paesi e territori di cui all'articolo 1, a non compiere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, i principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto (introdotto dalla proposta della Commissione in esame).
Articolo 2, paragrafo 2:
"la disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con altri paesi dei Balcani occidentali, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio".
Nella scelta tra gli atti delegati (articolo 290 TFUE) e gli atti di esecuzione (articolo 291 TFUE), i colegislatori dovrebbero prendere in considerazione, quale criterio principale, il margine discrezionale lasciato alla Commissione, tenendo conto in particolare della portata della valutazione politica prevista.
Il relatore ritiene che, nel decidere se sospendere o meno le preferenze sulla base delle summenzionate considerazioni, la Commissione eserciti un margine discrezionale considerevole, che va ben oltre la semplice esecuzione delle disposizioni dell'atto di base sulla scorta di una valutazione obiettiva, per le seguenti ragioni principali:
• gli specifici criteri per valutare se le suddette condizioni siano o meno state rispettate non figurano nell'atto di base e pertanto prevedono inevitabilmente una valutazione soggettiva che va al di là della semplice esecuzione;
• a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, la portata della sospensione non è definita in modo chiaro (le preferenze possono essere sospese in tutto o in parte) e non sono previsti criteri precisi circa le modalità con cui definire la portata della sospensione;
• l'articolo 2, paragrafo 3, stabilisce inoltre che la Commissione può sospendere il regime preferenziale, il che significa che essa può anche decidere di non procedere in tal senso.
Il relatore ritiene che, alla luce delle tre suddette considerazioni prese congiuntamente, la Commissione disponga di un margine discrezionale molto ampio nel decidere in merito alla sospensione delle preferenze, il che comporta una valutazione soggettiva che esula dai limiti dell'esecuzione. Tale decisione dovrebbe pertanto essere presa mediante atti delegati, che assicurano un adeguato controllo da parte dei colegislatori.
Il margine discrezionale relativo alle condizioni previste da altre disposizioni del regolamento di base è più limitato e i criteri per la valutazione del loro rispetto solo molto più oggettivi, come nel caso delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 2, paragrafo 2. Il relatore ritiene pertanto accettabile il ricorso agli atti di esecuzione in relazione a tali casi.
Il relatore introduce inoltre nel regolamento di base un considerando che spiega il ricorso agli atti delegati. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è stato soggetto a diverse modifiche dalla sua adozione. Il ricorso agli atti delegati è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1336/2011, che tuttavia non prevedeva un considerando che ne illustrasse l'utilizzo. Il relatore propone il ricorso agli atti delegati in ulteriori casi, nell'ottica di garantire un adeguato controllo democratico dell'applicazione del regolamento di base da parte della Commissione. È opportuno che questi elementi siano esplicitati in un considerando corrispondente, in linea con l'intesa comune sul ricorso agli atti delegati stabilita dal Parlamento e dal Consiglio.
Altre modifiche
L'UE e la Bosnia-Erzegovina sono invitate ad adoperarsi per trovare un accordo in merito all'adeguamento dell'accordo interinale a seguito dell'adesione della Croazia, nell'ottica di evitare la sospensione delle preferenze per la Bosnia-Erzegovina a partire dal 1° gennaio 2016.
Il relatore reputa altresì necessario richiamare l'attenzione sui progressi compiuti dai paesi dei Balcani occidentali verso una maggiore integrazione con l'UE, come pure sulle recenti conclusioni del Consiglio in relazione alla Bosnia-Erzegovina.
Conclusioni
L'obiettivo generale delle modifiche proposte dal relatore è di confermare l'effettivo e fermo impegno dell'UE a favore della futura integrazione europea dei paesi e territori contemplati dal regolamento in esame accordando preferenze commerciali unilaterali. Il processo di integrazione europea ha senza dubbio messo i paesi coinvolti di fronte a numerose sfide, ma si è rivelato lo strumento più efficace per garantire la stabilità nella regione. In quest'ottica le concessioni in esame o la loro eventuale sospensione devono essere accettate in quanto impulso teso ad accelerare il percorso di riforme politiche e socioeconomiche di cui al "patto per la crescita", che risulta indispensabile affinché i paesi dei Balcani occidentali si conformino ai criteri di Copenaghen e all'acquis dell'Unione. A tal fine il relatore sollecita la Bosnia-Erzegovina ad adeguare l'accordo interinale agli scambi commerciali preferenziali con la Croazia a seguito dell'adesione di quest'ultima all'Unione europea il 1° luglio 2013 e invita allo stesso tempo le parti a tenere conto degli interessi reciproci così da raggiungere un accordo accettabile tanto per gli Stati membri dell'UE quanto per i paesi firmatari del CEFTA.
PARERE della commissione per gli affari esteri (11.3.2015)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e che ne sospende l'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina
(COM(2014)0386 – C8‑0039/2014 – 2014/0197(COD))
Relatore per parere: Cristian Dan Preda
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione di prorogare di altri cinque anni, sino al 31 dicembre 2020, le misure commerciali autonome per i paesi e territori che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione (SAP) dovrebbe essere accolta favorevolmente. Tale regime commerciale preferenziale ha contribuito all'aumento delle esportazioni dai Balcani occidentali verso l'Unione europea. Nel 2013, l'Unione europea era il principale partner commerciale della regione in termini sia di importazioni (72,7%) che di esportazioni (81,8%). A fianco degli accordi bilaterali in vigore, queste preferenze commerciali sostengono l'integrazione economica con l'Unione europea e promuovono così la stabilità politica e il progresso economico nell'intera regione. Tali misure dovrebbero anche essere viste nel più ampio contesto delle politiche unionali nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali, il cui fine ultimo è di ravvicinare questi ultimi all'Unione europea.
La proposta della Commissione mira inoltre a colmare una lacuna del regolamento (CE) n. 1215/2009, vale a dire l'assenza di una clausola sui diritti umani che consenta la sospensione delle preferenze commerciali in caso di violazioni dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte di uno dei paesi o territori partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione. L'idea è da accogliere positivamente quale effettiva applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1 del TUE e concretizzazione dell'obbligo di integrare i diritti umani nell'azione esterna dell'Unione europea; tuttavia, il relatore non considera del tutto soddisfacente la formulazione della proposta della Commissione. Sarebbe preferibile infatti una formulazione positiva di tale clausola, in linea con i criteri di Copenaghen. Inoltre, se la soglia per l'attivazione della clausola è troppo alta, rischia di diventare inapplicabile. Il relatore tiene a sottolineare che, in qualità di colegislatore e ramo dell'autorità di bilancio, e avendo un importante ruolo da svolgere per quanto riguarda i paesi dell'allargamento, il Parlamento europeo ha il diritto di esercitare pienamente i propri poteri qualora si debba prendere una decisione sulla sospensione di preferenze commerciali. Più in generale, il relatore ritiene che occorra rendere più chiara e coerente la formulazione delle clausole sui diritti umani nei regimi di misure commerciali autonome preferenziali.
Infine, la proposta della Commissione tiene conto del fatto che la Bosnia-Erzegovina non ha ancora accettato di adeguare le concessioni commerciali accordate nel quadro dell'accordo interinale sugli scambi e le questioni commerciali con l'Unione europea per tener conto dell'adesione della Croazia. Se non si dovesse trovare un accordo in proposito entro la fine dell'anno, le preferenze accordate alla Bosnia-Erzegovina a titolo del regolamento in oggetto potrebbero essere sospese a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il relatore tiene tuttavia a sottolineare che la sospensione delle preferenze commerciali per la Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere vista quale incentivo a risolvere l'attuale controversia con l'Unione europea in merito all'adeguamento dell'accordo interinale. Il relatore auspica che le nuove autorità della Bosnia-Erzegovina approfittino dell'impulso positivo dato dall'adozione del nuovo approccio dell'Unione europea nei confronti di tale paese, deciso dal Consiglio per gli Affari esteri il 15 dicembre 2014, anche per risolvere questo problema in sospeso.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||
Dato che i paesi che ambiscono all'adesione all'UE devono conformarsi ai criteri di Copenaghen, occorre introdurre una clausola per assicurare un intervento in caso di gravi e sistematiche violazioni dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Tale clausola va estesa onde comprendere i principi basilari in materia di lavoro e ambiente, nonché per promuovere e tutelare i diritti umani e i principi dello sviluppo sostenibile e aiutare i paesi a conformarsi all'acquis dell'Unione. | |||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(7 bis) Gli organi istituzionali dopo le recenti elezioni in Bosnia Erzegovina dovrebbero cogliere l'opportunità della politica riveduta dell'Unione nei confronti della Bosnia Erzegovina per concludere un'intesa sull'adattamento dell'accordo di stabilizzazione e associazione e dell'accordo interinale tenendo in conto l'adesione della Croazia all'UE e il mantenimento degli scambi commerciali tradizionali preferenziali. | ||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d | |||||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e sospensione dell'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina |
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Riferimenti |
COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 3.7.2014 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 3.7.2014 |
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Relatore per parere Nomina |
Cristian Dan Preda 22.9.2014 |
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Esame in commissione |
24.2.2015 |
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Approvazione |
9.3.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 15 21 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nicolas Bay, Reinhard Bütikofer, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Gabrielius Landsbergis, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Janusz Zemke |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Eric Andrieu |
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PROCEDURA
Titolo |
Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e sospensione dell'applicazione per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina |
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Riferimenti |
COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
26.6.2014 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 3.7.2014 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 3.7.2014 |
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Relatori Nomina |
Goffredo Maria Bettini 3.9.2014 |
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Esame in commissione |
5.11.2014 |
24.2.2015 |
19.3.2015 |
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Approvazione |
19.3.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 6 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Viviane Reding, Matteo Salvini, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marco Valli |
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Deposito |
24.3.2015 |
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