RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

8.4.2015 - (COM(2014)0040 – C7‑0023/2014 – 2014/0017(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Renato Soru


Procedura : 2014/0017(COD)
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Ciclo del documento :  
A8-0120/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

(COM(2014)0040 – C7‑0023/2014 – 2014/0017(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0040),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0023(2014)),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere della Banca centrale europea del 7 luglio 2014[1],

–       visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014[2],

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0120/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento     1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

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2014/0017 (COD)

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

[…]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[7],

considerando quanto segue:

(1)      La crisi finanziaria mondiale scoppiata tra il 2007 e il 2008 ha evidenziato la presenza di un eccesso di attività speculative e l'esistenza di gravi lacune normative nel sistema finanziario, oltre a mettere in rilievo l'inefficacia della vigilanza, l'opacità dei mercati e l'eccessiva complessità dei prodotti. L'Unione ha adottato una serie di misure per accrescere la solidità e la stabilità del sistema bancario, ivi compreso il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, norme per migliorare la governance e la vigilanza e regimi di risoluzione delle crisi. Decisivi al riguardo sono anche i progressi compiuti nella creazione dell'Unione bancaria. Tuttavia, la crisi ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie, il cosiddetto "sistema bancario ombra", le cui dimensioni sono allarmanti, equivalenti già alla metà del sistema bancario regolamentato. Eventuali carenze legate a tali attività, analoghe a quelle svolte dalle banche, potrebbero contaminare il settore finanziario regolamentato. Un eccesso di leva nel sistema finanziario, in particolare quando comporta un aumento delle attività nel sistema bancario ombra, dovrebbe essere contrastato per evitare che si ripeta una grave crisi finanziaria.

(1 bis) In tale contesto è importante ricordare che il compito principale del settore finanziario dovrebbe consistere nel destinare capitali al finanziamento dell'economia produttiva e non nella speculazione sulle attività.

(2)       Nel quadro dei lavori intesi a limitare il sistema bancario ombra, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) hanno individuato i rischi posti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli. Le operazioni di finanziamento tramite titoli, tra cui operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni di "buy-sell back" o "sell- buy back", swap di liquidità e swap con garanzie reali, determinano l'accumulo di leva finanziaria, prociclicità e interconnessione nei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell'uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli ha impedito alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, come pure agli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario nel periodo precedente la crisi finanziaria o durante la crisi stessa. Al riguardo, il 29 agosto 2013 l'FSB ha adottato un quadro di intervento in materia di rischi connessi al prestito di titoli e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto nel settore bancario ombra, successivamente approvato dai leader del G20 nel settembre 2013.

(2 bis) Successivamente, il 14 ottobre 2014, l'FSB ha pubblicato un quadro normativo per gli scarti di garanzia sulle garanzie reali per operazioni di finanziamento tramite titoli non compensate a livello centrale. In assenza di compensazione, tali operazioni presentano gravi rischi se non sono adeguatamente garantite. Se da un lato rafforzare la trasparenza sul riutilizzo delle garanzie reali rappresenterebbe un primo passo volto ad agevolare la capacità delle controparti di analizzare ed evitare i rischi, l'FSB ha anche ritenuto necessario proporre ulteriori riforme nel settore degli scarti di garanzia e dei requisiti di margine affinché i partecipanti al mercato applichino scarti di garanzia sulle attività ricevute come garanzie reali per operazioni di finanziamento tramite titoli non compensate a livello centrale con operatori non bancari. Tali proposte sono finalizzate a evitare un eccesso di leva finanziaria e a mitigare la concentrazione e il rischio di inadempimento. L'FSB dovrà portare a termine il lavoro relativo a tali scarti di garanzia sulle garanzie reali entro il 2016, elaborando una serie di raccomandazioni definitive in materia di scarti di garanzia per le garanzie reali nel caso di operazioni di finanziamento tramite titoli non compensate a livello centrale tra operatori non bancari. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) procederà a monitorare tali sviluppi e a elaborare una relazione per la Commissione che presenti le opportune modalità di sviluppo di un quadro europeo coerente con le esistenti raccomandazioni dell'FSB relative agli scarti di garanzia sulle operazioni di finanziamento tramite titoli non compensate a livello centrale. La relazione prende inoltre in esame l'impatto quantitativo delle raccomandazioni dell'FSB per valutare il modo più appropriato di introdurre tali raccomandazioni nell'Unione. La Commissione esaminerà poi la questione in una relazione che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di proposte legislative adeguate.

(3)      Nel marzo 2012 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul sistema bancario ombra. Sulla base dei numerosi contribuiti ricevuti e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, il 4 settembre 2013 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ▌sul sistema bancario ombra, che sottolinea come la natura complessa e opaca delle operazioni di finanziamento tramite titoli rende difficile individuare le controparte e monitorare i rischi di concentrazione. Un tale stato di cose determina anche l'accumulo di un eccesso di leva finanziaria nel sistema finanziario.

(4)      Il gruppo di alto livello presieduto da Erkki Liikanen ha adottato una relazione sulla riforma della struttura del settore bancario dell'UE nell'ottobre 2012. Esso ha anche analizzato l'interazione tra il sistema bancario tradizionale e il sistema bancario ombra. La relazione ha riconosciuto i rischi delle attività del sistema bancario, quali l'elevata leva finanziaria e la prociclicità, e ha invitato a ridurre l'interconnessione tra banche e il sistema bancario ombra, che era stata una delle fonti di contagio nella crisi che ha colpito tutto il sistema bancario. La relazione ha inoltre suggerito alcune misure strutturali per affrontare le carenze che permangono nel settore bancario dell'Unione.

(5)      Le riforme strutturali del sistema bancario dell'Unione sono oggetto di una distinta proposta legislativa. Tuttavia, l'imposizione alle banche di misure strutturali potrebbe tradursi nello spostamento di talune attività verso settori meno regolamentati, quale il settore bancario ombra. Per questi motivi, la proposta legislativa in materia di riforma strutturale del settore bancario dell'Unione dovrebbe essere accompagnata dalla previsione di obblighi vincolanti in materia di trasparenza e di segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui al presente regolamento. Le norme in materia di trasparenza del presente regolamento completano quindi le norme dell'Unione in materia di riforma strutturale.

(6)      Il presente regolamento risponde alla necessità di accrescere la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e pertanto del sistema finanziario. Per assicurare pari condizioni di concorrenza e la convergenza internazionale, il presente regolamento segue le raccomandazioni dell'FSB. Esso crea un quadro normativo dell'Unione nel quale le operazioni di finanziamento tramite titoli possano essere efficientemente segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e comunicate agli investitori. La necessità della convergenza internazionale è dettata dalla possibilità che a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell'Unione talune attività attualmente esercitate dalle banche tradizionali possano migrare verso il settore bancario ombra ed essere realizzate da entità finanziarie e non finanziarie. Pertanto la trasparenza di dette attività diminuirebbe ulteriormente, il che impedirebbe alle autorità di regolamentazione e di vigilanza di avere un quadro corretto dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli. Una tale evoluzione accentuerebbe i collegamenti già consolidati esistenti tra il settore bancario regolamentato e il sistema bancario ombra in particolari mercati.

(7)      È probabile che per rispondere alle questioni sollevate dalle raccomandazioni dell'FSB e per far fronte agli sviluppi previsti a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell'Unione gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Inoltre, a causa della mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza le autorità nazionali hanno difficoltà a confrontare i dati di micro-livello provenienti da diversi Stati membri e quindi a comprendere i rischi reali che i singoli operatori pongono al sistema. È pertanto necessario evitare che si creino tali distorsioni e ostacoli nell'Unione. Di conseguenza, è opportuno che la base giuridica appropriata per il presente regolamento sia l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(8)      Pertanto, le nuove norme sulla trasparenza prevedono la segnalazione delle informazioni concernenti le operazioni di finanziamento tramite titoli concluse da tutti i partecipanti al mercato, siano essi entità finanziarie o non finanziarie, tra cui la composizione delle garanzie reali sottostanti, se le garanzie reali sottostanti sono disponibili all'uso o sono state usate, e gli scarti di garanzia applicati. Al fine di ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi dei partecipanti al mercato, le nuove norme e disposizioni dovrebbero basarsi sulle infrastrutture e le procedure preesistenti che sono state introdotte nel settore dei derivati OTC. Per tale ragione, questo quadro giuridico è, nella misura del possibile, identico a quello introdotto dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati a tal fine. In tal modo i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati conformemente a detto regolamento ▌potrebbero assolvere la funzione di repertorio prevista dalle nuove norme se rispettano determinati criteri supplementari, anche per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi.

(8 bis) Le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dagli obblighi di segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli ai repertori di dati, ma devono cooperare con le autorità competenti, anche fornendo loro direttamente, su richiesta, una descrizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

(8 ter) Al fine di garantire l'efficace attuazione della segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, risulta necessaria un'applicazione graduale degli obblighi per controparte. In tale contesto, si dovrebbe tener conto dell'effettiva capacità della controparte di ottemperare agli obblighi di segnalazione.

(9)      Di conseguenza, le informazioni sui rischi inerenti ai mercati del finanziamento tramite titoli saranno conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili, tra l'altro, alle autorità europee di vigilanza, ovvero all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), all'Autorità bancaria europea (ABE), all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA), alle autorità competenti interessate, al CERS e alle banche centrali interessate del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE), ai fini dell'individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività nel sistema bancario ombra svolte da entità regolamentate e non regolamentate. L'ESMA dovrebbe tener conto delle norme vigenti previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 che disciplinano i repertori di dati sulle negoziazioni per i contratti derivati e il loro futuro sviluppo in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente regolamento e mirare ad assicurare che le autorità competenti interessate, il CERS e le banche centrali del SEBC interessate, inclusa la BCE, abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

(10)    Fatte salve le disposizioni del diritto penale o tributario, le autorità competenti, l'ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate dovrebbero servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Ciò non osta tuttavia all'esercizio, in conformità al diritto nazionale, delle funzioni degli organismi nazionali responsabili della prevenzione, indagine o repressione dei casi di cattiva amministrazione.

(11)    Le operazioni di finanziamento tramite titoli sono ampiamente utilizzate da controparti finanziarie e non finanziarie, e possono rappresentare un rischio per tali parti. I gestori di fondi utilizzano operazioni di finanziamento tramite titoli per la gestione efficiente del portafoglio. Quest'uso può avere un impatto significativo sul rendimento di detti fondi. Possono essere utilizzate per raggiungere obiettivi di investimento o per migliorare i rendimenti. Le operazioni di finanziamento tramite titoli possono comprendere i total return swap, gli swap di liquidità e gli swap di garanzie reali. Anch'esse sono ampiamente utilizzate dai gestori di fondi per esporsi a determinate strategie o per migliorare i rendimenti. ▌Le operazioni di finanziamento tramite titoli aumentano il profilo generale di rischio del fondo senza che il loro uso venga correttamente comunicato agli investitori È fondamentale assicurare che gli investitori in tali fondi siano in grado di compiere scelte informate e di valutare il profilo di rischio e di rendimento generale dei fondi di investimento.

(11 bis)           Le operazioni di finanziamento tramite titoli sono inoltre utilizzate da altre controparti finanziarie, ad esempio gli enti creditizi, e da controparti non finanziarie, così che si creano rischi specifici per i soggetti che detengono azioni o sono clienti di tali controparti. Gli enti creditizi dovrebbero pertanto comunicare le loro operazioni di finanziamento tramite titoli. Analogamente, le società quotate sono tenute a comunicare eventuali operazioni di finanziamento tramite titoli ai loro azionisti, che dovrebbero poter compiere scelte informate circa il profilo di rischio delle società in cui investono. Di conseguenza, tali enti creditizi e società quotate dovrebbero anche rendere pubbliche le loro operazioni di finanziamento tramite titoli nell'ambito della loro informativa periodica.

(12)    Gli investimenti effettuati sulla base di informazioni incomplete o inesatte in merito alla strategia di investimento del fondo possono sfociare in perdite ingenti per gli investitori. È pertanto essenziale che i fondi di investimento comunichino tutte le informazioni dettagliate e affidabili sull'uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Inoltre, nel settore dei fondi di investimento la piena trasparenza è particolarmente pertinente, perché la totalità delle attività destinate a operazioni di finanziamento tramite titoli non sono di proprietà dei gestori ma degli investitori del fondo. L'informativa completa sulle operazioni di finanziamento tramite titoli è pertanto uno strumento essenziale di salvaguardia contro possibili conflitti di interesse.

(13)    Le nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle altre strutture di finanziamento sono strettamente collegate alle direttive 2009/65/CE[8] e 2011/61/UE[9] del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto costituiscono il quadro giuridico che disciplina la creazione, la gestione e la commercializzazione degli organismi di investimento collettivo.

(14)    Gli organismi d'investimento collettivo possono operare come organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), amministrati da gestori di OICVM o da società d'investimento autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure come fondi di investimento alternativi (FIA) amministrati da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE. Le nuove norme sulla trasparenza completano le disposizioni delle predette direttive. Pertanto le nuove norme uniformi in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento dovrebbero applicarsi in aggiunta alle disposizioni stabilite dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

(15)    Per consentire agli investitori di conoscere i rischi associati all'uso di operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento, i gestori dei fondi, qualora utilizzino queste tecniche, dovrebbero includere informazioni dettagliate nell'informativa periodica. Le relazioni periodiche che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi sono attualmente tenuti a presentare dovrebbero essere integrate da informazioni aggiuntive sull'uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento.

(15 bis)           Gli orientamenti per le autorità competenti e le società di gestione degli OICVM (ESMA/2012/832), pubblicati dall'ESMA il 18 dicembre 2012, applicano un quadro facoltativo per le società di gestione degli OICVM per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione. Nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società di gestione degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi (FIA) che hanno già adottato tali orientamenti, è opportuno non esigere nuovamente la presentazione dei prospetti che sono già conformi agli orientamenti esistenti.

(16)    La politica di investimento di un fondo per quanto riguarda le operazioni di finanziamento tramite titoli e altre strutture di finanziamento dovrebbe essere chiaramente indicata nei documenti precontrattuali, quali il prospetto per gli OICVM e l'informativa precontrattuale agli investitori per i FIA. Si assicurerebbe in tal modo che gli investitori comprendano e valutino i rischi inerenti prima di decidere di investire in un determinato OICVM o FIA.

(17)    Il riutilizzo è finalizzato a fornire liquidità e a consentire alle controparti di ridurre i costi di finanziamento. Tuttavia, esso crea catene complesse di garanzie reali tra le banche tradizionali e il sistema bancario ombra, il che crea rischi per la stabilità finanziaria. La mancanza di trasparenza sulla misura del riutilizzo degli strumenti finanziari forniti in garanzia reale e i relativi rischi in caso di fallimento possono minare la fiducia nelle controparti e amplificare i rischi per la stabilità finanziaria.

(18)    Il presente regolamento si prefigge di fissare norme più rigorose in materia di informativa per le controparti sul riutilizzo. Pertanto, le norme in materia di riutilizzo di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi, ad esempio, ai fondi e ai depositari soltanto nella misura in cui il quadro giuridico non definisca per i fondi di investimento norme più rigorose in materia di riutilizzo che costituiscano una lex specialis che prevale sulle disposizioni del presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme che limitano la capacità delle controparti di effettuare operazioni di riutilizzo di strumenti finanziari forniti come garanzia reale dalle controparti o da persone diverse dalle controparti.

(18 bis)           Le condizioni alle quali le controparti hanno diritto al riutilizzo e all'esercizio di tale diritto non diminuiscono in alcun modo la protezione offerta a un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà di cui alla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10].

(18 ter)           La definizione del termine "riutilizzo" nel presente regolamento è in linea con il significato del termine impiegato nelle raccomandazioni dell'FSB. Ai fini del presente regolamento, "riutilizzo" comprende il concetto di riutilizzo, lasciando impregiudicato l'uso del termine in altri atti legislativi dell'Unione, ad esempio la direttiva 2014/91/UE[11].

(19)    Per assicurare l'osservanza da parte delle controparti degli obblighi derivanti dal presente regolamento e per assicurare che siano soggette allo stesso trattamento in tutta l'Unione, dovrebbero essere previste sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni e misure amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero quindi rispondere a determinati requisiti essenziali quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell'applicazione della sanzione o misura, pubblicazione delle sanzioni o misure, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle sanzioni pecuniarie amministrative. È opportuno che alle violazioni degli obblighi di trasparenza a carico dei fondi di investimento previsti dal presente regolamento si applichino le sanzioni e le altre misure stabilite ai sensi della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE.

(20)    Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare l'armonizzazione coerente e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. È efficace e opportuno che l'ESMA, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche. Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche, l'ESMA dovrebbe garantire procedure amministrative e di segnalazione efficienti. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[12] per quanto riguarda: i dettagli dei diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli, i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e la frequenza e i dettagli della pubblicazione dei dati dei repertori di dati sulle negoziazioni e dell'accesso a detti dati.

(21)    Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall'ESMA, mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 in materia di formato e frequenza delle segnalazioni, di formato della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e di procedure e formulari per lo scambio di informazioni con l'ESMA in materia di sanzioni.

(22)    Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle entità che dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento per evitare di limitarne i poteri di esercizio dei compiti di interesse comune; i dettagli specifici riguardanti le definizioni; il tipo di commissioni, le materie per le quali esse sono dovute, l'importo delle commissioni e le relative modalità di pagamento ai repertori di dati sulle negoziazioni e la modifica dell'allegato al fine di aggiornare le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e su altre strutture di finanziamento e le informazioni agli investitori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23)    Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione per adottare decisioni in materia di valutazione delle norme dei paesi terzi ai fini del riconoscimento dei rispettivi repertori di dati sulle negoziazioni.

(23 bis)           Al fine di garantire un quadro normativo efficiente per il sistema bancario ombra, i progressi compiuti per quanto concerne l'introduzione e l'applicazione di obblighi coerenti a livello internazionale continuano ad essere fondamentali. È opportuno che la Commissione presenti relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla tabella di marcia del G20 in vista di un rafforzamento della vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario ombra e, pertanto, che illustri lo stato di avanzamento delle misure adottate dall'Unione e dalle principali giurisdizioni dei paesi terzi.

(24)    Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e appropriato assicurare la trasparenza di talune attività di mercato, quali le operazioni di finanziamento tramite titoli, il riutilizzo e, se del caso, altre strutture di finanziamento, e favorire il monitoraggio e l'individuazione dei corrispondenti rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(25)    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto della difesa e il principio del ne bis in idem, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(25 bis)           Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2011 e ha espresso un parere l'11 luglio 2014[13],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.          Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti:

a)     la controparte in un'operazione di finanziamento tramite titoli stabilita:

1)     nell'Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui è ubicata;

2)     in un paese terzo, se l'operazione di finanziamento tramite titoli è conclusa nel quadro dell'esercizio delle attività di una succursale nell'UE;

b)     le società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di investimento OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE;

c)     i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

d)     la controparte in attività di riutilizzo stabilita:

1)     nell'Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui è ubicata;

2)     in un paese terzo, in uno dei seguenti casi:

i)       il riutilizzo è effettuato nel quadro dell'esercizio dell'attività di una succursale nell'UE;

ii)      il riutilizzo riguarda strumenti finanziari forniti come garanzia reale da una controparte stabilita nell'Unione o da una succursale nell'UE di una controparte stabilita in un paese terzo.

2.        Gli articoli 4 e 15 non si applicano ai seguenti soggetti:

a)      i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)      la Banca dei regolamenti internazionali.

2 bis.  L'articolo 4 non si applica alle operazioni che hanno come controparti i soggetti elencati alle lettere a) e b) del paragrafo 2.

3.        Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'elenco delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione elimina le controparti dall'elenco di cui al paragrafo 2 solo per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 4 a tale controparte e unicamente sulla base di elementi di prova inequivocabili secondo cui l'esenzione di una controparte elencata al paragrafo 2 è dannosa per l'esercizio dei poteri delle autorità competenti elencate all'articolo 12, paragrafo 2, poiché impedisce a queste ultime di ottenere informazioni complete in merito a tutte le operazioni di finanziamento tramite titoli.

La Commissione aggiunge controparti all'elenco di cui al paragrafo 2 solo per quanto riguarda le banche centrali di paesi terzi e unicamente nei casi in cui un'analisi comparativa del trattamento di tali banche centrali nei relativi paesi terzi fornisce elementi di prova inequivocabili secondo cui l'esenzione di tali banche centrali di paesi terzi dal rispetto dell'articolo 4 o 15 è necessaria.

A tal fine e prima di adottare tali atti delegati, la Commissione elabora una relazione in cui presenta gli elementi di prova citati nel presente paragrafo e analizza i potenziali effetti della decisione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.          "repertorio di dati sulle negoziazioni": persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli;

2.        "controparti": le CCP, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie di cui alla definizione dell'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 e i CSD di cui alla definizione dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;

3.          "stabilito":

a)      se la controparte è una persona fisica, "avente la sede centrale";

b)     se la controparte è una persona giuridica, "avente la sede legale";

c)     se in base al suo diritto nazionale la controparte non ha sede legale, "avente la sede centrale";

4.          "succursale": sede di attività diversa dalla sede centrale che è parte di una controparte ed è priva di personalità giuridica;

5.          "concessione e assunzione di titoli o merci in prestito": operazione con la quale una controparte trasferisce titoli o merci con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per la controparte che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per la controparte a cui tali titoli o merci sono trasferiti;

5 bis.  "operazione di buy-sell back" e "operazione di sell-buy back": qualsiasi operazione in cui una controparte acquista ovvero vende titoli o merci o diritti garantiti, concordando, rispettivamente, di rivendere ovvero riacquistare titoli o merci o diritti garantiti della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura stabilita; si tratta di un'operazione di "buy-sell back" per la controparte che acquista titoli o merci o diritti garantiti e di un'operazione di "sell-buy back" per la controparte che li vende; tali operazioni di "buy-sell back" e di "sell- buy back" non sono disciplinate da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013;

6.          "operazione di finanziamento tramite titoli":

–      l'"operazione di vendita con patto di riacquisto" quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 83, del regolamento (UE) n. 575/2013;

–      la "concessione e assunzione di titoli o merci in prestito";

-       un'operazione di "buy-sell back" o di "sell-buy back" o di swap con garanzie reali o swap di liquidità;

-       i finanziamenti con margini quali definiti all'articolo 272, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; ai fini del presente regolamento, i finanziamenti con margini non si limitano alle operazioni disciplinate da accordi tra gli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e le relative controparti;

-       un "total return swap" quale definito all'allegato I, punto 7, del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione[14]; ai fini del presente regolamento, i total return swap non si limitano alle operazioni tra le controparti ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

7.          "riutilizzo": uso da parte della controparte ricevente, a proprio nome e per proprio conto o per conto di un'altra controparte, comprese eventuali persone fisiche, di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali ▌;

7 bis.  "contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà": un contratto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE;

7 ter.   "contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale": un contratto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE;

8.          "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti all'allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;

10.        "merce": la merce quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione.

Capo II

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Articolo 4

Obbligo di segnalazione e di conservazione per quanto riguarda le operazione di finanziamento tramite titoli

1.          Le controparti delle operazione di finanziamento tramite titoli trasmettono le informazioni relative a tali operazioni ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 5 o riconosciuto conformemente all'articolo 19. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il terzo giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto ma non appena sia possibile effettuare la segnalazione.

L'obbligo di segnalazione si applica alle operazioni di finanziamento tramite titoli

             concluse dopo la data di applicazione del presente paragrafo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera a).

La controparte soggetta all'obbligo di segnalazione può delegare la segnalazione delle informazioni relative alle operazione di finanziamento tramite titoli.

Se la controparte finanziaria conclude un'operazione di finanziamento tramite titoli con una controparte non finanziaria che alla data di chiusura del bilancio non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE[15], gli obblighi di segnalazione di entrambe le controparti si applicano unicamente alla controparte finanziaria.

2.          Le controparti conservano i dati relativi alle operazioni di finanziamento tramite titoli da esse concluse, modificate o terminate per un periodo minimo di cinque anni dal termine dell'operazione.

3.          Se non è disponibile un repertorio di dati sulle negoziazioni per la registrazione delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli, le controparti provvedono a che tali informazioni siano segnalate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

In questo caso, l'ESMA provvede a che tutte le entità competenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, abbiano accesso a tutte le informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

4.          Per quanto riguarda le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo, i repertori di dati sulle negoziazioni e l'ESMA rispettano le condizioni pertinenti in materia di riservatezza, integrità e protezione delle informazioni nonché gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'articolo 80, e sono soggetti alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 65 del medesimo regolamento. Ai fini del presente articolo, i riferimenti nell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all'articolo 9 del medesimo regolamento e ai "contratti derivati" si intendono rispettivamente come riferimenti al presente articolo e alle "operazioni di finanziamento tramite titoli".

5.          La controparte che segnala le informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli ad un repertorio di dati sulle negoziazioni o all'ESMA o l'entità che segnala tali informazioni per conto di un'altra controparte non sono considerate in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

6.          Il soggetto che effettua la segnalazione o i suoi amministratori o dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla segnalazione.

Quando le informazioni relative ad un'operazione di finanziamento tramite titoli devono essere segnalate ad un repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, e la segnalazione contiene effettivamente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritiene assolto.

7.          Per assicurare l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, in stretta cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e tenendo conto delle sue necessità, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i dettagli dei diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli, che comprendano i dati seguenti, adattati al tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e tenendo conto dell'opzione della segnalazione a livello di posizione qualora non siano necessari tutti i dettagli di cui al punto b):

a)     le parti dell'operazione di finanziamento tramite titoli e, se diverso, il beneficiario dei diritti e delle obbligazioni che ne derivano;

b)     l'importo del capitale; la valuta; il tipo, la qualità e il valore della garanzia reale; il metodo utilizzato per fornire garanzie reali; quando sono disponibili per il riutilizzo; se sono state riutilizzate; eventuali sostituzioni delle garanzie reali; il prezzo di riacquisto o la commissione di prestito; la controparte; lo scarto di garanzia; la data di valuta; la data di scadenza e la data del primo richiamo.

b bis) la data o le date a decorrere dalle quali scatta l'obbligo di segnalazione in base a un'attuazione graduale in funzione del tipo di controparte e tenendo conto che l'articolo 4, paragrafo 1, si applica a tutte le controparti finanziarie entro sei mesi dalla data di adozione di tali norme tecniche di regolamentazione e alle controparti non finanziarie entro 12 mesi dalla data di adozione di tali norme tecniche di regolamentazione.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle specificità tecniche dei pool di attività al fine di agevolare la segnalazione e garantiscono il rispetto delle più recenti norme stabilite a livello internazionale.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. La Commissione adotta tali norme tecniche di regolamentazione entro … [GU: inserire la data: [...] mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

8.        Per assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l'ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC e tenendo conto delle sue esigenze, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato e la frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per i diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli. Il formato comprende gli identificativi delle persone giuridiche (LEI) globali, come richiesto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 648/2012, o gli identificativi precedenti finché non sarà pienamente attuato il sistema globale degli identificativi delle persone giuridiche, i numeri internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) e un identificativo unico per ciascuna operazione. Tale identificativo unico per ciascuna operazione è l'identificativo unico dell'operazione concordato a livello europeo che è fornito dalla controparte segnalante o viene generato un codice unico concordato con l'altra controparte.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. La Commissione adotta tali norme tecniche di regolamentazione entro … [GU: inserire la data: [...] mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Capo III

Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 5

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.          Ai fini dell'articolo 4 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l'ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Per essere registrabile a norma del presente articolo, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione e soddisfare i requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti all'articolo 4 del presente regolamento.

2.          La registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3.          Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l'ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

4.          I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione o, nel caso di un repertorio di dati già registrato a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, domanda di estensione dei servizi, all'ESMA.

5.          Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA verifica se la domanda è completa. Le norme tecniche possono specificare le procedure che i repertori di dati devono applicare per verificare la completezza e la correttezza dei dettagli che vengono loro segnalati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora l'ESMA reputi necessarie tali procedure per garantire la conformità con il presente regolamento. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere le informazioni supplementari. Dopo avere accertato la completezza della domanda, l'ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

6.        L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 4, tenendo conto della necessità di evitare duplicazioni delle procedure per quei repertori di dati sulle negoziazioni che presentano domanda per un'estensione dei servizi già previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.          Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione

1.        Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l'ESMA procede senza indugio alla notifica a detta autorità e alla sua consultazione prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.        L'ESMA e l'autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell'entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.

Articolo 7

Esame della domanda

1.        Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, l'ESMA esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui al presente capo, e adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto accompagnate da una motivazione circostanziata. Tale decisione è pubblicata ed è impugnabile dinanzi al corrispondente tribunale specializzato e, ove ciò non fosse possibile, dinanzi al Tribunale entro un termine massimo di 15 giorni di calendario.

2.        Gli effetti della decisione emessa dall'ESMA a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell'adozione.

Articolo 8

Notifica della decisione dell'ESMA relativa alla registrazione

1.        Quando l'ESMA adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto o di revoca della registrazione, la notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L'ESMA notifica senza indugio la decisione all'autorità competente interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.        L'ESMA comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

3.        L'ESMA pubblica nel suo sito web l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 9

Poteri dell'ESMA

1.        I poteri conferiti all'ESMA conformemente agli articoli da 61 a 68 e agli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono esercitati anche in relazione al presente regolamento.

I riferimenti all'articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti all'articolo 12, rispettivamente paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2.        I poteri conferiti all'ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA dagli articoli da 61 a 63 del regolamento (UE) n. 648/2012 non possono essere usati per esigere la segnalazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 10

Revoca della registrazione

1.          Fatto salvo l'articolo 73 del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

a)        rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

b)        ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)        non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2.          L'ESMA notifica senza indugio all'autorità competente interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni. Tale decisione, entro 30 giorni di calendario, è soggetta a riesame dinanzi al competente tribunale specializzato e, se del caso, dinanzi al Tribunale. La presentazione di un siffatto appello non ha l'effetto di sospendere la revoca.

3.          Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione.

4.          L'autorità competente di cui al paragrafo 3 è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 11

Commissioni di vigilanza

1.          L'ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle negoziazioni e coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti per l'esercizio di attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti all'articolo 2 del presente regolamento.

1 bis.  Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni sia stato registrato a norma del presente regolamento e anche a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, le commissioni addebitate dall'ESMA a tale repertorio di dati conformemente al presente regolamento coprono solo le necessarie spese aggiuntive dell'ESMA.

2.        Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 12

Trasparenza e disponibilità dei dati

1.          I repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per tipologia di operazione di finanziamento tramite titoli loro segnalate.

2.          I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano le informazioni e assicurano che le entità di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, compresa la BCE per quanto concerne l'assolvimento delle sue responsabilità e lo svolgimento del suo mandato nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, l'ABE e l'EIOPA abbiano accesso diretto e immediato a dette informazioni per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

3.          Per assicurare l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze delle entità di cui al paragrafo 2, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)      la frequenza e i dettagli delle posizioni aggregate di cui al paragrafo 1 e i dettagli delle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui al paragrafo 2;

b)     gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare in modo sistematico i dati tra i repertori;

c)      i dettagli delle informazioni a cui hanno accesso le entità di cui al paragrafo 2, a seconda delle rispettive responsabilità e dei rispettivi mandati;

c bis) le modalità in base alle quali i repertori di dati sulle negoziazioni devono garantire un accesso diretto e immediato alle entità di cui al paragrafo 2.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non consentano di identificare le parti delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3 bis.  Tutti i trasferimenti di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni, ubicati nell'Unione oppure in un paese terzo, ed entità di cui al paragrafo 2 sono effettuati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Capo IV

Trasparenza nei confronti degli investitori

Articolo 13

Trasparenza del fondo di investimento nell'informativa periodica

1.        Le società di gestione degli OICVM, le società di investimento OICVM e i GEFIA informano i propri investitori sull'uso che essi fanno delle operazioni di finanziamento tramite titoli ▌:

a)      le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM includono tali informazioni nella relazione semestrale e nella relazione annuale che sono tenute a presentare ai sensi dell'articolo 68 della direttiva 2009/65/CE;

b)     i GEFIA includono tali informazioni nella relazione annuale di cui all'articolo 22 della direttiva 2011/61/UE.

1 bis.  Le imprese ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione inseriscono nelle loro relazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 5 della direttiva 2004/109/UE[16] una descrizione del loro uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del loro riutilizzo delle garanzie reali.

Gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro e autorizzati conformemente alla direttiva 2013/36/UE[17] inseriscono nelle loro relazioni finanziarie annuali una descrizione del loro uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del loro riutilizzo delle garanzie reali.

2.        Le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli tengono conto degli attuali obblighi in virtù della direttiva 2009/65/UE e della direttiva 2011/61/UE e comprendono, se del caso, i dati di cui alla sezione A dell'allegato.

3.        L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i dettagli della sezione A dell'allegato nonché le circostanze alle quali sono applicabili tenuto conto dell'onere amministrativo.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il … * [GU: inserire la data: 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Trasparenza del fondo di investimento nell'informativa pre-investimento

1.          Il prospetto degli OICVM di cui all'articolo 69 della direttiva 2009/65/CE e l'informazione dei GEFIA agli investitori di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE specificano le operazioni di finanziamento tramite titoli e le altre strutture di finanziamento che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM e, rispettivamente, i GEFIA sono autorizzati a utilizzare, e includono una dichiarazione chiara che tali tecniche sono utilizzate.

2.          Il prospetto e le informazioni agli investitori di cui al paragrafo 1 tengono conto degli attuali obblighi previsti dalla direttiva 2009/65/CE e dalla direttiva 2011/61/UE e comprendono i dati di cui alla sezione B dell'allegato.

3.          Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare la sezione A dell'allegato al fine di tener conto dell'evoluzione delle pratiche di mercato e degli sviluppi tecnologici tenuto conto dell'onere amministrativo.

Capo V

Trasparenza del riutilizzo

Articolo 15

Riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali

1.          Le controparti possono riutilizzare strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali quando sono soddisfatte almeno tutte le seguenti condizioni:

a)        la controparte fornitrice è stata debitamente informata per iscritto dalla controparte ricevente dei rischi e delle conseguenze legati:

i)         al consenso a un diritto di utilizzo di una garanzia reale fornita nell'ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/47/CE; o

ii)       alla firma di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà.

  Nelle circostanze di cui al presente punto, la controparte fornitrice è informata almeno dei rischi e delle conseguenze che potrebbero sorgere in caso di inadempimento della controparte ricevente.

b)      la controparte fornitrice ha dato il previo consenso espresso, dimostrato dalla firma da parte della controparte fornitrice di un contratto di garanzia per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente, a meno che una controparte non abbia espressamente accettato di fornire garanzie reali mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà.

2.          Le controparti possono esercitare il loro diritto al riutilizzo soltanto quando sono soddisfatte almeno tutte le seguenti condizioni:

a)      il riutilizzo è realizzato conformemente ai termini specificati nell'accordo scritto di cui al paragrafo 1, lettera b);

b)     gli strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali sono trasferiti dal conto della controparte fornitrice a un conto separato aperto a nome della controparte ricevente o detenuto da quest'ultima.

3.          Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione settoriale più stringente, in particolare le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE.

Capo VI

Vigilanza e autorità competenti

Articolo 16

Designazione e poteri delle autorità competenti

1.          Ai fini del presente regolamento le autorità competenti sono:

a)      per le controparti finanziarie, le autorità competenti designate a norma della legislazione di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)     per le controparti non finanziarie, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)      per le CCP, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

d)     per i depositari centrali di titoli, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014[18];

e)      per gli OICVM e le società di gestione degli OICVM, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;

e bis) per i FIA e le società di gestione dei FIA, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 44 della direttiva 2011/61/UE.

2.          Le autorità competenti esercitano i poteri loro conferiti dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 e vigilano sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

3.          Le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo sorvegliano gli OICVM e i FIA stabiliti o commercializzati nel loro territorio, al fine di verificare che non utilizzino operazioni di finanziamento tramite titoli e altre strutture di finanziamento, se non conformemente agli articoli 13 e 14.

Articolo 17

Cooperazione tra le autorità competenti

1.        Le autorità competenti di cui all'articolo 16 e l'ESMA cooperano strettamente tra di loro e procedono allo scambio di informazioni ai fini dell'esercizio dei compiti loro assegnati dal presente regolamento, in particolare per individuare le violazione del presente regolamento e porvi rimedio.

2.        Le autorità competenti di cui all'articolo 16 e l'ESMA cooperano strettamente con i membri pertinenti del SEBC, se del caso, per l'esercizio dei compiti loro assegnati, in particolare ai fini dell'articolo 4.

2 bis.  I membri del SEBC collaborano strettamente e procedono allo scambio di informazioni con le autorità competenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

I membri del SEBC forniscono in forma riservata i particolari delle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui sono controparti alle autorità competenti dietro richiesta giustificata di queste ultime solo per permettere loro di assolvere alle loro rispettive responsabilità ai sensi dell'articolo 16.

A tal fine, i membri del SEBC conservano i dati relativi alle operazioni di finanziamento tramite titoli da essi concluse, modificate o terminate per un periodo minimo di cinque anni dal termine dell'operazione.

I membri del SEBC e le autorità competenti adottano ogni misura amministrativa e organizzativa necessaria per agevolare lo scambio di informazioni di cui al presente paragrafo.

2 ter.   L'ESMA pubblica una relazione annuale sui volumi aggregati di operazioni di finanziamento tramite titoli per tipo di controparte e di operazione sulla base dei dati segnalati a norma dell'articolo 4.

Articolo 18

Segreto professionale

1.          Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e per le autorità competenti di cui all'articolo 16, per l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'ESMA, l'ABE e l'EIOPA. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l'identificazione di singole controparti, di singoli repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o dal presente regolamento.

2.          Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità competenti, l'ESMA, l'ABE, l'EIOPA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni, o entrambi. Se l'ESMA, l'ABE, l'EIOPA, l'autorità competente o altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsente, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

3.          Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l'ESMA, l'ABE, l'EIOPA, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altrimenti con l'assenso dell'autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso le informazioni.

4.          I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Capo VII

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 19

Equivalenza del quadro di vigilanza e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.          La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.

Quando la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'equivalenza di un paese terzo, si ritiene che le controparti che svolgono un'operazione di finanziamento tramite titoli e sono ubicate nel paese terzo in questione abbiano rispettato l'articolo 4 del presente regolamento se, riguardo a una data operazione, rispettano gli analoghi e pertinenti obblighi di segnalazione di quel paese terzo.

2.          Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può prestare servizi e attività a entità stabilite nell'Unione ai fini dell'articolo 4 soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell'ESMA conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.          Il repertorio di dati di cui al paragrafo 2 presenta all'ESMA la domanda di riconoscimento corredata di tutte le informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)      con atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ha riconosciuto l'equivalenza e l'esecutività del suo quadro legislativo e di vigilanza;

b)     ha concluso un accordo internazionale con l'Unione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)      ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 per assicurare che le autorità dell'Unione, ESMA compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

I riferimenti ai "contratti derivati" all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti alle operazioni di finanziamento tramite titoli ai fini del presente regolamento.

Gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e paesi terzi ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono modificati per includere nel loro campo di applicazione le operazioni di finanziamento tramite titoli.

Riguardo ai negoziati in corso su accordi internazionali tra l'Unione e paesi terzi ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, la Commissione richiede nuove direttive di negoziato al Consiglio per estendere le direttive di negoziato impartite dal Consiglio in riferimento al regolamento (UE) n. 648/2012.

4.          Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA verifica che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere le informazioni supplementari.

5.          Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l'ESMA informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

6.          L'ESMA pubblica nel suo sito web l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente articolo.

7.          In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, lettere b) e c), quando l'accesso diretto, continuo e immediato da parte delle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ai dati di cui hanno bisogno per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi disponibili presso i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o stabiliti in un paese terzo è garantito da un accordo internazionale o una disposizione giuridica del paese terzo come obbligo irreversibile, vincolante e impugnabile contro detti repertori di dati sulle negoziazioni, la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, può concludere accordi di cooperazione con le pertinenti autorità del paese terzo sull'accesso reciproco e sullo scambio di informazioni riguardanti le operazioni di finanziamento tramite titoli detenute presso i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali e commerciali che le autorità condividono con terzi. Tali accordi possono assumere la forma giuridica di un memorandum d'intesa.

8.          L'ESMA può concludere accordi di cooperazione con le autorità pertinenti dei paesi terzi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 648/2012 relativi all'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli detenute presso i repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione. I riferimenti ai "contratti derivati" all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti alle operazioni di finanziamento tramite titoli ai fini del presente regolamento.

Capo VIII

Sanzioni e misure amministrative

Articolo 20

Sanzioni e misure amministrative

1.          Fatti salvi le disposizioni dell'articolo 25 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai sensi del diritto nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e altre misure amministrative in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a)      violazione dell'articolo 4;

b)      violazione dell'articolo 15;

b bis) violazione dell'articolo 18.

Quando le disposizioni di cui al primo comma si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri dispongono che in caso di violazione le autorità competenti possano applicare sanzioni, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

2.          Le sanzioni e misure amministrative adottate ai fini del paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive, e le perdite evitate o i profitti realizzati in conseguenza della violazione sono tenute in conto ai fini del calcolo della sanzione.

3.          Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie penali e di polizia nell'ambito della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni degli articoli 4, 15 e 18, nonché di fornire le stesse informazioni ad altre autorità competenti e all'ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e, se del caso, con l'ESMA ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri e di paesi terzi per quanto riguarda l'esercizio dei loro poteri sanzionatori.

4.          Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)      l'ingiunzione diretta alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

b)     la restituzione dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, secondo la stima effettuata dall'autorità competente;

c)      un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione;

d)     ▌la sospensione dell'autorizzazione;

e)      l'interdizione temporanea o, per violazioni gravi o ripetute, l'interdizione permanente da incarichi dirigenziali nei confronti delle persone che esercitano responsabilità dirigenziali o delle persone fisiche ritenute responsabili;

f)      il divieto temporaneo o, per violazioni gravi o ripetute, il divieto permanente di negoziazione per conto proprio nei confronti delle persone che esercitano incarichi dirigenziali o delle persone fisiche ritenute responsabili;

g)      sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, secondo la stima effettuata dall'autorità competente;

h)      con riguardo alle persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

i)       con riguardo alle persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno il 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione dell'impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE[19], il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente ai sensi della pertinente disciplina contabile risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo.

Gli Stati membri possono prevedere che alle autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al presente paragrafo, e che possano imporre una gamma più ampia di sanzioni e sanzioni di livello più elevato di quanto stabilito nel presente paragrafo.

I poteri conferiti alle autorità competenti definiti al presente paragrafo lasciano impregiudicata la competenza esclusiva della BCE, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, di revocare le autorizzazioni degli enti creditizi a fini di vigilanza prudenziale.

5.          La violazione delle norme di cui all'articolo 4 o all'articolo 15 lascia impregiudicata la validità delle condizioni dell'operazione di finanziamento tramite titoli o la possibilità per le parti di farle valere. La violazione delle norme di cui all'articolo 4 non fa sorgere un diritto al risarcimento a carico di una delle parti dell'operazione di finanziamento tramite titoli.

6.          Entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alle Commissione e all'ESMA le disposizioni relative ai paragrafi 1, 3 e 4. Essi provvedono a comunicare immediatamente alla Commissione e all'ESMA le eventuali modifiche successive.

Articolo 21

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzioni

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)      la gravità e la durata della violazione;

b)     il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

c)      la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo di una persona giuridica o il reddito annuo di una persona fisica;

d)     l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere determinati;

e)      il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;

f)      precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;

g)      misure adottate dalla persona responsabile della violazione per evitarne la ripetizione.

Articolo 22

Segnalazione delle violazioni

1.          Le autorità competenti mettono in atto meccanismi effettivi per consentire la segnalazione alle autorità competenti di violazioni reali o potenziali degli articoli 4 e 15.

2.          I meccanismi di cui al paragrafo 1 prevedono almeno:

a)      le procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni delle violazioni e per darvi seguito, tra cui l'istituzione di canali sicuri di comunicazione per tali segnalazioni;

b)     la protezione adeguata per le persone impiegate in base a un contratto di lavoro che segnalano violazioni o che sono accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamenti ingiusti;

c)      la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione sia della persona fisica che si sospetta abbia commesso la violazione, tra cui la garanzia di riservatezza della loro identità, in tutte le fasi della procedura, fatta salva la divulgazione delle informazioni previste dalla legislazione nazionale nel quadro di indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.          Gli Stati membri impongono ai datori di lavoro di disporre di procedure interne adeguate perché i loro dipendenti possano segnalare le violazioni degli articoli 4 e 15.

4.          Gli Stati membri possono prevedere incentivi finanziari per le persone che riferiscono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento, da concedere ai sensi della normativa nazionale se tali persone non sono tenute da un preesistente dovere di natura legale o contrattuale a segnalare tali informazioni, purché tali informazioni siano nuove e portino all'imposizione di sanzioni amministrative o altre misure per la violazione del presente regolamento o di una sanzione penale.

Articolo 23

Scambio di informazioni con l'ESMA

1.        Le autorità competenti comunicano ogni sei mesi all'ESMA informazioni aggregate e granulari in merito a tutte le misure e sanzioni amministrative e alle ammende da esse comminate ai sensi dell'articolo 20. L'ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione semestrale.

2.        Le autorità competenti degli Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 20, forniscono annualmente all'ESMA dati anonimi e aggregati in merito a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali imposte in una relazione annuale. L'autorità competente che rende noto al pubblico le sanzioni amministrative e pecuniarie, le altre misure e le sanzioni penali, ne dà contestuale comunicazione all'ESMA.

3.        L'autorità competente che rende noto al pubblico le misure e le sanzioni amministrative o le sanzioni penali, ne dà contestualmente comunicazione all'ESMA.

4.        L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24

Pubblicazione delle decisioni

1.          Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o delle altre misure per una violazione degli articoli 4 e 15 sul proprio sito web immediatamente dopo averne informato la persona oggetto della decisione.

2.          Le informazioni pubblicate ai sensi del primo comma specificano almeno il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona oggetto della decisione.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Se, a seguito di una valutazione caso per caso, l'autorità competente ritiene che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica oggetto della decisione, o dei dati personali di una persona fisica, sarebbe sproporzionata o che tale pubblicazione potrebbe compromettere un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, procede in uno dei modi seguenti:

a)      rinvia la pubblicazione della decisione fino a quando i motivi del rinvio cessano di esistere;

b)     pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale se la pubblicazione garantisce l'effettiva protezione dei dati personali in questione e, se del caso, pospone la pubblicazione dei pertinenti dati per un periodo di tempo ragionevole entro il quale è prevedibile che i motivi che giustificano la pubblicazione anonima cesseranno di esistere;

c)      non pubblica la decisione se ritiene che la pubblicazione conformemente alla lettera a) o b) non è sufficiente a garantire:

i)       che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

ii)      la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

3.          Quando la decisione è impugnabile dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo nazionale o dinanzi ad altra autorità, le autorità competenti pubblicano immediatamente anche sul proprio sito web tali informazioni e qualsiasi successiva informazione sull'esito del ricorso. Sono pubblicate, inoltre, le decisioni di annullamento delle decisioni impugnabili.

4.          Le autorità competenti assicurano che le decisioni pubblicate conformemente al presente articolo siano disponibili sul loro sito web per un periodo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nelle decisioni rimangono sul sito web dell'autorità competente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 25

Sanzioni ai fini degli articoli 13 e 14

Alle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento si applicano le sanzioni e le altre misure stabilite a norma della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE.

Capo IX

Riesame

Articolo 26

Relazioni e riesame

1.        Entro... * [GU: inserire la data: nove mesi dopo la relazione dell'ESMA/15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia e sull'efficienza del presente regolamento nonché sugli ulteriori sforzi a livello internazionale tesi a migliorare la trasparenza dei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli e a ridurre ulteriormente i rischi associati alle operazioni di finanziamento tramite titoli, ivi comprese le raccomandazioni dell'FSB relative agli scarti di garanzia sulle garanzie reali per operazioni di finanziamento tramite titoli non compensate a livello centrale. La Commissione presenta la relazione corredandola, se del caso, di proposte legislative adeguate.

Ai fini della relazione della Commissione, l'ESMA procede alla valutazione, in cooperazione con l'ABE e il CERS, e presenta alla Commissione una relazione sulle soluzioni opportune per contrastare l'accumulo di un eccesso di leva finanziaria attraverso il ricorso alle operazioni di finanziamento tramite titoli e per esaminare la possibilità di ridurre la prociclicità di tale leva, ivi comprese le modalità di sviluppo di un quadro europeo coerente con le esistenti raccomandazioni dell'FSB relative agli scarti di garanzia sulle operazioni di finanziamento tramite titoli non compensate a livello centrale. La relazione prende inoltre in esame l'impatto quantitativo delle raccomandazioni dell'FSB ed è presentata alla Commissione entro... * [GU inserire la data: sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La relazione è altresì trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

1 ter.   Annualmente, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione dell'articolo 11, tenendo pienamente conto di tutte le commissioni applicate ai repertori di dati sulle negoziazioni per garantire che siano utilizzate esclusivamente per coprire le spese necessarie previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 648/2012.

2 bis.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con l'ESMA, redige una relazione annuale per valutare ogni possibile elusione degli obblighi di cui al presente regolamento che qualsiasi operazione avente oggetto o effetto analogo ad un'operazione di finanziamento tramite titoli possa consentire. L'ESMA tiene sotto controllo e segnala eventuali criticità rilevate nell'evoluzione delle pratiche di mercato in proposito.

2 ter.   L'ESMA presenta una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sull'importanza di autorizzare la segnalazione delle operazioni in un unico senso, al fine di valutare, in base alle esperienze di segnalazione, se sia possibile evitare o gestire la doppia segnalazione delle operazioni.

Capo X

Disposizioni finali

Articolo 27

Esercizio dei poteri delegati

1.          Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.          La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ▌all'articolo 11, paragrafo 2, ▌e all'articolo 14, paragrafo 3, è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28.

3.          La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ▌all'articolo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, ▌e all'articolo 14, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.          Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.          L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 4, dell'articolo 11, paragrafo 2, ▌e dell'articolo 14, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27 bis

1.        La Commissione è assistita dal comitato [...]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.        Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.        Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

1.          Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.          Il presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore, tranne:

a)      l'articolo 4, paragrafo1, che si applica a tutte le controparti finanziarie entro sei mesi dalla data di adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e alle controparti non finanziarie entro 12 mesi dalla data di adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7;

b)     l'articolo 13 che si applica a decorrere da …* [GU: inserire la data: 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento];

c)      l'articolo 14 che si applica a decorrere da …* [GU: inserire la data: sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, …

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il presidente                                                  Il presidente

  • [1]  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 56.
  • [2]  GU C 271 del 19.8.2014, pag. 87.
  • [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]           GU C 336 del 26.9.2014, pag. 5.
  • [5]           GU C 271 del 16.12.2014, pag. 59.
  • [6]           GU C 271 del 19.8.2014, pag. 87.
  • [7]           Posizione del Parlamento europeo del …
  • [8]           Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
  • [9]           Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).
  • [10]           Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2012, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
  • [11]         Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186).
  • [12]          Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
  • [13]          GU C 328 del ..., pag. 3.
  • [14]          Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1.).
  • [15]                Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
  • [16]             Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
  • [17]         Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
  • [18]                Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
  • [19]          Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

ALLEGATO

Sezione A – Informazioni da fornire nelle relazioni semestrali e annuali dell'OICVM e nella relazione annuale del FIA

Dati globali:

–           l'importo di titoli e merci in prestito in proporzione al totale delle attività prestabili;

–           l'importo delle attività impegnate in ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e in ogni altra struttura di finanziamento in valore assoluto e in percentuale delle attività gestite dal fondo.

Dati relativi alla concentrazione:

–           i 10 principali strumenti finanziari e merci ricevuti in garanzia per emittente con riferimento a tutti i tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento;

–           le 10 principali controparti di ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli separatamente e di altre strutture di finanziamento.

Dati aggregati per ogni tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli separatamente e di altre strutture di finanziamento, ripartiti secondo le seguenti categorie:

–           tipo e qualità della garanzia reale;

–           scadenza della garanzia reale classificata nelle seguenti categorie: meno di un giorno, da un giorno a una settimana, da una settimana a un mese, da un mese a tre mesi, da tre mesi a un anno, oltre un anno, scadenza aperta;

–           valuta della garanzia reale;

–           scadenza classificata nelle seguenti categorie: meno di un giorno, da un giorno a una settimana, da una settimana a un mese, da un mese a tre mesi, da tre mesi a un anno, oltre un anno, scadenza aperta;

–           paese di domicilio delle controparti;

–           regolamento e compensazione (ad esempio trilaterale, controparte centrale, bilaterale).

Dati sul riutilizzo ▌delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide:

–           quota delle garanzie reali ricevute che è riutilizzata ▌rispetto all'importo massimo specificato nel prospetto o nelle informazioni agli investitori;

–           informazioni sulle eventuali restrizioni sul tipo di titoli e merci soggetti a ▌riutilizzo;

–           rendimento derivante al fondo dal reinvestimento delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide.

Custodia delle garanzie reali ricevute dal fondo nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle altre strutture di finanziamento:

numero di depositari e importo delle garanzie reali custodite da ciascuno.

Custodia delle garanzie reali concesse dal fondo nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle altre strutture di finanziamento:

la quota di garanzie reali detenute in conti separati o in conti collettivi o in qualsiasi altro conto.

Dati concernenti il rendimento e il costo di ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di struttura di finanziamento disaggregati per il fondo, il gestore del fondo e l'agente mutuante in termini assoluti e in percentuale dei rendimenti globali derivanti dal tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e di altra struttura di finanziamento.

Sezione B – Informazioni da includere nel prospetto dell'OICVM e nell'informativa del FIA agli investitori:

–           descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle altre strutture di finanziamento utilizzate dal fondo e motivazione del loro uso;

–           dati globali da segnalare per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di altra struttura di finanziamento;

•      tipi di attività che possono essere soggetti ad esse;

•      quota massima di attività gestite che può essere soggetta ad esse;

•      quota prevista di attività gestite che sarà soggetta a ciascuna di esse;

–           criteri utilizzati per selezionare le controparti (compresi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo);

–           garanzie reali accettabili: descrizione delle garanzie reali accettabili con riferimento a tipi di attività, emittente, scadenza, liquidità, nonché diversificazione delle garanzie reali e politiche di correlazione;

–           valutazione della garanzia reale: descrizione del metodo di valutazione della garanzia reale utilizzato e motivazione; indicare se sono utilizzati la valutazione giornaliera ai prezzi di mercato e i margini di variazione giornalieri;

–           gestione del rischio: descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e alle altre strutture di finanziamento, nonché dei rischi legati alla gestione delle garanzie reali, ad esempio il rischio operativo, di liquidità, di controparte, di custodia e i rischi giuridici;

–           indicazione delle modalità di custodia delle attività prestate e delle garanzie ricevute (depositario del fondo);

–           politica di ripartizione del rendimento derivante dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e dalle altre strutture di finanziamento: indicazione della quota restituita al fondo, al gestore o trattenuta da terzi (ad esempio l'agente mutuante).

PROCEDURA

Titolo

Segnalazione e trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Riferimenti

COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD)

Presentazione della proposta al PE

29.1.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ECON

25.2.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

Annuncio in Aula

JURI

25.2.2014

 

 

 

Pareri non espressi

Decisione

JURI

3.9.2014

 

 

 

Relatori

Nomina

Renato Soru

22.7.2014

 

 

 

Esame in commissione

4.11.2014

21.1.2015

23.2.2015

 

Approvazione

24.3.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

2

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Matt Carthy, Philippe De Backer, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Michel Reimon, Miguel Urbán Crespo

Deposito

9.4.2015