RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
23.4.2015 - (COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
(COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0794),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0414/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0140/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 Regolamento (CE) n. 861/2007 Titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Un altro elemento che permetterebbe di migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l’uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia che eliminano la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di elevatezza delle spese e durata dei procedimenti, fattori che scoraggiano l’accesso alla giustizia. |
(8) Un altro elemento che permetterebbe di migliorare ulteriormente il procedimento europeo semplificato è l’uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia che dovrebbero eliminare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di elevatezza delle spese e durata dei procedimenti, fattori che scoraggiano l’accesso alla giustizia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Le udienze e l’assunzione di prove tramite audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte con mezzi di comunicazione a distanza, senza per questo pregiudicare il diritto di una parte del procedimento di comparire dinanzi all’organo giurisdizionale per l’udienza. Per quanto concerne le udienze e l’assunzione delle prove, gli Stati membri dovrebbero utilizzare i moderni mezzi di comunicazione a distanza che consentono agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all’organo giurisdizionale. Quando la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’organo giurisdizionale adito, l’udienza dovrebbe svolgersi secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1206/200117 del Consiglio. Quando la parte da sentire è domiciliata nello Stato membro in cui si trova l’organo giurisdizionale competente o in un paese terzo, l’udienza può essere tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, in conformità della legislazione nazionale. La parte che ne faccia richiesta dovrebbe sempre poter comparire dinanzi all’organo giurisdizionale per l’udienza. L’organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l’assunzione delle prove. |
(12) Le udienze e l’assunzione di prove tramite audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte con mezzi di comunicazione a distanza, senza per questo pregiudicare il diritto di una parte del procedimento di comparire dinanzi all’organo giurisdizionale per l’udienza. Per quanto concerne le udienze e l’assunzione delle prove, gli Stati membri dovrebbero utilizzare i moderni mezzi di comunicazione a distanza che consentono agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all’organo giurisdizionale. Quando la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’organo giurisdizionale adito, l’udienza dovrebbe svolgersi secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1206/200117 del Consiglio. Quando la parte da sentire è domiciliata nello Stato membro in cui si trova l’organo giurisdizionale competente o in un paese terzo, l’udienza può essere tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, in conformità della legislazione nazionale. La parte che ne faccia richiesta dovrebbe sempre poter comparire ed essere sentita dinanzi all’organo giurisdizionale o chiedere la comparizione e l'audizione di un testimone. L’organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l’assunzione delle prove. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1). |
17 Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per quanto riguarda l'escussione di testimoni, devono restare impregiudicati i principi di oralità e immediatezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell’attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. La spese di giudizio dovrebbero essere proporzionate al valore della controversia, al fine di garantire l’accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Il presente regolamento non mira ad armonizzare le spese di giudizio, bensì ne fissa un limite massimo che renderà accessibile il procedimento a una percentuale consistente di attori, garantendo nel contempo ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta del metodo di calcolo e dell’importo. |
(13) Le potenziali spese del contenzioso sono uno dei principali fattori che influiscono sulla decisione dell’attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. Le spese di giudizio dovrebbero essere fissate in modo da non superare le spese imposte per procedimenti analoghi di carattere nazionale. Si prevede che le spese di livello pari o inferiore incentiveranno il ricorso al procedimento europeo semplificato, in parte configurandolo come uno strumento vantaggioso in termini di costi e paragonabile a procedure nazionali più familiari. Negli Stati membri in cui non esistono procedure nazionali, le spese di giudizio dovrebbero essere fissate a un livello che non sia sproporzionato rispetto al valore della controversia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l’attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito. |
(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l’attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo semplificato dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario, i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito ovvero altre modalità di pagamento a distanza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 2 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 2 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché i diritti della personalità non sono più esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, anche tale deroga non dovrebbe più applicarsi al procedimento per le controversie di modesta entità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'organo giurisdizionale che statuisce sulla controversia dovrebbe comunicare all'attore i possibili mezzi di impugnazione di tale decisione. Detti mezzi di impugnazione dovrebbero essere stabiliti da ciascuno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale applicabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera b Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 4 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'applicazione del testo del regolamento quale proposto potrebbe porre dei problemi, in particolare per quanto riguarda la necessità di mettere a disposizione dei cittadini il modulo di domanda standard A in formato cartaceo. In Romania, ad esempio, è necessario istituire un obbligo chiaro che imponga agli organi giurisdizionali di mettere a disposizione dei cittadini il modulo di domanda standard A in formato cartaceo attraverso la cancelleria, poiché gli organi giurisdizionali romeni non hanno ancora adottato questo metodo di lavoro e i cittadini non hanno a loro disposizione moduli standard in materia di controversie, moduli, domande modello, ecc. in formato cartaceo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le udienze non dovrebbero essere obbligatorie per le conciliazioni giudiziali. Esse dovrebbero aver luogo solo se necessario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre specificare nel testo legislativo le modalità di nomina degli esperti. Andrebbe inoltre stabilito se le parti hanno diritto ad avere un proprio esperto e se hanno facoltà di porre domande agli esperti. Per quanto riguarda la facoltà delle parti di rivolgere ai testimoni domande per iscritto, si ritiene opportuno disciplinarla al fine di garantire il rispetto del diritto alla difesa delle parti e il raggiungimento di un'equa composizione della controversia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 11 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 13 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 13 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un rinvio al diritto nazionale è sufficiente in questa sede. Non dovrebbe esserci alcun requisito supplementare a livello europeo che richieda il consenso delle parti, se non esiste a livello nazionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 15 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La percentuale proposta, pari al 10% del valore della controversia, è decisamente troppo alta. Sarebbe più opportuno stabilire che le spese di giudizio non possono superare il 5% del valore della controversia (o addirittura il 3%). Pertanto, nel caso di una controversia del valore massimo di 10 000 EUR, le spese di giudizio ammonterebbero a 500 euro, ossia a circa 2 217,35 RON. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I soggetti a reddito molto basso non dovrebbero essere tenuti a pagare spese di giudizio. Tuttavia, non è opportuno fissare un'unica cifra a livello europeo, in quanto i salari minimi e il costo della vita variano tra gli Stati membri. Ogni Stato membro dovrebbe pertanto stabilire la propria soglia, preferibilmente in riferimento al salario minimo nazionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 15 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante che sia possibile pagare le spese di giudizio a distanza, per non doversi spostare ad esclusivi fini di pagamento. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire più di un metodo di pagamento a distanza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 Regolamento (CE) n. 861/2007 Articolo 28 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1896/2006 Articolo 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 18 del regolamento 861/2007 sarà modificato in modo coerente con la corrispondente disposizione del regolamento 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, per portare maggiore chiarezza e facilitarne l'applicazione pratica. Non essendovi alcuna ragione per cui tali disposizioni sul riesame, che perseguono esattamente lo stesso obiettivo, debbano essere formulate in modo diverso nei vari regolamenti europei, è opportuno modificare anche il corrispondente articolo 20 del regolamento (CE) n 1896/2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siccome i punti degli articoli citati creano obblighi per gli Stati membri che devono essere soddisfatti entro la data di applicazione delle modifiche e consentono alla Commissione di adottare i moduli previsti per delega, tali articoli devono essere applicabili prima. |
MOTIVAZIONE
I. Introduzione
Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità intende semplificare e accelerare i procedimenti relativi ai contenziosi transfrontalieri di modesta entità e ridurne le spese. Il regolamento era stato pensato in particolare per aiutare i consumatori e le piccole e medie imprese (PMI) a far valere i propri diritti, assicurando in tal modo l'accesso alla giustizia. Il relatore condivide appieno tale obiettivo.
Dalla valutazione condotta dopo cinque anni di applicazione del regolamento è emerso che il procedimento per le controversie di modesta entità si è effettivamente dimostrato uno strumento utile, ma che esiste altresì un ampio margine per estendere e consolidare il ricorso a tale strumento, così come evidenziato dalla relazione sull'applicazione del regolamento preparata dalla Commissione nel novembre 2013. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha tagliato il costo delle controversie transfrontaliere di modesta entità fino al 40% e ne ha ridotto la durata da un massimo di 2 anni e 5 mesi a una media di 5 mesi. D'altro canto, il numero di domande varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, dalle sole tre domande presentate in Bulgaria alle 1 047 presentate in Spagna nel 2012.
Nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 il Parlamento osserva che "il ricorso ai tribunali delle controversie di modesta entità in taluni Stati membri rimane significativamente basso e che deve essere fatto di più in termini di certezza del diritto, barriere linguistiche e trasparenza dei procedimenti". Ogni controversia di modesta entità che non è avviata perché il potenziale attore è riluttante ad adire il tribunale, o magari non è a conoscenza delle possibilità a sua disposizione, è di per sé fonte di preoccupazione. Questa circostanza, infatti, potrebbe pregiudicare gravemente la fiducia nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri e le opportunità che si aprono per il commercio elettronico.
II. Proposta della Commissione
II A. Ambito di applicazione
La Commissione propone di alzare il tetto per le controversie di modesta entità che possono essere composte mediante il procedimento europeo dagli attuali 2 000 EUR a 10 000 EUR. Secondo la Commissione, l'innalzamento proposto avrebbe un impatto marginale sui consumatori, considerato che solitamente le controversie che interessano questi ultimi non superano i 2 000 EUR, ma rappresenterebbe un miglioramento importante per le PMI. Stando ai dati raccolti dalla Commissione, infatti, solo il 20% delle controversie che vedono coinvolte delle imprese ha un valore inferiore a 2 000 EUR, mentre circa il 30% ha un valore compreso tra i 2 000 EUR e i 10 000 EUR. Se il tetto imposto attualmente, quindi, copre solo il 20% delle controversie che interessano le imprese, con la nuova soglia a 10 000 EUR tale percentuale passerebbe a circa il 50%.
La Commissione propone, inoltre, di ampliare la definizione di controversia transfrontaliera, con una conseguente estensione del campo di applicazione del regolamento. Il regolamento vigente si applica solo nelle controversie "in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito". La Commissione propone, invece, di estendere la definizione alle controversie in cui le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro ma che hanno un altro elemento transfrontaliero, come il luogo di esecuzione del contratto, il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso o l'esecuzione della sentenza in un altro Stato membro.
II B. Procedura
Un'indagine della Commissione ha evidenziato che il 45% delle imprese coinvolte in una controversia transfrontaliera non agisce in giudizio perché le spese processuali sarebbero sproporzionate rispetto al valore della domanda, mentre il 27% è scoraggiato dalla lunghezza del procedimento. Al fine di favorire maggiormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la Commissione propone di ridurre ulteriormente i costi e la durata della procedura.
Il regolamento vigente consente di inviare la prima domanda per via elettronica, qualora lo Stato membro in cui il procedimento è avviato accetti tale canale di comunicazione (cfr. articolo 4, paragrafo 1). L'articolo 13 prevede che ai fini del procedimento la comunicazione avvenga innanzitutto tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno, mentre la comunicazione mediante altri canali, ivi compresi quelli elettronici, è consentita solo qualora non sia possibile ricorrere al servizio postale. All'atto pratico ciò significa che al momento in molti Stati membri tutte le comunicazioni tra le parti e l’organo giurisdizionale avvengono per posta.
La Commissione propone ora di parificare i servizi postali ed elettronici per lo scambio di documenti, purché la parte abbia previamente acconsentito in modo esplicito a che i documenti siano consegnati per via elettronica.
Dato che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è, in linea di principio, una procedura scritta, le audizioni si svolgono solo in circostanze eccezionali. Il regolamento vigente prevede che l'organo giurisdizionale "può tenere udienza tramite videoconferenza [...] se disponibil[e]". In altre parole, se i mezzi tecnici non sono disponibili, le persone convocate per un'udienza devono comparire di persona dinanzi all'organo giurisdizionale, che potrebbe anche trovarsi in un altro Stato membro. Il regolamento non prevede alcun incentivo, né alcun obbligo, per gli Stati membri di provvedere a che siano disponibili i mezzi tecnici necessari.
La Commissione propone che di norma l’udienza sia tenuta in futuro tramite comunicazione a distanza, a meno che una parte non chieda di comparire dinanzi all’organo giurisdizionale e di essere sentita di persona.
II C. Costi
Al momento, le spese di giudizio imposte negli Stati membri per le controversie di modesta entità composte mediante il procedimento europeo variano considerevolmente, dall'assenza di spese di giudizio a una percentuale pari fino al 57%. Solitamente le spese di giudizio sono riscosse in anticipo, al momento della presentazione della domanda, e l'attore può sperare di recuperarle successivamente solo qualora vinca la causa (principio del "chi perde paga"). La Commissione propone un limite massimo per le spese di giudizio pari al 10% del valore della controversia, in quanto agevolerebbe ulteriormente l'accesso alla giustizia. La Commissione propone inoltre di prevedere un importo massimo di 35 EUR di spese minime di giudizio.
Infine, poiché in molti Stati membri l’unico metodo accettato per il pagamento è quello in contanti o con marche da bollo, per provvedere al pagamento le parti devono sostenere spese di viaggio o ricorrere a un avvocato nello Stato membro del foro, il che comporta dei costi e può scoraggiarle dall’agire in giudizio. La Commissione mira dunque ad obbligare gli Stati membri a fornire un mezzo di pagamento a distanza per le spese di giudizio.
Il regolamento vigente prevede che la parte che richiede l'esecuzione sia tenuta a fornire una copia della sentenza e del modulo D, vale a dire il certificato relativo alla sentenza. La Commissione ha osservato che solitamente l'intero modulo è tradotto, a titolo oneroso, nella lingua dello Stato membro che richiede l'esecuzione.
La Commissione propone ora di richiedere esclusivamente la traduzione della sezione 4.3 dello stesso (relativa al merito della sentenza).
III. Analisi del relatore
III A. Ambito di applicazione
Il relatore accoglie con favore l'innalzamento del tetto per il ricorso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'estensione del procedimento semplificato alle controversie transfrontaliere con un valore compreso tra i 2 000 EUR e i 10 000 EUR consente di accrescere la percentuale di controversie che possono beneficiare di una considerevole riduzione dei costi e della durata del contenzioso.
Il relatore ritiene che questa modifica aumenterà ulteriormente il numero di casi in cui le imprese e i consumatori potrebbero ottenere opportuni risparmi. Il tetto per le controversie di modesta entità dovrebbe essere fissato a un livello inferiore rispetto al valore di una controversa media, in modo da assicurare le garanzie procedurali necessarie per le controversie di entità superiore. Occorre inoltre tener presente che, aumentando il ricorso al procedimento mediante un innalzamento del tetto, il procedimento diventerà parte delle attività correnti dei tribunali. Per i potenziali utenti, e in particolare per i consumatori, sarà più agevole raccogliere le informazioni necessarie. Tuttavia, l'innalzamento del tetto oltre 10 000 EUR non sembra possibile in questa fase, per cui il relatore sostiene la cifra proposta dalla Commissione.
III B. Procedura
Lo svolgimento di audizioni mediante videoconferenza è un'opportuna proposta di modernizzazione. La necessità di spostarsi per comparire in un'udienza e di sostenere i costi del viaggio può effettivamente rappresentare un onere significativo nelle controversie transfrontaliere. In risposta alle domande poste nel quadro dell'indagine della Commissione sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità, infatti, un terzo degli intervistati ha dichiarato che sarebbe più propenso ad agire in giudizio se il procedimento potesse svolgersi solo a distanza, senza implicare la necessità di recarsi fisicamente dinanzi all'organo giurisdizionale.
Occorre rilevare che le relative sale e attrezzature dovrebbero essere fornite e mantenute dagli organi giurisdizionali. Tale infrastruttura è spesso inesistente e i fondi per crearla sono scarsi in tempi di crisi economica. Il relatore ritiene pertanto che gli Stati membri dovrebbero ottenere altri due anni al fine di garantire che tale infrastruttura sia disponibile se richiesto in tutta Europa.
In tema di audizioni, il relatore ritiene inoltre che l'organo giurisdizionale debba avere una maggiore discrezione per rifiutare una domanda di udienza qualora non lo richiedano le circostanze del caso.
Il relatore sostiene la proposta che cerca di incoraggiare l'uso delle tecnologie dell'informazione. La pratica dimostra, infatti, che un uso insufficiente delle tecnologie dell'informazione scoraggia i cittadini dall'avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Nell'indagine condotta dalla Commissione, un quinto degli intervistati ha affermato che sarebbe più propenso a ricorrere al procedimento se tutte le formalità potessero essere espletate per via elettronica. Il sistema per la comunicazione elettronica, tuttavia, deve funzionare in modo impeccabile e garantire la stessa sicurezza nel procedimento offerta dai servizi postali, per esempio in fatto di ricevuta di ritorno.
Le disposizioni in materia di uso delle tecnologie dell'informazione dovrebbero pertanto essere rafforzate, senza però incidere indebitamente sulle procedure nazionali.
III C. Costi
Il relatore ritiene che riscuotere spese di giudizio pari a 1 000 EUR per una controversia di un valore di 10 000 EUR, così come prevede la nuova norma, sia comunque abbastanza esoso. L'aspetto rientra comunque ampiamente nell'ambito di competenza degli Stati membri.
La proposta della Commissione che prevede una spesa massima pari a 35 EUR per le spese di giudizio minime pare ragionevole, considerato che le spese di giudizio minime ammontano in media a 34 EUR e a 44 EUR per controversie rispettivamente di un valore di 200 EUR e di 500 EUR. Inoltre, il relatore ritiene che i soggetti a basso reddito dovrebbero beneficiare di una deroga. Si potrebbe fare riferimento al salario minimo nazionale, al fine di fissare un tetto per tale esenzione dal pagamento in ciascuno Stato membro.
Il relatore plaude alla proposta della Commissione di obbligare gli Stati membri a predisporre metodi di pagamento a distanza, ivi compresi il bonifico bancario e i sistemi di pagamento on line con carte di credito/debito. In tal modo gli attori risparmierebbero sui costi del pagamento, stimati dalla Commissione tra i 400 EUR e gli 800 EUR se sono sostenute spese di viaggio. Quando una controversia sia stata trattata in modo soddisfacente a distanza, sarebbe ridicolo fare spostare le parti per pagare le spese. Onde consentire ai cittadini di beneficiare di tali risparmi, comunque, occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto di tale requisito. Allo stesso tempo, il relatore ritiene che le amministrazioni giudiziarie degli Stati membri non dovrebbero essere tenute a fornire vari mezzi di pagamento a distanza; uno solo è sufficiente.
La modifica del requisito di traduzione è una buona cosa, in quanto può consentire risparmi di tempo e denaro. Stando alle cifre pubblicate dalla Commissione, tradurre il modulo D cost a in media 60 EUR, costo che potrebbe essere ridotto a 40 EUR, se fosse tradotta solo la sezione 4.3. Questo non crea alcun problema di comprensione in quanto tutti i campi del modulo diversi dalla sezione 4.3 sono già disponibili in tutte le lingue ufficiali nel testo del regolamento. Per semplificare ulteriormente il procedimento, inoltre, dovrebbe essere valutata l'opzione di fornire il modulo per via elettronica.
IV. Sensibilizzazione e orientamento
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può funzionare solo se i consumatori, le imprese, gli organi giurisdizionali e le associazioni che offrono consulenza sono debitamente informati della sua esistenza. Dai dati citati dalla Commissione risulta, però, che l'86% dei cittadini e circa la metà degli organi giurisdizionali non ha mai sentito parlare del procedimento. È fondamentale, pertanto, che la Commissione continui a impegnarsi per fornire informazioni in merito al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in particolare attraverso il portale e-Justice. Altrettanto importante, comunque, è che gli Stati membri accompagnino gli sforzi profusi dalla Commissione con campagne di sensibilizzazione nazionali.
I consumatori e le imprese necessitano, inoltre, di informazioni molto concrete su come utilizzare il procedimento in pratica e sulle spese che dovrebbero sostenere. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano informazioni sulle spese di giudizio e sulle modalità di pagamento relative al procedimento europeo per controversie di modesta entità. La Commissione pubblicherà tali informazioni su internet, il che consentirà ai consumatori e alle imprese di compiere una decisione informata.
I consumatori e le PMI potrebbero avere bisogno di assistenza pratica nella compilazione dei moduli per la procedura. A questo proposito, la proposta della Commissione per l'assistenza pratica è molto utile. Una tale assistenza, però, può aiutare solo se mirata, pratica e specifica. In tale contesto, potrebbe essere utile riflettere sulle possibilità offerte da un'assistenza on line, senza dimenticare che sarà comunque necessaria un'assistenza individuale e personale. L'assistenza, infine, può rivelarsi utile anche nella fase di esecuzione.
V. Conclusione
Nel complesso, il relatore è molto favorevole alle modifiche proposte dalla Commissione. Essa ritiene che le modifiche proposte nel presente progetto di relazione migliorerebbero ulteriormente il funzionamento del procedimento per le controversie di modesta entità, e attende con interesse le idee di altri deputati da presentare sotto forma di emendamenti.
La proposta nella sua versione attuale entrerebbe in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Essa si applicherebbe sei mesi dopo. Il relatore propone che la delega legislativa alla Commissione per i moduli necessari, e l'obbligo per gli Stati membri di fornire determinate informazioni si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore, in quanto ciò garantirebbe che il quadro sia in atto alla data in cui si applicheranno le modifiche sostanziali.
Inoltre, il relatore consentirebbe un periodo supplementare di tre anni dalla data di entrata in vigore affinché gli Stati membri garantiscano che le attrezzature in questione siano disponibili nelle aule giudiziarie prima che diventi obbligatorio tenere audizioni tramite videoconferenza.
PROCEDURA
Titolo |
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità e procedimento europeo di ingiunzione di pagamento |
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Riferimenti |
COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
19.11.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 9.12.2013 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ITRE 9.12.2013 |
IMCO 9.12.2013 |
LIBE 9.12.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 27.11.2013 |
IMCO 24.9.2014 |
LIBE 5.12.2013 |
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Relatori Nomina |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 3.9.2014 |
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Esame in commissione |
24.9.2014 |
11.11.2014 |
20.1.2015 |
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Approvazione |
16.4.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Virginie Rozière |
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Deposito |
23.4.2015 |
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