RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

23.4.2015 - (COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg


Procedura : 2013/0403(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0140/2015
Testi presentati :
A8-0140/2015
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

(COM(2013)0794 – C7‑0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0794),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0414/2013),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione giuridica (A8-0140/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) Il titolo del regolamento è modificato nel modo seguente:

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo semplificato per le controversie del valore massimo di 10 000 EUR

 

(La modifica comporterà corrispondenti modifiche nell'intero testo del regolamento (CE) n. 861/2007).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L’innalzamento del valore limite a 10 000 EUR gioverebbe soprattutto alle piccole e medie imprese, che attualmente sono scoraggiate dall’agire in giudizio perché le spese dei procedimenti nazionali ordinari o semplificati sono sproporzionate rispetto al valore della controversia e/o i procedimenti durano troppo. Un valore limite più elevato migliorerebbe l’accesso delle piccole e medie imprese a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.

(5) L’innalzamento del valore limite per contemplare tutte le controversie avviate nei confronti delle persone giuridiche del valore massimo di 10 000 EUR gioverebbe soprattutto alle piccole e medie imprese, che attualmente sono scoraggiate dall’agire in giudizio perché le spese dei procedimenti nazionali ordinari o semplificati sono sproporzionate rispetto al valore della controversia e/o i procedimenti durano troppo. Un valore limite più elevato migliorerebbe l’accesso delle piccole e medie imprese a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno. Ai fini del presente regolamento, una controversia dovrebbe essere considerata aperta contro una persona giuridica se almeno uno dei convenuti è una persona giuridica riconosciuta come tale dalla legge di uno Stato membro o di un paese terzo, diverso dalla persona che agisce in proprio nome. Le controversie avviate contro le persone che agiscono in proprio nome dovrebbero essere contemplate solo se di valore inferiore a 5 000 EUR.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Un altro elemento che permetterebbe di migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l’uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia che eliminano la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di elevatezza delle spese e durata dei procedimenti, fattori che scoraggiano l’accesso alla giustizia.

(8) Un altro elemento che permetterebbe di migliorare ulteriormente il procedimento europeo semplificato è l’uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia che dovrebbero eliminare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di elevatezza delle spese e durata dei procedimenti, fattori che scoraggiano l’accesso alla giustizia.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Le udienze e l’assunzione di prove tramite audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte con mezzi di comunicazione a distanza, senza per questo pregiudicare il diritto di una parte del procedimento di comparire dinanzi all’organo giurisdizionale per l’udienza. Per quanto concerne le udienze e l’assunzione delle prove, gli Stati membri dovrebbero utilizzare i moderni mezzi di comunicazione a distanza che consentono agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all’organo giurisdizionale. Quando la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’organo giurisdizionale adito, l’udienza dovrebbe svolgersi secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1206/200117 del Consiglio. Quando la parte da sentire è domiciliata nello Stato membro in cui si trova l’organo giurisdizionale competente o in un paese terzo, l’udienza può essere tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, in conformità della legislazione nazionale. La parte che ne faccia richiesta dovrebbe sempre poter comparire dinanzi all’organo giurisdizionale per l’udienza. L’organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l’assunzione delle prove.

(12) Le udienze e l’assunzione di prove tramite audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte con mezzi di comunicazione a distanza, senza per questo pregiudicare il diritto di una parte del procedimento di comparire dinanzi all’organo giurisdizionale per l’udienza. Per quanto concerne le udienze e l’assunzione delle prove, gli Stati membri dovrebbero utilizzare i moderni mezzi di comunicazione a distanza che consentono agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all’organo giurisdizionale. Quando la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’organo giurisdizionale adito, l’udienza dovrebbe svolgersi secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1206/200117 del Consiglio. Quando la parte da sentire è domiciliata nello Stato membro in cui si trova l’organo giurisdizionale competente o in un paese terzo, l’udienza può essere tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, in conformità della legislazione nazionale. La parte che ne faccia richiesta dovrebbe sempre poter comparire ed essere sentita dinanzi all’organo giurisdizionale o chiedere la comparizione e l'audizione di un testimone. L’organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l’assunzione delle prove.

__________________

__________________

17 Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

Motivazione

Per quanto riguarda l'escussione di testimoni, devono restare impregiudicati i principi di oralità e immediatezza.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell’attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. La spese di giudizio dovrebbero essere proporzionate al valore della controversia, al fine di garantire l’accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Il presente regolamento non mira ad armonizzare le spese di giudizio, bensì ne fissa un limite massimo che renderà accessibile il procedimento a una percentuale consistente di attori, garantendo nel contempo ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta del metodo di calcolo e dell’importo.

(13) Le potenziali spese del contenzioso sono uno dei principali fattori che influiscono sulla decisione dell’attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. Le spese di giudizio dovrebbero essere fissate in modo da non superare le spese imposte per procedimenti analoghi di carattere nazionale. Si prevede che le spese di livello pari o inferiore incentiveranno il ricorso al procedimento europeo semplificato, in parte configurandolo come uno strumento vantaggioso in termini di costi e paragonabile a procedure nazionali più familiari. Negli Stati membri in cui non esistono procedure nazionali, le spese di giudizio dovrebbero essere fissate a un livello che non sia sproporzionato rispetto al valore della controversia.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l’attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito.

(14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l’attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo semplificato dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario, i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito ovvero altre modalità di pagamento a distanza.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 10 000 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, sia pari al massimo a 10 000 EUR, se aperta nei confronti di una persona fisica, o inferiore a 5 000 EUR, se avviata nei confronti di una persona giuridica, alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

 

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica quando tutti gli elementi indicati di seguito, se pertinenti, si trovano in un unico Stato membro alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda:

soppresso

a) domicilio o residenza abituale delle parti;

 

b) luogo di esecuzione del contratto;

 

c) luogo in cui si sono verificati i fatti su cui si fonda la domanda;

 

d) luogo di esecuzione della sentenza;

 

e) organo giurisdizionale competente.

 

Il domicilio è determinato conformemente agli [articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001]/[articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012].

 

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) il diritto del lavoro;

soppresso

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

soppresso

Motivazione

Poiché i diritti della personalità non sono più esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I, anche tale deroga non dovrebbe più applicarsi al procedimento per le controversie di modesta entità.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L’articolo 3 è soppresso.

soppresso

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L’organo giurisdizionale ne informa l’attore.

L'organo giurisdizionale competente a statuire sul merito della controversia informa l'attore che la sua richiesta è stata respinta e gli comunica i possibili mezzi di impugnazione di tale decisione.

Motivazione

L'organo giurisdizionale che statuisce sulla controversia dovrebbe comunicare all'attore i possibili mezzi di impugnazione di tale decisione. Detti mezzi di impugnazione dovrebbero essere stabiliti da ciascuno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale applicabile.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono a che il modulo di domanda standard A sia disponibile in formato cartaceo presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato, nonché in formato elettronico sui siti web di tali organi giurisdizionali o dell’autorità centrale competente.

5. Gli Stati membri provvedono a che tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali può essere avviato il procedimento europeo semplificato rispettino l'obbligo che loro incombe di fornire ai cittadini, attraverso i servizi competenti, il modulo di domanda standard A in formato cartaceo presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo semplificato può essere avviato e di assicurarne la disponibilità, nonché in formato elettronico sui siti web di tali organi giurisdizionali o dell'autorità centrale competente.

Motivazione

L'applicazione del testo del regolamento quale proposto potrebbe porre dei problemi, in particolare per quanto riguarda la necessità di mettere a disposizione dei cittadini il modulo di domanda standard A in formato cartaceo. In Romania, ad esempio, è necessario istituire un obbligo chiaro che imponga agli organi giurisdizionali di mettere a disposizione dei cittadini il modulo di domanda standard A in formato cartaceo attraverso la cancelleria, poiché gli organi giurisdizionali romeni non hanno ancora adottato questo metodo di lavoro e i cittadini non hanno a loro disposizione moduli standard in materia di controversie, moduli, domande modello, ecc. in formato cartaceo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) entrambe le parti manifestino la disponibilità a concludere una conciliazione giudiziale e chiedano un’udienza a tal fine.

b) entrambe le parti manifestino la disponibilità a concludere una conciliazione giudiziale e non sia possibile giungere a una conciliazione per corrispondenza.

Motivazione

Le udienze non dovrebbero essere obbligatorie per le conciliazioni giudiziali. Esse dovrebbero aver luogo solo se necessario.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora la parte da sentire sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale competente, l’udienza è tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

1. A partire da [3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], qualora la parte da sentire sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale competente, ogni udienza è tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

 

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali competenti siano dotati di idonea tecnologia di comunicazione a distanza.

2. La parte che ne faccia richiesta è sempre legittimata a comparire dinanzi all’organo giurisdizionale ed essere sentita di persona.”

2. La parte che ne faccia richiesta è sempre legittimata a comparire dinanzi all’organo giurisdizionale ed essere sentita di persona.”

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'organo giurisdizionale autorizza le parti a rivolgere ai testimoni domande per iscritto, qualora lo ritenga necessario per giungere a un'equa composizione della controversia. L'organo giurisdizionale inoltra ai testimoni le domande presentate dalle parti e comunica loro il termine entro il quale sono tenuti a fornire una risposta scritta alle parti e a trasmetterla all'organo giurisdizionale.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli esperti che devono essere consultati a norma del paragrafo 2 bis sono nominati dall'organo giurisdizionale.

Motivazione

Occorre specificare nel testo legislativo le modalità di nomina degli esperti. Andrebbe inoltre stabilito se le parti hanno diritto ad avere un proprio esperto e se hanno facoltà di porre domande agli esperti. Per quanto riguarda la facoltà delle parti di rivolgere ai testimoni domande per iscritto, si ritiene opportuno disciplinarla al fine di garantire il rispetto del diritto alla difesa delle parti e il raggiungimento di un'equa composizione della controversia.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli. L’assistenza è diretta, in particolare, a stabilire l’esperibilità del procedimento ai fini della risoluzione della controversia, determinare l’organo giurisdizionale competente, calcolare gli interessi dovuti e individuare i documenti da allegare.

1. Gli Stati membri assicurano che le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli. L’assistenza è gratuita e diretta, in particolare, a stabilire l’esperibilità del procedimento ai fini della risoluzione della controversia, determinare l’organo giurisdizionale competente, calcolare gli interessi dovuti e individuare i documenti da allegare.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli atti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. Gli atti sono notificati e/o comunicati per via elettronica solo alla parte che ha previamente accettato in modo esplicito tale forma di notificazione e/o comunicazione. La notificazione e/o comunicazione con mezzi elettronici può essere attestata da conferma automatica del ricevimento.

1. Gli atti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. I mezzi del servizio devono essere tali da escludere usi impropri e garantire la riservatezza. Gli atti sono notificati e/o comunicati per via elettronica solo alla parte che ha previamente accettato in modo esplicito tale forma di notificazione e/o comunicazione. La notificazione e/o comunicazione con mezzi elettronici può essere attestata anche da conferma automatica del ricevimento.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l’organo giurisdizionale e le parti sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia ammesso dal diritto nazionale e solo se la parte lo accetta.

2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l’organo giurisdizionale e le parti sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia ammesso dal diritto nazionale.

Motivazione

Un rinvio al diritto nazionale è sufficiente in questa sede. Non dovrebbe esserci alcun requisito supplementare a livello europeo che richieda il consenso delle parti, se non esiste a livello nazionale.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 15 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non superano il 10% del valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese. Se gli Stati membri applicano un importo minimo di spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale importo non supera 35 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

1. Le spese di giudizio per il procedimento europeo semplificato non superano il 5% del valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese. Se gli Stati membri applicano un importo minimo di spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale importo non supera 35 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

Motivazione

La percentuale proposta, pari al 10% del valore della controversia, è decisamente troppo alta. Sarebbe più opportuno stabilire che le spese di giudizio non possono superare il 5% del valore della controversia (o addirittura il 3%). Pertanto, nel caso di una controversia del valore massimo di 10 000 EUR, le spese di giudizio ammonterebbero a 500 euro, ossia a circa 2 217,35 RON.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ciascuno Stato membro stabilisce una soglia minima di reddito al di sotto della quale una parte non è tenuta a pagare le spese di giudizio.

Motivazione

I soggetti a reddito molto basso non dovrebbero essere tenuti a pagare spese di giudizio. Tuttavia, non è opportuno fissare un'unica cifra a livello europeo, in quanto i salari minimi e il costo della vita variano tra gli Stati membri. Ogni Stato membro dovrebbe pertanto stabilire la propria soglia, preferibilmente in riferimento al salario minimo nazionale.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 15 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, tra cui il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito.

2. Gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, tra cui il bonifico bancario o i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito.

Motivazione

È importante che sia possibile pagare le spese di giudizio a distanza, per non doversi spostare ad esclusivi fini di pagamento. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire più di un metodo di pagamento a distanza.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 28 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [5 anni dalla data di applicazione], la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Entro [5 anni dalla data di applicazione], la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative. Entro [2 anni dalla data di applicazione] è elaborata una relazione interlocutoria che esamina la diffusione negli Stati membri delle informazioni sul procedimento europeo semplificato e che può contenere raccomandazioni sulle possibilità di rafforzare la sensibilizzazione del pubblico in merito al presente strumento.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1896/2006

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 20

 

Norme minime per il riesame della sentenza

 

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui l'ingiunzione è stata emessa, se:

 

a) l'ingiunzione non gli è stata notificata in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; ovvero

 

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di opporsi alla controversia a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili.

 

Tuttavia, il diritto di chiedere il riesame di cui al primo comma non si applica qualora il convenuto, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la sentenza.

 

2. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

 

3. Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto dell'ingiunzione ed è stato posto nelle condizioni di agire, o al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

 

4. Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame prevista da detti paragrafi, l'ingiunzione di pagamento europea resta valida.

 

Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 o 2, l'ingiunzione di pagamento europea è considerata nulla. Tuttavia, il creditore non perde i benefici dell’interruzione dei termini di prescrizione o decadenza.”

Motivazione

L'articolo 18 del regolamento 861/2007 sarà modificato in modo coerente con la corrispondente disposizione del regolamento 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, per portare maggiore chiarezza e facilitarne l'applicazione pratica. Non essendovi alcuna ragione per cui tali disposizioni sul riesame, che perseguono esattamente lo stesso obiettivo, debbano essere formulate in modo diverso nei vari regolamenti europei, è opportuno modificare anche il corrispondente articolo 20 del regolamento (CE) n 1896/2006.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento].

Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento], ad eccezione dell'articolo 1, punti da 13 a 15, che si applicano a partire dalla data di entrata in vigore.

Motivazione

Siccome i punti degli articoli citati creano obblighi per gli Stati membri che devono essere soddisfatti entro la data di applicazione delle modifiche e consentono alla Commissione di adottare i moduli previsti per delega, tali articoli devono essere applicabili prima.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità intende semplificare e accelerare i procedimenti relativi ai contenziosi transfrontalieri di modesta entità e ridurne le spese. Il regolamento era stato pensato in particolare per aiutare i consumatori e le piccole e medie imprese (PMI) a far valere i propri diritti, assicurando in tal modo l'accesso alla giustizia. Il relatore condivide appieno tale obiettivo.

Dalla valutazione condotta dopo cinque anni di applicazione del regolamento è emerso che il procedimento per le controversie di modesta entità si è effettivamente dimostrato uno strumento utile, ma che esiste altresì un ampio margine per estendere e consolidare il ricorso a tale strumento, così come evidenziato dalla relazione sull'applicazione del regolamento preparata dalla Commissione nel novembre 2013. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha tagliato il costo delle controversie transfrontaliere di modesta entità fino al 40% e ne ha ridotto la durata da un massimo di 2 anni e 5 mesi a una media di 5 mesi. D'altro canto, il numero di domande varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, dalle sole tre domande presentate in Bulgaria alle 1 047 presentate in Spagna nel 2012.

Nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 il Parlamento osserva che "il ricorso ai tribunali delle controversie di modesta entità in taluni Stati membri rimane significativamente basso e che deve essere fatto di più in termini di certezza del diritto, barriere linguistiche e trasparenza dei procedimenti". Ogni controversia di modesta entità che non è avviata perché il potenziale attore è riluttante ad adire il tribunale, o magari non è a conoscenza delle possibilità a sua disposizione, è di per sé fonte di preoccupazione. Questa circostanza, infatti, potrebbe pregiudicare gravemente la fiducia nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri e le opportunità che si aprono per il commercio elettronico.

II. Proposta della Commissione

II A. Ambito di applicazione

La Commissione propone di alzare il tetto per le controversie di modesta entità che possono essere composte mediante il procedimento europeo dagli attuali 2 000 EUR a 10 000 EUR. Secondo la Commissione, l'innalzamento proposto avrebbe un impatto marginale sui consumatori, considerato che solitamente le controversie che interessano questi ultimi non superano i 2 000 EUR, ma rappresenterebbe un miglioramento importante per le PMI. Stando ai dati raccolti dalla Commissione, infatti, solo il 20% delle controversie che vedono coinvolte delle imprese ha un valore inferiore a 2 000 EUR, mentre circa il 30% ha un valore compreso tra i 2 000 EUR e i 10 000 EUR. Se il tetto imposto attualmente, quindi, copre solo il 20% delle controversie che interessano le imprese, con la nuova soglia a 10 000 EUR tale percentuale passerebbe a circa il 50%.

La Commissione propone, inoltre, di ampliare la definizione di controversia transfrontaliera, con una conseguente estensione del campo di applicazione del regolamento. Il regolamento vigente si applica solo nelle controversie "in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito". La Commissione propone, invece, di estendere la definizione alle controversie in cui le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro ma che hanno un altro elemento transfrontaliero, come il luogo di esecuzione del contratto, il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso o l'esecuzione della sentenza in un altro Stato membro.

II B. Procedura

Un'indagine della Commissione ha evidenziato che il 45% delle imprese coinvolte in una controversia transfrontaliera non agisce in giudizio perché le spese processuali sarebbero sproporzionate rispetto al valore della domanda, mentre il 27% è scoraggiato dalla lunghezza del procedimento. Al fine di favorire maggiormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la Commissione propone di ridurre ulteriormente i costi e la durata della procedura.

Il regolamento vigente consente di inviare la prima domanda per via elettronica, qualora lo Stato membro in cui il procedimento è avviato accetti tale canale di comunicazione (cfr. articolo 4, paragrafo 1). L'articolo 13 prevede che ai fini del procedimento la comunicazione avvenga innanzitutto tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno, mentre la comunicazione mediante altri canali, ivi compresi quelli elettronici, è consentita solo qualora non sia possibile ricorrere al servizio postale. All'atto pratico ciò significa che al momento in molti Stati membri tutte le comunicazioni tra le parti e l’organo giurisdizionale avvengono per posta.

La Commissione propone ora di parificare i servizi postali ed elettronici per lo scambio di documenti, purché la parte abbia previamente acconsentito in modo esplicito a che i documenti siano consegnati per via elettronica.

Dato che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è, in linea di principio, una procedura scritta, le audizioni si svolgono solo in circostanze eccezionali. Il regolamento vigente prevede che l'organo giurisdizionale "può tenere udienza tramite videoconferenza [...] se disponibil[e]". In altre parole, se i mezzi tecnici non sono disponibili, le persone convocate per un'udienza devono comparire di persona dinanzi all'organo giurisdizionale, che potrebbe anche trovarsi in un altro Stato membro. Il regolamento non prevede alcun incentivo, né alcun obbligo, per gli Stati membri di provvedere a che siano disponibili i mezzi tecnici necessari.

La Commissione propone che di norma l’udienza sia tenuta in futuro tramite comunicazione a distanza, a meno che una parte non chieda di comparire dinanzi all’organo giurisdizionale e di essere sentita di persona.

II C. Costi

Al momento, le spese di giudizio imposte negli Stati membri per le controversie di modesta entità composte mediante il procedimento europeo variano considerevolmente, dall'assenza di spese di giudizio a una percentuale pari fino al 57%. Solitamente le spese di giudizio sono riscosse in anticipo, al momento della presentazione della domanda, e l'attore può sperare di recuperarle successivamente solo qualora vinca la causa (principio del "chi perde paga"). La Commissione propone un limite massimo per le spese di giudizio pari al 10% del valore della controversia, in quanto agevolerebbe ulteriormente l'accesso alla giustizia. La Commissione propone inoltre di prevedere un importo massimo di 35 EUR di spese minime di giudizio.

Infine, poiché in molti Stati membri l’unico metodo accettato per il pagamento è quello in contanti o con marche da bollo, per provvedere al pagamento le parti devono sostenere spese di viaggio o ricorrere a un avvocato nello Stato membro del foro, il che comporta dei costi e può scoraggiarle dall’agire in giudizio. La Commissione mira dunque ad obbligare gli Stati membri a fornire un mezzo di pagamento a distanza per le spese di giudizio.

Il regolamento vigente prevede che la parte che richiede l'esecuzione sia tenuta a fornire una copia della sentenza e del modulo D, vale a dire il certificato relativo alla sentenza. La Commissione ha osservato che solitamente l'intero modulo è tradotto, a titolo oneroso, nella lingua dello Stato membro che richiede l'esecuzione.

La Commissione propone ora di richiedere esclusivamente la traduzione della sezione 4.3 dello stesso (relativa al merito della sentenza).

III. Analisi del relatore

III A. Ambito di applicazione

Il relatore accoglie con favore l'innalzamento del tetto per il ricorso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'estensione del procedimento semplificato alle controversie transfrontaliere con un valore compreso tra i 2 000 EUR e i 10 000 EUR consente di accrescere la percentuale di controversie che possono beneficiare di una considerevole riduzione dei costi e della durata del contenzioso.

Il relatore ritiene che questa modifica aumenterà ulteriormente il numero di casi in cui le imprese e i consumatori potrebbero ottenere opportuni risparmi. Il tetto per le controversie di modesta entità dovrebbe essere fissato a un livello inferiore rispetto al valore di una controversa media, in modo da assicurare le garanzie procedurali necessarie per le controversie di entità superiore. Occorre inoltre tener presente che, aumentando il ricorso al procedimento mediante un innalzamento del tetto, il procedimento diventerà parte delle attività correnti dei tribunali. Per i potenziali utenti, e in particolare per i consumatori, sarà più agevole raccogliere le informazioni necessarie. Tuttavia, l'innalzamento del tetto oltre 10 000 EUR non sembra possibile in questa fase, per cui il relatore sostiene la cifra proposta dalla Commissione.

III B. Procedura

Lo svolgimento di audizioni mediante videoconferenza è un'opportuna proposta di modernizzazione. La necessità di spostarsi per comparire in un'udienza e di sostenere i costi del viaggio può effettivamente rappresentare un onere significativo nelle controversie transfrontaliere. In risposta alle domande poste nel quadro dell'indagine della Commissione sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità, infatti, un terzo degli intervistati ha dichiarato che sarebbe più propenso ad agire in giudizio se il procedimento potesse svolgersi solo a distanza, senza implicare la necessità di recarsi fisicamente dinanzi all'organo giurisdizionale.

Occorre rilevare che le relative sale e attrezzature dovrebbero essere fornite e mantenute dagli organi giurisdizionali. Tale infrastruttura è spesso inesistente e i fondi per crearla sono scarsi in tempi di crisi economica. Il relatore ritiene pertanto che gli Stati membri dovrebbero ottenere altri due anni al fine di garantire che tale infrastruttura sia disponibile se richiesto in tutta Europa.

In tema di audizioni, il relatore ritiene inoltre che l'organo giurisdizionale debba avere una maggiore discrezione per rifiutare una domanda di udienza qualora non lo richiedano le circostanze del caso.

Il relatore sostiene la proposta che cerca di incoraggiare l'uso delle tecnologie dell'informazione. La pratica dimostra, infatti, che un uso insufficiente delle tecnologie dell'informazione scoraggia i cittadini dall'avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Nell'indagine condotta dalla Commissione, un quinto degli intervistati ha affermato che sarebbe più propenso a ricorrere al procedimento se tutte le formalità potessero essere espletate per via elettronica. Il sistema per la comunicazione elettronica, tuttavia, deve funzionare in modo impeccabile e garantire la stessa sicurezza nel procedimento offerta dai servizi postali, per esempio in fatto di ricevuta di ritorno.

Le disposizioni in materia di uso delle tecnologie dell'informazione dovrebbero pertanto essere rafforzate, senza però incidere indebitamente sulle procedure nazionali.

III C. Costi

Il relatore ritiene che riscuotere spese di giudizio pari a 1 000 EUR per una controversia di un valore di 10 000 EUR, così come prevede la nuova norma, sia comunque abbastanza esoso. L'aspetto rientra comunque ampiamente nell'ambito di competenza degli Stati membri.

La proposta della Commissione che prevede una spesa massima pari a 35 EUR per le spese di giudizio minime pare ragionevole, considerato che le spese di giudizio minime ammontano in media a 34 EUR e a 44 EUR per controversie rispettivamente di un valore di 200 EUR e di 500 EUR. Inoltre, il relatore ritiene che i soggetti a basso reddito dovrebbero beneficiare di una deroga. Si potrebbe fare riferimento al salario minimo nazionale, al fine di fissare un tetto per tale esenzione dal pagamento in ciascuno Stato membro.

Il relatore plaude alla proposta della Commissione di obbligare gli Stati membri a predisporre metodi di pagamento a distanza, ivi compresi il bonifico bancario e i sistemi di pagamento on line con carte di credito/debito. In tal modo gli attori risparmierebbero sui costi del pagamento, stimati dalla Commissione tra i 400 EUR e gli 800 EUR se sono sostenute spese di viaggio. Quando una controversia sia stata trattata in modo soddisfacente a distanza, sarebbe ridicolo fare spostare le parti per pagare le spese. Onde consentire ai cittadini di beneficiare di tali risparmi, comunque, occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto di tale requisito. Allo stesso tempo, il relatore ritiene che le amministrazioni giudiziarie degli Stati membri non dovrebbero essere tenute a fornire vari mezzi di pagamento a distanza; uno solo è sufficiente.

La modifica del requisito di traduzione è una buona cosa, in quanto può consentire risparmi di tempo e denaro. Stando alle cifre pubblicate dalla Commissione, tradurre il modulo D cost a in media 60 EUR, costo che potrebbe essere ridotto a 40 EUR, se fosse tradotta solo la sezione 4.3. Questo non crea alcun problema di comprensione in quanto tutti i campi del modulo diversi dalla sezione 4.3 sono già disponibili in tutte le lingue ufficiali nel testo del regolamento. Per semplificare ulteriormente il procedimento, inoltre, dovrebbe essere valutata l'opzione di fornire il modulo per via elettronica.

IV. Sensibilizzazione e orientamento

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può funzionare solo se i consumatori, le imprese, gli organi giurisdizionali e le associazioni che offrono consulenza sono debitamente informati della sua esistenza. Dai dati citati dalla Commissione risulta, però, che l'86% dei cittadini e circa la metà degli organi giurisdizionali non ha mai sentito parlare del procedimento. È fondamentale, pertanto, che la Commissione continui a impegnarsi per fornire informazioni in merito al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in particolare attraverso il portale e-Justice. Altrettanto importante, comunque, è che gli Stati membri accompagnino gli sforzi profusi dalla Commissione con campagne di sensibilizzazione nazionali.

I consumatori e le imprese necessitano, inoltre, di informazioni molto concrete su come utilizzare il procedimento in pratica e sulle spese che dovrebbero sostenere. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano informazioni sulle spese di giudizio e sulle modalità di pagamento relative al procedimento europeo per controversie di modesta entità. La Commissione pubblicherà tali informazioni su internet, il che consentirà ai consumatori e alle imprese di compiere una decisione informata.

I consumatori e le PMI potrebbero avere bisogno di assistenza pratica nella compilazione dei moduli per la procedura. A questo proposito, la proposta della Commissione per l'assistenza pratica è molto utile. Una tale assistenza, però, può aiutare solo se mirata, pratica e specifica. In tale contesto, potrebbe essere utile riflettere sulle possibilità offerte da un'assistenza on line, senza dimenticare che sarà comunque necessaria un'assistenza individuale e personale. L'assistenza, infine, può rivelarsi utile anche nella fase di esecuzione.

V. Conclusione

Nel complesso, il relatore è molto favorevole alle modifiche proposte dalla Commissione. Essa ritiene che le modifiche proposte nel presente progetto di relazione migliorerebbero ulteriormente il funzionamento del procedimento per le controversie di modesta entità, e attende con interesse le idee di altri deputati da presentare sotto forma di emendamenti.

La proposta nella sua versione attuale entrerebbe in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Essa si applicherebbe sei mesi dopo. Il relatore propone che la delega legislativa alla Commissione per i moduli necessari, e l'obbligo per gli Stati membri di fornire determinate informazioni si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore, in quanto ciò garantirebbe che il quadro sia in atto alla data in cui si applicheranno le modifiche sostanziali.

Inoltre, il relatore consentirebbe un periodo supplementare di tre anni dalla data di entrata in vigore affinché gli Stati membri garantiscano che le attrezzature in questione siano disponibili nelle aule giudiziarie prima che diventi obbligatorio tenere audizioni tramite videoconferenza.

PROCEDURA

Titolo

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità e procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Riferimenti

COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)

Presentazione della proposta al PE

19.11.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

9.12.2013

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

LIBE

9.12.2013

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

27.11.2013

IMCO

24.9.2014

LIBE

5.12.2013

 

Relatori

       Nomina

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.9.2014

 

 

 

Esame in commissione

24.9.2014

11.11.2014

20.1.2015

 

Approvazione

16.4.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Deposito

23.4.2015