RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale

30.4.2015 - (COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Vicky Ford


Procedura : 2014/0108(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0148/2015
Testi presentati :
A8-0148/2015
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale

(COM(2014)0186 – C7‑0110/2014 – 2014/0108(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0186),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0110/2014),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0148/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il presente regolamento copre DPI che costituiscono una novità per il mercato dell'Unione all'atto dell'immissione sul mercato; ciò significa che si tratta di nuovi DPI prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o di prodotti, nuovi o usati, importati da un paese terzo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio16 stabilisce disposizioni orizzontali per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e la marcatura CE.

(5) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio16 stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti da paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

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16 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del mercoledì 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

16 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del mercoledì 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento ai fini della normativa basati sui principi del nuovo approccio. Allo scopo di garantire la coerenza con altre normative settoriali, è opportuno uniformare alcune disposizioni del presente regolamento a detta decisione, nella misura in cui le caratteristiche specifiche del settore non richiedano soluzioni differenti. È perciò opportuno uniformare a detta decisione alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, la dichiarazione di conformità UE, le regole per la marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, le procedure di valutazione della conformità nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative ai prodotti che comportano rischi.

(6) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale. Allo scopo di garantire la coerenza con altre normative settoriali, è opportuno uniformare alcune disposizioni del presente regolamento a detta decisione, nella misura in cui le caratteristiche specifiche del settore non richiedano soluzioni differenti. È perciò opportuno uniformare a detta decisione alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, la dichiarazione di conformità UE, le regole per la marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, le procedure di valutazione della conformità nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative ai prodotti che comportano rischi.

__________________

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17 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

 

17 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il regolamento (UE) n. xx/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio18 stabilisce norme dettagliate in materia di vigilanza del mercato e di controlli dei prodotti armonizzati, compresi i DPI, che entrano nell'Unione da paesi terzi. Conformemente a tale regolamento, gli Stati membri devono organizzare e attuare una vigilanza del mercato, nominare autorità di vigilanza del mercato, specificarne poteri e doveri e stabilire programmi di vigilanza del mercato generali e settoriali. Tale regolamento definisce inoltre una procedura della clausola di salvaguardia.

 

soppresso

__________________

 

18 [Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM/2013/075 final - 2013/0048 (COD) (GU L XXX)].

 

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE. Al fine di garantire all'utilizzatore di tali prodotti un livello di protezione altrettanto elevato di quello dei DPI oggetto della direttiva 89/686/CEE, i DPI per uso privato contro l'umidità, l'acqua e il calore (ad esempio guanti per rigovernare, guanti da forno) dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento, in linea con i DPI simili per uso professionale già coperti dalla direttiva 89/686/CEE. I prodotti artigianali, quali i guanti fatti a mano, per i quali il fabbricante non rivendica esplicitamente una funzione protettiva non sono dispositivi di protezione individuale e dunque non rientrano tra i prodotti da includere. È inoltre opportuno chiarire l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE aggiungendo un riferimento ai prodotti oggetto di altre normative e che sono pertanto esclusi dal regolamento sui DPI.

(9) Alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE. I prodotti artigianali o decorativi per i quali il fabbricante non rivendica esplicitamente una funzione protettiva non sono dispositivi di protezione individuale, pertanto non dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di garantire un livello di protezione elevato, il campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere prodotti, esplicitamente descritti e opportunamente commercializzati dai fabbricanti, destinati ad uso privato per la protezione contro il calore. I prodotti destinati all'uso privato per la protezione contro condizioni atmosferiche non estreme o contro l'umidità e l'acqua, inclusi, a titolo non esclusivo, l'abbigliamento stagionale, gli ombrelli e i guanti per rigovernare, dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. È inoltre opportuno chiarire l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE aggiungendo un riferimento ai prodotti oggetto di altre normative e che sono pertanto esclusi dal regolamento sui DPI.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Durante le dimostrazioni sul campo e le prove sul campo, è opportuno adottare misure adeguate per garantire la protezione delle persone. Le prove sul campo non dovrebbero essere concepite per testare le prestazioni di protezione dei DPI bensì per valutare altri aspetti non attinenti alla protezione come il comfort, l'ergonomia e il design. Tutte le parti interessate, ad esempio il datore di lavoro nonché l'utilizzatore o il consumatore, dovrebbero essere informate in anticipo in merito all'ambito e alla finalità della prova.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

(11) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori e, ove opportuno, di altre persone, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che i DPI proteggano la salute e la sicurezza delle persone e che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nella catena di fornitura e distribuzione.

(12) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Al fine di facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo di un sito Internet oltre a quello postale.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È necessario garantire che i DPI che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che obblighi gli importatori ad assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato a fini di controllo.

(14) È necessario garantire che i DPI che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione della conformità. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che imponga agli importatori di immettere sul mercato solo DPI conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che non presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato a fini di controllo.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) All'atto dell'immissione di un DPI sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sullo stesso il proprio nome e l'indirizzo a cui possono essere contattati. Dovrebbero prevedersi eccezioni qualora le dimensioni o la natura del DPI non consentano tale indicazione, ad esempio nel caso in cui l'importatore fosse costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

 

(16) All'atto dell'immissione di un DPI sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sul DPI il proprio nome, il nome o il marchio commerciale registrati e l'indirizzo postale a cui possono essere contattati. Dovrebbero prevedersi eccezioni qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano. Le eccezioni comprendono il caso in cui l'importatore fosse costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul DPI.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Gli operatori economici dovrebbero compiere sforzi per garantire che tutta la documentazione pertinente, come ad esempio le istruzioni per l'uso, fornisca informazioni precise e comprensibili e sia al contempo facilmente comprensibile, tenga conto degli sviluppi tecnologici e delle modifiche del comportamento dell'utente finale e sia quanto più possibile aggiornata.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi.

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento per l'identificazione di altri operatori economici, gli operatori economici non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni per quanto riguarda gli altri operatori economici che hanno fornito loro DPI o ai quali essi hanno fornito DPI, a meno che non siano state loro fornite tali informazioni aggiornate.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Per "prova sul campo" si intende un periodo di prova da parte dell'utilizzatore di un DPI non conforme, prima che sia immesso sul mercato e per il quale sono disponibili nel fascicolo tecnico tutte le informazioni necessarie sulle prove effettuate da laboratori accreditati o autorizzati al fine di garantire la protezione dell'utilizzatore, che soddisfa i requisiti applicabili di cui all'allegato II, è reso disponibile in un numero molto limitato per un periodo di tempo ridotto e il cui scopo principale è di effettuare una valutazione finale delle sue caratteristiche non protettive.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È necessario specificare chiaramente il rapporto e l'ambito di applicazione del presente regolamento rispetto al diritto degli Stati membri di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro, in particolare a norma della direttiva 89/656/CEE del Consiglio19, al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e dunque di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.

(21) È necessario specificare chiaramente il rapporto e l'ambito di applicazione del presente regolamento rispetto al diritto degli Stati membri di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro, in particolare a norma della direttiva 89/656/CEE del Consiglio19, al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e dunque di garantire la libera circolazione dei DPI conformi. L'articolo 4 di detta direttiva obbliga i datori di lavoro a fornire DPI conformi alle pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di progettazione e fabbricazione per quanto riguarda la sicurezza e la salute. Ai sensi di tale articolo, i fabbricanti di DPI che forniscono DPI ai loro dipendenti devono provvedere affinché tali DPI ottemperino ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

 

__________________

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19 Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

19 Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

 

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) È stato riconosciuto che l'obbligo, previsto in altri atti legislativi sul mercato interno, di fornire una dichiarazione di conformità UE con il dispositivo agevola e migliora l'efficacia della vigilanza del mercato e dovrebbe pertanto essere introdotto anche nel presente regolamento. Si dovrebbe prevedere la possibilità di fornire una dichiarazione di conformità UE semplificata, in modo da ridurre l'onere derivante da questa prescrizione, senza diminuirne l'efficacia. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere entrambe le possibilità.

(22) Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere facile accesso alla dichiarazione di conformità. Per soddisfare tale requisito, i fabbricanti dovrebbero garantire che il DPI sia accompagnato da una copia integrale della dichiarazione di conformità o dall'indirizzo Internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE. In alternativa, il fabbricante dovrebbe poter scegliere di fornire una dichiarazione di conformità semplificata.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Al fine di garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, nei casi in cui un DPI sia regolamentato da uno o più atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Onde ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, è opportuno consentire che tale dichiarazione unica di conformità UE sia costituita da un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Al fine di garantire che i DPI siano esaminati sulla base della tecnologia più avanzata, il limite di validità dell'attestato di certificazione UE dovrebbe essere fissato ad un massimo di 5 anni. È opportuno prevedere un processo di revisione dell'attestato. È altresì opportuno richiedere un contenuto minimo del certificato al fine di agevolare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato.

(24) I DPI dovrebbero essere esaminati sulla base della tecnologia più avanzata. Il periodo massimo di validità dell'attestato di certificazione UE dovrebbe essere di 5 anni ed è opportuno prevedere un processo di revisione dell'attestato. A seguito di una revisione positiva un certificato rinnovato può continuare a essere valido per periodi ulteriori, ciascuno di cinque anni al massimo. È altresì opportuno richiedere un contenuto minimo del certificato al fine di agevolare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) È opportuno applicare una procedura semplificata per la ricertificazione dell'attestato di certificazione UE qualora il prodotto, le norme armonizzate applicate o altre soluzioni tecniche applicate dal fabbricante non abbiano subito modifiche e continuino a soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza alla luce dello stato dell'arte, rendendo superflui ulteriori test o esami tecnici, in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i relativi costi.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter) Il ritiro di una norma armonizzata non dovrebbe invalidare i certificati esistenti rilasciati dagli organismi notificati; esso riguarda solo la conformità conferita a nuove valutazioni della conformità che seguono la nuova norma armonizzata. I prodotti fabbricati in conformità del certificato esistente dovrebbero continuare a beneficiare della conformità con i requisiti essenziali e dovrebbe continuare ad essere possibile immetterli sul mercato fino al termine della validità dei relativi certificati rilasciati da organismi notificati.

Motivazione

Per evitare incertezza giuridica per quanto riguarda i casi in cui la norma armonizzata sul certificato sia stata sostituita da una versione rivista, questo testo è stato aggiunto al testo della "Guida blu" della Commissione sull'applicazione della normativa dell'UE relativa ai prodotti.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, è indispensabile elaborare idonee procedure di conformità cui i fabbricanti si devono attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica i DPI in tre categorie oggetto di procedure di valutazione della conformità distinte. Al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco dei prodotti oggetto di una delle procedure di valutazione della conformità relative alla fase di produzione dovrebbe essere ampliato. Le procedure di valutazione della conformità per ciascuna categoria di DPI dovrebbero essere stabilite, per quanto possibile, in base ai moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE.

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dal presente regolamento, è indispensabile elaborare idonee procedure di conformità cui i fabbricanti si devono attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica i DPI in tre categorie oggetto di procedure di valutazione della conformità distinte. Al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco dei prodotti oggetto di una delle procedure di valutazione della conformità relative alla fase di produzione dovrebbe essere ampliato. Le procedure di valutazione della conformità per ciascuna categoria di DPI dovrebbero essere stabilite, per quanto possibile, in base ai moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle norme armonizzate, un organismo di valutazione della conformità dovrebbe essere considerato conforme alle corrispondenti prescrizioni di cui al presente regolamento.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Il sistema previsto dal presente regolamento dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) Un accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisca il necessario livello di attendibilità dei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento privilegiato per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare esse stesse tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 quater) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a una controllata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i DPI da immettere sul mercato, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 30 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 quinquies) Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi nell'intera Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 30 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 sexies) Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 30 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 septies) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i prodotti disciplinati dal presente regolamento possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e/o l'incolumità degli utilizzatori o, eventualmente, di altre persone. I prodotti disciplinati dal presente regolamento dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti dal presente regolamento soltanto in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 30 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 octies) Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che ai prodotti oggetto del presente regolamento si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 30 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 nonies) La direttiva 89/686/CE già prevede una procedura di salvaguardia che consente di contestare la conformità di un prodotto. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali, è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 30 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 decies) È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consenta di informare le parti interessate in merito alle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai DPI che presentano un rischio per la salute o l'incolumità degli utilizzatori o, eventualmente, di altre persone. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali DPI.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 30 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 undecies) Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis) Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi ai DPI conformi che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e norme sulla libera circolazione di tali dispositivi nell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che sono messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione degli utilizzatori, e norme sulla libera circolazione di tali dispositivi nell'Unione.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica ai dispositivi di protezione individuale (DPI), quali definiti all'articolo 3.

Il presente regolamento si applica ai dispositivi di protezione individuale (DPI), quali definiti all'articolo 3 e classificati nelle categorie di rischio di cui all'allegato I.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o per il mantenimento dell'ordine pubblico;

a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) destinati ad essere utilizzati per l'autodifesa;

b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) destinati all'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme;

c) destinati all'uso privato per proteggersi:

 

i) da condizioni atmosferiche non estreme;

 

ii) dall'umidità e dall'acqua non di natura estrema;

 

iii) dal calore, nel caso di prodotti che non siano stati esplicitamente descritti o commercializzati dall'operatore economico come aventi una funzione protettiva;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a due o tre ruote oggetto del pertinente regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a norma del regolamento 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) in forma di abbigliamento destinati all'uso privato, con rivestimenti riflettenti o fluorescenti che sono inseriti esclusivamente per ragioni di design o decorazione, nel caso di prodotti che non siano stati descritti o commercializzati dall'operatore economico come aventi una funzione protettiva;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) progettati e immessi sul mercato come prodotti artigianali aventi carattere decorativo.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dispositivi destinati ad essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, che sono immessi sul mercato separatamente o combinati con dispositivi individuali non di protezione;

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, che sono immessi sul mercato separatamente o combinati con dispositivi individuali non di protezione;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a), che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono destinati a collegare tali dispositivi a un dispositivo o a una struttura esterni, che sono amovibili e non destinati ad essere collegati in modo fisso a una struttura;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a), che non sono tenuti o indossati da una persona, ma essenziali alla funzione del dispositivo, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso;

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "DPI adattati singolarmente": DPI fabbricati in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi ad un singolo utilizzatore;

2. "tipo di DPI": la serie di DPI che è uguale al DPI descritto nella documentazione tecnica e al DPI oggetto dell'attestato di certificazione UE (nel caso della categoria II o III);

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'Unione;

5. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un tipo di DPI sul mercato dell'Unione;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 bis. "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

20 bis. "dimostrazione": qualsiasi rappresentazione di DPI, non in ambiente pericoloso, a fini promozionali;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

20 ter. "prova sul campo": un evento in cui un DPI non certificato per il quale tutti i necessari documenti di prova (prove effettuate da laboratori accreditati o autorizzati) a supporto della documentazione tecnica per garantire la protezione di chi lo indossa, sono accessibili e messi a disposizione in un numero molto limitato ai fini di una valutazione finale. Una prova sul campo è limitata nel tempo, con tempo e scopo definiti e motivati prima dell'inizio della prova e confermati dalle parti interessate;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Libera circolazione

Libera circolazione, dimostrazioni e prove sul campo

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al presente regolamento, a condizione che un cartello visibile indichi chiaramente che il DPI non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni o prove sul campo, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al presente regolamento e non disponibili sul mercato. Le prove sul campo non sono concepite per testare le prestazioni di protezione dei DPI bensì per valutare altri aspetti non attinenti alla protezione come il comfort, l'ergonomia e il design.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Durante le dimostrazioni, devono essere prese precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

Durante le dimostrazioni e le prove sul campo, devono essere prese precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I DPI cui si applica il presente paragrafo possono essere presentati o sottoposti a prove sul campo a condizione che un segno visibile indichi chiaramente che essi non sono conformi al presente regolamento.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE del DPI per almeno 10 anni dalla data della sua immissione sul mercato.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE del DPI per almeno cinque anni dalla data della sua immissione sul mercato.

Motivazione

L'obbligo di conservare la documentazione tecnica per 10 anni è eccessivo, soprattutto perché il periodo di validità del certificato di conformità è di soli cinque anni.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del DPI, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità del DPI.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un DPI, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, eseguono prove a campione dei DPI messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami di DPI e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I fabbricanti garantiscono che sui DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI.

5. I fabbricanti garantiscono che sui DPI che immettono sul mercato sia apposto o un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale o di posta elettronica al quale possono essere contattati sul DPI, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui il DPI sarà commercializzato.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato nel quale il DPI è messo a disposizione sul mercato. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, sono chiare, comprensibili e intelligibili. Qualora il DPI sia disponibile in confezioni contenenti varie unità, le istruzioni accompagnano ogni unità minima disponibile in commercio.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. I fabbricanti assicurano che le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI siano disponibili in formato elettronico o su richiesta.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. I fabbricanti garantiscono che i DPI siano accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15, paragrafo 2. I fabbricanti possono scegliere di adempiere tale obbligo garantendo che i DPI siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Se viene fornita solo la dichiarazione di conformità UE semplificata, questa è seguita immediatamente dall'indirizzo Internet esatto dove è possibile ottenere la dichiarazione di conformità UE completa.

8. I fabbricanti garantiscono che i DPI siano accompagnati da una copia della dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15, paragrafo 2. I fabbricanti possono scegliere di adempiere tale obbligo garantendo che i DPI siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 15, paragrafo 3, o includendo nelle istruzioni e informazioni l'indirizzo Internet per accedere alla dichiarazione di conformità UE. Se viene fornita solo la dichiarazione di conformità UE semplificata, questa contiene l'indirizzo Internet esatto dove è possibile ottenere la dichiarazione di conformità UE completa.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno immesso sul mercato.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI, in formato cartaceo o elettronico, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno immesso sul mercato.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) conservare la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dalla data di immissione sul mercato del DPI;

a) conservare la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dalla data in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato;

Motivazione

L'eventuale approvazione dell'emendamento implica che la modifica sarà apportata in tutto il testo.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. Le informazioni relative al contatto sono nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui il DPI sarà commercializzato.

 

Emendamento                      64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli importatori garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato.

4. Gli importatori garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza di cui al punto 1.4 dell'allegato II in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato. Qualora il DPI sia disponibile in confezioni contenenti varie unità, le istruzioni accompagnano ogni unità minima disponibile in commercio.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un DPI, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, eseguono prove a campione dei DPI messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei DPI non conformi e dei richiami di DPI e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli importatori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

6. Gli importatori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli importatori tengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni dalla data di immissione sul mercato del DPI e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica sia resa accessibile a tali autorità.

7. Gli importatori assicurano, per almeno 10 anni dalla data di immissione sul mercato del DPI, che una copia della dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano rese accessibili, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata e che sia accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3.

Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle altre informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I distributori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, si assicurano che siano adottati i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

4. I distributori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, si assicurano che siano adottati i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o quando modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II potrebbe risultare compromessa.

Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o quando modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità al presente regolamento potrebbe risultare compromessa.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, il ritiro di una norma armonizzata non invalida i certificati esistenti rilasciati dagli organismi notificati. Tale ritiro riguarda solo la conformità conferita a nuove valutazioni della conformità che seguono la nuova norma armonizzata. I prodotti fabbricati in conformità del certificato esistente continuano a beneficiare della conformità ai requisiti essenziali e possono continuare a essere immessi sul mercato fino al termine della validità dei relativi certificati rilasciati da organismi notificati.

Motivazione

La formulazione attuale conferisce incertezza giuridica per quanto riguarda i casi in cui la norma armonizzata sul certificato sia stata sostituita da una versione rivista. Per evitare ogni forma di incertezza giuridica è opportuno inserire direttamente nel regolamento sui DPI i chiarimenti forniti nella "Guida blu" relativa all'attuazione delle norme UE sui prodotti del 2014, sezione 4.1.2.6, pag.41.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE presenta la struttura e contiene gli elementi di cui all'allegato IX ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è messo a disposizione.

2. La dichiarazione di conformità UE si basa sulla struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Una dichiarazione di conformità UE semplificata contiene gli elementi di cui all'allegato X ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è messo a disposizione. La dichiarazione di conformità UE accessibile tramite un indirizzo Internet è disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è messo a disposizione.

3. Una dichiarazione di conformità UE semplificata si basa sulla struttura tipo di cui all'allegato X ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è messo a disposizione. La dichiarazione di conformità UE accessibile tramite un indirizzo Internet è disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Compilando la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la piena responsabilità della conformità del DPI alle prescrizioni del presente regolamento.

5. Compilando la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la piena responsabilità della conformità del DPI alle prescrizioni fissate nel presente regolamento.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato. Può essere accompagnata da un pittogramma o da un'altra marcatura con l'indicazione del rischio dal quale il DPI è destinato a proteggere.

3. La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per i DPI della categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di garanzia della conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto o nella procedura di garanzia della conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione.

4. Per i DPI della categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella procedura di garanzia della conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto o nella procedura di garanzia della conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto, secondo le sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

Emendamento                      77

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere accompagnati da un pittogramma o da un'altra marcatura con l'indicazione del rischio dal quale il DPI è destinato a proteggere.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Categorie di rischio dei DPI

 

I DPI sono classificati nelle categorie di rischio di cui all'allegato I.

 

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto interno e ha personalità giuridica.

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto interno di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle relative norme armonizzate e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle relative norme armonizzate e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione nonché della pertinente normativa nazionale;

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto interno o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto interno o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 35 del presente regolamento o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano le decisioni ed i documenti prodotti da tale gruppo.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, delle procedure di valutazione della conformità e dei tipi di DPI per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 23.

2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dei tipi di DPI per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 23.

Motivazione

L'eventuale approvazione dell'emendamento implica che la modifica sarà apportata in tutto il testo.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se la notifica non si basa su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 26, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali attestanti la competenza dell'organismo di valutazione della conformità e le disposizioni predisposte per garantire che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 23.

soppresso

Motivazione

L'accreditamento dovrebbe essere una regola generale applicabile a tutti gli organismi notificati.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta. Lo Stato membro notificante informa i fabbricanti interessati e offre loro la possibilità di selezionare un altro organismo notificato di loro scelta.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le decisioni degli organismi notificati.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di detto gruppo, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo designati.

Gli organismi notificati partecipano ai lavori di detto gruppo, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo designati. Nel caso in cui un organismo notificato non rispetti il suddetto requisito, la notifica è sospesa o ritirata.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Capo V bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

CAPO V bis

 

 

VIGILANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLO DEI DPI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 35 bis

 

Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei DPI che entrano nel mercato dell'Unione

 

Ai DPI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 35 ter

 

Procedura per i DPI che comportano rischi a livello nazionale

 

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un DPI disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza degli utilizzatori o, se del caso, di altre persone, effettuano una valutazione del DPI interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

 

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che il DPI non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il DPI conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

 

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

 

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

 

2. Qualora ritengano che la non conformità non si limiti solo al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

 

3. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i DPI interessati che ha immesso sul mercato in tutta l'Unione.

 

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie opportune per vietare o limitare l'immissione dei DPI sul loro mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli.

 

Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

 

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del DPI non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni espresse dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle due cause seguenti:

 

a) non conformità del DPI alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone; oppure

 

b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 14, che conferiscono la presunzione di conformità.

 

6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del DPI interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

 

7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

 

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al DPI in questione, ad esempio il suo ritiro dal mercato.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 35 quater

 

Procedura di salvaguardia dell'Unione

 

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 35 ter, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

 

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio a essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

 

2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il DPI non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

 

3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del DPI è attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 35 ter, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 35 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 35 quinquies

 

DPI conforme che presenta un rischio

 

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell'articolo 35 ter, paragrafo 1, ritiene che un DPI, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale DPI, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il DPI sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

 

2. L'operatore economico garantisce che siano adottate misure correttive nei confronti di tutti i DPI interessati che ha immesso sul mercato in tutta l'Unione.

 

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del DPI interessato, la sua origine e la sua catena di fornitura, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

 

4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure.

 

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2 bis.

 

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e dell'incolumità delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2 ter.

 

5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio a essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 35 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 35 sexies

 

Non conformità formale

 

1. Fatto salvo l'articolo 35 ter, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

 

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 16 del presente regolamento o non è stata apposta;

 

b) il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell'articolo 16 o non è stato apposto;

 

c) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta o non è stata redatta correttamente;

 

d) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

 

e) le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, o all'articolo 10, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

 

f) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 8 o all'articolo 10 non è rispettata.

 

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del DPI o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di modificare l'allegato I per quanto concerne la categoria di un rischio specifico, in seguito ai progressi delle conoscenze tecniche o a nuovi dati scientifici e tenendo conto della procedura di valutazione della conformità che va seguita per ciascuna categoria, ai sensi dell'articolo 18.

Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze tecniche o dei nuovi dati scientifici riguardo alla categoria di un rischio specifico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di modificare l'allegato I riclassificando il rischio da una categoria a un'altra.

 

Se uno Stato membro nutre perplessità circa la classificazione di un rischio in una specifica categoria di rischio di cui all'articolo 17, informa immediatamente la Commissione di tali perplessità e fornisce motivazioni a sostegno.

 

Prima di adottare un atto delegato, la Commissione procede a una valutazione approfondita dei rischi che rendono necessaria una riclassificazione e degli effetti di quest'ultima.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il relativo articolo 5.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 39 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori economici e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 42 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli articoli da 19 a 35, tuttavia, si applicano a decorrere da [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Gli articoli da 19 a 35 e gli articoli 38 e 39, tuttavia, si applicano a decorrere da [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria I – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) contatto con l'acqua o con prodotti per la pulizia poco aggressivi;

b) contatto con l'acqua o con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria II – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i DPI fatti su misura, esclusi i DPI destinati a proteggere gli utilizzatori dai rischi elencati nella categoria I.

soppresso

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

DPI destinati a proteggere gli utilizzatori da rischi molto gravi. La categoria III comprende esclusivamente i DPI destinati a proteggere gli utilizzatori dai seguenti rischi:

DPI destinati a proteggere gli utilizzatori da rischi molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili. La categoria III comprende esclusivamente i DPI destinati a proteggere gli utilizzatori dai seguenti rischi:

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) inalazione di sostanze nocive;

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) atmosfere con carenza di ossigeno;

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostanze chimiche aggressive;

b) agenti biologici nocivi;

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) rischio professionale di urto grave alla testa.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) radiazioni ionizzanti;

c) radiazioni ionizzanti, radiazioni laser e contaminazione radioattiva;

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) ferite da proiettile o da coltello;

k) ferite da proiettile, frammenti esplosivi o ferite da coltello;

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – punto 1.2.1.1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori o avere come conseguenza che i DPI non siano più conformi alle prescrizioni di base in materia di salute e sicurezza di cui al presente regolamento.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se uno stesso fabbricante immette sul mercato diversi modelli di DPI di tipi diversi per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.3.3 bis. Indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili

 

Gli indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili costituiscono DPI e dovrebbero essere valutati in quanto combinazione durante le procedure di valutazione della conformità.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 1.4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1.4. Istruzioni del fabbricante

1.4. Istruzioni e informazioni fornite dal fabbricante

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 1.4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le prestazioni registrate durante le prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;

soppresso

Motivazione

Queste informazioni non sono necessariamente fornite nelle istruzioni che accompagnano ogni DPI. Sono incluse nella documentazione tecnica (si veda allegato II) e sono messe a disposizione dal fabbricante in qualsiasi altro modo su richiesta (si veda emendamento all'articolo 8, paragrafo 7 bis nuovo).

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;

c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;

 

d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

e) se del caso, la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.4 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;

f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 1.4 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) i rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 1.4 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 1.4 – comma 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) l'indirizzo Internet da cui si può accedere alla dichiarazione di conformità UE.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 1.4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali istruzioni devono essere redatte in modo preciso e comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

Tali istruzioni devono essere redatte in modo preciso e comprensibile, nonché chiaramente leggibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. Le istruzioni sono considerate chiaramente leggibili se un comune utente con una vista normale può leggerle con facilità da distanza adeguata e senza supporti artificiali.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 1.4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali istruzioni devono essere redatte in modo preciso e comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

Tali istruzioni devono essere redatte in modo preciso e comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. Qualunque pertinente istruzione aggiuntiva per la scelta, l'utilizzo e la manutenzione dei DPI deve essere messa a disposizione in modo facilmente accessibile a qualunque persona interessata.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nella misura del possibile, i DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati da limitare la sudorazione derivante dal fatto di portarli; in alternativa, devono essere muniti di mezzi di assorbimento del sudore.

Nella misura del possibile, i DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere devono essere progettati per limitare la sudorazione derivante dal fatto di portarli; in alternativa, vi devono essere incorporati mezzi di assorbimento del sudore.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 2 – punto 2.9 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se i DPI sono muniti di componenti che l'utilizzatore può regolare o rimuovere ai fini della sostituzione, tali componenti devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere agevolmente montati e rimossi senza l'uso di utensili.

Se i DPI sono muniti di componenti che l'utilizzatore può regolare o rimuovere ai fini della sostituzione, tali componenti devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere agevolmente montati, regolati e rimossi senza l'uso di utensili.

Emendamento                      126

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 2 – punto 2.12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le marcature o le indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza apposte su questi tipi di DPI devono essere se possibile pittogrammi o ideogrammi armonizzati. Devono essere perfettamente visibili e leggibili e rimanere tali per tutta la durata prevedibile del DPI. Queste marcature devono inoltre essere complete, precise e comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dove sarà usato il dispositivo.

Le marcature o le indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza apposte su questi tipi di DPI devono essere se possibile pittogrammi o ideogrammi armonizzati. Devono essere perfettamente visibili e leggibili e rimanere tali per tutta la durata prevedibile del DPI. Queste marcature devono inoltre essere complete, precise e comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli utilizzatori finali, quale stabilita dallo Stato membro nel quale il dispositivo è messo a disposizione sul mercato.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

3.4. Protezione nell'acqua

3.4. Protezione nei liquidi

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.4 – punto 3.4.2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo nell'acqua. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore e deve consentirgli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo nei liquidi. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore e deve consentirgli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.6 – punto 3.6.1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I materiali e gli altri componenti dei dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti ad alta temperatura e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi quantità di materie in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il DPI.

I materiali e gli altri componenti dei dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti ad alta temperatura e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi quantità di materie in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per proteggere da ustioni fino a quando l'utilizzatore non si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e non abbia rimosso il DPI.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.6 – punto 3.6.1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

I materiali e gli altri componenti dei DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

I materiali e gli altri componenti dei DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi industriali o di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità e di protezione termica o dal riscaldamento ad arco corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.6 – punto 3.6.2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante deve in particolare indicare, nelle istruzioni allegate al DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti ad alta temperatura, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso dai dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego previsto.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nelle istruzioni allegate al DPI destinato a interventi di durata limitata in ambienti ad alta temperatura, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso dai dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego previsto.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.9 – punto 3.9.1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tale scopo, le lenti protettive devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale da garantire che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.

A tale scopo, le protezioni oculari devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale da garantire che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile. I DPI destinati a proteggere la pelle dalle radiazioni non ionizzanti devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata alle lunghezze d'onda nocive.

Motivazione

L'eventuale approvazione dell'emendamento implica la sostituzione di "lenti protettive" con "protezioni oculari" nell'intero testo.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.9 – punto 3.9.1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Il numero del fattore di protezione corrispondente deve essere apposto dal fabbricante su tutti gli esemplari di lenti filtranti.

Il numero del fattore di protezione corrispondente deve essere apposto dal fabbricante su tutti gli esemplari di protezioni oculari filtranti.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

3.10. Protezione dalle sostanze pericolose e dagli agenti infettivi

3.10. Protezione dalle sostanze e miscele pericolose per la salute e dagli agenti biologici

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.10 – punto 3.10.2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose e agenti infettivi devono impedire la penetrazione o la permeazione di tali sostanze e agenti attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili d'impiego alle quali tali DPI sono destinati.

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze e miscele pericolose per la salute o con agenti biologici devono impedire la penetrazione o la permeazione di tali sostanze e miscele e agenti attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili d'impiego alle quali tali DPI sono destinati.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – punto 3.10 – punto 3.10.2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora, per la loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze pericolose o agenti infettivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione delle loro prestazioni. I DPI considerati conformi alle specifiche di prova devono recare una marcatura che indichi in particolare i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il tempo di protezione convenzionale corrispondente. Il fabbricante deve inoltre fornire, nelle istruzioni, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d'impiego del DPI nelle diverse condizioni di impiego prevedibili.

Qualora, per la loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze e miscele pericolose per la salute o taluni agenti biologici avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione delle loro prestazioni. I DPI considerati conformi alle specifiche di prova devono recare una marcatura che indichi in particolare i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il tempo di protezione convenzionale corrispondente. Il fabbricante deve inoltre fornire, nelle istruzioni, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d'impiego del DPI nelle diverse condizioni di impiego prevedibili.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e che sono stabiliti nell'allegato II.

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

Motivazione

L'eventuale approvazione dell'emendamento implica l'adeguamento della denominazione in tutto il testo.

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta nell'allegato III. Detta documentazione consente di valutare la conformità del DPI ai requisiti applicabili e include un'analisi e una valutazione dei rischi adeguate. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del DPI.

Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta nell'allegato III.

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 4 – punto 4.1

Testo della Commissione

Emendamento

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i requisiti applicabili del presente regolamento.

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) per i DPI adattati singolarmente, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo approvato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

e) per i DPI fatti su misura, una descrizione delle eventuali variazioni e delle misure che devono essere prese dall'operatore economico durante il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo approvato e ai requisiti di salute e di sicurezza applicabili a norma dell'allegato II.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 6 – punto 6.1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il periodo di validità di un certificato di nuova emissione e, se del caso, di un certificato rinnovato non è superiore a cinque anni.

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 6 – punto 6.2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) la data di rilascio e, se del caso, la data o le date di rinnovo;

i) la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo;

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 6 – punto 6.2 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

(j) la data di scadenza (un massimo di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o dalla data dell'ultimo rinnovo);

soppresso

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – punto 7.1

Testo della Commissione

Emendamento

7.1 L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto, valuta se il tipo approvato potrebbe non essere più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e decide se tale evoluzione richieda ulteriore analisi. In caso affermativo, l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto, valuta se il tipo approvato potrebbe non essere più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, fermo restando l'allegato V, punto 6, punto 6.1, comma 1 bis, decide se tale evoluzione richieda ulteriore analisi. In caso affermativo, l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – punto 7.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7.5 bis Non meno di dodici mesi e non oltre sei mesi prima della data di scadenza, il fabbricante può informare l'organismo notificato in merito all'applicazione di una procedura di riesame semplificata, dal momento che non sono intervenute modifiche al DPI di cui al punto 7.2. Il fabbricante fornisce all'organismo notificato le seguenti informazioni:

 

a) conferma della ragione sociale e dell'indirizzo in uso dell'impresa;

 

b) conferma del fatto che non sono intervenute modifiche al prodotto, compresi i materiali, i sottocomponenti o i sottoinsiemi, alle soluzioni applicate di cui alle pertinenti norme armonizzate o alle altre specifiche tecniche;

 

c) ove non siano state già fornite, copie dei disegni e delle immagini in uso del prodotto, delle marcature del prodotto e delle informazioni messe a disposizione dal fabbricante; nonché

 

d) per i prodotti di categoria III, informazioni sullo stato della verifica del prodotto o della garanzia di qualità del processo di produzione.

 

Se l'organismo notificato conferma che non si è verificata un'evoluzione nel progresso tecnologico di cui al punto 7.3, la certificazione UE di cui all'allegato V, punto 4, non viene effettuata e l'organismo notificato rinnova l'attestato di certificazione UE. L'organismo notificato garantisce che la procedura di rinnovo semplificata è completata prima della data di scadenza dell'attestato di certificazione UE. Il numero di riferimento dell'attestato resterà immutato.

 

I costi legati al rinnovo sono proporzionati all'onere amministrativo previsto per la procedura semplificata.

 

In caso di informazioni mancanti o se si è verificata un'evoluzione nel progresso tecnologico di cui al punto 7.3, si applica la procedura descritta al punto 7.5.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Allegato VI – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per i DPI fatti su misura, il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI fatti su misura al modello di base descritto nell'attestato di certificazione UE e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Per i DPI fatti su misura, il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI fatti su misura al modello di base descritto nell'attestato di certificazione UE e ai requisiti applicabili a norma del presente regolamento.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del punto 4 è conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II.

1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del punto 4 è conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 4 – punto 4.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4.4 bis. La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione assicura l'omogeneità della produzione e funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità del DPI.

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 5 – punto 5.1

Testo della Commissione

Emendamento

5.1. L'organismo notificato rilascia al fabbricante una relazione di prova e lo autorizza ad apporre il numero di identificazione dell'organismo notificato su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e che soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

5.1. L'organismo notificato rilascia al fabbricante una relazione di prova.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 5 – punto 5.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5.2 bis. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il fabbricante può apporre il numero d'identificazione di tale organismo sul DPI nel corso del processo di fabbricazione.

soppresso

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Allegato IX – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità UE

 

La dichiarazione di conformità UE deve contenere i seguenti elementi:

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. DPI (numero del prodotto, del lotto, del tipo o di serie):

1. Identificazione del DPI (numero del prodotto, del lotto, del tipo o di serie), compresa un'immagine a colori sufficientemente chiara, se necessaria per l'identificazione del DPI:

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [nel qual caso indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante]:

2. Nome e indirizzo del fabbricante o eventualmente del suo rappresentante autorizzato.

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del DPI che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione del DPI, è possibile includere un'immagine a colori sufficientemente chiara):

soppresso

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

6. Riferimenti alle norme armonizzate applicate, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Allegato X – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

MOTIVAZIONE

Contesto

A partire dal 1989 la presenza sul mercato dell'UE di materia dispositivi di protezione individuale (DPI) è pienamente armonizzata dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio, la quale, nei suoi venticinque anni di vigenza, ha permesso al mercato unico di funzionare. Ciononostante la normativa attuale in materia di DPI necessita di un aggiornamento in linea con il nuovo quadro normativo (NQN), che rappresenta un pacchetto di misure concepite per snellire e semplificare i regolamenti in materia di beni presenti sul mercato unico.

In particolare, in risposta alle preoccupazioni espresse con riferimento ai vigenti requisiti normativi ritenuti poco chiari e ripetitivi, il regolamento in esame chiarisce il ruolo degli operatori economici, rafforza la cooperazione fra attori e introduce definizioni comuni. L'approccio comune a norma dell'NQN precisa inoltre le competenze delle autorità di vigilanza del mercato e consente la localizzazione e la restituzione dei beni non sicuri che sono stati introdotti nel mercato unico.

Agli articoli 2 e 4 la direttiva DPI in vigore prevede che gli Stati membri consentano l'immissione in commercio di tutti i prodotti conformi alla direttiva e non consentano invece la commercializzazione di quelli non conformi. Poiché la direttiva non ammette che vi siano standard superiori o inferiori, è improbabile che sostituendola con un regolamento si abbiano conseguenze significative sul piano operativo e pratico.

Modifiche chiave del relatore

Il relatore è favorevole a che i dispositivi di protezione individuale rispettino requisiti rigidi. Dal momento che la proposta in esame si occupa principalmente dell'aggiornamento e della semplificazione di un sistema già di per sé ben funzionante, ritiene che non sia necessario apportare modifiche significative ai suoi obiettivi. Al contrario, partendo dalle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dagli enti che operano nel settore della sicurezza, si è concentrato sul tentativo di fare chiarezza in una serie di ambiti.

I chiarimenti tecnici riguardano:

•       i sistemi di collegamento (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), quali elementi fondamentali per la funzione dei DPI;

•       l'aggiunta della definizione di "dimostrazione" (articolo 3, paragrafo 21) e "prova sul campo" (articolo 3, paragrafo 22), nonché la possibilità di condurre prove sul campo (articolo 7, paragrafi 2 e 3);

•       l'obbligo in capo agli importatori e ai distributori di informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato qualora ritengano che esista il rischio di DPI non conformi;

•       l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare ai fabbricanti se un organismo notificato ha cessato la propria attività (articolo 29, paragrafo 2);

•       l'obbligo che qualsiasi procedura di ricorso sia trasparente e accessibile (articolo 32).

Il relatore propone di eliminare i cinque anni di validità massima dell'attestato di certificazione UE dato che, secondo gli operatori economici, tale periodo è eccessivamente breve considerata la normale vita dei DPI.

Desta preoccupazione anche la decisione della Commissione di rettificare il campo di applicazione della direttiva originaria, come emerso durante la valutazione d'impatto ex ante condotta dal Parlamento in merito alla proposta in esame. Il relatore non conviene sulla necessità di apportare modifiche significative al campo di applicazione, dal momento che il progetto di proposta riguarda principalmente la necessità di assicurare un funzionamento e un'attuazione adeguati del quadro normativo e non i suoi obiettivi. Ne consegue che per garantire la chiarezza giuridica agli operatori del settore, il relatore ha tentato di non discostarsi dal campo di applicazione della direttiva originaria.

Ha pertanto apportato alcune modifiche, nello specifico:

•       modifiche che comprendano i dispositivi di protezione contro le carenze di ossigeno (ad esempio i dispositivi per immersioni), le sostanze chimiche, gli agenti biologici, la radiazione e le contaminazioni radioattive, ora inseriti nella categoria III;

•       modifiche che riguardano i DPI per uso privato. Poiché l'onere amministrativo dovrebbe essere proporzionale al rischio di sicurezza, il relatore ha tenuto al di fuori del campo di applicazione i DPI per uso privato che proteggono da condizioni atmosferiche non estreme, dall'umidità o dall'acqua. I DPI per uso privato contro il calore, come i guanti da forno, continueranno a essere esclusi a meno che l'operatore economico non ne rivendichi la funzione protettiva. Il relatore ritiene altresì che sia necessario escludere chiaramente i prodotti artigianali dal campo di applicazione del regolamento.

Per garantire una conclusione rapida dei negoziati su questo dossier, è inoltre convinto che sia opportuno accogliere molte delle proposte avanzate dal Consiglio per quanto concerne l'uniformità della proposta all'NQN.

Le modifiche riguardano:

•       la dichiarazione di conformità, che offre agli operatori economici la possibilità di fornire una copia cartacea o un link a un sito web che contengano tutte le informazioni pertinenti, tenendo conto degli sviluppi tecnologici che si sono avuti dopo l'entrata in vigore della direttiva nel 1989;

•       un nuovo capitolo che terrà conto dei requisiti del regolamento in materia di vigilanza del mercato una volta messo a punto;

•       il chiarimento degli obblighi in capo ai datori di lavoro che forniscono i DPI ai loro dipendenti (considerando 21);

•       l'inclusione tra i DPI delle attrezzature sportive (articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

•       le modifiche linguistiche per rendere il testo più chiaro (considerando 11 e 12).

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (7.4.2015)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale
(COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))

Relatore per parere: Laura Agea

BREVE MOTIVAZIONE

Nell'analizzare il progetto di regolamento sui DPI, l'intento prioritario è stato presentare emendamenti volti a garantire che la direttiva in vigore non dia adito a interpretazioni che ne possano alterare l'efficacia e la certezza giuridica. L'ipotesi di base è che la sicurezza dei lavoratori possa essere garantita solo attraverso dispositivi assolutamente efficaci, dato che molto spesso gli incidenti sul posto di lavoro sono determinati non solo dal mancato uso di adeguati sistemi di protezione, ma anche dall'incapacità di utilizzarli in modo corretto.

Abbiamo inoltre rilevato che per garantire l'assoluta efficacia dei dispositivi di protezione occorre sviluppare e introdurre sul mercato prodotti mirati alle esigenze degli utilizzatori finali. Ecco perché abbiamo specificato che si deve tenere conto di chi li indossa o ne fa uso, distinguendo tra diverse categorie: uomo, donna, giovani lavoratori e persone disabili. Nell'indicare la categoria "giovani lavoratori" abbiamo dovuto tenere presente che le condizioni di lavoro dei giovani e i cambiamenti nel loro ambiente di lavoro, dovuti in gran parte alla crisi economica, hanno causato un aumento esponenziale del numero di giovani che abbandonano precocemente la scuola, il che ha portato a una fascia sempre più ampia di giovani lavoratori che hanno caratteristiche fisiche che devono essere prese in considerazione.

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno rivedere taluni aspetti delle disposizioni tecniche del regolamento, in maniera tale da includere tutte le categorie di rischio e tutte le diverse casistiche, così da ridurre quanto più possibile le potenziali ambiguità e interpretazioni erronee.

L'analisi del regolamento è nata dalla convinzione che l'incertezza porta a interpretazioni errate e, conseguentemente, alla cattiva applicazione del regolamento.

Tenendo conto inoltre dei recenti sviluppi nell'ambito delle comunicazioni e della necessità di DPI su misura per gli utilizzatori finali, è prevista la possibilità di creare strumenti "ad hoc" che permettano agli utilizzatori finali di capire come utilizzare correttamente i DPI e sottolineino la loro importanza per la protezione degli utilizzatori finali dai rischi presenti sul luogo di lavoro.

Campagne di sensibilizzazione e la messa a disposizione di informazioni corrette e adeguate contribuiscono a proteggere i lavoratori e li incoraggiano a partecipare e a impegnarsi negli ambiti che li interessano direttamente

Abbiamo inoltre sottolineato che qualsiasi rischio o dubbio relativo alla conformità dei prodotti dovrebbe essere segnalato e che i prodotti in questione dovrebbero essere ritirati dal mercato per ridurre al minimo i rischi associati al loro utilizzo.

Abbiamo inoltre ritenuto necessario sottolineare la necessità di un monitoraggio trasparente e continuo dell'attuazione del regolamento, prevedendo sanzioni nei confronti di coloro che non lo rispettano.

Riteniamo che per potenziare l'ambiente di lavoro le politiche di investimento non siano sufficienti. Sono necessarie anche misure di protezione ineccepibili, dai requisiti minimi di sicurezza dei lavoratori a interventi concepiti per tutelare i lavoratori e portare la qualità dell'ambiente di lavoro a livelli adeguati.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) Il diritto alla salute e alla sicurezza è un diritto fondamentale e ogni lavoratore gode della garanzia legale di condizioni di lavoro rispettose della sua salute, della sua sicurezza e della sua dignità. I costi delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro a carico delle imprese e dei sistemi di sicurezza sociale sono valutati nell'ordine del 5,9% del prodotto interno lordo e l'adeguata prevenzione dei lavoratori favorisce il benessere, la qualità del lavoro e la produttività; pertanto, la prevenzione dei rischi, in particolare attraverso l'uso di dispositivi di protezione individuale di qualità, è essenziale per ridurre il tasso di infortuni e malattie collegati con il lavoro.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) È opportuno prestare attenzione alla concordanza tra il presente regolamento e le direttive 89/391/CEE e 89/656/CEE, in particolare per quanto attiene alle disposizioni relative alla valutazione dei DPI, all'informazione e consultazione dei lavoratori e alla partecipazione dei lavoratori.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Tuttavia, l'esperienza acquisita nella sua applicazione ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Al fine di tener conto di questa esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere commercializzati, è opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE.

(3) Tuttavia, l'esperienza acquisita nella sua applicazione ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità. Al fine di tener conto di questa esperienza e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere commercializzati, è opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 89/686/CEE mantenendo, al contempo, il principio generale della protezione della salute e della sicurezza.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Poiché il campo di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, non vi è praticamente alcuna flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale delle direttive basate sui principi del nuovo approccio. È dunque opportuno sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico appropriato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri.

(4) Poiché il campo di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità devono essere identici in tutti gli Stati membri, non vi è praticamente alcuna flessibilità nel recepimento nel diritto nazionale delle direttive basate sui principi del nuovo approccio. È dunque opportuno sostituire la direttiva 89/686/CEE con un regolamento, che è lo strumento giuridico appropriato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri, seguendo un approccio chiaro e improntato agli obiettivi mirante, in particolare, a tutelare la salute pubblica, migliorare la sicurezza sul lavoro e garantire la protezione degli utilizzatori.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE. Al fine di garantire all'utilizzatore di tali prodotti un livello di protezione altrettanto elevato di quello dei DPI oggetto della direttiva 89/686/CEE, i DPI per uso privato contro l'umidità, l'acqua e il calore (ad esempio guanti per rigovernare, guanti da forno) dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento, in linea con i DPI simili per uso professionale già coperti dalla direttiva 89/686/CEE. I prodotti artigianali, quali i guanti fatti a mano, per i quali il fabbricante non rivendica esplicitamente una funzione protettiva non sono dispositivi di protezione individuale e dunque non rientrano tra i prodotti da includere. È inoltre opportuno chiarire l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE aggiungendo un riferimento ai prodotti oggetto di altre normative e che sono pertanto esclusi dal regolamento sui DPI.

(9) Alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE qualora siano esclusivamente destinati all'uso privato. Al fine di garantire un elevato livello di protezione, gli articoli per la protezione delle mani contro il calore estremo in ambiente domestico dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento, se rivendicano specificamente una funzione protettiva. I prodotti artigianali, quali i guanti fatti a mano e i guanti da forno, per i quali il fabbricante non rivendica esplicitamente una funzione protettiva non sono dispositivi di protezione individuale e dunque non dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento. Per tali prodotti sarebbe invece opportuno incoraggiare l'autocertificazione, che vari fabbricanti stanno già effettuando.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Il 6 giugno 2014 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa a un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 per meglio proteggere i lavoratori dell'Unione dagli incidenti sul lavoro e dalle malattie professionali.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di agevolare la comprensione e l'applicazione uniforme del presente regolamento, è opportuno inserire nuove definizioni per "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura" e adeguare le procedure di valutazione della conformità per questi tipi di DPI alle condizioni specifiche di fabbricazione.

(10) Al fine di agevolare la comprensione e l'applicazione uniforme del presente regolamento, è opportuno inserire nuove definizioni per "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura" nonché chiare definizioni di utilizzatore finale dei DPI e adeguare le procedure di valutazione della conformità per questi tipi di DPI alle condizioni specifiche di fabbricazione. Nella definizione di "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura" dovrebbe essere indicato con chiarezza che l'individualizzazione dei PPE deve avere un impatto concreto sull'ambiente di lavoro e sulla sicurezza sul lavoro.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Durante le dimostrazioni e le prove sul campo, è opportuno prendere precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone. Le prove sul campo non dovrebbero essere concepite per testare le prestazioni di protezione dei DPI, ma per valutare altri aspetti non attinenti alla protezione come il comfort, l'ergonomia e la progettazione. Tutte le parti interessate, ad esempio il datore di lavoro nonché l'utilizzatore o il consumatore, dovrebbero essere informate in anticipo in merito all'ambito e alla finalità della prova.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

(11) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI, in funzione del ruolo che rivestono nell'intera catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, l'adeguata informazione e la protezione dei consumatori e, ove opportuno, di altre persone, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che i DPI proteggano la salute e la sicurezza delle persone e che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nella catena di fornitura e distribuzione.

(12) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per facilitare l'attuazione dei requisiti previsti dal presente regolamento e aumentare la sensibilizzazione in merito, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a creare un sito web o un'applicazione per smartphone che includa tutte le informazioni pertinenti riguardo al presente regolamento, compresi i dati sulle autorità di notifica e sugli organismi di valutazione della conformità autorizzati a eseguire i compiti di cui al presente regolamento. Per consentire la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È necessario garantire che i DPI che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che obblighi gli importatori ad assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato a fini di controllo.

(14) È necessario garantire che i DPI che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano applicato adeguate procedure di valutazione. È pertanto opportuno prevedere una disposizione che obblighi gli importatori ad assicurarsi che i DPI immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, evitando l'immissione sul mercato di DPI non conformi o che presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza competenti a fini di controllo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) All'atto dell'immissione di un DPI sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sullo stesso il proprio nome e l'indirizzo a cui possono essere contattati. Dovrebbero prevedersi eccezioni qualora le dimensioni o la natura del DPI non consentano tale indicazione, ad esempio nel caso in cui l'importatore fosse costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

(16) All'atto dell'immissione di un DPI sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sullo stesso il proprio nome e l'indirizzo a cui possono essere contattati nonché le pagine web in cui l'utilizzatore finale del DPI può reperire informazioni aggiuntive sull'uso corretto del DPI. Dovrebbero prevedersi eccezioni qualora le dimensioni o la natura del DPI non consentano tale indicazione. ad esempio nel caso in cui l'importatore fosse costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) L'operatore economico che immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio commerciale oppure che modifica un prodotto in modo tale che la sua conformità alle disposizioni del presente regolamento potrebbe risultare compromessa dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

(17) L'operatore economico che immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio commerciale oppure che modifica un DPI in modo tale che la sua conformità alle disposizioni del presente regolamento potrebbe risultare compromessa è considerato il fabbricante e dovrebbe assumersi pertanto i relativi obblighi.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul DPI in questione.

(18) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti, solo quando sia possibile garantire l'assenza conflitti di interessi, e devono essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul DPI in questione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi.

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato DPI non conformi e di determinare con precisione, chiarezza e trasparenza, le responsabilità di ciascun operatore.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È necessario specificare chiaramente il rapporto e l'ambito di applicazione del presente regolamento rispetto al diritto degli Stati membri di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro, in particolare a norma della direttiva 89/656/CEE del Consiglio19, al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e dunque di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.

(21) È necessario specificare chiaramente il rapporto e l'ambito di applicazione del presente regolamento rispetto al diritto degli Stati membri di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro, in particolare a norma della direttiva 89/656/CEE19 del Consiglio, al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e dunque di garantire la libera circolazione dei DPI conformi. L'articolo 4 di detta direttiva obbliga i datori di lavoro a fornire DPI conformi alle pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di progettazione e fabbricazione per quanto riguarda la sicurezza e la salute. Ai sensi di tale articolo, i fabbricanti di DPI che forniscono DPI ai loro dipendenti devono provvedere affinché tali DPI ottemperino ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

__________________

__________________

19 Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

19 Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18).

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Al fine di garantire che i DPI siano esaminati sulla base della tecnologia più avanzata, il limite di validità dell'attestato di certificazione UE dovrebbe essere fissato ad un massimo di 5 anni. È opportuno prevedere un processo di revisione dell'attestato. È altresì opportuno richiedere un contenuto minimo del certificato al fine di agevolare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato.

(24) Al fine di garantire che i DPI siano esaminati sulla base della tecnologia più avanzata, il limite di validità dell'attestato di certificazione UE dovrebbe essere fissato ad un massimo di 5 anni. È opportuno prevedere un processo di revisione dell'attestato. Tale revisione dovrebbe consistere di una procedura semplice e rapida. È altresì opportuno richiedere un contenuto minimo del certificato al fine di agevolare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato.

 

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura da cui risulti che un DPI è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione. È possibile permettere l'uso di altri marchi purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

(27) La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura da cui risulti che un DPI è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione. È possibile permettere l'uso di altri marchi purché contribuiscano a migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e non siano disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, è indispensabile elaborare idonee procedure di conformità cui i fabbricanti si devono attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica i DPI in tre categorie oggetto di procedure di valutazione della conformità distinte. Al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco dei prodotti oggetto di una delle procedure di valutazione della conformità relative alla fase di produzione dovrebbe essere ampliato. Le procedure di valutazione della conformità per ciascuna categoria di DPI dovrebbero essere stabilite, per quanto possibile, in base ai moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE.

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dal presente regolamento, è indispensabile elaborare idonee procedure di conformità cui i fabbricanti si devono attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica i DPI in tre categorie oggetto di procedure di valutazione della conformità distinte. Al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco dei prodotti oggetto di una delle procedure di valutazione della conformità relative alla fase di produzione dovrebbe essere ampliato. Le procedure di valutazione della conformità per ciascuna categoria di DPI dovrebbero essere stabilite, per quanto possibile, in base ai moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco dei DPI compresi in ciascuna categoria. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31) Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco dei DPI compresi in ciascuna categoria. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , valuti l'impatto delle sue proposte, anche presso esperti, e consulti rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nei settori che utilizzano abitualmente i DPI nelle attività svolte. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative all'orientamento, alla vigilanza e al controllo, volte a prevenire le violazioni, e sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione, tenendo presente che l'orientamento è il migliore strumento per evitare errori involontari da parte di datori di lavoro, fabbricanti di DPI e utilizzatori finali. Tali sanzioni dovrebbero essere imposte rapidamente ed essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) Dato che la direttiva 89/656/CEE stabilisce prescrizioni minime per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro e che le disposizioni nazionali in materia di sicurezza sul lavoro prevedono l'uso obbligatorio dei DPI, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure opportune per incoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori a utilizzare i DPI adeguati, anche mediante la fornitura di informazioni chiare ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle associazioni dei lavoratori sul loro utilizzo obbligatorio nonché la promozione, come modello di buona prassi, dei datori di lavoro che applicano tali norme e osservano i principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter) Gli Stati membri dovrebbero istituire, preferibilmente attraverso la cooperazione tra autorità di vigilanza e parti sociali, un punto di contatto unico a cui gli utilizzatori finali dei DPI possano segnalare carenze ed errori relativi ai DPI. Le autorità di vigilanza hanno l'obbligo di dare seguito alla segnalazione degli utenti finali in modo rapido ed efficiente.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) È della massima importanza prevedere una piena correlazione tra i diversi aspetti collegati ai DPI, in particolare la loro produzione e utilizzo, e l'azione complessiva dell'Unione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL), aspetto essenziale per garantire un livello elevato di protezione per i lavoratori e la definizione di un quadro d'azione per tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, dall'ubicazione o dal settore di attività.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 ter) Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al settore del lavoro non dichiarato poiché, data l'impossibilità di verificare la conformità alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le condizioni in tale settore espongono i lavoratori a rischi maggiori per la salute e infortuni sul lavoro e consentono ai datori di lavoro di sottrarsi alle proprie responsabilità. Il lavoro domestico, svolto soprattutto da donne, costituisce una sfida particolare, in quanto rientra nel settore informale, è singolarizzato e, per sua natura, invisibile.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis) È della massima importanza includere la promozione dell'utilizzo dei DPI nelle iniziative di sensibilizzazione realizzate a livello di Unione e nazionale, nel quadro del rafforzamento di una cultura della prevenzione del rischio. Il miglioramento delle condizioni di lavoro ha un effetto positivo sulla produttività e la competitività, come sottolineato nel pacchetto occupazione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter) Data la varietà di situazioni esistenti in termini di dimensioni delle imprese e diversità della forza lavoro, è opportuno utilizzare strumenti non legislativi, come i parametri di riferimento, l'identificazione e lo scambio delle buone prassi, la sensibilizzazione e strumenti informatici di facile impiego per contribuire a una protezione di alto livello dei lavoratori.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 quater) La sensibilizzazione in merito alla salute e alla sicurezza, compresi i DPI, dovrebbe essere contemplata nei programmi di studio fin dai primi anni, in modo da diminuire drasticamente il numero di incidenti e migliorare la salute e la sicurezza; la formazione in materia di salute e sicurezza e DPI dovrebbe essere integrata in particolare nella formazione professionale, avere pieno riconoscimento ed essere attestata da un diploma. È opportuno adoperarsi anche per migliorare in misura sostanziale l'informazione e la formazione degli imprenditori. I risultati delle ricerche sui nuovi DPI, derivanti dai progressi tecnologici e dalle nuove sfide, dovrebbero essere oggetto di una migliore diffusione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 35 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 quinquies) Secondo le proiezioni sulla popolazione di Eurostat (Europop, 2010), la popolazione attiva dell'Unione sta invecchiando, il che richiede condizioni di lavoro idonee, compresa l'accessibilità al luogo di lavoro e interventi sul luogo di lavoro mirati ai lavoratori più anziani. Ciò implica la necessità di creare un ambiente sicuro e salubre, per l'intera vita lavorativa di una forza lavoro sempre più diversificata, per la quale la promozione della cultura della prevenzione è essenziale.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e norme sulla libera circolazione di tali dispositivi nell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati a essere immessi sul mercato al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e norme sulla libera circolazione di tali dispositivi nell'Unione.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) destinati all'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme;

(c) destinati all'uso privato per proteggersi da:

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i) condizioni atmosferiche non estreme (abbigliamento stagionale, ombrelli, ecc.);

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(ii) umidità e acqua (guanti per rigovernare, ecc.);

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(iii) calore (guanti, ecc.), per i quali l'operatore economico non rivendica esplicitamente una funzione protettiva contro il calore estremo;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) destinati a essere utilizzati in situazioni in cui gli elementi con potenziali caratteristiche protettive sono incorporati esclusivamente a fini di progettazione;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) da utilizzare su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In tali casi, la salute e la sicurezza degli utilizzatori è garantita, nella misura del possibile, alla luce degli obiettivi del presente regolamento e in conformità della direttiva 89/391/CE del Consiglio1 bis.

 

___________

 

1 bis Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Motivazione

È necessario limitare le deroghe allo stretto indispensabile; di qui l'introduzione di una disposizione parallela all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CE.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto i – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) dispositivi destinati ad essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, che sono immessi sul mercato separatamente o combinati con dispositivi individuali non di protezione;

(a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, che sono immessi sul mercato separatamente o combinati con dispositivi individuali non di protezione;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a), che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono destinati a collegare tali dispositivi a un dispositivo o a una struttura esterni, che sono amovibili e non destinati ad essere collegati in modo fisso a una struttura;

(c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a), che non sono tenuti o indossati da una persona, essenziali alla funzione del dispositivo, che sono destinati a collegare tali dispositivi a un dispositivo o a una struttura esterni, che sono amovibili e non destinati ad essere collegati in modo fisso a una struttura;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. "tipo di DPI": la serie di DPI uguali ai DPI descritti nella documentazione tecnica e ai DPI soggetti all'esame del tipo da parte dell'UE (nel caso della categoria II o III);

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "DPI adattati singolarmente": DPI fabbricati in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi ad un singolo utilizzatore;

2. "DPI adattati singolarmente": DPI fabbricati in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi ad un singolo utilizzatore specifico in base alle sue esigenze particolari, ad esempio uomo, donna, giovane lavoratore o persona disabile, con un valore aggiunto dimostrato per la salute e la sicurezza sul lavoro;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. "DPI fatti su misura": DPI fabbricati come unità singole, per soddisfare le esigenze specifiche di un singolo utilizzatore, secondo un modello di base, seguendo le istruzioni del progettista di tale modello di base e nel rispetto della gamma di variazioni ammesse;

3. "DPI fatti su misura": DPI fabbricati per soddisfare le esigenze particolari di una singola persona specifica, secondo un modello di base, seguendo le istruzioni del progettista di tale modello di base e nel rispetto della gamma di variazioni;

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'Unione;

5. "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un tipo di DPI sul mercato dell'Unione;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. "utilizzatore finale": la persona che indossa o utilizza il DPI;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

20 bis. "dimostrazione": qualsiasi presentazione di DPI, non in ambiente pericoloso, a fini promozionali;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

20 ter. "prova sul campo": un evento in cui un DPI non certificato è utilizzato in numero molto limitato e per un periodo molto breve per una valutazione (finale). Prima dell'inizio della prova, il fabbricante stabilisce precisamente la durata e lo scopo della prova, compresa la sua motivazione, e ne ottiene conferma dalle parti interessate. La prova viene effettuata esclusivamente in situazioni non pericolose e allo scopo di valutare, tra l'altro, il comfort, l'ergonomia o la progettazione. Le parti interessate hanno accesso alla documentazione necessaria relativa alla prova, redatta dai laboratori accreditati o autorizzati e allegata al fascicolo tecnico allo scopo di garantire la protezione dell'utilizzatore.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i DPI possano essere messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati allo scopo per essi previsto, soddisfano il presente regolamento.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune affinché i DPI possano essere messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza, illustrati chiaramente nel loro funzionamento e usati allo scopo per essi previsto, soddisfano il presente regolamento.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I DPI soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II.

I DPI soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II e sono pienamente conformi alla direttiva 89/391/CEE.

Motivazione

È assolutamente importante che i dispositivi di protezione siano pienamente conformi alla direttiva quadro sulla salute e la sicurezza.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al presente regolamento.

Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire qualunque prescrizione relativa all'uso dei DPI ritenuta necessaria a garantire la protezione degli utilizzatori finali e di terzi o giustificata da un valore aggiunto in termini di salute e sicurezza dell'utilizzatore e che non riguardi la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al presente regolamento.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al presente regolamento, a condizione che un cartello visibile indichi chiaramente che il DPI non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni, eventi analoghi e prove sul campo, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al presente regolamento, a condizione che nell'area assegnata al soggetto espositore si trovino cartelli visibili che indicano chiaramente che il DPI non è conforme al presente regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Durante le dimostrazioni, devono essere prese precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone.

Durante le dimostrazioni e le prove sul campo, devono essere prese precauzioni adeguate per garantire la protezione delle persone e per sensibilizzarle. Le prove sul campo non sono concepite per testare le prestazioni di protezione del DPI, ma per valutare, ad esempio, il comfort, l'ergonomia e la progettazione. Tutte le parti interessate (ad esempio, il datore di lavoro, chi indossa il DPI o l'utilizzatore finale) sono formalmente informate in anticipo dell'ambito e della finalità di tale prova. Al DPI viene apposta in modo chiaro e indelebile la marcatura "solo per prova sul campo". Dopo la conclusione della prova, i DPI utilizzati sono restituiti al fabbricante.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.

1. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali e necessari di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE del DPI per almeno 10 anni dalla data della sua immissione sul mercato.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE del DPI per almeno 10 anni dalla data della sua messa a disposizione sul mercato.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I fabbricanti garantiscono che sui DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI.

5. I fabbricanti garantiscono che su ogni singolo DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono nella lingua ufficiale degli utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI sarà messo a disposizione sul mercato.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che ogni DPI, compresa la sua più piccola unità, sia accompagnato dalle istruzioni e da altre informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II nella lingua ufficiale degli utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, nonché, ove possibile, da pittogrammi.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. I fabbricanti che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

9. I fabbricanti che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. Le autorità di vigilanza del mercato hanno quindi l'obbligo di informare il pubblico del rischio fintantoché non sia stata introdotta la misura correttiva. Durante il periodo di messa in conformità, i fabbricanti richiamano il DPI al fine di garantire un alto livello di protezione degli utilizzatori finali.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno immesso sul mercato.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI, in formato cartaceo o preferibilmente elettronico, nella lingua ufficiale di tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno immesso sul mercato.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) conservare la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dalla data di immissione sul mercato del DPI;

a) conservare la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dalla data di messa a disposizione sul mercato del DPI;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato nazionale, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI;

b) a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI, in formato cartaceo o preferibilmente elettronico, ;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) se le autorità di vigilanza del mercato nazionali lo richiedono, cooperare con esse a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dal DPI che rientra nel suo mandato.

c) se le autorità nazionali competenti lo richiedono, cooperare con esse a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dal DPI che rientra nel suo mandato.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli importatori immettono sul mercato solo DPI conformi.

1. Gli importatori immettono sul mercato solo DPI che rispettano i requisiti del presente regolamento e sono conformi alle pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di requisiti di salute e di sicurezza.

 

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di immettere un DPI sul mercato, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità appropriate di cui all'articolo 18. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il DPI sia contrassegnato dal marchio CE, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata e che sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, nonché che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6.

Prima di immettere un DPI sul mercato, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità essenziali di cui all'articolo 18. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto e comunicato la documentazione tecnica, che il DPI sia contrassegnato dal marchio CE, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e da una dichiarazione di conformità UE semplificata e che sia accompagnato dai documenti richiesti, nonché che il fabbricante abbia soddisfatto tutte le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI. Le informazioni relative al contatto sono nella lingua ufficiale dell'utilizzatore finale e delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli importatori garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato.

4. Gli importatori garantiscono che ogni DPI, compresa la sua più piccola unità, sia accompagnato dalle istruzioni e da altre informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II nella lingua ufficiale degli utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato e, ove possibile, in una forma linguisticamente neutra.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Ove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un DPI, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, eseguono prove a campione dei DPI messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i DPI non conformi e i richiami di DPI e, se del caso, tengono un registro degli stessi, e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli importatori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

6. Gli importatori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, adottano immediatamente i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Tali misure sono adottate entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui gli importatori vengono a conoscenza dell'informazione. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. Le autorità di vigilanza del mercato hanno quindi l'obbligo di informare il pubblico del rischio fintantoché non sia stata introdotta la misura correttiva.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata e che sia accompagnato dalle istruzioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3.

2. Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata e che sia accompagnato dalle istruzioni e da altre informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, nella lingua ufficiale dei consumatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un distributore ritenga o abbia motivo di credere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, egli non mette il DPI a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il DPI presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

Qualora un distributore ritenga o abbia motivo di credere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, egli non mette il DPI a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il DPI presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. In seguito, il fabbricante richiama immediatamente il DPI dal mercato. Le autorità di vigilanza del mercato hanno quindi l'obbligo di informare il pubblico del rischio fintantoché non sia stata introdotta la misura correttiva.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I distributori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, si assicurano che siano adottati i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

4. I distributori che ritengano o che abbiano motivo di credere che un DPI che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, si assicurano che siano adottati i correttivi necessari a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante e l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. Le autorità di vigilanza del mercato hanno quindi l'obbligo di informare il pubblico del rischio fintantoché non sia stata introdotta la misura correttiva.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o quando modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II potrebbe risultare compromessa.

Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o quando modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità al presente regolamento potrebbe risultare compromessa.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dichiarazione di conformità UE attesta che la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II è stata dimostrata.

1. La dichiarazione di conformità UE attesta che la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II è stata dimostrata. Il modello della dichiarazione di conformità UE è facilmente accessibile agli operatori economici tramite un indirizzo Internet.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del DPI, il marchio va apposto sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del DPI, il marchio va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato. Può essere accompagnata da un pittogramma o da un'altra marcatura con l'indicazione del rischio dal quale il DPI è destinato a proteggere.

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto interno e ha personalità giuridica.

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto interno di ogni Stato membro e ha personalità giuridica.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal DPI che valuta.

L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal DPI che valuta e firma una dichiarazione che ne certifica l'indipendenza e l'imparzialità. Esso tiene in debita considerazione i requisiti di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/391/CEE e, in particolare, alla direttiva 89/656/CEE.

Emendamento   79

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente o indirettamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella messa a disposizione, nell'utilizzo o nella manutenzione dei DPI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente o indirettamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella messa a disposizione, nella commercializzazione, nell'utilizzo o nella manutenzione dei DPI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle relative norme armonizzate e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle relative norme armonizzate e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione nonché della pertinente normativa nazionale;

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto interno o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto interno o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma del presente regolamento o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano le decisioni ed i documenti prodotti da tale gruppo.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 23 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che i subappaltatori o le affiliate lungo tutta la catena di conformità rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 23 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sanzioni

Vigilanza, controllo e sanzioni

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 39 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Gli Stati membri stabiliscono norme sull'orientamento, la vigilanza, il controllo e le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Per evitare un uso improprio dei DPI ed errori involontari, gli Stati membri forniscono innanzitutto orientamenti sulle modalità di adempimento degli obblighi del presente regolamento. Se tuttavia, una volta ricevuti i necessari orientamenti, gli obblighi rimangono disattesi, interviene l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

DPI destinati a proteggere gli utilizzatori da rischi molto gravi. La categoria III comprende esclusivamente i DPI destinati a proteggere gli utilizzatori dai seguenti rischi:

DPI destinati a proteggere gli utilizzatori da rischi molto gravi quali morte o ferite e danni irreversibili alla salute. La categoria III comprende esclusivamente i DPI destinati a proteggere gli utilizzatori dai seguenti rischi:

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria III – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di -50ºC o inferiore;

e) ambienti a bassa temperatura aventi effetti equivalenti a quelli di una temperatura dell'aria di -50ºC o inferiore, tenendo conto del wind-chill;

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Allegato II – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

 

1. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili.

 

2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente.

 

3. I requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché delle considerazioni tecniche ed economiche compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

 

4. Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi al fine di individuare tutti i rischi che concernono il DPI. Il fabbricante deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale analisi.

 

5. In sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante deve considerare non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I DPI devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere.

I DPI devono offrire una protezione adeguata e completa nei confronti dei rischi per garantire e preservare la salute e la sicurezza degli utilizzatori e di terzi.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1.2.1.1.

Testo della Commissione

Emendamento

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori o determinare la non conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1.2.1.2. – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1.2.1.2. Stato della superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore

 

1.2.1.2. Stato della superficie ottimale di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.4. – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1.4. Istruzioni del fabbricante

1.4. Istruzioni e informazioni fornite dal fabbricante

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.4. – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità d'impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;

a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione indicati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità d'impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.4. – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

(e) la data o il termine di scadenza dei DPI o dei loro componenti;

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – punto 1.4. – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali istruzioni devono essere redatte in modo preciso e comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

Tali istruzioni devono essere redatte in modo preciso e comprensibile e nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario per consentire all'utilizzatore finale di utilizzare il DPI in modo sicuro e corretto. Qualunque istruzione pertinente aggiuntiva per la scelta, l'utilizzo e la manutenzione dei DPI deve essere messa a disposizione in modo facilmente accessibile a qualunque persona interessata.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.3. – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare che si appannino.

Devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare che si appannino.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.4. – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la durata del DPI, deve indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie a consentire all'acquirente o all'utilizzatore di determinare una data di scadenza ragionevole in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

soppresso

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.4. – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l'indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di ciò, il fabbricante deve fornire tale informazione nelle istruzioni.

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l'indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI;

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.4. – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le condizioni di immagazzinamento non devono avere alcun effetto nocivo per i DPI al fine di preservarne la totale efficienza e proteggere adeguatamente l'utilizzatore finale.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.8. – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

2.8. DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose

2.8. DPI per interventi in situazioni ad alto rischio

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.8. – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le istruzioni fornite dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose devono comprendere in particolare informazioni destinate a persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.

Le istruzioni fornite dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni ad alto rischio devono comprendere in particolare informazioni destinate a persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.8. – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se il DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in assenza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo di allarme deve essere progettato e posizionato in modo da essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego.

Se il DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in assenza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo di allarme deve essere progettato e posizionato in modo da essere avvertito dall'utilizzatore in ogni condizione prevedibile di impiego.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.9. – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se i DPI sono muniti di componenti che l'utilizzatore può regolare o rimuovere ai fini della sostituzione, tali componenti devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere agevolmente montati e rimossi senza l'uso di utensili.

Se i DPI sono muniti di componenti che l'utilizzatore può regolare o rimuovere ai fini della sostituzione, tali componenti devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere agevolmente regolati e rimossi senza l'uso di utensili.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.12. – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le marcature o le indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza apposte su questi tipi di DPI devono essere se possibile pittogrammi o ideogrammi armonizzati. Devono essere perfettamente visibili e leggibili e rimanere tali per tutta la durata prevedibile del DPI. Queste marcature devono inoltre essere complete, precise e comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dove sarà usato il dispositivo.

Le marcature o le indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza apposte su questi tipi di DPI devono essere se possibile pittogrammi o ideogrammi armonizzati. Devono essere perfettamente visibili e leggibili e rimanere tali per tutta la durata prevedibile del DPI. Queste marcature devono inoltre essere complete, precise e comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione sul mercato.

 

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.12. – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se a causa delle dimensioni ridotte di un DPI (o di un componente intercambiabile per DPI) non è possibile apporre interamente o in parte la marcatura necessaria, le informazioni pertinenti devono figurare sull'imballaggio e nelle istruzioni del fabbricante.

Se a causa delle dimensioni ridotte di un DPI (o di un componente intercambiabile per DPI) non è possibile apporre interamente o in parte la marcatura necessaria, le informazioni pertinenti devono figurare sull'imballaggio e figurare in modo chiaro e con idonea menzione nelle istruzioni del fabbricante.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2 – punto 2.14. – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore da diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza specifici per ciascuno di questi rischi.

I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore da diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare in particolare tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza specifici per ciascuno di questi rischi.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.4. – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

3.4. Protezione nell'acqua

3.4. Protezione in un liquido

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.4.2. – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo nell'acqua. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore e deve consentirgli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo nel liquido. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore e deve consentirgli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.5. – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascun esemplare di DPI deve avere un'etichetta recante il livello di riduzione acustica fornito dallo stesso; laddove non sia possibile apporre l'etichetta al DPI, essa deve essere apposta sull'imballaggio.

Ciascun esemplare di DPI deve avere un'etichetta recante il livello di riduzione acustica fornito dallo stesso; laddove non sia possibile apporre l'etichetta al DPI, essa deve essere apposta in modo chiaro e corretto sull'imballaggio.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.6. – punto 3.6.1. – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I materiali costitutivi e gli altri componenti destinati alla protezione dal calore radiante e convettivo devono avere un coefficiente adeguato di trasmissione del flusso termico incidente e un grado di incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio di combustione spontanea nelle condizioni prevedibili di impiego.

I materiali costitutivi e gli altri componenti destinati alla protezione dal calore radiante e convettivo devono avere un coefficiente adeguato di trasmissione del flusso termico incidente e un grado di incombustibilità adeguatamente elevato, per evitare ogni rischio di combustione spontanea nelle condizioni prevedibili di impiego.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.6.1. – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

I materiali e gli altri componenti dei DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

I materiali e gli altri componenti dei DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi industriali o di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità e protezione termica o di riscaldamento ad arco corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.6.2. – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il fabbricante deve in particolare indicare, nelle istruzioni allegate al DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti ad alta temperatura, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso dai dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego previsto.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nelle istruzioni allegate al DPI destinato a interventi per un tempo limitato in ambienti ad alta temperatura, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso dai dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego previsto.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.7. 2. – parte introduttiva – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i DPI devono impedire per quanto possibile la penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni provocate da contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.

b) i DPI devono impedire la penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni provocate da contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata alle lunghezze d'onda nocive, senza alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere tutta l'energia irradiata alle lunghezze d'onda nocive, senza alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tale scopo, le lenti protettive devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale da garantire che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.

A tale scopo, i dispositivi di protezione per occhi devono essere progettati e fabbricati in modo da disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale da garantire che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile. I DPI destinati a proteggere la cute dalle radiazioni non ionizzanti devono essere in grado di assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata alle lunghezze d'onda nocive.

Motivazione

L'eventuale approvazione dell'emendamento implica la sostituzione di "lenti protettive" con "dispositivi di protezione per occhi" nell'intero testo.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto della radiazione emessa nelle condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve recare il numero del fattore di protezione corrispondente alla curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.

I dispositivi di protezione per occhi inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto della radiazione emessa nelle condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve recare il numero del fattore di protezione corrispondente alla curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere devono essere classificate in ordine crescente secondo i loro fattori di protezione e il fabbricante deve indicare nelle istruzioni in particolare come scegliere il DPI più adatto tenendo conto delle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza.

I dispositivi di protezione per occhi adatti a sorgenti di radiazione dello stesso genere devono essere classificati in ordine crescente secondo i loro fattori di protezione e il fabbricante deve indicare nelle istruzioni in particolare come scegliere il DPI più adatto tenendo conto delle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.9.1. – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Il numero del fattore di protezione corrispondente deve essere apposto dal fabbricante su tutti gli esemplari di lenti filtranti.

Il numero del fattore di protezione corrispondente deve essere apposto dal fabbricante su tutti gli esemplari di dispositivi di protezione per occhi filtranti.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – punto 3.10. 2. – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta, se necessario, un uso quotidiano eventualmente prolungato o, nel caso ciò non sia possibile, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata d'impiego.

A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo da garantire una chiusura ermetica totale che ne consenta anche un uso quotidiano eventualmente prolungato o, nel caso ciò non sia possibile, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata d'impiego.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;

3. un elenco di tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;

10. una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche definite nella documentazione tecnica;

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Allegato IV – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e che sono stabiliti nell'allegato II.

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Allegato IV – paragrafo 4 – punto 4.1.

Testo della Commissione

Emendamento

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i requisiti applicabili del presente regolamento.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Allegato V – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) per i DPI fatti su misura, una descrizione della gamma di variazioni e misure ammissibili che devono essere prese dall'operatore economico durante il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo di DPI approvato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Allegato V – paragrafo 7 – punto 7.3.

Testo della Commissione

Emendamento

7.3. Il fabbricante deve garantire che i DPI continuino a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili alla luce dello stato della tecnica.

7.3. Il fabbricante deve garantire che i DPI continuino a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Allegato V – paragrafo 7 – punto 7.4. – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) in caso di un'evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.3;

(b) in caso di un'evoluzione dei requisiti giuridici di cui al punto 7.3;

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Allegato V – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia dell'attestato di certificazione UE, dei suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il DPI è stato immesso sul mercato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia dell'attestato di certificazione UE, dei suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Allegato VI – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per i DPI fatti su misura, il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI fatti su misura al modello di base descritto nell'attestato di certificazione UE e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Per i DPI fatti su misura, il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI fatti su misura al modello di base descritto nell'attestato di certificazione UE e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

 

Per i DPI adattati singolarmente, il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di adattamento e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI adattati singolarmente al modello di base descritto nell'attestato di certificazione UE e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Allegato VI – paragrafo 3 - punto 3.1.

Testo della Commissione

Emendamento

3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e che soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Allegato VII – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del punto 4 è conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II.

1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del punto 4 è conforme al tipo descritto nell'attestato di certificazione UE e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Allegato VIII – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI:

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di dieci anni dalla data di messa a disposizione sul mercato del DPI:

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Allegato IX – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. DPI (numero del prodotto, del lotto, del tipo o di serie):

1. Identificazione del DPI (numero del prodotto, del lotto, del tipo o di serie. Essa può includere, se utile ai fini dell'identificazione del DPI, un'immagine di sufficiente chiarezza):

PROCEDURA

Titolo

Dispositivi di protezione individuale

Riferimenti

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

2.4.2014

Relatore per parere

       Nomina

Laura Agea

30.9.2014

Esame in commissione

26.2.2015

24.3.2015

 

 

Approvazione

1.4.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Sergio Gutiérrez Prieto, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivo Vajgl

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Eleonora Evi

PROCEDURA

Titolo

Dispositivi di protezione individuale

Riferimenti

COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD)

Presentazione della proposta al PE

27.3.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

2.4.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

2.4.2014

ENVI

2.4.2014

ITRE

2.4.2014

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

24.7.2014

ITRE

22.7.2014

 

 

Relatori

       Nomina

Vicky Ford

17.7.2014

 

 

 

Esame in commissione

3.12.2014

24.2.2015

24.3.2015

20.4.2015

Approvazione

23.4.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

3

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Franz Obermayr, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Andor Deli

Deposito

30.4.2015