RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke

11.5.2015 - (2015/2049(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Kostas Chrysogonos

Procedura : 2015/2049(IMM)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0150/2015
Testi presentati :
A8-0150/2015
Discussioni :
Testi approvati :

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke

(2015/2049(IMM))

Il Parlamento europeo,

–       vista la richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke, trasmessa il 29 dicembre 2014 dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento penale avviato dall'Ufficio del Procuratore distrettuale di Varsavia (n. registro V Ds 223/14), e comunicata in Aula il 28 gennaio 2015,

–       avendo ascoltato Janusz Korwin-Mikke a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

–       visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–       viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013[1],

–       visti l'articolo 105, paragrafo 2 della Costituzione della Repubblica di Polonia e gli articoli 7 ter, paragrafo 1, e 7 quater, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato e senatore,

–       visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione giuridica (A8-0150/2015),

A.     considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso la richiesta dell'Ufficio del Procuratore distrettuale di Varsavia di concedere l'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo, in relazione al reato previsto all'articolo 222, paragrafo 1, del Codice penale polacco; che il procedimento riguarda, in particolare, la presunta violazione dell'integrità fisica di un pubblico ufficiale;

B.     considerando che, ai sensi dell' articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

C.     considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.     considerando che, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm;

E.     considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se l'immunità debba essere o meno revocata in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato nella formazione della propria decisione sull'opportunità di revocare o meno la sua immunità[2];

F.     considerando che, come altresì confermato nel corso della sua audizione, il presunto reato non ha collegamento diretto od ovvio con l'esercizio dei doveri di deputato al Parlamento europeo di Korwin-Mikke e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

G.     considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e preciso che la causa sia stata avviata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;

1.      decide di revocare l'immunità di Janusz Korwin-Mikke;

2.      incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Janusz Korwin-Mikke.

  • [1]  Sentenza nella causa 101/63 Wagner / Fohrmann e Krier, EU:C:1964:28; sentenza nella causa 149/85 Wybot / Faure e altri, EU:C:1986:310; sentenza nella causa T-345/05 Mote / Parlamento, EU:T:2008:440; sentenza nelle cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra / De Gregorio e Clemente, EU:C:2008:579; sentenza nella causa T‑42/06 Gollnisch / Parlamento, EU:T:2010:102; sentenza nella causa C-163/10 Patriciello, EU:C:2011:543; sentenza nelle cause congiunte T-346/11e T-347/11 Gollnisch / Parlamento, EU:T:2013:23.
  • [2]  Causa T-345/05 Mote/Parlamento (già citata), punto 28.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Il 29 dicembre 2014, il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso al Presidente del Parlamento europeo la richiesta dell'Ufficio del Procuratore distrettuale in data 19 dicembre 2014 di concedere l'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico dell'on. Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo.

L'Ufficio del Procuratore distrettuale sostiene che, in data 11 luglio 2014, l'on. Korwin-Mikke ha violato l'integrità fisica dell'on. Michał Boni schiaffeggiandolo durante un evento svoltosi a Varsavia – una riunione dei neoeletti deputati polacchi al Parlamento europeo, organizzata dal ministero polacco degli affari esteri – nel corso del quale la parte lesa stava esercitando funzioni ufficiali connesse alla carica di deputato al Parlamento europeo. Il comportamento di Korwin-Mikke può configurare un reato di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del Codice penale polacco in quanto è stata asseritamente violata l'integrità fisica di un pubblico ufficiale[1]. Ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 13, punto 2a, del Codice penale polacco, il deputato al Parlamento europeo è un funzionario pubblico.

Nella seduta del 28 gennaio 2015, il Presidente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto una lettera del Procuratore generale della Repubblica di Polonia che chiede la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Janusz Korwin-Mikke.

Il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1. L'on. Korwin-Mikke è stato sentito dalla commissione il 16 aprile 2015, in conformità con l'articolo 9, paragrafo 5.

2. Disposizioni regolamentari e procedurali in materia di immunità dei deputati al         Parlamento europeo

Gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea recitano:

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:

a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo recitano:

Regola 6

Revoca dell'immunità

1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nel presente articolo.

(...)

Regola 9

Procedure in materia di immunità

1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo dell'interessato.

2. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità.

4. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.

5. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti e può farsi rappresentare da un altro deputato.

Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.

Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile.

Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.

(...)

7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

(...)

L'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia recita:

Dal giorno della comunicazione dei risultati delle elezioni fino al giorno della scadenza del mandato, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm.

Gli articoli 7 ter, paragrafo 1, e 7 quater, paragrafo 1, della legge del 9 maggio 1996 sull'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento o del Senato polacchi recitano:

Articolo 7 ter

1. La proposta di formulare l'autorizzazione a chiamare un deputato o un senatore a rispondere penalmente in una causa concernente un reato perseguito dalla pubblica accusa è presentata attraverso il ministero della giustizia – Procuratore generale della Repubblica.

Articolo 7 quater

1. La proposta di formulare l'autorizzazione a chiamare un deputato o un senatore a rispondere penalmente è presentata al Presidente del Sejm o al Presidente del Senato che la trasmettono all'organismo competente ad esaminare la proposta ai sensi del regolamento del Sejm o del Senato e comunicano nel contempo il contenuto della stessa al deputato o al senatore interessato dalla mozione.

3. Motivazione della decisione proposta

Sulla base dei fatti summenzionati, il caso in parola configura l'applicazione dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Ai sensi di tale disposizione, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. L'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione polacca sancisce peraltro che l'azione penale nei confronti di membri del Sejm è soggetta all'autorizzazione preventiva di quest'ultimo. È quindi richiesta una decisione del Parlamento europeo sull'opportunità di portare avanti l'azione penale nei confronti di Korwin-Mikke.

Al fine di decidere se revocare o meno l'immunità parlamentare di un deputato, il Parlamento europeo applica i suoi principi in modo coerente. Uno di questi principi consiste nel fatto che l'immunità è normalmente revocata qualora il reato rientri nell'ambito dell'articolo 9 del Protocollo purché non vi sia fumus persecutionis, vale a dire il sospetto sufficientemente serio e preciso che il caso sia portato dinanzi a un tribunale con l'intento di ledere politicamente il deputato interessato.

Dalle circostanze del caso e dalle dichiarazioni rilasciate dall'on. Korwin-Mikke nel corso della sua audizione non risulta che vi sia prova di fumus persecutionis. In effetti, benché i fatti succitati siano accaduti nel momento in cui Korwin-Mikke era già deputato al Parlamento europeo e in un contesto esclusivamente politico, il presunto reato e l'azione penale che ne è seguita non hanno chiaramente nulla a che fare con la carica di deputato al Parlamento europeo dell'on. Korwin-Mikke.

4. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni precedenti e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo revochi l'immunità parlamentare dell'on. Janusz Korwin-Mikke.

  • [1]  L'articolo 222, paragrafo 1, del Codice penale polacco recita:
    "Chiunque violi l'integrità fisica di un pubblico ufficiale o di una persona chiamata ad assisterlo, durante o in relazione all'esercizio di funzioni ufficiali, è soggetto ad ammenda, a pena di restrizione della libertà o a pena della privazione di libertà fino a un massimo di 3 anni".

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

6.5.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière