RELAZIONE sulla raccomandazione di decisione del Consiglio riguardante l'adesione della Croazia alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e al relativo protocollo del 16 ottobre 2001

12.5.2015 - (COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Birgit Sippel
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Procedura : 2014/0321(NLE)
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Ciclo del documento :  
A8-0156/2015
Testi presentati :
A8-0156/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla raccomandazione di decisione del Consiglio riguardante l'adesione della Croazia alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e al relativo protocollo del 16 ottobre 2001

(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–       vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2014)0685),

–       visto l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione della Croazia, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0275/2014),

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0156/2015),

1.      approva la raccomandazione della Commissione;

2.      invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.      chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

L'atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea[1] ha semplificato la sua adesione alle convenzioni e ai protocolli conclusi dagli Stati membri ai sensi all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ex articolo K.3 del TUE). Non è più necessario negoziare e concludere specifici protocolli di adesione (che dovrebbero essere ratificati dai 28 Stati membri): l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione afferma semplicemente che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto di adesione.

L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione prevede che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Croazia e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione del nuovo Stato membro (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in lingua croata, in modo che tali versioni "facciano ugualmente fede"). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'allegato I all'atto di adesione elenca i sei protocolli e convenzioni in questione nel settore della giustizia e degli affari interni. Nell'elenco figurano la convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e il suo protocollo del 16 ottobre 2001, stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è di apportare gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione della Croazia alla convenzione e al protocollo richiamati, in conformità dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione.

Nel deferimento il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato al Segretariato generale del Parlamento un errore tecnico che riguarda la disposizione della raccomandazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore della convenzione fra la Croazia e gli Stati membri. Infatti, ai sensi dell'articolo 1 della raccomandazione, la Convenzione entrerà in vigore – fra la Croazia e gli Stati membri per i quali la convenzione è in vigore in tale data – il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della decisione. Ai sensi dell'articolo 3, gli effetti della decisione "decorrono" dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Dette disposizioni potrebbero suscitare dubbi sul calendario. Il requisito della pubblicazione è un requisito procedurale fondamentale. Senza pubblicazione, un atto è considerato inesistente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Innanzitutto la decisione dovrebbe essere adottata e pubblicata, per entrare quindi in vigore alla data in essa specificata. La convenzione dovrebbe infine entrare in vigore come risultato della decisione debitamente pubblicata e in vigore.

Il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato al Segretariato generale del Parlamento europeo che il Consiglio risolverà la questione in conformità del proprio regolamento interno.

Il vostro relatore raccomanda pertanto di approvare la presente raccomandazione della Commissione.

  • [1]               GU L 112, del 24.4.2012, pag. 10.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

6.5.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini