RELAZIONE sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Croazia del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
12.5.2015 - (COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Filiz Hyusmenova
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Croazia del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
(COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2014)0661),
– visto l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 3, paragrafo 5, dell'Atto di adesione della Croazia, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0274/2014),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0157/2015),
1. approva la raccomandazione della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
MOTIVAZIONE
L'atto di adesione della Repubblica di Croazia del 2011ha introdotto un sistema semplificato di adesione della Croazia alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 del TUE (ex articolo K.3 del TUE). L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'Atto stabilisce che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'Atto di adesione.
L'articolo 3, paragrafo 5, dell'Atto di adesione prevede che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Croazia e apporta alle convenzioni stesse tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione del nuovo Stato membro (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in lingua croata, in modo che tali versioni "facciano ugualmente fede"). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
L'Allegato I dell'Atto di adesione contiene l'elenco delle convenzioni e dei protocolli di cui trattasi. Nell'elenco figura la Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea.
La raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è volta ad apportare gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione della Croazia alla richiamata convenzione, in conformità dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'Atto di adesione.
Nel suo rinvio, il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato al Segretariato generale del Parlamento un errore tecnico che interessa la disposizione della raccomandazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore della Convenzione fra la Croazia e gli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 1 della raccomandazione, infatti, la Convenzione entrerà in vigore – fra la Croazia e gli Stati membri per i quali la Convenzione è in vigore in tale data – il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della decisione. Ai sensi dell'articolo 3, la decisione "ha effetto" il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Queste disposizioni potrebbero dar adito a dubbi sul calendario. Il requisito di pubblicazione è un requisito procedurale essenziale. Se non viene pubblicato, un atto è considerato inesistente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, la decisione dovrebbe innanzitutto essere adottata e pubblicata, per entrare quindi in vigore alla data specificata in essa. Infine, la Convenzione dovrebbe entrare in vigore come risultato della decisione che è stata debitamente pubblicata ed è in vigore.
Il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato al Segretariato generale del Parlamento che il Consiglio affronterà la questione in conformità al suo regolamento interno. Il vostro relatore raccomanda pertanto di approvare la presente raccomandazione della Commissione.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
6.5.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
44 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini |
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