sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0919),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0003/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014(2),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
(A8-0160/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione
Emendamento
(1) La decisione XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio14 (programma d'azione) riconosce che le emissioni di inquinanti nell'aria sono state ridotte in misura significativa negli ultimi decenni, ma al tempo stesso i livelli di inquinamento dell'aria sono ancora critici in molte parti d'Europa e i cittadini dell'Unione continuano ad essere esposti agli inquinanti atmosferici, potenzialmente nocivi per la loro salute e il loro benessere. Secondo il programma d'azione, gli ecosistemi sono tutt'ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo associati a emissioni originate dal settore dei trasporti, da pratiche agricole non sostenibili e dalla produzione di energia elettrica.
(1) La decisione XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio14 (programma d'azione) riconosce che le emissioni di inquinanti nell'aria sono state ridotte in misura significativa negli ultimi decenni, ma al tempo stesso i livelli di inquinamento dell'aria sono ancora critici in molte parti d'Europa e i cittadini dell'Unione continuano ad essere esposti agli inquinanti atmosferici, potenzialmente nocivi per la loro salute e il loro benessere. Secondo il programma d'azione, gli ecosistemi sono tutt'ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo associati a emissioni originate dal settore dei trasporti, da pratiche agricole non sostenibili e dalla produzione di energia elettrica. La qualità dell'aria in molte zone dell'Unione continua a non rispettare i limiti fissati dall'Unione stessa e gli obiettivi indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità.
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14 Decisione XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio del ... ... ... su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L … del … … …, pag. …).
14 Decisione XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio del ... ... ... su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L … del … … …, pag. …).
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) La combustione di combustibile nelle attrezzature e negli impianti di combustione di piccole dimensioni può essere disciplinata dagli atti di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia15. Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16, mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.
(5) La combustione di combustibile nelle attrezzature e negli impianti di combustione di piccole dimensioni può essere disciplinata dagli atti di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia15. Sono tuttavia necessarie ulteriori misure ai sensi della direttiva 2009/125/CE al fine di colmare il vuoto legislativo che ancora sussiste. Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16, mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.
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15 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
15 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
16 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
16 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
17 Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).
17 Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione
Emendamento
(9)È opportuno che la presente direttiva non si applichi ai prodotti connessi all'energiaoggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE o del capo III o IV della direttiva 2010/75/UE.È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione siano esentati dall'ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.
(9)È opportuno che la presente direttiva non si applichi agli impianti di combustione medioggetto del capo III o IV della direttiva 2010/75/UE.È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione siano esentati dall'ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(9 bis) Non è opportuno che i valori limite di emissione di cui all'allegato II si applichino agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare e negli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre, in considerazione dei problemi tecnici e logistici associati all'isolamento degli impianti. Gli Stati membri dovrebbero fissare i valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurne le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(9 ter) La presente direttiva dovrebbe applicarsi agli insiemi formati da due o più impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, a meno che detto insieme sia un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE. Qualora su un unico sito, nell'ambito di un accordo di ripartizione del carico, sia installato più di un impianto con una potenza termica nominale inferiore a 1 MW, tale insieme dovrebbe essere considerato un unico impianto di combustione ai fini della presente direttiva.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(9 quater) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di non applicare la presente direttiva agli impianti oggetto del capo II della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne gli inquinanti cui si applicano i valori limite di emissione conformemente alla presente direttiva, qualora tali valori limite di emissione non superino i limiti di cui all'allegato II della presente direttiva, a meno che non si tratti di impianti alimentati con combustibili all'interno di raffinerie di petrolio e gas o caldaie di recupero impiegate per la produzione della pasta di legno. In suddetti casi, gli Stati membri dovrebbero esonerare tali impianti su richiesta del gestore.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10)Onde garantire il controllo delle emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se registrato dall'autorità competente, sulla base della notifica da parte del gestore.
(10)Onde garantire il controllo delle emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se autorizzato o registrato dall'autorità competente, sulla base della notifica da parte del gestore o delle informazioni fornite dallo stesso.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(10 bis) Qualora siano già in corso controlli e ispezioni per verificare la conformità con altre normative in materia ambientale, le autorità competenti dovrebbero ricorrere, per quanto possibile, ai meccanismi esistenti per garantire il rispetto della presente direttiva. Tra tali meccanismi potrebbero figurare, a titolo di esempio, i meccanismi di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis o alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1ter.
______________
1bis Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)
1ter Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione
Emendamento
(13)Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, ad esempio al fine di conformarsi agli standard di qualità ambientale.In particolare, nelle zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria, è auspicabile che gli Stati membri applichino valori limite di emissione più restrittivi, come i parametri di riferimento che figurano nell'allegato III della presente direttiva, che contribuirebbero anche a promuovere l'ecoinnovazione nell'Unione, in particolare agevolando l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese.
(13)Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore, ad esempio al fine di conformarsi agli standard di qualità ambientale.In particolare, nelle zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria, è auspicabile che gli Stati membri tengano conto dei valori limite di emissione più restrittivi, come i parametri di riferimento che figurano nell'allegato III della presente direttiva, che contribuirebbero anche a promuovere l'ecoinnovazione nell'Unione, in particolare agevolando l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese. Laddove decidano di adottare misure di questo tipo, gli Stati membri dovrebbero eseguire una valutazione dei possibili impatti.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
(15)Al fine di limitare l'onere per le piccole e medie imprese che gestiscono impianti di combustione medi, è auspicabile che gli obblighi amministrativi di notifica, monitoraggio e comunicazione imposti ai gestori siano proporzionati, pur consentendo un'effettiva verifica della conformità da parte delle autorità competenti.
(15)Al fine di limitare l'onere per le piccole e medie imprese che gestiscono impianti di combustione medi, è auspicabile che gli obblighi amministrativi di notifica, monitoraggio e comunicazione imposti ai gestori siano proporzionati ed evitino una duplicazione, pur consentendo un'effettiva verifica della conformità da parte delle autorità competenti.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(16 bis) La Commissione dovrebbe valutare, entro un ragionevole lasso di tempo, la necessità di modificare i valori limite di emissione di cui all'allegato II sulla base delle tecnologie più avanzate. La Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità di proporre valori limite di emissione specifici per altri inquinanti, quali il monossido di carbonio, sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 6. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare lo svolgimento di tale monitoraggio.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(16 ter)Si dovrebbe procedere alla revisione della presente direttiva in relazione a [direttiva (UE) .../...*].
_____________
*GU: inserire il numero, il titolo e il riferimento della procedura 2013/0443(COD).
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
La presente direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. La presente direttiva si applica inoltre a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi conformemente all'articolo 3 bis, anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a meno che detto insieme sia un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
a bis) agli impianti di combustione oggetto della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis;
__________________
1 bis Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
a ter) agli impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale non superiore a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, come combustibile;
__________________
1 bis Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) ai prodotti connessi all'energia, oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE in cui tali atti di esecuzione stabiliscono valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato II della presente direttiva;
soppresso
Motivazione
Da un punto di vista giuridico l'ambito di applicazione della direttiva sugli impianti di combustione medi, che costituisce un elemento essenziale della stessa, non andrebbe modificato o circoscritto mediante misure di esecuzione adottate a norma di un'altra direttiva. Qualora l'ambito di applicazione della direttiva sugli impianti di combustione medi non venga ampliato agli impianti con una potenza termica inferiore a 1 MW, l'esenzione non risulta necessaria, dal momento che gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva sulla progettazione ecocompatibile non contempleranno gli impianti con potenza termica pari o superiore a 1 MW.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c)agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;
c)agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali, oppure per il riscaldamento a gas diretto utilizzato per riscaldare gli spazi interni ai fini del miglioramento delle condizioni sul posto di lavoro;
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
f bis) alle turbine a gas e ai motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
f ter) ai dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
f quater) ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
f quinquies) ai reattori utilizzati nell'industria chimica;
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f sexies (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
f sexies) alla batteria di forni per il coke;
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f septies (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
f septies) ai cowpers degli altiforni;
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione medi. Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'applicazione del presente paragrafo.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 ter. I valori limite di emissione di cui all'allegato II non si applicano agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare e negli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre. Gli Stati membri fissano valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurne le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4)"particolato", particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;
(4)"polveri", particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame;l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6)"impianto di combustione esistente", un impianto di combustione messo in funzione prima del [un anno dopo la data di recepimento];
(6)"impianto di combustione esistente", un impianto di combustione messo in funzione prima del [12 mesi dopo la data di recepimento] o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del [sei mesi dopo la data di recepimento] in conformità della legislazione nazionale, a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il [18 mesi dopo la data di recepimento];
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16)"ore operative", il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione scarica emissioni nell'aria;
(16)"ore operative", il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione è in funzione e scarica emissioni nell'aria, inclusi i periodi di avvio e di arresto;
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 bis) "piccolo sistema isolato", un piccolo sistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 26, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis;
__________________
1bis Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 ter) "microsistema isolato", un microsistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis;
__________________
1bis Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 19 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 quater) "modifica sostanziale", una modifica delle caratteristiche o del funzionamento di un impianto di combustione, ovvero un ampliamento dello stesso, che potrebbe avere considerevoli effetti negativi per la salute umana o per l'ambiente.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 19 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(19 quinquies) "gas naturale", un carburante gassoso secondo la definizione ISO 13686:2013.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 3 bis
Norme sul cumulo
1. L'insieme formato da due o più nuovi impianti di combustione medi è considerato un unico impianto di combustione medio ai fini della presente direttiva e la loro potenza termica nominale è sommata ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale dell'impianto se:
- gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi sono emessi attraverso un camino comune, o
- tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi potrebbero, a giudizio dell'autorità competente, essere emessi attraverso un camino comune.
2. I singoli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale inferiore a 1 MW non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale di un insieme di due o più impianti di combustione, a meno che su un unico sito non sia installato per il medesimo scopo più di un impianto di combustione medio nell'ambito di un accordo di ripartizione del carico. In tal caso l'insieme di ripartizione del carico costituito da tali impianti è considerato un impianto di combustione unico e se ne sommano le capacità ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale, anche se ogni singolo impianto di combustione medio ha una potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Registrazione
Autorizzazioni e registrazione
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli impiantidi combustione medi siano attivi solo se registrati dall'autorità competente.
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun nuovo impiantodi combustione medio sia attivo senza autorizzazione o registrazione.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2020 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 15 MW sia attivo senza autorizzazione o registrazione.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2022 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 15 MW sia attivo senza autorizzazione o registrazione.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2025 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore sia attivo senza autorizzazione o registrazione.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2.La procedura di registrazione comprende almeno una notifica all'autorità competente, da parte del gestore, del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio.
2. Gli Stati membri specificano la procedura di concessione di un'autorizzazione o di registrazione. Tali procedure comprendono almeno l'obbligo per il gestore di avvisare e informare l'autorità competente in merito al funzionamento o all'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4.L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio entro un mese dalla notifica da parte del gestore e lo informa.
4.L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio o avvia la procedura per la concessione dell'autorizzazione entro un mese dalla notifica o dalla presentazione delle informazioni da parte del gestore e informa quest'ultimo.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Gli impianti di combustione medi esistenti possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 2, a condizione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 siano state messe a disposizione delle autorità competenti.
soppresso
Tali impianti di combustione sono registrati entro [tredici mesi dalla data di recepimento].
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6
Testo della Commissione
Emendamento
6. Per ogni impianto di combustione medio, il registro tenuto dalle autorità competenti comprende almeno le informazioni elencate nell'allegato I, nonché qualsiasi informazione ottenuta tramite la verifica dei risultati del monitoraggio o di altri controlli di conformità di cui agli articoli 7 e 8.
6. Le autorità competenti tengono un registro, accessibile al pubblico, degli impianti di combustione medi che comprende almeno le informazioni elencate nell'allegato I, nonché qualsiasi informazione ottenuta tramite la verifica dei risultati del monitoraggio o di altri controlli di conformità di cui agli articoli 7 e 8 e qualsiasi informazione ottenuta in merito alle modifiche agli impianti di combustione medi ai sensi dell'articolo 9.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 bis. Qualsiasi autorizzazione concessa o registrazione effettuata conformemente a un'altra normativa nazionale o dell'Unione può essere combinata con l'autorizzazione o la registrazione richiesta a norma del paragrafo 1 per formare un'unica autorizzazione o registrazione purché contenga le informazioni richieste dal presente articolo.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione disciplinata dal capo II della direttiva 2010/75/UE dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II e le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente direttiva per gli inquinanti per i quali i valori limite di emissione si applicano conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE per tali impianti soltanto quando i valori limite di emissione non superano i limiti fissati nell'allegato II della presente direttiva.
Nel caso di impianti di combustione alimentati con combustibili all'interno di raffinerie di petrolio e gas come pure nel caso di caldaie di recupero impiegate per la produzione della pasta di legno, su richiesta del gestore di un impianto di combustione medio gli Stati membri esonerano gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione disciplinata dal capo II della direttiva 2010/75/UE dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II e le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente direttiva per gli inquinanti per i quali i valori limite di emissione si applicano conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE per tali impianti.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
A decorrere dal 1º gennaio 2025 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.
A decorrere dal 1º gennaio 2020 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 15 MW non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
A decorrere dal 1° gennaio 2022 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e inferiore o pari a 15 MW non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
A decorrere dal 1º gennaio 2030 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di5 MW o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.
A decorrere dal 1º gennaio 2027 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di5 MW o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che fanno parte di piccoli sistemi isolati e di microsistemi isolati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II, parte 1, per un massimo di cinque anni (ma non oltre il 2030) a decorrere dalle date stabilite al paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma rispettivamente, fatti salvi gli impegni internazionali vigenti.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
In deroga al paragrafo 1, fatte salve le norme in materia di qualità ambientale e dell'aria, in casi specifici l'autorità competente può, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data prevista per conformarsi ai valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, ma comunque entro il 2030, fissare valori limite di emissione meno rigorosi, a condizione che almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, sia fornito a una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda o a condizione che il combustibile principale sia rappresentato da biomassa solida. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione di cui all'allegato II comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:
a) dell'ubicazione geografica o delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata; oppure
b) delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.
I valori limite di emissione fissati dalle autorità competenti sono pari al massimo a 1100 mg/Nm3per le emissioni di SO2 e a 150 mg/Nm³ per le polveri.
L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato pari a 200 mg/Nm³.
Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II in situazioni di emergenza o in presenza di condizioni straordinarie che rendono necessario il ricorso a detti impianti di combustione medi. Gli Stati membri possono portare il limite a 800 ore nei seguenti casi:
- per la produzione di alimentazione di emergenza nelle isole connesse in caso di interruzione della fornitura di alimentazione elettrica principale dell'isola;
- per gli impianti di combustione medi utilizzati per la produzione di calore in caso di condizioni metereologiche eccezionalmente rigide.
In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per le polveri pari a 200 mg/Nm³.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Da [un anno dopo la data di recepimento] le emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II.
Da [12 mesi dopo la data di recepimento] le emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri originate da un nuovo impianto di combustione medio non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato pari a 100 mg/Nm³.
Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II in situazioni di emergenza che rendono necessario il ricorso a detti impianti di combustione medi. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per le polveri pari a 100 mg/Nm³.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Nelle zone che non rispettano i valori limite dell'UE per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri applicano, per i singoli impianti di combustione medi delle zone in questione, valori limite di emissione basati sui parametri di riferimento che figurano nell'allegato III o su valori più restrittivi stabiliti dagli Stati membri, a meno che non si dimostri alla Commissione che l'applicazione di tali valori limite di emissione comporterebbe costi sproporzionati e che altre misure per garantire il rispetto dei valori limite per la qualità dell'aria sono state incluse nei piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.
4. Nelle zone che non rispettano i valori limite dell'UE per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri valutano la necessità di applicare, per i singoli impianti di combustione medi delle zone in questione, valori limite di emissione più restrittivi basati sui parametri di riferimento che figurano nell'allegato III.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 5 bis
Efficienza energetica
1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere un miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione medi.
2. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione valuta le norme minime di efficienza energetica per gli impianti di combustione medi in linea con le migliori tecniche disponibili.
3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di tale valutazione, corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa, e stabilisce i livelli di efficienza per i nuovi impianti di combustione medi che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni ambientali degli impianti di combustione medi o applicano altre misure volte ad accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva.
1. Gli Stati membri organizzano un sistema efficace, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per accertare la conformità degli impianti di combustione medi ai requisiti della presente direttiva.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Ove siano già predisposti controlli e ispezioni per accertare la conformità con altri atti legislativi dell'Unione riguardanti il monitoraggio delle emissioni, gli Stati membri possono avvalersi di tali controlli e ispezioni per accertare la conformità alla presente direttiva.
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi e di eventuale malfunzionamento siano della durata più breve possibile. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo di abbattimento secondario, il gestore informa immediatamente l'autorità competente.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i gestori assicurino che i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi e di eventuale malfunzionamento siano della durata più breve possibile. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo di abbattimento secondario, il gestore informa immediatamente l'autorità competente.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Il gestore comunica quanto prima i casi di non conformità all'autorità competente nel formato stabilito dagli Stati membri.
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. In caso di non conformità, gli Stati membri garantiscono che:
4. In caso di non conformità, gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente imponga al gestore di adottare le misure necessarie per assicurare il ripristino della conformità senza indebito ritardo.
a) il gestore informi immediatamente l'autorità competente;
b) il gestore adotti immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
c) l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa ritenga necessaria per ripristinare la conformità.
Se la conformità non può essere ripristinata, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'impianto e ne revoca la registrazione.
Se la conformità non può essere ripristinata, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'impianto e ne revoca l'autorizzazione o la registrazione.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, la prova dell'avvenuta notifica all'autorità competente;
soppresso
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b) la prova della registrazione da parte dell'autorità competente;
b) l'autorizzazione o la prova della registrazione da parte dell'autorità competente;
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
Emendamento
d) se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma;
d) se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma;
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
e bis) un documento in cui figurano i casi di non conformità e le misure adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4;
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
e ter) i documenti di cui all'articolo 9.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. I dati elencati al paragrafo 2 sono messi a disposizione delle autorità locali e regionali del luogo in cui si trova l'impianto di combustione medio.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1.Il gestore notifica all'autorità competente tutte le modifiche previste all'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. La notifica è fornita almeno un mese prima che la modifica abbia luogo.
1.Il gestore informa l'autorità competente di tutte le modifiche previste all'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili. L'informazione è fornita almeno un mese prima che la modifica abbia luogo.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Al momento della ricezione della notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, l'autoritàcompetente procede alla registrazione di ciascuna di tali modifiche entro un mese.
2. Ricevuta l'informazione inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, l'autoritàcompetente aggiorna l'autorizzazione o la registrazione, come appropriato, entro tre mesi e ne informa il gestore.
Motivazione
È necessario lasciare all'autorità competente la facoltà di aggiornare l'autorizzazione o la registrazione dell'impianto in base agli effetti che le modifiche potrebbero avere sulla qualità dell'aria e sui valori limite di emissione applicabili.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. In caso di modifica sostanziale a un impianto di combustione medio esistente, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 19 bis, l'autorità competente provvede ad aggiornarne l'autorizzazione o la registrazione come nuovo impianto di combustione e ne informa il gestore.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 10
Testo della Commissione
Emendamento
Fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, l'autorità competente rende disponibile al pubblico, anche mediante internet, il registro degli impianti di combustione medi.
Fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, l'autorità competente rende disponibile al pubblico, anche mediante internet, il registro degli impianti di combustione medi di cui all'articolo 4, paragrafo 6.
__________________
__________________
24 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
24 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri, entro [due anni dalla data di recepimento], presentano alla Commissione una sintesi dei dati elencati nell'allegato I, con una stima delle emissioni totali annue di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da tali impianti, raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità.
1. Gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2024, presentano alla Commissione una sintesi dei dati elencati nell'allegato I, con una stima delle emissioni totali annue di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri originate dagli impianti di combustione medi, raggruppati per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.
Motivazione
Il termine temporale più lungo è giustificato dall'introduzione di un possibile regime di autorizzazione, più complesso della sola registrazione.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Gli Stati membri presentano altresì alla Commissione, entro il 31 dicembre 2024, una stima delle emissioni totali annue di monossido di carbonio originate da tali impianti, raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità.
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri inviano alla Commissione una seconda e una terza relazione contenenti l'aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 1 rispettivamente entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 2031.
Gli Stati membri inviano alla Commissione una seconda e una terza relazione contenenti l'aggiornamento dei dati di cui ai paragrafi 1 e 1 bis rispettivamente entro il 1° ottobre 2029 e il 1° ottobre 2034.
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Le relazioni redatte ai sensi del primo comma contengono informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.
Le relazioni redatte ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis e del primo comma del presente paragrafo contengono informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. La seconda relazione di sintesi della Commissione effettua un riesame dell'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la necessità di stabilire i parametri di riferimento che figurano nell'allegato III come valori limite di emissione a livello dell'Unione ed è accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa.
soppresso
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 12 bis
Riesame
1. La Commissione procede a un riesame dei valori limite di emissione per i nuovi impianti di combustione medi entro il 31 dicembre 2025, fatta eccezione per i valori limite di emissione di NOx, che sono sottoposti a riesame entro il 31 dicembre 2021. I valori limite di emissione per gli impianti di combustione medi nuovi ed esistenti sono sottoposti a riesame entro il 31 dicembre 2030.Successivamente, si effettua un riesame ogni 10 anni. Il riesame tiene conto delle migliori tecnologie disponibili e, ove possibile, dei dati raccolti sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 6.
2. La Commissione valuta se occorra regolamentare, per gli impianti di combustione medi, le emissioni di monossido di carbonio.
3. La Commissione presenta i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.
Motivazione
Tenendo conto dei lunghi intervalli di tempo, è importante riesaminare periodicamente la direttiva alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici.
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore].La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore].La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data: un anno e mezzo dalla data di entrata in vigore] al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data: 18 mesi dalla data di entrata in vigore] al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 8
Testo della Commissione
Emendamento
8. In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, una dichiarazione firmata dal gestore con cui quest'ultimo si impegna a non far funzionare l'impianto per più di 300 ore l'anno.
8. In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, una dichiarazione firmata dal gestore con cui quest'ultimo si impegna a non far funzionare l'impianto per un numero di ore superiore a quello indicato in tali commi.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Allegato IV – titolo
Testo della Commissione
Emendamento
Monitoraggio delle emissioni
Monitoraggio delle emissioni e valutazione della conformità
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Allegato IV – parte I – punto 1
Testo della Commissione
Emendamento
Parte I – Metodi di monitoraggio
1. Sono richieste misurazioni periodiche di SO2, NOx e particolato almeno ogni tre anni per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 20 MW e almeno ogni anno per gli impianti di combustione medicon potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW ma inferiore a 50 MW.
1. Sono richieste misurazioni periodiche di SO2, NOx e polveri almeno:
-ogni tre anni per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 5 MW;
- ogni due anni per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 5 MW ma inferiore a 15 MW;
- ogni anno per gli impianti di combustione medi con potenza termica nominale pari o superiore a 15 MW.
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Allegato IV – parte I – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Le misurazioni sono obbligatorie solo per le sostanze inquinanti per le quali è specificato un valore limite di emissione per l'impianto interessato nell'allegato II.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le misurazioni siano effettuate anche per il monossido di carbonio (CO).
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Allegato IV – parte I – punto 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Le prime misurazioni sono effettuate entro tre mesi dalla registrazione dell'impianto.
3. Le prime misurazioni sono effettuate entro tre mesi dalla registrazione o dall'autorizzazione dell'impianto.
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Allegato IV – parte I – punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. In alternativa alle misurazioni periodiche di cui al punto 1, gli Stati membri possono richiedere misurazioni in continuo.
In caso di misurazioni in continuo, i sistemi di misurazione automatici sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele con i metodi di riferimento almeno una volta all'anno e il gestore informa l'autorità competente dei risultati di detti controlli.
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Allegato IV – parte I – punto 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché le eventuali misurazioni eseguite ricorrendo alle procedure alternative di cui al punto 4, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
5. Il campionamento e l'analisi delle sostanze inquinanti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché le eventuali misurazioni eseguite ricorrendo alle procedure alternative di cui al punto 4, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Durante le misurazioni, l'impianto opera in condizioni stabili con un carico equilibrato rappresentativo. Sono esclusi i periodi di avvio e di arresto. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Allegato IV – parte I bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
Parte I bis – Valutazione della conformità
1. In caso di misurazioni periodiche, i valori limite di emissione di cui all'articolo 5 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti, non superano il valore limite di emissione pertinente.
2. In caso di misurazioni in continuo, la conformità ai valori limite di emissione di cui all'articolo 5 è valutata conformemente a quanto disposto alla parte 4, punto 1, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.
I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, punti 9 e 10, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.
Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto.
Nell'UE ci sono all'incirca 150 000 impianti di combustione medi, nello specifico impianti di combustione con una potenza termica nominale compresa fra 1 e 50 MW, utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni (produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento domestico/residenziale, produzione di calore/vapore per i processi industriali, ecc.), che costituiscono un'importante fonte di emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri. Mentre i piccoli impianti di combustione possono essere regolamentati dalla direttiva 2009/125/CE (progettazione ecocompatibile) e i grandi impianti di combustione sono disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali (IED)), generalmente le emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dagli impianti di combustione medi non sono regolamentate a livello di UE.
La proposta della Commissione presenta pertanto disposizioni relative agli impianti di combustione medi ed è concepita per contribuire in modo significativo alla riduzione dell'inquinamento da NOx, SO2 e polveri, fissando valori limite per gli impianti esistenti e nuovi e istituendo anche un semplice sistema di registrazione, per contribuire in modo consistente al rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni degli Stati membri, evitando altresì possibili compromessi tra la qualità dell'aria e l'aumento dell'utilizzo delle biomasse, che a sua volta potrebbe comportare un aumento dell'inquinamento atmosferico.
In linea con il principio del legiferare meglio, il progetto di relazione in esame mira a evitare una doppia regolamentazione e oneri amministrativi eccessivi, pur lasciando intatti gli obiettivi della proposta legislativa iniziale.
In tale spirito, l'ambito di applicazione della direttiva all'articolo 2 è stato modificato per chiarire la rispettiva applicazione della proposta di direttiva e dell'acquis esistente, in particolare, ma non esclusivamente, per quanto riguarda la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. Sono stati introdotti anche altri chiarimenti per mantenere la coerenza normativa con la predetta direttiva.
Il relatore ritiene che le modifiche proposte migliorino le possibilità di attuare realisticamente la direttiva in modo da renderla uno strumento importante per il miglioramento della qualità atmosferica nell'Unione europea senza imporre oneri ingiustificati alla società e all'economia.
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (23.4.2015)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
L'inquinamento atmosferico è un autentico problema transfrontaliero e molti Stati membri importano una parte considerevole del loro inquinamento atmosferico dai paesi limitrofi. Di conseguenza, è necessario adottare misure a livello di Unione per istituire un quadro coerente e ambizioso che permetta di far fronte al problema delle emissioni.
La proposta della Commissione mira a colmare una lacuna importante nell'attuale legislazione dell'Unione. I nuovi impianti di combustione di piccole dimensioni sono già disciplinati dalle disposizioni della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. I grandi impianti di combustione sono invece disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (fino al 31 dicembre 2015).
Tuttavia, attualmente non esistono regolamentazioni specifiche a livello di UE per quanto riguarda le emissioni di inquinanti atmosferici originati da impianti di combustione medi (impianti con una potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW) e il relatore si compiace che la proposta della Commissione intenda colmare tale lacuna in modo da creare un contesto normativo più coerente.
La proposta è importante per una serie di motivi. Innanzitutto, secondo la valutazione d'impatto della Commissione, si stima che l'inquinamento atmosferico provochi oltre 400 000 morti premature ogni anno e comporti costi sanitari fino a 940 miliardi di EUR. Esso contribuisce inoltre a un grave degrado ambientale, con il 62% del territorio dell'Unione esposto all'acidificazione e danni economici per un valore di 15 miliardi di EUR per le giornate lavorative perse, 4 miliardi di EUR per le spese sanitarie, 3 miliardi di EUR per la perdita di raccolti e 1 miliardo di EUR per i danni causati agli edifici. In secondo luogo, ridurre le emissioni originate dagli impianti di combustione medi può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, alla riduzione dei gas a effetto serra, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla promozione delle energie rinnovabili. Se si interviene subito colmando l'attuale lacuna normativa, è possibile lanciare chiari segnali per gli investimenti e fornire ulteriori incentivi per la ricerca e l'innovazione in tecnologie all'avanguardia. Ciò permetterà alle imprese europee di assumere una posizione di guida nell'ambito delle innovazioni verdi, disponendo di un notevole potenziale nei mercati dell'esportazione. In Cina, ad esempio, l'inquinamento atmosferico costa da solo ogni anno il 12-13% del PIL.
Chiarimenti e modifiche proposti dal relatore
Tuttavia, diversi punti devono essere chiariti e migliorati in relazione alla proposta della Commissione. I punti principali identificati dal relatore sono indicati di seguito.
Relazione con la legislazione esistente
Il quadro normativo deve essere coerente e vanno evitati i rischi di una doppia regolamentazione. In particolare, è necessario chiarire la relazione tra la proposta attuale e la direttiva sulle emissioni industriali già in vigore.
Prospettiva delle PMI
Dato che circa il 75% degli impianti di combustione medi sono gestiti da PMI, è opportuno, in particolare, prestare attenzione a non imporre oneri amministrativi eccessivi. Le PMI non dispongono della capacità amministrativa delle imprese più grandi, e diversi punti della proposta attuale e della posizione del Consiglio non tengono conto di tale aspetto.
Efficacia economica
È certamente necessario trovare un adeguato equilibrio tra i costi per le imprese e i benefici per l'ambiente e la salute. Benché sia evidente la necessità di fissare valori limite di emissione, questi devono essere proporzionati e praticabili. Al tempo stesso, il relatore ritiene che sia molto importante definire un quadro ambizioso.
Flessibilità
La proposta della Commissione stabilisce già una distinzione tra impianti nuovi e impianti esistenti. Tuttavia, è possibile migliorare ulteriormente la flessibilità per gli impianti più piccoli esistenti fino a 5 MW, per i quali i costi potrebbero essere piuttosto elevati.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5)La combustione di combustibile nelle attrezzature e negli impianti di combustione di piccole dimensioni può essere disciplinata dagli atti di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia15.Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16, mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.
(5)La combustione di combustibile nelle attrezzature e negli impianti di combustione di piccole dimensioni può essere disciplinata dagli atti di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e delConsiglio15.Sono tuttavia necessarie ulteriori misure ai sensi della direttiva 2009/125/CE al fine di colmare il vuoto legislativo che ancora sussiste.Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16, mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.
__________________
__________________
15 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
15 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
16 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
16 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
17 Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).
17 Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).
Motivazione
Il vuoto legislativo che sussiste tra la direttiva relativa alla progettazione ecocompatibile e la presente direttiva dovrebbe essere colmato nella direttiva relativa alla progettazione ecocompatibile, come proposto nella posizione del Consiglio.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione
Emendamento
(9)È opportuno che la presente direttiva non si applichi ai prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE o del capo III o IV della direttiva 2010/75/UE.È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione siano esentati dall'ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.
(9)È opportuno che la presente direttiva non si applichi agli impianti di combustione oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE o della direttiva 2010/75/UE.È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione siano esentati dall'ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.Nessun impianto di combustione dovrebbe essere soggetto a una doppia regolamentazione.Se necessario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti che chiariscano la situazione.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(9 bis) Tenuto conto della situazione degli impianti di combustione interessati e delle questioni tecniche e logistiche correlate, è più opportuno che la Spagna, per quanto riguarda le Isole Canarie, la Francia, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, e il Portogallo, per quanto riguarda gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre, fissino valori limite di emissione per gli impianti di combustione medi in funzione in tali zone, senza assoggettarli ai requisiti minimi applicabili in tutta l'Unione.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10)Onde garantire il controllo delle emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se registrato dall'autorità competente, sulla base della notifica da parte del gestore.
(10)Onde garantire il controllo delle emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se registrato dall'autorità competente o solo se ha ottenuto un'autorizzazione da parte di tale autorità, sulla base della notifica da parte del gestore.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a)agli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione del capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE;
a)agli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE;
Motivazione
Al fine di evitare una doppia regolamentazione, gli impianti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
Emendamento
b)ai prodotti connessi all'energia, oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE in cui tali atti di esecuzione stabiliscono valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato II della presente direttiva;
b)agli impianti di combustione oggetto delle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, qualora tali atti di esecuzione stabiliscano valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato II della presente direttiva;
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c)agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;
c)agli impianti di combustione in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di fusione, forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
Motivazione
Ai fini della certezza giuridica, è opportuno utilizzare la stessa formulazione dell'articolo 28, comma 2, lettera a), della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
f bis) alle caldaie di recupero negli impianti per la produzione della pasta di legno;
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
f ter) agli impianti di combustione alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione medi.Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'applicazione del presente paragrafo.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4)"particolato", particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;
(4)"polveri", particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame;l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6)"impianto di combustione esistente", un impianto di combustione messo in funzione prima del [un anno dopo la data di recepimento];
(6)"impianto di combustione esistente", un impianto di combustione messo in funzione prima del [un anno dopo la data di recepimento] o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del [data di recepimento] in conformità della legislazione nazionale, a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il [un anno dopo la data di recepimento];
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16)"ore operative", il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione scarica emissioni nell'aria;
(16)"ore operative", il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione è in funzione e scarica emissioni nell'aria, esclusi i periodi di avvio e di arresto;
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 3 bis
Norme di aggregazione
Gli Stati membri possono considerare l'insieme formato da due o più nuovi impianti di combustione medi come un unico impianto di combustione medio ai fini della presente direttiva e sommare la loro potenza termica nominale ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale dell'impianto se:
– gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi sono emessi attraverso un camino comune, o
– tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi potrebbero essere emessi attraverso un camino comune.
Motivazione
Nella posizione del Consiglio vengono proposte norme di aggregazione obbligatorie. La Commissione si astiene dal proporre norme di aggregazione perché queste potrebbero comportare un pesante onere amministrativo. Tuttavia, in diversi Stati membri tali norme sono già in vigore. Il presente emendamento rende volontarie le norme di aggregazione, permettendo quindi ad alcuni Stati membri di mantenerle in vigore, senza al tempo stesso obbligare altri Stati membri a introdurle.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 4
Testo della Commissione
Emendamento
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli impianti di combustione medi siano attivi solo se registrati dall'autorità competente.
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun nuovo impianto di combustione medio sia attivo senza autorizzazione o registrazione.
1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2025 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o registrazione.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2030 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore sia attivo senza autorizzazione o registrazione.
2.La procedura di registrazione comprende almeno una notifica all'autorità competente, da parte del gestore, del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio.
2.Gli Stati membri specificano la procedura di concessione di un'autorizzazione e di registrazione.Tale procedura comprende almeno un obbligo per il gestore di notificare all'autorità competente il funzionamento o l'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio.
3.Per ciascun impianto di combustione medio la notifica da parte del gestore contiene almeno le informazioni di cui all'allegato I.
3.Per ciascun impianto di combustione medio la notifica da parte del gestore contiene almeno le informazioni di cui all'allegato I.
4.L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio entro un mese dalla notifica da parte del gestore e lo informa.
4.L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio o avvia la procedura per la concessione dell'autorizzazione entro un mese dalla notifica da parte del gestore e lo informa.
5.Gli impianti di combustione medi esistenti possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 2, a condizione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 siano state messe a disposizione delle autorità competenti.
5.Gli impianti di combustione medi esistenti possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 2, a condizione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 siano state messe a disposizione delle autorità competenti.
Tali impianti di combustione sono registrati entro [tredici mesi dalla data di recepimento].
Tali impianti di combustione sono registrati o autorizzati entro [tredici mesi dalla data di recepimento].
6.Per ogni impianto di combustione medio, il registro tenuto dalle autorità competenti comprende almeno le informazioni elencate nell'allegato I, nonché qualsiasi informazione ottenuta tramite la verifica dei risultati del monitoraggio o di altri controlli di conformità di cui agli articoli 7 e 8.
6.Per ogni impianto di combustione medio, il registro tenuto dalle autorità competenti comprende almeno le informazioni elencate nell'allegato I, nonché qualsiasi informazione ottenuta tramite la verifica dei risultati del monitoraggio o di altri controlli di conformità di cui agli articoli 7 e 8.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione disciplinata dal capo II della direttiva 2010/75/UE dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II e le disposizioni dell'articolo 6 della presente direttiva per gli inquinanti per i quali i valori limite di emissione si applicano conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE per tali impianti.
Motivazione
Come proposto dal Consiglio, gli impianti che sono parte di un'installazione disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE possono essere esonerati dagli Stati membri.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 ter. I valori limite di emissione fissati nell'allegato II non si applicano agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare e negli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre.Gli Stati membri fissano valori limite di emissione per tali impianti di combustione al fine di ridurne le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2.A decorrere dal 1º gennaio 2025 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.
2.A decorrere dal 1º gennaio 2025 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.
A decorrere dal 1º gennaio 2030 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.
A decorrere dal 1º gennaio 2030 le emissioni nell'atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e particolato originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.
Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II.In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato pari a200 mg/Nm³.
Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 1 000 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 1 dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato pari a200 mg/Nm³.
Fino al 1° gennaio 2030, gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW possono essere esonerati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui al presente articolo, a condizione che almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, sia fornito a una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda o a condizione che il combustibile principale sia rappresentato da biomassa solida.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II.In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato pari a 100 mg/Nm³.
Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 1 000 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per il particolato pari a 100 mg/Nm³.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4.Nelle zone che non rispettano i valori limite dell'UE per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri applicano, per i singoli impianti di combustione medi delle zone in questione, valori limite di emissione basati sui parametri di riferimento che figurano nell'allegato III o su valori più restrittivi stabiliti dagli Stati membri, a meno che non si dimostri alla Commissione che l'applicazione di tali valori limite di emissione comporterebbe costi sproporzionati e che altre misure per garantire il rispetto dei valori limite per la qualità dell'aria sono state incluse nei piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.
4.Nelle zone che non rispettano i valori limite dell'Unione per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri possono applicare, per i singoli impianti di combustione medi delle zone in questione, valori limite di emissione basati sui parametri di riferimento che figurano nell'allegato III o su valori più restrittivi stabiliti dagli Stati membri, a meno che l'applicazione di tali valori limite di emissione non comporti costi sproporzionati e nei piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE non siano state incluse altre misure per garantire il rispetto dei valori limite per la qualità dell'aria.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 5 bis
Deroga al termine del ciclo di vita
1. Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II, parti 1 bis, 1 ter e 1 quater, e dagli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 6 e all'allegato IV, per cinque anni dalle date applicabili fissate all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione che il gestore dell'impianto di combustione medio si impegni, in una dichiarazione scritta presentata all'autorità competente, a non far funzionare l'impianto per più di 11 000 ore l'anno in tale periodo di cinque anni, e a condizione che il funzionamento dell'impianto cessi dopo tale periodo di cinque anni.
– Per gli impianti di combustione medi con una potenza termica nominale di 5 MW o inferiore la dichiarazione scritta è presentata all'autorità competente entro il 1° gennaio 2029 e il funzionamento degli impianti cessa entro il 31 dicembre 2034.
– Per gli impianti di combustione medi con una potenza termica nominale superiore a 5 MW la dichiarazione scritta è presentata all'autorità competente entro il 1° gennaio 2024 e il funzionamento degli impianti cessa entro il 31 dicembre 2029.
2. Durante il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui è registrato il numero di ore operative a decorrere dalle date applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
3. Se l'impianto di combustione medio è ancora in funzione dopo la fine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 sarà considerato un nuovo impianto.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 5 ter
Efficienza energetica
1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere un miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione medi.
2. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione valuta i livelli minimi di efficienza energetica per gli impianti di combustione medi in linea con le migliori tecniche disponibili.
3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di tale valutazione, corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa, e stabilisce i livelli di efficienza per i nuovi impianti di combustione medi che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4.Per gli impianti di combustione medi che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il funzionamento effettivo di tale dispositivo è monitorato in modo continuativo e i risultati vengono registrati.
4.Per gli impianti di combustione medi che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il funzionamento continuo effettivo di tale dispositivo è dimostrato e registrato.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. I dati elencati al paragrafo 2 sono messi a disposizione delle autorità locali e regionali del luogo in cui si trova l'impianto di combustione medio.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 12 bis
Riesame
La Commissione procede a un riesame dei valori limite di emissione per i nuovi impianti di combustione medi nel 2025, e per gli impianti di combustione medi nuovi e quelli esistenti nel 2035.Successivamente, si effettua un riesame ogni 10 anni.Il riesame tiene conto delle migliori tecnologie disponibili e viene effettuato, preferibilmente, in relazione alla [direttiva (UE) .../...*].
_____________
*GU:inserire il numero, il titolo e il riferimento contenuti nella procedura 2013/0443(COD).
Motivazione
Tenendo conto dei lunghi intervalli di tempo, è importante riesaminare periodicamente la direttiva alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data:un anno e mezzo dalla data di entrata in vigore] al più tardi.Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [data:18 mesi dalla data di entrata in vigore] al più tardi.Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Allegato II – parte 1 – punto 1
Testo della Commissione
1.Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas
Sostanza inquinante
Biomassa solida
Altri combustibili solidi
Combustibili liquidi diversi dall'olio combustibile pesante
Olio combustibile pesante
Gas naturale
Combustibili gassosi diversi dal gas naturale
SO2
200
400
170
350
-
35
NOX
650
650
200
650
200
250
Particolato
30(1)
30
30
30
-
-
__________________
(1)45 mg/Nm3 per gli impianti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW.
Emendamento
1. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti con potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 5 MW.Impianti diversi da motori e turbine a gas
Sostanza inquinante
Biomassa solida
Altri combustibili solidi
Gasolio
Combustibili liquidi diversi dal gasolio
Gas naturale
Combustibili gassosi diversi dal gas naturale
SO2
200(1)(2)
400
-
350
-
200(3)
NOx
650
650
200
650
250
250
Polveri
50(4)
50(4)
-
50
-
-
__________________
(1)Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.
(2)300 mg/Nm3 in caso di impianti alimentati a paglia.
(3)400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke (industria siderurgica).
(4)Fino al 1° gennaio 2035, 150 mg/Nm³.
1 bis. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti con potenza termica nominale totale superiore a 5 MW.Impianti diversi da motori e turbine a gas
Sostanza inquinante
Biomassa solida
Altri combustibili solidi
Gasolio
Combustibili liquidi diversi dal gasolio
Gas naturale
Combustibili gassosi diversi dal gas naturale
SO2
200 (2) (3)
400
350
-
35 (1) (4)
NOX
650
650
200
650
250
250
Polveri
30 (5)
30 (5)
30
-
-
__________________
(1)400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).
(2)Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.
(3)300 mg/Nm3 in caso di impianti alimentati a paglia.
(4)170 mg/Nm3 in caso di biogas.
(5)50 mg/Nm3 in caso di impianti con potenza termica nominale totale compresa fra 5 e 20 MW.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Allegato II – parte 2 – punto 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione
1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas
Emendamento
1. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per i nuovi impianti di combustione medi con potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 50 MW.Impianti diversi dai motori e dalle turbine a gas.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 3
Testo della Commissione
Emendamento
3.Le prime misurazioni sono effettuate entro tre mesi dalla registrazione dell'impianto.
3.Le prime misurazioni sono effettuate entro sei mesi dall'autorizzazione o dalla registrazione dell'impianto o dalla data della messa in servizio, qualora quest'ultima data sia successiva.
Motivazione
La proposta della Commissione prevede un termine molto ravvicinato per misurare le emissioni dopo la registrazione dell'impianto, il che comporterà una richiesta molto elevata di misurazioni in corrispondenza delle date chiave (cioè nel 2025 e nel 2030, quando gli impianti esistenti devono essere registrati e iniziare a rispettare i valori limite di emissione). Inoltre, un impianto potrebbe non essere operativo entro tre mesi dalla registrazione in caso di ritardi nella messa in servizio. Occorre pertanto garantire maggiore flessibilità in relazione alla data della prima misurazione.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
5 bis. In alternativa alle misurazioni periodiche di cui al punto 1, gli Stati membri possono richiedere misurazioni in continuo.
In caso di misurazioni in continuo, i sistemi di misurazione automatici sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele con i metodi di riferimento almeno una volta all'anno e il gestore informa l'autorità competente dei risultati di detti controlli.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Allegato IV – parte 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Valutazione della conformità
1. In caso di misurazioni periodiche, i valori limite di emissione di cui all'articolo 5 sono considerati rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano il valore limite di emissione pertinente.
2. In caso di misurazioni in continuo, la conformità ai valori limite di emissione di cui all'articolo 5 è valutata conformemente a quanto disposto alla parte 4, punto 1, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.
I valori medi convalidati sono determinati conformemente a quanto disposto alla parte 3, punti 9 e 10, dell'allegato V della direttiva 2010/75/UE.
Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione, non si tiene conto dei valori misurati durante i periodi di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, né di quelli misurati durante i periodi di avvio e di arresto.
PROCEDURA
Titolo
Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato
Supplenti presenti al momento della votazione finale
José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg
PROCEDURA
Titolo
Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi