sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015
(COM(2015)0141 – C8‑0083/2015 – 2015/0070(COD))
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Czesław Adam Siekierski
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0141),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0083/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
– visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8‑0174/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
REGOLAMENTO (UE) 2015/...DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) prevede l'istituzione di una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.
(2) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(5) per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, dispone che sia fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
(3) L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione, è pari a 441,6 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 delParlamento europeo e del Consiglio(6) per l'anno civile 2015.
(4) Le previsioni preliminari relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato che devono essere fissati nel progetto di bilancio 2016 della Commissione indicano che non vi è necessità di applicare un'ulteriore disciplina finanziaria.
(5) L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa al tasso di adattamento entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale tale tasso di adattamento si applica.
(6) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri possono, tuttavia, erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine ma, entro un determinato lasso di tempo. Tali pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra tutti gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori.
(7) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013,dispone che,a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Bulgaria e alla Romania solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori dei suddetti Stati membri.
(8) Fino al 1° dicembre 2015 la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento fissato dal presente regolamento conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Al fine di fissare il tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2015, sono ridotti di un tasso di adattamento pari all'1,393041%.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
PROCEDURA
Titolo
Tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno civile 2015