RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt

18.6.2015 - (2015/2072(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Tadeusz Zwiefka

Procedura : 2015/2072(IMM)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0192/2015
Testi presentati :
A8-0192/2015
Discussioni :
Testi approvati :

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt

(2015/2072(IMM))

Il Parlamento europeo,

–       vista la richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt, trasmessa il 9 febbraio 2015, dal presidente della Corte d'appello di Berlino (Prot. (3) 161 Ss 189/14 (14/15)), e comunicata in Aula il 25 marzo 2015,

–       avendo ascoltato Udo Voigt, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

–       visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–       viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013[1],

–       visto l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca,

–       visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione giuridica (A8-0192/2015),

Α.     considerando che il presidente della Corte d'appello di Berlino ha presentato richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Udo Voigt in ordine ad un'azione legale che si riferisce a un presunto reato;

Β.     considerando che, in base all'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese.

C.     considerando che, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, un membro del Parlamento non può essere chiamato a rispondere o essere arrestato per un reato punibile senza autorizzazione del Parlamento, se non in talune circostanze specifiche;

D.     considerando che Udo Voigt è accusato di istigazione e insulti collettivi lanciati in una pubblicazione edita dal Partito nazionaldemocratico, all'epoca della Coppa del Mondo FIFA 2006, di cui era responsabile in quanto presidente del partito;

Ε.     considerando che le accuse sono chiaramente estranee alla posizione di Udo Voigt in quanto deputato al Parlamento europeo e sono attribuibili alla sua posizione di presidente del Partito nazionaldemocratico;

F.     considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o a voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e tenendo inoltre conto che l'accusa si riferisce ad azioni risalenti al 2006, ben prima che Udo Voigt fosse eletto al Parlamento europeo nel 2014;

G.     considerando che, secondo Udo Voigt, la durata del procedimento, avviato nel 2006, dimostra la volontà di ostacolare la sua attività parlamentare; che, tuttavia, la presente richiesta di revoca dell'immunità è giustificata da ulteriori procedimenti che sono stati avviati da un ricorso introdotto dallo stesso Udo Voigt, e che il principio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" si applica quindi a detta obiezione;

H.     considerando che all'origine del procedimento non può esservi sospetto di un eventuale tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Udo Voigt (fumus persecutionis), essendo stato avviato alcuni anni prima che egli occupasse il proprio seggio al Parlamento europeo;

1.      decide di revocare l'immunità di Udo Voigt;

2.      incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Corte d'appello di Berlino e ad Udo Voigt.

  • [1]  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

16.6.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

11

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Pavel Svoboda

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Victor Negrescu