RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

19.6.2015 - (05420/2015 – C8-0043/2015 – 2015/0001(NLE)) - ***

Commissione per la pesca
Relatore: João Ferreira

Procedura : 2015/0001(NLE)
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A8-0195/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

(05420/2015 – C8-0043/2015 – 2015/0001(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–       visto il progetto di decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (05420/2015),

–       vista la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (05420/2015),

–       vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0043/2015),

–       visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–       vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A8-0195/2015),

1.      dà la sua approvazione all'approvazione della dichiarazione;

2.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica bolivariana del Venezuela.

BREVE MOTIVAZIONE

L’industria di trasformazione stabilita nella Guyana francese dipende in parte dallo sfruttamento, da parte delle imbarcazioni venezuelane, delle risorse naturali biologiche della sua zona economica esclusiva (ZEE) . Tenuto conto dell'importanza economica e sociale dell'attività nella regione, tali pescherecci hanno l'autorizzazione di praticare la pesca da diversi decenni, a condizione che una determinata quota di catture sia sbarcata nei porti locali.

Lo sbarco e la trasformazione delle prodotti della pesca rappresentano pertanto un'importante fonte di risorse e di posti di lavoro per la Guyana francese.

Tuttavia, dal momento che l'UE non ha alcun accordo internazionale con il Venezuela in materia di pesca, la cooperazione con tale paese non è in linea con i requisiti dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Nella pratica, l'attività dei pescherecci venezuelani è comunque autorizzata.

In tale contesto, la Commissione ha presentato una proposta in cui l'Unione europea s'impegna a cedere il diritto di pesca alle imbarcazioni venezuelane. La soluzione giuridica individuata, ovvero una dichiarazione del Consiglio sottoposta all'approvazione del Parlamento europeo, nella quale si fa riferimento alla conformità ala legislazione dell'Unione europea in materia di conservazione e gestione degli stock ittici, in particolare alla politica comune della pesca (PCP), nonché ad altre norme interessate, costituisce un'opzione adeguata alle esigue dimensioni dell'attività di pesca in questione.

Tale dichiarazione si è concretizzata nella decisione 2012/19/UE, mediante la quale il Consiglio, modificando la base giuridica della dichiarazione, ha considerato il Parlamento come un organo consultivo e non come un organo a cui è necessario chiedere l'approvazione.[1]

In seguito, il Parlamento e la Commissione hanno adito la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) con l'obiettivo di annullare la decisione del Consiglio che approvava la dichiarazione di autorizzazione di pesca nella ZEE della Guyana francese concessa alle imbarcazioni venezuelane. La CGUE ha esaminato i due casi congiuntamente.

Nella sentenza, la CGUE ha giudicato la dichiarazione come un "accordo internazionale", interpretando il termine "accordo" (articolo 218 TFUE) nella sua accezione più ampia, sebbene la dichiarazione sia stata unilaterale e non indichi né precisi le condizioni in cui le imbarcazioni venezuelane possono sfruttare le risorse ittiche della ZEE della Guyana francese[2].

La CGUE ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, ovvero che la decisione del Parlamento non è meramente consultiva ma vincolante e pertanto è necessaria la sua approvazione.

Di conseguenza, dal momento che la CGUE si è pronunciata a favore della posizione della Commissione e del Parlamento, la Commissione ha ripresentato al Consiglio e al Parlamento una nuova proposta, mantenendo valida la decisione del Consiglio fino all'entrata in vigore della nuova decisione.

Una volta risolto questa conflitto istituzionale, basato unicamente su un disaccordo relativo alla corretta base giuridica, il relatore è del parere che il processo di approvazione di questa proposta debba concludersi il più rapidamente possibile, garantendo in tal modo all'attività della pesca di questa zona, la cui regolarità non è stata in alcun modo intaccata da questo ritardo, un quadro giuridico adeguato.

È opportuno osservare che il Venezuela ha rispettato le condizioni associate alla proposta, in particolare per quanto riguarda la conformità alla regolamentazione europea, per esempio relativamente agli stock ittici bersaglio, al tipo di attrezzi, ai dispositivi di localizzazione dei pescherecci, alla segnalazione delle catture, al numero massimo di pescherecci autorizzati e alla percentuale di catture che devono essere sbarcate nei porti della Guyana francese.

  • [1]  cfr. articoli 43 e 218 TFUE.
  • [2]  Tali condizioni sono state successivamente esposte mediante i TAC e i contingenti, tenendo conto degli obiettivi della PCP e degli altri atti dell'Unione nel settore della pesca.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

17.6.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Tim Aker