RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke
16.7.2015 - (2015/2102(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Evelyn Regner
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke, trasmessa il 13 marzo 2015 dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento giudiziario avviato dal Capo della polizia municipale di Piotrków Trybunalski in data 9 marzo 2015 (n. registro SM.O.4151-F.2454/16769/2014), e comunicata in Aula il 15 aprile 2015,
– avendo ascoltato Janusz Korwin-Mikke a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013[1],
– visti l'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia e gli articoli 7 ter, paragrafo 1, e 7 quater, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato e senatore,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0229/2015),
A. considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso la richiesta del Capo della polizia municipale di Piotrków Trybunalski di concedere l'autorizzazione ad avviare un procedimento giudiziario a carico di Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo, in relazione al reato previsto all'articolo 92 bis della legge del 20 maggio 1971 che istituisce il Codice penale, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, del Codice della strada del 20 giugno 1997; che il presunto reato riguarda, in particolare, il superamento del limite di velocità consentito in una zona abitata;
B. considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
D. considerando che, a norma dell'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm;
E. considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se l'immunità debba essere o meno revocata in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato nella formazione della propria decisione sull'opportunità di revocare o meno la sua immunità[2];
F. considerando che il presunto reato non ha collegamento diretto od ovvio con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo di Korwin-Mikke e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
G. considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e preciso che la causa sia stata avviata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;
1. decide di revocare l'immunità di Janusz Korwin-Mikke;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Janusz Korwin-Mikke.
MOTIVAZIONE
1. Contesto
Il 13 marzo 2015, il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso al Presidente del Parlamento la richiesta presentata dal Capo della polizia municipale di Piotrków Trybunalski in data 9 marzo 2015 di concedere l'autorizzazione ad avviare un procedimento giudiziario a carico dell'on. Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo, in relazione al reato descritto in appresso.
La polizia municipale sostiene che, in data 6 settembre 2014, l'on. Korwin-Mikke, alla guida della sua auto in una zona abitata di Piotrków Trybunalski, ha superato di 32 km/h il limite di velocità consentito di 50 km/h, secondo un rilevatore di velocità situato nella zona. Tale comportamento configura un reato ai sensi dell'articolo 92 bis della legge polacca del 20 maggio 1971 che istituisce il Codice penale, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, del Codice della strada del 20 giugno 1997.
Dopo aver identificato il proprietario dell'auto come l'on. Korwin-Mikke sulla base del registro centrale polacco dei veicoli e dei conducenti, la polizia sostiene altresì che l'immagine del volto del conducente visibile nella fotografia scattata dal rilevatore di velocità corrisponde all'immagine del volto dell'on. Korwin-Mikke trasmessa dalle autorità comunali competenti.
Nella seduta del 15 aprile 2015, il Presidente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto una lettera del Procuratore generale della Repubblica di Polonia che chiede la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Janusz Korwin-Mikke.
Il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1. L'on. Korwin-Mikke è stato sentito dalla commissione il 14 luglio 2015, in conformità con l'articolo 9, paragrafo 5.
2. Disposizioni regolamentari e procedurali in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo
Gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea recitano:
Articolo 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:
a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo recitano:
Articolo 6 del regolamento
Revoca dell'immunità
1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nel presente articolo.
(...)
Articolo 9 del regolamento
Procedure in materia di immunità
1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.
Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo dell'interessato.
2. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità.
4. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.
5. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato;
egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti e può farsi rappresentare da un altro deputato.
Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.
Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.
Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile.
Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.
(...)
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
(...)
L'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia recita:
Dal giorno della comunicazione dei risultati delle elezioni fino al giorno della scadenza del mandato, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm.
Gli articoli 7 ter, paragrafo 1, 7 quater, paragrafo 1, e l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato e senatore recitano:
Articolo 7 ter
1. La proposta di formulare l'autorizzazione a chiamare un deputato o un senatore a rispondere penalmente in una causa concernente un reato perseguito dalla pubblica accusa è presentata attraverso il ministero della giustizia – Procuratore generale della Repubblica.
Articolo 7 quater
1. La proposta di formulare l'autorizzazione a chiamare un deputato o un senatore a rispondere penalmente è presentata al Presidente del Sejm o al Presidente del Senato che la trasmettono all'organismo competente ad esaminare la proposta ai sensi del regolamento del Sejm o del Senato e comunicano nel contempo il contenuto della stessa al deputato o al senatore interessato dalla mozione.
Articolo 10 ter
I regolamenti riguardanti la formulazione dell'autorizzazione a chiamare un deputato o un senatore a rispondere penalmente si applicano, se del caso, alla responsabilità per reati minori.
3. Motivazione della decisione proposta
Sulla base dei fatti summenzionati, il caso in parola configura l'applicazione dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
Ai sensi di tale disposizione, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. L'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione polacca sancisce peraltro che l'azione penale nei confronti di membri del Sejm è soggetta all'autorizzazione preventiva di quest'ultimo. È quindi richiesta una decisione del Parlamento europeo sull'opportunità di portare avanti un procedimento nei confronti di Korwin-Mikke[3].
Al fine di decidere se revocare o meno l'immunità parlamentare di un deputato, il Parlamento europeo applica i suoi principi in modo coerente. Uno di questi principi consiste nel fatto che l'immunità è normalmente revocata qualora il reato rientri nell'ambito dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 purché non vi sia fumus persecutionis, vale a dire il sospetto sufficientemente serio e preciso che il caso sia portato dinanzi a un tribunale con l'intento di ledere politicamente il deputato interessato.
Innanzitutto, la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Korwin-Mikke è stata presentata a seguito di un presunto reato riguardante il superamento del limite di velocità massimo consentito in una zona abitata. In secondo luogo, il caso in parola riguarda un'infrazione del codice della strada che, secondo la richiesta, è soggetta al pagamento di una sanzione relativamente modesta di importo compreso tra i 300 e i 400 PLN. Infine, la corrispondenza facciale effettuata dalla polizia sembra configurarsi come una tecnica investigativa oggettiva che per sua natura escluderebbe qualsiasi intenzione di ledere politicamente l'on. Korwin-Mikke. Pertanto, benché i fatti suesposti siano avvenuti nel momento in cui l'on. Korwin-Mikke era già deputato al Parlamento europeo, dalle circostanze del caso non risulta che il presunto reato e la conseguente azione penale abbiano chiaramente nulla a che fare con la carica di deputato al Parlamento europeo dell'on. Korwin-Mikke o che vi siano prove di fumus persecutionis.
4. Conclusioni
Sulla base delle considerazioni precedenti e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo revochi l'immunità parlamentare dell'on. Janusz Korwin-Mikke.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
14.7.2015 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
11 0 1 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Tadeusz Zwiefka |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann |
||||
- [1] Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
- [2] Causa T-345/05 Mote/Parlamento (già citata), punto 28.
- [3] A norma dell'articolo 10 ter della legge polacca del 19 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato e senatore, la revoca dell'immunità è richiesta anche per reati minori, come le infrazioni del codice della strada.