RACCOMANDAZIONE relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI)

16.7.2015 - (08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE)) - ***

Commissione giuridica
Relatore: Pavel Svoboda
PR_NLE-AP_Agreement

Procedura : 2014/0345(NLE)
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Ciclo del documento :  
A8-0231/2015
Testi presentati :
A8-0231/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI)

(08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–       visto il progetto di decisione del Consiglio (08223/2015),

–       vista la convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (08223/15-ADD1),

–       vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0173/2015),

–       visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–       vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0231/2015),

1.      dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna ;

2.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

BREVE MOTIVAZIONE

La convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna è stata adottata dalla conferenza diplomatica organizzata congiuntamente dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno e dalla Commissione per il Danubio, in collaborazione con la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Entrata in vigore il 1º aprile 2005, la convenzione di Budapest contribuisce al funzionamento del mercato interno nel settore dei trasporti grazie all'armonizzazione delle norme contrattuali e di navigazione interna a livello europeo.

L'articolo 29 della convenzione di Budapest contiene disposizioni sulla scelta della legge a opera delle parti di un contratto di trasporto rientrante nel campo di applicazione della convenzione stessa. Tali disposizioni incidono sulle norme stabilite dal regolamento Roma I (regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali).

Pertanto, la convenzione di Budapest è un accordo che rientra parzialmente nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Tuttavia, essa non prevede la possibilità per l'Unione di diventarne parte. Gli Stati membri, ciononostante, non possono ratificarla o aderirvi senza l'autorizzazione dell'Unione (articolo 2, paragrafo 1, TFUE).

In tal caso la competenza esclusiva dell'Unione è limitata a un'unica disposizione e l'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro non ha alcuna ripercussione negativa sull'attuazione della politica esterna dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

Undici Stati membri sono già parti contraenti della convenzione di Budapest, mentre quindici Stati membri hanno comunicato di non avere vie navigabili interne rientranti nel campo di applicazione della convenzione.

L'Austria e la Polonia hanno manifestato il proprio interesse a diventare parti della convenzione. La loro partecipazione promuoverà un'attuazione su larga scala di questo strumento giuridico, a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Il Belgio ha ratificato la convenzione di Budapest il 5 agosto 2008, dopo l'entrata in vigore del regolamento Roma I il 24 luglio 2008. È quindi necessaria un'autorizzazione retroattiva al fine di regolarizzare l'attuale situazione irregolare.

         Il progetto di decisione, pertanto, autorizza il Belgio e la Polonia a ratificare la convenzione di Budapest e l'Austria ad aderirvi. Per i motivi di cui sopra, il relatore propone che il Parlamento approvi l'autorizzazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

13.7.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta