RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

28.7.2015 - (COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Ska Keller


Procedura : 2015/0125(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0245/2015

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

(COM(2015)0286 – C8‑0156/2015 – 2015/0125(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0286),

–       visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8‑0156/2015),

–       vista la lettera della commissione per i bilanci,

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0245/2015),

1.      approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.      approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.      invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.      invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.      chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di decisione

Visto 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo I e gli articoli 18 e 19,

Emendamento  2

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, e all'articolo 80 del trattato, le misure di solidarietà previste nella presente decisione sono vincolanti.

Emendamento  3

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Le misure temporanee per la ricollocazione di emergenza rappresentano soltanto una parte dell'approccio globale in materia di immigrazione illustrato nella comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" e nella prossima relazione d'iniziativa del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo sottolinea che tutte le dimensioni dell'approccio globale sono importanti e dovrebbero essere portate avanti in parallelo. Nella sua riunione del 25 e 26 giugno, il Consiglio europeo, alla luce dell'attuale situazione di emergenza e dell'impegno a rafforzare la solidarietà e la responsabilità, ha raggiunto un accordo in particolare sulla ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, dall'Italia e dalla Grecia ad altri Stati membri, di 40 000 persone con evidente bisogno di protezione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero concordare quote vincolanti per la distribuzione di tali persone.

Emendamento  4

Proposta di decisione

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi.

(5) Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi sulla base dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Il Parlamento europeo ha chiesto una quota vincolante per la ripartizione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri.

 

 

______________

 

1bis Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Emendamento  5

Proposta di decisione

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Tra gli Stati membri soggetti a pressione particolare, e alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l'Italia e la Grecia registrano flussi senza precedenti di migranti, anche persone con evidente bisogno di protezione internazionale, che mettono a dura prova i sistemi di asilo e migrazione.

(7) Tra gli Stati membri soggetti a pressione particolare, e alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l'Italia e la Grecia registrano flussi senza precedenti di migranti, anche persone con evidente bisogno di protezione internazionale, che mettono a dura prova i sistemi di asilo e migrazione, una situazione che dimostra l'impatto negativo del regolamento (UE) n. 604/2013 per il primo paese di ingresso nell'Unione e che, purtroppo, non ha ancora portato alla sospensione di tale regolamento o, per lo meno, alla soppressione del riferimento al primo paese di ingresso nell'Unione. Tuttavia, anche altri paesi dell'Unione registrano un aumento considerevole del numero di richiedenti asilo che ricevono.

Emendamento  6

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Gli esperti prevedono, nel breve e medio periodo, un aumento della pressione migratoria alle frontiere esterne, marittime e terrestri, dell'Unione.

Emendamento  7

Proposta di decisione

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 170 000 migranti irregolari, pari a un aumento del 277% rispetto al 2013. Nel paese sono entrati oltre 50 000 migranti irregolari, il 153% in più rispetto al 2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 confermano questa chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. Nei primi mesi del 2015 la Grecia ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, pari a oltre il 50% di tutti gli attraversamenti irregolari del 2014 (quasi 28 000 nei primi quattro mesi del 2015 rispetto a un totale di quasi 55 000 nel 2014). Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati nelle due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento nell'Unione (nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di riconoscimento nell'UE supera il 75%, hanno rappresentato più del 40% dei migranti irregolari in Italia e più del 50% dei migranti irregolari in Grecia). Dai dati Eurostat risulta che nel 2014 sono stati individuati sul territorio greco 30 505 siriani in posizione irregolare, contro 8 220 nel 2013.

(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 170 000 migranti irregolari, pari a un aumento del 277% rispetto al 2013, tra cui più di 26 100 bambini, dei quali circa 13 000 erano minori non accompagnati – una cifra che rappresenta il 7,6% del numero totale di migranti. Nel paese sono entrati oltre 50 000 migranti irregolari, il 153% in più rispetto al 2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 confermano questa chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. Da gennaio a giugno 2015 l'Italia ha registrato un aumento del 5 % del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nei primi mesi del 2015 la Grecia ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, pari a un aumento di sei volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 140 % circa rispetto all'anno precedente nel complesso (76 293 da gennaio a giugno 2015, secondo i dati Frontex, rispetto a un totale di quasi 55 000 nel 2014). Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati nelle due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento nell'Unione (nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di riconoscimento nell'UE supera il 75%, hanno rappresentato più del 40% dei migranti irregolari in Italia e più del 50% dei migranti irregolari in Grecia; da gennaio a giugno 2015 siriani ed eritrei hanno rappresentato il 30 % degli arrivi in Italia e quasi il 60 % degli arrivi in Grecia). Dai dati Eurostat risulta che nel 2014 sono stati individuati sul territorio greco 30 505 siriani in posizione irregolare, contro 8 220 nel 2013.

Emendamento  8

Proposta di decisione

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Stando ai dati Frontex, un'altra importante rotta di immigrazione nell'Unione nel 2014 è stata quella dei Balcani occidentali, con 43 357 attraversamenti irregolari delle frontiere. Tuttavia la maggior parte dei migranti arrivati per la rotta dei Balcani - 51% kosovari - non risultano prima facie bisognosi di protezione internazionale.

(10) Stando ai dati Frontex, un'altra importante rotta di immigrazione nell'Unione nel 2014 è stata quella dei Balcani occidentali, con 43 357 attraversamenti irregolari delle frontiere. Il numero degli attraversamenti irregolari delle frontiere è aumentato drasticamente nel 2015. Da gennaio a giugno 2015, 67 444 migranti e rifugiati hanno utilizzato la rotta che attraversa i confini della Turchia con Grecia e Bulgaria e le frontiere terrestri dell'Ungheria. Ciò corrisponde a un aumento del 962% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa rotta viene ormai utilizzata in maniera crescente anche dalle persone in fuga da guerre e persecuzioni. Da gennaio a giugno 2015, 17 955 rifugiati provenienti dall'Afghanistan, 13 225 provenienti dalla Siria, 3 021 dall'Iraq e 196 dall'Eritrea sono entrati nell'Unione attraverso tale rotta.

Emendamento  9

Proposta di decisione

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) È opportuno che tutti gli Stati membri partecipanti assicurino un recepimento rapido e completo e un'attuazione efficace del Sistema europeo comune di asilo, in modo da garantire norme comuni dell'Unione, incluse le condizioni per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il rispetto dei diritti fondamentali, come previsto dalla vigente legislazione dell'Unione;

Emendamento  10

Proposta di decisione

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Qualora uno Stato membro diverso dall'Italia o dalla Grecia debba affrontare un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.

(15) Tenendo conto dell'attuale instabilità e dei conflitti nell'immediato vicinato dell'Unione, nonché della natura mutevole dei flussi migratori, qualora uno Stato membro diverso dall'Italia o dalla Grecia debba affrontare un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.

Emendamento  11

Proposta di decisione

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Le misure previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento.

(17) Le misure previste dalla decisione proposta comportano una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 e alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le misure di ricollocazione non dovrebbero impedire agli Stati membri di avvalersi pienamente del regolamento (UE) n. 604/2013 e di ricorrere in maniera proattiva ed efficace a tutti i criteri, come il ricongiungimento familiare, la protezione speciale dei minori non accompagnati e la clausola discrezionale per motivi umanitari.

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____________________

1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

 

Emendamento  12

Proposta di decisione

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e dalla Grecia. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello UE delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale prese in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello UE delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti potenzialmente più bisognosi di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando indebitamente il soggiorno nell'Unione. Stando ai dati Eurostat sulle decisioni di primo grado del 2014, ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75% corrispondente alle decisioni del 2014 relative alle domande di siriani e eritrei.

(18) Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e dalla Grecia. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello UE delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale prese in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello UE delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti potenzialmente più bisognosi di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando indebitamente il soggiorno nell'Unione. Stando ai dati Eurostat sulle decisioni di primo grado del 2014, ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75% corrispondente alle decisioni del 2014 relative alle domande di siriani e eritrei. Al fine di tener conto della natura mutevole dei flussi migratori, il gruppo di beneficiari da destinare a ricollocazione dovrebbe essere valutato su base trimestrale.

Emendamento  13

Proposta di decisione

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, di cui provvedono a ricollocare un buon numero dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale arrivati nei loro territori dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2014 e al numero di persone bisognose di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, 40 000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 40% del numero totale di cittadini di paesi terzi con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel 2014. Pertanto la misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base a queste cifre complessive per il 2014 e per i primi quattro mesi del 2015, il 60% di questi richiedenti dovrebbe essere ricollocato dall'Italia e il 40% dalla Grecia.

(19) Tali misure di emergenza temporanee sono destinate a istituire un meccanismo di ricollocazione giusto ed equo e ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, di cui provvedono a ricollocare un buon numero dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale arrivati nei loro territori dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2014 e al numero di persone bisognose di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, 40 000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 40% del numero totale di cittadini di paesi terzi con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel 2014. Pertanto la misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa ripartizione delle responsabilità tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base a queste cifre complessive per il 2014 e per i primi quattro mesi del 2015, il 60% di questi richiedenti dovrebbe essere ricollocato dall'Italia e il 40% dalla Grecia. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la Commissione dovrebbe valutare la percentuale di persone da ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, sulla base dei dati più recenti a disposizione, al fine di adeguarla all'evoluzione dei flussi migratori. Il meccanismo di ricollocazione di emergenza non costituisce una soluzione alla sfida a lungo termine della pressione sul sistema di asilo alle frontiere esterne dell'Unione, quanto piuttosto un banco di prova in vista della prossima proposta legislativa concernente un meccanismo permanente di ricollocazione di emergenza sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, TFUE e, pertanto, è inizialmente limitato a un totale di 40 000 richiedenti. Tuttavia, dovrebbe essere valutata l'opportunità di un successivo aumento del numero dei posti per la ricollocazione, se del caso, al fine di adeguarlo alla rapida evoluzione delle tendenze e dei flussi dei rifugiati nel corso dell'applicazione della presente decisione. Qualsiasi proposta relativa a un meccanismo permanente di ricollocazione di emergenza deve basarsi su un contributo più sostanziale in termini di solidarietà e condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, che includa un aumento significativo del numero di posti disponibili per la ricollocazione in funzione della rapida evoluzione delle tendenze e dei flussi migratori. Tale meccanismo dovrebbe fondarsi su criteri chiaramente definiti, incluso un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e una pressione eccezionale sul sistema di asilo, che ne consentano l'attivazione sulla base di indicatori trasparenti e oggettivi.

Emendamento  14

Proposta di decisione

Considerando 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Nel definire il meccanismo permanente di ricollocazione a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato, la Commissione dovrebbe includere il territorio di uno Stato membro tra i criteri per la determinazione della chiave di distribuzione dei migranti.

Emendamento  15

Proposta di decisione

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1, sostiene le operazioni di ripartizione degli oneri accordate tra gli Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei programmi nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamento prevede la possibilità di una somma forfettaria di 6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro.

(21) Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1, sostiene le operazioni di equa ripartizione delle responsabilità accordate tra gli Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei programmi nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamento prevede la possibilità di una somma forfettaria di 6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro.

 

______________

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9 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

9 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Emendamento  16

Proposta di decisione

Considerando 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) La Commissione dovrebbe controllare l'utilizzo dell'importo di 6 000 EUR destinato alla ricollocazione di ciascun richiedente.

Emendamento  17

Proposta di decisione

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Nel decidere quali richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10. Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, comprese la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.

(25) Nel decidere quali richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili – e, tra questi, particolare attenzione andrebbe prestata ai minori non accompagnati ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10. Al fine di tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, gli Stati membri sono tenuti, a norma della direttiva 2013/33/UE e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, a effettuare una valutazione individuale della vulnerabilità delle persone in termini delle loro particolari esigenze di accoglienza e procedurali. Pertanto, gli Stati membri devono adottare misure attive per valutare le esigenze individuali dei richiedenti asilo e non possono affidarsi unicamente all'autoidentificazione di questi ultimi onde garantire in modo efficace i loro diritti in virtù del diritto dell'Unione. Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, comprese la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente in tutte le procedure avviate nell'ambito della presente decisione, e i principi fondamentali stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2013 nella causa C-648/111ter non dovrebbero mai essere messi in discussione.

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10 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

10 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

1bis Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

1ter Sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2013, The Queen, su istanza di MA, BT, DA contro Secretary of State for the Home Department, C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367.

Emendamento  18

Proposta di decisione

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione è opportuno tenere conto delle qualifiche specifiche del richiedente che potrebbero facilitarne l'integrazione, quali le competenze linguistiche. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato.

(26) Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione è opportuno tenere conto delle preferenze e delle qualifiche specifiche del richiedente che potrebbero facilitarne l'integrazione, quali le competenze linguistiche, i legami familiari in un senso più ampio rispetto alla definizione di "familiari" di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, le relazioni sociali, i legami culturali, i precedenti soggiorni in uno Stato membro, nonché i precedenti periodi di studio e le precedenti esperienze lavorative con una società o un'organizzazione di un determinato Stato membro, così come le qualifiche specifiche che potrebbero rivelarsi importanti per l'integrazione dei richiedenti nel mercato del lavoro dello Stato membro di ricollocazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto facilitare l'effettivo riconoscimento dei diplomi, delle qualifiche e delle competenze dei richiedenti. Inoltre, gli Stati membri possono informare i richiedenti in merito alle opportunità sui rispettivi mercati del lavoro. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato. Sebbene i richiedenti non abbiano il diritto di scegliere lo Stato membro verso cui essere ricollocati, è opportuno tener conto, per quanto possibile, delle loro esigenze, delle loro preferenze e delle loro qualifiche specifiche.

Emendamento  19

Proposta di decisione

Considerando 26 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Sulla base degli insegnamenti tratti dal progetto pilota di ricollocazione da Malta (Eurema), le aspettative e le preferenze dovrebbero essere prese in considerazione nella misura del possibile. In una prima fase, i richiedenti dovrebbero avere l'opportunità di esprimere le loro preferenze. Essi dovrebbero elencare gli Stati membri in ordine di preferenza e motivare la loro scelta sulla base di elementi quali i legami familiari, sociali e culturali, come le competenze linguistiche, i precedenti soggiorni, i precedenti periodi di studio e le precedenti esperienze lavorative. Ciò dovrebbe avvenire nel corso del trattamento iniziale della domanda. In una seconda fase, i rispettivi Stati membri dovrebbero essere informati delle preferenze dei richiedenti e, quindi, avere l'opportunità di indicare a loro volta le loro preferenze rispetto ai richiedenti che hanno espresso una preferenza per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero motivare le loro preferenze sulla base di aspetti come i legami familiari, sociali e culturali. I funzionari di collegamento nominati dagli Stati membri potrebbero agevolare la procedura organizzando colloqui con i rispettivi richiedenti. Questi ultimi dovrebbero inoltre avere l'opportunità di consultare altri attori, come organizzazioni non governative, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Infine, l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO, dovrebbero adottare una decisione in merito alla ricollocazione di ciascun richiedente verso uno specifico Stato membro tenendo conto, nella misura del possibile, delle preferenze espresse. Sarebbe opportuno consultare l'UNHCR in merito alle migliori pratiche sviluppate in materia di reinsediamento, inclusa la gestione delle preferenze e delle qualifiche specifiche.

Emendamento  20

Proposta di decisione

Considerando 26 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter) Il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 10 del trattato dovrebbe essere pienamente rispettato durante l'intera procedura di ricollocazione. La discriminazione fondata su sesso, età, origine etnica, disabilità e religione costituisce una palese violazione del trattato.

Emendamento  21

Proposta di decisione

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione. Considerato che nel quadro della legislazione dell'UE il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, egli dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, in linea con il regolamento (UE) n. 604/2013, solo al fine di assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali.

(28) Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione. Il richiedente dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, in linea con il regolamento (UE) n. 604/2013 e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento  22

Proposta di decisione

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati, dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri. In particolare il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti successivi all'interno degli Stati membri e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro.

(30) È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati, dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri. Il fatto di tener conto il più possibile delle preferenze espresse dal richiedente, inclusi i legami familiari in un senso più ampio rispetto alle disposizioni in materia di famiglia di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, come pure i legami sociali e culturali, costituisce una misura semplice e lineare che consente al richiedente di sviluppare un senso di appartenenza allo Stato membro di ricollocazione. Il richiedente dovrebbe ricevere, in una lingua che comprende o che è ragionevole supporre possa comprendere, tutte le informazioni necessarie in merito alla sua destinazione e, qualora non sia possibile tenere pienamente conto della sua preferenza, in merito ai motivi per cui ciò non è possibile. Inoltre, al fine di evitare i movimenti secondari, il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti successivi all'interno degli Stati membri, come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013, e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro.

Emendamento  23

Proposta di decisione

Considerando 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Il consenso alla ricollocazione da parte dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale è un principio consolidato nel diritto derivato dell'Unione e sancito all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 e, per analogia, all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis nonché all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, mentre sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, le deroghe dal diritto dell'Unione sono possibili in circostanze molto limitate. Occorre assicurare un'efficace attuazione del meccanismo di ricollocazione di emergenza, mentre il consenso riveste una particolare importanza ai fini della prevenzione dei movimenti secondari e dovrebbe pertanto, in linea di principio, essere richiesto prima della ricollocazione. In mancanza di tale consenso la persona interessata non dovrebbe, in linea di principio, essere ricollocata e tale opportunità dovrebbe essere offerta a un'altra persona.

 

 

_________

 

1bis Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Emendamento  24

Proposta di decisione

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di consentire a tali Stati membri di affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

La presente decisione istituisce misure vincolanti temporanee di emergenza nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di consentire a tali Stati membri di affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi o di apolidi nel loro territorio.

Emendamento  25

Proposta di decisione

Articolo 2 lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

b) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva, come indicato all'articolo 2, punto i), della direttiva 2011/95/UE;

Emendamento  26

Proposta di decisione

Articolo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) "familiari": i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) "parenti stretti": il coniuge, i figli, i genitori, le persone che esercitano la patria potestà, i nonni e i nipoti;

 

(Emendamento orizzontale. La sua approvazione implica adeguamenti in tutto il testo).

Motivazione

La definizione di "parente stretto" è più ampia di quella di "familiare" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 ed è pertanto più appropriata.

Emendamento  27

Proposta di decisione

Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) "preferenza": la preferenza espressa da un richiedente per un determinato Stato membro, o da uno Stato membro per un determinato richiedente, sulla base di elementi quali ad esempio legami familiari in un senso più ampio rispetto alla definizione di "familiari" di cui alla lettera d), legami sociali (ad esempio con comunità etniche e culturali) e legami culturali instaurati con lo Stato membro di preferenza, quali ad esempio competenze linguistiche, un precedente soggiorno effettuato in uno Stato membro o precedenti relazioni di studio o di lavoro intrattenute con società od organizzazioni dello Stato membro in questione.

Motivazione

I richiedenti non hanno il diritto di scegliere uno Stato membro preferito, come non lo hanno gli Stati membri di scegliere richiedenti preferiti; tuttavia, le loro preferenze dovrebbero essere prese in considerazione, nella misura del possibile.

Emendamento  28

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Data la natura mutevole dei flussi migratori, il gruppo di beneficiari da destinare a ricollocazione dovrebbe essere oggetto di valutazione a cadenza trimestrale.

Emendamento  29

Proposta di decisione

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Al fine di alleviare la notevole pressione cui è sottoposto il sistema di asilo dell'Italia e della Grecia, ma anche per fungere da importante banco di prova in vista della futura proposta legislativa concernente un meccanismo permanente di ricollocazione di emergenza sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, TFUE, dall'Italia e dalla Grecia è ricollocato un numero iniziale di 40 000 richiedenti. Un aumento successivo di tale numero sarà valutato, se del caso, in funzione dei flussi e delle tendenze in rapida evoluzione dei rifugiati nel corso dell'applicazione della presente decisione.

1. Dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 24 000 richiedenti, come indicato nell'allegato I.

1. Dall'Italia sono inizialmente ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 24 000 richiedenti, come indicato nell'allegato I.

2. Dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 16 000 richiedenti, come indicato nell'allegato II.

2. Dalla Grecia sono inizialmente ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 16 000 richiedenti, come indicato nell'allegato II.

 

2 bis. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione] la Commissione valuta la quota di persone da ricollocare, rispettivamente, dall'Italia e dalla Grecia al fine di adeguare tale quota all'evoluzione dei flussi migratori, sulla base dei dati Frontex più recenti a disposizione.

Emendamento  30

Proposta di decisione

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Consenso

 

Per la ricollocazione di un richiedente è necessario, in linea di principio, il suo consenso.

Emendamento  31

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Durante il periodo di applicazione della presente decisione l'Italia e la Grecia, a intervalli regolari e con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8, individuano i singoli richiedenti da ricollocare negli altri Stati membri e comunicano ai punti di contatto di quegli Stati membri e dell'EASO il numero di richiedenti ricollocabili. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE.

2. Durante il periodo di applicazione della presente decisione l'Italia e la Grecia, a intervalli regolari e con l'assistenza dell'EASO e delle altre agenzie competenti, individuano i singoli richiedenti da ricollocare negli altri Stati membri e comunicano ai punti di contatto di quegli Stati membri e dell'EASO il numero di richiedenti ricollocabili. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE ed è opportuno dedicare un'attenzione particolare ai minori non accompagnati.

Motivazione

Il ruolo dei funzionari di collegamento è precisato all'articolo 3 ter nuovo. Anziché inviare individualmente dei funzionari di collegamento per l'identificazione dei richiedenti da ricollocare, gli Stati membri dovrebbero fornire all'EASO esperti nazionali che assistano l'Italia e la Grecia ai fini di un'applicazione coordinata delle misure di ricollocazione (cfr. articolo 7).

Emendamento  32

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente, entro i valori fissati nell'allegato I e nell'allegato II, rispettivamente.

3. 3. Quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono informazioni riguardo alla capacità di accoglienza di migranti disponibile e indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente, entro i valori fissati nell'allegato I e nell'allegato II, rispettivamente.

Emendamento  33

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO, forniscono ai richiedenti informazioni sugli Stati membri che aderiscono alla ricollocazione di emergenza in una lingua che essi comprendono (o che è ragionevole supporre possano comprendere). I richiedenti hanno inoltre accesso alle informazioni fornite da altri attori, quali ad esempio organizzazioni non governative, l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Durante il trattamento iniziale delle domande viene chiesto ai richiedenti di elencare gli Stati membri in ordine di preferenza e di motivare tale preferenza.

Emendamento  34

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento delle impronte digitali.

5. I richiedenti le cui impronte digitali devono essere rilevate e trasmesse in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento delle impronte digitali, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.

Emendamento  35

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri possono decidere di inviare funzionari di collegamento in Italia e in Grecia.

soppresso

Motivazione

Il ruolo dei funzionari di collegamento è precisato all'articolo 3 ter nuovo. Anziché inviare individualmente dei funzionari di collegamento per l'identificazione dei richiedenti da ricollocare, gli Stati membri dovrebbero fornire all'EASO esperti nazionali che assistano l'Italia e la Grecia ai fini di un'applicazione coordinata delle misure di ricollocazione (cfr. articolo 7).

Emendamento  36

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO e di altri attori, quali ad esempio i funzionari di collegamento se disponibili, informano l'interessato, in modo esaustivo e in una lingua che comprende (o che è ragionevole supporre possa comprendere) in merito allo Stato membro di ricollocazione o, qualora non siano state tenute in considerazione le sue preferenze, in merito ai motivi di tale decisione. L'Italia e la Grecia informano inoltre l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

Motivazione

Il Manuale per il reinsediamento dell'UNHCR (capitolo 7.10) afferma che "i rifugiati dovrebbero avere quante più informazioni possibile riguardo a ciò che li attende all'arrivo nel paese di reinsediamento. La loro partecipazione attiva al processo di integrazione determinerà il loro futuro". L'esperienza maturata con il progetto Eurema conduce alle stesse conclusioni. Uno dei motivi principali dell'esito fallimentare di tale progetto è da ricondurre alla mancanza di conoscenze da parte dei migranti circa lo Stato membro di ricollocazione.

Emendamento  37

Proposta di decisione

Articolo 7 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) trattamento iniziale delle domande;

b) trattamento iniziale delle domande, compresa l'identificazione delle vulnerabilità e delle preferenze al fine di individuare potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione, e screening dei richiedenti, tra cui la chiara identificazione, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione delle domande di protezione internazionale;

Emendamento  38

Proposta di decisione

Articolo 7 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) esecuzione del trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro di ricollocazione.

d) esecuzione del trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro di ricollocazione. I costi del trasferimento verso lo Stato membro di ricollocazione non dovrebbero costituire un ulteriore onere per la Grecia e l'Italia.

Motivazione

La finalità della decisione del Consiglio è alleggerire l'onere economico per la Grecia e l'Italia. Chiedere loro di assumersi questi ulteriori costi è quindi in contrasto con la decisione.

Emendamento  39

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino l'obbligo di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di sospendere la presente decisione nei confronti dello Stato membro inadempiente per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi.

2. 2. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino l'obbligo di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di esporre le proprie opinioni, di sospendere la presente decisione nei confronti dello Stato membro inadempiente per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi.

Emendamento  40

Proposta di decisione

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nello Stato membro di ricollocazione, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.

Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nello Stato membro di ricollocazione, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere anche, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.

Emendamento  41

Proposta di decisione

Articolo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni tre mesi l'Italia e la Grecia riferiscono al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione della presente decisione e delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.

Ogni tre mesi l'Italia e la Grecia riferiscono al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione e sul corretto utilizzo dei fondi ricevuti nel quadro della presente decisione e sull'attuazione delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.

Emendamento  42

Proposta di decisione

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Valutazione

 

Entro il luglio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia dell'applicazione della presente decisione, proponendo all'occorrenza le necessarie raccomandazioni per l'istituzione di un meccanismo permanente di ricollocazione, anche in vista del previsto "controllo di qualità" del regolamento di Dublino.

 

Entro il ...* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale dell'applicazione della presente decisione.

 

Gli Stati membri trasmettono tempestivamente alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.

 

____________

 

* GU: si prega di inserire la data: 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Emendamento  43

Proposta di decisione

Allegato II bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento

Emendamento

Allegato II bis

Procedura di ricollocazione

Procedura quale prevista nella proposta della Commissione; le fasi procedurali aggiuntive introdotte dal Parlamento europeo sono sottolineate

 

1 – Trattamento iniziale delle domande di protezione internazionale

 

- Identificazione delle persone di cui un altro Stato membro è (o dovrebbe essere) responsabile conformemente al regolamento di Dublino

 

→ Trasferimenti Dublino

 

- Identificazione di richiedenti vulnerabili

 

- Identificazione di familiari ai fini della ricollocazione congiunta

 

- Identificazione delle preferenze dei richiedenti per determinati Stati membri

 

 

2 – Selezione di richiedenti da destinare a ricollocazione

 

- Italia/Grecia determinano quali richiedenti saranno oggetto di ricollocazione

 

- Informano gli Stati membri del numero di posti richiesto, nonché delle preferenze espresse dai richiedenti

 

 

3 – Partecipazione degli Stati membri

 

- Gli Stati membri informano Italia/Grecia del numero di posti disponibili per la ricollocazione

 

- I funzionari di collegamento possono organizzare colloqui con i richiedenti che hanno espresso una preferenza per il loro Stato membro

 

- Gli Stati membri indicano le loro preferenze nei confronti dei richiedenti

 

 

4 – Decisione di ricollocazione

 

- Italia/Grecia stabiliscono quali richiedenti saranno oggetto di ricollocazione verso quale Stato membro, tenendo conto delle preferenze espresse da ambo le parti

 

 

5 – Informazione e consenso

 

- I richiedenti sono informati in modo esaustivo in merito allo Stato membro di ricollocazione

 

- In linea di principio, i richiedenti danno il consenso alla loro ricollocazione nello Stato membro in questione

 

 

6 – Trasferimento

 

Trasferimento dei richiedenti nello Stato membro di ricollocazione entro un mese

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo, vista la necessità di adottare misure immediate a beneficio degli Stati membri che devono affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, ha accettato come base giuridica l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE come da proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Ciononostante, il Parlamento europeo può accettare l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE come base giuridica unicamente per una misura di emergenza, cui farà seguito una vera e propria proposta legislativa volta a gestire in modo strutturato eventuali situazioni di emergenza future. Insiste sul fatto che la base giuridica corretta è costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, TFUE in base al quale, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, sono adottate le misure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 80 TFUE, seconda frase, che dà attuazione al principio di solidarietà formulato nella prima frase. Il Parlamento europeo sottolinea inoltre che l'adozione della decisione all'esame non pregiudica in alcun modo il ventaglio delle basi giuridiche a disposizione del colegislatore in futuro, con particolare riferimento all'articolo 78 in combinato disposto con l'articolo 80 TFUE. Il Parlamento europeo esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa che preveda un meccanismo permanente di ricollocazione sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, e dell'articolo 80, entro la fine del 2015, come annunciato dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di elaborare una relazione di iniziativa legislativa qualora la Commissione non presenti a tempo debito tale proposta legislativa.

MOTIVAZIONE

In quella che è stata la più grande catastrofe avvenuta nel mar Mediterraneo dopo la Seconda guerra mondiale, più di 800 persone hanno perso la vita mentre cercavano di raggiungere le coste europee il 18 aprile 2015. Erano sopravvissute alla guerra, alla persecuzione e ai maltrattamenti e hanno trovato la morte alle porte dell'Europa. Al momento della stesura della presente relazione le autorità italiane stanno recuperando i corpi. Una tragedia di proporzioni così vaste (soltanto nei primi sei mesi del 2015 sono morte 1 867 persone) e la situazione drammatica di molte altre persone che rischiano la vita nel Mediterraneo hanno drasticamente posto in luce la necessità che l'Europa rafforzi gli sforzi congiunti per prevenire ulteriori catastrofi e per far fronte efficacemente alla crisi dei rifugiati, adempiendo al suo dovere di dare protezione a quanti ne hanno bisogno.

Nessuno Stato membro può affrontare efficacemente la crisi dei rifugiati con le sue sole forze. Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 29 aprile 2015, ha sottolineato che l'UE deve basare la sua risposta alle tragedie nel Mediterraneo sulla solidarietà e su una ripartizione equa delle responsabilità, in particolare nei confronti degli Stati membri che accolgono il maggior numero di rifugiati. Il Parlamento ha chiesto una quota vincolante per la distribuzione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri.

Il principio di solidarietà è inoltre al centro della risposta strategica elaborata dalla Commissione europea alla crisi in atto nel Mediterraneo, l'agenda sulla migrazione. Tale agenda si basa sull'idea che "abbiamo bisogno di un nuovo approccio, più europeo" in materia di migrazione. Come primo passo per mettere in pratica il principio di solidarietà, la Commissione ha proposto una misura di ricollocazione di emergenza che prevede la distribuzione di 40 000 persone con evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia verso altri Stati membri.

Il relatore condivide senza riserve il punto di vista secondo cui tutti gli Stati membri devono essere uniti per affrontare le sfide della migrazione. La proposta di ricollocazione di emergenza rappresenta un passo limitato ma importante in tale direzione. La Grecia e l'Italia sono sottoposte a una pressione intollerabile. Se non ricevono un sostegno adeguato, è probabile che i movimenti successivi e irregolari dei rifugiati e dei migranti continuino a verificarsi in misura significativa. Ciò mette a rischio una delle principali conquiste dell'UE, la libertà di circolazione all'interno dello spazio Schengen. Il relatore appoggia pienamente, pertanto, la proposta della Commissione di una misura vincolante di ricollocazione, che preveda una chiave di distribuzione vincolante dei rifugiati tra gli Stati membri sulla base del principio di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità.

Inoltre, il relatore suggerisce di rafforzare il principio di solidarietà aumentando il numero di rifugiati da ricollocare. La Commissione ha basato la sua proposta per la ricollocazione di 40 000 rifugiati sul numero di rifugiati arrivati in Europa nel 2014, senza tener conto del drastico aumento di tale numero da allora. Con l'afflusso di 68 000 tra rifugiati e migranti solo in Grecia a partire dall'inizio del 2015, il paese registra un aumento degli arrivi senza precedenti, sei volte più elevato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta principalmente di cittadini siriani, la stragrande maggioranza dei quali arriva nelle isole greche dove le strutture di accoglienza per i richiedenti asilo sono spesso completamente assenti. Devono quindi dormire per strada o in alloggi d'emergenza, in condizioni estremamente precarie. Un rifugiato siriano su cinque non dispone nemmeno di un accesso regolare ai servizi igienici. La Grecia non è in grado di gestire la situazione; il sistema di asilo è collassato. Numerosi rifugiati si spostano, quindi, attraverso la regione dei Balcani per raggiungere e attraversare l'Ungheria. Anche in Italia il numero degli arrivi è elevatissimo e il fenomeno non accenna a cessare. Nel 2015 sono giunti finora 67 500 tra rifugiati e migranti, la maggior parte dei quali provenienti dall'Eritrea. Alla luce di questi sviluppi, il relatore suggerisce di inviare al Consiglio un chiaro segnale del fatto che occorre più solidarietà. L'Europa deve affrontare esigenze in rapida evoluzione e il fatto che una percentuale crescente degli arrivi interessa attualmente la Grecia. Il numero di persone ricollocate dalla Grecia e dall'Italia verso altri Stati membri dovrebbe pertanto essere aumentato, come minimo, fino a 50 000.

Migliorare la qualità della ricollocazione è un altro degli aspetti che stanno principalmente a cuore al relatore. A tale proposito, vi sono importanti insegnamenti da trarre dal progetto pilota dell'UE di ricollocazione da Malta (Eurema). In primo luogo, il progetto non era vincolante e pertanto nemmeno la metà di tutti gli Stati membri hanno manifestato solidarietà nei confronti di Malta accogliendo rifugiati (generalmente in numero molto esiguo). In secondo luogo, tale progetto di ricollocazione ha notevolmente sottovalutato l'importanza delle preferenze e dell'informazione. Molti rifugiati hanno già legami familiari, sociali o culturali con un determinato Stato membro. Essi preferiscono essere ricollocati in uno Stato membro in cui vivono i loro parenti, in cui esiste già una comunità sociale o di cui parlano la lingua. Per una ricollocazione riuscita è fondamentale tenere conto sistematicamente di tali preferenze; ciò aiuta a trovare soluzioni soddisfacenti per le condizioni reali di vita delle persone, riduce gli incentivi a spostarsi in modo irregolare e aumenta le prospettive di integrazione. I rifugiati riescono a integrarsi più facilmente se parlano già una lingua che è diffusa nello Stato membro o se possono contare sul sostegno della famiglia o di una comunità; ciò li aiuta a sviluppare un senso di appartenenza a quel determinato Stato membro e previene efficacemente i movimenti secondari in modo non coercitivo. I rifugiati non hanno il diritto di scegliere uno Stato membro preferito, come non lo hanno gli Stati membri di scegliere richiedenti preferiti; tuttavia, le loro preferenze dovrebbero essere prese in considerazione, nella misura del possibile. Anche l'informazione e il consenso sono fattori decisivi per una ricollocazione riuscita. Per gestire le aspettative in maniera adeguata, i rifugiati dovrebbero avere quante più informazioni possibile su ciò che li attende all'arrivo nello Stato membro di ricollocazione. Per evitare sin dall'inizio movimenti secondari, dovrebbero inoltre essere trasferiti soltanto se hanno dato il consenso a tale decisione.

La ricollocazione di emergenza non è che un primo passo, per quanto importante, per l'attuazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità fra tutti gli Stati membri. La Commissione ha concepito la ricollocazione di emergenza come una deroga temporanea dal regolamento di Dublino: una misura limitata in termini sia di ambito di applicazione che di durata, che per di più limita fortemente i diritti del Parlamento, escludendolo come colegislatore. Il relatore valuta quindi molto positivamente il fatto che la Commissione, nella sua agenda sulla migrazione, abbia annunciato che intende presentare entro la fine del 2015 una proposta legislativa, basata sulla codecisione, concernente un meccanismo permanente di ricollocazione. Il relatore propone inoltre che il Parlamento decida di elaborare autonomamente una relazione di iniziativa legislativa nel caso in cui la Commissione non presenti tale proposta.

Protrarre le misure di emergenza non solo sarebbe inaccettabile per il Parlamento in qualità di colegislatore, ma non sarebbe nemmeno una soluzione all'altezza delle riforme urgentemente necessarie per superare le carenze dell'attuale sistema di Dublino. Il sistema di Dublino ha creato squilibri insostenibili tra gli Stati membri, sia per gli arrivi dei rifugiati e dei migranti che per la loro destinazione finale. Il cardine di tale sistema è infatti il ricorso alla coercizione, che comporta costi umani elevati, come la detenzione dei richiedenti asilo già traumatizzati dalle guerre e dalle persecuzioni, mentre i movimenti secondari continuano in proporzioni notevoli. Il relatore invita pertanto la Commissione a tenere pienamente conto dell'esperienza maturata con le misure di ricollocazione, compreso il riconoscimento delle preferenze, al momento di intraprendere il "controllo di qualità" del regolamento di Dublino annunciato per il 2016. La crisi dei rifugiati rappresenta una sfida enorme per l'Europa. L'Europa dovrebbe affrontare il problema tenendo in considerazione la vita e le preferenze dei rifugiati, anziché trattandoli semplicemente come numeri, e può affrontarlo efficacemente soltanto se gli Stati membri rimangono saldamente uniti sulla base del principio di solidarietà.

ALLEGATO: PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

D(2015)34431

On. Claude Moraes

Presidente

Commissione LIBE

Oggetto:        Parere della commissione per i bilanci concernente la proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0286 – C8-0156/2015)

Signor Presidente,

Le scrivo in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0286 – C8-0156/2015), sulla quale il Parlamento è consultato e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni è competente per il merito.

La proposta in questione comporta costi aggiuntivi per il bilancio dell'UE pari a un importo totale di 240 000 000 EUR su due anni e la commissione per i bilanci aveva pertanto chiesto di esprimere un parere in conformità dell'articolo 53 del regolamento. Tuttavia, visti i limiti di tempo dovuti al fatto che la proposta è stata presentata nel contesto di una situazione di emergenza venutasi a creare alle frontiere meridionali dell'Unione europea, la commissione per i bilanci ha accettato di redigere una semplice lettera, al fine di consentire alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di espletare il proprio lavoro rapidamente.

Il progetto di decisione è supportato dalla corrispondente proposta della Commissione europea, contenuta nel suo progetto di bilancio 2016, di iscrivere un importo pari a 150 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). Per il 2016 non sono invece richiesti stanziamenti di pagamento. Poiché questa spesa aggiuntiva comporta il superamento del massimale della rubrica 3 di 124 milioni di EUR, la Commissione ha altresì proposto la mobilitazione dello strumento di flessibilità per lo stesso importo (2015/2126(BUD)).

In tale contesto e dopo aver consultato i coordinatori, la commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a tener conto delle considerazioni in appresso in sede di approvazione della sua relazione.

Come già evidenziato nel progetto di relazione sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2016, la commissione per i bilanci accoglie positivamente l'agenda europea sulla migrazione della Commissione e ribadisce il proprio sostegno al potenziamento delle risorse dell'UE e allo sviluppo di una cultura di equa ripartizione delle responsabilità e di solidarietà nei settori dell'asilo, della migrazione e della gestione delle frontiere esterne. A tale riguardo, la commissione per i bilanci appoggia la proposta della Commissione di mobilizzare lo strumento di flessibilità nel bilancio 2016 per finanziare le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, sebbene l'importo definitivo e l'entità della mobilitazione potrebbero dover essere adeguati in base all'esito della procedura di bilancio. La commissione per i bilanci sottolinea tuttavia la necessità di un rigoroso controllo sulla destinazione di tali fondi onde garantire che si conseguano le finalità previste.

La commissione per i bilanci osserva che la proposta comporta l'utilizzo di somme forfettarie (6 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale) a beneficio degli Stati membri che ricollocano i richiedenti e che essa costituisce pertanto una misura di ripartizione delle responsabilità e di solidarietà finanziaria in conformità dell'articolo 18 della base giuridica dell'AMIF (regolamento (UE) n. 516/2014).

La commissione per i bilanci si chiede tuttavia se il finanziamento proposto sarà sufficiente per rispondere alle attuali tendenze migratorie nel Mediterraneo. Oltre al meccanismo di ricollocazione, la commissione fa riferimento ad eventuali incrementi della dotazione dei pertinenti programmi nell'ambito della rubrica 3 (AMIF, Fondo Sicurezza interna) e delle agenzie competenti, sia in termini finanziari che di personale, affinché esse possano far fronte alle loro maggiori responsabilità. La commissione propone altresì di sviluppare la dimensione esterna dell'agenda sulla migrazione, valutando iniziative (e corrispondenti incrementi) nell'ambito della rubrica 4 nei settori del vicinato, dello sviluppo, dell'aiuto umanitario, della stabilità e della pace, ecc. Essa ricorda altresì che la Riserva per gli aiuti d'urgenza può essere mobilitata in corso di esercizio per rispondere ad esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi, incluse le situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

Tuttavia, la commissione è del parere che, nell'attuale situazione geopolitica, in particolare a causa della crescente pressione dei flussi migratori, è possibile che il livello dei massimali fissati per la rubrica 3, che è di gran lunga la rubrica più piccola del quadro finanziario pluriennale (QFP), non sia più attuale e che vada corretto nel contesto della prossima revisione del QFP.

Colgo infine l'opportunità di sottolineare che la commissione per i bilanci continuerà a collaborare strettamente con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla questione e attende con interesse gli emendamenti di bilancio che tale commissione presenterà nel quadro della procedura di bilancio.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

(f.to) Jean Arthuis

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

16.7.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

13

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Elissavet Vozemberg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Fredrick Federley, Herbert Reul, Jutta Steinruck, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Wim van de Camp