RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE

27.8.2015 - (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Julie Girling


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE

(COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0920),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0004/2014),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014[1],

–       visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014[2],

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0249/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Negli ultimi 20 anni nell'Unione si sono registrati considerevoli progressi nell'ambito della qualità dell'aria e delle emissioni atmosferiche antropiche grazie ad una politica specifica dell'Unione che comprende la comunicazione della Commissione del 2005 "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico"15. La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 ha svolto un ruolo determinante a questo proposito fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3) e composti organici volatili non metanici (COVNM). Tra il 1990 e il 2010 le emissioni di SO2 sono diminuite dell'82%, le emissioni di NOx del 47%, le emissioni dei COVNM del 56% e le emissioni di NH3 del 28%. Tuttavia, come indicato nel programma "Aria pulita per l'Europa" (Nuova strategia tematica sull'inquinamento atmosferico)17, sussistono impatti negativi e rischi significativi per l'ambiente e per la salute umana.

(1) Negli ultimi 20 anni nell'Unione si sono registrati considerevoli progressi nell'ambito della qualità dell'aria e delle emissioni atmosferiche antropiche grazie ad una politica specifica dell'Unione che comprende la comunicazione della Commissione del 2005 "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico"15. La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 ha svolto un ruolo determinante al riguardo fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3) e composti organici volatili non metanici (COVNM). Tra il 1990 e il 2010 le emissioni di SO2 sono diminuite dell'82%, le emissioni di NOx del 47%, le emissioni dei COVNM del 56% e le emissioni di NH3 del 28%. Tuttavia, come indicato nel programma "Aria pulita per l'Europa" (Nuova strategia tematica sull'inquinamento atmosferico)17, sussistono impatti negativi e rischi significativi per l'ambiente e per la salute umana.

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15 Comunicazione del 21 settembre 2005 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, COM(2005) 446 definitivo.

15 Comunicazione del 21 settembre 2005 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, COM(2005) 446 definitivo.

16 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

16 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22)

17 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Programma "Aria pulita per l'Europa"", COM(2013) [xxx].

17 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Programma "Aria pulita per l'Europa"", COM(2013) [xxx].

Emendamento linguistico – non votato

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il settimo programma d'azione per l'ambiente18 conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di cambiamenti climatici e biodiversità.

(2) Il settimo programma d'azione per l'ambiente18 conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di cambiamenti climatici e biodiversità. La politica agricola comune per il periodo 2014-2020 offre la possibilità agli Stati membri di contribuire alla qualità dell'aria con misure specifiche. La futura valutazione consentirà una migliore comprensione degli effetti di tali misure.

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18 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM(2012) 710 del 29.11.2012.

18 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM(2012) 710 del 29.11.2012.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Gli Stati membri e l'Unione sono parti della convenzione di Minamata sul mercurio del 2013, la quale è intesa a migliorare la salute umana e la tutela ambientale mediante la riduzione delle emissioni di mercurio da fonti esistenti e potenziali. La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'Unione, come previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 gennaio 2005 dal titolo "Strategia comunitaria sul mercurio" e dalla convenzione di Minamata sul mercurio.

Motivazione

In quanto parti della convenzione di Minamata sul mercurio, l'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché la direttiva sui limiti di emissione nazionali contribuisca alla riduzione delle emissioni di mercurio, che hanno gravi effetti nocivi sulla salute umana.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, nonché al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale.

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento, in modo efficace rispetto ai costi, degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, oltre al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale, e mediante sinergie più efficaci con la politica dell'Unione in materia di clima ed energia ed evitando la duplicazione della legislazione esistente dell'Unione. La presente direttiva, in particolare, dovrebbe allinearsi alle azioni in materia di cambiamenti climatici adottate a livello di Unione e internazionale e all'evoluzione di tali azioni, compresi, ma non a titolo esclusivo, il quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 e un accordo globale, comprensivo e vincolante sui cambiamenti climatici.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La presente direttiva dovrebbe contribuire altresì alla riduzione dei costi sanitari dell'inquinamento atmosferico nell'Unione, migliorando la qualità di vita dei cittadini dell'UE, nonché ad agevolare il passaggio a un'economia verde.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Al fine di ridurre le emissioni del settore dei trasporti marittimi, è opportuno garantire la piena e tempestiva attuazione dei limiti fissati dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e una rigorosa applicazione della direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 bis. Sono inoltre necessari ulteriori interventi di controllo delle emissioni prodotte dai trasporti marittimi. È opportuno che l'Unione europea e gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di definire nuove zone di controllo delle emissioni e proseguano i lavori in seno all'IMO per ridurre ulteriormente le emissioni.

 

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1bis Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1).

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

(9) Onde limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di garantire livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute, nonché ridurre i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti ed eutrofizzanti al di sotto dei carichi e dei livelli critici, la presente direttiva stabilisce impegni nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni per il 2020, il 2025 e il 2030.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio21. È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH4), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22. Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni relativi al metano (CH4), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22. Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

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21 Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

 

 

22 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

22 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e i livelli intermedi delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23.

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23.

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23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 e PM2,5 nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. In circostanze nazionali specifiche, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva purché tali misure alternative garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3, CH4 e PM2,5 nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. Dette misure dovrebbero essere efficaci rispetto ai costi e fondarsi su informazioni e dati specifici, tenuto conto dei progressi scientifici e delle misure adottate in precedenza dagli Stati membri. È inoltre auspicabile elaborare linee guida sulle buone pratiche agricole per l'uso di NH3, da condividere a livello di Unione, per cercare di ridurre tali emissioni. In circostanze nazionali specifiche, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva purché tali misure alternative garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Al fine di ridurre le emissioni dei principali emettitori, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero includere misure applicabili a tutti i settori pertinenti, compresi l'agricoltura, l'industria, il trasporto su strada, le macchine mobili non stradali, il traffico marittimo interno e nazionale, il riscaldamento domestico e i solventi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva aventi un livello equivalente di prestazione ambientale, tenuto conto delle circostanze nazionali specifiche.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Nell'adozione di misure da includere nei programmi nazionali di controllo dell'atmosfera applicabili al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'impatto sulle aziende agricole di piccole e medie dimensioni sia pienamente preso in considerazione e che tale impatto non comporti costi aggiuntivi significativi che non possono essere sostenuti da tali aziende. Il miglioramento della qualità dell'aria dovrebbe essere ottenuto mediante misure proporzionate che tutelino il futuro delle aziende agricole. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero assicurare un giusto equilibrio tra la zootecnia e il controllo dell'inquinamento.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater) Le misure adottate nell'ambito dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico per prevenire le emissioni di NH3, CH4 e PM2,5 nel settore agricolo dovrebbero essere ammissibili al sostegno finanziario a titolo, tra l'altro, dei fondi di sviluppo rurale, in particolare le misure messe in atto dalle piccole e medie aziende agricole che richiedono un cambiamento consistente delle pratiche seguite o investimenti ingenti, come ad esempio il pascolo estensivo, l'agro-ecologia, la digestione anaerobica tramite l'uso di rifiuti agricoli per la produzione di biogas e i sistemi di stabulazione a emissioni ridotte.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Per migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle zone urbane, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero includere misure di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e particolato in dette zone.

Motivazione

Oltre all'introduzione di soluzioni tecniche a livello di UE (ad es. le norme Euro), gli Stati membri dovrebbero elaborare, adottare e attuare misure non tecniche in grado di ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico causato dai veicoli e migliorare la salute delle persone e l'ambiente.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) In conformità della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e della giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno offrire ai cittadini un ampio accesso alla giustizia per garantire l'efficace attuazione e applicazione della presente direttiva e contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere personali.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) Per garantire l'efficacia della presente direttiva e delle misure adottate allo scopo di conseguire i suoi obiettivi sono necessarie ispezioni ambientali e la vigilanza del mercato.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater) Nel valutare le sinergie tra le politiche dell'Unione in materia di qualità dell'aria e in materia di clima ed energia, la Commissione dovrebbe tenere conto dello studio dei Servizi di ricerca del Parlamento europeo "Qualità dell'aria – Valutazione d'impatto complementare sulle interazioni tra le politiche dell'UE in materia di qualità dell'aria e in materia di clima ed energia".

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione, per un periodo di tempo determinato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento linguistico – non votato

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) I paesi candidati e candidati potenziali dovrebbero allineare quanto più possibile le loro leggi nazionali alla presente direttiva.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La presente direttiva intende limitare le emissioni atmosferiche degli inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante, dei precursori dell'ozono, del particolato primario e dei precursori del particolato secondario e di altri inquinanti atmosferici, contribuendo in tal modo:

 

a) all'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non determinino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

 

b) al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti ed eutrofizzanti e di altri inquinanti, compreso l'ozono al livello del suolo, al di sotto dei carichi e dei livelli critici;

 

c) al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dagli atti legislativi dell'Unione;

 

d) alla mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni degli inquinanti climatici di breve durata e migliorando le sinergie con la politica dell'Unione in materia di clima ed energia.

 

La presente direttiva, in particolare, è allineata alle azioni in materia di cambiamenti climatici adottate a livello di Unione e internazionale e all'evoluzione di tali azioni, compresi, ma non a titolo esclusivo, il quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 e un accordo globale, comprensivo e vincolante sui cambiamenti climatici.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. "carico critico": stima quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale non si verificano, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi significativi su specifici elementi sensibili dell'ambiente;

Motivazione

La definizione è tratta dalla vigente direttiva NEC 2001/81/CE ed è necessaria per fornire chiarezza e coerenza.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. "livello critico": concentrazione di inquinanti nell'atmosfera al di sopra della quale possono verificarsi, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi diretti su recettori quali esseri umani, piante, ecosistemi o materiali;

Motivazione

La definizione è tratta dalla vigente direttiva NEC 2001/81/CE ed è necessaria per fornire chiarezza e coerenza.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. "ozono a livello del suolo": ozono nella parte più bassa della troposfera;

Motivazione

La definizione è tratta dalla vigente direttiva NEC 2001/81/CE ed è necessaria per fornire chiarezza e coerenza.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. "composti organici volatili" (COV): tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;

Motivazione

La definizione è tratta dalla vigente direttiva NEC 2001/81/CE ed è necessaria per fornire chiarezza e coerenza.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. "composti organici volatili non metanici" o COVNM s'intendono, se non specificato diversamente, tutti i composti organici di natura antropica, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;

5. "composti organici volatili non metanici" o COVNM s'intendono tutti i composti organici di origine antropica, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;

Motivazione

Emendamento linguistico – non votato.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. "limite nazionale di emissione": quantità massima di una sostanza, espressa in chilotonnellate, che può essere emessa in uno Stato membro nell'arco di un anno solare;

Motivazione

La definizione è tratta dalla vigente direttiva NEC 2001/81/CE ed è necessaria per fornire chiarezza e coerenza.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. "traffico marittimo internazionale": gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese;

soppresso

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis. "politiche dell'UE in materia di inquinamento atmosferico alla fonte": regolamenti o direttive che, indipendentemente dagli obblighi di cui a detti regolamenti o direttive, hanno l'obiettivo, in parte o meno, di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) e metano (CH4), adottando misure di riduzione alla fonte, incluse almeno, ma non esclusivamente, le riduzioni di emissioni ottenute da:

 

- la direttiva 94/63/CE1 bis;

 

- la direttiva 97/68/CE1 ter;

 

- la direttiva 98/70/CE1 quater;

 

- la direttiva 1999/32/CE1 quinquies;

 

- la direttiva 2009/126/CE1 sexies;

 

- la direttiva 2004/42/CE1 septies;

 

- la direttiva 2007/46/CE1 octies e il regolamento (CE) n. 715/2007 1 nonies;

 

- il regolamento (CE) n.79/2009 1 decies;

 

- il regolamento (CE) n. 595/2009 1 undecies e il regolamento (CE) n. 661/2009 1 duodecies;

 

- la direttiva 2010/75/UE 1 terdecies;

 

- il regolamento (UE) n. 167/2013 1 quaterdecies;

 

- il regolamento (UE) n. 168/2013 1 quindecies;

 

- la direttiva 2014/94/UE 1 sexdecies.

 

_______________________

 

1bis Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

 

1ter Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

 

1quater Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

 

1quinquies Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

 

1sexies Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GU L 285, del 31.10.2009, pag. 36).

 

1septies Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

 

1octies Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

 

1nonies Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

 

1decies Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

 

1undecies Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

 

1duodecies Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

 

1terdecies Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

 

1quaterdecies Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

 

1quindecies Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

 

1sexdecies Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307, del 28.10.2014, pag. 1).

Motivazione

Nel contesto degli obiettivi relativi al Legiferare meglio della nuova Commissione, si inseriscono nella direttiva i regolamenti e le direttive sull'inquinamento atmosferico alla fonte. La politica della qualità dell'aria dovrebbe pertanto tenere in conto e valutare l'attuazione delle politiche in materia di inquinamento atmosferico alla fonte al fine di evitare sovrapposizioni, perfezionare le sinergie e comprendere successi e fallimenti da parte di alcuni Stati membri.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 ter. "pubblico interessato", il pubblico interessato o potenzialmente interessato dalle emissioni di inquinanti atmosferici o avente un interesse nelle stesse; ai fini della presente definizione sono ritenute aventi interesse le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi vulnerabili e altri organismi sanitari pertinenti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) e metano (CH4) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

1. Gli Stati membri riducono, come minimo, le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) e mercurio (Hg) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020, 2025 e 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri riducono, come minimo, le loro emissioni annue antropogeniche di metano (CH4) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2030, come indicato all'allegato II.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO2, NOx, COVMC, NH3, PM2,5 e CH4. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Gli Stati membri forniscono, nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9, aggiornamenti su progressi compiuti verso il conseguimento dei rispettivi impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

 

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le seguenti emissioni non vengono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2:

3. Le seguenti emissioni non vengono considerate ai fini della conformità con il paragrafo 1:

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1.

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di rispettare i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il PM2,5, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

soppresso

a) le riduzioni delle emissioni si verificano nelle zone marittime che fanno parte delle acque territoriali degli Stati membri, delle zone economiche esclusive o delle zone di controllo dell'inquinamento se tali zone sono state istituite;

 

b) gli Stati membri hanno adottato e attuato misure di monitoraggio e ispezione efficaci per garantire un corretto funzionamento di tale flessibilità;

 

c) hanno attuato misure per ridurre le emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 dovute al traffico marittimo internazionale rispetto ai livelli di emissioni che risulterebbero dal rispetto delle norme dell'Unione applicabili alle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 e hanno quantificato in modo adeguato le riduzioni aggiuntive delle emissioni derivanti da queste misure;

 

d) non hanno dedotto più del 20% delle riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 calcolate conformemente alla lettera c), purché la deduzione non comporti l'inosservanza degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il periodo 2020 di cui all'allegato II.

 

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano e i livelli intermedi delle emissioni di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 5, paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO2, i NOx, l'NH3, i COVNM e il PM2,5 conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni o dei loro livelli intermedi delle emissioni.

3. Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l'SO2, i NOx, l'NH3, i COVNM e il PM2,5 conformemente all'allegato IV qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Motivazione

Il relatore ritiene che gli impegni derivanti dalla direttiva NEC dovrebbero essere vincolanti anche per il 2025, cosa che rende superfluo il riferimento ai livelli intermedi delle emissioni.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 5, paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri che intendono applicare i paragrafi 1, 2 e 3 ne informano la Commissione entro il 30 settembre dell'anno che precede l'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

4. Gli Stati membri che intendono applicare uno dei meccanismi di flessibilità di cui alla presente direttiva ne informano la Commissione entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

 

Motivazione

La proposta della Commissione anticiperebbe dal 31 dicembre al 30 settembre il termine entro il quale comunicare le emissioni preliminari relative all'anno precedente. In tal modo, però, non si avrebbe tempo a sufficienza per raccogliere i dati e garantirne la qualità.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso dei meccanismi di flessibilità per un determinato anno soddisfa i requisiti e i criteri applicabili.

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso di un meccanismo di flessibilità o adeguamento per un determinato anno soddisfa i requisiti e i criteri applicabili.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione, entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui sopra, adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione. La decisione è accompagnata da una motivazione.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità d'uso dei meccanismi di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità d'uso di un meccanismo di flessibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni antropiche annue a norma dell'articolo 4.

1. Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni annue a norma dell'articolo 4 e di conseguire gli obiettivi della direttiva a norma dell'articolo 1.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) considerano il rapporto costo/efficacia delle misure di riduzione delle emissioni e tengono conto delle riduzioni delle emissioni conseguite o conseguibili, se lo Stato membro assegna la priorità alle misure di riduzioni delle emissioni, applicando la legislazione esistente dell'Unione;

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) danno la priorità a misure politiche specifiche miranti a ridurre i rischi per la salute dei gruppi vulnerabili di persone e garantire il rispetto dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione stabilito in conformità della direttiva 2008/50/CE, allegato XIV, sezione B;

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) tengono conto della necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

b) riducono le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori, segnatamente il rispetto dei valori limite a norma della direttiva 2008/50/CE, e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) quantificano le riduzioni supplementari di emissioni necessarie a raggiungere livelli di qualità dell'aria ambiente pari o inferiori a quelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità, entro il 2030;

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) quantificano le riduzioni supplementari di emissioni necessarie a raggiungere i carichi e i livelli critici per la tutela dell'ambiente entro il 2030;

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater) individuano le misure del caso per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b bis) e b ter).

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) sostengono, con l'ausilio di incentivi fiscali, lo spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti nonché verso una produzione sostenibile;

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) valutano la misura in cui le diverse regioni geografiche nazionali presentano esigenze e difficoltà differenti nel combattere l'inquinamento atmosferico;

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) garantiscono che le pertinenti autorità competenti monitorino l'efficacia delle misure applicate dagli Stati membri per rispettare la presente direttiva e, se del caso, siano autorizzate a intervenire.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione garantisce che tutte le politiche dell'UE in materia di inquinamento atmosferico alla fonte siano adatte allo scopo e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Unione sulla qualità dell'aria.

 

A tal fine, la Commissione e gli Stati membri raggiungono immediatamente un accordo sulla nuova proposta di regolamento concernente le emissioni in condizioni reali di guida dei motori Euro 6, attualmente all'esame.

 

Il nuovo metodo di prova per l'omologazione si applica al più tardi entro il 2017 e garantisce che gli inquinanti come i NOx e il particolato (PM2,5 e PM10) siano limitati efficacemente in virtù di fattori di conformità necessari a rappresentare condizioni reali di guida.

 

Tali fattori di conformità sono rigorosi e quantificati per rappresentare esclusivamente l'incertezza della procedura di prova delle emissioni in condizioni reali di guida.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di ispezioni ambientali ordinarie e straordinarie, di vigilanza del mercato e di segnalazione pubblica delle fonti mobili e fisse per garantire l'efficacia delle politiche e delle misure nell'ottenere riduzioni delle emissioni in condizioni reali di funzionamento.

 

Entro il ... * la Commissione presenta una proposta legislativa per un sistema europeo di prove di vigilanza in condizioni d'uso e di segnalazione pubblica delle norme in materia di emissioni per i veicoli utilitari leggeri, gestito dalla pertinente autorità competente, per verificare che i veicoli e i motori siano conformi alle norme Euro 6 per tutto il loro ciclo di utilizzo.

 

______________

 

* GU: si prega di inserire la data (due anni dalla data di recepimento della presente direttiva).

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri possono sostenere la progressiva eliminazione delle fonti di emissione minore incoraggiando la sostituzione, nel settore dei trasporti e della fornitura di combustibile, dei tubi flessibili porosi con tecnologie che utilizzano tubi flessibili con emissioni pari a zero.

Motivazione

Gli idrocarburi contribuiscono alla formazione di ozono troposferico. I normali tubi per il rifornimento di carburante possono consentire fuoriuscite di idrocarburi, che è possibile evitare mediante l'utilizzo di moderni sistemi a emissioni zero.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli Stati membri decidono di utilizzare uno dei meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5.

b) gli Stati membri decidono di utilizzare un meccanismo* di flessibilità di cui all'articolo 5.

 

 

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico precisano se gli Stati membri intendano utilizzare un meccanismo di flessibilità di cui all'articolo 5.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano il pubblico e le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del loro completamento. Se del caso, saranno organizzate consultazioni transfrontaliere, in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione.

5. In conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri consultano le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamate ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e su tutti gli aggiornamenti, prima del loro completamento. Tali consultazioni includono le pertinenti autorità locali o regionali responsabili dell'attuazione delle politiche di riduzione delle emissioni in zone e/o agglomerati specifici e non escludono le zone e/o agglomerati situati in almeno due Stati membri.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

Conformemente al pertinente diritto dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che il pubblico interessato sia consultato in una fase iniziale dell'elaborazione e della revisione dei progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e in ogni eventuale aggiornamento di tali programmi, prima del loro completamento.

 

 

Se del caso, sono organizzate consultazioni transfrontaliere in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, in particolare l'articolo 25 della direttiva 2008/50/CE.

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri nominano un loro organismo specializzato indipendente per condurre una revisione dei progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico con l'obiettivo di valutare l'accuratezza delle informazioni e l'adeguatezza delle politiche e delle misure in essi stabilite. L'esito di tale revisione è divulgato prima della pubblicazione del progetto di programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico onde agevolare l'effettiva partecipazione del pubblico.

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione fornisce orientamenti su misure di riduzione delle emissioni non contemplate dall'allegato III, parte 1, compresi il riscaldamento domestico e il trasporto su strada, che gli Stati membri possono includere nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. La Commissione può elaborare linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

8. La Commissione elabora linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Mediante atti di esecuzione, la Commissione può altresì specificare il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e fornire le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

9. Mediante atti di esecuzione, la Commissione specifica altresì il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e fornire le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

Motivazione

Al fine di garantire un formato armonizzato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, è necessario un atto di esecuzione.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Fondo "Aria pulita"

 

La Commissione agevola l'accesso al sostegno finanziario per contribuire a garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

 

Tale sostegno comprende i finanziamenti disponibili nel quadro, fra l'altro, dei seguenti strumenti:

 

a) finanziamenti all'agricoltura, compresi quelli disponibili nel contesto della politica agricola comune 2014-2020 quale modificata dalla revisione intermedia del 2017 per includere il concetto di qualità dell'aria come bene pubblico, con particolare riferimento all'ammoniaca ovvero al metano, o a entrambi, in modo da offrire agli Stati membri e alle autorità regionali o locali pertinenti l'opportunità di contribuire a ridurre le emissioni con provvedimenti specifici nonché assistenza per procedere in tal senso;

 

b) futuri programmi di lavoro nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020;

 

c) fondi strutturali e di investimento europei;

 

d) strumenti di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima, come LIFE;

 

e) qualunque combinazione degli strumenti di cui sopra.

 

La Commissione assicura che le procedure di finanziamento siano semplici, trasparenti e accessibili ai diversi livelli di governo.

 

La Commissione valuta la possibilità di istituire uno sportello unico presso il quale le entità possano facilmente reperire informazioni sui fondi disponibili e sulle procedure relative all'accesso ai progetti che riguardano le questioni in materia di inquinamento atmosferico.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri elaborano e aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B dell'allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri che applicano i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, includono le seguenti informazioni nella relazione d'inventario pe l'anno interessato:

soppresso

a) la quantità di emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 che si sarebbe registrata in assenza di una zona di controllo delle emissioni;

 

b) il livello di riduzione delle emissioni ottenuto nella parte di zona di controllo delle emissioni dello Stato membro in questione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

 

c) la misura in cui applicano questi meccanismi di flessibilità;

 

d) qualsiasi altro dato che gli Stati membri ritengano opportuno per consentire alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, di effettuare una valutazione completa delle condizioni in cui la flessibilità è stata attuata.

 

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario in conformità dell'allegato IV.

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi, se del caso, gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario in conformità dell'allegato IV.

Motivazione

Gli inventari adattati delle emissioni sono elaborati solo nel caso in cui gli Stati membri optino per la flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento                      69

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono, se possibile, al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

1. Gli Stati membri monitorano gli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Laddove opportuno, gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30.

2. Gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio30.

__________________

__________________

30 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

30 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione [entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 17 che deve essere inserita dall'OPOCE] e i relativi aggiornamenti.

1. Gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione entro ...* e i relativi aggiornamenti ogni due anni.

 

_________________

 

* GU: si prega di inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro due mesi.

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato comunica il programma aggiornato alla Commissione entro due mesi.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. A partire dal 2017 gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

2. A partire dal 2017 gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente i dati dell'inventario delle emissioni nazionali. Questo esame prevede:

4. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente i dati dell'inventario delle emissioni nazionali e i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Questo esame prevede:

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) controlli tesi a verificare che i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 6.

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I risultati dell'esame della Commissione sono resi pubblici, in conformità dell'articolo 11.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione trasmette, almeno ogni cinque anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

1. La Commissione presenta, ogni 30 mesi a decorrere da ...*, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della presente direttiva. A tal fine la Commissione valuta:

 

a) il suo contributo e gli sforzi degli Stati membri nell'ottica di conseguire gli obiettivi della presente direttiva;

 

b) i progressi nella riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici fino al 2025 e al 2030;

 

c) i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di lungo periodo dei propositi relativi alla qualità dell'aria di cui al settimo programma d'azione per l'ambiente;

 

d) se sono stati superati i carichi e i livelli critici nonché i valori guida dell'inquinamento atmosferico dell'Organizzazione mondiale della sanità; e

 

e) l'assorbimento da parte degli Stati membri dei finanziamenti UE disponibili, laddove tali finanziamenti siano stati utilizzati per ottenere una riduzione dell'inquinamento atmosferico.

 

______________

 

*GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel riferire in merito alle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per l'anno 2020, 2025 e 2030, la Commissione fornisce, se del caso, le ragioni di un mancato conseguimento degli obiettivi.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Laddove la relazione indichi che gli Stati membri non sono in grado di conformarsi alla legislazione dell'Unione e ai valori limite per la qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la Commissione:

 

a) valuta se il mancato conseguimento deriva da un'inefficace politica dell'Unione in materia di inquinamento atmosferico alla fonte, compresa la relativa attuazione a livello di Stati membri,

 

b) si consulta con il comitato di cui all'articolo 14 e stabilisce se occorre una nuova legislazione relativa alle fonti e, se del caso, presenta proposte legislative onde garantire il rispetto degli obiettivi della presente direttiva. Qualsiasi proposta in questo senso è supportata da una solida valutazione d'impatto e tiene conto dei dati scientifici più recenti.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce comunque secondo queste modalità per l'anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul conseguimento dei livelli intermedi delle emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sulle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi. Stabilisce inoltre l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione.

Sulla base di tali relazioni, la Commissione, insieme agli Stati membri, stabilisce l'esigenza di ulteriori interventi, anche a livello nazionale, tenendo altresì conto degli impatti settoriali dell'attuazione.

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono contenere la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono la valutazione dell'impatto sanitario, ambientale e socioeconomico della presente direttiva, ivi compresi l'impatto sui sistemi sanitari degli Stati membri e i costi di una mancata attuazione. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali relazioni.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Forum europeo "Aria pulita"

 

La Commissione istituisce un Forum europeo "Aria pulita" inteso a facilitare un'attuazione coordinata del programma "Aria pulita" e a riunire, ogni due anni, tutti i soggetti interessati, incluse le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, la Commissione, l'industria, la società civile e la comunità scientifica. Predetto Forum sovrintende alla formulazione di orientamenti concernenti l'elaborazione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché all'evoluzione dei percorsi di riduzione delle emissioni, inclusa la valutazione degli obblighi di comunicazione.

 

Motivazione

La comunicazione COM(2013)918 prevede che la Commissione europea istituisca un Forum europeo "Aria pulita" inteso a facilitare un'attuazione coordinata della presente direttiva, che si dovrebbe riunire ogni due anni. Tale Forum dovrebbe elaborare orientamenti destinati alle autorità nazionali responsabili dell'attuazione della direttiva sui limiti nazionali di emissione e di altri atti legislativi dell'Unione sulla qualità dell'aria.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) i progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguire gli obiettivi vincolanti specifici per paese in materia di inquinamento atmosferico per ciascuna sostanza inquinante e relativi al 2025 e al 2030;

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) i risultati dell'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia accesso a procedure giudiziarie o amministrative per contestare atti e omissioni compiuti dalle autorità competenti o da privati in violazione della presente direttiva.

 

Tali procedure offrono rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti provvisori, e sono obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose.

 

Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione del pubblico di informazioni sulle modalità di accesso a tali procedure e prendono in considerazione l'introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all'accesso alla giustizia.

 

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Sulla base delle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 2025 nell'ottica di salvaguardare i progressi verso il conseguimento dei livelli di qualità dell'aria raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità nonché la visione a lungo termine quale indicata nel settimo programma d'azione per l'ambiente. Nello specifico, la Commissione propone, se del caso e tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, modifiche agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di cui all'allegato II.

 

In base alle relazioni periodiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione prende in esame misure volte a ridurre le emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale, in particolare nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri, e, se del caso, presenta una proposta legislativa.

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni.

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni. Gli Stati membri svolgono consultazioni transfrontaliere sulle minacce reciproche rappresentate dalle emissioni prodotte nelle zone industriali adiacenti tra paesi e gli Stati membri interessati elaborano piani comuni di eliminazione o riduzione di tali emissioni.

Motivazione

Gli Stati membri vicini, in particolare nel caso di zone industriali limitrofe, dovrebbero consultarsi ed elaborare piani comuni di riduzione ed eliminazione delle emissioni.

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da...* La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

_______________

 

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano predette misure alla Commissione entro ...* e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

 

_________________

 

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

La Commissione dovrebbe poter garantire che le sanzioni siano effettive e proporzionate tra gli Stati membri e al loro interno, in particolare in considerazione della natura transfrontaliera dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non trasferiscono l'onere del controllo di conformità ad autorità che non dispongono dei poteri strategici per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva.

Motivazione

Nel caso in cui uno Stato membro non ottemperi ai propri obblighi ai sensi della direttiva sui limiti nazionali di emissione, è importante proteggere le autorità locali – molte delle quali operano con risorse finanziarie limitate – dall'imposizione di ammende a seguito di una procedura di infrazione.

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Allegato I – tabella A – riga 5

 

Testo della Commissione

Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF 2

- SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Comunicazione annuale, per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1)

30/09

 

Emendamento

Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF 2

- SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Comunicazione biennale, per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1)

31/12

Motivazione

La proposta della Commissione anticiperebbe dal 31 dicembre al 30 settembre il termine entro il quale comunicare le emissioni preliminari relative all'anno precedente. In tal modo, però, non si disporrebbe più di tempo a sufficienza per raccogliere i dati e garantirne la qualità.

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella a

 

Testo della Commissione

Tabella (a) Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi  di azoto (NOx) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005.

Stato membro

Riduzione delle emissioni di SO2 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di NOx rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Belgio

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bulgaria

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Repubblica ceca

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Danimarca

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Germania

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estonia

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Grecia

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Spagna

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Francia

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Croazia

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irlanda

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Italia

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Cipro

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Lettonia

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Lituania

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Lussemburgo

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Ungheria

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Malta

 

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Paesi Bassi

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Austria

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Polonia

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portogallo

 

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Romania

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovenia

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovacchia

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finlandia

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Svezia

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Regno Unito

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

UE 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

 

Emendamento

Tabella (a) Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto (NOx) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005.

 

Stato membro

Riduzione delle emissioni di SO2 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di NOx rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Belgio

43%

69%

70%

41%

61%

67%

21%

45%

46%

Bulgaria

78%

93%

94%

41%

64%

68%

21%

61%

64%

Repubblica ceca

45%

70%

74%

35%

63%

70%

18%

55%

58%

Danimarca

35%

58%

64%

56%

66%

72%

35%

58%

60%

Germania

21%

48%

54%

39%

65%

71%

13%

42%

44%

Estonia

32%

70%

71%

18%

57%

63%

10%

35%

65%

Grecia

74%

91%

93%

31%

69%

74%

54%

68%

70%

Spagna

67%

89%

89%

41%

72%

78%

22%

48%

49%

Francia

55%

78%

80%

50%

68%

74%

43%

49%

52%

Croazia

55%

86%

87%

31%

65%

70%

34%

52%

56%

Irlanda

65%

84%

86%

49%

67%

79%

25%

34%

39%

Italia

35%

76%

77%

40%

67%

72%

35%

54%

56%

Cipro

83%

97%

97%

44%

69%

73%

45%

54%

56%

Lettonia

8%

50%

50%

32%

38%

49%

27%

58%

60%

Lituania

55%

74%

75%

48%

53%

60%

32%

60%

64%

Lussemburgo

34%

46%

48%

43%

76%

82%

29%

58%

59%

Ungheria

46%

87%

88%

34%

68%

74%

30%

57%

60%

Malta

77%

98%

99%

42%

86%

90%

23%

32%

32%

Paesi Bassi

28%

57%

61%

45%

67%

72%

8%

35%

37%

Austria

26%

53%

57%

37%

71%

77%

21%

48%

50%

Polonia

59%

76%

81%

30%

52%

62%

25%

55%

59%

Portogallo

63%

79%

80%

36%

70%

75%

18%

47%

47%

Romania

77%

92%

93%

45%

65%

71%

25%

64%

66%

Slovenia

63%

90%

90%

39%

68%

75%

23%

64%

65%

Slovacchia

57%

79%

80%

36%

57%

63%

18%

40%

42%

Finlandia

30%

32%

36%

35%

47%

54%

35%

47%

54%

Svezia

22%

18%

20%

36%

63%

67%

25%

35%

39%

Regno Unito

59%

83%

85%

55%

71%

75%

32%

50%

51%

UE 28

59%

80%

83%

42%

66%

72%

28%

50%

53%

 

Motivazione

I dati concernenti la riduzione delle emissioni nazionali per gli anni 2025 e 2030 si basano sulla valutazione d'impatto del Parlamento europeo e sull'opzione di riduzione delle emissioni più conveniente possibile in termini di costi, tenendo conto della politica in materia di clima ed energia.

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella b

 

Testo della Commissione

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3), particolato fine    (PM2,5) e metano (CH4). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005.

Stato membro

riduzione delle emissioni di NH3 rispetto al 2005

riduzione delle emissioni di PM2,5 rispetto al 2005

riduzione delle emissioni di CH4 rispetto al 2005

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsia si anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Belgio

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bulgaria

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Repubblica ceca

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Danimarca

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Germania

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estonia

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Grecia

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Spagna

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Francia

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Croazia

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irlanda

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Italia

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Cipro

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Lettonia

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Lituania

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Lussemburgo

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Ungheria

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Malta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Paesi Bassi

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Austria

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Polonia

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Portogallo

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

Romania

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Slovenia

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Slovacchia

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Finlandia

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Svezia

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Regno Unito

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

UE 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

 

Emendamento

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3), particolato fine    (PM2,5) e metano (CH4). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005.

Stato membro

riduzione delle emissioni di NH3 rispetto al 2005

riduzione delle emissioni di PM2,5 rispetto al 2005

riduzione delle emissioni di CH4 rispetto al 2005

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Belgio

2%

16%

17%

20%

48%

50%

 

26%

Bulgaria

3%

11%

10%

20%

64%

70%

 

53%

Repubblica ceca

7%

35%

36%

17%

51%

59%

 

31%

Danimarca

24%

37%

38%

33%

61%

67%

 

24%

Germania

5%

46%

47%

26%

42%

46%

 

39%

Estonia

1%

10%

10%

15%

51%

74%

 

23%

Grecia

7%

28%

28%

35%

71%

73%

 

40%

Spagna

3%

29%

30%

15%

63%

64%

 

34%

Francia

4%

31%

32%

27%

46%

52%

 

25%

Croazia

1%

27%

29%

18%

67%

71%

 

31%

Irlanda

1%

11%

14%

18%

35%

44%

 

7%

Italia

5%

29%

29%

10%

44%

56%

 

40%

Cipro

10%

21%

21%

46%

73%

74%

 

18%

Lettonia

1%

3%

4%

16%

56%

63%

 

37%

Lituania

10%

4%

1%

20%

57%

65%

 

42%

Lussemburgo

1%

25%

25%

15%

48%

50%

 

27%

Ungheria

10%

38%

38%

13%

63%

66%

 

55%

Malta

4%

25%

28%

25%

80%

81%

 

32%

Paesi Bassi

13%

24%

26%

37%

40%

42%

 

33%

Austria

1%

20%

19%

20%

56%

59%

 

20%

Polonia

1%

28%

29%

16%

37%

53%

 

34%

Portogallo

7%

22%

20%

15%

70%

71%

 

29%

Romania

13%

25%

25%

28%

64%

69%

 

26%

Slovenia

1%

25%

26%

25%

76%

77%

 

28%

Slovacchia

15%

41%

41%

36%

63%

66%

 

41%

Finlandia

20%

17%

17%

30%

41%

48%

 

15%

Svezia

15%

18%

18%

19%

35%

44%

 

18%

Regno Unito

8%

22%

22%

30%

48%

50%

 

41%

UE 28

6%

29%

30%

22%

51%

58%

 

33%

Motivazione

NH3 e PM2,5: i dati concernenti la riduzione delle emissioni nazionali per gli anni 2025 e 2030 si basano sulla valutazione d'impatto del Parlamento europeo e sull'opzione di riduzione delle emissioni più conveniente possibile in termini di costi, tenendo conto della politica in materia di clima ed energia. Per quanto riguarda il metano, si mantiene quanto proposto dalla Commissione.

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tabella b bis) Impegni di riduzione delle emissioni di mercurio (Hg) rispetto al 2005*

 

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

 

*Le cifre si basano sulla metodologia dello studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo "Qualità dell'aria – Valutazione di impatto complementare sulle interazioni tra politica in materia di qualità dell'aria e politica su clima ed energia", impiegata per definire lo scenario CEP di riduzione del divario del 75%, compreso il quadro UE per il clima e l'energia all'orizzonte 2030, come stabilito nella comunicazione della Commissione dal titolo "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030".

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto e dell'eventuale elaborazione di piani di gestione del suolo e dei nutrienti;

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) metodi di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

c) metodi e tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte tra cui separazione in liquidi e solidi;

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) sistemi di trattamento del letame e di compostaggio che comportano emissioni ridotte;

e) sistemi di trattamento del letame e di compostaggio che comportano emissioni ridotte tra cui separazione in liquidi e solidi;

Emendamento  98

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) promozione del pascolo e dell'allevamento estensivo e rafforzamento della biodiversità dei pascoli con piante che presentano un elevato livello di amminoacidi, come ad esempio trifoglio, erba medica e cereali;

Motivazione

L'inserimento delle piante con un elevato contenuto di amminoacidi o proteine nel foraggio (ad esempio per mezzo di sottosemina in terreni adibiti a prato in via temporanea) aumenta la fertilità del suolo e riduce altresì i costi degli alimenti per animali (per esempio della soia importata).

Emendamento  99

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) promozione della rotazione delle colture, ivi comprese quelle azotofissatrici;

Motivazione

Approcci maggiormente olistici in relazione alle pratiche agricole possono avere un grande impatto in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca e possono offrire anche altri importanti benefici ambientali (suolo, biodiversità, acque). Pratiche come la rotazione delle colture aumentano in misura notevole la qualità del suolo e possono ridurre la dipendenza degli agricoltori da concimi artificiali. Le pratiche come il pascolo estensivo possono favorire la biodiversità, ridurre i gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico oltre a rappresentare un fattore positivo per il benessere animale.

Emendamento  100

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quater) promozione dell'agricoltura agroecologica che crei sistemi agricoli caratterizzati da elevata biodiversità, efficienza in termini di risorse e una minore, o idealmente inesistente, dipendenza dalle sostanze chimiche;

Emendamento  101

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i fertilizzanti inorganici sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

d) i fertilizzanti inorganici sono sostituiti, per quanto possibile, da fertilizzanti organici. Laddove i fertilizzanti inorganici continuino a essere impiegati, essi sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

Emendamento  102

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 4 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a) riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e letame solido sui i seminativi e i prati mediante metodi che riducono le emissioni di almeno il 30% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca e nel rispetto delle condizioni seguenti:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  103

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 4 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) i liquami e il letame non sono distribuiti su terreni saturi di acqua, inondati, gelati e coperti di neve;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  104

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 4 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b) riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i metodi seguenti:

 

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  105

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 4 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) per i depositi di liquame costruiti dopo il 1º gennaio 2022, si utilizzeranno sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca almeno del 60% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, i liquami provviste almeno il 40%;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  106

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) riduzione delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  107

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) riduzione delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca del 10% almeno rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  108

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A ter. Misure per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto e particolato nelle aree urbane

 

Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, prendono in esame le seguenti misure:

 

- piani di mobilità urbana sostenibile, comprese misure quali l'introduzione di zone a basse emissioni, tariffazione della congestione, controlli dei parcheggi, limiti di velocità, sistemi di car-sharing e sviluppo di infrastrutture di ricarica alternative;

 

- promozione del trasferimento modale allo scopo di incrementare l'uso della bicicletta, gli spostamenti a piedi e l'utilizzo dei trasporti pubblici;

 

- piani per il trasporto merci sostenibile nelle aree urbane, come ad esempio l'introduzione di centri di consolidamento nonché misure volte a incoraggiare il trasferimento del trasporto merci regionale dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili;

 

- uso del sistema di pianificazione per far fronte alle emissioni derivanti da nuove costruzioni e da caldaie; misure di efficienza energetica per l'adeguamento degli edifici esistenti;

 

- sistemi di adeguamento per promuovere la sostituzione di vecchi impianti di combustione domestici con un migliore isolamento domestico, pompe di calore, olio combustibile leggero, nuovi impianti a pellet di legno, teleriscaldamento o gas;

 

- incentivi economici e fiscali per incoraggiare la diffusione di impianti di riscaldamento a basse emissioni;

 

- divieto di consumo di combustibili solidi nelle aree residenziali e in altre aree sensibili per proteggere la salute dei gruppi vulnerabili, tra cui i minori;

 

- riduzione al minimo delle emissioni provenienti dal settore delle costruzioni tramite l'introduzione e l'applicazione di politiche volte a ridurre e monitorare le polveri generate dal settore delle costruzioni, nonché fissazione di limiti di emissione per le macchine mobili non stradali;

 

-  revisione delle aliquote di tassazione dei veicoli in modo da tenere conto delle emissioni reali più elevate delle auto diesel e dei motori a benzina ad iniezione diretta, allo scopo di incoraggiare le vendite di veicoli meno inquinanti;

 

-  appalti pubblici e incentivi fiscali per incoraggiare la rapida diffusione di veicoli a bassissime emissioni;

 

-  sostegno all'installazione su macchine, camion, autobus e taxi diesel di filtri antiparticolato conformi alla norma relativa alla classe IV di cui ai regolamenti UNECE sui dispositivi retrofit per il controllo delle emissioni;

 

-  regolamentazione delle emissioni prodotte dalle macchine da costruzione e da altre macchine mobili non stradali utilizzate in aree densamente popolate (anche mediante interventi di retrofit);

 

-  campagne di sensibilizzazione e avvisi.

Emendamento  109

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

C bis. Misure di riduzione delle emissioni per limitare le emissioni di idrocarburi

 

Gli Stati membri riducono le emissioni di composti organici volatili non metanici (COVNM) promuovendo il ricorso alle moderne tecnologie di costruzione di tubi a emissioni zero che vengono impiegate in diversi settori.

Motivazione

I tubi delle stazioni di rifornimento non sono totalmente ermetici. Ciò può consentire fuoriuscite di idrocarburi e creare ozono troposferico. Secondo le stime il volume delle emissioni di idrocarburi presso le stazioni di rifornimento in Europa è pari a circa 45 milioni di litri all'anno. Un moderno sistema di rifornimento a emissioni zero potrebbe contrastare le emissioni di idrocarburi.

Emendamento  110

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi i cambiamenti climatici;

i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi l'agricoltura, l'economia rurale, l'industria, la mobilità e i trasporti, la protezione della natura e i cambiamenti climatici;

Motivazione

A tale riguardo esistono sovrapposizioni e sinergie con diversi settori strategici e non solo con una semplice politica in materia di cambiamenti climatici: occorre pertanto includere l'agricoltura, l'industria, l'economia rurale e la protezione della natura.

Emendamento  111

Proposta di direttiva

Allegato VI – parte 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni a partire dal 2020 e dal 2030 e i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

 

b) le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2020, il 2025 e il 2030 e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) se del caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli intermedi delle emissioni per il 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi sproporzionati;

d) una spiegazione delle misure adottate per rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni;

Emendamento  113

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) una spiegazione della metodologia utilizzata per garantire che le misure volte a rispettare gli impegni nazionali di riduzione del PM2,5 privilegino la diminuzione delle emissioni di particolato carbonioso;

Emendamento  114

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti.

e) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti in particolare, ma non solo, con i piani di qualità dell'aria ai sensi della direttiva 2008/50/CE, i piani nazionali transitori e i piani di ispezione ai sensi della direttiva 2010/75/CE, i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/UE, e i piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE, nonché con i piani ovvero i programmi pertinenti soggetti ai requisiti della direttiva 2001/42/CE o a disposizioni equivalenti della legislazione successiva.

Emendamento  115

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni;

a) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni, nella riduzione delle concentrazioni nonché dei benefici ambientali, di salute pubblica e socio-economici associati;

Motivazione

Maggiori informazioni sulle conseguenze dell'inquinamento atmosferico contribuiranno a migliorare i livelli dell'impegno pubblico a favore della politica in materia di inquinamento atmosferico, in particolare della formulazione e dell'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Emendamento  116

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di attuazione.

 

b) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni (compresi i risultati delle ispezioni e della vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 ter), nel programma o nel calendario di attuazione.

Emendamento  117

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di salute e ambiente, in considerazione di qualunque aggiornamento necessario di tali obiettivi, compresi eventuali nuovi orientamenti sulla qualità dell'aria a cura dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Emendamento  118

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, questo deve altresì contenere informazioni su tutte le misure aggiuntive di abbattimento dell'inquinamento atmosferico da mettere in atto, a livello locale, regionale o nazionale, in connessione con il raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni e degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi quelli di cui all'allegato III della presente direttiva e all'allegato XV, punto B, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE.

  • [1]  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 134.
  • [2]  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 23.

MOTIVAZIONE

L'elaborazione di politiche sulla base di elementi concreti deve essere la pietra angolare della legislazione dell'Unione europea. Le leggi dovrebbero fondarsi su valutazioni d'impatto solide e globali che spieghino le ragioni per cui i provvedimenti, da un lato, affrontano le questioni chiave della necessità e della proporzionalità di una proposta legislativa e, dall'altro, valutano se è meglio intervenire a livello di UE o meno. Nel caso della qualità dell'aria, la risposta è chiara: si tratta di una problematica importante e transfrontaliera sia per la salute umana che per l'ambiente che riguarda tutti i cittadini dell'Unione ed esige un'azione immediata.

L'inquinamento atmosferico, trascurato per anni dalla politica, figura ora tra le priorità strategiche in quanto rappresenta una fonte di grande preoccupazione per la salute pubblica. La scarsa qualità dell'aria è causa di decessi prematuri, assenze dal lavoro per malattia, notevoli costi per l'assistenza sanitaria, perdita di produttività, diminuzione dei raccolti e danni agli edifici. Si stima che in Europa il totale dei costi sanitari esterni a carico della società e derivanti dall'inquinamento atmosferico sia compreso tra 330 e 940 miliardi di euro l'anno. Inoltre, è disponibile un crescente corpus di prove che dimostrano che il deposito di azoto nell'atmosfera determina cambiamenti dell'ambiente naturale, tra cui la riduzione della diversità della vegetazione al suolo, una minore crescita delle piante e squilibri nutritivi a causa dell'eutrofizzazione e dell'acidificazione.

Benché sia stato fatto molto per ridurre l'inquinamento atmosferico nell'Unione, molti Stati membri sono ancora lontani dagli standard concordati. L'Unione europea, inoltre, è ancora distante dal suo obiettivo di lungo termine, ovvero quello di rispettare i limiti di inquinanti raccomandati dagli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria del 2005. Il 18 dicembre 2013 la Commissione ha pubblicato il pacchetto "Aria pulita", atteso da tempo, supportato da una solida valutazione d'impatto. Il pacchetto illustra misure tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi esistenti nel breve termine e fissa nuovi obiettivi in relazione alla qualità dell'aria per il periodo fino al 2030. Esso si articola in quattro elementi: il programma "Aria pulita per l'Europa"; una proposta di decisione per ratificare la modifica del 2012 del protocollo di Göteborg alla convenzione dell'UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza a nome dell'UE; una proposta per una nuova direttiva volta a ridurre l'inquinamento da impianti di combustione di medie dimensioni, come gli impianti di produzione di energia per i grandi edifici, e da impianti per la piccola industria; e, infine, la proposta legislativa su cui si basa la presente relazione, che rivede la direttiva del 2001 sui limiti nazionali di emissione (direttiva NEC).

La proposta della Commissione abroga e sostituisce la direttiva NEC in vigore, fissando per il 2020 e il 2030 nuovi limiti per le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili non metanici. Essa mira inoltre a estendere la direttiva al particolato fine (PM2,5) a partire dal 2020 e al metano a partire dal 2030, al fine di introdurre un'importante sinergia con la legislazione sul clima. Gli obiettivi per il 2020 riflettono i limiti che sono stati sottoscritti a livello internazionale nel quadro del protocollo di Göteborg.

I nuovi obiettivi per il 2030 contenuti nella proposta costituiscono l'elemento più complicato poiché prevedono limiti diversi per ciascuno Stato membro e ciascun inquinante. Si mira a realizzare il 70% delle riduzioni massime tecnicamente attuabili a livello di effetti sulla salute, come stabilito dall'OMS; la Commissione ha quindi stabilito i limiti per i singoli Stati membri sulla base di una valutazione degli ambiti in cui è possibile attuare le misure più efficaci in termini di costi. Il testo della Commissione impone inoltre agli Stati membri di adottare programmi di controllo nazionali dell'inquinamento atmosferico da aggiornare ogni due anni.

Benché la proposta originale di revisione della direttiva NEC sia stata pubblicata quasi 16 mesi fa, la prima lettura da parte dei colegislatori è stata ritardata a causa dell'inizio dei nuovi mandati del Parlamento europeo e della Commissione e del proseguimento delle discussioni tra gli Stati membri e la Commissione in merito agli scenari di riferimento originari contenuti nella proposta utilizzata per stabilire gli obiettivi di riduzione per il 2030. Approfittando di questo ulteriore periodo di tempo all'inizio del mandato legislativo, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo ha richiesto una valutazione d'impatto integrativa, pubblicata nell'ottobre 2014, per esaminare le interazioni tra la politica dell'UE in materia di qualità dell'aria e la politica per il clima e l'energia per il 2030, presentata dalla Commissione all'inizio del 2014.

Vi è inoltre incertezza riguardo alle prospettive future della proposta dopo la sua inclusione nell'allegato II (elenco delle proposte pendenti ritirate o modificate) del programma di lavoro della Commissione per il 2015. La Commissione, in risposta alle preoccupazioni degli Stati membri riguardo ai costi e agli impatti cumulativi della nuova legislazione, ha valutato la possibilità di ritirare la proposta, ipotesi tuttavia respinta con forza dal relatore e dal Parlamento europeo nonché da diversi Stati membri e dalle parti interessate. Visti gli evidenti benefici per la salute umana e l'ambiente, la Commissione ha scelto di mantenere la proposta, pur con la condizione imprecisata di modificarla nell'ambito del seguito legislativo al pacchetto sul clima e l'energia per il 2030. Ora la prima lettura può effettivamente avere inizio.

È importante notare che il relatore sostiene l'impegno della nuova Commissione per introdurre una regolamentazione più intelligente e più agile e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sia sulle imprese che sugli Stati membri, e la direttiva NEC non dovrebbe costituire un'eccezione a tale approccio. Se, da un lato, i limiti per le date obiettivo di cui alla relazione devono promuovere la riduzione delle emissioni, dall'altro, essi devono essere fissati a un livello realistico, proporzionato, raggiungibile, basato su fatti concreti e tale da non gravare in misura squilibrata su un solo settore.

Per la presente relazione il relatore è partito dal principio secondo cui una migliore regolamentazione e la tutela dell'ambiente sono obiettivi che non si escludono a vicenda. La direttiva dovrebbe pertanto essere coerente con gli altri pilastri della politica dell'UE e in linea con i relativi progetti legislativi, ove possibile. Per il successo della direttiva nel lungo termine sono essenziali dati attendibili, un migliore scambio di informazioni nonché un'attenzione specifica al monitoraggio e alla comunicazione sia per i limiti nazionali di emissione sia per tutte le disposizioni legislative relative alle fonti; è quindi fondamentale che la direttiva realizzi questi obiettivi.

Nel contesto del quadro di riferimento per il 2030 per le politiche sul clima e l'energia è possibile che, in futuro, si rendano necessari adeguamenti della direttiva NEC sulla base dei risultati legislativi su cui si basa il quadro per il 2030. L'UE, infatti, ha dedicato grande attenzione nell'ultimo decennio al cambiamento climatico, trascurando la qualità dell'aria, e questo ha favorito la presenza di politiche divergenti e incoerenti. Per esempio, le politiche sul clima hanno incoraggiato aumenti considerevoli della quota del parco automobili diesel, una delle principali fonti di ossidi di azoto e particolato, dal momento che generano circa il 15% in meno di emissioni di CO2 rispetto ai veicoli a benzina.

Tra le politiche per il clima e quelle per la qualità dell'aria si rilevano interazioni importanti. Alla luce di ciò, il relatore ha scelto di mantenere il metano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le emissioni di metano sono già direttamente disciplinate dalla legislazione UE vigente, ad esempio nel quadro della direttiva sulle discariche di rifiuti e, indirettamente, attraverso la decisione sulla condivisione dello sforzo, poiché si tratta di un potente gas a effetto serra. Il metano, tuttavia, è anche un importante precursore dell'ozono e per questo occorre trattarlo specificamente nella legislazione in questione.

Per garantire un avanzamento rispetto ai limiti per il 2030, il relatore ha aggiunto obiettivi pienamente vincolanti per il 2025 per tutti gli inquinanti, fatta eccezione per l'ammoniaca. L'obiettivo della Commissione per il 2030 in relazione all'ammoniaca sarà difficilmente raggiungibile in alcuni Stati membri, specialmente in quelli con un settore agricolo notevole, per cui occorre un certo grado di flessibilità dal momento che è difficile mitigare velocemente ed efficacemente i livelli di ammoniaca. Per questo motivo e dato che la proposta della Commissione non prevede alcuna flessibilità per questo inquinante, il relatore ha optato solo per un limite per il 2030.

Il relatore ha inoltre scelto di eliminare la flessibilità che consente di dedurre le riduzioni delle emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo e particolato ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale. Una disposizione volta a ridurre le emissioni marittime invece di quelle terrestri sarebbe estremamente difficile da applicare e monitorare nella pratica. Inoltre, il criterio della flessibilità non si applicherebbe ugualmente a tutti gli Stati membri, perché i paesi senza sbocco sul mare ne sarebbero esclusi.

Gli Stati membri devono essere informati dettagliatamente in merito ai loro progressi verso il raggiungimento dei rispettivi impegni specifici di riduzione delle emissioni. Occorre predisporre misure per l'individuazione precoce dei problemi nei casi in cui gli Stati membri rischino di non riuscire a rispettare i loro obblighi, al fine di permettere loro di adottare provvedimenti correttivi. È fondamentale che la Commissione svolga in tal senso un ruolo di vigilanza e di allerta precoce generale, sia assistendo gli Stati membri negli aspetti chiave dei loro programmi nazionali sia, nei casi più gravi, consentendo loro di intervenire secondo le necessità. È dovere della Commissione intervenire laddove si renda necessario l'avvio di una procedura di infrazione, ma questa non deve essere considerata come una semplice sanzione, e deve essere un provvedimento da utilizzare in ultima istanza.

Il relatore ammette che alcuni degli obiettivi possono sembrare ambiziosi per gli Stati membri e, in alcune circostanze, l'UE deve fornire in cambio assistenza ai fini di un recepimento più efficace. A giudizio del relatore la qualità dell'aria è un bene pubblico e, per questo, gli Stati membri possono beneficiare del finanziamento dell'Unione europea. Occorre pertanto individuare modalità nuove e innovative per finanziare le riduzioni delle emissioni.

La politica agricola comune (PAC), per esempio, è una considerevole risorsa finanziaria e il recente accordo interistituzionale di riforma della PAC nel 2013 comprendeva maggiore attenzione per l'introduzione di misure più ecologiche e rispettose dell'ambiente nell'agricoltura europea. A giudizio del relatore la qualità dell'aria dovrebbe essere parte di questo discorso al pari di altri beni pubblici, considerato che il settore dell'agricoltura rappresenta una fonte rilevante di emissioni di ammoniaca e metano.

Infine, è importante riconoscere dovutamente che la direttiva NEC costituisce il quadro legislativo generale per la qualità dell'aria e che gli Stati membri, senza una legislazione sulle fonti efficace e attuabile, non raggiungeranno mai i loro obiettivi di riduzione delle emissioni. In altre parole, un ulteriore irrigidimento delle norme sulla qualità dell'aria sarà del tutto superfluo a meno che non vi sia un'evidente riduzione dell'inquinamento dovuto alle fonti principali.

Il settore automobilistico ci offre un esempio lampante: è fondamentale che la Commissione presenti il regolamento sulle emissioni Euro 6c, a lungo rimandato, al fine di applicare le emissioni reali di guida nei requisiti di omologazione per i nuovi veicoli. Il relatore ritiene che i provvedimenti sanzionatori per la non conformità dei limiti di ossidi di azoto siano estremamente difficili da giustificare se i parametri di verifica non sono adatti allo scopo e sottostimano considerevolmente le emissioni dovute alla guida.

Riconoscendo questo fattore, il relatore ritiene inoltre che sia fondamentale conferire alle autorità competenti il potere di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla legislazione pertinente per rispettare i limiti per il 2030. Un esempio eccellente di provvedimento in tal senso sarebbe l'introduzione di zone a basse emissioni, un sistema sanzionatorio basato sull'inquinamento dovuto alla circolazione di veicoli volto a ridurre le emissioni dei veicoli diesel nelle aree urbane maggiormente interessate da emissioni di ossidi di azoto e particolato.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (22.4.2015)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE
(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Relatore per parere: Adam Gierek

BREVE MOTIVAZIONE

Le emissioni antropogeniche di gas e polveri sono prodotte in primo luogo da processi di combustione incompleta nei settori del riscaldamento, dell'energia e dei trasporti, da processi chimici e da fenomeni di abrasione nei trasporti su ruote. La loro intensificazione può essere di carattere stagionale e riguarda tra l'altro le emissioni minori.

La direttiva del PE e del Consiglio mira a stabilire nuovi limiti nazionali per le emissioni dei principali inquinanti atmosferici. La direttiva proposta andrà a sostituire la direttiva 2001/81/CE in vigore relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici fino al 2010 e, contemporaneamente, adeguerà il diritto dell'UE agli impegni internazionali derivanti dal protocollo di Göteborg del 1999. Lo scopo della proposta è ridurre i potenziali rischi per la salute delle persone, l'ambiente e il clima. La proposta è il frutto di un riesame della politica unionale in materia di protezione dell'atmosfera e s'inserisce nel pacchetto delle nuove regolamentazioni dell'Unione.

Oltre ad adeguare il diritto dell'UE alle disposizioni modificate del summenzionato protocollo, la proposta di direttiva prevede un'altra modifica, ossia il rafforzamento progressivo degli impegni di riduzione nel periodo 2020-2030 e oltre per i quattro inquinanti atmosferici gassosi contenuti nella direttiva in vigore (biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici e ammoniaca), per le polveri sotto forma di particolato, di diametro non inferiore ai 2,5 μm (conformemente al protocollo rivisto), e per le emissioni di metano. Nell'ambito di questi piani ambiziosi di limitazione degli inquinanti, la proposta di direttiva prevede livelli intermedi delle emissioni per il 2025.

Gli impegni di riduzione delle emissioni degli Stati membri sono espressi come una percentuale della riduzione delle emissioni tra il totale delle emissioni di un dato inquinante nel corso dell'anno di riferimento (2005) e il totale delle emissioni dello stesso rilasciate nell'atmosfera nel corso di un determinato anno civile. La direttiva prevede che gli Stati membri elaborino programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e procedano a un aggiornamento periodico degli stessi (ogni due anni). I programmi dovrebbero contenere una descrizione delle azioni che consentono agli Stati membri di valutare le conseguenze finanziarie del conseguimento degli obiettivi di riduzione. Gli Stati membri sarebbero inoltre tenuti a monitorare le emissioni degli inquinanti atmosferici e a preparare inventari e proiezioni nazionali delle emissioni. Gli Stati membri hanno l'obbligo di trasmettere alla Commissione sia i programmi nazionali che gli inventari delle emissioni.

La proposta di direttiva introduce anche una lieve modifica alla direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. La modifica consiste nel fare riferimento a una disposizione riguardante l'elaborazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

La necessità di modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è emersa a causa, tra l'altro, dell'acidificazione del suolo, dell'eutrofizzazione delle acque e dei cambiamenti climatici in corso. Si è pertanto rivelato necessario elaborare un nuovo atto giuridico che consolidasse le disposizioni già attuate.

Le modifiche più importanti sono quelle che riguardano le disposizioni legislative relative alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione dei piani e dei programmi in materia ambientale. Nell'allegato I della citata direttiva è stato pertanto inserito un riferimento alle disposizioni nazionali che regolamentano il controllo dell'inquinamento atmosferico.

Posizione del relatore

Il relatore valuta positivamente la proposta di una nuova direttiva del PE e del Consiglio, anche se tiene a sottolineare che le basi della proposta sono state elaborate un quarto di secolo fa e che nella proposta manca un riferimento alla necessità di una regolamentazione e di un monitoraggio migliori delle emissioni, in particolare su scala locale, attraverso il perfezionamento dei metodi di misurazione.

Considerazioni specifiche

1) La proposta non prende in considerazione le emissioni di tutte le particelle, tra cui le emissioni di particolato di dimensioni inferiori a 2,5 μm, in particolare quelli più pericolosi per la salute e per il clima di dimensioni nanometriche;

2) non sono state prese in considerazione le emissioni degli idrocarburi aromatici clorurati, ossia le diossine;

3) il problema della stagionalità delle emissioni è una questione attuale importante, in particolare alla luce dell'aumento delle emissioni nel periodo di riscaldamento, comprese tra l'altro le cosiddette emissioni minori;

4) dato che le emissioni si diffondono incuranti delle frontiere, i paesi marittimi e i settori dell'aviazione e dei trasporti marini non dovrebbero essere esentati dall'obbligo di limitare le emissioni. Nel fare un bilancio delle proprie emissioni i paesi non dovrebbero potersi basare sulla flessibilità;

5) l'acido solfidrico (H2S) è uno dei gas pericolosi di natura antropica, sebbene non sia prodotto in grandi quantità dalle attività umane. È noto ad esempio che esistono metodi batterici di raffinazione del greggio contenente zolfo durante il trasporto marittimo che immettono nell'atmosfera considerevoli emissioni del suddetto gas nocivo;

6) dal punto di vista formale, tuttavia, in particolare riguardo ai riferimenti ai contenuti dei vari allegati, la proposta di direttiva della Commissione è caratterizzata dalla mancanza di trasparenza. Secondo il relatore per parere, l'atto giuridico in esame dovrebbe essere corredato di allegati propri, o comunque indicare con maggiore precisione a quali documenti specifici gli allegati fanno riferimento.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a ridurre le loro emissioni di mercurio nel quadro dell'attuazione della convenzione di Minamata sul mercurio.

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'UE come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di Minamata sul mercurio, della quale gli Stati membri e l'Unione sono firmatari.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'Unione come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di Minamata sul mercurio, di cui gli Stati membri e l'Unione sono firmatari.

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'UE come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di Minamata sul mercurio, della quale gli Stati membri e l'Unione sono firmatari.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020, il 2025 e il 2030.

Motivazione

Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere vincolanti anche per il 2025, al fine di raggiungere "livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente".

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Nel determinare gli impegni di riduzione delle emissioni, è auspicabile tenere conto degli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio21. È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH4), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22. Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio. Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

__________________

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21 Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

21 Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

22 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

 

Motivazione

L'emendamento si allinea a quello per abolire gli impegni di riduzione delle emissioni di metano nella direttiva. Senza tali impegni non vi è la necessità di prevedere metodi per il rispetto congiunto degli impegni.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e i livelli intermedi delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23.

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23.

__________________

__________________

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) I paesi candidati e i paesi potenziali candidati dovrebbero allineare quanto più possibile le normative nazionali alla presente direttiva.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento.

La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti antropogeniche presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento.

Motivazione

L'ambito di applicazione deve essere preciso e coerente con altri articoli quali l'articolo 4.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) e metano (CH4) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) e mercurio (Hg). La limitazione dei composti organici volatili non metanici (NMVOC) e del metano (CH4) s'inserisce nel contesto più ampio della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Motivazione

Occorre modificare di conseguenza l'allegato II. Il mercurio e i suoi composti sono estremamente tossici per gli esseri umani, in particolare per il sistema nervoso in via di formazione. Sotto forma di vapore, il mercurio è assorbito rapidamente nel flusso sanguigno in caso di inalazione. Il metabolismo microbico del mercurio depositato può generare metilmercurio, una neurotossina ben documentata che ha la capacità di accumularsi negli organismi e di concentrarsi nelle catene alimentari.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO2, NOx, COVMC, NH3, PM2,5 e CH4. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

soppresso

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9.

 

Motivazione

Il presente emendamento è una conseguenza di quello all'articolo 4, paragrafo 1, ossia che gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere vincolanti anche per il 2025.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le seguenti emissioni non vengono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2:

soppresso

a) emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;

 

b) emissioni nelle isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare, Madera e le Azzorre;

 

c) emissioni prodotte dal traffico marittimo nazionale da e per i territori di cui alla lettera b);

 

d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1.

 

Motivazione

Non si possono tralasciare tutte le predette emissioni che, analogamente al CO2, restano nell'atmosfera per lunghi periodi e contribuiscono a produrre i cambiamenti climatici.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il livello delle emissioni antropogeniche è determinato sottraendo le emissioni naturali dalle emissioni totali.

Motivazione

L'emendamento si riferisce alle emissioni naturali sia degli ossidi di azoto che delle sostanze particellari, prodotte, ad esempio, dai terreni agricoli coltivati.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di rispettare i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il PM2,5, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

soppresso

a) le riduzioni delle emissioni si verificano nelle zone marittime che fanno parte delle acque territoriali degli Stati membri, delle zone economiche esclusive o delle zone di controllo dell'inquinamento se tali zone sono state istituite;

 

b) gli Stati membri hanno adottato e attuato misure di monitoraggio e ispezione efficaci per garantire un corretto funzionamento di tale flessibilità;

 

c) hanno attuato misure per ridurre le emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 dovute al traffico marittimo internazionale rispetto ai livelli di emissioni che risulterebbero dal rispetto delle norme dell'Unione applicabili alle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 e hanno quantificato in modo adeguato le riduzioni aggiuntive delle emissioni derivanti da queste misure;

 

d) non hanno dedotto più del 20% delle riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 calcolate conformemente alla lettera c), purché la deduzione non comporti l'inosservanza degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il periodo 2020 di cui all'allegato II.

 

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano e i livelli intermedi delle emissioni di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

soppresso

(a) rispettano tutte le prescrizioni applicabili e le modalità stabilite ai sensi della legislazione dell'Unione, ivi compresa la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

(b) hanno adottato e attuato disposizioni efficaci per garantire il corretto funzionamento dell'attuazione congiunta.

 

Motivazione

Occorre sopprimere il paragrafo se vengono premiati gli sforzi profusi per evitare duplicazioni nella presente direttiva per quanto riguarda il metano. Il metano è oggetto di condivisione dello sforzo sia nel quadro del programma per il cambiamento climatico che nel sistema di scambio di quote di emissione. L'aggiunta del metano nella revisione della direttiva sui limiti nazionali di emissione costituirebbe una duplicazione da evitare, tendendo conto degli sforzi per la "qualità della legislazione" e per l'"adeguatezza della regolamentazione delle PMI" (REFIT).

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri possono discostarsi dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni a partire dal 2030, conformemente all'allegato II, nella misura in cui siano intervenute modifiche nei fattori tecnici ed economici che hanno costituito la base per il calcolo iniziale di tali obiettivi.

Motivazione

Occorre trarre insegnamenti dagli errori del passato, quando gli obiettivi erano fissati sulla base di scenari che non si verificavano. Deve essere possibile adeguare gli obiettivi per inquinante e Stato membro in caso di cambiamento significativo delle proiezioni delle emissioni, dei fattori di emissione e delle circostanze economiche e tecniche. Tale possibilità è proposta nel presente emendamento (insieme alla modifica all'articolo 5, paragrafo 1, sul meccanismo di flessibilità in relazione ai punti critici), senza influire sul conseguimento degli obiettivi in Europa nel suo insieme.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i motivi del discostamento dagli obiettivi e chiedono un trasferimento dei crediti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 riguardo all'elaborazione di metodi e criteri e alla decisione in merito al trasferimento dei crediti di emissione.

Motivazione

Occorre trarre insegnamenti dagli errori del passato, quando gli obiettivi erano fissati sulla base di scenari che non si verificavano. Deve essere possibile adeguare gli obiettivi per inquinante e Stato membro in caso di cambiamento significativo delle proiezioni delle emissioni, dei fattori di emissione e delle circostanze economiche e tecniche. Tale possibilità è proposta nel presente emendamento (insieme alla modifica all'articolo 5, paragrafo 1, sul meccanismo di flessibilità in relazione ai punti critici), senza influire sul conseguimento degli obiettivi in Europa nel suo insieme.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno.

Motivazione

Risulta evidente che esiste un problema riguardo all'uso di un meccanismo di flessibilità, ossia la mancanza di criteri rigorosi per la sua determinazione. Per questo la proposta della Commissione prevede la possibilità che essa funga da arbitro definitivo nella questione.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Se, in un dato anno, uno Stato membro constata di non poter rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di cui all'allegato II, può mantenere tali impegni calcolando una media delle sue emissioni nazionali annue tra l'anno in questione e uno o due anni precedenti, a condizione che tale media non superi il suo impegno.

Motivazione

In un determinato anno, alcune emissioni possono essere influenzate in modo significativo da condizioni esterne, quali condizioni meteorologiche rigide durante l'inverno o siccità durante l'estate. Tali condizioni comporteranno ad esempio variazioni della domanda di elettricità e di calore nonché la possibilità di fare ricorso alla produzione a emissioni zero. La possibilità di utilizzare il calcolo della media livella tali fluttuazioni annue.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri tengono conto, per quanto necessario, delle misure di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull'ambiente.

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri possono tenere conto delle misure di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull'ambiente.

Motivazione

La parte 1 dell'allegato III stabilisce misure che possono essere incluse nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Essa ha unicamente uno scopo orientativo e lascia agli Stati membri un margine di flessibilità sufficiente per scegliere le misure da adottare al fine di raggiungere i livelli di riduzione delle emissioni richiesti. Il testo dell'articolo deve essere coerente.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornati ogni due anni.

3. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornati ogni quattro anni.

Motivazione

La proposta impone che i programmi siano aggiornati ogni due anni. L'intervallo di tempo tra le revisioni è troppo breve e risulterebbe inefficace e costoso tanto per le autorità competenti quanto per le parti interessate. Inoltre, l'aggiornamento dei programmi non dovrebbe costituire una revisione sistematica, bensì applicarsi soltanto all'inquinante per il quale gli impegni di riduzione delle emissioni potrebbero non essere rispettati.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornate entro 12 mesi in entrambi i casi specificati qui di seguito:

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornate entro 24 mesi se:

Motivazione

Considerato il tempo necessario per aggiornare un programma, occorre prevedere un periodo di due anni per l'aggiornamento di un programma in caso di mancato rispetto della direttiva.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) gli Stati membri decidono di utilizzare uno dei meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5.

soppresso

Motivazione

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità).

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri elaborano e aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B dell'allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri che applicano i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, includono le seguenti informazioni nella relazione d'inventario pe l'anno interessato:

soppresso

(a) la quantità di emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 che si sarebbe registrata in assenza di una zona di controllo delle emissioni;

 

(b) il livello di riduzione delle emissioni ottenuto nella parte di zona di controllo delle emissioni dello Stato membro in questione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

 

(c) la misura in cui applicano questi meccanismi di flessibilità;

 

(d) qualsiasi altro dato che gli Stati membri ritengano opportuno per consentire alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, di effettuare una valutazione completa delle condizioni in cui la flessibilità è stata attuata.

 

Motivazione

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità).

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri che optano per i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, trasmettono una relazione separata per consentire alla Commissione di esaminare e valutare se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione.

soppresso

Motivazione

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità).

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono, se possibile, al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni due anni gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione [entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 17 che deve essere inserita dall'OPOCE] e i relativi aggiornamenti.

Ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione [entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 17 che deve essere inserita dall'OPOCE] e i relativi aggiornamenti.

Motivazione

Dato il livello di complessità dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, è importante che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per effettuare gli aggiornamenti.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano le loro emissioni e proiezioni nazionali per il CH4 conformemente al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio31.

soppresso

__________________

 

31 Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

 

Motivazione

Emendamento a seguito della soppressione degli impegni di riduzione delle emissioni di metano nella direttiva. In assenza di tali impegni, non è necessario comunicare le emissioni di metano e le relative proiezioni nel quadro della direttiva NEC.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce comunque secondo queste modalità per l'anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul conseguimento dei livelli intermedi delle emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sulle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi. Stabilisce inoltre l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione.

soppresso

Motivazione

Emendamento volto a rendere vincolanti le riduzioni nazionali delle emissioni per il 2025.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono contenere la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Motivazione

È importante garantire che l'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva sia esaminato in maniera approfondita.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni.

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni. Gli Stati membri svolgono consultazioni transfrontaliere sulle minacce reciproche rappresentate dalle emissioni prodotte nelle zone industriali adiacenti tra paesi e gli Stati membri interessati elaborano piani comuni di eliminazione o riduzione di tali emissioni.

Motivazione

Gli Stati membri vicini, in particolare nel caso di zone industriali limitrofe, dovrebbero consultarsi ed elaborare piani comuni di riduzione ed eliminazione delle emissioni.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 9, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Motivazione

Aggiunta tecnica in conseguenza dell'emendamento all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, per quanto riguarda i meccanismi di flessibilità supplementari proposti.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore – la data precisa sarà indicata dall'OPOCE].

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore – la data precisa sarà indicata dall'OPOCE].

Motivazione

È importante garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per recepire pienamente la direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'articolo 1 e l'allegato I fino al 31 dicembre 2019;

soppresso

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione A – riga 4

Testo della Commissione

Emendamento

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti

soppresso

- CH4

 

Comunicazione annuale, dal 2005 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

 

15/02****

 

Motivazione

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione C – riga 5

Testo della Commissione

Emendamento

Proiezioni delle emissioni, per fonte di categoria aggregata

soppresso

- CH4

 

15/03

 

Motivazione

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Allegato II – Tabella a

 

Testo della Commissione

Tabella (a) Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto (NOx) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro

Riduzione delle emissioni di SO2 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di NOx rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Belgio

43%

 

68%

41%

 

63%

21%

 

44%

Bulgaria

78%

 

94%

41%

 

65%

21%

 

62%

Repubblica ceca

45%

 

72%

35%

 

66%

18%

 

57%

Danimarca

35%

 

58%

56%

 

69%

35%

 

59%

Germania

21%

 

53%

39%

 

69%

13%

 

43%

Estonia

32%

 

71%

18%

 

61%

10%

 

37%

Grecia

74%

 

92%

31%

 

72%

54%

 

67%

Spagna

67%

 

89%

41%

 

75%

22%

 

48%

Francia

55%

 

78%

50%

 

70%

43%

 

50%

Croazia

55%

 

87%

31%

 

66%

34%

 

48%

Irlanda

65%

 

83%

49%

 

75%

25%

 

32%

Italia

35%

 

75%

40%

 

69%

35%

 

54%

Cipro

83%

 

95%

44%

 

70%

45%

 

54%

Lettonia

8%

 

46%

32%

 

44%

27%

 

49%

Lituania

55%

 

72%

48%

 

55%

32%

 

57%

Lussemburgo

34%

 

44%

43%

 

79%

29%

 

58%

Ungheria

46%

 

88%

34%

 

69%

30%

 

59%

Malta

77%

 

98%

42%

 

89%

23%

 

31%

Paesi Bassi

28%

 

59%

45%

 

68%

8%

 

34%

Austria

26%

 

50%

37%

 

72%

21%

 

48%

Polonia

59%

 

78%

30%

 

55%

25%

 

56%

Portogallo

63%

 

77%

36%

 

71%

18%

 

46%

Romania

77%

 

93%

45%

 

67%

25%

 

64%

Slovenia

63%

 

89%

39%

 

71%

23%

 

63%

Slovacchia

57%

 

79%

36%

 

59%

18%

 

40%

Finlandia

30%

 

30%

35%

 

51%

35%

 

46%

Svezia

22%

 

22%

36%

 

65%

25%

 

38%

Regno Unito

59%

 

84%

55%

 

73%

32%

 

49%

EU 28

59%

 

81%

42%

 

69%

28%

 

50%

Emendamento

Tabella (a) Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto (NOx) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro

Riduzione delle emissioni di SO2 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di NOx rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Belgio

43%

67%

68%

41%

58%

63%

21%

44%

44%

Bulgaria

78%

91%

94%

41%

62%

65%

21%

61%

62%

Repubblica ceca

45%

68%

72%

35%

61%

66%

18%

55%

57%

Danimarca

35%

56%

58%

56%

65%

69%

35%

59%

59%

Germania

21%

46%

53%

39%

63%

69%

13%

42%

43%

Estonia

32%

70%

71%

18%

55%

61%

10%

31%

37%

Grecia

74%

90%

92%

31%

68%

72%

54%

68%

67%

Spagna

67%

89%

89%

41%

72%

75%

22%

48%

48%

Francia

55%

77%

78%

50%

66%

70%

43%

49%

50%

Croazia

55%

86%

87%

31%

64%

66%

34%

52%

48%

Irlanda

65%

81%

83%

49%

64%

75%

25%

33%

32%

Italia

35%

76%

75%

40%

66%

69%

35%

54%

54%

Cipro

83%

97%

95%

44%

68%

70%

45%

53%

54%

Lettonia

8%

47%

46%

32%

39%

44%

27%

57%

49%

Lituania

55%

74%

72%

48%

54%

55%

32%

59%

57%

Lussemburgo

34%

44%

44%

43%

73%

79%

29%

58%

58%

Ungheria

46%

86%

88%

34%

66%

69%

30%

57%

59%

Malta

77%

98%

98%

42%

86%

89%

23%

32%

31%

Paesi Bassi

28%

57%

59%

45%

65%

68%

8%

34%

34%

Austria

26%

52%

50%

37%

69%

72%

21%

47%

48%

Polonia

59%

74%

78%

30%

50%

55%

25%

53%

56%

Portogallo

63%

79%

77%

36%

72%

71%

18%

48%

46%

Romania

77%

92%

93%

45%

64%

67%

25%

63%

64%

Slovenia

63%

88%

89%

39%

66%

71%

23%

62%

63%

Slovacchia

57%

78%

79%

36%

55%

59%

18%

41%

40%

Finlandia

30%

30%

30%

35%

45%

51%

35%

45%

46%

Svezia

22%

22%

22%

36%

62%

65%

25%

35%

38%

Regno Unito

59%

82%

84%

55%

70%

73%

32%

50%

49%

EU 28

59%

79%

81%

42%

64%

69%

28%

50%

50%

Motivazione

Le cifre (limiti di emissione) sono tratte dall'ipotesi di riduzione del divario del 75% contenuta nella valutazione d'impatto della Commissione, ipotesi che, secondo le valutazioni d'impatto della Commissione e del Parlamento europeo, costituisce l'opzione economicamente più efficace.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Allegato II – Tabella b

 

Testo della Commissione

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3), particolato fine (PM2,5) e metano (CH4). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro

Riduzione delle emissioni di NH3 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di PM2,5 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di CH4 rispetto al 2005

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

 

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Belgio

2%

 

16%

20%

 

47%

 

26%

Bulgaria

3%

 

10%

20%

 

64%

 

53%

Repubblica ceca

7%

 

35%

17%

 

51%

 

31%

Danimarca

24%

 

37%

33%

 

64%

 

24%

Germania

5%

 

39%

26%

 

43%

 

39%

Estonia

1%

 

8%

15%

 

52%

 

23%

Grecia

7%

 

26%

35%

 

72%

 

40%

Spagna

3%

 

29%

15%

 

61%

 

34%

Francia

4%

 

29%

27%

 

48%

 

25%

Croazia

1%

 

24%

18%

 

66%

 

31%

Irlanda

1%

 

7%

18%

 

35%

 

7%

Italia

5%

 

26%

10%

 

45%

 

40%

Cipro

10%

 

18%

46%

 

72%

 

18%

Lettonia

1%

 

1%

16%

 

45%

 

37%

Lituania

10%

 

10%

20%

 

54%

 

42%

Lussemburgo

1%

 

24%

15%

 

48%

 

27%

Ungheria

10%

 

34%

13%

 

63%

 

55%

Malta

4%

 

24%

25%

 

80%

 

32%

Paesi Bassi

13%

 

25%

37%

 

38%

 

33%

Austria

1%

 

19%

20%

 

55%

 

20%

Polonia

1%

 

26%

16%

 

40%

 

34%

Portogallo

7%

 

16%

15%

 

70%

 

29%

Romania

13%

 

24%

28%

 

65%

 

26%

Slovenia

1%

 

24%

25%

 

70%

 

28%

Slovacchia

15%

 

37%

36%

 

64%

 

41%

Finlandia

20%

 

20%

30%

 

39%

 

15%

Svezia

15%

 

17%

19%

 

30%

 

18%

Regno Unito

8%

 

21%

30%

 

47%

 

41%

EU 28

6%

 

27%

22%

 

51%

 

33%

Emendamento

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3), particolato fine (PM2,5) e mercurio (Hg). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro

Riduzione delle emissioni di NH3 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di PM2,5 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di Hg rispetto al 2005

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2024

Per qualsiasi anno, dal 2025 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029

Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Belgio

2%

16%

16%

20%

46%

47%

 

 

Bulgaria

3%

11%

10%

20%

60%

64%

 

 

Repubblica ceca

7%

35%

35%

17%

47%

51%

 

 

Danimarca

24%

40%

37%

33%

62%

64%

 

 

Germania

5%

46%

39%

26%

41%

43%

 

 

Estonia

1%

23%

8%

15%

48%

52%

 

 

Grecia

7%

28%

26%

35%

71%

72%

 

 

Spagna

3%

30%

29%

15%

61%

61%

 

 

Francia

4%

31%

29%

27%

43%

48%

 

 

Croazia

1%

31%

24%

18%

65%

66%

 

 

Irlanda

1%

14%

7%

18%

32%

35%

 

 

Italia

5%

29%

26%

10%

42%

45%

 

 

Cipro

10%

23%

18%

46%

73%

72%

 

 

Lettonia

1%

1%

1%

16%

52%

45%

 

 

Lituania

10%

10%

10%

20%

55%

54%

 

 

Lussemburgo

1%

25%

24%

15%

47%

48%

 

 

Ungheria

10%

38%

34%

13%

61%

63%

 

 

Malta

4%

26%

24%

25%

79%

80%

 

 

Paesi Bassi

13%

24%

25%

37%

38%

38%

 

 

Austria

1%

20%

19%

20%

54%

55%

 

 

Polonia

1%

29%

26%

16%

31%

40%

 

 

Portogallo

7%

22%

16%

15%

69%

70%

 

 

Romania

13%

29%

24%

28%

61%

65%

 

 

Slovenia

1%

26%

24%

25%

73%

70%

 

 

Slovacchia

15%

41%

37%

36%

62%

64%

 

 

Finlandia

20%

20%

20%

30%

37%

39%

 

 

Svezia

15%

20%

17%

19%

33%

30%

 

 

Regno Unito

8%

22%

21%

30%

47%

47%

 

 

EU 28

6%

30%

27%

22%

48%

51%

 

 

Motivazione

Le cifre (limiti di emissione) sono tratte dall'ipotesi di riduzione del divario del 75% contenuta nella valutazione d'impatto della Commissione, ipotesi che, secondo le valutazioni d'impatto della Commissione e del Parlamento europeo, costituisce l'opzione economicamente più efficace.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Allegato III – Parte 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

MISURE CHE POSSONO FIGURARE NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

MISURE CHE FIGURANO NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Motivazione

Qualora il settore agricolo non contribuisse alla riduzione delle emissioni, gli altri settori economici, compresi il settore industriale e quello energetico, sarebbero costretti ad attuare misure più costose per conseguire i medesimi obiettivi ambientali.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, basato sul codice quadro delle buone pratiche agricole dell'UNECE del 20013, che deve riguardare quanto meno gli aspetti seguenti:

Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, basato sul codice quadro delle buone pratiche agricole dell'UNECE del 20013. Il codice nazionale indicativo può includere gli aspetti seguenti:

__________________

__________________

3 Decisione ECE/EB.AIR/75, paragrafo 28 bis.

3 Decisione ECE/EB.AIR/75, paragrafo 28 bis.

Motivazione

È importante che gli Stati membri possano individuare essi stessi le misure con il miglior rapporto costi-efficacia. L'emendamento offrirebbe maggiore flessibilità.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri riducono le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:

3. Gli Stati membri riducono nella misura necessaria, conformemente agli impegni nazionali di cui all'allegato II, le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:

Motivazione

È importante che gli Stati membri possano individuare essi stessi le misure con il miglior rapporto costi-efficacia. L'emendamento offrirebbe maggiore flessibilità.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Allegato V – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché la loro rete di siti di monitoraggio sia rappresentativa dei loro tipi di ecosistemi di acqua dolce, naturali, semi-naturali e forestali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché la loro rete di siti di monitoraggio sia rappresentativa dei loro tipi di ecosistemi di acqua dolce, naturali e semi-naturali.

Motivazione

Gli ecosistemi forestali rientrano già negli ecosistemi naturali e semi-naturali.

PROCEDURA

Titolo

Riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti atmosferici e modifica della direttiva 2003/35/CE

Riferimenti

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

ITRE

13.1.2014

Relatore per parere

Nomina

Adam Gierek

9.9.2014

Esame in commissione

25.9.2014

21.1.2015

 

 

Approvazione

24.3.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

27

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Dawid Bohdan Jackiewicz, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Yannick Jadot, Werner Langen, Morten Messerschmidt, Clare Moody, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Massimiliano Salini, Anne Sander, Maria Spyraki, Paul Tang, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Cora van Nieuwenhuizen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (2.6.2015)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE
(COM(2013)0920 – C7‑0004/2014 – 2013/0443(COD))

Relatore per parere: Jan Huitema

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto – La proposta della Commissione

La presente proposta di direttiva concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici si propone di "rivedere e aggiornare le disposizioni [di cui alla direttiva 2001/81/CE] per tenere conto dei gravi rischi sanitari e degli impatti considerevoli sull'ambiente tuttora derivanti dall'inquinamento atmosferico nell'Unione, e per allineare la legislazione dell'Unione ai nuovi impegni internazionali a seguito della revisione del protocollo di Göteborg del 2012". Essa abroga e sostituisce la direttiva precedente.

Le riduzioni dell'impatto stabilite figurano nella comunicazione "Un programma 'Aria pulita' per l'Europa"[1]. La Commissione afferma che i nuovi impegni di riduzione per il 2030 contenuti nella proposta di direttiva consentiranno di attuare la riduzione degli impatti della qualità dell'aria entro il 2030 di cui alla suddetta comunicazione.

La proposta stabilisce nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030 per quanto concerne SO2, NOx, COVNM, NH3, particolato fine (PM2,5) e metano (CH4), oltre ai livelli intermedi delle emissioni per il 2025. Inoltre, gli Stati membri dovranno ridurre nel 2025 le emissioni annue di questi inquinanti, portandole ai livelli stabiliti in base a una traiettoria lineare di riduzione, a meno che ciò non richieda misure che comportino costi sproporzionati.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e a precisare in che modo prevedono di rispettare gli impegni in materia di riduzione. In aggiunta, dovranno monitorare, ove possibile, gli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi acquatici e terrestri.

Posizione del relatore

Il relatore nutre due forti preoccupazioni:

1) l'inserimento di impegni in materia di riduzione delle emissioni di metano nella direttiva sui limiti nazionali di emissione (NEC) è problematico per il settore agricolo. Il metano è un gas a effetto serra (GES) già disciplinato dalla decisione sulla condivisione dello sforzo (decisione n. 406/2009/CE) nel quadro del pacchetto sul clima e l'energia dell'UE. Gli impegni in materia di riduzione delle emissioni di metano della direttiva NEC comporterebbero una regolamentazione eccessiva e limiterebbero la flessibilità accordata agli Stati membri dalla decisione sulla condivisione dello sforzo. A ciò va aggiunta la necessità di tenere conto anche del bilanciamento in materia di benessere animale. Per queste ragioni il relatore ha inserito un emendamento inteso a eliminare il metano dalla direttiva NEC.

2) L'inserimento di impegni eccessivi in materia di riduzione delle emissioni di ammoniaca nella direttiva NEC è anch'esso problematico per il settore agricolo. Occorre ricordare che dal 1990 le emissioni di ammoniaca nell'UE sono state ridotte di quasi il 30 %[2]. Nel determinare i limiti di emissione per l'ammoniaca è necessario prendere in considerazione gli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri al fine di ridurre tali emissioni, in modo da tenere conto delle riduzioni delle emissioni e degli investimenti già effettuati ed evitare che gli Stati che per primi si sono impegnati in questo senso siano dissuasi dall'adottare misure aggiuntive. Gli impegni in materia di riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2030 di cui alla presente direttiva sono tuttavia eccessivi.

Per questo motivo il relatore ha inserito un emendamento inteso a eliminare gli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2030 dall'allegato II. Secondo il relatore, la Commissione potrebbe invece presentare una proposta contenente una revisione degli impegni in materia di riduzione delle emissioni di ammoniaca, tenendo conto di obiettivi raggiungibili per i vari Stati membri e di condizioni eque.

Altre questioni

•   È opportuno riconoscere che il settore agricolo contribuisce alla fornitura di beni pubblici che vanno oltre la produzione di alimenti e che non hanno un valore diretto di mercato, come ad esempio l'ambiente e il clima.

•   È essenziale sottolineare l'esistenza di sinergie nel quadro legislativo europeo che disciplina la tutela dell'ambiente. Occorre prendere in considerazione le riduzioni di ammoniaca conseguite grazie a varie iniziative programmatiche dell'UE, come la direttiva sui nitrati e l'attuazione delle politiche nazionali volte a ridurre i depositi di ammoniaca nei siti di Natura 2000 di cui alla direttiva sugli uccelli e sugli habitat.

•   L'ammoniaca dovrebbe inoltre essere esclusa dagli obiettivi intermedi fissati per il 2025. Tali obiettivi impediscono la flessibilità delle misure che gli Stati membri stanno adottando e, oltre a ciò, sussiste una differenza in termini di prevedibilità per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi tra gli Stati membri e i settori.

•   Il relatore concorda sul fatto che sia necessario tenere conto delle conseguenze sulle imprese agricole di dimensioni piccole o molto piccole, ma ritiene che ciò non dovrebbe andare a discapito della garanzia di condizioni eque.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il settimo programma d'azione18 per l'ambiente conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di cambiamenti climatici e biodiversità.

(2) Il settimo programma d'azione18 per l'ambiente conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica in materia di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare in materia di cambiamenti climatici e biodiversità. La nuova politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 offre la possibilità agli Stati membri di contribuire alla qualità dell'aria con misure specifiche. La futura valutazione consentirà una migliore comprensione degli effetti di dette misure.

–––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" COM(2012) 710 del 29.11.2012.

Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 " Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta " (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

Motivazione

Il contributo dell'agricoltura alla qualità dell'aria tramite misure legate alla nuova PAC, in particolare nel contesto dell'economia verde, dovrebbe tenere in conto la valutazione dell'agricoltura sulla qualità dell'aria.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per il 2020 e gli anni successivi, la versione rivista del protocollo di Göteborg accettata dal Consiglio con decisione [xxxx/xxxx/UE]20 stabilisce, per ogni parte, nuovi impegni di riduzione rispetto al 2005 (anno di riferimento) delle emissioni di SO2, NOx, NH3, COVNM e del particolato fine (PM2,5); promuove la riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e raccomanda la rilevazione di informazioni sugli effetti nefasti delle concentrazioni e dei depositi di inquinanti atmosferici sulla salute umana e l'ambiente, nonché la partecipazione ai programmi incentrati sugli effetti nell'ambito della Convenzione LRTAP.

(5) Per il 2020 e gli anni successivi, la versione rivista del protocollo di Göteborg accettata dal Consiglio con decisione [xxxx/xxxx/UE]20 stabilisce, per ogni parte, nuovi impegni di riduzione rispetto al 2005 (anno di riferimento) delle emissioni di SO2, NOx, NH3, COVNM e del particolato fine (PM2,5); promuove la riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e raccomanda la rilevazione di informazioni sugli effetti nefasti delle concentrazioni e dei depositi di inquinanti atmosferici sulla salute umana e l'ambiente, nonché la partecipazione ai programmi incentrati sugli effetti nell'ambito della Convenzione LRTAP. Tuttavia, la ratifica della versione rivista del protocollo di Göteborg è ancora in corso in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e a vari Stati membri.

__________________

__________________

20 Decisione 2013/xxxx/UE del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo del 1999 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

20 Decisione 2013/xxxx/UE del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo del 1999 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

Motivazione

La ratifica di un emendamento del protocollo di Göteborg è in corso in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e a vari Stati membri. Il Parlamento funge da colegislatore su un piano di parità per quanto concerne le questioni soggette alla procedura legislativa ordinaria (OLP) e ha pertanto il diritto di modificare o respingere tutte le parti delle proposte della Commissione, ivi compresi gli elementi correlati a un'eventuale attuazione degli accordi internazionali, a cui il Parlamento deve concedere la propria approvazione. Il Parlamento deve essere a conoscenza inoltre dell'esatta maggioranza richiesta per proporre la ratifica.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Il settore agricolo partecipa alla fornitura di beni pubblici che vanno oltre la produzione di alimenti e che non hanno un valore diretto di mercato, quali gli obiettivi legati alla sfera ambientale e climatica. In tale ottica agli agricoltori spettano riconoscimenti e ricompense per il loro impegno nel concorrere a ridurre le emissioni di inquinanti ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Il contributo degli agricoltori alla conservazione di beni pubblici, come la qualità dell'aria, va riconosciuto e ricompensato, ad esempio con sistemi di certificazione

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) I prati permanenti e temporanei in tutta l'Unione, gestiti dagli sforzi del settore agricolo e dal loro allevamento di animali da pascolo, svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico, considerato che rappresentano i principali fattori del sequestro del carbonio1 bis.

 

__________________

 

1bis Cf. Conant, R.T. (2010). Challenges and opportunities for carbon sequestration in grassland systems. A technical report on grassland management and climate change mitigation. Integrated Crop Management, 10, 20ff. (Relazione tecnica preparata per la Divisione FAO Produzione e protezione delle piante).

Motivazione

Le superfici erbose dell'Unione europea rappresentano un fattore chiave nella lotta al cambiamento climatico, dal momento che costituiscono la principale categoria di "pozzi di carbonio" sul territorio dell'Unione.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) Gli agricoltori e i terreni agricoli contribuiscono in gran parte al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e qualità dell'aria nell'Unione. Gli agricoltori dovrebbero pertanto essere ricompensati nell'ambito della PAC per il loro impegno attuale e futuro al riguardo.

Motivazione

Il contributo dell'agricoltura al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e qualità dell'aria dovrebbe essere debitamente riconosciuto e ricompensato.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento tiene in conto un emendamento inteso a sopprimere gli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca dalle disposizioni sui livelli intermedi di emissione. Inoltre, non si prevede che la riduzione delle emissioni di ammoniaca sia lineare in termini temporali.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Dal 1990 le emissioni di NH3 nell'Unione sono state ridotte di almeno il 30%1 bis. Pertanto, al momento di stabilire i limiti delle emissioni di NH3 è opportuno riconoscere gli sforzi compiuti in precedenza dai singoli Stati membri e dal settore agricolo nell'Unione in generale per ridurre l'NH3 nel settore agricolo. Occorre altresì tenere in conto il bilanciamento in materia di benessere animale, per esempio pascolo e stalle in libertà che, sebbene comportino maggiori emissioni rispetto alle stalle chiuse, garantiscono standard più elevati di benessere animale.

 

______________

 

1 a Cf. Eurostat (2013). Dati statistici riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Edizione 2013. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 119.

Motivazione

La situazione di riferimento dell'agricoltura non parte da zero. In ogni futura politica sulla qualità dell'aria le riduzioni già ora conseguite dagli agricoltori (e a carico del settore) vanno riconosciute al fine di non scoraggiare fin dall'inizio ulteriori azioni.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Al fine di assicurare condizioni di parità nell'intera Unione, nel contesto dei programmi nazionali di controllo occorre tenere in conto le riduzioni della emissioni atmosferiche di NH3 conseguite con diverse misure politiche dell'Unione quali la direttiva del Consiglio 91/676/CEE1 bis e l'attuazione di politiche nazionali per ridurre i depositi di NH3 nelle zone di Natura 2000 di cui alla direttiva del Consiglio 92/43/CEE1 ter.

 

___________________

 

1bis Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

 

1ter Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 59 del 8.3.1996, pag.63).

Motivazione

Ai fini di una migliore qualità della legislazione, occorre evidenziare le sinergie esistenti nel contesto legislativo dell'Unione che disciplina la protezione dell'ambiente.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio21. È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH4), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.22 Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

(11) Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi delle emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio21. Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all'uso di questi meccanismi di flessibilità.

_______________________

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21 Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

21 Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

22 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

 

Motivazione

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva, dato che il metano è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte dalla decisione 406/2009/CE nel quadro della politica energetica e climatica europea. Inoltre, le misure per ridurre ulteriormente l'emissione di metano avrebbe effetti sul benessere animale.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e i livelli intermedi delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.23

(12) Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e i livelli intermedi delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale che tenga conto delle diverse emissioni antropogeniche che contribuiscono all'aumento di gas ad effetto serra, distinguendo fra emissioni industriali ed emissioni agricole. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria attuati ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.23

__________________

__________________

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1).

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 e PM2,5 nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. In circostanze nazionali specifiche, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva purché tali misure alternative garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 e PM2,5 nell'atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. Tali misure dovrebbero essere efficaci rispetto ai costi e basarsi su dati ottenuti scientificamente e conclusioni scientifiche tenendo conto nel contempo delle precedenti misure già attuate dagli Stati membri. Per ridurre tali emissioni resta auspicabile l'elaborazione di orientamenti su buone prassi agricole in materia di uso di NH3, da scambiare a livello di Unione. In circostanze nazionali specifiche, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva purché tali misure alternative garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

Motivazione

Le emissioni di ammoniaca nel settore agricolo dipendono da processi biologici. Pertanto dette emissioni non sono completamente eliminabili. Strategie su basi scientifiche per ridurre ulteriormente tali emissioni restano di estrema rilevanza. Sono disponibili diversi approcci per ridurre le emissioni di ammoniaca nel settore agricolo.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di valutare l'efficacia degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri controllino anche, ove possibile, gli effetti di tali riduzioni sugli ecosistemi terrestri e acquatici conformemente alle linee guida stabilite a livello internazionale e riferiscano in merito a questi effetti.

 

(18) Al fine di valutare l'efficacia degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri controllino anche, ove applicabile e possibile, gli effetti di tali riduzioni sugli ecosistemi terrestri e acquatici conformemente alle linee guida stabilite a livello internazionale e riferiscano in merito a questi effetti.

Motivazione

Nel contesto di una migliore legislazione risulta necessaria la coerenza nel quadro legislativo europeo in materia di protezione dell'ambiente, ove sia applicabile e possibile.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I, all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, segnatamente a livello di esperti e rappresentanti di diversi settori e gruppi sociali. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Obiettivo della direttiva

La presente direttiva istituisce, per gli Stati membri, limiti per le emissioni atmosferiche degli inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante, dei precursori dell'ozono, del particolato primario e dei precursori del particolato secondario e di altri inquinanti atmosferici e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito a tali inquinanti e ai loro effetti.

La presente direttiva intende limitare le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi, acidificanti, eutrofizzanti e taluni precursori dell'ozono atmosferico, del particolato primario e dei precursori del particolato secondario e di altri inquinanti atmosferici al fine di proteggere efficacemente la salute umana e l'ambiente nell'Unione contro i rischi di effetti nocivi derivanti dagli inquinanti atmosferici, conseguendo l'obiettivo a lungo termine di non superare gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di qualità dell'aria né superare i carichi e i livelli critici per la protezione dell'ambiente, stabilendo impegni nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030. Pertanto si impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito a tali inquinanti e ai loro effetti.

Motivazione

La proposta non descrive l'obiettivo della direttiva, ossia che corrisponde all'articolo 1 della vigente direttiva sui limiti nazionali di emissione (2001/81/CE). Sebbene l'obiettivo sia citato al considerando 7 della premessa della proposta, è opportuno formularlo altresì nel testo legalmente vincolante. L'obiettivo proposto nel presente emendamento è coerente con quello già adottato dall'UE nella vigente direttiva sui limiti nazionali di emissione e nel settimo programma d'azione per l'ambiente.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. "precursori dell'ozono": ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, metano e monossido di carbonio;

2. "precursori dell'ozono": ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici;

Motivazione

In conformità degli emendamenti 9, 19, 20 del relatore e del precedente emendamento dell'articolo 1, il limite di emissione del metano è soppresso dalla proposta. Di conseguenza, è opportuno non mantenere nel presente paragrafo il metano e, parimenti, il monossido di carbonio (non trattato nella presente proposta).

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis. "politiche dell'UE in materia di inquinamento atmosferico alla fonte": regolamenti o direttive che, indipendentemente dagli obblighi di cui a detti regolamenti o direttive, hanno l'obiettivo, in parte o meno, di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) e metano (CH4), adottando misure di riduzione alla fonte, incluse almeno, ma non esclusivamente, le riduzioni di emissioni realizzate con:

 

- direttiva 94/63/CE1 bis;

 

- direttiva 97/68/CE1ter;

 

- direttiva 98/70/CE 1 quater;

 

- direttiva 1999/32/CE1 quinquies;

 

- direttiva 2009/126/CE1 sexies;

 

- direttiva 2004/42/CE1 septies;

 

- direttiva 2007/46/CE1 octies, compresi regolamento (CE) n. 715/20071 nonies, regolamento (CE) n. 79/2009 1 decies, regolamento (CE) n. 595/2009 undecies e regolamento (CE) n. 661/20091 duodecies;

 

- direttiva 2010/75/EU1 terdecies;

 

- regolamento (EU) n. 167/20131 quaterdecies;

 

- regolamento (EU) n. 168/20131 quinquiesdecies;

 

- direttiva 2014/94/EU1 sexiesdecies;

 

_______________________

 

1 bis Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

 

1 ter Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

 

1 quater Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

 

1 quinquies Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

 

1 sexies Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GU L 285, del 31.10.2009, pag. 36).

 

1 septies Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

 

1 octies Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

 

1 nonies Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

 

1 decies Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

 

1 undecies Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).

 

1 duodecies Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

 

1 terdecies Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17);

 

1 quaterdecies Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

 

1 quinquiesdecies Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.01.13, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

 

1 sexiesdecies Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307, del 28.10.2014, pag. 1).

 

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 ter. "carico critico": stima quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale non si verificano, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi significativi su specifici elementi sensibili dell'ambiente;

Motivazione

La definizione di "carico critico" è collegata ai testi nei nuovi articoli proposti relativi a "Oggetto" e "Riesame". È tratta da "Articolo 3: Definizioni" della vigente direttiva sui limiti nazionali di emissione (2001/81/CE) e del protocollo di Göteborg del 2012 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 quater. "livello critico": concentrazione di inquinanti nell'atmosfera o flussi di recettori al di sopra della quale possono verificarsi, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi diretti su recettori quali esseri umani, piante, ecosistemi o materiali;

Motivazione

La definizione di "livello critico" è collegata ai testi nei nuovi articoli proposti relativi a "Oggetto" e "Riesame". È tratta da "Articolo 3: Definizioni" della vigente direttiva sui limiti nazionali di emissione (2001/81/CE) e del protocollo di Göteborg del 2012 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) e metano (CH4) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e particolato (PM2,5) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all'allegato II.

Motivazione

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva, dato che il metano è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte dalla decisione 406/2009/CE nel quadro della politica energetica e climatica europea. Inoltre, le misure per ridurre ulteriormente l'emissione di metano avrebbe effetti sul benessere animale.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO2, NOx, COVMC, NH3, PM2,5 e CH4. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare misure che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO2, NOx, COVNM e PM2,5. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli [impegni] nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Motivazione

Pertanto, al momento di stabilire le soglie delle emissioni di NH3 occorre riconoscere gli sforzi realizzati in precedenza dagli Stati membri per ridurre l'NH3 nel settore agricolo. L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva, dato che il metano è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte da detta decisione.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 9.

soppresso

Motivazione

L'introduzione degli impegni di riduzione per il 2025 rappresenta un altro onere amministrativo ed economico per operatori e amministrazioni. Questo tipo di obiettivi non deve essere obbligatorio, bensì puramente indicativo per gli Stati membri per aiutarli nel processo di pianificazione. Inoltre, una riduzione lineare non può essere conseguita a causa delle variazioni delle emissioni per settori o emissioni nazionali, nonché delle modifiche dovute all'aggiornamento degli inventari per l'anno di riferimento.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora detti motivi, secondo lo Stato membro interessato, consistano nel mancato conseguimento delle riduzioni delle emissioni previste, o che avrebbero dovuto essere conseguite ai sensi del paragrafo 1 o 2, mediante l'attuazione della politica dell'Unione in materia di inquinamento atmosferico basato sulle fonti, la Commissione, entro un anno dalla presentazione della relazione da parte dello Stato membro, presenta una proposta per adattare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 4 – – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) emissioni enteriche di metano, prodotte naturalmente dall'allevamento di ruminanti;

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 4 – – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) emissioni prodotte da aziende agricole situate nelle zone svantaggiate montane e ultraperiferiche di cui al regolamento (UE) n. 1305/20131 bis;

 

_______________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta una proposta con impegni riveduti di riduzione di NH3. A tal fine la Commissione

 

(a) predispone condizioni di parità nell'Unione;

 

(b) provvede a un'ulteriore convergenza dei livelli di riduzione all'interno dell'Unione.

Motivazione

Pertanto, al momento di stabilire le soglie delle emissioni di NH3 vanno occorre riconoscere gli sforzi realizzati dal 1990 in poi dagli Stati membri per ridurre l'NH3 nel settore agricolo. Occorre inoltre conseguire condizioni di parità e un'ulteriore convergenza dei livelli di riduzione nell'Unione.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di rispettare i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il PM2,5, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

1. Al fine di rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all'allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il PM2,5, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Motivazione

Modifica conforme alla modifica proposta all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano e i livelli intermedi delle emissioni di cui all'allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

soppresso

(a) rispettano tutte le prescrizioni applicabili e le modalità stabilite ai sensi della legislazione dell'Unione, ivi compresa la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

(b) hanno adottato e attuato disposizioni efficaci per garantire il corretto funzionamento dell'attuazione congiunta.

 

Motivazione

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva, dato che il metano è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte dalla decisione 406/2009/CE nel quadro della politica energetica e climatica europea. Inoltre, le misure per ridurre ulteriormente l'emissione di metano avrebbe effetti sul benessere animale.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri che intendono applicare i paragrafi 1, 2 e 3 ne informano la Commissione entro il 30 settembre dell'anno che precede l'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

4. Gli Stati membri che intendono applicare i paragrafi 1 e 3 ne informano la Commissione entro il 30 settembre dell'anno che precede l'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

Motivazione

Modifica coerente con la soppressione del paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l'uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l'uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione e le motivazioni della sua decisione.

Motivazione

La Commissione deve fornire agli Stati membri la motivazione del rifiuto dell'uso di un meccanismo di flessibilità. Ciò consentirà agli Stati membri di migliorare l'uso del meccanismo di flessibilità.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni antropiche annue a norma dell'articolo 4.

1. Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni antropiche annue a norma dell'articolo 4, in modo da non superare i livelli critici che danneggiano la salute pubblica e l'ambiente, nel rispetto degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di qualità dell'aria, e non superando i carichi e i livelli critici fissati dalla Convenzione LRTAP.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Mediante atti di esecuzione, la Commissione può altresì specificare il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e fornire le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

9. Mediante atti di esecuzione, la Commissione altresì specifica il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e fornire le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14.

Motivazione

Al fine di garantire un formato armonizzato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, è necessario un atto di esecuzione.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri che optano per i meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, trasmettono una relazione separata per consentire alla Commissione di esaminare e valutare se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione.

soppresso

Motivazione

Modifica conseguente della soppressione dell'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario in conformità dell'allegato IV.

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi, se del caso, gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d'inventario in conformità dell'allegato IV.

Motivazione

Gli inventari adattati delle emissioni sono elaborati solo nel caso in cui gli Stati membri optino per la flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano le loro emissioni e proiezioni nazionali per il CH4 conformemente al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio31.

soppresso

__________________

 

31 Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

 

Motivazione

Le emissioni di CH4 sono già disciplinate dalla legislazione in materia di cambiamento climatico e pertanto non è necessario inserire nella presente direttiva disposizioni aggiuntive.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono contenere la valutazione dell'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono contenere la valutazione dell'impatto ambientale e contengono una valutazione esaustiva dell'impatto socioeconomico della presente direttiva.

Motivazione

L'impatto socioeconomico della proposta e della direttiva non deve essere facoltativo nelle relazioni della Commissione menzionate, ma una parte obbligatoria delle stesse.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali relazioni.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Riesame

 

La Commissione riesamina i limiti nazionali di emissione fissati nella presente direttiva congiuntamente a un riesame dei limiti stabiliti dalla direttiva sugli impianti di combustione medi (UE/2015XXX), nonché degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030.

Motivazione

È importante ottenere una visione globale delle sinergie tra le normative in materia di clima e qualità dell'aria, sia dei possibili effetti positivi come l'efficacia dei costi che del rischio di eventuali effetti negativi come il rischio della doppia regolamentazione. Il riesame della presente direttiva deve essere pertanto effettuato congiuntamente ai riesami di altre pertinenti normative in materia di clima e qualità dell'aria.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni.

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni.

Motivazione

Considerati gli aspetti agricoli e geopolitici della sicurezza alimentare di alcune misure contemplate nella presente proposta, il coordinamento e la cooperazione con la FAO è adeguato e pertinente.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Allegato I – tabella A – riga 3

 

Testo della Commissione

Emissioni nazionali totali per categoria di fondi

CH4

Comunicazione annuale, dal 2005 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

15/02****

_________________

**** In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate

 

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il pacchetto dell'UE sul cambiamento climatico, la decisione 406/2009/CE, comprende anche le emissioni di metano. Dato che le fonti delle emissioni di metano sono assai diverse nei singoli Stati membri, misure specifiche di riduzione dipenderanno notevolmente dai piani d'azione nazionali in materia di clima ed energia e non dovrebbero rientrare anche nella direttiva NEC.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Allegato I – tabella C – riga 4

 

Testo della Commissione

Proiezioni delle emissioni, per fonte di categoria aggregata

CH4

Dichiarazione biennale, per ogni anno da anno X al 2030 e, se possibile, 2040 e 2050

15/03

 

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il pacchetto dell'UE sul cambiamento climatico, la decisione 406/2009/CE, comprende anche le emissioni di metano. Dato che le fonti delle emissioni di metano sono assai diverse nei singoli Stati membri, misure specifiche di riduzione dipenderanno notevolmente dai piani d'azione nazionali in materia di clima ed energia e non dovrebbero rientrare anche nella direttiva NEC.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella b – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3), particolato fine (PM2,5) e metano (CH4). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005.

Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2,5). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005.

Motivazione

Il pacchetto dell'UE sul cambiamento climatico, la decisione 406/2009/CE, comprende anche le emissioni di metano. Dato che le fonti delle emissioni di metano sono assai diverse nei singoli Stati membri, misure specifiche di riduzione dipenderanno notevolmente dai piani d'azione nazionali in materia di clima ed energia e non dovrebbero rientrare anche nella direttiva NEC.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella b – colonna 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per qualsiasi anno a partire dal 2030

soppresso

[...]

 

Motivazione

Dal 1990 le emissioni di NH3 nell'Unione sono state ridotte di almeno il 30%. Pertanto, al momento di stabilire le soglie delle emissioni di NH3 vanno occorre riconoscere gli sforzi realizzati in precedenza dagli Stati membri per ridurre l'NH3 nel settore agricolo.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella b – colonna 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per qualsiasi anno a partire dal 2030

soppresso

[...]

 

Motivazione

La soppressione dipende dall'emendamento che sopprime gli impegni di riduzione del metano nella direttiva NEC.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per l'attuazione delle misure di cui alla parte 1, se necessario, gli Stati membri si avvalgono del documento d'orientamento dell'UNECE relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca (documento d'orientamento dell'UNECE sull'ammoniaca)1 e delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2.

Per l'attuazione delle misure di cui alla parte 1, se necessario, gli Stati membri si possono avvalersi del documento d'orientamento dell'UNECE relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca (documento d'orientamento dell'UNECE sull'ammoniaca)1 e quanto più possibile delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2.

____________________

____________________

1 Decisione 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1

1 Decisione 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1

2 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

2 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Motivazione

Il termine "avvalersi" non figura nel titolo della parte 1: "Misure che figurano nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico". Gli Stati membri devono poter avere la flessibilità per decidere quali misure attuano.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – parte introduttiva – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nell'elaborazione delle loro misure e politiche gli Stati membri:

 

(i) rispettano le misure per il controllo dell'ammoniaca derivante da fonti agricole di cui all'allegato IX del protocollo di Göteborg e

 

(ii) tengono conto del documento d'orientamento dell'UNECE relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, del codice quadro delle buone pratiche agricole dell'UNECE, rivisto nel 2014, e delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Le misure di cui all'allegato III devono essere coerenti con l'orientamento adottato a livello di UNECE. Gli Stati membri sono tenuti a considerarlo nel decidere in merito alle misure.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

(a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto (tra cui creazione del suolo e piani di gestione dei nutrienti);

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) metodi di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

(c) metodi di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte tra cui separazione in liquidi e solidi;

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) sistemi di trattamento del letame e di compostaggio che comportano emissioni ridotte;

(e) sistemi di trattamento del letame e di compostaggio che comportano emissioni ridotte tra cui separazione in liquidi e solidi;

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 1 – sezione C – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli impatti sulle piccole e micro aziende siano pienamente presi in considerazione. Gli Stati membri possono, per esempio, esentarle da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili.

1. Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli impatti sulle piccole e micro aziende e sulle aziende situate nelle zone svantaggiate di montagna siano pienamente presi in considerazione. Gli Stati membri possono, per esempio, esentarle da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili, assicurando comunque condizioni di parità a livello dell'Unione.

Motivazione

Occorre considerare le ripercussioni sulle aziende di dimensioni piccole e micro. Occorre pertanto assicurare condizioni di parità.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi i cambiamenti climatici;

(i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi l'agricoltura, l'economia rurale, l'industria, la mobilità e i trasporti, la conservazione naturale e i cambiamenti climatici;

Motivazione

A tale riguardo esistono sovrapposizioni e sinergie con più di una semplice politica in materia di cambiamenti climatici: occorre pertanto inserire l'agricoltura, l'industria, l'economia rurale e la conservazione della natura.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Allegato IV – parte introduttiva – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, ad esclusione del CH 4, gli Stati membri istituiscono inventari delle emissioni, inventari delle emissioni adattati, proiezioni e relazioni d'inventario avvalendosi dei metodi adottati dalle parti della convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza (orientamenti EMEP); sono inoltre invitati a utilizzare la Guida EMEP/AEA ivi menzionata. Secondo gli stessi orientamenti devono essere fornite anche ulteriori informazioni, in particolare i dati relativi alle attività, indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni.

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli Stati membri istituiscono inventari delle emissioni, inventari delle emissioni adattati, proiezioni e relazioni d'inventario avvalendosi dei metodi adottati dalle parti della convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza (orientamenti EMEP); sono inoltre invitati a utilizzare la Guida EMEP/AEA ivi menzionata. Secondo gli stessi orientamenti devono essere fornite anche ulteriori informazioni, in particolare i dati relativi alle attività, indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni.

Motivazione

La soppressione dipende dall'emendamento che sopprime gli impegni di riduzione del metano nella direttiva NEC.

PROCEDURA

Titolo

Riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti atmosferici e modifica della direttiva 2003/35/CE

Riferimenti

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

AGRI

13.1.2014

Relatore per parere

Nomina

Jan Huitema

15.9.2014

Approvazione

28.5.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

12

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jørn Dohrmann, Emmanouil Glezos, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

  • [1]  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Un programma 'Aria pulita' per l'Europa", COM(2013)918
  • [2]  Vedasi la pubblicazione di Eurostat sui dati statistici riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca del 2013, pagg. 115-121.

PROCEDURA

Titolo

Riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti atmosferici e modifica della direttiva 2003/35/CE

Riferimenti

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD)

Presentazione della proposta al PE

18.12.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

Annuncio in Aula

ITRE

13.1.2014

TRAN

13.1.2014

REGI

13.1.2014

AGRI

13.1.2014

Pareri non espressi

Decisione

TRAN

16.7.2014

REGI

22.9.2014

 

 

Relatori

Nomina

Julie Girling

16.7.2014

 

 

 

Esame in commissione

6.11.2014

4.12.2014

13.4.2015

16.6.2015

Approvazione

15.7.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

28

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Brannen, Nicola Caputo, Fredrick Federley, James Nicholson, Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Keith Taylor

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Malin Björk, Jiří Maštálka

Deposito

28.8.2015

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

38

+

ALDE

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Marit Paulsen

EFDD

Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Malin Björk, Lynn Boylan, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

S&D:

Lucy Anderson, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Iratxe García Pérez, Matthias Groote, Jytte Guteland, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith Taylor

28

-

ECR:

Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Julie Girling, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Jadwiga Wiśniewska

ENF:

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE :

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica

2

0

PPE:

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

-  : contrari

0  : astenuti